Iscrizione al SSR colf e badanti in attesa di regolarizzazione ai
sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102. Il 23 dicembre 2009,
il Ministero dellInterno ha trasmesso una Circolare che chiarisce, in linea
con quanto gi disposto in alcune Regioni, che gli stranieri per i quali sia
stata presentata istanza di regolarizzazione possono iscriversi al SSN nelle
more della definizione della procedura.
Ci un atto dovuto, coerentemente con quanto disposto con le
sanatorie negli anni precedenti ed a quanto scritto nella Circolare del
Ministero della Salute VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007 (iscrizione
obbligatoria nelle more rilascio primo permesso di soggiorno per attivit
lavorativa). La Circolare del Ministero dellInterno meno chiara quando
afferma che, essendo lo straniero in questione privo di codice fiscale, questi
viene assistito come straniero temporaneamente presente (STP), bench
non in posizione irregolare rispetto al soggiorno, e che il codice STP deve
essere ritirato alla data del perfezionamento di iscrizione dello straniero
stesso.
E evidente lispirazione ministeriale alla Circolare della
Provincia autonoma di Trento (che risente della propria organizzazione di
assistenza agli STP, non sovrapponibile a quella delle altre Regioni italiane),
come chiara la volont di includere ad un livello pi strutturato di
assistenza i regolarizzandi attraverso liscrizione al SSR: la presentazione
della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009, afferma la Circolare,
rende i richiedenti assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria,
di cui articolo 34 del Testo unico - iscrizione obbligatoria al SSR.
La nostra interpretazione, tenendo conto dei
precedenti e da quanto disposto da altre Regioni :
i regolarizzandi devono essere iscritti al SSR seppur in
forma temporanea (cio fin quando si perfeziona la pratica con il rilascio un
permesso di soggiorno);
liscrizione avviene secondo la normale procedura utilizzando
il codice fiscale dellassistito se ne in possesso (perch ne era precedentemente
in possesso o stato rilasciato dallUfficio dellEntrate a fronte della
domanda di regolarizzazione – cՏ difformit delle procedure locali), con
la scelta del medico di medicina generale e, in caso di minori, del pediatra di
libera scelta (al posto del permesso di soggiorno vale la domanda di
regolarizzazione);
liscrizione pu avvenire, in assenza di codice
fiscale dellutente, o attraverso un codice fiscale fittizio rilasciato ad
hoc dalle aziende sanitarie (come specifica la Circolare della Regione
Piemonte) o attraverso il codice STP come indica la
Circolare del Ministero dellInterno.
La differenzazione tra STP rilasciato a immigrati irregolari e
clandestini (che di norma non d diritto alliscrizione al SSR ma un codice
identificativo di prestazioni urgenti ed essenziali secondo piani organizzativi
locali) e quello eventualmente rilasciato ai regolarizzandi, consiste proprio
nelliscrizione al SSR e ci indirettamente confermato da quanto specificato
nella Circolare ministeriale e cio che la presa in carico dellassistito
retroattiva e che gli oneri non potranno essere rendicontati al Ministero
dellInterno (quindi sono a carico del SSR).
Riteniamo comunque che, nella fase di chiarimento locale delle
procedure amministrative, non possibile rifiutare le prestazioni sanitarie,
almeno come STP.
Lauspicio, a fronte di tale approccio confuso, quello che il
ritrovato Ministero della Salute e/o le singole Regioni si esprimano
prontamente in modo chiaro e definitivo.
(SG)