REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.2544/2009 Reg.Dec. N.
8816 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 8816/2004, proposto da Nassif Imane e Nejmaoui Sanaa
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leonardo Arnese e Sergio Orlando ed
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n. 27 presso Avv. Giovanni Di
Gioia;
contro
Ministero
dellĠInterno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per lĠannullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dellĠAbruzzo, Sez. dellĠAquila,
n.758 del 16 giugno 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio
dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009
relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo;
Udito lĠAvv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tar dellĠAbruzzo
ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso proposto,
dagli attuali appellanti in epigrafe, rispettivamente, per lĠannullamento della
revoca del permesso di soggiorno del 7 gennaio 2004 (nei confronti di Nejmaoui
Sanaa) e della revoca sempre del permesso di soggiorno in pari data (nei
confronti di Nassif Imane). Quanto alla prima il Tribunale rilevava che era
stata notificata il 29 gennaio 2004 e che il ricorso era stato a sua volta
notificato tardivamente il 6 aprile 2004. Quanto alla seconda, riteneva il
ricorso infondato in quanto lĠart.5, co.5, del D.lgs.286\98 disponeva la revoca
del permesso di soggiorno in presenza di elementi ostativi allĠingresso tra i
quali la condanna per determinati reati, tra i quali quello per cui la
ricorrente era stata condannata con patteggiamento della pena, revoca dovuta
essendo la valutazione di pericolosit in re ipsa, in mancanza della
sopravvenienza di nuovi elementi che consentissero il rilascio del permesso.
Appellano le originarie ricorrenti deducendo i
seguenti motivi:
Errore di fatto.
Il ricorso di Nemajoui Sanaa era stato
notificato allĠAvvocatura dello Stato il 15 marzo 2004, mentre la data del 6
aprile 2004 riportata sullĠatto del ricorso si riferiva alla copia aggiuntiva
notificata anche al Questore di Teramo.
Violazione ed erronea applicazione di legge,
ex art.360 n.5, c.p.p.
La stessa giurisprudenza richiamata riteneva
ostativa al soggiorno la sentenza di patteggiamento solo ove lo straniero fosse
considerato una minaccia per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
circostanza per cui nessuna documentazione era acquisita nel fascicolo. Nulla
poi era considerato circa il lamentato automatismo condanna-revoca permesso di
soggiorno introdotto.
Si costituita lĠAmministrazione deducendo
lĠinfondatezza dellĠappello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LĠappello va respinto nei termini di cui alla
motivazione che segue.
Ed invero, pur ritenendosi che la notificazione
allĠAvvocatura dello Stato del ricorso, con riguardo alla posizione della
Nejmaoui Sanaa, sia tempestiva, essendo avvenuta il 15 marzo 2004 a fronte di
una comunicazione del provvedimento impugnato del 29 gennaio 2004,
lĠimpugnazione di primo grado, identicamente proposta con congiunto ricorso
dalle due attuali appellanti, da respingere.
Ed infatti, la sentenza c.d. di patteggiamento
intervenuta ad applicare la pena detentiva per la commissione di reato
rientrante, come nel caso, tra quelli di cui agli artt.380, commi 1 e 2,
c.p.p., espressamente considerata, ai fini dellĠart.4, comma 3, del D.lgs.
n.286 del 1998, quale modificato dalla legge n.189 del 2002, automaticamente e
vincolativamente ostativa allĠingresso nel territorio nazionale e, in forza del
rinvio operato dallĠart.5, comma 5, dello stesso D.lgs., comporta la del pari
vincolata revoca del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica
valutazione di pericolosit sociale del condannato (anche a seguito di
ÒpatteggiamentoÓ), essendo tale valutazione legittimamente operata in via
diretta dal Legislatore.
Tale conseguenza si dispiega, in base
allĠespresso disposto delle richiamate disposizioni, anche in caso di sentenza
non definitiva per i titoli di reato contemplati dal predetto art.4, comma 3,
sicch risulta irrilevante, nella presente controversia, che la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p. sia divenuta
definitiva successivamente alla Òpronuncia dei provvedimenti impugnatiÓ.
Sul punto il Consiglio di Stato, contrariamente
a quanto assunto in appello, ha gi avuto modo di chiarire che gli episodi
criminosi posti a sostegno della sentenza di patteggiamento (nel caso furto
aggravato per entrambe le appellanti) integrano, comunque, a prescindere dalla
natura della relativa sentenza (di condanna o patteggiata) ed
indipendentemente dagli eventuali benefici di legge ivi conseguiti (sospensione
condizionale della pena e non menzione della stessa nel certificato penale),
fatti ostativi ai sensi dellĠart. 4, comma 3, d.lgs n. 286/1998, per la
concessione del permesso di soggiorno allo straniero e tali, ex art. 5, comma 5, d.lgs
cit., da comportarne la revoca per chi lo abbia gi ottenuto (VI, 23 febbraio
2007, n.990).
LĠappello va pertanto respinto mentre la natura
della controversia giustifica la compensazione delle spese per il presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, per lĠeffetto conferma la sentenza
impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 10.2.2009 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe
Barbagallo Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere,
Rel.
Domenico
Cafini Consigliere
Maurizio
Meschino Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Luciano Barra
Caracciolo Andrea
Sabatini
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il...24/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria