PARERE SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA TRATTA 2010

Riteniamo che possa esprimersi un generale apprezzamento per i contenuti della proposta, in particolare con riguardo:

1.     Alla metodologia utilizzata e le conseguenti tecniche legislative prescelte.

2.     All'inclusione delle attivit illecite fra le forme di sfruttamento;

3.     All'adozione di misure a protezione delle vittime durante il procedimento penale (in particolare per la segretezza imponibile sulla identit e per la previsione di audizione protetta);

4.     Al riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio;

5.     All'introduzione del principio di extraterritorialit;

6.     Alla previsione di non punibilit per i reati commessi dalla vittima in ragione del suo status.

7.     Alla scelta di non criminalizzare i fruitori di prestazioni sessuali a pagamento se non nel caso esclusivo in cui abbiano coscienza dello status di vittima di tratta;

Riteniamo, altres, utile proporre alcune integrazioni alla proposta di Direttiva, pi esattamente, crediamo sia necessario:

                  I.      Superare anche la Direttiva n. 81 per svincolare il rilascio del un permesso di soggiorno a favore della vittima dalla collaborazione piena della stessa con l'autorit giudiziaria. Proponiamo dunque l'adozione di un sistema di doppio binario sul modello italiano o quantomeno la possibilit per la vittima di accedere al rilascio del permesso di soggiorno anche nei due seguenti casi: 1) quando nonostante la collaborazione della vittima non stato possibile n individuare n arrestare il reo e risulta comunque attendibile il racconto della vittima stessa;     2) quando la vittima ha collaborato raccontando la propria storia e omettendo solo quegli elementi che avrebbero consentito alle forze dell'ordine di effettuare l'individuazione e l'arresto in base alle sole dichiarazioni della vittima, dovendosi considerare elementi che rendono allo sfruttatore lapalissiano il ruolo di quest'ultima e dunque creano per la stessa un pericolo concreto di ritorsione.  In ogni caso, si ritiene opportuno specificare la natura rinnovabile e convertibile del permesso di soggiorno rilasciato alla vittima.

               II.      La specifica previsione del diritto al risarcimento effettivo della vittima, ossia al diritto della vittima a ottenere (tramite apposito fondo statale) un risarcimento del danno anche nei casi in cui di fatto il responsabile penale non ha beni sottoponibili a escussione.

            III.      L'inserimento della specifica previsione dell'obbligo di adozione di protocolli di identificazione delle vittime di tratta in cui, fra l'altro, si riconosca il ruolo svolto dai servizi sociali pubblici e privati.

            IV.      Evidenziare nella parte introduttiva, il necessario approccio umanitario da adottare in tutta la normativa di settore, con il conseguente primato da riconoscersi alla misure di tutela della vittima anche rispetto ai profili di repressione del fenomeno criminale.