La prima sezione della Corte di Cassazione, nell’accogliere l’istanza di un cittadino albanese contro la revoca dell’autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Immigrazione, ha ritenuto opportuno, per la rilevanza della questione, rimettere gli atti al primo Presidente per eventuale rimessione alle sezioni unite.
I fatti. Un cittadino albanese aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale per i minori di Milano autorizzazione a permanere ai sensi dell’articolo 31 del TU immigrazione. Il PM ha presentato però ricorso presso la Corte di Appello che ha accolto il reclamo negando l’autorizzazione concessa. E’ stato allora proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente fra i motivi alla abse del ricorso avanza dubbi in merito alla conformità al principio di uguaglianza di fronte alla legge della privazione del minore nato in Italia della presenza del genitore.
L’ordinanza. La sezione prima della Suprema Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza. L’orientamento della Corte, confermato da precedente giurisprudenza, ha ormai affermato che le esigenze di tutela del minore consentono al familiare la permanenza sul territorio per un periodo determinato solo se i gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico previsti dall’art. 31 facciano riferimento ad una situazione di emergenza che sia eccezionale e temporanea e ponga in grave pericolo lo sviluppo normale del minore. La concessione dell’autorizzazione ha carattere di eccezionalità e non può essere rilasciata in situazioni di normalità o tendenziale stabilità. La Corte rileva però che, al contrario, altre pronunce hanno adottato criteri di valutazione opposti, anteponendo sempre ed in ogni caso le esigenze di protezione dell’interesse del minore. La prima sezione conclude che, tenuto conto della natura di rilievo è opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione sez. prima ord. 14_04_10 Decisione art. 31 a Sezioni UniteArticoli correlati
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