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SENTENZA DELLA CORTE (seduta
plenaria)
19 ottobre 2004 (1)
ÇDiritto di soggiorno –
Figlio avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro
Stato membro – Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto di
soggiorno della madre nell'altro Stato membroÈ
Nel procedimento C-200/02,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,
dall'Immigration Appellate Authority (Regno Unito) con ordinanza 27 maggio
2002, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2002, nella causa
Kunqian Catherine Zhu,
Man Lavette Chen
contro
Secretary of State for the Home Department,
LA CORTE (seduta plenaria),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra
R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, presidenti di sezione,
dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric,
dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett,
amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la sig.ra Man Lavette Chen, dai
sigg. R. de Mello e A. Berry, barristers, assistiti dal sig.
M. Barry, solicitor;
–
per il governo irlandese, dal
sig. D. J. O'Hagan, in qualit di agente, assistito dai sigg.
P. Callagher, SC, e P. McGarry, BL;
–
per il governo del Regno Unito, dal sig.
J. E. Collins, dal sig. R. Plender, QC, e dalla sig.ra
R. Caudwell, in qualit di agenti;
–
per la Commissione delle Comunit europee, dalla
sig.ra C. O'Reilly, in qualit di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato
generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame
riguarda lĠinterpretazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973,
73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri allĠinterno della Comunit in
materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172,
pag. 14), della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE,
relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e
dellĠart. 18 CE.
2
Tale domanda stata sollevata nellĠambito di una
controversia pendente tra, da un lato, la sig.na Kunqian Catherine Zhu (in
prosieguo: ÇCatherineÈ), cittadina irlandese, e sua madre, la sig.ra Man
Lavette Chen (in prosieguo: la Çsig.ra ChenÈ), cittadina cinese, e, dallĠaltro,
il Secretary of State for the Home Department in merito al rifiuto opposto da
questĠultimo alle domande di Catherine e della sig.ra Chen, dirette ad ottenere
un permesso di soggiorno di lunga durata nel Regno Unito.
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3
LĠart. 1 della direttiva 73/148 dispone quanto
segue:
Ç1. Gli Stati membri
sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni
al trasferimento e al soggiorno:
a)
dei cittadini di uno Stato membro che si siano
stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi
unĠattivit indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di
servizi;
b)
dei cittadini degli Stati membri che desiderino
recarsi in un altro Stato membro in qualit di destinatari di una prestazione
di servizi;
c)
del coniuge e dei figli dĠet inferiore a 21 anni dei
cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;
d)
degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti
e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro
cittadinanza.
2. Gli Stati membri
favoriscono lĠammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini
di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a
loro carico o con loro convivente nel paese di provenienzaÈ.
4
LĠart. 4, n. 2, della stessa direttiva
recita:
ÇPer i prestatori e per i destinatari di servizi il
diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo
Stato membro in cui tale prestazione effettuata rilascia un permesso di
soggiorno per comprovare tale diritto.
Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre
mesi, la carta dĠidentit o il passaporto in virt del quale lĠinteressato
entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno.
Tuttavia lo Stato membro pu imporre allĠinteressato di notificare la sua
presenza nel territorioÈ.
5
Ai sensi dellĠart. 1 della direttiva 90/364:
Ç1. Gli Stati membri accordano
il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di
questo diritto in virt di altre disposizioni del diritto comunitario nonch ai
loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi
dispongano per s e per i propri familiari di unĠassicurazione malattia che
copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per
evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per lĠassistenza
sociale dello Stato membro ospitante.
Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti
quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto
sociale pu essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini,
tenendo conto della situazione personale del richiedente ed eventualmente di
quella delle persone ammesse in conformit del paragrafo 2.
Se il secondo comma non pu essere applicato in uno
Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando
sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata
dallo Stato membro ospitante.
2. Hanno il diritto
di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di
soggiorno, qualunque sia la loro nazionalit:
a)
il coniuge ed i loro discendenti a carico;
b)
gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e
del coniuge che sono a caricoÈ.
Normativa del Regno Unito
6
Ai sensi della regola 5 delle Immigration
(European Economic Area) Regulations 2000 (regolamento del 2000 relativo
allĠimmigrazione proveniente dallo Spazio economico europeo; in prosieguo: le
ÇEEA RegulationsÈ):
Ç1. Ai fini della presente
disciplina, lĠespressione Ôpersona che pu soggiornare nel Regno UnitoĠ
riguarda tutti i cittadini del SEE residenti nel Regno Unito in qualit di: a)
lavoratore dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi; d)
destinatario di una prestazione di servizi; e) persona autosufficiente; f)
pensionato; g) studente, ovvero, h) lavoratore autonomo che ha cessato le sue
attivit o qualsiasi persona a cui si applica il n. 4.
(É)È.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
7
DallĠordinanza di rinvio emerge che la sig.ra Chen e
suo marito, cittadini cinesi, lavorano per unĠimpresa cinese con sede in Cina.
Il marito della sig.ra Chen uno dei direttori di tale impresa e ne detiene
una partecipazione maggioritaria. NellĠambito della sua attivit professionale,
questĠultimo svolge frequenti viaggi di lavoro in diversi Stati membri, in
particolare nel Regno Unito.
8
Il primo figlio della coppia nato in Cina nel 1998.
Poich desiderava dare alla luce un secondo figlio, la sig.ra Chen entrata
nel territorio del Regno Unito nel mese di maggio 2000, incinta di circa sei
mesi. Si recata a Belfast nel mese di luglio dello stesso anno e Catherine vi
nata il 16 settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia vivono a
Cardiff, nel Galles (Regno Unito).
9
Conformemente allĠart. 6, n. 1, dellĠIrish
Nationality and Citizenship Act del 1956 (legge del 1956 sulla nazionalit e
sulla cittadinanza irlandesi), modificato nel 2001, applicabile
retroattivamente a partire dal 2 dicembre 1999, lĠIrlanda consente a tutti i
nati sullĠisola dĠIrlanda di acquisire la cittadinanza irlandese. Secondo il
n. 3 di tale articolo, una persona nata sullĠisola dĠIrlanda acquisisce la
cittadinanza irlandese alla nascita, se non pu ottenere la cittadinanza di un
altro paese.
10
In applicazione di tale normativa, a Catherine stato
rilasciato un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000. Secondo quanto
riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine non ha il diritto di
ottenere la cittadinanza britannica, dato che, con il British Nationality Act
1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il Regno Unito si
allontanato dallo ius soli, di modo che la nascita sul territorio di tale Stato
membro non conferisce pi automaticamente la cittadinanza britannica.
11
é pacifico che il soggiorno sullĠisola dĠIrlanda era
destinato a consentire alla nascitura di acquistare la cittadinanza irlandese
e, di conseguenza, alla madre di ottenere il diritto di restare, eventualmente,
sul territorio del Regno Unito con sua figlia.
12
Il giudice del rinvio rileva altres che lĠIrlanda fa
parte del Common Travel Area (spazio di circolazione comune) ai sensi degli
Immigration Acts (normativa sullĠimmigrazione), di modo che, poich i cittadini
irlandesi non devono, in via generale, ottenere unĠautorizzazione per entrare e
soggiornare sul territorio del Regno Unito, Catherine, contrariamente alla
sig.ra Chen, pu liberamente circolare sul territorio del Regno Unito e
dellĠIrlanda. Al di fuori del diritto alla libera circolazione limitato ai due
Stati membri di cui beneficia Catherine, nessuna delle ricorrenti principali
avrebbe il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi della normativa
nazionale.
13
La decisione di rinvio precisa poi che Catherine
dipende tanto affettivamente quanto finanziariamente da sua madre, che
questĠultima la persona responsabile a titolo principale, che Catherine
destinataria, nel Regno Unito, di servizi medici privati e di servizi di
puericultura retribuiti, che ha perso il diritto di acquisire la cittadinanza
cinese a causa della sua nascita nellĠIrlanda del Nord e del consecutivo
acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa ha il diritto di
entrare sul territorio cinese solo con un visto di durata massima di 30 giorni
per ciascun soggiorno, che le due ricorrenti principali sono autosufficienti
grazie allĠattivit professionale della sig.ra Chen, che non dipendono da
risorse pubbliche nel Regno Unito e che non esiste alcuna possibilit
ragionevole che lo divengano e, infine, che le interessate dispongono di
unĠassicurazione malattia.
14
Il rifiuto del Secretary of State for the Home
Department di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle due
ricorrenti principali motivato dalla circostanza che Catherine, otto mesi di et,
non esercita alcun diritto derivante dal Trattato CE tra quelli previsti alla
regola 5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen non una persona
che pu soggiornare nel Regno Unito ai sensi della normativa citata.
15
La decisione di rigetto di cui trattasi ha formato
oggetto di impugnazione dinanzi allĠImmigration Appellate Authority, che ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
Ç1) Se, alla luce dei fatti
della causa in esame, lĠart. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in
alternativa, lĠart. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:
a)
conferisca alla prima ricorrente, che minorenne e
cittadina dellĠUnione, il diritto di entrare in un altro Stato membro e di
soggiornarvi;
b)
in caso affermativo, se, conseguentemente, esso
conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che anche
madre e responsabile principale dellĠassistenza della prima ricorrente, il
diritto di risiedere con la prima ricorrente
i)
in quanto familiare a carico, o
ii)
per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente
nel paese dĠorigine di questa, ovvero
iii)
per un altro motivo speciale.
2) Ove la prima
ricorrente non sia una Òcittadina di uno Stato membroÓ ai fini dellĠesercizio
dei diritti derivanti dallĠordine giuridico comunitario ai sensi della
direttiva del Consiglio 73/148/CEE o dellĠart. 1 della direttiva del
Consiglio 90/364/CEE, quali siano i criteri rilevanti per stabilire se un
bambino, che cittadino dellĠUnione, sia cittadino di uno Stato membro ai fini
dellĠesercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.
3) Se, date le
circostanze della causa in esame, i servizi di puericultura di cui
beneficiaria la prima ricorrente costituiscano servizi ai sensi della direttiva
del Consiglio 73/148/CEE.
4) Se, date le
circostanze della causa in esame, alla prima ricorrente sia precluso il
soggiorno nello Stato ospitante ai sensi dellĠart. 1 della direttiva del
Consiglio 90/364/CEE in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal
genitore che lĠaccompagna, che cittadino di uno Stato terzo.
5) Se, sulla base
dei fatti particolari della causa in esame, lĠart. 18, n. 1, CE
conferisca alla prima ricorrente il diritto di entrare nello Stato membro
ospitante e di soggiornarvi bench essa non abbia i requisiti per soggiornare
nello Stato membro ospitante in base ad altre disposizioni del diritto
comunitario.
6) Se, in caso
affermativo, la seconda ricorrente abbia conseguentemente il diritto di
rimanere con la prima ricorrente durante tale periodo nello Stato membro
ospitante.
7) In tale
contesto, quale sia lĠeffetto del principio del rispetto dei diritti
fondamentali dellĠuomo nellĠordinamento comunitario, invocati dalle ricorrenti,
considerato, in particolare, che esse si fondano sullĠart. 8 della
Convenzione europea dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali, in
virt del quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare e del suo domicilio, in combinato disposto con lĠart. 14 della stessa
Convenzione, dal momento che la prima ricorrente non pu vivere in Cina con la
seconda ricorrente, il padre e il fratelloÈ.
Sulle questioni pregiudiziali
16
Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o
lĠart. 18 CE, eventualmente in combinato disposto con gli
artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dellĠuomo e delle libert fondamentali (CEDU), conferiscano, in circostanze
come quelle del caso di specie, al cittadino minorenne in tenera et di uno
Stato membro a carico di un genitore, a sua volta cittadino di uno Stato terzo,
il diritto di soggiornare in un altro Stato membro in cui tale minore
destinatario di servizi di puericultura. In caso di soluzione affermativa, il
giudice del rinvio vorrebbe sapere se tali stesse disposizioni conferiscano di
conseguenza un diritto di soggiorno a favore del genitore di cui trattasi.
17
Occorre pertanto esaminare le disposizioni del diritto
comunitario in materia di diritto di soggiorno relative, anzitutto, alla
situazione di un cittadino minorenne come Catherine, e poi a quella del
genitore, cittadino di uno Stato terzo, del figlio a carico.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella
situazione di Catherine
Considerazioni preliminari
18
Si deve subito respingere la tesi dei governi
irlandese e del Regno Unito, secondo cui una persona che si trova nella
situazione di Catherine non pu far valere il beneficio delle disposizioni del
diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle
persone per il solo fatto che lĠinteressata non si mai spostata da uno Stato
membro verso un altro Stato membro.
19
Infatti, la situazione di un cittadino di uno Stato
membro nato nello Stato membro ospitante e che non si avvalso del diritto
alla libera circolazione tra Stati membri non pu, soltanto per questo, essere
assimilata ad una situazione puramente interna che priva il detto cittadino del
beneficio, nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto
comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone (v.,
in tal senso, in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑148/02,
Garcia Avello, Racc. pag. I‑11613, punti 13 e 27).
20
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo
irlandese, un bambino in tenera et pu avvalersi dei diritti di libera
circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto comunitario. LĠidoneit di un
cittadino di uno Stato membro ad essere titolare dei diritti garantiti dal
Trattato e dal diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone
non pu essere subordinata alla condizione che lĠinteressato abbia raggiunto
lĠet richiesta per avere la capacit giuridica di esercitare, egli stesso, i
detti diritti [v. in tal senso, segnatamente, nel contesto del regolamento
(CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori allĠinterno della Comunit (GU L 257, pag. 2),
sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz,
Racc. pag. 723, punto 21, e 17 settembre 2002, causa C‑413/99,
Baumbast e R, Racc. pag. I‑7091, punti 52‑63, e, per
quanto riguarda lĠart. 17 CE, sentenza Garcia Avello, cit.,
punto 21]. Inoltre, come rilevato dallĠavvocato generale ai paragrafi 47‑52 delle sue
conclusioni, non emerge n dal testo n dalle finalit perseguite dagli
artt. 18 CE e 49 CE, nonch dalle direttive 73/148 e 90/364, che
la stessa titolarit dei diritti oggetto di tali disposizioni sia subordinata
ad una condizione di et minima.
La direttiva 73/148
21
Il giudice del rinvio vorrebbe anzitutto sapere se una
persona nella situazione di Catherine possa far valere le disposizioni della
direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito come destinataria
di servizi di puericultura forniti contro retribuzione.
22
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le
disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi non riguardano la
situazione di un cittadino di uno Stato membro che stabilisce la sua residenza
principale sul territorio di un altro Stato membro per beneficiarvi di
prestazioni di servizi per una durata indeterminata (v., in tal senso,
segnatamente, sentenza 15 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc.
pag. 6159). Ora, esattamente di questo si tratta nella causa principale
per quanto riguarda i servizi di puericultura menzionati dal giudice del
rinvio.
23
Per quanto attiene ai servizi medici temporaneamente
forniti a Catherine, si deve rilevare che, conformemente allĠart. 4,
n. 2, primo comma, della direttiva 73/148, il diritto di soggiorno di cui
beneficia il destinatario di servizi ai sensi della libera prestazione dei
servizi corrisponde alla durata delle prestazioni di cui trattasi. Di
conseguenza, la detta direttiva non pu comunque fondare un diritto di
soggiorno a tempo indeterminato come quello oggetto della controversia
principale.
LĠart. 18 CE e la direttiva 90/364
24
Poich Catherine non pu far valere la direttiva
73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito, il giudice del rinvio
vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di lunga durata a favore di
Catherine possa essere fondato sullĠart. 18 CE e sulla direttiva
90/364, che garantisce, a talune condizioni, un diritto siffatto ai cittadini
degli Stati membri ed ai membri delle loro famiglie che non ne beneficiano ai
sensi di altre disposizioni del diritto comunitario.
25
Ai sensi dellĠart. 17, n. 1, CE, cittadino
dellĠUnione ogni persona avente la nazionalit di uno Stato membro. Lo status
di cittadino dellĠUnione destinato ad essere lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit.,
punto 82).
26
Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul
territorio degli Stati membri sancito dallĠart. 18, n. 1, CE, si deve
rilevare che tale diritto riconosciuto direttamente ad ogni cittadino
dellĠUnione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del
solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino
dellĠUnione, Catherine pu legittimamente invocare lĠart. 18, n. 1,
CE. Tale diritto di soggiorno dei cittadini dellĠUnione sul territorio di un
altro Stato membro attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle
condizioni previste dal Trattato nonch dalle relative disposizioni di attuazione
(v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 84 e 85).
27
Per quanto riguarda le dette limitazioni e condizioni,
lĠart. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri
possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi del
diritto di soggiorno sul loro territorio che essi dispongano per s e per i
propri familiari di unĠassicurazione malattia che copre tutti i rischi nello
Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino
durante il soggiorno un onere per lĠassistenza sociale dello Stato membro
ospitante.
28
Dalla decisione di rinvio emerge che Catherine dispone
tanto di unĠassicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da
sua madre, per non divenire un onere per lĠassistenza sociale dello Stato
membro ospitante.
29
é infondata lĠobiezione dei governi irlandese e del
Regno Unito, secondo cui la condizione relativa allĠesistenza di risorse
sufficienti significa che lĠinteressato, contrariamente a quanto avviene nel
caso di Catherine, deve disporre egli stesso di tali risorse senza che possa
avvalersi, al riguardo, delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen,
lĠaccompagna.
30
Secondo lo stesso tenore letterale dellĠart. 1,
n. 1, della direttiva 90/364, sufficiente che i cittadini degli Stati
membri ÇdisponganoÈ delle risorse necessarie, senza che tale disposizione
contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime.
31
Tale interpretazione si impone a maggior ragione in
quanto le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello
della libera circolazione delle persone devono essere interpretate
estensivamente.
32
Inoltre, le limitazioni e le condizioni di cui allĠart. 18 CE
e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano allĠidea che lĠesercizio del
diritto di soggiorno dei cittadini dellĠUnione pu essere subordinato ai
legittimi interessi degli Stati membri. Quindi, se vero che dal quarto
ÔconsiderandoĠ della detta direttiva risulta che i beneficiari del diritto di
soggiorno non devono costituire un onere ÇeccessivoÈ per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante, la Corte ha tuttavia rilevato che lĠapplicazione
di tali limitazioni e condizioni devĠessere operata nel rispetto dei limiti
imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformit al principio di
proporzionalit (v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punti 90 e
91).
33
UnĠinterpretazione della condizione relativa al
carattere sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come
quella suggerita dai governi irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale
condizione, come formulata in tale direttiva, un requisito attinente alla
provenienza delle risorse, che rappresenterebbe unĠingerenza sproporzionata
nellĠesercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno
garantito dallĠart. 18 CE, in quanto esso non necessario al
raggiungimento dellĠobiettivo perseguito, cio la protezione delle finanze pubbliche
degli Stati membri.
34
Il governo del Regno Unito sostiene infine che le
ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni
comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della sig.ra Chen in
Irlanda del Nord affinch sua figlia acquistasse la cittadinanza di un altro
Stato membro rappresenta un tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del
diritto comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni comunitarie
non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino di uno Stato terzo che desidera
soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia circolare o voler circolare da
uno Stato membro allĠaltro, si organizza per dare alla luce un bambino in una
parte del territorio dello Stato membro ospitante in cui un altro Stato membro
applica le sue regole di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli.
Secondo una giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il diritto di
adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilit offerte dal
Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi allĠimperio delle
leggi nazionali. Tale regola, conforme al principio dellĠabuso di diritto,
sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo 1999, causa C‑212/97,
Centros (Racc. pag. I‑1459).
35
Anche tale argomentazione devĠessere respinta.
36
Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel
Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire alla sua
nascitura di acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine di
ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per s e per la
figlia nel Regno Unito.
37
Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di
perdita della cittadinanza rientra, in conformit al diritto internazionale,
nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che devĠessere esercitata
nel rispetto del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992,
causa C‑369/90, Micheletti e a., Racc.
pag. I‑4239, punto 10, e 20 febbraio 2001,
causa C‑192/99, Kaur, Racc. pag. I‑1237,
punto 19).
38
Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni
dinanzi alla Corte ha messo in discussione n la legittimit n lĠeffettivit
dellĠacquisto della cittadinanza irlandese da parte di Catherine.
39
Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli
effetti dellĠattribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro,
pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza
al fine dellĠesercizio delle libert fondamentali previste dal Trattato (v.,
segnatamente, citate sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia
Avello, punto 28).
40
Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno
Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri come
Catherine il godimento di una libert fondamentale garantita dal diritto
comunitario per il solo fatto che lĠacquisto della cittadinanza di uno Stato
membro mira in realt a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto
di soggiorno ai sensi del diritto comunitario.
41
Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come
quelle del caso di specie, lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364
conferiscono al cittadino minorenne in tenera et di uno Stato membro, coperto
da unĠadeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso
cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinch il
primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro
ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di questĠultimo
Stato.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella
situazione della sig.ra Chen
42
LĠart. 1, n. 2, lett. b), della
direttiva 90/364, che garantisce agli ascendenti del titolare del diritto di
soggiorno che Çsono a caricoÈ di installarsi in un altro Stato membro con il
titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalit, non pu
conferire un diritto di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo che si trova
nella situazione della sig.ra Chen, n in considerazione dei legami affettivi
esistenti tra la madre e suo figlio, n per il fatto che il diritto di ingresso
e di soggiorno della madre nel Regno Unito dipenda dal diritto di soggiorno di
tale figlio.
43
Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che
la qualit di familiare Ça caricoÈ del titolare risulta da una situazione di
fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare
garantito dal titolare del diritto di soggiorno (v. in tal senso, a proposito
dellĠart. 10 del regolamento n. 1612/68, la sentenza 18 giugno 1987,
causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti 20‑22).
44
In un caso come quello in esame nella causa principale
si verifica precisamente la situazione inversa, dato che il titolare del
diritto di soggiorno a carico del cittadino di uno Stato terzo, che ne ha
effettivamente la custodia e che desidera accompagnarlo. In tali circostanze,
la sig.ra Chen, per beneficiare di un permesso di soggiorno nel Regno Unito,
non pu far valere la sua qualit di ascendente Ça caricoÈ di Catherine ai
sensi della direttiva 90/364.
45
DĠaltra parte, il rifiuto di consentire al genitore,
cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente ha la
custodia di un figlio al quale lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono
un diritto di soggiorno di soggiornare con tale figlio nello Stato membro
ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di
questĠultimo. é chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da
parte di un bimbo in tenera et implica necessariamente che tale bimbo abbia il
diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente
la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato
membro ospitante durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis, per quanto
riguarda lĠart. 12 del regolamento n. 1612/68, sentenza Baumbast e R,
cit., punti 71‑75).
46
Per questa sola ragione si deve dichiarare che quando,
come nella causa principale, lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364
conferiscono al cittadino minorenne in tenera et un diritto di soggiorno a
tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, tali stesse disposizioni
consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di
soggiornare con questĠultimo nello Stato membro ospitante.
47
Occorre quindi rispondere al giudice del rinvio
dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale,
lĠart. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino
minorenne in tenera et di uno Stato membro, coperto da unĠadeguata
assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno
Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinch il primo non divenga un
onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno
a durata indeterminata sul territorio di questĠultimo Stato. In un caso
siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente
la custodia di tale cittadino di soggiornare con questĠultimo nello Stato
membro ospitante.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per
presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria)
dichiara:
In circostanze come quelle della causa principale,
lĠart. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE,
relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera
et di uno Stato membro, coperto da unĠadeguata assicurazione malattia ed a
carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse
siano sufficienti affinch il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata
indeterminata sul territorio di questĠultimo Stato. In un caso siffatto, le
stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di
tale cittadino di soggiornare con questĠultimo nello Stato membro ospitante.
Firme
1
–
Lingua processuale: l'inglese.