A.C. 103 ed abb.-A

EMENDAMENTI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Relatori: BERTOLINI, per la maggioranza; BRESSA, di minoranza.

N. 1.

Seduta del 12 gennaio 2010

ART. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni da almeno quattro anni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno;

          b-ter) su istanza dei genitori, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda da almeno un anno, senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 90 giorni».

      2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nel caso di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
01. 020.    Donadi, Favia.

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - (Nascita). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
01. 012.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - (Nascita). - 1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
01. 013.    Sarubbi, Granata, Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, Della Vedova, De Pasquale, De Torre, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbrollini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Villecco Calipari, Zazzera.

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - (Nascita). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno».
01. 021.    Di Biagio.

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - (Nascita). - 1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri legalmente soggiornanti in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residenti;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
01. 04.    Sarubbi, Granata, Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, Della Vedova, De Pasquale, De Torre, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbrollini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Villecco Calipari, Zazzera.

      All'articolo 1, premettere il seguente:

      Art. 01. - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni».

      2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tale senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
01. 03.    Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

      Sopprimerlo.
1. 1.    Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 1. - (Minori). - 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

      «2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data del raggiungimento della maggiore età.
      2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 1. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «2-bis. Lo straniero legalmente residente in Italia che vi ha regolarmente frequentato istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per almeno sei anni ed ha assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ha frequentato in Italia il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione conseguendo il relativo titolo di studio, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».
1. 5.    Vassallo.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 1. - (Minori). - 1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta, è richiesta al soggetto un'opzione.
      2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Il soggetto di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un'opzione».
1. 3.    Sarubbi, Granata, Barbareschi, Barbaro, Barbieri, Berardi, Bobba, Colombo, Concia, Cosenza, Cristaldi, D'Antona, De Angelis, Della Vedova, De Pasquale, De Torre, Di Biagio, Di Giuseppe, Favia, Vincenzo Antonio Fontana, Giulietti, Gozi, Lamorte, Laratta, Lo Presti, Malgieri, Mantini, Mariani, Mattesini, Mazzarella, Mecacci, Melis, Moffa, Murgia, Mussolini, Narducci, Occhiuto, Peluffo, Perina, Pezzotta, Rao, Realacci, Rota, Sbrollini, Scalia, Tassone, Touadi, Tremaglia, Villecco Calipari, Zazzera.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: frequentato con profitto fino alla fine del capoverso con le seguenti: regolarmente assolto all'obbligo di istruzione previsto dalla legge diviene cittadino se dichiara la volontà di acquisire la cittadinanza italiana.
1. 21.    Rubinato.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: con profitto fino a: formazione con le seguenti: scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno fino al superamento del ciclo di istruzione o formazione obbligatori.
1. 8.    Favia, Donadi.

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, acquista la cittadinanza su richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore. Il minore non può chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
      2-ter. Il figlio minore di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano».
1. 9.    Sbai.

      Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il minore straniero o apolide, entrato nel territorio della Repubblica entro il sesto anno di età, che abbia frequentato scuole riconosciute fino al superamento di almeno un ciclo di istruzione o formazione del percorso obbligatorio, diviene cittadino su istanza dei genitori, o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, o al raggiungimento della maggiore età».
1. 20.    Favia.

(Votazione dell'articolo 1)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Matrimonio e adozione di maggiorenne). - 1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.
      2. I termini di cui al comma 1 non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
      3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
      4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».
1. 019.    Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Matrimonio e adozione di maggiorenne). - 1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
      2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
      3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
      4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni».
1. 012.    Bressa.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Scioglimento del matrimonio e adozione di maggiorenne). - 1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'acquisto o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
      2-ter. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni».
1. 03.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Attribuzione della cittadinanza). - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

          a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

          b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 013.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Attribuzione della cittadinanza). - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

          a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

          b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 023.    Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Attribuzione della cittadinanza). - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all'articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

          a) lo straniero che da almeno sette anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

          b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 021.    Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Attribuzione della cittadinanza). - 1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato:

          a) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno e che è in possesso da almeno tre anni del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

          b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione senza interruzioni e comunque senza aver lasciato il territorio della Repubblica per più di 270 giorni negli ultimi tre anni e per più di 90 giorni nel corso dell'ultimo anno;

          c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica.

      2. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al terzo anno della scuola media inferiore.
      3. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui al comma 1 è altresì condizionata:

          a) alla effettiva conoscenza di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;

          b) alla reale integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, dei principi fondamentali della Costituzione;

          c) al rispetto degli obblighi fiscali;

      4. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, per le finalità indicate ai commi 2 e 3 a cui lo straniero è tenuto a partecipare.
      5. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione già competenti per materia, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché i requisiti ovvero i titoli già posseduti da ritenersi equipollenti».

      2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «dell'articolo 5» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 5-bis».
1. 02.    Donadi, Favia.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero). - 1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.
      2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.
      4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».
1. 014.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza). - 1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

          c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

          d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

          e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

      2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
      3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
      4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
      5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».
1. 015.    Bressa.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza). - 1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6.- 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-bis:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

          c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

          d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

          e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

      2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
      3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nel caso di cui all'articolo 5-bis.
      4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
      5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».
1. 01.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Decreto di attribuzione della cittadinanza). - 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

      «1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.

      1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
1. 016.    Bressa.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Procedura di reiezione delle istanze). - 1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano motivi preclusivi indicati all'articolo 6».
1. 017.    Bressa.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. - (Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica). - 1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
1. 018.    Bressa.

ART. 2.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - (Concessione della cittadinanza). - 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

          b) la lettera d) è abrogata;

          c) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3».

      2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - (Percorso di cittadinanza). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che abbia risieduto legalmente in Italia senza interruzioni per almeno sette anni e che dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana, diviene cittadino se:

          a) certifica la permanente sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso;

          b) supera un test di naturalizzazione finalizzato ad accertare la conoscenza degli elementi fondamentali della storia, della cultura e della Costituzione italiane.

      2. Il Governo attua con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero ai fini della preparazione al test di naturalizzazione di cui al comma 1.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del test di naturalizzazione, le modalità di organizzazione ed espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera b). Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonee a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1».

          b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 5 e 5-bis».

          c) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è abrogata;

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 1.    Vassallo.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - (Concessione della cittadinanza). - 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

          b) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          c) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.

      2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), b-bis), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
2. 5.    Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera d) è abrogata;

          b) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

          c) la lettera f) è abrogata.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 20.    Donadi, Favia.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - (Nuova ipotesi di concessione della cittadinanza). - 1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

          «f-bis) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter».

      Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-ter:

          comma 1, alinea, sostituire le parole: lettera f) con le seguenti: lettera f-bis);

          comma 2, primo periodo, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: cinque anni.
2. 21.    Zaccaria.

      Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
2. 6.    Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.
2. 7.    Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

      Al comma 1, capoverso, dopo le parole: all'articolo 9-ter aggiungere le seguenti: . Il periodo di dieci anni è ridotto a sette se lo straniero assolve alle seguenti condizioni: 1) ha una buona conoscenza della lingua italiana; 2) si è integrato nella comunità italiana e ha familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi italiani; 3) si conforma all'ordinamento giuridico italiano; 4) svolge attività di utilità sociale. La verifica delle predette condizioni esonera lo straniero dallo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter ed il procedimento amministrativo deve concludersi entro e non oltre un anno dalla data della presentazione della domanda.
2. 23.    Rubinato.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «f-bis) al minore straniero che abbia compiuto dieci anni, a istanza dei genitori o degli esercenti la patria potestà, purché abbia completato il ciclo di studi della scuola primaria e purché almeno uno dei genitori sia in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;».
2. 22.    Zaccaria.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Percorso di cittadinanza).

      Sopprimerlo.
3. 12.    Bressa.

      Al comma 1, capoverso articolo 9-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) alla verifica della reale integrazione linguistica dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui alla presente lettera, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui alla presente lettera, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          sopprimere i commi 2, 3 e 4;

          al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: disciplinati fino alla fine del periodo con le seguenti: disciplinate le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza.
3. 2.    Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: di un corso, aggiungere la seguente: almeno.
3. 3.    Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con rilascio di un apposito attestato della frequenza con esito positivo del corso.
3. 23.    Sbai.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: . Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno quattro mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui sopra.
3. 6.    Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, lettera c), sopprimere le parole: , anche in ambito familiare,
3. 4.    Favia, Donadi.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, lettera c), sostituire le parole: delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione con le seguenti: dei valori umanitari di pari dignità, rispetto e tolleranza delle persone.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

          «d) al rispetto dei principi costituzionali, delle leggi anche fiscali dello Stato e dell'ordinamento giuridico italiano»:

          al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare il regolamento definisce le modalità con cui il Ministero dell'Interno, nello svolgimento delle inchieste necessarie per determinare la sussistenza delle condizioni della naturalizzazione, sente anche l'autorità comunale nel cui territorio risiede lo straniero e la sua famiglia, nonché l'autorità scolastica competente.
3. 26.    Rubinato.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) all'assenza di carichi pendenti per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e),sostituire le parole: , alloggio e assenza di carichi pendenti con le seguenti: e alloggio
3. 20.    Contento.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, lettera e), sostituire le parole: , alloggio e assenza di carichi pendenti con le seguenti: e alloggio.
3. 21.    Contento.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: carichi pendenti aggiungere le seguenti: per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
3. 22.    Contento.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          f) all'esistenza di un lavoro subordinato o autonomo o di un'attività economica stabile, da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.
3. 24.    Sbai.

      Al comma 1, capoverso Art. 9-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da almeno otto anni con le seguenti: e che vi soggiorna legalmente, senza interruzioni, da almeno cinque anni.
3. 5.    Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Prestazione del giuramento).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 4. - (Giuramento). - 1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.
      2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
      3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

      Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole: della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante con le seguenti della casa comunale avanti al sindaco del comune in cui risiede l'istante.
4. 20.    Rubinato.

      Al comma 1, capoverso Art. 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone».
4. 1.    Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 2, sostituire le parole da: di osservarne fino alla fine del comma con le seguenti: di non comprometterne la sicurezza, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di riconoscere e rispettare la pari dignità di ogni persona.
4. 21.    Rubinato.

      Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.
4. 2.    Tassone, Mantini, Mannino, Rao.

(Votazione dell'articolo 4)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, ad esclusione dei casi in cui la rinuncia imponga conseguenze particolarmente onerose, in virtù dei criteri appositamente stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25».
4. 01.    Donadi, Favia.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Doppia cittadinanza). - 1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
4. 02.    Bressa, Sarubbi, Granata, Mantini, Favia, Della Vedova, Di Biagio, Giulietti, Pezzotta, Narducci, Touadi, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato nel termine di cinque anni se conseguito sulla base dell'occultamento di fatti essenziali o della presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge.
      2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti. L'acquisto della cittadinanza può essere revocato se lo straniero, ovvero il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, ha violato in modo rilevante e ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici e la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi della comunità nazionale».
4. 030.    Rubinato.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
      2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
4. 04.    Sbai.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. All'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. In ogni caso i minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza italiana».
4. 031.    Rubinato.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). - 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
4. 013.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Può riacquistare la cittadinanza italiana, con l'entrata in vigore della presente disposizione, chiunque l'abbia perduta a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consentiva il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze».
4. 025.    Di Biagio, Angeli, Picchi, Berardi.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «è nato in Italia ed effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
4. 021.    Bucchino, Porta, Garavini, Fedi, Gianni Farina.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza viene esercitato dal soggetto interessato, ai sensi dei commi 1 e 2, tramite richiesta scritta presso la competente autorità consolare di iscrizione all'AIRE, oppure con istanza al sindaco del proprio comune italiano di iscrizione all'AIRE; tali richieste vanno formulate secondo quanto disposto dalle preposte autorità amministrative».
      3. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Possono, inoltre acquistare o riottenere la cittadinanza:

          a) i figli di cittadina italiana nati prima del 1o gennaio 1948, anche nel caso in cui la madre è deceduta;

          b) la donna che, pur essendo stata cittadina italiana secondo lo ius sanguinis, ha perso tale status in seguito alla contrazione di matrimonio con cittadino straniero prima del 1o gennaio 1948;

          c) i figli di almeno uno dei due genitori italiani, anche se nati prima del 1o gennaio 1948».
4. 026.    Narducci, Bobba.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:

          a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;

          b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
4. 05.    Donadi, Favia.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
4. 022.    Fedi, Bucchino, Garavini, Porta, Gianni Farina.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4. 06.    Borghesi, Favia.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 17, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è differito al secondo anno successivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per i successivi due anni.
4. 07.    Borghesi, Favia.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
4. 023.    Porta, Garavini, Bucchino, Fedi, Gianni Farina.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:

          a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;

          b) il figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;

          c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padri o di madri cittadini.»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il diritto al riacquisto o all'acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
4. 020.    Bucchino, Fedi, Garavini, Porta, Gianni Farina.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riacquisto della cittadinanza). - 1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Alle persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23. I territori di cui al presente comma comprendono i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano e i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

          a) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

          b) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73».

      2. È abrogata la legge 14 dicembre 2000, n. 379.
4. 027.    Narducci, Bobba.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla ex Jugoslavia che sono giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, qualora non abbia già la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è comunque considerato cittadino italiano per nascita ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo».
4. 024.    Di Biagio.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Prestazione del giuramento). - 1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
      1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1».
4. 014.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Modalità di computo del periodo di residenza legale). - 1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.
      2. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:

          a) per almeno un anno, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;

          b) per almeno cinque anni, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».
4. 015.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). - 1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4. 016.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riordino della disciplina di attuazione). - 1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
4. 017.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Riordino della disciplina di attuazione). - 1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
4. 08.    Bressa, Zaccaria, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Sarubbi.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
      2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi per la concessione e per l'acquisizione della cittadinanza è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. Qualora il regolamento di cui al comma 1, non sia adottato nel termine prescritto, la disposizione transitoria di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
4. 018.    Bressa.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4-bis. - l. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «1-ter 1. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continua nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni».
4. 029.    Amici, Bressa, Livia Turco.

ART. 5.
(Entrata in vigore).

      Sopprimerlo.
5. 12.    Bressa

(Si vota il mantenimento dell'articolo 5)