N.
00300/2010 REG.RIC
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso
numero di registro generale 300 del 2010, proposto da:
Daniela Angela Schifani Corfini, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco
Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via
Romagna 30;
contro
U.T.G. -
Prefettura di Trieste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
e con
l'intervento di
ad adiuvandum:
Ibraima Faye,
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto
presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
del provvedimento
dd. 6 maggio 2010, emesso dalla Prefettura di Trieste.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visti tutti gli
atti della causa;
Vista la domanda
di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Trieste;
Visti gli artt.
19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che,
allo stato e in questa fase di sommaria delibazione, il ricorso appare
assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris, in relazione ai motivi
di ricorso, con cui si eccepisce la non riferibilit del reato per il quale il
ricorrente ha subito una condanna (clandestinit, di cui allart. 14, comma
5, del D.Lg. 286/98) a quelle ostative alla emersione di cui alla L. 102/09,
poich non rientra nella previsione dellart. 381 c.p.p. - in quanto trattasi
di reato ad arresto obbligatorio e non facoltativo - e neppure nellart. 380,
perch la pena edittale inferiore a quelle ivi previste, ed il reato non
rientra tra quelli considerati nominativamente dalla disposizione (cfr. ord. n.
265/10 del TAR Veneto e n. 301/10 del TAR Toscana);
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, accoglie la proposta
istanza cautelare.
La presente
ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la
segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in
Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei
Signori:
Oria Settesoldi,
Presidente FF, Estensore
Vincenzo Farina,
Consigliere
Rita De Piero,
Consigliere
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 09/06/2010
IL SEGRETARIO