N. 00100/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00237/2010 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 237 del 2010, proposto da:
Alessandro Volk, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Berton, con domicilio eletto presso Deborah Berton Avv in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Trieste, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

e con l'intervento di

 

ad adiuvandum:
Bassirou Niang, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Berton, con domicilio eletto presso Deborah Berton Avv in Trieste, via Coroneo 31/2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di inammissibilit dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente dd. 28.9.2009, della circolare del Ministero dell'Interno-Dip. Pubbl.Sicurezza dd. 17.3.2010 dd. 17.3.2010.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Trieste;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale

Visto il regolamento di competenza depositato il 21 maggio 2010 dalla restituente amministrazione;

 

Considerato che, allo stato e in questa fase di sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris, in relazione ai motivi di ricorso, con cui si eccepisce la non riferibilit del reato per il quale il ricorrente ha subito una condanna (clandestinit, di cui allart. 14, comma 5, del D.Lg. 286/98) a quelle ostative alla emersione di cui alla L. 102/09, poich non rientra nella previsione dellart. 381 c.p.p. - in quanto trattasi di reato ad arresto obbligatorio e non facoltativo - e neppure nellart. 380, perch la pena edittale inferiore a quelle ivi previste, ed il reato non rientra tra quelli considerati nominativamente dalla disposizione (cfr. ord. n. 265/10 del TAR Veneto e n. 301/10 del TAR Toscana);

Ritenuto che per la decisione sul regolamento di competenza necessario fissare un ulteriore camera di consiglio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, accoglie la proposta istanza cautelare e fissa la camera di consiglio del 30 giugno 2010 ore di rito per la valutazione del proposto regolamento di competenza.

La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Cos deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

 

Oria Settesoldi, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2010

IL SEGRETARIO