Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 323 del 28/01/2010


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

323a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2010

(Antimeridiana)

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del vice presidente NANIA

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1781

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, degli articoli 48 (1781-bis) e 51 (1781-ter)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 38 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

SANTINI, relatore. Illustra l'emendamento 38.450 (testo corretto), volto a ristabilire una situazione di maggiore equilibrio in tema di regolamentazione del settore della caccia, prevedendo che i provvedimenti adottati in merito dalle Regioni debbano essere preceduti dal parere preventivo dell'ISPRA. Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento 38.450 (testo corretto) ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Chiede l'accantonamento dell'articolo 38 e dei relativi emendamenti, al fine di svolgere un maggiore approfondimento sul nuovo testo dell'articolo che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento 38.450 (testo corretto) del relatore. Tale nuovo testo sembrerebbe infatti non corrispondente, sul piano pratico, alle intenzioni originarie dell'articolo 38.

BOLDI (LNP). Si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo 38 e chiede una breve sospensione della seduta.

LEGNINI (PD). Si oppone alla richiesta di accantonamento, che giudica tardiva, in quanto si è in fase di votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per dieci minuti. (Proteste dai Gruppi PD e IdV).

La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 9,59.

FINOCCHIARO (PD). Esprime sconcerto ed indignazione per la decisione della Presidente di sospendere la seduta, al solo fine di venire incontro alla maggioranza, che si trovava in quel momento in difficoltà per i dissensi politici al proprio interno e, soprattutto, per le numerose assenze tra le sue fila. Non appare questo un modo corretto di condurre i lavori dell'Aula. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GIAMBRONE (IdV). Condividendo l'intervento della senatrice Finocchiaro, ritiene grave che la seduta sia stata sospesa per risolvere i dissidi interni alla maggioranza o a causa delle assenze tra i banchi della stessa e annuncia rimostranze anche in sede di Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

BRICOLO (LNP). Ritiene che la polemica origini da una mera incomprensione: la senatrice Boldi, che presiede la Commissione a cui il provvedimento è stato assegnato in sede referente, ha infatti chiesto una sospensione della seduta non perché vi fossero problemi all'interno della maggioranza, ma per consentire un approfondimento tecnico in seguito alla proposta del senatore Benedetti Valentini di accantonare l'articolo. (Applausi dal Gruppo LNP. Proteste dai banchi dell'opposizione).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Conferma di aver chiesto l'accantonamento dell'intero articolo 38 per consentire un approfondimento tecnico e ribadisce che la senatrice Boldi ha proposto di sospendere brevemente la seduta per addivenire a un testo condiviso. Contesta dunque la modesta sostanza delle polemiche avanzate dall'opposizione, ricordando che anche al suo interno ci sono posizioni divergenti sul tema in esame. (Applausi dal Gruppo PdL. Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione).

PRESIDENTE. È nei pieni poteri della Presidenza concedere la sospensione della seduta, che è stata chiesta dalla senatrice Boldi, in seguito alla confusione creatasi in Aula. (Commenti del senatore Di Giovan Paolo).

SANTINI, relatore. Nega la presenza di contrasti nella maggioranza, all'interno della quale c'è stato solo un confronto tecnico sulla formulazione del testo. Propone dunque di mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 38.450, visto che il testo 2 precedentemente proposto si limitava ad una modifica di mero drafting, che non cambia la sostanza normativa della proposta, la quale introduce l'obbligo per le Regioni di acquisire il parere dell'ISPRA.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti del liceo ginnasio "Ennio Quirino Visconti" di Roma, presente nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1781 e del documento LXXXVII, n. 2

Con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 38.100, identico all'emendamento 38.101.

DELLA SETA (PD). Invitando a votare a favore dell'emendamento 38.102 denuncia il criticabile comportamento della maggioranza, che ha introdotto in Commissione il contestato articolo 38, disapprovato tanto dal Ministro dell'ambiente che dalla parte più sensibile del mondo della caccia, perché teso ad eliminare i limiti temporali della stagione venatoria. La proposta della maggioranza, che potrebbe portare all'aumento degli incidenti di caccia e che avrà un impatto negativo sulle nidificazioni, contrasta con la Costituzione, che identifica la tutela degli ecosistemi come interesse superiore della Nazione. Infine ritiene improprio e paradossale l'inserimento di tale norma all'interno della legge comunitaria, dal momento che essa aggraverà la situazione di inadempienza del Paese nei confronti della normativa europea. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pardi).

PORETTI (PD). Aggiunge la firma all'emendamento, nell'ottica della riduzione del danno cagionato dall'articolo, il quale non ha il fine di tutelare i cacciatori, sempre meno numerosi in Italia, ma quello di aiutare le aziende produttrici di armi.

MARITATI (PD). Aggiunge la firma all'emendamento.

PEDICA (IdV). Voterà a favore dell'emendamento, il cui contenuto è simile all'emendamento 38.103, di cui è primo firmatario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 38.102.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Dichiarando il voto favorevole all'emendamento 38.103, esprime solidarietà al senatore Santini, vittima di un aggressione da parte di alcuni colleghi della maggioranza e ricorda che il senatore Benedetti Valentini ha irritualmente richiesto l'accantonamento dell'articolo durante una dichiarazione di voto. Evidenzia infine che lo stesso ministro Ronchi ha espresso perplessità sull'inserimento della norma all'interno della legge comunitaria, deciso nel tentativo di guadagnare il consenso dei cacciatori in vista delle prossime elezioni regionali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PEDICA (IdV). Esprime preoccupazione per la proposta di allargare i tempi della stagione venatoria e chiede che l'emendamento 38.103 sia votato mediante procedimento elettronico. Ritira, inoltre, l'emendamento 38.104, in seguito alla presentazione di un subemendamento all'emendamento 38.450.

PORETTI (PD). Aggiunge la firma all'emendamento, evidenziando che l'articolo 38 aumenterà il numero di procedure di infrazione a cui è soggetta l'Italia. Visto che la maggioranza degli italiani è contraria alla caccia, chiede quali siano gli interessi che muovono la maggioranza ad approvare il testo.

Il Senato respinge l'emendamento 38.103.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.104 è stato ritirato.

PEDICA (IdV). La Presidenza non ha tenuto conto della precedente richiesta di votazione nominale elettronica dell'emendamento 38.103. L'emendamento 38.450/1 propone di lasciare inalterato il calendario venatorio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 38.450/1.

CARRARA (PdL). L'articolo 38 risponde alle esigenze dei cacciatori e dell'indotto: risponde quindi a una platea elettorale ben maggiore di quella rappresentata dagli ambientalisti, che continuano a portare avanti campagne di criminalizzazione della caccia basate su demagogia, falsità e ipocrisie Tra l'altro, la materia della caccia non riesce ad essere riesaminata in un testo organico a causa dell'ostruzionismo degli ambientalisti. Voterà a favore dell'emendamento 38.450 per spirito di partito. (Applausi dal Gruppo PdL. Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).

MAZZATORTA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania all'emendamento 38.450, anche se avrebbe preferito il testo dell'articolo 38 approvato dalla Commissione, perché più rispettoso del criterio di ripartizione della potestà legislativa in materia di caccia, che dovrebbe competere alle Regioni, e più coerente rispetto alle esigenze di tutela delle specie cacciabili. La Lega Nord rifiuta le posizioni ideologiche sulla caccia, mentre è favorevole alle norme che cercano di realizzare un contemperamento tra le esigenze ecologiche, scientifiche e quelle culturali e ricreative. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

ORSI (PdL). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 38.450 perché non realizza alcuna mediazione tra le posizioni ambientaliste e quelle di chi sostiene la caccia, come fa invece l'articolo originario, che recepisce lo spirito della direttiva 79/409/CEE nella sua interezza.

MAZZUCONI (PD). Stigmatizza le affermazioni offensive che il senatore Carrara ha rivolto anche verso quei membri dell'opposizione che, impegnati da anni sulle tematiche ambientali, portano avanti le proprie idee con moderazione e spirito costruttivo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PORETTI (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 38.450, che, mirando ad estendere il calendario venatorio, punta solo ad aumentare la quantità di animali uccisi. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

MARCUCCI (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia la propria astensione. Pur considerando l'attività venatoria parte della cultura nazionale, stigmatizza il colpo di mano della maggioranza che ha inserito all'interno del disegno di legge comunitaria norme che avrebbero dovuto essere discusse nell'ambito del disegno di legge organico sulla caccia attualmente all'esame del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fosson).

Il Senato approva l'emendamento 38.450.

VACCARI (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania sull'articolo 38, rilevando che il dibattito attorno all'attività venatoria è stato oggetto di strumentalizzazioni. I cacciatori sono i primi ad essere interessati alla regolamentazione della caccia e partecipano attivamente alla difesa del territorio e della fauna selvatica. (Applausi dal Gruppo LNP).

DELLA SETA (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico sull'articolo 38, che aprirà lo scontro tra una fazione minoritaria che vuole allargare le maglie della regolamentazione dell'attività venatoria e la maggioranza, anche degli elettori del PdL, secondo cui la caccia deve essere sottoposta ad una disciplina stringente. (Applausi dei senatori Nerozzi e Poretti).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà, perché, dando attuazione alla direttiva 79/409/CEE, l'articolo 38 tenta, grazie alla lodevole iniziativa emendativa del relatore, di realizzare una mediazione tra esigenze diverse. Le disposizioni in esso contenute rimettono in capo alle Regioni la potestà di regolamentare l'attività venatoria, secondo le esigenze biologiche dei territori e allo scopo di salvaguardare le specie cacciabili; un'ulteriore garanzia in questo senso dovrebbe esser rappresentata dal parere preventivo che le Regioni devono acquisire dall'ISPRA. Sulla base di queste considerazioni non si può ritenere che l'articolo 38 disponga una deregolamentazione dell'attività venatoria. (Applausi dal Gruppo PdL).

FERRANTE (PD). Invita i numerosi senatori del PdL che non sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 38 a compiere un gesto di autonomia astenendosi dalla votazione dello stesso, rilevando che, peraltro, si tratta di un argomento su cui anche il Governo è diviso. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (PdL), il Senato approva l'articolo 38, nel testo emendato.

Il Senato approva l'articolo 39 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), l'articolo 40 (Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico), l'articolo 41 (Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga), l'articolo 42 (Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo) e l'articolo 43 (Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Ricorda che l'emendamento 44.0.100 è inammissibile e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2 dell'emendamento 44.101.

PEDICA (IdV). L'emendamento propone di sopprimere l'articolo 44 del disegno di legge comunitaria, per evitare che vengano inserite nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture norme ritenute molto pericolose dal Gruppo Italia dei Valori, perché autorizza alla partecipazione alle gare e quindi all'aggiudicazione di contratti pubblici anche soggetti condannati per reati depenalizzati o per i quali un reato sia stato dichiarato estinto. E' evidente la portata della norma dopo la depenalizzazione del falso in bilancio, lo scudo fiscale e l'introduzione delle norme sul processo breve.

MENARDI (PdL). Propone una riformulazione dell'emendamento 44.101 al fine di superare la dichiarazione di improcedibilità. (v. testo 2 nell'Allegato A). Si tratta infatti di una proposta di grande rilievo che mira ad introdurre una norma restrittiva sui criteri di ammissione delle imprese alle gare, prevedendo l'esclusione dalla partecipazione dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro.

SANTINI, relatore. Invita ad approvare l'emendamento 44.102 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 44.100 e 44.101 (testo 2).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il relatore dovrebbe chiarire le ragioni che hanno condotto all'inserimento nel disegno di legge comunitaria di norme che non attuano alcuna direttiva europea, ma apportano al cosiddetto codice degli appalti modifiche che attenuano le garanzie per la pubblica amministrazione di avere contraenti affidabili. (Applausi del senatore Pedica).

CASSON (PD). Chiede conto dell'emendamento 44.0.100 che, oltre ad essere estraneo al contenuto del disegno di legge comunitaria, introduce delle violazioni della privacy dei cittadini contro le indicazioni del diritto comunitario e anche del Garante per la protezione dei dati personali.

SANTINI, relatore. La Commissione ha lavorato a lungo per migliorare il testo proposto dal Governo. Comunque, l'emendamento 44.0.100 è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

PEDICA (IdV). Stigmatizzando la mancata risposta su un tema di estrema gravità, sollecita una risposta del Governo.

LEGNINI (PD). L'articolo 44 deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo ad una materia estranea all'oggetto del provvedimento in esame: si modifica il codice degli appalti senza alcun riferimento a direttive o latri obblighi comunitari.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiede che l'articolo 44 non sia approvato e che sia rinviato alla Commissione competente per materia per una valutazione di merito più approfondita. La modifica del codice dei contratti per le pubbliche forniture, in particolare relativamente al controllo della affidabilità del soggetto contraente, non è una materia che può essere inserita all'interno della legge comunitaria. (Applausi dei senatori Tonini e Negri).

SANTINI, relatore. Sull'inammissibilità dell'articolo 44 si rimette alla valutazione della Presidenza.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Pur rimettendosi alla valutazione della Presidenza, ritiene opportuno approvare l'articolo 44, la cui materia è stata già oggetto di un approfondito ragionamento in Commissione.

FINOCCHIARO (PD). La materia oggetto dell'articolo 44 è stata esaminata approfonditamente in Commissione, tuttavia una disposizione che incide in modo consistente sul codice degli appalti non sembra in alcun modo inerente alla legge comunitaria, né rientrare nella competenza della 14a Commissione. Chiede pertanto che l'articolo sia dichiarato inammissibile e sia rinviato presso le Commissioni competenti ed esaminato nell'ambito di un disegno di legge più adeguato. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 44. Passa all'esame dell'articolo 45 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero).

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 45.100 e contrario sull'emendamento 45.200.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 45.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 45.200.

Il Senato approva quindi l'articolo 45 nel testo emendato, l'articolo 46 (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca) e l'articolo 47 (Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE), ricordando che sugli emendamenti 48.0.100, 48.0.200, 48.0.201/1 e 48.0.203 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione..

SANTINI, relatore. Ritira l'emendamento 48.700 e propone il voto contrario sull'articolo 48.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiede chiarimenti sulle motivazioni che spingono il relatore a chiedere la bocciatura di un testo approvato dalla maggioranza in Commissione.

FINOCCHIARO (PD). Con un emendamento presentato dall'opposizione, la Commissione ha introdotto una delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria che contiene disposizioni su cui l'Aula ha ragionato approfonditamente all'indomani della rivolta di Rosarno, relative al lavoro irregolare degli immigrati clandestini e regolari ed al loro sfruttamento, ritenendo unanimemente che su tali tematiche fosse urgente intervenire. Non si comprende pertanto perché il relatore, che ha difeso norme estranee per materia al disegno di legge in esame, non faccia lo stesso per una che invece è pienamente inerente alla legge comunitaria, di fatto escludendola dal provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

MORANDO (PD). Il Governo e la maggioranza possono certamente cambiare opinione ed esprimere un voto contrario su una norma che hanno approvato in Commissione, ma questa decisione non può essere annunciata dal relatore che è stato incaricato dalla Commissione stessa di difendere in Aula il testo. Auspica che l'esame del provvedimento prosegua con maggiore cognizione di causa rispetto a quanto avvenuto nella giornata di ieri. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

GASPARRI (PdL). La legge comunitaria è per sua natura eterogenea e complessa da gestire e le osservazioni sollevate dall'opposizione in merito all'articolo 44 possono essere condivisibili, ma per quanto riguarda l'articolo 48 il Gruppo PdL esprimerà voto contrario. Poiché a seguito delle riflessioni emerse dal dibattito sul lavoro nero degli immigrati e degli italiani all'indomani dei disordini di Rosarno il Governo ha annunciato la predisposizione di un progetto più ampio ed articolato, l'approvazione dell'articolo 48 sarebbe un'anticipazione affrettata di un'azione più generale e più efficace sul tema drammatico dello sfruttamento del lavoro che coinvolge purtroppo anche molti cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Massimo Garavaglia).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Si può concordare sulla questione politica sollevata dalla maggioranza, ma l'approvazione dell'articolo 48 è funzionale al recepimento della direttiva comunitaria su norme minime riguardanti le sanzioni da applicare ai datori di lavoro che sfruttano il lavoro nero e dei clandestini, colmando così le lacune del sistema sanzionatorio previsto dall'ordinamento italiano. Per evitare che il Paese incorra in una procedura di infrazione per il mancato adeguamento della normativa in materia, sarebbe quantomeno più opportuno disporre lo stralcio dell'articolo 48 per una trattazione più approfondita in Commissione e per consentire al Parlamento di esprimersi su tale materia. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

BRICOLO (LNP). Il relatore ha solo anticipato l'orientamento di voto della maggioranza, che peraltro, come il Governo, è fortemente motivata a risolvere la drammatica questione dello sfruttamento del lavoro nero. Il testo deve essere approfondito con il coinvolgimento dei Ministri competenti, in primo luogo il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'interno. (Applausi dal Gruppo LNP).

PEDICA (IdV). Dal momento che le disposizioni dell'articolo 48 sono finalizzate alla tutela degli immigrati ed alla punizione dei loro sfruttatori, la sua reiezione equivale ad una pronuncia in favore della criminalità organizzata e crea i presupposti per il ripetersi di fatti drammatici come la rivolta di Rosarno.

MARINARO (PD). La Commissione, che ha proceduto regolarmente nei propri lavori, ha svolto una discussione seria sulle direttive relative ai rimpatri ed alla lotta al lavoro irregolare e al caporalato. Se sulla prima è stato espresso un parere negativo, sulla seconda, soprattutto all'indomani dei disordini di Rosarno, l'intera Commissione ha convenuto sull'opportunità di recepire la seconda. La bocciatura di questo articolo, che costituisce il primo passo per l'adeguamento della normativa italiana a quella europea in materia di lotta al lavoro illegale e irregolare appare davvero paradossale, anche alla luce dei proclami del Governo sull'urgenza di una politica europea in materia e in considerazione del fatto che la stessa direttiva è stata sollecitata da europarlamentari della maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Ricordando che la direttiva 2009/52/CE scade nel 2011 e che il Governo sta predisponendo un piano complesso sulle tematiche della tutela del lavoro, sulla lotta alla clandestinità ed allo sfruttamento, appare accoglibile la richiesta di stralcio dell'articolo 48 per un'ulteriore riflessione, in sintonia con gli impegni imminenti del Governo, che del resto si è finora contraddistinto per il suo efficace contrasto alla criminalità organizzata.

LIVI BACCI (PD). È comprensibile l'imbarazzo della maggioranza e del Governo di fronte all'articolo 48. Infatti, dopo aver introdotto il reato di immigrazione clandestina, il Governo si è trovato in difficoltà a causa della direttiva sui rimpatri. Quest'ultima, infatti, comprende anche la possibilità di incoraggiare l'immigrato clandestino ad un rimpatrio volontario, ma se un immigrato comunica alle autorità la sua condizione di irregolarità per poter rimpatriare deve essere arrestato, processato e quindi espulso. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

GASPARRI (PdL). L'ipotesi di stralcio dell'articolo 48 appare più ragionevole, affinché la norma così estrapolata prosegua il proprio iter autonomamente e rientri nel dibattito su una proposta politica più ampia in materia.

PEDICA (IdV). Preannuncia il voto contrario del Gruppo IdV alla proposta di stralcio dell'articolo 48, in quanto coloro che lo hanno approvato in Commissione devono assumersi la responsabilità di esplicitare in Aula la loro volontà di non tutelare i lavoratori immigrati. Bisogna peraltro specificare che i successi contro la criminalità organizzata sono da ascrivere all'operato della magistratura e delle Forze dell'ordine e non certo di un Governo che al contrario ha finora fatto del suo meglio, dall'approvazione dello scudo fiscale alla legge sul processo breve, per favorirla. (Applausi dal Gruppo IdV).

BRICOLO (LNP). La maggioranza intende affrontare l'argomento, ma non appare congruo che questo venga trattato all'interno del provvedimento in esame. Poiché inoltre sembra opportuno coinvolgere i Ministri competenti nella discussione, esprime voto favorevole alla proposta di stralcio avanzata. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Esprimendo soddisfazione per le dichiarazioni della maggioranza e sottolineando che la materia oggetto della norma in esame è tutt'altro che estranea alla legge comunitaria, preannuncia il voto favorevole del Gruppo alla proposta di stralcio, che se non altro consentirà di non accantonare definitivamente la questione.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Premesso che il Governo può legiferare autonomamente sulle materie oggetto delle direttive comunitarie e che nel tempo la legge comunitaria è divenuta sempre più eterogenea, va ricordato che esistono disposizioni regolamentari sull'ammissibilità delle norme in essa contenute. Lo stralcio di un articolo approvato dalla Commissione, di cui il relatore è portavoce, annulla di fatto l'effetto che la Commissione stessa intendeva produrre sulla legislazione, in questo caso su materie estremamente attuali e sentite. In verità, la politica della maggioranza subisce il pesante condizionamento delle imposizioni della Lega.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva la proposta di stralcio S48.1, presentata dal senatore D'Alia.

PRESIDENTE. Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 48 del disegno di legge n. 1781, nel testo proposto dalla Commissione, costituiranno l'autonomo disegno di legge n. 1781-bis, dal titolo: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Comunica altresì che, udito il presidente Schifani, la Presidenza ritiene prevalenti i profili di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, dell'articolo 44. Risultano pertanto decaduti i relativi emendamenti.

Gli emendamenti 48.0.100, 48.0.200, 48.0.200/1 e 48.0.203 sono improcedibili.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 48.0.201 e 48.0.202.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

MARINARO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sugli emendamenti identici 48.0.201 e 48.0.202, che dispongono un adeguamento del Ministero degli affari esteri alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Appare tuttavia criticabile il fatto che la norma in esame venga introdotta nell'ordinamento attraverso un emendamento alla legge comunitaria, che di fatto ha impedito alla 3a Commissione, competente in materia, di esaminare nel merito il provvedimento. Auspica inoltre che al più presto il Governo giunga a definire tutti gli ambiti nei quali sono necessari adeguamenti a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Presidenza del vice presidente NANIA

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiede lo stralcio degli emendamenti 48.0.201 e 48.0.202, annunciando altrimenti il voto contrario del Gruppo. Pur essendo necessaria una riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, la legge in esame non è la sede opportuna per farlo, in quanto la materia non ha alcun collegamento con la normativa comunitaria e la 14a Commissione non è competente in merito. Si potrebbe peraltro provvedere con regolamento, senza ricorre ad una norma di legge.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprime parere contrario alla proposta di stralcio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato approva l'emendamento 48.0.201 (identico all'emendamento 48.0.202).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro), ricordando che sull'emendamento 49.202 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASSON (PD). L'emendamento 49.202 è volto ad inserire, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'emanare i decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro europee, un riferimento alle sanzioni amministrative e penali previste in caso di infrazione alle disposizioni dei decreti stessi.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 49.200 e 49.0.100. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 49.200 e respinge l'emendamento 49.201.

PRESIDENTE. L'emendamento 49.202 è improcedibile.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto contrario sull'articolo 49. Con tale articolo, che recepisce alcune decisioni quadro comunitarie, si delega il Governo ad intervenire su norme estremamente rilevanti sotto il profilo penale senza specificare adeguatamente i principi e i criteri direttivi cui si dovrà attenere, conferendo di fatto una delega in bianco all'Esecutivo. Tale modo di procedere appare fortemente criticabile e decisamente incostituzionale; esso peraltro si ripete all'articolo 51, che recepisce una decisione quadro in materia di lotta alla criminalità organizzata. Su un unico aspetto la norma è chiara e dettagliata, là dove si specifica che alle persone giuridiche colpevoli di favoreggiamento di organizzazioni criminali si deve applicare solo una sanzione pecuniaria. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

FINOCCHIARO (PD). Le considerazioni del senatore D'Alia appaiono condivisibili in merito a tre delle quattro decisioni quadro cui fa riferimento l'articolo 49. Chiede pertanto la votazione per parti separate dell'articolo 49, separando, al comma 1, la lettera a), relativa alla decisione quadro attinente alla posizione della vittima nel procedimento, dalle lettere b), c) e d). (Applausi dal Gruppo PD).

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole alla votazione per parti separate dell'articolo 49.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Il Senato approva la prima parte dell'articolo 49, nel testo emendato.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto contrario sulla seconda parte dell'articolo 49.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato approva la seconda parte dell'articolo 49, nel testo emendato. Il Senato approva l'articolo 49 nel suo complesso, nel testo emendato.

Il Senato approva l'emendamento 49.0.100.

Il Senato approva l'articolo 50 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 51 (Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata), ricordando che sull'emendamento 51.0.200 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sulle proposte di stralcio S51.1, S51.2 e S51.3.

Il Senato approva la proposta di stralcio S51.1, identica alle proposte di stralcio S51.2 e S51.3. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 51.

PRESIDENTE. Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 51 del disegno di legge n. 1781, nel testo proposto dalla Commissione, costituiranno l'autonomo disegno di legge n. 1781-ter dal titolo: «Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 51.0.100 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 51.0.100/1. Il Senato approva l'emendamento 51.0.100 e respinge l'emendamento 51.0.201.

PRESIDENTE. L'emendamento 51.0.200 è improcedibile.

Riprende l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti precedentemente accantonati.

SANTINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.104 e 1.105.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.104 e 1.105 ed approva l'articolo 1, nel testo emendato.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.100.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 20.100 e l'articolo 20, nel testo emendato.

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 26.100 e parere contrario sull'emendamento 26.100/1.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 26.100/1. Il Senato approva l'emendamento 26.100 e l'articolo 26, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 34.0.200/1, su alcune parti dell'emendamento 34.0.200 (identico all'emendamento 34.0.100) e sugli emendamenti 34.0.101 e 34.0.202 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 34.0.200/1, 34.0.101 e 34.0.202 sono pertanto improcedibili

RONCHI, ministro per le politiche europee. Riformula l'emendamento 34.0.200 secondo le indicazioni della Commissione bilancio (v. testo 2 nell'Allegato A).

SANTINI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 34.0.200 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 34.0.200 (testo 2), identico all'emendamento 34.0.100 (testo 2), con conseguente preclusione dell'emendamento 34.0.201.

SANTINI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 34.0.203.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 34.0.203.

Il Senato approva l'articolo 37, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Annuncia il voto contrario del Gruppo sul disegno di legge comunitaria, stigmatizzando il ritardo con cui il provvedimento è giunto all'esame del Senato e, soprattutto, la deprecabile abitudine del Governo di recepire solo quelle parti della normativa comunitaria che coincidono con la propria linea politica. È grave, a questo proposito, che non sia stata ancora recepita in pieno la direttiva sui rimpatri, soprattutto nella parte in cui tutela i diritti degli immigrati, probabilmente per il veto posto dalla Lega Nord. Discorso analogo si può fare per la delega sul lavoro interinale Non è quindi un caso che l'Italia sia uno dei Paesi con il più alto numero di procedure di infrazione a livello comunitario. Vi è inoltre il rischio che il Governo eserciti con eccessiva discrezione le numerose deleghe che gli vengono conferite senza l'indicazione puntuale dei principi e dei criteri direttivi, così come prevede la Costituzione. Anche la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea appare nel complesso deludente, non fornendo sufficienti informazioni e non svolgendo un'adeguata riflessione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. (Applausi dal Gruppo IdV).

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Dopo aver annunciato il voto favorevole dei senatori appartenenti al Sudtiroler Volkspartei e alle Autonomie ed il voto contrario dei senatori appartenenti all'Unione di Centro, consegna il testo scritto dell'intervento del senatore Pinzger affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

MARINARO (PD). La maggioranza e il Governo hanno svilito e svuotato di senso l'importante strumento della legge comunitaria, proprio in un momento in cui l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona richiede ai Parlamenti nazionali di svolgere un ruolo più attivo, più autonomo e meno subalterno all'Esecutivo nella partecipazione alla formazione e al recepimento della normativa europea. Essi confermano infatti una visione strumentale della legge comunitaria, utilizzata per far approvare emendamenti dal contenuto eterogeneo o su materie che richiederebbero un maggiore e più specifico approfondimento. Sconcertante è anche la discrezionalità con cui si decide quali direttive recepire, come dimostra la mancata attuazione della direttiva sullo sfruttamento del lavoro irregolare e sul caporalato, che sconfessa il lavoro svolto in sede referente dalla Commissione e segnala la distanza tra l'impostazione securitaria del Governo e le normative europee in difesa dei diritti fondamentali dei migranti. Anche la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata svuotata di ogni significato politico e ridotta ad un mero atto burocratico: per rendere più incisivo il ruolo del Parlamento nazionale nel rinnovato quadro istituzionale europeo occorrono dunque innovazioni profonde e non i meri aggiustamenti della normativa vigente contenuti nel testo in esame. Per tali motivi, dunque, il Partito Democratico, che pure si contraddistingue per la sua spiccata vocazione europeista, si vede per la prima volta costretto a non contribuire all'approvazione della legge comunitaria. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

MONTANI (LNP). L'attuale Governo sta dimostrando una crescente capacità di attuazione del diritto comunitario, non disgiunta però dalla difesa degli interessi nazionali, che si è evidenziata soprattutto nel campo della politica agricola, in cui sono state concluse positivamente vertenze annose come quella relativa alle cosiddette quote latte. Ciò ha consentito di non gravare la legge comunitaria di particolari emergenze o inadempienze da sanare e ha permesso di concentrare l'attenzione sul recepimento di norme virtuose volte alla semplificazione burocratica e alla valorizzazione dell'agricoltura di qualità. Esprime infine apprezzamento per l'approvazione della norma sulla caccia e per lo stralcio dell'articolo 48, che consentirà al Governo di affrontare con il dovuto approfondimento la materia dell'impiego dei lavoratori irregolari, evitando il rischio di sanatorie generalizzate. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

LICASTRO SCARDINO (PdL). Il Popolo della Libertà voterà convintamente a favore dell'approvazione del disegno di legge comunitaria, che consentirà di dare attuazione a importanti direttive europee e alla cui stesura hanno attivamente partecipato senatori dell'opposizione. Sebbene il provvedimento contenga già importanti norme di carattere ordinamentale, che consentiranno al Parlamento di svolgere appieno il nuovo ruolo che gli conferisce l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è necessario riformare in modo organico la cosiddetta legge Buttiglione, per consentire una più efficace partecipazione parlamentare alla fase di formazione e di recepimento del diritto comunitario. In particolare, il Parlamento deve essere messo in condizione di partecipare in maniera seria e ponderata al controllo di proporzionalità e sussidiarietà previsto dal Trattato di Lisbona. Secondo l'unanime opinione dei suoi componenti, è anche necessario prevedere una modifica regolamentare che assegni alla 14a Commissione la trattazione in sede referente dei provvedimenti urgenti di attuazione di norme europee, che costituiscono una sorta di legge comunitaria adottata per decreto. Infine, a proposito delle affermazioni fatte dall'opposizione in occasione dello stralcio dell'articolo 48, ricorda l'approvazione in Consiglio dei Ministri del piano predisposto dal ministro Sacconi per il controllo del lavoro irregolare nelle imprese edili e agricole nel Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Ringrazia i senatori per aver contribuito a migliorare la legge comunitaria, ricordando in particolare l'importanza della norma introdotta in Commissione, che consolida i poteri di indirizzo delle Camere e la loro collaborazione con il Governo nella fase di formazione della normativa europea. Annuncia inoltre l'intenzione di tornare in Parlamento per riferire sugli indirizzi di politica europea del Governo e la volontà di proporre una riforma complessiva e organica della cosiddetta legge Buttiglione. Per quanto riguarda il mancato recepimento della direttiva che introduce sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori irregolari, ricorda le importanti misure adottate in materia dal Consiglio dei Ministri svoltosi a Reggio Calabria. (Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza della vice presidente MAURO

MORANDO (PD). Interviene a seguito delle rilevanti dichiarazioni del rappresentante del Governo, rese in modo inusuale al termine delle dichiarazioni di voto finale. In particolare ritiene sorprendente che il ministro Ronchi non abbia fatto cenno all'emendamento (peraltro palesemente inammissibile) approvato con il parere favorevole di relatore e del Governo, che pone un tetto agli stipendi degli amministratori delle società quotate e degli istituti di credito. Tale previsione è infatti illiberale e discutibile sotto il profilo della legittimità costituzionale: sarebbe stato più corretto intervenire prevedendo invece una maggiorazione del prelievo fiscale sulle stock options. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di coordinamento C1.

SANTINI, relatore. Illustra brevemente la proposta di coordinamento.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1781, nel testo emendato. (Applausi dal Gruppo PdL). La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chiede risulti agli atti l'intenzione di voto favorevole sua e del senatore Andria sull'emendamento 34.0.203.

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di risoluzione n. 1, relativa alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, accolta dal Governo.

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 1.

PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2. Con l'approvazione del disegno di legge n. 1781 e delle proposta di risoluzione n. 1 si intende quindi esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Disegno di legge (753) fatto proprio da Gruppo parlamentare

INCOSTANTE (PD). Comunica che il Gruppo Partito Democratico fa proprio il disegno di legge n. 753, recante norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sulla composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

PISTORIO (Misto-MPA-AS). La composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è lesiva del principio di rappresentatività in seno agli organi parlamentari, perché si è ritenuto che il Gruppo Misto del Senato non avesse rappresentanti in seno a quella Commissione. Una delle componenti del Gruppo Misto è il Movimento per le Autonomie, leale ma evidentemente poco considerato alleato della maggioranza, che ha preferito esluderlo dalla rappresentanza in una Commissione che tratterà un argomento di rilevanza strategica per il Sud. Si tratta di un atto gravissimo, che lede i rapporti politici nella maggioranza.

PRESIDENTE. I criteri di ripartizione dei seggi tra i Gruppi sono condivisi con la Camera.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Dovendosi rilevare l'assenza del Gruppo Misto del Senato in tutte le Commissioni bicamerali, è opportuno adottare una clausola di salvaguardia che, in considerazione dell'esiguità del numero dei Gruppi presenti in Parlamento, preveda la presenza nelle stesse di una rappresentante per Gruppo.

Per comunicazioni del Governo sulla politica industriale della FIAT

GARRAFFA (PD). Auspica che il Governo intervenga in Aula per fornire spiegazioni circa la risposta che intende dare alla politica industriale della FIAT, che è intenzionata a chiudere lo stabilimento di Termini Imerese e, con l'avvio della cassa integrazione, cerca di fare pressione affinché lo Stato conceda ulteriori ecoincentivi. (Applausi dal Gruppo PD).

LUMIA (PD). Auspica che il Governo riferisca in Aula circa le risultanze del tavolo convocato presso il Ministero dello sviluppo economico sulla vertenza FIAT. Vista la rilevanza dell'industria automobilista per l'economia italiana, tale vicenda non va seguita in maniera notarile; è invece opportuno ricercare una linea condivisa in grado di condizionare la politica industriale della FIAT.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sottoporre la questione alla prossima Conferenza dei Capigruppo.

Rinvio della discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi

PRESIDENTE. Comunica che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre di negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria all'utilizzazione delle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007, di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, avanzata nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 1130/06 RGNR/DDA - n. 612/07 RG GIP/DDA), nonché di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

SARRO, relatore. Essendo imminente la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in relazione alla conformità al dettato costituzionale della disciplina sulle intercettazioni, appare opportuno un differimento della deliberazione dell'Assemblea sulla proposta e sulle conclusioni della Giunta.

CASSON (PD). È opportuno attendere i pronunciamenti della Corte costituzionale sui procedimenti pendenti in materia di intercettazioni allo scopo di evitare contrasti interpretativi e formali tra Parlamento e magistratura, nonché difformità nelle decisioni assunte dalla Camera e dal Senato.

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori sostiene la proposta del relatore che appare improntata a prudenza e ragionevolezza.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvia la discussione del documento in titolo.

Sull'introduzione di un tetto ai compensi dei manager di società quotate in Borsa

LANNUTTI (IdV). In relazione all'approvazione, avvenuta ieri, di un emendamento a sua firma che ha introdotto un tetto alle retribuzioni dei manager di società quotate in Borsa e soprattutto dei vertici delle banche, rileva che, all'esito di una discussione trasparente, il voto favorevole dell'Assemblea è stato pressoché unanime. I senatori fautori del liberalismo più spinto ed alfieri degli interessi delle banche che con la loro attività speculativa hanno provocato la crisi che l'economia mondiale sta patendo e che si sono arricchite sulla pelle dei risparmiatori, delle famiglie e delle piccole e medie imprese dovrebbero rendersi conto di impersonare una delle cause dello scollamento tra certa classe politica e i cittadini. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 4-02600 concernente le iniziative che l'Esecutivo intende adottare affinché Cesare Battisti, condannato per reati di terrorismo, sia rimpatriato dal Brasile.

PRESIDENTE.Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008) (ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1781

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, degli articoli 48 (1781-bis) e 51 (1781-ter)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1781, già approvato dalla Camera dei deputati, e del documento LXXXVII, n. 2.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (Brusìo). Colleghi, per cortesia, prendete posto, perché siamo già all'illustrazione degli emendamenti.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 38.450 tenta di ristabilire una situazione di equilibrio in un articolo che, come tutti sappiamo, ha provocato non poche discussioni. Dopo alcuni incontri - e qui devo ringraziare il Governo per l'importante ruolo di mediazione svolto - abbiamo raggiunto un'intesa in base alla quale, pur mantenendo l'emendamento che è stato approvato in Commissione, si aggiunge una postilla che consente anche di garantire a coloro che intendono meglio controllare il delicato settore della caccia, le problematiche della stagione, delle specie da cacciare, della protezione delle nidificazioni, maggiori tutele e maggiori attenzioni.

Leggo allora l'emendamento 38.450 nel testo corretto, che va aggiunto al comma 1, lettera c), dell'articolo 38. Vi è una piccola variazione di drafting: si tratta solo di una parola spostata rispetto alla posizione che aveva nell'emendamento originario: «Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "luogo di nidificazione" inserire i seguenti periodi: "Nell'adottare i provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo" - ecco il primo e unico intervento di drafting - "di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.

Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio"».

L'operazione di drafting riguarda la sola parola "validazione". Nella stesura originaria si leggeva: «il parere preventivo dell'ISPRA ai fini della validazione», mentre adesso abbiamo: «il parere preventivo di validazione dell'ISPRA». Non cambia, evidentemente, la sostanza della proposta. Questo emendamento tende ad inserire nella valutazione di una qualsiasi normativa regionale o provinciale il parere preventivo dell'ISPRA, che è l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, condiviso e apprezzato sia dai cacciatori che da tutte le organizzazioni ambientaliste. In tal modo, crediamo di avere mitigato qualsiasi ulteriore confronto fra queste due parti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 38.100, 38.101, 38.102, 38.103 e 38.104, nonché sul subemendamento 38.450/1. Ovviamente il parere è favorevole sull'emendamento 38.450 (testo corretto).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.100, identico all'emendamento 38.101.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare. (Brusìo).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, c'è un brusìo davvero eccessivo e faccio fatica a sentire. Vi invito pertanto ad abbassare il volume della voce, non potendo alzare ulteriormente il livello dei microfoni.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, a nome mio personale e di altri colleghi che hanno seguito la materia, vorrei pregarla, sentito il relatore e il Governo, di accantonare l'esame dell'articolo 38 e dei relativi emendamenti. È sensazione, ad una prima lettura del combinato disposto del nuovo emendamento del relatore con il testo di partenza, che si arrivi, in caso di approvazione, a delle conclusioni che non voglio definire opposte a quelle del testo di partenza, ma certamente non consone sul piano pratico per quanto attiene al periodo e alla potestà effettiva delle Regioni di stabilire cadenze temporali nell'esercizio dell'attività venatoria.

Poiché si tratta di approfondire questo argomento, e uso con delicatezza questa parola, a nome di vari colleghi, oltre che del sottoscritto, la pregherei di voler disporre un accantonamento per l'approfondimento dell'intero articolo 38 e dei relativi emendamenti. (Vivaci commenti del senatore Bricolo). Possiamo affrontare la questione con calma e assoluta serenità, ma una tale agitazione dimostra la necessità di un approfondimento.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, se avete bisogno di cinque minuti di pausa procedo ad una sospensione. Concluda l'intervento, senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Mi scusi, signora Presidente, stavo appunto, secondo prudenza, chiedendo l'accantonamento, se possibile, perché abbiamo necessità di tempo per approfondire l'articolo 38 e i relativi emendamenti.

BOLDI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI, relatrice. Signora Presidente, possiamo anche accantonarlo, ma se è necessario possiamo anche sospendere la seduta per alcuni minuti per cercare di trovare una soluzione.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, ci opponiamo a questa richiesta di accantonamento perché assolutamente tardiva. Siamo in fase di votazione, si era conclusa la dichiarazione di voto e la richiesta non mi sembra in alcun modo motivata. La preghiamo quindi di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per dieci minuti. (Proteste dai Gruppi PD e IdV).

(La seduta, sospesa alle ore 9,48, è ripresa alle ore 9,59).

Colleghi, la seduta è ripresa, dopo che è stata accolta la richiesta di sospensione avanzata dalla presidente Boldi.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, non so se devo continuare a girare il coltello nella piaga e descrivere lo sbando nel quale la maggioranza si è trovata stamattina. Peraltro, anche ieri credo sia risultato chiaro a tutti quale sia lo stato di confusione in cui la maggioranza approva i singoli emendamenti e il testo di questo provvedimento (Applausi dal Gruppo PD). Mi rendo conto che vi è un dissenso politico che vede in contrasto il Governo, il relatore, quella parte del PdL che è a favore dell'emendamento e quell'altra parte che invece resiste. Comprendo come gli ordini che arrivano dall'alto trovino una realtà fibrillante. Però, vede, non si sospende la seduta perché non ci sono i numeri: semplicemente non si fa! (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Traduce un'idea, approssimata abbondantemente per difetto, di che cosa è quest'Aula, di che cosa è la rappresentanza e di quelli che sono i diritti delle opposizioni.

La maggioranza fa tutto ciò che vuole in quest'Aula, ma una cosa non può permettersela: torcere anche i tempi e le modalità di funzionamento dell'Aula per far fronte ad una difficoltà grave che è data non solo dal fatto che non siete d'accordo tra voi, ma che non siete neanche in Aula, e che la proporzione della composizione farebbe passare un testo che evidentemente non è condiviso tra relatore, maggioranza, un altro pezzo o l'altro della maggioranza. Siamo veramente indignati, Presidente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, mi associo, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, alle parole della presidente Finocchiaro. Riteniamo che quanto accaduto questa mattina in Aula sia assolutamente incomprensibile.

Non si può sospendere la seduta perché mancano i numeri o per le beghe all'interno della maggioranza, signora Presidente. L'avevamo invitata, prima di sospendere l'Aula, ad un momento di riflessione. Noi eravamo veramente convinti di quello che il senatore Legnini aveva chiesto: non l'accantonamento e neanche la sospensione. Tutto ciò è assolutamente incomprensibile, e speriamo che non sia una novità, Presidente, perché noi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, faremo assolute rimostranze anche alla prossima Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, credo ci sia stata un'incomprensione su questo tema. (Commenti dal Gruppo PD). Il Presidente della Commissione ha chiesto una sospensione tecnica di cinque minuti dopo l'intervento del senatore del Popolo della Libertà... (Commenti dal Gruppo PD). È la verità! ...che chiedeva l'accantonamento non solo di un emendamento, ma dell'intero articolo. Non vi erano certo problemi di numeri, come non ci sono mai stati in quest'Aula, e lo vedrete adesso quando andremo a discutere questi emendamenti, perché la maggioranza è sicuramente coesa. (Commenti dei senatori Della Seta e Poretti).

C'è stata un'incomprensione dovuta ad una richiesta da parte del senatore Benedetti Valentini di accantonare l'intero articolo. Giustamente il Presidente della Commissione ha chiesto cinque minuti per riflettere meglio e confrontarsi con i membri della Commissione. Adesso credo che invece si potrà procedere senza accantonare, visto che il problema è già stato risolto. (Applausi dal Gruppo LNP. Vivaci commenti dal Gruppo PD).

DELLA SETA (PD). Buffone!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, facendo eco a quanto diceva il presidente Bricolo... (Commenti dei senatori Della Seta e Poretti). Calma! Volevo dire alla presidente Finocchiaro, di cui sono un ammiratore politico non da oggi... (Commenti dal Gruppo PD). ...che, se ci siamo ridotti a voler sollevare casi politici su temi come questi e in circostanze come queste, le prospettive non sono di alto dibattito politico. (Commenti dal Gruppo PD). Mi rincrescerebbe sinceramente.

Per quanto riguarda me e diversi altri colleghi, a nome dei quali avevo chiesto non a caso l'accantonamento dell'intero articolo 38, ci piaceva andare alla sostanza, non fare una schermaglia politica, se si è d'accordo o meno.

MARINARO (PD). Di cosa sta parlando?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Pensate che su questi particolari tecnici vi sia nelle vostre file un totale consenso sulla soluzione da dare? (Commenti della senatrice Marinaro). La risposta è no, onorevole presidente Finocchiaro, e le potrei citare fior di colleghi del suo Gruppo che hanno delle visioni tecniche e normative diverse su questo argomento.

L'unica vera sostanza del problema era disciplinare, in conformità con le direttive europee, la possibilità in capo alle Regioni di stabilire norme particolari riguardo a modalità, cadenzamento e attingimento del parere per alcune forme di esercizio dell'attività venatoria. Se su questo ritenete di avere materiale, mentre si cerca l'approfondimento, per montare un contrasto politico... (Commenti dal Gruppo PD).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Stava facendo la sua dichiarazione di voto!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). ...vi potrei solo rispondere che se dovete cercare frazioni interne o polemiche interne fareste meglio a guardare in casa vostra in questi giorni. (Commenti dal Gruppo PD). Ma cosa concluderebbe questa polemica? Assolutamente nulla.

Quindi ribadisco, proprio in piena sintonia con il collega Bricolo, che mi ero permesso di chiedere, come accade normalmente in tutte le discussioni in cui si tratta di mettere a punto una norma, l'accantonamento dell'intero articolo 38 e di tutti i relativi emendamenti, rendendomi conto che l'emendamento del relatore, il testo base e gli emendamenti dell'opposizione venivano a fare corpo intorno ad un unico problema.

Se la Presidente della Commissione competente ha ritenuto che potesse essere sufficiente una breve sospensione di cinque o dieci minuti (non mi interessano adesso i minuti) per mettere a punto un testo condiviso, non capisco la differenza concettuale tra la mia richiesta e la sua. Dal punto di vista tecnico, dunque, si trattava di avere un momento di riflessione su quale dovesse essere il testo definitivo.

A seguito del chiasso animato che si è verificato, la Presidente, che regola i lavori, ha ritenuto opportuno sospenderli per qualche minuto. (Commenti dal Gruppo PD). Questo sarebbe il caso politico, presidente Finocchiaro? La prego, impegni il suo livello su ben altre battaglie, se crede! (Commenti dal Gruppo PD).

A questo punto, mi permetto di dire che se il relatore è portatore di una soluzione normativa sulla quale si può passare al voto... (Vivaci commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Per cortesia, fate finire l'intervento del senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). ... noi siamo pronti a farlo, non c'è problema. Se si ritiene di approfondire, come all'origine avevamo chiesto... (Proteste dai Gruppi PD e IdV. Commenti della senatrice Marinaro).

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, lasciamo finire il collega.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). ...si accantonerà l'insieme degli emendamenti e dell'articolo, e non sarà il chiasso che cambierà la modesta sostanza di questo problema. (Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ricostruiamo come si sono svolti i fatti, visto che vi siete rivolti alla Presidenza.

Ho chiesto il parere al relatore ed al Governo. La presidente Boldi, dopo l'intervento del senatore Benedetti Valentini, ha chiesto la sospensione, che ho deciso di concedere: punto. (Vivaci commenti dal Gruppo PD). Non ho concesso l'accantonamento, ma la sospensione, che mi sembra nei pieni poteri della Presidenza, dal momento che si era già verificato in Aula un bel tumulto.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Il senatore Benedetti Valentini stava facendo la dichiarazione di voto!

PRESIDENTE.Riprendiamo i lavori chiedendo al relatore, prima di passare alle votazioni, quali sono state le decisioni assunte durante questa breve sospensione della seduta.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, desidero precisare, pur comprendendo il momento di disagio, che non c'è alcuna confusione, non c'è alcuna contraddizione, tanto meno contrasti all'interno della maggioranza, ma solo un sano confronto tecnico per migliorare questo testo.

MARINARO (PD). È un vostro disagio, non nostro!

SANTINI, relatore. Il vostro relatore, contrariamente a quanto hanno fatto, con tutto il rispetto, relatori precedenti, ha avuto il coraggio - o l'incoscienza - di affrontare nella sostanza questo tema che da tre anni viene rinviato sine die alla decisione di non si sa chi o viene rinviato alla Camera dei deputati, con la certezza che il testo da noi proposto sarà bocciato. Non so che fine potrà fare il testo che uscirà oggi; sicuramente sarà un testo risultante da un confronto serio, iniziato non da ora e non da oggi. Ieri vi sono state numerose riunioni, alle quali hanno preso parte anche alcuni esponenti dell'opposizione, attraverso le quali credo siamo riusciti a mettere nero su bianco una proposta in più rispetto al passato, diversa rispetto a quelle che avevano fatto bocciare il nostro lavoro.

Ecco perché oggi la proposta di un semplice intervento di drafting ha sollevato qualche momento di preoccupazione, intervento che era stato comunicato a molti ma non a tutti, e allora coloro che non ne erano a conoscenza hanno chiesto giustamente al relatore un chiarimento sul suo significato. Si trattava, come ho spiegato prima, soltanto di spostare, all'emendamento 38.450, una parola da una collocazione dopo un acronimo a prima di questo acronimo, ma per rispetto verso coloro che non erano stati informati precedentemente di questa richiesta di drafting, che non è del relatore ma è di ambito competente e responsabile, come relatore propongo di mantenere rigorosamente l'emendamento scritto, quello che trovate sul fascicolo ufficiale, tanto più che quello spostamento di una parola non cambiava assolutamente, secondo il relatore, la sostanza dell'emendamento, che, lo ripeto, ha l'ambizione di mantenere il testo votato in Commissione, con un'aggiunta che apre la strada a migliori e maggiori garanzie anche per coloro che guardano alla caccia come ad un'attività da tenere sotto controllo.

La formulazione di questo emendamento, che prevede l'obbligo da parte delle Regioni e delle Province di non emanare alcuna norma relativa alla caccia senza il parere del l'ISPRA, credo costituisca quel passo avanti che può ravvicinare due lobby così combattive e così impegnate come quella dei cacciatori e, definiamoli così, degli ambientalisti e di tutti coloro che controllano la caccia.

Leggo quindi integralmente l'emendamento 38.450, che è sullo stampato e che propongo per l'approvazione: «Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "luogo di nidificazione" inserire i seguenti periodi: "Nell'adottare i provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono obbligate..."».

DELLA SETA (PD). È scritto!

SANTINI, relatore. Se volete leggerlo da soli, vado solo ad indicare il punto in cui era intervenuta la proposta di drafting: «sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'ISPRA ai fini della validazione».

Propongo pertanto per il voto esattamente l'emendamento così come riportato sul fascicolo.

PRESIDENTE. Grazie, signor relatore, l'emendamento 38.450 è stampato: possiamo perciò continuare.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della classe I B del liceo classico «Ennio Quirino Visconti» di Roma, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1781 e del documento LXXXVII, n. 2(ore 10,14)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.100, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori, identico all'emendamento 38.101, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

Non è approvato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.102.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 38.102, che porta la mia firma e quella di altri colleghi.

Lo dico con il massimo rispetto nei confronti del relatore di questo provvedimento, senatore Santini, ma quella a cui abbiamo assistito è davvero una pantomima indecente, come è indecente questo articolo 38 che è stato aggiunto in Commissione, con il voto della maggioranza, alla legge comunitaria e come è del tutto irrilevante la modifica che a tale articolo apporta l'emendamento del relatore, al di là della disquisizione linguistica, che poi non è solo linguistica, per chiunque conosca un po' la materia che si è dibattuta in questi minuti.

Il tema è molto semplice: voglio ricordare che la legge n. 157 del 1992 riguarda, prima che la regolamentazione dell'attività venatoria, la tutela della fauna selvatica, e questo ordine non è casuale, visto che la nostra Costituzione individua la tutela degli ecosistemi - dentro la quale, come la Corte costituzionale ha più volte ribadito, rientra la tutela della fauna selvatica - come un interesse superiore della Nazione. Orbene, la legge n. 157 fissa dei paletti temporali per quanto riguarda la stagione, i periodi di caccia, relativamente anche ai periodi di caccia alla fauna migratoria; questi paletti temporali sono il 1° settembre e il 31 gennaio: questo vuol dire che non si può cacciare prima del 1° settembre e dopo il 31 gennaio. Non sono paletti casuali, perché cacciare prima del 1° settembre vuol dire cacciare ad agosto, quando l'Italia, le nostre campagne, le zone dove generalmente si caccia sono piene di persone in vacanza. Nei giorni scorsi non un esponente dell'opposizione o del Partito Democratico, ma il ministro del turismo, l'onorevole Brambilla, ha ricordato quale impatto negativo questa modifica della legge n. 157 del 1992 potrebbe avere sulla tranquillità e sulla serenità di chi va in vacanza. Già oggi gli incidenti di caccia sono molto ricorrenti, figuriamoci ad agosto. Inoltre, poter cacciare la fauna migratoria a febbraio vuol dire poterla cacciare quando già molte specie stanno tornando verso i luoghi di nidificazione.

Togliere questi paletti non solo non serve a mettere in regola l'Italia con le procedure d'infrazione che la Commissione europea ha aperto nei suoi confronti (mi dispiace smentire su questo il senatore Santini), ma significa aggravarle. Le procedure di infrazione contro l'Italia su questa materia (l'ultima è del 2006) non hanno mai eccepito sul fatto che ci siano paletti in termini di inizio e fine della stagione venatoria; anzi, si è contestato l'abuso che in particolare le Regioni fanno dello strumento delle deroghe proprio per anticipare la stagione venatoria e per posticiparla al di là di questi limiti.

Tra l'altro, a proposito del parere dell'ISPRA, «parere preventivo dell'ISPRA ai fini della validazione», senatore Santini, non vuol dire letteralmente nulla, innanzitutto perché un parere dell'ISPRA difficilmente non è preventivo: l'aggettivo preventivo francamente è alquanto ultroneo. Detto questo, vi sono in Italia Regioni che utilizzano lo strumento delle deroghe (ad esempio la Lombardia e il Veneto), infischiandosene dei pareri negativi dell'ISPRA. Quindi, l'inserimento di questa previsione non cambia assolutamente nulla della gravità di questa norma.

Ma questa norma è grave anche per un motivo più generale, sociale e politico: la regolamentazione dell'attività venatoria è un tema serio e molto delicato che va affrontato con equilibrio e nel rispetto di tutti gli interessi e le sensibilità coinvolte, anche per evitare, colleghi della maggioranza, che in Italia si ritorni ad una guerra di religione, come avvenne prima della legge n. 157 del 1992, la quale - ricordo - fu voluta e sostenuta soprattutto dal mondo venatorio e vide come principale artefice l'allora presidente di Federcaccia, l'onorevole Rosini: fu una guerra di religione tra nemici della caccia e sostenitori di una caccia senza regole e limiti. Se c'è un effetto che la modifica che proponete qui in Senato alla legge n. 157 del 1992 sicuramente comporterebbe è proprio quello di riaprire sul tema uno scontro ideologico e aprioristico di cui il nostro Paese non ha alcun bisogno e di cui non hanno bisogno nemmeno i cacciatori. Credo che questa sia la ragione per la quale la parte più responsabile e consapevole del mondo venatorio ha contestato questa norma, così come la contesta il Partito Democratico.

Questa norma è contraddittoria per il luogo in cui è stata inserita, perché va contro lo spirito e le finalità della legge comunitaria, ed è impropria, visto che interviene su una materia sulla quale la Commissione di merito (la 13ª Commissione del Senato) ha avviato da tempo un iter legislativo per discutere di modifiche alla legge n. 157 del 1992. Quella è la sede propria per proporre anche questo genere di modifiche al citato provvedimento, e non certamente la legge comunitaria che, da questo punto di vista, è un luogo del tutto improprio.

Colleghi della maggioranza e del Governo, concludo utilizzando non le mie parole, ma quelle di un parlamentare dei vostri Gruppi, ossia un deputato della maggioranza, che ha definito "indecente" questa norma sulla caccia, frutto di un blitz in Commissione di alcuni senatori del PdL e che - mi dispiace - ha trovato alla fine il consenso del Governo che invece, in altre occasioni, si era correttamente pronunciato contro. Peraltro, voglio ricordare che proprio ieri il Ministro dell'ambiente (che mi risulta abbia qualcosa a che fare con i temi di cui discutiamo) ha giudicato gravi e inaccettabili queste norme, non tanto perché non c'era di mezzo l'ISPRA, che poi è stata infilata in modo un po' approssimativo, quanto perché toglieva i limiti temporali di inizio e fine della stagione venatoria. Non io, ma un esponente della vostra maggioranza alla Camera ha preannunciato che contro questa norma deputati del PdL e della maggioranza alzeranno le barricate nell'altro ramo del Parlamento: credo che questo preannunci il ritorno di quel clima ideologico e di scontro aprioristico di cui non c'è alcun bisogno.

Credo che in questa occasione abbiate veramente perso una battuta. Tutti i sondaggi rilevano che gli italiani vogliono una regolamentazione della caccia rigorosa, che rispetti gli interessi di alcune centinaia di migliaia di italiani cacciatori, ma rispetti anche la volontà e l'opinione di quel 70 per cento di italiani (non lo affermo io, ma lo evidenzia un sondaggio dell'IPSOS di pochi mesi fa) che considerano prioritaria la tutela della fauna selvatica rispetto alla facoltà di esercitare l'attività venatoria nel nostro Paese. Ritengo, pertanto, che in questo caso vi stiate ponendo in contrasto con la sensibilità degli italiani e del Paese in generale, oltre che con le opinioni della parte più responsabile del mondo venatorio.

Mi auguro quindi che l'emendamento 38.102, che ci accingiamo a votare, venga approvato dall'Assemblea. In ogni caso, mi auguro che il disegno di legge comunitaria che verrà approvato non contenga questo autentico scempio anche dal punto di vista costituzionale, visto che - ripeto - nella nostra Costituzione la tutela della fauna ha il rango di un interesse nazionale, costituzionalmente sancito.

Preannunciamo, dunque, il voto favorevole sull'emendamento 38.102. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pardi).

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

PORETTI (PD). Signora Presidente, vorrei sapere in base a quale norma di Regolamento mi concede solo un minuto: forse lei pensa che io parli in dissenso dal Gruppo?

PRESIDENTE. Lei interviene in dissenso?

PORETTI (PD). Allora, caso mai, me lo dovrebbe chiedere prima! Mi chiede, dunque, a che titolo parlo?

PRESIDENTE.Senatrice Poretti, lei parla in dissenso dal Gruppo?

PORETTI (PD). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ha, dunque, un minuto di tempo.

PORETTI (PD). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 38.102, che fa un'operazione di riduzione del danno e che inizialmente non avevo firmato. Solo un aspetto non mi trova d'accordo con il senatore Della Seta: in questo momento, qui, al Senato, non stiamo tanto tutelando il cacciatore, quanto piuttosto tutelando e salvaguardando le industrie che producono armi. I cacciatori sono una specie in via di estinzione, per cui, eventualmente, le associazioni ambientaliste dovrebbero tutelarli e proteggerli: sono sempre meno e sempre più anziani. Non è, dunque, alla lobby dei cacciatori che stiamo piegando il Parlamento, ma ad altre lobby che producono le armi.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'aggiunta di firma.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 38.102.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori condivide il contenuto dell'emendamento 38.102 (che peraltro ha il medesimo contenuto del successivo emendamento 38.103, da noi presentato) e preannuncia il voto favorevole.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.102, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.103.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 38.103, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori. Inoltre, desidero evidenziare rapidamente tre punti, con bonomia ma anche tentando di essere preciso.

Innanzi tutto, non sono intervenuto prima sulla questione, ma intendo comunque sottolineare che il senatore Benedetti Valentini era in dichiarazione di voto: vorrei che ciò rimanesse a verbale. Che poi la senatrice Boldi possa chiedere una scelta politica è corretto; tuttavia, ripeto, il senatore Benedetti Valentini era in dichiarazione di voto ma ha avanzato una proposta non propria in quella sede.

In secondo luogo, vorrei esprimere la mia solidarietà - penso anche a nome di altri colleghi - nei confronti del senatore Santini per l'aggressione di cui è stato vittima all'interno dell'Aula. (Applausi dal Gruppo PD). Questa aggressione, infatti, ancorché nobilitata dagli intenti politici di prendere voti alle prossime elezioni regionali con dieci giorni in più di apertura della caccia (quindi, per motivi bassissimi, che tra l'altro non servono), è stata fatta comunque nei confronti di un collega che ha cercato una mediazione dal momento in cui era in Commissione. Non solo: il ministro Ronchi in Commissione aveva dichiarato, come anche l'anno scorso, che essendo in discussione nella Commissione specifica una questione che riguarda tutta la materia della caccia sarebbe stato bene non inserire questa norma nella legge comunitaria.

Allora, ricordiamoci il motivo: ci sono le elezioni regionali. Questo è il motivo. per chi ha una corta visione della politica. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, condivido le parole del collega che mi ha preceduto. Per quanto riguarda il nostro emendamento, esso è volto ad evitare che la facoltà - introdotta peraltro mendacemente dalla lettera che si vuole sopprimere - di modificare i termini del periodo venatorio permetta, in assenza di termini restrittivi definiti, di allargare il periodo in cui si possono cacciare determinate specie di animali, con la scusa di volerli proteggere. Abbiamo capito, poi, che c'è l'intenzione di allungare di altri venti giorni il tempo della caccia, cosa che ci preoccupa ancora di più.

Comunque, signora Presidente, ritiro l'emendamento 38.104 perché ho presentato un subemendamento all'emendamento 38.450, su cui poi, se lo consente, interverrò.

Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, sempre nell'ottica di ridurre il danno, chiedo al senatore Pedica di aggiungere la mia firma al suo emendamento.

Ricordo ancora una volta a tutti che siamo votando il paradosso dei paradossi: una legge comunitaria che dovrebbe sanare dalle infrazioni ma che in realtà ne crea di nuove che pagheranno tutti gli italiani e non soltanto i cacciatori.

Ci ricordava ieri un sondaggio IPSOS che 7 italiani su 10 sono fortemente contrari alla caccia: chiedo allora al relatore, alla maggioranza e al Governo a chi stanno rispondendo con questo articolo che stanno introducendo nella legge comunitaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.103, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 38.104 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.450/1.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, intanto la pregherei di stare un po' più attenta: poco fa, al termine della mia dichiarazione di voto sull'emendamento 38.103, avevo chiesto il voto elettronico. Per carità, lo prendiamo per buono, ma nel resoconto ci sarà sicuramente la mia richiesta.

Per quanto riguarda il subemendamento che ho presentato ritirando l'emendamento 38.104, pur apprezzando lo sforzo del relatore al fine di reinserire, tramite il suo emendamento, un limite temporale massimo entro il quale le Regioni dovranno restare nell'approvare i calendari venatori, si ritiene questo limite temporale troppo ampio. Per questo motivo si prevede di lasciare inalterato detto periodo così come tuttora disciplinato dalla norma che si vuole modificare con il presente subemendamento, ovvero, se questo verrà approvato, si potrà cacciare a partire dalla terza domenica di settembre sino, al massimo, al 31 gennaio. Per questi motivi ho ritirato l'emendamento e presentato il subemendamento in esame, al fine di far riflettere anche la maggioranza.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 38.450/1, presentato dal senatore Pedica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.450.

CARRARA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (PdL). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto anche per svolgere alcune considerazioni.

Innanzitutto vorrei tranquillizzare il collega Della Seta e con lui il ministro Brambilla sul fatto che in agosto nessun cacciatore ha mai sparato alle famigliole nei boschi e non lo farà mai. (Applausi del senatore Gramazio).

Senatrice Poretti, a chi rispondiamo quando presentiamo questi disegni di legge? A un milione di cacciatori italiani che, con il loro indotto, muovono quattro milioni di voti, visto che si è appena detto che siamo in campagna elettorale. (Commenti della senatrice Poretti). Ripeto, quattro milioni di voti, che sono un po' di più di quelli che portate voi con la vostra falsa demagogia ambientalista.

Voi dovete smetterla di raccontare bugie! La dovete smettere di informare male la gente! (Vivaci commenti della senatrice Poretti). Dovete dire le cose come stanno!

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

PORETTI (PD). Assassini di animali! Assassini di animali!

CARRARA (PdL). La cosa che mi meraviglia oggi è semplicissima: l'articolo 38 della legge comunitaria è stato approvato per due anni consecutivi in 14ª Commissione, una Commissione seria, di gente preparata, di gente che studia! Ed è stato approvato a stragrande maggioranza. (Proteste dal Gruppo PD). È inutile, senatore Della Seta, che lei contesti che in Commissione ambiente non vada avanti il discorso sulla caccia: avete presentato 2.000 emendamenti ostruzionistici! Siete voi che non volete dialogare... (Proteste dal Gruppo PD) ...perché noi stiamo mettendo i paletti... (Vivaci proteste della senatrice Poretti).

CARRARA (PdL). Stai un po' zitta e impara, invece di urlare.

PRESIDENTE.Senatore Carrara, continui il suo intervento, per cortesia.

CARRARA (PdL). Mi scusi, signora Presidente, ma ogni tanto abbiamo anche l'occasione di poter parlare di caccia in quest'Aula.

Mi meraviglio che il relatore, insieme al Governo, abbia presentato un emendamento, dopodiché in Commissione per ben due volte è stato approvato a grande maggioranza un grande articolo, che ci porterà finalmente a legiferare per specie biologiche e non politiche. (Vivaci commenti della senatrice Poretti). Le Regioni avranno la facoltà di legiferare, e non mi sembra giusto che si debba chiedere il parere obbligatorio e vincolante di un istituto che era sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l'ex ministro Pecoraro Scanio ha ricondotto sotto il suo Ministero. Ma da quando un ente che deve controllare è sotto l'egida dell'ente che deve essere controllato? Ma di che cosa stiamo parlando? (Commenti dal Gruppo PD). Avete fatto un covo di verdi, ambientalisti falsi e ipocriti. Dirò a tutti i cacciatori che devono uscire con le loro esperienze.

PORETTI (PD). Voi uscite con il fucile e vi ammazzate anche tra di voi.

CARRARA (PdL). Che la smettano, questi falsi ambientalisti, di millantare cose non vere! (Vivaci e reiterate proteste della senatrice Poretti).

PRESIDENTE.Colleghi, lasciate finire il senatore Carrara, per cortesia.

CARRARA (PdL). Li lasci parlare, signora Presidente, tanto sappiamo che contano sempre di meno, non solo nelle Aule del Parlamento, ma anche sul territorio. La ringrazio, comunque, di avermi dato la possibilità di intervenire.

Per spirito di partito voterò a favore di questo emendamento, perché ritengo che con esso la Camera possa accettare il prosieguo dell'iter di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PdL).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore dell'emendamento 38.450 del relatore anche se, con tutta franchezza, avremmo preferito mantenere il testo dell'articolo 38 com'era uscito dall'esame della Commissione, in quanto ci sembrava e ci sembra, ancora oggi, più rispettoso del criterio di ripartizione della potestà legislativa in materia di caccia, che, in base al nuovo articolo 117 della Costituzione, dovrebbe competere alle Regioni. Inoltre, esso ci sembrava e ci sembra più coerente con le esigenze scientifiche e biologiche relative alla specie cacciabili. Voteremo, comunque, a favore di questo emendamento del relatore, che realizza una sintesi volta ad individuare finalmente un calendario biologico e non politico in materia di attività venatoria.

Credo che l'applicazione effettiva di questa norma, quando sarà approvata definitivamente, porterà alcuni calendari venatori ad aumentare e altri a diminuire, a restringersi, ma in funzione delle esigenze biologiche delle specie cacciabili e in relazione alle diverse realtà territoriali, garantendo autonomia e responsabilità alle Regioni.

PORETTI (PD). Vergogna!

MAZZATORTA (LNP). La Regione Puglia, in cui c'è un vostro Presidente, sicuramente vieterà la caccia e predisporrà calendari venatori molto stretti.

Noi siamo contrari a posizioni ideologiche preconcette in materia di caccia. Abbiamo sentito fare riferimento a una visione parziale, distorta, dell'attività venatoria. Siamo invece favorevoli a posizioni pragmatiche, fondate su quelle esigenze di cui si parlava prima, scientifiche ma anche ricreative e culturali.

Colleghi di sinistra, l'Arcicaccia, che non ho inventato io, ogni giorno ci dice che l'attività venatoria è parte della cultura del nostro Paese. Noi cerchiamo di dare una risposta ad un settore che ci chiede finalmente di avere un quadro normativo chiaro, con maggiore responsabilizzazione delle Regioni. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

ORSI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ORSI (PdL). Signora Presidente, esprimo solidarietà al collega Santini per il lavoro che ha cercato di fare, però non posso esprimere il mio voto favorevole a questo emendamento, che non realizza lo scopo di una mediazione - in questo senso abbiamo visto le reazioni che ci sono state - e non recepisce la direttiva 79/409/CEE nella sua interezza, così come l'Unione europea l'ha scritta e così come, dopo trent'anni dall'emanazione («79» è l'anno di emanazione), dovrebbe essere recepita nell'ordinamento italiano. È una direttiva che tutela la fauna e contempera tale tutela rispetto alle altre esigenze.

Il fatto che noi in questi anni non abbiamo recepito la suddetta direttiva ha impedito di effettuare interventi di controllo sugli storni nei nostri aeroporti, che tanti problemi hanno determinato, e di dare risposte ai problemi dell'agricoltura rispetto ad alcune specie che sono risultate invasive.

Oggi, in un tentativo di mediazione, si recepisce una direttiva che dà degli strumenti per contemperare le esigenze dell'ambiente con quelle delle attività rurali, ponendo una serie di paletti, prevedendo obblighi da parte delle Regioni e utilizzando termini inusitati. Per queste ragioni, molto meglio sarebbe stato fare riferimento all'articolo 38 nella sua interezza, ma, considerando la necessità di dover procedere, annuncio che non parteciperò alla votazione.

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, intervengo a margine di questo dibattito perché ho ascoltato parole, pronunciate dal senatore Carrara, che mi hanno particolarmente colpito e ferito.

Faccio parte della Commissione territorio e ambiente, partecipo al dibattito relativo alla legge sulla caccia con grande tranquillità e cercando di dare il mio contributo, là dove è possibile, per cui il fatto che un senatore del PdL si permetta di dire che il centrosinistra o comunque il Gruppo del PD in quella Commissione nasconde un covo di ambientalisti falsi e ipocriti - queste mi pare siano state, grosso modo, le sue parole - mi pare offensivo nei confronti di tutti coloro che con serenità, anche dai banchi dell'opposizione, partecipano a questo dibattito. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

Pertanto, chiedo le pubbliche scuse del senatore Carrara, che si è permesso di fare quest'affermazione che risulta offensiva per tutti quelli che invece partecipano senza un animus particolarmente violento o vivace a questo dibattito, facendo il loro dovere di senatori della Repubblica ogni giorno in cui si svolgono sedute in Aula o in Commissione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signora Presidente, anch'io mi asterrò, come il senatore Orsi, anche se per motivi decisamente opposti.

Voglio ancora una volta dire al microfono che qui si sta soltanto aumentando il numero degli animali da uccidere, il periodo in cui questi animali verranno uccisi e il periodo in cui degli uomini - perché guarda caso i cacciatori sono tutti uomini -escono di casa con un fucile! E allora, cari signori miei, se proprio volete sparare a un uccello, sparate al vostro! (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Richiami del Presidente).

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (Brusìo). Colleghi, per cortesia, lasciamo intervenire il senatore Marcucci.

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, anch'io intervengo per una breve dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo: mi asterrò su questa votazione.

Ci tengo a dire a tutta l'Assemblea che sinceramente, non da cacciatore, ma da persona equilibrata, che considera comunque la caccia parte della cultura nazionale, mi vergogno per come oggi è stato portato avanti questo dibattito e mi vergogno per il fatto che il PdL abbia voluto inserire questa norma nel presente provvedimento e non abbia voluto seguire il normale iter legislativo, che stava andando avanti, per definire e rinnovare la normativa sulla caccia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fosson).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 38, nel testo emendato.

VACCARI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signora Presidente, credo che sull'articolo 38 si sia condotta quasi una caccia - se mi scusate il gioco di parole - alle streghe nei confronti dei cacciatori e si sia visto il mondo venatorio come un mondo di untori. È una visione assolutamente esagerata e strumentale, che non condivido e non apprezzo.

Vorrei testimoniare l'esperienza del mio territorio, in cui vi sono molte zone SIC e molte zone ZPS e in cui vi sono parchi regionali e nazionali, nei quali esiste un perfetto connubio di intenti, di rapporti seri e corretti tra il mondo della caccia e il mondo che nella caccia non vede un rapporto corretto con l'ambiente (ma così a mio avviso non è). Posso testimoniare che i cacciatori sono i primi a volere strette regolamentazioni e chiare norme, sono i primi che conoscono e tutelano la fauna e la flora del nostro territorio. A loro va anche, secondo me, un vivo ringraziamento, specialmente per chi opera in territori montani complessi e difficili. Pensiamo ai problemi della rabbia, ai prelievi selettivi, alle malattie che possono generarsi a causa della fauna selvatica. Ricordo anche l'importante collaborazione tra il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e i cacciatori, in zone in cui non c'è il prelievo venatorio (per norma di legge è vietato), ma dove vi è una collaborazione per la conoscenza e la tutela del patrimonio esistente.

Mi spiace, quindi, che in quest'Aula si siano sollevate queste risse assolutamente immotivate. Il voto favorevole mio personale e del movimento che rappresento, la Lega Nord, è assolutamente convinto su questo articolo. (Applausi dal Gruppo LNP).

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, annuncio il voto contrario sull'articolo 38 della legge comunitaria.

Credo che il clima e i toni di quest'ora di dibattito e in particolare i toni dell'intervento davvero sgangherato e improbabile del senatore Carrara dimostrino quello che ho detto prima, cioè che, votando e approvando questo articolo, state aprendo un vaso nel quale vi è uno scontro del tutto ideologico, che vedrà contrapposti, da una parte, quelli che vorrebbero abolire la caccia e, dall'altra, quelli che vorrebbero una caccia senza limiti e senza regole.

Credo, tra l'altro, che di questo tipo di scontro gli ultimi ad avere interesse siano propri i cacciatori. Mi rivolgo ai colleghi, ma credo che già lo sappiano: tutti i sondaggi dicono che una gran parte dell'opinione pubblica italiana sul tema della regolamentazione dell'attività venatoria chiede rigore, non certo l'ampliamento delle regole. A proposito di ciò che diceva il senatore Di Giovan Paolo, che è assolutamente vero, la ragione per cui voi oggi votate questo articolo, senza nemmeno sapere se alla Camera passerà, è di poterlo incassare in occasione delle prossime elezioni regionali. Vi invito però a fare attenzione, perché da una parte forse ci sono i voti di una minoranza del mondo venatorio, che rincorre il ritorno ad una caccia senza limiti e senza regole, quella parte del mondo venatorio di cui il senatore Carrara mirabilmente si è fatto interprete; dall'altra, però, un sondaggio dell'IPSOS rileva che l'86 per cento degli italiani che votano per il centrodestra è contrario ad ogni ipotesi di allargamento dei termini temporali dell'attività venatoria.

Non vorrei - ma forse me lo auguro, dal mio punto di vista - che questa vostra scelta indecente, per dirla nei termini di un vostro parlamentare alla Camera, vi si ritorca contro. Ribadisco quindi che il mio voto è contrario. (Applausi dei senatori Nerozzi e Poretti).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il voto del Gruppo del Popolo della Libertà sarà senz'altro a favore di questo articolo. Voglio unire il mio, il nostro apprezzamento all'opera del relatore, senatore Santini, il quale non solo si è contenuto, come si contiene sempre, da grande galantuomo e persona assai corretta nello svolgimento del suo mandato, ma ha effettivamente cercato di raggiungere, come il suo collega ha sottolineato, un equilibrio tra pulsioni e aspettative diverse, che hanno sicuramente legittimità e, a prescindere da quello che farà la Camera dei deputati nella sua sovrana autonomia, impegnano quest'Assemblea a deliberare, raggiungendo, se possibile, un contemperamento di esigenze diverse ed anche di aspettative che hanno una dignità di rilievo costituzionale.

Da questo punto di vista, se riduciamo all'essenziale la disputa in corso (come già nei precedenti interventi ho cercato di fare), dobbiamo dire che essa non deve essere una disputa tra coloro che ideologicamente, prima ancora di aver letto i testi, proclamano soltanto la necessità di sopprimere, coartare, eliminare, cassare ogni possibilità di esercizio dell'attività venatoria e chi invece cerca, con modi strumentali, di ampliarne le facoltà. Si tratta semplicemente, in sede di questa particolare norma, dell'attuazione di direttive europee, le quali, come sempre accade, onorevoli colleghi, sono soggette ad essere stiracchiate strumentalmente da una parte o dall'altra, perché si invoca il rispetto delle norme europee quando sono conformi alle proprie pulsioni e al proprio orientamento ideologico, mentre disinvoltamente si vorrebbe disattenderle - come spesso si fa in materia di esercizio dell'attività venatoria - quando non corrispondono al proprio schema ideologico.

In realtà, io che sono un ultrà dell'autonomia e del decentramento amministrativo, ma non molto della libera autonomia legislativa, in questo momento voglio dirvi che se si rimette in capo alle Regioni la facoltà di disciplinare le modalità dell'esercizio venatorio a misura delle proprie condizioni climatiche, orografiche, di riproduzione della selvaggina e per le proprie particolari esigenze, non vedo perché proprio coloro che proclamano sempre il valore prioritario dell'autonomia regionale in questo momento debbano essere contrari a questa elementare norma che l'onorevole relatore ci sottopone. Preciso che egli ha aggiunto - e su questo ci siamo intrattenuti a lungo - una norma sulla necessità di acquisire il parere preventivo di un Istituto a larga partecipazione di tutte le culture, e prevalentemente di quella a carattere protezionistico: mi sembra che questa sia un'ulteriore garanzia a favore di un certo tipo di sensibilità.

Non vedo dunque quale tipo di critica si possa sollevare rispetto ad una disciplina così equilibrata, che non fa altro che restituire dignità alle aspettative costituzionali di tutte le parti in causa e di tutte le culture, chiedendoci tuttavia anche di ottemperare ad una normativa quadro europea alla quale ci si sta sottraendo da troppo tempo.

Concludo sottolineando che, quando si sostiene che queste norme vorrebbero andare in direzione di una caccia sregolata per rispondere alle esigenze di chi tale la vorrebbe, si dice cosa oggettivamente ed onestamente non vera. In cento assemblee, in cento confronti, in cento riunioni di lavoro non abbiamo mai trovato associazioni venatorie serie o singoli esercenti l'attività venatoria che non reclamino oggi una seria e disciplinata attività venatoria, perché non è nell'interesse di alcuna persona sensata avere una caccia sregolata, men che meno di coloro - ormai assai meno numerosi che in passato - che non richiedano un esercizio qualificato di questa attività.

Questa norma, che certamente non risolve tutti i problemi, va incontro a questa nobile e doverosa esigenza: non sarà dunque il massimo per la pulsione e la posizione individuale di ciascuno di noi (forse neppure della mia), ma certamente rappresenta un importante e nobile punto di incontro delle diverse esigenze.

Un grande partito di Governo come il Popolo della Libertà, che si fa carico della disciplina di questi importanti settori della vita nazionale, non può essere equivoco su queste posizioni: si assume le sue responsabilità e, appunto, le formalizza con l'emendamento del relatore Santini e con il testo dell'articolo 38, sul quale il nostro voto sarà favorevole. (Applausi dal Gruppo PdL).

FERRANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (PD). Signora Presidente, intervengo molto brevemente per rivolgere un ultimo appello ai colleghi della maggioranza.

Colleghi, so che molti di voi sarebbero contrari all'articolo 38 e all'inserimento dello stesso nella legge comunitaria per i motivi che ha spiegato molto bene il senatore Della Seta, oltre che per quelli ricordati dal senatore Marcucci. Molto spesso vi accusiamo di obbedire in maniera acritica alle proposte provenienti dal Governo. Ecco, non potrebbe esserci occasione migliore per manifestare la vostra autonomia di pensiero in una materia che, peraltro, vede già il Governo diviso al suo interno: non soltanto il ministro Brambilla, come ha ricordato prima il senatore Della Seta, ha dichiarato inaccettabile l'articolo che vi apprestate ad approvare, ma anche i ministri Prestigiacomo e Frattini la pensano diversamente. Vi ricordo che questa norma non passerà mai alla Camera dei deputati e la legge comunitaria uscirà dalle Aule parlamentari senza l'articolo 38.

Invito quindi tutti i colleghi del Popolo della Libertà che la pensano in questo modo, se proprio non vogliono pronunciarsi contro la posizione del relatore e del Governo, a non partecipare al voto, astenendosi e facendo dunque saltare una norma che è sbagliata, incostituzionale e dannosa. (Applausi dal Gruppo PD).

CARRARA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (PdL). Signora Presidente, per togliere tutti dall'imbarazzo e per vedere chi è favorevole e chi è contrario all'articolo 38, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 38, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE.Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, illustrerò l'emendamento 44.100, con cui chiediamo la soppressione dell'articolo perché vogliamo evitare che vengano introdotte alcune modifiche, a nostro avviso, pericolosissime all'interno del codice dei contratti. Con questo articolo, infatti, si prevede che non si operino più le esclusioni dalle procedure di partecipazione (e quindi di aggiudicazione) nei confronti di soggetti condannati per reati depenalizzati, di soggetti riabilitati, di soggetti che abbiano ottenuto la sentenza di revoca della condanna o, ancora, di soggetti per i quali il reato è dichiarato estinto.

Se passasse questa norma, cari colleghi, che come IdV proponiamo di sopprimere, sarebbe un ulteriore passo verso il favoreggiamento dei riciclatori, dei truffatori, dei corruttori dopo la depenalizzazione del falso in bilancio, lo scudo fiscale e il processo breve. Faccio appello a tutti i colleghi che hanno un senso di dignità e di rispetto per quei cittadini che osservano la legge e pagano le tasse perché votino a favore del nostro emendamento, bloccando il Governo nel suo malato progetto di svendita della legalità, della giustizia sociale e dello Stato di diritto.

Chiediamo infine la votazione mediante procedimento elettronico.

MENARDI (PdL). Signora Presidente, l'improcedibilità dell'emendamento 44.101, a quanto mi risulta, concerne l'ultimo periodo. Chiedo pertanto di conservarne la prima parte, per la cui votazione insisto.

Questo emendamento prevede di riformulare quanto previsto dall'articolo 44, che modifica il codice dei contratti, introducendo una norma molto restrittiva sull'ammissibilità delle imprese alle gare, prevedendo l'esclusione dalla partecipazione dei soggetti «che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate (...), alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro».

Il problema è quello di chiarire cosa si intende con infrazioni «definitivamente accertate». Con l'emendamento suggeriamo di ricondurre la definitività dell'accertamento al passaggio in giudicato dell'eventuale provvedimento giurisdizionale o all'ordinanza/ingiunzione non impugnata, aggiungendo pertanto la dizione «definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi», in quanto l'accertamento potrebbe, nel caso previsto dall'articolo 44, limitarsi al solo ufficio territoriale competente che trasmette gli atti all'autorità giurisdizionale competente.

Quindi, riformulerei l'emendamento, espungendo l'ultimo periodo che, a parere della 5a Commissione, è improcedibile, anche se nella realtà non si chiede con l'emendamento che ho presentato - lo dico solo per gli atti - alcuna modifica al DURC (documento unico di regolarità contributiva), che rimane invariato, aggiungendo anche il fatto che esso è previsto per le imprese e non per le persone fisiche.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, vi è una dichiarazione contraria della 5a Commissione sull'emendamento 44.101, che la proposta del collega Menardi non supera; pertanto, il parere è contrario.

Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 44.100, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 44.102.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere al relatore la ragione per la quale introduciamo una norma che non attua alcuna direttiva comunitaria, con la quale si modifica il codice dei contratti relativi alle pubbliche forniture e servizi e in cui, sostanzialmente, si attenuano le garanzie per l'amministrazione rispetto a chi ha frodato nelle pubbliche forniture.

Qual è la ragione per la quale stiamo introducendo l'articolo 44, che non ha alcun rilievo rispetto ad alcuna disposizione comunitaria? Un chiarimento in proposito credo sarebbe utile per comprendere la ragione per la quale stiamo attenuando - lo ripeto anche ai colleghi della Lega - le norme che garantiscono all'amministrazione di avere un contraente che sia affidabile. (Applausi del senatore Pedica).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo articolo per chiedere un'ulteriore precisazione al relatore e al Governo circa l'emendamento 44.0.100, che non ha nulla a che fare con il disegno di legge che stiamo affrontando e con l'insieme della normativa e introduce, invece, violazioni della privacy dei cittadini, contro le indicazioni del diritto comunitario e anche del Garante per la protezione dei dati personali. Su queste norme - aggiunte in più senza alcuna motivazione reale - vorrei dei chiarimenti. Ovviamente mi riservo di intervenire più tardi in dichiarazione di voto.

SANTINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, noi abbiamo lavorato su un testo presentato dal Governo, quindi credo che, se chiarimenti vi debbono essere, possano provenire soltanto dal Governo. Noi ci siamo limitati a migliorare quello che era possibile. Sarebbe veramente lungo e difficile in questa sede riaprire un dibattito che, vi assicuro, si è svolto con grande competenza e con grande passione all'interno della 14ª Commissione.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, insieme ai colleghi che hanno posto il quesito poco fa, resto meravigliato dalla non risposta su questo argomento che per noi è importantissimo, perché si tratta di introdurre norme che per noi sono assurde e non rientrano nella legge comunitaria. Chiedo anche al Governo di rispondere: un gesto di responsabilità, o di irresponsabilità, ma che almeno ci sia una risposta. Il «chi tace acconsente» credo non sia possibile permetterlo, anche per chi ci ascolta.

Questo è un argomento fuori tema. Chiedo quindi di giustificare il motivo per cui è stato inserito l'articolo 44, perché, se non si escludono dalle procedure di partecipazione alle gare le persone che sono state condannate, allora c'è qualcosa che non va. Cosa si nasconde dietro, o - come diciamo noi dell'Italia dei Valori - qual è la fregatura?

SANTINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. NE ha facoltà.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, apprendo ora che l'emendamento 44.0.100 è stato dichiarato inammissibile. È una risposta indiretta alla richiesta di chiarimento avanzata anche dal presidente D'Alia.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, ringrazio per questa risposta, che mi sembra del tutto lineare e corretta dal punto di vista normativo. Grazie ad essa garantiamo una tutela della privacy superiore rispetto a quanto si voleva fare introducendo e accettando l'emendamento 44.0.100.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, la questione sollevata dai colleghi D'Alia e Casson chiaramente non riguarda il merito dell'articolo 44 (non dubito di quanto ci diceva il relatore circa la bontà del lavoro e dell'approfondimento fatto su questa disciplina), ma attiene all'estraneità di questa materia dall'oggetto del disegno di legge. Si interviene con una modifica al codice degli appalti (che magari sarà nel merito anche condivisibile, non sono in grado di dirlo, ma non è questo il punto) nell'ambito della legge comunitaria, senza alcun riferimento a direttive comunitarie o ad altri obblighi gravanti sul nostro Paese. Se così stanno le cose - ed in merito né il relatore, né il Governo ci hanno detto mezza parola - si pone il problema di una declaratoria di inammissibilità dell'articolo. Ed è questa la richiesta espressa che noi le formuliamo e su cui chiediamo una pronuncia chiara e motivata.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, ringrazio il relatore, ma forse non ci siamo capiti sul tenore della richiesta. Io non ero interessato a comprendere l'iter dell'emendamento presentato dai colleghi dell'Italia dei Valori: con tutto il rispetto, non mi interessa proprio. A me interessava capire per quale ragione la Commissione ha introdotto questo articolo 44, che non ha nulla a che vedere con l'attuazione di disposizioni comunitarie e che modifica le procedure di gara delle pubbliche amministrazioni con riferimento alla scelta e all'affidabilità del soggetto contraente, attenuando gli accertamenti che l'amministrazione svolge per verificare l'affidabilità del fornitore. A che cosa serve? Qual è l'interesse pubblico in forza del quale discutiamo di una legge comunitaria e introduciamo una norma che modifica il codice dei contratti delle pubbliche forniture?

Se il Ministro o il relatore volessero chiarircelo, noi saremmo lieti e saremmo anche nelle condizioni di poter capire di che cosa stiamo parlando e per che cosa ci stiamo confrontando con una norma che modifica radicalmente il sistema di scelta del contraente nei pubblici appalti e che dovrebbe avere una sede di approfondimento, al di là del merito, che mi sembra obiettivamente eccessivo, che va nel senso della obliquità e dell'assoluta non trasparenza nella scelta dei soggetti che si aggiudicano le pubbliche forniture. Sarebbe opportuno capire almeno la ragione per la quale si è fatta tale scelta.

Sarebbe opportuno che tale articolo non venisse approvato dall'Aula, perché credo non abbia nulla a che vedere con la materia oggetto di esame. Lo si rimandi in Commissione, e la Commissione di merito, anziché la 14a Commissione, si occupi di verificare se, rispetto a tale disciplina, ci sono alcuni problemi che meritano un intervento del legislatore. (Applausi dei senatori Tonini e Negri).

PRESIDENTE. Signor relatore, intende rispondere al senatore D'Alia?

SANTINI, relatore. Signora Presidente, vorrei che fosse riformulata la domanda perché, come è naturale, il relatore viene distratto da troppe cose. Che cosa si propone?

LEGNINI (PD). O l'inammissibilità o lo stralcio.

PRESIDENTE. La domanda riguardava l'attinenza della norma con la materia comunitaria.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, sull'inammissibilità di un articolo non posso che rimettermi alla valutazione degli Uffici dell'Assemblea. Non potrò mai permettermi di discutere una questione simile.

MORANDO (PD). Presidente, lo dichiari inammissibile e lasciamolo lì.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Signora Presidente, rispetto a questo tema, come il collega Pedica e gli altri colleghi sanno, abbiamo lavorato in Commissione e vi è stato in merito un profondo e articolato dibattito.

Per quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità, aspettiamo certamente la decisione della Presidenza. Personalmente ritengo che dobbiamo andare avanti su questa strada, perché era stato fatto un ragionamento approfondito in un dibattito, come la presidente Boldi sa, ragionato e profondo. Quindi, ripeto, ritengo che si debba continuare ad andare avanti.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, chiedo scusa, la 14a Commissione avrà valutato con tutto l'approfondimento necessario questo testo, ma noi ribadiamo: cosa c'entra una disposizione che incide così profondamente sul codice degli appalti dentro la legge comunitaria?

Vi è poi una seconda questione. La 14a Commissione può avere approfondito fino in fondo (e di questo io non dubito), ma ha operato fuori dalla propria competenza. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia). Una norma di questo genere non sarebbe mai stata attribuita alla 14a Commissione per competenza!

Quindi, per carità di Patria, dichiariamo inammissibile questa parte del testo e andiamo avanti: la questione verrà ripresa, certamente, nelle sedi proprie, con l'approfondimento appropriato delle Commissioni competenti e dentro un provvedimento coerente con questa modifica. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Accantono l'articolo 44, ed i relativi emendamenti, per riferire al Presidente del Senato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 45, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 45.100 e contrario sull'emendamento 45.200.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.200.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 45.200, presentato dalla senatrice Marinaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 48.700 e propongo di votare contro l'intero articolo 48. Ripeto: ritiro l'emendamento 48.700 e propongo un voto contrario all'intero articolo.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, non ho compreso: la maggioranza ha approvato un emendamento e un testo in Commissione e ora il relatore chiede in Aula la bocciatura di quel testo. Vorrei capirne la ragione, perché, obiettivamente, è un fatto - se mi consente - di particolare rilievo.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, si verifica, francamente, un caso che è esattamente il contrario di quello su cui mi sono intrattenuta qualche minuto fa.

La Commissione introduce nella legge comunitaria, con un emendamento presentato dall'opposizione, la possibilità di dare delega al Governo per l'attuazione di una direttiva: non di una qualunque, ma di una direttiva che contiene disposizioni sulle quali l'Aula intera si è appassionata due settimane fa ragionando dei fatti di Rosarno. Infatti, a beneficio dei colleghi che fossero stati distratti, la direttiva riguarda il lavoro irregolare degli immigrati regolari, il lavoro irregolare degli immigrati irregolari, le garanzie per coloro che hanno un posto di lavoro e si trovano da immigrati irregolari sul nostro territorio, le garanzie dei lavoratori immigrati che regolarmente vengono sfruttati: esattamente quella materia comunitaria sulla quale, per mezza giornata, il Governo, la maggioranza e le opposizioni hanno discusso ragionando della necessità di intervenire.

Allora, francamente, non capisco come mai adesso il relatore, che difende l'inserimento di una norma assolutamente estranea al contesto (quella recante modifica al codice degli appalti di cui abbiamo ragionato prima), quando si tratta di un emendamento che conferisce delega al Governo per l'attuazione di una direttiva comunitaria improvvisamente decide che un articolo intero debba sparire dal contesto del provvedimento. Francamente non trovo spiegazioni e vorrei essere illuminata. (Applausi dal Gruppo PD).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, capisco che il Governo e la maggioranza, nei suoi Gruppi parlamentari, possano decidere in Aula che su una certa decisione assunta dalla Commissione per recepire le norme contenute nell'articolo in esame, malgrado l'orientamento espresso dai membri della maggioranza in sede di Commissione, voteranno contro. Tuttavia, per l'ordine dei nostri lavori, non è ammissibile che tale decisione venga annunciata dal relatore, il quale è relatore perché, come recita il nostro Regolamento, la Commissione gli ha conferito il mandato di riferire in Aula per difendere il testo approvato dalla Commissione; altrimenti, i relatori non esisterebbero. In assenza di questo vincolo, la figura del relatore è eterea e non si capisce su che cosa fondi la sua legittimità.

È perfettamente legittimo che un membro o un Capogruppo della maggioranza, del Gruppo del PdL o della Lega Nord, riferisca in Aula di avere cambiato opinione. Il Governo naturalmente può fare lo stesso, perché fa parte del confronto politico. E noi potremmo prendercela non con un astratto relatore che ha ricevuto dalla Commissione il mandato di fare l'opposto, ma con i responsabili dei Gruppi, i quali decidono di votare contro l'articolo o di accantonarlo.

Dopo le performance di ieri, che ci hanno costretto a votare un testo che oggi fa fare a 320 persone, nel dibattito pubblico mondiale, una figura non proprio esaltante, dato il parere favorevole espresso - diciamo le cose come stanno - senza nemmeno aver letto di cosa si trattava (e questo vale anche per il rappresentante del Governo), per favore, il relatore adesso ci risparmi ulteriori performance, perché mi pare che per questa legge basti così. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, il senatore Morando con il suo intervento ha preceduto il mio, che è uguale a quello che avrei svolto anche se lui non avesse preso la parola.

Innanzitutto, vorrei svolgere una riflessione: una legge come quella comunitaria è uno strumento che spazia sull'universo mondo, per cui si passa dal tema degli appalti ai temi della sicurezza, dell'industria e dell'attività venatoria, perché una legge che si riferisce agli indirizzi e alle direttive comunitarie inevitabilmente presuppone una sorta di onniscienza, e quindi particolarmente complessa da gestire. Questo lo dico a beneficio del Governo, dei relatori e dei colleghi della Commissione, che sono condannati ad esercizi di tuttologia applicata.

Per quanto riguarda le questioni attualmente in esame, ritengo che - ad esempio - non sia infondata l'osservazione fatta dalla senatrice Finocchiaro in materia di appalti, che, come tutti gli altri temi, potrebbe essere inserita oppure no. Mi sembra che in ordine a tale vicenda si attenda la valutazione della Presidenza del Senato sulla congruità di osservazioni che io rispetto, al di là del contenuto delle norme.

Per quanto riguarda l'articolo 48, il nostro Gruppo intende esprimere un voto contrario perché ci si può formare un'opinione anche nel corso del dibattito, alla luce di una serie di ragioni. L'articolo 48 riguarda una direttiva europea relativa al lavoro nero: si tratta di un problema che colpisce gli stranieri, ma - come si sottolinea nella parte finale dello stesso articolo 48 - anche il lavoro nero nazionale. Quest'ultimo è un fenomeno da combattere e da debellare, così come quello dello sfruttamento degli stranieri, che spesso determina ulteriori situazioni di sofferenza sul territorio.

Per tale ragione, come è noto, anche dopo la discussione ampia e corale che è stata svolta in seguito ai fatti di Rosarno, il Governo, nella persona del ministro Sacconi, ha annunciato un ampio progetto di "tolleranza zero" contro il lavoro nero, anche al fine di integrare gli stranieri che possono offrire prestazioni di lavoro utili al Paese in condizioni di legittimità, regolarità e riconoscimento sanitario, previdenziale e retributivo del loro lavoro, anche degli stessi italiani. Come del resto abbiamo tutti ben presente, infatti, la condizione di lavoro nero non è soltanto una triste condanna degli stranieri che entrano in Italia, perché - ahimè - vi sono ancora sacche, che io mi auguro residuali, di lavoro nero tra gli italiani, nell'edilizia ed in altri settori.

Per tale ragione, alla luce delle politiche avviate dal Governo, delle norme già introdotte (dai tempi della cosiddetta legge Fini-Bossi alle altre norme approvate anche nella presente legislatura) che distinguono quote di ingresso, permessi, lavori stagionali, e del piano annunciato dal Governo, riteniamo che si debba compiere un'armonizzazione con le direttive europee (che, se esistono, evidentemente vanno rispettate) sia sotto il profilo delle politiche di integrazione, che riguardano il lavoro, ma anche gli alloggi e l'accoglienza, sia sotto il profilo delle politiche di repressione dello sfruttamento del lavoro nero, italiano o straniero. Dunque, l'articolo 48 anticipa un'azione più generale, che in parte si è già sviluppata e in parte è stata annunciata dal Governo con un piano che anche oggi esso sta discutendo (non a caso il Consiglio dei ministri si sta riunendo in questo momento in Calabria).

Per tali ragioni ci siamo formati l'opinione che oggi approvare l'articolo 48 significherebbe anticipare alcune questioni, forse anche in maniera affrettata. La nostra volontà è chiara: non solo contrastare la clandestinità, ma consentire a chi viene in Italia per lavorare di farlo in condizioni di civiltà e di legalità.

Esprimeremo dunque un voto contrario sull'articolo 48, che anticipa azioni più complessive, in parte in atto e in parte ancora da definire, alla luce delle direttive europee, ma anche dell'azione del nostro Governo. Questa è la spiegazione di natura politica, che ovviamente può essere condivisibile o no, ma che ha una sua ratio, visto che le materie day by day, ora per ora si aggiornano. In questo momento, il Governo si sta riunendo in territori che vivono in modo drammatico tale problema per gli italiani e per gli stranieri.

Per tutte queste ragioni, riteniamo opportuno non varare l'articolo 48, ma legiferare su tutta la materia in termini generali. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, ho compreso che il senatore Gasparri ha giustamente posto una questione politica affermando una contrarietà politica a questo testo che, per la verità, la maggioranza ha approvato in Commissione; ciò, però, appartiene alla logica (o all'illogica, per così dire) di chi fa queste cose.

Vorrei permettermi di sottoporre ai colleghi della maggioranza un ragionamento diverso. Poiché l'articolo 48 è funzionale all'attuazione della direttiva 2009/52/CE, che reca disposizioni per l'introduzione di norme minime relative a sanzioni e provvedimenti riguardanti i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolari, evidentemente il nostro sistema sanzionatorio non è adeguato rispetto alla normativa europea sotto questo profilo.

Ora, se voi votate contro e bocciate l'articolo 48, su questo tema si preclude qualsiasi tipo di discussione e di confronto. Buon senso vorrebbe, forse, che questo articolo venisse stralciato e rinviato in Commissione per un eventuale approfondimento di merito, se si ritiene che quello trattato sia un tema giusto e che va affrontato, magari nell'ambito di un confronto più ampio e diverso.

Ciò eviterebbe due danni: il primo è che su questa materia voi smentiate il Governo, perché il ministro Maroni è venuto qui, in Aula, in occasione dei fatti di Rosarno e ha affermato che bisognava intervenire colpendo anche chi, datore di lavoro, sfrutta i clandestini. In secondo luogo, si eviterebbe di incorrere in un procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Nel momento in cui il Parlamento europeo riconosce da un lato che c'è la necessità che lo Stato italiano si adegui alla normativa comunitaria e dall'altro, dopo qualche giorno, questo Parlamento boccia la norma in Aula, precludendo quindi qualsiasi tipo di discussione nel merito rispetto al problema, è chiaro che si ottengono solo due risultati negativi.

Non voglio qui discutere del merito della delega che si vuole o non si vuole dare al Governo per disciplinare questa materia: pongo la questione dal punto di vista del metodo, che credo ci potrebbe portare ad accantonare e rinviare in Commissione l'articolo 48, salvaguardando da un lato l'esigenza del Parlamento di pronunciarsi su questo tema e dall'altro quella di dare una risposta ad un problema che c'è e che, peraltro, questa maggioranza, su sollecitazione anche dell'opposizione, ha affrontato, ad esempio, con riferimento alla regolarizzazione di colf e badanti. Il tema qui è molto più ampio, non riguarda solo questo aspetto, per cui una bocciatura di questo articolo in Aula sarebbe paradossale e potrebbe rischiare, a mio avviso, di far aprire una procedura di infrazione dall'Unione europea.

In conclusione, se siete d'accordo, potremmo rinviare l'articolo 48 in Commissione e non esporci tutti - perché poi ci esporremmo tutti - ad una brutta figura generale. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, intervengo brevemente per dire che concordo con l'intervento del presidente Gasparri e per rispondere all'intervento del senatore Morando. Il relatore, di fatto, ha solo anticipato la dichiarazione di voto dei Capigruppo.

MORANDO (PD). Ho detto solo che non è il suo mestiere.

BRICOLO (LNP). Gli avevamo fatto presente l'intenzione di votare contro questo articolo, che è stato inserito in Commissione attraverso un emendamento dell'opposizione. Ciò non vuol dire che non sia un testo da affrontare (Commenti della senatrice Marinaro). Il Governo su questa materia vuole intervenire ma, come ricordava prima il presidente Gasparri, è giusto approfondire al meglio un argomento così delicato e di difficile soluzione come quello dello sfruttamento del lavoro nero.

È chiaro che devono essere interpellati a tale riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'interno e gli altri Ministeri collegati comunque al mondo del lavoro; penso in particolare al Ministero dell'agricoltura, visto che i fatti di Rosarno alla fine riportavano ai permessi di lavoro stagionale rilasciati agli stranieri extracomunitari che vengono a raccogliere la frutta nel nostro territorio. Dunque, si tratta sicuramente di materia che il Governo vuole affrontare ed è opportuno che la affronti nel modo migliore e più condiviso al suo interno, per proporre all'Aula un provvedimento che va ad intervenire su un importante problema che tutti vogliamo risolvere. (Applausi dal Gruppo LNP).

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Gasparri, ma faccio fatica a capire come si possa chiedere la bocciatura dell'articolo 48, come ho sentito poco fa dal collega Santini, quando con tale articolo si tutela l'immigrato e si puniscono gli sfruttatori del lavoro irregolare, cioè la criminalità organizzata. Se chiedete di non votare questo articolo, ribaltando la situazione, affermate che non volete tutelare gli immigrati e volete favorire la criminalità organizzata.

Non riesco a capire questo passaggio. Spero di essere smentito. Volete forse altri casi Rosarno, altra criminalità organizzata che vi ringrazia? Già tanti criminali mafiosi vi hanno ringraziato per altre cose. Volete anche questo?

Volete bocciare l'articolo 48, che peraltro è stato approvato in Commissione in modo molto ragionevole. Credo sia paradossale e preoccupante questa vostra volontà, perché si tratta di un articolo che va a tutelare l'immigrato e a colpire chi lo sfrutta, che, sappiamo tutti, è la criminalità organizzata. Se dovesse venir meno questo articolo, credo che verrebbe meno proprio la legge comunitaria; state dimostrando veramente il lato più basso della politica che vi riguarda.

MARINARO (PD).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, vorrei ricostruire i fatti avvenuti in Commissione, dove è stato seguito anche un procedimento regolamentare. Sono stati presentati degli emendamenti, in particolar sulle due direttive europee che riguardano i rimpatri e la lotta al lavoro irregolare e al caporalato. C'è stata una discussione seria, il relatore e la Presidente della Commissione hanno convenuto sul parere negativo per quanto riguarda la direttiva rimpatri, mentre hanno convenuto - i resoconti fanno fede - sul fatto che, tenendo conto dei fatti di Rosarno, era anche utile, almeno per la direttiva sul lavoro irregolare e il caporalato, dare un segnale di disponibilità verso la politica europea in materia di immigrazione.

In questi ultimi due anni, questo Governo ha urlato e gridato alla necessità di una politica europea sull'immigrazione. Ancora quindici giorni fa il ministro Maroni si è presentato in questa sede esprimendo forti critiche anche per l'assenza di un abbozzo di politica europea. Queste due direttive costituiscono il primo passo verso una politica europea, partendo da due punti essenziali che sono i rimpatri e la lotta al lavoro illegale e irregolare.

Si tratta di due direttive varate anche da commissari di centrodestra a livello europeo. Mi riferisco al ministro Frattini quando era commissario europeo per la direttiva sui rimpatri. Quindi, sconfessate non solo la Presidente e il relatore in 14ª Commissione, e mi chiedo se abbia ancora una funzione la 14ª Commissione, ma sconfessate anche il Ministro per le politiche comunitarie, perché con quale faccia, dopo aver approvato in Commissione quel tipo di direttiva ed averla successivamente respinta, si potrà presentare nelle istituzioni europee e parlare ancora di politica comune in materia di immigrazione? (Applausi dal Gruppo PD).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Signora Presidente, desidero ringraziare la senatrice Marinaro, con la quale ho lavorato in questi anni, ma preciso anche che condivido quanto detto dal presidente Gasparri, dal presidente Bricolo e da altri esponenti intervenuti.

Questa direttiva, come ben sa la senatrice Marinaro, scade nel 2011. Proprio in queste ore, mentre ci troviamo in Aula, a Reggio Calabria il Governo sta affrontando anche al livello legislativo questo dramma. Il ministro del lavoro Sacconi sta predisponendo un piano molto complesso e articolato, che presenterà la prossima settimana, inerente a queste tematiche.

Penso, quindi, che sia necessaria un'ulteriore riflessione sui criteri di questa delega, affinché venga uniformata anche agli impegni legislativi del Governo sia in materia di immigrazione e di lotta alla clandestinità, ma anche di integrazione, di tutela del lavoro, soprattutto in quelle zone del Sud laddove lo sfruttamento è diventata una vera e propria piaga.

Senatrice Marinaro, ritengo che ci si possa prendere un momento di riflessione, per uniformare gli impegni di Governo che nelle prossime settimane saranno presi in forma cogente su questo tema.

MARINARO (PD). Bisogna fare l'inverso. Prima viene il diritto comunitario e poi quello nazionale. Altrimenti di cosa stiamo a parlare?

RONCHI, ministro per le politiche europee. Senatrice Marinaro, io non l'ho interrotta mentre parlava prima.

Ritengo sia possibile lavorare su questo tema; si potrebbe pensare insieme ad un'opzione di stralcio. In ogni caso un dato è certamente importante. Io mi rifiuto, nonostante la simpatia che mi lega al senatore Pedica, di andare su questo piano. Vedete, se si vuole sottolineare un'azione importante di questo Governo, suffragato dai dati, è quella della lotta alla criminalità, alle mafie, alla 'ndrangheta. (Vivaci commenti dei senatori Garraffa e Mongiello).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire al Ministro di concludere l'intervento.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Senatore Pedica, i dati, le cifre dimostrano in modo cogente e testimoniano, al di là delle diversità e polemiche che possono essere sollevate, ciò che stiamo facendo.

Anche se l'opzione dello stralcio può essere un momento di ulteriore riflessione, ritengo che la posizione assunta dai senatori Gasparri e Bricolo, proprio per cercare di essere uniformi agli impegni del Governo delle prossime ore, considerato anche che la delega scade nel 2011, possa rappresentare un ulteriore momento di riflessione per fare le cose sempre più precise e in favore della legalità e della sicurezza.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, comprendo l'enorme imbarazzo della maggioranza e del Governo di fronte a questo articolo 48.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Non vi è alcun imbarazzo da parte nostra.

LIVI BACCI (PD). Simpatizzo, perché effettivamente la situazione è alquanto imbarazzante per voi, e ho anche l'impressione che gli interventi del Governo e della maggioranza per votare contro questo articolo 48 dipendano anche da una particolarità della direttiva dei rimpatri. Essa prevede infatti che il primo strumento per ovviare all'irregolarità sia quello di tentare di indurre l'immigrato irregolare a ritornare volontariamente nel proprio Paese. Anzi, la direttiva consiglia anche che si possa incentivare il rientro volontario nel paese d'origine.

Le norme previste nel cosiddetto pacchetto sicurezza, che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina, vi hanno messo in una trappola, perché questo reato non consente all'immigrato di andare dal questore o dal prefetto per comunicargli, ad esempio: guarda io sono irregolare, vorrei rimpatriare nel mio Paese perché non voglio più essere irregolare. A quel punto, il questore sarà costretto ad arrestarlo, a processarlo e quindi ad espellerlo.

Quindi, la contraddizione è così stridente che adesso siete costretti in qualche modo a votare contro l'articolo 48. Mi dispiace per voi, ma si tratta effettivamente di una gaffe di dimensioni colossali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, alla luce delle cose dette dal Governo, credo che l'ipotesi dello stralcio sia la più ragionevole.

Voglio rispondere poi al collega specificando che questa norma prevede norme attuative in sede di decreti legislativi, per cui il questore agisce alla luce delle norme vigenti. La norma in esame apre la strada a decreti delegati che devono essere fatti, richiedono l'espressione di pareri e dunque, evidentemente, non c'è alcuna effettività immediata di norme. Anzi, vogliamo varare le norme in maniera più organica: poiché l'articolo 101 del Regolamento consente lo stralcio, che mi sembra anche il senatore D'Alia avesse ipotizzato prima, significa che la norma estrapolata da questa legge continuerà il suo iter autonomamente e verrà raccordata ad una politica più complessiva che riguardi integrazione, lotta al lavoro nero e quant'altro.

Questa è la proposta che mi sembra più ragionevole e conforme - se l'Assemblea lo riterrà - alle norme del Regolamento; salva la discussione di sostanza su questi temi, evita decisioni che possono intrecciarsi in maniera confusa e non rendersi utili allo scopo, quello di contrastare la clandestinità, combattere il lavoro nero, favorire un'integrazione ragionevole.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, come Gruppo siamo contrari alla proposta di stralcio, perché, se l'articolo 48 è stato approvato dalla Commissione, la Commissione deve avere la responsabilità di votarlo o, se non lo vota, di confermare quello che noi abbiamo detto e cioè che l'articolo 48 tutela gli immigrati e il suo voto contrario - ma lo deve ammettere pubblicamente - è finalizzato a non tutelare più gli immigrati. L'approvazione dell'articolo 48, come era stato deciso in Commissione, avrebbe punito gli sfruttatori e la criminalità organizzata; chiedendo la bocciatura di questo articolo si conferma di volere la criminalità organizzata e di voler tutelare gli sfruttatori e non più gli immigrati.

Il Governo decanta il fatto di aver battuto la criminalità - a parte che sono la polizia e la magistratura che risolvono questi problemi, fortunatamente, e non il Governo - ma i tanti casi ancora oggi pendenti fanno pensare a tutt'altra cosa. Lo ripeto, voi, con la bocciatura dell'articolo 48, favorite la criminalità di Rosarno e lo scudo fiscale, il processo breve e il caso Fondi lo confermano. (Applausi dal Gruppo IdV).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, accettiamo la richiesta del Governo, che hanno avanzato anche il presidente Gasparri e il presidente D'Alia, di stralcio dell'articolo 48, a dimostrazione che vogliamo affrontare il tema, ma che questo non è il provvedimento migliore per farlo. È giusto che i Ministri che si occupano, come dicevo prima, dei settori collegati all'applicazione di questa direttiva europea siano tutti coinvolti nel processo legislativo in sede di Commissione e poi nelle Aule parlamentari. Accettiamo dunque questa richiesta di stralcio, a dimostrazione che il problema lo si vuole affrontare, ma lo si deve affrontare nel migliore dei modi. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, ringrazio i colleghi di maggioranza che hanno accolto la mia richiesta, che ha un senso.

Questo è un tema importante. Come abbiamo sostenuto nella pregiudiziale di costituzionalità, la legge comunitaria è diventata un treno a cui si agganciano una serie di vagoni che nulla hanno a che vedere con questa materia. In questo caso la situazione è un po' diversa, perché il problema non è tecnico, considerato che si tratta di norme di attuazione di una direttiva comunitaria rispetto ad una condizione di inadempimento da parte dello Stato italiano.

Tuttavia, poiché il tema ha una sua rilevanza e una sua complessità, sia in ragione della materia, sia dal punto di vista politico, tra l'idea di non parlarne più perché la maggioranza, sottoposta ad unpressing legittimo (non condivisibile ma legittimo) della Lega, accantona questo tema e l'idea che invece, entro un periodo di tempo ragionevole e breve, sia affrontato in Commissione, noi preferiamo questa strada e per questo ribadiamo che voteremo a favore della richiesta di stralcio.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, intervengo brevemente. Nel dibattito generale è stato già affrontato il tema del cambiamento della natura della legge comunitaria. Questo è infatti l'oggetto della questione. Atteso che il Governo - signor Ministro, scusi, le rubo pochi minuti - su queste materie, come sulle materie di tutte le direttive, può legiferare tutto l'anno e non deve attendere la legge comunitaria, è evidente che la legge comunitaria ha dei paletti che sono dati dagli articoli del Regolamento del Senato e su questi si regola l'ammissibilità delle norme.

Si può, certo, chiedere lo stralcio, come fa il presidente Gasparri, per motivi politici evidentemente, però bisogna anche essere chiari rispetto a queste scelte. Nel momento in cui viene votato un articolo dalla Commissione - come il collega Morando ricordava - e il relatore, alla fine, riporta tutte le opinioni e i riferimenti della Commissione, è evidente che ritirare un articolo non rende non operante il ruolo della direttiva rispetto alle scelte del Governo per la legislazione, ma crea solo le condizioni per annullare un effetto che si voleva a maggioranza in Commissione.

Rispetto a ciò si può anche votare lo stralcio, ma c'è una seconda vicenda da considerare, che è di natura politica: siamo contrari a questa ipotesi perché cancella questioni che sono vive ed estremamente sentite in questi giorni. Ciò che trovo inaccettabile è pensare di non poter avere il consenso del Ministro dell'ambiente per ottenere lo stralcio sulla caccia, ma di avere quello del Ministro dell'interno per lo stralcio su questo articolo: due pesi e due misure significano che non abbiamo di fronte una maggioranza ma una maggioranza in cui prevale una minoranza. È questo l'aspetto politico.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S48.1, avanzata dal senatore D'Alia.

È approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 48 del disegno di legge n. 1781, nel testo proposto dalla Commissione, costituiranno un autonomo disegno di legge (1781-bis) dal titolo: «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Prima di proseguire con l'esame degli emendamenti, volevo informarvi che, udito il presidente Schifani, la Presidenza, anche alla luce del dibattito svolto in Aula, ritiene prevalenti i profili di inammissibilità dell'articolo 44 del disegno di legge al nostro esame, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento. Pertanto i relativi emendamenti si considerano decaduti e l'opinione della Presidenza è inappellabile.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48, che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 48.0.200/1, 48.0.200, 48.0.100 e 48.0.203 sono improcedibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 48.0.201 e 48.0.202, di contenuto identico.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.201, identico all'emendamento 48.0.202.

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole, trattandosi di adeguamenti del Ministero degli affari esteri in connessione con le esigenze derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al fine soprattutto di mettere in condizione la nostra rappresentanza diplomatica presso l'Unione europea di adempiere ai nuovi compiti ad essa assegnati, anche per contribuire celermente all'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.

Detto questo, voglio però fare un'osservazione circa il metodo seguito per affrontare tali questioni: è una scelta alquanto criticabile inserire una previsione di questo tipo nella legge comunitaria. La proposta infatti sicuramente potrà anche avere con essa una maggiore attinenza rispetto alle proposte provenienti da altri Ministeri, ma avrebbe richiesto necessariamente anche un coinvolgimento delle Commissioni di merito e, in particolar modo, della Commissione affari esteri, competente per quanto riguarda tutta la partita della diplomazia del nostro Paese.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,55)

(Segue MARINARO). Per senso di responsabilità, dunque, il nostro voto sui due emendamenti sarà favorevole, con l'auspicio però - e in questo senso rivolgiamo una richiesta al ministro Ronchi - che al più presto si possa arrivare a definire tutti gli ambiti nei quali si dovrà procedere ad adeguamenti da parte dello Stato italiano per corrispondere agli impegni assunti dal nostro Paese con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in modo da realizzare da questo punto di vista un coinvolgimento molto più diretto, molto più attento e, voglio aggiungere, senza ripensamenti da parte della maggioranza.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, rispetto agli emendamenti 48.0.201 e 48.0.202, aventi entrambi ad oggetto l'inserimento dell'articolo 48-bis, vorrei precisare che l'uno non sopprime l'altro.

PRESIDENTE.Senatore D'Alia, i due emendamenti sono identici, per cui procederemo con un'unica votazione.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). In verità, sono più o meno identici, signor Presidente, e per ragioni di correttezza credo che entrambi dovrebbero essere stralciati, dal momento che la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri non ha nulla a che vedere con il Trattato di Lisbona, né con la normativa comunitaria.

In essi non si prevede infatti la costituzione di un ufficio di collegamento tra il Ministero degli affari esteri e l'Unione europea, cosa che sarebbe peraltro impropria, come sa bene il Ministro, anche se comunque sul piano formale potrebbe in qualche modo giustificare un intervento di questo tipo. Al contrario, si sta riscrivendo l'intero sistema, l'organico del Ministero, le norme per il reclutamento, i profili professionali, le qualifiche, l'accesso alla carriera diplomatica e così via; si stanno cioè facendo passare come adeguamento alla normativa comunitaria delle disposizioni riguardanti la riorganizzazione del Ministero e rispetto alle quali la stessa 14a Commissione non ha alcuna competenza in termini di Regolamento. È sicuramente giusto procedere nella direzione di una riorganizzazione, e noi siamo d'accordo, ma ciò deve avvenire nella sede propria, e quindi in altre Commissioni, altrimenti qui facciamo e continuiamo a fare un pasticcio.

Per questo credo che sarebbe opportuno stralciare anche queste disposizioni; in alternativa, inviterei il Governo e il relatore a ritirare questi emendamenti, con l'impegno a discutere in Commissione esteri e in Commissione affari costituzionali - le due Commissioni competenti per materia - un testo di riforma del Ministero, che tutti auspichiamo.

Aggiungo, signor Presidente, che dopo l'entrata in vigore delle leggi Bassanini, non capisco la ragione per la quale sulla materia della riorganizzazione degli uffici del Ministero degli affari esteri si debba intervenire con legge e non si possa intervenire invece con regolamento, come si è sempre fatto per la riorganizzazione di tutti gli altri Ministeri.

Ritengo dunque che sarebbe opportuno non procedere in questo senso: qualora la maggioranza e il Governo intendessero farlo, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta formulata dal senatore D'Alia.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il Governo non intende accogliere tale richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.201, identico all'emendamento 48.0.202.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.0.201, presentato dal Governo, identico all'emendamento 48.0.202, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, illustrerò solamente l'emendamento 49.202, che propongo in quanto c'è stato un lapsus calami all'interno della descrizione dell'articolo. Ricordo soltanto che si tratta di una delega al Governo per quanto riguarda decisioni quadro in materia penale.

Questo articolo 49 inizialmente ci aveva creato molte perplessità, perché faceva riferimento anche ad una direttiva contro la criminalità organizzata. Peraltro la Commissione ha eliminato questo riferimento, anche se con una sorta di gioco a rimpiattino; questo riferimento è stato poi inserito all'articolo 51, di cui discuteremo successivamente visto anche l'intervento di ieri della nostra Presidente. Il riferimento che faccio nell'emendamento alla lettera c) concerne semplicemente l'indicazione nell'emanazione dei decreti legislativi dei princìpi e dei criteri direttivi che devono essere seguiti. Al comma 3 - il riferimento si fa all'articolo 2, comma 1 - vengono indicate solamente le lettere a) e d) del disegno di legge in questione.

Per quanto riguarda i criteri direttivi, abbiamo rilevato che, in particolare, viene eliminato un riferimento importante alle sanzioni amministrative e penali previste per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Ricordo ancora che si tratta di dare attuazione a delle decisioni che concernono la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento, il favoreggiamento dell'ingresso e del transito e soggiorno illegali, nonché in materia di sostanze stupefacenti. Nell'emanazione di decreti legislativi a proposito di queste materie, credo che abbia poco senso escludere il riferimento tra i criteri direttivi alla norma espressa sulle sanzioni amministrative e penali, mi rimane incomprensibile questa eliminazione. Per questo chiediamo che venga inserito tale riferimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 49.200 e 49.0.100 e contrario sugli emendamenti 49.201 e 49.202.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.200, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.201, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 49.202 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 49, nel testo emendato.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 49 perché è palesemente in contrasto con la Costituzione.

Con questa disposizione voi date attuazione o tentate di dare attuazione a ben cinque decisioni quadro comunitarie che recano il recepimento nel nostro ordinamento di norme di carattere penale e di sanzioni penali ed amministrative. Tutto questo lo fate conferendo una delega in bianco al Governo, posto che, per quanto riguarda l'attuazione di queste disposizioni, si fa riferimento e si fa un rinvio generico a princìpi e criteri direttivi contenuti al comma 1, lettere a) e d), dell'articolo 2.

In buona sostanza, chiedete di intervenire sulle disposizioni che riguardano le vittime nel procedimento penale, sul sistema penale che riguarda le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, sul rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegale.

Apro una parentesi: noi abbiamo stralciato la disposizione che riguarda la repressione penale dello sfruttamento del lavoro nero e lo abbiamo fatto nonostante vi fosse una delega conforme alla Costituzione in quanto dettagliata sotto il profilo dell'enunciazione dei princìpi e dei criteri direttivi. In questo caso noi stiamo dando una delega al Governo senza alcun principio e alcun criterio direttivo per intervenire su una norma penale che peraltro è già stata oggetto di un intervento da parte nostra qualche mese fa nel momento in cui avete votato il reato di immigrazione clandestina, che non ha funzionato perché "non se l'è filato nessuno" (come dicono quelli che parlano bene); ma questo è un tema che approfondiremo.

Dopodiché chiedete al Governo di fissare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Voi state riscrivendo tutto il quadro delle sanzioni penali rispetto ai reati più gravi (perché in materia di traffico illecito di stupefacenti il regime processuale e penale è quello che riguarda il terrorismo, la mafia e le altre organizzazioni criminali) senza dare alcun principio né alcun criterio direttivo. Inoltre, intervenite - l'avete soppressa perché ne avete fatto un articolo aggiuntivo - anche sulla decisione quadro che riguarda la lotta alla criminalità organizzata.

Quello che è obiettivamente paradossale è che mentre da un lato non avvertite la necessità di fissare almeno un minimo di dignità costituzionale, appendendo quattro straccetti di princìpi e criteri direttivi seri su una materia così vasta, dall'altro vi preoccupate di intervenire - questa volta, sì, seriamente - nel medesimo articolo per specificare che quanto alla responsabilità penale delle persone giuridiche bisogna far riferimento a quella parte della normativa comunitaria che introduce, per le società che si macchiano del reato di favoreggiamento dell'organizzazione criminale (mafia, 'ndrangheta e così via), l'applicazione del quadro sanzionatorio previsto dalla decisione GAI, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria, di una multa.

In questo caso vi siete premurati di specificare che tipo di disposizioni debbano essere applicate, come queste disposizioni debbano essere applicate e vi siete fatti carico (in maniera - ve ne do atto - puntigliosa, precisa, scientifica, accademica e professionale) di ciò che le società collegate alla mafia non possono rispondere sotto il profilo dei reati e sotto il profilo delle sanzioni, per evitare un equivoco che ci potrebbe essere, ossia che per quanto riguarda queste società si applichi altro tipo di disciplina più grave, mentre per quanto riguarda il resto non si applichi. Pertanto, onde evitare questo piccolo dubbio (ovviamente lo sto dicendo in maniera triste, dispiaciuta ed ironica), vi siete premurati di dire che se una società è responsabile per essere contigua ad organizzazioni criminali, paga solo una multa, nulla di più e nulla di meno.

Analogo ragionamento avete fatto addirittura stralciando dall'elenco delle direttive da attuare quella relativa alla decisione GAI sulla lotta al crimine organizzato, ed all'articolo 51 di nuovo conio, che avete introdotto in questo testo, vi preoccupate, ripetendo questi due principi e criteri direttivi, di fare la stessa identica cosa solo ed esclusivamente con riferimento alla responsabilità penale delle persone giuridiche (alle quali, mi raccomando, solo una multa e magari anche con un vigile urbano, perché se vedono un poliziotto potrebbero anche preoccuparsi e magari all'usciere o all'amministratore delegato potrebbe venirgli un coccolone).

Vi rendete conto che vi state veramente coprendo di ridicolo?

Per questa ragione siamo assolutamente contrari; questo è un modo indecente di affrontare un problema serio. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, dopo l'intervento del presidente D'Alia ritengo di dover fare una precisazione. Infatti, mentre la valutazione generale fatta dal presidente D'Alia certamente riguarda le decisioni quadro di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49, questo non risulta vero per quanto riguarda la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Infatti, l'articolo seguente, così come precisato dall'emendamento 49.0.100 del Governo, precisa quali siano i princìpi ed i criteri direttivi ai quali bisogna che il Governo si uniformi nell'emanazione dei decreti legislativi. È pur vero che per quanto riguarda le decisioni quadro indicate alle lettere b), c) e d) dell'articolo 49 all'interno delle stesse sono individuati princìpi e criteri direttivi, ma credo che su questi punti abbia invece ragione il presidente D'Alia. Non si tratta soltanto del fatto che il Senato sta deliberando senza avere a disposizione le decisioni quadro, ma del fatto che alcuni di questi punti che indicano princìpi e criteri direttivi sono assai problematici, come lo stesso presidente D'Alia indicava.

Pertanto vorrei fare una proposta: quella di salvare dell'articolo 49 la possibilità di conferire al Governo la delega per quanto riguarda la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, con l'approvazione dell'emendamento del Governo che indica i princìpi e i criteri direttivi, e di stralciare le parti che riguardano invece le altre decisioni quadro, sulle quali si è intrattenuto anche nel merito il presidente D'Alia. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Presidente Finocchiaro, sostanzialmente lei ha fatto una richiesta di stralcio di quelle parti, che doveva però essere avanzata preliminarmente.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, se non si ritiene di accedere alla richiesta di stralcio che avevo formulato nel mio intervento, si può procedere con una votazione per parti separate, in particolare votando per primo il comma 1 fino alla lettera a) compresa, e successivamente il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di votazione per parti separate testé avanzata dalla senatrice Finocchiaro.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, metto ai voti la prima parte dell'articolo 49, nel testo emendato, fino alle parole «vittima nel procedimento penale».

È approvata.

Passiamo alla votazione della restante parte dell'articolo.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare, considerato che questo è un atto che ha un valore politico ed è giusto che ciascuno si assuma la propria responsabilità, soprattutto coloro che poi vanno in giro per l'Italia a sostenere il principio della certezza della pena (perché qui l'unica certezza è che il Governo farà le norme penali senza che il Parlamento ne possa avere alcun controllo), il voto contrario del nostro Gruppo su questa seconda parte, che le chiedo sia votata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'articolo 49, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, se votate ciascuno al proprio posto la Presidenza può esercitare un controllo più adeguato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono state presentate proposte di stralcio che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, questa è una materia che si vuole introdurre e che afferisce una disciplina particolarmente delicata qual è quella dei reati associativi. Su questa disciplina, che l'Europa...

PRESIDENTE.Collega Li Gotti, siccome il relatore mi ha chiesto la parola, lo vogliamo sentire, prima che lei svolga il suo intervento? Così avrà ulteriori elementi.

LI GOTTI (IdV). Certo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, senatore Santini.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, mi dispiace togliere la parola al collega Li Gotti, ma - per brevità - preannuncio il mio parere favorevole alle proposte di stralcio della senatrice Finocchiaro, del senatore D'Alia e del senatore Li Gotti.

PRESIDENTE. Come ha visto, senatore Li Gotti, abbiamo risolto il problema alla radice.

Metto ai voti la proposta di stralcio S51.1, presentata dalla senatrice Finocchiaro, identica alle proposte di stralcio S51.2, presentata dal senatore D'Alia, e S51.3, presentata dal senatore Li Gotti.

È approvata.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, le disposizioni dell'articolo 51 del disegno di legge n. 1781, nel testo proposto dalla Commissione, costituiranno un autonomo disegno di legge (1781-ter) dal titolo: «Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata». Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni parlamentari.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 51, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 51.0.100/1 e 51.0.201. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 51.0.100.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.0.100/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.0.100/1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 51.0.200 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 51.0.201, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.104 e 1.105.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento riferito all'articolo 20, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.100.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.100, presentato dai senatori D'Alì e Zanetta.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 26, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTINI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100/1 e favorevole sull'emendamento 26.100.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.100/1, presentato dal senatore Pedica.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 34.0.200/1 è improcedibile.

Sull'emendamento 34.0.200, identico all'emendamento 34.0.100, vi è un parere contrario della 5a Commissione limitatamente ad alcune parti. Chiedo al Governo se intende riformularlo secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame, nel testo riformulato.

SANTINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MORANDO (PD). Signor Presidente, che cosa stiamo votando?

PRESIDENTE. Stiamo votando l'emendamento 34.0.200, nel testo riformulato dal Governo, identico al successivo.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.200 (testo 2), presentato dal Governo, identico all'emendamento 34.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Casoli.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 34.0.201.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 34.0.101 e 34.0.202 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 34.0.203, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.0.203.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.0.203, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1781 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento in esame. Le ragioni che ci inducono ad esprimere questo voto attengono a riflessioni sia di natura metodologica che di merito.

Sul primo punto, non si può sottacere il fatto che il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare è - appunto - la legge comunitaria per il 2009 e non quella per il 2010. Con ciò, signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo sottolineare che entro cinque giorni il Governo dovrà presentare al Parlamento la nuova norma per il 2010 che, ai sensi della cosiddetta legge Buttiglione del 2005, è tenuto a fare entro il 31 gennaio di ogni anno. Pertanto, ci apprestiamo a votare sempre in ritardo misure che ci fanno dibattere, nelle quali si inseriscono disposizioni che fortunatamente abbiamo messo in evidenza e che in parte sono state stralciate per senso di responsabilità nell'irresponsabilità di averle presentate o addirittura bocciate.

A nostro giudizio, poi, è deprecabile l'utilizzo che viene fatto della legge comunitaria. Vengono inserite deleghe per il recepimento di direttive che risultano care al Governo e poi vengono tralasciate quelle che obbligherebbero l'Esecutivo a modificare le proprie politiche per conformarle alle norme europee. Mi riferisco, in primis, alle disposizioni sull'ambiente e sugli immigrati, rispetto alle quali vengono ignorati specifici obblighi inseriti nelle norme europee o se ne dimentica del tutto il recepimento (questo è il caso del dibattimento svolto in precedenza). Non assistiamo, infatti, all'uso regolare della norma che dovrebbe essere fatto dall'Esecutivo, recependo tutte le direttive emanate a livello comunitario in scadenza nell'anno; il Governo seleziona soltanto quelle in linea con la sua discutibile politica ed ignora quelle in contrasto che lo costringerebbero a mutare rotta e normative interne.

Non a caso alcuni emendamenti mettevano in evidenza proprio l'incongruenza sia sulla criminalità che su altre materie importanti: il Governo là dove all'estero dice una cosa in Italia ne dice un'altra, e questo non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Ad esempio, la direttiva sul rimpatrio degli immigrati manca completamente, pur scadendo il 30 dicembre prossimo, in quanto stabilisce procedure e diritti per gli immigrati che i respingimenti in Libia violano quotidianamente. Quindi, la golden share della Lega sul Governo impone di farla cadere nell'oblio del diritto, magari anche con il rischio che si apra una procedura di infrazione verso il nostro Paese; ed è di questo che continuiamo a preoccuparci come Italia dei Valori. Siamo il Paese con la più alta incidenza di procedure di infrazione e su questo bisognerà riflettere anche in Commissione per non incappare sempre in queste situazioni, per non essere sempre quel fiore all'occhiello negativo del Paese Europa.

Lo stesso dicasi per il lavoro interinale, che nel nostro diritto interno viene abbandonato in assenza di tutela pubblica e di politiche di stabilizzazione del precariato mentre a livello comunitario - con un'operazione che di conseguenza diventa soltanto di facciata - ci vendiamo come paladini dei lavoratori recependo le direttive in materia; per non parlare poi della liberalizzazione selvaggia in materia di contratti e di misure di prevenzione dei rischi dei lavoratori nell'esposizione ai campi elettromagnetici.

Se devo essere sincero, però, cari colleghi, quello che preoccupa di più il sottoscritto e il Gruppo dell'Italia dei Valori non è neppure la legge comunitaria di cui ci occupiamo oggi quanto piuttosto l'utilizzo che di essa verrà fatto domani. L'interrogativo allarmante è: cosa farà il Governo della legge comunitaria dopo che sarà approvata (se sarà approvata, e spero che qualche collega della maggioranza voti con noi)? L'impianto della legge comunitaria - lo sapete meglio di me - si fonda principalmente su deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo il quale, poi, con decreti legislativi, è tenuto a dare concreta e specifica attuazione alle deleghe stesse in modo da recepire effettivamente le direttive. Ebbene, nelle deleghe figurano anche i principi a cui il Governo è tenuto a conformarsi tassativamente, pena l'incostituzionalità dei decreti legislativi.

L'Esecutivo, invece, dimenticandosi di cosa dice la Costituzione in merito ai decreti legislativi nell'articolo 76, considera le deleghe come assegni in bianco, ignora i principi fissati dal Parlamento, usa le norme comunitarie solo per i propri comodi, come abbiamo evidenziato - lo ripeto per la terza volta - nel corso del nostro dibattito. Come potrebbe perciò l'Italia dei Valori approvare una legge simile?

Ecco il perché del nostro voto contrario nonostante il nostro pensiero filoeuropeista, pur approvando molti dei provvedimenti contenuti nella legge: come si fa, dopo aver dibattuto, dopo aver ascoltato quello che hanno detto il Governo e la Commissione, a votare una legge simile?

Sono convinto, come disse anche l'allora presidente della Repubblica francese Chirac, che la costruzione dell'Europa sia un'arte ed è l'arte del possibile. Cari colleghi, non rendete impossibile un possibile futuro di integrazione nel quale tutti noi speriamo!

Per ciò che attiene poi alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia, le considerazioni sono di tenore sostanzialmente identico a quelle espresse in merito alla legge comunitaria.

Manca una riflessione approfondita sull'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e sulle conseguenze che esso avrà sul nostro ordinamento e sistema politico. Al riguardo diciamo che la relazione informa poco e male; ecco perché, lo ripetiamo ancora una volta, come Italia dei Valori non possiamo votare questa legge.

L'Italia dei Valori crede nell'Europa, nel suo ruolo di faro civile e politico; credo che la maggioranza debba ritrovare questo senso comune che unisce, mentre mi sembra di aver capito, anche da quell'articolo 48, che vuole tutto meno che unire questo Paese e promuovere l'integrazione di questo Paese. Anche ai popoli europei che ci stanno guardando stiamo dando un'immagine veramente deplorevole, con un Governo che invece di tutelare gli immigrati e colpire la criminalità organizzata si vede costretto, non so per quali ragioni, a fare esattamente il contrario, a bocciare un articolo, a richiedere un articolo che aveva approvato e addirittura a stralciarlo, e questo perché dice: tuteliamo gli immigrati e colpiamo la criminalità organizzata.

Su questo non ci stiamo. Intendiamo denunciarlo a chi ci ascolta: si sta stravolgendo la legge comunitaria. E dunque, ribadendo il senso di responsabilità che è venuto a mancare da parte della Commissione e della maggioranza, l'Italia dei Valori voterà in maniera convinta contro questa che non è più una legge comunitaria, ma un'ennesima legge ad personam che non riusciamo a capire perché colpisce il debole e favorisce il criminale. (Applausi dal Gruppo IdV).

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, apprezzate le circostanze, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo dell'intervento che avrebbe dovuto svolgere il vice presidente Pinzger affinché venga allegato agli atti, annunciando il voto favorevole delle componenti Autonomie e Südtiroler Volkspartei del mio Gruppo e il voto contrario della componente Unione di Centro.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MARINARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signor Presidente, siamo arrivati ad un punto veramente difficile per la vita democratica di ogni Parlamento. Con questo Governo siamo arrivati al punto di svilire il senso generale di due strumenti comunitari come la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, soprattutto, la legge comunitaria. Due strumenti piegati al volere della maggioranza e che manifestano un intento ben preciso per quanto riguarda la concezione del diritto comunitario. Un diritto solo da recepire quando fa comodo e da respingere quando non è conforme al proprio intento politico.

Si tratta di uno svuotamento preoccupante, soprattutto in questa fase di profondi cambiamenti a livello europeo. Ci confrontiamo infatti con l'avvio del Trattato di Lisbona, che comporta grandi innovazioni propriamente istituzionali che richiedono adeguate riforme e non semplici aggiustamenti.

Quello che abbiamo vissuto in queste due giornate ci dimostra appunto come l'attuale Governo non guarda a questi problemi, agli appuntamenti che abbiamo di fronte, ma continua, anche rispetto alla nostra appartenenza all'Unione europea e a quello che rappresenta il nostro appartenervi attraverso il recepimento delle direttive comunitarie, ad avere una concezione molto strumentale.

Lo abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda il flusso continuo da parte dei Ministeri di emendamenti arrivati fino all'ultimo momento. Non c'è dubbio che è nella facoltà del Governo fare questo, ma è accaduto su temi e questioni che spesso non avevano nessuna attinenza con la legge comunitaria oppure su temi e questioni di particolare rilevanza che avevano bisogno di un coinvolgimento da parte del Parlamento, in particolare, per quanto riguarda il tema della giustizia e quello delle reti e delle telecomunicazioni.

Viene fatto un uso strumentale del diritto comunitario, un uso anche abbastanza confuso, arrogante e discrezionale delle direttive da includere nella legge comunitaria. Credo, infatti, che sia inedito quanto è accaduto oggi con l'articolo 48. Mi riferisco al comportamento di questa maggioranza, che in Commissione si è mostrata disponibile al recepimento della direttiva relativa alle sanzioni contro il lavoro irregolare e il caporalato, ma poi si è smentita in Assemblea. Sono stati smentiti i membri della maggioranza della 14ª Commissione - in particolare il relatore e la presidente Boldi, che più di ogni altro si erano adoperati e dimostrati sensibili alla tematica preferendosi - come dichiarato anche in questa sede dal presidente Gasparri, predisporre prima la legislazione nazionale e solo dopo valutare se la legislazione nazionale è compatibile con quella europea. Mi sembra una lettura abbastanza paradossale: lunghi anni di appartenenza all'Unione europea ci ricordano che prevale il diritto comunitario sul diritto nazionale. Quindi, se da parte del Governo c'è l'intenzione di procedere ad ulteriori provvedimenti in materia di regolarizzazione della lotta al lavoro nero e quant'altro, sarebbe più auspicabile e normale partire dalla direttiva europea che fissa obiettivi comuni a tutti i Paesi europei e non sicuramente partire dalla necessità di predisporre prima le leggi nazionali per poi verificare se sono conformi al diritto comunitario.

D'altro canto, siamo abituati a questo modo di procedere. Anche in occasione dell'esame del cosiddetto pacchetto sicurezza sono state introdotte norme molto rigide nei confronti degli immigrati, in netto contrasto con le direttive dell'Unione europea, in particolare sulle parti che prevedono garanzie e difesa dei diritti fondamentali degli immigrati.

Ma non è solo questo, signor Presidente. Siamo anche abbastanza preoccupati per il modo in cui si affrontano altri aspetti e altre materie, quali quelli attinenti alle misure in materia di crisi economica. Se si guarda alla relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, comprendiamo che anche questo strumento, che rappresenta uno strumento di strategia dell'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea, è stato completamente svuotato e concepito come semplice atto burocratico. Non contiene alcuna valutazione politica, in particolar modo sull'Agenda di Lisbona. Sono stati cancellati temi e questioni di fondamentale importanza, e mi riferisco alla strategia sull'occupazione, in particolare sull'occupazione femminile. Sono state cancellate anche tutte le azioni in materia di lotta alla discriminazione e per l'affermazione della parità uomo-donna.

Signor Presidente, si tratta di una serie di atti che ci portano a dire che in questa maggioranza, e in particolare nel Governo, prevale la posizione più euroscettica del Paese.

E questo lo riscontriamo anche rispetto alla necessità di avviare quanto prima nei due rami del Parlamento una riflessione seria su quello che significa per il nostro Paese l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Vede, Presidente, potrò sembrare una maniaca sulla questione attinente all'Europa, ma penso che il Trattato di Lisbona, oltre alle varie innovazioni che introduce, a partire dalla politica di difesa comune e sulla presenza all'estero, ne prevede in particolare una che è connessa alla duplice funzione politica dell'Unione europea: la funzione di democrazia europea, cioè di tutto il popolo europeo, e la funzione di democrazia nazionale, di tutte le comunità nazionali.

Per la prima volta, nella storia dell'Unione europea, nel Trattato di Lisbona si prevede il ruolo autonomo dei Parlamenti nazionali, che partecipano a pieno titolo al processo di integrazione politica europea e al processo di decisione. Ebbene, non siamo ancora in grado di avviare una seria riflessione su ciò che questo comporta, non solo dal punto di vista dell'architettura istituzionale, ma anche per la vita di questo Parlamento, riguardo alle misure necessarie per garantire effettivamente una partecipazione politica reale, da protagonisti sulla scena europea.

In base alla discussione svolta, penso che rimanga la vecchia impostazione, quella secondo cui il Parlamento deve sottostare al volere del Governo, limitandosi a contribuire - bontà sua! - alla formazione della posizione dell'Esecutivo. Non è così! L'autonomia dei Parlamenti nazionali è un fatto importante, che incide sulla qualità della democrazia e deve quindi tradursi in un contributo reale e concreto al processo di integrazione politica dell'Europa.

Per tutti questi motivi, che ci preoccupano e sui quali continueremo a incalzare il Governo e la maggioranza, per la prima volta nella storia di questo Parlamento costringete questa opposizione a votare contro la legge comunitaria. Siamo sempre stati dell'avviso, per senso di responsabilità ma anche per la nostra profonda convinzione europeista, che la legge comunitaria abbia bisogno in Parlamento di basi solide: anche per questo abbiamo sempre sostenuto le leggi comunitarie. Oggi però, con il vostro atteggiamento, avete fatto dei provvedimenti comunitari degli strumenti di parte. Ve ne assumerete tutte le responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

MONTANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANI (LNP). Signor Presidente, la legge comunitaria costituisce ‑ come è noto ‑ lo strumento attraverso il quale si provvede ad adeguare il nostro ordinamento interno al diritto comunitario. Ne discende che la tempestività con cui annualmente si giunge all'approvazione della legge comunitaria rappresenta, al pari dei suoi contenuti normativi, gli elementi attraverso i quali si possono operativamente misurare e le capacità e l'efficienza con cui il nostro Paese riesce a seguire l'evoluzione del diritto comunitario. Capacità ed efficienza che si sono decisamente accresciute, in questa prima fase di legislatura, grazie all'azione puntuale e tempestiva del Governo, che mai come in passato riesce a combinare la tutela degli interessi nazionali e l'allineamento del nostro sistema ai riferimenti e agli standard europei.

A riprova di ciò, riteniamo si debba sicuramente citare la riduzione dei motivi di contenzioso con l'Unione europea, diminuiti significativamente in ogni settore e in modo particolare in quello agricolo, ove in questi due anni il nostro Governo ha chiuso importanti e gravose pendenze con il passato, prima fra tutte - ci piace ricordare - quella sulle quote latte, questione aperta per circa vent'anni e finalmente, grazie al ministro Zaia, chiusa brillantemente.

Anche grazie agli importanti risultati conseguiti nel recente passato, possiamo oggi occuparci di una legge comunitaria nella quale, per quanto riguarda l'agricoltura, non vi sono né particolari emergenze cui far fronte, né gravi inadempienze da sanare.

Negli ultimi anni la politica agricola comunitaria e, più in generale, tutti gli interventi normativi europei aventi per oggetto l'agricoltura sono stati caratterizzati da una generale tendenza alla semplificazione amministrativa ed alla modulazione degli interventi, non più finalizzati a sostenere la produzione ma la valorizzazione di aspetti come la qualità e la multifunzionalità agricola.

Ebbene, la possibilità di operare in un contesto non aggravato da emergenze o inadempienze ha consentito di concentrare l'attenzione su aspetti che ci permettono di adeguare il nostro ordinamento in relazione alle suddette evoluzioni di semplificazione e di modulazione. Sono infatti da leggere inequivocabilmente in questo senso i contenuti agricoli della presente legge comunitaria, nella quale si ritrovano sia disposizioni di semplificazione, come quelle riguardanti l'analisi sui vini, oppure l'adeguamento della normativa nazionale ai nuovi regolamenti sul funzionamento della PAC, sia, come dicevamo, disposizioni di modulazione degli interventi, come nel caso delle norme sulle biomasse riconosciute ai fini dell'accesso agli incentivi previsti per la produzione del biogas e delle norme per l'attuazione della nuova OCM vitivinicola, che ne accentuano i contenuti volti alla tutela ed alla valorizzazione delle specificità produttive e territoriali.

È stato altrettanto importante approvare oggi la norma sulla caccia che dà delle risposte in materia. Abbiamo sempre sostenuto che i cacciatori onesti e veri chiedono regole: sono i disonesti che preferiscono non avere norme. Dunque, siamo ben contenti che l'emendamento del senatore Pittoni sia stato approvato, perché stabilisce delle regole garantendo il massimo rispetto all'ambiente. (Applausi dal Gruppo LNP).

È stato anche importante stralciare l'articolo 48, perché poteva portare ad una sanatoria indiscriminata. Il tema del lavoro in nero e dello sfruttamento è sicuramente di grande rilievo e il nostro Governo e la maggioranza tengono conto di queste situazioni. È altrettanto importante però affrontare questa discussione con l'intero Governo. È stato giusto pertanto stralciare l'articolo 48 e rinviarlo al Governo per poterlo affrontare poi con la dovuta calma. (Applausi dal Gruppo LNP). Ripeto, si tratta di un tema davvero importante.

Per tutte queste ragioni e per le altre che ho appena espresso, la Lega Nord dichiara il proprio voto favorevole su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

LICASTRO SCARDINO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICASTRO SCARDINO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà non può che esprimere un voto convintamente favorevole all'approvazione del disegno di legge comunitaria 2009. E ciò non solo nella consapevolezza che il disegno di legge si pone come provvedimento necessario - e ormai urgente - per dare attuazione a numerose direttive europee che stanno giungendo a scadenza, ma nella consapevolezza che all'esame di questo testo - e al suo miglioramento - hanno partecipato attivamente e propositivamente anche i colleghi senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione.

A proposito delle dichiarazioni fatte dal senatore Gasparri sul lavoro nero, mi fa piacere comunicarvi, come sicuramente già sapete, il via libera del Consiglio dei ministri al piano straordinario di vigilanza in agricoltura ed edilizia, proposto dal ministro Sacconi, per combattere la piaga del lavoro nero e del sommerso nelle 4 Regioni del Sud: Calabria, Sicilia, Puglia e Campania.

Per quanto riguarda invece i contenuti del provvedimento, un elemento che appare di tutta rilevanza è quello che concerne il rapporto tra il Parlamento e il processo legislativo che si svolge in seno all'Unione europea.

Come ha evidenziato il relatore, l'articolo 9 del testo in esame reca disposizioni essenziali per consentire al Parlamento di svolgere appieno il ruolo che il nuovo Trattato di Lisbona gli conferisce. Un ruolo - quello del Parlamento nazionale - che non si esaurisce solo nelle procedure dirette alla formulazione di un parere che, nei casi di sconfinamento dell'azione europea nelle prerogative nazionali, può contribuire ad innescare un meccanismo di blocco dell'iter legislativo presso l'Unione europea, ma è un ruolo che rappresenta anche un importante passo in avanti nel tentativo di colmare quell'annoso e cronico deficit di democraticità dei processi decisionali europei, per avvicinare le istituzioni dell'Unione ai cittadini, attraverso un maggior coinvolgimento e una maggiore partecipazione di questi alla vita comunitaria. I Parlamenti nazionali rappresentano, in questo senso, un tassello fondamentale nello sforzo - necessario - di avvicinare le istituzioni europee e la normativa europea ai cittadini.

Colleghi, la legge comunitaria annuale costituisce lo strumento principale per assicurare all'Italia il corretto ed esaustivo adempimento degli impegni che abbiamo assunto in sede europea insieme agli altri Stati membri dell'Unione. La legge comunitaria rappresenta l'anello di congiunzione fondamentale tra l'ordinamento europeo e quello nazionale; lo strumento che dà avvio alle azioni legislative necessarie per dare attuazione alle norme che abbiamo approvato a Bruxelles e che sono necessarie per far funzionare l'Unione e per dar forza alla stessa, anche in relazione alle pressioni e alle esigenze derivanti dal mondo globalizzato.

I numerosi articoli che compongono il disegno di legge comunitaria sono quindi necessari, non solo per dare attuazione alle numerose direttive europee che ancora devono essere attuate, ma anche per porre rimedio alle incongruenze e incompatibilità delle norme nazionali, rispetto al quadro comunitario e, in questo senso, a por fine a procedure di infrazione e ad evitarne di future.

Proprio per questo motivo, però, ritengo che sia giunto il momento di pervenire ad un ripensamento complessivo delle procedure e del metodo attraverso i quali la legge comunitaria annuale debba essere attuata dal Parlamento italiano.

Mi riferisco all'esigenza - che so essere pienamente avvertita dall'attuale Governo - di rivedere la legge ordinamentale che disciplina i contenuti della legge comunitaria, ovvero la legge n. 11 del 2005, denominata legge Buttiglione.

Un riassetto di tale legge è indispensabile, anche perché essa è stata, nel corso degli ultimi anni, continuamente modificata ed integrata in maniera episodica, rendendo farraginose le modalità di partecipazione dell'Italia ai processi cooperativi dell'Unione europea, sia per quanto riguarda la cosiddetta fase ascendente, di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo comunitario, sia per quanto riguarda la cosiddetta fase discendente, di recepimento delle decisioni adottate a Bruxelles.

Sarebbe opportuno, a quest'ultimo riguardo, che il Parlamento italiano sia messo in condizione di partecipare in maniera seria e ponderata al controllo di sussidiarietà e proporzionalità che gli viene assegnato dal nuovo Trattato di Lisbona, entrato in vigore lo scorso dicembre.

Dall'altro versante, appare sempre più indilazionabile l'esigenza di dotare la Commissione politiche dell'Unione europea di strumenti idonei che le consentano, a trecentosessanta gradi, di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario, nonché alla valutazione dei profili di compatibilità comunitaria di tutti i provvedimenti legislativi che passano per l'esame del Senato.

Mi riferisco, su tale specifico punto, all'opportunità che venga estesa alla Commissione 14a la sede referente nella trattazione dei provvedimenti di carattere urgente di attuazione di norme comunitarie (che, com'è noto, rappresentano delle vere e proprie «leggi comunitarie», con la sola differenza che assumono la veste di decreto-legge), nonché nella trattazione delle eventuali revisioni delle suddette leggi ordinamentali, tra cui la citata «legge Buttiglione».

Vorrei ricordare che tale mio punto di vista è condiviso dall'intera 14a Commissione, tant'è che è stata presentata un'apposita proposta di modifica del Regolamento del Senato che riguarda i cambiamenti che ho testé illustrato e che è stata sottoscritta dall'unanimità dai membri della Commissione politiche dell'Unione europea.

Mi auguro vivamente che queste modifiche possano essere approvate nel più breve tempo possibile con metodo bipartisan, alla luce peraltro di quanto auspicato dallo stesso Presidente del Senato, che ha più volte dimostrato sensibilità per le implicazioni derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel lavoro parlamentare del nostro Senato.

Per questi motivi, ribadisco il voto favorevole a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

RONCHI, ministro per le politiche europee. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Signor Presidente, riteniamo che il disegno di legge sul quale siamo chiamati oggi ad esprimerci porti notevoli e importanti miglioramenti rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Voglio ringraziare il relatore, il Presidente e tutti i componenti della Commissione 14a, a cominciare dalla senatrice Marinaro, che nel corso di questi mesi hanno lavorato in modo fattivo, sia pure con diversi punti di vista, dando un contributo che ritengo molto proficuo.

Molti degli oratori ascoltati hanno fatto riferimento all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sottolineando soprattutto il rafforzato ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo legislativo comunitario. Come abbiamo più volte ricordato, la Commissione ha approvato in quest'ottica - lo ricorda la senatrice Marinaro - un emendamento volto a consolidare i poteri di indirizzo delle Camere e la collaborazione tra queste e il Governo nella fase di negoziazione delle direttive e degli atti europei.

Vorrei ribadire, come ho già detto in Commissione, la volontà del Governo e mia personale di venire nelle prossime settimane a riferire al Senato e alla Camera proprio sugli indirizzi del Governo nella prospettiva del Trattato di Lisbona del «20-20-20».

Ma, come abbiamo detto, l'entrata in vigore del Trattato rende urgente, a mio avviso, (e so che alla Camera e al Senato quest'indirizzo è condiviso) mettere mano ad una complessa norma di riforma delle legge n. 11 del 2005, cosiddetta legge Buttiglione, nella quale venga ulteriormente valorizzato il ruolo del Parlamento e rafforzati i doveri di collaborazione dell'apparato di Governo; ed è una legge che presenteremo nelle prossime settimane.

Condivido quindi le osservazioni di quei senatori che hanno opportunamente ricordato che i modesti margini di intervento da parte del legislatore nazionale nella fase discendente devono trovare sicuramente un giusto contraltare nell'effettiva partecipazione delle istituzioni nazionali. Quindi, confermo che nella prossima settimana porteremo all'attenzione del Governo e del Parlamento la nuova legge di revisione complessiva della legge Buttiglione.

Voglio ricordare inoltre, a proposito dell'articolo 48 (e concludo ringraziando), quello che oggi ha fatto il Governo a Reggio Calabria, che ha confermato quanto detto prima dal nostro Capogruppo, senatore Gasparri. (Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12,58)

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, penso che le dichiarazioni che ha appena reso al Senato il rappresentante del Governo siano particolarmente rilevanti. Quindi, le chiedo di aprire un breve dibattito sulle dichiarazioni del Governo che naturalmente, intervenendo dopo le dichiarazioni di voto, devono rendere possibile al Parlamento l'espressione delle proprie opinioni sul tema introdotto. (Applausi dei senatori Garraffa e Pegorer).

PRESIDENTE. Faccia le sue dichiarazioni, senatore Morando.

MORANDO (PD). Signora Presidente, non sono solo io a voler fare delle dichiarazioni. Credo vi siano altri senatori del mio e di altri Gruppi parlamentari che intendono a questo punto realizzare un'ulteriore fase di commento e di dichiarazione di voto su questa legge, alla luce delle dichiarazioni del Governo.

Trovo signora Presidente, in particolare curioso che il Governo non abbia approfittato dell'occasione, dato che è intervenuto dopo le dichiarazioni di voto in maniera del tutto inusuale, per comunicarci quale sia il suo orientamento a proposito delle conseguenze da trarre, in particolare, dall'approvazione da parte del Senato, nella seduta di ieri sera, di un emendamento con il quale, in buona sostanza, per legge si interviene sulla definizione della entità delle indennità e degli stipendi degli amministratori di corporation, e di istituti di credito in particolare.

Noi abbiamo in quella occasione - parlo per me - preso una decisione che non ha nulla a che fare con l'esigenza, di cui tutto il mondo sta discutendo, di intervenire anche con particolari forme di prelievo fiscale sulle stock option e le indennità dei grandi manager che operano nel settore della finanza. Se avessimo voluto deliberare in questo senso (e penso che certamente in Italia, come negli altri Paesi del mondo, sia ragionevole ipotizzare interventi di questo tipo), noi avremmo dovuto agire dal lato caratteristico dell'intervento della politica, dei Parlamenti e dei Governi, cioè sul terreno fiscale. Noi abbiamo la possibilità - nessuno ce lo vieta, se vogliamo - di intervenire dal lato dell'incremento del prelievo fiscale su indennità che ritenessimo particolarmente ingiustificate in rapporto alle vicende ultime della crisi.

Signori del Governo, signor relatore, non c'è dubbio che il vostro parere favorevole su di un emendamento connotato nel senso della decisione del Senato di intervenire nella determinazione dell'entità delle indennità e degli stipendi è qualcosa di assolutamente illiberale. A mio giudizio, quel subemendamento non avrebbe mai dovuto essere messo in votazione, per evidenti ragioni di inammissibilità; in ogni caso, una volta ammesso, certo sollevava il problema di una rimeditazione del complesso della norma per fare in modo che intervenissimo dal lato corretto, aumentando cioè il prelievo fiscale su quelle forme di indennità. Definire invece per legge l'entità delle indennità è un'enormità di cui questa maggioranza e questo Governo si sono in questa sede macchiati.

Questa mattina mi aspettavo che qualcuno prendesse la parola per dire come si fuoriesce da questa enormità che avete combinato ieri. Invece, ipocritamente è noto che nei corridoi e fuori di qua non si parla d'altro; è noto che tutti noi senatori verremo nei prossimi giorni fatti oggetto del generale ludibrio: si dirà che votiamo - sento, in particolare su di me, questa accusa come in larga misura fondata - non sapendo cosa facciamo e che siamo un pericolo per la Nazione. Nel contesto del discredito che già riguarda la cosiddetta casta abbiamo compiuto un altro passo in questa direzione.

Francamente che un'intera mattinata arrivi al suo compimento, dopo che ieri sera è accaduto questo fatto enorme che oggi interessa l'Italia - e non solo per le caratteristiche del tutto esorbitanti e inusuali dell'intervento che abbiamo deciso - e nessuno ne parli fa parte del fatto che ormai un po' del discredito che grava su di noi evidentemente ce lo meritiamo. Ce l'ho molto - lo dico chiaramente - con il relatore e con il Governo per avermi coinvolto personalmente in questa bestialità che speravo non potesse albergare in un'Aula come questa. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

SANTINI, relatore. Signora Presidente, si tratta di un'operazione di mero coordinamento per dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, con gli ulteriori principi e criteri previsti dall'articolo 36.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di coordinamento in esame.

RONCHI, ministro per le politiche europee. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, anche a nome del collega Andria, voglio chiedere cortesemente alla Presidenza di prendere nota che la votazione sull'ultimo emendamento della legge comunitaria ha visto il nostro voto contrario, invece che favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Garavaglia.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1781 e del documento LXXXVII, n. 2(ore 13,07)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della proposta di risoluzione n. 1, relativa alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, accolta dal Governo.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dalle senatrici Boldi e Licastro Scardino.

È approvata.

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1781 e delle proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Disegno di legge (n. 753) fatto proprio da Gruppo parlamentare

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, comunico che il Gruppo del PD fa proprio il disegno di legge n. 753, d'iniziativa dei senatori Della Monica ed altri, trasmesso alla Presidenza il 10 giugno 2008, recante «Norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime».

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari. (Brusìo).

Colleghi, la seduta non è finita: è prevista fino alle ore 14, e abbiamo ancora da esaminare la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Sulla composizione della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, le comunico... (Brusìo).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a rimanere in Aula, perché la seduta non è terminata.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, volevo fare una comunicazione, che poi trasferirò in una nota formale di protesta al Presidente del Senato. Con questo mio intervento chiedo al Presidente del Senato di revocare la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla quale peraltro grava, come sento, una qualche polemica da parte dei Gruppi di opposizione, perché la sua composizione lede principi di rappresentanza parlamentare, e anche, in modo gravissimo, i rapporti politici.

Questo può interessare il presidente Gasparri, visto che, come mi risulta, si è impegnato in opere di mediazione con i Gruppi parlamentari, anche non della maggioranza, per assicurare alla Commissione una composizione adeguata. Ed avrà ritenuto il PdL, il suo Presidente, ed anche quello del Senato, che ovviamente ha insediato la Commissione, che il Gruppo Misto del Senato non meritasse una rappresentanza. Tra l'altro, esso numericamente non è più il Gruppo più piccolo, ma è un Gruppo che ha aggiunto un numero rilevante di senatori alla sua composizione e dentro il quale c'è la rappresentanza politica del Movimento per le Autonomie, che teoricamente farebbe parte della coalizione di maggioranza, ha sostenuto in modo serio la legge delega sul federalismo fiscale, avendo anche nei suoi principi costituivi l'attuazione del federalismo nel nostro Paese, e invece si trova escluso dalla composizione di questa Commissione sia alla Camera che al Senato.

Quindi, chiedo alla Presidenza di verificare in modo rigoroso se sia stato rispettato il meccanismo che presiede a tali composizioni. Certo, rimane gravissimo il fatto che il Popolo della Libertà, nostro teorico alleato, si è impegnato a garantire quote a proprio carico a Gruppi formalmente di opposizione, lasciando estraneo a questo processo il Movimento per le Autonomie.

L'ho detto in altre occasioni: mi trovo ad essere espunto di forza dalla maggioranza e devo considerare anche il voto favorevole che tante volte offriamo a questa coalizione come una sorta di regalia, un omaggio che credo sia ormai un atto costitutivo di un rapporto di coalizione. Questo per noi è un atto gravissimo che lede rapporti politici molto seri in quanto aggredisce un tema per noi strategico.

Chiedo ai colleghi della Lega Nord di ponderare bene qual è il tipo di relazione politica che viene attivato quando i rapporti di forza sono troppo sproporzionati. Il PdL, infatti, in questa vicenda ha fatto pesare in modo gravissimo la sua forza parlamentare, senza mostrare alcun rispetto delle relazioni politiche.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pistorio. Riferirò al Presidente.

Per comunicazioni del Governo sulla politica industriale della FIAT

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire sulla vicenda della FIAT, che in questo momento sta assumendo connotazioni gravissime, e per farlo le rubo soltanto due minuti.

L'avvio della cassa integrazione, tagliando almeno 300 euro dalla busta paga, è l'ulteriore colpo al cuore degli operai della FIAT. La FIAT vuole chiudere lo stabilimento di Termini Imerese e trasferisce dalla Polonia la produzione della «Panda» a Pomigliano d'Arco, per poi, prima o dopo, chiudere anche l'impianto campano. In Polonia dal 2011 si produrrà la nuova «Ypsilon». Ora il ricatto: la cassa integrazione per ottenere i contributi e gli ecoincentivi.

Mi rendo conto che la FIAT è un'azienda transnazionale, ma lo è diventata grazie all'enorme quantità di denari, aree, strutture donati ed erogati dallo Stato italiano e dalle Regioni.

La smetta John Elkann di ripetere che il cuore e la testa del gruppo restano al Lingotto. Faccia il grande, cresca, e non dica bugie.

Chiusura, cassa integrazione, ricatto allo Stato sugli incentivi alla rottamazione e sugli ecoincentivi, vendite in calo nel 2009, ancor peggio nel 2010, ma ecco la ciliegina sulla torta: il dividendo agli azionisti pari a 237 milioni. Lo smemorato di Detroit, Marchionne, dal Michigan dice che lo dovevano agli azionisti. È una vergogna. Allo smemorato Marchionne il Governo non ha contrapposto un'azione adeguata. Ancora, contrariamente a quanto è avvenuto in Francia, dove il presidente Sarkozy ha convocato l'amministratore delegato della Renault per ribadire la forte presenza nel territorio transalpino, o in Germania, dove la cancelliera Merkel ha avviato il rilancio della Opel, in Italia il Governo reagisce al ricatto con blande dichiarazioni. L'Esecutivo sulla FIAT vale quanto il due di coppe quando la briscola è a denari.

Il Governo venga in Commissione. Vengano in Parlamento i ministri Scajola e Sacconi. Il capo dell'Esecutivo, Berlusconi, venga in Aula, non per parlare di giustizia ma di un dramma: la perdita del lavoro per centinaia di migliaia di lavoratori, con in testa i lavoratori della FIAT. Ma non lo faccia tra un mese: lo faccia subito. (Applausi dal Gruppo PD).

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, intervengo sulla vicenda dello stabilimento FIAT di Termini Imerese con una richiesta esplicita alla Presidenza. Domani si terrà un tavolo nazionale presso il Ministero delle attività produttive. Sarebbe il caso, signora Presidente, di chiedere al Governo, al Presidente del Consiglio e al Ministro, dopo questo appuntamento, di venire in Aula a riferire. Le faccio notare al riguardo, signora Presidente, che in tutto il mondo i Governi intervengono direttamente. Queste vertenze non sono seguite in Francia da parte del presidente Sarkozy, in Germania da parte della cancelliera Merkel, in Inghilterra da parte del primo ministro Brown e negli Stati Uniti da parte del presidente Obama con un semplice atteggiamento notarile: in questi Governi le vertenze sono seguite direttamente dai Premier immettendo nella discussione ingenti risorse, creando meccanismi incentivanti senza precedenti e meccanismi disincentivanti tali da impedire, ad esempio, la chiusura di stabilimenti.

Ora, nei confronti della FIAT il Governo deve cambiare passo. La FIAT sta adesso provando a ricattare. La vicenda della cassa integrazione va in tale direzione. La FIAT ha bisogno degli ecoincentivi, ma chiedo che il Governo, con il confronto che dovrà avvenire in Parlamento, vista la rilevanza strategica del settore delle automobili nel nostro Paese, concerti una linea tale da dire no agli ecoincentivi se la FIAT rimane ancora dentro il piano industriale che ha presentato e sì agli ecoincentivi ed anche ad ulteriori investimenti qualora la FIAT dovesse cambiare passo e produrre in Italia più automobili di quante ne produce attualmente. Oggi siamo a quote ridicole, intorno alle 650.000 macchine; la FIAT ne vorrebbe produrre solo 900.000. Dovremmo raggiungere la quota decente di un milione e mezzo di macchine. È necessario quindi che il Parlamento non stia ad assistere, ma chieda al Governo di venire in Aula a svolgere una discussione seria e a dare finalmente gli indirizzi di una svolta positiva per una vertenza che rischia di portare l'Italia ad una deindustrializzazione, con la chiusura, gravissima, dello stabilimento di Termini Imerese.

Signora Presidente, la cosa è urgente perché nell'indotto di Termini Imerese già sono già stati licenziati alcuni lavoratori e ci sono delle proteste che stanno mettendo a rischio il loro diritto alla salute. Il Parlamento, dunque, deve dar prova di esistenza in vita su questi argomenti al più presto.

PRESIDENTE. Colleghi, parleremo della questione nella prossima Conferenza dei Capigruppo e cercheremo, in quell'occasione, di sollecitare l'intervento del Governo.

Rinvio della discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (ore 13,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 5, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti», ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 1130/06 RGNR/DDA - n. 612/07 RG GIP/DDA).

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre di:

a) negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria con il documento in titolo in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007;

b) restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire.

SARRO, relatore. Signora Presidente, in riferimento al caso all'esame dell'Aula, è imminente la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale relativamente alla conformità al dettato costituzionale della disciplina sulle intercettazioni. Quindi, si ravvisa l'opportunità, anche per consentire successivamente alla Giunta di considerare - in questo come in altri casi - le valutazioni rese dalla Corte costituzionale, di un differimento del deliberato sulla proposta e sulle conclusioni rassegnate all'Assemblea.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intendevo formulare la stessa richiesta avanzata dal relatore, perché sono appunto pendenti davanti alla Corte costituzionale tre ricorsi sullo stesso punto, riguardante l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, con riferimento al rapporto tra intercettazioni dirette e indirette e alla loro natura.

Credo che sia quantomeno opportuno, visto che è segnalato un deposito oggi stesso o nei prossimi giorni della pronunzia dalla Corte costituzionale, attenderne l'esito, al fine di evitare contrasti interpretativi, soprattutto nelle decisioni tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma anche al fine di evitare dei conflitti formali che si sono già verificati e che si potranno verificare tra il Parlamento e la magistratura. Credo che la cosa più saggia sia quella di attendere l'esito della decisione della Corte costituzionale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, intervengo per dichiarare che il Gruppo dell'Italia dei Valori condivide la richiesta avanzata dal relatore Sarro, improntata a ragionevolezza e prudenza, in considerazione della decisione che a giorni assumerà la Corte costituzionale sul punto.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la discussione del documento in titolo è rinviata.

Sull'introduzione di un tetto ai compensi dei manager di società quotate in Borsa

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, non sono intervenuto in precedenza perché non è mio costume aprire polemiche con alcuni senatori fautori del liberalismo più spinto ed alfieri degli interessi delle banche, ma intervengo ora perché nel Forum economico mondiale che si sta svolgendo a Davos si stanno discutendo le proposte americane per limitare l'attività speculativa di quelli che abbiamo definito bankster, metà banchieri e metà gangster, che, spinti dall'avidità di bonus smisurati, hanno prodotto la più grave crisi economica mondiale, lasciando sul loro cammino povertà e miseria.

Anche il presidente Sarkozy ha bollato come indecenti i comportamenti dei banchieri. Vi sono remunerazioni che non sono tollerabili, perché non hanno alcun legame con il merito. Bisogna proibire che le banche investano nel trading finanziario: il mestiere del banchiere deve essere il finanziamento all'economia reale. Va proprio in questa direzione la norma approvata ieri all'unanimità al Senato che pone un limite a bonus e prebende scandalose dei banchieri, conseguite, specie in Italia, sulla pelle dei risparmiatori, famiglie e piccole e medie imprese, saccheggiati da costi proibitivi dei conti correnti e da tassi più elevati della media europea, con la diretta collusione di Bankitalia Spa controllata dalle banche.

Signora Presidente, intervengo perché almeno resti agli atti che qua dentro le cose si fanno con trasparenza. Magari c'è qualche senatore, politico di professione, che calca queste aule da 25 anni (per quanto mi concerne è la mia prima esperienza), che non si accorge che alcuni subemendamenti hanno trovato il consenso all'unanimità di maggioranza e opposizione, ma io non mi posso fare carico di queste cose.

Signora Presidente, ieri alcune agenzie di stampa hanno riportato la dichiarazione, secondo cui "i tempi sono maturi per introdurre un tetto agli stipendi dei manager, che sono quelli che offendono di più l'opinione pubblica", del relatore Giacomo Santini, che io ringrazio; ringrazio altresì il Governo e la maggioranza che hanno votato.

Non si può, però, venire in quest'Aula e continuare ad offendere l'intelligenza dei colleghi. Per tale motivo, signora Presidente, chiedo che ciò venga messo agli atti. Non si è trattato, infatti, di un incidente della storia, perché quanto accaduto ieri è un fatto storico. A mio avviso, sarebbe molto difficile tornare indietro, anche perché avvalorerebbe la frase di Ezra Pound, ossia che i politici e i Governi fanno i maggiordomi dei banchieri. Si può anche tornare indietro ma, signora Presidente, quando ieri ha presieduto, per due volte lei ha ripetuto che si trattava di un emendamento del senatore Lannutti. Ci sono, però, senatori che sono alfieri degli esclusivi interessi delle banche e di Mario Draghi (che è un uomo di Goldman Sachs) e vengono a fare stupore in quest'Aula! Poi si chiedono il motivo per cui sono scollati dalla gente e dai lavoratori che vengono licenziati! Ricordo la perdita di milioni di posti di lavoro e le macerie che tutto ciò ha prodotto.

Signora Presidente, la ringrazio, ma volevo rimanesse agli atti che in quest'Aula si agisce con trasparenza. Se poi vi sono persone che non si accorgono di quello che votano, certamente non è colpa mia! (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

Sulla composizione della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Pistorio, al quale ricordo che i criteri di ripartizione dei seggi tra i vari Gruppi parlamentari in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sono quelli tradizionali, condivisi con la Camera dei deputati.

Altra è la questione politica, nel merito della quale la Presidenza non può minimamente entrare.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, la ringrazio per la risposta tecnica e politicamente prudente. Io ho già fatto pervenire al Presidente del Senato una nota con la quale da Presidente del Gruppo Misto ho posto il tema della rappresentanza del Gruppo Misto nelle Commissioni bicamerali: i meccanismi relativi alle composizioni hanno determinato l'assurda condizione che non vi è un solo rappresentante del Gruppo Misto del Senato nelle Commissioni bicamerali, neanche in una. Si tratta di una lesione ai diritti democratici! Vi sono Commissioni parlamentari di inchiesta molto rilevanti ed altre, come quella per l'attuazione del federalismo fiscale che accompagnerà una riforma importantissima del nostro sistema di governo, nelle quali vi è l'assenza di un Gruppo parlamentare.

Come ho spiegato, con la riforma della politica i Gruppi sono talmente ridotti nel loro numero che una clausola di salvaguardia che prevedesse comunque la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo dei due rami del Parlamento non graverebbe le Commissioni di un eccessivo numero di componenti.

Signora Presidente, lei mi ha ricordato che la Presidenza non è il riferimento adatto; tuttavia rimane fermo il gravissimo atto di aggressione politica - di questo si tratta - compiuto dal Presidente del Gruppo del PdL ad un partito alleato.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, intervengo per sollecitare l'interrogazione 4-02600, presentata il 26 gennaio scorso, che riguarda il caso di Cesare Battisti, il pluriassassino condannato in Italia per una serie di atti di terrorismo che hanno portato all'uccisione di agenti di polizia e di cittadini. Due giorni fa, il quotidiano «Il Tempo», a firma di Maurizio Piccirilli, ha riportato un'intervista ad Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani assassinato dal terrorista Cesare Battisti. In quell'intervista si intravede l'assenza di una volontà ferma del Governo italiano per far rientrare in Italia chi è stato condannato dalla magistratura.

Ho presentato, dunque, un'interrogazione al Ministro degli affari esteri per sapere quali iniziative intenda assumere ulteriormente il Governo per far rispettare un decreto che è stato controfirmato dalla Corte suprema brasiliana secondo il quale Cesare Battisti, poiché è un assassino, non ha diritto all'asilo politico e, quindi, può essere trasferito in Italia, come richiesto dal Governo italiano.

Il grande interesse e il grande impegno del nostro ambasciatore in Brasile ha portato a questa situazione. Oggi è tutto in mano al presidente Lula, che potrebbe decidere, per sua scelta, di non concedere ciò che la Corte suprema ha concesso per Cesare Battisti.

Chiedo, quindi, di sollecitare il Governo italiano nella persona del Ministro degli affari esteri a venire a rispondere a questa interrogazione, che garantisce l'impegno bipartisan di tutto il Parlamento italiano che ha preso posizione affinché un pluriomicida ritorni e sconti quello che deve scontare in Italia.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (1781)

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 322.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

    6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

    7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

        2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

        2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

        2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

        2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);

        2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

        2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

        2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

        2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

        2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

        2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

        2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

        2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

        2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

        2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

        2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

        2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

        2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

        2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

        2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

        2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

        2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

        2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

        2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

        2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

        2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

        2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

        2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

        2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

        2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

        2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

        2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

        2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

        2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

        2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

        2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

        2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

        2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

        2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

        2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

        2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

        2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

        2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

        2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

        2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

        2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

        2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

        2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

        2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

        2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

        2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

EMENDAMENTI

1.104

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

        «2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari».

1.105

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce: «Direttiva 2007/249/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti miniti per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

    1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

        «p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali; 5) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

    2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».

    3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

    4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».

    5. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

EMENDAMENTO

20.100

D'ALI', ZANETTA

Approvato

Al comma 1, capoverso «p)» sopprimere le seguenti parole: «d) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

        Conseguentemente sopprimere il comma 5.

Art. soppresso dalla Commissione

(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

    1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al citato Registro all'atto dell'iscrizione.

    2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

    1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

        b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

        c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

        d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

        e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

        f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

        g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

EMENDAMENTI

26.100/1

PEDICA

Respinto

All'emendamento 26.100 del Relatore, alla lettera g-bis), sopprimere le seguenti parole: "con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

26.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g)aggiungere la seguente:

            «g-bis) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.200/1

BUBBICO

Improcedibile

All'emendamento 34.0.200, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dello stesso», inserire le seguenti: «per tutti i cittadini e».

34.0.200

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato intento dei servizi postali comunitari)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti lègislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercato interno dei servizi postali comunitari.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

            b) determinare livelli qualitativi del servizio postale universale atto a garantire la fornitura permanente dello stesso in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili all'utenza;

            c) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, cosi come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

            d) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

            e) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e l'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

            f) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate peri servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fatti specie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

            g) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

            h) designare un Organismo nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            i) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

            l) assicurare procedure trasparente, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

            m) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            n) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

            o) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato intento dei servizi postali comunitari)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti lègislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercato interno dei servizi postali comunitari.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

            b) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, cosi come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

            c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

            d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e l'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

            e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate peri servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fatti specie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

            f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

            g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

            h) assicurare procedure trasparente, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

            i) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            l) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

            m) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.100

CASOLI

V. testo 2

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e nel Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercato interno dei servizi postali comunitari.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

            b) determinare livelli qualitativi del servizio postale universale atti a garantire la fornitura permanente dello stesso in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili all'utenza;

            c) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, cosi come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

            d) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

            e) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria al meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

            f) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate peri servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

            g) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

            h) designare un Organismo nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. Il e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            i) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

            l) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

            m) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            n) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

            o) dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.100 (testo 2)

CASOLI

Id. em. 34.0.100 (testo 2)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato intento dei servizi postali comunitari)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti lègislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento dei mercato interno dei servizi postali comunitari.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali;

            b) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, cosi come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento;

            c) garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;

            d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e l'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;

            e) determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate peri servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione delle fatti specie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

            f) assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche;

            g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale;

            h) assicurare procedure trasparente, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;

            i) assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            l) prevedere, in conformità con la previsione di cui al considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva ed il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;

            m) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.0.201

ZANETTA

Precluso

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire l'offerta del servizio universale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato;

            b) garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relativamente ai servizi universali forniti e ai fornitori di servizi postali la conoscenza dei diritti e degli obblighi dei fornitori del servizio universale;

            c) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche;

            d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

            e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

            f) garantire l'equità delle condizioni di mercato finché la concorrenza non diventi effettiva.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.0.101

SAIA, ZANETTA

Improcedibile

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Regime IVA applicabile ai servizi pubblici postali - sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 aprile 2009, C-357107, nonché modifica dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696)

        1. Il punto 16), primo comma, dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:

        "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione".

        2. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti posti in essere fino all'entrata in vigore del comma precedente, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale relativamente al regime di esenzione comunque applicato alle prestazioni relative ai servizi postali.

        3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

        4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) aggiungere la seguente lettera: «uu) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse connesse rese dalle impresero di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 tramite gli addetti al recapito, al domicilio del cliente nonché quelle effettuate attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico».

34.0.202

FLUTTERO, VETRELLA

Improcedibile

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il Governo applica i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal 1º gennaio 2011, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

            b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro i1 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti dello 0,5 per cento per i primi tre anni;

            c) per gli anni successivi al 2012, gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti sono determinati in base ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi derivanti dall'attuazione della direttiva 2009/28/CE».

34.0.203

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

        Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. IL Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

        2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'utilizzo del termine "lavoro interinale", al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;

            b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo l, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

            c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uniformando la disciplina in oggetto;

            d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite il confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;

            e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;

            f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;

            g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 322.

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea)

    1. All'articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

    3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

    4. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    5. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

    1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ''Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici'' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;

        b) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

    «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;

        c) all'articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

        d) all'articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate»;

        e) all'articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea»;

        f) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

        g) all'articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

EMENDAMENTI

38.100

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, DI GIOVAN PAOLO, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.101

PORETTI, PERDUCA

Id. em. 38.100

Sopprimere l'articolo.

38.102

DELLA SETA, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, DI GIOVAN PAOLO, PORETTI (*), MARITATI (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 38. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE). - 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale";

            b) al comma 5, dopo le parole: "prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva", sono aggiunte le seguenti: ", secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva";

            c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

        2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunge le seguenti parole: ", nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis".

        3. AI comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

        4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "del 2 aprile 1979," sono aggiunte le seguenti: ", previo parere conforme del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,";

            b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", entro tre mesi dalla loro entrata in vigore";

        5. AI comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea".

        6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "distruggere o danneggiare deliberata mente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge";

            b) alla lettera bb), dopo le parole: "detenere per vendere," sono inserite le seguenti: "trasportare per vendere,".

        7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.103

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PORETTI (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.104

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «possono essere modificati» inserire le seguenti: «, nel solo senso di riduzione del periodo di attività venatoria, e devono essere comunque contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1».

38.450/1

PEDICA

Respinto

All'emendamento 38.450, all'alinea, in fine, sostituire le parole: «il 1º settembre» con le seguenti: «la terza domenica di settembre».

38.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «luogo di nidificazione» inserire i seguenti periodi: «Nell'adottare i provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'ISPRA ai fìni della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.

        Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1º settemhre ed il 31 gennaio».

        Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: «con il seguente» con le altre: «con i seguenti».

ARTICOLI DA 39 A 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

    1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

    «15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

        a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

        b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

        c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso».

Art. 40.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

    1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;

        b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;

        c) all'articolo 3, comma 1:

            1) la lettera f) è abrogata;

            2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;

        d) all'articolo 4, comma 1:

            1) la lettera d) è abrogata;

            2) la lettera f) è abrogata;

        e) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;

        f) all'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;

        g) all'articolo 7:

            1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

            2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è anteposta la seguente: «congruo».

Art. 41.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

        a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

        b) prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

        c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

        d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

        e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

        f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

        g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

        h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

        a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;

        b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

         c) sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

            1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

            2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

            3) la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nel limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

        d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

        e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;

        f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);

        g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;

        h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).

Art. 42.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

    1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 13:

            1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

            2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

        b) all'articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».

Art. 43.

Approvato

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

    1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.

    2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

    3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 44.

Inammissibile

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

    1. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

            1) alla lettera c), le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

            2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

            3) alla lettera g), dopo le parole: «che hanno commesso violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

            4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

        «h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti»;

            5) la lettera m-bis) è abrogata;

         b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    «1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

EMENDAMENTI

44.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

44.101

MENARDI

Decaduto

Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire il capoverso e) con il seguente:

            «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;».

        Conseguentemente, alla lettera c), capoverso «2», sopprimere il terzo periodo.

44.102

IL RELATORE

Decaduto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3), e alla lettera c), secondo periodo dopo le parole: «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne», inserire le seguenti: «quando il reato è stato depenalizzato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 44

44.0.100

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, ZANETTA

Inammissibile

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifica all'articolo 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166)

        1. All'articolo 20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, al comma 1, lettera b), capoverso "3-bis.", dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" inserire le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" inserire le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129 comma 1"».

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato nel testo emendato

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

    1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

    2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

    3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

    4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall'operatore prima dell'avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento.

EMENDAMENTI

45.100

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del citato decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicati va del presente decreto legislativo gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194».

45.200

MARINARO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Ai prodotti finiti, realizzati nelle navi di cui al comma 1, si applica la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tracciabilità».

ARTICOLI DA 46 A 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Approvato

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

    1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;

        b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

        c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;

        d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

    3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».

Art. 47.

Approvato

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 48.

Stralciato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

    2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

        b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

        c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

        d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

        e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

        f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

PROPOSTA DI STRALCIO

S48.1

D'ALIA

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTO

48.700

IL RELATORE

Ritirato

Nella rubrica sostituire le parole: «Delega al Governo per» con le seguenti: «Principi e criteri direttivi per».

        Sopprimere il comma 1.

        Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega per la completa attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, il Governo si attiene alle procedure e ai principi di cui agli articoli 1 e 2 nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.200/1

FILIPPI MARCO

Improcedibile

All'emendamento 48.0.200 dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine di favorire il rinnovamento tecnologico della flotta adibita al trasporto marittimo di passeggeri e di agevolare la sostituzione del naviglio più vetusto con navi rispondenti ai più elevati standard in materia di emissioni in atmosfera, sicurezza dei passeggeri, utilizzo di energie rinnovabili, riciclaggio dei materiali nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativamente alla riduzione della dipendenza da combustibili fossili dei mezzi di trasporto, è concesso un contributo alla demolizione delle navi passeggeri con un età superiore ai 20 anni alla data del 1º gennaio 2010.

        5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

        5-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

        5-quinquies. Le modalità di concessione del contributo e l'entità del medesimo saranno disciplinate da apposito decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

48.0.200

IL RELATORE

Improcedibile

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

        1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie. ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.

        2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisone della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua la disponibilità delle regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni assunti dalle imprese di cui al comma 2.

        5. La garanzia dello Stato di cui al comma 4 è inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, articolo 26, secondo comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

48.0.100

MUSSO, ZANETTA

Improcedibile

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

        1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.

        2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle Regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

        4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle Regioni o dalle amministrazioni locali ovvero Autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici».

48.0.201

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

        1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

            a) All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

            "b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi".

        b) All'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due o tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale.";

            c) L'articolo 107, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è soppresso.

        Alla lettera b) le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e" sono soppresse.

            d) All'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; dopo le parole: "di effettivo servizio" sono inserite le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto".

            e) L'articolo 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, è sostituito dal seguente:

        "Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado".

            f) All'articolo 109-bis ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "relazioni biennali" sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali".

            g) Al fine di rendere il dettato normativa maggiormente conforme ai principi di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all'articolo 168, comma 2, secondo, periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire", sono inserite le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale" e le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "n età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni";

            h) La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b) dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito delle dotazioni di organico vigenti e senza nuovi oneri per l'erario, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

(di cui al 3º comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

Gradi    Funzioni

Ambasciatore    Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro plenipotenziario     Capo di rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1ª classe Capo di consolato generale (**)

Consigliere di ambasciata     Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di la classe (*)

Consigliere di delegazione     Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1ª classe (*) Capo di consolato di la classe (***)

Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado o Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado    Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1º classe  (*) Console presso consolato generale (*) Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di la classe, consolato generale o consolato (*)

        (*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.         (**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di         Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. (***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

        2. Nel quadro delle attività dell'Istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque, rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

        3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

        4. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti ne1lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

        5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

48.0.202

IL RELATORE

Id. em. 48.0.201

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

        1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

            a) All'articolo 102, comma 1, la lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

            "b) Corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi".

            b) All'articolo 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

        "1. Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redattal rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi Indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale".

            c) All'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la lettera a) è soppressa, e alla lettera b) le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e", sono soppresse.

            d) All'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "di effettivo servizio", sono inserite le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto Il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 102 del presente decreto";

            e) All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado",

            f) All'articolo 109-bis, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "relazioni biennali", sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali";

            g) Al fine di rendere il dettato normativa maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento In materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire", sono inserite le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale", e le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni".

            h) La Tabella 1 di cui al terzo comma, lettera b), dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, nell'ambito delle dotazioni di organico vigenti e senza nuovi oneri per l'erario, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

(di cui al 3º comma, lettera b) dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

Gradi    Funzioni

Ambasciatore    Capo di rappresentanza diplomatica

Ministro plenipotenziario     Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1ª classe Capo di consolato generale (**)

Consigliere di ambasciata     Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe (*)

Consigliere di legazione     Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di la classe (*) Capo di consolato di la classe (***)

Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado o Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado     Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe Console presso consolato generale (*) Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*)

        (*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.         (**) limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.         (***) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

        2. Nel quadro delle attività dell'istituto Diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque, rientranti nei fini Istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

        3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

        4. L'Istituto Diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

        5, Le quote di partecipazione al corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

48.0.203

IL RELATORE

Improcedibile

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Rimborso dell'lVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

        1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.. 183. A tal fine, l'Organismo Pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.

        2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 49.

Approvato nel testo emendato. Votato per parti separate.

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

        a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

        b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

        c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

        d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

        a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

        b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l'attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

    5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

    6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

    7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

EMENDAMENTI

49.200

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUSI

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

49.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

49.202

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Improcedibile

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettere a)», inserire le seguenti: «,c)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 49

49.0.100

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, comma 3, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) introdurre nel libro I, titolo VI del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudizi aria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

            b) introdurre nel libro V, titolo VII e IX, e nel libro VII, titolo II del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

            c) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre ferme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;

            d) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso sul territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione».

ARTICOLI 50 E 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

    1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall'articolo 49, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Art. 51.

Stralciato

(Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

    1. All'articolo 49 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        «c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b) e c-bis), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati».

    2. L'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:

    «Art. 53. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata) - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2».

PROPOSTE DI STRALCIO

S51.1

FINOCCHIARO

Approvata

Stralciare l'articolo.

S51.2

D'ALIA

Id. em. S51.1

Stralciare l'articolo.

S51.3

LI GOTTI

Id. em. S51.1

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

51.100/1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUSI

Precluso

All'emendamento 51.100, al capoverso «Art. 53», al comma 1, dopo le parole: «lettere a), b),» inserire la seguente: «c),».

51.100/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUSI

Precluso

All'emendamento 51.100, al capoverso «Art. 53», al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, e comunque nei limiti massimi» fino alla fine della lettera.

51.100

IL GOVERNO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al comma 2, le parole: "al comma 1, lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettere a), c) e c-bis)"».

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:

        "Art. 53. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata) - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c-bis), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2, lettere a), b), d) ed f), e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) stabilire che le fattispecie criminose indicate nell'articolo 2 della decisione quadro rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

            b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza e interdittive, nel rispetto dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 51

51.0.100/1

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, LUSI

Respinto

All'emendamento 51.0.100, all'articolo 51-bis, al comma 1, lettera  b), sopprimere il capoverso 1).

51.0.100

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008)

        1. All'articolo 52, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'alinea è sostituito dal seguente:

        "1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:";

            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla, decisione quadro, dall'autorità competente di un Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:

                1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

                2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

                3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;"».

51.0.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Improcedibile

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

        1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

        2. Le emittenti eccedenti di cui al comma l, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

        3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

        4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

        5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

51.0.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)

        1. In attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni, l'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 36:

nella rubrica sostituire le parole: "Delega al Governo per" con le seguenti: "Principi e criteri direttivi per".

Sopprimere il comma 1.

Sostituire l'alinea del comma 2, alinea, con il seguente:

"Il decreto legislativo per 1'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:"

Conseguentemente allo stralcio dell'articolo 48, all'articolo 1, nell'"Allegato B", sopprimere la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confonti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2008) (Doc. LXXXVII, n. 2)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00032) (27 gennaio 2010) n. 1

Approvata

BOLDI, LICASTRO SCARDINO.

Il Senato della Repubblica,

        esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 2), la approva

(6-00033)(27 gennaio 2010) n. 2

Preclusa

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI.

Il Senato,

        premesso che:

            a) la Relazione annuale è prevista dalla legge n. 11 del 2005 come un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell'ambito delle politiche dell'Unione europea per l'anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all'anno successivo;

            b) per sua natura, la Relazione annuale dovrebbe rilevare i contributi delle varie amministrazioni e collegarli in modo coerente e coordinato nei quadro globale dell'azione del Governo in seno all'Unione europea illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri;

            c) l'entrata in vigore lo scorso 1° dicembre del Trattato di Lisbona ha mutato considerevolmente le condizioni in cui operano Governo e Parlamenti nazionali e gli strumenti come la Legge comunitaria e la Relazione annuale in oggetto;

        considerato che:

            - con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009 non può ritenersi né apprezzabile né innovativa la sua strutturazione che fa seguito peraltro alla Legge comunitaria 2008 ed una passata relazione certamente migliori;

            - nel merito, si valuta positivamente il trend di recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi proseguono una linea comune di politiche UE iniziata dall'Italia ormai da qualche anno;

            - per altro verso, si giudicano censurabili (per esempio strategia di Lisbona e azione congiunta su occupazione femminile e parità di opportunità) la estrema vaghezza nel riferire di passate iniziative italiane nell'UE e l'assenza di una proposta programmatica per l'iniziativa italiana nell'UE nell'anno in corso e su base pluriennale, impegna il Governo:

            • a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del deficit di trasposizione delle direttive comunitarie rafforzando la struttura del Ministero e il coordinamento governativo delle politiche comunitarie e il confronto parlamentare di merito;

            • in particolare, come si evidenziava l'anno passato e ancor più a fronte della situazione della Legge comunitaria attuale, a proseguire l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l'adozione di strumenti innovativi assimilabili all'«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «self executing»;

            • a rafforzare il ruolo del Parlamento e delle Commissioni permanenti per le Politiche dell'Unione europea;

            • ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo facendo seguito anche all'indagine sull'uso dei fondi comunitari portata a termine dalla XIV Commissione del Senato .

Allegato B

Testo predisposto per la dichiarazione di voto dal senatore Pinzger sul disegno di legge n. 1781

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, l'Aula del Senato sta approvando - con ritardo - una legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2009 e che potrebbe costringere il Governo a ricorrere a provvedimenti urgenti per adeguarsi agli obblighi europei in scadenza.

Mentre alla Camera dei deputati la legge comunitaria 2009 è stata approvata nell'anno di competenza, ossia lo scorso settembre, ciò non è avvenuto al Senato. Ribadisco quanto già lamentato in occasione dell'approvazione della legge comunitaria per il 2008: occorre risolvere una volta per tutte questo grosso problema di tempistica. Non a caso la legge del 4 febbraio 2005 ci impone lo svolgimento di questo dibattito entro i primi mesi dell'anno e la presentazione della relazione entro il 31 gennaio.

Reputo assai positivo invece che la legge comunitaria 2009 - contrariamente a quella dell'anno precedente - non contenga capitoli estranei alla materia. Sono sempre stato contrario ad utilizzare - come avvenuto negli anni scorsi - le leggi comunitarie come contenitori utili per inserire un mix di provvedimenti che nulla hanno a che fare con il recepimento delle direttive comunitarie.

Dalla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2008, si evince che sono stati fatti dei passi in avanti per quel che concerne la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. I risultati non sono ancora del tutto soddisfacenti, ma siamo sulla buona strada: i dati relativi al contenzioso migliorano e l'Italia si avvicina alla media europea nella percentuale di attuazione. Certo si può e si deve fare di più.

Ci tengo a ricordare che il nostro Paese - posizionandosi al 24esimo posto - risulta ancora in coda nella classifica europea ed i dati riportati nella relazione relativi alle procedure di infrazione nelle quali si è trovato il nostro Paese restano preoccupanti. Troppe volte l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea e troppe volte è stata avviata la procedura di infrazione a nostro carico per mancata attuazione di sentenze della Corte medesima.

Dobbiamo essere concordi una volta per tutte sul fatto che l'Italia non può permettersi condanne onerose per la finanza pubblica - queste risorse ci servono per ben altre cose!

Prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei ringraziare i relatori, il collega Santini e la collega Boldi, per il proficuo lavoro svolto.

Passando al provvedimento, tengo a mettere in risalto innanzitutto gli articoli 6, 7 e 8 che recano modifiche alla succitata legge n. 11 del 2005 e che riguardano le informative del Governo al Parlamento. L'articolo 6 prevede un nuovo obbligo per il Governo ossia di tenere conto degli atti di indirizzo emanati dalle Camere nell'ambito dei suoi rapporti con le istituzioni comunitarie. Inoltre, il Governo è tenuto a riferire regolarmente alle Camere, nonché a trasmettere semestralmente una relazione al Parlamento. Questo articolo persegue l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Parlamento, e questo è assai positivo. Significativa è altresì l'ultima parte dell'articolo 6, ossia quella relativa alle informative al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

Grazie a questa disposizione il Governo dovrà trasmettere tempestivamente alle Camere, su loro richiesta o in casi di urgenza, oltre alle informazioni, anche i documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere. Ciò significa che la prassi per la quale il Governo trasmette alle Camere gli atti delle procedure di infrazione acquisisce una base giuridica legislativa.

Con grande soddisfazione ho accolto l'emendamento presentato ieri in Aula dal Governo che attribuisce allo stesso Esecutivo una delega di 6 mesi per emanare un decreto legislativo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

L'emendamento prevede che le società quotate facciano una relazione sulle remunerazioni illustrando in un'apposita sezione la propria politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo.

Poiché tutti sappiamo che i compensi più pesanti dei manager non derivano dallo stipendio - soggetto a un ineludibile regime fiscale - mi auguro che nel decreto del Governo venga previsto l'obbligo di illustrare nella relazione anche i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai grandi amministratori e manager.

Occorre altresì affidare all'assemblea dei soci un ulteriore controllo - ossia coinvolgerli nell'approvazione della politica di remunerazioni. Tengo a precisare che una regola simile esisteva già nel codice di autodisciplina delle società quotate, tuttavia su base volontaria.

Ribadisco il mio apprezzamento per questo emendamento, auspicando nel contempo la redazione di un decreto legislativo realmente efficace.

Con soddisfazione ho appreso altresì l'accoglimento in Commissione di due nostre proposte. La prima è confluita in un emendamento del relatore ed è diretta a chiarire il rapporto tra la disciplina generale dello Stato in materia di servizi pubblici locali e la relativa disciplina delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, le cui competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e di assunzione di servizi pubblici locali non hanno subito limitazioni per effetto della riforma costituzionale del 2001, fermi restando, naturalmente, i vincoli derivanti dal rispetto del diritto comunitario.

La seconda è quella che permette il coordinamento della legislazione sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio con quella degli altri Paesi membri dell'UE, con riferimento in particolare alla necessità di dettare delle norme quadro per adeguare la legislazione italiana alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea, che l'attuale legge, risalente al 1992, non può garantire. Ciò soprattutto con riferimento al livello delle popolazioni delle specie di uccelli previste dall'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.

Vi è infatti la necessità di mantenere il livello di alcune specie delle popolazioni dell'avifauna adeguato alle condizioni e necessità ambientali ed ecologiche, prevenendo gli squilibri e gli ingenti danni all'agricoltura che essi provocano negli ultimi anni. La previsione di un meccanismo di consultazione della Commissione europea sulla possibilità di introdurre dall'estero specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea appare necessaria proprio al fine di armonizzare e coordinare le immissioni, e di limitare l'importazione di specie non autoctone, capaci di creare squilibri negli ecosistemi.

L'intervento di conferma dei divieti di distruzione e danneggiamento deliberato di nidi e uova delle specie protette appare necessario al fine di garantirne la conservazione e la sopravvivenza, mentre il divieto di deliberato disturbo deve essere armonizzato con le attività di legittimo prelievo, previste dalla legge, finalizzate al controllo delle popolazioni e delle consistenze presenti negli ambiti territoriali.

Concludo il mio intervento annunciando il voto favorevole della componente SVP del Gruppo UDC, SVP e Autonomie.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bornacin, Caliendo, Caselli, Casoli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Comincioli, Coronella, Davico, De Feo, Dell'Utri, Di Giacomo, Giovanardi, Longo, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Pisanu, Vallardi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berselli, per attività della 2a Commissione permanente; Paravia, per attività della 10a Commissione permanente; Cabras e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Carloni, Chiti, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini, Saro e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Chiti Vannino, Vita Vincenzo Maria

Misure per consolidare e sviluppare l'attività di carattere scientifico, formativo e promozionale dell'Accademia della Crusca (1977)

(presentato in data 27/1/2010 );

senatore D'Alia Gianpiero

Nuove norme in materia di attività dell'ufficiale giudiziario e modifiche alla disciplina concernente le attribuzioni e i compensi e i proventi degli uffici giudiziari (1978)

(presentato in data 27/1/2010 );

senatore Gentile Antonio

Modifica dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (1979)

(presentato in data 27/1/2010 );

senatrice Bianconi Laura

Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura (1980)

(presentato in data 27/1/2010 );

senatrice Incostante Maria Fortuna

Nuove disposizioni sul risarcimento del danno per le vittime di violenza sessuale (1981)

(presentato in data 27/1/2010 );

senatore De Lillo Stefano

Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di durata dei contratti di locazione e di importi dei canoni corrispondenti (1982)

(presentato in data 27/1/2010 );

Regione Piemonte

Modifica alla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (norme contro la violenza sessuale) (1983)

(presentato in data 28/1/2010 );

senatori Magistrelli Marina, Marino Mauro Maria, Soliani Albertina, Giaretta Paolo, Mazzuconi Daniela, Chiaromonte Franca, Randazzo Nino

Priorità ai processi a carico di membri del Parlamento nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi (1984)

(presentato in data 28/1/2010 );

senatori Ramponi Luigi, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Carrara Valerio, Vetrella Sergio, Licastro Scardino Simonetta, Totaro Achille, Biondelli Franca, Conti Riccardo, Contini Barbara, Amato Paolo, Saia Maurizio, Del Vecchio Mauro, Serra Achille, Musi Adriano, Micheloni Claudio, Scanu Gian Piero, Di Girolamo Nicola, De Eccher Cristano, Ghigo Enzo Giorgio, Rizzotti Maria, Massidda Piergiorgio, Di Giacomo Ulisse, De Sena Luigi, Gasbarri Mario, Sircana Silvio Emilio

Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (1985)

(presentato in data 28/1/2010 );

senatore Ramponi Luigi

Disposizioni in materia di specificità del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del personale delle Forze armate (1986)

(presentato in data 28/1/2010 ).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 66

BEVILACQUA: sui contratti a distanza nel settore delle comunicazioni (4-00848) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

DE GREGORIO: sulla carenza di personale di Poste italiane nell'isola di Ischia (4-01973) (risp. COSENTINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

DI GIOVAN PAOLO: sulla mancata stabilizzazione di un giornalista impiegato dalla Rai con contratti a tempo determinato (4-01863) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

FIRRARELLO: sull'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 sul sostegno diretto agli agricoltori (4-01623) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

GASBARRI ed altri: sulla dichiarazione dello stato di emergenza dell'area archeologica di Pompei (4-00812) (risp. VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento)

GIULIANO: sugli uffici postali ad Aversa (Caserta) (4-01624) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

GRANAIOLA, VITA: sulla mancata ricezione del segnale di Raitre in provincia di Lucca (4-01448) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

LANNUTTI: su operazioni bancarie dello IOR (4-02377) (risp. VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento)

MOLINARI: su disservizi di Poste italiane in Trentino (4-01691) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

PICHETTO FRATIN: su disservizi di Telecom Italia nel biellese (4-00574) (risp. ROMANI, vice ministro dello sviluppo economico)

PORETTI, PERDUCA: sull'obbligo dell'etichettatura dei prodotti alimentari (4-02069) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

SARO: sulla sicurezza del contingente militare italiano in Afghanistan (4-02026) (risp. LA RUSSA, ministro della difesa)

STRADIOTTO: sullo stato di emergenza nella provincia di Treviso (4-02046) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

Interrogazioni

BOSONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la provincia di Pavia, e segnatamente la zona collinare dell'Oltrepo, è stata interessata nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2009 da intense e prolungate precipitazioni atmosferiche che hanno causato numerosi dissesti idrogeologici e smottamenti;

gli eventi alluvionali hanno provocato il decesso di una persona, ingenti danni al territorio e pregiudicato le normali condizioni di vita delle popolazioni colpite;

tuttora vi sono alcune famiglie sfollate e che comunque non riusciranno a rientrare nelle proprie case;

a seguito di tali eventi, è stato dichiarato - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009 - lo stato di emergenza;

danni considerevoli hanno subito le opere idrogeologiche, le abitazioni a uso civile, le aziende agricole, soprattutto le coltivazioni e tra queste le pregiate colture vitivinicole, con gravi disagi e ripercussioni, quindi, sull'attività produttiva ed economica del territorio;

in data 21 maggio 2009 veniva accolto dal Governo l'ordine del giorno G16.0.301 (testo 2), sottoscritto anche dall'interrogante, con il quale il Senato impegnava il Governo «a verificare la possibilità di individuare risorse da assegnare alle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Piacenza, Lodi e Pavia, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 28, 29 e 30 aprile 2009 da utilizzare, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché per il ripristino e ricostruzione delle infrastrutture viarie; per la messa in sicurezza e risanamento dei versanti, per il consolidamento dei dissesti idrogeologici e per il riassetto idraulico, allo scopo di permettere il ritorno alle normali condizioni di vita dei cittadini»;

nonostante ciò, a oggi la situazione, ben lontana dall'essere risolta, desta particolare preoccupazione anche con riferimento all'estrema fragilità del territorio ai dissesti idrogeologici;

ulteriori smottamenti, in assenza di interventi di consolidamento, potrebbero verificarsi dando luogo a nuove tragedie;

non risulta all'interrogante tuttora stanziato alcun fondo ordinario o straordinario per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepo pavese;

le risorse attribuite alla regione Lombardia con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3831 del 2009, pari a 1.811.500 euro, e solo in minima parte destinate alla provincia di Pavia a seguito di specifica richiesta al Dipartimento della protezione civile, sono riservate esclusivamente ai danni derivati dalle calamità dell'aprile 2009 e sono comunque, a quanto consta all'interrogante, largamente insufficienti per coprire e persino per tamponare le emergenze più gravi e immediate;

considerato che il Cipe, in data 6 novembre 2009, ha assegnato un miliardo di euro al Ministero dell'ambiente. della tutela del territorio e del mare per interventi di risanamento ambientale, da utilizzare per avviare un piano straordinario di interventi per le emergenze nazionali in materia di dissesto idrogeologico,

si chiede di sapere:

se l'Oltrepo pavese sia compreso tra le aree destinatarie del predetto finanziamento, con quale ordine di priorità e con quale quantificazione di spesa;

quali impegni concreti e immediati il Governo intenda comunque assumere per far fronte ai danni e per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche e abitazioni private danneggiate, nonché per la realizzazione di adeguati interventi e opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici che sono ormai indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

(3-01140)

LATRONICO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nel comune di Policoro, in provincia di Matera, è situato un distaccamento dei Vigili del fuoco;

a quanto consta all'interrogante, nell'ultimo periodo la caserma di Policoro ha effettuato oltre 1.500 interventi l'anno, risultando tra i primi distaccamenti, in Regione, in termini di operazioni;

gli interventi, per la posizione geografica del distaccamento, sono stati effettuati anche fuori dalla circoscrizione provinciale e regionale di competenza, a testimonianza del ruolo strategico del presidio;

la caserma di Policoro si trova, però, a dover fronteggiare notevoli problemi derivanti da un personale sottodimensionato;

attualmente la Caserma è di categoria D1 con una sola squadra di 5 unità di vigili del fuoco per turno, pur svolgendo operazioni che dovrebbero essere espletate da una struttura di categoria D2,

considerato che:

a giudizio dell'interrogante, è necessario potenziare l'organico del comando dei vigili del fuoco di Policoro affinché la struttura possa garantire al meglio il giusto livello di sicurezza dei cittadini e del territorio interessato;

la stessa amministrazione comunale di Policoro e i 14 comuni limitrofi hanno manifestato la necessità di rafforzare il presidio e di innalzare la categoria della struttura;

l'innalzamento di categoria del distaccamento di Policoro dalla categoria D1 alla categoria D2 garantirebbe, difatti, la presenza di due squadre di vigili del fuoco per turno, con 9 unità, e assicurerebbe, quindi, al presidio policorese la continua operatività e il servizio tecnico urgente,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per potenziare l'organico e rafforzare il distaccamento dei Vigili del fuoco di Policoro in modo da assicurare la necessaria efficacia del presidio.

(3-01141)

CAFORIO, BELISARIO - Al Ministro della difesa -

(3-01142)

(Già 4-02570)

MASCITELLI, BELISARIO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'art. 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", recita: «Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma»;

il Ministro dell'interno, nelle Linee guida antimafia di cui al comunicato 8 luglio 2009 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2009, n. 156), ha richiamato "la necessità di specifiche forme di controllo anche con riguardo ai flussi finanziari relativi agli interventi disciplinati dal presente documento»;

l'art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2009 consente al Commissario delegato (ovvero al Capo del Dipartimento di protezione civile) di affidare appalti con procedura negoziata e senza bandi di gara. Inoltre è possibile, in deroga del codice dei contratti, il subappalto nella misura del cinquanta per cento;

a giudizio degli interroganti, tale "deregolamentazione" degli appalti crea il rischio fondato di infiltrazione di imprese mafiose;

il pubblico ministero della Direzione nazionale antimafia dottor Capasso ha lanciato proprio in questi giorni l'allarme sul rischio di infiltrazioni (si veda "Il Centro", del 26 gennaio 2010): «Nell'area terremotata è sempre molto forte il pericolo di infiltrazioni di 'ndrangheta, cosa nostra e, soprattutto, camorra. [...] Mi sembra che tra i problemi legati alla lotta alla criminalità organizzata, togliendo le Procure più impegnate» ha aggiunto «quello dell'Aquila sia uno dei nodi più grossi a livello nazionale. Se non riusciamo a frenare le molte imprese che arrivano, queste si arricchiranno all'infinito. È un allarme che ho fatto presente anche alla Commissione antimafia e che condividono i miei colleghi che lavorano qui»;

il procuratore capo della Procura della Repubblica dell'Aquila si è lamentato per la carenza di organico (si veda il quotidiano "Il Centro", 26 gennaio 2010),

si chiede di sapere:

se sia stato emanato il decreto per il controllo della tracciabilità dei flussi finanziari e se sia stato costituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizio "non soggetti a rischio di inquinamento mafioso";

se al Ministro in indirizzo risulti se siano stati affidati appalti ovvero subappalti a imprese "a rischio" mafioso e per quali importi;

se e come intenda il Governo elaborare la relazione semestrale (prevista per il novembre 2009) concernente l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari e all'istituzione dell'elenco dei fornitori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.

(3-01143)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali - Premesso che nonostante le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (libri elettronici ipertesti, CD Rom, eccetera), oggi la lettura non rappresenta per i giovani un'esperienza frequente e tanto meno una modalità di fruizione intelligente del tempo libero, in quanto distratti dai media. A fronte degli oltre tre milioni di individui che, secondo l'Associazione italiana editori (Aie), leggono almeno un libro al mese, più del 12 per cento delle famiglie sparse sull'intero territorio nazionale - secondo l'Istat - non possiede libri in casa;

evidenziato che la lettura rappresenta, invece, un canale non solo di orientamento all'incontro e al dialogo, ma di ampliamento ed approfondimento della conoscenza e che l'educazione alla lettura costituisce un fattore importante di crescita della persona e dei nuclei sociali, facilitando l' inserimento e l'integrazione dei numerosi immigrati;

atteso che, a giudizio dell'interrogante, occorre individuare i suggerimenti idonei per poter dare una soluzione alla critica situazione in cui si trova il libro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un maggior potenziamento delle iniziative intraprese in sinergia con biblioteche, agenzie culturali, centri di accoglienza per stranieri, al fine di promuovere e valorizzare la lettura di produzioni letterarie interculturali di riconosciuta valenza, nonché di istituire percorsi didattici volti a valorizzare ai contributi che i contatti fra i popoli offrono all'evoluzione delle lingue e ai vari tipi di cultura.

(4-02618)

TOMASELLI, RUSCONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la Scuola media statale Orlandini Barnaba di Ostuni (Brindisi) ha chiesto l'intervento del Comune della stessa città e dell'Ambito territoriale sociale per concorrere a realizzare un percorso di istruzione domiciliare in favore di un alunno gravemente ammalato;

i suddetti enti, insieme ad un gruppo di volontari, hanno concordato un progetto individualizzato per il quale il Comune di Ostuni ha offerto la disponibilità di educatori professionali del servizio di educativa domiciliare, previsto dal piano sociale di zona;

a quanto consta agli interroganti l'apposito progetto di istruzione domiciliare redatto dalla scuola non può ancora essere attivato, perché ad oggi non risultano ripartiti, tra gli uffici scolastici regionali, gli appositi fondi stanziati dal Ministero pur essendo ormai in una fase così avanzata dell'anno scolastico;

considerato inoltre che:

l'ente locale non può assolvere ad un ruolo di supplenza rispetto a competenze che sono dell' Istituzione scolastica;

il diritto all'istruzione e alla salute è garantito dalla Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda emanare un provvedimento che autorizzi l'istruzione a domicilio per l'anno scolastico 2009-2010;

se intenda continuare ad erogare il finanziamento già ottenuto dall'ufficio scolastico regionale per la Puglia fino all'anno scolastico 2008-2009.

(4-02619)

GRAMAZIO - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il giorno 19 gennaio 2010, 48 ore prima dell'appuntamento fissato per la vaccinazione esavalente, obbligatoria e gratuita, per un bambino di tre mesi di età, i genitori, residenti nel territorio di competenza della ASL RM/H, sono stati contattati telefonicamente dal distaccamento di Pavona della predetta ASL, per l'annullamento della prenotazione a causa della indisponibilità delle dosi del vaccino;

alla richiesta di spiegazioni e di un nuovo appuntamento è stato loro risposto che non era prevedibile il tempo di acquisizione di nuove dosi di vaccino e che questa indisponibilità si registra a livello europeo;

essendo i protagonisti della vicenda, precedentemente residenti nel territorio di competenza della ASL RM/B, si sono rivolti anche a detta ASL, che ha opposto comunque rifiuto alla vaccinazione perché l'avente diritto non è più residente nel territorio di pertinenza ed anche perché la scorta di dosi del vaccino della ASL RM/B è esigua e congelata;

considerato che i suddetti genitori si sono quindi rivolti all'ospedale Bambino Gesù dove hanno potuto sottoporre il bambino alla prevista vaccinazione obbligatoria, pagando la somma di 68 euro,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

quale sia la reale situazione delle scorte del vaccino esavalente;

se effettivamente si tratti di un problema diffuso a livello europeo e quali azioni si stiano compiendo per affrontare questo problema, anche in considerazione del fatto che la vaccinazione è obbligatoria e che, comunque, è dimostrata la possibilità della sua somministrazione a pagamento.

(4-02620)

GRAMAZIO - Al Ministro della salute - Premesso che:

con deliberazione aziendale n. 1946 del 21 settembre 2009 il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma provvedeva ad affidare un incarico professionale di alta specializzazione, denominato ALFA 1 (monitoraggio della terapia anticoagulante orale) alla dottoressa Maria Teresa Angelini;

normalmente gli incarichi di alta specializzazione vengono istituiti ed affidati in base alla richiesta del direttore dell'unità operativa ove il dirigente medico o altra figura a cui si ritiene di affidarli, prestano servizio;

normalmente gli incarichi di alta specializzazione vengono istituiti all'interno di unità operative complesse e non all'interno di unità operative semplici anche se dipartimentali;

un incarico di alta specializzazione deve essere affidato a professionisti che operino in quel campo da molti anni (almeno 5) e che siano in possesso di requisiti di specializzazione o di comprovate particolari conoscenze nel campo in oggetto;

considerato che:

la dottoressa Maria Teresa Angelini presta servizio, all'interno della stessa unità operativa ed alle dipendenze gerarchiche del marito dottor Stefano Curcio;

la medesima dirigente si occupa della disciplina concernente la "terapia anticoagulante orale" tema per cui ha ricevuto l'affidamento dell'incarico di alta specializzazione, al momento del conferimento dell'incarico da poco più di un anno;

la richiesta di affidamento dell'incarico di alta specializzazione alla dottoressa Maria Teresa Angelini è stata effettuata dal direttore dell'unità operativa ove presta servizio la dirigente e cioè dal marito dottor Stefano Curcio;

a giudizio dell'interrogante, sarebbe auspicabile un'immediata sospensione e revoca dell'affidamento del suddetto incarico professionale di alta specializzazione alfa 1 se si configurasse un'erronea attribuzione di incarico professionale;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto affermato nelle premesse;

se la normativa vigente permetta al direttore di unità operativa di avere alle proprie dipendenze la moglie e di richiedere l'attribuzione alla medesima, sua dipendente gerarchica, di incarichi che la favoriscano, professionalmente ed economicamente;

se ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di attivarsi presso la Regione Lazio per verificare se la dottoressa Angelini, al momento dell'affidamento dell'incarico di alta specializzazione, fosse in possesso di tutti i requisiti professionali previsti per l'attribuzione del medesimo incarico;

se sia a conoscenza del motivo per cui si sia proceduto con affidamento diretto dell'incarico professionale, senza alcuna comunicazione né previsione di un bando interno.

(4-02621)

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Procura della Repubblica del Tribunale di Acqui Terme (Alessandria), a tutela degli interessi del Comune, ha disposto il sequestro di 1.200.000 euro presso la banca Bayerische Hypo und Vereinsbank (gruppo Unicredit) ipotizzando il reato di truffa aggravata ai danni del Comune stesso, relativamente ai contratti derivati (swap) offerti in sottoscrizione al Comune in diversi anni, sino al 2004;

la denuncia sui contratti derivati di Acqui Terme fu presentata il 24 ottobre 2008 da un gruppo di cittadini riuniti nel «Comitato difesa finanze comunali» (Co.Di.Fi.Co.), organizzati dall'imprenditrice Piera Petrini Levo, che a loro spese hanno evidenziato le "storture" presenti nei derivati avariati stipulati tra il 2001 e il 2006 con la banca del gruppo Unicredit;

tra i punti contestati dalla Procura della Repubblica, vi è la presenza di commissioni applicate e non dichiarate da Unicredit al momento della sottoscrizione dei contratti, pari a 968.238,15 euro: la banca avrebbe in pratica applicato costi occulti per quasi un milione di euro, somma che doveva essere versata nelle casse del Comune, invece di essere incamerata dalla stessa banca a danno della collettività;

considerato che:

a giudizio dell'interrogante ancora una volta si assiste a una ben studiata strategia nella vendita e sottoscrizione di derivati "avariati", una vera e propria scommessa con i denari dei contribuenti nei mercati finanziari per ottenere benefici immediati, a fronte di forti rischi di maggiori oneri futuri per l' ente locale;

la vicenda giudiziaria di Acqui Terme è simile a quella dei derivati truffa sottoscritti dal comune di Milano nel 2005 per l'importo di 1,7 miliardi di euro;

numerosi altri Comuni italiani hanno subito gravissime perdite finanziarie in seguito alla sottoscrizione di prodotti finanziari "derivati",

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che siano emerse eventuali responsabilità anche con riferimento all'attività di vigilanza svolta dagli organismi ad essa preposti, relativamente ai fatti richiamati nelle premesse;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di evitare che simili fatti abbiano a ripetersi.

(4-02622)

LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa, in particolare da un'inchiesta del settimanale "L'Espresso", che l'aumento dei costi della Presidenza del Consiglio dei ministri sembra ormai inarrestabile: 3.621.000.000 di euro nel 2006, 4.280.000.000 nel 2007, 4.294.000.000 nel 2008. Soldi che finanziano le strutture che sono proliferate con l'attuale Governo, tra uffici di diretta collaborazione e dipartimenti retti da Sottosegretari e Ministri senza portafoglio: i centri di spesa in bilancio sarebbero 19;

degli oltre 4 miliardi di euro, più del 70 per cento viene impiegato per le cosiddette "politiche attive" dei dipartimenti, a cominciare dal Dipartimento della protezione civile che da sola nel 2008 ha divorato 2.132.000 di euro;

l'organizzazione di Palazzo Chigi è molto ramificata tra uffici dello staff del Presidente, uffici sottoposti al segretario generale che assicurano il funzionamento della macchina e i dipartimenti retti da Sottosegretari e da dieci Ministri. Senza contare i numerosi comitati e le commissioni di cui in molti casi è difficile comprendere la necessità. Le spese di questo immenso apparato hanno toccato la cifra record nel 2008, mentre non è ancora noto il rendiconto 2009, che potrebbe segnare un nuovo primato;

il bilancio di Palazzo Chigi è autonomo e viene alimentato dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso un apposito fondo, da cui attinge la Presidenza per fare fronte anche ai costi dei dipendenti che continuano a crescere anno dopo anno: 202 milioni nel 2005, 229 milioni l'anno successivo, 237 milioni nel 2007, oltre 246 milioni nel 2008;

all'inizio erano previste 3.063 persone: 368 dirigenti e 2.695 impiegati. Oggi ne risultano 4.542, di cui 1.600 "comandati", personale chiamato da altri ministeri o amministrazioni pubbliche;

la Corte dei conti ha passato in rassegna le "strutture di missione", che dovrebbero essere comitati di durata temporanea per affrontare eventi speciali, ma ne esistono una trentina, nati in tempi lontanissimi e puntualmente riconfermati,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che le ingenti somme destinate alla esuberante gestione dell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri esposta in premessa arrechi un grave pregiudizio agli equilibri di bilancio;

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di porre un freno alle spese eccessive della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4-02623)

PEDICA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute - Premesso che:

in data 14 novembre 2009 il quotidiano "la Repubblica" riporta la notizia secondo la quale il gruppo San Raffaele (ex Tosinvest sanità), di proprietà della famiglia Angelucci, avrebbe formalizzato in data 13 novembre 2009 l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per circa 500 lavoratori;

ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali la ragione di un tale numero di esuberi sarebbe stata giustificata con il declassamento delle prestazioni sanitarie da parte della Regione Lazio e con la loro riduzione, pari a circa 600 prestazioni in meno al giorno;

"la Repubblica" riferisce che in realtà gli esuberi sarebbero utilizzati dalla proprietà del gruppo San Raffaele come mezzo di pressione per tentare di influenzare l'operato della Giunta della Regione Lazio, impegnata nell'azione di risanamento del deficit del settore sanitario, circostanza che sarebbe confermata anche da un'intervista al vicepresidente della Regione, Esterino Montino, pubblicata dallo stesso quotidiano in data 5 novembre 2009, nonché da un articolo del settimanale "L'Espresso" del 7 dicembre 2009, secondo cui la minaccia di licenziamenti da parte della proprietà del gruppo San Raffaele sarebbe iniziata già a metà del 2007, nonostante il gruppo non si trovasse in difficoltà finanziarie,

si chiede si sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa;

quali interventi concreti di competenza il Governo intenda porre in essere, di concerto con le competenti autorità regionali, al fine di evitare che, in un quadro economico già fortemente provato sotto il profilo occupazionale, in special modo nel Lazio, si addivenga ad un ulteriore aggravamento della situazione e che si utilizzino strumentalmente i lavoratori per indebite pressioni politiche contro doverosi provvedimenti volti al risanamento della finanza pubblica.

(4-02624)

PEDICA - Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali - Premesso che:

secondo quanto riportato dal servizio "La storia degli Angelucci", mandato in onda nel corso della puntata del 6 dicembre 2009 dalla trasmissione di Rai 3 "Report", la struttura che attualmente ospita l'Ifo Regina Elena-San Gallicano di Roma (Istituto fisioterapico ospitaliero, comprendente l'Istituto nazionale tumori Regina Elena e l'Istituto dermatologico San Gallicano) è stata ceduta in data 14 aprile 2000 dal gruppo San Raffaele (ex Tosinvest sanità), di proprietà della famiglia Angelucci, allo Stato (con la partecipazione del Ministero della sanità, della Regione Lazio e del Comune di Roma) per circa 320 miliardi di lire;

secondo quanto riportato dalla stessa trasmissione televisiva, nel citato contratto di vendita della struttura ospedaliera sarebbe stata inclusa altresì la cessione allo Stato anche di tutte le strutture annesse al complesso principale;

sempre secondo quanto riportato (e ripreso in un articolo apparso sul quotidiano "la Repubblica" il 7 dicembre 2009), in base ad una clausola del medesimo contratto, lo Stato concedeva in affitto per 99 anni alla famiglia Angelucci, dietro corresponsione della cifra simbolica di un euro all'anno, una delle strutture sopra citate al fine di utilizzarla come sede della fondazione Silvana Paolini (ora fondazione San Raffaele);

tuttavia sussistono forti dubbi circa la reale destinazione della struttura in questione in quanto, come si evince dalle immagini del servizio di "Report", all'interno della stessa non sembra esserci alcuna attività legata alla fondazione (della cui esistenza non sarebbero stati a conoscenza neppure il direttore generale dell'Ifo né il personale di sorveglianza del complesso ospedaliero) ma solo computer e centraline telefoniche utilizzate per scopi estranei alla fondazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di verificare quali siano le effettive attività della fondazione San Raffaele, già fondazione Silvana Paolini, ed eventualmente sanare quello che appare come un episodio di cattiva gestione della sanità e della ricerca.

(4-02625)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01142, dei senatori Caforio e Belisario, sull'alienazione del Castello aragonese di Brindisi, sede della sede distaccata dell'arsenale militare di Taranto.