XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

 

 

 

Turco Livia, Damiano, Ventura, Villecco Calipari, Amici, Lenzi, Quartiani, Murer, Luc, Boffa, Brandolini, Bucchino, Calvisi, Carra, Cenni, Codurelli, De Biasi, De Torre, Ferranti, Ghizzoni, Gatti, Gnecchi, Gozi, Grassi, Lolli, Madia, Miglioli, Miotto, Mogherini, Motta, Pedoto, Samperi, Schirru, Servodio, Tuadi, Trappolino, Velo,

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attivit lavorativa, nonch disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentata il 7 giugno 2010
Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge si pone come obiettivo, allarticolo 1 quello di introdurre un'autonoma fattispecie incriminatrice del caporalato, quando questa interessa minori o migranti clandestini. L'efficacia deterrente e preventiva della norma potenziata da pene accessorie di natura interdittiva, che comportano l'esclusione dell'autore dalla possibilit di avere incarichi direttivi nelle imprese, di partecipare a gare d'appalto, o di ricevere finanziamenti. Tali pene accessorie si estendono anche alla condanna per estorsione, poich spesso il caporalato viene qualificato in giudizio anche come estorsione.  Inoltre, per il reato di grave sfruttamento del lavoro si prevede anche la responsabilit amministrativa delle persone giuridiche.

Allarticolo 2 si limita l'ambito di applicazione del reato contravvenzionale di occupazione di lavoratori stranieri clandestini ai soli casi in cui siano occupati stranieri irregolarmente soggiornanti e le pene sono ridotte per i casi di lavoro domestico che coinvolga non pi di due stranieri contestualmente ( il caso delle badanti).

Al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro (sia pur nelle forme meno gravi di quelle previste dall'articolo precedente) di cui spesso sono vittime i migranti clandestini, si introduce il delitto di impiego nel lavoro di stranieri clandestini, reclutati tramite intermediazione abusiva. (art. 2, comma 12-bis, testo unico) A tale delitto si applicano le pene accessorie previste per il caporalato e si estende la responsabilit) amministrativa delle persone giuridiche.

Infine, a causa della crisi economica nella quale siamo tuttora immersi, che espone ,milioni di cittadini immigrati a una nuova minaccia: la perdita del diritto di soggiorno conseguenza automatica della perdita del lavoro, la presente proposta di legge proroga il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Infatti, secondo larticolo 18, comma 11, della legge cosiddetta Bossi-Fini, limmigrato che resta disoccupato non pu ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: alla scadenza del permesso vigente, pu ottenere un rinnovo straordinario per un massimo di 6 mesi, poi in assenza di un nuovo contratto di lavoro deve lasciare il nostro Paese.

La presente proposta di legge di pone dunque lobiettivo di modificare il comma 11 dellarticolo 18 della legge 30 luglio 2002 n. 182 (Bossi-Fini), introducendo il principio per cui il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, a termine, di collaborazione, che per cause indipendenti dalla propria responsabilit perda il lavoro, se iscritto nelle liste di collocamento ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori 24 mesi. La durata del nuovo permesso di dodici mesi per i lavoratori con contratto stagionale.

Lo spirito di questultimo articolo semplice ed evidente: impedire che tanti cittadini immigrati, gi colpiti dalla perdita del lavoro a causa della crisi economica, si trovino esposti all'ulteriore, drammatico danno di perdere ogni diritto a vivere in Italia cercando una nuova occupazione, e siano rigettati con le loro famiglie verso un ritorno coatto nei Paesi di origine che ne interromperebbe i percorsi di integrazione e inevitabilmente li farebbero precipitare nella disperazione sociale e nella miseria.

 


 

Art.1

(Grave sfruttamento dell'attivit lavorativa).

 

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 603 sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorit o di necessit, a prestare attivit lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, punito con la reclusione da uno a quattro anni e, con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento una o pi delle seguenti condizioni:

a)     la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesamento sproporzionato rispetto alla quantit e qualit del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie,

b)     la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumit personale,

c)     la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603- bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonch il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altres, quando il fatto commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri l) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attivit in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

b) Dopo l'articolo 629, inserito il seguente:

Art. 629-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, importa le pene accessorie previste all'articolo 603-ter.

2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: 589 e 590, terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: 589, 590, terzo comma, e 603-bis.

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

l. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

              a) il comma 12 sostituito dal seguente:

12. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonch con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non pi di due lavoratori,

b) dopo il comma 12 inserito il seguente:

12-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, letto c) e 18, comma l, del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma l del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter, primo comma, del codice penale.

3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, lettera b), le parole: e 600-quinquies sono sostituite dalle seguenti:

600-quinquies e 603-bis,

b) dopo il comma l inserito il seguente:

1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma l si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, c) al comma 2, dopo le parole: lettere a) e b), sono inserite le seguenti: e nel comma l-bis,

d) dopo il comma 2 inserito il seguente:

l-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attivit concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.

 

 

Articolo 3

 

Proroga del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro

 

 

1. Al comma 11 dell'articolo 18 della Legge 30 luglio 2002 n. 189 le parole" ... , e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi ... " sono soppresse.

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della Legge 30 luglio 2002 n. 189 dopo le parole " ... , pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno." sono aggiunte le seguenti parole ". Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, ovvero i lavoratori di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, che per cause indipendenti dalla loro responsabilit perdano il lavoro, se iscritti nelle liste di collocamento, hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori 24 mesi. La possibilit di accedere alla proroga di 24 mesi estesa anche a coloro che usufruiscono, ai sensi della normativa vigente, degli strumenti degli ammortizzatori sociali. I lavoratori con contratto stagionale che per cause indipendenti dalla loro responsabilit perdono il lavoro possono vedersi prorogato il permesso di soggiorno alla naturale scadenza per ulteriori 12 mesi.