Art. 19 L. 241/1990 sostituito da A.S. 2228
AllĠarticolo 49:...dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
Ç4-bis. LĠarticolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dal seguente:
ÒArt. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivit - Scia)
1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per lĠesercizio di attivit imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallĠaccertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, sostituito da una segnalazione dellĠinteressato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, allĠimmigrazione, allĠasilo, alla
cittadinanza, allĠamministrazione della giustizia, allĠamministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonch di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dellĠatto di notoriet per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualit personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonch dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformit da parte dellĠAgenzia delle imprese di cui allĠarticolo
38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dellĠamministrazione. Nei casi in cui
la legge prevede lĠacquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero lĠesecuzione
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve
le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. LĠattivit
oggetto della segnalazione pu essere iniziata dalla data della presentazione
della segnalazione allĠamministrazione competente.
3. LĠamministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dellĠattivit e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove ci sia possibile, lĠinteressato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivit ed i suoi effetti entro un termine
fissato dallĠamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. é
fatto comunque salvo il potere dellĠamministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dellĠatto di notoriet false o mendaci, lĠamministrazione,
ferma restando lĠapplicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonch
di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pu sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il
termine per lĠadozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
allĠamministrazione consentito intervenire solo in presenza del pericolo di
un danno per il patrimonio artistico e culturale, per lĠambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dellĠimpossibilit di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dellĠattivit dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente
articolo non si applica alle attivit economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1ĵ settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa
allĠapplicazione del presente articolo devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, pu riguardare anche gli atti di
assenso formati in virt delle norme sul silenzio assenso previste dallĠarticolo
20.
6. Ove il fatto non
costituisca pi grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivit, dichiara o
attesta falsamente lĠesistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma
1 punito con la reclusione da uno a tre anniÒ.
...È.