MOZIONE

“In merito all’eventuale collocazione di un Centro di Identificazione ed Espulsione in Toscana

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

PREMESSO CHE

 

l’articolo 14 del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla Legge 189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini), prevede che “quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento”, “il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strattamente necessario presso” il CIE cioè presso il Centro di Identificazione ed Espulsione e che quindi questi siano destinati al trattenimento, convalidato dal Giudice di Pace, dei cittadini stranieri extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione;

    

dall’8 agosto 2009, con l’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto Sicurezza), il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri è passato da 60 giorni a 180 giorni complessivi, rafforzando così la loro natura di luoghi di permanenza obbligatoria, caratterizzandosi come luoghi di detenzione amministrativa delle e dei migranti;

 

 SOTTOLINEATO

 

come la visione alla base del Pacchetto Sicurezza- nel quale si introduce il reato di “presenza irregolare sul territorio nazionale”- e delle altre norme di contrasto all’immigrazione clandestina adottate dal governo di centro-destra, colleghi in maniera diretta, impropria e non condivisibile il tema dell’immigrazione unicamente a quello della sicurezza;

 

CONSIDERATO CHE

 

l’articolo 2 della Costituzione Italiana  afferma che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (….) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

 

l’articolo 117, comma 2, (lett. a e b), riserva in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato le materie di politica estera e rapporti internazionali dello Stato, diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed in materia di immigrazione (lett. b) e che, in questo quadro, la legge nazionale (art. 3 c. 5 D.Lgs. 286/98) riconosce che “le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana” e che ovviamente tale potestà si estende anche ai migranti presenti nei Centri di Identificazione ed Espulsione;

che, a conferma di questo assunto, rispetto ai Centri di Identificazione ed Espulsione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/2005, ha riconosciuto che è costituzionalmente legittima la previsione che la Regione svolga “attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le prefetture, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea”;

 

inoltre, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134/2010, nel ribadire il carattere esclusivo della competenza statale relativo alla costituzione ed individuazione dei CIE, ha ritenuto propri della competenza legislativa concorrente  e residuale delle Regioni i compiti di osservazione e monitoraggio del funzionamento dei CIE e ha riconosciuto proprie delle Regioni le funzioni di assistenza ed in particolare di assistenza sanitaria all’interno di tali centri;

 

che, dal quadro legislativo e giurisprudenziale sopra delineato, ferma restando la competenza dello Stato nell’istituire e gestire i centri di identificazione ed espulsione, parimenti si evince il dovere, da parte della Regione, di vigilare e monitorare, per quanto di propria competenza, l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona e degli standard garantiti ai migranti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni internazionali in materia, affinché tali strutture non si trasformino in veri e propri centri di detenzione;

 

SOTTOLINEATO

 

che in tale ambito di competenza si inseriscono le norme e le finalità della legge 29/2009, tesa a far sì che tutti coloro che dimorano  sul territorio della Regione Toscana, anche se non in possesso del diritto di soggiorno, possano ricevere gli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili necessari ad avere la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona dalla Costituzione repubblicana e dalle altre norme internazionali;

 

RICHIAMATO CHE

 

il citato art. 14, al comma 2, afferma che in tali centri deve essere assicurata “allo straniero irregolare trattenuto (…) la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”;

 

l’art. 21 del D.P.R. 394/1999 specifica che le modalità del trattamento nei CIE “devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatore proveniente dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona” e che in tali centri devono essere presenti “i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà di culto” e i “servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale”;

 

 

RILEVATO CHE

 

all’interno dei CIE si sono verificati gravi violazioni dei diritti umani, come denunciato sia da inchieste ed articoli di stampa, sia dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni per la tutela dei diritti umani tra le quali anche Amnesty International e Medici senza Frontiere, nonché dall’indagine interministeriale presentata dall’Ambasciatore de Mistura (2007);

 

per quanto sopra ricordato occorre constatare come il funzionamento dei CIE si discosti dai dettati legislativi e non garantisca nei fatti il rispetto dei diritti umani dei e delle migranti, mantenendo così tutti i profili già sollevati di dubbia costituzionalità;;

 

 

RITIENE CHE

 

lo strumento dei CIE si sia rivelato inefficace poiché si fonda sulla idea di detenzione amministrativa, in particolare dalla recente modifica legislativa che ha triplicato il periodo di trattenimento e che in tali contesti si venga a creare una pericolosa commistione di presenze tra lavoratrici/lavoratori, clandestine/i, richiedenti asilo…che rende assai problematica la gestione dei centri stessi;

 

fermo restando la competenza dello Stato per la promozione delle procedure che consentano la costituzione di un CIE in Toscana, la Regione ha il dovere ed il diritto di vigilare e monitorare in merito all’effettivo rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti presenti;

 

la clandestinità sia un fenomeno da contrastare favorendo anche l’apertura di canali di ingresso legali, adottando programmi seri di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo e garantendo il diritto d’asilo, promuovendo la cultura dei pari diritti e dei pari doveri, garantendo il diritto al ricongiungimento familiare e attuando serie politiche di integrazione sociale come quelle delineate dalla legge regionale  29/2009 e compiute dalla Regione Toscana già da molti anni tramite gli atti di programmazione;

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

 

A favorire, in coerenza con la L.R. 29/2009, processi di promozione della coesione sociale con l’obiettivo di costruire una comunità plurale e coesa nella quale si valorizzi il contributo positivo delle differenze nel contesto civile e culturale delle nostre realtà locali;

 

A rivendicare la prerogativa della Regione nel monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle leggi vigenti e delle convenzioni internazionali, nonché la propria competenza in materia di integrazione sociale;

 

A ribadire la propria contrarietà al modello di CIE finora sperimentato (grassetto di Paolo) poiché, fondandosi sul concetto di detenzione amministrativa e su periodi di trattenimento di lungo periodo, tale modello non ha garantito il pieno rispetto dei diritti dei migranti, né una piena corrispondenza al dettato costituzionale;

 

Qualora vi fosse la richiesta del Governo Nazionale di attivare in Toscana un CIE, a garantire la doverosa collaborazione istituzionale proponendo un modello alternativo fondato su centri di piccola dimensione, gestiti in collaborazione con le associazioni del settore presenti sul territorio, con tempi di permanenza limitati, al fine di garantire l’integrazione e la regolarizzazione del soggiorno come previsto dalla normativa statale e internazionale e, più in generale, il rispetto e la dignità della persona, anche attraverso il sostegno alla regolarizzazione amministrativa e lavorativa. (grassetto di Paolo)

 

 

 

MOZIONE SOTTOSCRITTA DAI CAPIGRUPPO REGIONALI DELLA MAGGIORANZA (Vittorio Bugli PD – Marta Gazzarri IDV – Monica Sgherri Fed Sinistra Verdi – Pieraldo Ciucchi Ps) e APPROVATA a maggioranza dal Consiglio Regionale nella seduta di mercoledì 9 giugno 2009