REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.4748/2008 Reg.Dec. N.
8467 Reg.Ric. ANNO 2007 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 8467/2007 proposto da ADEDEJI HAKEEM OLUSEGUN
rappresentato e difeso dallĠAvv. Arturo Salerni e Mario Salerni ed
elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma Viale Carso n. 23
contro
il
Ministero dellĠinterno in persona del Ministro pro – tempore
rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato ed elettivamente
domiciliato ex lege presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia Sede di Brescia n. 892/2006,
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Vista la memoria depositata
dallĠappellata amministrazione a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del
20 maggio 2008, il Cons. Fabio Taormina; Udito l'Avvocato Mario Salerni e
lĠAvv. dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato, in fatto e
in diritto, quanto segue:
Con il ricorso di primo grado
lĠ odierno appellante aveva chiesto l'annullamento del provvedimento
ministeriale in data 15/9/2003 n. K10/47907, di reiezione dellĠistanza di
concessione della cittadinanza italiana.
Il Tar Lombardia, Sede di Brescia, con la sentenza
appellata resa ai sensi dellĠart. 26, comma 4, della L. 6/12/1971 n. 1034 ha
respinto il ricorso.
Sostanzialmente
i primi giudici hanno ritenuto motivata e congrua la opzione reiettiva
esercitata dellĠamministrazione: la concessione della cittadinanza ai sensi
dellĠart. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92 costituisce atto ampiamente
discrezionale, a fronte del quale il soggetto istante vanta un interesse
legittimo al corretto uso del potere da parte dellĠamministrazione; tale
provvedimento infatti presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da
valutarsi anche in relazione ai fini propri della societ nazionale: esso deve
essere adottato sulla base di un giudizio circa l'avvenuta integrazione dello
straniero, che sia tale da poterne affermare il pieno inserimento nel tessuto
sociale
Nel
caso di specie, la relazione dei Carabinieri di Mantova in data 12/2/2001, richiamata
per relationem nellĠatto impugnato, oltre a far riferimento
alle due denunce per danneggiamento e disturbo alla quiete pubblica, ingiurie e
minaccia, aveva congruamente evidenziato altres i connotati negativi del
carattere del cittadino nigeriano, cui si correla la scarsa estimazione di cui
gode in pubblico, sottolineando la Òdifficile integrazione
nel contesto sociale nazionaleÓ.
Tali
elementi precludevano lĠaccoglimento dellĠistanza, ed esattamente, secondo il
Tar, lĠamministrazione aveva denegato la concessione della cittadinanza
allĠodierno appellante.
La sentenza stata
appellata dallĠ originario ricorrente che ne contesta la fondatezza e chiarendo
che i fatti contestati in sede penale erano di minima entit, per di pi
risalivano al 1994, e da tali elementi non poteva desumersi alcuna infausta
prognosi sulla pericolosit sociale del medesimo.
La sentenza pertanto
doveva essere annullata.
LĠappellata
amministrazione si costituita depositando una articolata memoria datata
29.3.2008 e chiedendo respingersi il ricorso in appello: in essa ha riproposto
una coordinata lettura delle disposizioni che regolamentano la materia
evidenziando lĠaltissimo tasso di discrezionalit dei provvedimenti in oggetto
e la necessit di perseguire fini di interesse pubblico sottesi ai
provvedimenti concessori della cittadinanza.
DIRITTO
LĠappello infondato
e deve essere respinto con conseguente conferma della appellata sentenza.
La disposizione che
regola la materia contenuta nella legge n. 91/1992, che, allĠart. 9, cos
dispone:
ÒLa cittadinanza
italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del
quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio della
Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ;
b) allo straniero
maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha
prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello Stato;
d) al cittadino di uno
Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che
risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che
risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.Ò
La costante
giurisprudenza amministrativa ha affermato, in subiecta materia, che Òil provvedimento
di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente
residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. F,
l. 5 febbraio 1992 n. 91, atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui
rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non
certo diritti soggettivi.Ó(Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 , n. 798).
Ci perch, si
condivisibilmente affermato, Òl'amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei
presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una
valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a
chiedere la nazionalit italiana e delle sue possibilit di rispettare i doveri
che derivano dall'appartenenza alla comunit nazionale, ivi compresi quelli di
solidariet economica e sociale. Pertanto, non illegittimo, ai sensi
dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedimento con il quale negata la
cittadinanza italiana sulla base di considerazioni di carattere economico
patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza.Ó (Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474).
La sintesi che pu
trarsi da tali principi, quella per cui, lĠinserimento dello straniero nella
comunit nazionale (atto tradizionalmente rientrante, secondo lĠuniforme
interpretazione della dottrina tra quelli di Òalta amministrazioneÓ, cui
consegue un altissimo grado di discrezionalit in capo allĠamministrazione)
legittimo allorquando lĠamministrazione ritenga che questĠultimo possieda ogni
requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunit, mediante un
giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente
creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale.
Orbene, rileva la Sezione,
da un canto, che il provvedimento reiettivo senzĠaltro immune da vizi
formali, in armonia con il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene
legittima la motivazione c.d. Òper relationemÓ (si veda, ex multis, sul punto Consiglio Stato , sez. VI, 01 febbraio 2007, n. 410).
Sotto il profilo
sostanziale, a fronte della articolata relazione dei Carabinieri di Mantova,
cui si fatto richiamo da parte dellĠamministrazione, ritiene la Sezione che
non sia n illogica n immotivata la statuizione reiettiva
dellĠamministrazione, resa su conforme parere Prefettizio negativo, che fa
riferimento ai molteplici precedenti giudiziari dellĠappellante, al carattere
Òirascibile e violentoÓ (cos, testualmente, la nota dei CC versata in atti)
dello stesso, al pericolo che questi commetta nuovi episodi illeciti.
Alla stregua di tali
considerazioni lĠappello deve essere respinto.
Ricorrono giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche per questo
grado di giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 20-5-2008
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera
di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Fabio Taormina Consigliere
Rel.
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Fabio Taormina Alessandra
Lenti
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il....01/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria