Legislatura 16º - Relazione N. 1880-A


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1880-A
 
 

 

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

(Relatore VALENTINO)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 2010

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,
in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali

d’iniziativa dei senatori GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, PISTORIO, TOFANI, CASOLI, BIANCONI, IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI,
BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA,
MUGNAI, VALENTINO, ALICATA, AMATO, ASCIUTTI, BARELLI,
BETTAMIO, BUTTI, CASTRO, COSTA, CURSI, ESPOSITO, GALLO, GHIGO,
GIORDANO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, MENARDI, MORRA, ORSI,
PALMIZIO, PARAVIA, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI,
RIZZOTTI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, Giancarlo SERAFINI,
SPEZIALI, STANCANELLI, TANCREDI, TOTARO, VETRELLA, VICECONTE,
AZZOLLINI, D’AMBROSIO LETTIERI, LENNA, SARO, TOMASSINI,
BALDASSARRI, BONFRISCO, CONTI e GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2009


    Onorevoli Senatori. – Come è noto, da moltissimi anni lo Stato italiano detiene l’indiscusso primato del numero di condanne inflitto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e ciò con assoluta prevalenza a causa dei ricorsi nei confronti dell’eccessiva durata dei processi.

    La legge 24 marzo 2001, n. 89, la cosiddetta legge Pinto, ha sicuramente contribuito ad arginare il fenomeno, in particolare perché ha introdotto un rimedio giurisdizionale fino ad allora non previsto nei confronti della durata irragionevole del processo, che peraltro, a seguito dell’approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l’articolo 111 della Costituzione, aveva nel frattempo assunto il carattere di vera e propria violazione di un diritto costituzionalmente garantito.
    Peraltro il problema non è stato risolto definitivamente, ove si consideri il numero e l’onerosità delle condanne pronunciate nei confronti dello Stato italiano anche negli ultimi due anni, e ciò anche perché la stessa attivazione della procedura prevista dalla legge Pinto determina a sua volta un aumento di quelle dimensioni del contenzioso che costituiscono uno dei principali motivi della lentezza del sistema giudiziario italiano, tanto che negli ultimi tempi si è assistito a una crescente serie di ricorsi provocati dall’eccessiva durata di procedimenti aventi ad oggetto la riparazione per l’eccessiva durata del processo (si tratta delle cosiddette cause ex legge Pinto su legge Pinto).
    Il disegno di legge in esame ha inteso affrontare una volta per tutte questo problema, essenzialmente attraverso due strategie di interventi.
    In primo luogo si è inteso razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste dalla legge Pinto, in modo da contenere i tempi per la loro decisione, in particolare riducendo la discrezionalità del giudice nella valutazione della ragionevole durata. Si è così introdotto un criterio oggettivo, secondo il quale la durata ragionevole del processo è fissata in termini prestabiliti per ogni grado di giudizio.
    Si prevede poi che la parte interessata all’eventuale ricorso nei confronti dell’eccessiva durata del processo formuli, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei predetti termini, un’espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio nei termini di ragionevole durata.
    Tale richiesta determina un diritto alla trattazione prioritaria del processo ai sensi degli articoli 81 e 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e, nel caso che il processo non sia concluso nei termini stessi, fa sorgere il diritto a chiedere l’equa riparazione, a norma del nuovo comma 3-quater dello stesso articolo 2 della legge n. 89 del 2001.
    La seconda strategia d’intervento riguarda più specificamente il processo penale laddove, in considerazione della particolare delicatezza dei diritti fondamentali investiti, i proponenti del disegno di legge hanno ritenuto che la ragionevole durata del procedimento debba essere contenuta in termini perentori, stabilendo cioè – con l’articolo 2, che introduce nel codice di procedura penale l’articolo 346-bis – l’estinzione del processo qualora i termini siano violati.
    Il beneficio dell’estinzione del processo per violazione della ragionevole durata è stato però escluso in presenza di alcune condizioni soggettive ed oggettive. Per quanto riguarda le prime, infatti, il processo non si estingue se l’imputato sia stato dichiarato delinquente professionale o abituale, ovvero nei casi di recidiva.
    Per quanto invece riguarda le esclusioni oggettive, il beneficio dell’estinzione del processo è in primo luogo escluso per i delitti più gravi, puniti cioè con pena non inferiore nel massimo a dieci anni, nonché per una serie di delitti specificamente elencati, e individuati o in base alla loro abituale complessità probatoria, ovvero sotto il profilo dell’allarme sociale.
    Una disposizione di particolare rilievo è quella di cui all’articolo 5 che, mentre al comma 1 stabilisce l’immediata entrata in vigore della nuova legge senza periodo di vacatio, al comma 2 estende gli effetti dell’articolo 2 ai procedimenti penali in corso, esclusivamente in primo grado, pendenti da più di due anni.
    Il disegno di legge ha suscitato un acceso dibattito sotto numerosi profili, anche alla luce del parere licenziato dalla Commissione affari costituzionali che solleva diversi punti di criticità.
    L’esame ha così messo in luce l’opportunità di modifiche anche di ampia portata, una parte delle quali già accolte dalla Commissione.
    Tuttavia, un elemento importante che è emerso dalla discussione è l’unanime condivisione, da parte di tutte le forze politiche, circa la necessità di intervenire su questa materia e circa il fatto che la ragionevole durata del processo è un principio costituzionale non sacrificabile. In quest’ottica, il disegno di legge appare sicuramente apprezzabile proprio perché, mentre rende oggettiva la determinazione della durata ragionevole del processo, assicura la perentorietà dei nuovi termini attraverso la previsione di concreti effetti giuridici in caso di loro violazione.

Valentino, relatore

 

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


sul disegno di legge

(Estensore: Malan)

2 dicembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza rileva che, nell’introdurre norme per assicurare la ragionevole durata dei processi, si individuano criteri presuntivi, che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità: da una parte, infatti, si esclude che un processo durato meno di due anni possa essere considerato eccessivamente lungo, dall’altra si stabilisce che una durata ultratriennale debba sempre essere considerata irragionevole. Inoltre, le nuove norme non si applicherebbero a tutti gli imputati e a tutte le parti civili, ma in modo variabile, tenendo conto di circostanze soggettive, mentre la lista dei casi esclusi dall’applicazione delle norme presenta alcune incongruità che potrebbero risolversi in altrettanti profili di irragionevolezza, sia interna sia in riferimento ad altre disposizioni recentemente introdotte nell’ordinamento. Infatti, l’elencazione dei reati esclusi comprende casi di gravità anche molto diversa, ad esempio delitti e contravvenzioni. Si rileva, quindi, che la possibilità di trasferire l’azione in sede civile troverebbe applicazione in un numero notevole di casi: sarebbe opportuno valutarne l’impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari e sulle posizioni delle parti civili. Quanto all’articolo 3, esso stabilisce che le disposizioni sulla durata massima si applicano ai processi pendenti solo quando siano in primo grado alla data di entrata in vigore del provvedimento: un aspetto critico in riferimento al principio di uguaglianza e a quello di ragionevolezza.

        Per le ragioni esposte, la Commissione esprime un parere favorevole alle seguenti condizioni:

            – che sia esclusa l’applicazione delle nuove norme solo per coloro che siano dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali e per i recidivi già riconosciuti come tali in giudizio e non per tutti coloro che abbiano riportato anche una sola condanna e anche in caso di riabilitazione: tali correzioni darebbero all’esclusione un carattere più ragionevole, poiché sarebbe concentrata su persone delle quali sia stata accertata in giudizio una presumibile «pericolosità sociale»;

            – che sia razionalizzato il catalogo dei reati esclusi, tenendo conto della gravità. L’elencazione potrebbe essere resa coerente con altre analoghe enumerazioni inserite o aggiornate di recente, ad esempio il catalogo dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta, ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 come convertito in legge, ovvero l’elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva;
            – che le disposizioni si applichino a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all’imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo: tale discrimine, infatti, sarebbe fondato sul principio che la presunzione di non colpevolezza, in quei casi, non risulterebbe neppure attenuata e pertanto la pretesa punitiva sarebbe affievolita.

        La Commissione formula, inoltre, le seguenti osservazioni:
            – si invita a valutare l’impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull’ordinamento e a considerare, di conseguenza, l’introduzione di alcune clausole di flessibilità, commisurate a parametri certi, come ad esempio il numero di coimputati o la complessità degli adempimenti probatori;

            – si segnala l’opportunità di valutare, in ragione dell’entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell’azione in sede civile;
            – si richiama, infine, l’opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione dei tempi processuali effettivi e agendo sulle forme e i termini del procedimento. In particolare, si suggerisce di riconsiderare una riduzione, anche sensibile, della sospensione feriale dei termini processuali.

        In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di una durata certa, conforme ai princìpi costituzionali.


sugli emendamenti

15 dicembre 2009

        La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
            – sull’emendamento 1.35 parere non ostativo, segnalando l’inopportunità di introdurre in una sede non appropriata modifiche a norme, anche di carattere ordinamentale, recentemente approvate dal Parlamento e oggetto di esame parlamentare in sede consultiva su atti del Governo. Si ritiene inoltre necessario precisare, in ogni caso, che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, ai commi da 2-quinquies a 2-undecies, siano da intendersi riferiti esclusivamente alle amministrazioni statali;

            – parere favorevole sugli emendamenti che recepiscono, in tutto o in parte, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere espresso sul testo del disegno di legge;
            – parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 


PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


sul disegno di legge

(Estensore: Azzollini)

9 dicembre 2009

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo l’articolo 2 sia inserito il seguente: «2-bis. (Clausola di monitoraggio). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

sugli emendamenti

16 dicembre 2009

        La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.21, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.9 e 2.11 (limitatamente alle lettere f) e h)».

        Sulle proposte 1.7, 1.8, e 1.10 il parere è non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: «L’attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».
        Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4 e 2.0.5, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul restante emendamento.
        Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

 

DISEGNO DI LEGGE N. 1880

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del senatore Gasparri ed altri

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

    1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

        a) al comma 1, le parole: «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subìto»;

 

        b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

 

        c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 

    «3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

    «3-bis. Identico.

    3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

    3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

    3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

    3-quater. Identico.

    3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

    3-quinquies. Identico.

    3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

    3-sexies. Identico».

    2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l’istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2.  Identico.

Art. 2.

Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione
dei termini di durata ragionevole)

(Estinzione del processo per violazione
dei termini di durata ragionevole)

    1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

    «Art. 346-bis. - (Non doversi procedere per estinzione del processo) – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati puniti con la pena dell’arresto ovvero a reati per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, da sole o congiuntamente a pene pecuniarie, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

        a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

        a)  identica;

        b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

        b)  identica;

        c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

        c)  identica;

        d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

        d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado di giudizio.

 

    2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231.

    2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

    3.  Identico.

        a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

 

        b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

 

        c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

 

 

    4. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 3, lettera a), la sospensione dei termini di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

    3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

    5.  Identico.

    4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

    6.  Identico.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

    7. Le disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 non si applicano nei processi in cui l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 99, commi secondo e quarto, del codice penale o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

        a) delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale;

        a)  identica;

        b) delitto di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale;

        b)  identica;

 

        c) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all’articolo 572 del codice penale;

        c) delitti di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter del codice penale;

        d)  identica;

        d) delitto di sequestro di persona di cui all’articolo 605 del codice penale;

        e)  identica;

        e) delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale;

        f)  identica;

        f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

        g)  identica;

        g) delitti di furto di cui all’articolo 624-bis del codice penale;

        h)  identica;

        h) delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale;

        i)  identica;

        i) delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

        l)  identica;

        l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a);

        m)  identica;

        m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

        n)  identica;

        n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

        o) delitti previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

        o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        p)  identica.

    6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

    8.  Identico.

    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3».

    9.  Identico.

 

Art. 3.

 

(Modifica dell’articolo 23 del codice
di procedura penale)

 

    1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

    «2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

 

Art. 4.

 

(Clausola di monitoraggio)

 

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Art. 3.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

    2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d’appello o alla Corte di cassazione.