N. 00504/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00878/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2010, proposto da:
Chandra Prakash Saini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Faggiano, con domicilio eletto presso questĠultima in Lecce, via Formoso Lubello, n. 1/A;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Lecce e Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento del Prefetto di Lecce prot. n. I.D. 102031/09/Emersione/SPI - Area IV del 21 maggio 2010, con cui  stata archiviata la domanda di emersione del lavoro irregolare del ricorrente;

b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, anche se ancora non noti, compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Lecce in data 27.3.2010 sull'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro del ricorrente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Lecce;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 08/07/2010 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti lĠavv. Maria Rosaria Faggiano e lĠAvvocato dello Stato Maria Grazia Invitto;

 

Considerato che in merito al problema se la prima delle due fattispecie di reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 debba essere fatta rientrare tra le ipotesi contemplate dallĠart. 381 c.p.p., si registrano delle oscillazioni nellĠambito della giurisprudenza amministrativa, che talvolta ha inteso la fattispecie delittuosa compresa tra quelle elencate nella citata norma codicistica con riferimento al massimo della pena edittale prevista (TAR Umbria, sez. I, 4 maggio 2010, n. 277), altre volte lĠha ritenuta unĠipotesi speciale che trova autonoma copertura normativa, cos“ da non essere sussumibile negli artt. 380 e 381 c.p.p. (TAR Toscana, Sez. II, Ord. Sosp. Del 20 aprile 2010, n. 496);

Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, di dover fornire una lettura costituzionalmente orientata dellĠart. 1, comma 13, lettera c) della legge n. 102/2009 (che tende alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri), in combinato disposto con lĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998, al fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti di coloro che risultano essere stati condannati per il reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter cit. rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati sottoposti a procedimento penale nŽ condannati per il medesimo reato;

Ritenuto, altres“, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare lĠinvocata misura cautelare;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di sospensione.

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 08/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enrico D'arpe, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

IL SEGRETARIO