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Tratta degli esseri umani, ratificata la Convenzione di Varsavia

Cosa prevede la Convenzione

Obiettivi della Convenzione di Varsavia sono la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini.

La Convenzione non riguarda unicamente la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato ed altre pratiche di traffico illecito delle persone. Il principio fondamentale riguarda, quindi, la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere assicurate senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione.

La Convenzione di Varsavia pone, pertanto, in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all’integrità delle persone e che, in tale senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime.

Persegue sinteticamente i seguenti scopi, riassunti convenzionalmente con la formula delle quattro P: 1. Prevenire la tratta;
2. Proteggere i diritti umani delle vittime;
3. Perseguire gli autori del reato;
4. Promuovere la cooperazione internazionale.

Nello specifico la Convenzione prevede:
- misure assistenziali a favore delle vittime (assistenza medica e psicologica; supporto per la loro reintegrazione nel tessuto sociale d’origine; risarcimento dei danni subiti) (articoli 12 e 15 della Convenzione);
- la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime, sia per ragioni umanitarie sia per consentirne la cooperazione con le autorità (articolo 14 della Convenzione);
- la previsione della responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche per il reato di tratta; tale responsabilità non pregiudica quella penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato (articolo 22 della Convenzione);
- la cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile, al fine di prevenire la tratta e di proteggere le vittime (articolo 35 della Convenzione);
- la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime di tratta (articoli 5 e 6 della Convenzione).

Tra le misure innovative, si segnala, inoltre, l’istituzione di un periodo di recupero e riflessione di almeno trenta giorni, al fine di consentire alla vittima di sottrarsi all’influenza del trafficante (articolo 13 della Convenzione), unitamente alla possibilità di punire i clienti delle vittime di tratta per aver beneficiato delle relative prestazioni (articolo 19 della Convenzione).

Il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione è affidato ad un gruppo di esperti indipendenti (GRETA).

La Convezione di Varsavia costituisce oggi uno degli strumenti internazionali più completi ed aderenti alla complessità del fenomeno.

Redazione Internet

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