REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4748/2008

Reg.Dec.

N. 8467 Reg.Ric.

ANNO   2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8467/2007 proposto da ADEDEJI HAKEEM OLUSEGUN rappresentato e difeso dallĠAvv. Arturo Salerni e Mario Salerni ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma Viale Carso n. 23

contro

il Ministero dellĠinterno in persona del Ministro pro – tempore rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sede di Brescia n. 892/2006,

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria depositata dallĠappellata amministrazione a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 maggio 2008, il Cons. Fabio Taormina; Udito l'Avvocato Mario Salerni e lĠAvv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il ricorso di primo grado lĠ odierno appellante aveva chiesto l'annullamento del provvedimento ministeriale in data 15/9/2003 n. K10/47907, di reiezione dellĠistanza di concessione della cittadinanza italiana.

Il Tar Lombardia, Sede di Brescia, con la sentenza appellata resa ai sensi dellĠart. 26, comma 4, della L. 6/12/1971 n. 1034 ha respinto il ricorso.

Sostanzialmente i primi giudici hanno ritenuto motivata e congrua la opzione reiettiva esercitata dellĠamministrazione: la concessione della cittadinanza ai sensi dellĠart. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92 costituisce atto ampiamente discrezionale, a fronte del quale il soggetto istante vanta un interesse legittimo al corretto uso del potere da parte dellĠamministrazione; tale provvedimento infatti presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della societˆ nazionale: esso deve essere adottato sulla base di un giudizio circa l'avvenuta integrazione dello straniero, che sia tale da poterne affermare il pieno inserimento nel tessuto sociale

Nel caso di specie, la relazione dei Carabinieri di Mantova in data 12/2/2001, richiamata per relationem nellĠatto impugnato, oltre a far riferimento alle due denunce per danneggiamento e disturbo alla quiete pubblica, ingiurie e minaccia, aveva congruamente evidenziato altres“ i connotati negativi del carattere del cittadino nigeriano, cui si correla la scarsa estimazione di cui gode in pubblico, sottolineando la Òdifficile integrazione nel contesto sociale nazionaleÓ.

Tali elementi precludevano lĠaccoglimento dellĠistanza, ed esattamente, secondo il Tar, lĠamministrazione aveva denegato la concessione della cittadinanza allĠodierno appellante.

La sentenza  stata appellata dallĠ originario ricorrente che ne contesta la fondatezza e chiarendo che i fatti contestati in sede penale erano di minima entitˆ, per di pi risalivano al 1994, e da tali elementi non poteva desumersi alcuna infausta prognosi sulla pericolositˆ sociale del medesimo.

La sentenza pertanto doveva essere annullata.

LĠappellata amministrazione si  costituita depositando una articolata memoria datata 29.3.2008 e chiedendo respingersi il ricorso in appello: in essa ha riproposto una coordinata lettura delle disposizioni che regolamentano la materia evidenziando lĠaltissimo tasso di discrezionalitˆ dei provvedimenti in oggetto e la necessitˆ di perseguire fini di interesse pubblico sottesi ai provvedimenti concessori della cittadinanza.

DIRITTO

LĠappello  infondato e deve essere respinto con conseguente conferma della appellata sentenza.

La disposizione che regola la materia  contenuta nella legge n. 91/1992, che, allĠart. 9, cos“ dispone:

ÒLa cittadinanza italiana pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che  nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunitˆ europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu˜ essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.Ò

La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato, in subiecta materia, che Òil provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. F, l. 5 febbraio 1992 n. 91,  atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non certo diritti soggettivi.Ó(Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 , n. 798).

Ci˜ perchŽ, si  condivisibilmente affermato, Òl'amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalitˆ italiana e delle sue possibilitˆ di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunitˆ nazionale, ivi compresi quelli di solidarietˆ economica e sociale. Pertanto, non  illegittimo, ai sensi dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedimento con il quale  negata la cittadinanza italiana sulla base di considerazioni di carattere economico patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza.Ó (Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474).

La sintesi che pu˜ trarsi da tali principi,  quella per cui, lĠinserimento dello straniero nella comunitˆ nazionale (atto tradizionalmente rientrante, secondo lĠuniforme interpretazione della dottrina tra quelli di Òalta amministrazioneÓ, cui consegue un altissimo grado di discrezionalitˆ in capo allĠamministrazione)  legittimo allorquando lĠamministrazione ritenga che questĠultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunitˆ, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale.

Orbene, rileva la Sezione, da un canto, che il provvedimento reiettivo  senzĠaltro immune da vizi formali, in armonia con il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione c.d. Òper relationemÓ (si veda, ex multis, sul punto Consiglio Stato , sez. VI, 01 febbraio 2007, n. 410).

Sotto il profilo sostanziale, a fronte della articolata relazione dei Carabinieri di Mantova, cui si  fatto richiamo da parte dellĠamministrazione, ritiene la Sezione che non sia nŽ illogica nŽ immotivata la statuizione reiettiva dellĠamministrazione, resa su conforme parere Prefettizio negativo, che fa riferimento ai molteplici precedenti giudiziari dellĠappellante, al carattere Òirascibile e violentoÓ (cos“, testualmente, la nota dei CC versata in atti) dello stesso, al pericolo che questi commetta nuovi episodi illeciti.

Alla stregua di tali considerazioni lĠappello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche per questo grado di giudizio.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 20-5-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo              Presidente

Paolo Buonvino                     Consigliere

Domenico Cafini                    Consigliere

Aldo Scola                             Consigliere

Fabio Taormina                      Consigliere Rel.

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

 

Fabio Taormina                                             Alessandra Lenti

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il....01/10/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria