Ric. n. 1740/07
Sent. n. 2648/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Avviso
di Deposito del
a
norma dellart. 55 della
L. 27 aprile 1982
n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Angelo De Zotti Presidente,
relatore
Marco Buricelli Consigliere
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 1740/07 proposto da Drogomyretska Galyna, rappresentata e difesa
dagli avv. Zeno Baldo e Marco Ferrero, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
l'Amministrazione
dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria
per legge;
per l'annullamento
del
provvedimento del questore di Vicenza rilasciato il 5 giugno 2007, di rigetto dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno della ricorrente.
Visto
il ricorso, notificato il 10 settembre 2007 e depositato presso la Segreteria il 24 settembre
2007 con i relativi allegati;
visto
latto di costituzione in giudizio del Ministero dellInterno, depositato il 10
ottobre 2007 con i relativi allegati;
visti
tutti gli atti della causa;
udito
nelludienza pubblica del 23 aprile 2008 (relatore il Presidente De Zotti )
– lavv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
nessuno
comparso per la parte ricorrente;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
F A T T O
La
sig.ra Idelma Bressan in data 03.02.2005 present richiesta di autorizzazione
al lavoro, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 286/98, per lassunzione della
sig.ra Galyna Drogomyretska, in qualit di collaboratrice familiare-badante per
lassistenza della madre Giuseppina Saccardo.
A
seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, venne rilasciata
l'autorizzazione al lavoro, con la quale la sig.ra Drogomyretska otteneva il
visto d'ingresso ed entrava in Italia in data 15.09.2005.
Lo
stesso giorno la sig.ra Giuseppina Saccardo decedeva.
Nei
giorni successivi il datore di lavoro si recava presso gli uffici della
Questura di Vicenza per dichiarare l'avvenuto decesso del familiare e il
conseguente venir meno delle ragioni dell'assunzione della lavoratrice
straniera.
La Questura di Vicenza, valutate le
circostanze, riteneva che la sig.ra Drogomyretska avesse comunque titolo ad
ottenere il permesso di soggiorno richiesto, che veniva pertanto rilasciato a
far data dal 29.09.2007.
Nel
frattempo la sig.ra Bressan, non necessitando pi della prestazione lavorativa
della sig.ra Drogomyretska, reperiva per
questultima una nuova occupazione, sempre in qualit di badante, presso
la sig.ra Malagnini Amelia, a partire dal l0 ottobre 2005, vale a dire a meno
di un mese dal suo ingresso nel territorio nazionale.
Lodierna
ricorrente, quindi, al momento della scadenza del permesso di soggiorno
originariamente ottenuto, provvedeva ad inoltrare istanza di rinnovo presso la
stessa Questura di Vicenza, che tuttavia, comunicava alla sig.ra Drogomyretska
la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in ragione
della mancata costituzione dell'originario rapporto di lavoro.
Infine,
nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, la Questura di Vicenza
rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente revocava il
permesso scaduto.
Tale
provvedimento viene impugnato con il presente ricorso per i motivi che seguono:
1)
violazione dell'articolo 5. commi 5 e 9, e dell'articolo 22. comma 11 del d.
lgs. 286/98.
Si
sostiene che, ai sensi dellart. 22, comma 11^ del D.Lgs. 286/98, la perdita
del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti e
che ove perda il posto di lavoro anche per dimissioni, lo stesso pu essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi; che
la Questura di Vicenza ha per contro revocato il permesso di soggiorno del
quale la ricorrente aveva chiesto il rinnovo sostenendo che la stessa non aveva
mai lavorato per la datrice di lavoro che aveva completato liter procedurale
per lassunzione internazionale; che erroneamente la Questura ha ritenuto che
la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia stata la
causa, non consenta linstaurazione di altre attivit lavorative e
conseguentemente la presenza in Italia della cittadina straniera; che la
Questura di Vicenza ha dato una lettura eccessivamente restrittiva e fuorviante
delle norme che disciplinano la situazione della ricorrente, atteso che questa
giunta in Italia regolarmente, a seguito del contratto di soggiorno stipulato
con la sig.ra Bressan e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro che
da tale contratto doveva derivare dovuta ad una causa oggettiva, non
imputabile alla volont delle parti contraenti, vale a dire il decesso della
persona che la ricorrente sarebbe stata chiamata ad assistere, che ha reso
inutilizzabile la prestazione lavorativa della ricorrente; che la perdita del
posto di lavoro non pu essere quindi considerata un valido motivo per il
mancato rilascio o la revoca del permesso di soggiorno, quanto per il rilascio
di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione, almeno per i sei
mesi successivi al suo ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 22, comma 11,
nonch dell'art.5, comma 9, D.Lgs. 286/98; che la correttezza di tale assunto
stata confermata dallo stesso Ministero dell'Interno, il quale nella circolare
del 20 agosto 2007 ha precisato che: la mancata instaurazione del rapporto di
lavoro per sopravvenuta indisponibilit del datore di lavoro ha gi costituito
oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di
decesso del datore di lavoro o di cessazione dellazienda, concludendo
che quando la mancata
formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo
straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene
che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per
attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma
del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il
venir meno della disponibilit del datore di lavoro a formalizzare
l'assunzione.
2)
violazione di legge, eccesso di potere per carenza, contraddittoriet e
illogicit della motivazione, violazione del principio del legittimo
affidamento. violazione di legge, in particolare dell'articolo 5. comma 5.
d.lgs. 286/98. nonch dell'articolo 1. comma 1, e dell'articolo 3. l. 241/90.
3)
violazione dell'articolo 5. comma 5. d. lgs. 286/98; omessa valutazione dei
fatti.
Lamministrazione
si costituita in giudizio ed ha contrastato i motivi di ricorso chiedendone
la reiezione con vittoria di spese.
D I R I T T O
Il
ricorso fondato.
La
ricorrente, regolarmente entrata in Italia a seguito di richiesta nominativa
per svolgere un lavoro subordinato in qualit di badante (tale risulta dal
contratto individuale di lavoro sottoscritto il 25 gennaio 2005), in favore
della sig.ra Imelda Bressan, ha
ottenuto la relativa autorizzazione (doc. 2 dep. il 24 9.2007) ma non ha potuto
iniziare lattivit lavorativa per il decesso della sig.ra Giuseppina Saccardo
(doc. 3), madre della datrice di lavoro, avvenuto contestualmente al suo
ingresso in Italia.
Circostanze
tutte documentate in atti e implicitamente riconosciute dalla stessa
amministrazione, che ha rilasciato alla ricorrente un primo permesso di
soggiorno pur dopo la comunicazione della indisponibilit del datore di lavoro
allassunzione della sig.ra Drogomireska, utilizzando il quale questultima ha
reperito una nuova attivit lavorativa per un diverso datore di lavoro, la
sig.ra Amelia Malagnini, presso cui tuttora occupata.
La
situazione della ricorrente rientra pertanto nella fattispecie disciplinata
dalla circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dellInterno, che ha chiarito
che se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nullaosta allassunzione del lavoratore straniero, questultimo,
ove abbia fatto ingresso regolarmente, pu chiedere un permesso di soggiorno
per attesa occupazione allegando alla domanda un'apposita dichiarazione a firma
del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il
venir meno della disponibilit del datore di lavoro a formalizzare
l'assunzione.
La
circolare del 20 agosto 2007 conferma la precedente circolare n. 2570 del 7
luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di
cessazione dellazienda e dunque si applica a tutte le ipotesi di mancata
instaurazione del rapporto di lavoro per causa, oggettivamente dimostrata, non riferibile al cittadino straniero.
Ne
consegue che la revoca del permesso di soggiorno della ricorrente, disposta
allatto della domanda di rinnovo, illegittima per non avere
lamministrazione tenuto conto delle ragioni di impossibilit sopravvenuta in
ordine allinstaurazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Imelda Bressan (a
favore della quale il nulla osta era stato rilasciato) e del principio per cui la perdita del
posto di lavoro (alla quale assimilabile lipotesi che lattivit lavorativa
non abbia potuto essere iniziata per causa non imputabile al lavoratore
straniero) non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario
del permesso di soggiorno, e ci ai sensi dellart. 22 del d.lvo 286/1998 (cfr.
TAR Emilia Romagna n. 3080/06 e TAR Puglia Lecce n. 539/2007).
Il
ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
La
particolarit della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle
spese di lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, accoglie il
ricorso in epigrafe e per leffetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.
Cos
deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2008.
Il Presidente estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il n.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione