N. 03045/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05330/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2010, proposto da:
xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Questura di Roma del 16 ottobre 2009, notificato il 15 marzo 2010 di rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che il ricorso appare fornito da sufficienti elementi di fumus boni juris alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750), secondo cui, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore et diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso;

Ritenuto, pertanto, che secondo la suddetta giurisprudenza, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore et sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010

IL SEGRETARIO