REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2544/2009

Reg.Dec.

N. 8816  Reg.Ric.

ANNO  2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8816/2004, proposto da Nassif Imane e Nejmaoui Sanaa rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leonardo Arnese e Sergio Orlando ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n. 27 presso Avv. Giovanni Di Gioia;

contro

Ministero dellĠInterno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso cui  ope legis domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠAbruzzo, Sez. dellĠAquila, n.758 del 16 giugno 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo;

Udito lĠAvv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tar dellĠAbruzzo ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso proposto, dagli attuali appellanti in epigrafe, rispettivamente, per lĠannullamento della revoca del permesso di soggiorno del 7 gennaio 2004 (nei confronti di Nejmaoui Sanaa) e della revoca sempre del permesso di soggiorno in pari data (nei confronti di Nassif Imane). Quanto alla prima il Tribunale rilevava che era stata notificata il 29 gennaio 2004 e che il ricorso era stato a sua volta notificato tardivamente il 6 aprile 2004. Quanto alla seconda, riteneva il ricorso infondato in quanto lĠart.5, co.5, del D.lgs.286\98 disponeva la revoca del permesso di soggiorno in presenza di elementi ostativi allĠingresso tra i quali la condanna per determinati reati, tra i quali quello per cui la ricorrente era stata condannata con patteggiamento della pena, revoca dovuta essendo la valutazione di pericolositˆ in re ipsa, in mancanza della sopravvenienza di nuovi elementi che consentissero il rilascio del permesso.

Appellano le originarie ricorrenti deducendo i seguenti motivi:

Errore di fatto.

Il ricorso di Nemajoui Sanaa era stato notificato allĠAvvocatura dello Stato il 15 marzo 2004, mentre la data del 6 aprile 2004 riportata sullĠatto del ricorso si riferiva alla copia aggiuntiva notificata anche al Questore di Teramo.

Violazione ed erronea applicazione di legge, ex art.360 n.5, c.p.p.

La stessa giurisprudenza richiamata riteneva ostativa al soggiorno la sentenza di patteggiamento solo ove lo straniero fosse considerato una minaccia per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato, circostanza per cui nessuna documentazione era acquisita nel fascicolo. Nulla poi era considerato circa il lamentato automatismo condanna-revoca permesso di soggiorno introdotto.

Si  costituita lĠAmministrazione deducendo lĠinfondatezza dellĠappello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LĠappello va respinto nei termini di cui alla motivazione che segue.

Ed invero, pur ritenendosi che la notificazione allĠAvvocatura dello Stato del ricorso, con riguardo alla posizione della Nejmaoui Sanaa, sia tempestiva, essendo avvenuta il 15 marzo 2004 a fronte di una comunicazione del provvedimento impugnato del 29 gennaio 2004, lĠimpugnazione di primo grado, identicamente proposta con congiunto ricorso dalle due attuali appellanti,  da respingere.

Ed infatti, la sentenza c.d. di patteggiamento intervenuta ad applicare la pena detentiva per la commissione di reato rientrante, come nel caso, tra quelli di cui agli artt.380, commi 1 e 2, c.p.p.,  espressamente considerata, ai fini dellĠart.4, comma 3, del D.lgs. n.286 del 1998, quale modificato dalla legge n.189 del 2002, automaticamente e vincolativamente ostativa allĠingresso nel territorio nazionale e, in forza del rinvio operato dallĠart.5, comma 5, dello stesso D.lgs., comporta la del pari vincolata revoca del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolositˆ sociale del condannato (anche a seguito di ÒpatteggiamentoÓ), essendo tale valutazione legittimamente operata in via diretta dal Legislatore.

Tale conseguenza si dispiega, in base allĠespresso disposto delle richiamate disposizioni, anche in caso di sentenza non definitiva per i titoli di reato contemplati dal predetto art.4, comma 3, sicch risulta irrilevante, nella presente controversia, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. sia divenuta definitiva successivamente alla Òpronuncia dei provvedimenti impugnatiÓ.

Sul punto il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto assunto in appello, ha giˆ avuto modo di chiarire che gli episodi criminosi posti a sostegno della sentenza di patteggiamento (nel caso furto aggravato per entrambe le appellanti) integrano, comunque, a prescindere dalla natura della relativa sentenza (di condanna o patteggiata) ed indipendentemente dagli eventuali benefici di legge ivi conseguiti (sospensione condizionale della pena e non menzione della stessa nel certificato penale), fatti ostativi ai sensi dellĠart. 4, comma 3, d.lgs n. 286/1998, per la concessione del permesso di soggiorno allo straniero e tali, ex art. 5, comma 5, d.lgs cit., da comportarne la revoca per chi lo abbia giˆ ottenuto (VI, 23 febbraio 2007, n.990).

LĠappello va pertanto respinto mentre la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe,  per lĠeffetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 10.2.2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo                         Presidente

Luciano Barra Caracciolo                  Consigliere, Rel.

Domenico Cafini                               Consigliere

Maurizio Meschino                           Consigliere

Roberto Chieppa                                Consigliere

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

 

Luciano Barra Caracciolo                                          Andrea Sabatini

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...24/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria