Legislatura 16º - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 81 del 20/01/2010


 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2010

81ª Seduta 

 

Presidenza della Presidente

BOLDI 

 

            Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.   

 

            La seduta inizia alle ore 13,35 .

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

 

       La PRESIDENTE informa che è stato trasmesso il parere conclusivo della 5a Commissione.

Propone, tuttavia, di prendere in esame dapprima gli emendamenti precedentemente accantonati, tra cui figurano, in primo luogo, quelli relativi all’articolo 1.

 

 

            Posto in votazione, l’emendamento 1.1, sul quale converge il parere favorevole del Governo, viene accolto dalla Commissione.

 

            Il subemendamento 1.13/1 è respinto, in quanto considerato dalla 5a Commissione contrario all’articolo 81 della Costituzione.

 

            L’emendamento 1.13 (testo 2) è accolto dalla Commissione. Conseguentemente, si ritiene assorbito l’emendamento 1.5.

Segue un intervento della senatrice MARINARO (PD), la quale fa presente al rappresentante del Governo il grado di "approssimazione" che, frequentemente, caratterizza la selezione delle direttive inserite negli allegati al disegno di legge comunitaria.

 

            Vengono successivamente respinti gli emendamenti 1.2 e 1.7, sui quali la 5a Commissione si è espressa in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione.

 

            Seguono, al riguardo, brevi interventi della senatrice MARINARO (PD) e del senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), il quale pone il problema, di natura generale, delle modalità "indiscriminate" attraverso le quali, molto spesso, la Commissione bilancio procede al vaglio delle direttive comunitarie da recepire nell’ordinamento italiano. Sotto tale profilo, fa notare che, a rigore, qualsiasi trasfusione di normativa dell’Unione europea è suscettibile di comportare un qualche tipo di aggravio per le finanze pubbliche e, pertanto, sarebbe auspicabile che le suddette valutazioni di impatto finanziario vengano svolte tenendo conto di criteri selettivi e obbiettivi.

 

            La proposta emendativi 1.8, messa ai voti, viene respinta.

 

            Gli emendamenti 1.9 e 1.10, posti in votazione distintamente, vengono accolti.

 

            Il subemendamento 1.11/1 (testo 2), fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), è approvato, mentre i subemendamenti 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5 e 1.11/6, egualmente fatti propri dalla stessa senatrice, messi in votazione, non risultano approvati.

 

            L’emendamento 1.11 (testo 2), fatto proprio dal senatore SANTINI (PdL) , relatore, e per il quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione limitatamente alle lettere d), g), h) e i) del comma 1, nonché b), f) e k) del comma 3, è accolto nella nuova riformulazione proposta da tale Commissione (testo 3).

 

            Sull’emendamento 1.12 interviene il senatore SANTINI (PdL), relatore, il quale, nel farlo proprio, osserva che si tratta di una proposta modificativa che, pur risultando per molti versi pleonastica, tiene a ribadire le prerogative autonomistiche sancite dalla Costituzione italiana.

 

            Messo in votazione, il suddetto emendamento viene respinto.

 

            La PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione delle proposte modificative 11.0.1/1 e 11.0.1, accantonate nella precedente seduta.

 

            Seguono brevi interventi del senatore ZANETTA (PdL), del senatore SANTINI (PdL), relatore, e del rappresentante del GOVERNO i quali si esprimono favorevolmente su entrambe le proposte.

 

            Messi ai voti separatamente, la Commissione accoglie il subemendamento 11.0.1/1 e l’emendamento 11.0.1.

 

            La PRESIDENTE avverte che si passa ad esaminare l’emendamento 18.0.1, precedentemente accantonato.

 

            Stante il parere favorevole sia del GOVERNO che del RELATORE, l’emendamento è accolto.

 

            La PRESIDENTE propone, quindi, di procedere all’esame dei restanti emendamenti , sui quali la 5a Commissione si è definitivamente pronunciata.

           

            Il subemendamento 22.0.6/1, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), ed il relativo emendamento 22.0.6, vengono considerati assorbiti dall’emendamento 11.0.1, già approvato.

 

            L’emendamento 22.0.7 è ritirato dal proponente, senatore ZANETTA (PdL).

 

            Messo in votazione, l’emendamento 22.0.9, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), è respinto.

 

            Il senatore SANTINI (PdL), relatore, fa proprio l’emendamento 22.0.10 (testo 2), che, posto in votazione, è approvato.

           

Lo stesso RELATORE ritira l’emendamento 22.0.11 (testo 3).

 

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 22.0.12 e 22.0.13 vengono approvati dalla Commissione.

 

In seguito a separate votazioni, la Commissione accoglie anche gli emendamenti 22.0.14 e 22.0.16 (testo 2), sui quali convergono i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO.

 

La Commissione, successivamente, approva l’emendamento 22.0.17 nella riformulazione (testo 2) richiesta dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, secondo cui, al comma 1 della proposta, dopo le parole "ad adottare" vanno inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

 

La Commissione, quindi, respinge l’emendamento 22.0.19 (testo 2) in quanto su di esso la 5a Commissione ha trasmesso un parere contrario secondo l’articolo 81 della Costituzione.

 

Con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 22.0.20, 22.0.21 e 22.0.22 (testo 3), contenente, quest’ultimo, una riformulazione proposta dal RELATORE, secondo la quale sono inserite, al comma 1 della suddetta proposta, dopo le parole "non operano" le seguenti: "quando il reato è stato depenalizzato ovvero".

 

Il subemendamento 22.0.23/1, che raccoglie il parere contrario del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

 

Messi in votazione distintamente, vengono approvati gli emendamenti 22.0.23 e 22.0.24 (testo 2).

 

La Commissione respinge gli emendamenti 22.0.25 e 22.0.26, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del dettato costituzionale.

 

Con separate votazioni, risultano accolti gli emendamenti 22.0.27 e 23.7. Conseguentemente, gli identici emendamenti 23.3, 23.4 e 23.5 risultano assorbiti.

 

L’emendamento 23.1, fatto proprio dal senatore LUSI (PD), e l’emendamento 23.2 vengono respinti dalla Commissione.

 

L’emendamento 23.6, fatto proprio dal senatore LUSI (PD), non è approvato.

 

Viene successivamente respinto l’emendamento 25.0.1, riguardo al quale la 5a Commissione si è pronunciata in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione.

 

Posto in votazione, l’emendamento 25.0.2 non è approvato.

 

Terminata la votazione di tutti gli emendamenti, la PRESIDENTE propone di passare all’esame dei vari ordini del giorno presentati.

 

Posti in votazione, gli ordini del giorno G/1781/1/14 e G/1781/2/14, sui quali il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, vengono respinti.

 

Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G/1781/3/14 (testo 2), il quale, su richiesta del proponente, è comunque posto in votazione e respinto.

 

L’ordine del giorno G/1781/4/14, in merito al quale il GOVERNO si pronuncia in senso contrario, messo ai voti su richiesta del proponente, è respinto.

 

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria disponibilità ad accogliere l’ordine del giorno G/1781/5/14, limitatamente al relativo dispositivo. Poiché il proponente insiste per la votazione, il suddetto ordine del giorno non è approvato.

 

Stante il parere favorevole sia del rappresentante del GOVERNO che del RELATORE, l’ordine del giorno G/1781/6/14, messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

 

L’ordine del giorno G/1781/7/14 viene considerato precluso, in quanto l’auspicato recepimento della direttiva 2009/104/CE è realizzato mediante l’emendamento 1.10, precedentemente approvato.

 

L’ordine del giorno G/1781/8/14, fatto proprio dal senatore PITTONI (LNP) , viene accolto dal GOVERNO.

 

L’ordine del giorno G/1781/9/14, sul quale il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole, viene posto in votazione su richiesta della proponente ed approvato dalla Commissione.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

 

            La Commissione approva

 

 

            La seduta termina alle ore 14,20 .

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1781

 

G/1781/1/14

PEDICA

La 14a Commissione permanente,

        premesso che:

            la legge comunitaria 2009, conferisce, all'articolo 23, delega al governo per l'attuazione di alcune decisioni quadro, fra le quali figura, alla lettera a), la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti;

            la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, si inserisce in una serie di misure normative adottate dalla Comunità Europea che mirano a regolare l'utilizzo dei mezzi di pagamenti in contanti, e diversi dai contanti, volti a prevenire la frode, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e vari comportamenti persegui bili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo;

        la decisione quadro 200l/413/GAI, definisce come «strumento di pagamento», uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers'cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;

            la decisione quadro prevede l'obbligo per gli Stati membri di introdurre illeciti penali per alcune fatti specie intenzionali di utilizzo improprio, contraffazione o falsificazione degli strumenti di pagamento di cui sopra;

            la delega per il recepimento della decisione quadro conferita all'articolo 23 della Legge comunitaria 2009 è integrata, all'articolo 24, dall'esplicitazione dei principi e criteri di attuazione, i quali prevedono, oltre ai principi e criteri previsti dall'articolo 2 della Legge comunitaria 2009, anche il necessario coordinamento del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro con le altre disposizioni vigenti;

            tale coordinamento si realizzerebbe, stante alle disposizioni dell'articolo 24 della legge comunitaria 2009, con l'introduzione «nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell 'articolo 55 del medesimo decreto legislativo»;

            il citato decreto legge n. 231 del 2007, prevede all'art. 49, recante «Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore», diverse disposizioni volte a regolare l'uso di contante o di titoli al portatore, quali, a titolo esemplificativo: al comma l il divieto di «trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro»; al comma 5 la disposizione per cui «gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità»; al comma 8 che «Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità»; al comma 10 che »per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante»; al comma 12 che «il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro»;

        rilevato che:

            la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblicate la perequazione tributaria», ha previsto alcune modifiche in materia finanziaria e fiscale, quali: l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, rimuovendo sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio; l'introduzione di novità in materia di accertamento e riscossione, come l'abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti che non sono più obbligati a riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico; modifiche alla disciplina antiriciclaggio prevista dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

            su questo ultimo intervento normativo di modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si rileva come, per ciò che concerne l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa; per ciò che concerne gli assegni bancari e postali è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; per ciò che concerne gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, è stato abrogato l'obbligo di indicare, a.pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante, nonché è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità, nonché, in relazione a questi assegni, è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; per ciò che concerne, infine, i libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

            nella Relazione quadrimestrale della Corte dei Conti sulle misure adottate dal governo da maggio ad agosto 2008, i giudici mettono in guardia sulle «conseguenze che alcune delle cosiddette semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti, ma anche sulla possibilità per gli uffici di acquisire gli indispensabili mezzi di prova. Ciò riguarda, in particolare, [...] l'abrogazione di altre norme, anch'esse da poco introdotte, in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati. [...]. Sussistono peraltro perplessità sulla coerenza fra queste misure e quelle di intensificazione e di migliore messa a punto delle strategie di contrasto all'evasione»;

            in generale dalla lettura complessiva della Relazione si evince che le misure normative illustrate adottate tramite la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbero comportare il rischio di incentivare i comportamenti fraudolenti da parte degli evasori fiscali nonché quello di abbassare il livello di controllo su ricic1ggio di denaro o altri vari comportamenti perseguibili che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata;

        impegna il governo:

            a prevedere che, nell'esercizio della delega normativa relativa al recepimento della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti, venga valutata la reale corrispondenza alle finalità della decisione quadro 2001/413/GAI della normativa relativa agli strUmenti di pagamento, modificata rispetto all'impianto normativo originale del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

            ove venga individuata una discrasia fra le finalità della decisione quadro e la normativa italiana in materia, a ripristinare quanto originariamente disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di conseguire non soltanto un effetto punitivo di comportamenti perseguibili come le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata, ma anche un azione dissuasiva e deterrente nei confronti di tali illeciti, nonchè di consentire, agli uffici preposti al controllo e all'accertamento dei reati previsti dalla decisione quadro, di acquisire gli indispensabili mezzi di prova, che la legge 6 agosto 2008, n. 133 potrebbe avere inficiato nella loro piena disponobilità.

G/1781/2/14

PEDICA

La 14a Commissione permanente,

        premesso che:

            il disegno di legge comunitaria per il 2009, prevede il recepimento della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili che, in particolare, istituisce obiettivi nazionali vincolanti in termini di aumento della percentuale di fonti rinnovabili utilizzate;

            detta direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 5 giugno 2009, insieme ad altri atti legislativi che costituiscono l'ormai celebre «Pacchetto clima ed energia», che dovrebbe rappresentare una vera e propria svolta a favore della sostenibilità e della sicurezza energetica europea;

            con il Pacchetto clima ed energia acquisiscono infatti valore giuridico vincolante gli obbiettivi del 20-20-20 con i quali l'Unione europea si è impegnata ad aumentare l'efficienza energetica del 20 per cento, ridurre il consumo di energia del 20 per cento ed aumentare il ricorso a fonti energetiche alternative del 20 per cento, entro il 2020. Occorre pertanto che anche il nostro Paese traduca l'obiettivo complessivo comunitario del 20 per cento in obiettivo individuale;

            al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica;

            in realtà la quasi totalità degli sforzi del Governo in materia energetica sta andando verso la produzione di energia nucleare, rischiando fortemente di compromettere il reale decollo delle fonti energetiche rinnovabili che, oltre ad una adeguata normativa, necessitano inevitabilmente di adeguate risorse finanziarie che ne consentano effettivamente la crescita;

            con la legge rigurdate «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» del 23 luglio 2009, n. 99, il Governo ha infatti intrapreso la strada del ritorno al nucleare, creando le condizioni e le premesse, amministrative e procedurali, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare;

            il medesimo provvedimento affronta anche il tema dello sviluppo delle energie alternative, prevedendo un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, ma senza alcuna nuova risorsa finanziaria stanziata. In realtà è difficile pensare a un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico, realmente efficace, se non si mettono in campo adeguate risorse e nuovi finanziamenti;

            va tra l'altro sottolineato che il contributo che il nucleare potrà dare alla riduzione delle emissioni di C02 è del tutto marginale. Ricordiamo infatti che l'impegno europeo a ridurre del 20 per cento le emissioni inquinanti e a produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnova bili scade nel 2020 e per quella data il Ministro dello sviluppo economico ha più volte annunciato che sarà pronta la prima centrale nucleare. Il nucleare non potrà servire in nessun modo a mantenere gli impegni delle emissioni concordati con gli altri partner europei;

        impegna il Governo:

            a valorizzare e incentivare ulteriormente tutte le misure di risparmio e di efficienza energetica al fine del raggiungimento degli obiettivi finali in materia di energia da fonti rinnovabili, individuando fin da subito quegli obiettivi intermedi indispensabili al conseguimento degli obiettivi obbligatori del 2020;

            a prevedere, fin dalla manovra di bilancio in corso di approvazione in Parlamento, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie – attualmente del tutto insufficienti – indispensabili per l'attuazione di efficaci politiche fiscali e industriali per il risparmio energetico e la promozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

            a non prorogare ulteriormente il termine – già differito con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 entro il quale applicare la norma, prevista dalla legge finanziaria per il 20'08, che ha disposto l'obbligo per le nuove costruzioni dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

G/1781/3/14 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        premesso che:

        l'Italia produce annualmente 120.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre 900.000 tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

            il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il regolamento (CE) n. 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

            come è noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

            in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

        considerato inoltre che:

            la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

        impegna il Governo:

            ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti n. 3285/94 e n. 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/3/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        premesso che:

        l'Italia produce annualmente 250.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre un milione di tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

            il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il Regolamento CE 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

            come noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

            in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

        considerato inoltre che:

            la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sowenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

        impegna il Governo:

            ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti 3285/94 e 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

G/1781/4/14

DI GIOVAN PAOLO, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        premesso che:

            il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalle leggi 66/2001 e 112/2004 e dal decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) siano in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), con la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza);

            dopo varie revisioni il dividendo digitale è stato suddiviso in 21 parti (ossia il multiplex dove si possono trasmettere fino a 4 canali in qualità standard) per ogni area regionale o provinciale autonoma, ed ha assegnato ben 3 canali digitali alle tv per ogni canale in precedenza posseduto nell'analogico;

            la suddetta suddivisione delle frequenze digitali non è stata accolta dalla Commissione Europea che ha avviato un'ulteriore procedura per l'Italia, in ambito televisivo e, per ovviare alla quale, il Ministero per le comunicazioni ha disposto alla gara pubblica per 5 canali nazionali;

            le frequenze così assegnate d'ufficio sono passate da 21 a 16 limitando il numero dei partecipanti;

            la Commissione Europea ha, altresì, imposto di regolare un tetto massimo di 5 reti per ogni televisione presente in precedenza sull'analogico e che, a tutt'oggi, manca una più incisiva disciplina in materia;

            il dividendo dovrebbe ordinare 4 reti per la Rai e 4 per Mediaset, 3 per Telecom Italia Media, 2 per il Gruppo Espresso e una sola per Europa 7, D-Free (che ospita solo reti Mediaset) e Rete Capri e se la Rai o Mediaset si vedranno assegnata una quinta frequenza nazionale, dovranno cedere il 40 per cento della capacità trasmissiva a operatori «indipendenti»;

            il dividendo sarà valido solo per un arco di tempo iniziale, perché le 5 frequenze in gara potranno essere riacquistate dopo un periodo di tempo fissato dall'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con pericolo di riproduzione di condotta anticoncorrenziale e duopolistica.

        impegna il Governo:

            ad intraprendere le iniziative, anche di natura regolamentare e legislativa, necessarie a rendere la disciplina per l'assegnazione delle nuove frequenze digitali pienamente conforme alle normative e indicazioni comunitarie in materia.

G/1781/5/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        premesso che:

            al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito preso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è affidato il compito di approfondire le tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea, coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di volta in volta, all'ordine del giorno delle sue riunioni;

            che il disegno di legge comunitaria viene esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, il cui testo non appare di agevole comprensione in quanto non vengono evidenziate in modo più puntuale le iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, e che pertanto rimane aperta la riflessione sull'opportunità di un suo esame separato rispetto al disegno di legge comunitaria in considerazione della profonda differenza dei due documenti e per garantire la possibilità di un effettivo controllo politico sull'operato del Governo;

            considerata la scarsa frequenza delle riunioni del CIACE e la concentrazione su pochi temi con il venire meno del ruolo generale e sistematico di coordinamento nella formazione della posizione italiana sulle materie trattate in ambito comunitario;

            considerato altresì l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che richiede un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali,

        impegna il Governo:

            ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'operato del CIACE sia reso rispondente alle nuove necessità discendenti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

G/1781/6/14

DI GIOVAN PAOLO, VITA, ANNA MARIA SERAFINI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

            premessa l'importanza della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (Direttiva senza frontiere) recepita con la legge 6 agosto 1990, n. 223, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori del 1997;

        impegna il Governo:

            a confermare, sviluppare e dare esecuzione al predetto quadro regolamentare al fine di garantire un sistema dei media a misura di bambino e quindi una regolamentazione del sistema radiotelevisivo e degli altri mezzi di comunicazione conforme ai seguenti principi regolatori:

            a) favorire il recepimento della direttiva 2007/65/CE che modifica da ultimo la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, con particolare riguardo al capitolo V specificatamente dedicato alla tutela dei minori;

            b) prevedere che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico e morale ai minori e, pertanto:

                1) evitare di indurre nei bambini abitudini e comportamenti che possano essere nocivi per la loro salute e per la loro corretta formazione,con particolare riferimento ai programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

                2) prevedere forme di collaborazione con il sistema scolastico per l'educazione dei minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva;

                3) favorire, attraverso la concessione di agevolazioni, produzioni di campagne pubblicitarie orientate al consumo di prodotti mirati allo sviluppo morale, psichico e fisico dei minori;

                4) favorire e incrementare una costante ed attenta valutazione da parte dell'Autorita'per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla programmazione dei prodotti radiotelevisivi destinati ai minori.

G/1781/7/14

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

        impegna il Governo:

            a favorire il pronto recepimento della Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), allo stato non inclusa nell'allegato B di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del provvedimento.

G/1781/8/14

MASSIMO GARAVAGLIA

La 14a Commissione permanente,

            esaminato il provvedimento in titolo;

            considerata la tàse di profonda crisi economico-finanziaria che il nostro sistema industriale sta attraversando e la difficoltà di reperimento di risorse che le nostre imprese hanno sul mercato finanziario;

            considerata la conseguente difficoltà a far fronte agli impegni di pagamento verso i fornitori;

            consideraio che per le imprese più piccole è essenziale per la propria sopravvivenza mantenere un flusso di circolante netto costante e quindi vedere rispettati i termini di pagamento da parte dei propri clienti:

            considerato che già la legge 18 giugno 1998, n. 192 prevede la fissazione di precisi termini di pagamento per i contratti di subfornitura e precise penali per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali;

            considerato che anche negli altri Paesi europei, ad esempio la Francia, si stanno introducendo norme più severe in tema di sanzioni alle imprese che non rispettano i termini di pagamento,

        impegna il Governo:

            a tutelare le imprese italiane, in particolare le piccole e medie, introducendo sanzioni severe per le aziende che non rispettano i termini di pagamento verso i propri fornitori, sul modello di norme introdotte da altri Stati europei, ad esempio la Francia.

G/1781/9/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente,

            esaminato l'AS 1781 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

            premesso che:

            la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, già recepita dagli Stati membri ed in particolare dallo Stato italiano, con lo scopo di riconoscere la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

            con il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, e con i successivi provvedimenti di attuazione sono stati definiti gli adempimenti procedurali ai fini dell'autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

            in particolare nel settore fotovoltaico il nostro Paese potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza, sfruttando le proprie peculiari caratteristiche climatiche, e pertanto il Governo ha adottato politiche di incentivazione allo scopo di utilizzare al meglio le risorse disponibili;

            tali politiche di incentivazione, che discendono direttamente da quelle europee, agevolano e sostengono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, evitando sistematicamente di porre limiti alla costruzione degli impianti;

            tale modello di sviluppo spesso entra in conflitto con quello dello sviluppo agricolo che mette al centro la qualità e la valorizzazione del territorio nonché la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del made in Italy;

            molti comuni intravvedono la necessità di una regolamentazione dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti che, spesso, in ragione dei contributi e incentivazioni statali e comunitari hanno un rendimento economico maggiore rispetto alla coltivazione dei terreni;

            il legislatore nazionale, nel recepire le norme comunitarie in materia di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, ha ritenuto opportuno riservare alla tutela del patrimonio rurale e paesaggistico italiano una specifica priorità, allo scopo prevedendo all'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 387/2003, che gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", manella relativa ubicazione "si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale" ai sensi delle norme in materia di protezione delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

            pur in presenza di norme di principio che vanno nella direzione di conservare e di rafforzare le prioritarie specificità ambientali, rurali ed agroalimentari del territorio tipico nazionale, purtroppo le suddette iniziative comunali rischiano concretamente di vanificarsi e di essere contestate a livello regionale e soprattutto a livello comunitario, in quanto le direttive comunitarie, e le conseguenti norme statali di recepimento, nonostante le sopraccitate norme di principio nazionali per il migliore utilizzo dei suoli ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili e per l'installazione dei relativi impianti, nei fatti, non risultano tuttora puntualmente esplicitate con pertinenti atti esecutivi che dispongano confini e limiti;

            impegna il Governo:

            a promuovere apposite iniziative di indirizzo alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, dirette a permettere la regolamentazione, da parte dei comuni, dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare di quelli fotovoltaici, allo scopo di evitare il consumo indiscriminato del terreno agricolo per l'installazione di tali impianti;

            ad emanare, sentite le competenti organizzazioni agricole nazionali e le associazioni che tutelano le produzioni designate dalle denominazioni di origine e quelle biologiche nonché le associazioni di promozione del turismo rurale, norme di indirizzo per i comuni, dirette a regolamentare la compatibilità delle installazioni di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nei territori agricoli, con le necessità di dare debita priorità ai principi in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 

 

Art.  1

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive».

1.13 (testo 2)

IL RELATORE

        Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

        «2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

        «2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

        2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

        2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

        2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

        2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

        2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

        2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

        2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

        2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

        2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

        2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

        2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

        2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

        2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

        2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

        2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

        2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, inserire le seguenti:

        «2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

        2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

        2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

        Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, inserire le seguenti:

        «2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

        2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

        2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

        2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

        2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

        2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

        2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

        2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

        2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

        2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

        2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

        2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

        2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

        2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

        2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.9

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

        «2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

        2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

            b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datare di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

            c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

            d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a faciIitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procredere ad espulsione;

            e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

            f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole».

1.10

DI GIOVAN PAOLO, ADAMO

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

        «Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1.11/1 (testo 2)

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;».

1.11/1

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11 (testo 3)

TANCREDI, FLUTTERO

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

        «direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a nonne comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

        Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

            b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

            c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

            d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

            e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

        2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

        3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

            c) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

            d) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

            e) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

            f) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

            g) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

            h) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            i) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

            j) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

            k) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.».

1.11 (testo 2)

TANCREDI, FLUTTERO

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

        «direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a nonne comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

        Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

            b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

            c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

            d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

            e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

            f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

            h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

            i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionai i al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

        2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

        3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

            c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

            d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

            e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

            f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

            g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

            h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

            i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

            j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

            l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

            m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

            n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.».

1.11

TANCREDI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, aggiungere le seguenti:

        «direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a nonne comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE».

        Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, direttiva 2009/72/CE, direttiva 2009/73/CE)

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

            b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

            c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

            d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

            e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

            f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 27 dicembre 2007, n. 244;

            h) organizzare un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

            i) completare il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionai i al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

        2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

        3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

            b) prevedere misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

            c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

            d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

            e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

            f) promuovere una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche attraverso programmi di cessione del gas;

            g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

            h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

            i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

            j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

            k) garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

            l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l'accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

            m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73».

Art.  11

11.0.1/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

11.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

        1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

            «p) Sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

            a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

            b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

            c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;

            d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

        2. All'articolo 8-ter della legge 27 febbraio 2009, n. 13, comma 7-ter, il periodo da: "tali residui", a: "dell'oggetto", è sostituito con il seguente: "I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisisti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato cinque alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".»

Art.  18

18.0.1

VALLARDI, MONTANI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per i 'applicazione dei regolomenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 617/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

        1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C I, 2, del regolamento (CE) n, 1234/2007 del Consiglio. l titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n, 617/2008 della Commissione, a comunicare al Ministero delle politiche agricole aIimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

        2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, dovrà essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

        3. Il Ministero delle politiche agricole alimentaIi e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

            a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

            b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

        4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:

            a) da euro 1,000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;

            b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

            c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

            d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

            e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

            f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;

            g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e alI'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione.

        5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5% per le uova con indicazioni illeggibili.

        7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novernbre 1981, n. 689.

        8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapponi tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

        9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art.  22

22.0.10 (testo 2)

CURSI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

        2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 98/34/CEE".

        3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

        4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.»

22.0.10

CURSI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva della Commissione europea 2005/62/CE, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 110 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/83/CE, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

        2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia".

        3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

        4. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.»

22.0.11 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della ‘Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

            b) al comma 5, dopo le parole: "prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE", sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva 79/409/CEE";

            c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

        2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis". 

        3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

        4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono aggiunte le seguenti: ", previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

            b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla loro entrata in vigore";

        5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

        6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

        7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale.»  

22.0.11 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della ‘Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

            b) al comma 5, dopo le parole: "prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva", sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva";

            c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

        2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis". 

        3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

        4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono aggiunte le seguenti: ", previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

            b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla loro entrata in vigore";

        5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

        6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

        7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale.»  

22.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ‘Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e successive modifiche, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

          b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

        2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

        3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

        4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

        5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".»

22.0.12

PINZGER, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22.bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ''Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici'' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per 'un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

            b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE";

            c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione";

            d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate";

            e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea";

            f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," inserire le seguenti: "trasportare per vendere,".»

22.0.13

PITTONI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge Il febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ‘Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia";

            b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE",

        2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

        3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate".

        4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge Il febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

        5. All'articolo 21, comma 1, della legge Il febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".»

22.0.14

BOLDI, PITTONI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

        1. Il comma 15, dell'articolo 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

        "15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

            a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

            b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

            c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso".»

22.0.16 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

        1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

            b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o che ne ha la disponibilità";

            c) all'articolo 3, comma 1:

                1) la lettera f) è abrogata;

                2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

            d) all'articolo 4, comma 1:

                1) la lettera d) è abrogata;

                2) la lettera f) è abrogata;

            e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

            f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

            g) all'articolo 7:

                1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

                2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è anteposta la seguente:"congruo".»

22.0.16

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

        1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto";

            b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o che ne ha la disponibilità";

            c) all'articolo 3, comma 1:

                1) la lettera f) è abrogata;

                2) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,";

            d) all'articolo 4, comma 1:

                1) la lettera d) è abrogata;

                2) la lettera f) è abrogata;

            e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "numerose o complesse", è aggiunto il seguente periodo: "In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione";

            f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili.";

            g) all'articolo 7:

                1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

                2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare», è anteposta la seguente:"congruo".»

22.0.17 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del tesoro e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi dì cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico''.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

            a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

            b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

            c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al ragolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

            d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

            e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati al seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

            a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

            b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui al citati regolamenti (CE) n, 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

                1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

                2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

                3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nel limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

            d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonchè altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera c) e d);

            g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b) di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenli di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

            h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a)

22.0.17

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del tesoro e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi dì cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico''.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

            a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

            b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

            c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al ragolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

            d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

            e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

            h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono, altresì, informati al seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

            a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

            b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui al citati regolamenti (CE) n, 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

                1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

                2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

                3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nel limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

            d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

            f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonchè altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera c) e d);

            g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b) di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenli di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

            h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a)

22.0.20

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

        1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 13:

                1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

                2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

            b) all'articolo 17, comma 1, le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni". »

22.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

        1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione della Commissione europea 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE.

        2. Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

22.0.22 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

                1) alla lettera c), il periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" è sostituito dal seguente: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;";

                2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;";

                3) la lettera g), dopo le parole: "che hanno commesso violazioni", è aggiunta la seguente: "gravi";

                4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;";

                5) la lettera m-bis) è soppressa.

        b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui alcomma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.22 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

                1) alla lettera c), il periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" è sostituito dal seguente: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;";

                2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;";

                3) la lettera g), dopo le parole: "che hanno commesso violazioni", è aggiunta la seguente: "gravi";

                4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;";

                5) la lettera m-bis) è soppressa.

        b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui alcomma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

                1) alla lettera c), il periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;" è sostituito dal seguente: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;";

                2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;";

                3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento;";

                4) la lettera m-bis) è soppressa.

        b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ordina l'iscrizione nel casellario informatico ai fini del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.»

22.0.23/1

MARINARO

All'emendamento 22.0.23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Ai prodotti finiti, realizzati nelle navi di cui al comma 1, si applica la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tracciabilità».

 

22.0.23

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

        1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

        2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

        3. sono, altresì, a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi, di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, che nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

        4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento.»

22.0.24 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2005, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

        1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

                 "2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro;

        c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: ", o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2-bis";

        d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

                "3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

                3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti."»

22.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2005, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

        1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) nella rubrica, dopo la parola: "pellicce", sono inserite le seguenti: "e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca";

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

                 "2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro;

        c) al comma 3, dopo la parola; "condanna", sono inserite le seguenti: ", o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", e le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 2";

        d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

                "3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 2 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

                3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi, senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti."»

22.0.25

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

        1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

        a) All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente: "b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi".

        b) All'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale".

        c) All'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, la lettera a) è soppressa, e alla lettera b) le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e", sono soppresse.

        d) All'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "di effettivo servizio", sono inserite le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto".

        e) All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado".

        f) All'articolo 109-bis, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "relazioni biennali", sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali".

        g) Al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire", sono inserite le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale", e le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni".

        h) La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b), dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito delle dotazioni di organico vigenti e senza nuovi oneri per l'erario, è sostituita dalla seguente:

TABELLA 1

(di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

 

Gradi                                                 Funzioni

 

Ambasciatore                                    Capo di rappresentanza diplomatica

 

Ministro plenipotenziario                Capo di rappresentanza diplomatica

                                                          Ministro presso rappresentanza diplomatica

                                                          Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica(*)

                                                          Capo di consolato generale di 1a classe

                                                          Capo di consolato generale (**)

Consigliere di ambasciata               Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

                                                          Capo di consolato generale

                                                          Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a

                                                          classe (*)

Consigliere di legazione                  Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*)

                                                          Console presso consolato generale di 1a classe (*)

                                                          Capo di consolato di 1a classe (***)

Segretario di legazione con             Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*)

quattro anni di anzianità                 Capo di consolato

nel grado                                          Console aggiunto presso consolato generale di 1a classe

o                                                        Console presso consolato generale (*)

Segretario di legazione                    Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica(*)

con meno di quattro                         Capo di vice consolato

anni di anzianità nel                        Vice console presso consolato generale di 1a classe,

grado                                                consolato generale o consolato (*)

_________________________________________

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

(***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

        2. Nel quadro delle attività dell'istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque, rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

        3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

        4. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

        5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »

22.0.26

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

        1. Per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006,  relativamente all'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, si provvede mediante le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

        2. L'onere a carico del Fondo di rotazione non potrà superare l'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.

        3. L'Organismo Pagatore AGEA è autorizzato a rimborsare l'importo dell'IVA nel quadro delle operazioni finanziarie attuate nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, attraverso l'istituzione di un Fondo speciale IVA, presso il quale confluiscono le risorse del Fondo di rotazione».

 

22.0.27

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, quale autorità competente ai fini del citato regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo estendendo all'uopo le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

 

Art.  23

23.7

Il Governo

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

        a) decisione quadro 201/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

        b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

        c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

        d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.»