ASGI
NEWSLETTER n. 13 del 13 gennaio 2010
SEGNALAZIONI NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
SEGNALAZIONI
NORMATIVE
La misura consente
l'emanazione di ordinanze anche in deroga alle norme legislative vigenti.
Il Governo
italiano proroga fino al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale "per fronteggiare
l'afflusso di extracomunitari nel territorio nazionale". Si tratta della
ventunesima proroga dal 2002. Ciò consentirà l'emanazione di ordinanze disposte
dal Presidente del Consiglio dei Ministri anche in deroga alle norme
legislative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali. Uno
strumento straordinario previsto dalla legge del 1992 sulla protezione civile,
ma usato illegalmente da 8 anni in modo ordinario per provvedere ad un
fenomeno ordinario. Si veda il D.P.C.M. 19 novembre 2009 Proroga
dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto e di gestione
dell'afflusso di extracomunitari, pubblicato in G.U. n. 274 del
24-11-2009.
CIRCOLARI
AMMINISTRATIVE
Circolare del
Ministero dell'Interno (n. 12/2009 dd. 27.11.09) che ribadisce il divieto di
segnalazione degli stranieri irregolari che si rivolgono alle strutture
sanitarie
Il Ministero
dell'Interno emana una circolare che ribadisce il contenuto dell'art. 6 c. 2 in
combinato disposto con l'art. 35 c. 5 del T.U. immigrazione, come
modificato dalla legge n. 94/2009, relativamente al divieto di segnalazione
dello straniero irregolare che si rivolge alle strutture sanitarie .
Confermato il doppio
canale d'ingresso: permane la necessità del nulla osta, tranne che per
determinati settori.
Circolare
del Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2009, n. 7881 (13.02 KB)
Il Ministero dell'Interno, con la
circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 della Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ha deciso di confermare il
regime transitorio già adottato negli anni precedenti per quanto riguarda i
settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato
per i lavoratori rumeni e bulgari, prima di liberalizzare l'accesso al mercato
del lavoro italiano.
Tale regime transitorio, analogamente a quanto previsto negli anni precedenti,
non si applicherà per i seguenti settori:
• Agricoltura e turismo alberghiero;
• Lavoro domestico e di assistenza alla persona;
• Edilizio;
• Metalmeccanico;
• Dirigenziale ed alimentare qualificato;
• Lavoro stagionale.
Per tali settori sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del
lavoro interno mentre per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei
lavoratori rumeni e bulgari avverrà attraverso la presentazione di richiesta di
nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando l'apposita
modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
In relazione alle
numerose richieste di chiarimenti formulate dalle sedi, l'INPS ha fornito
alcune indicazioni relative alle denunce a seguito di emersione ai sensi
dell’art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Circolare
INPS del 9 dicembre 2009, n. 28660 (181.27 KB)
4. Regolarizzazione 2009
: circolare del Ministero dell'Interno
Indicazioni sull'interruzione del
rapporto di lavoro in fase di regolarizzazione e relativi adempimenti .
Confermata l'estinzione dei reati ed illeciti amministrativi solo in caso di
procedura completa.
Circolare
del Ministero dell'Interno n. 7950 del 7 dicembre 2009 (32.19 KB)
Piemonte, Emilia Romagna e la Provincia
Autonoma di Trento autorizzano l'iscrizione provvisoria al sistema sanitario
nazionale dei cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione.
Provincia
autonoma di Trento, circolare del 16 ottobre 2009 (91.66 KB)
Regione
Piemonte, Direzione Sanita', circolare del 18 novembre 2009 (996.28 KB)
Si ringraziano Sergio Briguglio e Gianluca
Vitale per le segnalazioni.
''Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria non dovra' richiedere allo straniero che accede alla struttura
penitenziaria l'esibizione di alcuna documentazione attestante la sussistenza
dei requisiti legittimanti la presenza sul territorio italiano, ne' lo
straniero sara' tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarita' della sua
posizione''. E' quanto chiarisce una circolare del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia, diramata a tutti i provveditori
regionali. Questo vale a maggior ragione ''nel caso in cui a richiedere il
colloquio siano i figli minori di persone prive di permesso di soggiorno''.Ma
la circolare precisa anche che il mancato obbligo di verifica sulla regolarita'
dello straniero all''ingresso del carcere ''non esclude che il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che in qualsiasi modo venga a
conoscenza della sussistenza del reato non sia tenuto, in via generale, a
denunciare tempestivamente il reato all''autorita' giudiziaria o ad altra che
abbia a sua volta obbligo di riferire a quella''. La decisione di non chiedere
allo straniero in visita un documento che ne attesti la regolare presenza e'
stata presa sulla base della considerazione che l'accesso per il colloquio con
i familiari in carcere - dice la circolare - ''non si configura come la
fruizione di un servizio pubblico, ma come esercizio di un diritto, tanto da
parte dei ristretti quanto da parte dei congiunti''.
Fonte : Ansa - Si ringrazia l'avv. Alessandro Zucca per la segnalazione.
7. Emanata la
circolare Gelmini sul "tetto" del 30% di alunni stranieri in classe
Diramata
dal Ministro Gelmini la circolare che prevede la distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e le classi costituite in ciascuna
scuola in modo da non superare il tetto del 30% del numero degli alunni
stranieri in ciascuna classe .La circolare prevede l'introduzione di tale
limite a partire dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal
primo anno di ciascun grado di studi. Eventuali eccezioni e deroghe
potranno essere consentite dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale in
presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche,
di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse
professionali e strutture di supporto ovvero consolidate e positive esperienze
didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in
ultima istanza, per ragioni di necessità per l'oggettiva esistenza di soluzioni
alternative.Desta preoccupazione l'enfasi sottolineata in alcuni punti
della circolare alla possibilità che gli alunni stranieri soggetti all'obbligo
di istruzione siano assegnati ad una classe diversa ed inferiore rispetto
a quella corrispondente dall'età anagrafica , su decisione del collegio dei
docenti in relazione a criteri che tengano conto anche della verifica delle
competenze linguistiche dell'alunno. Il rischio è che tale
"scorciatoia" possa trovare una diffusa attuazione in mancanza di
adeguate risorse finanziarie e organizzative volte invece a
potenziare azioni positive aggiuntive all'ordinario curriculum scolastico
miranti all'integrazione degli alunni stranieri, con ciò determinando situazioni
di discriminazione a danno dei figli di immigrati.
Pubblicata la Legge
Regionale Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme
per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in
Puglia” sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 196 del 7 dicembre 2009.
In data 4 dicembre
2009, il Commissario europeo Vladimir Špidla ha risposto all'interrogazione presentata
in sede di Parlamento europeo dalla parlamentare friulana Debora Serracchiani
in merito ai profili discriminatori della l.r. f.v.g. n. 12/2009 relativa ai
benefici della c.d. "carta famiglia", per il cui accesso il
legislatore regionale ha previsto un requisito di anzianità di
residenza di otto anni in Italia, di cui uno nella regione FVG. La Commissione
europea ritiene che il beneficio della "carta famiglia" potrebbe
rientrare tra le prestazioni familiari di sicurezza sociale previste dal regolamento
comunitario n. 1408/71, secondo l'autonoma definizione prevista dal diritto
comunitario, per cui andrebbe di conseguenza applicato il principio di parità
di trattamento e di non discriminazione. Ugualmente, la Commissione europea
rileva che la "carta famiglia" potrebbe essere considerata un
vantaggio sociale suscettibile di facilitare la mobilità dei lavoratori
comunitari all'interno dell'Unione europea e, pertanto, alla luce della
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dovrebbe essere concessa nel
rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, con
riferimento ai lavoratori migranti dell'UE e per le altre categorie di
cittadini UE a norma del Trattato CE.Tuttavia, la Commissione sottolinea che
nei casi di discriminazione indiretta fondati su criteri apparentemente neutri
che possono mettere persone appartenenti ad una determinata categorie protetta
dal diritto comunitario in posizione di particolare svantaggio rispetto agli
altri ed in particolare ai lavoratori o cittadini nazionali, occorre procedere
ad una valutazione della giustificazione adottata dall'autore del
provvedimento, volta ad analizzare le finalità addotte, così come la
proporzionalità del danno arrecato ai soggetti discriminati rispetto alle
medesime finalità del provvedimento. Tale valutazione- afferma la
Commissione - spetta innanzitutto ai giudici nazionali.Per un approfondimento
sulla legislazione regionale del Fvg in materia di "carta famiglia",
si veda la news ASGI
del 25 agosto 2009, così come il parere dell'UNAR (Ufficio Nazionale
Anti-Discriminazioni Razziali), nella News ASGI del 28
novembre 2009 (sotto)
La presa di posizione
dell’UNAR sulla legge regionale del FVG n. 12/2009 relativa al beneficio della
“carta famiglia”, a seguito della sollecitazione e dell’esposto presentati
dall’ASGI
Con l'art. 11 comma 13 della legge
regionale F.v.g. n. 12 dd. 23 luglio 2009, è stato modificato il
requisito soggettivo di anzianità di residenza ai fini dell'accesso al
beneficio sociale denominato "Carta Famiglia" previsto dalla Legge
Regionale F.v.g. 7 luglio 2006, n. 11 ("Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialità"). Tale requisito di anzianità di
residenza, previsto nel testo originario della legge n. 11/2006 nel termine di
"almeno un anno in regione", è stato portato ad "almeno
otto anni in Italia di cui uno in regione".
La "Carta Famiglia" è un
beneficio socio-assistenziale che attribuisce al titolare (genitore con almeno
un figlio a carico) il diritto soggettivo all'applicazione di
agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione
diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi
nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della
normativa statale in materia tributaria ( art. 10 commi 2 e 5 L.r. n. 11/2006).
Documento
UNAR su l.r. fvg 12_09_031109_pag_1 (56.75 KB)
UNAR
Documento l.r. 12/09 dd. 03.11.09 pag. 2 (74.42 KB)
UNAR
Documento l.r. 12/09 dd. 03.11.09 pag. 3 (57.03 KB)
UNAR
Documento l.r. 12/09 dd. 16.11.09 pag. 1 (46.39 KB)
UNAR
Documento l.r. 12/09 dd. 16.11.09 pag. 2 (63.03 KB)
Legge
regionale FVG n. 12/2009 (carta famiglia) (1704.84 KB)
La delibera inoltre
unifica i procedimenti relativi al rilascio del certificato di idonietà
abitativa fissando parametri estremamente restrittivi per bloccare i
procedimenti di ricongiungimento familiare e di rilascio del permesso di
soggiorno CE.
La città di Montecchio Maggiore
(provincia di Vicenza) decide arbitrariamente di ricondurre ad una unica
fattispecie normativa il procedimento per il rilascio d'idoneità dell'alloggio
stabilito in relazione ai diversi istituti e procedimenti previsti nel
T.U. immigrazione (ingresso per motivi di lavoro, il Contratto di Soggiorno per
Lavoro e suo rinnovo, la Carta di Soggiorno, il Ricongiungimento famigliare),
esigendo dei parametri abitativi diversi e più esigenti rispetto a da
quelli previsti dal D.M. 05/07/1975, richiamato dalla circolare del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione n. 7170 del 18.11.2009. La delibera del Sindaco di Montecchio
Maggiore, prevede inoltre l'estensione di tali criteri abitativi anche con
riferimento all'ospitalità temporanea di cittadini stranieri, in relazione alla
comunicazione (da effettuarsi entro 48 ore) di ospitalità a sensi dell'art. 7
del D.Lgs. n. 286/1998. Di conseguenza, si intende impedire che cittadini
stranieri vengano ospitati, anche temporaneamente, da persone residenti o
domiciliate nel territorio comunale, allorquando il numero delle persone
presenti nelle abitazioni verrebbe ad essere superiore a quello stabilito
secondo i parametri fissati dal comune medesimo.
Sotto questo profilo l'ordinanza è
suscettibile di fondare una violazione dei diritti fondamentali della
persona, determinando un'ingiustificata ed illegittima interferenza nella vita
privata e familiare dei destinatari (Art. 8 CEDU), nonché una violazione del
diritto alla libertà di circolazione (Art. 16 Cost). Ugualmente violato appare
il principio di uguaglianza, in quanto tale norma discrimina direttamente i
cittadini stranieri nel godimento del diritto alla vita privata e di relazione
qualora essi si trovino nella situazione di persona ospitata, e li discrimina
indirettamente qualora essi si trovino nella posizione di persona ospitante,
in quanto sebbene la disposizione comunale formalmente si rivolge a tutti
gli abitanti nel territorio comunale, siano essi cittadini italiani o
stranieri, è certamente suscettibile di incidere maggiormente ed in misura
sproporzionata sui cittadini stranieri, perché è più probabile che siano essi a
volere ospitare temporaneamente loro connazionali stranieri.
Sotto questo profilo, la delibera della
città di Montecchio Maggiore potrebbe essere oggetto di un'azione giudiziaria
anti-discriminazione ex art. 44 T.U. immigrazione.
L’introduzione di
una maggiorazione di punteggio fondata sull’anzianità di residenza
costituirebbe una discriminazione indiretta verso gli stranieri.
L'introduzione di una maggiorazione di
punteggio fondata sull'anzianità di residenza costituirebbe una discriminazione
indiretta verso gli stranieri contraria ai principi costituzionali di
eguaglianza e ragionevolezza, nonché alle norme di diritto internazionale e
comunitario.La sezione reg. FVG dell'ASGI ha inviato un documento ai capigruppo
consiliari in seno al Consiglio comunale di Trieste in merito alla proposta
della Lega di inserire nei regolamenti comunali per i servizi di scuola
d'infanzia e nidi d'infanzia un criterio di anzianità di residenza per la
formazione delle graduatorie di accesso.Nel documento si evidenziano i
profili di incostituzionalità di una simile proposta, alla luce dei criteri di
uguaglianza e ragionevolezza, nonché le violazioni del diritto comunitario che
ne deriverebbero.Il Consiglio comunale di Trieste esaminerà la proposta
in una delle sedute previste del
mese di dicembre.
Documento
ASGI FVG sulla proposta graduatorie nidi infanzia comune TS (88.14 KB)
L'ASGI fvg ribadisce le
proprie perplessità sui mancati rinnovi dei permessi di soggiorno agli infermieri
professionali in provincia di Trieste e sugli ostacoli all'accesso ai contratti
di lavoro a tempo indeterminato .
Con una lettera inviata
a Prefettura, Questura e Regione FVG, la sezione dell'ASGI di Trieste ribadisce
la propria contrarietà alle prassi adottate dal locale sportello unico
immigrazione di non rinnovare dopo quattro anni i permessi di soggiorno agli
infermieri professionali stranieri, costringendo quest'ultimi ad una nuova
procedura di rilascio del visto di ingresso in Italia.
Ugualmente, nella missiva l'ASGI sostiene l'illegittimità della posizione
assunta dalla locale direzione provinciale del lavoro di non autorizzare i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra infermieri professionali stranieri
e cooperative sociali o agenzie interinali che gestiscono strutture o
reparti sanitari in regime di appalto.
L'ASGI chiede che tale
questione venga risolta nell'ambito del Tavolo tecnico provinciale istituito
tra Prefettura, Questura, Regione FVG e Provincia di Trieste.
Il
promemoria inviato dall'ASGI FVG il 28 ottobre 2008 (186.81 KB)
La conferma dalla
Prefettura locale. Dopo una protesta, danneggiata in modo grave la struttura.
Un commento del Prof. Paleologo.
È stato chiuso il
centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Pian del Lago a Caltanissetta,
in Sicilia. Lo ha confermato alla MISNA la prefettura di Caltanissetta,
che non ha però fornito ulteriori particolari. Secondo i media locali, sabato
14 Novembre 2009 un gruppo di migranti esasperati avrebbe tentato di
forzare i cancelli laterali del Cie per tentare la fuga; in seguito
all'intervento delle forze di polizia e dell'esercito per evitare un'evasione
degli ‘ospiti', si sarebbero verificati disordini e alcuni migranti avrebbero
appiccato il fuoco ai materassi e ad altri oggetti bruciando le camerate.
All'interno del Cie, riferiscono i media locali, c'erano 94 persone; coloro che
avevano inoltrato una domanda di asilo sono stati trasferiti nel centro di
accoglienza per richiedenti asilo (Cara) contiguo al Cie, gli altri, la
maggioranza, sono stati trasferiti in vari CIE in diverse regioni d'Italia.
Commentando la vicenda, Fulvio Vassallo Paleologo, giurista e membro del
consiglio direttivo dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione), afferma che "quanto succede oggi nei Cie italiani
(rivolte analoghe si erano verificata poche settimane fa anche nei Cie a Trapani,
Roma, Torino, Milano, e ancora a Gradisca d'Isonzo, Brindisi, Bari e Modena), è
conseguenza della scelta aberrante del governo che ha portato a sei mesi il
tempo massimo di detenzione amministrativa: l'entrata in vigore delle nuove
norme ha fatto esplodere i Cie in tutta Italia, non solo con rivolte e
tentativi di fuga, ma anche con numerosi atti di autolesionismo e persino
suicidi, mentre come confermano i dati diffusi dal ministero dell'interno, il
numero degli immigrati effettivamente espulsi dall'Italia non è aumentato per
niente rispetto al periodo precedente nel quale la permanenza nei Cie era
limitata a due mesi".
Caltanissetta
- Chiuso il Cie incendiato dopo una fuga
Un commento del
Prof. di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
Sgomberati all'alba
a Milano i rom romeni che occupavano abusivamente un immobile in disuso in via
Rubattino.
Uno sgombero
forzato di famiglie e decine di bambini che frequentano le scuole, senza
preavviso, senza contatti con gli enti del privato sociale e con le scuole,
senza garanzie, né effettive alternative abitative da parte
dell'amministrazione comunale, in violazione delle raccomandazioni degli
organismi internazionali, proprio mentre si celebrava la Giornata
internazionale del fanciullo.
Le immagini
e la cronaca drammatica e giuridicamente efficace di Tommaso Vitale.
DIRITTO
PENALE
L'ordinanza di
remissione degli atti alla Corte Costituzionale emanata dal giudice del lavoro
di Voghera in una causa per risarcimento danni a seguito di infortunio sul
lavoro dello straniero irregolare
Il giudice del lavoro del Tribunale di
Voghera rinvia alla Corte Costituzionale l'art. 10 bis del d.lgs. n.
286/98 introdotto dalla legge n. 94/09 che ha introdotto il reato
contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolare, nella parte in cui non
prevede una deroga all'obbligo di denuncia del reato a favore
dell'autorità giudiziaria cui il cittadino straniero irregolare si sia rivolto
per la tutela dei propri diritti fondamentali.
Il giudice del lavoro di Voghera ha
emanato tale ordinanza nel corso di un procedimento per l'accertamento
dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un immigrato irregolare
di origini egiziane ed un datore di lavoro italiano, ai fini del riconoscimento
a favore del primo dei diritti ad un giusto salario, nonché al risarcimento del
danno patito in conseguenza di un infortunio occorso durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa.
Nel corso del procedimento, il ricorrente
non si è presentato in aula per l'interrogatorio sostenendo la sua difesa
che ciò avrebbe determinato l'obbligo di denuncia da parte del giudice
medesimo per il reato di ingresso o soggiorno irregolare del ricorrente,
l'immediata identificazione dello straniero da parte della polizia
giudiziaria e il rito direttissimo dinanzi al giudice di pace con pressoché
certa condanna ed espulsione.
Il giudice ha riconosciuto la rilevanza
della questione in relazione allo specifico procedimento, così come
la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in
relazione ad una molteplicità di diritti costituzionalmente garantiti.
Innanzitutto, il giudice ipotizza la
violazione dell'art. 24 Cost. relativo al diritto di difesa e di accesso alla
giustizia, quale diritto fondamentale spettante a tutti, poiché lo straniero
irregolare sarebbe indotto a rinunciare alla tutela dei propri diritti
fondamentali (tra cui il diritto al pagamento di una retribuzione equa, art. 36
Cost., il diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, art. 32
Cost.) per non correre il rischio, se non la certezza, di essere denunciato per
il reato di clandestinità e sottoposto ad espulsione. Il giudice sottolinea gli
effetti sociali di detta situazione, con conseguenze di sostanziale impunità
per i datori di lavoro responsabili dello sfruttamento lavorativo di immigrati
privi di regolare soggiorno e relativa lesione alla dignità umana, tutelata
dall'art. 2 Cost.
Ugualmente, il giudice di Voghera
ipotizza la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3
Cost.), in quanto la disparità di trattamento nell'accesso alla
tutela giurisdizionale e al diritto di difesa a danno dello straniero
irregolare risulterebbe irragionevole e sproporzionata poichè fondata
su una condizione soggettiva di per sé non sintomatica di particolare
pericolosità sociale (Corte Costituzionale n. 78/2007). Inoltre, appare
irragionevole che il divieto di segnalazione dello straniero irregolare
sia stato previsto solo per gli operatori sanitari a tutela del diritto
fondamentale alla salute degli immigrati irregolari e non anche per i giudici
aditi per procedimenti volti alla tutela del medesimo diritto ovvero di diritti
parimenti fondamentali e previsti anche internazionalmente (Convenzione
OIL n. 143/1975), con conseguente possibile violazione degli art. 10 e 117
Cost.
I giudici di pace hanno
ordinato il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 10 bis del dlgs.286/98
come modificato dalla legge n. 94/2009. A Cuneo e ad Agrigento, come
gia' in altri tribunali italiani, sono stati sospesi i processi contro
cittadini stranieri accusati del nuovo reato d'ingresso e soggiorno irregolare
perche' i giudici di pace, accogliendo le eccezioni di costituzionalità
sollevate dalle Procure, hanno rinviato all'esame della Corte Costituzionale la
legittimità dell'art. 10 bis del dlg.286/98. Il Giudice di Pace di Agrigento ha
rilevato «come il principio di necessaria offensività del diritto penale
costituisca un limite alla discrezionalità del legislatore: non è consentito
che per finalità di mera deterrenza siano introdotte sanzioni che non si
ricollegano a fatti colpevoli ma, piuttosto, a modi di essere ovvero ad una
mera disobbedienza priva di disvalore, anche potenziale, per un determinato
bene giuridico che si deve proteggere. In definitiva, l'ingresso o la presenza
illegale del singolo straniero non paiono rappresentare, di per sé, fatti lesivi
di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione
individuale, la condizione di migrante».
Per approfondire
vai alla pagina dedicata La condizione giuridica dello straniero dopo l'entrata
in vigore della legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica
Giudice
di Pace di Cuneo, ordinanza del 16 ottobre 2009 (63.15 KB)
Giudice
di Pace di Agrigento, ordinanza del 15 dicembre 2009 (576.93 KB)
Si
ringraziano gli avv.ti Gianluca Vitale e Leonardo Marino per le segnalazioni.
Le motivazioni del
rigetto suscitano polemiche per l’utilizzo da parte del Tribunale per i minori
di Napoli di affermazioni che rimandano a stereotipi e pregiudizi etnici nei
confronti della popolazione Rom in generale
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli,
in sede di appello al riesame, ha respinto l'istanza di scarcerazione di A.V.,
la quindicenne Rom accusata di avere rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel
maggio 2008, avvenimento che scatenò la devastazione dei campi rom di
Ponticelli.La minorenne Rom è stata condannata in primo grado alla pena
detentiva di anni 3 e 8 mesi, sentenza poi confermata in appello. E' tuttora
pendente il ricorso in Cassazione. La decisione del Tribunale per i
Minorenni di Napoli ha suscitato perplessità e sconcerto presso il collegio di
difesa dell'accusata, nonché presso organizzazioni di tutela dei diritti
dei Rom, per il ricorso da parte del collegio giudicante ad affermazioni che
sembrano rimandare a pregiudizi e stereotipi di matrice etnico- razziali nei
confronti della popolazione Rom in generale. Nel rigettare l'istanza di
scarcerazione, infatti, il collegio giudicante ha ritenuto che continuino a
sussistere i presupposti per la custodia cautelare derivanti dal pericolo di
fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che "l'appellante (sarebbe)
pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom" per cui
"sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano,
infatti, misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli
schemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il
mancato rispetto delle regole". L'esame della situazione personale
dell'interessata viene così filtrata attraverso la sua adesione a schemi
di vita tipicizzati del popolo cui essa appartiene, che sarebbero
caratterizzati in generale e tout court dal mancato rispetto delle regole. A
detta del collegio di difesa, sembrerebbe dunque configurarsi nel giudizio
della Corte un pericoloso principio per cui la mera appartenenza al gruppo
etnico rom renderebbe di per sé inconciliabile l'applicazione delle misure
cautelari a prescindere da una seria valutazione su basi personali ed
individuali, mediante invece l'utilizzo di una "categorizzazione" o
"profilo etnico".Secondo l'organizzazione "Soccorso legale"
di Napoli, la decisione del Tribunale dei Minorenni aggiunge un ulteriore
tassello alla violazione dei diritti fondamentali alla difesa che sarebbero
stati compiuti nel corso del procedimento penale a carico della minorenne
rom.
La
decisione del Tribunale per i Minorenni depositata il 29.09.2009 (56.1 KB)
DIRITTO
ANTI-DISCRIMINATORIO
Nuova pronuncia del
Tribunale di Brescia contro l'ordinanza del Sindaco di Ospitaletto che limitava
il diritto all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.
Con un'ordinanza depositata l'11 dicembre
scorso, il giudice civile di Brescia ha dichiarato discriminatorio il
comportamento posto in essere dal Comune di Ospitaletto, che, per mezzo di
ordinanze del Sindaco, aveva limitato il diritto all'iscrizione anagrafica ai
cittadini stranieri, vincolandola al possesso del permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti o "carta di soggiorno" e alla presentazione della
certificazione del casellario giudiziale in originale, tradotta ed asseverata,
rilasciata da autorità competente del paese di origine.Nella decisione, il
giudice di Brescia afferma che il Sindaco, in materia anagrafica, ha la
funzione di tenuta dei registri di stato civile e dell'anagrafe della
popolazione residente, ma, nell'ambito delle sue attribuzioni quale ufficiale
del Governo, non può adottare scelte dirette a fronteggiare il fenomeno
migratorio. Né può giustificare una tale attribuzione la competenza del Sindaco
in materia di ordine pubblico e sicurezza, attribuita dall'art. 54 del TUEL
(Testo Unico Enti Locali), in quanto le iscrizioni anagrafiche, condizionate
dall'esistenza di requisiti ben individuati ed uguali per tutti, italiano o
stranieri regolarmente soggiornanti, non possono rientrane in un ambito
di discrezionalità concesso al Sindaco nemmeno per tali supposti motivi.Il
Sindaco, pertanto, ha agito al di fuori di un contesto di legalità,
prevedendo per i soli cittadini stranieri condizioni aggiuntive e dunque discriminatorie
ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica e discriminando alcune categorie
di stranieri rispetto alle altre, sempre in contrasto con le previsioni
normative. Di conseguenza, il giudice ha ordinato al Comune di Ospitaletto di
rimuovere o modificare le delibere emanate, sempre nel rispetto
dell'ordinamento nazionale. Il Comune di Ospitaletto è stato condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché alla pubblicazione, a proprie
spese, dell'ordinanza sul quotidiano "Il Corriere della
Sera". Respinta invece per mancanza di prove la richiesta del
ricorrente, un cittadino liberiano, titolare della protezione sussidiaria,
volta al risarcimento del danno, nonostante che per quasi di un anno gli sia
stata negata l'iscrizione anagrafica, che ora il Comune di Ospitaletto dovrà
riconoscergli per ottemperare al provvedimento giudiziale.
Il giudice di Brescia aveva già accolto
un primo ricorso presentato dal cittadino liberiano e dall'ASGI (ordinanza
25 luglio 2009, n. 1804/09). Tuttavia, il giudice del reclamo aveva
accolto l'eccezione del Comune che asseriva essere il Ministero il legittimato
passivo in tema di residenza e quindi aveva annullato il provvedimento di primo
grado; Ne è conseguita la necessità della riproposizione del ricorso
contro il Comune di Ospitaletto ed il Ministero dell'Interno e nel
nuovo giudizio il Comune è rimasto contumace, mentre il ministero si è
costituito affermando il difetto della propria legittimazione passiva e
che in ogni caso, conveniva che l'ordinanza del Sindaco era
discriminatoria ed emanata contro la volontà del Ministero!!!.
Insomma lo stesso Ministero dell'Interno aveva preso posizione contro l'ordinanza
del Sindaco, Prandelli, che è anche Senatore della Lega.
Tribunale
di Brescia, ordinanza dd. 11.12.2009 n. 3071/09 (603.88 KB)
GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA
Nell'importante sentenza
del 30 novembre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande camera)
ha dato la seguente interpretazione vincolante della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme
e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:
1) L'art. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che la durata massima del
trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto
nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime
introdotto da tale direttiva divenisse applicabile. 2) Il
periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di
permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle
disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve
essere considerato un trattenimento ai fini dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 15 della direttiva 2008/115.
3) L'art. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che il periodo durante il
quale l'esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è
stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato
dall'interessato avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del
periodo di trattenimento ai fini dell'allontanamento quando, durante tale
procedimento, l'interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di
permanenza temporanea. 4) L'art. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non
si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento
previsti dall'art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento
del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.
5) L'art. 15, n. 4, della
direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva
di esecuzione dell'allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e
6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di
allontanamento e che quest'ultima non sussiste quando risulta poco probabile
che l'interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.
6) L'art. 15, nn. 4 e 6, della
direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non consente, quando
il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di
non liberare immediatamente l'interessato in quanto egli non è in possesso di
validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di
sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a
tale fine.
Sentenza
della Corte di Giustizia europea del 30 novembre 2009, causa n. 357/09
Direttiva
2008/115/CE
GIURISPRUDENZA
EUROPEA
Ha superato l'esame preliminare di
ricevibilità il ricorso inoltrato alla Corte europea dei diritti dell'Uomo
dallo studio legale Lana di Roma, con il supporto dell'Unione forense per i
diritti umani (n. 27765/09, Hirsi et autres c. Italie), per conto di 11
cittadini eritrei e somali intercettati in acque internazionali al largo di
Lampedusa e successivamente ricondotti in Libia dalle autorità della guardia di
finanzia italiane lo scorso 6 maggio 2009. I ricorrenti sostengono che con
l'azione di refoulement in Libia le autorità italiane abbiano commesso una
violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 (
diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti
dell'Uomo, nonché dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione
medesima (divieto di espulsioni collettive).
Secondo i ricorrenti, la presenza sui
barconi respinti di immigrati provenienti dalla Somalia e dall'Eritrea
configura, innanzitutto, una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo (divieto della tortura) e della relativa giurisprudenza
della Corte, secondo cui tale divieto comporta l'obbligo degli Stati aderenti
di non espellere o respingere persone verso Stati dove rischiano di essere
sottoposte a pratiche lesive della loro integrità psico-fisica. Nel parere dei
ricorrenti è senz'altro questo il caso della Libia, dove i respinti
rischiano, da un lato, di subire maltrattamenti nei centri di detenzione e,
dall'altro, di essere rimpatriati verso i rispettivi Paesi d'origine senza
poter avvalersi della protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati di cui la Libia non fa parte. Ulteriori violazioni
riguarderebbero l'articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso
effettivo), avendo le autorità italiane impedito ai migranti respinti la
presentazione di una richiesta d'asilo, e l'articolo 4 del protocollo IV
aggiuntivo alla Convenzione (divieto di espulsioni collettive di stranieri),
dato che gli immigrati sono stati respinti in Libia senza essere identificati,
senza che le loro generalità fossero accertate e senza essere oggetto di un
esame individuale.
L'organismo della Corte europea ha
invitato dunque al Governo italiano a far pervenire entro il 9 marzo 2010
le proprie osservazioni, con riferimento ai seguenti quesiti:
a) i fatti contestati
ricadono sotto la giurisdizione delle autorità italiane?
b) l'intercettazione dei migranti ed il
loro respingimento in Libia li espone al rischio di trattamenti inumani e
degradanti, avendo in considerazione le denunce di organismi internazionali
sulle condizioni di detenzione dei migranti irregolari in Libia?
c) gli eventuali respingimenti dei
migranti dalla Libia verso i paesi di origine li esporrebbero a trattamenti
vietati dall'art. 3 della Convenzione europea?
d) il refoulement dei migranti in Libia
ha costituito un espulsione collettiva vietata dalla Convenzione europea?
e) gli interessati hanno avuto accesso
ad un ricorso effettivo dinanzi ad un'autorità italiana, come previsto dalla
Convenzione?
Ugualmente la Corte richiede al
governo italiano di fornire il testo degli accordi di cooperazione per il
contrasto all'immigrazione clandestina siglati il 4 febbraio scorso con le
autorità libiche, nonchè di chiarire i termini di collaborazione tra le azioni
di contrasto intraprese bilateralmente tra autorità italiane e libiche e le
attività dell'agenzia europea "Frontex".L'organismo della Corte
europea ha deciso che il ricorso presentato verrà vagliato con procedura
d'urgenza, sia sotto il profilo della sua ammissibilità che nel merito, ai
sensi degli art. 41 e 54 c. 2 del Regolamento della Corte, a meno
che il governo italiano non proponga nel frattempo una soluzione
conciliativa amichevole ai sensi dell'art. 41 del regolamento della Corte e
tale soluzione venga accolta dai ricorrenti.
Nuova significativa
sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (caso Omojudi c. Regno
Unito, 24 novembre 2009)
Viola l'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che tutela il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, l'espulsione del cittadino
straniero che ha riportato diverse condanne penali, l'ultima delle quali per il
reato di violenza sessuale, avendo in considerazione i legami familiari
dell'interessato, un cittadino nigeriano sposato da più di vent'anni con una
cittadina nigeriana residente da ventisei anni nel Regno Unito e dalla quale ha
avuto tre figli, cittadini britannici tutti nati e vissuti sempre nel Regno
Unito. L'obbiettivo della prevenzione della criminalità e della tutela della
salute e della morale a fondamento del provvedimento di allontanamento, sebbene
giustificato e legittimo, appare sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela
della vita familiare avendo in considerazione in particolare l'impossibilità
che i legami familiari si ricostituiscano nel paese di origine dello straniero,
ove i figli dell'interessato ed in particolare il figlio più giovane
incontrerebbero considerevoli difficoltà di inserimento. In sintesi, questa la
decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo in una significativa
sentenza che ha condannato il Regno Unito al risarcimento del danno
morale procurato ad un cittadino nigeriano, da oltre vent'anni residente nel
Regno Unito con moglie, figli e nipoti, espulso dal territorio dello Stato in
virtù dei suoi precedenti penali.
NOTIZIE
Italia
Nuova procedura,
nuove risorse ma ancora non rispettati i termini di legge. Gli uffici postali
convocheranno i cittadini stranieri presso le Questure .
Il sito internet della
Polizia di Stato annuncia che, grazie ad una nuova procedura, i permessi
di soggiorno in formato elettronico dovrebbero
essere rilasciati in 45 giorni
(è un accorciamento, ma, ancora, il Ministero dell'Interno non adempie al
termine massimo di 20 giorni previsto fin dal 1998 previsto dal testo
unico delle leggi sull'immigrazione: art. 5, comma 9 d. lgs.
n. 286/1998). Con l'avvio nei giorni scorsi del nuovo processo presso le
questure di Milano e Roma, è stato portato a termine il progetto sviluppata
dalla Direzione centrale per l'Immigrazione su indicazione del ministro
dell'Interno e del capo della Polizia, che ha coinvolto tutte le questure d'Italia
La procedura, sviluppata in
collaborazione con le Poste italiane e con l'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato, realizza una nuova metodologia di lavoro, che porta
alla consegna del permesso di soggiorno nei 45 giorni successivi alla
presentazione dell'istanza, salvo i casi che richiedono ulteriori
approfondimenti.
In particolare è stato stabilito di
assegnare a ciascuna fase del processo di produzione (accettazione, istruttoria
e stampa) quindici giorni di tempo. Saranno gli uffici postali
a convocare, al momento della presentazione del kit, gli stranieri presso gli
uffici immigrazione delle questure italiane entro e non oltre i 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza. Poi gli uffici immigrazione avranno altri 15 giorni
di tempo per acquisire impronte digitali, effettuare fotografie e completare
istruttoria per il rilascio della "card". A quel punto, se non
esistono problemi di carattere giudiziario, il Poligrafico dello Stato stampa i
permessi elettronici in altri 15 giorni.Il nuovo permesso di soggiorno
elettronico per gli immigrati è simile a una carta di credito e al suo interno
contiene un microchip e una banda a memoria ottica sui quali
vengono registrati i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare
in formato digitale. In questo modo il "permesso" è in grado di
fornire notizie dettagliate sul proprietario della carta e di limitare le
contraffazioni del documento.Con questo nuovo sistema e con il documento
elettronico si dovrebbero evitare le lunghe code fuori dagli uffici e
dalle questure e prevenire i tanti falsi permessi di soggiorno, a
beneficio di un'accresciuta sicurezza.La Direzione centrale dell'immigrazione
del Ministero dell'Interno ha fornito un costante sostegno all'attività delle
questure, incrementando le apparecchiature informatiche a disposizione degli
uffici immigrazione con 250 nuove postazioni di lavoro e 70 apparecchiature
"visa scanner", per accelerare il rilevamento delle impronte digitali
dei richiedenti. Fonte : Poliziadistato
con note a cura del Prof. Paolo Bonetti
L'indagine fa parte
della ricerca pilota promossa dal centro studi dell'Osservatorio "Carta di
Roma", la carta deontologica dei giornalisti sul tema dell'immigrazione.
Ricerca
nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani (1319.96 KB)
Una gigantografia in
negativo, statica, immutabile da 20 anni, focalizzata su emergenza, sicurezza,
stereotipi. E' questa l'immagine degli stranieri in Italia che emerge da stampa
e tv secondo la ricerca "Immigrazione e asilo nei media italiani",
realizzata dalla facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università La
Sapienza di Roma. L'indagine è stata intesa come ricerca-pilota anche in merito
al lavoro del centro studi dell'Osservatorio "Carta di Roma", la
carta deontologica dei giornalisti sul linguaggio da usare quando si parla o si
scrive di immigrazione.
- Fini ai giornalisti: "Responsabilità, attenzione e rispetto per
la dignità della persona". In un messaggio, inviato in occasione
della presentazione dei dati dell'Osservatorio sulla Carta di Roma, il
presidente della Camera ha definito l'iniziativa "meritoria" e ha
sottolineato che una "formazione corretta è la migliore premessa per avere
un'informazione altrettanto corretta e puntuale".
- "Media appiattiti sull'equazione immigrazione uguale minaccia
alla sicurezza". La portavoce dell'Alto commissariato Onu per i
rifugiati commenta l'indagine dell'Osservatorio sulla Carta di Roma. "Per
le redazioni dovrebbe diventare un utile strumento di lavoro".
tratto da: www.redattoresociale.it
Le materie di
immigrazione e giustizia entrano a far parte del diritto comune Ue e delle
competenza della Corte di giustizia.
Il trattato di Lisbona modifica i due
principali trattati dell'UE: il trattato sull'Unione europea e il trattato che
istituisce la Comunità europea. Quest'ultimo sarà rinominato "trattato sul
funzionamento dell'Unione europea". Al trattato saranno inoltre allegati
diversi protocolli e dichiarazioni.
Il sito dedicato al
Trattato di Lisbona
Il
testo del Trattato di Lisbona
In vigore dal 19
dicembre l'abolizione decisa il 30 novembre 2009, accogliendo la proposta della
Commissione europea . Necessario il passaporto biometrico.
Viaggiare
senza Visti per i cittadini della Serbia (33.73 KB)
Il nuovo regime senza
visti per serbi, macedoni e montenegrini si applica, infatti, a tutti coloro
che possiedono un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate
anche le impronte digitali. Per tutti gli altri, anche per i serbi residenti in
Kosovo con passaporto serbo, ci sara' ancora bisogno del visto.
Senza visto si può, tuttavia, solo viaggiare per turismo, affari, missione,
invito e gara sportiva per tre mesi, ma nel caso in cui si debba lavorare è
necessario sempre passare, per l'Italia, attraverso la richiesta di
autorizzazione al lavoro .Per ora resta l'obbligo di visto per la Bosnia
Erzegovina e per l'Albania: i punti ancora in sospeso riguardano la lotta alla
corruzione e alla criminalita' organizzata, la gestione dell'immigrazione e
delle frontiere e la mancanza del passaporto biometrico.Fuori anche il Kosovo,
che finora e' stato riconosciuto solo da 22 Paesi dell'Unione europea. La
Commissione potrebbe valutare una nuova proposta sulla liberalizzazione gia' a
meta' del 2010. Attualmente l'area Schengen comprende 25 Paesi, e precisamente
Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia,
Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria, Malta.Ulteriori comunicazioni sono state pubblicate in un opuscolo
dalla Delegazione dell'Unione Europea in Serbia che vi segnaliamo .
Il Commissario per i diritti umani del
Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, ha reso note le due lettere
indirizzate lo scorso agosto al Ministro italiano dell'Interno, Roberto Maroni,
e al Ministro maltese della Giustizia e dell'Interno, Carmelo Mifsud Bonnici.
Le lettere del Commissario si
riferiscono a un incidente sopravvenuto in agosto e riguardante un'imbarcazione
che aveva lasciato le coste libiche con oltre 70 persone a bordo, in
maggioranza Eritrei. Il barcone è andato alla deriva per 20 giorni nel
Mediterraneo, senza ricevere aiuto dalle diverse imbarcazioni che lo hanno
incrociato. Solo in cinque sono sopravvissuti.
"Pubblico tali lettere per
rilanciare il dibattito sulla necessità di conformare pienamente le pratiche in
materia di migrazione alle norme di protezione dei diritti umani. La gravità
dei fatti richiede che venga condotta una vera indagine", ha dichiarato il
Commissario. "Quattro dei cinque sopravvissuti hanno ottenuto lo status di
rifugiato in Italia, e l'unica donna sopravvissuta è in attesa di risposta alla
sua domanda di asilo. Questo è un punto positivo, ma è assolutamente necessario
adottare con urgenza ogni idoneo provvedimento per evitare che tali tragedie
possano riprodursi. Mi duole purtroppo constatare che ad oggi non ho ricevuto
nessuna risposta da parte delle autorità".
Nelle sue lettere, il Commissario fa
inoltre osservare che si sarebbero verificate delle inottemperanze all'obbligo
di portare soccorso in mare. Raccomanda pertanto ai due paesi di cooperare in
maniera costruttiva, per istituire un sistema di pattugliamento marittimo che
rispetti i diritti umani e i principi umanitari.
"Occorre esaminare con urgenza la
questione della tutela dei diritti umani dei migranti" ha aggiunto.
"Tutti i paesi europei dovrebbero dimostrare solidarietà nei confronti
degli altri paesi, assumere le proprie responsabilità in virtù delle norme
internazionali e proteggere in modo concreto i migranti, i cui diritti
fondamentali sono gravemente minacciati".
Fonte: sito
del Consiglio d'Europa
Vedere : Il
comunicato ASGI sulla Tragedia del Canale di Sicilia del 24 agosto 2009.
APPROFONDIMENTI
SCHEDE PRATICHE
1.La
competenza dell’Unione europea in materia di visti, asilo e immigrazione alla
luce del Trattato di Lisbona Scheda pratica a cura di Chiara Favilli
(Aggiornata al 10.12.2009)
Il
Trattato di Lisbona (Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13
dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 2 agosto 2008,
n. 130) è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 dopo che anche l’ultimo Stato
membro, la Repubblica ceca, ha depositato il proprio strumento di ratifica. Le
modifiche ai Trattati vigenti sono numerose e riguardano sia la composizione
delle istituzioni sia le competenze dell’Unione europea. La presente scheda si
propone di indicare le modifiche più significative in relazione alla competenza
in materia di visti, asilo e immigrazione; una competenza che era già propria
dell’Unione europea e che risulta modificata soprattutto per il ruolo diverso
svolto dalle istituzioni politiche e giudiziarie.
2.La
prostituzione straniera
Scheda pratica a cura di Francesca Nicodemi e Paolo Bonetti (Aggiornata al
30.10.2009)
Il
fenomeno della prostituzione ha rappresentato per l’intera Europa, nel corso
degli ultimi secoli, una materia nei confronti della quale ogni Stato ha
assunto politiche diverse e diverse risposte in ordine alla considerazione,
anche criminogena, del fenomeno. La prostituzione si colloca al confine tra
l’intramontabile pratica di costume e il focolaio di reati contro la libertà
individuale, l’identità sessuale, i reati connessi con la tratta degli
stranieri e con lo sfruttamento delle condizioni delle persone più disagiate e
ciò ha spinto i diversi ordinamenti ad atteggiare la propria legislazione
penale secondo visioni diverse.
L'elenco completo delle Schede
pratiche
COMMENTI
1.Il diritto dei minori
stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e
all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n.
94/09 - Ricerca
a cura della dott.ssa Elena Rozzi, collaboratrice presso il Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino, socia ASGI
2.La giurisdizione sul permesso per motivi umanitari
a
cura dell'avv. Daniele Papa del Foro di Palermo, socio ASGI
3.Dopo la pulizia etnica a Rosarno, Maroni espelle i
"clandestini"
a
cura di Fulvio Vassallo Paleologo - Università di Palermo
MATERIALI
1.Rapporto annuale del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Anno 2008-2009
2.Raccolta normativa in
materia di asilo a cura dello
SPRAR
3.I minori stranieri in
Italia: identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro L'esperienza
e le raccomandazioni di Save the Children
4.Gli immigrati
nell'agricoltura italiana a cura di Manuela Cicerchia, Pierpaolo Pallara
Newsletter a cura di Walter Citti e Silvia
Canciani – Segreteria ASGI
Per contatti : Sedi organizzative :Udine, via S. Francesco, 39 33100 - Tel. Fax:
0432 /50715 info@asgi.it
Trieste, via
Fabio Severo, 31 34100 - Tel/Fax: 040/368463 walter.citti@asgi.it
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