REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2683/2009

Reg.Dec.

N. 3472 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3472/2004, proposto dal MINISTERO DELLĠINTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, la Questura di Catanzaro, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge, in Roma,Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

sign. Kabba Salah, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sezione II, 11 febbraio 2003, n. 161;

Visto lĠatto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino allĠudienza del 10 febbraio 2009;

Udito lĠAvv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

FATTO

1. Con decreto del Questore di Catanzaro del 10 dicembre 2002  stata respinta lĠistanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con concessione del termine di 15 giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato attraverso la frontiera di Roma. Nella motivazione del decreto, richiamate le condanne pronunciate a carico del ricorrente, con sentenze del Pretore di Cassino emesse il 26.02.1999 ed il 13.01.1999, entrambe esecutive il 17.10.2000, per il reato previsto dallĠart. 171-ter, lett. b, della legge 21 aprile 1941, n. 633, ex art. 712 c.p., si rileva che i reati sono connessi allĠattivitˆ lavorativa dichiarata dal ricorrente e se ne desume che Òalmeno in parte, i suoi redditi derivano da fonti illeciteÓ.

2. Il sign. Kabba Salah, con ricorso, n. 39 del 2003, proposto al TAR per la Calabria, ha chiesto lĠannullamento del detto decreto, con domanda cautelare di sospensione.

3. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, pronunciata in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, ha definito il giudizio nel merito e accolto il ricorso ÒRavvisata la manifesta fondatezza del gravame, atteso che -alla stregua del dato testuale dellĠatto impugnato- da due precedenti risalenti al maggio e al dicembre 1993 non  ragionevolmente possibile desumere lĠattualitˆ della provenienza illecita dei mezzi di sussistenza del ricorrenteÓ. Ha quindi, per lĠeffetto, annullato lĠatto impugnato compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con lĠappello in epigrafe il Ministero ricorrente ha chiesto lĠannullamento della sentenza di primo grado.

4. AllĠudienza del 10 febbraio 2009 la causa  stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con lĠappello si censura la sentenza di primo grado per aver affermato che il provvedimento impugnato  motivato con il richiamo a due precedenti risalenti al maggio e al dicembre 1993 che in esso non sono invece citati, essendovi soltanto richiamate due sentenze del Pretore di Cassino di condanna per reati attinenti allĠattivitˆ lavorativa dichiarata dal ricorrente.

Il giudice di primo grado non ha considerato, inoltre, la relazione e i documenti prodotti in giudizio dalla Questura di Catanzaro, da cui si evince la pericolositˆ sociale del ricorrente e nei quali si richiama anche lĠart. 26, comma 7-bis, del d.lgs n. 286 del 1998 che, in caso di sentenza irrevocabile per alcuno dei reati previsti dal Titolo II, Capo III, Sezione II, della legge n. 633 del 1941, prevede la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la sua espulsione dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera.

2. Le censure non sono fondate.

Il richiamo nella sentenza di primo grado a fatti del maggio e del dicembre 1993 non  erroneo, riferendosi con ci˜, il giudice di primo grado, ai fatti costituenti reato alla base delle sentenze citate nel provvedimento impugnato, non ritenuti sufficienti a motivare la provenienza in parte illecita dei mezzi di sussistenza del ricorrente allĠatto del detto provvedimento.

3. Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che la pur ampia discrezionalitˆ dellĠAutoritˆ di Polizia nel valutare i presupposti di pericolositˆ e di inaffidabilitˆ per la sicurezza pubblica del soggetto richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno deve portare, comunque, a fondare il divieto di permanenza nel territorio nazionale su una idonea motivazione con riguardo, da un lato, ai fatti addebitati al cittadino straniero e, dallĠaltro, alla condotta dello stesso al momento della richiesta di rinnovo (Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3588).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato non reca alcuna specifica valutazione sulla pericolositˆ sociale del ricorrente alla luce di fatti e comportamenti ulteriori rispetto a quelli oggetto delle sentenze del Pretore di Cassino, dovendosi quindi giudicare lĠadeguatezza della relativa motivazione alla stregua delle ragioni su cui essa si basa.

In questo quadro non costituisce ragione sufficiente della determinazione negativa adottata il solo richiamo alla provenienza Òalmeno in parteÓ illecita dei proventi del ricorrente, in quanto desunta da fatti risalenti a nove anni prima, nonchŽ anteriori, come le relative sentenze, alla entrata in vigore del comma 7-bis dellĠart. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998.

4. Per quanto considerato il ricorso deve essere respinto senza pronuncia sulle spese non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 10 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato, Palazzo Spada, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo                                     Presidente

Luciano Barra Caracciolo                              Consigliere

Domenico Cafini                                           Consigliere

Maurizio Meschino                                       Consigliere, Est.

Roberto Chieppa                                           Consigliere

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

Maurizio Meschino                                                   Andrea Sabatini

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il....29/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria