Ric. n. 1740/07                                                             Sent. n. 2648/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dellart. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

    Angelo De Zotti                 Presidente, relatore

    Marco Buricelli                  Consigliere

    Stefano Mielli                     Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1740/07 proposto da Drogomyretska Galyna, rappresentata e difesa dagli avv. Zeno Baldo e Marco Ferrero, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

l'Amministrazione dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

del provvedimento del questore di Vicenza rilasciato il 5 giugno 2007,  di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 10 settembre 2007 e depositato  presso la Segreteria il 24 settembre 2007 con i relativi allegati;

visto latto di costituzione in giudizio del Ministero dellInterno, depositato il 10 ottobre 2007 con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

udito nelludienza pubblica del 23 aprile 2008 (relatore il Presidente De Zotti ) – lavv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;

nessuno comparso per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F A T T O

La sig.ra Idelma Bressan in data 03.02.2005 present richiesta di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 286/98, per lassunzione della sig.ra Galyna Drogomyretska, in qualit di collaboratrice familiare-badante per lassistenza della madre Giuseppina Saccardo.

A seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, venne rilasciata l'autorizzazione al lavoro, con la quale la sig.ra Drogomyretska otteneva il visto d'ingresso ed entrava in Italia in data 15.09.2005.

Lo stesso giorno la sig.ra Giuseppina Saccardo decedeva.

Nei giorni successivi il datore di lavoro si recava presso gli uffici della Questura di Vicenza per dichiarare l'avvenuto decesso del familiare e il conseguente venir meno delle ragioni dell'assunzione della lavoratrice straniera.

La  Questura di Vicenza, valutate le circostanze, riteneva che la sig.ra Drogomyretska avesse comunque titolo ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto, che veniva pertanto rilasciato a far data dal 29.09.2007.

Nel frattempo la sig.ra Bressan, non necessitando pi della prestazione lavorativa della sig.ra Drogomyretska, reperiva per  questultima una nuova occupazione, sempre in qualit di badante, presso la sig.ra Malagnini Amelia, a partire dal l0 ottobre 2005, vale a dire a meno di un mese dal suo ingresso nel territorio nazionale.

Lodierna ricorrente, quindi, al momento della scadenza del permesso di soggiorno originariamente ottenuto, provvedeva ad inoltrare istanza di rinnovo presso la stessa Questura di Vicenza, che tuttavia, comunicava alla sig.ra Drogomyretska la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in ragione della mancata costituzione dell'originario rapporto di lavoro.

Infine, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, la Questura di Vicenza rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente revocava il permesso scaduto.

Tale provvedimento viene impugnato con il presente ricorso per i motivi che seguono:

1) violazione dell'articolo 5. commi 5 e 9, e dell'articolo 22. comma 11 del d. lgs. 286/98.

Si sostiene che, ai sensi dellart. 22, comma 11^ del D.Lgs. 286/98, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti e che ove perda il posto di lavoro anche per dimissioni, lo stesso pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi; che la Questura di Vicenza ha per contro revocato il permesso di soggiorno del quale la ricorrente aveva chiesto il rinnovo sostenendo che la stessa non aveva mai lavorato per la datrice di lavoro che aveva completato liter procedurale per lassunzione internazionale; che erroneamente la Questura ha ritenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia stata la causa, non consenta linstaurazione di altre attivit lavorative e conseguentemente la presenza in Italia della cittadina straniera; che la Questura di Vicenza ha dato una lettura eccessivamente restrittiva e fuorviante delle norme che disciplinano la situazione della ricorrente, atteso che questa giunta in Italia regolarmente, a seguito del contratto di soggiorno stipulato con la sig.ra Bressan e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro che da tale contratto doveva derivare dovuta ad una causa oggettiva, non imputabile alla volont delle parti contraenti, vale a dire il decesso della persona che la ricorrente sarebbe stata chiamata ad assistere, che ha reso inutilizzabile la prestazione lavorativa della ricorrente; che la perdita del posto di lavoro non pu essere quindi considerata un valido motivo per il mancato rilascio o la revoca del permesso di soggiorno, quanto per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione, almeno per i sei mesi successivi al suo ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 22, comma 11, nonch dell'art.5, comma 9, D.Lgs. 286/98; che la correttezza di tale assunto stata confermata dallo stesso Ministero dell'Interno, il quale nella circolare del 20 agosto 2007 ha precisato che: la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilit del datore di lavoro ha gi costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dellazienda, concludendo che  quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilit del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

2) violazione di legge, eccesso di potere per carenza, contraddittoriet e illogicit della motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento. violazione di legge, in particolare dell'articolo 5. comma 5. d.lgs. 286/98. nonch dell'articolo 1. comma 1, e dell'articolo 3. l. 241/90.

3) violazione dell'articolo 5. comma 5. d. lgs. 286/98; omessa valutazione dei fatti.

Lamministrazione si costituita in giudizio ed ha contrastato i motivi di ricorso chiedendone la reiezione con vittoria di spese.

D I R I T T O

Il ricorso fondato.

La ricorrente, regolarmente entrata in Italia a seguito di richiesta nominativa per svolgere un lavoro subordinato in qualit di badante (tale risulta dal contratto individuale di lavoro sottoscritto il 25 gennaio 2005), in favore della sig.ra Imelda Bressan,  ha ottenuto la relativa autorizzazione (doc. 2 dep. il 24 9.2007) ma non ha potuto iniziare lattivit lavorativa per il decesso della sig.ra Giuseppina Saccardo (doc. 3), madre della datrice di lavoro, avvenuto contestualmente al suo ingresso in Italia.

Circostanze tutte documentate in atti e implicitamente riconosciute dalla stessa amministrazione, che ha rilasciato alla ricorrente un primo permesso di soggiorno pur dopo la comunicazione della indisponibilit del datore di lavoro allassunzione della sig.ra Drogomireska, utilizzando il quale questultima ha reperito una nuova attivit lavorativa per un diverso datore di lavoro, la sig.ra Amelia Malagnini, presso cui tuttora occupata.

La situazione della ricorrente rientra pertanto nella fattispecie disciplinata dalla circolare del 20 agosto 2007 del Ministero dellInterno, che ha chiarito che se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta allassunzione del lavoratore straniero, questultimo, ove abbia fatto ingresso regolarmente, pu chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda un'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilit del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

La circolare del 20 agosto 2007 conferma la precedente circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dellazienda e dunque si applica a tutte le ipotesi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per causa, oggettivamente dimostrata,  non riferibile al cittadino straniero.

Ne consegue che la revoca del permesso di soggiorno della ricorrente, disposta allatto della domanda di rinnovo, illegittima per non avere lamministrazione tenuto conto delle ragioni di impossibilit sopravvenuta in ordine allinstaurazione del rapporto di lavoro con la sig.ra Imelda Bressan (a favore della quale il nulla osta era stato rilasciato)  e del principio per cui la perdita del posto di lavoro (alla quale assimilabile lipotesi che lattivit lavorativa non abbia potuto essere iniziata per causa non imputabile al lavoratore straniero) non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, e ci ai sensi dellart. 22 del d.lvo 286/1998 (cfr. TAR Emilia Romagna n. 3080/06 e TAR Puglia Lecce n. 539/2007).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La particolarit della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e per leffetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 aprile 2008.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il n.

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione