(Sergio Briguglio
18/1/2010)
INGRESSO E
SOGGIORNO PER LAVORO
Corso di
specializzazione
"Diritto
dell'immigrazione e diritto d'asilo in Italia e in Europa"
Napoli 22/1/2010
Sommario
I Parte
Ingresso e soggiorno per motivi di lavoro
I. Politica
degli ingressi
II. Il
decreto flussi
III. Ingresso
per lavoro subordinato
IV. Soggiorno
per lavoro subordinato
V. Attivita'
di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi;
sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale
VI. Conversione
di altri permessi
VII. Ingressi
con disciplina speciale
VIII. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale
IX. Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo
X. Esercizio
di una professione
XI. Ingresso
e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
XII. Conclusioni
II Parte
La Legge 94/2009: principali elementi relativi agli
stranieri
I. Immigrazione
illegale
II. Immigrazione
legale
III. Comunitari
IV. Reati
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-21.html
I Parte
I. Politica degli
ingressi
Diritto o interesse legittimo
á
Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non
concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse legittimo all'inserimento non
concorrenziale (turismo, affari, motivi
religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza
á
Diritto: asilo
e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati
numericamente, requisiti
á
Numeri:
o
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008
o
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2008
o
turismo: circa 400.000 per anno
o
affari: circa 130.000 per anno
o
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
o
richiesta asilo: circa 13.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 40%)
á
Interferenze
tra flussi:
o
requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve
durata (turismo, affari) => numeri alti => possibile interferenza con
controllo immigrazione (overstayers)
o
lŐammissione al riconoscimento del diritto dŐasilo
prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
Ingressi per lavoro:
evoluzione storica
o
1987-1990:
¤
L. 943/1986
(conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)
¤
contratto di
lavoro preventivo, con
condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti iscritti al collocamento
(30 gg., non per lavoro domestico)
¤
circa 10.000-15.000 per anno
o
1991-1996:
¤
L. 39/1990
(Legge Martelli)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani,
comunitari e stranieri
soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a Ł
90.000.000 annui (circolari)
¤
possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con
accertamento di indisponibilita':
- nessun
limite per lavoro domestico
- 0
per altri settori
¤
circa 20.000-25.000 per anno
o
1997-1998:
¤
come fase precedente, ma
- imposizione
di un tetto complessivo (semplice
estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)
¤
circa 20.000
per anno
o
1999-2001:
¤
L. 40/1998
(Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
nessun accertamento di indisponibilita'
¤
disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1998): intorno a Ł 90.000.000 annui (circolari)
¤
assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)
¤
tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori
fissati negli anni precedenti
¤
novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione
¤
circa 20.000-25.000 per anno (chiamata nominativa) + 15.000 per anno per sponsorizzazione (2000-2001) + circa 3.500 per anno per autosponsorizzazione (2000-2001, per
albanesi, tunisini, marocchini)
o
2002-2005:
¤
L. 189/2002
(Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998
¤
contratto di lavoro preventivo, con condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile
¤
accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in cerca di occupazione:
20 gg, per tutti i settori, non vincolante
¤
garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL
¤
capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR
394/1999); per lavoro domestico: doppio del costo lordo del lavoro (circolari),
esclusa assistenza datore di lavoro invalido
¤
impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da
moduli)
¤
assenza motivi ostativi
¤
soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione
¤
tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su
indicazioni fornite da Regioni, parti sociali, Conferenza unificata
Stato-Regioni-Citta', associazioni
¤
crescita: da 10.000-15.000 per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)
o
2006-2008:
¤
come fase precedente, ma
- tetti molto piu' alti
- considerazione
domande giacenti (decreto-bis; decreto
per anno successivo)
¤
circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal
dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)
o
"quote"
= tetti: politica reattiva,
anziche' attiva
o
poche eccezioni al requisito di residenza all'estero:
¤
considerazione delle domande di conversione di soggiornanti per altri motivi (incluso turismo): prevista dalla Legge
Martelli, ma mai applicata
¤
sponsorizzazione e
autosponsorizzazione: utilizzate
in misura omeopatica e soppresse da L. 189/2002
Dati, diagnosi e conseguenze
o
1987: 120.000 (L. 943/1986)
o
1990: 220.000 (Legge Martelli)
o
1996: 250.000 (Decreto Dini)
o
1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)
o
2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)
o
2010: 295.000 (L. 102/2009)
o
19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot:
285.000)
o
90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)
o
quote troppo limitate
o
ciascuno dei requisiti
o
fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno
per lavoro domestico)
o
analoga accumulazione di irregolarita'
o
file di badanti, piu' che di "badati", quando
l'istanza si presentava alle poste
o
anche gli ingressi formalmente "regolari"
corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni
o
verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non
stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'
o
variabili:
¤
disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990
¤
reddito del datore non richiesto fino a meta' degli
anni '90
¤
accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso
dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)
¤
copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002
¤
assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998
o
permanenti:
¤
contratto conforme al CCNL
¤
residenza all'estero
o
plausibile: residenza all'estero => impossibilita'
di incontro diretto (necessario per
piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al
mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale
o
per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione
(es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria
verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)
o
sanatorie e uso improprio del decreto-flussi
corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza
all'estero, ceteris paribus (manca pero'
il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso")
o
Illegalita' obbligata
o
Repressione
(espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)
o
Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo
o
Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i
tre elementi base della procedura d'asilo:
¤
ricorso giurisdizionale (giudice terzo)
¤
ricorso sospensivo (non refoulement)
¤
detenzione a costi (finanziari e umani) limitati
o
Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997!)
o
Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare
gli abusi:
¤
chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un
provvedimento di espulsione, e' ospitato
(non trattenuto) in centro di accoglienza per richiedenti asilo
¤
consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
¤
la permanenza nel centro non e' un obbligo per il
richiedente, ma un semplice onere: in
caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la
Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso
(irrilevante per il richiedente abusivo!)
á
Nota: nei casi
in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro
autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici
II. Il decreto
flussi
Decreti di programmazione dei
flussi
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
- anticipazione (20.000 stagionali);
- DPCM:
albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
- direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
- anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
- DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a
stagionali di ogni nazionalitaŐ, 500 a lavoro autonomo);
- ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
- DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
- Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allŐingresso nellŐUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
- Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaŐ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
- Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
- Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
- DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
- DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
- DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
- DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
- DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania,
o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il
30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ŇstandardÓ,
percheŐ la programmazione transitoria non puoŐ eccedere la quota complessiva di
ingressi nellŐanno solare precedente)
- DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Ňaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi)
Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella
ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ŇGrandi opereÓ (in
parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva
per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
- DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
- Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
- DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
- DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
- Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
- Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
- DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
- DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
- DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
- Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
- DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
- DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza
alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato,
500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci,
200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per
la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione
tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
- Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
- DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
- DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro
domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in
ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o
da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto
o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione
o
2009:
- DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008
III. Ingresso per
lavoro subordinato
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
o
eta' > 16 anni (art.
1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellŐobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero complessivo
di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e
associazioni)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta
inviata in automatico dal Mininterno
o
le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso
contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito
l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla
Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito
selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaŐ del
datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellŐimpresa, la ragione sociale, la sede e lŐindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, e' datore di lavoro sia il soggetto alle cui
dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga
in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli
A e B)
o
generalitaŐ e residenza allŐestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e'
una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del
lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo
alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellŐevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio
(il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[1], mediante
trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ.
INPS 17/2/2009), trasmissione via Internet, trasmissione con raccomandata
A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007) o consegna a mano (quale data certa di comunicazione lŐINPS assume quella
in cui la comunicazione e' stata ricevuta - da Decreto
Minlavoro 30/10/2007 - o, in caso di raccomandata, la data di spedizione -
da circ.
INPS 17/2/2009)
o
garanzia della
disponibilitaŐ di un alloggio
che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullŐedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaŐ e idoneitaŐ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lŐeventuale partecipazione
alle spese per lŐalloggio e la
corrispondente decurtazione del
salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellŐalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello
Sportello unico
o
autocertificazione dellŐiscrizione dellŐimpresa alla Camera di commercio, per le
attivitaŐ per cui lŐiscrizione eŐ richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaŐ
occupazionale e reddituale del datore di
lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione
dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non
conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al
mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lŐautosufficienza e intenda
assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allŐimporto dellŐassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia); la proposta di contratto
riporta lŐimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lŐalloggio (inclusa la partecipazione
del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese
di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della richiesta
o
richiede allŐAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per lŐimpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lŐimpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilitaŐ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies
Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lŐimpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per lŐimpiego ovvero di accertata indisponibilitaŐ (verosimilmente, se il
datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro
di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento
del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR
445/2000,
presentata al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio
o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo
grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute;
negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B)
o
spedisce lŐintera documentazione e il codice fiscale,
se cosiŐ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a
regolaritaŐ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al
seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eŐ stata trasmessa
dŐufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lŐinformazione relativa allŐavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di permesso per
lavoro subordinato
Contraffazione e ingresso
illegittimo
Stipula del contratto di
lavoro
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess.
INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008),
a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallŐobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il visto da cui si
evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Prassi; problemi
IV. Soggiorno per
lavoro subordinato
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per
lŐimpiego, nelle liste di mobilitaŐ
(anche per corresponsione dellŐindennitaŐ di mobilitaŐ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellŐelenco anagrafico di cui allŐart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lŐimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6
mesi, in caso di licenziamento
individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lŐiscrizione nelle liste di
mobilitaŐ (previa presentazione
del lavoratore al Centro per lŐimpego, entro 40 gg.
dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allŐattivitaŐ svolta e alla disponibilitaŐ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaŐ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellŐeffettiva
iscrizione; circ.
Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6
mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu'
indulgente segnalati da Melting
Pot)
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lŐiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allŐart. 8 L.
68/1999 equivale allŐiscrizione nelle liste di mobilitaŐ ovvero alla
registrazione nellŐelenco anagrafico
o
specificazione Ňattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaŐ
permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato alla sussistenza
di un contratto di soggiorno e
alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaŐ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaŐ);
la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo
contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso,
rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al
collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione (o del permesso, se lŐiscrizione non ha avuto luogo), il
lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo
in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la
scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza
della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici
domestiche
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro
Rinnovo del permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dŐufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaŐ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lŐedilizia popolare (o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di
abitabilitaŐ e idoneitaŐ igienico-sanitaria), salvo periodo > 6 mesi
di disoccupazione tollerata
o
la quantificazione
riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero
lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza
di mezzi non e' di per se' sola
idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in
Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso
lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che
lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato,
se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita'
di mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune
(TAR
Piemonte)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent.
Tar Veneto)
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia)
o
e' onere dello
straniero segnalare
all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze
positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono
rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria,
quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche'
l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui
l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto
per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR
Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto
lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la
dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale
dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna)
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del
precedente fosse fittizia e'
anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR
Veneto);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun
effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto ingresso per
ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione
anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo
quando questi siano obbligati a
fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta'
(Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
Facolta' del lavoratore nelle
more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il
permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007 e circ.
Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti
sul titolo di soggiorno in scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la
questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il
minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane
della richiesta di rinnovo, se
esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente
al permesso di soggiorno fino al
30/10/2007 (GUCE
18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
eŐ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaŐ con lŐitaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaŐ
lavorativa subordinata o autonoma
o
eŐ parificato allŐitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in possesso
di permesso di durata >
un anno
o
accede allo studio
a paritaŐ con lŐitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puoŐ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e lŐingresso di familiari al seguito (se il contratto eŐ di durata > 1 anno)
o
puoŐ svolgere attivitaŐ di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoŐ svolgere attivitaŐ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lŐeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allŐestero eŐ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lŐeventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale eŐ effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote per gli
stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di
lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di
soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei
requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)
o
puoŐ convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolaritaŐ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaŐ con lŐitaliano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
V. Attivita' di
lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni;
diritti del lavoratore in quanto tale
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp
(art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o
subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art.
38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e,
verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano
stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e che sia possibile soddisfare i requisiti di cui
all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009[4]
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola
"comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella
Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e
formazione); per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo
(art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa) ovvero se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
Obblighi di comunicazione in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
dell'instaurazione
del rapporto, almeno un giorno prima (L.
296/2006); non si applica al
lavoro domestico (L.
2/2009)
o
di ogni variazione
(proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent.
Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento
degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaŐ lavorative (intra o extra-murarie) non eŐ punibile ai sensi dellŐart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
consentite, alle condizioni rirportate sopra,
¤
la prosecuzione del rapporto di lavoro e l'instaurazione
di un nuovo rapporto, nelle more
del rinnovo (e, verosimilmente, nelle
more dell'accoglimento della richiesta di rilascio
del permesso CE slp)
¤
l'esercizio dell'attivita' lavorativa per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, nelle
more del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di mancata formalizzazione del
rapporto di lavoro domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del
lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico
o
non si applica in caso di scorretta qualificazione di
un rapporto debitamente documentato
Diritti del lavoratore
straniero
o
le attivitaŐ che comportino lŐesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
- dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallŐart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle
province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dŐItalia
- dei
magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dellŐinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in
base allŐart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lŐelaborazione, la decisione e lŐesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaŐ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di
Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
- il
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo
straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
- prevalgono
infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dŐAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini:
- l'art.
2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art.
38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994)
- l'art.
51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
- in
assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
- si
registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico -
cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri
anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri
professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in
struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al
pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso,
per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici
poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa,
per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o
vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
- per
le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni
applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della
cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza
della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato
godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007,
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
- sono
state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano
il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano
la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
manifestamente inammissibile perche non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano:
- l'all.
A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)
- la
previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per
l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento
discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e'
irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi,
respinta
- attivita'
che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non
sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero
VI. Conversione di
altri permessi
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
extra quote o entro
quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo
(art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
¤
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera
c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore),
o al compimento della maggiore etaŐ,
o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione
legale o scioglimento del
matrimonio (salvi i requisiti di etaŐ per
lo svolgimento dellŐattivitaŐ lavorativa); per coloro che siano stati
identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art.
32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1
T.U., come modificato da L. 94/2009)[7];
Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non
possono piu' rinnovare il permesso)
¤
studio, prima
della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), salvo che
sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto
di soggiorno, per le conversioni
effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaŐ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005) e quelle successive a laurea o laurea specialistica
(laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di
specializzazione, master universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in
Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto
il corso e' stato frequentato in Italia e non incide sulle quote - da L. 94/2009[8];
nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della
conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali
(anziche' "non inferiore", come da Regolamento)
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003,
che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore
etaŐ, con detrazione dalle quote annuali
(per l'anno successivo; da art.
3, co. 4, DPR 100/2004); per
coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter
(art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[9]
¤
integrazione del
minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non
accompagnati), con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo;
da art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
al compimento della maggiore etaŐ,
a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta
del Mezzogiorno 25/9/2003, a chi si trovasse in Italia prima dellŐentrata
in vigore della L. 189/02) di
- avvenuto
affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposizione a tutela (art.
32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[10]
- assenza
di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a
provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri
- presenza
in Italia da almeno 3 anni
- inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o
organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la
Presidenza del Consiglio
- disponibilitaŐ
di alloggio
- svolgimento
di attivitaŐ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaŐ di un
contratto di soggiorno per lavoro
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lŐanno successivo, con le modalitaŐ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote, il
titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
negli altri casi; nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della
conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali
(anziche' "non inferiore", come da Regolamento); nota: la richiesta
va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
¤
lavoro stagionale,
dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello
straniero; TAR
Piemonte:
anche extra quote e dalla prima stagione); TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
nel modulo
"v" distribuito dai ministeri
e' indicato, in caso di conversione con rapporto part-time, un requisito di retribuzione
minima pari all'importo dell'assegno
sociale (per il 2009, 5.317,65 euro),
aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore
¤
motivi religiosi,
extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote,
per le altre attivita' (TAR
Lazio)
VII. Ingressi con
disciplina speciale
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allŐazienda
distaccataria, qualificano lŐattivita' come altamente specialistica) di
societaŐ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di
societaŐ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di societaŐ
italiane o di Stato membro dellŐUE:
¤
gli interessati devono essere stati impiegati nello
stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
¤
il trasferimento puoŐ essere effettuato per un periodo
massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lŐassunzione, a tempo determinato
o indeterminato, da parte dellŐazienda presso cui il trasferimento eŐ stato
effettuato
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata
per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo
Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellŐuniversitaŐ (anche privata),
per lŐassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei
requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura
del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore
(da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un
rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo
dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri
della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche'
presso la questura (com.
Mininterno 7/11/2006);
nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro
delle istanze per via postale?
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata
per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo
Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del titolo di studio
o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eŐ
presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente
pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel
paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaŐ
dellŐente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
o
colf alle
dipendenze, allŐestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
allŐestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
(nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente
documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un
congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da Regolamento;
nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in
Italia, ammessi per adempiere funzioni o
compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo
limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto
con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo
di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata per via
telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito
favorevole della verifica, lo Sportello
unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio
del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo
Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L.
94/2009)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaŐ straniere appaltatrici dellŐarmatore, chiamati
allŐimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri
componenti lŐequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaŐ
esonerati, ex art. 5, co. 1, L.
88/2001, dallŐobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellŐautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora
lŐautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o
giuridiche residenti o con sede allŐestero,
con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellŐambito
di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi
operanti, nel rispetto dellŐart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi
provinciali dei sindacati
comparativamente piuŐ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dellŐopera o alla prestazione del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione
del datore di lavoro contenente
i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro,
presentate, unicamente per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto
preveda una pluralita' di commesse,
il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio
dedotti nel contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi
previdenziali e assistenziali
¤
note:
- possono
essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di
servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
- il
nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non
possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- in
caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione
(nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate
necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- nulla-osta
(se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40,
co. 23, Regolamento)
- nulla-osta
prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare
l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
- il
trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art.
27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta
distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa
confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume
che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se
tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale,
mediante la documentazione
prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli
altri casi, con dichiarazione
rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allŐestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto;
artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni
culturali o folkloristiche da parte di
enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o
televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
- con
procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro, unitamente al
codice fiscale, dalla Direzione generale per lŐimpiego – Segreteria del
collocamento dello spettacolo di Roma o dallŐUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo; si prescinde
dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti
presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
- previo
accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva
dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
- previo
nulla-osta provvisorio dellŐautoritaŐ provinciale di pubblica sicurezza (da
Testo unico, confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
- prima
dellŐingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3
mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
- con
durata iniziale < 12 mesi
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico
della provincia dove ha sede lŐimpresa, per la stipula del contratto di
soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lŐItalia, attivitaŐ di ricerca o un lavoro
occasionale nellŐambito di programmi di scambio o mobilitaŐ di giovani:
¤
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallŐaccordo
- in
caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoŐ essere chiesto successivamente
allŐingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con
lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Ňalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per lŐItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaŐ di
giovani):
¤
il nulla-osta
- deve
rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha
durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno: nella prassi, in provincia di Trieste, non
piu' di una proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:
¤
lŐassunzione da parte delle strutture sanitarie ha
luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori
stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoŐ essere chiesto anche da societaŐ di
lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa
produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le
cooperative possono chiederlo se gestiscono lŐintera struttura o un suo reparto
o un suo servizio
¤
non e' consentita la stipula di un contratto di
apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero;
a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e'
ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo
straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di
soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
¤
nota: lŐassunzione nella struttura pubblica eŐ
effettuata senza concorso, ai sensi dellŐart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008 e Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato
Procedure per richiesta e
rilascio del nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu'
volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo
indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri
professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuŐ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis,
lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2
anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c,
T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eŐ richiesto
(marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validitaŐ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera
c, T.U.)
o
utilizzabilitaŐ
e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eŐ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eŐ stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eŐ
consentito in costanza di rapporto di
lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso
datore, da art. 5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007),
previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dellŐobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
- gli
artisti per locali di intrattenimento
non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per
concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono
quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia,
lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data
di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti
di lavoro diversi, anche con altro
datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
¤ disposizioni
piuŐ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini
italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro
con altri datori di lavoro,
purcheŐ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eŐ stato rilasciato il
nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6
mesi
o
convertibilitaŐ
del permesso: il permesso non eŐ convertibile
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi
della L.
1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e
che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi
curricula
o
con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata
e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa di
assenso allo svolgimento di attivita'
sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice
fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta
allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma
non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a
sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la
dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta
(verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) e' allegato alla
domanda spedita dall'ufficio postale
Disciplina speciale per il
rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in
addestramento
Discipline speciali:
dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti privati, della
soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di
ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di
6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza
sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di
inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse
messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno
sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al SSN
Facilitazioni per lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge
l'attivita' in Italia
VIII. Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puoŐ essere effettuata anche
da associazioni di categoria, per conto
degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con
apposito atto,
associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009)
o
accertamento di indisponibilitaŐ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per lŐimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg.
per la trasmissione da parte del Centro per lŐimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5
gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg.
per l'eventuale revoca da parte
del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20
gg. dalla richiesta
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso, si ricorre
alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente (Circ.
Mininterno 9/4/2009)
o
ai fini dellŐaccertamento del rispetto delle condizioni
retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello
regionale
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
Diritto di precedenza per
l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del permesso in
permesso per lavoro subordinato
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
IX. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite
Autorizzazione all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellŐautoritaŐ competente di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lŐassenza
dello straniero) al rilascio dellŐeventuale titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaŐ (iscrizione
in albo professionale – o, in
mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unŐautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellŐautoritaŐ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellŐattivitaŐ; da
richiedere anche (o solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivitaŐ per le quali non sia necessario il rilascio di
titoli abilitativi o autorizzatori; tale
attestazione fa riferimento alla disponibilitaŐ, in Italia, di un ammontare
pari alla capitalizzazione, su base annua, dellŐimporto mensile dellŐassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento;
verosimilmente, solo per attivitaŐ che non richiedano titoli abilitativi o
autorizzatori); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse
rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni,
polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eŐ
richiesta lŐiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaŐ professionali,
se previsti, conseguiti allŐestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lŐiscrizione nellŐalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaŐ)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta
anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di contratto per prestazione dŐopera o di
consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione,
certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita'
lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del
bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a
garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci, amministratori di societa', sono richiesti,
in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta
per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel
Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da
cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del
rappresentante legale della societ che assicuri per l'interessato un reddito
di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
disponibilitaŐ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellŐeventuale attestazione
o
disponibilitaŐ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eŐ prevista lŐesenzione
dal ticket (8.300 euro per anno circa), o
dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del
rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum
Mininterno 2000 e da modulo
"z" distribuito dai ministeri
per la conversione da studio a lavoro autonomo)
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del
lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum
Mininterno 2000)
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo
Rinnovo del permesso
Reati contro il diritto
d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
o
rilevano solo condanne successive allŐentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da
elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti
a motivare il diniego di rinnovo (Sent.
Cons. Stato 2683/2009)
o
TAR
Abruzzo: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lŐentrata in vigore della L. 189/02
o
essendo la condanna con
sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso di
soggiorno e di espulsione dello
straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato,
in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a seguito
della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs.
286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento
secondo il quale la condanna non
e' preclusiva rispetto al rilascio
di permesso CE slp, ma puo' solo indurre
l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e
sulla condizione di inserimento dello straniero (sent.
Cons. Stato n. 896/2009); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le
condanne in questione non automaticamente
preclusive rispetto al rinnovo del
permesso per lavoro subordinato
(sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009)
o
TAR
Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento,
si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e
sociali e della durata del soggiorno in Italia
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata
resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto
notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla
Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Trib.
Roma)
Diritti del titolare di
permesso per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di intermediazione in
materia di prima casa
o
assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma
senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaŐ di svolgere attivitaŐ di lavoro autonomo
(diversa da quella originariamente autorizzata)
o
possibilitaŐ di svolgere attivitaŐ di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellŐelenco anagrafico di cui allŐart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro giaŐ in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'obbligo e' verosimilmente
assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa
occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di
permesso per lavoro autonomo (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
o
conversione del permesso di soggiorno in permesso per
residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
diritto di soggiorno o di permesso per uno
dei motivi per i quali e' consentito
l'accesso ad attivita' di lavoro subordinato, con le seguenti peculiarita':
¤
lo svolgimento di attivitaŐ che richiedano
riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri eŐ
ammesso extra quota, in caso di
titolari di diritto di soggiorno o
di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia (nella prassi, tipicamente, anche per i titolari di altro permesso
rilasciato in Italia); verosimilmente, lo svolgimento di qualsiasi attivita' di
lavoro autonomo da parte del titolare di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro e' consentito solo entro
quote, in analogia con quanto previsto per
il lavoro subordinato (D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e circ.
Mininterno 30/11/2007)
¤
benche' la Direttiva
2004/114/CE
preveda anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti
universitari, all'esercizio di attivita'
lavorativa autonoma e art. 39, co. 3, lettera b T.U. preveda che il Regolamento
di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma, tale disciplina non
e' mai stata mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS) chiarisce pero' che nel limite delle 1040 ore annue,
e' consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
¤
e' escluso il caso di permesso per minore eta'
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
per lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (verosimilmente, con
eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
per uno dei motivi
per cui e' consentito il rilascio di permesso per lavoro subordinato, salve le
seguenti peculiarita':
¤
per i titolari di permesso per formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del
tirocinio formativo) o studio,
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia)
¤
dubbia la possibilita' di conversione per i titolari di
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ŇlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
¤
la certificazione
del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo competenza e' dello Sportello Unico
Sanzioni
o
si applica anche in caso di rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003,
associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato
violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola
o a gestione separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
X. Esercizio di
una professione
Accesso all'esercizio di professioni
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio
(es.: laurea) e titolo
abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento
dei titoli conseguiti allŐestero
o
iscrizione nellŐalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allŐordine dei medici)
Attivita' precluse
o
le attivitaŐ che comportino lŐesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
- dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallŐart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle
province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dŐItalia
- dei
magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli
affari esteri, dellŐinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e
del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in
base allŐart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lŐelaborazione, la decisione e lŐesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaŐ e di
merito
Iscrizione agli albi o elenchi
speciali
Ammissione agli esami di
abilitazione
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs.
206/2007)
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellŐaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallŐordinamento italiano
(incluso, per lo straniero, il
vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o lŐinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allŐaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lŐaccesso ai medesimi e' subordinato, da
disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche
professionali
o
l'attivita' esercitata con lŐimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni
o della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellŐiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellŐuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellŐuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellŐinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellŐuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento
comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione
di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello
Stato di stabilimento)
- prova
di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della
sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo
necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellŐesperienza
professionale:
- per
attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
- se
l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e
competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile
a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
- per
le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate
tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il
titolo acquisito in altro Stato membro
e' riconosciuto automaticamente
ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti
antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di
svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha
rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non
appartenente all'UE il titolo
corrispondente a una delle professioni in questione)
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
- se
e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di
competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari),
l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica
professionale richiesta dallo Stato
membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di
professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero,
eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
- possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a
scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione
sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
- certificato
o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia
degli attestati di competenza o del titolo
di formazione ed eventuale attestato
dellŐesperienza professionale (ed
eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata
dellŐattivita', rilasciato dallŐautorita'
o dallŐorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi
afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellŐesperienza professionale)
- eventuali
altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se
richiesti per la particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il
riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti
dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie
e del MAE; e' sentito un rappresentante dellŐOrdine o Collegio professionale
ovvero della categoria professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in
campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lŐiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo
abilitante conseguito in Italia; possibilitaŐ di sostenere una seconda prova in
caso di esito negativo della prima; da circ.
Min. SanitaŐ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Calabria (eŐ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di
Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante
nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle
rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lŐistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002,
27/11/2002
e 18/9/2003)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allŐalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalitaŐ, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: specializzazioni e quelli
di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaŐ nellŐambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di
per seŐ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della
professione eŐ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eŐ
consentita lŐiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lŐesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellŐUnione europea
o
note:
¤
il fatto che il conseguimento del titolo abilitante non
dia titolo allo svolgimento della professione appare in contrasto, per quanto
riguarda medici, ostetrici, infermieri e farmacisti, con le disposizioni della Direttiva
2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione
¤
per il resto, non sembra che queste disposizioni diano
luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non
dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
XI. Ingresso e
soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
Ingresso, entro quote
specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allŐart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento,
in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto
formativo, redatto ai sensi dellŐart. 18 L.
196/1997, elaborato da uno dei soggetti di cui allŐarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaŐ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheŐ centri convenzionati o
accreditati; comunitaŐ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008)
della regione interessata
o
per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed
il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al
tirocinante alloggio idoneo e
vitto e quello di pagare le spese
di rimpatrio; le regioni o il soggetto
ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita'
competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del
rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia
della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione
dei rapporti di lavoro
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla necessita'
che, ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una
convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso
un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in
funzione del completamento di un percorso
di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione
Diritti del titolare di
permesso per studio e formazione
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allŐiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non
copre i familiari; per estendere lŐassistenza eŐ necessario il pagamento del
contributo completo di Ł. 750.000 – da circ.
MinsanitaŐ 24/3/2000);
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del
permesso di soggiorno per studio e formazione, previo pagamento del contributo
(circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allŐassistenza sociale a paritaŐ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in
materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)
Conversione del permesso per
formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno; nota: nel modulo
"v" distribuito dai ministeri
e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata
superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da
Regolamento); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, a condizione del possesso dei requisiti per
lŐingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheŐ dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base
della documentazione presentata dallŐinteressato; l'eventuale specificazione di
categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la
possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia)
XII. Conclusioni
o
distanza obbligata tra domanda e offerta
o
ostacoli al mantenimento della legalita'
o
compressione della professionalita'
o
permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:
¤
ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio;
impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)
¤
conversione turismo-lavoro
o
applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso
o
sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del
permesso anche in pendenza di vertenza
o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della
legittimita' di un licenziamento
o
consentire l'accesso dello straniero al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
II Parte
La Legge 94/2009:
principali elementi in materia di diritto dello straniero
I. Immigrazione
illegale
Repressione
á
Ammenda da
5.000 a 10.000 euro per ingresso
o soggiorno illegali (reato);
non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito; in caso di presentazione di domanda di
protezione internazionale da parte
dell'interessato, il procedimento e' sospeso; in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un
permesso per motivi umanitari, non
si procede; il giudice di pace,
se l'accompagnamento e' immediatamente eseguibile, puo' sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione con divieto di reingresso per un periodo di durata >
5 anni (L. 94/2009)
¤
l'espulsione sostitutiva e' di fatto impraticabile
¤
obbligo di denuncia:
- l'introduzione
del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile
d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di
pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio
o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia
scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e'
attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)
- la
denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero
o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)
- quando
piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono
anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)
- se,
nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale
si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede
redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331,
co. 4 c.p.p.)
- il
mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta
notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di
pubblico ufficiale (art. 361 c.p.),
con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico
servizio (art. 362 c.p.;
la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche
socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate
per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)
- agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)
- agli
effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita'
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale
(art. 358 c.p.)
- non
e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p.
si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331, co. 4 c.p.p.
- in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso
negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota
ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990):
il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando
abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso
¤
Sent.
Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano
quelli ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, in base alla denominazione di cui all'art.
27, co. 2 DPR 394/1999) corrispondono alla tutela di un diritto
fondamentale; il bilanciamento di tale
tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo
dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione;
all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del
permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario
¤
sollevata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10 bis T.U. da
- Giudice
di pace di Bologna (su richiesta
della Procura), Procura
di Agrigento, Giudice
di pace di Torino, Giudice
di pace di Pordenone, Trib.
Trento, Trib.
Pesaro, per
Ż
violazione del principio di uguaglianza (vengono
trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla
commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di
entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato
allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso
situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il
giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario
in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente
per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art.
14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato
contravvenzionale)
Ż
violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del
"nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi
legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire
denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a
seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e'
violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il
richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e'
sospeso dalla richiesta)
Ż
limitazione della regolarizzazione a soli colf e
badanti
Ż
uso del magistero penale per conseguire un risultato
amministrativo (l'espulsione)
Ż
violazione del principio di ragionevolezza e di quello
di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del
procedimento amministrativo/penale)
Ż
violazione del principio di ragionevolezza (per
l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)
Ż
assenza di lesione di un bene giuridico (la sicurezza
pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si
sanziona uno status)
Ż
assenza di necessita' di una sanzione penale, data la
volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa
Ż
disparita' di trattamento dello straniero per il quale
si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna (senza che questo
dipenda dal comportamento dell'interessato)
Ż
violazione delle disposizioni del Protocollo
addizionale alla Convenzione
ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di
migranti (per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico)
Ż
elusione del dettato della Direttiva 115/2008
- Trib.
Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela
di diritti di rango costituzionale (nel
caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali
retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per
licenziamento intimato verbalmente)
á
Trattenimento in CIE prorogabile, oltre i 60 gg, per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del
questore, in caso di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle procedure di
rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della disposizione (L.
94/2009)
á
L'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg puo' essere impartito anche in caso di
respingimento differito (L.
94/2009)
á
Reiterabilita'
del procedimento in caso di mancato ottemperamento all'ordine del
questore di lasciare l'Italia entro 5 gg (L.
94/2009)
á
La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione dell'ordine si applica anche
quando il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello
straniero era di respingimento (L.
94/2009)
á
Pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata
richiesta nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche
quando il provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito
di permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione disposta per mancata
dichiarazione di presenza in caso di
soggiorno breve per turismo, studio o affari, o per prolungamento
illegale di tale soggiorno breve; in
questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con rito
direttissimo (L. 94/2009)
á
Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del
questore, continua a permanere illegalmente in Italia e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009)
á
Reclusione da 1 a 6 anni per chi utilizzi, anche
senza averlo prodotto, un documento contraffatto o alterato al fine di determinare il rilascio di un visto, di
un permesso o di un contratto di soggiorno (L. 94/2009)
Prevenzione
á
Arresto < 1 anno e ammenda < 2000 euro per chi non ottemperi, senza giustificato motivo,
all'ordine degli agenti o degli
ufficiali di P.S. di esibizione
di passaporto o di altro
documento di identificazione e
del permesso o di altro
documento che attesti la regolarita' del soggiorno (es.: ricevuta di
dichiarazione di soggiorno) (L. 94/2009)
Terra bruciata
á
Reclusione da 6 mesi e 3 anni (e confisca
dell'immobile, salvo che appartenga ad estraneo al reato) per chi, al fine di
trarne un ingiusto profitto, ospiti a
titolo oneroso lo straniero irregolare o gli ceda un alloggio, anche in locazione; rileva la mancanza di titolo
di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione (L. 125/2008 e L. 94/2009)
á
Necessaria acquisizione del permesso di soggiorno dell'utente da parte del gestore di money
transfer; in mancanza, obbligatoria la
segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati
identificativi del richiedente (L. 94/2009)
á
Ai fini della celebrazione del matrimonio lo straniero (incluso il comunitario)
deve presentare anche un documento attestante la regolarita' del
soggiorno in Italia (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 7/8/2009, elencando i
titoli idonei, trascura diverse situazioni: detenuto, richiedente asilo
trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve,
straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il
nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.)
á
Esibizione del titolo di soggiorno necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti
di stato civile (esclusi, secondo circ. Mininterno 7/8/2009, dichiarazione
di nascita e riconoscimento di filiazione)
e all'accesso a pubblici servizi,
salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [12]
(L. 94/2009)
¤
Note:
- per
provvedimento si intende, di
regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che
l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad
una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque
pregiudizievole nei confronti del privato
- non
e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a
rilevanza pubblica delegati a privati,
ad esempio tramite concessione
(dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di
poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
- l'esibizione
del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla
regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il
reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)
- l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione
induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione
e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo
di erogazione da parte dell'amministrazione;
tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia") e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure
di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di
trasporto, etc.)
- l'onere
di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della
disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse
del solo straniero che li
richiede (non, quindi, quando sia rilevante
l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da
disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle
convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra
orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
II.
Immigrazione legale
Ricongiungimento
á
Soppresso il
regime di silenzio-assenso per
il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento, sostituito da un termine
ordinatorio di 180 gg per il rilascio del
nulla-osta (D. Lgs. 160/2008 e L.
94/2009)
á
Per il ricongiungimento familiare dello straniero, richiesta la disponibilita' di alloggio
dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dagli uffici comunali (nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso)
(L. 94/2009)
¤
altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.),
riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia'
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito
di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
¤
superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi
4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi
¤
stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per
una persona, e di mq 14, se per due persone
¤
presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14
¤
stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di
finestra apribile
¤
in caso di alloggio monostanza, superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se
per due persone
¤
presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni
climatiche lo richiedano
¤
temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĄC e i
20ĄC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli
¤
superfici interne delle parti opache delle pareti senza
tracce di condensazione permanente
¤
illuminazione naturale diretta, adeguata alla
destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi
igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
¤
per ciascun locale, ampiezza delle finestre
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
¤
ventilazione meccanica centralizzata con aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di
ventilazione naturale
¤
aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
¤
eventuale posto di cottura annesso al locale di
soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto
di aspirazione forzata sui fornelli
¤
stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il
ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica
¤
assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da
bagno sprovviste di apertura all'esterno
¤
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti
in almeno una stanza da bagno
¤
adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a
rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel
fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o
spazi destinati a servizi comuni
á
Vietato
l'ingresso e il soggiorno (con eventuale revoca del permesso) per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009)
á
Ricongiungimento del genitore naturale con figlio minore consentito se il figlio minore
soggiorna regolarmente in Italia
con l'altro genitore e se sono
soddisfatti da subito i requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e
alloggio; si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore (L. 94/2009)
á
Inespellibilita'
del familiare convivente di cittadino italiano limitata al secondo grado di parentela (L. 94/2009)
Accesso al lavoro
á
Semplice comunicazione allo Sportello unico, da parte del datore di lavoro che abbia
sottoscritto col Mininterno un apposito protocollo di intesa, per l'assunzione
extra-quota di dirigenti o
personale altamente specializzato,
professori universitari e lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel
territorio italiano da ammettere in Italia per funzioni o compiti specifici per
un periodo limitato o determinato (L. 94/2009)
Stabilita' del soggiorno (misure positive)
á
Possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca
di occupazione per 12 mesi e
convertibilita' del permesso per studio in permesso per lavoro dopo il conseguimento in Italia di dottorato o master di II livello (L. 94/2009)
Stabilita' del soggiorno (misure negative)
á
Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla
sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta
perdita di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari, motivi familiari,
permesso CE slp, carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di
straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare
(l'espulsione puo' colpire, ad es., il titolare di permesso per lavoro o per studio che non abbia dato luogo a ricongiungimento, anche se ha gia'
soggiornato per motivi familiari) (L. 94/2009)
á
Termini per la presentazione della richiesta di
rinnovo del permesso: 60 gg.
prima della scadenza per qualsiasi
permesso (L. 94/2009)
á
Contributo da 80 a 200 euro per richiesta di rilascio e rinnovo di permesso, salvi
i casi di permesso per asilo,
richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari; gettito destinato al Fondo per i rimpatri e al finanziamento dell'attivita' del Mininterno
relative a rilascio e rinnovo dei permessi (L. 94/2009)
á
Rilascio del permesso CE slp subordinato al superamento di un test di conoscenza
dell'italiano (L. 94/2009)
á
Durata minima di 2 anni della residenza legale in Italia successiva al matrimonio ai fini
dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio; dimezzamento della durata minima richiesta per i
periodi successivi al matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi; anche in assenza di motivi ostativi, l'acquisto non consegue
automaticamente alla maturazione dei
requisiti; la condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o
separazione legale deve sussistere al momento dellŐadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (L.
94/2009)
¤
la richiesta di acquisto della cittadinanza puo' essere
avanzata anche dal coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente alla data del matrimonio,
sempre che al momento della presentazione della domanda abbia maturato i
requisiti previsti dalla norma (circ.
Mininterno 7/10/2009); nota: verosimilmente, i requisiti di durata sono
valutati a partire dalla data del matrimonio, non dell'acquisto di cittadinanza
¤
disciplina applicabile alle istanze per matrimonio (circ.
Mininterno 6/8/2009):
- istanze
presentate prima dell'entrata in vigore
della L. 94/2009:
Ż
istanze per le quali e' decorso il termine biennale per
la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della
presentazione
Ż
altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte
dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare
se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di
residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ.
Mininterno 7/10/2009)
- istanze
presentate dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
Ż
regolarita' della residenza legale (iscrizione
anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
Ż
certificato del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti
Ż
eventuale stato di famiglia attestante la presenza di
figli nati o adottati dai coniugi
- per
tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:
Ż occorre
presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del
decreto (circ.
Mininterno 7/10/2009) atto integrale di matrimonio e certificato di
esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in
base ad art. 149 c.c.,
lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)
Ż
quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione
o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non
ancora annotati e trascritti a
quella data, si procede alla revoca
del decreto
á
Tassa di 200 euro
per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza (L.
94/2009)
á
Ai fini dellŐelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, allŐistanza o dichiarazione dellŐinteressato
deve essere allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti (L. 94/2009)
á
Conversione del
permesso ai 18 anni per minori
non accompagnati condizionata al fatto che
siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e al soddisfacimento dei requisiti di
soggiorno pregresso > 3 anni e
di partecipazione a un progetto di inserimento > 2 anni (L. 94/2009)
á
La cancellazione dall'anagrafe dello straniero, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione
di dimora a seguito della scadenza del
permesso di soggiorno, e' effettuata dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso, previo avviso e invito
a provvedere nei successivi 30 giorni (L. 94/2009)
III. Comunitari
Rimpatrio di minori non
accompagnati
á
Rimpatrio assistito del minore comunitario
non accompagnato che eserciti la prostituzione, se nel suo interesse, secondo quanto previsto
dalla Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo (L. 94/2009)
Reati e soggiorno
á
Soppressa l'aggravante di soggiorno illegale per il comunitario (L. 94/2009, a seguito delle censure della Commissione UE)
á
Soppresse le
disposizioni che prevedevano
l'allontanamento con accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per il comunitario condannato a > 2
anni di reclusione o per delitti contro la
personalita' dello Stato (L. 94/2009, a seguito delle censure della Commissione UE)
á
Ai fini della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari la pericolosita' del soggetto per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen e' valutata tenendo
conto anche di eventuali condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009)
á
Anche il giudice di pace puo' sostituire la pena
inferiore a due ani di reclusione con l'espulsione quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 16,
co. 1 D. Lgs. 286/1998 (L. 94/2009)
Iscrizione anagrafica
á
Iscrizione e richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile (L.
94/2009)
á
Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica del senza fissa dimora,
questi, al momento della richiesta e' tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva
sussistenza del domicilio (L. 94/2009)
á
Istituito presso il Mininterno un apposito registro delle persone senza fissa dimora (L. 94/2009)
IV. Reati
Reati in materia di immigrazione
á
Ridefinizione
delle pene per molti dei reati di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (L. 94/2009)
á
Riduzione delle
pene, in caso di collaborazione
significativa con l'autorita' giudiziaria o di polizia, per i delitti di
riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto
o alienazione di schiavi e per quello di associazione a delinquere finalizzato
alla commissione di uno di questi delitti (L. 94/2009)
Reati e soggiorno
á
Espulsione con accompagnamento immediato o
allontanamento quale misura di sicurezza
per lo straniero o, rispettivamente, per il comunitario condannati a >
2 anni di reclusione o per delitti contro
la personalita' dello Stato (L. 125/2008 e L. 94/2009)
á
Condanne per
reati di cui all'art. 380 c.p.p.
(arresto obbligatorio in flagranza) rilevanti per la valutazione della
pericolosita' del soggetto ai fini della revoca del permesso per motivi familiari (L. 94/2009)
á
Condanne ostative a ingresso e soggiorno rilevanti anche se ancora non
definitive (L. 94/2009)
á
Condanne per
reati di cui all'art. 26, co. 7 D. Lgs.
286/1998 ostative a ingresso e
soggiorno (L. 94/2009)
Reati tipici: sfruttamento di
minori
á
Reclusione < 3 anni per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' < 14 anni e per chi, avendola in custodia o sottoposta alla
sua autorita', permette che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare
(L. 94/2009)
Controllo del territorio
á
Possibile per i sindaci avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in congedo di Corpi
dello Stato) per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco,
previa verifica da parte del comitato provinciale per lŐordine e la sicurezza
pubblica del possesso dei requisiti
stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da
personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la
fruizione di risorse economiche pubbliche (L. 94/2009)
¤
le associazioni di
osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne'
di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione)
o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono ricevere da tali soggetti
risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
¤
gli osservatori operano in
nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto
anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta
buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche
giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario"
¤
sono esclusi i daltonici
(art. 5, co. 1, lettera b)
¤
sono esclusi coloro che fanno
uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano presentato in
passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d)
¤
gli ossevatori non possono
usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)
¤
gli osservatori devono avere
integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b) e una adeguata
capacita' di espressione visiva (art.
5, co. 1, lettera b)
¤
quando sia necessario
effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se
autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4)
¤
il sindaco che voglia
impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano alle
chiamate effettuate dagliosservatori (art. 2, co. 5)
[1] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva
che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al
Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[2] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva
che il preavviso di dimissioni (per qualunque contratto di lavoro subordinato,
co.co.co., co.co.pro., collaborazione occasionale, associazione in
partecipazione, socio-lavoratore di cooperativa) dovesse essere consegnato su
appositi moduli predisposti e distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e
dai centri per l'impiego; i moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un
codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione.
[3] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di
permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di
lavoro a tempo determinato.
[4] In precedenza, sia giurisprudenza e
prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della
alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una
parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[5] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva
che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al
Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[6] In precedenza: arresto da 3 mesi a un
anno e ammenda di 5000 euro.
[7] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione
dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato
frequentato in Italia.
[7] In precedenza, sia giurisprudenza e
prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della
alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una
parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[8] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione
dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato
frequentato in Italia.
[9] In precedenza, sia giurisprudenza e
prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della
alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una
parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[10] In precedenza, sia giurisprudenza e
prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della
alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una
parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non
concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005),
secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[11] In precedenza: almeno 30 gg. prima della
scadenza.
[12] Modifica del testo di art. 6, co. 2 D.
Lgs. 286/199:
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti
inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti
agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui allŐarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |