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SENTENZA DELLA CORTE (seduta plenaria)
19 ottobre 2004 (1)

ÇDiritto di soggiorno – Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro – Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto di soggiorno della madre nell'altro Stato membroÈ

 

Nel procedimento C-200/02,

 

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appellate Authority (Regno Unito) con ordinanza 27 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2002, nella causa

 

 

 

 

Kunqian Catherine Zhu,

 

Man Lavette Chen

 

 

 

contro

 

 

Secretary of State for the Home Department,

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORTE (seduta plenaria),

 

 

 

 

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

 

 

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

 

viste le osservazioni scritte presentate:

 

 

 

per la sig.ra Man Lavette Chen, dai sigg. R. de Mello e A. Berry, barristers, assistiti dal sig. M. Barry, solicitor;

 

 

 

per il governo irlandese, dal sig. D. J. O'Hagan, in qualitˆ di agente, assistito dai sigg. P. Callagher, SC, e P. McGarry, BL;

 

 

 

per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E. Collins, dal sig. R. Plender, QC, e dalla sig.ra R. Caudwell, in qualitˆ di agenti;

 

 

 

per la Commissione delle Comunitˆ europee, dalla sig.ra C. O'Reilly, in qualitˆ di agente,

 

 

 

 

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

 

 

Sentenza

 

 

 

1

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda lĠinterpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri allĠinterno della Comunitˆ in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e dellĠart. 18 CE.

 

 

 

2

 

Tale domanda  stata sollevata nellĠambito di una controversia pendente tra, da un lato, la sig.na Kunqian Catherine Zhu (in prosieguo: ÇCatherineÈ), cittadina irlandese, e sua madre, la sig.ra Man Lavette Chen (in prosieguo: la Çsig.ra ChenÈ), cittadina cinese, e, dallĠaltro, il Secretary of State for the Home Department in merito al rifiuto opposto da questĠultimo alle domande di Catherine e della sig.ra Chen, dirette ad ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata nel Regno Unito.

 

 

 

Ambito normativo

 

Normativa comunitaria

 

 

3

 

LĠart. 1 della direttiva 73/148 dispone quanto segue:

 

Ç1.    Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:

 

a)

dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi unĠattivitˆ indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;

 

 

b)

dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualitˆ di destinatari di una prestazione di servizi;

 

 

c)

del coniuge e dei figli dĠetˆ inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;

 

 

d)

degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

 

 

2.      Gli Stati membri favoriscono lĠammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienzaÈ.

 

 

 

4

 

LĠart. 4, n. 2, della stessa direttiva recita:

 

ÇPer i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

 

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo Stato membro in cui tale prestazione  effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

 

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, la carta dĠidentitˆ o il passaporto in virt del quale lĠinteressato  entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno. Tuttavia lo Stato membro pu˜ imporre allĠinteressato di notificare la sua presenza nel territorioÈ.

 

 

 

5

 

Ai sensi dellĠart. 1 della direttiva 90/364:

 

Ç1.    Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virt di altre disposizioni del diritto comunitario nonchŽ ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sŽ e per i propri familiari di unĠassicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per lĠassistenza sociale dello Stato membro ospitante.

 

Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale pu˜ essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformitˆ del paragrafo 2.

 

Se il secondo comma non pu˜ essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

 

2.      Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalitˆ:

 

a)

il coniuge ed i loro discendenti a carico;

 

 

b)

gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a caricoÈ.

 

 

 

Normativa del Regno Unito

 

 

6

 

Ai sensi della regola 5 delle Immigration (European Economic Area) Regulations 2000 (regolamento del 2000 relativo allĠimmigrazione proveniente dallo Spazio economico europeo; in prosieguo: le ÇEEA RegulationsÈ):

 

Ç1.    Ai fini della presente disciplina, lĠespressione Ôpersona che pu˜ soggiornare nel Regno UnitoĠ riguarda tutti i cittadini del SEE residenti nel Regno Unito in qualitˆ di: a) lavoratore dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi; d) destinatario di una prestazione di servizi; e) persona autosufficiente; f) pensionato; g) studente, ovvero, h) lavoratore autonomo che ha cessato le sue attivitˆ o qualsiasi persona a cui si applica il n. 4.

 

(É)È.

 

 

 

Controversia principale e questioni pregiudiziali

 

 

7

 

DallĠordinanza di rinvio emerge che la sig.ra Chen e suo marito, cittadini cinesi, lavorano per unĠimpresa cinese con sede in Cina. Il marito della sig.ra Chen  uno dei direttori di tale impresa e ne detiene una partecipazione maggioritaria. NellĠambito della sua attivitˆ professionale, questĠultimo svolge frequenti viaggi di lavoro in diversi Stati membri, in particolare nel Regno Unito.

 

 

 

8

 

Il primo figlio della coppia  nato in Cina nel 1998. PoichŽ desiderava dare alla luce un secondo figlio, la sig.ra Chen  entrata nel territorio del Regno Unito nel mese di maggio 2000, incinta di circa sei mesi. Si  recata a Belfast nel mese di luglio dello stesso anno e Catherine vi  nata il 16 settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia vivono a Cardiff, nel Galles (Regno Unito).

 

 

 

9

 

Conformemente allĠart. 6, n. 1, dellĠIrish Nationality and Citizenship Act del 1956 (legge del 1956 sulla nazionalitˆ e sulla cittadinanza irlandesi), modificato nel 2001, applicabile retroattivamente a partire dal 2 dicembre 1999, lĠIrlanda consente a tutti i nati sullĠisola dĠIrlanda di acquisire la cittadinanza irlandese. Secondo il n. 3 di tale articolo, una persona nata sullĠisola dĠIrlanda acquisisce la cittadinanza irlandese alla nascita, se non pu˜ ottenere la cittadinanza di un altro paese.

 

 

 

10

 

In applicazione di tale normativa, a Catherine  stato rilasciato un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000. Secondo quanto riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine non ha il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, dato che, con il British Nationality Act 1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il Regno Unito si  allontanato dallo ius soli, di modo che la nascita sul territorio di tale Stato membro non conferisce pi automaticamente la cittadinanza britannica.

 

 

 

11

 

é pacifico che il soggiorno sullĠisola dĠIrlanda era destinato a consentire alla nascitura di acquistare la cittadinanza irlandese e, di conseguenza, alla madre di ottenere il diritto di restare, eventualmente, sul territorio del Regno Unito con sua figlia.

 

 

 

12

 

Il giudice del rinvio rileva altres“ che lĠIrlanda fa parte del Common Travel Area (spazio di circolazione comune) ai sensi degli Immigration Acts (normativa sullĠimmigrazione), di modo che, poichŽ i cittadini irlandesi non devono, in via generale, ottenere unĠautorizzazione per entrare e soggiornare sul territorio del Regno Unito, Catherine, contrariamente alla sig.ra Chen, pu˜ liberamente circolare sul territorio del Regno Unito e dellĠIrlanda. Al di fuori del diritto alla libera circolazione limitato ai due Stati membri di cui beneficia Catherine, nessuna delle ricorrenti principali avrebbe il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi della normativa nazionale.

 

 

 

13

 

La decisione di rinvio precisa poi che Catherine dipende tanto affettivamente quanto finanziariamente da sua madre, che questĠultima  la persona responsabile a titolo principale, che Catherine  destinataria, nel Regno Unito, di servizi medici privati e di servizi di puericultura retribuiti, che ha perso il diritto di acquisire la cittadinanza cinese a causa della sua nascita nellĠIrlanda del Nord e del consecutivo acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa ha il diritto di entrare sul territorio cinese solo con un visto di durata massima di 30 giorni per ciascun soggiorno, che le due ricorrenti principali sono autosufficienti grazie allĠattivitˆ professionale della sig.ra Chen, che non dipendono da risorse pubbliche nel Regno Unito e che non esiste alcuna possibilitˆ ragionevole che lo divengano e, infine, che le interessate dispongono di unĠassicurazione malattia.

 

 

 

14

 

Il rifiuto del Secretary of State for the Home Department di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle due ricorrenti principali  motivato dalla circostanza che Catherine, otto mesi di etˆ, non esercita alcun diritto derivante dal Trattato CE tra quelli previsti alla regola 5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen non  una persona che pu˜ soggiornare nel Regno Unito ai sensi della normativa citata.

 

 

 

15

 

La decisione di rigetto di cui trattasi ha formato oggetto di impugnazione dinanzi allĠImmigration Appellate Authority, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

Ç1)    Se, alla luce dei fatti della causa in esame, lĠart. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa, lĠart. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:

 

a)

conferisca alla prima ricorrente, che  minorenne e cittadina dellĠUnione, il diritto di entrare in un altro Stato membro e di soggiornarvi;

 

 

 

b)

in caso affermativo, se, conseguentemente, esso conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che  anche madre e responsabile principale dellĠassistenza della prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima ricorrente

 

 

 

i)

in quanto familiare a carico, o

 

 

 

ii)

per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente nel paese dĠorigine di questa, ovvero

 

 

 

iii)

per un altro motivo speciale.

 

 

 

2)      Ove la prima ricorrente non sia una Òcittadina di uno Stato membroÓ ai fini dellĠesercizio dei diritti derivanti dallĠordine giuridico comunitario ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o dellĠart. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE, quali siano i criteri rilevanti per stabilire se un bambino, che  cittadino dellĠUnione, sia cittadino di uno Stato membro ai fini dellĠesercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

 

3)      Se, date le circostanze della causa in esame, i servizi di puericultura di cui  beneficiaria la prima ricorrente costituiscano servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 73/148/CEE.

 

4)      Se, date le circostanze della causa in esame, alla prima ricorrente sia precluso il soggiorno nello Stato ospitante ai sensi dellĠart. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal genitore che lĠaccompagna, che  cittadino di uno Stato terzo.

 

5)      Se, sulla base dei fatti particolari della causa in esame, lĠart. 18, n. 1, CE conferisca alla prima ricorrente il diritto di entrare nello Stato membro ospitante e di soggiornarvi benchŽ essa non abbia i requisiti per soggiornare nello Stato membro ospitante in base ad altre disposizioni del diritto comunitario.

 

6)      Se, in caso affermativo, la seconda ricorrente abbia conseguentemente il diritto di rimanere con la prima ricorrente durante tale periodo nello Stato membro ospitante.

 

7)      In tale contesto, quale sia lĠeffetto del principio del rispetto dei diritti fondamentali dellĠuomo nellĠordinamento comunitario, invocati dalle ricorrenti, considerato, in particolare, che esse si fondano sullĠart. 8 della Convenzione europea dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, in virt del quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio, in combinato disposto con lĠart. 14 della stessa Convenzione, dal momento che la prima ricorrente non pu˜ vivere in Cina con la seconda ricorrente, il padre e il fratelloÈ.

 

 

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

 

16

 

Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o lĠart. 18 CE, eventualmente in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali (CEDU), conferiscano, in circostanze come quelle del caso di specie, al cittadino minorenne in tenera etˆ di uno Stato membro a carico di un genitore, a sua volta cittadino di uno Stato terzo, il diritto di soggiornare in un altro Stato membro in cui tale minore  destinatario di servizi di puericultura. In caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se tali stesse disposizioni conferiscano di conseguenza un diritto di soggiorno a favore del genitore di cui trattasi.

 

 

 

17

 

Occorre pertanto esaminare le disposizioni del diritto comunitario in materia di diritto di soggiorno relative, anzitutto, alla situazione di un cittadino minorenne come Catherine, e poi a quella del genitore, cittadino di uno Stato terzo, del figlio a carico.

 

 

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione di Catherine

 

Considerazioni preliminari

 

 

18

 

Si deve subito respingere la tesi dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui una persona che si trova nella situazione di Catherine non pu˜ far valere il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone per il solo fatto che lĠinteressata non si  mai spostata da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

 

 

 

19

 

Infatti, la situazione di un cittadino di uno Stato membro nato nello Stato membro ospitante e che non si  avvalso del diritto alla libera circolazione tra Stati membri non pu˜, soltanto per questo, essere assimilata ad una situazione puramente interna che priva il detto cittadino del beneficio, nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone (v., in tal senso, in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I11613, punti 13 e 27).

 

 

 

20

 

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese, un bambino in tenera etˆ pu˜ avvalersi dei diritti di libera circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto comunitario. LĠidoneitˆ di un cittadino di uno Stato membro ad essere titolare dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone non pu˜ essere subordinata alla condizione che lĠinteressato abbia raggiunto lĠetˆ richiesta per avere la capacitˆ giuridica di esercitare, egli stesso, i detti diritti [v. in tal senso, segnatamente, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allĠinterno della Comunitˆ (GU L 257, pag. 2), sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, e 17 settembre 2002, causa C413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I7091, punti 5263, e, per quanto riguarda lĠart. 17 CE, sentenza Garcia Avello, cit., punto 21]. Inoltre, come rilevato dallĠavvocato generale ai paragrafi 4752 delle sue conclusioni, non emerge nŽ dal testo nŽ dalle finalitˆ perseguite dagli artt. 18 CE e 49 CE, nonchŽ dalle direttive 73/148 e 90/364, che la stessa titolaritˆ dei diritti oggetto di tali disposizioni sia subordinata ad una condizione di etˆ minima.

 

 

La direttiva 73/148

 

 

21

 

Il giudice del rinvio vorrebbe anzitutto sapere se una persona nella situazione di Catherine possa far valere le disposizioni della direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito come destinataria di servizi di puericultura forniti contro retribuzione.

 

 

 

22

 

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi non riguardano la situazione di un cittadino di uno Stato membro che stabilisce la sua residenza principale sul territorio di un altro Stato membro per beneficiarvi di prestazioni di servizi per una durata indeterminata (v., in tal senso, segnatamente, sentenza 15 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159). Ora, esattamente di questo si tratta nella causa principale per quanto riguarda i servizi di puericultura menzionati dal giudice del rinvio.

 

 

 

23

 

Per quanto attiene ai servizi medici temporaneamente forniti a Catherine, si deve rilevare che, conformemente allĠart. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 73/148, il diritto di soggiorno di cui beneficia il destinatario di servizi ai sensi della libera prestazione dei servizi corrisponde alla durata delle prestazioni di cui trattasi. Di conseguenza, la detta direttiva non pu˜ comunque fondare un diritto di soggiorno a tempo indeterminato come quello oggetto della controversia principale.

 

 

LĠart. 18 CE e la direttiva 90/364

 

 

24

 

PoichŽ Catherine non pu˜ far valere la direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di lunga durata a favore di Catherine possa essere fondato sullĠart. 18 CE e sulla direttiva 90/364, che garantisce, a talune condizioni, un diritto siffatto ai cittadini degli Stati membri ed ai membri delle loro famiglie che non ne beneficiano ai sensi di altre disposizioni del diritto comunitario.

 

 

 

25

 

Ai sensi dellĠart. 17, n. 1, CE,  cittadino dellĠUnione ogni persona avente la nazionalitˆ di uno Stato membro. Lo status di cittadino dellĠUnione  destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punto 82).

 

 

 

26

 

Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dallĠart. 18, n. 1, CE, si deve rilevare che tale diritto  riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dellĠUnione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dellĠUnione, Catherine pu˜ legittimamente invocare lĠart. 18, n. 1, CE. Tale diritto di soggiorno dei cittadini dellĠUnione sul territorio di un altro Stato membro  attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonchŽ dalle relative disposizioni di attuazione (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 84 e 85).

 

 

 

27

 

Per quanto riguarda le dette limitazioni e condizioni, lĠart. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano per sŽ e per i propri familiari di unĠassicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per lĠassistenza sociale dello Stato membro ospitante.

 

 

 

28

 

Dalla decisione di rinvio emerge che Catherine dispone tanto di unĠassicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da sua madre, per non divenire un onere per lĠassistenza sociale dello Stato membro ospitante.

 

 

 

29

 

é infondata lĠobiezione dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui la condizione relativa allĠesistenza di risorse sufficienti significa che lĠinteressato, contrariamente a quanto avviene nel caso di Catherine, deve disporre egli stesso di tali risorse senza che possa avvalersi, al riguardo, delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen, lĠaccompagna.

 

 

 

30

 

Secondo lo stesso tenore letterale dellĠart. 1, n. 1, della direttiva 90/364,  sufficiente che i cittadini degli Stati membri ÇdisponganoÈ delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime.

 

 

 

31

 

Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.

 

 

 

32

 

Inoltre, le limitazioni e le condizioni di cui allĠart. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano allĠidea che lĠesercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dellĠUnione pu˜ essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri. Quindi, se  vero che dal quarto ÔconsiderandoĠ della detta direttiva risulta che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere ÇeccessivoÈ per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, la Corte ha tuttavia rilevato che lĠapplicazione di tali limitazioni e condizioni devĠessere operata nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformitˆ al principio di proporzionalitˆ (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 90 e 91).

 

 

 

33

 

UnĠinterpretazione della condizione relativa al carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come quella suggerita dai governi irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come  formulata in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che rappresenterebbe unĠingerenza sproporzionata nellĠesercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dallĠart. 18 CE, in quanto esso non  necessario al raggiungimento dellĠobiettivo perseguito, cio la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.

 

 

 

34

 

Il governo del Regno Unito sostiene infine che le ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinchŽ sua figlia acquistasse la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del diritto comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino di uno Stato terzo che desidera soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia circolare o voler circolare da uno Stato membro allĠaltro, si organizza per dare alla luce un bambino in una parte del territorio dello Stato membro ospitante in cui un altro Stato membro applica le sue regole di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli. Secondo una giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilitˆ offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi allĠimperio delle leggi nazionali. Tale regola, conforme al principio dellĠabuso di diritto, sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo 1999, causa C212/97, Centros (Racc. pag. I1459).

 

 

 

35

 

Anche tale argomentazione devĠessere respinta.

 

 

 

36

 

Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire alla sua nascitura di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per sŽ e per la figlia nel Regno Unito.

 

 

 

37

 

Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformitˆ al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che devĠessere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I4239, punto 10, e 20 febbraio 2001, causa C192/99, Kaur, Racc. pag. I1237, punto 19).

 

 

 

38

 

Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ha messo in discussione nŽ la legittimitˆ nŽ lĠeffettivitˆ dellĠacquisto della cittadinanza irlandese da parte di Catherine.

 

 

 

39

 

Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti dellĠattribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dellĠesercizio delle libertˆ fondamentali previste dal Trattato (v., segnatamente, citate sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia Avello, punto 28).

 

 

 

40

 

Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri come Catherine il godimento di una libertˆ fondamentale garantita dal diritto comunitario per il solo fatto che lĠacquisto della cittadinanza di uno Stato membro mira in realtˆ a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno ai sensi del diritto comunitario.

 

 

 

41

 

Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come quelle del caso di specie, lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera etˆ di uno Stato membro, coperto da unĠadeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinchŽ il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di questĠultimo Stato.

 

 

Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione della sig.ra Chen

 

 

42

 

LĠart. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 90/364, che garantisce agli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno che Çsono a caricoÈ di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalitˆ, non pu˜ conferire un diritto di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo che si trova nella situazione della sig.ra Chen, nŽ in considerazione dei legami affettivi esistenti tra la madre e suo figlio, nŽ per il fatto che il diritto di ingresso e di soggiorno della madre nel Regno Unito dipenda dal diritto di soggiorno di tale figlio.

 

 

 

43

 

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualitˆ di familiare Ça caricoÈ del titolare risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare  garantito dal titolare del diritto di soggiorno (v. in tal senso, a proposito dellĠart. 10 del regolamento n. 1612/68, la sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti 2022).

 

 

 

44

 

In un caso come quello in esame nella causa principale si verifica precisamente la situazione inversa, dato che il titolare del diritto di soggiorno  a carico del cittadino di uno Stato terzo, che ne ha effettivamente la custodia e che desidera accompagnarlo. In tali circostanze, la sig.ra Chen, per beneficiare di un permesso di soggiorno nel Regno Unito, non pu˜ far valere la sua qualitˆ di ascendente Ça caricoÈ di Catherine ai sensi della direttiva 90/364.

 

 

 

45

 

DĠaltra parte, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente ha la custodia di un figlio al quale lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di soggiorno di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di questĠultimo. é chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera etˆ implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis, per quanto riguarda lĠart. 12 del regolamento n. 1612/68, sentenza Baumbast e R, cit., punti 7175).

 

 

 

46

 

Per questa sola ragione si deve dichiarare che quando, come nella causa principale, lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera etˆ un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, tali stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con questĠultimo nello Stato membro ospitante.

 

 

 

47

 

Occorre quindi rispondere al giudice del rinvio dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera etˆ di uno Stato membro, coperto da unĠadeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinchŽ il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di questĠultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con questĠultimo nello Stato membro ospitante.

 

 

 

 

Sulle spese

 

48

 

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara:

 

In circostanze come quelle della causa principale, lĠart. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera etˆ di uno Stato membro, coperto da unĠadeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinchŽ il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di questĠultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con questĠultimo nello Stato membro ospitante.

 

 

Firme

 

 

 

 

1

Lingua processuale: l'inglese.