REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12932/03, proposto da THIAM Mor Dior, rappresentato e difeso dallĠavv. Eugenio Thermes, presso il cui studio  elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Armenia n.12;

contro

la Questura di Roma e il Ministero dellĠInterno, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma emesso il 29 settembre 2003, di diniego di permesso di soggiorno per cure mediche:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista lĠordinanza 15 gennaio 2004 n. 278, di accoglimento della domanda di sospensione dellĠesecuzione dellĠatto impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 9 giugno 2005 il relatore Presidente Luigi Tosti e udito altres“ il difensore del ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, depositato in data 16 dicembre 2003, il Sig. Thiam, cittadino senegalese, ha chiesto lĠannullamento del decreto 29 settembre 2003 del Questore di Roma, recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche.

A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1) Nullitˆ del provvedimento di rigetto. Eccesso di potere per erronea motivazione.

Il ricorrente, affetto da una grave patologia ed in cura presso un ospedale romano, rientra, diversamente da quanto ritenuto dal Questore, nella categoria di stranieri indicata negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 1998 n. 286,

La tesi dellĠAmministrazione, secondo la quale lo straniero non regolarmente soggiornante in Italia non potrebbe ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche appare invece errata.

2) Nullitˆ ex art. 13 comma 7 D.Lgs. 286/98, per mancata traduzione dellĠatto in una lingua conosciuta dallo straniero.

LĠAmministrazione intimata, costituita in giudizio, non ha svolto attivitˆ difensiva.

Alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2004 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Alla udienza del 9 giugno 2005 la causa  passata in decisione. 

DIRITTO

Il ricorrente, cittadino senegalese, presente nel territorio italiano dal 1990, dopo due provvedimenti di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e per ragioni di giustizia, aveva chiesto permesso per cure mediche, in relazione ad una grave patologia epatica per la quale era in terapia presso una struttura sanitaria pubblica di Roma.

La Questura, con il decreto impugnato, ha respinto la richiesta, sia perchŽ le norme vigenti non consentirebbero il rilascio del permesso di soggiorno nel caso specifico, sia perchŽ la domanda costituirebbe un mero espediente onde permanere in Italia.

Il provvedimento  illegittimo, e tanto comporta lĠaccoglimento del ricorso.

LĠarticolo 35 terzo comma del D.Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286 prevede espressamente che ÓAi cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei pres“di pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed  infortunioÓ.

Pertanto, come insegna la Corte costituzionale (sentenza 17 luglio 2001, n. 252), lo straniero presente in Italia anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute, quale diritto fondamentale della persona, e pu˜ fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, sia pure in base a valutazioni mediche da effettuare caso per caso sull'effettiva gravitˆ della situazione sanitaria.

Da tale quadro normativo non pu˜ che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche dĠurgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la situazione di inespellibilitˆ  sancita dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata.

Neppure  fondata lĠulteriore obiezione esposta nellĠatto impugnato, secondo la quale la nuova richiesta del Thiam sarebbe un pretesto per rimanere in Italia, dopo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo.

Il ricorrente ha infatti depositato documentazione proveniente da una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulta che egli  affetto da epatite cronica attiva di tipo B, a carattere progressivo, con necessitˆ di terapia antivirale per lungo periodo; inoltre, non vi sono elementi per dubitare che un immediato rientro nello Stato di origine potrebbe pregiudicare la prosecuzione delle terapie somministrate in Italia.

Il ricorso deve essere quindi accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.

Sussistono peraltro motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima ter –accoglie il ricorso proposto come in epigrafe e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso a Roma, add“  9 giugno 2005, in Camera di Consiglio, con lĠintervento dei Magistrati:

Luigi          TOSTI                               Presidente Estensore

Franco        DE BERNARDI                  Consigliere   

Maria Ada     RUSSO                            Referendario