Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 74 del 15/12/2009


 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

74ª Seduta 

 

Presidenza della Presidente

BOLDI 

 

            Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.     

 

            La seduta inizia alle ore14,35.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM 2009 135 definitivo) (n. 30)   

Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM 2009 136 definitivo) (n. 31)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

 

     La PRESIDENTE sottopone l’opportunità di inoltrare direttamente - mediante la c.d. "doppia deliberazione", secondo quanto disposto dall’articolo 144, comma 5, del Regolamento, e per il tramite del Presidente del Senato - al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, i pareri approvati dalla Commissione: sulla Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI - COM 2009 135 definitivo (Atto comunitario n. 30), il 30 luglio 2009, relatore senatore Mauro Maria Marino e sulla Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI - COM 2009 136 definitivo (Atto comunitario n. 31), il 30 luglio 2009, relatore senatrice Germontani.

            A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento, che i pareri già precedentemente formulati sugli atti comunitari numeri 30 e 31 siano inviati al Governo, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, comma 5, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicati in allegato al resoconto odierno della Commissione.

 

            La Commissione approva all’unanimità.

 

            Segue un breve intervento del  senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) il quale auspica che, con un indirizzo egualmente unanime, si proceda, quanto prima, alla ratifica della Convenzione di Varsavia sulla tratta degli esseri umani, firmata nell’ambito del Consiglio d’Europa, che dispone una disciplina sopranazionale sullo stesso argomento.

 

 

  IN SEDE REFERENTE 

 

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati 

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre 2009.

 

      La PRESIDENTE informa che, allo scadere del previsto termine, fissato per lo scorso venerdì 11 dicembre, alle ore 12, sono arrivati una serie di subemendamenti, che saranno pubblicati nell’odierno resoconto.

            La Presidente avverte, poi, che nella comunicazione della declaratoria di inammissibilità, pronunciata nella seduta del 9 dicembre, a causa di un disguido tecnico, non sono stati inseriti i seguenti emendamenti, che, conseguentemente, devono essere considerati inammissibili: 14.0.6, 18.4, 18.5, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6.

            Avverte, successivamente, che il senatore Peterlini ha chiesto di togliere la propria firma dall’emendamento 22.0.12, mentre il senatore Vetrella ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti 14.0.2 e 22.0.5 (testo 2).

            Inoltre, informa che gli emendamenti 17.3 e 17.4 assumono la nuova numerazione, rispettivamente, di 17.0.2 e 17.0.3.

Comunica, quindi, che, nel frattempo, il relatore ed il Governo hanno presentato ulteriori emendamenti, che saranno anche essi pubblicati in allegato all’odierno resoconto: rispettivamente, 1.13, 10.0.2, 12.0.1, 22.0.19, 22.0.20 e 22.0.21. Sono state presentate, inoltre, le riformulazioni degli emendamenti 5.0.1 e 22.0.5 nonché dell’ordine del giorno G/1781/3/14.

            Con esclusivo riferimento a queste ultime proposte modificative, reputa opportuno determinare il termine per l’elaborazione di subemendamenti, al prossimo venerdì 18 dicembre, alle ore 12.

           

            Concorda la Commissione.

           

            La PRESIDENTE , quindi, ritiene opportuno, in attesa della trasmissione della relazione e del parere sugli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, di concludere la discussione generale e, successivamente, procedere all’illustrazione delle proposte emendative finora pervenute, riservandosi di passare poi alla loro votazione.

 

            Prende la parola la senatrice GERMONTANI (PdL) , la quale, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di due emendamenti da lei presentati, aventi per oggetto il fondamentale problema del furto di identità e miranti ad una attuazione non meramente nominalistica della decisione quadro 2001/413/GAI, pone in evidenza la necessità di rivedere i principi che definiscono il contenuto della legge comunitaria, che è attualmente stabilito dalla cosiddetta "legge Buttiglione".

            A suo avviso, infatti, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe imporre un ripensamento degli strumenti procedurali messi a disposizione del Parlamento per implementare sia la "fase ascendente" che la fase di recepimento del diritto comunitario.

            A suo modo di vedere, in effetti, dovrebbe essere rivisto l’approccio vigente in tema di ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, dal momento che tale provvedimento non costituisce, come è noto, l’unica modalità con la quale il Parlamento si adegua agli obblighi posti dall’ordinamento comunitario.

            A tale proposito, infatti, occorre prendere atto dell’esistenza di un sistema oggettivamente diversificato di accoglimento degli emendamenti nel caso in cui essi siano presentati al disegno di legge comunitaria o, invece, nel caso in cui si riferiscano a decreti di urgenza - come l’ultimo approvato e denominato "salva infrazioni" - presentati dal Governo, sistema che andrebbe reso omogeneo  e coerente.

           

            La PRESIDENTE , nel fare presente che già il relatore aveva richiamato l’attenzione su tale problema nella sua introduzione all’atto Senato n. 1781, condivide l’auspicio della senatrice Germontani a svolgere un’accurata riflessione al riguardo.

           

            La senatrice MARINARO (PD) ricorda che lo strumento normativo rappresentato dalla legge comunitaria venne istituito sulla base di motivazioni di natura "emergenziale": come di solito succede, l’urgenza di provvedere allo  "smaltimento" dell’arretrato di direttive comunitarie da recepire nell’ordinamento nazionale ha finito per cristallizzarsi nella previsione di una legge periodica e ad hoc, che, però, nel corso degli anni, ha visto diluire completamente la propria originaria raison d’être.

            Il nuovo e più incisivo ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali nella valutazione dei criteri di sussidiarietà dal Trattato di Lisbona, entrato finalmente in vigore il 1° dicembre scorso, impone, inoltre, secondo l’oratrice, un impegno condiviso a rivedere complessivamente il sistema di partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

            Occorrerà mettere mano a dei procedimenti che consentano, essenzialmente, da un lato, di recepire, in maniera tempestiva, il flusso continuo di disposizioni comunitarie proveniente dalle Istituzioni di Bruxelles, dall’altro, di prendere parte in modo attivo alla formazione della legislazione comunitaria.

            Circa la questione, di ordine più propriamente procedurale, riguardante i parametri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, ritiene personalmente di condividere l’approccio rigoroso, che ha finora caratterizzato la prassi e che consente di  mantenere i contorni propri e tipici di tale provvedimento.

           

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

 

            Segue un breve intervento del relatore, senatore SANTINI (PdL) , il quale dà conto sommariamente delle principali proposte emendative presentate.

           

            In sede di replica, il ministro RONCHI manifesta la piena consapevolezza del Governo per il problema, testé evocato dalla senatrice Marinaro, riguardante il riassetto delle procedure di adeguamento del diritto italiano a quello europeo. Assicura, in tal senso, che lo stesso Governo è in procinto di definire una iniziativa complessiva di riforma della cosiddetta "legge Buttiglione", che sarà presentata quanto prima all’attenzione delle Camere, con l’augurio che si arrivi, dopo un accurato dibattito parlamentare, ad un esito rapido e positivo.

            Conclude auspicando che possa svolgersi, nelle Aule dei due rami del Parlamento, un’apposita sessione di discussione sulle conseguenze dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

 

            La presidente BOLDI rileva, a tale proposito, che esiste una disparità nei Regolamenti del Senato e della Camera nella possibilità di esaminare, in sede referente, le modifiche alla cosiddetta "legge Buttiglione", nel senso che la Commissione Politiche dell’Unione europea non può vedersi assegnato alcun disegno di legge di tale genere, avendo, come è noto, la sede primaria solo per l’esame del disegno di legge comunitaria.  In ragione di ciò, si ripromette di chiedere alla Presidenza del Senato l’assegnazione congiunta con la 1a Commissione dei provvedimenti che intendono cambiare la legge n. 11 del 2005.

 

            Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) coglie l’occasione della presenza del rappresentante del Governo per ribadire l’insussistenza di motivi che giustifichino l’operatività del cosiddetto "Comitato Schengen", soprattutto in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed alla prossima realizzazione del "Programma di Stoccolma". Chiede, infine, che venga rafforzata la funzionalità dei CIACE.

 

            La PRESIDENTE informa, quindi, che si passerà all’illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all’atto Senato n. 1781.

 

            Il RELATORE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.13.

 

            Gli emendamenti 1.2 e 1.5 sono dati per illustrati.

 

            La senatrice MARINARO (PD) fornisce le motivazioni sottese alle proposte emendaetive 1.7 e 1.9, precisando che con esse si vuole dare attuazione a due importanti direttive, una relativa al rimpatrio di cittadini irregolari di Paesi terzi e l’altra ai provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini irregolari, partendo dal presupposto che occorre prediligere il profilo della tutela dei diritti fondamentali di tali soggetti, oltre che il profilo meramente repressivo.

 

            Il senatore PEDICA (IdV) , nell’illustrare l’emendamento 1.8, sottolinea il principio per cui la lotta all’immigrazione clandestina deve essere realizzata avendo a cuore non solo i problemi di sicurezza, ma anche il diritto dei migranti a vedere garantito il loro status di rifugiati.

 

            L’emendamento 1.10 è illustrato brevemente dal senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) .

 

            La senatrice MARINARO (PD) espone i contenuti delle proposte emendative 1.11/1, 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5 e 1.11/6 chiedendo che su di essi converga un’ampia condivisione.

           

L’emendamento 1.11 è dato per illustrato.

 

Il senatore PINZGER (UDC-SVP-Aut) illustra l’emendamento 1.12.

 

Il RELATORE illustra l’emendamento 2.1, rilevando che si tratta di una proposta di natura tecnica.

 

L’emendamento 3.1 viene dato per illustrato.

 

La senatrice GERMONTANI (PdL) espone le motivazioni principali che sono alla base dell’emendamento 3.2, ricordando che il reato connesso al furto di identità era stato già inserito in una disposizione della legge comunitaria 2008.

 

Il RELATORE illustra l’emendamento 4.1.

 

Il senatore PEDICA (IdV) illustra congiuntamente gli emendamenti 4.2 e 5.1.

 

La senatrice MARINARO (PD) illustra congiuntamente l’emendamento 5.0.1 (testo 2) - che vuole ottemperare alla duplice necessità di semplificare, mediante un organismo bicamerale, la trattazione delle tematiche comunitarie da parte del Parlamento italiano, e di rendere più efficace il relativo processo decisionale - e l’emendamento 5.0.2, che risponde all’esigenza di formulare in maniera congrua i pareri sulla sussidiarietà e proporzionalità.

 

La presidente BOLDI dà conto dell’emendamento 6.1, con il quale si intende concretare la richiesta al Governo, formulata in maniera unanime nell’ambito della Commissione, di trasmettere tempestivamente alle Camere non solo le informazioni, ma anche i pertinenti documenti riguardanti le procedure di infrazione che interessano l’Italia, attribuendo al Governo stesso la facoltà di dichiarare la riservatezza della suddetta documentazione.

 

Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 7.1, il senatore PEDICA (IdV) illustra l’emendamento 7.2.

 

La senatrice MARINARO (PD) , nell’illustrare il subemendamento 7.0.1/1, esprime perplessità sul concetto di "riservatezza" di cui al relativo emendamento 7.0.1.

 

La PRESIDENTE illustra l’emendamento 7.0.1, osservando che esso si ripromette di ottenere dal Governo, entro tre settimane dall’inizio dell’esame parlamentare di un determinato atto comunitario, un’adeguata informazione dei relativi contenuti, in maniera da permettere alle Camere di espletare nel modo migliore la nuova competenza loro attribuita dal Trattato di Lisbona sulla vigilanza del principio di sussidiarietà.

 

Il RELATORE illustra l’emendamento 8.1.

 

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3.

 

Il senatore PEDICA (IdV) dà per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

 

L’emendamento  10.1 è dato per illustrato.

 

La senatrice GERMONTANI (PdL) illustra dettagliatamente l’emendamento 10.0.1, affermando che esso si riferisce ad un argomento di grande attualità che investe il problema complessivo della cultura finanziaria dei cittadini.

 

La senatrice FONTANA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all’emendamento 10.0.1.

 

Il RELATORE fornisce le motivazioni alla base dell’emendamento 10.0.2.

 

            Gli emendamenti 11.1, 11.2 ed il subemendamento 11.0.1/1 sono considerati illustrati.

 

            Il RELATORE illustra l’emendamento 12.1.

 

            Tutti i rimanenti emendamenti all’articolo 12 sono dati per illustrati.

 

            Tutti gli emendamenti e subemendamenti all’articolo 13 sono considerati illustrati.

 

            Tutti gli emendamenti all’articolo 14 sono dati per illustrati.

 

            Il RELATORE illustra l’emendamento 15.1, mentre l’emdamento 15.2 è considerato illustrato.

            Il Relatore illustra poi l’emendamento 16.1.

 

            La senatrice PIGNEDOLI (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti 17.1 e 17.4.

 

            Il RELATORE illustra congiuntamente gli emendamenti 17.2 e 17.3.

 

            L’emendamento 17.0.1 è dato per illustrato.

 

            Tutti gli emendamenti all’articolo 18 sono dati per illustrati.

 

            L’emendamento 19.0.1 è considerato illustrato.

 

            I seguenti emendamenti e subemendamenti all’articolo 22 sono ritenuti illustrati: 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4/1, 22.0.4/2, 22.0.5/1, 22.0.5, 22.0.6/1, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.9, 22.0.10.

 

            Il senatore ZANETTA (PdL) illustra l’emendamento 22.0.4, precisando che con l’attuazione della direttiva 2008/6/CE, riguardante il pieno completamento dei servizi postali comunitari, si arriverà a garantire l’offerta del servizio universale con un contestuale ed auspicabile incremento della competizione tra più operatori del settore.

 

            Sull’emendamento 22.0.11, il RELATORE si riserva di conoscere la posizione ufficiale del Governo.

 

            Gli identici emendamenti 22.0.12 e 22.0.13 sono dati per illustrati.

 

            Sono dati parimenti per illustrati gli emendamenti 22.0.14, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18.

 

            Il RELATORE illustra, quindi, gli emendamenti 22.0.19 e 22.0.21.

 

            L’emendamento 22.0.20 è dato per illustrato.

 

            Il seguito dell’illustrazione delle proposte emendative è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,20.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 30

AI SENSI DELL’ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

 

La Commissione Politiche dell’Unione europea, a conclusione dell’esame dell’atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all’esigenza di perseguire efficacemente i reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia attraverso un approccio multidisciplinare che comprende sia la prevenzione e la protezione dei diritti umani delle vittime, sia un’azione giudiziaria mirata a perseguire efficacemente tali reati;

considerato che la causa principale del fenomeno dell’abuso sui minori, esposti soprattutto nell’infanzia al rischio di subire soprusi, si può individuare nella vulnerabilità delle giovani vittime e che queste violenze causano loro danni fisici, psicologici e sociali;

tenuto conto che, secondo l’UNICEF, circa due milioni di minori ogni anno sono utilizzati nell’industria del sesso, che sulla rete Internet sono veicolate più di un milione di immagini di minori abusati e che di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati mentre gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi;

considerato che i fenomeni di abuso sono in crescita e si diffondono mediante l’uso di nuove tecnologie, soprattutto Internet, che hanno reso più semplice produrre e divulgare materiale pedopornografico garantendo nel contempo l’anonimato agli autori del reato e creando confusione a livello di giurisdizione;

tenuto conto delle disposizioni contenute nelle recenti decisioni adottate in sede europea, nonché di quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativa alla vendita, la prostituzione e la pornografia concernente i bambini, e nella Convenzione del Consiglio d’Europa STCE, n. 201, per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il cui disegno di legge di ratifica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2009 è attualmente all’esame della Camera dei deputati (A.C. 2326);

visto d’altra parte che l’esame della proposta di decisione-quadro 2009/135/GAI può essere inquadrato anche alla luce dei lavori nell’ambito del G8 Giustizia e Affari Interni e del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262);

considerato, inoltre, che la legislazione nazionale è per buona parte conformata alle previsioni della decisione-quadro, ponendosi per alcuni aspetti in una posizione più avanzata;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 luglio 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto per molti aspetti i reati di abuso e sfruttamento di minori presentano una forte connotazione transfrontaliera. Infatti, la diversità delle pene previste nei vari ordinamenti europei, la vulnerabilità delle vittime di tali reati, sovente provenienti da paesi extraeuropei, l’utilizzo di massa di Internet, nonché il deprecabile fenomeno del turismo sessuale rendono corretto e preferibile un approccio europeo e pertanto rispettato il principio di sussidiarietà. Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, non ravvisandosi nella proposta interventi eccedenti quelli necessari. Si potrebbe, però, valutare l’opportunità, coerentemente con la presenza nella proposta di alcune norme inerenti il procedimento penale, di integrare la base giuridica dell’atto con un riferimento all’articolo 31, paragrafo 1, lett. c), del Trattato UE.

2. All’interno della definizione di spettacolo pornografico di cui all’art. 1 lett. d), della proposta, da mantenere quale elemento definitorio di portata generale, si potrebbe valutare l’opportunità di inserire un riferimento al fatto che lo spettacolo può essere configurato anche nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica, quali Internet, web-cam e telefoni cellulari, analogamente a quanto previsto dall’art. 2, lett. e), per i reati di abuso sessuale, ove è previsto che atteggiamenti sessualmente espliciti del minore o l’esibizione degli organi sessuali possano avvenire anche avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3. In riferimento al reato di accesso consapevole, a mezzo di un sistema d’informazione, a materiale pedopornografico, previsto dall’art. 4, lett. e), della proposta, si potrebbe valutare l’opportunità di specificare che la consapevolezza della condotta debba essere dimostrata da elementi sintomatici, quali ad esempio il pagamento dei servizi, la durata del collegamento, il salvataggio su supporto personale delle immagini.

4. In riferimento al reato di adescamento di minori per scopi sessuali, si potrebbe valutare l’opportunità di includere nella condotta punibile quella realizzata, analogamente all’art. 2, lett. e), della proposta, "anche avvalendosi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

5. In riferimento all’articolo 8 della proposta, ove si prevede un collegamento tra la misura dell’interdizione, temporanea o permanente, dall’esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori e il rischio di reiterazione del reato, nel senso che la prima si applica solo se sussiste il secondo, va evidenziato che tale collegamento rischia di indebolire l’efficacia preventiva delle misure interdittive, limitata del resto alle sole attività che comportano contatti "regolari" con i minori. Oltretutto, la previsione dell’applicabilità delle misure interdittive anche su base temporanea garantisce la necessaria flessibilità.

6. Si potrebbe valutare l’opportunità di specificare con maggiore precisione la clausola di non applicabilità di sanzioni ai minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale, di cui all’art. 11 della proposta, evidenziando la necessità, al fine di escludere la punibilità, che le vittime debbano essere state oggetto di una costrizione.

7. A prescindere da ogni valutazione in merito all’adozione di una misura orizzontale di protezione delle vittime dei reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, appare comunque opportuno che siano adottate a livello europeo misure di sostegno a tali vittime. Ciò sia all’interno del procedimento o del processo penale, mediante ad esempio agevolazioni processuali, o misure per garantirne la riservatezza, la protezione dell’identità e dell’immagine, da rendere operanti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo; sia attraverso misure che operino su un piano più generale, come potrebbero essere, ad esempio, azioni specifiche mirate a proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. 31

AI SENSI DELL’ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

 

La Commissione Politiche dell’Unione europea, a conclusione dell’esame dell’atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all’esigenza di prevenire e combattere, attraverso un approccio globale e integrato da parte di tutti gli Stati membri, i reati di tratta degli esseri umani, in particolare dei minori;

considerato che la causa principale della tratta degli esseri umani è la vulnerabilità sociale, determinata da fattori economici e sociali, come la povertà, la discriminazione fra i sessi, i conflitti armati, la violenza domestica, le situazioni di disagio familiare, e da fattori personali, come l’età, le condizioni di salute o le disabilità;

tenuto conto che la tratta degli esseri umani alimenta, secondo quanto rilevato dal Ministero dell’Interno, un mercato illegale che rende alle organizzazioni criminali diversi miliardi di dollari l’anno, che secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono circa 1 milione gli esseri umani trafficati ogni anno nel mondo, di cui 500.000 solo in Europa, e che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro stima in 12.300.000 le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale;

tenuto conto che ogni anno circa 800.000 persone sono trasportate oltre i confini nazionali per essere sfruttate in altri Paesi e che l’80% delle vittime è costituito da donne e ragazze, in più del 50% dei casi minorenni;

considerato che il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di un rinnovato impegno degli Stati membri per continuare a combatterli e per intensificare il processo di ravvicinamento delle legislazioni, migliorando la definizione delle fattispecie di reato, predisponendo sanzioni effettive e proporzionate alla condotta e garantendo la protezione l’assistenza delle vittime;

tenuto conto delle disposizioni contenute nelle recenti decisioni adottate in sede europea, nonché di quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel Protocollo addizionale del 2000 che le Nazioni Unite hanno adottato per prevenire, punire e reprimere la tratta di esseri umani e la criminalità transnazionale, ratificato insieme alla Convenzione contro il crimine organizzato internazionali con legge 16 marzo 2006 n. 146, e nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, che ha costituito un’importante base di riferimento per la redazione della proposta, dovendosi peraltro rilevare che l’Italia non ha proceduto alla ratifica della stessa;

