ASGI


ASGI NEWSLETTER n. 13 del  13 gennaio 2010

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI NORMATIVE

 

Governo : prorogato lo stato di emergenza"per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari nel territorio nazionale"

 

La misura consente l'emanazione di ordinanze anche in deroga alle norme legislative vigenti.

 

 

Il Governo italiano proroga  fino al 31 dicembre 2010 lo stato di emergenza su tutto il  territorio  nazionale  "per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari nel territorio nazionale". Si tratta della ventunesima proroga dal 2002. Ciò consentirà l'emanazione di ordinanze disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri anche in deroga alle norme legislative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali.  Uno strumento straordinario previsto dalla legge del 1992 sulla protezione civile, ma usato illegalmente da 8 anni in modo ordinario per provvedere ad un fenomeno ordinario.   Si veda il D.P.C.M. 19 novembre 2009 Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari, pubblicato in G.U. n. 274 del 24-11-2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

 

1. Divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie

 Circolare del Ministero dell'Interno (n. 12/2009 dd. 27.11.09) che ribadisce il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie

 

Circolare del Ministero dell'Interno n. 12/2009 dd. 27.11.2009 (divieto di segnalazione) (1376.64 KB)

 

Il Ministero dell'Interno emana una circolare che ribadisce il contenuto dell'art. 6 c. 2 in combinato disposto con l'art. 35 c. 5 del T.U. immigrazione, come modificato dalla legge n. 94/2009, relativamente al divieto di segnalazione dello straniero irregolare che si rivolge alle strutture sanitarie .

2. Prorogato il regime transitorio per l'accesso al lavoro dei cittadini rumeni e bulgari in Italia per il 2010

 

Confermato il doppio canale d'ingresso: permane la necessità del nulla osta, tranne che per determinati settori.

 

Circolare del Ministero dell'Interno del 3 dicembre 2009, n. 7881 (13.02 KB)

 

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ha deciso di confermare il regime transitorio già adottato negli anni precedenti per quanto riguarda i settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato per i lavoratori rumeni e bulgari, prima di liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro italiano.
Tale regime transitorio, analogamente a quanto previsto negli anni precedenti, non si applicherà per i seguenti settori:
• Agricoltura e turismo alberghiero;
• Lavoro domestico e di assistenza alla persona;
• Edilizio;
• Metalmeccanico;
• Dirigenziale ed alimentare qualificato;
• Lavoro stagionale.
Per tali settori sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno mentre per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avverrà attraverso la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

 

 

 

3. Regolarizzazione : ulteriori chiarimenti dall'INPS

 In relazione alle numerose richieste di chiarimenti formulate dalle sedi, l'INPS ha fornito alcune indicazioni relative alle denunce a seguito di emersione ai sensi dell’art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

Circolare INPS del 9 dicembre 2009, n. 28660 (181.27 KB)

 

4. Regolarizzazione 2009 : circolare del Ministero dell'Interno

 

Indicazioni sull'interruzione del rapporto di lavoro in fase di regolarizzazione e relativi adempimenti . Confermata l'estinzione dei reati ed illeciti amministrativi solo in caso di procedura completa.

 

Circolare del Ministero dell'Interno n. 7950 del 7 dicembre 2009 (32.19 KB)

 

5. Regolarizzazione 2009 : iscrizione sanitaria dei regolarizzandi

 

Piemonte, Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento autorizzano l'iscrizione provvisoria al sistema sanitario nazionale dei cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione.

 

Provincia autonoma di Trento, circolare del 16 ottobre 2009 (91.66 KB)

Regione Emilia Romagna, Direzione generale sanita' e politiche sociali, circolare del 1 dicembre 2009 (935.05 KB)

Regione Piemonte, Direzione Sanita', circolare del 18 novembre 2009 (996.28 KB)

 Si ringraziano Sergio Briguglio e Gianluca Vitale per le segnalazioni.

Sulla Regolarizzazione 2009 – tutti gli aggiornamenti

 

 

 

 

 

 

 

6. DAP : i cittadini stranieri irregolari in Italia possono visitare i familiari detenuti in carcere  Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

''Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non dovra' richiedere allo straniero che accede alla struttura penitenziaria l'esibizione di alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legittimanti la presenza sul territorio italiano, ne' lo straniero sara' tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarita' della sua posizione''. E' quanto chiarisce una circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, diramata a tutti i provveditori regionali. Questo vale a maggior ragione ''nel caso in cui a richiedere il colloquio siano i figli minori di persone prive di permesso di soggiorno''.Ma la circolare precisa anche che il mancato obbligo di verifica sulla regolarita' dello straniero all''ingresso del carcere ''non esclude che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che in qualsiasi modo venga a conoscenza della sussistenza del reato non sia tenuto, in via generale, a denunciare tempestivamente il reato all''autorita' giudiziaria o ad altra che abbia a sua volta obbligo di riferire a quella''. La decisione di non chiedere allo straniero in visita un documento che ne attesti la regolare presenza e' stata presa sulla base della considerazione che l'accesso per il colloquio con i familiari in carcere - dice la circolare - ''non si configura come la fruizione di un servizio pubblico, ma come esercizio di un diritto, tanto da parte dei ristretti quanto da parte dei congiunti''.
Fonte : Ansa - Si ringrazia l'avv. Alessandro Zucca per la segnalazione.

 

7. Emanata la circolare Gelmini sul "tetto" del 30% di alunni stranieri in classe

  Diramata dal Ministro Gelmini la circolare che prevede la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e le classi costituite in ciascuna scuola in modo da  non superare il tetto del 30% del numero degli alunni stranieri in ciascuna classe .La circolare prevede l'introduzione di tale limite a partire dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno di ciascun grado di studi.  Eventuali eccezioni e deroghe  potranno essere consentite dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale in presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse professionali e strutture di supporto ovvero consolidate e positive esperienze didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per l'oggettiva esistenza di soluzioni alternative.Desta preoccupazione l'enfasi sottolineata in alcuni punti della circolare alla possibilità che gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione siano  assegnati ad una classe diversa ed inferiore rispetto a quella corrispondente dall'età anagrafica , su decisione del collegio dei docenti in relazione a criteri che tengano conto anche della verifica delle competenze linguistiche dell'alunno. Il rischio è che tale "scorciatoia" possa trovare una diffusa attuazione in mancanza di adeguate risorse finanziarie e organizzative volte invece  a potenziare azioni positive aggiuntive all'ordinario curriculum scolastico miranti all'integrazione degli alunni stranieri, con ciò determinando situazioni di discriminazione a danno dei figli di immigrati.


La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica  dd. 8 gennaio 2010.

 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI

 

1. Nuova legge regionale della Puglia sull'integrazione degli immigrati

Pubblicata la Legge Regionale Puglia, 4 dicembre 2009, n. 32  “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia” sul  Bollettino Ufficiale Regionale n. 196 del 7 dicembre 2009.

2. Commissione europea: La legislazione regionale del FVG sulla "carta famiglia" potrebbe determinare una discriminazione vietata dal diritto comunitario

In data  4 dicembre  2009, il Commissario europeo Vladimir Špidla ha risposto all'interrogazione presentata in sede di Parlamento europeo dalla parlamentare friulana Debora Serracchiani in merito ai profili discriminatori della l.r. f.v.g. n. 12/2009 relativa ai benefici della c.d. "carta famiglia", per il cui accesso il legislatore regionale ha  previsto un requisito di anzianità di residenza di otto anni in Italia, di cui uno nella regione FVG. La Commissione europea ritiene che il beneficio della "carta famiglia" potrebbe rientrare tra le prestazioni familiari di sicurezza sociale previste dal regolamento comunitario n. 1408/71, secondo l'autonoma definizione prevista dal diritto comunitario, per cui andrebbe di conseguenza applicato il principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Ugualmente, la Commissione europea rileva che la "carta famiglia" potrebbe essere considerata un vantaggio sociale suscettibile di facilitare la mobilità dei lavoratori comunitari all'interno dell'Unione europea e, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, dovrebbe essere concessa nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, con riferimento ai lavoratori migranti dell'UE e per le altre categorie di cittadini UE a norma del Trattato CE.Tuttavia, la Commissione sottolinea che nei casi di discriminazione indiretta fondati su criteri apparentemente neutri che possono mettere persone appartenenti ad una determinata categorie protetta dal diritto comunitario in posizione di particolare svantaggio rispetto agli altri ed in particolare ai lavoratori o cittadini nazionali, occorre procedere ad una valutazione della giustificazione adottata dall'autore del provvedimento, volta ad analizzare le finalità addotte, così come la proporzionalità del danno arrecato ai soggetti discriminati rispetto alle medesime finalità del provvedimento. Tale valutazione- afferma la Commissione - spetta innanzitutto ai giudici nazionali.Per un approfondimento sulla legislazione regionale del Fvg in materia di "carta famiglia", si veda la news ASGI del 25 agosto 2009,  così come il parere dell'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), nella News ASGI del 28 novembre 2009   (sotto)

Risposta del Commissario europeo Spidla all'interrogazione parlamentare sulla norma regionale del FVG in materia di "carta famiglia" (04.12.2009) (18.95 KB)


3. L’UNAR: un criterio di anzianità di residenza ai fini dell’accesso ai benefici sociali può costituire una forma di discriminazione indiretta a danno degli stranieri vietata dal diritto europeo

 

La presa di posizione dell’UNAR sulla legge regionale del FVG n. 12/2009 relativa al beneficio della “carta famiglia”, a seguito della sollecitazione e dell’esposto presentati dall’ASGI

Con l'art. 11 comma 13 della  legge regionale  F.v.g. n. 12 dd. 23 luglio 2009,  è stato modificato il requisito soggettivo di anzianità di residenza ai fini dell'accesso al beneficio sociale denominato "Carta Famiglia" previsto dalla Legge Regionale F.v.g. 7 luglio 2006, n. 11 ("Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"). Tale requisito di anzianità di residenza, previsto nel testo originario della legge n. 11/2006 nel termine di  "almeno un anno in regione", è stato portato ad "almeno otto anni in Italia di cui uno in regione".

La "Carta Famiglia" è un beneficio socio-assistenziale che attribuisce al titolare (genitore con almeno un figlio  a carico) il diritto soggettivo all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria ( art. 10 commi 2 e 5 L.r. n. 11/2006).

Documento UNAR su l.r. fvg 12_09_031109_pag_1 (56.75 KB)

UNAR Documento l.r. 12/09 dd. 03.11.09 pag. 2 (74.42 KB)

UNAR Documento l.r. 12/09 dd. 03.11.09 pag. 3 (57.03 KB)

UNAR Documento l.r. 12/09 dd. 16.11.09 pag. 1 (46.39 KB)

UNAR Documento l.r. 12/09 dd. 16.11.09 pag. 2 (63.03 KB)

Legge regionale FVG n. 12/2009 (carta famiglia) (1704.84 KB)

Esposto dell'ASGI alla Commissione europea sulla normativa regionale FVG sulla carta famiglia (104.05 KB)

 

4. Delibera anti-immigrati a Montecchio Maggiore (Vicenza): l'ospitalità agli stranieri solo con il certificato di idoneità abitativa

 

La delibera inoltre unifica i procedimenti relativi al rilascio del certificato di idonietà abitativa fissando parametri estremamente restrittivi per bloccare i procedimenti di ricongiungimento familiare e di rilascio del permesso di soggiorno CE.

La città di Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza) decide arbitrariamente di ricondurre ad una unica fattispecie normativa il procedimento per il rilascio d'idoneità dell'alloggio  stabilito in relazione ai diversi  istituti e procedimenti previsti nel T.U. immigrazione (ingresso per motivi di lavoro, il Contratto di Soggiorno per Lavoro e suo rinnovo, la Carta di Soggiorno, il Ricongiungimento famigliare), esigendo dei parametri abitativi diversi e più esigenti rispetto a  da quelli previsti dal D.M.  05/07/1975, richiamato dalla circolare del Ministero dell'Interno  - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 7170 del 18.11.2009. La delibera del Sindaco di Montecchio Maggiore, prevede inoltre l'estensione di tali criteri abitativi anche con riferimento all'ospitalità temporanea di cittadini stranieri, in relazione alla comunicazione (da effettuarsi entro 48 ore) di ospitalità a sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998. Di conseguenza, si intende impedire che  cittadini stranieri vengano ospitati, anche temporaneamente,  da persone residenti o domiciliate nel territorio comunale, allorquando il numero delle persone presenti nelle abitazioni verrebbe ad essere superiore a quello stabilito secondo i parametri fissati dal comune medesimo.

Sotto questo profilo l'ordinanza è suscettibile di fondare una violazione dei  diritti fondamentali della persona, determinando un'ingiustificata ed illegittima interferenza nella vita privata e familiare dei destinatari (Art. 8 CEDU), nonché una violazione del diritto alla libertà di circolazione (Art. 16 Cost). Ugualmente violato appare il principio di uguaglianza, in quanto tale norma discrimina direttamente i cittadini stranieri nel godimento del diritto alla vita privata e di relazione qualora essi si trovino nella situazione di persona ospitata, e li discrimina indirettamente qualora essi si trovino nella posizione di persona ospitante,  in quanto sebbene la disposizione comunale formalmente si rivolge a tutti gli abitanti nel territorio comunale, siano essi cittadini italiani o stranieri, è certamente suscettibile di incidere maggiormente ed in misura sproporzionata sui cittadini stranieri, perché è più probabile che siano essi a volere ospitare temporaneamente loro connazionali stranieri.

Sotto questo profilo, la delibera della città di Montecchio Maggiore potrebbe essere oggetto di un'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 T.U. immigrazione.

Delibera della Città di Montecchio Maggiore (Vicenza) in materia di certificato di idoneità abitativa (71.64 KB)

La risposta del Sindaco di Montecchio maggiore alle associazioni di tutela dei diritti degli immigrati (180.71 KB)

5. Trieste : L’ASGI Fvg contro la proposta di inserire il criterio di anzianità di residenza ai fini delle graduatorie per le scuole ed i nidi d’infanzia

 

L’introduzione di una maggiorazione di punteggio fondata sull’anzianità di residenza costituirebbe una discriminazione indiretta verso gli stranieri.  

L'introduzione di una maggiorazione di punteggio fondata sull'anzianità di residenza costituirebbe una discriminazione indiretta verso gli stranieri contraria ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, nonché alle norme di diritto internazionale e comunitario.La sezione reg. FVG dell'ASGI ha inviato un documento ai capigruppo consiliari in seno al Consiglio comunale di Trieste in merito alla proposta della Lega di inserire nei regolamenti comunali per i servizi di scuola d'infanzia e nidi d'infanzia un criterio di anzianità di residenza per la formazione delle graduatorie di accesso.Nel documento si evidenziano  i profili di incostituzionalità di una simile proposta, alla luce dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza, nonché le violazioni del diritto comunitario che ne deriverebbero.Il Consiglio comunale di Trieste  esaminerà la proposta in una delle sedute previste  del mese di dicembre.

Documento ASGI FVG sulla proposta graduatorie nidi infanzia comune TS (88.14 KB)

6. Trieste: l'ASGI fvg ritorna sull'irrisolta questione del rinnovo dei permessi di soggiorno agli infermieri professionali stranieri

 

L'ASGI fvg ribadisce le proprie perplessità sui mancati rinnovi dei permessi di soggiorno agli infermieri professionali in provincia di Trieste e sugli ostacoli all'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato . 

Con una lettera inviata a Prefettura, Questura e Regione FVG, la sezione dell'ASGI di Trieste ribadisce la propria contrarietà alle prassi adottate dal locale sportello unico immigrazione di non rinnovare dopo quattro anni i permessi di soggiorno agli infermieri professionali stranieri, costringendo quest'ultimi ad una nuova procedura di rilascio del visto di ingresso in Italia.
Ugualmente, nella missiva l'ASGI sostiene l'illegittimità della posizione assunta dalla locale direzione provinciale del lavoro di non autorizzare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra infermieri professionali stranieri e cooperative sociali o agenzie interinali che gestiscono strutture o reparti sanitari in regime di appalto.

L'ASGI chiede che tale questione venga risolta nell'ambito del Tavolo tecnico provinciale istituito tra Prefettura, Questura, Regione FVG e Provincia di Trieste.

La lettera dell'ASGI fvg sul trattamento giuridico degli infermieri professionali stranieri (09.12.09) (58.62 KB)

Il promemoria inviato dall'ASGI FVG il 28 ottobre 2008 (186.81 KB)

 

7. Caltanissetta : chiuso il centro di identificazione ed espulsione

 

La conferma dalla Prefettura locale. Dopo una protesta, danneggiata in modo grave la struttura. Un commento del Prof. Paleologo.

 

 È stato chiuso il centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Pian del Lago a Caltanissetta, in Sicilia.  Lo ha confermato alla MISNA la prefettura di Caltanissetta, che non ha però fornito ulteriori particolari. Secondo i media locali, sabato 14 Novembre 2009 un gruppo di migranti esasperati avrebbe tentato di forzare i cancelli laterali del Cie per tentare la fuga; in seguito all'intervento delle forze di polizia e dell'esercito per evitare un'evasione degli ‘ospiti', si sarebbero verificati disordini e alcuni migranti avrebbero appiccato il fuoco ai materassi e ad altri oggetti bruciando le camerate. All'interno del Cie, riferiscono i media locali, c'erano 94 persone; coloro che avevano inoltrato una domanda di asilo sono stati trasferiti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) contiguo al Cie, gli altri, la maggioranza, sono stati trasferiti in vari CIE in diverse regioni d'Italia. Commentando la vicenda, Fulvio Vassallo Paleologo, giurista e membro del consiglio direttivo dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), afferma che "quanto succede oggi nei Cie italiani (rivolte analoghe si erano verificata poche settimane fa anche nei Cie a Trapani, Roma, Torino, Milano, e ancora a Gradisca d'Isonzo, Brindisi, Bari e Modena), è conseguenza della scelta aberrante del governo che ha portato a sei mesi il tempo massimo di detenzione amministrativa: l'entrata in vigore delle nuove norme ha fatto esplodere i Cie in tutta Italia, non solo con rivolte e tentativi di fuga, ma anche con numerosi atti di autolesionismo e persino suicidi, mentre come confermano i dati diffusi dal ministero dell'interno, il numero degli immigrati effettivamente espulsi dall'Italia non è aumentato per niente rispetto al periodo precedente nel quale la permanenza nei Cie era limitata a due mesi".

Caltanissetta - Chiuso il Cie incendiato dopo una fuga

Un commento del Prof. di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo

8. Milano: nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia nuovo sgombero forzato di campo nomadi Rom senza garanzie, nè alternative abitative

 

Sgomberati all'alba a Milano i rom romeni che occupavano abusivamente un immobile in disuso in via Rubattino.

 

 Uno sgombero forzato di famiglie e decine di bambini che frequentano le scuole, senza preavviso, senza contatti con gli enti del privato sociale e con le scuole, senza garanzie, né effettive alternative abitative da parte dell'amministrazione comunale, in violazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali, proprio mentre si celebrava la Giornata internazionale del fanciullo.


Le immagini e la cronaca drammatica e giuridicamente efficace di Tommaso Vitale.

 

 

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA

 

DIRITTO PENALE

 

1. Sollevata la questione di costituzionalità dell'obbligo di denuncia del reato di clandestinità da parte del giudice adito dallo straniero irregolare per la tutela dei propri diritti fondamentali

 

L'ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale emanata dal giudice del lavoro di Voghera in una causa per risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro dello straniero irregolare

 

Tribunale di Voghera, ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale dd. 20.11.2009 R.G. 91/09 (354.78 KB)

 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Voghera  rinvia alla Corte Costituzionale l'art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dalla legge n. 94/09 che ha introdotto il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolare, nella parte in cui non prevede una deroga all'obbligo di denuncia del reato a favore dell'autorità giudiziaria cui il cittadino straniero irregolare si sia rivolto per la tutela dei propri diritti fondamentali.

Il giudice del lavoro di Voghera ha emanato tale ordinanza nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un immigrato irregolare di origini egiziane ed un datore di lavoro italiano, ai fini del riconoscimento a favore del primo dei diritti ad un giusto salario, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza di un infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel corso del procedimento, il ricorrente non si è presentato in aula per l'interrogatorio sostenendo la sua difesa che  ciò avrebbe determinato l'obbligo di denuncia da parte del giudice medesimo per il reato di ingresso o soggiorno irregolare del ricorrente, l'immediata identificazione dello straniero da parte della polizia giudiziaria e il rito direttissimo dinanzi al giudice di pace con pressoché certa condanna ed espulsione.

Il giudice ha riconosciuto la rilevanza della  questione in relazione allo specifico procedimento, così come la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in relazione ad una molteplicità di diritti costituzionalmente garantiti.

Innanzitutto, il giudice ipotizza la violazione dell'art. 24 Cost. relativo al diritto di difesa e di accesso alla giustizia, quale diritto fondamentale spettante a tutti, poiché lo straniero irregolare sarebbe indotto a rinunciare alla tutela dei propri diritti fondamentali (tra cui il diritto al pagamento di una retribuzione equa, art. 36 Cost., il diritto al risarcimento del danno da lesione del bene salute, art. 32 Cost.) per non correre il rischio, se non la certezza, di essere denunciato per il reato di clandestinità e sottoposto ad espulsione. Il giudice sottolinea gli effetti sociali di detta situazione, con conseguenze di sostanziale impunità per i datori di lavoro responsabili dello sfruttamento lavorativo di immigrati privi di regolare soggiorno e relativa lesione alla dignità umana, tutelata dall'art. 2 Cost.

Ugualmente, il giudice di Voghera ipotizza la violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.),  in quanto la disparità di trattamento  nell'accesso alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa a danno dello straniero irregolare risulterebbe irragionevole e sproporzionata  poichè fondata su una condizione soggettiva di per sé non sintomatica di particolare pericolosità sociale (Corte Costituzionale n. 78/2007). Inoltre, appare irragionevole che il divieto di segnalazione  dello straniero irregolare sia stato previsto solo per gli operatori sanitari a tutela del diritto fondamentale alla salute degli immigrati irregolari e non anche per i giudici aditi per procedimenti volti alla tutela del medesimo diritto ovvero di diritti parimenti fondamentali e previsti anche internazionalmente (Convenzione OIL n. 143/1975), con conseguente possibile violazione degli art. 10 e 117 Cost.

 

2. Agrigento e Cuneo: sollevata la questione di legittimità costituzionale per il reato d'ingresso e soggiorno irregolare

 

I giudici di pace hanno ordinato il rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 10 bis del dlgs.286/98 come modificato dalla legge n. 94/2009. A Cuneo e ad Agrigento, come gia' in altri tribunali italiani, sono stati sospesi  i processi contro cittadini stranieri accusati del nuovo reato d'ingresso e soggiorno irregolare perche' i giudici di pace, accogliendo le eccezioni di costituzionalità sollevate dalle Procure, hanno rinviato all'esame della Corte Costituzionale la legittimità dell'art. 10 bis del dlg.286/98. Il Giudice di Pace di Agrigento ha rilevato «come il principio di necessaria offensività del diritto penale costituisca un limite alla discrezionalità del legislatore: non è consentito che per finalità di mera deterrenza siano introdotte sanzioni che non si ricollegano a fatti colpevoli ma, piuttosto, a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore, anche potenziale, per un determinato bene giuridico che si deve proteggere. In definitiva, l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non paiono rappresentare, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante».

Per approfondire vai alla pagina dedicata La condizione giuridica dello straniero dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009 sulla sicurezza pubblica 

Giudice di Pace di Cuneo, ordinanza del 16 ottobre 2009 (63.15 KB)

Giudice di Pace di Agrigento, ordinanza del 15 dicembre 2009 (576.93 KB)

Si ringraziano gli avv.ti Gianluca Vitale e Leonardo Marino per le segnalazioni.

3. Negate le misure alternative alla detenzione cautelare alla minorenne rom accusata di aver rapito una neonata a Ponticelli (Napoli)

 

Le motivazioni del rigetto suscitano polemiche per l’utilizzo da parte del Tribunale per i minori di Napoli di affermazioni che rimandano a stereotipi e pregiudizi etnici nei confronti della popolazione Rom in generale  

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in sede di appello al riesame, ha respinto l'istanza di scarcerazione di A.V., la quindicenne Rom accusata di avere rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel maggio 2008, avvenimento che scatenò la devastazione dei campi rom di Ponticelli.La minorenne Rom è stata condannata in primo grado alla pena detentiva di anni 3 e 8 mesi, sentenza poi confermata in appello. E'  tuttora pendente il ricorso in  Cassazione.  La decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha suscitato perplessità e sconcerto presso il collegio di difesa dell'accusata, nonché presso  organizzazioni di tutela dei diritti dei Rom, per il ricorso da parte del collegio giudicante ad affermazioni che sembrano rimandare a pregiudizi e stereotipi di matrice etnico- razziali nei confronti della popolazione Rom in generale. Nel rigettare l'istanza di scarcerazione, infatti, il collegio giudicante ha ritenuto che continuino a sussistere i presupposti per la custodia cautelare derivanti dal pericolo di fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che "l'appellante (sarebbe) pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom" per cui "sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano, infatti, misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole". L'esame della situazione personale dell'interessata viene così filtrata attraverso la sua  adesione a schemi di vita tipicizzati del popolo cui essa appartiene,  che sarebbero caratterizzati in generale e tout court dal mancato rispetto delle regole. A detta del collegio di difesa, sembrerebbe dunque configurarsi nel giudizio della Corte un pericoloso principio per cui la mera appartenenza al gruppo etnico rom renderebbe di per sé inconciliabile l'applicazione delle misure cautelari a prescindere da una seria valutazione su basi personali ed individuali, mediante invece l'utilizzo di una "categorizzazione" o "profilo etnico".Secondo l'organizzazione "Soccorso legale" di Napoli, la decisione del Tribunale dei Minorenni  aggiunge un ulteriore tassello alla violazione dei diritti fondamentali alla difesa che sarebbero stati compiuti  nel corso del procedimento penale a carico della minorenne rom.

La decisione del Tribunale per i Minorenni depositata il 29.09.2009 (56.1 KB)

 

 

DIRITTO ANTI-DISCRIMINATORIO

  

Discriminatorie ed illegittime le ordinanze dei Sindaci in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri

 

Nuova pronuncia del Tribunale di Brescia contro l'ordinanza del Sindaco di Ospitaletto che limitava il diritto all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.

 

 

Con un'ordinanza depositata l'11 dicembre scorso, il giudice civile di Brescia ha dichiarato discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Ospitaletto, che,  per mezzo di ordinanze del Sindaco, aveva limitato il diritto all'iscrizione anagrafica ai cittadini stranieri, vincolandola al possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o "carta di soggiorno" e alla presentazione della certificazione del casellario giudiziale in originale, tradotta ed asseverata, rilasciata da autorità competente del paese di origine.Nella decisione, il giudice di Brescia afferma che il Sindaco, in materia anagrafica, ha la funzione di tenuta dei registri di stato civile e dell'anagrafe della popolazione residente, ma, nell'ambito delle sue attribuzioni quale ufficiale del Governo, non può adottare scelte dirette a  fronteggiare il fenomeno migratorio. Né può giustificare una tale attribuzione la competenza del Sindaco in materia di ordine pubblico e sicurezza, attribuita dall'art. 54 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), in quanto le iscrizioni anagrafiche, condizionate dall'esistenza di requisiti ben individuati ed uguali per tutti, italiano o stranieri regolarmente soggiornanti,  non possono rientrane in un ambito di discrezionalità concesso al Sindaco nemmeno per tali supposti motivi.Il Sindaco, pertanto, ha agito al di fuori di un contesto di legalità,  prevedendo per i soli cittadini stranieri condizioni aggiuntive e dunque discriminatorie ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica e discriminando alcune categorie di stranieri rispetto alle altre, sempre in contrasto con le previsioni normative. Di conseguenza, il giudice ha ordinato al Comune di Ospitaletto di rimuovere o modificare le delibere emanate, sempre nel rispetto dell'ordinamento nazionale. Il Comune di Ospitaletto è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla pubblicazione, a proprie spese,  dell'ordinanza  sul quotidiano "Il Corriere della Sera". Respinta invece per mancanza di prove la richiesta  del ricorrente, un cittadino liberiano, titolare della protezione sussidiaria, volta al risarcimento del danno, nonostante che per quasi di un anno gli sia stata negata l'iscrizione anagrafica, che ora il Comune di Ospitaletto dovrà riconoscergli per ottemperare al provvedimento giudiziale.

Il giudice di Brescia aveva già accolto un primo ricorso presentato dal cittadino liberiano e dall'ASGI (ordinanza 25 luglio 2009, n. 1804/09). Tuttavia,  il giudice del reclamo aveva accolto l'eccezione del Comune che asseriva essere il Ministero il legittimato passivo in tema di residenza e quindi aveva annullato il provvedimento di primo grado; Ne è conseguita la necessità della riproposizione del  ricorso contro il Comune di Ospitaletto ed  il Ministero  dell'Interno e nel nuovo giudizio il Comune è rimasto contumace, mentre il ministero si è costituito  affermando il difetto della propria legittimazione passiva e che in ogni caso, conveniva che l'ordinanza del Sindaco era  discriminatoria ed emanata  contro la volontà del Ministero!!!. Insomma lo stesso Ministero dell'Interno aveva preso posizione contro l'ordinanza del Sindaco, Prandelli, che è anche Senatore della Lega.  

Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 11.12.2009 n. 3071/09 (603.88 KB)

Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 25.07.09 n. 1804/09 (discriminazione nell'iscrizione anagrafica) (618.67 KB)

 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

 

La Corte di Giustizia europea dà l'interpretazione vincolante della direttiva sui rimpatri

Nell'importante sentenza del 30 novembre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande camera) ha dato la seguente interpretazione vincolante della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

 
1)      L'art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile. 2)      Il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell'allontanamento ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2008/115. 3)      L'art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale l'esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall'interessato avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell'allontanamento quando, durante tale procedimento, l'interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea. 4)      L'art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento previsti dall'art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata. 5)      L'art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest'ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini. 6)      L'art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente l'interessato in quanto egli non è in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

Sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 novembre 2009, causa n. 357/09

Direttiva 2008/115/CE

 

 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA

 

 

1. I respingimenti in Libia al vaglio della Corte europea dei diritti dell'Uomo

   

Ha superato l'esame preliminare di ricevibilità il ricorso inoltrato alla Corte europea dei diritti dell'Uomo dallo studio legale Lana di Roma, con il supporto dell'Unione forense per i diritti umani (n. 27765/09, Hirsi et autres c. Italie), per conto di 11 cittadini eritrei e somali intercettati in acque internazionali al largo di Lampedusa e successivamente ricondotti in Libia dalle autorità della guardia di finanzia italiane lo scorso 6 maggio 2009. I ricorrenti sostengono che con l'azione di refoulement in Libia le autorità italiane abbiano commesso una violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 ( diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nonché dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive).

Secondo i ricorrenti, la presenza sui barconi respinti di immigrati provenienti dalla Somalia e dall'Eritrea configura, innanzitutto, una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto della tortura) e della relativa giurisprudenza della Corte, secondo cui tale divieto comporta l'obbligo degli Stati aderenti di non espellere o respingere persone verso Stati dove rischiano di essere sottoposte a pratiche lesive della loro integrità psico-fisica. Nel parere dei ricorrenti è  senz'altro questo il caso della Libia, dove i respinti rischiano, da un lato, di subire maltrattamenti nei centri di detenzione e, dall'altro, di essere rimpatriati verso i rispettivi Paesi d'origine senza poter avvalersi della protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati di cui la Libia non fa parte. Ulteriori violazioni riguarderebbero l'articolo 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo), avendo le autorità italiane impedito ai migranti respinti la presentazione di una richiesta d'asilo, e l'articolo 4 del protocollo IV aggiuntivo alla Convenzione (divieto di espulsioni collettive di stranieri), dato che gli immigrati sono stati respinti in Libia senza essere identificati, senza che le loro generalità fossero accertate e senza essere oggetto di un esame individuale.

L'organismo della Corte europea ha invitato dunque al Governo italiano a far pervenire entro il  9 marzo 2010 le proprie osservazioni, con riferimento ai seguenti quesiti:

a) i fatti contestati   ricadono sotto la giurisdizione delle autorità italiane?  

b) l'intercettazione dei migranti ed il loro respingimento in Libia li espone al rischio di trattamenti inumani e degradanti, avendo in considerazione le denunce di organismi internazionali sulle condizioni di detenzione dei migranti irregolari in Libia?

c) gli eventuali respingimenti dei migranti dalla Libia verso i paesi di origine li esporrebbero a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione europea?

d) il refoulement dei migranti in Libia ha costituito un espulsione collettiva vietata dalla Convenzione europea?

e) gli interessati hanno avuto accesso ad un ricorso effettivo dinanzi ad un'autorità italiana, come previsto dalla Convenzione?

Ugualmente la Corte richiede al governo italiano di fornire  il testo degli accordi di cooperazione per il contrasto all'immigrazione clandestina siglati il 4 febbraio scorso con le autorità libiche, nonchè di chiarire i termini di collaborazione tra le azioni di contrasto intraprese bilateralmente tra autorità italiane e libiche e le attività dell'agenzia europea "Frontex".L'organismo della Corte europea ha deciso che il ricorso presentato verrà vagliato  con procedura d'urgenza, sia sotto il profilo della sua ammissibilità che nel merito, ai sensi degli art. 41 e  54 c. 2 del Regolamento della Corte, a meno che  il governo italiano non proponga nel frattempo una soluzione conciliativa amichevole ai sensi dell'art. 41 del regolamento della Corte e tale soluzione venga accolta dai ricorrenti.

 

2. CEDU: L'espulsione dello straniero che commette reati deve rispondere a requisiti di proporzionalità rispetto all'esigenza di salvaguardare i suoi legami sociali e familiari

 

Nuova significativa sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (caso Omojudi c. Regno Unito, 24 novembre 2009)

 

 

Viola l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'espulsione del cittadino straniero che ha riportato diverse condanne penali, l'ultima delle quali per il reato di violenza sessuale, avendo in considerazione i legami familiari dell'interessato, un cittadino nigeriano sposato da più di vent'anni con una cittadina nigeriana residente da ventisei anni nel Regno Unito e dalla quale ha avuto tre figli, cittadini britannici tutti nati e vissuti sempre nel Regno Unito. L'obbiettivo della prevenzione della criminalità e della tutela della salute e della morale a fondamento del provvedimento di allontanamento, sebbene giustificato e legittimo, appare sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela della vita familiare avendo in considerazione in particolare l'impossibilità che i legami familiari si ricostituiscano nel paese di origine dello straniero, ove i figli dell'interessato ed in particolare il figlio più giovane incontrerebbero considerevoli difficoltà di inserimento. In sintesi, questa la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo in una significativa sentenza che  ha condannato il Regno Unito al risarcimento del danno morale procurato ad un cittadino nigeriano, da oltre vent'anni residente nel Regno Unito con moglie, figli e nipoti, espulso dal territorio dello Stato in virtù dei suoi precedenti penali.

 

Corte europea dei diritti dell'Uomo, sez. IV, Sentenza del 24 novembre 2009,  OMOJUDI v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 1820/08)

 

NOTIZIE

 

Italia

1. Tempi più rapidi (45 giorni) per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

 

Nuova procedura, nuove risorse ma ancora non rispettati i termini di legge. Gli uffici postali convocheranno i cittadini stranieri presso le Questure .

 

 Il sito internet della Polizia di Stato annuncia che, grazie ad una nuova procedura, i permessi di soggiorno in formato elettronico dovrebbero essere rilasciati in 45 giorni (è un accorciamento, ma, ancora, il Ministero dell'Interno non adempie al termine massimo di 20 giorni previsto fin dal 1998 previsto dal testo unico delle leggi sull'immigrazione: art. 5, comma 9 d. lgs. n. 286/1998). Con l'avvio nei giorni scorsi del nuovo processo presso le questure di Milano e Roma, è stato portato a termine il progetto sviluppata dalla Direzione centrale per l'Immigrazione su indicazione del ministro dell'Interno e del capo della Polizia, che ha coinvolto tutte le questure d'Italia

La procedura, sviluppata in collaborazione con le Poste italiane e con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, realizza una nuova metodologia di lavoro, che porta alla consegna del permesso di soggiorno nei 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, salvo i casi che richiedono ulteriori approfondimenti.

In particolare è stato stabilito di assegnare a ciascuna fase del processo di produzione (accettazione, istruttoria e stampa) quindici giorni di tempo. Saranno gli uffici postali a convocare, al momento della presentazione del kit, gli stranieri presso gli uffici immigrazione delle questure italiane entro e non oltre i 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Poi gli uffici immigrazione avranno altri 15 giorni di tempo per acquisire impronte digitali, effettuare fotografie e completare istruttoria per il rilascio della "card". A quel punto, se non esistono problemi di carattere giudiziario, il Poligrafico dello Stato stampa i permessi elettronici in altri 15 giorni.Il nuovo permesso di soggiorno elettronico per gli immigrati è simile a una carta di credito e al suo interno contiene un microchip e una banda a memoria ottica sui quali vengono registrati i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale. In questo modo il "permesso" è in grado di fornire notizie dettagliate sul proprietario della carta e di limitare le contraffazioni del documento.Con questo nuovo sistema e con il documento elettronico si dovrebbero evitare le lunghe code fuori dagli uffici e dalle questure e prevenire i tanti falsi permessi di soggiorno, a beneficio di un'accresciuta sicurezza.La Direzione centrale dell'immigrazione del Ministero dell'Interno ha fornito un costante sostegno all'attività delle questure, incrementando le apparecchiature informatiche a disposizione degli uffici immigrazione con 250 nuove postazioni di lavoro e 70 apparecchiature "visa scanner", per accelerare il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti. Fonte : Poliziadistato con note a cura del Prof. Paolo Bonetti

 

2. Ricerca dell'Università La Sapienza di Roma su "immigrazione e asilo nei media italiani"

 

L'indagine fa parte della ricerca pilota promossa dal centro studi dell'Osservatorio "Carta di Roma", la carta deontologica dei giornalisti sul tema dell'immigrazione.

 

Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani (1319.96 KB)

 

Una gigantografia in negativo, statica, immutabile da 20 anni, focalizzata su emergenza, sicurezza, stereotipi. E' questa l'immagine degli stranieri in Italia che emerge da stampa e tv secondo la ricerca "Immigrazione e asilo nei media italiani", realizzata dalla facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. L'indagine è stata intesa come ricerca-pilota anche in merito al lavoro del centro studi dell'Osservatorio "Carta di Roma", la carta deontologica dei giornalisti sul linguaggio da usare quando si parla o si scrive di immigrazione.
- Fini ai giornalisti: "Responsabilità, attenzione e rispetto per la dignità della persona". In un messaggio, inviato in occasione della presentazione dei dati dell'Osservatorio sulla Carta di Roma, il presidente della Camera ha definito l'iniziativa "meritoria" e ha sottolineato che una "formazione corretta è la migliore premessa per avere un'informazione altrettanto corretta e puntuale".
- "Media appiattiti sull'equazione immigrazione uguale minaccia alla sicurezza". La portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati commenta l'indagine dell'Osservatorio sulla Carta di Roma. "Per le redazioni dovrebbe diventare un utile strumento di lavoro". 

tratto da: www.redattoresociale.it

 

Europa

1. Trattato di Lisbona in vigore dal primo dicembre 2009

 

Le materie di immigrazione e giustizia entrano a far parte del diritto comune Ue e delle competenza della Corte di giustizia.

 

 Il trattato di Lisbona modifica i due principali trattati dell'UE: il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea. Quest'ultimo sarà rinominato "trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Al trattato saranno inoltre allegati diversi protocolli e dichiarazioni.

Il sito dedicato al Trattato di Lisbona 
Il testo del Trattato di Lisbona

 

2. Area Schengen: serbi, macedoni e montenegrini senza obbligo di visto per brevi soggiorni

 

In vigore dal 19 dicembre l'abolizione decisa il 30 novembre 2009, accogliendo la proposta della Commissione europea . Necessario il passaporto biometrico.

 

Viaggiare senza Visti per i cittadini della Serbia (33.73 KB)

 

Il nuovo regime senza visti per serbi, macedoni e montenegrini si applica, infatti, a tutti coloro che possiedono un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate anche le impronte digitali. Per tutti gli altri, anche per i serbi residenti in Kosovo con passaporto serbo, ci sara' ancora bisogno del visto.


Senza visto si può, tuttavia, solo viaggiare per turismo, affari, missione, invito e gara sportiva per tre mesi, ma nel caso in cui si debba lavorare è necessario sempre passare, per l'Italia, attraverso la richiesta di autorizzazione al lavoro .Per ora resta l'obbligo di visto per la Bosnia Erzegovina e per l'Albania: i punti ancora in sospeso riguardano la lotta alla corruzione e alla criminalita' organizzata, la gestione dell'immigrazione e delle frontiere e la mancanza del passaporto biometrico.Fuori anche il Kosovo, che finora e' stato riconosciuto solo da 22 Paesi dell'Unione europea. La Commissione potrebbe valutare una nuova proposta sulla liberalizzazione gia' a meta' del 2010. Attualmente l'area Schengen comprende 25 Paesi, e precisamente Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta.Ulteriori comunicazioni sono state pubblicate in un opuscolo dalla Delegazione dell'Unione Europea in Serbia che vi segnaliamo .

 

3. Tragedia nel Canale di Sicilia : il Consiglio d’Europa rilancia la necessità di un'indagine

 

La lettera dell'Alto Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani del 25 agosto 2009 al Ministro dell'interno italiano (36.97 KB)

La lettera dell'Alto Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani del 26 agosto 2009 al Ministro dell'Interno e della Giustizia maltese (36.32 KB)

 

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, ha reso note le  due lettere indirizzate lo scorso agosto al Ministro italiano dell'Interno, Roberto Maroni, e al Ministro maltese della Giustizia e dell'Interno, Carmelo Mifsud Bonnici.

Le lettere del Commissario si riferiscono a un incidente sopravvenuto in agosto e riguardante un'imbarcazione che aveva lasciato le coste libiche con oltre 70 persone a bordo, in maggioranza Eritrei. Il barcone è andato alla deriva per 20 giorni nel Mediterraneo, senza ricevere aiuto dalle diverse imbarcazioni che lo hanno incrociato. Solo in cinque sono sopravvissuti.

"Pubblico tali lettere per rilanciare il dibattito sulla necessità di conformare pienamente le pratiche in materia di migrazione alle norme di protezione dei diritti umani. La gravità dei fatti richiede che venga condotta una vera indagine", ha dichiarato il Commissario. "Quattro dei cinque sopravvissuti hanno ottenuto lo status di rifugiato in Italia, e l'unica donna sopravvissuta è in attesa di risposta alla sua domanda di asilo. Questo è un punto positivo, ma è assolutamente necessario adottare con urgenza ogni idoneo provvedimento per evitare che tali tragedie possano riprodursi. Mi duole purtroppo constatare che ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta da parte delle autorità".

Nelle sue lettere, il Commissario fa inoltre osservare che si sarebbero verificate delle inottemperanze all'obbligo di portare soccorso in mare. Raccomanda pertanto ai due paesi di cooperare in maniera costruttiva, per istituire un sistema di pattugliamento marittimo che rispetti i diritti umani e i principi umanitari.

"Occorre esaminare con urgenza la questione della tutela dei diritti umani dei migranti" ha aggiunto. "Tutti i paesi europei dovrebbero dimostrare solidarietà nei confronti degli altri paesi, assumere le proprie responsabilità in virtù delle norme internazionali e proteggere in modo concreto i migranti, i cui diritti fondamentali sono gravemente minacciati".

Fonte: sito del Consiglio d'Europa


Vedere : Il comunicato ASGI sulla Tragedia del Canale di Sicilia del 24 agosto 2009.

 

 

APPROFONDIMENTI

 

SCHEDE PRATICHE

1.La competenza dell’Unione europea in materia di visti, asilo e immigrazione alla luce del Trattato di Lisbona  Scheda pratica a cura di Chiara Favilli (Aggiornata al 10.12.2009)  

 Il Trattato di Lisbona (Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130) è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 dopo che anche l’ultimo Stato membro, la Repubblica ceca, ha depositato il proprio strumento di ratifica. Le modifiche ai Trattati vigenti sono numerose e riguardano sia la composizione delle istituzioni sia le competenze dell’Unione europea. La presente scheda si propone di indicare le modifiche più significative in relazione alla competenza in materia di visti, asilo e immigrazione; una competenza che era già propria dell’Unione europea e che risulta modificata soprattutto per il ruolo diverso svolto dalle istituzioni politiche e giudiziarie.

2.La prostituzione straniera Scheda pratica a cura di Francesca Nicodemi e Paolo Bonetti (Aggiornata al 30.10.2009)

Il fenomeno della prostituzione ha rappresentato per l’intera Europa, nel corso degli ultimi secoli, una materia nei confronti della quale ogni Stato ha assunto politiche diverse e diverse risposte in ordine alla considerazione, anche criminogena, del fenomeno. La prostituzione si colloca al confine tra l’intramontabile pratica di costume e il focolaio di reati contro la libertà individuale, l’identità sessuale, i reati connessi con la tratta degli stranieri e con lo sfruttamento delle condizioni delle persone più disagiate e ciò ha spinto i diversi ordinamenti ad atteggiare la propria legislazione penale secondo visioni diverse.

L'elenco completo delle Schede pratiche

COMMENTI

1.Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09  - Ricerca a cura della dott.ssa Elena Rozzi, collaboratrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino, socia ASGI

2.La giurisdizione sul permesso per motivi umanitari

a cura dell'avv. Daniele Papa del Foro di Palermo, socio ASGI

 

3.Dopo la pulizia etnica a Rosarno, Maroni espelle i "clandestini"

a cura di Fulvio Vassallo Paleologo - Università di Palermo

 

MATERIALI


1.Rapporto annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Anno 2008-2009


2.Raccolta normativa in materia di asilo  a cura dello SPRAR


3.I minori stranieri in Italia: identificazione, accoglienza e prospettive per il futuro L'esperienza e le raccomandazioni di Save the Children

 
4.Gli immigrati nell'agricoltura italiana a cura di Manuela Cicerchia, Pierpaolo Pallara

 

Newsletter a cura di Walter Citti e Silvia Canciani – Segreteria ASGI

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