Ric. n. 1810/2004                                                    Sent.n.3747/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

    Umberto Zuballi     Presidente

    Mauro Springolo    Consigliere

    Riccardo Savoia     Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 1810/2004 proposto da BOADU YAW, rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandra Nava con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Innocenzo Megali in Venezia-Mestre, Via Poerio, n. 19;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Questura di Treviso cat. A. 11/04 - Imm./ac, notificato il 6.4.2004;

Visto il ricorso, notificato il 4.6.2004 e depositato  presso la Segreteria il 30.6.2004 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 15.7.2004 (relatore il consigliere Savoia), il procuratore del ricorrente come da verbale d’udienza;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul  punto le  parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato:

che il ricorrente impugna il provvedimento negativo facendo riferimento all’art.32 Cost. che nel tutelare la salute dei cittadini consentirebbe anche allo straniero irregolare la permanenza sul territorio nazionale ai fini di completare le cure mediche prescritte;

rilevato:

che la Corte costituzionale ha affermato nella sua decisione 252 del 2001 che “occorre   preliminarmente  rilevare  che,  secondo  un  principio costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  di  questa Corte, il diritto  ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute e'  "costituzionalmente condizionato" dalle esigenze di bilanciamento con  altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia  di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla  Costituzione  come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale  impone  di  impedire  la  costituzione  di situazioni prive di tutela,   che  possano  appunto  pregiudicare  l'attuazione  di  quel diritto"  (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del
1999 e n .267 del 1998).
    Questo "nucleo irriducibile" di tutela della salute quale diritto
fondamentale  della  persona  deve  percio' essere riconosciuto anche
agli  stranieri,  qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme
che  regolano  l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il
legislatore prevedere diverse modalita' di esercizio dello stesso.
    3.  -  Conformemente a tale principio, il legislatore - dopo aver
previsto,  all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, che "allo straniero
comunque  presente  alla  frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti  i  diritti  fondamentali  della  persona umana previsti
dalle  norme  di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore   e   dai  principi  di  diritto  internazionale  generalmente
riconosciuti"  -  ha  dettato,  per  quel  che concerne la tutela del
diritto  alla  salute  che  qui  viene  in rilievo, alcune specifiche
disposizioni,  nelle  quali  i  modi  di  esercizio dello stesso sono
differenziati  a  seconda  della posizione del soggetto rispetto agli
obblighi  relativi  all'ingresso  e  al  soggiorno. L'art. 34 infatti
prevede  che  lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i
suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti
al  servizio  sanitario nazionale, con piena eguaglianza di diritti e
doveri,  anche contributivi, coi cittadini italiani; l'art. 35, commi
1  e  2,  disciplina  il  caso  in  cui  lo  straniero  sia  presente
regolarmente  nel  territorio  dello  Stato  ma  non  sia iscritto al
Servizio  sanitario  nazionale,  mentre  l'art. 36  del  d.lgs.  cit.
prevede  la  possibilita' di ottenere uno specifico visto di ingresso
ed  un  permesso  di  soggiorno  a favore dello straniero che intende
entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche.
    Per  gli  stranieri  presenti  sul territorio nazionale ma non in
regola  con  le norme sull'ingresso ed il soggiorno, l'art. 35, comma
3,  del  decreto  cit.  dispone  che  sono  "assicurate,  nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o  comunque  essenziali,  ancorche'  continuative,  per  malattia  ed
infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina  preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva"; agli stessi sono
poi, "in particolare", garantiti la tutela sociale della gravidanza e
della  maternita',  la  tutela  della  salute  del minore, nonche' le
vaccinazioni  e gli interventi di profilassi con particolare riguardo
alle malattie infettive, secondo una elencazione che - contrariamente
a  quanto  ritiene  il  giudice  a quo - non puo' ritenersi esaustiva
degli interventi sanitari da assicurare "comunque" al soggetto che si
trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato.
    Va  in  proposito  ancora  rilevato  che  il comma 5 dello stesso
art. 35,  proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello
straniero  comunque  presente nel territorio dello Stato, prevede che
"l'accesso  alle  strutture  sanitarie  ... non puo' comportare alcun
tipo   di  segnalazione  all'autorita',  salvo  i  casi  in  cui  sia
obbligatorio  il  referto,  a  parita' di condizioni con il cittadino
italiano",  disposizione  che  conferma  il favor per la salute della
persona che connota tutta la disciplina in materia.
    4.  - La legge prevede quindi un sistema articolato di assistenza
sanitaria  per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato
a  tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo
sul territorio dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto alla
salute  garantito  dall'art. 32  Cost;  stante la lettera e) la ratio
delle  disposizioni  sopra  riportate,  a  tali  soggetti sono dunque
erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati
dall'art. 35,  comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie,
siano  esse  ambulatoriali  o ospedaliere, comunque essenziali, anche
continuative, per malattia e infortunio.
    E  non  e'  senza  significato  che,  in  attuazione della legge,
l'art. 43,  commi  2  e  seguenti,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394  (Regolamento  recante  norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art. 1,  comma  6, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286)  abbia  previsto  particolari modalita' per
evitare  che,  dalla situazione di irregolarita' nel territorio dello
Stato,   derivi   un   ostacolo   all'erogazione   delle  prestazioni
terapeutiche  di  cui  all'art. 35,  comma  3  citato, anche mediante
l'attribuzione   a   fini   amministrativi   di  un  apposito  codice
identificativo  sanitario  provvisorio, secondo disposizioni che sono
state  in  seguito  precisate  con  la  circolare del Ministero della
sanita' n. 5 del 24 marzo 2000.
    5.  - Dall'esame delle sopra indicate disposizioni emerge percio'
l'erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a
quo,  secondo  il  quale  il  diritto  inviolabile  alla salute dello
straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito
dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la
previsione  - da inserire nell'art. 19 del decreto legislativo n. 286
del 1998 - di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che
si  trovi nella necessita' di usufruire di una terapia essenziale per
la   sua   salute.   Al   contrario,  lo  straniero  presente,  anche
irregolarmente,  nello  Stato  ha  diritto  di  fruire  di  tutte  le
prestazioni  che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri
indicati  dall'art. 35,  comma  3  citato,  trattandosi di un diritto
fondamentale  della  persona  che  deve  essere garantito, cosi' come
disposto,   in  linea  generale,  dall'art. 2  dello  stesso  decreto
legislativo n. 286 del 1998.
    La  valutazione  dello  stato  di  salute  del  soggetto  e della
indifferibilita'  ed  urgenza  delle cure deve essere effettuata caso
per  caso,  secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un
ricorso  avverso  un  provvedimento  di espulsione si dovra', qualora
vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente
valutare tale profilo - tenuto conto dell'intera disciplina contenuta
nel  decreto  legislativo n. 286 del 1998 - se del caso ricorrendo ai
mezzi  istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato
da  concentrazione e da esigenze di rapidita', certamente consente di
utilizzare.
    Qualora  risultino  fondate  le ragioni addotte dal ricorrente in
ordine  alla  tutela  del  suo diritto costituzionale alla salute, si
dovra' provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione
nei   confronti   di   un  soggetto  che  potrebbe  subire,  per  via
dell'immediata   esecuzione   del   provvedimento,   un  irreparabile
pregiudizio a tale diritto”;

che nella specie il ricorrente risulta affetto da grave nefropatia, dovendosi sottoporre per tre giorni alla settimana a sedute di emodialisi;

che conseguentemente fino alla effettuazione di trapianto, esclusa in quanto la clandestinità preclude l’iscrizione del ricorrente nella lista relativa, sussistono quelle condizioni legittimanti il soggiorno su territorio nazionale;

che il ricorso va pertanto accolto, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annullato l’atto impugnato, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2004.

Il Presidente                                                          L’Estensore

 

Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il… … … … … n…. … …

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione