N. 01763/2010 REG.SEN.

N. 00879/2010 REG.RIC.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2010/201000879/Provvedimenti/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 879 del 2010, proposto da:
Roseline Dos Dantos, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zucali, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque Giornate 10;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n 8406/2009 Imm. emesso in data 15.03.2010.dal Questore della Provincia di Milano, notificato alla ricorrente in data 25.03.2010, portante rigetto della domanda di aggiornamento e conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari n. 335944 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9.4.10 e depositato in data 26.4.10 la ricorrente impugnava lĠatto indicato in epigrafe con cui era stata negata la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La ricorrente era giunta in Italia munita di passaporto e senza visto di ingresso non necessario per i cittadini brasiliani ed era stata ospite della sorella che  cittadina italiana, richiedendo un permesso come convivente di parente entro il quarto grado.

Il permesso  stato rilasciato in data 5.11.08 e nel frattempo ella ha trovato lavoro presso una ditta di pulizia ove ha conosciuto altro cittadino extracomunitario con cui  iniziata una stabile relazione da cui  nato anche un figlio nel gennaio 2009.

La relazione ha comportato il trasferimento presso lĠabitazione del proprio compagno anche perchŽ la sorella aveva necessitˆ di utilizzare la stanza da lei occupata essendo in attesa del quarto figlio.

Il venir meno della convivenza di cui la ricorrente ha messo a conoscenza la Questura di Milano ha fatto sorgere un procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, mentre in data 17.2.09 la ricorrente avanzava domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo denuncia la violazione dellĠart. 14,comma 1, DPR 394\99 ed eccesso di potere per essersi discostati dal contenuto della circolare del Ministro degli Interni nr. 5715 del 15.9.2009.

Proprio la norma richiamata prevede che il permesso di soggiorno per motivi di famiglia possa essere convertito in altro tipo di permesso se vi sono i presupposti per la nuova richiesta; lĠesclusione della conversione  stata espressamente prevista laddove il legislatore lĠha voluta come nel caso del permesso ex art. 31 T.U. Imm.

Peraltro la circolare del Ministero sopra indicata,emanata nel momento in cui la L. 94\09 aveva ristretto lĠambito di ammissibilitˆ del permesso per motivi familiari, ha indicato la possibilitˆ di convertire il permesso di soggiorno per quelle persone che non avrebbero pi titolo al permesso per motivi di famiglia essendo parenti oltre il secondo grado, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Il secondo motivo contesta la violazione dellĠart. 5,coma 5, T.U. Imm. e delĠart. 97 Cost. poichŽ non si  tenuto conto degli elementi sopragiunti che ne consentivano il rilascio come il fatto che la ricorrente aveva trovato uno stabile lavoro in Italia e che non aveva tenuto comportamenti che potessero indurre a ritenerla persona socialmente pericolosa.

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso  fondato.

Al momento in cui la ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, lĠoriginario permesso di soggiorno era in corso di validitˆ e la richiesta era motivata sullĠesistenza di un regolare rapporto di lavoro.

Dalla lettura del provvedimento impugnato non  espressa esplicitamente la ragione della revoca e del conseguente diniego di conversione, ma sembra di potersi dedurre che il motivo della revoca sia determinato dallĠaver la ricorrente mutato domicilio e quindi aver perso la condizione di residente con parente di nazionalitˆ italiana.

Questa interpretazione del provvedimento sembra corretta come si evince pi chiaramente dallĠavviso di avvio del procedimento ove si fa riferimento espressamente al fatto che non essendo pi convivente con il parente entro il secondo grado verrebbe meno la condizione di non espellibitˆ di cui allĠart. 19 lett. C) che comporta la necessitˆ per il Questore di rilasciare un permesso ex art. 28,comma 1, DPR 394\99.

Ma nel caso di specie il permesso era giˆ stato concesso e, poichŽ prima dellĠemanazione del provvedimento di revoca era intervenuta una richiesta di conversione del permesso da motivi di famiglia a lavoro subordinato, per il quale sussistevano i requisiti secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, doveva essere valutata la situazione sopraggiunta senza fermarsi alla circostanza che fosse venuto meno il requisito della convivenza con parente italiano.

DĠaltronde il permesso per motivi di famiglia pu˜ essere utilizzato anche senza conversione per le altre attivitˆ ex art. 14,comma 1, DPR 394\99 e pertanto il fatto che ci˜ fosse accaduto prima della formale revoca doveva condurre alla valutazione della situazione ex art. 5,comma 5, .U. Imm. con conseguente conversione del permesso.

Il ricorso va, quindi, accolto ed il provvedimento deve essere conseguentemente annullato affinch lĠamministrazione si ridetermini tenendo conto di quanto espresso in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dellĠInterno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Û 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario