Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/luglio/index.html
troverete alcune sentenze di rilievo della Corte Costituzionale.
Nella prima di
queste (n. 249/2010) viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
61, n. 11-bis c.p. (l'aggravante costituita dalla condizione di soggiorno
illegale dello straniero). Conseguentemente decadono anche l'art. 1, co. 1 L.
94/2009 e l'art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p., limitatamente alle parole
"e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice,".
La Corte ha
ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione
nei confronti dello straniero. Paradossalmente, hanno giocato a sfavore della
disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero
dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad
esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale. Il primo renderebbe evidente -
a parere della Corte - come l'aggravante non intenda colpire la violazione
delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la
condizione stessa di straniero. La seconda darebbe luogo a un rischio di
violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia
punizione per la medesima infrazione.
Nelle altre tre
sentenze viene presa in esame la legittimita' costituzionale delle disposizioni
che definiscono il reato di ingresso e/o soggiorno illegale (art. 10 bis D.
Lgs. 286/1998). La Corte respinge, per infondatezza o per inammissibilita',
tutte le censure esaminate.
La piu'
interessante di queste sentenze - la sentenza n. 250/2010 - dichiara infondata
la questione, dal momento che
a) la
penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla
Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente
irragionevole o arbitraria;
b) non viene
punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona, ma una
condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento);
c) la norma tutela
un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori,
con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le
norme in materia;
d) la norma non
presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a
reprimere un comportamento antigiuridico;
e) data la
competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo
straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto
dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art.
34 D. Lgs. 274/2000). Nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento
all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal
procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
dell'imputato;
f) la Corte
Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del
rapporto costi/benefici o dell'efficacia;
g) l'assenza
dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato
motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude
l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato
di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della
colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui
all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988). Si applica
inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero
privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per
lasciare l'Italia).
La questione e'
dichiarata poi inammissibile con riferimento al rischio di autodenuncia per lo
straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo
scolastico per il figlio minore. Il problema, in questo caso, deriverebbe dalla
mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del
ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla
disposizione in esame.
Cordiali saluti
sergio briguglio