visto d’altra parte che l’esame della proposta di decisione-quadro 2009/136/GAI può essere inquadrato anche alla luce dei lavori nell’ambito del G8 Giustizia e Affari Interni, del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262), e costituisce una delle priorità della presidenza svedese dell’Unione europea;

considerato, inoltre, che la legislazione nazionale è per larga parte ampiamente conformata alle previsioni della decisione-quadro, ponendosi per alcuni aspetti addirittura in una posizione più avanzata;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 luglio 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. il principio di sussidiarietà appare rispettato. I reati di tratta degli esseri umani possono essere, per loro stessa natura, reati transnazionali, e richiedono pertanto un impegno coordinato e unitario in sede europea, nonché in sede internazionale. Non si ravvisano, inoltre, profili di contrasto con il principio di proporzionalità. Si potrebbe, però, valutare l’opportunità di integrare la base giuridica dell’atto con un riferimento all’articolo 31, paragrafo 1, lett. c), del Trattato UE, in considerazione dell’incidenza della proposta anche su taluni profili di diritto processuale.

2. Il sistema delle pene e delle circostanze aggravanti previste all’interno della decisione-quadro appare in linea con l’impostazione rigorosa del codice penale italiano. In effetti, i reati che sono riconducibili a quelli previsti dalla proposta, e cioè i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), di tratta di persone (art. 601 c.p.) e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) sono puniti nella loro forma non circostanziata con la reclusione da otto a venti anni. Le pene previste dalla proposta sono costruite lasciando liberi gli Stati membri di fissare autonomamente la soglia minima, mentre l’art. 3 della stessa fissa il principio che la reclusione prevista dagli Stati membri debba essere non inferiore nel massimo a sei anni per la forma base dei reati di tratta e non inferiore a dieci o dodici anni per alcune forme circostanziate. In tutti questi casi, il sistema italiano nel prevedere quale pena base una pena pari nel massimo a venti anni appare già conformato.

Tale impostazione rigorosa, sia a livello nazionale sia a livello europeo, va senz’altro mantenuta, considerata la gravità dei reati di tratta.

3. In riferimento alla inclusione nella nozione di sfruttamento di cui all’art. 1, par. 3, della proposta, anche delle attività associate all’accattonaggio, va rilevato come tale posizione sia da condividere in quanto non può escludersi che l’impiego di persone, soprattutto minori, in tali attività comporti un totale assoggettamento delle stesse ed in una integrale negazione della libertà e dignità. Come rilevato dalla Cassazione penale, sez. V, sent. n. 44516/2008, "una siffatta condizione di integrale negazione della libertà è certamente ravvisabile nella condotta di chi - o molto più spesso di coloro - comperi un bambino o un fanciullo e lo utilizzi continuativamente nella attività di accattonaggio appropriandosi dei guadagni del fanciullo, senza minimamente preoccuparsi delle necessità e dei desideri del fanciullo e trattandolo sostanzialmente come una res dalla quale si debba trarre il massimo vantaggio economico". Ricorrendo tali condizioni, non può escludersi che anche l’accattonaggio possa comportare forme di sfruttamento.

4. Per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell’extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori dei reati di tratta, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime consenso.

5. Impregiudicata ogni valutazione in merito all’adozione di una misura orizzontale di protezione delle vittime dei reati di tratta, appare comunque opportuno che siano adottate a livello europeo misure a loro sostegno. Ciò sia all’interno del procedimento o del processo penale, mediante ad esempio agevolazioni processuali, da rendere, tuttavia, operanti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo; sia attraverso misure che operino su un piano più generale, come potrebbe essere, ad esempio, una semplificazione delle condizioni di rilascio dei titoli di soggiorno, per ragioni umanitarie e per la collaborazione con le autorità competenti, o l’assistenza al rientro nel paese di provenienza.

6. Si potrebbe valutare l’opportunità di specificare con maggiore precisione la clausola di non applicabilità di sanzioni alle vittime di cui all’art. 6 della proposta, evidenziando la necessità, al fine di escludere la punibilità, che le vittime debbano essere state oggetto di una costrizione quale causa del loro coinvolgimento nelle attività illecite.

