Iscrizione al SSR colf e badanti in attesa di regolarizzazione ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102. Il 23 dicembre 2009, il Ministero dellInterno ha trasmesso una Circolare che chiarisce, in linea con quanto gi disposto in alcune Regioni, che gli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle more della definizione della procedura.

Ci un atto dovuto, coerentemente con quanto disposto con le sanatorie negli anni precedenti ed a quanto scritto nella Circolare del Ministero della Salute VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 (iscrizione obbligatoria nelle more rilascio primo permesso di soggiorno per attivit lavorativa). La Circolare del Ministero dellInterno meno chiara quando afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), bench non in posizione irregolare rispetto al soggiorno, e che il codice STP deve essere ritirato alla data del perfezionamento di iscrizione dello straniero stesso.

E evidente lispirazione ministeriale alla Circolare della Provincia autonoma di Trento (che risente della propria organizzazione di assistenza agli STP, non sovrapponibile a quella delle altre Regioni italiane), come chiara la volont di includere ad un livello pi strutturato di assistenza i regolarizzandi attraverso liscrizione al SSR: la presentazione della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009, afferma la Circolare, rende i richiedenti assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui articolo 34 del Testo unico - iscrizione obbligatoria al SSR.

 

La nostra interpretazione, tenendo conto dei precedenti e da quanto disposto da altre Regioni :

i regolarizzandi devono essere iscritti al SSR seppur in forma temporanea (cio fin quando si perfeziona la pratica con il rilascio un permesso di soggiorno);

liscrizione avviene secondo la normale procedura utilizzando il codice fiscale dellassistito se ne in possesso (perch ne era precedentemente in possesso o stato rilasciato dallUfficio dellEntrate a fronte della domanda di regolarizzazione – cՏ difformit delle procedure locali), con la scelta del medico di medicina generale e, in caso di minori, del pediatra di libera scelta (al posto del permesso di soggiorno vale la domanda di regolarizzazione);

liscrizione pu avvenire, in assenza di codice fiscale dellutente, o attraverso un codice fiscale fittizio rilasciato ad hoc dalle aziende sanitarie (come specifica la Circolare della Regione Piemonte) o attraverso il codice STP come indica la Circolare del Ministero dellInterno.

 

La differenzazione tra STP rilasciato a immigrati irregolari e clandestini (che di norma non d diritto alliscrizione al SSR ma un codice identificativo di prestazioni urgenti ed essenziali secondo piani organizzativi locali) e quello eventualmente rilasciato ai regolarizzandi, consiste proprio nelliscrizione al SSR e ci indirettamente confermato da quanto specificato nella Circolare ministeriale e cio che la presa in carico dellassistito retroattiva e che gli oneri non potranno essere rendicontati al Ministero dellInterno (quindi sono a carico del SSR).

 

Riteniamo comunque che, nella fase di chiarimento locale delle procedure amministrative, non possibile rifiutare le prestazioni sanitarie, almeno come STP.

 

Lauspicio, a fronte di tale approccio confuso, quello che il ritrovato Ministero della Salute e/o le singole Regioni si esprimano prontamente in modo chiaro e definitivo.

(SG)