LEGGE 23 dicembre 2009 , n. 191
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205) 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 
 
    1. Per l'anno  2010,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000  milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010,  e'  fissato,  in
termini  di  competenza,  in  286.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2010. 
    2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del  saldo  netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e  in  41.400  milioni  di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli  anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie;  il  livello  massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  253.000
milioni di euro e  in  250.000  milioni  di  euro.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare  e'  determinato,  rispettivamente,  in  49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. 
    3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
    4.  Le  maggiori  disponibilita'  di  finanza  pubblica  che   si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni  del  Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli  anni  2010-2013,  al
fine di fronteggiare  la  diminuzione  della  domanda  interna,  sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti  delle
famiglie con figli e  dei  percettori  di  reddito  medio-basso,  con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 

        
      
 
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 
 
    1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: 
    a) in 303,76  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in  75,05  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
    2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma  1,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2010
in 18.121,52 milioni di euro per le  gestioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 1, lettera b). 
    3. I medesimi importi complessivi di cui ai  commi  1  e  2  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 1, lettera  a),  della  somma  di  836,97  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,72 milioni di euro e  di  63,06  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
    4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate: 
    a) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  per  l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della  legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza  rispetto
agli oneri per prestazioni e  provvidenze  varie,  per  un  ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; 
    b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di  cui  alla  lettera  a),  come  risultanti  dal  bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto,  per  un  ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
    5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto  1972,  n.
457, si interpreta nel senso che  il  termine  ivi  previsto  del  30
ottobre per la rilevazione della media tra  le  retribuzioni  per  le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi  provinciali  di
lavoro  ai  fini  della  determinazione  della   retribuzione   media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il  calcolo  della  contribuzione  degli  operai  agricoli  a   tempo
determinato e' il  medesimo  di  quello  previsto  al  secondo  comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli  operai  a
tempo indeterminato. 
    6. Ai contribuenti  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168,  hanno  gia'  provveduto  al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del  differimento  del
versamento dell'importo  corrispondente  a  venti  punti  percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto  dal  medesimo  articolo  1,
comma 1, del decreto-legge  n.  168  del  2009,  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. 
    7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168. 
    8.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno  tenuto  conto   del
differimento di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, restituiscono  le  maggiori  somme  trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2009.  Le  somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445. 
    9.  Per  il  triennio  2010-2012  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «2010 e  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2010, 2011 e 2012»; 
    b) alla lettera a), le parole: «dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2012»; 
    c) alla lettera b), le parole: «dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2012»  e  le  parole:  «giugno  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2013». 
    11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «2010,
2011, 2012 e successivi». 
    12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Le regioni, nell'esercizio della  potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC),   di   cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le  modalita'  attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi  della  collaborazione  gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento  di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni   caso
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del  presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. L'autorizzazione e' sospesa  per  sei  mesi  in  caso  di
mancata presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 28». 
    13. Nelle more della definizione del nuovo  assetto  contrattuale
delle  amministrazioni   pubbliche,   con   particolare   riferimento
all'individuazione del numero e alla  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  e  alle  conseguenti  implicazioni  in   termini   di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di  finanza  pubblica  nel  contesto  degli  attuali  sviluppi  della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203,  gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale   per   la
contrattazione     collettiva     nazionale     sono     quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370  milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. 
    14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per  il  triennio
2010-2012, le risorse per i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale statale in regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201  milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135  e  214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
    15. Le somme di cui ai commi 13 e  14,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
    16. Per il personale dipendente da  amministrazioni,  istituzioni
ed enti pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo  ai  criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati disponibili presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede  di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
    17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  continua   a   trovare   applicazione
l'obbligo  contabile  disposto  dall'articolo   9,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
    18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13  a  16  del
presente articolo,  le  amministrazioni  destinatarie  utilizzano  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33  e  34,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per  le  finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il  primo  semestre
del  2010  sulla  base  delle  risultanze  finanziarie  dei  dati  di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto  scuola  resta  ferma  la
normativa di settore di cui  all'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla  verifica  di  cui  al
comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi  da  13  a  20  del  presente
articolo. 
    20. Al termine della fase di cui al comma 13,  si  provvede  alla
individuazione ed al relativo stanziamento  delle  ulteriori  risorse
finanziarie  occorrenti  per  i  rinnovi  contrattuali  del  triennio
2010-2012. 
    21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
74 del 13 marzo 2009,  e'  istituito  un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio  2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per  l'importo  iscritto  nel
bilancio dello Stato  a  legislazione  vigente,  un  acconto  di  200
milioni di euro. 
    22. Ai fini del concorso al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  116,
117 e 118,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  operano  con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 
    23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, con una  riduzione  complessiva  dei
relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni indicati. Con decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  alla
corrispondente   rideterminazione   dell'ammontare   dei   contributi
spettanti ai singoli enti interessati. 
    24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui  ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre  2006,  n.
286, e successive  modificazioni,  i  comuni  trasmettono,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo  2010  e  a  pena  di  decadenza,  al
Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito
accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale  sugli  immobili,
derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a  45
del  medesimo  articolo  2  del  decreto-legge  n.  262   del   2006,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  286  del  2006,  e
successive modificazioni,  con  modalita'  e  termini  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno. 
    25. Al fine di consentire la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per  lo  svolgimento  di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro. 
    26. Le vittime di atti di  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale
matrice e i  loro  superstiti,  compresi  i  figli  maggiorenni,  gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in
un procedimento civile, penale, amministrativo o  contabile  comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di  tale  matrice,  sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di  registro  previsto,
quali  parti  in  causa,  dall'articolo  57  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di  ogni  altra
imposta. 
    27. Ai fini dello svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
all'acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e  connesse  prestazioni
strettamente correlate allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dell'Amministrazione  della  difesa  e  non  direttamente   correlate
all'attivita' operativa  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  nonche'  ai
fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985,  n.  808,  nonche'
delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione  per
quelle di alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula  di  contratti  di
sponsorizzazione, e' costituita la  societa'  per  azioni  denominata
«Difesa Servizi Spa», con sede in Roma.  Il  capitale  sociale  della
societa' di cui al presente comma e' stabilito in 1 milione di euro e
i successivi eventuali aumenti  del  capitale  sono  determinati  con
decreto  del  Ministro  della  difesa,   che   esercita   i   diritti
dell'azionista.   Le   azioni   della   societa'   sono   interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto
di diritti a favore di terzi. 
    28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo
della guardia di finanza hanno il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e  di  ogni
altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche  avvalendosi
della societa' di cui al comma 27,  ed  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, anche avvalendosi dell'apposita societa', possono consentire
l'uso anche  temporaneo  delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli
emblemi e dei segni distintivi di  cui  al  presente  comma,  in  via
convenzionale ai sensi dell'articolo  26  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nel  rispetto  delle  finalita'
istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e  del  Corpo  della
guardia di finanza. Si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 124, 125 e 126 del codice della  proprieta'  industriale  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  e  successive
modificazioni. 
    29. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui  al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 
    30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
    31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma  28,
nonche' le specifiche modalita' attuative, con riferimento alle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti  da  emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  individuate
le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli  emblemi  e  gli  altri   segni
distintivi di cui al comma 28 e le  specifiche  modalita'  attuative,
con riferimento al Corpo della guardia di finanza. 
    32. La societa' di cui  al  comma  27,  che  e'  posta  sotto  la
vigilanza del Ministro della  difesa,  opera  secondo  gli  indirizzi
strategici  e  i  programmi  stabiliti  con  decreto   del   medesimo
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. La medesima societa' ha ad oggetto la prestazione di servizi
e   l'espletamento   di   attivita'   strumentali   e   di   supporto
tecnico-amministrativo in favore  dell'Amministrazione  della  difesa
per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali   di   quest'ultima.
L'oggetto  sociale,   riguardante   l'attivita'   negoziale   diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse  prestazioni,  e'
strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del
comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per  le
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  delle  funzioni  di
centrale di committenza ai sensi  dell'articolo  33  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette  funzioni  di
centrale di committenza possono essere  svolte  anche  per  le  altre
Forze di polizia, previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  le
amministrazioni interessate. La  societa'  puo'  altresi'  esercitare
ogni attivita' strumentale, connessa o  accessoria  ai  suoi  compiti
istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
    33. La societa' di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di
centrale di committenza,  utilizza  i  parametri  di  prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  come  limiti
massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 
    34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della societa'
di cui al comma 27. Esso e' approvato con decreto del Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge.  E'  ammessa  la  delega  dei   poteri   dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri.  Con  lo  stesso  decreto  sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata  in  carica.  I  membri  del
consiglio di amministrazione possono  essere  scelti  anche  tra  gli
appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le  successive
modifiche allo statuto  e  le  nomine  dei  componenti  degli  organi
sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma  del  codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle  stesse
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo  statuto
prevede: 
    a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di
esse diritti a favore di terzi; 
    b) la nomina da  parte  del  Ministro  della  difesa  dell'intero
consiglio di  amministrazione  e  il  suo  assenso  alla  nomina  dei
dirigenti; 
    c) le modalita' per l'esercizio  del  «controllo  analogo»  sulla
societa', nel rispetto dei  principi  del  diritto  europeo  e  della
relativa giurisprudenza comunitaria; 
    d) le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e
controllo sulla politica aziendale; 
    e) l'obbligo dell'esercizio della attivita' societaria in maniera
prevalente in favore del Ministero della difesa; 
    f) il divieto di chiedere la quotazione in  borsa  o  al  mercato
ristretto. 
    35. Gli utili netti della  societa'  di  cui  al  comma  27  sono
destinati  a  riserva,  se  non  altrimenti  determinato  dall'organo
amministrativo della societa'  previa  autorizzazione  del  Ministero
vigilante. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
    36. La pubblicazione  del  decreto  di  cui  al  comma  34  nella
Gazzetta Ufficiale  tiene  luogo  degli  adempimenti  in  materia  di
costituzione delle societa'  previsti  dalla  normativa  vigente.  Il
rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente  della  societa'  e'
disciplinato dalle norme di diritto privato  e  dalla  contrattazione
collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a  35  del
presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal   comma   9
dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
la societa' si avvale anche  del  personale  militare  e  civile  del
Ministero  della  difesa,  anche  di  livello  non  dirigenziale,  in
possesso  di  specifiche  competenze  in   campo   amministrativo   e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste  dallo  stesso
articolo. 
    37. Al fine di assicurare efficace sostegno  alle  iniziative  di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu'  alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare  gli
strumenti di tutela della  stabilita'  dell'occupazione,  nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota  di  10  milioni  di  euro  e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi  dei  confidi  delle
province  con  il  piu'  alto  tasso  di  utilizzazione  della  cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
    38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti  confidi,  possono  essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal  comma
37 del presente articolo. 
    39. All'articolo 13, comma 3-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre  2008,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato»; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo  periodo  e  le  modalita'  di
funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni in materia di politiche abitative». 
    40. Per l'anno 2010 sono prorogate  le  disposizioni  di  cui  al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni. 
    41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008  detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari  superiore
alla misura prevista al comma 2  dell'articolo  30  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito  al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni  eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2. 
    42. Per i comuni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non  superiore  a
15  milioni  di  euro,  i  pagamenti  per  le  spese  relative   agli
investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica
nonche' per gli interventi temporanei  e  straordinari  di  carattere
sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi  del
sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009.  Con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, sono dettate  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
    43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione  e  del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di  cui
al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  per  il  biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
    44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo  nel
territorio  delle  regioni  Basilicata,  Abruzzo,  Molise,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di  Frosinone  e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di  Viterbo,  nonche'
dei  comuni  della  provincia  di  Roma  compresi  nella   zona   del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950,  n.  646,  attraverso  l'incentivazione  di  progetti
coordinati  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di  tecnologie  avanzate
per   l'efficienza   energetica,   tutela   ambientale,   metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'ENEA. 
    45. All'articolo 2, comma 188,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31  dicembre  2004»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31  dicembre  2008,  nei  limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2010». 
    46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2010
e di  2  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
finalizzata  alla  diffusione  di  defibrillatori  semiautomatici   e
automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono
stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  dotare  di  defibrillatori
luoghi,strutture e mezzi di  trasporto,  entro  il  limite  di  spesa
previsto dal presente comma. 
    47. Per il contenimento delle relative  spese  di  potenziamento,
ammodernamento,  manutenzione  e  supporto  per  mezzi,  materiali  e
strutture in dotazione, la facolta' di cui all'articolo 1, comma 568,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei  termini  ivi
contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta  di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche
al  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le  condizioni  e  le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle  prestazioni
di cui al periodo precedente, nel rispetto della  vigente  disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'. 
    48. Per l'anno 2010  al  fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  riservata  una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  al  comma
250 del presente articolo. 
    49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A  tal  fine,  per  l'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. 
    50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24  dicembre  2007,  n.
247,  le  parole:  «accedere  a  finanziamenti  agevolati  per»  sono
soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» e' soppressa.
Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e'
abrogato. 
    51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione  civile,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. 
    52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. I beni di cui al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico  interesse  ivi  contemplate  entro   i   termini   previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 
    2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze
di polizia possono costituire  cooperative  edilizie  alle  quali  e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 
    2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati  alla
vendita ai sensi del comma 2-bis  possono  esercitare  la  prelazione
all'acquisto  degli  stessi.  Con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al  comma  2-bis  ai
sensi del comma 4 del presente articolo»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere   obbligatorio   del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei  beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente  del  competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio,  che  puo'  affidarle
all'amministratore di cui  all'articolo  2-sexies,  con  l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo  2-nonies,  entro
sei mesi dalla data di emanazione  del  provvedimento  del  direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui  al  comma  1  dell'articolo
2-decies.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  del
demanio richiede al prefetto della provincia  interessata  un  parere
obbligatorio, sentito il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti  altrimenti  riconducibili  alla
criminalita' organizzata»; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al  comma
2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella  misura
del 50 per cento, al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
del 50 per cento, al Ministero della  giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento e il potenziamento  degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri  servizi  istituzionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
stabilita' della finanza pubblica». 
    53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di  garanzia
di cui all'articolo 15 della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, nei limiti di 20  milioni  di  euro,  per  favorire  l'accesso  al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle  passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita'  del  fondo  di  garanzia
nazionale e dei confidi agricoli. 
    54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita'  degli  interventi  di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse  finanziarie  previste
all'articolo 11 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre  2009,  di  attuazione  del  citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012.  Alla
conseguente rimodulazione finanziaria  degli  interventi  di  cui  al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate  risorse  si  aggiungono
altresi'   le   risorse   comunitarie   attivabili    nel    contesto
dell'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire  il  pagamento  dei  saldi  contributivi  degli  interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale,  le  disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni  di
spesa degli anni precedenti a quello  di  competenza  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    55. Per le necessita' del settore agricolo il  CIPE  individua  i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e  agli  adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del  Consiglio,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/  2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007,	(CE)	n. 76/2007,	(CE) n. 1098/2007,  (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal  Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009,  per  l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10  ottobre  2007,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di  cui  all'articolo  1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
    57.  In  considerazione  della  specificita'   delle   produzioni
agricole tipiche e per il sostegno  al  Made  in  Italy  nel  settore
agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di  prodotti
a  stagionatura  prolungata  a  denominazione  registrata  a  livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
    58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  e'  ridotta  di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a  decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 
    59. Nei confronti degli orfani  delle  vittime  di  terrorismo  e
delle stragi di tale  matrice  che  siano  stati  gia'  collocati  in
pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno  2010
pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei  criteri  di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto  2004,  n.  206,  e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni  di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale  contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso  contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  in  materia  di  esenzioni
dall'IRPEF. 
    60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    «556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010». 
    61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica. 
    62. In attuazione dell'articolo 44 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  i  contributi  e   le
provvidenze spettano  nel  limite  dello  stanziamento  iscritto  sul
pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  procedendo,  ove  necessario,  al   riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte  salve  le
risorse da destinare  alle  convenzioni  e  agli  oneri  inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. 
    63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma
135, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  puo'  essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La  presente  disposizione  entra  in
vigore il giorno stesso della data di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente,  le  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili  nell'anno  2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sono  state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del  bilancio
dello Stato, per l'importo di 45  milioni  di  euro,  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a  compensazione  degli  effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo. 
    64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno  2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate  il  contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui  all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504. 
    65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma  17,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. 
    66. Per garantire il rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
20102012  e  in  attuazione  dell'intesa  Stato-regioni  in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012,  sancita  nella  riunione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in  funzione  dell'esigenza  di  assicurare,  da   parte   regionale,
l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione   sanitaria   in
condizioni  di  efficienza  e   appropriatezza,   si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 
    67.  Per  gli  anni  2010  e  2011  si  dispone   un   incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro  e  di  419  milioni  di  euro
rispetto  al  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  pari  a  104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e  a  106.884  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, comprensivi  della  riattribuzione  a  tale  livello  di
finanziamento dell'importo di  800  milioni  di  euro  annui  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla  spesa  del  personale  derivanti  da  quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e  dall'articolo  1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni,  e  al  netto
dei 50 milioni di  euro  annui  per  il  finanziamento  dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma  6,del  citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di  euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Con  successivi  provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle  risorse  aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio  2010-2012.  Per  l'esercizio  2012  sono  assicurate  al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. 
    68. Al fine di consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario  e  alla  Regione  siciliana  anticipazioni,  con
riferimento   al   livello   del   finanziamento   a   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle  contabilita'  speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, in essere presso le tesorerie  provinciali  dello  Stato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b)  la  misura  dell'erogazione   del   suddetto   finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui  alla  lettera  a),  e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute  a  titolo  di
finanziamento  ordinario  della  quota  indistinta,  al  netto  delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della  compartecipazione
regionale al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni  che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della  citata  erogazione
del finanziamento e' fissata  al  livello  del  98  per  cento;  tale
livello puo' essere ulteriormente  elevato  compatibilmente  con  gli
obblighi di finanza pubblica; 
    c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica  positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla  lettera  b)  rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura  del  97  per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella  misura  del  98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
si provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; 
    d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle  norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata  definitiva,  a  seguito  del
raggiungimento  della  citata  intesa,  relative  al   secondo   anno
precedente a quello di riferimento; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
    f) sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascunaregione  e  provincia  autonoma,  connessi   alla   mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
    69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro. 
    70.  Per  consentire  alle   regioni   l'implementazione   e   lo
svolgimento delle attivita' previste dall'articolo  11  della  citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio  2010-2012,
dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci  delle  aziende
sanitarie,  alle  regioni  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
    71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
delle  amministrazioni  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano  anche  le  spese  per  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.  Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
le spese per il personale sono considerate al netto:  a)  per  l'anno
2004, delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari  o
privati,  nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
    72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al  comma  71,
nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle   regioni,   anche   in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete  ospedaliera,  per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma: 
    a)  predispongono  un  programma  annuale  di   revisione   delle
consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,
determinato, che presta  servizio  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa o	con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva
per il personale, con conseguente  ridimensionamento  dei  pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione  fanno
riferimento anche alle disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni; 
    b)  fissano  parametri  standard   per   l'individuazione   delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma. 
    73. Alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e  72  per  gli  anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e'  giudicata  adempiente  ove  sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario  la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. 
    74. Ai fini  dell'applicazione,  nel  triennio  2010-2012,  delle
disposizioni  recate  dall'articolo  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi  previsti
sono da intendersi riferiti, per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di  cui  ai  commi
71, 72 e 73 del presente articolo. 
    75. Per le regioni  che  risultano  in  squilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 
    76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
    1) dopo le parole:  «si  applicano  comunque»  sono  inserite  le
seguenti: «il blocco automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale fino al 31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello in corso, il  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie per il medesimo periodo e»; 
    2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i  provvedimenti
del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «scaduto il termine del 31  maggio,  la  regione  non
puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti  emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli». 
    77.  E'  definito  quale  standard  dimensionale  del   disavanzo
sanitario strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle
maggiori entrate proprie sanitarie,  il  livello  del  5  per  cento,
ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5  per
cento qualora gli automatismi fiscali o  altre  risorse  di  bilancio
della regione non garantiscano  con  la  quota  libera  la  copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento  di
detto standard dimensionale,  la  regione  interessata  e'  tenuta  a
presentare entro il successivo 10  giugno  un  piano  di  rientro  di
durata  non  superiore   al   triennio,   elaborato   con   l'ausilio
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la  presente  legge,
che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo  dei
livelli essenziali di assistenza,  per  renderlo  conforme  a  quello
desumibile dal  vigente  piano  sanitario  nazionale  e  dal  vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  fissazione  dei
medesimi  livelli  essenziali  di  assistenza,  sia  le  misure   per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno  degli  anni
compresi nel piano stesso. 
    78. Il piano di rientro, approvato  dalla  regione,  e'  valutato
dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,  comma
2, della citata intesa Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e  di  quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione.  La  citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto  del  parere  della
citata Struttura tecnica, ove espresso. 
    79.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi  i
termini  di  cui  al  comma  78,  accerta  l'adeguatezza  del   piano
presentato anche  in  mancanza  dei  pareti  delle  citate  Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro  negativo,  ovvero  in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,
in  attuazione  dell'articolo  120  della  Costituzione,  nomina   il
presidente della regione commissario ad acta per la  predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per  la  sua
attuazione per l'intera durata del  piano  stesso.  A  seguito  della
nomina del presidente quale commissario ad acta: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali  a  carattere  non  obbligatorio  e,
sempre  in   via   automatica,   decadono   i   direttori   generali,
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  individuati  i  trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  rispetto  al
livello delle aliquote vigenti, secondo  le  modalita'  previste  dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del  2004,  come  da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
    80. Per la regione sottoposta al piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente  articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),  ottavo
periodo, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  merito  alla
possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli  obiettivi
intermedi  sia  stato  conseguito  con  risultati   quantitativamente
migliori,  di  riduzione  delle   aliquote   fiscali   nell'esercizio
successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;
analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco  del
turn over e al  divieto  di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in
presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano. 
    81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene  con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,  a
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,    nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
    82. L'approvazione del piano di rientro da  parte  del  Consiglio
dei ministri  e  la  sua  attuazione  costituiscono  presupposto  per
l'accesso al  maggior  finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si  e'
verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal  piano  stesso.
L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote  premiali  e
dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non  erogate
in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota  pari
al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di  rientro  da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81  emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute  e  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
che  esprimono  il  proprio  parere  entro   i   termini   perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta,  diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata  intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata  del
piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate  nel
piano,  nonche'  gli  ulteriori  atti  e   provvedimenti   normativi,
amministrativi, organizzativi  e  gestionali  da  esso  implicati  in
quanto presupposti o comunque correlati  e  necessari  alla  completa
attuazione del piano. Il commissario verifica altresi'  la  piena  ed
esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del  sistema
sanitario regionale. A seguito  della  deliberazione  di  nomina  del
commissario: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a  carattere  non  obbligatorio,  da
individuare a seguito del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono,  sempre  in  via
automatica, i direttori generali,  amministrativi  e  sanitari  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. 
    84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario  ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi  79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal  piano  stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,  adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del  piano  di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di  riscontrata  difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad  acta  di
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati
nel piano e non realizzati. 
    85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive  modificazioni,  in  materia  di  soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
altresi'  salve  le  disposizioni  in  materia  di   commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del  presente
articolo. 
    86. L'accertato verificarsi, in sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano  di  rientro,  con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al  livello  delle
aliquote vigenti, secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo. 
    87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e  da
83 a 86 si applicano anche nei confronti delle  regioni  che  abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro. 
    88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria  regionale.  In  ogni  caso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma
76 del presente articolo,  e  ai  commi  da  80  a  86  del  presente
articolo. 
    89. Al fine di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  dei
piani di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche  mediante  il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge non possono essere  intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti delle  aziende  sanitarie
locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime  e  i   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le  finalita'  istituzionali
degli enti.  I  relativi  debiti  insoluti  producono,  nel  suddetto
periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi  legali  di  cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi  tra  le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 
    90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei  singoli  piani
attuativi regionali da parte del CIPE. 
    91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni: 
    a)  e'  consentito  provvedere  alla  copertura   del   disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che  le
relative misure di copertura,  idonee  e  congrue,  risultino  essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009; 
    b) si applicano, secondo le procedure previste  dall'articolo  1,
comma 174, dellalegge 30  dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
    92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 
    93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un  accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato  accordo,  il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di  monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni  in
materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nei   termini   perentori,
rispettivamente, di  quindici  e  di  trenta  giorni  dall'invio.  La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere  il  parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo  anche  nel  caso  sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 
    94. La sottoscrizione dell'accordo  di  cui  al  comma  93  e  la
relativa  attuazione  costituiscono  presupposto  per  l'accesso   al
maggior  finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si   e'   verificata
l'inadempienza  e  di  quelli  interessati  dal  piano  di   rientro.
L'erogazione del maggior finanziamento avviene  per  una  quota  pari
all'80 per cento a  seguito  della  sottoscrizione  dell'accordo.  Le
restanti  somme  sono  erogate  a  seguito  della  verifica  positiva
dell'attuazione del piano, con la procedura di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189.  In  materia  di
erogabilita'  delle  somme  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008
e all'articolo 6-bis, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
    95.  Gli  interventi  individuati  dal  piano  di  rientro   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. 
    96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene  con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita'  di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del  Ministero  della  salute,
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'   ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
    97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere,  entro  il  31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  con  il
relativo  piano  di  rientro,  per  la  riattribuzione  del   maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo accordocorredando la  richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i  successivi  novanta  giorni,  la
quota di maggior finanziamento si intende  definitivamente  sottratta
alla competenza della regione interessata. 
    98.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad   anticipare   alle   regioni
interessate  dai  piani  di  rientro  dai  disavanzi   sanitari   per
squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro,  la
liquidita'  necessaria   per   l'estinzione   dei   debiti   sanitari
cumulativamente registrati fino al 31 dicembre  2005.  All'erogazione
si  provvede,  fermi   restando   gli   equilibri   programmati   dei
trasferimenti  di  cassa  al  settore  sanitario,  anche  in  tranche
successive, a seguito dell'accertamento  definitivo  e  completo  del
debito sanitario non coperto da parte della regione, con il  supporto
dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro,  e
della predisposizione, da parte regionale, di misure  legislative  di
copertura  dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee  e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle  risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa  restituzione,  comprensiva  di
interessi, in un periodo non  superiore  a  trent'anni.  Gli  importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita'  di
erogazione e di restituzione  delle  somme,  prevedendo,  qualora  la
regione non adempia nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle
rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia  l'applicazione  di   interessi   moratori.   Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e  b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  «brevetto»  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 
    100. All'articolo 1,  comma  796,  lettera  t),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l° gennaio 2011». 
    101.   Al   comma   8-bis    dell'articolo    66    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma  1,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 
    102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato  di
euro 400 milioni per l'anno 2010. 
    103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri  relativi  ai  diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
a valere sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
    a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni; 
    b) articoli 33, 74  e  75  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; 
    d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
    104.  In  applicazione  di  quanto  disposto  dal  comma  103,  a
decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto. 
    105. All'articolo 51, comma  1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31,  dopo  le  parole:  «destinate  al  finanziamento  degli
interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le
seguenti: «, nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010». 
    106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 
    107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo  69,  la
lettera b) del comma  1  e  il  comma  2  dell'articolo  75,  nonche'
l'articolo 78; 
    b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i  consumi
finali»; 
    c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale  costituiscono
tributi propri»; 
    2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1 -bis. Le province, relativamente ai  tributi  erariali  per  i
quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in  ogni  caso
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale»; 
    d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 74. -  1.  La  regione  e  le  province  possono  ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti.  E'  esclusa  ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»; 
    e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    «e) i nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali»; 
    f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    «f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,  sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati»; 
    g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
    «Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le  entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in  attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati  fuori
del territorio della regione e delle rispettive province. 
    2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e'  effettuata
assumendo a  riferimento  indicatori  od  ogni  altra  documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che  hanno  luogo  nel
territorio regionale e provinciale. 
    3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di  cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte  sostitutive  sui  redditi  di
capitale,  qualora  non  sia  possibile  la  determinazione  con   le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  sono   quantificati   sulla   base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno  lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica»; 
    h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  79.  -  1.  La  regione  e  le  province   concorrono   al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale: 
    a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma   sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai  sensi
dell'articolo 78; 
    c) con il concorso finanziario ulteriore  al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro
complessivi; 
    d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»; 
    i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o
deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina
statale, modalita' di riscossione. 
    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio»; 
    1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 82. - 1. Le  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  nel
territorio delle province sono  svolte  sulla  base  di  indirizzi  e
obiettivi  strategici  definiti  attraverso   intese   tra   ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze  e  conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali»; 
    m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    108. Le  quote  dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, e successive modificazioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  regione  e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome. 
    109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5
e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita'  con  quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge  5  maggio
2009, n. 42, sono comunque  fatti  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
rapporti giuridici gia' definiti. 
    110. A decorrere dal  1°  gennaio  2010,  il  contributo  di  cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  relativamente  agli
intestatari delle carte  di  circolazione  residenti  nelle  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  attribuito  alla  rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n.  209  del  2005  le  somme  attribuite  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti  a
favore di ogni singola provincia autonoma  con  le  stesse  modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998,  n.  457,  per  il  versamento  dell'imposta  sulle
assicurazioni  per  la   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore. 
    111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670, introdotto dal comma 107, lettera  g),  del  presente  articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   e'
attribuita sulla base  della  distribuzione  provinciale  dei  premi,
contabilizzati   dalle   imprese   di   assicurazione   e   accertati
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo. 
    112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle  funzioni
delegate in materia di  viabilita'  statale,  motorizzazione  civile,
collocamento al lavoro,  catasto  e  opere  idrauliche  e'  stabilito
nell'importo di 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna  provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e'  erogato  nella  stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010. 
    113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma  di  Bolzano  per
l'esercizio  della  delega  in  materia  di  ordinamento   scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato  e  quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno  2010.  Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
    114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo  78  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative  norme
di attuazione, sino a tutto  l'anno  2009.  Le  quote  maturate  sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006  al
2009 sono definite entro l'anno 2010. 
    115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica  la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
    116. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono definite le  norme  di  attuazione  necessarie  a
seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  introdotte
dalla presente legge. 
    117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma  1,  lettera
c), del citato testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,
concorrono  al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e  sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori  dei  comuni  appartenenti
alle   province   di   regioni   a   statuto   ordinario   confinanti
rispettivamente  con  la  provincia  autonoma  di  Trento  e  con  la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due  province  autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro. 
    118. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  117  e'  istituito  un
organismo di indirizzo composto da: 
    a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su  indicazione  del  Ministro
stesso; 
    b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; 
    c) un rappresentante del Ministro dell'interno; 
    d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; 
    e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; 
    f)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni  a  statuto
ordinario di cui al comma 117. 
    119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce  gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui  al
comma 117. 
    120. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  il  Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di  cui
al comma 117 e d'intesa con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, si provvede a: 
    a) stabilire i criteri in base ai  quali  possono  concorrere  al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117,  oltre  ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative  tra  piu'  comuni
confinanti  e  tra  comuni  confinanti  e  comuni  ad  essi  contigui
territorialmente; 
    b) stabilire i criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti  con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e  tra
i diversi ambiti territoriali; 
    c) disciplinare le modalita' di erogazione dei  finanziamenti  da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al  comma
118,  sulla  base  delle  designazioni  presentate  da  ciascuno  dei
soggetti e organi rappresentati; 
    e)   disciplinare    l'organizzazione    e    il    funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni; 
    f) determinare le tipologie dei progetti di  cui  al  comma  117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; 
    g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al  fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in  materia  di
aiuti di Stato; 
    h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; 
    i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della  regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto  ammesso  al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; 
    l)  disciplinare  il  funzionamento  di  appositi   organi,   che
approvano annualmente i progetti e  determinano  i  finanziamenti  da
parte delle province autonome spettanti a  ciascuno  di  essi,  sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118;  i
suddetti organi sono composti in modo  paritetico  da  rappresentanti
delle province interessate e dello Stato. 
    121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118
non spetta alcun compenso. Gli  oneri  connessi  alla  partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei  rispettivi  soggetti  e
organi rappresentati, i quali  provvedono  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    122. Nel rispetto  dell'articolo  33  della  Costituzione  e  dei
principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  la   provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli  articoli  16  e  17  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, relative all'universita' degli studi di  Trento,  compreso  il
relativo  finanziamento.  L'onere  per  l'esercizio  delle   predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di  Trento  secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma  1  dell'articolo  79  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del
presente articolo. 
    123. La provincia autonoma di Bolzano,  secondo  quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di  funzionamento  del  conservatorio
«Claudio Monteverdi» di  Bolzano,  quelli  relativi  al  servizio  di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio  provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza  dello  Stato  sul
territorio  provinciale,  nonche'  gli  ulteriori  oneri  specificati
mediante  accordo  tra   il   Governo,   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la  provincia  autonoma  di  Trento  e  la  provincia
autonoma di Bolzano. 
    124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di  Bolzano
le funzioni in materia di gestione di  cassa  integrazione  guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base  di  conseguenti
intese con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la  possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di  accordi  con  quest'ultimo.  Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione  statale,  con  particolare  riguardo  ai
criteri  di  accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere  per  l'esercizio
delle predette funzioni  rimane  a  carico  delle  province  autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo. 
    125.  Fino  all'emanazione  delle   norme   di   attuazione   che
disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122,
123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni  ferma
restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di
Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo  quanto
previsto dalla lettera c) del comma 1  dell'articolo  79  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera  h),  del
presente articolo. 
    126.  Le  maggiori  entrate   e   le   minori   spese   derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste. 
    127.  Lo  stanziamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato: 
    a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; 
    b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui. 
    128.  Il  terzo  periodo  del  comma  4   dell'articolo   1   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' soppresso. 
    129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690  milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di  760  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico  per
il  Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,  istituito  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18,  comma
1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009,  n.  2,  e
successive modificazioni, sono ridotte di 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
    130. Il comma 2 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere  sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti  di  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei  soli  casi  di  fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo  periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque
non  superiore  a  4.000  euro,   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti   individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)  operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore  a  uno;
d) risultino senza  contratto  di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)
risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di  accesso  e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009  per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data». 
    131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
    «2-ter. In via sperimentale per  l'anno  2010,  per  l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, ai fini  del  perfezionamento  del  requisito  contributivo  si
computano anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
esclusiva sotto forma di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
anche a progetto, nella misura  massima  di  tredici  settimane.  Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti  sotto  forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola  l'equivalente
in  giornate  lavorative,   dividendo   il   totale   dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni  precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera». 
    132. In via sperimentale  per  l'anno  2010,  ai  beneficiari  di
qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al  reddito  non   connesso   a
sospensioni dal  lavoro,  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in
materia di ammortizzatori sociali, che  abbiano  almeno  trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di  lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello  retributivo  inferiore  di
almeno il 20 per cento  a  quello  corrispondente  alle  mansioni  di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010. 
    133.  La  contribuzione  figurativa  integrativa  e'  pari   alla
differenza  tra  il  contributo   accreditato   nelle   mansioni   di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante  in  relazione  al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio  e'  concesso  a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
    134.  In  via  sperimentale  per  l'anno   2010,   la   riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e  dall'articolo  25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque  non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che  assumono
i beneficiari dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista  dal  citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9,  della  legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 
    135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a  domanda  nel
limite di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 
    136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di  cui  ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.  Al  comma  10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di  licenziamento»
sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro». 
    137.  L'intervento  di  cui  all'articolo  19,  comma   12,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'  prorogato  per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 
    138. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  per
l'anno 2010 e nel limite delle  risorse  di  cui  al  comma  140,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla  concessione
in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche   senza   soluzione   di
continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale,  i  trattamenti  concessi  ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di  specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a  dodici  mesi,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici  programmi  direimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
    139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. 
    140. Gli oneri derivanti dai commi da 136  a  139  sono  posti  a
carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n.  2/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del  18  aprile
2009, al netto delle risorse anticipate al 2009  dalla  delibera  del
CIPE n.  70/2009  del  31  luglio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per
l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
    141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come da ultimo modificato dalla presente  legge,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al fine di favorire il reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»; 
    b) al comma 7: 
    1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»; 
    2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni». 
    142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera  b),  le  parole:  «ovvero  presso  unita'
produttive nelle quali sia operante  una  sospensione  dei  rapporti»
sono sostituite dalle seguenti: «, a  meno  che  tale  contratto  sia
stipulato per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa  disposizione  degli  accordi  sindacali,  il
divieto opera altresi'  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis.  Qualora  il  contratto   di   somministrazione   preveda
l'utilizzo  di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della
legge n. 223 del 1991». 
    143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  trovano   applicazione   le   disposizioni   in   materia   di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  di  cui  al  titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo  20,  comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole: «o territoriali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici  e  privati,  per
l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di
sostegno alla famiglia». 
    144. Per la realizzazione delle misure  sperimentali  di  cui  ai
commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al  reinserimento  nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 
    145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4  e  5  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al  comma
144 del presente articolo: 
    a) un incentivo di 1.200 euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore  a  due  anni,  con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente; 
    b) un incentivo di  800  euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine  di  durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente; 
    c) un incentivo tra 2.500 e  5.000  euro  per  l'assunzione,  con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili  iscritti  nelle
liste  speciali  che   presentino   particolari   caratteristiche   e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
    146.  Gli  incentivi  di  cui  al  comma   145   possono   essere
riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma,  anche
agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  anche  mediante
elenchi regionali sperimentali o provvisori. 
    147. La gestione delle misure di cui ai commi da  144  a  146  e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con  la  Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro  il  31  luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto  delle  misure,
nonche' la nuova occupazione generata per  area  territoriale,  eta',
genere e professionalita'. 
    148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1,  dopo  le  parole:  «parchi  e
monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel  caso  in  cui  il
committente sia un ente locale»; 
    b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i  periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni  di  eta'
se regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'»; 
    c) alla lettera g) del comma 1, le parole:  «,  limitatamente  al
commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse; 
    d) alla lettera h-bis) del comma  1,  dopo  le  parole:  «settore
produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»; 
    e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
    «h-ter) di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei  maneggi  e  nelle
scuderie»; 
    f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro  titolari  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale,  con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso  il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»; 
    g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole:  «in  tutti  i
settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi  gli  enti
locali,». 
    149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: 
    «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente  pubblico  e  degli  enti  locali  e'  consentito  nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia  di
contenimento delle spese di personale e ove  previsto  dal  patto  di
stabilita' interno». 
    150. Con effetto dal 1°  gennaio  2010,  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 9 della legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
    151. In via sperimentale  per  l'anno  2010,  nel  limite  di  12
milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato  nei
dodici mesi  precedenti  riduzione  di  personale  avente  la  stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e che  non  abbiano  sospensioni
dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono  a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge  14  aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge  6
agosto  1975,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  e'   concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita'  spettante  al  lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante  e  con  esclusione  di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il  numero  di
mensilita' di trattamento di sostegno al reddito  non  erogate.  Tale
incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui  al
primo periodo del presente comma, attraverso  il  conguaglio  con  le
somme  dovute  dai  datori  di  lavoro   a   titolo   di   contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma
4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. 
    152.  All'articolo  9-bis,   comma   5,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  dopo  le  parole:  «Ministro
dell'economia e delle finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,». 
    153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  si
interpreta nel senso che il valore del salario  medio  convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite  nello  stesso  comma,  ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello  che  deve  essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione  pensionabile  ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 
    154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e	2009» sono inserite le  seguenti:
«, nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il  20  per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48  e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni». 
    155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il  contratto.
La retribuzione cosi'  determinata  deve  essere  graduale  anche  in
rapporto all'anzianita' di servizio». 
    156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono
inserite le seguenti: «e  nell'anno  2010»  e  dopo  le  parole:  «60
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole: 
    «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31  dicembre
2010». 
    157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel  predetto  comma  sono  da
riferire all'anno 2009. 
    158. Il Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 
    159. Al comma 2 dell'articolo  20  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  l'anno
2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie  previste  a
legislazione vigente, in via aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile». 
    160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  si  provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi  158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 
    161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo  di
contribuire  al  riequilibrio  economico  del  territorio   nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. 
    162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi  dei  commi
da 165 a 182 mirano: 
    a) ad aumentare la capacita' di offerta del  sistema  bancario  e
finanziario del Mezzogiorno; 
    b)  a  sostenere  le  iniziative   imprenditoriali   maggiormente
meritevoli di credito,  incidendo  sui  costi  di  approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; 
    c) a canalizzare il risparmio  verso  iniziative  economiche  che
creano occupazione nel Mezzogiorno. 
    163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161  a  182,
lo  Stato  assume  un   ruolo   di   facilitatore   di   processi   e
dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto  della
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea  e  in  particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. 
    164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le  procedure  previste  dall'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    165.  E'  istituito  il  Comitato  promotore  della  «Banca   del
Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Il  Comitato  e'
composto da  un  numero  massimo  di  quindici  membri  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in   rappresentanza   delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque  espressione  di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria,   Sardegna   e    Sicilia),    almeno    uno    espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per  la  finanza
pubblica. 
    166. E' compito del Comitato promotore individuare e  selezionare
i soci fondatori,  diversi  dallo  Stato,  tra  banche  operanti  nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa'  a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come  definite  dal  comma
169. Il Comitato promotore,  tra  l'altro,  definisce  le  regole  di
governo della Banca, gli  apporti  minimi  di  capitale  necessari  a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito  dalla
presente disposizione. 
    167. Per avviare l'iniziativa e favorire  l'aggregazione  di  una
maggioranza rappresentata da  soggetti  privati  in  accordo  con  la
normativa in materia di  aiuti  di  Stato,  considerata  la  fase  di
difficolta' del sistema creditizio  nazionale  e  internazionale,  lo
Stato partecipa al capitale sociale con  una  quota  di  importo  non
superiore a quello  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  6-ter  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario. 
    168. La Banca agisce attraverso la  rete  delle  banche  e  delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni  e
puo' stipulare apposite convenzioni con la  societa'  Poste  italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i  prodotti  e  i  servizi
sviluppati o  diffusi  congiuntamente,  l'affiancamento  del  marchio
della  Banca  a  quello  proprio.  L'adesione  implica   inoltre   la
preliminare  definizione  di  modalita'  operative   e   di   governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la  rete  delle
banche e delle istituzioni aderenti. 
    169. La Banca opera con la rete di cui al comma  168  per  almeno
cinque  anni  come  istituzione  finanziaria  di   secondo   livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo  in
particolare il credito alle piccole e medie  imprese,  anche  con  il
supporto di intermediari finanziari aventi  un  adeguato  livello  di
patrimonializzazione.  Il  sostegno  deve   essere   prioritariamente
indirizzato   a   favorire   la    nascita    di    nuove    imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale  e
l'internazionalizzazione, la ricerca  e  l'innovazione,  al  fine  di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso  alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo': 
    a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per  il
credito di medio e lungo termine e per il  capitale  di  rischio  nel
Mezzogiorno, anche  con  l'emissione  di  obbligazioni  e  passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole  e  medie  imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono  del  regime  di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; 
    b)  emettere  obbligazioni  per  finanziare  specifici   progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di  tali  obbligazioni,
nei primi due anni dalla data  della  prima  emissione,  puo'  essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre  il  capitale  e  gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse  a  condizioni  di  mercato  e
hanno durata non inferiore a  tre  anni.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  fissati  criteri,  modalita'  e
condizioni economiche per la concessione della garanzia  dello  Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale  puo'  essere
prestata la garanzia stessa. La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita
nell'elenco  allegato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della  medesima  legge  n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare  eventuali  effetti  di
tali operazioni sui  saldi  di  finanza  pubblica  e  di  individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria; 
    c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo  termine
erogati a piccole e medie imprese  del  Mezzogiorno  aventi  adeguato
merito di credito, per creare portafogli  efficienti  in  termini  di
diversificazione e  riduzione  del  rischio  da  cedere  al  mercato.
Eventuali emissioni di  titoli  rappresentativi  di  tali  portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  a
seguito di istruttoria  sul  sottostante  eseguita  dal  Comitato  di
gestione del Fondo stesso. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo  che  puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato; 
    d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e  medie  imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi  a  disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali  e  organismi
sovranazionali; 
    e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche  a  vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno. 
    170. Entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il  Comitato  promotore  presenta  una  relazione  al
Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio  fondatore,  se  lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso,  le
necessarie autorizzazioni di cui  all'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
    171. Al termine della fase di avvio e, comunque,  decorsi  cinque
anni   dall'inizio   dell'operativita'    della    Banca,    l'intera
partecipazione  posseduta   dallo   Stato,   tranne   un'azione,   e'
ridistribuita  tra  i  soci  fondatori  privati.  I  soci   fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle  azioni
sottoscritte dallo Stato al  momento  della  fondazione.  Ogni  altra
partecipazione  detenuta  da  un  ente  appartenente  alla   pubblica
amministrazione  compreso  nell'elenco  dell'Istituto  nazionale   di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere  un  trattamento  analogo  a
quello delle  azioni  possedute  dallo  Stato.  Resta  fermo  che  la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in  nessun  momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. 
    172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio
e  sostenere  la  crescita  della  Banca,  alle  banche  di   credito
cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge e che  partecipano  al
capitale della Banca e' consentita, per un periodo massimo di  cinque
anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni  di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.  Le  azioni
sono sottoscrivibili solo da  parte  di  fondi  mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di  cui  alla  legge  31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  34,
commi 2 e 4, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. 
    173. Se necessario, in base alla normativa vigente,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con  propri  decreti  puo'  autorizzare
enti e societa'  partecipati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  a  contribuire,  in  qualita'  di  soci  finanziatori,  alla
sottoscrizione del capitale di  banche  di  credito  cooperativo  che
partecipano al  capitale  della  Banca  e  autorizzate  all'attivita'
bancaria  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data. 
    174. L'ammontare del  capitale  complessivamente  sottoscrivibile
dai soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura
di un terzo del capitale sociale esistente al momento  dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la  Banca,  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione. 
    175. Ciascun socio finanziatore ha  un  voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente  del  consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale. 
    176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate  decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le  modalita'  di  liquidazione
delle partecipazioni  acquisite  ai  sensi  del  primo  periodo  sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca  e  sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia. 
    177. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le  disposizioni  attuative
dei commi da 172 a 176. 
    178. Al fine di favorire la canalizzazione  del  risparmio  verso
iniziative economiche che creano occupazione nel  Mezzogiorno  o  che
perseguono finalita' etiche nel Mezzogiorno: 
    a) le disposizioni del decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.
239,  si  applicano  agli  strumenti  finanziari  con  scadenza   non
inferiore a  diciotto  mesi,  sottoscritti  da  persone  fisiche  non
esercenti attivita' di impresa ed  emessi  da  banche  per  sostenere
progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e  medie
imprese  del  Mezzogiorno  o  per  sostenere   progetti   etici   nel
Mezzogiorno. Sugli interessi  relativi  ai  suddetti  titoli  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo  n.  239  del  1996  si
applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento; 
    b) l'imposta di cui alla lettera a) si  applica  sugli  interessi
relativi a un ammontare di titoli non superiore a  100.000  euro  per
ciascun sottoscrittore  e  a  condizione  che  il  periodo  di  tempo
intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei  titoli
non sia inferiore a dodici mesi. 
    179. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite le competenti  autorita'  di  vigilanza,  sono  stabilite  le
modalita' attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le  modalita'
di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i  limiti
annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva
nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei  progetti
etici. 
    180. Il beneficio fiscale e' concesso con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  previa  verifica  della  conformita'
dello strumento con le finalita' di cui ai commi da 178 a 182  e  del
rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il
beneficio  fiscale  si  applica  agli  strumenti  finanziari   emessi
successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo. 
    181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli  strumenti  di
cui ai commi da 178 a 182 e' affidato  per  cinque  anni  alla  Banca
mediante  apposita  convenzione  da  stipulare  con  le   istituzioni
finanziarie emittenti. 
    182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, dopo le parole:  «titoli  governativi  dell'area  euro»  sono
inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per  cento
dei fondi, in altri  titoli  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato
italiano». 
    183. Il contributo ordinario base spettante agli  enti  locali  a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e'  ridotto  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di  1  milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le  province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di  118  milioni  di
euro per i comuni. Il Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
provvede per ciascuno degli anni alla  corrispondente  riduzione,  in
proporzione alla  popolazione  residente,  del  contributo  ordinario
spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il
rinnovo dei  rispettivi  consigli.  Le  regioni  a  statuto  speciale
provvedono  ad  adottare  le  disposizioni  idonee  a  perseguire  le
finalita' di cui ai commi da 184 a 187 in conformita'  ai  rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione. 
    184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di  cui
al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e'  ridotto  del  20
per   cento.   L'entita'   della   riduzione   e'   determinata   con
arrotondamento all'unita' superiore. 
    185. Il numero massimo degli assessori comunali  e'  determinato,
per ciascun comune, in  misura  pari  a  un  quarto  del  numero  dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita'  superiore.  Il
numero  massimo  degli  assessori  provinciali  e'  determinato,  per
ciascuna provincia, in  misura  pari  a  un  quinto  del  numero  dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. 
    186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di  cui
al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure: 
    a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico  di   cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; 
    c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio  di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in  alternativa  alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione  non  superiore  a
3.000 abitanti; 
    d) soppressione della figura del direttore generale; 
    e) soppressione dei consorzi di funzioni  tra  gli  enti  locali,
facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo  indeterminato  esistenti,
con assunzione delle funzioni gia' esercitate dai consorzi  soppressi
e delle relative risorse e con successione ai  medesimi  consorzi  in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. 
    187. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle  comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle  altre  disposizioni  di  legge  relative  alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della  legge  5  maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504  del  1992  e  alle
citate disposizioni di  legge  relative  alle  comunita'  montane  e'
assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli  stessi  con  decreto
del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al  secondo  periodo  sono
considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del
territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra  il  livello  del
mare. 
    188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168. 
    189. Allo scopo di conseguire,  attraverso  la  valorizzazione  e
l'alienazione  degli  immobili  militari,  le  risorse  necessarie  a
soddisfare le esigenze infrastrutturali e  alloggiative  delle  Forze
armate, il Ministero  della  difesae'  autorizzato  a  promuovere  la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti  gli  accordi  di
programma di cui al comma 190. 
    190. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa  sono
individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui
al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi  accordi  di
programma di valorizzazione con i comuni nel  cui  ambito  essi  sono
ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina
la classificazione come  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Tali
decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni,
e producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice
civile, nonche'  effetti  sostitutivi  dell'iscrizione  del  bene  in
catasto.  Gli  uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione,  intavolazione  e  voltura.
Avverso l'inserimento degli immobili nei citati  decreti  e'  ammesso
ricorso  amministrativo  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione dei medesimi decreti nella  Gazzetta  Ufficiale,  fermi
restando gli altri rimedi di legge. 
    191.  Ai  sensi  di  quanto   previsto   dall'articolo   58   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la  deliberazione  del  consiglio
comunale di approvazione  del  protocollo  d'intesa  corredato  dello
schema dell'accordo di programma, di cui al  comma  190,  costituisce
autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per
le quali non occorre la verifica di conformita' agli  eventuali  atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e  delle
regioni, salva l'ipotesi  in  cui  la  variante  comporti  variazioni
volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per  gli
immobili oggetto degli accordi di  programma  di  valorizzazione  che
sono assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' acquisito il parere della  competente  soprintendenza
del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  che  si  esprime
entro trenta giorni. 
    192. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di  quanto
convenuto negli accordi di  programma  di  cui  al  comma  190,  sono
disciplinati le procedure e i criteri attraverso  i  quali  procedere
all'individuazione o all'eventuale  costituzione  della  societa'  di
gestione del risparmio per il funzionamento e per le  cessioni  delle
quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli  immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero  della  difesa  possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo  gratuito  fino  alla
riallocazione  delle  funzioni,  da   realizzare   sulla   base   del
cronoprogramma  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento   degli
immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti  gli
accordi di programma di cui al comma 190 e'  riconosciuta  una  quota
non inferiore al 10 per cento e non superiore al  20  per  cento  del
ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. 
    193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da  189  a
191 del presente articolo si applicano, per  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2,  9,  18  e  19,  3-bis,
comma 1, e  4,  commi  2-bis  e  2-quinquies,  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. 
    194. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore  del  comune  di
Roma di  cui  al  comma  195,  le  quote  di  risorse,  fino  ad  una
percentuale stabilita con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal  trasferimento  degli
immobili ai fondi,  da  destinare,  mediante  riassegnazione,  previo
versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un
apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di  previsione
del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo  27,  comma  13-ter.2,
terzo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive  modificazioni,  previa  verifica  della  compatibilita'
finanziaria con gli equilibri di finanza  pubblica,  con  particolare
riferimento al rispetto  del  conseguimento,  da  parte  dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di  programma
di stabilita' e crescita,  nonche'  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e'
comunque  destinato  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   il
corrispettivo del valore patrimoniale degli  immobili  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Le  somme  riassegnate  al
Ministero della  difesa  sono  destinate  alla  realizzazione  di  un
programma di riorganizzazione delle  Forze  armate,  con  prioritaria
destinazione alla  razionalizzazione  del  settore  infrastrutturale,
definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo
di stato maggiore della difesa. E' comunque  assicurata  l'invarianza
del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione  della  difesa  al
termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale. 
    195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi  di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma  190,  e'  attribuito  al
comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189,
un importo pari a 600 milioni di euro. 
    196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di  tesoreria
al comune di  Roma  per  le  esigenze  di  cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 195  del  presente  articolo
per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2008. L'anticipazione e' erogata secondo condizioni  disciplinate  in
un'apposita  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il comune di Roma e, comunque,  per  200  milioni  di  euro
entro  il  mese  di  gennaio  2010   e,   per   la   parte   residua,
subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi  di  cui  al
comma 190, ed e' estinta entro il 31  dicembre  2010.  Per  ulteriori
interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore  del  comune  di
Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno  2012;  al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato dal decreto-legge 23  novembre  2009,  n.  168,
nonche' dalla presente legge. 
    197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i
pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  e  accessorie   dei   pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del  personale  e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali  e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per  consentire
l'adeguamento   delle   procedure    informatiche    del    Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al  presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 12 milioni di euro per l'anno  2011.  Con  successivo  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma. 
    198. All'articolo 25 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
    1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti:  «e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»; 
    2) il numero: « 24» e' sostituito dal seguente: «60»; 
    3) la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «giugno»; 
    b) al comma 3: 
    1) il numero: « 24» e' sostituito dal seguente: « 60»; 
    2) la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «giugno». 
    199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  197  e  198,
pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011,  quanto  a  120  milioni  di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198  e  la  quota  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati  oneri
derivanti  dai  commi  197  e  198,  affluiscono  al  fondo  di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai  sensi  della  presente  legge  nonche'  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste. 
    200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  dell'  11  marzo   2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali,  e  tenuto  conto  della  necessita'  di   investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del  15  giugno  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221  del  22  settembre  2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui  al  punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17,  comma  34-bis,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al  solo  primo  periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria  dei  diritti  aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli  all'interno  e  all'esterno  del
territorio dell'Unione europea, nel limite  massimo  di  3  euro  per
passeggero    in    partenza,    vincolata    all'effettuazione    in
autofinanziamento  di  nuovi  investimenti  infrastrutturali  urgenti
relativi all'esercizio delle attivita'  aeronautiche,  alle  seguenti
condizioni: 
    a)  presentazione  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione   civile
(ENAC),  da  parte  delle  societa'  concessionarie,  di   un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e  ammodernamento  aeroportuale  con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma; 
    b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di  sviluppo  di  cui
alla lettera a) in  ordine  alla  loro  cantierabilita',  necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,  nonche'  conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); 
    c)  determinazione  annuale  dal  2010  della  misura   effettiva
dell'anticipazione  tariffaria  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  correlata  ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 
    1) fabbisogno relativo ai  costi  riconosciuti  degli  interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio; 
    2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo aeroporto
quali   risultanti   dall'ultimo   annuario   statistico   pubblicato
dall'ENAC; 
    d) accantonamento  delle  entrate  conseguenti  all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio; 
    e) svincolo  delle  somme  accantonate  a  fronte  dell'effettiva
realizzazione degli investimenti  urgenti  da  parte  delle  societa'
concessionarie e sulla  base  di  stati  di  avanzamento  dei  lavori
convalidati dall'ENAC; 
    f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da  parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di  sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b),  depositino  tutta  la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma  e,
entro  un  anno  dal  deposito  della  documentazione,  stipulino   i
contratti di programma. 
    201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi
della  lettera  c)  del  comma  200  puo'  contenere  anche  i  costi
riconosciuti    delle    opere    autofinanziate    dalle    societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera  f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito  della  documentazione
ovvero   non   vengano   stipulati   i   contratti   di    programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi',  nel  caso  di  mancato  avvio  della  realizzazione  degli
investimenti nei termini e con le  modalita'  fissati  dal  piano  di
investimenti  e  dal  relativo  cronoprogramma  e  non  puo'   essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte  dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto   dalla   disciplina   vigente.   In   caso   di   decadenza
dell'anticipazione  tariffaria,  le  somme  iscritte  dalla  societa'
concessionaria  nel  fondo  di  bilancio  vincolato  sono  trasferite
all'ENAC  e  da  questo  versate,  ai  sensi  dell'articolo  18   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  su  un  apposito  conto  della
Tesoreria   dello   Stato,   dove   le   stesse   restano   vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto,  di
altri  interventi  infrastrutturali  nel   sedime   aeroportuale   di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione  dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  200  non  si  fa   luogo   in   alcun   caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso  la  societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla  media  dei  rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede  di  stipula  dei  contratti  di
programma, gli investimenti realizzati mediante  utilizzi  del  fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al  comma  200.
Al termine della concessione, le somme affluite al  fondo  vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al  subentrante,
con  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione,  o,  in   difetto,
all'ENAC. 
    202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
data del 31  dicembre  2009,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle  delibere  del  CIPE  di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014,  la
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo  2010,  avvia  le  procedure  ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei  concessionari  ai  quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata  la  concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di'
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». 
    203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17  dicembre  1971,
n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e
ferroviario  e  di  altri  servizi  pubblici  fra  la  Sicilia  e  il
continente - opera di preminente interesse nazionale  -  si  provvede
mediante  affidamento  dello  studio,  della  progettazione  e  della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario,  ad
una societa' per azioni  al  cui  capitale  sociale  partecipano,  in
misura non inferiore al 51  per  cento,  la  societa'  ANAS  Spa,  le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato». 
    204. Al fine di consentire il perseguimento  delle  finalita'  di
cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,  come  da
ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, e' autorizzata
la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla
societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e  l'esecuzione,  negli  anni
2012 e seguenti, di aumenti di capitale  della  societa'  di  cui  al
medesimo articolo; al relativo onere si provvede  mediante  riduzione
del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
    205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione  di
concessione del 30 dicembre  2003  sottoscritto  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa
ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. 
    206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «legge  27
dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione  dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 
    207. Al comma 9 dell'articolo  66  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»  sono
inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,». 
    208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
    «9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  i  Corpi  di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente». 
    209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208 e' autorizzata
la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di  344  milioni  di
euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo  18,  comma  1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
    210. Agli oneri derivanti dai commi da 206  a  209  si  provvede,
quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri,  a  decorrere  dall'anno
2012, nella misura di 71 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge. 
    211. All'articolo 96, comma 4,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo
periodo,» sono inserite le seguenti:  «il  rilascio  di  informazioni
relative al traffico telefonico e' effettuato in forma  gratuita.  In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da  quelle  di
cui al primo periodo». 
    212.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 1, le parole:  «le  esenzioni  previste»
sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»; 
    b) all'articolo 10: 
    1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23  della  legge  24
novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni,  gli  atti  del
processo  sono  soggetti  soltanto  al   pagamento   del   contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie  di  cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.  319,  e  successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso  articolo,  e'
in ogni caso dovuto il contributo unificato per  i  processi  dinanzi
alla Corte di cassazione»; 
    c) all'articolo 13: 
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari a euro 200.  Per  gli  altri  processi  esecutivi  lo  stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di  opposizione  agli  atti  esecutivi  il  contributo
dovuto e' pari a euro 120»; 
    2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti  parole:  «Fuori  dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»; 
    3) il comma 4 e' abrogato. 
    213. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  una  o  piu'
convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei  crediti
relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, conseguenti ai provvedimenti passati  in  giudicato  o  divenuti
definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti  al  mantenimento  in
carcere per condanne, per le quali  sia  cessata  l'espiazione  della
pena in istituto  prima  della  stessa  data,  mediante  le  seguenti
attivita': 
    a)   acquisizione   dei   dati   anagrafici   del   debitore    e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal  decreto  del
Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo  205  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni; 
    b) iscrizione a ruolo del credito. 
    214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, che attengono alla natura del credito,  incluse  quelle
riferite alle condizioni per l'esigibilita' dello stesso. 
    215. Le risorse derivanti dalla  gestione  dei  crediti  relativi
alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate,  previa  verifica
della  compatibilita'  finanziaria  con  gli  equilibri  di   finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
particolare riferimento  al  rispetto  del  conseguimento,  da  parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in  sede
di  programma  di  stabilita'  e  crescita,  alle  pertinenti  unita'
previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario  per
lo smaltimento dei processi civili e  al  potenziamento  dei  servizi
istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. 
    216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo,  del  codice
penale, dopo le  parole:  «capoversi  precedenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, salva  la  pubblicazione  nei  giornali,  che  e'  fatta
unicamente  mediante  indicazione  degli  estremi  della  sentenza  e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia». 
    217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
    «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale». 
    218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
231, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  La   pubblicazione   della   sentenza   avviene   ai   sensi
dell'articolo 36 del codice penale nonche'  mediante  affissione  nel
comune ove l'ente ha la sede principale». 
    219. Per far fronte alla grave  e  urgente  emergenza  dovuta  al
sovrappopolamento  delle  carceri,  sono  stanziati  complessivi  500
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   destinati
all'attuazione, anche per stralci,  del  programma  degli  interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove  infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi  dell'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
    220. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministero della  giustizia  stipula  con  le
regioni una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse  del  Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  61  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  e   successive   modificazioni,   per   la
realizzazione di progetti finalizzati al  rilancio  dell'economia  in
ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. 
    221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216  a
218, affluiscono al fondo di cui al comma  250,  previo  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo  ammontare  e
dell'individuazione della  corrispondente  riduzione  dei  pertinenti
capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. 
    222. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  amministrazioni  dello
Stato di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie,  anche  fiscali,  comunicano
annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  gennaio,   la
previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b)
delle superfici da esse occupate non  piu'  necessarie.  Le  predette
amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il
31 gennaio 2011, le istruttorie in corso  per  reperire  immobili  in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata  la  corrispondenza  dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento  della  spesa
pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  nonche'  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni:  a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in  uso  fra  quelli  di
proprieta'  dello   Stato   ovvero   trasferiti   ai   fondi   comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive  modificazioni;  b)  verifica  la
congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite  indagini   di
mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,  qualora
ne  persista  il  bisogno,  quelli  in  scadenza  sottoscritti  dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. E'  nullo  ogni  contratto  di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del  demanio.  Nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese  per  canoni
di locazione di  immobili  assegnati  alle  predette  amministrazioni
dello Stato. Per la  quantificazione  delle  risorse  finanziarie  da
assegnare  al   fondo,   le   predette   amministrazioni   comunicano
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo  dei
canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del
demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalita' di
cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della  legge  n.  296
del 2006, e successive  modificazioni,  le  predette  amministrazioni
comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno  2010  l'elenco
dei beni immobili di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a  qualsiasi
titolo. Sulla  base  di  tali  comunicazioni  l'Agenzia  del  demanio
elabora un piano di  razionalizzazione  degli  spazi,  trasmettendolo
alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le amministrazioni interessate comunicano entro il  31  dicembre
di ciascun anno all'Agenzia del demanio  gli  interventi  manutentivi
effettuati  sia  sugli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  alle
medesime in uso governativo, sia su quelli  di  proprieta'  di  terzi
utilizzati a  qualsiasi  titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi
oneri. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui  al  citato
articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
successive modificazioni, che utilizzano  o  detengono,  a  qualunque
titolo, immobili di  proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei
medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco  identificativo  dei
predetti beni ai fini della  redazione  del  rendiconto  patrimoniale
dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo  6,  comma  8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,  e  del  conto  generale  del
patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo
a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di  cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali  variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza  di  immobili  di  proprieta'
dello Stato non in gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo'  essere
esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei  predetti
conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la
segnalazione alla Corte dei conti. Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  del  demanio  sono   stabilite   le   modalita'   delle
comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. 
    223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
    «436. Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate  dall'articolo  14-bis,
comma 3, lettera f),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata,  se
di valore unitario o complessivo non superiore ad  euro  400.000;  b)
mediante asta pubblica ovvero  invito  pubblico  ad  offrire,  se  di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,  e,  qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del  demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali,  provvede  a  disciplinare  le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali  di  vendita.  Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su  almeno  due
dei principali quotidiani a diffusione  nazionale  e  su  almeno  due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche'  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative  alla  pubblicita'  delle
procedure   concorsuali   sono   poste   a   carico   dello    Stato.
L'aggiudicazione  avviene,  nelle  procedure  concorsuali,  a  favore
dell'offerta piu' alta rispetto  al  prezzo  di  base  ovvero,  nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta  migliore,  previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del  mercato
immobiliare  per  la  zona  di  riferimento  e  avuto  riguardo  alla
tipologia di  immobile  e  all'andamento  del  mercato.  In  caso  di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
    437. Per le alienazioni di cui al comma 436  e'  riconosciuto  in
favore delle regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  sul  cui
territorio insistono gli immobili in vendita,  il  dirittodi  opzione
all'acquisto entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della determinazione a vendere comunicata  dall'Agenzia  del  demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni  e  agli  enti
locali  territoriali  il  diritto  di  prelazione  all'acquisto,   da
esercitare nel corso della procedura di vendita». 
    224. Le maggiori entrate e i  risparmi  di  spesa  derivanti  dai
commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  ai
sensi della presente legge  nonche'  dal  decreto-legge  23  novembre
2009, n. 168. 
    225. La societa' CONSIP Spa conclude  accordi  quadro,  ai  sensi
dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   e   successive   modificazioni,   e   le   amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso  per
l'acquisto  di  beni  e  di  servizi.  In  alternativa,  le  medesime
amministrazioni  adottano,  per  gli  acquisti  di  beni  e   servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo  rapportati  a  quelli
degli accordi quadro di cui al presente  comma.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1,  commi  449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
    226. Le  convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, e  successive  modificazioni,  possono  essere
stipulate anche ai fini e in sede  di  aggiudicazione  degli  appalti
basati su un accordo quadro concluso  ai  sensi  del  comma  225  del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato
articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive  modificazioni,
per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 
    227. Nel contesto del sistema a rete  costituito  dalle  centrali
regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  possono  essere  indicati  criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei  commi
225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di
determinare un'elevata possibilita' di incidere  positivamente  e  in
maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 
    228. Al fine di agevolare il reperimento di  alloggi  nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,  relativamente  agli
immobili ad uso abitativo ubicati  nella  provincia  dell'Aquila,  in
coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in  via
sperimentale, per l'anno 2010, il canone  di  locazione  relativo  ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
dicembre 1998,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra  persone
fisiche  che  non  agiscono  nell'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20  per
cento; la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  e'  costituita
dall'importo che  rileva  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'acconto relativo  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche dovuta per l'anno  2011  e'  calcolato  senza  tenere
conto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.   Per   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso
riguardanti  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e  di  versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 
    229. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2010»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  ottobre  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2010». 
    230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229  affluiscono  al
fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 
    231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre  2009,  a  far
data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti  annualita',  con  la
maggiorazione  degli  interessi  al  tasso   legale.   Il   Ministero
dell'interno  fa  pervenire,  entro  il  31  marzo  2010,  agli  enti
interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 
    232. Con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati specifici progetti  prioritari  ricompresi  nei  corridoi
europei  TEN-T  e  inseriti  nel   programma   delle   infrastrutture
strategiche,  aventi  costi  e  tempi  di  realizzazione   superiori,
rispettivamente,  a  2  miliardi   di   euro   e   a   quattro   anni
dall'approvazione del progetto  definitivo  e  non  suddivisibili  in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro,  per  i
quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da
finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati,
non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione  del
relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati  dallo
stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: 
    a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve  essere
integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con
risorse pubbliche o private nazionali  o  dell'Unione  europea,  che,
alla data dell'autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in  casi  di
particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell'Unione