7. In riferimento all’art. 12, par. 3, della proposta, e analogamente a quanto previsto dall’art. 19 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 contro il traffico degli esseri umani, si potrebbe valutare l’opportunità di inserire una previsione relativa alla punibilità obbligatoria dei soggetti che si avvalgono dei servizi o richiedono prestazioni alle vittime dei reati di tratta, sempreché vi sia la consapevolezza da parte dell’autore del fatto su tale condizioni di vittima dei reati di tratta.

8. Analogamente a quanto previsto dall’art. 20 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 contro il traffico degli esseri umani, si potrebbe valutare l’opportunità di inserire una o più previsioni relative alla punibilità dei reati relativi alla fabbricazione di documenti di viaggio o d’identità falsi, al procurare o fornire tali documenti, al trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o d’identità di altra persona, qualora tali condotte siano finalizzate alla realizzazione o all’agevolazione dei reati di tratta.

 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 

N. 1781

 

Art.  1

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, inserire le seguenti:

        «2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

        2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

        2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

        Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, inserire le seguenti:

        «2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

        2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

        2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

        2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

        2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

        2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

        2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

        2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

        2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

        2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

        2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

        2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

        2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

        2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

        2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.11/1

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11/2

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;».

1.11/3

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per il settore del gas naturale senza introdurne di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;».

1.11/4

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

        «g-bis) prevedere che i soggetti titolari della gestione delle reti operino in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore, al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti;».

1.11/5

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

        «h) promuovere un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e individuando forme di separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas naturale;».

1.11/6

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera j) con la seguente:

        «j) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agIi obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;».

Art.  5

5.0.1 (testo 2)

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

        2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        "2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

        2-ter. La Commissione:

            a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;

            b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;

            c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;

            d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

            e) esprime parere sui disegni di legge in esame presso le Camere in ordine al rispetto della normativa comunitaria. »

Art.  7

7.0.1/1

MARINARO

All'emendamento 7.0.1, al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazionì:

        «a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e";

        b) sopprimere il comma 3».

Art.  10

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR)

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre, n. 701, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

            "Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito, nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

            a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

            b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

            c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

            d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito".»

Art.  11

11.0.1/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

Art.  12

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

        1. l comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:".

            "c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi reali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato IV. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;"

        2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto, dopo l'allegato III, il seguente allegato IV:

         "ALLEGATO IV

         (articolo 3, comma 1, lettera c)

        CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

        1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

            a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

            b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1% oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1% se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

            c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

            d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla parte quarta, allegato 5, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

            e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

        2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

        3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione". »

Art.  13

13.0.2/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 13.0.2, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

Art.  17

17.0.2 (già 17.3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

        1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

            b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

            c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

            d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

            e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità;

            f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

            g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

            h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.0.3 (già 17.4)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa in materia di pesca

e acquacoltura)

        1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

            b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

            c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

            d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

            e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

            f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

            g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

            h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

Art.  22

22.0.4/1

BUBBICO

All'emendamento 22.0.4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «rendendolo fruibile per tutti i cittadini e per tutti i territori.».

22.0.4/2

ZANETTA, GALLO

All'emendamento 22.0.4, sostituire la lettera e) con la seguente:

        «e) Definire le modalità più appropriate ed efficienti per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato».

22.0.5/1

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 22.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).

22.0.5 (testo 2)

FLUTTERO, VETRELLA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo applica i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

            b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro i1 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti, dello 0,5 per cento per i primi tre anni;

            c) per gli anni successivi al 2012, gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti saranno determinati in base ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi derivanti dall'attuazione della direttiva 2009/28/CE».

22.0.6/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 22.0.6, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.».

22.0.19

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

        1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata Decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 16/01 sul quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

        2. Gli aiuti di cui al comma i sono accordati in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle Regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

        4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle Regioni o dalle amministrazioni locali ovvero Autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici. »

22.0.20

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

        1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 13:

                1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

                2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

            b) all'articolo 17, comma 1, le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni". »

22.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

        1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione della Commissione europea 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE.

        2. Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

G/1781/3/14 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        premesso che:

        l'Italia produce annualmente 120.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre 900.000 tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

            il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il regolamento (CE) n. 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

            come è noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

            in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

        considerato inoltre che:

            la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

        impegna il Governo:

            ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti n. 3285/94 e n. 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.