REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.2683/2009 Reg.Dec. N.
3472 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 3472/2004, proposto dal MINISTERO DELLĠINTERNO, in
persona del Ministro pro-tempore, la Questura di Catanzaro, in persona del
Questore pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello
Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge, in Roma,Via dei
Portoghesi, n. 12;
contro
sign.
Kabba Salah, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro,
sezione II, 11 febbraio 2003, n. 161;
Visto lĠatto di appello con i relativi
allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere di Stato Maurizio
Meschino allĠudienza del 10 febbraio 2009;
Udito lĠAvv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e per diritto
quanto segue:
FATTO
1. Con decreto del Questore di Catanzaro
del 10 dicembre 2002 stata respinta lĠistanza del ricorrente di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con concessione del termine di 15
giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato attraverso la
frontiera di Roma. Nella motivazione del decreto, richiamate le condanne
pronunciate a carico del ricorrente, con sentenze del Pretore di Cassino emesse
il 26.02.1999 ed il 13.01.1999, entrambe esecutive il 17.10.2000, per il reato
previsto dallĠart. 171-ter, lett. b, della legge 21 aprile 1941, n. 633, ex
art. 712 c.p., si rileva che i reati sono connessi allĠattivit lavorativa
dichiarata dal ricorrente e se ne desume che Òalmeno in parte, i suoi redditi
derivano da fonti illeciteÓ.
2. Il sign. Kabba Salah, con ricorso, n. 39
del 2003, proposto al TAR per la Calabria, ha chiesto lĠannullamento del detto
decreto, con domanda cautelare di sospensione.
3. Il TAR, con la sentenza citata in
epigrafe, pronunciata in forma semplificata in sede di decisione della domanda
cautelare, ha definito il giudizio nel merito e accolto il ricorso ÒRavvisata
la manifesta fondatezza del gravame, atteso che -alla stregua del dato testuale
dellĠatto impugnato- da due precedenti risalenti al maggio e al dicembre 1993
non ragionevolmente possibile desumere lĠattualit della provenienza illecita
dei mezzi di sussistenza del ricorrenteÓ. Ha quindi, per lĠeffetto, annullato
lĠatto impugnato compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con lĠappello in epigrafe il Ministero
ricorrente ha chiesto lĠannullamento della sentenza di primo grado.
4. AllĠudienza del 10 febbraio 2009 la
causa stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con lĠappello si censura la sentenza di
primo grado per aver affermato che il provvedimento impugnato motivato con il
richiamo a due precedenti risalenti al maggio e al dicembre 1993 che in esso
non sono invece citati, essendovi soltanto richiamate due sentenze del Pretore
di Cassino di condanna per reati attinenti allĠattivit lavorativa dichiarata
dal ricorrente.
Il giudice di primo grado non ha
considerato, inoltre, la relazione e i documenti prodotti in giudizio dalla
Questura di Catanzaro, da cui si evince la pericolosit sociale del ricorrente
e nei quali si richiama anche lĠart. 26, comma 7-bis, del d.lgs n. 286 del 1998
che, in caso di sentenza irrevocabile per alcuno dei reati previsti dal Titolo
II, Capo III, Sezione II, della legge n. 633 del 1941, prevede la revoca del
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la sua espulsione dal
territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera.
2. Le censure non sono fondate.
Il richiamo nella sentenza di primo grado a
fatti del maggio e del dicembre 1993 non erroneo, riferendosi con ci, il giudice
di primo grado, ai fatti costituenti reato alla base delle sentenze citate nel
provvedimento impugnato, non ritenuti sufficienti a motivare la provenienza in
parte illecita dei mezzi di sussistenza del ricorrente allĠatto del detto
provvedimento.
3. Al riguardo questo Consiglio ha chiarito
che la pur ampia discrezionalit dellĠAutorit di Polizia nel valutare i
presupposti di pericolosit e di inaffidabilit per la sicurezza pubblica del
soggetto richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno deve portare,
comunque, a fondare il divieto di permanenza nel territorio nazionale su una
idonea motivazione con riguardo, da un lato, ai fatti addebitati al cittadino
straniero e, dallĠaltro, alla condotta dello stesso al momento della richiesta
di rinnovo (Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3588).
Nel caso in esame il provvedimento
impugnato non reca alcuna specifica valutazione sulla pericolosit sociale del
ricorrente alla luce di fatti e comportamenti ulteriori rispetto a quelli
oggetto delle sentenze del Pretore di Cassino, dovendosi quindi giudicare
lĠadeguatezza della relativa motivazione alla stregua delle ragioni su cui essa
si basa.
In questo quadro non costituisce ragione
sufficiente della determinazione negativa adottata il solo richiamo alla provenienza
Òalmeno in parteÓ illecita dei proventi del ricorrente, in quanto desunta da
fatti risalenti a nove anni prima, nonch anteriori, come le relative sentenze,
alla entrata in vigore del comma 7-bis dellĠart. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998.
4. Per quanto considerato il ricorso deve
essere respinto senza pronuncia sulle spese non essendosi costituita la parte
appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese del secondo grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 10 febbraio 2009, dal
Consiglio di Stato, Palazzo Spada, in sede giurisdizionale
- Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere, Est.
Roberto
Chieppa Consigliere
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Maurizio Meschino Andrea
Sabatini
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il....29/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria