Art. 19 L. 241/1990 sostituito da A.S. 2228

 

AllĠarticolo 49:...dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

Ç4-bis. LĠarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  sostituito dal seguente:


ÒArt. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivitˆ - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lĠesercizio di attivitˆ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallĠaccertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi,  sostituito da una segnalazione dellĠinteressato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, allĠimmigrazione, allĠasilo, alla cittadinanza, allĠamministrazione della giustizia, allĠamministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchŽ di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dellĠatto di notorietˆ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualitˆ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchŽ dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformitˆ da parte dellĠAgenzia delle imprese di cui allĠarticolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dellĠamministrazione. Nei casi in cui la legge prevede lĠacquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero lĠesecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. LĠattivitˆ oggetto della segnalazione pu˜ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione competente.


3. LĠamministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellĠattivitˆ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ci˜ sia possibile, lĠinteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitˆ ed i suoi effetti entro un termine fissato dallĠamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. é fatto comunque salvo il potere dellĠamministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dellĠatto di notorietˆ false o mendaci, lĠamministrazione, ferma restando lĠapplicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchŽ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pu˜ sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.


4. Decorso il termine per lĠadozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, allĠamministrazione  consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per lĠambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dellĠimpossibilitˆ di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dellĠattivitˆ dei privati alla normativa vigente.


5. Il presente articolo non si applica alle attivitˆ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1ĵ settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa allĠapplicazione del presente articolo  devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, pu˜ riguardare anche gli atti di assenso formati in virt delle norme sul silenzio assenso previste dallĠarticolo 20.


6. Ove il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivitˆ, dichiara o attesta falsamente lĠesistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1  punito con la reclusione da uno a tre anniÒ.

...È.