REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.94/08

Reg.Dec.

N. 6006 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da GIANNELLI Massimo, rappresentato e difeso dallĠ avv.to Antonio Naccarato, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 12, presso lo studio dellĠ avv.to Claudia Molino;

contro

il Ministero per i Beni e le Attivitˆ Culturali, in persona del Ministro p.t., e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, in persona del Soprintendente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dallĠ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, III^ Sez., n. 4531/2005 del 22.09.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠ Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 novembre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti lĠ avv.to Naccarato e lĠ Avvocato dello Stato Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con il ricorso in esame il sig. GIANNELLI Massimo ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Toscana di estremi indicati in epigrafe e ne ha chiesto lĠannullamento nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avanti a detto tribunale, contro il decreto della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato n. 3549 del 02.11.1999, di annullamento – nellĠesercizio del potere di riesame di legittimitˆ previsto dallĠart. 82 del d.P.R. n. 616/1977 come integrato dallĠart. 1 della legge n. 431/1985 – della determinazione del Comune di Firenze n. 10271/99 del 22.09.1999, di rilascio del nulla osta paesistico ai fini del condono edilizio di opere realizzate in zona di dichiarato interesse pubblico consistenti Òin un piccolo volume ad uso deposito e rimessaggio attrezzi agricoliÓ.

A confutazione della decisione di rigetto il sig. GIANNELLI ha rinnovato il motivi di difetto, genericitˆ ed apoditticitˆ della motivazione posta a sostegno dellĠatto di annullamento, nonchŽ di erronea valutazione dei fatti, di mancata comunicazione dellĠavvio del procedimento di riesame della legittimitˆ della determinazione comunale e di violazione degli art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 e del d.m. n. 435/1994.

Il Ministero intimato si  costituito in resistenza.

AllĠ udienza del 27 novembre 2007 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

2). LĠ appello  infondato.

2.1). Con un primo parere rilasciato il 05.10.1995 la Commissione Edilizia Integrata del Comune di Firenze si era espressa negativamente in ordine al rilascio del nulla osta paesistico relativamente al manufatto realizzato dal sig. GIANNELLI ed oggetto di domanda di condono edilizio sul rilievo che Òi materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di temporaneitˆ e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogoÓ. Con successiva decisione n. 526 del 14.06.1999 la medesima Commissione, in esito a procedimento di riesame in via di autotutela del su menzionato parere di segno negativo, si esprimeva favorevolmente circa la compatibilitˆ paesistico/ambientale del manufatto, affermando che lo stesso Ònon ha costituito alterazione dello stato dei luoghiÓ con assenza, quindi, di Òdanno ambientaleÓ.

Detto parere era fatto proprio dal provvedimento dirigenziale n. 10271/99 del 22.09.1999 che, ai sensi dellĠart. 32 della legge n. 47/1985, rilasciava nulla osta per il perfezionamento della pratica di condono edilizio.

La Sezione reputa che la locale Soprintendenza, nel pervenire alla statuizione di annullamento dellĠautorizzazione comunale, ha esattamente posto in rilievo come la stessa nulla spieghi circa le ragioni in base alle quali Òuna baracca di lamiera grecata del tutto estranea, sia per i materiali impiegati che per tipologia di realizzazione, al contesto paesistico e ambientale tutelato, che ne risulta danneggiatoÓ possa armonizzarsi con la cornice paesaggistico/ambientale del sito vincolato.

Si tratta di rilievo che non deborda dai limiti di stretto controllo dei vizi di legittimitˆ delle autorizzazioni rilasciate dallĠ autoritˆ delegata previsto dallĠart. 82 del d.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni, tenuto conto che lĠ obbligo di motivazione si impone, ai sensi dellĠart. 3 della legge n. 241/1990, per tutti le tipologie di provvedimenti amministravi e segnatamente nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, si pervenga ad una valutazione positiva dopo aver annullato in via di autotutela un precedente parere negativo. Come in precedenza accennato lĠ autorizzazione rilasciata ai sensi dellĠart. 32 della legge n. 47/1985, dopo aver richiamato il parere della C.E.I., si limita a rilevare lĠassenza di Òdanno ambientaleÓ, senza tuttavia esternare di aver prima proceduto ad una completa ed attenta ricognizione del contenuto prescrittivo del duplice vincolo introdotto sulla zona interessata dallĠintervento modificativo (dd.mm. 15.10.1955 e 23.06.1967) e di aver posto a raffronto i valori paesistici del sito, elevati a ragione del regime di tutela, con la tipologia del manufatto realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

2.3). Con il secondo mezzo lĠappellante rinnova la censura di illegittimitˆ del decreto di annullamento per non essere stato preceduto dallĠavviso di inizio del procedimento come prescritto dallĠ art. 7 della legge n. 241/1990.

Le esibizioni documentali ed il contraddittorio instaurato nei due gradi di giudizio relegano tuttavia la censura su un piano strettamente formale, inidonea ad incidere sullĠ esito del giudizio che trae fondamento nel dato obiettivo del difetto di un elemento essenziale (motivazione) nellĠautorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Firenze.

Pertanto, in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento - recepito dallĠart. 21 septies della legge n. 241/1990, quale introdotto dalla legge n. 15/2005 – deve escludersi che la dedotta violazione della regola procedimentale possa assurgere a vizio di annullamento dellĠatto impugnato.

LĠ appello va, quindi, respinto.

Pu˜ disporsi al compensazione delle spese del giudizio fra le parti stante anche la costituzione solo formale dellĠ Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2007 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone                                Presidente

Giuseppe Romeo                               Consigliere

Domenico Cafini                               Consigliere

Francesco Caringella                         Consigliere

Bruno Rosario Polito                         Consigliere relatore ed estensore

 

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere                                                                          Segretario

Bruno Rosario Polito                                                         Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 17/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria