Legislatura 16º - Relazione N. 1781-A (RELAZIONE ORALE)


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1781-A


Relazione orale
Relatore
Santini

 

 

 

Comunicato alla Presidenza il 22 gennaio 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

presentato dal Ministro per le politiche europee

di concerto con il Ministro degli affari esteri

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell’economia e delle finanze

e con il Ministro dell’interno

(V. Stampato Camera n. 2449)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 2009

 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Boscetto)

sul disegno di legge

25 novembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

            l’articolo 5 delega il Governo all’emanazione di testi unici o di codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Si valuti, in proposito, l’opportunità di specificare ulteriormente la locuzione «altre materie di interesse delle Regioni», nell’ambito di quelle per cui è previsto il parere espresso della Conferenza Stato-Regioni;

            si rileva che l’articolo 15, in materia di etichettatura di prodotti alimentari, riproduce integralmente l’articolo 6 della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009;
            l’articolo 23 contiene una delega per l’attuazione della decisione 2008/841/Gai del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Già l’articolo 53 della legge comunitaria per il 2008 conferiva al Governo delega per l’adozione di un decreto legislativo che recasse i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della medesima direttiva. Si ritiene, quindi, necessario un coordinamento tra le due norme;
            si segnala, infine, che il provvedimento contiene disposizioni volte al recepimento di direttive comunitarie al quale già ha provveduto la legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. Si segnalano in particolare le seguenti direttive: direttiva 2008/101/CE (Protocollo di Kyoto); direttiva 2009/17/CE (Monitoraggio traffico navale); direttiva 2009/28/CE (promozione energia da fonti rinnovabili).


su emendamenti

12 gennaio 2010

        La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

            sull’emendamento 1.12 parere non ostativo, osservando che la norma appare ultronea rispetto a facoltà già riconosciute dall’ordinamento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di recepimento della normativa comunitaria;

            sull’emendamento 12.5 parere contrario, in quanto le attività previste alla lettera a) del comma 2, essendo di interesse industriale strategico e coinvolgendo la tutela dell’ambiente, sono di primaria competenza statale;
            sui restanti emendamenti parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 


(Estensore: Amoruso)

24 novembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, valutato positivamente l’impegno del Governo nell’attività di recepimento della normativa comunitaria e di adattamento dell’ordinamento interno;

        premesso che:
            il disegno di legge comunitaria annuale costituisce lo strumento normativo mediante il quale si procede al periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Il recepimento della normativa comunitaria avviene, infatti, tramite la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge;

            il contenuto proprio della legge comunitaria risiede nella predisposizione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti, in quanto in contrasto con gli obblighi derivanti dalla nuova normativa di matrice comunitaria, ovvero oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell’Italia. Ulteriori norme sono finalizzate a dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, ovvero autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive. Di specifico rilievo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione affari esteri sono inoltre le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea. Infine, il disegno di legge comunitaria reca disposizioni di indirizzo per le regioni e le province autonome nelle materie e per i profili di rispettiva competenza;
            il contenuto del disegno di legge è stato ampliato in misura significativa durante l’esame in prima lettura. Per i profili di competenza, si segnalano in particolare gli articoli 6 e 7, introdotti dalla Camera dei deputati;
            l’articolo 6 interviene sulla legge n. 11 del 2005 per stabilire, in materia di attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, che il Governo assicuri che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni comunitarie tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere. Inoltre, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisca regolarmente alle Camere del seguito dato a tali indirizzi, e trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione. Inoltre, viene assicurato il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione. Viene poi previsto l’obbligo di informativa del Governo rispetto al Parlamento in merito alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia, mettendo a disposizione del Parlamento i relativi documenti;
            l’articolo 7 interviene sempre sulla legge n. 11 del 2005, in materia di relazioni che il Governo presenta annualmente al Parlamento, prevedendo la redazione di due distinte informative: la prima, da presentare entro il 31 dicembre, riguarderà la politica estera e di sicurezza comune con l’indicazione degli esiti dati dal Governo ai pareri, alle osservazioni ed agli atti di indirizzo formulati sia dal Parlamento sia dalla Conferenza Stato-regioni, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalla Conferenza dei presidenti di Consigli regionali;

        formula, per quanto di competenza, un parere favorevole, rilevando tuttavia la opportunità di una complessiva e organica revisione della normativa generale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che dia compiuta attuazione alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali.
 


PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

 


(Estensore: Carrara)

24 novembre 2009

        La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge comunitaria 2009, formula, all’unanimità, una relazione favorevole.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Pichetto Fratin)

sul disegno di legge e su emendamenti

13 gennaio 2010

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di propria competenza, in senso favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

            –  all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: «legge 25 febbraio 2008, n. 34,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

            –  all’articolo 16, sia inserito infine il seguente comma: «Dall’attuazione dei commi 1 e 2 della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
            –  conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, lettera a), le parole «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» siano soppresse.

        La relazione favorevole è altresì resa con i seguenti presupposti:
            –  in relazione all’articolo 18, comma 1, che l’ambito di operatività del Fondo indicato risulti conforme alle competenze attribuite all’Agenzia e compatibile con le attuali finalità;

            –  in relazione all’articolo 19, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, che la partecipazione alla Commissione avvenga a titolo gratuito, senza riconoscimento di gettoni o indennità di funzione, risultando garantita l’invarianza finanziaria della disposizione.

        Esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte: 1.2, 1.7, 1.8, 1.11 (testo 2) (limitatamente alle lettere d), g), h) e i) del comma 1, nonché b), f) e k) del comma 3), 1.11/2, 1.11/6, 2.1, 4.1, 4.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.0.2 (limitatamente alla lettera a), 9.0.3 e 12.14.

        Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 9.1.
        In ordine all’emendamento 1.13 il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che le parole: «al comma 1, Allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE» siano sostituite dalle seguenti: « al comma 1, Allegato B».
        In ordine all’emendamento 12.1, il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che l’attuazione della disposizione preveda la sottoposizione al parere parlamentare delle Commissioni competenti per i profili finanziari in ordine ai decreti legislativi attuativi.
        Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all’articolo 15, ad eccezione della proposta 1.13/1, sulla quale l’espressione del parere è rinviata.

su ulteriori emendamenti

19 gennaio 2010

        La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge riferiti agli articoli da 16 a 22, nonché le proposte da 22.0.1 a 22.0.5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 18.1, 18.2. 18.3, 22.0.2, 22.0.4 (limitatamente alla lettera f)) e 22.0.5 (testo 2). Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.0.2 e 17.0.3, limitatamente alla lettera e). Esprime, poi, parere non ostativo sulla proposta 16.1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 3, le parole: «del bilancio dello Stato» siano sostituite dalle seguenti: «della finanza pubblica», nonché sulla proposta 22.0.3 (testo 2) a condizione che alla fine della lettera d), siano aggiunte le parole: «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili». Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti. Resta altresì sospeso il parere sull’emendamento 22.0.6 e seguenti.

su ulteriori emendamenti

20 gennaio 2010

        La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge a partire dalla proposta 22.0.6, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.0.9 (limitatamente alla lettera b)), 22.0.19 (testo 2), 25.0.1, 22.0.25 e 22.0.26. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.13/1, che era rimasta sospesa.

        In ordine alla proposta 22.0.17, il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che al comma 1, dopo le parole: «ad adottare» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
        Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

 


PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

 


(Estensore: Germontani)

14 gennaio 2010

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

        In relazione alle disposizioni recate dall’articolo 3, recante delega al Governo per l’introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, appare opportuno suggerire di valutare la possibilità di prevedere al comma 1 di tale articolo che le disposizioni ivi previste si applichino anche ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali, in ragione della esigenza di proseguire sul cammino legislativo intrapreso con l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge relativo al furto di identità.
        Inoltre, la Commissione suggerisce di modificare la previgente legge comunitaria (legge 7 luglio 2009, n. 88) al fine di prevedere che l’educazione finanziaria sia definita quale strumento di tutela del consumatore attribuendo il potere di assumere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria e previdenziale fra il pubblico, anche al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra i risparmiatori e gli intermediari finanziari, assicurativi e previdenziali, soprattutto nel contesto dell’attuale crisi finanziaria e in contemporaneità con la riforma della vigilanza finanziaria, assicurativa e previdenziale europea in corso di valutazione.
        Infine la Commissione coglie l’occasione per sollecitare una revisione del regime di tassazione dei fondi comuni italiani, per adesso ancora penalizzati da un regime di maggiore favore per i fondi comuni esteri: è opinione comune infatti che la capacità degli enti gestori italiani anche nel comparto strategico della previdenza complementare, per le ovvie e positive ricadute sulla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico e per restituire ai lavoratori fiducia sulla tenuta complessiva del sistema, possa giovarsi di tale armonizzazione fiscale.

 


PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

 


(Estensore: Possa)

1º dicembre 2009

        La Commissione,

            esaminato il disegno di legge,

            rilevato che il termine per l’esercizio delle deleghe legislative è stato allineato a quello del recepimento fissato per le singole direttive del Parlamento europeo e del Consiglio;
            considerata l’assenza di direttive da recepire rientranti nella competenza primaria della Commissione;

        approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
 


PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

 


(Estensore: Bornacin)

25 novembre 2009

        La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, delibera di riferire favorevolmente.

 


PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

 


(Estensore: Santini)

25 novembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

            considerato che l’articolo 13 modifica il decreto-legge n. 171 del 2008, consentendo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di assoggettare la cosiddetta «pollina» alla disciplina del codice dell’ambiente relativa alle biomasse combustibili e alle relative condizioni di utilizzo, al fine di limitare, in applicazione della direttiva 91/676/CEE, inquinamento da nitrati delle acque;

            preso atto che l’articolo 15 apporta alcune modifiche alla sezione III (allergeni alimentari) dell’allegato 2 annesso al decreto legislativo n. 109 del 1992, così come sostituito dall’articolo 27 della legge comunitaria 2008 in attuazione della direttiva 2007/68/CE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nella prospettiva di fugare possibili dubbi interpretativi relativi al testo della predetta sezione IlI, contenente l’elenco dei prodotti e relativi derivati da considerare allergizzanti e la contemporanea esclusione di taluni specifici prodotti da tale categoria;
            considerato che l’articolo 16, al comma 1, incarica il Governo di individuare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari in materia di pesca, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP);
            preso atto che il comma 2 dello stesso articolo 16 dispone che l’autorità competente, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, e dal regolamento (CE) n. 2065/2001 sull’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, venga individuata nella società consortile «Consorzio anagrafi animali», istituita dai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
            considerato che l’articolo 17 dispone una delega al Governo per il riassetto della normativa di attuazione della direttiva 2001/114/CE, modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all’alimentazione umana;
            preso atto che l’articolo 18 detta disposizioni finalizzate al corretto adempimento di quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, il quale prevede che la Commissione europea possa escludere dal finanziamento comunitario della PAC quelle spese che siano state eseguite in difformità dalle norme comunitarie;
            considerato che il comma 2 del sopracitato articolo 18 prevede un aumento, da 3.999,96 a 5.000 euro, del tetto oltre il quale l’indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punita, oltre che con una sanzione amministrativa, anche con la reclusione da sei mesi a tre anni;
            preso atto che l’articolo 19 è diretto ad integrare i criteri specifici di delega contenuti nell’articolo 15 della legge comunitaria 2008, volto a delegare il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

        formula una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:
            con riferimento all’articolo 15, si rileva che la disposizione in esso contenuta risulta dello stesso tenore di quella prevista all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2009, recentemente convertito in legge;

            si prospetta l’opportunità di conferire un’apposita delega legislativa al Governo, per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, finalizzata a consentire una completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio – relativo al Fondo europeo per la pesca – e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, volto all’istituzione di un regime comunitario per la prevenzione dei fenomeni di pesca illegale.

 


PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

 


(Estensore: Cursi)

18 novembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge,

            espresso apprezzamento per le proposte di modifica della legge n. 11 del 2005 che mirano a rafforzare il ruolo del Parlamento nazionale nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario, così come previsto anche dal nuovo Trattato di Lisbona,

        approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

            in relazione alla direttiva n. 31 del 2009 (relativa allo stoccaggio geologico del CO2), il cui recepimento è previsto sia dall’articolo 12, sia dall’allegato B, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere un maggior coordinamento al fine di evitare il conferimento di due distinte deleghe su un oggetto analogo;

            in merito all’articolo 14 relativo alle norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, valuti la Commissione di merito l’opportunità di coordinare tali disposizioni con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1784, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2009, già approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei deputati.

 


PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

 


(Estensore: Pichetto Fratin)

24 novembre 2009

        La Commissione,

            esaminato il disegno di legge,

            premesso che esso reca le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse ed è fornito di 2 allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l’attuazione sostanzialmente «testuale» nell’ordinamento interno, secondo principi e criteri generali esposti nello stesso disegno di legge comunitaria;
            rilevato che le competenze afferenti alla Commissione si riferiscono agli articoli 6, comma 1, capoverso articolo 4-ter, e 9, nonché ad una direttiva comunitaria 2008/104/CE, riportata nell’allegato B;
            osservato, in particolare, che il comma 1, capoverso articolo 4-ter, dell’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame da parte della Camera, assicura il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione di programmi per l’attuazione della Strategia di Lisbona in merito alla crescita dell’occupazione;
            notato che l’articolo 9 reca una limitata modifica testuale all’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), modifica che deriva dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/46/CE, che ha a sua volta modificato la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
            segnalato che la predetta direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, contenuta nell’allegato B, provvede a disciplinare, in ambito europeo, la fattispecie del lavoro interinale, peraltro già diffusa nella maggior parte dei Paesi dell’Unione;

        esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.
 


PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

 


(Estensore: D’Ambrosio Lettieri)

2 dicembre 2009

        La Commissione, esaminato – per quanto di competenza – il disegno di legge,

            rilevato che l’articolo 9 reca disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici;

            considerato altresì che l’articolo 20 sostituisce il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati», prevedendo che la sanzione amministrativa pecuniaria non sia irrogata nel caso in cui la vendita e le somministrazioni di alcolici siano effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;

        approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:
            – si valuti l’opportunità di prevedere che, ai fini di una maggiore uniformità con le disposizioni comunitarie, siano individuate le opportune iniziative al fine di consentire una maggiore liberalizzazione del sistema di lavorazione del sangue, con particolare riferimento all’attività di produzione di emoderivati, rideterminando le condizioni ed i requisiti dei centri di frazionamento e delle aziende di produzione.
        Si reputa dunque opportuno modificare il comma 2 dell’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nel senso di prevedere che i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati siano dotati di adeguate dimensioni, siano ad avanzata tecnologia, abbiano gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento, ubicati nei Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in regime di libero mercato, i farmaci emoderivati dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia;
            – si auspica che, nel rispetto delle disposizioni poste dalla direttiva comunitaria 2001/83/CE siano apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo di recepimento 19 agosto 2005, n. 191, e successive modificazioni, al fine di ammettere alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione dei Paesi terzi.
 


PARERE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

 


(Estensore: Orsi)

25 novembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

            1) con riferimento all’articolo 12, appare necessario prevedere, quali principi e criteri direttivi relativi alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2009/31/CE, che sia garantita la responsabilità del soggetto attuatore nella fase di post chiusura e che l’iter autorizzativo degli impianti di stoccaggio garantisca un’adeguata informazione circa gli elementi tecnici e gestionali del progetto;

            2) appare necessario introdurre un articolo aggiuntivo, dopo l’articolo 13, volto a dare immediato recepimento all’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE in tema di rifiuti, che reca la definizione di sottoprodotto, attraverso la sostituzione integrale della definizione attualmente prevista dalla lettera p) del comma 1 dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con la definizione prevista dal medesimo articolo 5 della direttiva 2008/98/CE;
            3) in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 151 del 2005, come successivamente modificato, prevede in capo ai produttori l’obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da prodotti da loro immessi sul mercato dopo il 1º gennaio 2010, al fine di individuare le più efficaci soluzioni di gestione dei nuovi rifiuti, appare necessario prorogare il termine del 1º gennaio 2010 almeno sino al 31 dicembre 2010.

 
 


(Estensore: senatore Vaccari)

7 ottobre 2009

La Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009;

            considerato il parere reso nella seduta del 23 giugno 2009 sul disegno di legge in questione nel corso dell’esame alla Camera dei deputati;
            valutate positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati;
            considerato che all’articolo 6, nella parte in cui introduce l’articolo 4-ter alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, si prevede la trasmissione del progetto di programma nazionale di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari;
            rilevata l’opportunità di prevedere nella disposizione sopra citata un coinvolgimento anche di organi rappresentativi delle regioni;
            esprime

        parere favorevole

        con le seguenti osservazioni:
            a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare la portata e l’efficacia che riveste l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle «modalità di individuazione» delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell’articolo 1 in merito all’obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un’informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, nonché di precisare che tale informativa sia trasmessa anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

            b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere – all’articolo 6, nella parte in cui introduce l’articolo 4-ter alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 – un coinvolgimento delle regioni nel progetto del programma nazionale di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, prima della presentazione dello stesso progetto alla Commissione europea.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

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Capo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie)

(Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive elencate nei medesimi allegati. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

    2.  Identico.

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    3.  Identico.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

    4.  Identico.

    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

    5.  Identico.

    6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

    6.  Identico.

    7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    7.  Identico.

    8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

    8.  Identico.

Art. 2.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)

(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)

    1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

    Identico

        a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

 

        b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

 

        c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

 

        d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 

        e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

 

        f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

 

        g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell’acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

 

        h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

 

        i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

 

Art. 3.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

    1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

    Identico

    2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.

 

Art. 4.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

    1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

    Identico

Art. 5.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    Identico

    2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

 

Art. 6.

 

(Modifica all’articolo 2
della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

    1. All’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,».

Art. 6.

Art. 7.

(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo 15-bis della legge 4  febbraio 2005, n. 11)

(Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo 15-bis della legge 4  febbraio 2005, n. 11)

    1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

        a)  identica;

    «Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere) – 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell’Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all’Unione europea.

 

    2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

 

    3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.

 

    Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.

 

    2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari»;

 

        b) il comma 3 dell’articolo 15-bis è sostituito dal seguente:

        b)  identica;

    «3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento».

 

 

        c) al comma 3-bis dell’articolo 15-bis, le parole: «comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;

 

        d) all’articolo 15-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

    «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 19.

 

    3-quater. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Art. 7.

Art. 8.

(Modifica dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

(Modifica dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento)

    1. L’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

    «Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento) – 1. Identico.

        a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea;

 

        b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

 

        c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione italiana all’Unione europea.

 

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

    2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

        a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;

        a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi trattati;

        b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari;

        b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione degli atti legislativi dell’Unione. La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti entro l’anno medesimo;

 

        c) la partecipazione dell’Italia all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

        c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia;

        d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne l’Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull’efficacia delle predette politiche di coesione;

        d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

        e) identica;

        e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.

        f) identica.

    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

    3.  Identico.

 

Art. 9.

 

(Ulteriori modifiche
alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

    1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l’articolo 4-ter, è inserito il seguente:

 

    «Art. 4-quater. - (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) – 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell’ambito delle procedure previste dai Trattati dell’Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall’inizio del suddetto esame, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

 

    2. L’informazione di cui al comma 1, curata dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:

 

        a) una valutazione complessiva del progetto con l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;

 

        b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;

 

        c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

 

    3. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».

Art. 8.

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 15-bis della legge 4  febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia)

(Modifiche all’articolo 15-bis della legge 4  febbraio 2005, n. 11, in materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia)

    1. All’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

        a)  identica;

        b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell’articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

        b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».

Capo II

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI
E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI
E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

Art. 11.

(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)

(Attuazione della direttiva 2008/46/CE)

    1. All’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva 2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».

    Identico

Art. 10.

Art. 12.

(Modifica all’articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino)

(Modifica all’articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, nonché modifica all’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

    1. Il comma 8 dell’articolo 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato.

    1.  Identico.

 

    2. All’articolo 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

    «6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell’ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi».

 

Art. 13.

 

(Modifica all’articolo 33
della legge 7 luglio 2009, n. 88)

 

    1. All’articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

 

        «d-bis) prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti».

 

Art. 14.

 

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)

 

    1. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell’indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

 

        a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;

 

        b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;

 

        c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;

 

        d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».

Art. 11.

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 11
della legge 7 luglio 2009, n. 88,
in materia di inquinamento acustico)

(Modifiche all’articolo 11
della legge 7 luglio 2009, n. 88,
in materia di inquinamento acustico)

    1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

        a)  identica;

 

        b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;

        b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        c)  identica;

    «5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».

 

 

        d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

 

    «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

 

        “f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico“».

Art. 12.

Art. 16.

(Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2009/31/CE)

(Recepimento
della direttiva 2009/31/CE)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui quali deve essere richiesto il parere parlamentare di cui all’articolo 1, comma 4, il Governo è tenuto a non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    2.  Identico.

        a) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano di interesse industriale strategico e che siano svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti, a seguito di valutazione di impatto ambientale;

 

        b) prevedere che la concessione sia rilasciata a seguito di attività di indagine svolte, con oneri a carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso prove di iniezione;

 

        c) prevedere misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

 

        d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 19 della citata direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

 

        e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio.

 

 

Art. 17.

 

(Delega al Governo per l’attuazione
delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE
e 2009/73/CE)

 

    1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);

 

        b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

 

        c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

 

        d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

 

        e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’attuazione di quanto disposto all’articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

    2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

 

        b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno dell’energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

 

        c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.

 

    3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

 

        b) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l’informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l’offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato;

 

        c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell’ambito del sistema italiano;

 

        d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle rete;

 

        e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

 

        f) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza prima e dopo gli scambi;

 

        g) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

 

        h) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l’utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e introducendo sistemi di misurazione intelligenti;

 

        i) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un’infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell’infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

 

        l) introdurre misure che garantiscano maggiore concorrenza nelle attività di stoccaggio di gas naturale, favorendo l’accesso di una pluralità di operatori alla gestione delle stesse;

 

        m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73;

 

        n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura.

Art. 13.

Art. 18.

(Misure per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

(Misure per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)

    1. Ai fini della riduzione dell’impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l’essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».

    Identico

 

Art. 19.

 

(Modifiche al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 117)

 

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

        «c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».

 

    2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto, dopo l’allegato III, il seguente:

 

«ALLEGATO III-bis

 

(articolo 3, comma 1, lettera c))

 

CRITERI
PER LA CARATTERIZZAZIONE
DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

 

    1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

 

        a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;

 

        b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

 

        c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

 

        d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;

 

        e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.

 

    2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

 

    3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d’informazione».

 

Art. 20.

 

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

 

    1. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

 

        «p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo che la sostanza o l’oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o l’oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; 4) la sostanza o l’oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali; 5) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

    2. All’articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».

 

    3. All’articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell’allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».

 

    4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto».

 

    5. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Art. 14.

    Soppresso

(Semplificazioni in materia di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

 

    1. Ai fini dell’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonché per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno 2006 comunicato al citato Registro all’atto dell’iscrizione.

 

    2. Per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali e reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno 2008, suddivise secondo le categorie di cui all’allegato 1A annesso al decreto legislativo n. 151 del 2005, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

 

 

Art. 21.

 

(Semplificazione in materia di oneri
informativi per la gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 

    1. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

        2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

 

        b) all’articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;

 

        c) all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

 

            a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l’altro, fornire l’identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all’articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell’approvazione da parte del predetto Comitato;

 

            b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell’articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno di riferimento»;

 

        d) all’articolo 11, comma 2, dopo la parola: «produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui all’articolo 15,»;

 

        e) all’articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in materia di segreto industriale,» sono inserite le seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,».

 

    3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Art. 22.

 

(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva
2000/84/CE)

 

    1. A decorrere dall’anno 2010 il periodo dell’ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di ottobre.

 

    2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.

 

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

    Soppresso

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernenti l’inclusione di alcuni ingredienti nell’etichettatura dei prodotti alimentari)

 

    1. Alla sezione III dell’allegato 2 annesso al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come sostituito dall’articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al numero 1, alla lettera a), le parole: «incluso destrosio, e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché» e, alla lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

 

        b) al numero 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

 

Art. 16.

Art. 23.

(Attuazione dei regolamenti (CE)
n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001)

(Attuazione dei regolamenti (CE)
n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001)

    1. Al fine di dare attuazione all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:

    1.  Identico.

        a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);

 

        b) l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c).

 

    2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, l’autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

    2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, l’autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

 

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Art. 24.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di  latte conservato parzialmente o totalmente  disidratato destinato all’alimentazione umana)

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di  latte conservato parzialmente o totalmente  disidratato destinato all’alimentazione umana)

    1. All’articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 3. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine»;

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all’articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

        b) alla rubrica, le parole: «Disposizioni per il parziale recepimento» sono sostituite dalla seguente: «Recepimento».

 

 

Art. 25.

 

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)

 

    1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini sono tenuti a classificare e identificare le carcasse e mezzene dei suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2009.

 

    2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.

 

    3. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all’allegato V, lettera B, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

 

    4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che non ottemperi all’obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

 

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

 

    6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito:

 

        a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale del 10 per cento;

 

         b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

 

    7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca dell’autorizzazione.

 

    8. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

    9. Il controllo per l’applicazione del presente articolo è esercitato ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui all’articolo 3-ter, comma 3, della legge 8 agosto 1997, n. 213.

 

    10. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 26.

 

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

 

    1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

 

        b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

 

        c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell’acquacoltura, privilegiando le iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

 

        d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

 

        e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

 

        f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

 

        g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

    3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

Art. 18.

Art. 27.

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

    1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune, all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti: «nonché per le altre finalità istituzionali dell’AGEA».

    Identico

    2. All’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».

 

 

Art. 28.

 

(Disposizioni per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)

 

    1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all’allegato XIV, lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. l titolari dei centri di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.

 

    2. L’eventuale cessazione o interruzione temporanea dell’attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento.

 

    3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:

 

        a) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

 

        b) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

 

    4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione:

 

        a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l’autorizzazione di cui al comma 1;

 

        b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);

 

        c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;

 

        d) da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;

 

        e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;

 

        f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;

 

        g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d’incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall’incubatrice e all’identità degli acquirenti, previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.

 

    5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l’autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

    6. Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.

 

    7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

    8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.

 

    9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

Art. 29.

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

(Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

    1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:

    Identico

        «a) preservare e promuovere l’elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».

 

    2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 4:

 

            1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

        «d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;

 

            2) al comma 2, dopo le parole: «d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

 

        b) all’articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».

 

 

Art. 30.

 

(Modificazioni al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)

 

    1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni»;

 

        b) all’articolo 2, comma 2, le parole: «di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l’etichetta conforme all’allegato III del medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall’Agecontrol S.p.a. ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1º agosto 2009, appone sui colli l’etichetta conforme all’allegato II del medesimo regolamento»;

 

        c) all’articolo 3, comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007»;

 

        d) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n.  1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;

 

        e) all’articolo 4, comma 1, le parole: «a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;

 

        f) all’articolo 4, comma 2, le parole: «all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».

 

Art. 31.

 

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell’importazione e dello stoccaggio, anche mediante l’adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione

Art. 20.

Art. 32.

(Vendita e somministrazione
di bevande alcoliche in aree pubbliche)

(Vendita e somministrazione
di bevande alcoliche in aree pubbliche)

    1. Il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

    Identico

    «2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

 

Art. 21.

Art. 33.

(Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)

(Disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002)

    1. All’articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge».

    Identico

Art. 22.

Art. 34.

(Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli)

(Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli)

    1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    Identico

        a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;

 

        b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al disposto dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito delle funzioni attribuite dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente al dettato dell’articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

 

        c) prevedere che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per gli aspetti di specifica competenza;

 

        d) prevedere, in sede di attuazione dell’articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento.

 

    2. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 35.

 

(Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri)

 

    1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) al comma 1 dell’articolo 18, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

 

        «b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato di cui all’articolo 19, comma 2-bis»;

 

        b) al comma 2-bis dell’articolo 19, le parole: «lettere b), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».

 

Art. 36.

 

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.

 

    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) definire l’ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:

 

            1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;

 

            2) adottati all’esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto o loro rappresentanti;

 

            3) sottoposti alla vigilanza dell’autorità indipendente di cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;

 

        b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un’ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;

 

        c) escludere dall’applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;

 

        d) designare l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 11 della direttiva n. 2009/12/CE, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

 

        e) istituire un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di vigilanza attraverso l’imposizione di diritti a carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un’apposita struttura;

 

        f) attribuire all’autorità nazionale di vigilanza, escludendo l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;

 

        g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l’accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall’autorità nazionale di vigilanza;

 

        h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;

 

        i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all’attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

 

Art. 37.

 

(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni sull’ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell’Unione europea)

 

    1. All’articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

    «1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 110 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell’Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

    2. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell’Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia al completamento della procedura di notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

 

    3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze emerse dall’applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

 

    4. Il decreto di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

    5. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.

 

Art. 38.

 

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva
79/409/CEE)

 

    1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

    «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici“ della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;

 

        b) all’articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

    «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;

 

        c) all’articolo 18, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

 

        d) all’articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate»;

 

        e) all’articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione europea»;

 

        f) all’articolo 21, al comma 1, alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

 

        g) all’articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

 

Art. 39.

 

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

 

    1. Il comma 15 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:

 

    «15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

 

        a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;

 

        b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3;

 

        c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso».

 

Art. 40.

 

(Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico)

 

    1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) all’articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatti salvi l’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto»;

 

        b) all’articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che ne ha la disponibilità»;

 

        c) all’articolo 3, comma 1:

 

            1) la lettera f) è abrogata;

 

            2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;

 

        d) all’articolo 4, comma 1:

 

            1) la lettera d) è abrogata;

 

            2) la lettera f) è abrogata;

 

        e) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o complesse.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione»;

 

        f) all’articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;

 

        g) all’articolo 7:

 

            1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

 

            2) al comma 2, alle parole: «utile da determinare» è anteposta la seguente: «congruo».

 

Art. 41.

 

(Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l’abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico».

 

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all’adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

 

        a) prevedere l’utilizzo delle locuzioni «precursori di droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;

 

        b) prevedere la distinzione, anche all’interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

 

        c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

 

        d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;

 

        e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

 

        f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

 

        g) prevedere la regolamentazione dell’obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;

 

        h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.

 

    3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:

 

        a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell’articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall’articolo 70 del testo unico;

 

        b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;

 

         c) sanzionare come contravvenzione punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

 

            1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;

 

            2) l’inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;

 

            3) la violazione dell’obbligo, individuato nei termini e nel limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;

 

        d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;

 

        e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;

 

        f) prevedere la disciplina dell’obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);

 

        g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall’articolo 98 del testo unico;

 

        h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all’articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).

 

Art. 42.

 

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo)

 

    1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) all’articolo 13:

 

            1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

 

            2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;

 

        b) all’articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».

 

Art. 43.

 

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

 

    1. Il Ministro per le politiche europee, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all’articolo 8 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.

 

    2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

 

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 44.

 

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

 

    1. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 1:

 

            1) alla lettera c), le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

 

            2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

        «e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»;

 

            3) alla lettera g), dopo le parole: «che hanno commesso violazioni» è inserita la seguente: «gravi»;

 

            4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

        «h) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti»;

 

            5) la lettera m-bis) è abrogata;

 

         b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

    «1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia»;

 

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

    «2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica».

 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

Art. 45.

 

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero)

 

    1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.

 

    2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all’allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

 

    3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli eventuali ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.

 

    4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti dall’operatore prima dell’avvio di ogni singola missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di versamento.

 

Art. 46.

 

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

 

    1. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

 

        a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;

 

        b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

    «2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

 

        c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;

 

        d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

    «3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.

 

    3-ter. Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti».

 

Art. 47.

 

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all’uopo le previsioni di cui all’articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 48.

 

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/52/CE)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all’articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

 

    2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

        a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l’emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

 

        b) prevedere l’introduzione di meccanismi idonei a garantire l’effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

 

        c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l’introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell’intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

 

        d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

 

        e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

 

        f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

Capo III

Capo III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 23.

Art. 49.

(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro)

(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alle seguenti decisioni quadro:

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:

 

        a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

        a) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

        b) identica;

        b) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

        c)  identica;

        c) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

        d) identica.

        d) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

        soppressa

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

    2.  Identico.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

        a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;

        a)  identica;

        b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l’attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.

        b)  identica.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

    4.  Identico.

    5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

    5.  Identico.

    6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1.

    6.  Identico.

    7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

    3.  Identico.

Art. 24.

Art. 50.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

    1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall’articolo 23, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l’introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un’interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

    1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall’articolo 49, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l’introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un’interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Art. 25.

Art. 51.

(Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

(Attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)

    1. All’articolo 49 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

    Identico

        a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

        «c-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata»;

 

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

    «3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere b) e c-bis), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati».

 

    2. L’articolo 53 della citata legge n. 88 del 2009 è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 53. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata) – 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall’articolo 2».

 

 

Allegato A

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

 

        2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

        Identico

        2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

 

        2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

 

        2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

 

        2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata);

 

        2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

 

        2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione).

 

 

Allegato B

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

 

 

    2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

 

        2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

 

        2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

        identica;

        2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata);

        identica;

        2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

        identica;

        2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente;

        identica;

        2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

        identica;

        2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

        identica;

        2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

        identica;

        2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

        identica;

        2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

        identica;

 

        2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

        2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

        identica;

        2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

        identica;

        2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

        identica;

        2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

        identica;

        2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

        identica;

 

        2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

        2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

        identica;

        2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione;

        identica;

        2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

        identica;

        2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

        identica;

        2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

        identica;

        2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

        identica;

        2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

        identica;

        2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

        identica;

        2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

        identica;

 

        2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

        2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

        identica;

 

        2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati;

 

        2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

 

        2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali;

 

        2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

 

        2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione;

 

        2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

 

        2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

 

        2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

 

        2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

 

        2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

 

        2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

 

        2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo;

 

        2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

 

        2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

 

        2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni;

 

        2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.