        
                    Note all'art. 2: 
          Comma 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, della legge 9 marzo
          1989,  n.  88,  recante   «Ristrutturazione   dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro»: 
              «Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
                d)   gli   oneri   derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive disposte per legge in  favore  di  particolari
          categorie, settori o territori ivi compresi i contratti  di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all'art. 11 della legge 20 marzo  1980,  n.  75,  delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile 1985, n. 140 ,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903 , i contributi di cui all'art. 20 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843 , e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.». 
              - Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 59, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          recante  «Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica»: 
              «34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma  3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c).  A
          decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3,  comma
          2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il  procedimento
          di cui all'art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          sulla   base   degli   elementi   amministrativi   relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37,  comma  5,  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
          annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.  Resta  in
          ogni caso confermato che per il  pagamento  delle  pensioni
          INPS  sono  autorizzate,  ove  occorra,  anticipazioni   di
          tesoreria all'Ente poste  italiane  fino  alla  concorrenza
          degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
          conto dell'INPS e che le stesse sono  da  intendersi  senza
          oneri di interessi.». 
          Comma 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 14 (Conferenza  di  servizi)  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
          Comma 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 130 (Trasferimenti di  competenze  relative  agli
          invalidi civili) - 1. A decorrere dal centoventesimo giorno
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e indennita' spettanti, ai sensi della vigente  disciplina,
          agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo  di
          gestione  istituito  presso  l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS). 
              2. Le funzioni di  concessione  dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il  territorio
          nazionale. 
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei benefici economici, di cui all'art. 11 della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali  ed
          esecutivi, relativi alla concessione  delle  prestazioni  e
          dei servizi, attivati a decorrere dal  termine  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  la  legittimazione  passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri casi, anche relativamente a provvedimenti  concessori
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 
              4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego  e'
          ammesso  ricorso  amministrativo,  secondo   la   normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma  restante  la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.». 
              - Il testo dell'art. 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
          88, e' citato nelle note al comma 1 del presente articolo. 
          Comma 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai  trattamenti
          previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per  la
          integrazione  del  salario   in   favore   dei   lavoratori
          agricoli»: 
              «Art. 3 - L'indennita' di cui al precedente art.  1  e'
          determinata sulla base della retribuzione  fissata  secondo
          le modalita' di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968,  n.
          488. 
              Per i salariati fissi  l'ammontare  della  retribuzione
          comprensiva del  salario  base,  della  contingenza,  delle
          indennita' in natura e fisse,  e'  costituito  dalla  media
          della retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica  dai
          contratti collettivi  provinciali  vigenti  al  30  ottobre
          dell'anno precedente. 
              Per  i  giornalieri  di  campagna   l'ammontare   della
          retribuzione, comprensiva del  salario  base,  contingenza,
          terzo elemento ed altre  indennita'  fisse,  e'  costituito
          dalla media tra le retribuzioni per le  diverse  qualifiche
          previste dai contratti  collettivi  provinciali  di  lavoro
          vigenti al 30  ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra  le
          retribuzioni  delle  diverse  qualifiche   e'   determinata
          dividendo per sei il  totale  costituito  dalla  somma  del
          salario previsto per il lavoratore comune, del  doppio  del
          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
          triplo   del   salario   previsto   per    il    lavoratore
          specializzato. 
              La retribuzione come sopra stabilita  e'  valida  anche
          per  la  determinazione  della  indennita'  giornaliera  di
          maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,
          n. 1204 . 
              E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge  30
          dicembre 1971, n. 1204. 
              Per i lavoratori  agricoli  compartecipanti  e  piccoli
          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in
          misura pari a quella di cui al terzo comma. 
              Fino alla emanazione dei relativi decreti  ministeriali
          e'  stabilita  una  retribuzione  media   di   lire   3.250
          giornaliere.». 
          Comma 6: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  del  decreto-legge
          del 23 novembre 2009, n. 168, recante «Disposizioni urgenti
          in materia di acconti di imposta, nonche' di  trasferimenti
          erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale,  i  sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto,
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno  medesimo,
          derivanti dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato  articolo  3
          resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis». 
          Comma 7: 
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge  del  23
          novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6  del
          presente articolo. 
          Comma 8: 
              - Il  testo  dell'art.  1,  del  decreto-legge  del  23
          novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6  del
          presente articolo. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre 1997, n. 445 reca «Regolamento recante norme sullo
          scomputo  dei  versamenti  delle   ritenute   alla   fonte,
          effettuati a fronte  dei  versamenti  successivi,  e  sulla
          semplificazione degli adempimenti dei sostituti di  imposta
          che effettuano ritenute alla fonte  su  redditi  di  lavoro
          autonomo di ammontare non significativo.». 
          Comma 9: 
              - Si riporta il testo dei commi 637, 638,  639,  640  e
          642, dell'art. 1, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)»: 
              «637.   Il   sistema   universitario   concorre    alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio   2007-2009,   garantendo   che   il    fabbisogno
          finanziario,  riferito   alle   universita'   statali,   ai
          dipartimenti e a  tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
          a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del  3
          per cento. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          procede  annualmente  alla  determinazione  del  fabbisogno
          finanziario programmato  per  ciascun  ateneo,  sentita  la
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          tenendo  conto  degli  obiettivi  di   riequilibrio   nella
          distribuzione   delle   risorse   e   delle   esigenze   di
          razionalizzazione  del  sistema  universitario,  garantendo
          l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative. 
              638. Il Consiglio nazionale delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,  il
          Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e  tecnologica
          di  Trieste  e  l'Istituto   nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario complessivamente generato  in
          ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato  a
          consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
          cento annuo. 
              639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di
          cui al comma 638 e' determinato  annualmente  nella  misura
          inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
          nell'anno precedente incrementato  del  tasso  di  crescita
          previsto dal medesimo comma 638. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche  al
          fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di  ricerca  ai
          sensi del  presente  comma,  previa  compensazione  con  il
          fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca  e  comunque
          nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
          essere altresi' determinati i  pagamenti  annuali  che  non
          concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
          ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di  programma
          e convenzioni per  effetto  dei  quali  gli  enti  medesimi
          agiscono in veste di attuatori dei programmi  ed  attivita'
          per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. 
              640. Per il triennio 2007-2009 continua  ad  applicarsi
          la disciplina di cui all'art. 3, comma 5,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
              641 (omissis); 
              642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato  per
          il sistema universitario statale dal  comma  637  e  per  i
          principali enti  pubblici  di  ricerca  dal  comma  638  e'
          incrementato  degli  oneri   contrattuali   del   personale
          limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  competenze
          arretrate». 
          Comma 10: 
              - Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 1,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
          presente legge: 
              «17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011
          e 2012, per una quota pari al  36  per  cento  delle  spese
          sostenute,  nei  limiti   di   48.000   euro   per   unita'
          immobiliare,  ferme  restando  le  altre   condizioni   ivi
          previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
          del patrimonio edilizio relative: 
                a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
          per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al  31  dicembre
          2012; 
                b) agli interventi di cui all'art. 9, comma 2,  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel  testo  vigente  al  31
          dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31  dicembre
          2012  dai  soggetti  ivi  indicati  che   provvedano   alla
          successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile  entro
          il 30 giugno 2013». 
          Comma 11: 
              - Si riporta il testo del comma 18, dell'art. 1,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244,  (legge  finanziaria
          2008), cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010,  2011,
          2012 e successivi,  nella  misura  e  alle  condizioni  ivi
          previste, l'agevolazione tributaria in materia di  recupero
          del patrimonio edilizio relativa alle  prestazioni  di  cui
          all'art. 7, comma 1, lettera b), della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008. 
          Comma 12: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  28  e  29  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,
          cosi' come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Esercizio dell'attivita') - 1.  Il  commercio
          sulle aree pubbliche puo' essere svolto: 
                a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; 
                b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 
              2. L'esercizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto ad apposita autorizzazione  rilasciata  a  persone
          fisiche o a societa'  di  persone  regolarmente  costituite
          secondo le norme vigenti. 
              2-bis.  Le  regioni,  nell'esercizio   della   potesta'
          normativa  in  materia  di   disciplina   delle   attivita'
          economiche,   possono   stabilire   che    l'autorizzazione
          all'esercizio  di  cui  al  comma  1  sia   soggetta   alla
          presentazione da parte del richiedente del documento  unico
          di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  all'art.  1,
          comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  tal
          caso,  possono  essere  altresi'  stabilite  le   modalita'
          attraverso le  quali  i  comuni,  anche  avvalendosi  della
          collaborazione gratuita  delle  associazioni  di  categoria
          riconosciute dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro, possono essere chiamati al compimento di  attivita'
          di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
          documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e'  in  ogni
          caso  rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto
          dall'INPS la  rateizzazione  del  debito  contributivo.  Il
          DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato
          anche alle imprese individuali». 
              (omissis)». 
              «Art.  29  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque   eserciti   il
          commercio  sulle  aree  pubbliche   senza   la   prescritta
          autorizzazione  o  fuori  dal  territorio  previsto   dalla
          autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o  il
          permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          5.000.000  a  lire  30.000.000  e  con  la  confisca  delle
          attrezzature e della merce. 
              2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti  stabiliti
          per l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  dalla
          deliberazione del comune di cui all'art. 28 e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
              3. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di
          vendita per un periodo non superiore  a  venti  giorni.  La
          recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
          violazione per due  volte  in  un  anno,  anche  se  si  e'
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
              4. L'autorizzazione e' revocata: 
                a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
          entro sei mesi dalla  data  dell'avvenuto  rilascio,  salvo
          proroga in caso di comprovata necessita'; 
                b)  nel  caso  di  decadenza  dalla  concessione  del
          posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
          solare per periodi di tempo  complessivamente  superiori  a
          quattro mesi,  salvo  il  caso  di  assenza  per  malattia,
          gravidanza o servizio militare; 
                c) nel caso in  cui  il  titolare  non  risulti  piu'
          provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2; 
                c-bis) nel caso di mancata presentazione  iniziale  e
          annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28. 
              4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
          di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al  comma
          2-bis dell'art. 28. 
              5. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita' competente e' il sindaco del comune  nel  quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi derivanti dai pagamenti in misura  ridotta  ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.». 
          Comma 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) - 1.
          Il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, quantifica,  in  coerenza  con  i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5  agosto  1978,
          n. 468 e successive modificazioni e  integrazioni,  l'onere
          derivante  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   a
          carico del bilancio  dello  Stato  con  apposita  norma  da
          inserire nella legge  finanziaria  ai  sensi  dell'art.  11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo   sono
          determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello  Stato  per  la  contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma  2,
          nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici  non
          economici e gli enti  e  le  istituzioni  di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art.  70,
          comma  4,  gli   oneri   derivanti   dalla   contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi  bilanci  nel  rispetto  dell'art.   40,   comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica in ragione dell'ammontare complessivo.  In  esito
          alla sottoscrizione dei singoli contratti di  comparto,  il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica e' autorizzato a ripartire, con  propri  decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di nuova istituzione per il personale  dell'amministrazione
          statale, ovvero mediante  trasferimento  ai  bilanci  delle
          amministrazioni autonome e degli enti in favore  dei  quali
          sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a  copertura
          dei relativi oneri. Per le  amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato e per gli  altri  enti  cui  si
          applica il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di  spesa
          relativa al rinnovo dei contratti  collettivi  e'  disposta
          nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
          distinta indicazione dei mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed
          enti pubblici.». 
              - Si riporta il testo del comma 35, dell'art. 2,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2009)»: 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno) - 1-34 (omissis) - 35. Dalla data di presentazione
          del disegno di legge finanziaria  decorrono  le  trattative
          per il rinnovo dei contratti  del  personale  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, e 3,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla
          normativa vigente. Dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge finanziaria le somme previste possono essere erogate,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative,   salvo    conguaglio    all'atto    della
          stipulazione dei contratti collettivi nazionali di  lavoro.
          In ogni caso a decorrere dal  mese  di  aprile  e'  erogata
          l'indennita'  di  vacanza  contrattuale.  Per   i   rinnovi
          contrattuali del biennio economico 2008-2009, in  relazione
          alle risorse previste, la presente disposizione si  applica
          con  riferimento  al  solo  anno   2009,   ferma   restando
          l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  per
          l'anno  2008.  Per  il  personale  delle   amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici diversi dalle  amministrazioni
          statali,  i  relativi  oneri  sono  posti  a   carico   dei
          rispettivi bilanci ai sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (omissis)». 
          Comma 14: 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195  reca
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate». 
          Comma 15: 
              - Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446,  reca  «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11,  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio». 
              «Art. 11 (Legge finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria. 
              2. La legge finanziaria, in coerenza con gli  obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro di riferimento finanziario per il  periodo  compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo, alla regolazione annuale delle grandezze  previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge finanziaria non  puo'  contenere  norme  di
          delega o di carattere ordinamentale ovvero  organizzatorio.
          Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare
          effetti  finanziari   con   decorrenza   dal   primo   anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la  cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale; 
                g) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di  miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione  di  interventi  di  carattere   localistico   o
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo  11-ter,
          comma 7. 
              4. La legge finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle nuove o maggiori entrate per  ciascun  anno  compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese. 
              5. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente. 
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento. 
              6-bis. In allegato alla relazione al disegno  di  legge
          finanziaria  sono  indicati  i  provvedimenti   legislativi
          adottati  nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi   dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le ulteriori misure correttive da  adottare  ai  sensi  del
          comma 3, lettera i-quater).». 
          Comma 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) -  1.
          In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  rimangono  disciplinati
          dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato, il personale  della  carriera  diplomatica  e  della
          carriera prefettizia nonche' i dipendenti  degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'articolo  1   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle
          leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria  e'  disciplinato
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              -  Il  testo  vigente   dell'art.   48,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' citato nelle note  al
          comma 13 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva)  -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni  rinnovo
          contrattuale. 
              2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni  di  cui
          all'art. 41, comma 2, emanati dai  rispettivi  comitati  di
          settore, sono sottoposti al  Governo  che,  nei  successivi
          venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per  quanto
          attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'  con  le
          linee  di  politica  economica  e  finanziaria   nazionale.
          Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
          essere inviato all'ARAN. 
              3. Sono altresi' inviati  appositi  atti  di  indirizzo
          all'ARAN in tutti gli altri casi in cui  e'  richiesta  una
          attivita'  negoziale.  L'ARAN   informa   costantemente   i
          comitati di settore e il Governo  sullo  svolgimento  delle
          trattative. 
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'   trasmessa   dall'ARAN,
          corredata dalla prescritta relazione tecnica,  ai  comitati
          di settore ed al Governo entro  10  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui  all'articolo
          41, comma 2, il comitato di settore esprime il  parere  sul
          testo contrattuale  e  sugli  oneri  finanziari  diretti  e
          indiretti  a  carico  dei  bilanci  delle   amministrazioni
          interessate. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,  il
          Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
          giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per  le
          amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 41,  il
          parere  e'  espresso  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,   tramite   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri. 
              5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
          interessate sulla copertura degli  oneri  contrattuali,  il
          giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei
          costi contrattuali alla  Corte  dei  conti  ai  fini  della
          certificazione  di  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
          Corte  dei  conti  certifica  l'attendibilita'  dei   costi
          quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti  di
          programmazione e di bilancio. La Corte dei  conti  delibera
          entro   quindici   giorni    dalla    trasmissione    della
          quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali  la
          certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
          della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
          al comitato di settore e al Governo. Se  la  certificazione
          e'   positiva,   il   presidente   dell'ARAN    sottoscrive
          definitivamente il contratto collettivo. 
              6.  La  Corte  dei  conti   puo'   acquisire   elementi
          istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da  parte
          di tre esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo
          del  lavoro  individuati  dal  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  tramite  il  Capo   del
          Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il  Capo
          del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          nell'ambito di  un  elenco  definito  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel  caso  delle
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,   la
          designazione di due  esperti  viene  effettuata  dall'ANCI,
          dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle  province
          autonome. 
              7. In caso di certificazione non positiva  della  Corte
          dei conti le parti contraenti non  possono  procedere  alla
          sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di  accordo.  Nella
          predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con  il
          competente comitato di settore, che puo' dettare  indirizzi
          aggiuntivi, provvede alla riapertura  delle  trattative  ed
          alla  sottoscrizione  di  una  nuova  ipotesi  di   accordo
          adeguando   i   costi   contrattuali    ai    fini    delle
          certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della  nuova
          ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
          prevista  dai  commi  precedenti.  Nel  caso  in   cui   la
          certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
          contrattuali    l'ipotesi    puo'    essere    sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
          contrattuali non positivamente certificate. 
              8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
          le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
          che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 
              9.  Dal  computo  dei  termini  previsti  dal  presente
          articolo sono esclusi  i  giorni  considerati  festivi  per
          legge, nonche' il sabato». 
          Comma 17: 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 9, del
          citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          recante  "Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria": 
              «Art. 9(Potenziamento di  strumenti  di  programmazione
          finanziaria  nel  settore  sanitario).  -  1.  Al  fine  di
          garantire nel settore  sanitario  la  corretta  e  ordinata
          gestione delle risorse programmate nell'ambito del  livello
          di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'art.  1,
          comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il
          rispetto del relativo equilibrio  economico-finanziario,  a
          decorrere dal biennio economico 2006-2007, per  le  regioni
          al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto  della
          propria autonomia contabile, costituisce  obbligo  ai  fini
          dell'accesso al finanziamento integrativo  a  carico  dello
          Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 173, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente  Intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
          la costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio
          delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
          dal rinnovo  dei  contratti  collettivi  nazionali  per  il
          personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN)
          e degli  accordi  collettivi  nazionali  per  il  personale
          convenzionato  con  il   SSN,   nell'ambito   del   proprio
          territorio, quantificati sulla base dei parametri  previsti
          dai documenti di finanza  pubblica.  Ciascuna  regione  da'
          evidenza   di   tale   accantonamento   nel   modello    CE
          riepilogativo regionale di cui al decreto  ministeriale  16
          febbraio 2001 del Ministro della  sanita',  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del  18
          aprile 2001, e al decreto ministeriale 28 maggio  2001  del
          Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
          trimestrale  in  sede  di  verifica  delle   certificazioni
          trimestrali di accompagnamento del conto economico, di  cui
          all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
          si  evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento,  il
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, segnala  alla  regione  tale
          circostanza. 
              (omissis)». 
          Comma 18: 
              - Si riporta il testo dei commi 33 e 34,  dell'art.  2,
          della  citata  legge  22  dicembre  2008,  n.  203   (legge
          finanziaria 2009): 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno).  -  1-32  (omissis)  -  33.  La  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          verificano  periodicamente,  con  cadenza  semestrale,   il
          processo attuativo delle misure di  riorganizzazione  e  di
          razionalizzazione delle spese di personale  introdotte  dal
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  allo
          scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
          relativi risparmi di spesa. Ove in sede di  verifica  venga
          riscontrato  il  conseguimento   di   economie   aggiuntive
          rispetto  a   quelle   gia'   considerate   ai   fini   del
          miglioramento dei saldi  di  finanza  pubblica  o  comunque
          destinate  a  tale  scopo  in  forza   di   una   specifica
          prescrizione normativa, con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i
          limiti percentuali e le  modalita'  di  destinazione  delle
          predette  risorse   aggiuntive   al   finanziamento   della
          contrattazione integrativa delle  amministrazioni  indicate
          nel comma 5, o interessate all'applicazione  del  comma  2,
          dell'art. 67 del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  La
          presente disposizione non si applica agli enti territoriali
          e agli enti,  di  competenza  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel
          quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie,
          puo' essere,  altresi',  devoluta  al  finanziamento  della
          contrattazione  integrativa   delle   amministrazioni   ivi
          indicate  una  quota  parte  delle  risorse   eventualmente
          derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto  a  quelli  gia'
          considerati ai fini del miglioramento dei saldi di  finanza
          pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di  una
          specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
          processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
          dei costi di funzionamento  dell'amministrazione,  attivati
          in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria»: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica) - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei
          servizi  scolastici   e   di   una   piena   valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Comma 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  del   decreto
          legislativo 31 luglio  2007,  n.  137,  recante  «Norme  di
          attuazione dello statuto speciale  della  regione  autonoma
          Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»: 
              «Art. 1 (Modalita'  di  attribuzione  delle  quote  dei
          proventi erariali spettanti alla regione) - 1. Le quote dei
          proventi   erariali   spettanti   alla   regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi  dell'art.  49  della  legge
          costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,   e   successive
          modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1°  gennaio
          2008, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
              2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto  di
          versamento  unificato  e   di   compensazione   nell'ambito
          territoriale, sono riversate dalla  struttura  di  gestione
          individuata dall'art. 22 del decreto legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241,  direttamente  alla   regione   sul   conto
          infruttifero ordinario, intestato  alla  regione  medesima,
          istituito presso la tesoreria centrale dello Stato. 
              3. Le quote dei proventi di cui al comma 1  diversi  da
          quelli oggetto di versamento unificato e  di  compensazione
          nell'ambito territoriale di cui al comma 2  sono  riversate
          dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione
          sul conto infruttifero ordinario,  intestato  alla  regione
          medesima, istituito  presso  la  tesoreria  centrale  dello
          Stato. 
              4. In attuazione dell'art. 3, comma 7,  del  Protocollo
          d'intesa  stipulato   tra   il   Governo   e   la   regione
          Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006,  a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  legge  finanziaria
          statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
          ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato  e
          la regione, fra le entrate regionali sono  comprese,  nella
          misura prevista dall'art. 49, primo  comma,  n.  1),  della
          legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  lo
          statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  le
          ritenute sui redditi da pensione, di cui all'art. 49, comma
          2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite
          ai  soggetti  passivi  residenti  nella  medesima  regione,
          ancorche' riscosse fuori del territorio regionale.». 
          Comma 22: 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  116,  117  e  118,
          dell'art. 3, della citata legge 24 dicembre  2007,  n.  244
          (legge finanziaria 2008): 
              «Art. 3. 1-115 (omissis) - 116. Ai fini del concorso al
          raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura possono  procedere  ad
          assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  previo
          effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', secondo
          le modalita' di seguito indicate: 
                a)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente,      ove      l'indice      di       equilibrio
          economico-finanziario risulti inferiore a 35; 
                b)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente,      ove      l'indice      di       equilibrio
          economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45; 
                c)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente,      ove      l'indice      di       equilibrio
          economico-finanziario risulti superiore a 45. 
              3. 117. L'indice  di  equilibrio  economico-finanziario
          indicato al comma 116 e' determinato secondo  le  modalita'
          ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita'
          produttive  8  febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006. 
              118.  Per  le   assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle  modalita'
          individuate nel comma 116, lettera a). 
              (omissis)». 
          Comma 23: 
              - Si riporta il testo del comma 703, dell'art. 1, della
          citata legge 27 dicembre 2006, n.  296  (legge  finanziaria
          2007)»: 
              «Art. 1 (...) 1-702 (omissis) - 703. Per ciascuno degli
          anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui
          all'art. 34, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  504,  sono  disposti  i   seguenti
          interventi  di  cui  37,5  milioni  di  euro  destinati   a
          compensare gli effetti sul fabbisogno e  sull'indebitamento
          netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del
          presente articolo: 
                a) fino ad un importo complessivo di  45  milioni  di
          euro, il contributo ordinario, al  lordo  della  detrazione
          derivante    dall'attribuzione    di    una    quota     di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, e' incrementato in misura pari al  30  per
          cento per i comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,
          nei  quali  il  rapporto  tra  la   popolazione   residente
          ultrasessantacinquenne   e   la    popolazione    residente
          complessiva e' superiore  al  25  per  cento,  secondo  gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura  sociale   e   socio-assistenziale.   In   caso   di
          insufficienza  del  predetto  importo,  il  contributo   e'
          proporzionalmente ridotto; 
                b) fino ad un importo complessivo di  81  milioni  di
          euro, il contributo ordinario, al  lordo  della  detrazione
          derivante    dall'attribuzione    di    una    quota     di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, e' incrementato in misura pari al  30  per
          cento per i comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,
          nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
          inferiore  a  cinque  anni  e  la   popolazione   residente
          complessiva e' superiore al  4,5  per  cento,  secondo  gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura sociale.  In  caso  di  insufficienza  del  predetto
          importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto; 
                c)  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000
          abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino  ad  un
          importo complessivo di 42 milioni di euro, per le  medesime
          finalita' dei  contributi  a  valere  sul  fondo  nazionale
          ordinario per gli investimenti; 
                d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
          complessivo  di  20  milioni  di  euro,  da  ripartire   in
          proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. 
              (omissis)» 
          Comma 24: 
              - Si riporta il testo dei commi da 33 a 46, dell'art. 2
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria»: 
              «Art. 2 -1-32 (omissis) - 33. Al fine di consentire  la
          semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed
          al  contempo  conseguire  una  maggiore   rispondenza   del
          contenuto delle banche  dati  dell'Agenzia  del  territorio
          all'attualita' territoriale, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2007 le dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle
          singole particelle catastali rese dai soggetti  interessati
          nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati  agli
          organismi pagatori, riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione
          dei   contributi   agricoli,   previsti   dalla   normativa
          comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di  mercato
          (OCM) del settore agricolo,  esonerano  i  soggetti  tenuti
          all'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  A  tale  fine  la
          richiesta   di   contributi   agricoli,    contenente    la
          dichiarazione di cui al  periodo  precedente  relativamente
          all'uso del suolo, deve contenere anche  gli  elementi  per
          consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
          relativi ai fabbricati inclusi  nell'azienda  agricola,  e,
          conseguentemente,  risulta  sostitutiva  per  il  cittadino
          della dichiarazione di variazione colturale da  rendere  al
          catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente   si   applicano   anche   alle    comunicazioni
          finalizzate  all'aggiornamento  del   fascicolo   aziendale
          costituito a norma del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503.
          All'atto della accettazione  delle  suddette  dichiarazioni
          l'Agenzia  per  le   erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)
          predispone una proposta di aggiornamento della  banca  dati
          catastale,   attraverso   le    procedure    informatizzate
          rilasciate  dall'Agenzia  del  territorio  ai   sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla  medesima  Agenzia
          per  l'aggiornamento  della  banca  dati.   L'Agenzia   del
          territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
          inserire nei propri atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli
          immobili oggetto delle variazioni colturali.  Tali  redditi
          producono  effetto  fiscale,   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  in  cui
          viene presentata la dichiarazione. In deroga  alle  vigenti
          disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma 1,  della
          legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia  del  territorio,
          con  apposito  comunicato  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento
          delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
          giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
          i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e  sul
          proprio  sito  internet,   i   risultati   delle   relative
          operazioni catastali di aggiornamento.  I  ricorsi  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  31  dicembre
          1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,  avverso  la
          variazione  dei  redditi  possono  essere  proposti   entro
          centoventi  giorni  dalla   data   di   pubblicazione   del
          comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
          interessati non  forniscano  le  informazioni  previste  ai
          sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
          all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
          non veritiero, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 ad euro 2.500;  all'irrogazione  delle  sanzioni
          provvede  l'Agenzia  del  territorio   sulla   base   delle
          comunicazioni effettuate dall'AGEA. 
              34.  In  sede  di  prima  applicazione  del  comma  33,
          l'aggiornamento della banca dati  catastale  avviene  sulla
          base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma
          33, presentate dai soggetti interessati  nell'anno  2006  e
          messe  a  disposizione   della   Agenzia   del   territorio
          dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
          atti i nuovi redditi relativi agli immobili  oggetto  delle
          variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
          contenute nelle  suddette  dichiarazioni.  In  deroga  alle
          vigenti disposizioni ed in particolare all'art.  74,  comma
          1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  l'Agenzia  del
          territorio, con apposito  comunicato  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, rende  noto,  per  ciascun  comune,  il
          completamento delle operazioni e provvede a  pubblicizzare,
          per i sessanta giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
          comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
          provinciali e sul proprio sito internet, i risultati  delle
          relative operazioni catastali di aggiornamento;  i  ricorsi
          di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,  avverso
          la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il
          30 novembre 2007 i nuovi redditi cosi' attribuiti producono
          effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non  sono
          dovute  le  sanzioni  previste  dall'art.  3  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              35. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, sentita l'AGEA,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche ed operative di interscambio dati  e  cooperazione
          operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
          che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
          interscambio   dati   e   cooperazione   applicativa   resi
          disponibili  dal  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
          (SIAN). 
              36. L'Agenzia del territorio, anche  sulla  base  delle
          informazioni   fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,
          amministrative, da telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
          terreno, dalla stessa  effettuate  nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, individua i fabbricati  iscritti  al
          catasto terreni per i quali siano venuti meno  i  requisiti
          per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
          nonche' quelli che non  risultano  dichiarati  al  catasto.
          L'Agenzia  del  territorio,  con  apposito  comunicato   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   rende   nota   la
          disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
          immobili  individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,
          comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire  la
          mancata presentazione della  dichiarazione  al  catasto,  e
          provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni  successivi
          alla  pubblicazione  del  comunicato,   presso   i   comuni
          interessati e tramite gli uffici provinciali e sul  proprio
          sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
          per i titolari dei diritti reali,  di  presentazione  degli
          atti  di  aggiornamento  catastale  redatti  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano  alla
          richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione  del
          comunicato  di  cui  al  periodo  precedente,  gli   uffici
          provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono  con
          oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
          attraverso la predisposizione delle relative  dichiarazioni
          redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  e  a
          notificarne  i  relativi  esiti.   Le   rendite   catastali
          dichiarate  o  attribuite  producono  effetto  fiscale,  in
          deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo  alla  data  cui  riferire  la
          mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,  in
          assenza di tale indicazione, dal 1°  gennaio  dell'anno  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabilite
          modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione   del
          presente comma. Si applicano le sanzioni per le  violazioni
          previste dall'art. 28 del  regio  decreto-legge  13  aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
              37. All'art. 9, comma 3, lettera a), del  decreto-legge
          30 dicembre 1993, n. 557,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  dopo  le  parole:
          «l'immobile e' asservito» sono  inserite  le  seguenti:  «,
          sempreche'  tali  soggetti  rivestano   la   qualifica   di
          imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle  imprese
          di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,». 
              38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del
          comma 37 vengono meno i  requisiti  per  il  riconoscimento
          della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
          non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti
          fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non  si
          applicano le  sanzioni  previste  dall'art.  28  del  regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  e
          successive  modificazioni.  In  caso  di  inadempienza   si
          applicano le disposizioni contenute nel comma 36. 
              39. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 33  a  38,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. Con il predetto decreto, in  particolare,  si
          prevede che non siano ridotti i trasferimenti  erariali  in
          relazione   all'eventuale   quota   di   maggiore   gettito
          aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
              40. Nelle unita' immobiliari  censite  nelle  categorie
          catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9  non  possono
          essere compresi immobili o porzioni di  immobili  destinati
          ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato  ovvero
          ad usi diversi, qualora  gli  stessi  presentino  autonomia
          funzionale e reddituale. 
              41. Le unita' immobiliari che per effetto del  criterio
          stabilito nel  comma  40  richiedono  una  revisione  della
          qualificazione  e  quindi  della  rendita   devono   essere
          dichiarate in catasto da parte  dei  soggetti  intestatari,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. In caso  di  inottemperanza,  gli  uffici
          provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con
          oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti  previsti
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica  la
          sanzione prevista dall'art. 31 del regio  decreto-legge  13
          aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive  modificazioni,
          per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio
          decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata  dal
          comma 338 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              42. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, nel rispetto delle disposizioni  e  nel  quadro
          delle    regole    tecniche     previste     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al  comma
          41. 
              43. Le rendite catastali dichiarate  ovvero  attribuite
          ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007. 
              44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove   mesi
          previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'art.
          1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successivi provvedimenti attuativi. 
              45. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il moltiplicatore previsto  dal  comma  5
          dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare  alle
          rendite catastali dei fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. 
              46. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 40  a  45,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. Con il predetto decreto, in  particolare,  si
          prevede che non siano ridotti i trasferimenti  erariali  in
          relazione   all'eventuale   quota   di   maggiore   gettito
          aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
              (omissis)» 
          Comma 26: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  57  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro»: 
              «Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento) -  1.  Oltre
          ai  pubblici  ufficiali,  che  hanno  redatto,  ricevuto  o
          autenticato l'atto, e ai  soggetti  nel  cui  interesse  fu
          richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati  al
          pagamento dell'imposta le parti  contraenti,  le  parti  in
          causa, coloro che hanno  sottoscritto  o  avrebbero  dovuto
          sottoscrivere le denunce di cui agli articoli  12  e  19  e
          coloro che hanno richiesto  i  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 633, 796,  800  e  825  del  codice  di  procedura
          civile. 
              1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'art. 10, comma
          1, lettera d-bis), sono solidalmente  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta per le scritture private  non  autenticate  di
          natura negoziale stipulate a seguito della  loro  attivita'
          per la conclusione degli affari. 
              2. La responsabilita' dei  pubblici  ufficiali  non  si
          estende   al   pagamento   delle   imposte    complementari
          suppletive. 
              3. Le parti interessate al verificarsi della condizione
          sospensiva apposta ad un atto sono  solidalmente  obbligate
          al pagamento dell'imposta  dovuta  quando  si  verifica  la
          condizione  o  l'atto  produce   i   suoi   effetti   prima
          dell'avverarsi di essa. 
              4.  L'imposta  complementare  dovuta   per   un   fatto
          imputabile soltanto ad una  delle  parti  contraenti  e'  a
          carico esclusivamente di questa. 
              5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso  d'uso
          e per quelli presentati volontariamente alla registrazione,
          obbligato al pagamento dell'imposta e'  esclusivamente  chi
          ha richiesto la registrazione. 
              6. Se un atto, alla cui  formazione  hanno  partecipato
          piu' parti, contiene piu' disposizioni non  necessariamente
          connesse e non derivanti per la loro intrinseca  natura  le
          une dalle altre,  l'obbligo  di  ciascuna  delle  parti  al
          pagamento  delle  imposte  complementari  e  suppletive  e'
          limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa
          ha partecipato. 
              7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al
          pagamento  dell'imposta   e'   unicamente   l'altra   parte
          contraente, anche in  deroga  all'art.  8  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392, sempreche' non si  tratti  di  imposta
          dovuta  per  atti   presentati   volontariamente   per   la
          registrazione dalle amministrazioni dello Stato. 
              8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o
          di trasferimento coattivo della  proprieta'  o  di  diritti
          reali di  godimento  l'imposta  e'  dovuta  solo  dall'ente
          espropriante o dall'acquirente senza  diritto  di  rivalsa,
          anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio  1978,  n.
          392, l'imposta non e' dovuta se espropriante  o  acquirente
          e' lo Stato.» 
          Comma 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo  sviluppo
          e  l'accrescimento  di   competitivita'   delle   industrie
          operanti nel settore aeronautico»: 
              «Art.  7   (Attivita'   dimostrativa   sul   territorio
          nazionale  e/o  all'estero).  -  I  mezzi  ed  i  materiali
          prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo  Stato
          o  da  altri  enti  pubblici   possono   essere   messi   a
          disposizione delle  industrie,  previa  autorizzazione  del
          Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente  che  li
          ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con  le
          debite cautele  assicurative,  prove  dimostrative  sia  in
          Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri  o
          in occasione di mostre o di  visite  di  alte  personalita'
          straniere.» 
          Comma 28: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»: 
              «Art. 26  (Contratti  di  sponsorizzazione).  -  1.  Ai
          contratti di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a  questi
          assimilabili,  di  cui   siano   parte   un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
          per la scelta dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in
          materia di requisiti di qualificazione  dei  progettisti  e
          degli esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
          decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
          «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273»: 
              «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili).  -  1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette. 
              Art. 125 (Risarcimento del  danno  e  restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno  morale  arrecato  al  titolare  del  diritto   dalla
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora  avesse  ottenuto  una  licenza  dal  titolare  del
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento. 
              Art.  126  (Pubblicazione   della   sentenza).   -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente.» 
          Comma 31: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
          Comma 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 33 (Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza). - 1. Le stazioni appaltanti  e
          gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi  e
          forniture facendo ricorso a centrali di committenza,  anche
          associandosi o consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'art. 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
          soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e
          delle attivita' di stazione appaltante di lavori  pubblici.
          Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          le funzioni di stazione appaltante di  lavori  pubblici  ai
          servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o  alle
          amministrazioni  provinciali,  sulla   base   di   apposito
          disciplinare che prevede altresi'  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate,  nonche'
          a centrali di committenza.» 
          Comma 33: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  26,  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge finanziaria 2000)»: 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.» 
          Comma 36: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23-bis,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  tra
          pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti alla carriera  diplomatica  e  prefettizia  e,
          limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
          amministrativi e contabili e  gli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato  sono  collocati,   salvo   motivato   diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze  organizzative,  in  aspettativa  senza
          assegni per lo svolgimento di attivita' presso  soggetti  e
          organismi, pubblici  o  privati,  anche  operanti  in  sede
          internazionale, i quali provvedono al relativo  trattamento
          previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
          di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
          di aspettativa comporta  il  mantenimento  della  qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di  cui  all'art.  19,  comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
                a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art.  2359
          del codice civile; 
                b)  il  personale  intende  svolgere   attivita'   in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.» 
          Comma 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»: 
              «Art.  15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia  di  cui  all'art.  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, sono attribuite, a  integrazione  delle  risorse  gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le passivita' del fondo di  garanzia  di  cui  all'art.  20
          della  legge  12  agosto  1977,  n.   675,   e   successive
          modificazioni, e del fondo di garanzia di  cui  all'art.  7
          della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,   e   successive
          modificazioni, nonche' un importo pari  a  50  miliardi  di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e  cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   ai   sensi
          dell'art. 2 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 237. 
              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  e  successive  modificazioni,  e  alle   societa'
          finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo   iscritte
          all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5  ottobre
          1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole  e  medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni, temporanee  e  di  minoranza,  al  capitale
          delle piccole e medie imprese. La  garanzia  del  fondo  e'
          estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti  dai
          consorzi di garanzia collettiva fidi di cui  all'art.  155,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 
              3. I criteri e le modalita' per  la  concessione  della
          garanzia e per la gestione del fondo nonche'  le  eventuali
          riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati  settori   o
          tipologie di  operazioni  sono  regolati  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'art. 47, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un  distinto
          organo, competente a deliberare in materia, nel quale  sono
          nominati anche un rappresentante delle  banche  e  uno  per
          ciascuna delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello
          nazionale delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e
          commerciali. 
              4. Un importo pari a 50  miliardi  di  lire,  a  valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  237,  e'
          destinato al fondo centrale di  garanzia  istituito  presso
          l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
          successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2,  comma
          101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le  parole:
          «Ministro del  tesoro»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato». 
              5. Dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di  cui  al
          comma 3, sono abrogati l'art.  20  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10  ottobre  1975,  n.
          517, e loro successive modificazioni. 
              6. All'art. 29 della Legge. 5  ottobre  1991,  n.  317,
          dopo  il  comma  2,  aggiungere  il  seguente:  «2-bis.  Ai
          consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi  possono
          continuare a partecipare le imprese associate che  superino
          i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea  per  le
          piccole e medie imprese  e  non  quelli  previsti  per  gli
          interventi della Banca europea degli investimenti  (BEI)  a
          favore   delle   piccole   e   medie    imprese,    purche'
          complessivamente non rappresentino piu'  del  5  per  cento
          delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e  le
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   non   possono
          beneficiare degli  interventi  agevolati  previsti  per  le
          piccole e medie imprese.». 
          Comma 38: 
              -  Il  decreto-legge  19   dicembre   1994,   n.   691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, reca «Misure urgenti per la ricostruzione e la
          ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994». 
          Comma 39: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  13  (Misure  per   valorizzare   il   patrimonio
          residenziale pubblico). - 1. Al  fine  di  valorizzare  gli
          immobili  residenziali  costituenti  il  patrimonio   degli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
          abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti ed il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione  degli  immobili  di  proprieta'  dei  predetti
          Istituti. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
                a) determinazione del prezzo di vendita delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
                b)   riconoscimento   del    diritto    di    opzione
          all'acquisto, purche'  i  soggetti  interessati  non  siano
          proprietari   di    un'altra    abitazione,    in    favore
          dell'assegnatario non moroso nel pagamento  del  canone  di
          locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio
          coniuge, qualora risulti in regime di comunione  dei  beni,
          ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,  in
          favore del coniuge in regime di separazione  dei  beni,  o,
          gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'   la
          convivenza  duri  da  almeno   cinque   anni,   dei   figli
          conviventi, dei figli non conviventi; 
                c) destinazione dei proventi delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1o settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.». 
          Comma 40: 
              - Si riporta il testo del comma 153, dell'art. 1, della
          citata legge 27 dicembre 2006, n.  296  (legge  finanziaria
          2007): 
              «Art. 1 (...) 1-152 (omissis) - 153.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono individuate  le  province  alle  quali
          puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la  diretta
          riscossione  dell'addizionale  sul   consumo   di   energia
          elettrica concernente i consumi relativi  a  forniture  con
          potenza impegnata  superiore  a  200  kW,  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto-legge   28
          novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 gennaio 1989, n. 20, e  successive  modificazioni,
          per le province confinanti  con  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  per  quelle  confinanti   con   la
          Confederazione elvetica e per quelle nelle quali  oltre  il
          sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
          prevista dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412,  e  successive
          modificazioni, con priorita' per le province in possesso di
          almeno 2 dei predetti parametri. 
              (omissis)» 
          Comma 41: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un  voto,  qualunque
          sia il numero delle azioni possedute. 
              2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente  lo
          0,50 per cento  del  capitale  sociale.  La  banca,  appena
          rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
          la violazione  del  divieto.  Le  azioni  eccedenti  devono
          essere  alienate  entro  un   anno   dalla   contestazione;
          trascorso tale termine,  i  relativi  diritti  patrimoniali
          maturati  fino  all'alienazione  delle   azioni   eccedenti
          vengono acquisiti dalla banca. 
              3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica  agli
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          per i quali valgono  i  limiti  previsti  dalla  disciplina
          propria di ciascuno di essi. 
              4. Il numero minimo dei soci non puo' essere  inferiore
          a duecento. Qualora tale numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              5. Le delibere  del  consiglio  di  amministrazione  di
          rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere
          motivate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle
          prescrizioni  statutarie  e  allo   spirito   della   forma
          cooperativa. Il consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
          riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
          collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
          integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante   socio.
          L'istanza di revisione deve essere presentata entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione    della
          deliberazione e il  collegio  dei  probiviri  si  pronuncia
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              6. Coloro ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione
          abbia rifiutato l'ammissione a socio possono  esercitare  i
          diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle  azioni
          possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.». 
          Comma 42: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  14  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile»: 
              «Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
          ambito oggettivo  e  soggettivo)  -  1.  Le  ordinanze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5,
          comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  necessarie
          per l'attuazione  del  presente  decreto  sono  emanate  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
          quanto  attiene  agli  aspetti  di  carattere   fiscale   e
          finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell' art. 5, comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori  alla  data  del  6
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata». 
              «Art. 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie). - 1.  Al
          fine di finanziare gli interventi  di  ricostruzione  e  le
          altre misure di cui al presente decreto,  il  CIPE  assegna
          agli stessi interventi la  quota  annuale,  compatibilmente
          con i vincoli di finanza pubblica  e  con  le  assegnazioni
          gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000  milioni
          e non superiore a 4.000 milioni di euro  nell'ambito  della
          dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  il
          periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
          complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
          a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche' un importo pari a 408,5  milioni  di  euro  a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  infrastrutture  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera b), del citato  decreto-legge
          n. 185 del 2008. Tali  importi  possono  essere  utilizzati
          anche senza il vincolo di cui al comma 3  del  citato  art.
          18. 
              1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del  comma
          1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini  di  sola
          cassa,  del  fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali   di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, degli importi di  279  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, 567  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  84
          milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di  euro  per
          l'anno 2012. 
              2. Le risorse  di  cui  all'art.  148  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  assegnate  all'Istituto  per  la
          promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
          attivita' produttive in data 22 dicembre  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23  giugno  2004,  e
          successivamente integrate con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 23 novembre  2004,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005,  sono
          trasferite al  Dipartimento  della  protezione  civile  per
          essere destinate a  garantire  l'acquisto  da  parte  delle
          famiglie di mobili ad uso civile,  di  elettrodomestici  ad
          alta   efficienza   energetica,   nonche'   di   apparecchi
          televisivi e computer, destinati  all'uso  proprio  per  le
          abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1. 
              3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 sono
          disciplinati per  il  periodo  2009-2012  gli  investimenti
          immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli  enti
          previdenziali   pubblici,   inclusi   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo  o
          non abitativo, esclusivamente  in  forma  indiretta  e  nel
          limite del 7 per cento dei fondi  disponibili,  localizzati
          nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1,
          anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure  di
          cui all'art. 4, comma 1,  lettera  b).  Anche  al  fine  di
          evitare  i  maggiori  costi   derivanti   dalla   eventuale
          interruzione  dei  programmi  di  investimento  di  cui  al
          presente comma gia' intrapresi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione  degli
          investimenti  previsti  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma non esclude il completamento  di  quelli  in
          corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione  previsti
          dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate. 
              4.  Le  maggiori   entrate   rivenienti   dalla   lotta
          all'evasione fiscale, anche  internazionale,  derivanti  da
          futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  affluiscono  ad  un
          apposito Fondo istituito nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
          all'attuazione delle misure di cui al  presente  decreto  e
          alla solidarieta'. 
              5.  Il  fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente di cui  all'
          art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e' incrementato di 23 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a  valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
          finanziare gli  interventi  di  ricostruzione  e  le  altre
          misure di cui  al  presente  decreto,  e'  autorizzata,  in
          aggiunta a quanto previsto al  comma  1,  la  spesa  di  27
          milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 350 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e  30
          milioni di euro per l'anno 2012  e  al  relativo  onere  si
          provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dal  presente
          decreto; per la compensazione degli effetti finanziari  per
          l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma  e'  ridotto
          di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 
              5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2,
          predispongono, d'intesa con  il  presidente  della  regione
          Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4,  comma
          2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
          di  sua  competenza,  piani  di  ricostruzione  del  centro
          storico delle citta', come determinato ai  sensi  dell'art.
          2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
          2 aprile 1968, n. 1444, definendo  le  linee  di  indirizzo
          strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e  la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009.
          L'attuazione del piano avviene a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 1. Ove  appartengano  alla  categoria  di  cui
          all'art. 10, comma 3,  lettera  a),  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  tenuto  conto  della   situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude la concessione dei contributi di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettere a) ed e). 
              5-ter.  Eventuali  risorse   economiche   che   saranno
          destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
          aprile 2009  sono  considerate  aggiuntive  a  quelle  gia'
          stanziate dal Governo italiano. 
              5-quater. Al fine di effettuare il  monitoraggio  sulla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  decreto,
          dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo  si
          avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il  CIPE.
          Sull'andamento  degli  interventi,  il   presidente   della
          regione predispone una relazione semestrale  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri che la  inoltra  al  Parlamento.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie gia' previste e in  ogni  caso  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Comma 43: 
              - Il citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195
          reca «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo  1992,  n.
          216, in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti
          del rapporto  di  impiego  del  personale  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate». 
              - Si riporta il testo vigente del comma  28,  dell'art.
          2, della citata legge 22  dicembre  2008,  n.  203,  (legge
          finanziaria 2009): 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno). - 1-27 (omissis). 
              28.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per   i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime di diritto pubblico, in aggiunta a  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 144, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono determinate complessivamente in  680  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
          rispettivamente, di 586 milioni di euro  per  il  personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              (omissis)». 
          Comma 44: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
          1950, n. 646, recante «Istituzione della  Cassa  per  opere
          straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
          (Cassa per il Mezzogiorno)». 
              «Art. 3. La presente  legge  si  applica  alle  regioni
          Abruzzi, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di  Latina  e  Frosinone,
          all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di  Rieti  gia'
          compresi nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai  Comuni
          compresi nella zona del comprensorio di bonifica del  fiume
          Tronto nonche' ai Comuni della provincia di  Roma  compresi
          nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. 
              Qualora il territorio dei comprensori  comprende  parte
          di quello di un Comune con popolazione superiore ai  10.000
          abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo
          territorio facente parte dei comprensori.». 
          Comma 45: 
              - Si riporta il testo del comma 188, dell'art. 2, della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244,  (legge  finanziaria
          2008), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. 1-187 (omissis) 188. L'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
          e' autorizzata a rinegoziare i mutui  accesi  entro  il  31
          dicembre 2008, nei limiti delle  risorse  disponibili  allo
          scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno  2010,
          ai sensi  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1986, n. 44, dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
          n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  marzo
          1995, n. 95, dell'art. 1-bis del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236,   dell'art.   3,   comma   9,   del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,   n.   135,
          dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  del
          titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  185,
          rideterminandone la durata complessiva del  rimborso.  Tale
          durata  non  puo'  comunque  superare  i  quindici  anni  a
          decorrere  dalla  data  di  scadenza  della   prima   rata,
          comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario.
          Al mutuo rinegoziato si applica  il  tasso  di  riferimento
          della  Commissione  europea   vigente   alla   data   della
          rinegoziazione.  Gli  eventuali  aumenti  del  costo  degli
          interessi    conseguenti    all'allungamento     e     alla
          rinegoziazione  del  mutuo  sono  a  carico   dei   singoli
          beneficiari  delle  agevolazioni   di   cui   al   predetto
          decreto-legge n. 786 del 1985. 
              (omissis)». 
          Comma 46: 
              - Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' citato nelle note  al  comma  42
          del presente articolo. 
          Comma 47: 
              - Si riporta il testo del comma 568, dell'art. 1, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»: 
              «Art.  1.  1-567  (omissis)  -   568.   Ai   fini   del
          contenimento  delle  spese   di   ricerca,   potenziamento,
          ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,
          sistemi, materiali e  strutture  in  dotazione  alle  Forze
          armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero  della
          difesa, anche  in  deroga  alle  norme  sulla  contabilita'
          generale dello Stato e nel rispetto della  legge  9  luglio
          1990, n. 185, e'  autorizzato  a  stipulare  convenzioni  e
          contratti per la permuta di  materiali  o  prestazioni  con
          soggetti pubblici e privati. 
              (omissis)». 
          Comma 48: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art.  13.  (Misure  per  valorizzare   il   patrimonio
          residenziale pubblico) - 1.  Al  fine  di  valorizzare  gli
          immobili  residenziali  costituenti  il  patrimonio   degli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
          abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti ed il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione  degli  immobili  di  proprieta'  dei  predetti
          Istituti. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
                a) determinazione del prezzo di vendita delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
                b)   riconoscimento   del    diritto    di    opzione
          all'acquisto, purche'  i  soggetti  interessati  non  siano
          proprietari   di    un'altra    abitazione,    in    favore
          dell'assegnatario non moroso nel pagamento  del  canone  di
          locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio
          coniuge, qualora risulti in regime di comunione  dei  beni,
          ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,  in
          favore del coniuge in regime di separazione  dei  beni,  o,
          gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'   la
          convivenza  duri  da  almeno   cinque   anni,   dei   figli
          conviventi, dei figli non conviventi; 
                c) destinazione dei proventi delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di consentire  alle  giovani  coppie  di
          accedere a finanziamenti agevolati per sostenere  le  spese
          connesse all'acquisto della prima casa, a  partire  dal  1°
          settembre 2008  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  gioventu',  un
          Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima  casa
          da   parte   delle   coppie   o   dei   nuclei    familiari
          monogenitoriali con figli minori, con priorita' per  quelli
          i cui componenti non risultano  occupati  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione  del
          Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni  di  euro
          per l'anno 2008 e 10 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu',
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate le modalita' operative  di  funzionamento
          del Fondo di cui al primo periodo. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.» 
          Comma 49: 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  1  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          «Interventi  urgenti  per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa»: 
              «Art.  1  (Disposizioni  in   materia   di   previdenza
          agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi  gli
          aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 
              2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
          comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
          commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          successive modificazioni, sono cosi determinate: 
                a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
          la riduzione contributiva compete nella misura del  75  per
          cento  dei  contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro,
          previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e  5-ter,  della
          legge n. 67 del 1988; 
                b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
          dell'obiettivo 1 di cui al regolamento  (CE)  n.  1260/1999
          del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori  dei
          comuni delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e  Basilicata,  la
          riduzione contributiva compete  nella  misura  del  68  per
          cento. 
              (omissis)» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1-ter,  del  decreto
          legge  3   novembre   2008,   n.   171,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  205,
          recante «Misure urgenti per  il  rilancio  competitivo  del
          settore agroalimentare»: 
              «Art. 1-ter (Proroga di agevolazioni  previdenziali)  -
          1. Le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi
          5, 5-bis e 5-ter, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
          successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre
          2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati  e
          nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure  determinate
          dall'art. 01, comma 2, del decreto-legge 10  gennaio  2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo
          2006,   n.   81.   All'onere   derivante   dalla   presente
          disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno  2009,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          seguenti autorizzazioni di  spesa  recate  dalla  legge  27
          dicembre 2006, n. 296: art. 1,  comma  289,  quanto  a  7,6
          milioni di euro; art. 1, comma 936, quanto a  23,9  milioni
          di euro; art. 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.» 
          Comma 50: 
              - Si riporta il testo del comma 72, dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  recante   «Norme   di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro  e  previdenza  sociale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 1-71 (omissis) - 72. Al fine di  consentire  ai
          soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di sopperire
          alle   esigenze   derivanti   dalla   peculiare   attivita'
          lavorativa svolta, ovvero sviluppare attivita' innovative e
          imprenditoriali, e' istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento della  gioventu',  il
          Fondo  di  sostegno  per  l'occupazione  e  l'imprenditoria
          giovanile. 
              (omissis)». 
          Comma 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991,  n.  195,  recante  «Provvedimenti  in
          favore  delle  popolazioni  delle  province  di   Siracusa,
          Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
          altre disposizioni in  favore  delle  zone  danneggiate  da
          eccezionali avversita'  atmosferiche  dal  giugno  1990  al
          gennaio 1991» 
              «Art. 6. - 1. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'
          degli interventi di competenza, il Fondo per la  protezione
          civile e' integrato della somma di lire  215  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli  anni
          1992 e 1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto
          1988, n. 362. 
              2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   degli
          interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e  da
          movimenti franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990
          relativi  alla  regione  Basilicata,  il   Fondo   per   la
          protezione civile e' integrato  di  lire  50  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno  degli  anni
          1992 e  1993.  La  somma  annua  di  lire  30  miliardi  e'
          destinata   agli   interventi   urgenti   ai   sensi    del
          decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  per  i
          gravi dissesti idrogeologici in  atto  e  per  i  movimenti
          franosi. 
              2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio  1990  e  26
          maggio 1991 relativi alla regione Basilicata,  al  fine  di
          assicurare  le  condizioni  di  sicurezza   degli   edifici
          pubblici,  con  priorita'  per  l'edilizia  scolastica,  e'
          avviato con le modalita' di cui all'art.  2,  comma  1,  un
          programma di  adeguamento  antisismico.  Ove  il  costo  di
          adeguamento  superi   l'80   per   cento   del   costo   di
          ricostruzione e' ammessa la demolizione e la  ricostruzione
          dell'edificio.  Per  l'attuazione  di  tale  programma   e'
          autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
          la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di  lire  20
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
              3.  Per  l'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la
          prevenzione degli incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,
          Calabria,  Puglia,  Lazio,   Piemonte   e   Lombardia,   e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992  e  1993,  da  iscriversi  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
          da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate  secondo
          le modalita' previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28
          dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 38. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
          335 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,  all'uopo
          utilizzando gli appositi  accantonamenti  «Reintegro  fondo
          per la protezione civile», «Completamento degli  interventi
          nei territori colpiti da  eventi  sismici  e  franosi,  ivi
          compresi quelli del 5 maggio  1990  relativi  alla  regione
          Basilicata, nonche' gli interventi  urgenti  nei  territori
          della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13
          dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
          di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli  incendi
          boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria,  Puglia,
          Lazio, Piemonte e Lombardia di cui  all'art.  30-bis  della
          legge n. 38 del 1990.». 
          Comma 52: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-undecies della  legge
          31 maggio 1965, n. 575,  recante  «Disposizioni  contro  le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art.
          2-sexies versa all'ufficio del registro: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli,  al
          netto del ricavato della vendita dei  beni  finalizzata  al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura di vendita e'  antieconomica,  con  provvedimento
          del dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita  o
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti dal competente ufficio del territorio del  Ministero
          delle finanze, avvalendosi anche degli organi  di  polizia,
          il debitore risulti insolvibile, il  credito  e'  annullato
          con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
          del Ministero delle finanze. 
              2. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,
          in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
          regione.  Gli  enti   territoriali   possono   amministrare
          direttamente il bene o assegnarlo in concessione  a  titolo
          gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
          rappresentative degli enti  locali,  ad  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,  e
          successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive  modificazioni,
          o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e  cura  di
          tossicodipendenti di cui al  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   o   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   alle   associazioni
          ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
          entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, il  prefetto  nomina
          un commissario con poteri sostitutivi; 
                c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,  ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. 
              2-bis. I beni di  cui  al  comma  2,  di  cui  non  sia
          possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
          le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate entro  i
          termini previsti dall'art. 2-decies,  sono  destinati  alla
          vendita 
              2-ter. Il personale delle Forze armate e  il  personale
          delle  Forze  di  polizia  possono  costituire  cooperative
          edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto  di  opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 2-bis. 
              2-quater. Gli enti  locali  ove  sono  ubicati  i  beni
          destinati alla vendita ai sensi  del  comma  2-bis  possono
          esercitare la prelazione  all'acquisto  degli  stessi.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          sono disciplinati i termini, le modalita'  e  le  ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni  di  cui
          al comma 2-bis ai sensi del comma 4. 
              3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo oneroso, previa valutazione del  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese pubbliche o  private,  ovvero  a  titolo  gratuito,
          senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative   di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario  sono  privilegiate   le   soluzioni   che
          garantiscono il mantenimento dei livelli  occupazionali.  I
          beni  non  possono  essere   destinati   all'affitto   alle
          cooperative   di   lavoratori    dipendenti    dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine o convivente con  il  destinatario  della  confisca,
          ovvero nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia  stato
          adottato taluno dei provvedimenti  indicati  nell'art.  15,
          commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla stima del competente  ufficio  del
          territorio del Ministero delle finanze, a soggetti  che  ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la  vendita
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Nel caso di  vendita  disposta  alla
          scadenza del contratto di affitto dei  beni,  l'affittuario
          puo' esercitare  il  diritto  di  prelazione  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione della vendita del bene da  parte
          del Ministero delle finanze; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri,  le
          navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti   e   gli   aeromobili
          sequestrati sono  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in
          custodia giudiziale agli organi di polizia,  anche  per  le
          esigenze  di  polizia  giudiziaria,  i  quali  ne  facciano
          richiesta per l'impiego in  attivita'  di  polizia,  ovvero
          possono essere affidati ad altri organi dello  Stato  o  ad
          altri  enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'   di
          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.  Se
          e'  stato  nominato  l'amministratore  giudiziario  di  cui
          all'art. 2-sexies, l'affidamento non puo'  essere  disposto
          senza il previo parere favorevole di quest'ultimo. 
              4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis  e  alle
          operazioni di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere
          obbligatorio del Commissario straordinario per la  gestione
          e la destinazione dei beni confiscati  alle  organizzazioni
          mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio
          dell'Agenzia    del    demanio,    che    puo'    affidarle
          all'amministratore   di   cui   all'art.   2-sexies,    con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
          2-nonies, entro sei  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          provvedimento  del  direttore  centrale  dell'Agenzia   del
          demanio di cui al comma 1 dell'art. 2-decies. Il  dirigente
          del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al
          prefetto   della   provincia    interessata    un    parere
          obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per  l'ordine
          e  la  sicurezza  pubblica,  e  ogni   informazione   utile
          affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta
          persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero  da
          soggetti   altrimenti   riconducibili   alla   criminalita'
          organizzata. 
              5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
          c),  nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,   dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi    per    l'edilizia    scolastica     e     per
          l'informatizzazione del processo. 
              5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di  cui
          al comma 2-bis, al netto delle spese per la  estione  e  la
          vendita  degli  stessi,  affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia per essere riassegnati, nella misura del  50  per
          cento,  al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
          sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e,   nella
          restante misura  del  50  per  cento,  al  Ministero  della
          giustizia,   per   assicurare   il   funzionamento   e   il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi

        
      
europea,  che,  alla  data  dell'autorizzazione  del   primo   lotto,
costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo
dell'opera; 
    b)  il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve   essere
accompagnato da una relazione che indichi le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi  fabbisogni  finanziari  annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione; 
    c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei  lavori  deve
assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa  risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,  nonche'
a qualunque pretesa anche futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni  assunte  dal  CIPE  non  devono  in  ogni  caso
derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a  carico
del soggetto  aggiudicatore  dell'opera  per  i  quali  non  sussista
l'integrale copertura finanziaria. 
    233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,  il  CIPE
assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di
corrispondere  l'intero  contributo  finanziato   e   successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di  finanziare  i
successivi lotti  costruttivi  fino  al  completamento  delle  opere,
tenuto conto del cronoprogramma. 
    234.  Il  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  -
Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 
    235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore  delle  piccole  e  medie
imprese  che  possono  essere  effettuate  esclusivamente  attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del  credito»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' attraverso la  sottoscrizione  di
fondi comuni di investimento gestiti  da  una  societa'  di  gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, il cui  oggetto  sociale  realizza  uno  o  piu'  fini
istituzionali della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.  Lo  Stato  e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle  imprese  di
minore dimensione». 
    236. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e  2011.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di  categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto  stanziamento  e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno  2010  e  a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011,  iscritti  nel  bilancio  dello
Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di  stabilire
i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
dei  privati  in  ricerca  e  sviluppo;  il  predetto  decreto   puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione,
le  modalita'  di  fruizione  del  credito  d'imposta  e  i  soggetti
beneficiari  meritevoli  di  agevolazione.  Alla  relativa  copertura
finanziaria si provvede, per  l'anno  2010,  mediante  riduzione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,  per  l'anno
2011, mediante riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
    237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma
1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 
    238. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  237  si
provvede con le disponibilita'  conseguenti  alle  revoche  totali  o
parziali delle agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni,  al
netto delle risorse necessarie  per  far  fronte  agli  impegni  gia'
assunti  per  avvenuta  sottoscrizione  di   atti   convenzionali   e
compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di
indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano
a  condizione   dell'adozione   dei   provvedimenti   amministrativi,
debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti  l'accertamento
delle risorse finanziarie disponibili di cui  al  primo  periodo  del
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  comma  237  anche  ai   fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
    239. Al fine di garantire condizioni di massima  celerita'  nella
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza  e
l'adeguamento antisismico delle scuole,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  previa  approvazione
di  apposito  atto  di  indirizzo  delle   Commissioni   parlamentari
permanenti competenti per materia nonche' per i profili di  carattere
finanziario,   sono   individuati   gli   interventi   di   immediata
realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di  euro,
con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti  territoriali
interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste  ai
sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2008,  n.
169. 
    240.  Le  risorse  assegnate  per   interventi   di   risanamento
ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009,  pari  a  1.000
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture e  del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia  reale,  di  cui  all'articolo   18,   comma   1,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,  sono  destinate  ai  piani  straordinari  diretti   a
rimuovere  le  situazioni  a  piu'  elevato   rischio   idrogeologico
individuate  dalla  direzione  generale  competente   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentiti  le
autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Le risorse di cui al presente comma possono essere  utilizzate  anche
tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
che definisce, altresi', la  quota  di  cofinanziamento  regionale  a
valere  sull'assegnazione  di  risorse  del   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, e successive modificazioni, che ciascun  programma  attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale. 
    241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno,
all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  una  quota
pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e  successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui all'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni  di  euro,
per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012,  delle  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a  7,7  milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni. Per gli anni  2011  e  2012  e'  attribuita
all'autorita' di cui al codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  una
quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982,  e  successive
modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a
3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.  249  del
1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
al citato articolo 1, comma 67,  della  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  Per  gli  anni  2010,  2011  e  2012   e'
attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12  giugno
1990, n. 146, una quota pari: a 0,1  milioni  di  euro,  per  ciascun
anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge  n.  576
del 1982, e successive modificazioni; a  0,3  milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  2,  comma  38,
della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato  articolo  1,  comma  6,  lettera  c),
numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  1,  comma  67,
della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1  milione
di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Le
somme di cui ai precedenti  periodi  sono  trasferite  dall'autorita'
contribuente  all'autorita'  beneficiaria  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. A fini di  perequazione,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite le  autorita'  interessate,  sono  stabilite,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  misure  reintegrative  in
favore  delle  autorita'  contribuenti,  nei  limiti  del  contributo
versato, a partire dal  decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti  che  a
tale data presentino un avanzo di amministrazione. 
    242. Le somme versate entro il 31 ottobre  2009  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, non sono  state  riassegnate  alle  pertinenti
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un  importo
di 50 milioni di  euro  sono  riassegnate  entro  l'anno  2009  a  un
apposito capitolo per essere destinate a interventi  a  tutela  delle
popolazioni  colpite  da  eventi  atmosferici  avversi   verificatisi
nell'ultimo triennio. 
    243. La disposizione di cui al  comma  242  entra  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
    244.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio  2010-2012,  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
    245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli  stati  di  previsione
del bilancio  per  l'anno  2010  e  per  il  triennio  2010-2012,  in
relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'
rinviata alla  legge  finanziaria,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
    246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  gli  stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi  di
sostegno dell'economia classificati tra le spese  in  conto  capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
    247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le  autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella  E  allegata  alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella  medesima
Tabella. 
    248. Gli importi da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
    249. A valere sulle autorizzazioni di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 248, le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2010, a carico  di  esercizi  futuri,  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
    250. Le risorse, come integrate dal  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai  sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, le disponibilita'  del  predetto  fondo  sono
destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato  alla  presente
legge, nella misura massima ivi prevista,  per  ciascuno  degli  anni
2010, 2011  e  2012.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza  di  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, sono  trasmessi  alle  Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da  rendere  entro
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle  finalita'  di
cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente  legge
sono contestualmente ripartite con un unico  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle  Commissioni
parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La
quota delle disponibilita' del fondo di cui  al  presente  comma  non
aventi corrispondenti effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento
netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991
milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro  per  l'anno
2012, e' destinata, mediante decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte  al
conto sospeso con la Banca d'Italia per  le  quali  non  esistono  in
bilancio le occorrenti risorse. 
    251. Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168.  La  dotazione  del
fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716
milioni di euro, cui si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1
del decreto-legge n. 168 del 2009. 
    252. La copertura della presente legge per le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
    253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi'  23 dicembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Senato della Repubblica (atto n. 1790): 
    Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il  29
settembre 2009. 
    Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7
ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª,  3ª,  4ª,  6ª,  7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali. 
    Esaminato  dalla  5ª  commissione   il  20,  21,  22,  27,  28  e
29 ottobre 2009. 
    Esaminato in aula il 6 e 7 ottobre  2009;  il  4,  5,  10,  11  e
12 novembre 2009 e approvato, con modificazioni, il 13 novembre 2009. 
Camera dei deputati (atto n. 2936): 
    Assegnato alla V commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione),
in sede referente, il 16 novembre 2009 con pareri  delle  commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla V commissione, il 19, 25, 26  novembre  2009;  il
1°, 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2009. 
    Esaminato  in  aula  il  9,  10,  11,  15  e 16 dicembre 2009  ed
approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2009. 
Senato della Repubblica (atto n. 1791-B): 
    Assegnato alla 5ª  commissione  (Bilancio),  in  sede  referente,
il 18 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,  6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali. 
    Esaminato dalla 5ª commissione  il 20 e 21 dicembre 2009. 
    Esaminato  in  aula  il  21  dicembre  2009   ed   approvato   il
22 dicembre 2009. 

        
                    istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
              6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante licitazione privata  ovvero,  qualora  ragioni  di
          necessita' o di convenienza,  specificatamente  indicate  e
          motivate, lo richiedano, mediante trattativa  privata.  Sui
          relativi  contratti  e'  richiesto  il  parere  di   organi
          consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel
          caso di licitazione privata euro  516.456,90  nel  caso  di
          trattativa  privata.  I  contratti  per  i  quali  non   e'
          richiesto il parere del Consiglio di Stato sono  approvati,
          dal dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale  del
          demanio del medesimo Ministero. 
              7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1
          dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              8. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta.». 
          Comma 53: 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto  1997,  n.
          266,  e'  citato  nelle  note  al  comma  37  del  presente
          articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale»: 
              «Art. 11 (Potenziamento finanziario Confidi  anche  con
          addizione della garanzia dello  Stato).  -  1.  Nelle  more
          della  concreta  operativita'  delle  previsioni   di   cui
          all'art.1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
          le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 554
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sono  destinate  al
          rifinanziamento del Fondo di garanzia di  cui  all'articolo
          15 della legge 7  agosto  1997,  n.  266,  fino  al  limite
          massimo di  450  milioni  di  euro,  subordinatamente  alla
          verifica, da parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, della  provenienza  delle  stesse  risorse,  fermo
          restando il limite degli effetti stimati per  ciascun  anno
          in termini di indebitamento netto, ai sensi del  comma  556
          del citato art. 2. 
              2. Gli interventi di garanzia di cui al  comma  1  sono
          estesi  alle  imprese  artigiane.  L'organo  competente   a
          deliberare in materia di concessione delle garanzie di  cui
          all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
          integrato  con  i   rappresentanti   delle   organizzazioni
          rappresentative   a   livello   nazionale   delle   imprese
          artigiane. 
              3. Il 30 per cento della somma di cui  al  comma  1  e'
          riservato agli interventi di  controgaranzia  del  Fondo  a
          favore dei Confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge del
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima istanza, secondo criteri,  condizioni  e
          modalita'  da  stabilire  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.
          La garanzia dello Stato e'  inserita  nell'elenco  allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi dell'art. 13 della  legge  5  agosto
          1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge  5
          agosto  1978,   n.   468,   con   imputazione   nell'ambito
          dell'unita' previsionale  di  base  8.1.7  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. La dotazione del Fondo di  cui  al  comma  1  potra'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici,  ovvero  con  l'intervento  della  SACE
          S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con   decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              5-bis.  Per  gli  impegni  assunti  dalle   federazioni
          sportive nazionali per l'organizzazione  di  grandi  eventi
          sportivi in coincidenza  degli  eventi  correlati  all'Expo
          Milano 2015, e' autorizzato il  rilascio  di  garanzie  nel
          limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.». 
          Comma 54: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  recante  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»: 
              «Art.  15  (Dotazione   del   Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto  un
          conto   corrente   infruttifero   denominato   «Fondo    di
          solidarieta'  nazionale»  intestato  al   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              2. Per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi».  Per  gli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  e'
          iscritto apposito stanziamento sullo  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  allo  scopo
          denominato  «Fondo  di  solidarieta'   nazionale-interventi
          indennizzatori». 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a),  si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
          Per la dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
          nazionale  -  interventi  indennizzatori,  destinato   agli
          interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c),  si
          provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  di  protezione
          civile, come determinato ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.». 
          Comma 55: 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'art.  18,  del
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli art.  6-quater  e  6-quinquies  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (omissis)». 
          Comma 56: 
              - Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio,  del
          27 luglio 2006, reca «Fondo europeo per la pesca.». 
              - Il regolamento (CE) del Consiglio,  del  20  novembre
          2009,  reca:  «Controllo  comunitario  per   garantire   il
          rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
          modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,
          (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
          n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007,  (CE)  n.
          76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)  n.  1300/2008,  (CE)  n.
          1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
          n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  del   decreto
          legislativo   26   maggio    2004,    n.    154,    recante
          «Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7  marzo  2003,  n.
          38»: 
              «Art. 5 (Programmazione di settore). - 1.  Il  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentito  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  d'intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'art.  2,
          propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma  3,  il
          «Programma    nazionale    triennale    della    pesca    e
          l'acquacoltura»,   di   seguito    denominato    «Programma
          nazionale»,  contenente  gli   interventi   di   competenza
          nazionale. 
              2. Le regioni e  le  province  autonome  predispongono,
          altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun
          triennio di programmazione nazionale di cui al comma  1,  i
          programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o  gli
          eventuali  aggiornamenti,  contenenti  l'indicazione  degli
          interventi di  competenza  da  realizzare  con  le  proprie
          dotazioni di bilancio. 
              3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di programmazione, il CIPE approva il  Programma  nazionale
          con l'indicazione delle  dotazioni  finanziarie  nazionali,
          nonche' dell'eventuale destinazione di  risorse  aggiuntive
          ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1084,  dell'art.  1,
          della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   (legge
          finanziaria 2007)»: 
              «Art.1. 1- 1083 (omissis) - 1084. Per l'attuazione  dei
          piani nazionali di settore, compreso quello  forestale,  di
          competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro
          per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2008 e 2009. 
              (omissis)». 
          Comma 58: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  5,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,
          recante «Misure urgenti per la  prevenzione  dell'influenza
          aviaria»: 
              «Art. 5.(Interventi urgenti nel settore avicolo)  -  1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed altri prodotti avicoli freschi per un  quantitativo  non
          superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20  milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 
              2. Il Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,
          con decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina  le
          modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte  di
          AGEA delle carni di cui al comma 1. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2005,  si  provvede,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno,
          quanto a 8 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri, e, quanto  a  7  milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e  fino  al  31
          ottobre 2006, a  favore  degli  allevatori  avicoli,  delle
          imprese di macellazione e trasformazione di  carne  avicola
          nonche'  mangimistiche  operanti  nella  filiera  e   degli
          esercenti attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di  carni
          avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti  e
          ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa la quota a carico dei dipendenti,  senza  aggravio
          di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi  per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere dall'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare (ISMEA). 
              3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al
          relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dal  2006,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  36
          del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2007,  mediante  corrispondente  riduzione  della
          proiezione  per  il  medesimo   anno   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali,  e'  autorizzato  a  concedere  contributi   per
          l'accensione  di  mutui   per   la   riconversione   e   la
          ristrutturazione delle imprese coinvolte  nella  situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti avicoli e  le  imprese  di  macellazione  e  di
          trasformazione di carne avicola o di  prodotti  a  base  di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2006 e  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art.  15,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  relativa  al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
          Comma 59: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 3 agosto
          2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle  vittime
          del terrorismo e delle stragi di tale matrice»: 
              «Art. 4.- 1. Coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'
          permanente  pari  o  superiore  all'80  per   cento   della
          capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
          stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di
          legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di 126.432 euro per  l'anno  2004,  di
          128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a  decorrere
          dall'anno 2006. 
              2. A  tutti  coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'
          permanente  pari  o  superiore  all'80  per   cento   della
          capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
          stragi  di  tale  matrice,  e'  riconosciuto   il   diritto
          immediato alla pensione diretta, in misura pari  all'ultima
          retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto  e
          rideterminata secondo le  previsioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 2. Per tale finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di
          156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 
              2-bis.  Per   i   soggetti   che   abbiano   proseguito
          l'attivita'  lavorativa  ancorche'  l'evento  dannoso   sia
          avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  inclusi  i  casi  di  revisione  o  prima
          valutazione, purche' l'invalidita' permanente  riconosciuta
          non  risulti  inferiore  ad  un  quarto   della   capacita'
          lavorativa  o  della  rivalutazione  dell'invalidita'   con
          percentuale omnicomprensiva anche  del  danno  biologico  e
          morale come indicato all'art. 6, comma 1, al raggiungimento
          del periodo massimo pensionabile,  anche  con  il  concorso
          degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma  1,
          la misura del trattamento di quiescenza e' pari  all'ultima
          retribuzione  annua  integralmente  percepita  e  maturata,
          rideterminata secondo le  previsioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 1. 
              3. I criteri di cui al comma  2  si  applicano  per  la
          determinazione   della    misura    della    pensione    di
          reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso
          di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi
          di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni
          effetto di legge. 
              4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2  e  3
          si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, commi  5
          e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  in  materia  di
          esenzione dall'IRPEF.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»: 
              «Art. 2. 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni
          riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2,
          3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre  1990,  n.  302  ,
          come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge,
          subisca una invalidita'  permanente  non  inferiore  ad  un
          quarto della capacita' lavorativa,  nonche'  ai  superstiti
          delle vittime di azioni terroristiche e della  criminalita'
          organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla
          citata legge n. 302 del 1990 , un  assegno  vitalizio,  non
          reversibile,  di  lire  500  mila  mensili,  soggetto  alla
          perequazione automatica di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503  ,  e  successive
          modificazioni.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998,
          di lire 2.092  milioni  per  l'anno  1999,  di  lire  2.193
          milioni per l'anno 2000 e di lire  2.293  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001. 
              1-bis.  L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2,  comma  3,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 luglio 1999, n.  510,  anche  in  assenza  di
          sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
          chiara evidenza  risultando  univocamente  e  concordemente
          dalle informazioni acquisite e dalle indagini  eseguite  la
          natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero  la  sua
          connotazione  di  fatto   ascrivibile   alla   criminalita'
          organizzata, nonche' il nesso di  causalita'  tra  l'azione
          stessa e l'evento invalidante o mortale. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano  superstiti
          le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13
          agosto 1980, n. 466,  come  sostituito  dall'art.  2  della
          legge  4  dicembre  1981,  n.  720,  secondo  l'ordine  ivi
          indicato. 
              3. In caso di decesso dei soggetti di cui al  comma  1,
          ai   superstiti   aventi   diritto   alla    pensione    di
          reversibilita' secondo  le  disposizioni  del  testo  unico
          delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti
          civili e militari dello Stato, approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092  ,  e
          successive modificazioni, sono  attribuite  due  annualita'
          del suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente  al
          coniuge superstite, ai figli minori, ai  figli  maggiorenni
          inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
          ed  a  carico.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di lire 11.225  milioni  per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000  e  di  lire  430  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001. 
              4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha  natura  di
          indennizzo ed e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche (IRPEF). 
              5.   Il   trattamento   speciale   di    reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF;  sul  trattamento
          speciale e' corrisposta l'indennita'  integrativa  speciale
          con decorrenza dalla  data  di  liquidazione  del  predetto
          trattamento e senza corresponsione di  somme  a  titolo  di
          rivalutazione  o  interessi  anche   se   il   beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di  lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Le pensioni privilegiate dirette di prima  categoria
          erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2,  che  siano
          anche titolari  dell'assegno  di  superinvalidita'  di  cui
          all'art. 100 del citato testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ,
          e successive modificazioni, non  concorrono  a  formare  il
          reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
          presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.952
          milioni per l'anno 1999 e  di  lire  122  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2000.». 
          Comma 61: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto-  legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248 recante: «Disposizioni  urgenti
          per il rilancio economico e sociale, per il contenimento  e
          la  razionalizzazione   della   spesa   pubblica,   nonche'
          interventi  in  materia   di   entrate   e   di   contrasto
          all'evasione fiscale»: 
              «Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). -  1.
          L'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  25  febbraio
          1987, n. 67, come determinata dalla tabella C  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2006  e  di  50  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2007. 
              2. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  1,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          sono  rideterminati  i  contributi  e  le  provvidenze  per
          l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250. 
              3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di
          cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  come
          determinata dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. 
              3-bis. All'art. 3, comma 2-ter, secondo periodo,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
          parole:  «Gli  stessi  contributi»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi  di
          cui ai commi 8 e 11». 
              3-ter. Il requisito della  rappresentanza  parlamentare
          indicato dall'art. 153, comma 2, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, non e' richiesto per  le  imprese  e  per  le
          testate di quotidiani  o  periodici  che  risultano  essere
          giornali od organi di partiti  o  movimenti  politici,  che
          alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'  maturato  il
          diritto ai contributi di cui all'art. 3,  comma  10,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 460, dell'art. 1, della
          citata legge 23 dicembre 2005, n.  266  (legge  finanziaria
          2006): 
              «Art. 1. 1-459  (omissis) - 460.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
          dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
          modificazioni, sono percepiti a condizione che: 
                a) l'impresa editrice sia proprietaria della  testata
          per la quale richiede i contributi; 
                b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa  i
          cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici  che
          abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In  caso
          contrario tutte le imprese  editrici  interessate  decadono
          dalla possibilita' di accedere ai contributi; 
                c) i requisiti di cui alle lettere a)  e  b)  non  si
          applicano alle imprese editrici che, alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, abbiano  gia'  maturato  il
          diritto  ai  contributi.  In  tal  caso  nel  calcolo   del
          contributo non e' ammesso l'affitto della testata. 
              (omissis)». 
          Comma 62: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del  citato  decreto
          legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 44. (Semplificazione e riordino  delle  procedure
          di  erogazione  dei  contributi  all'editoria)  -  1.   Con
          regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sentito  anche  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica  e  tenuto
          conto delle somme complessivamente stanziate  nel  bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino della  disciplina  di  erogazione  dei  contributi
          all'editoria di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'  di   ogni   altra   disposizione   legislativa   o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
                a) semplificazione  della  documentazione  necessaria
          per accedere al contributo e dei criteri di  calcolo  dello
          stesso,  assicurando  comunque  la   prova   dell'effettiva
          distribuzione e messa in  vendita  della  testata,  nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; 
                b) semplificazione delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione, che garantisca, anche attraverso il  ricorso  a
          procedure   informatizzate,   che   il    contributo    sia
          effettivamente erogato entro e non oltre l'anno  successivo
          a quello di riferimento; 
                b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
          previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
          agosto  1991,  n.  278,  anche  in  presenza   di   riparto
          percentuale tra gli altri aventi diritto,  per  le  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          interesse generale ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.
          250. 
              1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
          costituiscono tetto di spesa  ai  sensi  del  comma  1,  le
          erogazioni sono destinate  prioritariamente  ai  contributi
          diretti  e,  per  le  residue  disponibilita',  alle  altre
          tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel  limite  delle
          stesse disponibilita'. 
              1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma  1  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni competenti per  materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario.» 
          Comma 63: 
              - Si riporta il testo del comma 135,  dell'art.  2  del
          citato decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «Art. 2 1-134 (omissis) - 135. Le somme ancora dovute a
          Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  353,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,  sono
          rimborsate,   previa   determinazione   effettuata    dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione e l'editoria, di concerto con  il  Ministero
          delle comunicazioni e  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci
          anni. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 358,  dell'art.
          1, della citata legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  (legge
          finanziaria 2008): 
              «Art. 1. 1-357 (omissis) -  358. Le  entrate  derivanti
          dal riversamento al bilancio dello Stato  degli  avanzi  di
          gestione conseguiti dalle agenzie  fiscali,  ad  esclusione
          dell'Agenzia del  demanio,  tranne  quelli  destinati  alla
          incentivazione del personale, e dagli  utili  conseguiti  a
          decorrere dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'art. 59,
          comma 5, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          sono  utilizzate  per  il  potenziamento  delle   strutture
          dell'amministrazione finanziaria, con particolare  riguardo
          a progetti volti  al  miglioramento  della  qualita'  della
          legislazione e alla semplificazione  del  sistema  e  degli
          adempimenti per  i  contribuenti.  A  tal  fine,  le  somme
          versate  in  uno  specifico  capitolo   di   entrata   sono
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione
          della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento per le politiche fiscali. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  148,  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)»: 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per essere destinate  alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate  di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.». 
          Comma 64: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22-bis,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  «Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative»: 
              «Art. 22-bis (Disposizioni particolari  in  materia  di
          biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1.
          Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza  dal
          1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010  e  nel  limite  di  un
          contingente  annuo  di  250.000  tonnellate,  al  fine   di
          compensare i maggiori  costi  legati  alla  produzione,  al
          biodiesel, destinato ad essere impiegato  tal  quale  o  in
          miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
          pari al 20 per cento di quella applicata al  gasolio  usato
          come carburante  di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della
          fruizione del beneficio spettante  per  i  quantitativi  di
          biodiesel rientranti nel contingente  e  miscelati  con  il
          gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle  scritture
          contabili  inerenti  all'accisa  dovuta  dal  titolare  del
          deposito  fiscale  dove  e'   avvenuta   la   miscelazione,
          l'ammontare dell'imposta  derivante  dalla  differenza  tra
          l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
          la   predetta   aliquota   ridotta,   come    eventualmente
          rideterminata  ai  sensi  del  comma  3.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          determinati i requisiti che gli operatori  e  i  rispettivi
          impianti di  produzione,  nazionali  e  comunitari,  devono
          possedere per partecipare al programma pluriennale  nonche'
          le caratteristiche fiscali  del  prodotto  con  i  relativi
          metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
          i criteri per  l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati
          agli operatori  su  base  pluriennale  dando  priorita'  al
          prodotto proveniente da intese di filiera  o  da  contratti
          quadro,  le  modalita'  per  la  contabilizzazione   e   la
          fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  le  forme  di  garanzia  che  i   soggetti   che
          partecipano al programma pluriennale devono fornire per  il
          versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe  sui
          quantitativi  assegnati  che,  al  termine   dell'anno   di
          assegnazione, risultassero  non  ancora  miscelati  con  il
          gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti   di
          miscelazione nazionali ovvero, per il  biodiesel  destinato
          ad essere usato tal quale, non ancora immessi  in  consumo.
          Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
          contingente che risultassero, al termine di  ciascun  anno,
          non ancora miscelati  con  il  gasolio  ovvero  non  ancora
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel destinato ad essere usato tal  quale,  non
          ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
          proporzionalmente   alle   quote   loro   assegnate;   tali
          quantitativi devono essere miscelati con il gasolio  ovvero
          trasferiti ad impianti di  miscelazione  nazionali  ovvero,
          per il biodiesel  destinato  ad  essere  usato  tal  quale,
          immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In  caso
          di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
          predetta ripartizione  da  parte  di  un  beneficiario,  le
          stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle  relative
          assegnazioni,  fra  gli  altri  beneficiari.   Nelle   more
          dell'entrata  in  vigore  del  predetto   decreto   trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 25 luglio 2003,  n.  256.  L'efficacia  della
          disposizione di cui al presente comma  e'  subordinata,  ai
          sensi dell'art. 88, paragrafo 3,  del  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione  da
          parte della Commissione europea. 
              2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
          comma 1 e dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
          medesimo  comma  1,  per  l'anno  2007,   una   parte   del
          contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata,  con  i
          criteri di cui al predetto regolamento  n.  256  del  2003,
          dall'Agenzia  delle  dogane  agli  operatori   che   devono
          garantire il pagamento della maggiore accisa  gravante  sui
          quantitativi di  biodiesel  rispettivamente  assegnati.  In
          caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al  comma
          1 i  soggetti  assegnatari  del  predetto  quantitativo  di
          180.000 tonnellate sono tenuti  al  versamento  dell'accisa
          gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. 
              2-bis. Per l'anno 2007, nelle more  dell'autorizzazione
          comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente  di
          cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione  di
          cui al comma 2 e'  assegnata,  dall'Agenzia  delle  dogane,
          previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali relativa ai produttori di  biodiesel
          che hanno stipulato contratti  di  coltivazione  realizzati
          nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e  alle
          relative quantita' di biodiesel  ottenibili  dalle  materie
          prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente
          a  tali  quantita'.  In   considerazione   della   pendente
          valutazione  della  Commissione  europea  in  merito   alla
          compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma  1
          con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di  cui
          al  presente  comma  e'  effettuata  subordinatamente  alla
          prestazione,  da  parte  degli  operatori,  della  garanzia
          relativa al pagamento della maggiore  accisa  gravante  sui
          quantitativi di biodiesel  rispettivamente  assegnati;  nel
          caso in cui le  autorita'  comunitarie,  nell'ambito  della
          loro competenza esclusiva  in  materia,  non  ritengano  di
          autorizzare il programma di cui  al  comma  1,  i  soggetti
          assegnatari di  quantitativi  di  biodiesel  ai  sensi  del
          presente comma sono  tenuti  al  pagamento  della  maggiore
          accisa gravante sul biodiesel rispettivamente  assegnato  e
          immesso in consumo. 
              2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale  mancata
          realizzazione  delle  produzioni  dei   singoli   operatori
          previste in attuazione dei contratti  quadro  e  intese  di
          filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con
          gli agricoltori,  comporta  la  decadenza  dall'accesso  al
          contingente  agevolato  per  i  volumi  non  realizzati   e
          determina la riduzione  di  pari  volume  del  quantitativo
          assegnato   all'operatore   nell'ambito    del    programma
          pluriennale per i due anni successivi. 
              3. Entro il 1° marzo di  ogni  anno  di  validita'  del
          programma di cui al comma 1,  i  Ministeri  dello  sviluppo
          economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
          comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i
          costi industriali medi del gasolio, del biodiesel  e  delle
          materie prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati
          nell'anno solare  precedente.  Sulla  base  delle  suddette
          rilevazioni, al fine di evitare la  sovracompensazione  dei
          costi addizionali legati alla produzione, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare entro il  30  aprile  di
          ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1,  e'
          rideterminata  la  misura  dell'agevolazione  di   cui   al
          medesimo comma 1. 
              4. A seguito  della  eventuale  rideterminazione  della
          misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il  contingente
          di cui al comma  1  e'  conseguentemente  aumentato,  senza
          costi  aggiuntivi  per  l'erario,   a   partire   dall'anno
          successivo a  quello  della  rideterminazione.  Qualora  la
          misura  dell'aumento  del  contingente   risultante   dalle
          disposizioni  di  cui  al  presente   comma   richieda   la
          preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88,  paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'   europea,
          l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma  e'
          subordinata all'autorizzazione stessa. 
              5. Allo  scopo  di  incrementare  l'utilizzo  di  fonti
          energetiche che determinino un ridotto  impatto  ambientale
          e' stabilita,  nell'ambito  di  un  programma  triennale  a
          decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta,  secondo
          le aliquote di seguito indicate, applicabile  sui  seguenti
          prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
          oli minerali: 
                a)  bioetanolo  derivato  da  prodotti   di   origine
          agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; 
                b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato  da  alcole
          di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; 
                c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 
                  1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per  1.000
          litri; 
                  2) per gasolio, escluso il biodiesel:  euro  245,32
          per 1.000 litri. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri   dello   sviluppo
          economico, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
          sono fissati, entro il limite complessivo di  spesa  di  73
          milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul  valore
          aggiunto,  i  criteri  di  ripartizione   dell'agevolazione
          prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti  e
          tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
          singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
          carburazione, nonche' le modalita' di verifica  della  loro
          idoneita' ad  abbattere  i  principali  agenti  inquinanti,
          valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza  semestrale
          dall'inizio del programma triennale di cui al  comma  5,  i
          Ministeri  dello  sviluppo  economico  e  delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  comunicano  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze i costi industriali medi  dei
          prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
          immediatamente  precedenti.  Sulla  base   delle   suddette
          rilevazioni, al fine di evitare la  sovracompensazione  dei
          costi addizionali legati alla produzione, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata  la
          misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 
              5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
          benzine  di  cui  all'allegato  I,  l'aliquota  di   accisa
          relativa all'ETBE, di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  e'
          conseguentemente aumentata nella misura del  53  per  cento
          della aliquota di accisa sulle benzine,  coerentemente  con
          quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
          direttiva  2003/30/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'8 maggio  2003,  relativa  alla  promozione
          dell'uso  dei   biocarburanti   o   di   altri   carburanti
          rinnovabili nei trasporti. 
              5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
          di  cui  al  primo  periodo   del   comma   5-bis   trovano
          applicazione, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'art. 21, comma 6-ter, del presente  testo  unico  nella
          formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.» 
          Comma 65: 
              - Si riporta il testo del comma 17,  dell'articolo  61,
          del citato decreto-legge 112 del 2008: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1-16 (omissis). 
              17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e  le
          maggiori  entrate  di  cui  al   presente   articolo,   con
          esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono  versate
          annualmente dagli enti e dalle  amministrazioni  dotati  di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, del Servizio sanitario  nazionale.  Le  somme
          versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate  ad  un
          apposito fondo di parte corrente. La dotazione  finanziaria
          del fondo e' stabilita in  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009;  la   predetta   dotazione   e'
          incrementata con le somme riassegnate ai sensi del  periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una quota del fondo di cui al  terzo  periodo  puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, inclusa  l'assunzione  di  personale  in
          deroga ai limiti stabiliti dalla  legislazione  vigente  ai
          sensi e nei limiti di cui al comma 22;  un'ulteriore  quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo
          67,  comma  5,  ovvero  delle  amministrazioni  interessate
          dall'applicazione  dell'articolo  67,  comma  2.  Le  somme
          destinate  alla  tutela  della  sicurezza   pubblica   sono
          ripartite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra
          le unita' previsionali di base interessate.  La  quota  del
          fondo eccedente la dotazione di 200  milioni  di  euro  non
          destinata alle predette finalita' entro il 31  dicembre  di
          ogni anno costituisce economia di bilancio.«» 
              (omissis)». 
          Comma 66: 
              - L'intesa sancita il  3  dicembre  2009  tra  Governo,
          Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concerne il
          nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. 
          Comma 67: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»: 
              «Art. 22 (Settore sanitario). - 1. All'articolo 79, del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 1-bis le parole:  «entro  il  31  ottobre
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15  ottobre
          2009»; 
                b) al comma 1-ter le  parole  «entro  il  31  ottobre
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15  ottobre
          2009,  si  applicano  comunque  l'   articolo   120   della
          Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione  e  di
          applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42,
          in materia di federalismo fiscale; inoltre». 
              2. E' istituito un  fondo  con  dotazione  pari  a  800
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2010,  destinato  ad
          interventi relativi al settore sanitario, da definirsi  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Con  intesa  da  stipulare,  ai  sensi
          dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui  al
          presente comma, sono definiti gli importi,  in  misura  non
          inferiore a 50 milioni di euro, da  destinare  a  programmi
          dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative
          alle   patologie   degenerative    neurologiche    croniche
          invalidanti. A valere sul fondo di cui al presente comma un
          importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui,
          e'  destinato  al  Centro  nazionale  trapianti,  al   fine
          dell'attuazione delle disposizioni in  materia  di  cellule
          riproduttive, di cui  al  decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza
          per la donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,  la
          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la
          distribuzione di tessuti  e  cellule  umani,  di  cui  alle
          direttive 2006/17/CE  della  Commissione,  dell'8  febbraio
          2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre  2006,
          in corso di recepimento. 
              3. Il fondo di cui  al  comma  2  e'  alimentato  dalle
          economie conseguenti alle disposizioni di cui  all'articolo
          13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, e  all'attivita'  amministrativa  dell'Agenzia
          italiana del farmaco nella determinazione  del  prezzo  dei
          medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  16  novembre  2001,  n.  405  e
          successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222,  e'  rideterminato  in  riduzione  in  valore
          assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010
          e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento  a
          decorrere  dal  medesimo  anno  2010.  Conseguentemente  il
          livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo
          Stato e'  ridotto  di  800  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la  salute
          e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
          le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  riversano
          all'entrata del bilancio dello Stato per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale. 
              3-bis. All'articolo  5,  comma  3,  lettera  a),  primo
          periodo,  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a:  «spesa
          complessiva»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «con
          l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa
          per farmaci  acquistati  presso  le  aziende  farmaceutiche
          dalle aziende sanitarie  locali  e  da  queste  distribuiti
          direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente
          delle  aziende  farmaceutiche  stesse  in  proporzione   ai
          rispettivi fatturati  per  farmaci  ceduti  alle  strutture
          pubbliche». 
              4. Attesa la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
          tutelare, ai sensi dell'articolo  120  della  Costituzione,
          l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie  comprese   nei
          Livelli Essenziali di Assistenza, di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  novembre  2001,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e  di  assicurare  il
          risanamento, il  riequilibrio  economico-finanziario  e  la
          riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale  della
          regione Calabria, anche sotto il profilo  amministrativo  e
          contabile, tenuto conto dei risultati delle  verifiche  del
          Comitato e  del  Tavolo,  di  cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005,  relativamente  agli  anni  2007  e  2008,  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                a) il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  la
          procedura di cui all'articolo 8, comma  1,  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro
          per i  rapporti  con  le  regioni,  diffida  la  regione  a
          predisporre entro  settanta  giorni  un  Piano  di  rientro
          contenente misure di  riorganizzazione  e  riqualificazione
          del Servizio sanitario  regionale,  da  sottoscriversi  con
          l'Accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  nonche'
          a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  174
          della medesima legge; 
                b) decorso inutilmente tale termine,  ovvero  ove  il
          Piano presentato sia valutato  non  congruo  a  seguito  di
          istruttoria congiunta del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  e  del  Dipartimento  per  gli   affari
          regionali della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sulle cui conclusioni e' sentita  la  regione  in  apposita
          riunione,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          nomina un Commissario per la predisposizione  di  un  Piano
          triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei
          necessari  interventi  di  contenimento  strutturale  della
          spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei  debiti
          pregressi   nonche'   dell'attivazione   delle    procedure
          amministrativo-contabili  minime  necessarie  per  valutare
          positivamente l'attendibilita'  degli  stessi  conti.  Alla
          riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
          della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
                c) il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui
          alla lettera b) e' approvato dal  Consiglio  dei  Ministri,
          che ne affida contestualmente l'attuazione  al  Commissario
          nominato  ai  sensi  della  medesima  lettera   b).   Nello
          svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il  periodo
          di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce
          gli organi della regione nell'esercizio delle  attribuzioni
          necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente
          a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007,
          n. 3635, cessa dal suo incarico; 
                d)  ai  crediti  interessati   dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre  2008  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 4, comma 2-bis del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni
          di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n.
          159  del  2007,  che  non  siano  in   contrasto   con   le
          disposizioni del presente comma. 
              5. In sede di verifica  sull'attuazione  dei  Piani  di
          rientro, al fine di prevenire situazioni  di  conflitto  di
          interesse   e   di   assicurare   piena   indipendenza    e
          imparzialita' di giudizio,  i  componenti  designati  dalla
          Conferenza  delle  regioni  e  delle   province   autonome,
          appartenenti alla regione  assoggettata  alla  valutazione,
          non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato
          e del Tavolo, di cui agli articoli  9  e  12  della  citata
          Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In  tali  casi,  la
          predetta Conferenza provvede alla  tempestiva  designazione
          di altrettanti componenti  supplenti,  fermo  restando  che
          nelle  more  di  tale  designazione,  allo  scopo  di   non
          ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni
          di  criticita'  in  essere,  Comitato  e   Tavolo   possono
          proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi  gli
          atti e le attivita' gia' espletati  da  Comitato  e  Tavolo
          anteriormente  all'entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              6. Per la specificita' che assume la struttura indicata
          dall'articolo 1, comma 164, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, nell'ambito  del  sistema  sanitario  nazionale  ed
          internazionale e per  le  riconosciute  caratteristiche  di
          specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere  su
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009  per
          l'erogazione, a favore della medesima struttura  sanitaria,
          di un  contributo  annuo  fisso  di  50  milioni  di  euro.
          Conseguentemente,   per   il    triennio    2009-2011    il
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
          ordinariamente lo Stato, di cui all' articolo 79, comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni  di
          euro. Al medesimo articolo 79, comma 1,  del  decreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a:  «15
          febbraio 1995» sono soppresse. 
              7. L'importo di 50 milioni di  euro  previsto  per  gli
          anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma  796,  lettera  a),
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  come  modificato
          dall'articolo  43,  comma  1-bis,  del   decreto-legge   31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, e'  erogato  alla  struttura
          sanitaria di cui al comma 6 per le  medesime  finalita'  di
          cui al comma 6. 
              8. Ai fini della verifica degli adempimenti in  materia
          di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
          2, lettera b) della  citata  Intesa  Stato-Regioni  del  23
          marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo  12  della  medesima   Intesa   procede   alla
          valutazione sentita la CONSIP. ». 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   283
          dell'articolo 2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
          (legge finanziaria 2008)»: 
              «Art. 2. 1-282  (omissis).  -  283.  Al  fine  di  dare
          completa   attuazione   al    riordino    della    medicina
          penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999,
          n.   230,   e   successive    modificazioni,    comprensivo
          dell'assistenza sanitaria negli istituti  penali  minorili,
          nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'  e  negli
          ospedali   psichiatrici   giudiziari,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
          96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
          272, disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria. 
              (omissis).». 
          Comma 68: 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 13  del
          decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  recante
          «Disposizioni in materia di federalismo  fiscale,  a  norma
          dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.»: 
              «Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito  IRAP
          alle regioni a statuto ordinario). - 1-5 (omissis). 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato  a  concedere  alle
          regioni a statuto ordinario  anticipazioni  da  accreditare
          sui conti correnti di cui all'articolo  40,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  in  essere
          presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato   in   misura
          sufficiente ad assicurare, insieme con  gli  accreditamenti
          dell'IRAP   e   dell'addizionale    regionale    all'IRPEF,
          l'ordinato finanziamento della  spesa  sanitaria  corrente.
          Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente comma. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'articolo  66
          della  citata  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  (legge
          finanziaria 2001)»: 
              «Art. 66. (Controllo dei flussi finanziari  degli  enti
          pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1-5 (omissis). 
              6. Le entrate costituite da  assegnazioni,  contributi,
          devoluzioni  o  compartecipazioni  di  tributi  erariali  e
          quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato  a  favore
          delle regioni  devono  essere  versate  nelle  contabilita'
          speciali infruttifere che devono essere  aperte  presso  le
          competenti sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato.
          Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
          operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
          da interventi finanziari dello Stato sia in conto  capitale
          che  in   conto   interessi.   Le   entrate   relative   ai
          finanziamenti comunitari continuano ad affluire  nel  conto
          corrente infruttifero intestato a ciascun  ente  ed  aperto
          presso la tesoreria centrale dello Stato. 
              7-14 (omissis)». 
              - Si riporta il testo dei commi da 2 a 6  dell'articolo
          77-quater del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «Art. 77-quater (Modifiche  della  tesoreria  unica  ed
          eliminazione della rilevazione dei  flussi  trimestrali  di
          cassa). - 1  (omissis).  -  2.  Le  somme  che  affluiscono
          mensilmente a titolo di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive (IRAP) e addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti  di
          tesoreria di cui all' articolo 40,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  intestati  alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          sono accreditate, entro il  quinto  giorno  lavorativo  del
          mese  successivo,   presso   il   tesoriere   regionale   o
          provinciale.  Resta  ferma  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario, fino alla determinazione definitiva della  quota
          di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA),
          l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  13,
          comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
          all' articolo 1, comma 321, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, e  successive  modificazioni.  Conseguentemente  le
          eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
          all'IRPEF - con esclusione degli  effetti  derivanti  dalle
          manovre eventualmente disposte  dalla  regione  -  rispetto
          alle previsioni delle imposte medesime effettuate  ai  fini
          del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
          concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata
          statale in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la
          Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui
          all' articolo 39,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
              3. L'anticipazione mensile per il  finanziamento  della
          spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796,  lettera
          d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  a  favore  delle
          regioni a statuto ordinario e della Regione  siciliana,  e'
          accreditata sulle  contabilita'  speciali  infruttifere  al
          netto delle somme cumulativamente trasferite  a  titolo  di
          IRAP e di addizionale regionale  all'IRPEF  e  delle  somme
          trasferite ai sensi del comma 4 del presente  articolo  per
          le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
          siciliana.  In  caso  di  necessita'   i   recuperi   delle
          anticipazioni sono effettuati anche a  valere  sulle  somme
          affluite nell'esercizio successivo sui  conti  correnti  di
          cui all' articolo 40, comma 1, del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, ovvero  sulle  somme  da  erogare  a
          qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. 
              4. Nelle more del  perfezionamento  del  riparto  delle
          somme di cui  al  l'  articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. 
              5.  Alla  Regione  siciliana  sono  erogate  le   somme
          spettanti a titolo  di  Fondo  sanitario  nazionale,  quale
          risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate   al   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   previo   accantonamento    di    un    importo
          corrispondente alla quota del finanziamento indistinto  del
          fabbisogno  sanitario  condizionata  alla  verifica   degli
          adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. 
              6. Al fine di  assicurare  un'ordinata  gestione  degli
          effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2  del
          presente  articolo,  in  funzione  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.   56,   e   successive
          modificazioni, all' articolo 1, comma 321, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e all' articolo  39,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  le  regioni
          possono  accantonare   le   somme   relative   all'IRAP   e
          all'addizionale regionale all'IRPEF  accertate  in  eccesso
          rispetto agli importi delle medesime  imposte  spettanti  a
          titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario  dell'anno
          di riferimento,  quale  risulta  dall'Intesa  espressa,  ai
          sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e  rispetto
          agli   importi    delle    medesime    imposte    derivanti
          dall'attivazione  della  leva  fiscale  regionale  per   il
          medesimo anno. A tal fine,  con  riferimento  alle  manovre
          fiscali regionali sull'IRAP  e  sull'addizionale  regionale
          all'IRPEF, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti
          relativi   all'ultimo   anno    consuntivabile    indicando
          contestualmente una stima dei gettiti relativi  a  ciascuno
          degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno  di
          consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni. 
              7-11 (omissis)». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'articolo  12,
          nonche'  del  comma  7   dell'articolo   18   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1-2 (omissis). 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
                a) popolazione residente; 
                b) mobilita' sanitaria per tipologia di  prestazioni,
          da  compensare,  in  sede  di  riparto,   sulla   base   di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'  sanitarie  locali  e  dalle   aziende   ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome; 
                c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle
          strutture immobiliari, degli impianti tecnologici  e  delle
          dotazioni strumentali. 
              4-6 (omissis).». 
              «Art. 18 (Norme finali e transitorie. - 1-6 (omissis). 
              7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
          1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dal
          D.P.R.  31  luglio  1980,  n.  620,  con  gli   adattamenti
          derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  decreto   da
          effettuarsi con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. I rapporti con  il  personale  sanitario
          per l'assistenza al personale navigante  sono  disciplinati
          con regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte
          compatibile,  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8.   A
          decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate  e  le  spese  per
          l'assistenza sanitaria all'estero in  base  ai  regolamenti
          della Comunita' europea e alle  convenzioni  bilaterali  di
          sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le  regioni,  ai
          bilanci delle unita' sanitarie locali  di  residenza  degli
          assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti  in
          sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
              8-10 (omissis).». 
          Comma 69: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988)»: 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  20   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833  ,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              -  Si  riporta  il  testo  comma   796,   lettera   n),
          dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  296  del   2006
          (finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1-795 (omissis). - 796 Per  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del protocollo di  intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          un patto nazionale per la salute sul  quale  la  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
          28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                a)- m) (omissis); 
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato dall'articolo 83, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
              1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          diagnosi  e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e   delle
          malattie rare; 
              2) superamento del divario Nord-Sud; 
              3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano   gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
              4) messa a norma delle  strutture  pubbliche  ai  sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
              5)  premialita'  per  le  regioni  sulla   base   della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento. 
                o)-z) (omissis).». 
          Comma 70: 
              - Si riporta il testo del comma 1-sexies  dell'articolo
          79 del citato decreto-legge 112 del 2008: 
              «Art. 79 (Programmazione delle  risorse  per  la  spesa
          sanitaria). 1-1-quinquies (omissis). - 1-sexies. Al fine di
          garantire il  pieno  rispetto  degli  obiettivi  finanziari
          programmatici di cui al comma 1: 
                a) sono potenziati i procedimenti di  verifica  delle
          esenzioni, in base al  reddito,  dalla  partecipazione  del
          cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
          nazionale (SSN). A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro il 30 settembre 2008,  sono  individuate  le
          modalita' con le quali entro  il  15  marzo  di  ogni  anno
          l'Agenzia delle entrate, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  e  l'INPS  mettono  a
          disposizione del SSN,  tramite  il  sistema  della  tessera
          sanitaria, attuativo dell' articolo 50 del decreto-legge 30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  le  informazioni  utili  a  consentire   la
          verifica della sussistenza del  diritto  all'esenzione  per
          reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di  cui
          all' articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          individuando  l'ultimo  reddito  complessivo   del   nucleo
          familiare, in quanto  disponibile  al  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare  si  intende
          quello previsto dall' articolo 1 del decreto  del  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro  delle  finanze,
          del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; 
                b) con il medesimo decreto di  cui  alla  lettera  a)
          sono definite le modalita' con cui il cittadino  e'  tenuto
          ad autocertificare presso  l'azienda  sanitaria  locale  di
          competenza la sussistenza  del  diritto  all'esenzione  per
          reddito  in  difformita'   dalle   predette   informazioni,
          prevedendo verifiche obbligatorie da  parte  delle  aziende
          sanitarie locali delle informazioni rese da  gli  assistiti
          in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
          in caso di accertata  dichiarazione  mendace,  il  recupero
          delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione  dello
          stesso  dalla  successiva  prescrivibilita'  di   ulteriori
          prestazioni di specialistica  ambulatoriale  a  carico  del
          SSN; 
                c) per le regioni  che,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, hanno sotto scritto l'Accordo per
          il  perseguimento  dell'equilibrio  economico  nel  settore
          sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo  20,
          comma 1, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  successive
          modificazioni, come da ultimo  rideterminate  dall'articolo
          83, comma 3, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          dall'articolo 1, comma 796,  lettera  n),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  puo'
          essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi delle strutture  sanitarie  operanti  a  livello
          locale,  per  consentirne  la  produzione   sistematica   e
          l'interpretazione gestionale continuativa,  ai  fini  dello
          svolgimento  delle  attivita'  di   programmazione   e   di
          controllo regionale ed aziendale, in attuazione  dei  piani
          di rientro.  I  predetti  interventi  devono  garantire  la
          coerenza  e  l'integrazione  con  le  metodologie  definite
          nell'ambito del Sistema nazionale di verifica  e  controllo
          sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1,
          comma  288,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni, e con  i  modelli  dei  dati  del
          Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 
              1-septies - 3 (omissis).». 
          Comma 71: 
              - Si riporta il testo del  comma  565  dell'articolo  1
          della citata legge 296 del 2006 (finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1-564 (omissis). - 565. Per garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del  protocollo  d'intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          un patto nazionale per la salute, sul quale  la  Conferenza
          delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in  data  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                a) gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  fermo
          restando  quanto  previsto  per  gli  anni  2005   e   2006
          dall'articolo 1, commi 98 e 107, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e, per l'anno 2006,  dall'articolo  1,  comma
          198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
          misure necessarie a garantire che le spese  del  personale,
          al   lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico    delle
          amministrazioni e  dell'IRAP,  non  superino  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009  il  corrispondente  ammontare
          dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
          considerano anche le spese per il personale con rapporto di
          lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
          coordinata e continuativa, o che presta servizio con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 
                b) ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate
          al netto: 1) per l'anno 2004,  delle  spese  per  arretrati
          relativi ad  anni  precedenti  per  rinnovo  dei  contratti
          collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli  anni
          2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti  dai  rinnovi  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   intervenuti
          successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
          pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia  per
          ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  le  spese  di
          personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
          privati nonche' le spese relative alle assunzioni  a  tempo
          determinato e ai contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa  per  l'attuazione  di  progetti  di   ricerca
          finanziati  ai  sensi  dell'articolo  12-bis  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
                c) gli enti destinatari  delle  disposizioni  di  cui
          alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati  dalle
          regioni nella loro autonomia, per  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  contenimento  della  spesa  previsti   dalla
          medesima lettera: 
                  1)  individuano   la   consistenza   organica   del
          personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
          data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 
                  2) individuano la  consistenza  del  personale  che
          alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
          rapporto di lavoro a tempo determinato,  con  contratto  di
          collaborazione coordinata e continuativa o con altre  forme
          di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 
                  3) predispongono un programma annuale di  revisione
          delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
          spesa complessiva  di  personale.  In  tale  ambito  e  nel
          rispetto  dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera   a),   e'
          verificata la possibilita' di trasformare le  posizioni  di
          lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato.  A  tale  fine  le
          regioni nella  definizione  degli  indirizzi  di  cui  alla
          presente  lettera  possono   nella   loro   autonomia   far
          riferimento ai principi desumibili  dalle  disposizioni  di
          cui ai commi da 513 a 543; 
                  4) fanno riferimento,  per  la  determinazione  dei
          fondi   per   il   finanziamento    della    contrattazione
          integrativa,  alle  disposizioni  recate  dall'articolo  1,
          commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi
          con gli obiettivi di riduzione della spesa  complessiva  di
          personale e di rideterminazione della consistenza organica; 
                d) a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  per  gli  enti  del   Servizio   sanitario
          nazionale le misure previste  per  gli  anni  2007  e  2008
          dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da  quelle  indicate
          nel presente comma; 
                e) alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi previsti dalle disposizioni di cui  alla  lettera
          a) per gli anni  2007,  2008  e  2009,  nonche'  di  quelli
          previsti  per  i  medesimi  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  per  gli  anni  2005  e  2006  e
          dall'articolo 1, comma 198, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo  2005,  sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
          adempiente  accertato   l'effettivo   conseguimento   degli
          obiettivi  previsti.  In  caso  contrario  la  regione   e'
          considerata adempiente solo ove abbia  comunque  assicurato
          l'equilibrio economico.  Nelle  procedure  di  reclutamento
          della  dirigenza  sanitaria,  svolte  in  attuazione  della
          presente legge, il servizio prestato nelle  forme  previste
          dalla lettera a) del presente comma  presso  l'azienda  che
          bandisce il concorso e' valutato ai  sensi  degli  articoli
          27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992: 
              «Art. 12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
          del Servizio sanitario nazionale e  ai  suoi  obiettivi  di
          salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale. 
              2.  Il  Piano  sanitario   nazionale   definisce,   con
          riferimento alle esigenze del Servizio sanitario  nazionale
          e tenendo conto  degli  obiettivi  definiti  nel  Programma
          nazionale per la ricerca di cui al  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori  principali
          della ricerca del Servizio sanitario  nazionale,  alla  cui
          coerente   realizzazione    contribuisce    la    comunita'
          scientifica nazionale. 
              3. Il Ministero della sanita', sentita  la  Commissione
          nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo  2,
          comma 7, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
          elabora  il  programma  di  ricerca  sanitaria  e   propone
          iniziative da inserire nella programmazione  della  ricerca
          scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
          giugno  1998,  n.  204,  e   nei   programmi   di   ricerca
          internazionali e comunitari. Il programma e'  adottato  dal
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale, ha validita' triennale ed  e'  finanziato  dalla
          quota di cui all'articolo 12, comma 2. 
              4. Il programma di ricerca sanitaria: 
                a)  individua  gli  obiettivi   prioritari   per   il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione; 
                b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,  gestione  e  organizzazione   dei   servizi
          sanitari nonche' di pratiche  cliniche  e  assistenziali  e
          individua gli strumenti di verifica del loro impatto  sullo
          stato di salute della popolazione e degli utilizzatori  dei
          servizi; 
                c)   individua   gli   strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,  dell'appropriatezza  e  della   congruita'
          economica delle procedure  e  degli  interventi,  anche  in
          considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
          agenzie internazionali e con particolare  riferimento  agli
          interventi  e  alle  procedure  prive   di   una   adeguata
          valutazione di efficacia; 
                d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a
          migliorare  la   integrazione   multiprofessionale   e   la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni   sociosanitarie   a    elevata    integrazione
          sanitaria; 
                e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a
          migliorare la comunicazione  con  i  cittadini  e  con  gli
          utilizzatori   dei   servizi   sanitari,    a    promuovere
          l'informazione corretta e sistematica  degli  utenti  e  la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 
                f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli
          interventi appropriati per la implementazione  delle  linee
          guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici,  per
          l'autovalutazione  della  attivita'  degli  operatori,   la
          verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei  risultati
          conseguiti. 
              5. Il programma di ricerca sanitaria si articola  nelle
          attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La
          ricerca   corrente   e'   attuata   tramite   i    progetti
          istituzionali degli organismi di ricerca di  cui  al  comma
          seguente  nell'ambito   degli   indirizzi   del   programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata attua gli  obiettivi  prioritari,  biomedici  e
          sanitari, del Piano  sanitario  nazionale.  I  progetti  di
          ricerca biomedica finalizzata sono approvati  dal  Ministro
          della sanita' di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  allo  scopo  di
          favorire il loro coordinamento. 
              6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata  sono
          svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,
          dagli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          pubblici e privati nonche' dagli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali.  Alla  realizzazione  dei  progetti   possono
          concorrere, sulla base di specifici  accordi,  contratti  o
          convenzioni, le Universita', il Consiglio  nazionale  delle
          ricerche e gli altri enti di ricerca  pubblici  e  privati,
          nonche' imprese pubbliche e private. 
              7. Per l'attuazione del programma  il  ministero  della
          sanita', anche su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca
          nazionali, propone al  Ministero  per  l'universita'  e  la
          ricerca scientifica e tecnologica e  agli  altri  ministeri
          interessati le aree di ricerca  biomedica  e  sanitaria  di
          interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'  di
          finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati
          delle ricerche. 
              8. Il Ministero  della  sanita',  nell'esercizio  della
          funzione  di  vigilanza   sull'attuazione   del   programma
          nazionale,     si     avvale      della      collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca sanitaria di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle regioni, sulla base di metodologie di  accreditamento
          qualitativo. 
              9. Anche ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dei  Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna   azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n.  122,  tenendo  conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti  e  istituendo  un  registro  dei  Comitati   etici
          operanti nei propri ambiti territoriali. 
              10. Presso il ministero della sanita' e'  istituito  il
          Comitato  etico  nazionale  per  la  ricerca   e   per   le
          sperimentazioni cliniche . Il Comitato: 
                a) segnala, su richiesta  della  Commissione  per  la
          ricerca sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del
          ministero   della   sanita'   o    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico  dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
                b) comunica a organi o strutture del ministero  della
          sanita' le priorita' di interesse dei progetti  di  ricerca
          biomedica e sanitaria; 
                c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni  cliniche   multicentriche   di   rilevante
          interesse nazionale, relative a medicinali o a  dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; 
                d)    esprime    parere     su     ogni     questione
          tecnico-scientifica ed etica concernente la  materia  della
          ricerca di cui al comma 1 e della  sperimentazione  clinica
          dei medicinali e  dei  dispositivi  medici  che  gli  venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'. 
              11.   Le   regioni   formulano    proposte    per    la
          predisposizione del programma di ricerca sanitaria  di  cui
          al presente articolo, possono assumere  la  responsabilita'
          della realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati,  e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          regionale.". 
          Comma 72: 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  189,  191  e  194
          dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1. (..) - 1-188 (omissis).  -  189.  A  decorrere
          dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei  fondi  per  il
          finanziamento  della   contrattazione   integrativa   delle
          amministrazioni dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le
          Agenzie fiscali di cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, degli enti pubblici non  economici,  inclusi
          gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo
          70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e delle universita', determinato ai sensi delle  rispettive
          normative contrattuali, non puo' eccedere  quello  previsto
          per l'anno 2004 come certificato dagli organi di  controllo
          di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma
          3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni ridotto del 10 per cento. 
              190 (omissis); 
              191. L'ammontare  complessivo  dei  fondi  puo'  essere
          incrementato degli importi  fissi  previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti  nei
          fondi dell'anno 2004. 
              192-193 (omissis); 
              194.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2006,    le
          amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento  della
          contrattazione integrativa, tengono conto dei  processi  di
          rideterminazione delle dotazioni organiche e degli  effetti
          delle limitazioni in materia di assunzioni di  personale  a
          tempo indeterminato. 
              (omissis).». 
          Comma 74: 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  10  a  13
          dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 78  del  2009,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti). - 1-9 (omissis). 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
          comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
          percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per i  comuni  che,  allo  scopo  di
          assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di  tutti
          i  servizi  generali  comunali   in   ambiti   territoriali
          adeguati, si costituiscono  in  un'unione  ai  sensi  dell'
          articolo 32 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'articolo  3,  comma  94,  lettera  b),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              (omissis).». 
          Comma 76: 
              - Si riporta il testo del  comma  174  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)  »,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. (...). 1-173 (omissis). -  174.  Al  fine  del
          rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione,
          ove si prospetti sulla base  del  monitoraggio  trimestrale
          una  situazione  di  squilibrio,  adotta  i   provvedimenti
          necessari. Qualora dai dati  del  monitoraggio  del  quarto
          trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del
          quale non sono stati  adottati  i  predetti  provvedimenti,
          ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di  cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione
          a provvedervi entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,
          entro  i  successivi  trenta  giorni  il  presidente  della
          regione, in qualita' di commissario  ad  acta,  approva  il
          bilancio di esercizio consolidato  del  Servizio  sanitario
          regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
          adotta i necessari provvedimenti per il  suo  ripianamento,
          ivi inclusi gli aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per il  medesimo  periodo  e,  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli. 
              (omissis).». 
          Comma 77: 
              - Si riporta il testo del  comma  180  dell'articolo  1
          della citata legge  n.  311  del  2004  (legge  finanziaria
          2005): 
              «Art. 1. (...). - 1-179 (omissis). -  180.  La  regione
          interessata, nelle ipotesi indicate  ai  commi  174  e  176
          nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004  e
          precedenti,  anche   avvalendosi   del   supporto   tecnico
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,  procede  ad
          una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un  programma
          operativo di riorganizzazione,  di  riqualificazione  o  di
          potenziamento del Servizio sanitario regionale,  di  durata
          non superiore  al  triennio.  I  Ministri  della  salute  e
          dell'economia  e  delle  finanze  e  la   singola   regione
          stipulano apposito accordo  che  individui  gli  interventi
          necessari per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,
          nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza  e  degli
          adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma  173.  La
          sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la
          riattribuzione  alla  regione  interessata   del   maggiore
          finanziamento  anche  in  maniera  parziale   e   graduale,
          subordinatamente alla verifica della  effettiva  attuazione
          del programma. 
              (omissis).». 
          Comma 79: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana: 
              «Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
          lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 80: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  796,  lettera  b,
          dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria
          2007): 
              «Art. 1 (...) 1-795 (omissis) - 796  Per  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
          attuazione del protocollo di  intesa  tra  il  Governo,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
          un patto nazionale per la salute sul  quale  la  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, nella riunione del
          28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
              a) (omissis); 
              b) e' istituito per il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  L'accesso  alle
          risorse  del  Fondo  di  cui  alla  presente   lettera   e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di  rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro   deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005.
          Tale accesso presuppone che  sia  scattata  formalmente  in
          modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento  ai
          livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e dell'aliquota  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve   le
          aliquote ridotte disposte  con  leggi  regionali  a  favore
          degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte  o
          professione, che abbiano denunciato richieste  estorsive  e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono  vincolanti  per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni in esso previste possono comportare  effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in   materia   di
          programmazione sanitaria. Il  Ministero  della  salute,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma  180,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  comprensivo  di  un
          Piano  di  rientro  dai  disavanzi,   sia   ai   fini   del
          monitoraggio  dello  stesso,  sia   per   i   provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art.  1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              c)-z) (omissis).». 
          Comma 82: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  recante  «Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»: 
              «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  attuazione  dei
          piani di rientro dai deficit sanitari). -  1.  Al  comma  2
          dell'art. 4 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  nel  primo  periodo  le  parole  da:  «,  con  la
          facolta'»  fino  a:  «delle   aziende   ospedaliere»   sono
          soppresse; 
                b) dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
          «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano  di
          rientro,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»; 
                c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
          eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono
          a carico della regione interessata, che  mette  altresi'  a
          disposizione del commissario il personale, gli uffici  e  i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              2. In  favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto
          accordi in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  e
          nelle quali, ai sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'  stato  nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro,
          puo' essere autorizzata, con  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del
          maggior finanziamento condizionato alla  verifica  positiva
          degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8
          dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano del 23 marzo  2005,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra  lo
          Stato e la singola regione.  L'autorizzazione  puo'  essere
          deliberata  qualora  si  siano   verificate   le   seguenti
          condizioni: 
                a) si sia manifestata, in conseguenza  della  mancata
          erogazione  del  maggior  finanziamento  condizionato  alla
          verifica positiva  degli  adempimenti,  una  situazione  di
          emergenza finanziaria regionale tale da  compromettere  gli
          impegni finanziari assunti dalla  regione  stessa,  nonche'
          l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
          con possibili gravi ripercussioni sistemiche; 
                b)siano stati adottati, da parte del  commissario  ad
          acta,  entro  il  termine  indicato  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  provvedimenti  significativi  in
          termini  di  effettiva  e  strutturale   correzione   degli
          andamenti della spesa, da verificarsi da parte  del  tavolo
          di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
          la verifica dei livelli essenziali di  assistenza,  di  cui
          rispettivamente agli articoli 9 e 12  della  citata  intesa
          del 23 marzo 2005. 
              3. Le somme erogate alla regione ai sensi del  comma  2
          si intendono erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono
          oggetto  di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti   a
          qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano  di
          rientro  nella  dimensione  finanziaria   stabilita   nello
          stesso. Con deliberazione del Consiglio dei  Ministri  sono
          stabiliti l'entita',  la  tempistica  e  le  modalita'  del
          predetto  recupero,  in  relazione  ai  mancati   obiettivi
          regionali. 
              4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, il comma 4 e' abrogato; 
                b) all'art.  5,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione
          del consiglio di  amministrazione  dell'istituto  "Giannina
          Gaslini" di Genova, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 269.». 
              5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura
          degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
          cui all'art. 61, comma  19,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  il  livello  del  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale    al    quale    concorre
          ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434  milioni  di
          euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e  21
          del medesimo art. 61 operano con effetto dall'anno 2010.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del  citato
          decreto-legge 185 del 2008: 
              «Art.  6-bis  (Disposizioni  in  materia  di  disavanzi
          sanitari). - 1. L'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  trova  applicazione,  su
          richiesta delle regioni interessate,  alle  condizioni  ivi
          previste, anche  nei  confronti  delle  regioni  che  hanno
          sottoscritto accordi in  applicazione  dell'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e nelle  quali  non  e'  stato  nominato  il
          commissario ad acta per l'attuazione del piano di  rientro.
          L'autorizzazione di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
          deliberata a condizione che la  regione  interessata  abbia
          provveduto alla copertura del disavanzo  sanitario  residuo
          con risorse di  bilancio  idonee  a  congrue  entro  il  31
          dicembre dell'esercizio interessato. 
              2. Le somme erogate alla regione ai sensi del  comma  1
          si intendono erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono
          oggetto  di  recupero,  a  valere  su  somme  spettanti   a
          qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non  attui
          il piano di rientro nella dimensione finanziaria  stabilita
          nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei  ministri
          sono stabiliti l'entita', i  termini  e  le  modalita'  del
          predetto  recupero,  in  relazione  ai  mancati   obiettivi
          regionali. 
              3. Ai fini del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
          con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per  le  quali
          si e' verificato il mancato raggiungimento degli  obiettivi
          programmati     di     risanamento      e      riequilibrio
          economico-finanziario contenuti nello  specifico  piano  di
          rientro  dei  disavanzi  sanitari,   di   cui   all'accordo
          sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  non
          si applicano le misure previste  dall'art.  1,  comma  796,
          lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, limitatamente all'importo corrispondente a quello  per
          il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008,
          misure  di  copertura  di  bilancio  idonee  e  congrue   a
          conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per
          il medesimo anno, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  e
          successive modificazioni.». 
          Comma 83: 
              -  Il  testo  dell'art.  120  della   Costituzione   e'
          riportato nelle note al comma 79 del presente articolo. 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge
          e' riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 84: 
              -  Il  testo  dell'art.  120  della   Costituzione   e'
          riportato nelle note al comma 79 del presente articolo. 
          Comma 85: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale»: 
              «Art.  4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica  e
          monitoraggio dei singoli Piani di rientro,  effettuato  dal
          Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  dal   Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, di cui rispettivamente agli  articoli  12  e  9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  si
          prefiguri il mancato rispetto da parte della regione  degli
          adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione  alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e nei tempi ivi programmati, in funzione  degli  interventi
          di risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e  di
          riorganizzazione del  sistema  sanitario  regionale,  anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica  e  dei
          livelli essenziali delle  prestazioni,  ferme  restando  le
          disposizioni di cui all'art.  1,  comma  796,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie  locali,  diffida  la  regione  ad
          adottare entro quindici giorni tutti  gli  atti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi  e   gestionali   idonei   a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel
          Piano. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente  del  servizio  sanitario.
          Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione  commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2-bis.  I  crediti  interessati  dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di rientro dai deficit sanitari di cui  all'art.  1,  comma
          180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali  sia
          stata fatta la richiesta ai creditori  della  comunicazione
          di informazioni, entro un  termine  definito,  sui  crediti
          vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque  anni  dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  qualora,  alla
          scadenza  del  termine  fissato,  non  sia   pervenuta   la
          comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la
          predetta comunicazione, i crediti di cui al presente  comma
          non producono interessi.». 
          Comma 86: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 88: 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
          Comma 89: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice civile: 
              «Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio  degli
          interessi legali e' determinato in misura  pari  all'1  per
          cento in  ragione  d'anno.  Il  Ministro  del  tesoro,  con
          proprio decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce,  puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di  durata
          non superiore a  12  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione  registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il   15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo  [c.c.  1224,
          1652, 1714, 1720, 1866, 1950]. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale.». 
          Comma 90: 
              - La delibera CIPE 1/2009 del 6 marzo 2009,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  reca
          «Aggiornamento   della    dotazione    del    fondo    aree
          sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai  programmi
          strategici regionali, interregionali e  agli  obiettivi  di
          servizio e modifica della delibera 166/2007.». 
          Comma 91: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
              - Il testo del comma 174 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004, come modificato dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 76 del presente articolo. 
              - Il testo vigente del comma 796, lettera b,  dell'art.
          1 della citata legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007)  e'
          riportato nelle note al comma 80 del presente articolo. 
          Comma 93: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
          Comma 94: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.  154
          del 2008 e' riportato nelle note al comma 82  del  presente
          articolo. 
              - Il testo dell'art. 6-bis del citato decreto-legge  n.
          185 del 2008 e'  riportato  nelle  note  al  comma  82  del
          presente articolo. 
          Comma 97: 
              - Il testo del comma 180 dell'art. 1 della citata legge
          n. 311 del 2004 e' riportato nelle note  al  comma  77  del
          presente articolo. 
          Comma 98: 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  796,  lettera
          e), della citata legge n. 296 del 2006  (legge  finanziaria
          2007): 
              «Art. 1 (...) - 1-795 (omissis). - 796.  Per  garantire
          il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il   triennio
          2007-2009, in attuazione del protocollo di  intesa  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano per un patto nazionale per la salute sul  quale  la
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  nella
          riunione del 28 settembre  2006,  ha  espresso  la  propria
          condivisione: 
              a)-d) (omissis). 
              e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi  nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino  all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005   della
          copertura  derivante   dall'incremento   automatico   delle
          aliquote, di cui all'art. 1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b) del  pre-sente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico per la verifica degli adempimenti di  cui  all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005. 
              f)-z) (omissis)». 
          Comma 99: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile»: 
              «Art. 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
          di spesa  sanitaria).  -  1.  Al  fine  di  conseguire  una
          razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale: 
                a) il prezzo al pubblico dei  medicinali  equivalenti
          di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001,  n.  405,  e  successive  modificazioni,  e'
          ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo  giorno
          successivo a quello della data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2009.  La  riduzione
          non si applica ai  medicinali  originariamente  coperti  da
          brevetto o che abbiano usufruito di  licenze  derivanti  da
          tale brevetto, ne' ai medicinali il cui  prezzo  sia  stato
          negoziato successivamente al  30  settembre  2008.  Per  un
          periodo di dodici mesi a partire dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
          delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
          Servizio   sanitario   nazionale   nel    procedere    alla
          corresponsione  alle  farmacie   di   quanto   dovuto   per
          l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
          valore  degli  extra   sconti   praticati   dalle   aziende
          farmaceutiche nel corso  dell'anno  2008,  una  quota  pari
          all'1,4 per cento calcolata  sull'importo  al  lordo  delle
          eventuali quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico
          dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
          Tale trattenuta e' effettuata nell'anno 2009  in  due  rate
          annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
          annuo in regime di Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          dell'imposta sul valore aggiunto,  inferiore  a  258.228,45
          euro. A tale fine le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  adottano  le  necessarie  disposizioni
          entro il 30 giugno 2009; 
                b) per i medicinali equivalenti di  cui  all'art.  7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e successive  modificazioni,  con  esclusione
          dei medicinali originariamente coperti da  brevetto  o  che
          abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
          quote di spettanza sul prezzo di  vendita  al  pubblico  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
          periodo del comma 40 dell'art. 1 della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, sono  cosi'  rideterminate:  per  le  aziende
          farmaceutiche 58,65 per cento, per  i  grossisti  6,65  per
          cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota
          dell'8 per cento e' ridistribuita fra  i  farmacisti  ed  i
          grossisti secondo le regole di mercato  ferma  restando  la
          quota minima per la farmacia del 26,7  per  cento.  Per  la
          fornitura dei medicinali equivalenti  di  cui  all'art.  7,
          comma 1, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di  spettanza
          previste dal primo periodo della  presente  lettera,  anche
          mediante cessione di quantitativi  gratuiti  di  farmaci  o
          altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'   da
          stabilirsi con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
                  1)  per  l'azienda  farmaceutica,   la   riduzione,
          mediante determinazione dell'AIFA, del  20  per  cento  del
          prezzo  al   pubblico   dei   farmaci   interessati   dalla
          violazione,  ovvero,  in   caso   di   reiterazione   della
          violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo; 
                  2)  per  il  grossista,  l'obbligo  di  versare  al
          Servizio sanitario  regionale  una  somma  pari  al  doppio
          dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero,  in  caso  di
          reiterazione della violazione, pari al  quintuplo  di  tale
          importo; 
                  3) per la farmacia, l'applicazione  della  sanzione
          pecuniaria amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila
          euro. In caso di reiterazione della violazione  l'autorita'
          amministrativa competente puo' ordinare la  chiusura  della
          farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni; 
                c) il tetto di spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'  rideterminato
          nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009. 
              2. Le economie derivanti dall'attuazione  del  presente
          art. a favore delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  valutate  in  30
          milioni di euro,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinate agli interventi di cui  al
          comma 3, lettera a). 
              3. Le complessive economie derivanti  per  l'anno  2009
          dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: 
                a)  alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dagli
          interventi  urgenti  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
          sismici che hanno interessato la  regione  Abruzzo  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
          3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a  380  milioni
          di euro; 
                b) fino ad un importo massimo di 40 milioni  di  euro
          all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento  di
          cui all'art. 1, comma  796,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  in  funzione   delle   emergenti
          difficolta' per il completamento ed il  consolidamento  del
          Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  regione
          Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da  operarsi  da
          parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi  dell'art.
          4, comma 2 del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222. 
              4.     L'azienda      titolare      dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio di  un  medicinale  di  cui  e'
          scaduto  il  brevetto,  ovvero  di  un  medicinale  che  ha
          usufruito di una licenza del brevetto  scaduto,  puo',  nei
          nove mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta    Ufficiale     della     Repubblica     italiana
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del  primo
          medicinale equivalente, ridurre il prezzo al  pubblico  del
          proprio farmaco, purche' la differenza tra il nuovo  prezzo
          e quello  del  corrispondente  medicinale  equivalente  sia
          superiore a 0,50 euro  per  i  farmaci  il  cui  costo  sia
          inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali  in
          confezione monodose, sia superiore a 1 euro per  i  farmaci
          il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o  pari  a
          10 euro, sia superiore a 1,50 euro per  i  farmaci  il  cui
          costo sia superiore a 10 euro. 
              5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui  al
          comma  1,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale cui concorre ordinariamente  lo  Stato,
          di cui all'art. 79, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e'  rideterminato  in  diminuzione
          dell'importo di  380  milioni  di  euro  per  l'anno  2009.
          Conseguentemente,  il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione   economica   (CIPE)    nell'adozione    del
          provvedimento deliberativo di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie per il Servizio  sanitario  nazionale  relativo
          all'anno 2009 a  seguito  della  relativa  Intesa  espressa
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          26 febbraio 2009, provvede, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare
          le  conseguenti  variazioni  alle  tabelle  allegate   alla
          proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali del 6 marzo 2009.». 
          Comma 100: 
              - Si riporta il testo del comma 796, lettera  t)  della
          citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (..) - 1-795 (omissis). - 796.  Per  garantire
          il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il   triennio
          2007-2009, in attuazione del protocollo di  intesa  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano per un patto nazionale per la salute sul  quale  la
          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  nella
          riunione del 28 settembre  2006,  ha  espresso  la  propria
          condivisione: 
                a)-s) (omissis). 
                t) le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti provvisori delle strutture private,  di  cui
          all'art. 8-quater, comma  7,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli  accreditamenti
          definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del  medesimo
          decreto legislativo n. 502 del 1992. 
                u)-z) (omissis)». 
          Comma 101: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  66  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale dei  servizi).  -  1.  Le  caratteristiche  e  le
          modalita'  per  il   rilascio   della   carta   d'identita'
          elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a  seguito
          della denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del
          quindicesimo anno di eta', sono definite  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, con il Ministro per  l'innovazione  e
          le tecnologie e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              2. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
          pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) all'emissione della carta  nazionale  dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
                b) l'onere economico di produzione e  rilascio  della
          carta nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che le emettono; 
                c) eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
                d) le pubbliche amministrazioni che  erogano  servizi
          in rete devono  consentirne  l'accesso  ai  titolari  della
          carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente  di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
                e)  la  carta  nazionale  dei  servizi  puo'   essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento del quindicesimo anno di eta',  devono
          contenere: 
                a) i dati identificativi della persona; 
                b) il codice fiscale. 
              4.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono
          contenere, a richiesta dell'interessato ove  si  tratti  di
          dati sensibili: 
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
                b) le opzioni di carattere sanitario  previste  dalla
          legge; 
                c) i dati biometrici indicati col decreto di  cui  al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
                d)  tutti  gli  altri   dati   utili   al   fine   di
          razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa  e  i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza; 
                e) le procedure informatiche e  le  informazioni  che
          possono  o  debbono  essere   conosciute   dalla   pubblica
          amministrazione e da  altri  soggetti,  occorrenti  per  la
          firma elettronica. 
              5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale  dei  servizi  possono  essere  utilizzate  quali
          strumenti di autenticazione telematica per  l'effettuazione
          di   pagamenti   tra   soggetti   privati    e    pubbliche
          amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le
          regole tecniche di cui all'art.  71,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. 
              6. Con decreto del Ministro dell'interno, del  Ministro
          per  l'innovazione  e  le   tecnologie   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di
          sicurezza  relative  alle   tecnologie   e   ai   materiali
          utilizzati per  la  produzione  della  carta  di  identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego. 
              7. Nel rispetto della disciplina generale  fissata  dai
          decreti  di  cui  al  presente   art.   e   delle   vigenti
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali,
          le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    possono    sperimentare    modalita'     di
          utilizzazione dei documenti di cui  al  presente  art.  per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 
              8.  Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere  realizzate  anche  con  modalita'  elettroniche   e
          contenere  le  funzionalita'  della  carta  nazionale   dei
          servizi per consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 
              8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei
          servizi e le altre  carte  elettroniche  ad  essa  conformi
          possono essere rilasciate anche ai  titolari  di  carta  di
          identita' elettronica.». 
          Comma 102: 
              - Si riporta il testo del comma 1264 dell'art. 1  della
          citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1 (...) 1 - 1263 (omissis). - 1264.  Al  fine  di
          garantire  l'attuazione  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  assistenziali  da  garantire   su   tutto   il
          territorio  nazionale  con  riguardo   alle   persone   non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              (omissis)». 
          Comma 103: 
              - Si riporta il testo del comma 8  dell'art.  20  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali»: 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          1-7  (omissis)  -  8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo
          stanziamento  complessivo  del  Fondo  nazionale   per   le
          politiche sociali e' determinato  dalla  legge  finanziaria
          con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni,  assicurando  comunque  la  copertura  delle
          prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 65 della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  «Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari  con  almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto dal  1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18 anni, che risultino in possesso  di  risorse  economiche
          non superiori al valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica (ISE), di cui al  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni  annue  con
          riferimento a nuclei familiari con  cinque  componenti,  e'
          concesso un assegno sulla base di quanto indicato al  comma
          3. Per nuclei  familiari  con  diversa  composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998 , tenendo anche conto delle maggiorazioni  ivi
          previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente art. sono rivalutati  annualmente  sulla
          base della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente art. e'  istituito  un
          Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la
          cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per  l'anno
          1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e  in  lire  405
          miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 33,  74  e
          75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art.  33  (Prolungamento  del  congedo).   -   1.   La
          lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di
          minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
          sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104, hanno diritto al prolungamento fino  a  tre  anni  del
          congedo parentale a  condizione  che  il  bambino  non  sia
          ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
              2. In alternativa al prolungamento del congedo  possono
          essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1. 
              3. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di  cui
          all'art. 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
          termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
          congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
          dell'art. 32.». 
              «Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
          figlio nato dal 1° gennaio  2001,  o  per  ogni  minore  in
          affidamento preadottivo o  in  adozione  senza  affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70  del  presente  testo  unico,  e'  concesso  un
          assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. 
              2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono  anche  i
          trattamenti economici di maternita' corrisposti  da  datori
          di lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
          maternita'. 
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista alla data del parto, alle  condizioni  di  cui  al
          comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati
          invitandoli  a  certificare  il  possesso   dei   requisiti
          all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
          nati. 
              4. L'assegno di maternita' di cui al comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza della madre risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con tre componenti. 
              5. Per nuclei familiari con diversa composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998, tenendo anche conto delle  maggiorazioni  ivi
          previste. 
              6. Qualora il trattamento della maternita'  corrisposto
          alle lavoratrici che godono di forme  di  tutela  economica
          della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma  1
          risulti inferiore all'importo di cui al medesimo  comma  1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale. 
              7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al  1°  gennaio
          di ogni anno, sulla base della variazione  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          calcolato dall'ISTAT. 
              8. L'assegno di cui  al  comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS sulla base dei dati forniti dai  comuni,  secondo
          modalita' da definire nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
          comma 9. 
              9.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          disposizioni regolamentari per  l'attuazione  del  presente
          articolo. 
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno, se non ancora concesso o  erogato,  puo'  essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
              11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di
          maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999  al  30
          giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448.  Per  i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000  al  31  dicembre
          2000 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'art. 49 della  legge  23  dicembre  1999,  n.
          488.». 
              «Art. 75 (Assegno di maternita' per  lavori  atipici  e
          discontinui). - 1. Alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie ovvero in possesso di carta di  soggiorno  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, per le quali sono in  atto  o  sono  stati  versati
          contributi per la tutela previdenziale  obbligatoria  della
          maternita', e' corrisposto, per ogni  figlio  nato,  o  per
          ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione  senza
          affidamento dal  2  luglio  2000,  un  assegno  di  importo
          complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
          cui non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per  la  quota
          differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva  in
          godimento se questa risulta inferiore, quando  si  verifica
          uno dei seguenti casi: 
                a)  quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso  di
          godimento una qualsiasi forma  di  tutela  previdenziale  o
          economica della maternita' e possa far  valere  almeno  tre
          mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto  ai
          nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
          del minore nel nucleo familiare; 
                b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
          perdita  del  diritto   a   prestazioni   previdenziali   o
          assistenziali derivanti dallo svolgimento, per  almeno  tre
          mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
          decreti di cui al comma  5,  e  la  data  della  nascita  o
          dell'effettivo ingresso del minore  nel  nucleo  familiare,
          non  sia  superiore  a  quello  del   godimento   di   tali
          prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi.  Con
          i medesimi decreti e' altresi' definita la data  di  inizio
          del predetto periodo nei casi in  cui  questa  non  risulti
          esattamente individuabile; 
                c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
          di lavoro durante il  periodo  di  gravidanza,  qualora  la
          donna possa  far  valere  tre  mesi  di  contribuzione  nel
          periodo che va dai diciotto ai nove mesi  antecedenti  alla
          nascita.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della  legge
          28 dicembre 2001, n.  448,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002)»: 
              «Art. 39 (Norme a  favore  dei  lavoratori  affetti  da
          talassemia major e drepanocitosi e in materia  di  uso  dei
          farmaci di automedicazione). - 1. I lavoratori  affetti  da
          talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonche'
          talasso-drepanocitosi   e    talassemia    intermedia    in
          trattamento trasfusionale  o  con  idrossiurea,  che  hanno
          raggiunto un'anzianita' contributiva  pari  o  superiore  a
          dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni  di
          eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita'  annuale  di
          importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
          a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
              2. All'onere derivante dal presente articolo,  valutato
          in 1,03 milioni di euro a partire  dall'anno  2002,  si  fa
          fronte a  carico  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
          sociali di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000,  n.
          328. 

        
      
(continuazione)
        
                        3. In relazione a quanto previsto dall'art.  85,  comma
          24,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.388,   e   dal
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  sulla
          migliore  informazione  possibile  a  tutela  della  salute
          pubblica, il Ministero  della  salute,  di  intesa  con  le
          imprese  del  settore  farmaceutico   dell'automedicazione,
          promuove una campagna istituzionale al fine di informare  i
          cittadini sul migliore uso dei farmaci  di  automedicazione
          nella cura delle  patologie  minori,  anche  attraverso  il
          ruolo professionale del farmacista, i cui costi  saranno  a
          carico delle imprese del settore.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 131 dell'art. 3
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004)»: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1-130 (omissis) - 131. All'art. 39,  comma  1,
          della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  dopo  la  parola:
          «drepanocitosi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'
          talasso-drepanocitosi   e    talassemia    intermedia    in
          trattamento trasfusionale o con idrossiurea,». 
              (omissis).». 
          Comma 104: 
              - Il testo del comma 8 dell'art. 20 della citata  legge
          n. 328 del 2000 e' riportato nelle note al  comma  103  del
          presente articolo. 
          Comma 105: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  1,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni  urgenti   in   materia   finanziaria»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51  (Trattamento  di  fine  rapporto).  -  1.  Le
          risorse di cui  all'art.  1,  comma  758,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,   concernenti   il   «Fondo   per
          l'erogazione ai lavoratori dipendenti del  settore  privato
          dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.  2120  del
          codice civile», destinate al finanziamento degli interventi
          di cui all'elenco 1 della medesima  legge,  nonche'  quelle
          decorrenti  dall'anno  2010,  sono  versate   dall'I.N.P.S.
          all'apposito capitolo n.  3331  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato.». 
          Comma 106: 
              - Si riporta il testo dell'art.  104  del  testo  unico
          delle leggi costituzionali concernenti lo statuto  speciale
          per  il  Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: 
              «Art. 104. Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme
          del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono   essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.». 
          Comma 107: 
              - Si riporta il testo degli articoli 69, 73  e  75  del
          citato testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti
          lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del  1972,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 69. - 1. Sono devoluti alla  regione  i  proventi
          delle  imposte  ipotecarie  percette  nel  suo  territorio,
          relative ai beni situati nello stesso. 
              2. Sono altresi'  devolute  alla  regione  le  seguenti
          quote del gettito delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          dello Stato, percette nel territorio regionale: 
                a) i nove decimi delle imposte  sulle  successioni  e
          donazioni e sul valore netto globale delle successioni; 
                b) i due decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive   modificazioni,   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
                c) i nove decimi del provento  del  lotto,  al  netto
          delle vincite; 
                d) [abrogata]. 
              Art. 73. - 1. La regione e le province  hanno  facolta'
          di istituire con leggi tributi  propri  in  armonia  con  i
          principi del sistema tributario dello Stato, nelle  materie
          di  rispettiva  competenza.   Le   tasse   automobilistiche
          istituite  con  legge  provinciale  costituiscono   tributi
          propri. 
              1-bis. Le province, relativamente ai  tributi  erariali
          per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
          ogni  caso  modificare  aliquote  e  prevedere   esenzioni,
          detrazioni e deduzioni purche' nei  limiti  delle  aliquote
          superiori definite dalla normativa statale. 
              Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti
          quote del gettito delle  sottoindicate  entrate  tributarie
          dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: 
                a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di
          bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; 
                b) [abrogata]; 
                c)  i  nove  decimi  dell'imposta  sul  consumo   dei
          tabacchi per le vendite afferenti ai  territori  delle  due
          province; 
                d) i sette decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          esclusa quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei
          rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; 
                e) i nove decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          relativa   all'importazione   determinata    assumendo    a
          riferimento i consumi finali; 
                f)  i  nove  decimi  del  gettito  dell'accisa  sulla
          benzina, sugli oli  da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas
          petroliferi  liquefatti  per  autotrazione  erogati   dagli
          impianti di distribuzione situati nei territori  delle  due
          province, nonche' i nove decimi delle  accise  sugli  altri
          prodotti energetici ivi consumati; 
                g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie
          erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
          l'imposta locale sui redditi, ad  eccezione  di  quelle  di
          spettanza regionale o di altri enti pubblici. 
              2. [abrogato].». 
              - Il testo dell'art. 104 citato testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 670 del 1972 e' riportato nelle note al comma
          106 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo vigente del comma  120  dell'art.
          17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante  «Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei procedimenti di decisione e di controllo»: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1-119 (omissis). -  120.  In  deroga  alle  procedure  di
          programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 ,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  consentita
          l'istituzione di una universita' non statale nel territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni, al rilascio di titoli di  studio  universitari
          aventi valore legale, e' concessa con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione  del  sistema  universitario  in  ordine   alle
          dotazioni    didattiche,     scientifiche,     strumentali,
          finanziarie, edilizie, nonche' concernenti  l'organico  del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere attivati, con modifica statutaria,  nuovi  corsi  di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i  corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I  contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche sono determinati annualmente con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma di Bolzano e con la regione autonoma  della  Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto per le universita' non  statali,  nello  stato  di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le   funzioni
          amministrative, relative agli atenei  di  cui  al  presente
          comma, in particolare quelle concernenti gli  statuti  e  i
          regolamenti  didattici,  sono   esercitate   dal   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma  di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  80  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  670   del   1972,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  80.  -   1.   Le   province   hanno   competenza
          legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5,  in  materia
          di finanza locale. 
              1-bis. Nelle materie di competenza le province  possono
          istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi  locali
          istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale  puo'
          consentire agli enti locali di modificare le aliquote e  di
          introdurre esenzioni, detrazioni  o  deduzioni  nei  limiti
          delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e
          puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina  statale,
          modalita' di riscossione. 
              1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali
          di tributi erariali che le leggi dello Stato  attribuiscono
          agli enti locali spettano, con riguardo  agli  enti  locali
          del rispettivo territorio,  alle  province.  Ove  la  legge
          statale disciplini l'istituzione di addizionali  tributarie
          comunque  denominate  da  parte  degli  enti  locali,  alle
          relative  finalita'  provvedono  le  province  individuando
          criteri,  modalita'  e  limiti  di  applicazione  di   tale
          disciplina nel rispettivo territorio.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  83  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670  del  1972,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 83. - La regione, le province ed i  comuni  hanno
          un  proprio  bilancio  per  l'esercizio   finanziario   che
          coincide con  l'anno  solare.  La  regione  e  le  province
          adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato
          in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 
           Comma 108: 
              - Il testo degli articoli 69  e  75  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  670   del   1972,   come
          modificati dalla presente legge sono riportati  nelle  note
          al comma 107 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art.  70  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: 
              «Art. 70. 1. E'  devoluto  alle  province  il  provento
          dell'imposta erariale, riscossa nei  rispettivi  territori,
          sull'energia elettrica ivi consumata.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della citata
          legge n. 241 del 1997: 
              «Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari).  -  1.  Entro  il  primo  giorno   lavorativo
          successivo a quello di  versamento  delle  somme  da  parte
          delle  banche  e   di   ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi,   un'apposita    struttura    di    gestione
          attribuisce agli enti destinatari le somme  a  ciascuno  di
          essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale  compensazione
          eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.». 
          Comma 109: 
              - La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca «Norme per il
          coordinamento della  finanza  della  regione  Trentino-Alto
          Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano  con
          la riforma tributaria». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio
          2009, n. 42, recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della
          Costituzione»: 
              «Art. 8 (Principi e criteri direttivi  sulle  modalita'
          di esercizio delle competenze legislative e  sui  mezzi  di
          finanziamento). - 1. Al  fine  di  adeguare  le  regole  di
          finanziamento alla diversa natura delle funzioni  spettanti
          alle regioni, nonche' al principio di autonomia di  entrata
          e di spesa fissato  dall'art.  119  della  Costituzione,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese connesse a materie  di
          competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e  quarto
          comma, della Costituzione nonche' delle  spese  relative  a
          materie di competenza esclusiva statale, in relazione  alle
          quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
          spese sono: 
                  1) spese riconducibili al  vincolo  dell'art.  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
                  2) spese non riconducibili al  vincolo  di  cui  al
          numero 1); 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'art. 16; 
                b) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  spese
          riconducibili alla lettera a), numero 1), sono  determinate
          nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
          piena collaborazione con le regioni e gli enti  locali,  da
          erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza  su
          tutto il territorio nazionale; 
                c) definizione delle modalita' per cui per  la  spesa
          per il  trasporto  pubblico  locale,  nella  determinazione
          dell'ammontare del  finanziamento,  si  tiene  conto  della
          fornitura di un livello adeguato del servizio su  tutto  il
          territorio nazionale nonche' dei costi standard; 
                d) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  1),  sono  finanziate  con  il
          gettito, valutato ad aliquota e base  imponibile  uniformi,
          di tributi propri derivati, di cui all' art.  7,  comma  1,
          lettera   b),   numero   1),   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  della
          compartecipazione  regionale  all'IVA  nonche'  con   quote
          specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
          nelle predette condizioni  il  finanziamento  integrale  in
          ciascuna regione; in via transitoria, le spese  di  cui  al
          primo  periodo  sono  finanziate  anche  con   il   gettito
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
          fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
                e) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
          e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9; 
                f)soppressione dei trasferimenti statali  diretti  al
          finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
          e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere  sulle
          rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; 
                g) definizione delle modalita' per  cui  le  aliquote
          dei  tributi  e  delle   compartecipazioni   destinati   al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
          ad  assicurare  il  pieno  finanziamento   del   fabbisogno
          corrispondente ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
          valutati secondo quanto previsto dalla lettera b),  in  una
          sola regione; definizione, altresi',  delle  modalita'  per
          cui  al  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo  di
          cui all'art. 9; 
                h) definizione  delle  modalita'  per  cui  l'importo
          complessivo   dei   trasferimenti   statali   diretti    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          2), fatta eccezione per  quelli  gia'  destinati  al  fondo
          perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti  a  valere
          sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito  derivante
          dall'aliquota   media   di   equilibrio    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
          nuovo  valore  dell'aliquota  deve  essere  stabilito   sul
          livello  sufficiente  ad  assicurare  al  complesso   delle
          regioni  un  ammontare  di  risorse  tale   da   pareggiare
          esattamente   l'importo   complessivo   dei   trasferimenti
          soppressi; 
                i) definizione delle modalita'  per  cui  agli  oneri
          delle  funzioni  amministrative  eventualmente   trasferite
          dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
          Costituzione, si provvede con adeguate forme  di  copertura
          finanziaria coerenti con i principi della presente legge  e
          secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
          2003, n. 131, e successive modificazioni. 
              2. Nelle  forme  in  cui  le  singole  regioni  daranno
          seguito  all'intesa   Stato-regioni   sull'istruzione,   al
          relativo finanziamento si provvede secondo quanto  previsto
          dal presente art. per le spese riconducibili  al  comma  1,
          lettera a), numero 1). 
              3. Nelle spese di cui al comma 1,  lettera  a),  numero
          1), sono comprese quelle per la  sanita',  l'assistenza  e,
          per  quanto  riguarda  l'istruzione,  le   spese   per   lo
          svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  alle
          regioni dalle norme vigenti.». 
          Comma 110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 334  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei
          veicoli e dei natanti). - 1. Sui premi delle  assicurazioni
          per la responsabilita' civile per  i  danni  causati  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si  applica
          un contributo,  sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle
          Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a  carico
          del   Servizio   sanitario   nazionale,    nei    confronti
          dell'impresa  di  assicurazione,   del   responsabile   del
          sinistro o dell'impresa designata, per  il  rimborso  delle
          prestazioni erogate ai danneggiati dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti. 
              2.  Il  contributo  si  applica,   con   aliquota   del
          diecivirgolacinque per cento, sui premi  incassati  e  deve
          essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
          L'impresa di assicurazione  ha  diritto  di  rivalersi  nei
          confronti del contraente per l'importo del contributo. 
              3.  Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei   premi
          soggetti  al  contributo,  per  la  riscossione  e  per  le
          relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre  1961,  n.
          1216, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto del Ministro  delle  finanze  14  dicembre
          1998,  n.  457,  reca  «Regolamento   recante   norme   per
          l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle
          imposte sulle assicurazioni,  ai  sensi  dell'art.  60  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.». 
          Comma 111: 
              - L'art. 75-bis del  citato  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 670 del 1972, e' stato introdotto  dal  comma
          107 del presente articolo. 
          Comma 113: 
              - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n.  434,  reca
          «Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione
          Trentino-Alto Adige recanti modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
          n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di
          Bolzano.». 
          Comma 114: 
              - Si riporta il testo dell'art.  78  del  citato  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: 
              «Art. 78. 1. Allo scopo di adeguare  le  finanze  delle
          province  autonome  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
          all'esercizio delle  funzioni  stabilite  dalla  legge,  e'
          devoluta alle stesse una  quota  non  superiore  a  quattro
          decimi  del  gettito  dell'imposta  sul   valore   aggiunto
          relativa   all'importazione   riscossa    nel    territorio
          regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per  cento
          alla provincia di Trento e del 53 per cento alla  provincia
          di  Bolzano.  La  devoluzione  avviene  senza  vincolo   di
          destinazione  a  scopi  determinati,  fermo   restando   il
          disposto dell'art. 15 dello statuto  e  relativa  norma  di
          attuazione. 
              2. Nella determinazione di  detta  quota  sara'  tenuto
          conto,  in  base  ai  parametri  della  popolazione  e  del
          territorio, anche delle spese per gli  interventi  generali
          dello Stato disposti nella restante  parte  del  territorio
          nazionale  negli  stessi  settori   di   competenza   delle
          province. La quota sara'  stabilita  annualmente  d'accordo
          fra il Governo e il Presidente della Provincia.». 
          Comma 115: 
              - Il testo della legge provinciale 16 giugno  2006,  n.
          3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia  del
          Trentino»   e'   pubblicata   nel   Bollettino    ufficiale
          Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26,  supplemento  n.
          3. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  74  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo
          unico delle imposte sui redditi»: 
              «Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo, anche se  dotati  di  personalita'  giuridica,  i
          comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni  e  gli
          enti gestori di demanio collettivo, le  comunita'  montane,
          le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
              2.   Non   costituiscono    esercizio    dell'attivita'
          commerciale: 
                a) l'esercizio di funzioni statali da parte  di  enti
          pubblici; 
                b)   l'esercizio    di    attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie locali». 
          Comma 122: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  16  e  17
          del  citato  testo   unico   delle   leggi   costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670
          del 1972: 
              «Art. 16. Nelle materie  e  nei  limiti  entro  cui  la
          regione o la provincia puo' emanare norme  legislative,  le
          relative   potesta'    amministrative,    che    in    base
          all'ordinamento preesistente erano  attribuite  allo  Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  regione  e  dalla
          provincia. 
              Restano ferme le attribuzioni delle province  ai  sensi
          delle  leggi  in  vigore,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente statuto. 
              Lo  Stato  puo'  inoltre  delegare,  con  legge,   alla
          regione, alla provincia e ad  altri  enti  pubblici  locali
          funzioni proprie della sua  amministrazione.  In  tal  caso
          l'onere delle spese per l'esercizio delle  funzioni  stesse
          resta a carico dello Stato. 
              La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche
          se  conferita  con  la  presente   legge,   potra'   essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica.». 
              «Art. 17. Con legge dello Stato puo' essere  attribuita
          alla regione e alle province la potesta' di  emanare  norme
          legislative per servizi relativi a  materie  estranee  alle
          rispettive competenze previste dal presente statuto.». 
          Comma 127: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, recante «Disposizioni urgenti
          per salvaguardare il potere  di  acquisto  delle  famiglie,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Esenzione ICI prima casa). -  1.  A  decorrere
          dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
          del soggetto passivo. 
              2.  Per  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
          principale  del  soggetto   passivo   si   intende   quella
          considerata  tale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,  nonche'
          quelle ad esse assimilate  dal  comune  con  regolamento  o
          delibera comunale vigente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, ad eccezione di quelle  di  categoria
          catastale A1, A8 e A9 per le quali continua  ad  applicarsi
          la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato
          decreto n. 504 del 1992. 
              3. L'esenzione si applica altresi'  nei  casi  previsti
          dall'art. 6, comma 3-bis,  e  dall'art.  8,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  n.  504  del   1992,   e   successive
          modificazioni; sono conseguentemente abrogati  il  comma  4
          dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
          decreto n. 504 del 1992. 
              4. La minore imposta che deriva  dall'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2008,  e'  rimborsata  ai  singoli  comuni,   in
          aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8  del
          decreto legislativo n. 504 del 1992,  introdotto  dall'art.
          1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  A  tale
          fine, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
          l'apposito fondo e' integrato di un importo pari  a  quanto
          sopra stabilito a decorrere dall'anno  2008.  Relativamente
          alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni
          Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a  favore
          dei citati  enti,  che  provvedono  all'attribuzione  delle
          quote dovute ai comuni  compresi  nei  loro  territori  nel
          rispetto degli statuti speciali e delle relative  norme  di
          attuazione. 
              4-bis. Per  l'anno  2008,  il  Ministero  dell'interno,
          fatti  salvi  eventuali   accordi   intervenuti   in   data
          precedente in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
          locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto, ripartisce
          e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale,  a
          titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso  loro
          spettante, come determinato ai sensi del comma 4. 
              4-ter.   In   sede   di   prima   applicazione,    fino
          all'erogazione effettiva di quanto spettante  a  titolo  di
          acconto a ciascun comune  ai  sensi  del  comma  4-bis,  il
          limite dei tre dodicesimi di cui all' art.  222  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
          maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta
          comunale sugli immobili determinatosi,  per  effetto  delle
          norme di cui ai commi da 1 a  4,  a  favore  delle  singole
          amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. 
              5. 
              6. I commi 7, 8 e 287 dell'art. 1 della  legge  n.  244
          del 2007 sono abrogati. 
              6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
          di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento  alle
          fattispecie  di  cui  al  comma  2,   non   si   fa   luogo
          all'applicazione  di  sanzioni  nei  casi   di   omesso   o
          insufficiente  versamento  della  prima  rata  dell'imposta
          comunale  sugli  immobili,  relativa   all'anno   2008,   a
          condizione che il contribuente provveda  ad  effettuare  il
          versamento entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla definizione dei contenuti del  nuovo  patto  di
          stabilita'  interno,  in  funzione  della  attuazione   del
          federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle  regioni  e
          degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,  delle
          addizionali, delle aliquote ovvero delle  maggiorazioni  di
          aliquote di tributi ad  essi  attribuiti  con  legge  dello
          Stato. Sono fatte  salve,  per  il  settore  sanitario,  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per  gli
          enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni  gia'  previsti
          dallo  schema  di   bilancio   di   previsione   presentato
          dall'organo    esecutivo    all'organo    consiliare    per
          l'approvazione nei termini fissati ai sensi  dell'art.  174
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267. Resta fermo che continuano comunque ad  applicarsi  le
          disposizioni relative al  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno, di cui ai commi  669,  670,  671,  672,
          691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. Le sezioni regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti verificano il rispetto delle disposizioni di  cui  al
          presente comma, riferendo l'esito di  tali  controlli  alle
          sezioni riunite in sede di controllo, ai fini  del  referto
          per il coordinamento del sistema di  finanza  pubblica,  ai
          sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,
          n. 20, come modificato, da ultimo, dall'art. 3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla  sezione
          delle autonomie. 
              7-bis. I comuni che  abbiano  in  corso  di  esecuzione
          rapporti di concessione  del  servizio  di  accertamento  e
          riscossione dell'imposta comunale  sugli  immobili  possono
          rinegoziare   i    contratti    in    essere,    ai    fini
          dell'accertamento e della  riscossione  di  altre  entrate,
          compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
          prestazione di servizi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge n. 154 del 2008: 
              «Art. 2 (Disposizioni di salvaguardia  degli  equilibri
          di bilancio degli  enti  locali).  -  1.  Per  l'anno  2008
          conservano validita' i dati certificati dai singoli  comuni
          in base al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in data 17 marzo 2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato  ai  sensi  dei
          commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
          n. 262,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2006, n. 286,  come  modificato  dall'art.  3  del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              2. Per l'anno 2008, in deroga all'art.  179  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
          sono autorizzati ad accertare convenzionalmente,  a  titolo
          di trasferimenti erariali, l'importo pari  alla  differenza
          tra i minori contributi ordinari comunicati  ed  attribuiti
          dal Ministero  dell'interno  e  derivanti  dalla  riduzione
          operata  sul  fondo  ordinario  in  base  al  decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre
          2007, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  302  del  31  dicembre  2007,  e   l'importo
          attestato dal singolo ente con la certificazione di cui  al
          comma 1. 
              3.  Il  Ministero  dell'interno  determina  il   minore
          contributo di cui al comma 2, utilizzando  prioritariamente
          i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1  e,  per
          la parte residua, operando una riduzione proporzionale  dei
          contributi ordinari spettanti per l'esercizio. 
              4.  Gli  importi  residui  convenzionalmente  accertati
          rilevano  ai  fini  della  determinazione   del   risultato
          contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del citato
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
              5.  Per  l'anno  2008,  ai  soli  fini  del  patto   di
          stabilita' interno, per i comuni tenuti al  rispetto  delle
          disposizioni in materia gli importi comunicati  di  cui  al
          comma 2  sono  considerati  convenzionalmente  accertati  e
          riscossi nell'esercizio di competenza. 
              6.  La  certificazione  da  trasmettere  al   Ministero
          dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei
          comuni dall'art. 77-bis, comma  32,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere  sottoscritta  dal
          responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario  comunale
          e dall'organo di revisione. 
              7. La certificazione di cui al comma  6  e'  trasmessa,
          per la verifica della veridicita', alla  Corte  dei  conti,
          che a tale  fine  puo'  avvalersi  anche  della  competente
          Agenzia del territorio. 
              8. In sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita'
          per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni  di
          euro  a  titolo   di   regolazione   contabile   pregressa.
          All'erogazione  si  provvede  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e  modalita'
          di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
          Comma 128: 
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  del   citato
          decreto-legge  n.  93  del  2008,  come  modificato   dalla
          presente legge, e' riportato nelle note al  comma  127  del
          presente articolo. 
          Comma 129: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  recante
          «Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario»: 
              «Art.7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il
          finanziamento di interventi urgenti  e  indifferibili,  con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          decreto-legge   23   novembre   2009,   n.   168,   recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1-4 (omissis) - Alle minori entrate derivanti
          dal presente articolo, valutate in 3.716  milioni  di  euro
          per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle  entrate
          derivanti dall'art.  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale
          fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8  del
          citato art. 13-bis, e' versata nell'anno 2009  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione  del  Fondo
          previsto dall'art. 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e'  incrementata,  per
          l'anno 2010, di 3.716 milioni  di  euro,  cui  si  provvede
          mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per   l'anno
          medesimo, derivanti dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          citato  decreto-legge  185  del   1998,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
          Comma 130: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
          novembre 2008,  n.  185  recante  «Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo
          per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
          sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011 e di 54 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2012,
          nei limiti delle quali e' riconosciuto  l'accesso,  secondo
          le modalita' e i criteri  di  priorita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti  di  tutela
          del  reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,   ivi
          includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
          e degli assegni al nucleo familiare,  nonche'  all'istituto
          sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: 
                a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione   non
          agricola con requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo
          comma, del regio decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n.  1272,  e  successive  modificazioni  per  i  lavoratori
          sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano  in
          possesso dei requisiti di cui al predetto  art.  19,  primo
          comma e subordinatamente ad un intervento integrativo  pari
          almeno alla misura  del  venti  per  cento  dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione   non
          agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma  3,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  per  i
          lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali  che
          siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art.  7,
          comma 3, e subordinatamente ad  un  intervento  integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                c) in via sperimentale per il  triennio  2009-2011  e
          subordinatamente a un intervento  integrativo  pari  almeno
          alla misura del venti per cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico degli enti bilaterali previsti dalla  contrattazione
          collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
          aziendali o occupazionali ovvero in caso di  licenziamento,
          pari  all'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione   con
          requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
          di apprendista alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto e con almeno tre mesi di servizio presso  l'azienda
          interessata  da  trattamento,  per  la  durata  massima  di
          novanta  giornate  nell'intero  periodo  di   vigenza   del
          contratto di apprendista. 
              1-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a c) del comma  1  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da  inviare
          ai  servizi  competenti  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
          e  alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) territorialmente competente, la  sospensione
          della  attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni,
          nonche' i nominativi dei lavoratori interessati,  che,  per
          beneficiare del trattamento, devono  rendere  dichiarazione
          di immediata disponibilita' al lavoro o a  un  percorso  di
          riqualificazione professionale all'atto della presentazione
          della domanda per  l'indennita'  di  disoccupazione,  fermo
          restando che, nelle  ipotesi  in  cui  manchi  l'intervento
          integrativo degli enti bilaterali, i  predetti  periodi  di
          tutela si considerano  esauriti  e  i  lavoratori  accedono
          direttamente  ai  trattamenti  in  deroga  alla   normativa
          vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle  lettere
          da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria  o
          di mobilita' in deroga alla normativa vigente  e'  in  ogni
          caso subordinato all'esaurimento dei periodi di  tutela  di
          cui alle stesse lettere da a) e  c)  del  comma  1  secondo
          quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo. 
              1-ter. In  via  transitoria,  e  per  il  solo  biennio
          2009-2010, le risorse di cui al  comma  1  sono  utilizzate
          anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle  misure
          di cui al medesimo  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. 
              2. Invia  sperimentale  per  il  biennio  2010-2011,  a
          valere sulle risorse di cui  al  comma  1  e  comunque  nei
          limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010
          e 2011, e nei soli casi  di  fine  lavoro,  fermo  restando
          quanto previsto dai commi 8,  secondo  periodo,  e  10,  e'
          riconosciuta una somma  liquidata  in  un'unica  soluzione,
          pari  al  30  per  cento  del  reddito   percepito   l'anno
          precedente e  comunque  non  superiore  a  4.000  euro,  ai
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
          iscritti in via esclusiva  alla  gestione  separata  presso
          l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della  legge  8  agosto
          1995, n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti  individuati
          dall'art. 1, comma 212, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662, i  quali  soddisfino  in  via  congiunta  le  seguenti
          condizioni: a) operino in  regime  di  monocommittenza;  b)
          abbiano conseguito l'anno precedente un reddito  lordo  non
          superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000  euro;  c)
          con  riguardo  all'anno  di  riferimento  sia  accreditato,
          presso la predetta gestione separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della  legge  n.  335  del  1995,  un  numero  di
          mensilita'  non  inferiore  a  uno;  d)   risultino   senza
          contratto di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)  risultino
          accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
          presso la predetta gestione separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della legge n. 335  del  1995.  Restano  fermi  i
          requisiti di accesso e la misura  del  trattamento  vigenti
          alla data  del  31  dicembre  2009  per  coloro  che  hanno
          maturato il diritto entro tale data». 
              2-bis.  Per  l'anno  2009   ai   fini   dell'attuazione
          dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui  al
          comma 2 nella misura del 20 per cento,  in  via  aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del presente articolo, determinata in 100 milioni di  euro,
          e' destinata l'ulteriore somma di 100  milioni  di  euro  a
          valere sulle risorse preordinate allo scopo  sul  Fondo  di
          cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  come
          rideterminato dall'art. 9, comma 5,  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  236,  fermo  restando  per  il
          medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
          pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito  dall'
          art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              2-ter.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,   per
          l'indennita' ordinaria di disoccupazione non  agricola  con
          requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo  comma,  del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai  fini
          del perfezionamento del requisito contributivo si computano
          anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
          esclusiva  sotto  forma  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, anche a progetto,  nella  misura  massima  di
          tredici settimane. Per quantificare i periodi di  copertura
          assicurativa   svolti   sotto   forma   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  si  calcola  l'equivalente  in
          giornate lavorative, dividendo  il  totale  dell'imponibile
          contributivo ai fini della gestione separata nei  due  anni
          precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 
              3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi 1,  1-bis,  2,  4  e  10,  nonche'  le  procedure  di
          comunicazione  all'INPS  anche  ai  fini   del   tempestivo
          monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
          4.  Lo  stesso  decreto   puo'   altresi'   effettuare   la
          ripartizione del limite di spesa di  cui  al  comma  1  del
          presente art. in limiti di  spesa  specifici  per  ciascuna
          tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c)  del
          comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
              4. L'INPS stipula con gli enti  bilaterali  di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi  trattamenti  e  alla  quale  possono
          accedere anche i servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per  lo
          sviluppo della  formazione  professionale  dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al  lavoro,
          l'INPS comunica al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  per  la  successiva  pubblicazione  nella   borsa
          continua nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, i dati relativi ai percettori di  misure  di
          sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
          prevede,  a  favore  dei  datori   di   lavoro,   incentivi
          all'assunzione ovvero, in capo  al  prestatore  di  lavoro,
          l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
          lavoro congruo. 
              5. Con effetto dal 1° gennaio  2009  sono  soppressi  i
          commi da 7 a 12 dell'art. 13  del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito con modificazioni  dalla  legge  14
          maggio 2005, n. 80. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          livelli occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali
          occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo  e  sociale
          delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il  Ministero  degli  affari
          esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  promuove
          la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore  del
          trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al
          fine di ampliare il numero dei vettori  ammessi  a  operare
          sulle rotte nazionali, internazionali e  intercontinentali,
          nonche'  ad  ampliare   il   numero   delle   frequenze   e
          destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
          dando priorita' ai vettori che si impegnino a  mantenere  i
          predetti   livelli   occupazionali.    Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o   della
          modifica  di   quelli   vigenti,   l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile,  al  fine  di  garantire  al  Paese  la
          massima accessibilita' internazionale  e  intercontinentale
          diretta,  rilascia  ai  vettori  che  ne  fanno   richiesta
          autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
          inferiore a diciotto mesi. 
              6. Per le finalita' di cui al presente art. si provvede
          per 35 milioni di euro  per  l'anno  2009  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui  all'art.
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, il quale, per le medesime  finalita',  e'  altresi'
          integrato di 254 milioni di euro per l'anno  2009,  di  304
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2012.  Al  relativo
          onere si provvede: 
                a) mediante versamento in entrata al  bilancio  dello
          Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
          euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
          finanziamento dei fondi paritetici  interprofessionali  per
          la formazione di cui all'art. 118 della legge  23  dicembre
          2000, n. 388, a  valere  in  via  prioritaria  sulle  somme
          residue non destinate alle finalita'  di  cui  all'art.  1,
          comma 72, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549  e  con
          conseguente   adeguamento,   per   ciascuno   degli    anni
          considerati, delle erogazioni relative  agli  interventi  a
          valere sulla predetta quota; 
                b) mediante le economie derivanti dalla  disposizione
          di cui al comma 5, pari a 54 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2009; 
                c) mediante utilizzo per  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  2009,  2010  e  2011  delle  maggiori
          entrate di cui al presente decreto. 
              7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
          e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
          enti bilaterali eroga la quota di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza delle risorse disponibili. I  contratti  e  gli
          accordi   interconfederali   collettivi   stipulati   dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono  le  risorse  minime  a  valere  sul
          territorio nazionale, nonche' i criteri di  gestione  e  di
          rendicontazione, secondo le linee guida  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3. I fondi  interprofessionali  per
          la formazione continua di cui all'art. 118 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni,  e  i
          fondi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
          destinare interventi, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, per misure temporanee  ed  eccezionali,  anche  di
          sostegno al reddito per gli anni 2009 e  2010,  volte  alla
          tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato
          o a progetto, a rischio di perdita del posto di  lavoro  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,
          del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei  trattamenti  di
          cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  alla   normativa
          vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei
          limiti delle risorse disponibili, al trattamento  spettante
          ai lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  iscritti  ai
          fondi medesimi. In  caso  di  indennita'  di  mobilita'  in
          deroga  alla  normativa  vigente  concessa  ai   dipendenti
          licenziati  da  datori  di   lavoro   iscritti   ai   fondi
          interprofessionali per la formazione continua, il  concorso
          finanziario  dei  fondi  medesimi  puo'  essere   previsto,
          nell'ambito delle risorse disponibili, nei  casi  di  prima
          concessione in deroga. I fondi  interprofessionali  per  la
          formazione continua e  i  fondi  di  cui  all'art.  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, possono accedere alla banca dati di  cui  al
          comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
          trattamenti e lo scambio di informazioni. 
              7-bis.   Nel   caso   di   mobilita'   tra   i    fondi
          interprofessionali  per  la  formazione  continua  di   cui
          all'art. 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni, da parte  dei  datori  di  lavoro
          aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
          interessato presso il fondo  di  provenienza  nel  triennio
          precedente  deve  essere  trasferita  al  nuovo  fondo   di
          adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
          dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore  di
          lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
          condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte   le
          posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
          almeno pari a 3.000 euro e che  tali  posizioni  non  siano
          riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
          ciascuno  dei  tre   anni   precedenti,   rispondano   alla
          definizione comunitaria di micro e piccole imprese  di  cui
          alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,  del
          6  maggio  2003.  Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da
          trasferire i versamenti  del  datore  di  lavoro  riversati
          dall'INPS al fondo di  provenienza  prima  del  1°  gennaio
          2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
          risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
          della richiesta  da  parte  del  datore  di  lavoro,  senza
          l'addebito di oneri o costi. Il  fondo  di  provenienza  e'
          altresi' tenuto a versare al  nuovo  fondo,  entro  novanta
          giorni   dal   loro   ricevimento,   eventuali    arretrati
          successivamente  pervenuti  dall'INPS  per  versamenti   di
          competenza del datore di lavoro interessato. Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro  di
          effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
          a un nuovo fondo e che assicura la  trasmissione  al  nuovo
          fondo, a decorrere dal terzo mese successivo  a  quello  in
          cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
          dal datore di lavoro interessato. 
              8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
          sociali in deroga alla vigente normativa,  anche  integrate
          ai sensi del procedimento di cui all'art. 18,  nonche'  con
          le risorse di  cui  al  comma  1  eventualmente  residuate,
          possono  essere  utilizzate  con  riferimento  a  tutte  le
          tipologie di lavoro subordinato, compresi  i  contratti  di
          apprendistato e  di  somministrazione.  Fermo  restando  il
          limite   del   tetto    massimo    nonche'    l'uniformita'
          dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
          reddito di cui al comma 1, i decreti di  concessione  delle
          misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
          medesime  anche   in   funzione   della   compartecipazione
          finanziaria a livello regionale o locale ovvero in  ragione
          dell'armonizzazione  delle  misure  medesime  rispetto   ai
          regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. 
              9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate  per
          l'anno  2009  alla  concessione  in  deroga  alla   vigente
          normativa,  anche  senza  soluzione  di   continuita',   di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell' art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, e successive modificazioni, possono essere  prorogati,
          sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
          non superiori a dodici mesi, con decreto del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  misura
          dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del  10
          per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento  nel
          caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
          proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
          nel caso  di  proroghe  successive  alla  seconda,  possono
          essere erogati esclusivamente  nel  caso  di  frequenza  di
          specifici  programmi  di  reimpiego,  anche  miranti   alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
              9-bis. In sede  di  prima  assegnazione  delle  risorse
          destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente
          articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
          regioni  e  al  fine  di  assicurare  la   continuita'   di
          trattamenti e prestazioni, il Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali assegna  quota  parte  dei
          fondi   disponibili   direttamente    alle    regioni    ed
          eventualmente alle province. 
              10. Il diritto a  percepire  qualsiasi  trattamento  di
          sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
          materia di  ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato  alla
          dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a  un
          percorso di riqualificazione professionale, secondo  quanto
          precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
          di   sottoscrivere   la    dichiarazione    di    immediata
          disponibilita'   ovvero,   una   volta   sottoscritta    la
          dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto
          di un percorso di riqualificazione professionale  o  di  un
          lavoro  congruo  ai   sensi   dell'art.   1-quinquies   del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni, il  lavoratore  destinatario  dei
          trattamenti di sostegno del  reddito  perde  il  diritto  a
          qualsiasi   erogazione   di   carattere    retributivo    e
          previdenziale, anche a carico del datore di  lavoro,  fatti
          salvi i diritti gia' maturati. 
              10-bis. Ai lavoratori non destinatari  dei  trattamenti
          di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  in
          caso di licenziamento  o  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, puo' essere erogato  un  trattamento  di  ammontare
          equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
          risorse  finanziarie  destinate  per   l'anno   2009   agli
          ammortamenti sociali in deroga alla vigente  normativa.  Ai
          medesimi   lavoratori   la   normativa   in   materia    di
          disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma,  del  regio
          decreto-legge 14  aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si
          applica  con  esclusivo  riferimento   alla   contribuzione
          figurativa per i periodi previsti dall'art.  1,  comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              11.  In  attesa  della  riforma  degli   ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2009,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta  dipendenti,
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
          nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2009,
          a carico del Fondo per l'occupazione. 
              12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
          destinati 12  milioni  di  euro  a  carico  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla  concessione,  per
          l'anno 2009, ai  lavoratori  addetti  alle  prestazioni  di
          lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a  tempo
          indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'art.  17,
          commi 2 e  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          successive modificazioni, e ai  lavoratori  delle  societa'
          derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali  ai
          sensi dell'art. 21, comma 1,  lettera  b),  della  medesima
          legge n.  84  del  1994,  e  successive  modificazioni,  di
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo mensile  di  integrazione  salariale  straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
          contribuzione figurativa e  degli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              13. Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei
          lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo  da
          aziende che occupano fino a quindici  dipendenti,  all'art.
          1, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  20  gennaio
          1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,  le  parole:
          «31 dicembre 2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
          2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 
              14.  All'art.  1,   comma   2,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,   e
          successive modificazioni, le  parole:  «31  dicembre  2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
          dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata,  per
          l'anno 2009, la spesa di 35  milioni  di  euro,  di  cui  5
          milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione  e  30
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1161,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme  di  cui  al
          precedente   periodo,    non    utilizzate    al    termine
          dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel  conto
          residui per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.
          All'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
          le eccedenze di personale nel corso della procedura di  cui
          all'art. 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,»  sono
          inserite le seguenti: «o al fine di  evitare  licenziamenti
          plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». 
              15.   Per   il   rifinanziamento   delle   proroghe   a
          ventiquattro  mesi  della   cassa   integrazione   guadagni
          straordinaria per cessazione di attivita', di cui  all'art.
          1, comma 1, del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291,  e  successive  modificazioni,  sono  destinati  30
          milioni di euro, per l'anno 2009, a carico  del  Fondo  per
          l'occupazione. 
              16. Per l'anno 2009, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali  assegna  alla  societa'
          Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo  agli
          oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.  A
          tale  onere  si   provvede   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione. 
              17. All'art. 118, comma 16,  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e  di
          80 milioni di euro per l'anno 2008» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2008 e 2009». 
              18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
          2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze  del  Fondo
          di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto  il  rimborso
          delle spese occorrenti per l'acquisto di latte  artificiale
          e pannolini per i neonati di eta'  fino  a  tre  mesi.  Con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              18-bis.  In  considerazione  del  rilievo  nazionale  e
          internazionale nella sperimentazione sanitaria  di  elevata
          specializzazione e nella cura  delle  patologie  nel  campo
          dell'oftalmologia,  per  l'anno  2009  e'  autorizzata   la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della Fondazione «G. B. Bietti» per lo studio e la  ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante  dal
          presente  comma  si  provvede  a  carico  del   Fondo   per
          l'occupazione,  di   cui   all'art.   1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 37: 
                  1) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «Ministero
          del lavoro e  della  previdenza  sociale»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  risorse
          finanziarie disponibili»; 
                  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI  per
          i trattamenti di pensione anticipata, di cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato»; 
                b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 
              18-quater. Gli oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di
          vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti   da
          aziende in ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi
          aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  18-ter  del
          presente articolo, pari  a  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009,  sono  posti  a  carico   delle
          disponibilita' del fondo  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto». 
          Comma 131: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 134: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 25 della legge
          23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro»: 
              «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in  mobilita').  -
          1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
          si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di  cui
          al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
          legge  22  agosto  1985,  n.  444.  Ai  fini  dei  predetti
          avviamenti   le   Commissioni   regionali   per   l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle  liste  di   collocamento,   la   percentuale   degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti. 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di impresa dello stesso o  di  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art.  27,
          legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui  all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali  giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di  un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei   giorni
          complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti e i benefici di cui al  presente  art.
          rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9
          marzo 1989, n. 88». 
              «Art. 25 (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro).  -  1.-7.  -  8.  Le  Commissioni  regionali   per
          l'impiego    emanano    disposizioni    alle    Commissioni
          circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti  delle
          lavoratrici  in  rapporto  all'iscrizione  alle  liste   di
          mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 
              9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 
              10.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
          finalizzare al finanziamento di azioni formative  riservate
          ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui  al  comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le Regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna Regione. 
              11. Il lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le modalita' determinate dalla  Commissione  regionale  per
          l'impiego,  perde,  per  un   periodo   di   dodici   mesi,
          l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui  all'art.  6,
          comma 1. 
              12.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   19   del   regio
          decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 recante «Modificazioni
          delle disposizioni  sulle  assicurazioni  obbligatorie  per
          l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e  per  la
          disoccupazione      involontaria,      e       sostituzione
          dell'assicurazione per la  maternita'  con  l'assicurazione
          obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'», convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272: 
              «Art. 19. In caso di  disoccupazione  involontaria  per
          mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far  valere
          almeno due anni  di  assicurazione  e  almeno  un  anno  di
          contribuzione nel biennio precedente l'inizio  del  periodo
          di disoccupazione, ha diritto a una indennita'  giornaliera
          fissata  in  relazione  all'importo  del   contributo   per
          l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno  di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione. 
              L'indennita' e' stabilita nella misura seguente: 
              Importo contributi versati     Indennita' giornaliera 
              Impiegati: 
              fino a L. 74                      L. 4, - 
              oltre L. 74 fino a L. 98          » 7, - 
              oltre L. 98 fino a L.113          » 7, - 
              oltre L. 113                      » 12, - 
              Operai: 
              fino a L. 47                       L. 2,50 
              oltre L. 47 fino a L. 68           » 4, - 
              oltre L. 68 fino a L. 86           » 5,50 
              oltre L. 86                        » 7, - 
           Comma 136: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 137: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 138: 
              - Si riporta il testo del comma 36  dell'art.  2  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2009)»: 
              «36.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
          euro per l'anno 2009 a carico del Fondo  per  l'occupazione
          di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n.  236,  di  seguito  denominato  «Fondo  per
          l'occupazione», il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici  mesi,  in  deroga  alla   vigente   normativa,   la
          concessione,  anche  senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
          produttivi  e  ad  aree  regionali.  La  dotazione  di  cui
          all'art. 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni,  come  da  ultimo
          rideterminata dall'art. 1, comma 10,  del  decreto-legge  6
          marzo 2006, n. 68,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro  139.109.570
          per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo
          scopo nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21  dicembre
          1978, n. 845, come rideterminato dall'art. 9, comma 5,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e'
          destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
          per le finalita' di cui all'art. 31, comma 3,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente,  per
          l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a  carico
          del predetto Fondo  non  puo'  eccedere  l'importo  di  420
          milioni di euro». 
              - Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.   19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
           Comma 139: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  8  del
          decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86  recante  «Norme  in
          materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e   di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160: 
              «3.  L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e'  subordinata  al
          conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
          di almeno novanta giorni  alla  data  della  richiesta  del
          trattamento». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16  della  gia'  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              «Art. 16 (Indennita'  di  mobilita'  per  i  lavoratori
          disoccupati in conseguenza di licenziamento  per  riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento straordinario di integrazione salariale  il
          lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa  far
          valere una anzianita' aziendale di almeno dodici  mesi,  di
          cui almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi
          compresi i periodi di sospensione del lavoro  derivanti  da
          ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro  a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7. 
              2. Per le finalita' del presente articolo i  datori  di
          lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: 
                a) al versamento di un contributo nella misura  dello
          0,30%  delle  retribuzioni  che  costituiscono   imponibile
          contributivo; 
                b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
          4. 
              3. Alla corresponsione ai  giornalisti  dell'indennita'
          di  cui  al  comma  1  provvede  l'Istituto  nazionale   di
          previdenza dei giornalisti italiani, al quale  sono  dovuti
          il contributo e la somma di cui al comma 2,  lettere  a)  e
          b). 
              4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo  e  terzo  comma
          dell'art. 9 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115.  Tali
          disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
          lavoratori il cui licenziamento sia  stato  intimato  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge». 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  2  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335 recante  «Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  ,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'». 
              - Si riporta il testo del comma 212 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «1. 212. Ai fini  dell'obbligo  previsto  dall'art.  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335  ,  i  soggetti
          titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art.  49,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 , e successive  modificazioni,  hanno
          titolo ad addebitare ai committenti,  con  effetto  dal  26
          settembre 1996, in via definitiva,  una  percentuale  nella
          misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
          effettuato alle seguenti scadenze: 
                a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
          contributo dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultanti  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
                b) entro il 30 novembre di ciascun anno,  un  acconto
          del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
          cento dell'importo dovuto sui redditi  di  lavoro  autonomo
          risultante  dalla  dichiarazione   dei   redditi   relativa
          all'anno precedente; 
                c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il  saldo  del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente». 
          Comma 140: 
              - La delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo  2009  recante
          «Assegnazione di risorse a favore  del  Fondo  sociale  per
          l'occupazione e formazione a carico del Fondo per  le  aree
          sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge n.  185/2008)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del  18  aprile
          2009. 
              - La delibera  CIPE  n.  70/2009  del  31  luglio  2009
          recante «Assegnazione di risorse a favore del fondo sociale
          per occupazione e formazione a carico del fondo per le aree
          sottoutilizzate (art. 18, decreto-legge  n.  185/2008),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90  del  5  novembre
          2009. 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art.  1  del
          decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 recante  «Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «2. All'onere derivante dal comma  1,  valutato  in  20
          milioni di euro per l'anno 2009 e in 150  milioni  di  euro
          per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
          formazione, di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a)  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
          al medesimo con delibera  CIPE  n.  2  del  6  marzo  2009,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
          2009». 
              «6. In via  sperimentale  per  gli  anni  2009  e  2010
          l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
          contratti  di  solidarieta'   di   cui   all'art.   1   del
          decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  e'
          aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento
          perso a  seguito  della  riduzione  di  orario  nel  limite
          massimo di 40 milioni di euro  per  l'anno  2009  e  di  80
          milioni di euro per  l'anno  2010.  Al  relativo  onere  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2  del  6
          marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del
          18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma  e  il  relativo
          raccordo con i  complessivi  interventi  di  ammortizzatori
          sociali in deroga come disciplinati ai  sensi  dell'Accordo
          tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.  L'INPS,  secondo
          le linee  guida  definite  nel  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali  di  cui  al
          periodo   precedente,   provvede   al   monitoraggio    dei
          provvedimenti autorizzativi  consentendo  l'erogazione  dei
          medesimi nei limiti delle  risorse  ad  essi  destinate  ai
          sensi dello stesso decreto». 
          Comma 141: 
              -  Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note  al
          comma 130. 
          Comma 142: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276  recante  «Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.  30»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20 (Condizioni di liceita'). - 1. Il contratto di
          somministrazione di lavoro puo'  essere  concluso  da  ogni
          soggetto,  di  seguito  denominato  utilizzatore,  che   si
          rivolga  ad   altro   soggetto,   di   seguito   denominato
          somministratore,  a  cio'  autorizzato   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
              2.  Per  tutta  la  durata  della  somministrazione   i
          lavoratori svolgono  la  propria  attivita'  nell'interesse
          nonche'    sotto    la    direzione    e    il    controllo
          dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
          assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato  essi
          rimangono a disposizione del somministratore per i  periodi
          in cui non svolgono la  prestazione  lavorativa  presso  un
          utilizzatore, salvo  che  esista  una  giusta  causa  o  un
          giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa: 
                a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati; 
                b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
                c)  per  servizi,  da  e  per  lo  stabilimento,   di
          trasporto di persone e di  trasporto  e  movimentazione  di
          macchinari e merci; 
                d) per la gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato; 
                e)   per   attivita'   di   consulenza   direzionale,
          assistenza  alla   certificazione,   programmazione   delle
          risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del
          personale, ricerca e selezione del personale; 
                f) per attivita' di marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale; 
                g)  per  la  gestione  di  call-center,  nonche'  per
          l'avvio di  nuove  iniziative  imprenditoriali  nelle  aree
          Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del  21
          giugno 1999 del Consiglio,  recante  disposizioni  generali
          sui Fondi strutturali; 
                h)  per  costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa; 
                i) in tutti gli altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative. 
              i-bis)  in  tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia. 
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  La
          individuazione, anche in misura  non  uniforme,  di  limiti
          quantitativi  di  utilizzazione  della  somministrazione  a
          tempo  determinato  e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'art. 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
          368. 
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
                a) per la sostituzione di lavoratori  che  esercitano
          il diritto di sciopero; 
                b)   salva   diversa   disposizione   degli   accordi
          sindacali, presso unita'  produttive  nelle  quali  si  sia
          proceduto, entro i sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti
          collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24  della  legge  23
          luglio 1991, n.  223,  che  abbiano  riguardato  lavoratori
          adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il  contratto
          di  somministrazione,  a  meno  che  tale   contratto   sia
          stipulato per provvedere alla  sostituzione  di  lavoratori
          assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma  2,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
          iniziale  non  superiore  a   tre   mesi.   Salva   diversa
          disposizione degli  accordi  sindacali,  il  divieto  opera
          altresi' presso unita' produttive nelle quali sia  operante
          una sospensione dei rapporti o una  riduzione  dell'orario,
          con diritto al trattamento di integrazione  salariale,  che
          interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si
          riferisce il contratto di somministrazione; 
                c) da parte delle imprese che non abbiano  effettuato
          la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del  decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche; 
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  del
          presente articolo. Ai contratti  di  lavoro  stipulati  con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato art. 8, comma 2, della legge n.  223  del
          1991». 
          Comma 143: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 20 del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276  vedasi  in  Note  al
          comma 142. 
          Comma 144: 
              - Il Regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,
          del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per categoria) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9
          agosto 2008, n. L 214. 
          Comma 145: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                a) agenzie di somministrazione  di  lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
                b) agenzie di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
                c) agenzie di intermediazione; 
                d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                e)   agenzie   di   supporto   alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione  provvisoria
          all'esercizio delle attivita'  per  le  quali  viene  fatta
          richiesta di  autorizzazione,  provvedendo  contestualmente
          alla iscrizione delle agenzie nel  predetto  albo.  Decorsi
          due anni, su richiesta del soggetto  autorizzato,  entro  i
          novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
          indeterminato subordinatamente alla verifica  del  corretto
          andamento della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. L'iscrizione alla sezione  dell'albo  di
          cui  al  comma  1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale». 
              «Art. 5 (Requisiti giuridici  e  finanziari).  -  1.  I
          requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di   cui
          all'art. 4 sono: 
                a) la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di
          societa' di capitali  ovvero  cooperativa  o  consorzio  di
          cooperative, italiana o di altro Stato membro della  Unione
          europea. Per le agenzie di cui alle lettere  d)  ed  e)  e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone; 
                b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; 
                c) la disponibilita' di uffici in locali idonei  allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili per titoli o  per  specifiche  esperienze  nel
          settore delle risorse umane o nelle relazioni  industriali,
          secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo; 
                d)  in  capo  agli   amministratori,   ai   direttori
          generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e  ai  soci
          accomandatari:  assenza  di  condanne  penali,  anche   non
          definitive, ivi comprese le  sanzioni  sostitutive  di  cui
          alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  per  delitti  contro   il
          patrimonio, per delitti contro la fede  pubblica  o  contro
          l'economia pubblica,  per  il  delitto  previsto  dall'art.
          416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per  i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore  nel  massimo  a  tre   anni,   per   delitti   o
          contravvenzioni previsti da leggi dirette alla  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro o, in  ogni  caso,  previsti  da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,  altresi',  di  sottoposizione  alle   misure   di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, o della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  o  della
          legge   13   settembre   1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni; 
                e)  nel  caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte divisioni  operative,  gestite  con  strumenti  di
          contabilita' analitica, tali  da  consentire  di  conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici; 
                f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
          del lavoro di cui al  successivo  art.  15,  attraverso  il
          raccordo con uno o piu'  nodi  regionali,  nonche'  l'invio
          alla autorita' concedente di ogni  informazione  strategica
          per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; 
                g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
          tutela del  diritto  del  lavoratore  alla  diffusione  dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato. 
              2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art.  20,
          oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore  a  600.000  euro  ovvero  la  disponibilita'  di
          600.000  euro  tra  capitale  sociale  versato  e   riserve
          indivisibili nel caso in cui l'agenzia  sia  costituita  in
          forma cooperativa; 
                b) la garanzia che l'attivita'  interessi  un  ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni; 
                c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati  e
          dei  corrispondenti   crediti   contributivi   degli   enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito cauzionale di 350.000 euro presso un  istituto  di
          credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo  anno  solare,  la  disposizione,  in   luogo   della
          cauzione, di una fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o   esclusiva
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per cento del fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, realizzato nell'anno precedente  e  comunque  non
          inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla  prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita' dalla legislazione di altro  Stato  membro  della
          Unione europea; 
                d)  la  regolare  contribuzione  ai  fondi   per   la
          formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
          il  regolare  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali, il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          contratto   collettivo   nazionale   delle    imprese    di
          somministrazione di lavoro applicabile; 
                e) nel caso di cooperative di  produzione  e  lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi,  come
          socio sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione,  di  cui  agli
          articoli 11 e 12 della legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  e
          successive modificazioni; 
                f) l'indicazione della somministrazione di lavoro  di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera a), come  oggetto  sociale
          prevalente, anche se non esclusivo. 
              3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
          cui alle lettere da a) ad h) del  comma  3,  dell'art.  20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore  a  350.000  euro  ovvero  la  disponibilita'  di
          350.000  euro  tra  capitale  sociale  versato  e   riserve
          indivisibili nel caso in cui l'agenzia  sia  costituita  in
          forma cooperativa; 
                b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati  e
          dei  corrispondenti   crediti   contributivi   degli   enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito cauzionale di 200.000 euro presso un  istituto  di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo  anno  solare,  la  disposizione,  in   luogo   della
          cauzione, di una fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo l° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  prevalente  o   esclusiva
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per cento del fatturato, al netto dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, realizzato nell'anno precedente  e  comunque  non
          inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla  prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita' dalla legislazione di altro  Stato  membro  della
          Unione europea; 
                c)  la  regolare  contribuzione  ai  fondi   per   la
          formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12,
          il  regolare  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali, il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
          contratto   collettivo   nazionale   delle    imprese    di
          somministrazione di lavoro applicabile; 
                d) nel caso di cooperative di  produzione  e  lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          3, la presenza di almeno venti soci e  tra  di  essi,  come
          socio sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione,  di  cui  agli
          articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
              4. Per l'esercizio della attivita' di  intermediazione,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 50.000 euro; 
                b) la garanzia che l'attivita'  interessi  un  ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni; 
                c) l'indicazione della attivita'  di  intermediazione
          di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  come  oggetto
          sociale prevalente, anche se non esclusivo. 
              5.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca   e
          selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
          1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 25.000 euro; 
                b)  l'indicazione  della  ricerca  e  selezione   del
          personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 
              6. Per l'esercizio della  attivita'  di  supporto  alla
          ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui  al
          comma 1, e' richiesta: 
                a)  l'acquisizione  di  un   capitale   versato   non
          inferiore a 25.000 euro; 
                b) l'indicazione della  attivita'  di  supporto  alla
          ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
          non esclusivo». 
          Comma 146: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 7 (Accreditamenti). - 1. Le regioni,  sentite  le
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente   piu'    rappresentative,    istituiscono
          appositi  elenchi  per  l'accreditamento  degli   operatori
          pubblici e privati che operano nel proprio  territorio  nel
          rispetto  degli  indirizzi  da  esse  definiti   ai   sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          e successive  modificazioni,  e  dei  seguenti  principi  e
          criteri: 
                a)  garanzia  della  libera  scelta  dei   cittadini,
          nell'ambito di una rete di operatori qualificati,  adeguata
          per dimensione e distribuzione alla  domanda  espressa  dal
          territorio; 
                b)  salvaguardia  di  standard  omogenei  a   livello
          nazionale    nell'affidamento    di    funzioni    relative
          all'accertamento  dello  stato  di  disoccupazione   e   al
          monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; 
                c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
          dell'ottimizzazione delle risorse; 
                d)  obbligo  della  interconnessione  con  la   borsa
          continua nazionale del lavoro di cui all'art.  15,  nonche'
          l'invio alla  autorita'  concedente  di  ogni  informazione
          strategica per un efficace funzionamento  del  mercato  del
          lavoro; 
                e)   raccordo   con   il   sistema    regionale    di
          accreditamento degli organismi di formazione. 
              2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco  di
          cui al comma 1 disciplinano altresi': 
                a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici
          e   operatori   privati,   autorizzati   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai
          sensi del presente articolo, per le  funzioni  di  incontro
          tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,   prevenzione   della
          disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
          lavorativo  dei  lavoratori  svantaggiati,  sostegno   alla
          mobilita' geografica del lavoro; 
                b)  requisiti  minimi  richiesti   per   l'iscrizione
          nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali  e
          logistiche, competenze professionali, situazione economica,
          esperienze   maturate   nel   contesto   territoriale    di
          riferimento; 
                c) le procedure per l'accreditamento; 
                d) le  modalita'  di  misurazione  dell'efficienza  e
          della efficacia dei servizi erogati; 
                e) le modalita' di tenuta dell'elenco e  di  verifica
          del mantenimento dei requisiti.». 
          Comma 148: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  70  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
          prestazioni di lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
          lavorative di natura occasionale rese  nell'ambito:  a)  di
          lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio,  pulizia  e
          manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,  anche
          nel caso in cui il  committente  sia  un  ente  locale;  c)
          dell'insegnamento    privato    supplementare;    d)     di
          manifestazioni   sportive,   culturali,    fieristiche    o
          caritatevoli e di lavori di  emergenza  o  di  solidarieta'
          anche in caso di  committente  pubblico;  e)  di  qualsiasi
          settore produttivo, compresi gli enti locali, le  scuole  e
          le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi
          di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
          di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
          un  istituto  scolastico  di  qualsiasi  ordine  e   grado,
          compatibilmente  con  gli  impegni  scolastici,  ovvero  in
          qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo  di  studi  presso  l'universita';  f)  di  attivita'
          agricole di carattere stagionale effettuate da  pensionati,
          da casalinghe e da giovani di cui alla lettera  e),  ovvero
          delle attivita' agricole svolte a favore  dei  soggetti  di
          cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633;  g)   dell'impresa
          familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h)
          della consegna porta a porta e della vendita  ambulante  di
          stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi  settore
          produttivo,  compresi  gli  enti  locali,   da   parte   di
          pensionati;  h-ter)  di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei
          maneggi e nelle scuderie. In via  sperimentale  per  l'anno
          2010, per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono
          anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
          nell'ambito di qualsiasi settore  produttivo  da  parte  di
          prestatori di lavoro titolari  di  contratti  di  lavoro  a
          tempo  parziale,  con  esclusione  della  possibilita'   di
          utilizzare i  buoni  lavoro  presso  il  datore  di  lavoro
          titolare del contratto a tempo parziale. 
              1-bis. In via sperimentale per gli anni  2009  e  2010,
          prestazioni di lavoro accessorio possono  essere  rese,  in
          tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel
          limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori
          di prestazioni integrative del salario  o  di  sostegno  al
          reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'art.  19,
          comma 10, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla  contribuzione
          figurativa  relativa  alle  prestazioni   integrative   del
          salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi
          derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
              2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche  se
          svolte a favore di piu' beneficiari,  configurano  rapporti
          di natura meramente occasionale e accessoria,  intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con  riferimento  al  medesimo  committente,   a   compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. 
              2-bis.  Le   imprese   familiari   possono   utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a  10.000
          euro. 
              2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
          parte di un committente pubblico e  degli  enti  locali  e'
          consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla  vigente
          disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese  di
          personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno». 
          Comma 149: 
              - Per il riferimento al testo  dell'art.  70  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003 vedasi  in  Note
          al comma 148. 
          Comma 150: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6  agosto
          1975, n. 427 recante «Norme  in  materia  di  garanzia  del
          salario  e  di  disoccupazione  speciale  in   favore   dei
          lavoratori dell'edilizia e affini»: 
              «Art. 9. Ai lavoratori impiegati  e  operai  licenziati
          dopo l'entrata in vigore della presente  legge  da  imprese
          edili  ed   affini,   anche   artigiane,   per   cessazione
          dell'attivita' aziendale o per ultimazione del  cantiere  o
          delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale,
          e' corrisposto un trattamento  speciale  di  disoccupazione
          nella misura e  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
          seguenti. 
              Hanno diritto al trattamento speciale i  lavoratori  di
          cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente  la
          data di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  siano  stati
          versati o siano dovuti all'assicurazione  obbligatoria  per
          la  disoccupazione  involontaria  almeno  dieci  contributi
          mensili o quarantatre contributi settimanali per il  lavoro
          prestato nel settore dell'edilizia». 
              - Si riporta il testo del comma 27  dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale»: 
              «27. Con effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
          secondo comma dell'art. 1 della legge 13  agosto  1980,  n.
          427,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   sono
          determinati nella misura del  100  per  cento  dell'aumento
          derivante dalla variazione annuale  dell'indice  ISTAT  dei
          prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
          impiegati.». 
          Comma 151: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  recante  «Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro»: 
              «Art .1 (Norme in materia di  intervento  straordinario
          di integrazione salariale). - 1. La disciplina  in  materia
          di intervento straordinario di integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato  mediamente  piu'  di  quindici   lavoratori   nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento di azienda, tale requisito  deve  sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          alla   data   del   predetto   trasferimento.    Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro. 
              2.  La  richiesta  di   intervento   straordinario   di
          integrazione salariale  deve  contenere  il  programma  che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza   di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori piu' rappresentative operanti  nella  provincia,
          puo' chiedere una modifica del programma nel corso del  suo
          svolgimento. 
              3.  La  durata  dei  programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore a due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale ha facolta' di concedere  due  proroghe,
          ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per  quelli
          tra i predetti programmi  che  presentino  una  particolare
          complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche  dei
          processi produttivi dell'azienda, ovvero in  ragione  della
          rilevanza  delle  conseguenze   occupazionali   che   detti
          programmi  comportano  con  riferimento   alle   dimensioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 
              4. Il contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma
          1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto in misura doppia a decorrere dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 
              5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione. 
              6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41 , i  criteri
          per l'individuazione dei casi di crisi  aziendale,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
          situazioni occupazionali nell'ambito  territoriale  e  alla
          situazione produttiva dei settori,  cui  attenersi  per  la
          selezione dei casi di intervento,  nonche'  i  criteri  per
          l'applicazione dei commi 9 e 10. 
              7.  I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel comma 8 devono formare oggetto  delle  comunicazioni  e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20  maggio
          1975, n. 164 . 
              8.  Se  l'impresa  ritiene,  per  ragioni   di   ordine
          tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda per la mancata adozione  della  rotazione,  il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora  tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche proposte formulate dalle parti.  L'azienda,  ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso, a  corrispondere  con  effetto
          immediato, nella misura doppia, il  contributo  addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto  dal  primo   giorno   del   venticinquesimo   mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare. 
              9.  Per  ciascuna  unita'  produttiva   i   trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio, indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1,  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'art.   3   della   presente   legge,   dall'art.    1,
          decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3. 
              10. Per le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione  aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 
              11.  L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario». 
              - Per il riferimento al testo dell'art.  19  del  regio
          decreto-legge 14 aprile 1939, n.  636  vedasi  in  Note  al
          comma 134. 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 9 della legge 6
          agosto 1975, n. 427 vedasi in Note al comma 150. 
              - Si riporta il testo dell'art.  8  della  gia'  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in  mobilita').  -
          1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
          si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di  cui
          al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949,  n.
          264 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
          legge  22  agosto  1985,  n.  444.  Ai  fini  dei  predetti
          avviamenti   le   Commissioni   regionali   per   l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle  liste  di   collocamento,   la   percentuale   degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti. 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di impresa dello stesso o  di  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art.  27,
          legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui  all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali  giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di  un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei   giorni
          complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo rientrano nella sfera  di  applicazione  dell'art.
          37, legge 9 marzo 1989, n. 88». 
          Comma 152: 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art.  9-bis  del
          gia' citato decreto-legge n. 78 del 2009,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  i
          pagamenti che  vengono  effettuati  a  valere  sui  residui
          passivi  di  parte  corrente  a  fronte  di  corrispondenti
          residui  attivi  degli  enti   locali.   In   funzione   di
          anticipazione dell'attuazione delle  misure  connesse  alla
          realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo
          quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  allo
          scopo  di  assicurare  la  tutela  dei  diritti   e   delle
          prestazioni sociali fondamentali  su  tutto  il  territorio
          nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  acquisito  il  parere
          espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27,
          comma 7, della citata legge n. 42  del  2009,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono  fissati  i
          criteri per  la  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno
          2009, dell'ammontare dei proventi  spettanti  a  regioni  e
          province  autonome,  compatibilmente  con  gli  statuti  di
          autonomia delle  regioni  ad  autonomia  speciale  e  delle
          citate province autonome,  ivi  compresi  quelli  afferenti
          alla compartecipazione  ai  tributi  erariali  statali,  in
          misura  tale  da   garantire   disponibilita'   finanziarie
          complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro  annui
          e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica. Tali  risorse  sono  assegnate  ad  un  fondo  da
          istituire  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di
          carattere sociale  di  pertinenza  regionale.  In  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al secondo periodo  del  presente
          comma, criteri  e  modalita'  per  la  distribuzione  delle
          risorse di cui al presente comma tra le singole  regioni  e
          province autonome, che il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  provvede  ad   attuare   con   proprio
          decreto». 
          Comma 153: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del   decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151  recante  «Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»: 
              «Art. 63 (Lavoro in agricoltura). - 1.  Le  prestazioni
          di  maternita'  e  di  paternita'  di  cui  alle   presenti
          disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori  agricoli  a
          tempo indeterminato sono  corrisposte,  ferme  restando  le
          modalita'  erogative  di  cui  all'art.  1,  comma  6   del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli
          stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria. 
              2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto
          a   tempo   determinato   iscritti   o    aventi    diritto
          all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art.  7,
          n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,  hanno
          diritto alle prestazioni di maternita' e  di  paternita'  a
          condizione che  risultino  iscritti  nei  predetti  elenchi
          nell'anno precedente per almeno 51 giornate. 
              3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici  e  dei
          lavoratori alle prestazioni di maternita' e di  paternita',
          mediante  certificazione  di  iscrizione  d'urgenza   negli
          elenchi  nominativi  dei  lavoratori  agricoli,  ai   sensi
          dell'art.   4,   comma   4,   del    decreto    legislativo
          luogotenenziale  9  aprile  1946,  n.  212,  e   successive
          modificazioni. 
              4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli  a  tempo
          indeterminato  le  prestazioni  per  i  congedi,  riposi  e
          permessi di cui ai Capi III, IV,  V  e  VI  sono  calcolate
          sulla base della retribuzione  di  cui  all'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo  a  riferimento  il
          periodo mensile di paga precedente a quello nel  corso  del
          quale ha avuto inizio il congedo. 
              5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli  a  tempo
          determinato,  esclusi  quelli  di  cui  al  comma   6,   le
          prestazioni  per  i  congedi,  riposi   e   permessi   sono
          determinate sulla base della retribuzione  fissata  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  28  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1968,  n.  488,  ai
          sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
              6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al
          comma 2 il  salario  medio  convenzionale  determinato  con
          decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e  rilevato  nel  1995,  resta   fermo,   ai   fini   della
          contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando
          il suo importo  per  le  singole  qualifiche  degli  operai
          agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole
          province in applicazione dei contratti collettivi stipulati
          dalle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative.  A  decorrere  da   tale   momento   trova
          applicazione l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
          1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 
              7.  Per  le  lavoratrici  e   i   lavoratori   agricoli
          compartecipanti  e   piccoli   coloni   l'ammontare   della
          retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella  di
          cui al comma 5». 
          Comma 154: 
              - Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001)», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «16.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, con proprio  decreto,  destina  nell'ambito  delle
          risorse di cui all'art. 68,  comma  4,  lettera  a),  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200
          miliardi, per l'anno 2001,  di  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e  di  80
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di  cui  il
          20 per  cento  destinato  prioritariamente  all'attivazione
          degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, per le  attivita'
          di formazione nell'esercizio  dell'apprendistato  anche  se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196». 
          Comma 155: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  53  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 53(Incentivi economici e normativi e disposizioni
          previdenziali). - 1. Durante il rapporto di  apprendistato,
          la categoria di inquadramento  del  lavoratore  non  potra'
          essere inferiore, per piu' di due livelli,  alla  categoria
          spettante,  in  applicazione   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro, ai lavoratori  addetti  a  mansioni  o
          funzioni che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti  a
          quelle al  conseguimento  delle  quali  e'  finalizzato  il
          contratto. 
              1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a
          livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale   dalle
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono  stabilire  la  retribuzione  dell'apprendista   in
          misura  percentuale   della   retribuzione   spettante   ai
          lavoratori addetti a mansioni  o  funzioni  che  richiedono
          qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento
          delle quali e' finalizzato il  contratto.  La  retribuzione
          cosi' determinata deve essere graduale  anche  in  rapporto
          all'anzianita' di servizio. 
              2. Fatte salve specifiche  previsioni  di  legge  o  di
          contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
          apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti. 
              3. In attesa della riforma del sistema degli  incentivi
          alla occupazione, restano  fermi  gli  attuali  sistemi  di
          incentivazione economica la cui erogazione  sara'  tuttavia
          soggetta alla effettiva verifica  della  formazione  svolta
          secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,   d'intesa   con   la
          Conferenza Stato-regioni. In caso  di  inadempimento  nella
          erogazione  della  formazione  di  cui  sia  esclusivamente
          responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire
          la realizzazione delle finalita' di cui agli  articoli  48,
          comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
          tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata
          e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
          contrattuale superiore  che  sarebbe  stato  raggiunto  dal
          lavoratore  al  termine  del  periodo   di   apprendistato,
          maggiorata  del  100  per  cento.  La  maggiorazione  cosi'
          stabilita  esclude  l'applicazione   di   qualsiasi   altra
          sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. 
              4.  Resta   ferma   la   disciplina   previdenziale   e
          assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.  25,
          e successive modificazioni e integrazioni». 
          Comma 156: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  gia'
          citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2003,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Fondo per  il  credito  per  i  nuovi  nati  e
          disposizione  per   i   volontari   del   servizio   civile
          nazionale). - 1.  Per  la  realizzazione  di  iniziative  a
          carattere nazionale volte a favorire l'accesso  al  credito
          delle famiglie con un figlio nato o adottato  nell'anno  di
          riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  un  apposito  fondo  rotativo,   dotato   di
          personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
          nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2009,  2010,  2011,  finalizzato  al
          rilascio di  garanzie  dirette,  anche  fidejussorie,  alle
          banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse del Fondo per le  politiche
          della  famiglia  di  cui  all'art.   19,   comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          integrato dall'art. 1, comma 1250, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296. Con decreto di natura non  regolamentare  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento
          del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie. 
              1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di  cui  al
          comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori  10  milioni  di
          euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
          conto interessi in favore delle famiglie di  nuovi  nati  o
          bambini adottati nel medesimo anno che siano  portatori  di
          malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
          all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
          aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare  complessivo
          dei contributi non puo' eccedere il predetto limite  di  10
          milioni di euro per l'anno 2009. 
              2. Il comma 4 dell'art. 9  del  decreto  legislativo  5
          aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
          dai seguenti: 
              «4.  Per  i  soggetti  iscritti   al   Fondo   pensioni
          lavoratori  dipendenti  e  alle   gestioni   speciali   dei
          lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi  ed
          esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed   alla
          gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, i periodi corrispondenti al  servizio  civile
          su base volontaria  successivi  al  1°  gennaio  2009  sono
          riscattabili,   in   tutto   o   in   parte,   a    domanda
          dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
          del Servizio civile, con le modalita' di  cui  all'art.  13
          della  legge  12  agosto  1962,  n.   1338   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi  non
          siano gia' coperti da contribuzione in  alcuno  dei  regimi
          stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati
          ai regimi previdenziali di appartenenza in unica  soluzione
          ovvero in centoventi rate mensili senza  l'applicazione  di
          interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009,
          cessa a carico del  Fondo  Nazionale  del  Servizio  Civile
          qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui  al  comma  4
          per il periodo di servizio civile  prestato  dai  volontari
          avviati dal 1° gennaio 2009.». 
              3.  Nell'anno  2009  e  nell'anno  2010,   nel   limite
          complessivo di spesa  di  60  milioni  di  euro  annui,  al
          personale  del  comparto  sicurezza,  difesa   e   soccorso
          pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
          condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare  di
          reddito complessivo di  lavoro  dipendente  non  superiore,
          nell'anno 2008, a 35.000  euro,  e'  riconosciuta,  in  via
          sperimentale, sul  trattamento  economico  accessorio,  una
          riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
          delle addizionali regionali e  comunali.  La  misura  della
          riduzione e le modalita' applicative della  stessa  saranno
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3-bis. Le risorse  del  fondo  istituito  dall'art.  1,
          comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre  2006,
          n.  296,  alimentato   dalle   societa'   aeroportuali   in
          proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  del  Ministero  dell'interno,  sono  utilizzate,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al  fine
          dell'attuazione  di  patti  per  il  soccorso  pubblico  da
          stipulare,  di  anno  in  anno,  tra  il   Governo   e   le
          organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco per assicurare il miglioramento  della  qualita'  del
          servizio di soccorso prestato dal  personale  del  medesimo
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
          al  fine  di  assicurare  la  valorizzazione  di  una  piu'
          efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti  da
          destinare  all'istituzione  di  una   speciale   indennita'
          operativa per  il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente
          espletato all'esterno. 
              3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
          comma 3-bis sono  stabilite  nell'ambito  dei  procedimenti
          negoziali  di  cui  agli  articoli  37  e  83  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. All'art. 7, comma 3, della legge 8  marzo  2000,  n.
          53, la parola  «definite»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
          «definiti i requisiti, i criteri e». 
              5. Il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma  3,
          della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'  emanato  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge». 
              «Art. 5 (Detassazione contratti di produttivita'). - 1.
          Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 sono
          prorogate le misure  sperimentali  per  l'incremento  della
          produttivita' del lavoro, previste dall'art.  2,  comma  1,
          lettera c),  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro  il  limite
          di importo complessivo di 6.000 euro lordi,  con  esclusivo
          riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito
          di lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2008,  a
          35.000 euro, al lordo delle  somme  assoggettate  nel  2008
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del  citato
          decreto-legge.  Se  il  sostituto   d'imposta   tenuto   ad
          applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non  e'  lo
          stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione  unica  dei
          redditi per il 2008, il beneficiario attesta  per  iscritto
          l'importo del reddito di lavoro dipendente  conseguito  nel
          medesimo anno 2008». 
          Comma 158: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
          citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: 
              «1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli artt. 6-quater e  6-quinquies  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.» 
          Comma 159: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 20 del gia'
          citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del  Regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 698. Per  l'anno  2010  l'INPS  effettua,  con  le
          risorse  umane  e  finanziarie  previste   a   legislazione
          vigente,  in  via  aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
          accertamento della  permanenza  dei  requisiti  sanitari  e
          reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti
          dei titolari di benefici economici di invalidita' civile» 
          Comma 160: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  recante  «Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              «1.  Al  fine  di  assicurare   il   finanziamento   di
          interventi  urgenti  e   indifferibili,   con   particolare
          riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli  interventi
          organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'  istituito
          un  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  23
          novembre 2009, n.  168  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di acconti di  imposta,  nonche'  di  trasferimenti
          erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale,  i  sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto,
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno  medesimo,
          derivanti dai commi precedenti.» 
          Comma 164: 
              - Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del
          Trattato del 25 marzo 1957  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea: 
              «3. Quando il  concorso  reciproco  raccomandato  dalla
          Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il
          concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
          insufficienti, la Commissione autorizza  lo  Stato  che  si
          trova  in  difficolta'  ad   adottare   delle   misure   di
          salvaguardia di cui  essa  definisce  le  condizioni  e  le
          modalita'. 
              Tale  autorizzazione  puo'   essere   revocata   e   le
          condizioni  e  modalita'  modificate  dal  Consiglio,   che
          delibera a maggioranza qualificata.» 
          Comma 165: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 6-ter (Banca del Mezzogiorno).  -1.  Al  fine  di
          assicurare la presenza nelle regioni  meridionali  d'Italia
          di un istituto bancario in grado di sostenere  lo  sviluppo
          economico e di favorirne  la  crescita,  e'  costituita  la
          societa' per azioni «Banca del Mezzogiorno». 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da adottare, nel rispetto  delle  disposizioni  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e
          successive modificazioni,  entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' nominato il  comitato  promotore,  con
          oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 
              3. Con il decreto di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          disciplinati: 
                a) i criteri per  la  redazione  dello  statuto,  nel
          quale e' previsto che la Banca abbia  necessariamente  sede
          in una regione del Mezzogiorno d'Italia; 
                b)  le  modalita'  di  composizione  dell'azionariato
          della   Banca,   in   maggioranza    privato    e    aperto
          all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della
          funzione di soci fondatori allo Stato, alle  regioni,  alle
          province, ai comuni, alle camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e agli  altri  enti  e  organismi
          pubblici,  aventi  sede  nelle  regioni  meridionali,   che
          conferiscono una quota di capitale sociale; 
                c)   le   modalita'   per   provvedere,    attraverso
          trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e
          di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative
          della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai  banchi
          meridionali e insulari; 
                d) le modalita' di accesso della Banca ai fondi e  ai
          finanziamenti internazionali, con  particolare  riferimento
          alle risorse prestate da organismi  sopranazionali  per  lo
          sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate. 
              4. E' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da  parte
          dello Stato, quale soggetto fondatore.  Entro  cinque  anni
          dall'inizio dell'operativita' della Banca tale  importo  e'
          restituito allo Stato, il  quale  cede  alla  Banca  stessa
          tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una. 
              5. All'onere di cui al comma  4  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2008-2010, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento  relativo
          al Ministero della salute. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
          Comma 167: 
              - Per il  riferimento  al  testo  dell'art.  6-ter  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  vedasi  in  Note  al
          comma 165. 
          Comma 169: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 7 della legge
          5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»: 
              «Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato  allo  stato
          di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate le  garanzie  principali  e  sussidiarie  prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti». 
              «Art.7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine). -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»  le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 
              Con decreti del Ministro  del  tesoro,  da  registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 
                1) per il pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa, [in caso di richiesta  da  parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza, ovvero a capitoli  di  nuova  istituzione  nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso]; 
                2) per aumentare gli  stanziamenti  dei  capitoli  di
          spesa  aventi  carattere  obbligatorio   o   connessi   con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate. 
              Allo stato di previsione della spesa del Ministero  del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio». 
              - Si riporta il testo del comma 100 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso  l'Artigiancassa  S.p.a.  dalla  legge  14
          ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito  delle  risorse  che  si
          renderanno disponibili per interventi nelle aree  depresse,
          sui  fondi  della  manovra  finanziaria  per  il   triennio
          1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo  di
          lire  600  miliardi   nel   triennio   1997-1999   per   il
          finanziamento degli interventi  di  cui  all'art.  1  della
          legge del 23 gennaio 1992, n. 32 , e di lire  300  miliardi
          nel  triennio  1997-1999   per   il   finanziamento   degli
          interventi di cui all'art. 17,  comma  5,  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67». 
          Comma 170: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). -  1.
          La Banca d'Italia  autorizza  l'attivita'  bancaria  quando
          ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
                a-bis) la sede legale e la direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                c)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita' iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo  e
          allo statuto; 
                d) i titolari di partecipazioni rilevanti  abbiano  i
          requisiti  di  onorabilita'  stabiliti   dall'art.   25   e
          sussistano    i     presupposti     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; 
                e)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo abbiano i  requisiti
          di professionalita', onorabilita' ed indipendenza  indicati
          nell'art. 26; 
                f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              2-bis. La Banca d'Italia  disciplina  la  procedura  di
          autorizzazione e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla  stessa
          quando la banca autorizzata non abbia iniziato  l'esercizio
          dell'attivita'. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  extracomunitaria  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'». 
          Comma 171: 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)»: 
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede  di  Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria   e   nelle    relative    note    di
          aggiornamento,  per  il  triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato, individuate  per  l'anno  2005
          nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per  gli  anni
          successivi dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)
          con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale non oltre il 31 luglio di  ogni  anno,  non  puo'
          superare  il  limite  del  2  per   cento   rispetto   alle
          corrispondenti previsioni aggiornate del  precedente  anno,
          come   risultanti   dalla    Relazione    previsionale    e
          programmatica». 
          Comma 172: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2526 del codice civile: 
              «Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
          titoli di debito).  -  L'atto  costitutivo  puo'  prevedere
          l'emissione di strumenti finanziari, secondo la  disciplina
          prevista per le societa' per azioni. 
              L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali  o
          anche  amministrativi  attribuiti   ai   possessori   degli
          strumenti finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui  e'
          sottoposto il  loro  trasferimento.  I  privilegi  previsti
          nella ripartizione degli utili e nel rimborso del  capitale
          non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
          dell'art. 2545-ter. Ai possessori di  strumenti  finanziari
          non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un  terzo
          dei voti spettanti all'insieme  dei  soci  presenti  ovvero
          rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
              Il  recesso  dei  possessori  di  strumenti  finanziari
          forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli art. 2437
          e seguenti. 
              La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
          a responsabilita' limitata puo' offrire  in  sottoscrizione
          strumenti  privi  di  diritti  di  amministrazione  solo  a
          investitori qualificati». 
              - La legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove  norme
          in materia di societa'  cooperative"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, S.O. 

        
      
(continuazione)
        
                        - Si riporta il testo  dell'art.  34  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei  soci  delle
          banche di credito cooperativo non puo' essere  inferiore  a
          duecento. Qualora  tale  numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata  entro  un  anno;  in  caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              2. Per essere soci di una banca di credito  cooperativo
          e' necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare  con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della
          banca stessa. 
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute. 
              4. Nessun socio puo' possedere  azioni  il  cui  valore
          nominale complessivo superi cinquantamila euro. 
              5. 
              6. Si applica l'art. 30, comma 5». 
          Comma 178: 
              - Il  decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,
          recante «Modificazioni al regime fiscale  degli  interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
          pubblici e privati» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 maggio 1996, n. 102. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 239 del 1996: 
              «Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi  ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti).  -  1.  Sono  soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte  sui  redditi  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  all'articolo  1,
          nonche' gli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni
          e degli altri titoli di cui all'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  ed
          equiparati, emessi in Italia, per  la  parte  maturata  nel
          periodo  di  possesso,  percepiti  dai  seguenti   soggetti
          residenti nel territorio dello Stato: 
                a) persone fisiche; 
                b) soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle ad esse equiparate; 
                c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera  c),
          del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati  nel
          successivo articolo 88; 
                d) - e) (abrogate). 
                f) soggetti esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche. 
              1-bis.  Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura del 12,50 per  cento,  per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri proventi delle obbligazioni e titoli similari  dovuti
          da soggetti non residenti.  L'imposta  e'  applicata  nella
          misura del 12,50 per cento anche sugli interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli  di  cui
          all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10
          settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 
              1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del  27  per
          cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo  periodo
          del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi. 
              1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis  e  1-ter  si
          applica sugli interessi ed  altri  proventi  percepiti  dai
          soggetti indicati nel  comma  1.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'art. 8, commi da 1 a  4,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di  cui
          al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta  e'
          applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui ai  commi  1,  1-bis  e
          1-ter  e'  applicata  dalle  banche,  dalle   societa'   di
          intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
          agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
          in appositi decreti del Ministro delle finanze di  concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia,  che
          comunque intervengono nella  riscossione  degli  interessi,
          premi  ed  altri  frutti  ovvero,  anche  in  qualita'   di
          acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
          1-bis  e  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva, per trasferimento dei titoli si  intendono  le
          cessioni  e  qualunque  altro  atto,  a  titolo  oneroso  o
          gratuito,  che  comporta  il  mutamento  della  titolarita'
          giuridica dei titoli. 
              3.  Per  i  buoni  postali   di   risparmio   l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma  2.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste  e  delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7». 
          Comma 182: 
              - Si riporta il testo del comma 1097 dell'art. 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1097. I fondi provenienti da  raccolta  effettuata  da
          Poste Italiane Spa per attivita' di  bancoposta  presso  la
          clientela privata ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera
          a), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in  titoli
          governativi dell'area euro e, per una quota  non  superiore
          al 5 per cento dei fondi, in altri titoli  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato italiano  a  cura  di  Poste  Italiane
          Spa.». 
          Comma 183: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del   decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  recante  «Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «Art.  34   (Assetto   generale   della   contribuzione
          erariale). -  1.  A  decorrere  dall'anno  1994,  lo  Stato
          concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
          provinciali e dei comuni con  l'assegnazione  dei  seguenti
          fondi: 
                a) fondo ordinario; 
                b) fondo consolidato; 
                c) fondo perequativo degli  squilibri  di  fiscalita'
          locale. 
              2.  A  decorrere  dal  1993  lo   Stato   concorre   al
          finanziamento delle opere pubbliche degli enti  locali  con
          il fondo nazionale speciale per gli investimenti. 
              3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',   al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali, dei comuni e delle  comunita'  montane,  anche
          con un fondo nazionale ordinario per gli  investimenti,  la
          cui  quantificazione  annua   e'   demandata   alla   legge
          finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera  d),
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come  modificata  dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 36. 
              4. Per  le  comunita'  montane  lo  Stato  concorre  al
          finanziamento dei  bilanci,  ai  sensi  del  comma  1,  con
          assegnazione a valere sui fondi di cui alle  lettere  a)  e
          b). 
              5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8
          giugno 1990,  n.  142  ,  il  complesso  dei  trasferimenti
          erariali di cui al presente articolo non e' riducibile  nel
          triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3. 
              6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b)  e
          c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate  uguali,  di
          cui la prima entro il mese di febbraio e la  seconda  entro
          il mese di settembre di ciascun anno». 
          Comma 186: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  17  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  recante  «Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
              «Art. 11 (Difensore civico). - 1. Lo statuto comunale e
          quello  provinciale  possono  prevedere  l'istituzione  del
          difensore    civico,    con     compiti     di     garanzia
          dell'imparzialita' e  del  buon  andamento  della  pubblica
          amministrazione comunale o provinciale,  segnalando,  anche
          di  propria  iniziativa,  gli  abusi,  le  disfunzioni,  le
          carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
          cittadini. 
              2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative  ed
          i mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il
          consiglio comunale o provinciale. 
              3. Il difensore civico comunale  e  quello  provinciale
          svolgono altresi' la  funzione  di  controllo  nell'ipotesi
          prevista all'art. 127». 
              «Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale).  -
          1. I comuni con popolazione superiore  a  250.000  abitanti
          articolano   il   loro   territorio   per   istituire    le
          circoscrizioni  di  decentramento,   quali   organismi   di
          partecipazione, di consultazione e di gestione  di  servizi
          di base, nonche' di esercizio delle funzioni  delegate  dal
          comune. 
              2. L'organizzazione e le funzioni delle  circoscrizioni
          sono disciplinate dallo  statuto  comunale  e  da  apposito
          regolamento. 
              3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e  i  250.000
          abitanti possono articolare il territorio per istituire  le
          circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto
          dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni  non
          puo' essere inferiore a 30.000 abitanti. 
              4. Gli organi  delle  circoscrizioni  rappresentano  le
          esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
          dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme  stabilite
          dallo statuto e dal regolamento. 
              5. Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
          abitanti, lo statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'
          accentuate  forme  di  decentramento  di  funzioni   e   di
          autonomia   organizzativa   e   funzionale,   determinando,
          altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
          comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali  forme
          di decentramento, lo status dei componenti  e  le  relative
          modalita' di elezione, nomina o designazione. Il  consiglio
          comunale  puo'  deliberare,  a  maggioranza  assoluta   dei
          consiglieri assegnati,  la  revisione  della  delimitazione
          territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti   e    la
          conseguente istituzione delle nuove forme di  autonomia  ai
          sensi della normativa statutaria». 
          Comma 187: 
              - Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504 si vedano le note al comma 183. 
              - La legge 5 maggio 2009,  n.  42  recante  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'art.  119  della  Costituzione»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
          Comma 188: 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del  decreto-legge
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
              - Il decreto-legge 23  novembre  2009  n.  168  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274. 
          Comma 190: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile: 
              «Art. 2644 (Effetti della  trascrizione).  -  Gli  atti
          enunciati  nell'articolo  precedente  non   hanno   effetto
          riguardo ai terzi che a qualunque titolo  hanno  acquistato
          diritti sugli immobili in  base  a  un  atto  trascritto  o
          iscritto  anteriormente  alla   trascrizione   degli   atti
          medesimi. 
              Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto  contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti  acquistati  verso  il   suo   autore,   quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore». 
          Comma 191: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  58  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del  patrimonio
          immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali). -  1.
          Per procedere al riordino, gestione  e  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo  di
          Governo individua redigendo apposito elenco, sulla  base  e
          nei limiti della documentazione esistente presso  i  propri
          archivi e uffici, i singoli  beni  immobili  ricadenti  nel
          territorio di  competenza,  non  strumentali  all'esercizio
          delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili   di
          valorizzazione ovvero di dismissione. Viene  cosi'  redatto
          il piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari
          allegato al bilancio di previsione. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
          e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;  la
          deliberazione del consiglio comunale  di  approvazione  del
          piano  delle  alienazioni  e   valorizzazioni   costituisce
          variante  allo   strumento   urbanistico   generale.   Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita di verifiche di conformita' agli  eventuali  atti
          di  pianificazione  sovraordinata   di   competenza   delle
          Province e delle Regioni. La  verifica  di  conformita'  e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della richiesta, nei casi di varianti  relative
          a  terreni  classificati  come  agricoli  dallo   strumento
          urbanistico  generale  vigente,   ovvero   nei   casi   che
          comportano variazioni  volumetriche  superiori  al  10  per
          cento  dei   volumi   previsti   dal   medesimo   strumento
          urbanistico vigente. 
              3. Gli  elenchi  di  cui  al  comma  1,  da  pubblicare
          mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
          effetto  dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza   di
          precedenti trascrizioni, e producono gli  effetti  previsti
          dall'art.  2644  del   codice   civile,   nonche'   effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
              4. Gli uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura. 
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma 1 e' ammesso ricorso  amministrativo  entro  sessanta
          giorni dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi  di
          legge. 
              6.  La   procedura   prevista   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per  la
          valorizzazione dei beni dello  Stato  si  estende  ai  beni
          immobili inclusi negli elenchi di cui al comma  1.  In  tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis  del
          citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i
          soggetti diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  e'  rimessa
          all'Ente proprietario dei  beni  da  valorizzare.  I  bandi
          previsti  dal  comma   5   dell'art.   3-bis   del   citato
          decreto-legge n. 351 del 2001  sono  predisposti  dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare. 
              7. I soggetti di cui al comma 1 possono  in  ogni  caso
          individuare  forme  di  valorizzazione   alternative,   nel
          rispetto  dei  principi  di   salvaguardia   dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 
              8. Gli enti proprietari degli immobili  inseriti  negli
          elenchi di cui al comma 1 possono conferire i  propri  beni
          immobili anche residenziali a fondi comuni di  investimento
          immobiliare ovvero promuoverne la costituzione  secondo  le
          disposizioni degli articoli 4 e seguenti del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle dismissioni degli immobili inclusi  negli  elenchi  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre  2001,
          n. 410». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
          Comma 193: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 3-bis e  4  del
          decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410: 
              «Art. 3. (Modalita' per la cessione degli immobili).  -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   pubblicare   nella   Gazzetta    Ufficiale.
          L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei  beni  al
          patrimonio  disponibile.  Con  gli  stessi   decreti   sono
          determinati: 
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni
          immobili  e  le  modalita'  di   pagamento   dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; 
                b)    le    caratteristiche    dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il pagamento del prezzo. All'atto  di  ogni  operazione  di
          cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune  dei
          portatori dei titoli, il quale, oltre ai  poteri  stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione; 
                c) l'immissione delle societa' nel possesso dei  beni
          immobili trasferiti; 
                d) la gestione dei beni  immobili  trasferiti  e  dei
          contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale  con
          criteri di remunerativita'; 
                e) le modalita' per la valorizzazione e la  rivendita
          dei beni immobili trasferiti. 
              1-bis. Per quanto concerne  i  beni  immobili  di  enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello  Stato
          di particolare valore artistico e  storico  i  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai
          sensi del comma 1 i gestori degli  stessi,  individuati  ai
          sensi del comma 1, lettera d), sono  responsabili  a  tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 
              3. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto, in forma individuale e a  mezzo  di
          mandato collettivo, al prezzo  determinato  secondo  quanto
          disposto dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di  esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1. Sono confermate  le  agevolazioni  di  cui  al  comma  8
          dell'art. 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.  104,  sono
          estese ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso  residenziale
          trasferite alle societa' costituite ai sensi  del  comma  1
          dell'art. 2. 
              3-bis. E' riconosciuto in favore dei  conduttori  delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale,  al
          prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.  Le
          modalita'  di  esercizio  del  diritto  di   opzione   sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1. 
              4. E' riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale,   con   reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto  1978,
          n. 457, e  successive  modificazioni,  inferiore  a  19.000
          euro, al rinnovo del contratto di locazione per un  periodo
          di  nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza   del
          contratto   successiva   al    trasferimento    dell'unita'
          immobiliare alle societa' di cui al comma  1  dell'art.  2,
          con applicazione del medesimo canone di locazione  in  atto
          alla data di scadenza del contratto. Per  le  famiglie  con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il  limite  del  reddito   familiare   complessivo   lordo,
          determinato  con  le   modalita'   indicate   nel   periodo
          precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei  casi  previsti  dai
          primi due periodi del presente comma, qualora  l'originario
          contratto di locazione non sia stato formalmente  rinnovato
          ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste  dal  primo
          periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
          per un periodo di nove anni decorre dalla data,  successiva
          al trasferimento dell'unita' immobiliare alle  societa'  di
          cui al comma 1 dell'art.  2,  in  cui  sarebbe  scaduto  il
          contratto di locazione se fosse  stato  rinnovato.  Per  le
          unita'     immobiliari     occupate      da      conduttori
          ultrasessantacinquenni o nel  cui  nucleo  familiare  siano
          compresi  soggetti  conviventi,  legati  da   rapporti   di
          coniugio o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori  di
          handicap, accertato ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
          n.  104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola   nuda
          proprieta', quando essi abbiano esercitato  il  diritto  di
          opzione e prelazione di cui al comma 5 con  riferimento  al
          solo diritto di usufrutto. 
              5. E' riconosciuto il diritto di prelazione  in  favore
          dei   conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad    uso
          residenziale, delle unita' immobiliari ad  uso  diverso  da
          quello residenziale nonche' in favore degli affittuari  dei
          terreni, solo per il caso di vendita degli immobili  ad  un
          prezzo inferiore a quello  di  esercizio  dell'opzione.  Il
          diritto di prelazione eventualmente spettante ai  sensi  di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente nel caso di vendita frazionata  degli  immobili.
          La vendita si considera frazionata esclusivamente nel  caso
          in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta  in  vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'. Il diritto  di  prelazione  sussiste  anche  se  la
          vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in  blocco.
          I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga  a
          quanto previsto dalla vigente  normativa,  gli  adempimenti
          necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto  di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 
              6. I diritti dei  conduttori  e  degli  affittuari  dei
          terreni sono riconosciuti se essi sono  in  regola  con  il
          pagamento dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che
          non sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto  o
          della locazione. Sono inoltre riconosciuti  i  diritti  dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria. 
              7. Il prezzo di vendita degli immobili e  delle  unita'
          immobiliari e' determinato in ogni caso  sulla  base  delle
          valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento  i
          prezzi effettivi di  compravendite  di  immobili  e  unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita' immobiliari liberi ovvero  i  terreni  e  le  unita'
          immobiliari per i quali gli affittuari o i  conduttori  non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti in  vendita  al  miglior  offerente  individuato  con
          procedura  competitiva,   le   cui   caratteristiche   sono
          determinate dai decreti di cui al comma 1,  fermo  restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
              7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso
          diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in
          blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto  a  mezzo
          di  mandato  collettivo,  a  condizione  che   questo   sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle unita' facenti parte del blocco oggetto  di  vendita.
          Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito  della
          procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini   di
          esercizio del diritto di  opzione  stabilito  dal  presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi  del  comma
          13, offerte in opzione  ai  conduttori  che  acquistano  in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi  immobili  e'  altresi'   confermato   l'ulteriore
          abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti  in  vigore,
          in favore esclusivamente dei conduttori  che  acquistano  a
          mezzo di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso
          residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento  delle
          unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto  di
          quelle libere. Per i  medesimi  immobili  e'  concesso,  in
          favore dei conduttori che acquistano  a  mezzo  di  mandato
          collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma  meno
          dell'80 per cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile al netto di quelle  libere,  un  abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per cento. Le modalita' di applicazione degli  abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il prezzo di vendita dei  terreni  e'  pari  al  prezzo  di
          mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30  per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione per l'acquisto da esercitarsi con  le  modalita'  e
          nei termini di cui al comma 3 del presente  articolo.  Agli
          affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli  che
          esercitano  il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,   e'
          concesso  l'ulteriore  abbattimento   di   prezzo   secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che esercitano il  diritto  di  opzione  possono  procedere
          all'acquisto dei terreni attraverso il regime di  aiuto  di
          Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea  con
          decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933  del  3  giugno
          2001. Non si applicano alle  operazioni  fondiarie  attuate
          attraverso il regime di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le
          disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
          1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971,  n.
          817.  Tali  operazioni  usufruiscono   delle   agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604. 
              9. La determinazione esatta del prezzo  di  vendita  di
          ciascun  bene  immobile  e  unita'   immobiliare,   nonche'
          l'espletamento, ove necessario,  delle  attivita'  inerenti
          l'accatastamento  dei  beni  immobili   trasferiti   e   la
          ricostruzione  della  documentazione  ad   essi   relativa,
          possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
          societa'  aventi   particolare   esperienza   nel   settore
          immobiliare, individuate con procedura competitiva, le  cui
          caratteristiche sono determinate  dai  decreti  di  cui  al
          comma 1. 
              10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, e successive  modificazioni,  che  non  sono  stati
          aggiudicati alla data del 31 ottobre  2001,  sono  alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto. 
              11. I beni immobili degli enti previdenziali  pubblici,
          diversi da quelli di cui al comma 10 e che non  sono  stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita' di cui al presente decreto. La  disposizione  non
          si  applica  ai  beni  immobili  ad   uso   prevalentemente
          strumentale. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali emana direttive agli  enti  previdenziali  pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi. Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite  al
          bilancio per  essere  accreditate  su  conti  di  tesoreria
          vincolati intestati all'ente venditore; sulle  giacenze  e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  E'
          abrogato il comma 3 dell'art. 2  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche  e  delle
          riserve legali degli enti previdenziali pubblici  vincolati
          a  costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando   il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e  i  proventi
          di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la  facolta'  di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni  previdenziali,  ai  sensi  di   quanto   disposto
          dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974,  n.  370,  nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              13. Con i decreti  di  cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli  immobili
          di pregio. Si considerano comunque di pregio  gli  immobili
          situati nei centri storici urbani, ad eccezione  di  quelli
          individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su  proposta
          dell'Agenzia del territorio, che si  trovano  in  stato  di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e di risanamento conservativo, ovvero  di  ristrutturazione
          edilizia. 
              14. Sono nulli gli atti di disposizione degli  immobili
          ad uso residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13
          acquistati  per  effetto  dell'esercizio  del  diritto   di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 
              15. Ai fini della valorizzazione dei beni il  Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di servizi o promuove accordi di programma  per  sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per  l'assegnazione
          agli enti territoriali interessati dal procedimento di  una
          quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore  al  15
          per cento, del ricavato attribuibile alla  rivendita  degli
          immobili valorizzati. 
              15-bis. Per la  valorizzazione  di  cui  al  comma  15,
          l'Agenzia del demanio puo' individuare,  d'intesa  con  gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili pubblici per i quali e' attivato  un  processo  di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'. 
              15-ter. Nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione
          dell'uso degli immobili pubblici ed  al  fine  di  adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti dall'adozione dello strumento  professionale,  il
          Ministero della difesa puo' individuare  beni  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  mantenuti  in  uso  al   medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
          le societa' a partecipazione  pubblica  e  con  i  soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel  rispetto  dei   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico-contabile. 
              16. La pubblicazione dei decreti  di  cui  al  comma  1
          produce gli effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice
          civile  in   favore   della   societa'   beneficiaria   del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1. 
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi  del  comma  1,
          non si applica al trasferimento ivi previsto e puo'  essere
          esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni  da
          parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma  1  e
          le   successive   rivendite   non   sono   soggetti    alle
          autorizzazioni previste dal testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto  disposto
          dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 1 della  legge  2  aprile
          2001, n. 136, concernente la proposizione  di  progetti  di
          valorizzazione e gestione  di  beni  immobili  statali.  Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e gli altri soggetti pubblici non  possono  in  alcun  caso
          rendersi acquirenti dei beni immobili di  cui  al  presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma non si applica agli enti  pubblici  territoriali  che
          intendono acquistare beni immobili ad uso non  residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono acquistare unita' immobiliari residenziali  poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni  di
          disagio  economico   di   cui   al   comma   4,   ai   fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,  le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti   pubblici
          territoriali possono costituire societa' per azioni,  anche
          con la  partecipazione  di  azionisti  privati  individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica. 
              18. Lo Stato e gli altri enti pubblici  sono  esonerati
          dalla consegna dei documenti relativi alla  proprieta'  dei
          beni e alla  regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti di cui al comma 1 puo' essere  disposta  in  favore
          delle societa' beneficiarie del trasferimento  la  garanzia
          di un valore minimo dei  beni  ad  esse  trasferiti  e  dei
          canoni di affitto o locazione. 
              19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad   esse
          trasferiti, le societa' sono esonerate dalla  garanzia  per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla   proprieta'   dei    beni    e    alla    regolarita'
          urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e  per
          evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente  pubblico
          proprietario del bene  prima  del  trasferimento  a  favore
          delle societa'. Le disposizioni di cui  all'art.  2,  comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite da parte delle societa' di tutti i beni  immobili
          trasferiti ai sensi  del  comma  1.  Gli  onorari  notarili
          relativi alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui  al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione  si  applica  agli  onorari   notarili   per   la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. In caso di cessione agli affittuari  o  ai  conduttori
          detti onorari sono ridotti al 25 per  cento.  I  notai,  in
          occasione degli atti di rivendita, provvederanno  a  curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura catastale relative ai  provvedimenti  e  agli  atti
          previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e  1-bis
          del presente articolo se le stesse  non  siano  state  gia'
          eseguite. 
              20. Le unita' immobiliari  definitivamente  offerte  in
          opzione entro il 26  settembre  2001  sono  vendute,  anche
          successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle  altre
          condizioni indicati nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per le quali i conduttori, in assenza della citata  offerta
          in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto  entro
          il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso
          di ricevimento, sono vendute al prezzo  e  alle  condizioni
          determinati in base alla normativa vigente alla data  della
          predetta manifestazione di volonta' di  acquisto.  Per  gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8  e'
          confermato  limitatamente  ad  acquisti  di   sole   unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali   complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere». 
              «Art. 3-bis  (Valorizzazione  e  utilizzazione  a  fini
          economici  dei  beni   immobili   tramite   concessione   o
          locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' dello  Stato
          individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi  o
          locati a privati, a titolo  oneroso,  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta anni, ai fini della  riqualificazione
          e riconversione dei medesimi  beni  tramite  interventi  di
          recupero,    restauro,    ristrutturazione    anche     con
          l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
          svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
          per i cittadini, ferme restando le  disposizioni  contenute
          nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni. 
              2. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          convocare una o piu' conferenze  di  servizi  o  promuovere
          accordi  di  programma  per   sottoporre   all'approvazione
          iniziative per la valorizzazione degli immobili di  cui  al
          presente art. 
              3. Agli enti territoriali interessati dal  procedimento
          di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma  non  inferiore
          al 50 per cento e  non  superiore  al  100  per  cento  del
          contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto dal  concessionario  all'atto  del  rilascio  o
          dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 
              4. Le concessioni e le locazioni  di  cui  al  presente
          art. sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per
          un  periodo  di   tempo   commisurato   al   raggiungimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  dell'iniziativa   e
          comunque non eccedente i cinquanta anni. 
              5. I criteri di  assegnazione  e  le  condizioni  delle
          concessioni o delle locazioni di cui al presente art.  sono
          contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia  del  demanio,
          prevedendo,  in  particolare,  nel  caso  di  revoca  della
          concessione o di recesso  dal  contratto  di  locazione  il
          riconoscimento all'affidatario di  un  indennizzo  valutato
          sulla base del piano economico-finanziario. 
              6.   Per   il   perseguimento   delle   finalita'    di
          valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
          cui al  presente  art.,  i  beni  medesimi  possono  essere
          affidati a terzi ai sensi  dell'art.  143  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  in
          quanto compatibile». 
              «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di  attribuzione  dei  proventi  derivanti  dalla
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Il  fondo
          previsto dal comma 1,  quinto  periodo,  dell'art.  29  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  puo'
          essere incrementato anche con  quota  parte  delle  entrate
          derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto.». 
          Comma 194: 
              - Si riporta il testo del comma 13-ter.2  dell'art.  27
          del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  recante
          «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «13-ter. 2. Le infrastrutture militari, gli immobili  e
          le  porzioni  di  piu'  ampi  compendi  ancora  in  uso  al
          Ministero  della  difesa,   individuati   nell'ambito   del
          programma  di  cui  ai  commi  13-ter  e  13-ter.  1,  sono
          consegnati   all'Agenzia   del    demanio    ad    avvenuta
          riallocazione delle funzioni  presso  idonee  e  funzionali
          strutture sostitutive. La riallocazione puo'  avvenire  sia
          tramite  la  trasformazione  e  riqualificazione  di  altri
          immobili  militari,  sia  con  costruzioni  ex   novo,   da
          realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici  e
          salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
          anche attraverso  il  ricorso  ad  accordi  o  a  procedure
          negoziate con enti territoriali, societa' a  partecipazioni
          pubbliche e soggetti privati promosse dal  Ministero  della
          difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, ovvero in attuazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, comma 15-bis, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n.  410.  Per  consentire  la  riallocazione
          delle  predette  funzioni  nonche'  per  le  piu'  generali
          esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione  e
          supporto dei mezzi, dei  sistemi,  dei  materiali  e  delle
          strutture in dotazione alle Forze  armate,  inclusa  l'Arma
          dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di  previsione
          del Ministero della difesa, un fondo in conto  capitale  ed
          uno di parte corrente le  cui  dotazioni  sono  determinate
          dalla legge  finanziaria  in  relazione  alle  esigenze  di
          realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.  1.  Al
          fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche  i   proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
          dall'Agenzia del demanio con riguardo  alle  infrastrutture
          militari, ancora in uso al Ministero della difesa,  oggetto
          del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
          provvede mediante uno o piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze». 
          Comma 196: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  78  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
          Al fine di assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri: 
                a) sono individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                b) su proposta del  commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Il commissario  straordinario  potra'  recedere,
          entro lo stesso termine di presentazione del  piano,  dalle
          obbligazioni contratte dal comune anteriormente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente art. non puo' procedersi alla deliberazione  di
          dissesto  di  cui  all'art.  246,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
          organi istituzionali dell'ente. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria». 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del  decreto-legge
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
          Comma 198: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  gia'  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2009,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  25  (Spese  indifferibili).  -  1.  Al  fine  di
          adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
          partecipazione  a  banche   e   fondi   internazionali   e'
          autorizzata la spesa di 284  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, in soli termini di competenza. 
              2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati
          per  effetto  della  sospensione   disposta   dall'art.   1
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3780  del  6  giugno  2009  e  dal  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  9  aprile  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene,
          senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante  60
          rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
          2010. Gli adempimenti tributari,  diversi  dai  versamenti,
          non eseguiti per effetto della  predetta  sospensione  sono
          effettuati entro il mese di marzo 2010.  Le  modalita'  per
          l'effettuazione dei  versamenti  e  degli  adempimenti  non
          eseguiti  per  effetto  della   citata   sospensione   sono
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. 
              3.  La  riscossione  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          contro  gli  infortuni  e  le  malattie  professionali  non
          versati per effetto della sospensione di  cui  all'art.  2,
          comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  n.  3754  del  9  aprile  2009   avviene,   senza
          applicazione di oneri accessori, mediante 60  rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. 
              4.  Il  fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
          finanziari non  previsti  a  legislazione  vigente  di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, 377  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  91
          milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012. 
              5. All'art.  14,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro
          per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono
          sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per  l'anno
          2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010,  84  milioni  di
          euro per l'anno 2011».  Alla  compensazione  degli  effetti
          finanziari recati dal presente comma si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di  cui
          al precedente comma 4. 
              5-bis. I soggetti di cui all'  art.  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          nonche' i soggetti di cui all' art.  6,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  possono
          eseguire i versamenti e gli  adempimenti  previsti  per  le
          scadenze relative ai  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
          settembre,  entro  il  16  ottobre   2009,   senza   alcuna
          maggiorazione e sanzione e senza interesse. 
              6. All'art. 1, comma 1, quarto periodo, della legge  18
          giugno 2009, n. 69, dopo le parole:  «con  una  dotazione»,
          sono inserite le seguenti «fino ad un massimo». 
          Comma 199: 
              - Per il testo dell'art. 7-quinquies del  decreto-legge
          10 febbraio 2009, n. 5 si vedano le note al comma 160. 
              - Il decreto-legge 23 novembre  2009,  n.  168  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  acconti  di  imposta,
          nonche' di trasferimenti erariali ai comuni» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274. 
          Comma 200: 
              - La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   e'
          pubblicata nel Gazzetta Ufficiale L 70 del 14 marzo 2009. 
              - Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 17 del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «34-bis. Al fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  di  sistemi   aeroportuali   di   rilevanza
          nazionale  con  traffico  superiore  a  dieci  milioni   di
          passeggeri annui, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si
          fondino sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,
          l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   e'
          autorizzato a stipulare contratti di  programma  in  deroga
          alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi  di
          tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei  livelli  e
          degli standard europei,  siano  orientati  ai  costi  delle
          infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a
          criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e  dei
          capitali,  con  modalita'  di  aggiornamento   valide   per
          l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e puo'  graduare  le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
          Comma 201: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 78 del 2009: 
              «Art. 18 (Tesoreria statale).  -  1.  Con  decreti  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  natura  non
          regolamentare sono fissati, per  le  societa'  non  quotate
          totalmente   possedute   dallo   Stato,   direttamente    o
          indirettamente, e per gli enti pubblici  nazionali  inclusi
          nell'elenco adottato dall'ISTAT  ai  sensi  dell'  art.  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le
          modalita'   e   la   tempistica   per   l'utilizzo    delle
          disponibilita'  esistenti  sui  conti  di  Tesoreria  dello
          Stato, assicurando che il  ricorso  a  qualsiasi  forma  di
          indebitamento avvenga solo in assenza di  disponibilita'  e
          per effettive esigenze di spesa. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze  di  natura  non  regolamentare  puo'  essere
          stabilito  che  i  soggetti  indicati  al  comma  1  devono
          detenere le proprie disponibilita' finanziarie in  appositi
          conti correnti presso la Tesoreria  dello  Stato.  Con  gli
          stessi  decreti  sono  stabiliti   l'eventuale   tasso   di
          interesse da riconoscere sulla predetta  giacenza,  per  la
          parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le  altre
          modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma.  Il
          tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul
          conto di disponibilita' del Tesoro. 
              3. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono fissati i  criteri
          per l'integrazione dei flussi informativi dei conti  accesi
          presso la Tesoreria dello Stato, al fine di  ottimizzare  i
          flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e  di  consentire
          una riduzione dei costi associati a tale gestione. 
              4. Con separati decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di natura non regolamentare  i  provvedimenti
          di cui ai commi  da  1  a  3  possono  essere  estesi  alle
          amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al  comma  1
          con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato,
          delle regioni, delle  province  autonome,  degli  enti,  di
          rispettiva competenza, del  Servizio  sanitario  nazionale,
          degli enti locali e degli enti del settore camerale,  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e  delle  Autorita'
          indipendenti nonche' degli Organi  costituzionali  e  degli
          Organi a rilevanza costituzionale.». 
          Comma 202: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-duodecies   del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59  (Disposizioni  urgenti
          per l'attuazione di obblighi comunitari e  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,
          n. 101, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8-duodecies (Modifiche all'art. 2, comma 82,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Messa
          in  mora  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
          2006/2419). - 1. All'art. 2, comma 82, del decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione
          degli aggiornamenti periodici del piano finanziario  ovvero
          delle successive revisioni periodiche  della  convenzione,»
          sono soppresse; 
                b) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
          convenzione  unica   sostituisce   ad   ogni   effetto   la
          convenzione  originaria,  nonche'  tutti  i  relativi  atti
          aggiuntivi». 
              2. Sono approvati tutti gli schemi di  convenzione  con
          la societa' ANAS S.p.a. gia'  sottoscritti  dalle  societa'
          concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009,
          a  condizione  che  i  suddetti   schemi   recepiscano   le
          prescrizioni   richiamate   dalle    delibere    CIPE    di
          approvazione, ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla
          finanza pubblica, fatti salvi  gli  schemi  di  convenzione
          gia' approvati. Le societa' concessionarie, ove ne facciano
          richiesta, possono concordare con il concedente una formula
          semplificata  del  sistema  di  adeguamento  annuale  delle
          tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
          l'intera durata della convenzione,  dell'inflazione  reale,
          anche tenendo conto degli  investimenti  effettuati,  oltre
          che sulle  componenti  per  la  specifica  copertura  degli
          investimenti di  cui  all'art.  21,  del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2004,  n.  47,   nonche'   dei   nuovi
          investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
          deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25  agosto  2007,  ovvero  di
          quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
          della direttiva  medesima.  Ogni  successiva  modificazione
          ovvero integrazione delle convenzioni e' approvata  secondo
          le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti  dell'art.  2
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le
          quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31
          dicembre 2014, la societa' ANAS  Spa,  entro  il  31  marzo
          2010,  avvia  le  procedure  ad   evidenza   pubblica   per
          l'individuazione dei concessionari ai quali,  allo  scadere
          delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma.». 
          Comma 203: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  17
          dicembre  1971,  n.  1158,   e   successive   modificazioni
          (Collegamento viario e ferroviario fra  la  Sicilia  ed  il
          continente), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Alla realizzazione di un collegamento  stabile
          viario e ferroviario e di altri  servizi  pubblici  fra  la
          Sicilia ed il continente - opera  di  preminente  interesse
          nazionale - si provvede mediante affidamento dello  studio,
          della progettazione  e  della  costruzione,  nonche'  dell'
          esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per
          azioni al cui capitale sociale partecipano, in  misura  non
          inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni  Sicilia  e
          Calabria,  nonche'  altre   societa'   controllate,   anche
          indirettamente, dallo Stato. Tale societa'  per  azioni  e'
          altresi' autorizzata a svolgere all'estero,  quale  impresa
          di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate,
          attivita'  di  individuazione,  progettazione,  promozione,
          realizzazione e gestione di infrastrutture  trasportistiche
          e di opere connesse. 
              La concessione e' assentita con  decreto  dei  Ministri
          per i lavori pubblici  e  per  i  trasporti  e  l'aviazione
          civile, di concerto con i Ministri per  il  bilancio  e  la
          programmazione   economica,   per   il   tesoro,   per   le
          partecipazioni statali e per la marina mercantile,  sentito
          il CIPE. 
              Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i
          consigli di amministrazione delle Ferrovie  dello  Stato  e
          dell'ANAS e  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato,  la
          convenzione che disciplina la concessione.». 
          Comma 204:  
              - Per il riferimento al testo dell'art. 1  della  legge
          17 dicembre 1971, n. 1158 vedasi in note al comma 203. 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
          in note al comma 160. 
          Comma 205:  
              - La gia' citata legge n. 1158 del 1971  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8. 
          Comma 206: 
              - Si riporta il testo del comma 102 dell'art.  3  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2008),  come  sostituito  dal  comma  7
          dell'art. 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              «102. Per gli anni 2010 e 2011, le  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il  20   per   cento   delle   unita'   cessate   nell'anno
          precedente.». 
          Comma 207:  
              - Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  66  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente.». 
          Comma 209: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  16  della
          legge 23 agosto 2004, n. 226  (Sospensione  anticipata  del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa in ferma prefissata, nonche' delega al  Governo  per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore): 
              «Art. 16 (Concorsi). -  1.  Nel  rispetto  dei  vincoli
          normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
          fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti,  di  cui
          all'art. 13, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  aprile
          2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino  al  31
          dicembre 2020, in deroga a quanto  previsto  dall'art.  18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
          il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
          Forze di polizia ad ordinamento civile  e  militare  e  del
          Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
          a concorso, determinati sulla base  di  una  programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle amministrazioni interessate e trasmessa entro  il  30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale, di  cui  al  capo  II  della  presente  legge,  in
          servizio o in congedo, in possesso dei  requisiti  previsti
          dai rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle  predette
          carriere.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per
          disciplinare la trasformazione progressiva dello  strumento
          militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
          della legge 14 novembre 2000, n. 331): 
              «Art. 18 (Riserve di posti per  i  volontari  in  ferma
          prefissata e in ferma breve). - 1.  Nei  concorsi  relativi
          all'accesso nelle carriere iniziali dei  seguenti  Corpi  e
          nell'Arma dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per  i
          volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve  sono
          cosi determinate: 
                a) Arma dei carabinieri 70%; 
                b) Corpo della guardia di Finanza 70%; 
                c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%; 
                d) Polizia di Stato 45%; 
                e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%; 
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; 
                g) Corpo forestale dello Stato 45%. 
          Comma 210: 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
          in note al comma 160. 
          Comma 211: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  96  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e  successive
          modificazioni (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),
          come modificato dalla presente legge: 
              «4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma  2,
          secondo periodo, il rilascio di  informazioni  relative  al
          traffico telefonico e' effettuato  in  forma  gratuita.  In
          relazione alle prestazioni a fini di giustizia  diverse  da
          quelle di cui al primo periodo continua  ad  applicarsi  il
          listino adottato con decreto ministeriale  26  aprile  2001
          del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  104  del  7  maggio
          2001.». 
          Comma 212: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Contributo  unificato).  -  1.  E'  dovuto  il
          contributo unificato di iscrizione  a  ruolo,  per  ciascun
          grado  di  giudizio,  nel  processo  civile,  compresa   la
          procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e  nel
          processo  amministrativo,  secondo  gli  importi   previsti
          dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'art. 10.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del  2002,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10  (Esenzioni).  -  1.  Non  e'   soggetto   al
          contributo  unificato  il  processo  gia'  esente,  secondo
          previsione legislativa e senza limiti di  competenza  o  di
          valore, dall'imposta di bollo o  da  ogni  spesa,  tassa  o
          diritto di qualsiasi specie e natura, nonche'  il  processo
          di rettificazione di stato civile, il processo  in  materia
          tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il
          processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo  2001,  n.
          89. 
              2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
          anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia  di
          assegni per il mantenimento della prole, e quello  comunque
          riguardante la stessa. 
              3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
          codice di procedura civile. 
              4. [Abrogato]. 
              5. [Abrogato]. 
              6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
          dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni  dell'atto
          introduttivo. 
              6-bis. Nei procedimenti di cui all'art. 23 della  legge
          24 novembre 1981,  n.  689,  gli  atti  del  processo  sono
          soggetti soltanto al pagamento  del  contributo  unificato,
          nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo  fissato
          all'art. 30 del presente testo unico. Nelle controversie di
          cui all'art. unico della legge 2 aprile  1958,  n.  319,  e
          successive modificazioni, e in quelle in cui si applica  lo
          stesso art., e' in ogni caso dovuto il contributo unificato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del  2002,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Importi). - 1.  Il  contributo  unificato  e'
          dovuto nei seguenti importi: 
                a) euro 30 per i processi  di  valore  fino  a  1.100
          euro; 
                b) euro 70 per i processi di valore superiore a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II,  capo  VI,  del  codice  di  procedura
          civile; 
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace; 
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000 e fino a euro 52.000  e  per  i  processi  civili  e
          amministrativi di valore indeterminabile; 
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
                g) euro 1.110 per i processi di  valore  superiore  a
          euro 520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          30. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 120. 
              2-bis. Fuori dei  casi  previsti  dall'art.  10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo  dovuto,
          il  valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'   si
          determina in base all'importo dei  canoni  non  corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida e quello dei  processi  di  finita  locazione  si
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 
              4. [Abrogato]. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 672. 
              6. Se manca la dichiarazione di  cui  all'art.  14,  il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). 
              6-bis. Per i  ricorsi  proposti  davanti  ai  Tribunali
          amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          contributo dovuto e' di euro 500; per  i  ricorsi  previsti
          dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso  nel
          territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione  nella
          sentenza o di  ottemperanza  del  giudicato  il  contributo
          dovuto e' di euro 250; per  i  ricorsi  previsti  dall'art.
          23-bis, comma 1, della legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,
          nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis, il contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000;  per  i
          predetti ricorsi  in  materia  di  affidamento  di  lavori,
          servizi  e  forniture,  nonche'  di   provvedimenti   delle
          Autorita', il contributo dovuto e' di euro  2.000.  L'onere
          relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto  in
          ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si determina con il passaggio in giudicato della  sentenza.
          Non e' dovuto  alcun  contributo  per  i  ricorsi  previsti
          dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il
          diniego di accesso alle  informazioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale. 
              6-ter. Il maggior gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti  il  funzionamento  del  Consiglio  di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.» 
          Comma 213: 
              - Si riporta il testo dell'art.  205  del  gia'  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: 
              «Art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota).
          - 1. Le spese del processo  penale  anticipate  dall'erario
          sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,  senza
          vincolo di solidarieta', nella misura fissa  stabilita  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'art.
          17, commi 3 e 4,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
          L'ammontare degli importi puo'  essere  rideterminato  ogni
          anno al fine di garantire l'integrale recupero delle  somme
          anticipate dall'erario. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
          recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo  di
          processo. Il giudice, in ragione della  complessita'  delle
          indagini  e  degli  atti  compiuti,  nella  statuizione  di
          condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
          che gli  importi  siano  aumentati  sino  al  triplo.  Sono
          recuperate per intero,  oltre  quelle  previste  dal  comma
          2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
          le spese per la  pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna e le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
          previsto dall'art.  32,  comma  12,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-bis. Le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'art. 96 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
          259,  e  successive  modificazioni,  e  quelle   funzionali
          all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate  in
          misura fissa  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. 
              2-ter. Il decreto di cui al comma  2-bis  determina  la
          misura del recupero con riferimento al  costo  medio  delle
          singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
          puo' essere rideterminato ogni anno. 
              2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
          spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le  spese
          per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
          spese  per  la  demolizione  di  opere  abusive  e  per  la
          riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma  2,  sono
          recuperati nei confronti di ciascun  condannato  in  misura
          corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta  in
          base al decreto  di  cui  al  comma  1,  senza  vincolo  di
          solidarieta'. 
              2-quinquies. Il contributo  unificato  e  l'imposta  di
          registro  prenotati  a  debito  per  l'azione  civile   nel
          processo penale sono recuperati nei  confronti  di  ciascun
          condannato   al   risarcimento   del   danno   in    misura
          corrispondente alla quota del debito  da  ciascuno  dovuta,
          senza vincolo di solidarieta'. 
              2-sexies. Gli oneri  tributari  relativi  al  sequestro
          conservativo di cui all'art. 316 del  codice  di  procedura
          penale sono  recuperati  nei  confronti  del  condannato  a
          carico  del  quale   e'   stato   disposto   il   sequestro
          conservativo." 
          Comma 214: 
              -  Il  gia'  citato  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 115 del 2002  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario. 
          Comma 216: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  36  (Pubblicazione  della  sentenza  penale   di
          condanna). - La sentenza di condanna alla pena di  morte  o
          all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel  comune
          ove e' stata pronunciata,  in  quello  ove  il  delitto  fu
          commesso, e in quello  ove  il  condannato  aveva  l'ultima
          residenza. 
              La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per  una
          sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice  e
          nel sito internet del Ministero della giustizia. La  durata
          della pubblicazione nel sito e' stabilita  dal  giudice  in
          misura non superiore  a  trenta  giorni.  In  mancanza,  la
          durata e' di quindici giorni. 
              La pubblicazione e' fatta per estratto,  salvo  che  il
          giudice disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa  e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di  condanna  deve  essere  pubblicata.  In  tali  casi  la
          pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
          precedenti, salva la pubblicazione  nei  giornali,  che  e'
          fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi  della
          sentenza e dell'indirizzo internet del sito  del  Ministero
          della giustizia.». 
          Comma 217: 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  171-ter
          della  legge  21  aprile  1941,  n.   633,   e   successive
          modificazioni (Protezione del diritto d'autore e  di  altri
          diritti connessi al suo esercizio), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma  1
          comporta: 
                a) l'applicazione delle pene accessorie di  cui  agli
          articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
                b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.
          36 del codice penale; 
                c) la sospensione per un periodo  di  un  anno  della
          concessione o autorizzazione di diffusione  radiotelevisiva
          per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.». 
          Comma 218: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre 2000, n. 300),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 18 (Pubblicazione della sentenza di condanna).  -
          1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo'  essere
          disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una
          sanzione interdittiva. 
              2. La pubblicazione della  sentenza  avviene  ai  sensi
          dell'art. 36 del codice penale nonche' mediante  affissione
          nel comune ove l'ente ha la sede principale. 
              3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a  cura
          della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.». 
          Comma 219: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) - 1.  In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   44-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              «Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
          carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave  situazione  di
          sovrappopolamento delle carceri,  e  comunque  fino  al  31
          dicembre     2010,     al     capo     del     Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
          previsti dall' art. 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, al  fine  di  procedere  al  compimento
          degli   investimenti   necessari    per    conseguire    la
          realizzazione  di   nuove   infrastrutture   carcerarie   o
          l'aumento della capienza di quelle  esistenti  e  garantire
          una migliore condizione di vita dei detenuti. 
              2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma  1  il
          capo del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria
          puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  giustizia  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  dello  sviluppo  economico,  tra  i  dirigenti
          generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. 
              3.  Il  capo  del   Dipartimento   dell'amministrazione
          penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          redige   un   programma   degli    interventi    necessari,
          specificandone i tempi e le modalita' di  realizzazione  ed
          indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. 
              4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, sono determinate  le  opere  necessarie
          per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
          di realizzazione di tutte le  fasi  dell'intervento  e  del
          quadro finanziario dello stesso. Con  i  medesimi  decreti,
          nei casi  di  particolare  urgenza,  puo'  essere  disposta
          l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsiti dalla
          normativa  vigente   per   l'adozione   dei   provvedimenti
          amministrativi    necessari    per     la     realizzazione
          dell'intervento. 
              5. Le opere previste dal  comma  4  sono  inserite  nel
          programma di cui all' art.  1,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo  superiore  a
          100.000 euro, nel programma triennale previsto  dall'  art.
          128 del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
          specificamente previsto dal capo IV del  titolo  III  della
          parte II del medesimo decreto  legislativo,  anche  per  la
          parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
          disponibili dalla cassa delle ammende di cui  all'  art.  4
          della  legge  9  maggio  1932,   n.   547,   e   successive
          modificazioni. 
              6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
          normativa, nella misura eventualmente abbreviata  ai  sensi
          del comma 4, costituisce presupposto  per  l'esercizio  dei
          poteri sostitutivi previsti dall' art.  20,  comma  4,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Ai
          provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente  art.  si
          applicano le disposizioni previste dall' art. 20, comma  8,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              7. L' art. 4 della legge 9  maggio  1932,  n.  547,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.    4.    -    1.    Presso    il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente  dotato
          di personalita' giuridica. 
              2.  La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi   di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di  edilizia  penitenziaria  finalizzati  al  miglioramento
          delle condizioni carcerarie. 
              3.  Organi  della  cassa   delle   ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  presso
          l'ente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 
              5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa  delle
          ammende puo' utilizzare personale, locali,  attrezzature  e
          mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
          risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
          la medesima amministrazione 
              6. Il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi  contenuti  nella  legge  3
          aprile  1997,  n.  94,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze». 
          Comma 220: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre  2002,  n.   289,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): 
              «Art.  61  (Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli interventi di cui  all'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso  le  altre  disposizioni  legislative   di   cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'art. 73  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448; 
                b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi  volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, anche  con  riferimento  all'art.
          60,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio in termini di residui, competenza e cassa  tra  le
          pertinenti unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'art. 8, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento. 
              11. (Omissis). 
              12. (Omissis). 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato
          che istituisce la Comunita'  europea,  nonche'  nelle  aree
          ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito di programmi di  penetrazione  commerciale,  in
          campagne  pubblicitarie  localizzate  in  specifiche   aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle spese documentate dell'esercizio di  riferimento  che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti  a
          finalita' regionale, nel rispetto dei limiti  della  regola
          «de minimis» di cui al regolamento (CE)  n.  69/2001  della
          Commissione, del 12 gennaio  2001.  Il  CIPE,  con  propria
          delibera da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare  all'unita'
          previsionale di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di  proventi»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di presentazione e le modalita' delle relative  istanze.  I
          soggetti che intendano avvalersi dei contributi di  cui  al
          presente comma devono produrre  istanza  all'Agenzia  delle
          entrate che provvede entro trenta giorni  a  comunicare  il
          suo eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico
          delle  domande  pervenute.  Qualora   l'utilizzazione   del
          contributo esposta  nell'istanza  non  risulti  effettuata,
          nell'esercizio di imposta cui si riferisce la  domanda,  il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'  presentare  una  nuova  istanza   nei   dodici   mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.» 
          Comma 222: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.» 
              - Si riporta il testo dei commi da 204 a 221  dell'art.
          1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «1.  204.  Al  fine   di   razionalizzare   gli   spazi
          complessivi  per   l'utilizzo   degli   immobili   in   uso
          governativo e di ridurre la spesa  relativa  agli  immobili
          condotti   in   locazione   dallo   Stato,   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   con   propri   decreti,
          determina i piani di razionalizzazione  degli  spazi  e  di
          riduzione della spesa, anche  differenziandoli  per  ambiti
          territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per  il
          triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e  le
          amministrazioni   centrali   e   periferiche,   usuarie   e
          conduttrici. Tali piani sono finalizzati a  conseguire  una
          riduzione complessiva non inferiore al  10  per  cento  del
          valore dei canoni per locazioni passive e del  costo  d'uso
          equivalente degli immobili utilizzati  per  l'anno  2008  e
          ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento  e  6  per
          cento per gli anni successivi. 
              1.  205.  Nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un  Fondo  unico
          nel quale confluiscono le  poste  corrispondenti  al  costo
          d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono
          ripartite  le  quote  di  costo  da  imputare  a   ciascuna
          amministrazione. 
              1. 206. In sede di prima applicazione, il  costo  d'uso
          dei singoli immobili di  proprieta'  statale  in  uso  alle
          amministrazioni dello Stato e' determinato in  misura  pari
          al 50 per cento del valore corrente di mercato,  secondo  i
          parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del
          mercato immobiliare,  praticati  nella  zona  per  analoghe
          attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
          incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento  fino
          al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente  di
          mercato. 
              1. 207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere
          conseguiti  da  parte  delle  amministrazioni  centrali   e
          periferiche,  usuarie  e  conduttrici,  sia  attraverso  la
          riduzione del costo d'uso di cui  al  comma  205  derivante
          dalla razionalizzazione  degli  spazi,  sia  attraverso  la
          riduzione della spesa corrente per  le  locazioni  passive,
          ovvero con la combinazione delle due misure. 
              1. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  di  natura  non  regolamentare  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e i termini per la  razionalizzazione
          e la riduzione  degli  oneri,  nonche'  i  contenuti  e  le
          modalita' di trasmissione delle informazioni da parte delle
          amministrazioni  usuarie  e  conduttrici  all'Agenzia   del
          demanio, la quale, in  base  agli  obiettivi  contenuti  al
          comma 204,  definisce  annualmente  le  relative  modalita'
          attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. 
              1. 209. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 208, sono abrogati il  comma  9  dell'art.  55
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,
          nonche' il comma 4 dell'art. 62  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388. 
              1. 210. Al fine di favorire la razionalizzazione  e  la
          valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello  Stato,
          nonche' al fine  di  completare  lo  sviluppo  del  sistema
          informativo sui beni immobili del demanio e del  patrimonio
          di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del  demanio,
          ferme restando le competenze del Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali, individua i beni di  proprieta'  dello
          Stato per i quali si  rende  necessario  l'accertamento  di
          conformita' delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni
          di  interesse  statale,   oppure   una   dichiarazione   di
          legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate
          in tutto o in parte in  difformita'  dal  provvedimento  di
          localizzazione. Tale elenco e' inviato al  Ministero  delle
          infrastrutture. 
              1. 211. Il  Ministero  delle  infrastrutture  trasmette
          l'elenco di cui al comma 210 alla regione  o  alle  regioni
          competenti,  che  provvedono,  entro  il  termine  di   cui
          all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche  di
          conformita' e di compatibilita' urbanistica  con  i  comuni
          interessati. In caso di presenza di  vincoli,  l'elenco  e'
          trasmesso contestualmente alle  amministrazioni  competenti
          alle tutele differenziate, le quali  esprimono  il  proprio
          parere entro il termine predetto. Nel caso  di  espressione
          positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle
          infrastrutture emette un'attestazione di  conformita'  alle
          prescrizioni   urbanistico-edilizie   la   quale,   qualora
          riguardi situazioni di locazione passiva,  ha  valore  solo
          transitorio e obbliga, una volta terminato  il  periodo  di
          locazione,   al   ripristino   della   destinazione   d'uso
          preesistente,  previa   comunicazione   all'amministrazione
          comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti
          in materia di tutela differenziata. 
              1. 212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso
          di mancata risposta da parte della  regione,  oppure  delle
          autorita' preposte alla tutela entro i termini  di  cui  al
          comma 211, e' convocata una conferenza  dei  servizi  anche
          per ambiti comunali complessivi o per uno o piu'  immobili,
          in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
              1. 213. Per le esigenze connesse  alla  gestione  delle
          attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
          legge, fermi restando i principi generali  dell'ordinamento
          giuridico contabile, l'Agenzia del demanio  puo'  conferire
          apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
          pubblico.  I  rapporti  con  l'Agenzia  del  demanio   sono
          disciplinati con  apposita  convenzione  che  definisce  le
          modalita' di svolgimento dell'attivita'  affidata  ed  ogni
          aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 
              1. 214.  Laddove  disposizioni  normative  stabiliscano
          l'assegnazione   gratuita    ovvero    l'attribuzione    ad
          amministrazioni  pubbliche,  enti  e  societa'   a   totale
          partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta   di   beni
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  consentire  il
          perseguimento   delle   finalita'   istituzionali    ovvero
          strumentali alle attivita'  svolte,  la  funzionalita'  dei
          beni allo scopo  dell'assegnazione  o  attribuzione  e'  da
          intendersi  concreta,  attuale,  strettamente  connessa   e
          necessaria al funzionamento del  servizio  e  all'esercizio
          delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento. 
              1.  215.  E'  attribuita  all'Agenzia  del  demanio  la
          verifica, con il supporto dei soggetti  interessati,  della
          sussistenza     dei     suddetti     requisiti     all'atto
          dell'assegnazione   o   attribuzione   e    successivamente
          l'accertamento   periodico   della   permanenza   di   tali
          condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare  in
          tutto o in parte nella disponibilita' dello  Stato,  e  per
          esso dell'Agenzia del demanio come  stabilito  dalle  norme
          vigenti. A tal  fine  l'Agenzia  del  demanio  esercita  la
          vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 
              1. 216. Per i beni immobili statali  assegnati  in  uso
          gratuito  alle  amministrazioni  pubbliche  e'  vietata  la
          dismissione temporanea. I beni immobili per i quali,  prima
          della data di entrata in vigore della presente  legge,  sia
          stata  operata  la  dismissione  temporanea  si   intendono
          dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  per  esso
          dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si  applica
          ai beni immobili in uso  all'Amministrazione  della  difesa
          affidati, in tutto o in parte, a terzi per  lo  svolgimento
          di  attivita'  funzionali  alle   finalita'   istituzionali
          dell'Amministrazione stessa. 
              1. 217.  Il  comma  109  dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  si
          interpreta nel senso che i requisiti necessari  per  essere
          ammessi alle garanzie di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          citato comma devono sussistere in capo agli aventi  diritto
          al momento del ricevimento della  proposta  di  vendita  da
          parte  dell'amministrazione  alienante,  ovvero  alla  data
          stabilita, con propri atti, dalla medesima  amministrazione
          in funzione dei piani di dismissione programmati. 
              1. 218. Dopo il comma 3 dell'art. 214-bis  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  aggiunto   il
          seguente: 
                «3-bis. Tutte  le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei
          pubblici registri relative agli atti  posti  in  essere  in
          attuazione delle operazioni previste dal presente  articolo
          e  dagli  articoli  213  e  214   sono   esenti,   per   le
          amministrazioni  dello  Stato,  da  qualsiasi  tributo   ed
          emolumento». 
              1.  219.  Le   unita'   immobiliari   appartenenti   al
          patrimonio  dello  Stato,  destinate  ad  uso  abitativo  e
          gestite dall'Agenzia del demanio, possono  essere  alienate
          dall'Agenzia medesima, ai sensi  dell'art.  3,  comma  109,
          della legge 23 dicembre  1996,  n.  662.  A  tal  fine,  la
          lettera d) del predetto comma 109 si interpreta  nel  senso
          che le conseguenti attivita' estimali, incluse quelle  gia'
          affidate  all'Ufficio  tecnico  erariale,   sono   eseguite
          dall'Agenzia medesima. 
              1. 220. All'art. 12-sexies del decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992,  n.  356,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo le parole: «codice  di  procedura
          penale, per taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli»
          sono inserite le seguenti:  «314,  316,  316-bis,  316-ter,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  «2-bis. In caso di confisca di  beni  per  uno  dei
          delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del  codice
          penale,  si  applicano  le  disposizioni   degli   articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni». 
              1. 221. Il comma 5 dell'art. 2-undecies della legge  31
          maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e'
          sostituito dal seguente: 
                «5. Le somme ricavate ai sensi del comma  1,  lettere
          b) e c), nonche' i proventi derivanti  dall'affitto,  dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi    per    l'edilizia    scolastica     e     per
          l'informatizzazione del processo». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  74  del  gia'  citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.Al  fine  di   assicurare   il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6.Alle amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia  di
          privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
          pubblico e di sviluppo dei  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni: 
              «Art. 4 (Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di   investimento   immobiliare).   -   1.   Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  promuovere
          la costituzione di uno o piu' fondi comuni di  investimento
          immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili  a  uso
          diverso    da    quello    residenziale    dello     Stato,
          dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
          enti pubblici non territoriali, individuati con uno o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
          altresi' le procedure per  l'individuazione  o  l'eventuale
          costituzione  della  societa'  di  gestione,  per  il   suo
          funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
          i criteri di  attribuzione  dei  proventi  derivanti  dalla
          vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Il  fondo
          previsto dal comma 1,  quinto  periodo,  dell'art.  29  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  puo'
          essere incrementato anche con  quota  parte  delle  entrate
          derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto.» 
              - Si riporta il testo del comma 479 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «1.  479.  Al  fine   di   ottimizzare   le   attivita'
          istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui  all'art.  65
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive   modificazioni,   e'   operante,    nell'ambito
          dell'Agenzia medesima, la Commissione per  la  verifica  di
          congruita' delle  valutazioni  tecnico-economico-estimativa
          con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni
          di immobili di proprieta' dello  Stato  e  ad  acquisti  di
          immobili per  soddisfare  le  esigenze  di  amministrazioni
          dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per
          locazioni passive  riguardanti  le  stesse  amministrazioni
          dello Stato nel rispetto della normativa vigente.» 
              - Si riporta il testo dei commi 618 e 619  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2008): 
              «2. 618. Le spese annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  non
          possono superare, per l'anno 2008, la misura  dell'1,5  per
          cento e, a decorrere dal 2009, la misura del  3  per  cento
          del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
          e' ridotto all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di
          interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
          in locazione  passiva,  e'  ammessa  la  sola  manutenzione
          ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del  valore
          dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del   presente
          comma devono conseguire economie di spesa,  in  termini  di
          indebitamento netto, non inferiori a euro 650  milioni  per
          l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e  475  milioni  a
          decorrere dall'anno 2010.» 
              «2.  619.  Le  spese  di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria di cui al comma 618 devono essere  effettuate
          esclusivamente con imputazione a specifico capitolo,  anche
          di    nuova    istituzione,    appositamente    denominato,
          rispettivamente di parte  corrente  e  di  conto  capitale,
          iscritto nella pertinente unita' previsionale di base della
          amministrazione in cui confluiscono tutti gli  stanziamenti
          destinati alle predette finalita'. Il  Ministro  competente
          e' autorizzato, a tal fine,  ad  effettuare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
          43   (Regolamento   di   riorganizzazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
              «8.La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
          patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici  dirigenziali
          non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  razionalizzazione,  valorizzazione   e   cessione
          dell'attivo  dello  Stato  e  degli   enti   pubblici   non
          territoriali con  riferimento  a  crediti,  concessioni  ed
          altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni  azionarie
          e dei beni immobili, nonche'  attivita'  di  indirizzo  nei
          confronti  delle  amministrazioni  dello   Stato   cui   e'
          attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo; 
                b) definizione delle  linee  guida  generali  per  la
          valorizzazione  degli  immobili  degli  enti  pubblici  non
          territoriali; 
                c) definizione delle linee di indirizzo per  i  piani
          di  cessione  degli  immobili  degli  enti   pubblici   non
          territoriali; 
                d) gestione, attraverso convenzioni con  le  regioni,
          gli enti  locali  e  gli  enti  pubblici  interessati,  dei
          programmi di dismissione di immobili pubblici  non  statali
          da    realizzare,    anche    tramite     operazioni     di
          cartolarizzazione o di costituzione di  fondi  immobiliari,
          mediante predisposizione e realizzazione  delle  operazioni
          di cessione e di cartolarizzazione  e  delle  attivita'  ad
          esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il
          rapporto con le societa' di rating e con le  altre  entita'
          coinvolte; 
                e) elaborazione  del  rendiconto  patrimoniale  dello
          Stato a prezzi  di  mercato  finalizzato  alla  gestione  e
          valorizzazione degli attivi.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
              «Art. 14 (Conto generale del patrimonio).  -  1.  Ferma
          restando l'attuale distinzione in categorie dei beni  dello
          Stato, al fine di  consentire  l'individuazione  di  quelli
          suscettibili di utilizzazione economica e'  introdotta  nel
          conto generale del patrimonio un'ulteriore  classificazione
          secondo la tipologia esposta nella tabella  C  allegata  al
          presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  di
          concerto  con  i  Ministri   interessati   possono   essere
          apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 
              2. Ai fini della loro gestione economica i beni di  cui
          all'art. 822 del Codice civile, fermi  restando  la  natura
          giuridica e i vincoli cui  sono  sottoposti  dalle  vigenti
          leggi,  sono  valutati  in  base  a  criteri  economici  ed
          inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 
              3. Per l'analisi  economica  della  gestione  dei  beni
          dello Stato, al conto generale del patrimonio  e'  allegato
          un  documento  contabile  in  cui  sono   rappresentati   i
          componenti positivi  e  negativi,  nonche'  gli  indici  di
          redditivita' della gestione stessa. 
              4. Le competenti ragionerie  vigilano  affinche'  siano
          osservate  le  leggi  e  le  disposizioni  in  materia   di
          conservazione ed utilizzazione  economica  dei  beni  dello
          Stato, avvalendosi  a  tal  fine  anche  dei  dati  che  le
          amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 
              5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, di concerto  con
          i  Ministri  interessati,  si  provvede  a  dettare   norme
          applicative per l'attuazione delle disposizioni di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4.» 
          Comma 224: 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
          in Note al comma 160. 
          Comma 225: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni (Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni  appaltanti
          possono  concludere  accordi  quadro.  Per  i  lavori,  gli
          accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione  ai
          lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi
          per la progettazione e per  gli  altri  servizi  di  natura
          intellettuale. 
              2. Ai fini della conclusione di un accordo  quadro,  le
          stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste
          dalla   presente   parte   in   tutte    le    fasi    fino
          all'aggiudicazione degli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando
          i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi   degli
          articoli 81 e seguenti. 
              3.  Gli  appalti  basati  su  un  accordo  quadro  sono
          aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4  e  5.
          Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le  stazioni
          appaltanti e gli  operatori  economici  inizialmente  parti
          dell'accordo  quadro.  In  sede  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici basati su un accordo quadro le  parti  non
          possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
          condizioni fissate in tale accordo quadro,  in  particolare
          nel caso di cui al comma 4. 
              4. Quando un accordo quadro e'  concluso  con  un  solo
          operatore economico, gli appalti  basati  su  tale  accordo
          quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni
          fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali
          appalti, le  stazioni  appaltanti  possono  consultare  per
          iscritto    l'operatore    parte    dell'accordo    quadro,
          chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
              5. Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'
          operatori economici, il numero di questi deve essere almeno
          pari a  tre,  purche'  vi  sia  un  numero  sufficiente  di
          operatori economici che soddisfano i criteri di  selezione,
          ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri  di
          aggiudicazione. 
              6. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu'  operatori  economici   possono   essere   aggiudicati
          mediante   applicazione    delle    condizioni    stabilite
          nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 
              7. Per il caso di  cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 
              8. Gli appalti basati su accordi  quadro  conclusi  con
          piu' operatori  economici,  qualora  l'accordo  quadro  non
          fissi tutte le condizioni,  possono  essere  affidati  solo
          dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le  parti
          in   base   alle   medesime   condizioni,   se   necessario
          precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni  indicate
          nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la
          seguente procedura: 
                a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni
          appaltanti consultano per iscritto gli operatori  economici
          che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; 
                b)  le  stazioni  appaltanti   fissano   un   termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto  specifico  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro
          contenuto deve rimanere  segreto  fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
                d) le stazioni appaltanti  aggiudicano  ogni  appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. 
              9. La durata di un accordo quadro non puo'  superare  i
          quattro  anni,  salvo  in  casi   eccezionali   debitamente
          motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 
              10. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere  agli
          accordi quadro in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza.» 
              - Per il riferimento al testo del comma 2  dell'art.  1
          del decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in  Note  al
          comma 222. 
              - Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 3 del gia'
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»  sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.   488,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000): 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi  di  quanto
          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.
          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici
          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di
          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio
          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i
          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini
          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi'  il
          loro periodo di efficacia. 
              2. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»  sono
          inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla  locazione
          finanziaria». 
              3. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
          dei fabbisogni. 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
              5. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le
          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed
          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,
          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e  di  semplificazione
          della procedura. 
              6. Ai fini  della  razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza
          dell'onere finanziario complessivo.» 
              - Si riporta il testo dei commi 449 e 450  dell'art.  1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
          ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
          del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
          di beni e servizi per le  quali  tutte  le  amministrazioni
          statali  centrali  e  periferiche,  ad   esclusione   degli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
          educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
          presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
          ne utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  come  limiti
          massimi per la stipulazione dei  contratti.  Gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono in ogni  caso  tenuti  ad
          approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
          centrali regionali di riferimento.» 
              «1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          11,  comma  5,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.» 
              - Si riporta il testo del comma 574 dell'art.  2  della
          gia' citata legge n. 244 del 2007: 
              «2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli
          26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449  e  450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto e dell'accordo quadro,  anche  con  l'utilizzo
          dei sistemi telematici.» 
          Comma 226: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 26 della  legge
          n. 488 del 1999 vedasi in Note al comma 225. 
          Comma 227: 
              - Si riporta il testo del comma 457 dell'art.  1  della
          gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1.  457.  Le  centrali  regionali  e  la  CONSIP   Spa
          costituiscono    un    sistema    a    rete,    perseguendo
          l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
          e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo   degli   strumenti
          informatici per l'acquisto di beni e  servizi.  Nel  quadro
          del patto di stabilita' interno, la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  approva  annualmente  i
          programmi per lo sviluppo  della  rete  delle  centrali  di
          acquisto  della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          razionalizzazione  delle  forniture  di  beni  e   servizi,
          definisce le modalita' e  monitora  il  raggiungimento  dei
          risultati  rispetto  agli  obiettivi.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.» 
          Comma 228: 
              - La legge 5 maggio 2009,  n.  42  recante  «Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'art. 119 della Costituzione» e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  2  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e  successive  modificazioni
          (Disciplina delle locazioni e del rilascio  degli  immobili
          adibiti ad uso abitativo): 
              «3. In alternativa a quanto previsto dal  comma  1,  le
          parti possono stipulare contratti di  locazione,  definendo
          il valore del canone, la durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative. Al fine di promuovere i predetti  accordi,
          i comuni, anche in forma associata, provvedono a  convocare
          le predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'art.  4.  I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie,  presso  ogni  comune  dell'area
          territoriale interessata.» 
          Comma 229: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          adempimenti comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e  di
          procedure di contabilita'), convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  21  febbraio  2003,  n.  27,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). -  1.  Le  disposizioni  dell'art.  3,
          commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e
          successive   modificazioni,   si   applicano   anche   alle
          assegnazioni, trasformazioni e  cessioni  poste  in  essere
          successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il  30  aprile
          2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di  cui
          al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 448  del  2001
          sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio  2003,
          il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2010.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 31 ottobre  2010;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010.» 
          Comma 231: 
              - Si riporta il testo dei commi 12 e  13  dell'art.  31
          della gia' citata legge n. 289 del 2002: 
              «31.(Disposizioni varie per gli enti  locali).  -  1-11
          Omissis - 12. Nei confronti degli enti locali per i  quali,
          a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti
          erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si  e'
          reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
          trasferimenti previste dalle disposizioni di  cui  all'art.
          61 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.  124,  e  all'art.
          10, comma 11, della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  al
          completamento di tali riduzioni si provvede: 
                a)  per  i  comuni,  per  l'anno  2003,  in  sede  di
          erogazione  da  parte  del  Ministero  dell'interno   della
          compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art.  67
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nella   misura
          stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in  caso  di
          insufficienza della quota di compartecipazione, in sede  di
          erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo  di
          addizionale  all'IRPEF.  Le  somme  cosi'  recuperate  sono
          portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
          aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316  dello
          stato  di  previsione  del  proprio  Ministero,  ai   sensi
          dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto  1978,
          n. 468, e successive modificazioni; 
                b) per  le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,
          all'atto  della  devoluzione  alle   stesse   del   gettito
          d'imposta RC auto da parte dei concessionari e  sulla  base
          degli importi all'uopo comunicati  per  ciascuna  provincia
          dal  Ministero  dell'interno.  Le  somme  recuperate   sono
          annualmente versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per essere successivamente  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  al  pertinente
          capitolo 1316  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno. 
              13. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12. 
              14-22. Omissis». 
          Comma 235: 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art.  3  del
          gia' citato decreto-legge n. 5 del  2009,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi  dell'  art.
          5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  possono  assumere  qualsiasi  forma,  quale
          quella della concessione di finanziamenti, del rilascio  di
          garanzie, dell'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  di
          debito, e possono essere realizzate anche  a  favore  delle
          piccole  e  medie  imprese  per   finalita'   di   sostegno
          dell'economia.  Le  predette  operazioni   possono   essere
          effettuate    in    via    diretta    ovvero     attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'art. 33 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
          oggetto sociale realizza  uno  o  piu'  fini  istituzionali
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.   Lo   Stato   e'
          autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a  500.000
          euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del  risparmio
          finalizzate  a  gestire  fondi   comuni   di   investimento
          mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a   investitori
          qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli  del
          rafforzamento  patrimoniale   e   dell'aggregazione   delle
          imprese di minore dimensione.» 
          Comma 236: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              «Art. 29 (Meccanismi di  controllo  per  assicurare  la
          trasparenza  e  l'effettiva  copertura  delle  agevolazioni
          fiscali). - 1. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,
          dell'art. 5, del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,
          n.  178,  sul  monitoraggio  dei  crediti  di  imposta   si
          applicano anche  con  riferimento  a  tutti  i  crediti  di
          imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto tenendo conto degli oneri  finanziari  previsti  in
          relazione alle disposizioni medesime. In  applicazione  del
          principio di cui al presente comma, al credito  di  imposta
          per spese per attivita' di ricerca di cui all'art. 1, commi
          da 280 a 283, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 vedasi in Note al comma 220. 
          Comma 237: 
              - Si riporta il testo del comma 1244 dell'art. 1  della
          gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1244. Il finanziamento annuale previsto dall'art.  52,
          comma 18, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  come
          rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.  289,  dalla
          legge 24 dicembre 2003, n. 350,  dalla  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e'
          incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007,  di  45
          milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per
          l'anno 2009.». 
          Comma 238: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415  (Modifiche  della
          legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  e
          successive modificazioni: 
              «2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica (CIPE) e il  Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa determinazione  di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  ministri,  definiscono   le
          disposizioni per la concessione delle  agevolazioni,  sulla
          base dei seguenti criteri: 
                a) le agevolazioni  sono  calcolate  in  «equivalente
          sovvenzione netto» secondo i criteri e nei  limiti  massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica europea (CEE) in  materia  di  concorrenza  e  di
          aiuti regionali; 
                b) la graduazione dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per  tipologia  di  iniziative  che  concentri
          l'intervento  straordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni delle  aree  montane,  nei  settori  a  maggiore
          redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
          delibera; 
                c)  le  agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,  assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi di monitoraggio e, per  le  iniziative  di  piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio; 
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.». 
               - Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  11-ter
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni (Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio): 
              «7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni di spesa  o  di  entrata  indicate
          dalle medesime leggi al fine della  copertura  finanziaria,
          il Ministro competente ne da'  notizia  tempestivamente  al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi la predetta segnalazione,  riferisce  al  Parlamento
          con propria relazione e assume  le  conseguenti  iniziative
          legislative. La relazione  individua  le  cause  che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' altresi'  promuovere  la
          procedura di cui al presente comma allorche' riscontri  che
          l'attuazione di leggi rechi  pregiudizio  al  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal  Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti, come approvati  dalle  relative  risoluzioni
          parlamentari. La stessa procedura e' applicata in  caso  di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale  recanti  interpretazioni  della   normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». 
          Comma 239: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in  materia
          di   istruzione    e    universita'),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169: 
              «Art.  7-bis  (Provvedimenti  per  la  sicurezza  delle
          scuole). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  al  piano
          straordinario per  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
          scolastici, formulato ai  sensi  dell'art.  80,  comma  21,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, e' destinato un importo non inferiore  al  5
          per cento delle risorse stanziate per  il  programma  delle
          infrastrutture  strategiche  in  cui  il  piano  stesso  e'
          ricompreso. 
              2. Al fine di consentire  il  completo  utilizzo  delle
          risorse gia'  assegnate  a  sostegno  delle  iniziative  in
          materia  di  edilizia  scolastica,  le  economie,  comunque
          maturate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e rivenienti dai finanziamenti  attivati  ai  sensi
          dell'art. 11 del decreto-legge  1°  luglio  1986,  n.  318,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,
          n. 488, dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e
          dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto  1996,  n.  431,
          nonche' quelle relative a finanziamenti  per  i  quali  non
          sono state effettuate movimentazioni  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2006,  sono  revocate.  A  tal  fine  le  stazioni
          appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'art.  134
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, qualificano  le
          economie   e   ne   danno   comunicazione   alla    regione
          territorialmente competente. 
              3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti,  e
          le  relative  somme  sono  riassegnate,   con   le   stesse
          modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza
          delle strutture scolastiche, finalizzate  alla  mitigazione
          del rischio sismico, da realizzare in attuazione del  patto
          per la sicurezza delle scuole sottoscritto il  20  dicembre
          2007  dal  Ministro  della  pubblica   istruzione   e   dai
          rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai  sensi
          dell'art. 1, comma 625, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296. L'eventuale riassegnazione  delle  risorse  a  regione
          diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni. 
              4. Nell'attuazione degli interventi disposti  ai  sensi
          dei commi 2 e 3 del  presente  articolo  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le  prescrizioni  di  cui  all'art.  4,
          commi 5, 7 e 9, della legge  11  gennaio  1996,  n.  23;  i
          relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente
          revocati e riassegnati, con le medesime modalita',  qualora
          i lavori programmati  non  siano  avviati  entro  due  anni
          dall'assegnazione ovvero gli  enti  beneficiari  dichiarino
          l'impossibilita' di eseguire le opere. 
              5.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   nomina   un   soggetto
          attuatore che definisce gli interventi  da  effettuare  per
          assicurare l'immediata messa in sicurezza di  almeno  cento
          edifici scolastici presenti sul  territorio  nazionale  che
          presentano  aspetti  di  particolare  criticita'  sotto  il
          profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la
          localizzazione degli edifici interessati  sono  individuati
          d'intesa con la predetta Conferenza unificata. 
              6.   Al   fine   di   assicurare    l'integrazione    e
          l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza
          sismica delle scuole, il  soggetto  attuatore,  di  cui  al
          comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla  base
          delle risorse disponibili,  d'intesa  con  il  Dipartimento
          della protezione civile,  sentita  la  predetta  Conferenza
          unificata. 
              7. All'attuazione dei commi da 2 a 6  si  provvede  con
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta   del   Ministro   competente,   previa   verifica
          dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi  di  finanza
          pubblica.». 
          Comma 240: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 vedasi  in  Note
          al comma 219. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni (Norme in materia ambientale): 
              «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).  -  1.  In
          ciascun distretto idrografico di  cui  all'articolo  64  e'
          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito
          Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che  opera
          in conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  ed
          uniforma la propria  attivita'  a  criteri  di  efficienza,
          efficacia, economicita' e pubblicita'. 
              2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la  Conferenza
          istituzionale  permanente,  il  Segretario   generale,   la
          Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza  operativa  di
          servizi. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  da  emanarsi  sentita  la   Conferenza
          permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della parte terza del  presente  decreto,
          sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
          il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali

        
      
(continuazione)
        
                    e  finanziarie,  salvaguardando  i  livelli  occupazionali,
          definiti  alla  data  del  31  dicembre  2005,   e   previa
          consultazione dei sindacati. 
              3. Le autorita'  di  bacino  previste  dalla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono  soppresse  a  far  data  dal  30
          aprile 2006 e le relative funzioni  sono  esercitate  dalle
          Autorita' di bacino distrettuale di cui  alla  parte  terza
          del  presente  decreto.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2
          disciplina il trasferimento di funzioni  e  regolamenta  il
          periodo transitorio. 
              4.   Gli   atti   di   indirizzo,    coordinamento    e
          pianificazione delle Autorita' di bacino  vengono  adottati
          in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
          convocata,  anche   su   proposta   delle   amministrazioni
          partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio su richiesta del  Segretario  generale,  che  vi
          partecipa  senza   diritto   di   voto.   Alla   Conferenza
          istituzionale    permanente    partecipano    i    Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle politiche  agricole  e  forestali,  per  la  funzione
          pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o   i
          Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome il  cui  territorio
          e' interessato dal distretto idrografico  o  gli  Assessori
          dai medesimi delegati, oltre al delegato  del  Dipartimento
          della  protezione  civile.  Alle  conferenze  istituzionali
          permanenti del distretto idrografico della Sardegna  e  del
          distretto idrografico della Sicilia partecipano,  oltre  ai
          Presidenti   delle   rispettive    regioni,    altri    due
          rappresentanti  per  ciascuna   delle   predette   regioni,
          nominati   dai   Presidenti   regionali.   La    conferenza
          istituzionale permanente delibera a maggioranza.  Gli  atti
          di pianificazione tengono conto delle  risorse  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              5. La conferenza istituzionale  permanente  di  cui  al
          comma 4: 
                a) adotta criteri e metodi per  la  elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 57; 
                b) individua tempi e  modalita'  per  l'adozione  del
          Piano di bacino, che potra'  eventualmente  articolarsi  in
          piani riferiti a sub-bacini; 
                c) determina quali componenti del piano costituiscono
          interesse  esclusivo  delle   singole   regioni   e   quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni; 
                d) adotta i  provvedimenti  necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 
                e) adotta il Piano di bacino; 
                f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
          programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
          e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione  di  interventi
          non di competenza statale rispetto  ai  tempi  fissati  nel
          programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
          il  termine  massimo  per  l'inizio  dei  lavori.   Decorso
          infruttuosamente tale termine,  all'adozione  delle  misure
          necessarie ad assicurare l'avvio dei  lavori  provvede,  in
          via  sostitutiva,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti; 
                g) nomina il Segretario generale. 
              6. La Conferenza operativa di servizi e'  composta  dai
          rappresentanti dei Ministeri  di  cui  al  comma  4,  delle
          regioni e delle province autonome interessate,  nonche'  da
          un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
          e' convocata dal Segretario Generale, che  la  presiede,  e
          provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
          sensi  del  comma  5,  nonche'  al  compimento  degli  atti
          gestionali. La conferenza operativa di servizi  delibera  a
          maggioranza. 
              7. Le Autorita'  di  bacino  provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 
                a) all'elaborazione del Piano di bacino  distrettuale
          di cui all'art. 65; 
                b)  ad  esprimere  parere  sulla  coerenza  con   gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          comunitari, nazionali, regionali  e  locali  relativi  alla
          difesa del suolo, alla lotta  alla  desertificazione,  alla
          tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; 
                c) all'elaborazione, secondo le  specifiche  tecniche
          che figurano negli allegati alla parte terza  del  presente
          decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
          di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo  stato
          delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
          di un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 
              8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni  ai
          sensi dell'art. 62, le Autorita'  di  bacino  coordinano  e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi di bonifica integrale di cui al regio  decreto  13
          febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del  Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  Maggiore,  del  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo  e  del
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di   Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
          manutenzione ed  esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di
          bonifica, alla  realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia
          ambientale e di risanamento  delle  acque,  anche  al  fine
          della loro utilizzazione irrigua,  alla  rinaturalizzazione
          dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in  materia  di
          risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13: 
              «Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo  nazionale).  -
          1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  63  del
          presente decreto.». 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  170,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          come sostituito dal comma 1,  sono  fatti  salvi  gli  atti
          posti in  essere  dalle  Autorita'  di  bacino  di  cui  al
          presente articolo dal 30 aprile 2006. 
              3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di
          bacino    di    rilievo    nazionale    restano     escluse
          dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, fermi restando gli  obiettivi  fissati
          ai sensi del  medesimo  art.  74  da  considerare  ai  fini
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 2. 
              3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
          13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata,  sulla  base
          degli atti e dei pareri disponibili, entro e non  oltre  il
          22  dicembre  2009,  dai   comitati   istituzionali   delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale,  integrati  da
          componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
          nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
          gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi  comitati
          istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di  cui  al
          primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo  nazionale
          provvedono,  entro  il  30  giugno  2009,  a  coordinare  i
          contenuti e gli obiettivi dei  piani  di  cui  al  presente
          comma   all'interno   del    distretto    idrografico    di
          appartenenza, con particolare riferimento al  programma  di
          misure  di  cui  all'art.   11   della   citata   direttiva
          2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei  quali  non  e'
          presente alcuna autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,
          provvedono le regioni. 
              3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
          gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita'  sul
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          risorse  finanziarie  necessarie  al  conseguimento   degli
          obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con proprio decreto,  emana,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, linee guida  che  sono  trasmesse  ai
          comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
          al comma  2,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
          3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
          al finanziamento degli interventi in materia di difesa  del
          suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,
          n. 331,  recante  ripartizione  dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento degli interventi in  materia  di  difesa  del
          suolo per il quadriennio 2000-2003.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 vedasi Note al comma 220. 
          Comma 241: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della  legge  12
          agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni  (Riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni): 
              «Art.  23  (Entrate).  -  Le  entrate  dell'ISVAP  sono
          costituite: 
                dal gettito del contributo di vigilanza di  cui  agli
          articoli 335, 336 e  337  del  codice  delle  assicurazioni
          private; 
                dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; 
                da ogni altra eventuale entrata.». 
              - Si riporta il testo del comma 38  dell'art.  2  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza  e
          la  regolazione   dei   servizi   di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'): 
              «38.  All'onere  derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20  miliardi,  per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
                a) per il  1995,  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                b) a  decorrere  dal  1996,  mediante  contributo  di
          importo  non  superiore  all'uno  per  mille   dei   ricavi
          dell'ultimo esercizio, versato dai  soggetti  esercenti  il
          servizio stesso; il  contributo  e'  versato  entro  il  31
          luglio di ogni anno nella misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          legge 31 luglio 1997, n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): 
              «6.   Le   competenze   dell'Autorita'    sono    cosi'
          individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1) esprime parere al Ministero delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223  ,  indicando
          le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
                  2) elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                  3)  definisce,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 15 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675  ,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                  4)  sentito   il   parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
                  6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al numero 5) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge  6
          agosto 1990, n. 223 , nonche' nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268  ,  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio 1983, n. 49 , e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 .  Gli  atti  relativi  ai
          registri  di  cui  al  presente  numero  esistenti   presso
          l'ufficio del Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          sono trasferiti all'Autorita' ai fini  di  quanto  previsto
          dal numero 5); 
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con    riferimento    alle     tariffe     massime,     per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                  8) regola le relazioni tra gestori  e  utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                  9)  sentite  le  parti   interessate,   dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                  10)  riceve   periodicamente   un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                  11)  individua,  in  conformita'   alla   normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                  13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                  14)  interviene  nelle  controversie   tra   l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                  15) vigila sui tetti di radiofrequenze  compatibili
          con la salute umana e verifica che tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                  2) emana direttive concernenti i  livelli  generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                  3) vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                  4) assicura il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                  4-bis)  svolge  i  compiti   attribuiti   dall'art.
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                  5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi  forma
          e di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi  delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                  10) propone al  Ministero  delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                  11) cura le rilevazioni degli indici di  ascolto  e
          di diffusione dei diversi mezzi  di  comunicazione;  vigila
          sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto  e
          di diffusione dei diversi mezzi di  comunicazione  rilevati
          da altri soggetti, effettuando verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
                  12) verifica che la pubblicazione e  la  diffusione
          dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa  siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                  13) effettua  il  monitoraggio  delle  trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                  15) favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie  e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                c) il consiglio: 
                  1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                  2)   garantisce    l'applicazione    delle    norme
          legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture  di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                  3)  promuove  ricerche  e  studi  in   materia   di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b),  del  decreto-legge  1°  dicembre  1993,   n.   487   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
          n. 71; 
                  4) adotta i regolamenti di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                  5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
          di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
          il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                  7) verifica i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                  8) accerta la effettiva  sussistenza  di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                  9) assume le funzioni e le competenze assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287  ,
          che e' abrogato; 
                  10) accerta la mancata osservanza, da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile  1975,  n.  103   ,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                  11) esprime, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                  12) entro il 30 giugno di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                  13) autorizza i trasferimenti di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                  14) esercita  tutte  le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti.». 
              - Si riporta il testo del comma 67  dell'art.  1  della
          gia' citata legge n. 266 del 2005: 
              «67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici,
          cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,
          ai fini della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
          funzionamento di cui  al  comma  65  determina  annualmente
          l'ammontare  delle  contribuzioni  ad   essa   dovute   dai
          soggetti,  pubblici  e   privati,   sottoposti   alla   sua
          vigilanza, nonche' le relative  modalita'  di  riscossione,
          ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da
          parte  degli  operatori  economici  quale   condizione   di
          ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
          finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In  sede
          di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
          deve, comunque, superare  lo  0,25  per  cento  del  valore
          complessivo del mercato di competenza. L'Autorita'  per  la
          vigilanza sui lavori pubblici puo',  altresi',  individuare
          quali servizi siano erogabili  a  titolo  oneroso,  secondo
          tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  dei
          servizi stessi. I contributi  e  le  tariffe  previste  dal
          presente comma sono predeterminati  e  pubblici.  Eventuali
          variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
          contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite  massimo
          dello 0,4 per cento del valore complessivo del  mercato  di
          competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
          del comma 65. In via transitoria, per  l'anno  2006,  nelle
          more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
          previste  dal   presente   comma,   le   risorse   per   il
          funzionamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con  il
          contributo  di  3,5  milioni  di  euro,  che  il   predetto
          organismo provvedera' a versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato entro il 31 dicembre 2006.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          «Codice in materia di protezione  dei  dati  personali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - La legge  12  giugno  1990,  n.  146  recante  «Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia  dell'attuazione  della  legge»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto
          1995, n.  335,  e  successive  modificazioni  (Riforma  del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art.  13  (Vigilanza  sui  fondi   pensione).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Per il funzionamento della commissione di  vigilanza
          prevista dall'art. 16 del  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124 , come sostituito dal  comma  1  del  presente
          articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000  milioni  a
          decorrere dall'anno 1996. All'onere per  gli  anni  1996  e
          1997 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          proiezioni per i medesimi  anni:  per  lire  3.500  milioni
          dell'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  e  per   lire   1.500   milioni
          dell'accantonamento relativo al  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  iscritti,  ai  fini  del  bilancio   triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995. 
              3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'  essere
          integrato, mediante il  versamento  annuale  da  parte  dei
          fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
          mille dei flussi annuali dei contributi incassati.». 
              - Si riporta il testo del comma 39 dell'art.  59  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «39. La spesa autorizzata  dal  comma  2  dell'art.  13
          della legge 8 agosto 1995, n. 335 ,  per  il  funzionamento
          della commissione di vigilanza prevista  dall'art.  16  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   ,   come
          sostituito dal comma 1 del medesimo art.  13  della  citata
          legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998, di
          lire l miliardo e, per  gli  anni  successivi,  di  lire  5
          miliardi.  Ai  predetti  incrementi  si  provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo   del   gettito   assicurato   dal
          versamento  del   contributo   di   solidarieta'   previsto
          dall'art. 12, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
          124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   sono
          definite le modalita' di trasferimento delle relative somme
          alla  commissione  di  vigilanza  da   parte   degli   enti
          interessati  in  proporzione  al  rispettivo  gettito   del
          predetto contributo.». 
          Comma 242: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  148  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «148  (Utilizzo  delle  somme  derivanti  da   sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori.». 
          Comma 244: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11-bis  della  gia'
          citata legge n. 468 del 1978: 
              «Art.  11-bis  (Fondi  speciali).   -   1.   La   legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali   destinati   alla   copertura   finanziaria    di
          provvedimenti legislativi che si  prevede  siano  approvati
          nel corso degli esercizi finanziari compresi  nel  bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento   degli   obiettivi    del    documento    di
          programmazione finanziaria deliberato  dal  Parlamento.  In
          tabelle allegate  alla  legge  finanziaria  sono  indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale, le somme destinate alla  copertura  dei  predetti
          provvedimenti legislativi ripartiti  per  Ministeri  e  per
          programmi. Nella  relazione  illustrativa  del  disegno  di
          legge finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati  i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi. I fondi speciali di cui al presente  comma  sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini  della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 
              2. Gli importi previsti nei fondi di  cui  al  comma  1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti di segno negativo per riduzioni di  spese  o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono collegati mediante apposizione della medesima  lettera
          alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno  positivo
          o parte di essi, la  cui  utilizzazione  resta  subordinata
          all'entrata  in  vigore   del   provvedimento   legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e comunque nei limiti della minore spesa o  delle  maggiori
          entrate  da  essi  previsti   per   ciascuno   degli   anni
          considerati. A seguito dell'approvazione dei  provvedimenti
          legislativi  relativi  ad  accantonamenti   negativi,   con
          decreto del Ministro del tesoro, gli importi  derivanti  da
          riduzioni di spesa o incrementi  di  entrata  sono  portati
          rispettivamente in diminuzione ai  pertinenti  capitoli  di
          spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio   e
          correlativamente assegnati in aumento  alle  dotazioni  dei
          fondi di cui al comma 1. 
              3. Gli accantonamenti di segno negativo possono  essere
          previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti  di
          legge siano stati presentati alle Camere. 
              4. Le quote dei fondi di cui al presente  articolo  non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle previste nelle relative  tabelle  per  la  copertura
          finanziaria di provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.
          77, secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che  essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita' naturali o improrogabili esigenze  connesse  alla
          tutela della sicurezza del Paese o situazioni di  emergenza
          economico-finanziaria. 
              5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,  se
          non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da  un
          ramo del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale  non
          utilizzate entro l'anno cui  si  riferiscono  costituiscono
          economie di bilancio. Nel caso di spese  corrispondenti  ad
          obblighi internazionali ovvero ad  obbligazioni  risultanti
          dai contratti o  dai  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per il primo anno resta valida anche  dopo  il  termine  di
          scadenza dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche'  il
          provvedimento risulti presentato alle Camere  entro  l'anno
          ed entri in vigore entro il termine di  scadenza  dell'anno
          successivo. Le economie di spesa da utilizzare a  tal  fine
          nell'esercizio  successivo  formano  oggetto  di   appositi
          elenchi trasmessi alle  Camere  a  cura  del  Ministro  del
          tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono  allegati
          al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal  caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi provvedimenti legislativi sono  comunque  iscritte
          nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano  in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti  dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera   b),
          dell'art. 11.». 
          Comma 246: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  11  della
          gia' citata legge n. 468 del 1978: 
              «3. La legge finanziaria non puo'  contenere  norme  di
          delega o di carattere ordinamentale ovvero  organizzatorio.
          Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare
          effetti  finanziari   con   decorrenza   dal   primo   anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la  cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale; 
                g)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di  miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione  di  interventi  di  carattere   localistico   o
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo  11-ter,
          comma 7.». 
          Comma 247: 
              - Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art.  11
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 vedasi in Note  al  comma
          246. 
          Comma 250: 
              - Il decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135  recante
          «Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle  Comunita'  europee»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   13-bis   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio  di
          attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori  del
          territorio dello  Stato).  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: 
                a) detenute fuori del territorio  dello  Stato  senza
          l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; 
                b) a condizione che le stesse  siano  rimpatriate  in
          Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
          regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
          dell'Unione  europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
          economico europeo che garantiscono un effettivo scambio  di
          informazioni fiscali in via amministrativa. 
              2. L'imposta si applica come segue: 
                a) su un rendimento lordo presunto in ragione  del  2
          per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
          la regolarizzazione,  senza  possibilita'  di  scomputo  di
          eventuali perdite; 
                b) con un'aliquota sintetica del  50  per  cento  per
          anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza  diritto
          allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. 
              3.  Il  rimpatrio   ovvero   la   regolarizzazione   si
          perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
          ogni caso costituire elemento utilizzabile  a  sfavore  del
          contribuente, in ogni  sede  amministrativa  o  giudiziaria
          civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
          addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
          cui all'art. 41 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n.   231,   relativamente   ai   rimpatri    ovvero    alle
          regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti  di
          cui al comma 4, secondo periodo. 
              4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta  produce   gli
          effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
          disposizioni  di  cui  all'art.  17  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  350,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
          modificazioni.  Fermo  quanto   sopra   previsto,   e   per
          l'efficacia  di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
          dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
          punibilita' penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla
          regolarizzazione   di    cui    al    presente    articolo,
          l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'  vigente
          art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre  2002,
          n.   289,   e   successive   modificazioni;   resta   ferma
          l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
          dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              5. Il rimpatrio o la regolarizzazione  operano  con  le
          stesse modalita', in  quanto  applicabili,  previste  dagli
          articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2  e  2-bis,  e  20,
          comma 3, del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2002,  n.  73.  Il
          direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
          provvedimento le  disposizioni  e  gli  adempimenti,  anche
          dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. 
              6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle
          attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire  da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008  e  rimpatriate
          ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
          al 15 dicembre 2009. 
              7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  4,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; 
                b) al  comma  5,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50». 
              7-bis.  Possono  effettuare  il  rimpatrio  ovvero   la
          regolarizzazione altresi'  le  imprese  estere  controllate
          ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti  del
          rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si  producono  in
          capo  ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
          attivita' rimpatriate ovvero  regolarizzate.  Negli  stessi
          limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
          articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
          ai redditi conseguiti dal soggetto estero  partecipato  nei
          periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
              8. Le maggiori entrate derivanti dal presente  articolo
          affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
          destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.». 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
          in Note al comma 160. 
          Comma 251: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  23
          novembre 2009, n. 168 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          acconti di imposta, nonche' di  trasferimenti  erariali  ai
          comuni), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre
          2009, n. 274: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale,  i  sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto,
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno  medesimo,
          derivanti dai commi precedenti.». 
          Comma 252: 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  11  della
          gia' citata legge n. 468 del 1978: 
              «5. In attuazione dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente.». 

        
      
                                                             ELENCO 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                       PROSPETTO DI COPERTURA 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                        BILANCIO DELLO STATO: 
                  REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA A 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA B 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA C 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA D 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA E 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                              TABELLA F 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

08.01.2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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