N. 00504/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00878/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 878 del 2010, proposto da:
Chandra Prakash Saini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Faggiano,
con domicilio eletto presso questĠultima in Lecce, via Formoso Lubello, n. 1/A;
contro
Ministero
dell'Interno, Questura di Lecce e Prefettura di Lecce – Ufficio
Territoriale del Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
a)
del provvedimento del Prefetto di Lecce prot. n. I.D. 102031/09/Emersione/SPI -
Area IV del 21 maggio 2010, con cui stata archiviata la domanda di emersione
del lavoro irregolare del ricorrente;
b)
di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, anche se ancora non noti,
compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Lecce in data 27.3.2010
sull'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro del ricorrente.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lecce;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Lecce;
Visti
gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella Camera di Consiglio del giorno 08/07/2010 il Referendario dott.ssa Simona
De Mattia e uditi per le parti lĠavv. Maria Rosaria Faggiano e lĠAvvocato dello
Stato Maria Grazia Invitto;
Considerato
che in merito al problema se la prima delle due fattispecie di reato di cui
allĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 debba essere fatta rientrare
tra le ipotesi contemplate dallĠart. 381 c.p.p., si registrano delle
oscillazioni nellĠambito della giurisprudenza amministrativa, che talvolta ha
inteso la fattispecie delittuosa compresa tra quelle elencate nella citata
norma codicistica con riferimento al massimo della pena edittale prevista (TAR
Umbria, sez. I, 4 maggio 2010, n. 277), altre volte lĠha ritenuta unĠipotesi
speciale che trova autonoma copertura normativa, cos da non essere sussumibile
negli artt. 380 e 381 c.p.p. (TAR Toscana, Sez. II, Ord. Sosp. Del 20 aprile
2010, n. 496);
Ritenuto,
ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, di dover fornire una
lettura costituzionalmente orientata dellĠart. 1, comma 13, lettera c) della
legge n. 102/2009 (che tende alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri),
in combinato disposto con lĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998, al
fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti di coloro che risultano
essere stati condannati per il reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter cit.
rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di
espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati
sottoposti a procedimento penale n condannati per il medesimo reato;
Ritenuto,
altres, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare
lĠinvocata misura cautelare;
P.Q.M.
Accoglie
la suindicata istanza di sospensione.
La
presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos
deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 08/07/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Enrico D'arpe, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Referendario
Simona De Mattia, Referendario,
Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2010
IL SEGRETARIO