N. 03045/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 05330/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro
generale 5330 del 2010, proposto da:
xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con
domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;
contro
Questura di Roma; Ministero
dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento della Questura
di Roma del 16 ottobre 2009, notificato il 15 marzo 2010 di rigetto
dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno;.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c.,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 6 luglio 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare
fornito da sufficienti elementi di fumus boni juris alla stregua del costante
orientamento della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450;
24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750), secondo cui, ai fini
della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino
extracomunitario di minore et diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs.
n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una
fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le
condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma,
idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso;
Ritenuto, pertanto, che secondo
la suddetta giurisprudenza, deve essere riconosciuto il diritto alla
conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un
istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al
sopraggiungere della maggiore et sussistano tutti i requisiti per il rinnovo
ad altro titolo del permesso di soggiorno;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda
incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sar
eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del
tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere,
Estensore
Alessandro Tomassetti,
Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010
IL SEGRETARIO