Traduzione non ufficiale
a cura
dellÕAlto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Organizzazione
Marittima Internazionale
4 ALBERT
EMBANKMENT
LONDON SE1 7SR
FAL.3/Circ. 194
22 gennaio 2009
Ref. T3/2.02
PRINCIPII RELATIVI ALLE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
PER LO SBARCO DI PERSONE SOCCORSE IN MARE
1.
Il Comitato
di Facilitazione (ÒFacilitation CommitteeÓ), nella trentaduesima (4-8 luglio 2005), trentatreesima
(3-7 luglio 2006) e trentaquattresima (26-30 marzo 2007) sessione, ha discusso
dei problemi connessi allo sbarco di persone soccorse in mare. Le discussioni
hanno evidenziato ed enfatizzato lÕimportanza di questo argomento.
2.
Il Comitato,
nella sua trentacinquesima sessione (12-16 gennaio 2009), riconoscendo la
necessitˆ per i Governi Membri di avere una base comune concernente le
procedure amministrative per lo sbarco di persone soccorse in mare, ha
identificato i seguenti principii essenziali che i Governi Membri dovrebbero
incorporare nelle loro procedure amministrative per lo sbarco di persone soccorse
in mare al fine di armonizzare le procedure e di renderle efficienti e
prevedibili:
.1 Gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio
di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autoritˆ nazionali competenti coordinino
gli sforzi con tutte le altre entitˆ responsabili per le questioni riguardanti
lo sbarco di persone soccorse in mare;
.2 Dovrebbe essere altres“ assicurato che tutte le
operazioni e le procedure come lo screening e lÕaccertamento dello status delle
persone soccorse che vada oltre lÕassistenza alle persone
in pericolo siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro. Normalmente
al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste
procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, etˆ, sesso, stato apparente di
salute, condizioni mediche e specifiche necessitˆ mediche delle persone
soccorse. Se una persona soccorsa manifesta lÕintenzione di fare domanda di
asilo, particolare attenzione deve essere data alla sicurezza del richiedente
asilo. AllÕatto di comunicare tali informazioni, esse non devono quindi essere
condivise con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata;
.3 Tutte le parti coinvolte (ad esempio, il Governo
responsabile dellÕarea SAR in cui le persone sono state soccorse, gli altri
Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di
bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalitˆ o di
residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano
partite, se conosciuto, e lÕAlto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR)) dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco
delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la
soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse.
Il Governo responsabile dellÕarea SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe
avere la responsabilitˆ principale di assicurare che tale cooperazione avvenga.
Se lo sbarco dalla nave soccorritrice non pu˜ essere predisposto rapidamente
altrove, il Governo responsabile dellÕarea SAR dovrebbe acconsentire allo
sbarco delle persone soccorse in conformitˆ con le leggi e i regolamenti
sullÕimmigrazione dello Stato membro in un luogo sicuro sotto il suo controllo
dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto post
salvataggio.
.4 Tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il
Governo dellÕarea in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne
il ritorno o il rimpatrio. I richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere
indirizzati allÕautoritˆ competente per lÕesame della loro richiesta dÕasilo; e
.5 I principii internazionali di protezione[1]
stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati.
3.
I Governi
membri sono esortati ad assicurare che le loro procedure amministrative siano
conformi ai principii enunciati in questa circolare, ed a trasmettere le
informazioni della circolare alle rispettive autoritˆ nazionali competenti.
[1] Questi includono gli obblighi, derivanti
dal Diritto Internazionale dei Diritti dellÕUomo, di non rinviare persone in
luoghi in cui vi sono motivi sostanziali di credere che esista un rischio reale
di subire qualsiasi forma di danno irreparabile. Ad esempio, lÕarticolo 33 (1)
della Convenzione sullo status di Rifugiato del 1951 prevede che: ÒNessuno
Stato contraente potrˆ espellere o respingere (refouler), in qualsiasi modo, un
rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertˆ sarebbero
minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalitˆ,
della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni
politicheÓ. LÕarticolo 3 (1) della Convenzione contro
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli del 1984, inumani o degradanti
del 1984 prevede che: ÒNessuno Stato contraente potrˆ espellere, respingere
(refouler) o estradare una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie
ragioni di credere che in tale Stato essa sarebbe a rischio di essere
sottoposta a torturaÓ.