N. 00300/2010 REG.RIC

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 300 del 2010, proposto da:
Daniela Angela Schifani Corfini, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30;

contro

U.T.G. - Prefettura di Trieste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ibraima Faye, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dd. 6 maggio 2010, emesso dalla Prefettura di Trieste.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Trieste;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che, allo stato e in questa fase di sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris, in relazione ai motivi di ricorso, con cui si eccepisce la non riferibilit del reato per il quale il ricorrente ha subito una condanna (clandestinit, di cui allart. 14, comma 5, del D.Lg. 286/98) a quelle ostative alla emersione di cui alla L. 102/09, poich non rientra nella previsione dellart. 381 c.p.p. - in quanto trattasi di reato ad arresto obbligatorio e non facoltativo - e neppure nellart. 380, perch la pena edittale inferiore a quelle ivi previste, ed il reato non rientra tra quelli considerati nominativamente dalla disposizione (cfr. ord. n. 265/10 del TAR Veneto e n. 301/10 del TAR Toscana);

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, accoglie la proposta istanza cautelare.

La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Cos deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

 

Oria Settesoldi, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2010

IL SEGRETARIO