Traduzione non ufficiale

a cura

dellÕAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

 

 

 

Organizzazione Marittima Internazionale

4 ALBERT EMBANKMENT

LONDON SE1 7SR

FAL.3/Circ. 194

22 gennaio 2009

 

Ref. T3/2.02

 

PRINCIPII RELATIVI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PER LO SBARCO DI PERSONE SOCCORSE IN MARE

 

1.     Il Comitato di Facilitazione (ÒFacilitation CommitteeÓ), nella trentaduesima (4-8 luglio 2005), trentatreesima (3-7 luglio 2006) e trentaquattresima (26-30 marzo 2007) sessione, ha discusso dei problemi connessi allo sbarco di persone soccorse in mare. Le discussioni hanno evidenziato ed enfatizzato lÕimportanza di questo argomento.

 

2.     Il Comitato, nella sua trentacinquesima sessione (12-16 gennaio 2009), riconoscendo la necessitˆ per i Governi Membri di avere una base comune concernente le procedure amministrative per lo sbarco di persone soccorse in mare, ha identificato i seguenti principii essenziali che i Governi Membri dovrebbero incorporare nelle loro procedure amministrative per lo sbarco di persone soccorse in mare al fine di armonizzare le procedure e di renderle efficienti e prevedibili:

 

.1   Gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autoritˆ nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entitˆ responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare;

 

.2   Dovrebbe essere altres“ assicurato che tutte le operazioni e le procedure come lo screening e lÕaccertamento dello status delle persone soccorse che vada oltre lÕassistenza alle persone in pericolo siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro. Normalmente al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, etˆ, sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessitˆ mediche delle persone soccorse. Se una persona soccorsa manifesta lÕintenzione di fare domanda di asilo, particolare attenzione deve essere data alla sicurezza del richiedente asilo. AllÕatto di comunicare tali informazioni, esse non devono quindi essere condivise con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata;

 

.3   Tutte le parti coinvolte (ad esempio, il Governo responsabile dellÕarea SAR in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalitˆ o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e lÕAlto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)) dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse. Il Governo responsabile dellÕarea SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilitˆ principale di assicurare che tale cooperazione avvenga. Se lo sbarco dalla nave soccorritrice non pu˜ essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dellÕarea SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse in conformitˆ con le leggi e i regolamenti sullÕimmigrazione dello Stato membro in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto post salvataggio.

 

.4   Tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dellÕarea in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio. I richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati allÕautoritˆ competente per  lÕesame della loro richiesta dÕasilo; e

 

.5   I principii internazionali di protezione[1] stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati.

 

3.     I Governi membri sono esortati ad assicurare che le loro procedure amministrative siano conformi ai principii enunciati in questa circolare, ed a trasmettere le informazioni della circolare alle rispettive autoritˆ nazionali competenti.

 



[1] Questi includono gli obblighi, derivanti dal Diritto Internazionale dei Diritti dellÕUomo, di non rinviare persone in luoghi in cui vi sono motivi sostanziali di credere che esista un rischio reale di subire qualsiasi forma di danno irreparabile. Ad esempio, lÕarticolo 33 (1) della Convenzione sullo status di Rifugiato del 1951 prevede che: ÒNessuno Stato contraente potrˆ espellere o respingere (refouler), in qualsiasi modo, un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertˆ sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalitˆ, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politicheÓ. LÕarticolo 3 (1) della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli del 1984, inumani o degradanti del 1984 prevede che: ÒNessuno Stato contraente potrˆ espellere, respingere (refouler) o estradare una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa sarebbe a rischio di essere sottoposta a torturaÓ.