REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.94/08 Reg.Dec. N. 6006 Reg.Ric. ANNO 2006 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da GIANNELLI Massimo, rappresentato e difeso dallĠ
avv.to Antonio Naccarato, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 12,
presso lo studio dellĠ avv.to Claudia Molino;
contro
il
Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, in persona del Ministro p.t., e
la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e
Prato, in persona del Soprintendente p.t., costituitisi in giudizio,
rappresentati e difesi dallĠ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per
legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, III^ Sez., n.
4531/2005 del 22.09.2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠ
Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 27
novembre 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti lĠ avv.to Naccarato e lĠ
Avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con il ricorso in esame il sig. GIANNELLI
Massimo ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Toscana di estremi indicati
in epigrafe e ne ha chiesto lĠannullamento nella parte in cui ha respinto il
ricorso proposto avanti a detto tribunale, contro il decreto della
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e
Prato n. 3549 del 02.11.1999, di annullamento – nellĠesercizio del potere
di riesame di legittimit previsto dallĠart. 82 del d.P.R. n. 616/1977 come
integrato dallĠart. 1 della legge n. 431/1985 – della determinazione del
Comune di Firenze n. 10271/99 del 22.09.1999, di rilascio del nulla osta
paesistico ai fini del condono edilizio di opere realizzate in zona di
dichiarato interesse pubblico consistenti Òin un piccolo volume ad uso
deposito e rimessaggio attrezzi agricoliÓ.
A confutazione della decisione di rigetto il
sig. GIANNELLI ha rinnovato il motivi di difetto, genericit ed apoditticit
della motivazione posta a sostegno dellĠatto di annullamento, nonch di erronea
valutazione dei fatti, di mancata comunicazione dellĠavvio del procedimento di
riesame della legittimit della determinazione comunale e di violazione degli
art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 e del d.m. n. 435/1994.
Il Ministero intimato si costituito in
resistenza.
AllĠ udienza del 27 novembre 2007 il ricorso
stato trattenuto per la decisione.
2). LĠ appello infondato.
2.1). Con un primo parere rilasciato il
05.10.1995 la Commissione Edilizia Integrata del Comune di Firenze si era
espressa negativamente in ordine al rilascio del nulla osta paesistico
relativamente al manufatto realizzato dal sig. GIANNELLI ed oggetto di domanda
di condono edilizio sul rilievo che Òi materiali e le caratteristiche
costruttive, aventi natura di temporaneit e prive di ogni intento di decoro,
sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogoÓ. Con successiva
decisione n. 526 del 14.06.1999 la medesima Commissione, in esito a
procedimento di riesame in via di autotutela del su menzionato parere di segno
negativo, si esprimeva favorevolmente circa la compatibilit
paesistico/ambientale del manufatto, affermando che lo stesso Ònon ha
costituito alterazione dello stato dei luoghiÓ con assenza, quindi, di Òdanno
ambientaleÓ.
Detto parere era fatto proprio dal provvedimento
dirigenziale n. 10271/99 del 22.09.1999 che, ai sensi dellĠart. 32 della legge
n. 47/1985, rilasciava nulla osta per il perfezionamento della pratica di
condono edilizio.
La Sezione reputa che la locale Soprintendenza,
nel pervenire alla statuizione di annullamento dellĠautorizzazione comunale, ha
esattamente posto in rilievo come la stessa nulla spieghi circa le ragioni in
base alle quali Òuna baracca di lamiera grecata del tutto estranea, sia per
i materiali impiegati che per tipologia di realizzazione, al contesto
paesistico e ambientale tutelato, che ne risulta danneggiatoÓ possa armonizzarsi
con la cornice paesaggistico/ambientale del sito vincolato.
Si tratta di rilievo che non deborda dai limiti
di stretto controllo dei vizi di legittimit delle autorizzazioni rilasciate
dallĠ autorit delegata previsto dallĠart. 82 del d.P.R. n. 616/1977 e
successive modificazioni, tenuto conto che lĠ obbligo di motivazione si impone,
ai sensi dellĠart. 3 della legge n. 241/1990, per tutti le tipologie di
provvedimenti amministravi e segnatamente nei casi in cui, come nella
fattispecie in esame, si pervenga ad una valutazione positiva dopo aver
annullato in via di autotutela un precedente parere negativo. Come in precedenza
accennato lĠ autorizzazione rilasciata ai sensi dellĠart. 32 della legge n.
47/1985, dopo aver richiamato il parere della C.E.I., si limita a rilevare
lĠassenza di Òdanno ambientaleÓ, senza tuttavia esternare di aver prima
proceduto ad una completa ed attenta ricognizione del contenuto prescrittivo
del duplice vincolo introdotto sulla zona interessata dallĠintervento
modificativo (dd.mm. 15.10.1955 e 23.06.1967) e di aver posto a raffronto i
valori paesistici del sito, elevati a ragione del regime di tutela, con la
tipologia del manufatto realizzato in assenza dei prescritti titoli
abilitativi.
2.3). Con il secondo mezzo lĠappellante rinnova
la censura di illegittimit del decreto di annullamento per non essere stato
preceduto dallĠavviso di inizio del procedimento come prescritto dallĠ art. 7
della legge n. 241/1990.
Le esibizioni documentali ed il contraddittorio
instaurato nei due gradi di giudizio relegano tuttavia la censura su un piano
strettamente formale, inidonea ad incidere sullĠ esito del giudizio che trae
fondamento nel dato obiettivo del difetto di un elemento essenziale
(motivazione) nellĠautorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Firenze.
Pertanto, in applicazione del principio di
dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul
contenuto sostanziale del provvedimento - recepito dallĠart. 21 septies della
legge n. 241/1990, quale introdotto dalla legge n. 15/2005 – deve
escludersi che la dedotta violazione della regola procedimentale possa assurgere
a vizio di annullamento dellĠatto impugnato.
LĠ appello va, quindi, respinto.
Pu disporsi al compensazione delle spese del
giudizio fra le parti stante anche la costituzione solo formale dellĠ
Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2007
con l'intervento dei Signori:
Claudio
Varrone Presidente
Giuseppe
Romeo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Francesco
Caringella Consigliere
Bruno
Rosario Polito Consigliere
relatore ed estensore
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Bruno Rosario Polito Vittorio
Zoffoli
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
17/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
Maria
Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria