DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 447
Approvazione del codice di procedura penale.



                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo  codice  di
procedura penale;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 1988;
   Visto  il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge  n.
81 del 1987;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1988;
   Visto  il  parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione
parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge  n.
81 del 1987;
   Visto  il  parere  espresso  in  data 19 luglio 1988 dal Consiglio
superiore della magistratura;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 1988;
   Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
   1.  E' approvato il testo del codice di procedura penale, allegato
al presente decreto.
   2. Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in
vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988
                               COSSIGA
   DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
   VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

	        
	      
                               Art. 1.
                         Giurisdizione penale
  1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle
leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

	        
	      
                               Art. 2.
                        Cognizione del giudice
  1.  Il  giudice  penale  risolve  ogni  questione da cui dipende la
decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
  2.  La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante
in nessun altro processo.

	        
	      
                               Art. 3.
                       Questioni pregiudiziali
  1.   Quando   la   decisione   dipende  dalla  risoluzione  di  una
controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza,  il  giudice,
se  la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e'
gia' in corso, puo' sospendere  il  processo  fino  al  passaggio  in
giudicato della sentenza che definisce la questione.
  2.  La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per
cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
  3.  La  sospensione  del processo non impedisce il compimento degli
atti urgenti.
  4.  La  sentenza  irrevocabile del giudice civile che ha deciso una
questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha  efficacia  di
giudicato nel procedimento penale.
GIP004 GEN004 GPT004

	        
	      
                               Art. 4.
            Regole per la determinazione della competenza
  1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto
della  continuazione,  della  recidiva e delle circostanze del reato,
fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale.

	        
	      
                               Art. 5.
                  Competenza della corte di assise
  1. La corte di assise e' competente:
   a)  per  i  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro  anni,  esclusi  i  delitti  di  tentato  omicidio, ((di
rapina,   di  estorsione,  di  associazioni  di  tipo  mafioso  anche
straniere,  comunque  aggravati))  e dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   b)  per  i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584
del codice penale;
   c)  per  ogni  delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di
una  o  piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586,
588 e 593 del codice penale.
   d)  per  i  delitti  previsti  dalle leggi di attuazione della XII
disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n.
962  e  nel  titolo  I del libro II del codice penale, sempre che per
tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni.
 ((d-bis)  per  i  delitti consumati o tentati previsti dall'articolo
51,  comma  3-bis  e  comma  3-quater,  esclusi  i  delitti  previsti
dall'articolo  416-bis  del  codice  penale,  comunque aggravati, e i
delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo  416-bis  del  codice  penale  ovvero  al  fine di agevolare
l'attivita'  delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo
che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).))
                                                              ((183))

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AGGIORNAMENTO (183)
  Il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che:
 "Fermo  quanto  previsto  dall'articolo 2, le disposizioni di cui al
comma  1  si  applicano  anche  ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data
del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale".

	        
	      
                               Art. 6.  (5) (100)
                      ((Competenza del tribunale))
 ((1. Il tribunale e' competente per i  reati  che  non  appartengono
alla competenza della corte di assise.))

	        
	      
                               Art. 7. (100)
                        Competenza del pretore
    ((NORMA ABROGATA DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

	        
	      
                               Art. 8.
                           Regole generali
  1.  La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il
reato e' stato consumato.
  2.  Se  si  tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o
piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui  e'  avvenuta
l'azione o l'omissione.
  3.  Se  si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del
luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal  fatto  e'
derivata la morte di una o piu' persone.
  4.  Se  si  tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del
luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere  il
delitto.

	        
	      
                               Art. 9.
                          Regole suppletive
  1.   Se   la   competenza  non  puo'  essere  determinata  a  norma
dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e'
avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
  2.  Se  non  e'  noto  il luogo indicato nel comma 1, la competenza
appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o
del domicilio dell'imputato.
  3.  Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede  l'ufficio  del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

	        
	      
                               Art. 10.
               Competenza per reati commessi all'estero
  1.  Se  il  reato  e'  stato  commesso  interamente  all'estero, la
competenza e' determinata successivamente dal luogo della  residenza,
della   dimora,   del   domicilio,   dell'arresto  o  della  consegna
dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice
competente per il maggior numero di essi.
  2. Se non e' possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la
competenza, questa appartiene al giudice del luogo  in  cui  ha  sede
l'ufficio  del  pubblico  ministero  che  ha  provveduto  per primo a
iscrivere la notizia di reato  nel  registro  previsto  dall'articolo
335.
  3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza
e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.

	        
	      
                               Art. 11.        (27)
                    Competenza per i procedimenti
                       riguardanti i magistrati
  1.  I  procedimenti  in  cui  un  magistrato  assume la qualita' di
imputato ovvero di  persona  offesa  o  danneggiata  dal  reato,  che
secondo  le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza
di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato
esercita  le  sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente  competente  per  materia,
che  ha  sede  nel  capoluogo  del distretto di corte di appello piu'
vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso  sia  venuto
successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e'
competente il giudice che ha sede nel capoluogo  di  altro  distretto
piu'  vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni
al momento del fatto.
  2.  I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la
qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato
sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma
1.
  3.  Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice,
le  disposizioni dei  commi  1 e 2  non si applicano quando il reato
dal   quale  il  magistrato  e'  offeso  o  danneggiato  e 'commesso
in udienza.    ((27))
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AGGIORNAMENTO  (27)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.11, terzo comma.

	        
	      
                               Art. 12. (29) (126)
                         Casi di connessione
  1. Si ha connessione di procedimenti:
   a)  se  il  reato  per  cui  si  procede e' stato commesso da piu'
persone  in  concorso  o cooperazione fra loro, o se piu' persone con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
   b)  se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola
azione  od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso;
    c)  se  dei  reati per cui si procede gli uni sono stati commessi
per eseguire o per occultare gli altri (( . . . ))

	        
	      
                               Art. 13.
                     Connessione di procedimenti
             di competenza di giudici ordinari e speciali
  1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
di un giudice ordinario e altri a quella della Corte  costituzionale,
e' competente per tutti quest'ultima.
  2.   Fra   reati   comuni  e  reati  militari,  la  connessione  di
procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu'  grave  di
quello  militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16
comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice
ordinario.

	        
	      
                               Art. 14.
                       Limiti alla connessione
               nel caso di reati commessi da minorenni
  1.  La  connessione  non opera fra procedimenti relativi a imputati
che al momento del fatto erano minorenni e  procedimenti  relativi  a
imputati maggiorenni.
  2.  La  connessione non opera, altresi', fra procedimenti per reati
commessi quando l'imputato era minorenne  e  procedimenti  per  reati
commessi quando era maggiorenne.

	        
	      
                               Art. 15. (100)
                       ((Competenza per materia
                    determinata dalla connessione))
((1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
della corte di assise ed altri a quella del tribunale,  e' competente
per tutti la corte di assise.))

	        
	      
                               Art. 16.
                      Competenza per territorio
                    determinata dalla connessione
  1.  La  competenza  per  territorio  per  i  procedimenti  connessi
rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia
appartiene  al  giudice competente per il reato piu' grave e, in caso
di pari gravita', al giudice competente per il primo reato.
  2.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  12 comma 1 lettera a) se le
azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi  e  se  dal
fatto  e'  derivata la morte di una persona, e' competente il giudice
del luogo in cui si e' verificato l'evento.
  3.  I  delitti si considerano piu' gravi delle contravvenzioni. Fra
delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il
quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di
parita' dei massimi,  la  pena  piu'  elevata  nel  minimo;  se  sono
previste  pene  detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto
solo in caso di parita' delle pene detentive.

	        
	      
                               Art. 17. (29) (100) (126)
                        Riunione di processi
  1.  La  riunione  di  processi  pendenti nello stesso stato e grado
davanti  al  medesimo  giudice  puo'  essere  disposta  (( quando non
determini un ritardo nella definizione degli stessi )):
   a) nei casi previsti dall'articolo 12;
   ( .. )
   (( c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b). ))
      d) (( . . . ))
   1-bis.  Se  alcuni  dei  processi  pendono  davanti  al  tribunale
   collegiale  ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione
   e'  disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale
   composizione  resta ferma anche nel caso di successiva separazione
   dei processi.

	        
	      
                           Art. 18. (123)
                       Separazione di processi
  1.  La  separazione  di  processi e' disposta, salvo che il giudice
ritenga  la  riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei
fatti:
   a)  se,  nell'udienza  preliminare,  nei  confronti  di uno o piu'
imputati  o  per  una  o  piu'  imputazioni  e'  possibile  pervenire
prontamente  alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o
per  altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni
a norma dell'articolo 422;
   b)  se  nei  confronti  di  uno  o  piu' imputati o per una o piu'
imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;
   c)  se  uno  o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per
nullita'  dell'atto  di  citazione  o  della  sua  notificazione, per
legittimo  impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto
di citazione;
   d)  se  uno  o  piu'  difensori  di  imputati non sono comparsi al
dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
   e)  se  nei  confronti  di  uno  o  piu' imputati o per una o piu'
imputazioni  l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei
confronti  di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il
compimento   di  ulteriori  atti  che  non  consentono  di  pervenire
prontamente alla decisione.
  ((  e-bis)  se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo
407,  comma  2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta'
per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di
detenzione)).  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione
puo'  essere  altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il
giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
GIP006 GEN006 GPT006

	        
	      
                               Art. 19.
              Provvedimenti sulla riunione e separazione
  1.  La  riunione  e  la  separazione  di processi sono disposte con
ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
GIP005 GIP006 GEN005 GEN006 GPT005 GPT006

	        
	      
                               Art. 20.
                       Difetto di giurisdizione
  1.  Il  difetto  di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in
ogni stato e grado del procedimento.
  2.  Se  il  difetto  di  giurisdizione  e' rilevato nel corso delle
indagini  preliminari,  si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo  22  commi  1  e  2.  Dopo  la  chiusura delle indagini
preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia
sentenza   e   ordina,  se  del  caso,  la  trasmissione  degli  atti
all'autorita' competente.

	        
	      
                               Art. 21.
                             Incompetenza
  1.  L'incompetenza  per  materia  e' rilevata, anche di ufficio, in
ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3  e
dall'articolo 23 comma 2.
  2.  L'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione  dell'udienza  preliminare  o,  se
questa  manchi,  entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
Entro quest'ultimo termine  deve  essere  riproposta  l'eccezione  di
incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
  3.  L'incompetenza derivante da connessione e' rilevata o eccepita,
a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

	        
	      
                               Art. 22.
                 Incompetenza dichiarata dal giudice
                     per le indagini preliminari
  1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza  per  qualsiasi  causa,  pronuncia  ordinanza  e
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
  2.  L'ordinanza  pronunciata  a  norma  del comma 1 produce effetti
limitatamente al provvedimento richiesto.
  3.  Dopo  la  chiusura  delle  indagini  preliminari il giudice, se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi  causa,  la  dichiara
con  sentenza  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  pubblico
ministero presso il giudice competente.
GIP007 GPT007

	        
	      
                               Art. 23.  (52) (79)
                       Incompetenza dichiarata
                   nel dibattimento di primo grado
  1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il
processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con
sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la
trasmissione degli atti al giudice competente. (52) ((79))
  2.  Se  il  reato  appartiene  alla  cognizione  di  un  giudice di
competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita,  a  pena
di  decadenza,  entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1.
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma  del
comma 1.
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AGGIORNAMENTO  (52)
  La Corte costituzionale con la sentenza 26  febbraio-11 marzo 1993,
n. 76  (in  G.U.  1a  s.s.  17/3/1993,   n. 12)  ha   dichiarato   la
illegittimita'  costituzionale   del  primo  comma di questo articolo
"nella  parte in  cui dispone che, quando il giudice del dibattimento
dichiara con sentenza  la propria incompetenza per materia, ordina la
trasmissione  degli  atti  al giudice competente anziche' al pubblico
ministero presso quest'ultimo".
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AGGIORNAMENTO (79)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70  (in
G.U.  1a  s.s.  20/3/1996, n. 20)  ha dichiarato   "l' illegittimita'
costituzionale   del  primo  comma di questo articolo nella parte  in
cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche'
al pubblico ministero  presso  quest'ultimo  quando  il  giudice  del
dibattimento  dichiara  con  sentenza  la  propria  incompetenza  per
territorio".

	        
	      
                               Art. 24.  (56) (79)
          Decisioni del giudice di appello sulla competenza
  1.  Il  giudice  di  appello  pronuncia  sentenza di annullamento e
ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  di  primo   grado
competente  quando  riconosce  che  il  giudice  di  primo  grado era
incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero  per
territorio  o  per  connessione,  purche',  in  tali  ultime ipotesi,
l'incompetenza  sia  stata  eccepita  a  norma  dell'articolo  21   e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.  (56) ((79))
  2.  Negli  altri  casi  il giudice di appello pronuncia nel merito,
salvo che si tratti di decisione inappellabile.
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AGGIORNAMENTO  (56)
  La  Corte   costituzionale, con la sentenza 23 aprile-5maggio 1993,
n.  214  (in G.U.   1a  s. s. 12/5/1993,  n. 20)   ha  dichiarato  la
illegittimita'  costituzionale  del  secondo comma di questo articolo
"nella parte in cui dispone che,  a  seguito  dell'annullamento della
sentenza   di primo  grado   per   incompetenza per materia, gli atti
siano trasmessi al giudice ritenuto  competente, anziche' al pubblico
ministero presso quest'ultimo".
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AGGIORNAMENTO (79)
  La Corte costituzionale  con  la sentenza  7-15 marzo 1996,  n.  70
(in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato   "l' illegittimita'
costituzionale   del  primo  comma di questo articolo nella parte  in
cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di  primo
grado per l'incompetenza  per  territorio,  gli atti  sono  trasmessi
al giudice   competente   anziche'   al  pubblico   ministero  presso
quest'ultimo."

	        
	      
                               Art. 25.
          Effetti delle decisioni della corte di cassazione
                sulla giurisdizione e sulla competenza
  1.  La  decisione  della  corte di cassazione sulla giurisdizione o
sulla competenza e' vincolante nel  corso  del  processo,  salvo  che
risultino   nuovi   fatti  che  comportino  una  diversa  definizione
giuridica da cui derivi la modificazione  della  giurisdizione  o  la
competenza di un giudice superiore.

	        
	      
                               Art. 26.
               Prove acquisite dal giudice incompetente
  1.   L'inosservanza   delle  norme  sulla  competenza  non  produce
l'inefficacia delle prove gia' acquisite.
  2.  Le  dichiarazioni  rese al giudice incompetente per materia, se
ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per
le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

	        
	      
                               Art. 27.
                           Misure cautelari
                  disposte dal giudice incompetente
  1.  Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano
di   avere   effetto  se,  entro  venti  giorni  dalla  ordinanza  di
trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede  a  norma
degli articoli 292, 317 e 321.

	        
	      
                               Art. 28. (113)
                          Casi di conflitto
  1.  Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
   a)  uno  o  piu'  giudici  ordinari  e uno o piu' giudici speciali
contemporaneamente prendono o ricusano  di  prendere  cognizione  del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
   b)  due  o  piu'  giudici  ordinari  contemporaneamente prendono o
ricusano di prendere cognizione del medesimo  fatto  attribuito  alla
stessa persona.
  2.  Le  norme  sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a
quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto  sia  tra
giudice  dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale
la decisione di quest'ultimo.
  3.  Nel  corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto
conflitto positivo fondato su ragioni di  competenza  per  territorio
determinata dalla connessione. ((113))
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AGGIORNAMENTO (113)
 Il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29 nel testo introdotto dalla legge  di
conversione 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto che " in deroga   agli
articoli 28 eseguenti del codice di procedura  penale, la   corte  di
assise, alla quale e' stato rimesso il procedimento  a seguito di una
delle sentenze indicate nei commi 3 e 3-bis, dispone con ordinanza la
restituzione   degli   atti   al    giudice che ha emesso la sentenza
affinche' pronunci nel merito o sugli   altri motivi di impugnazione,
presentati originariamente ovvero nel termine di cui al comma 3-ter".

	        
	      
                               Art. 29.
                       Cessazione del conflitto
  1.  I  conflitti  previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di  ufficio,  la
propria competenza o la propria incompetenza.

	        
	      
                               Art. 30.
                      Proposizione del conflitto
  1.  Il  giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza
con la quale rimette  alla  corte  di  cassazione  copia  degli  atti
necessari  alla  sua  risoluzione con l'indicazione delle parti e dei
difensori.
  2.  Il  conflitto  puo'  essere  denunciato  dal pubblico ministero
presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle  parti  private.  La
denuncia  e'  presentata  nella  cancelleria  di  uno  dei giudici in
conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale  e'  unita
la  documentazione  necessaria.  Il  giudice trasmette immediatamente
alla corte di cassazione la  denuncia  e  la  documentazione  nonche'
copia  degli  atti  necessari  alla  risoluzione  del  conflitto, con
l'indicazione  delle  parti  e  dei   difensori   e   con   eventuali
osservazioni.
  3.  L'ordinanza  e  la  denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno
effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

	        
	      
                               Art. 31.
                Comunicazione al giudice in conflitto
  1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione  al  giudice
in conflitto.
  2.  Questi  trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia
degli  atti   necessari   alla   risoluzione   del   conflitto,   con
l'indicazione   delle   parti   e   dei  difensori  e  con  eventuali
osservazioni.

	        
	      
                               Art. 32.
                      Risoluzione del conflitto
  1.  I  conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza
in camera di consiglio secondo le forme previste  dall'articolo  127.
La  corte  assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti
che ritiene necessari.
  2.  L'estratto  della  sentenza  e'  immediatamente  comunicato  ai
giudici in conflitto  e  al  pubblico  ministero  presso  i  medesimi
giudici ed e' notificato alle parti private.
  3.  Si  applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il
termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione
effettuata a norma del comma 2.

	        
	      
                               Art. 33. (100)
                        ((Capacita' del giudice))
((1.  Le  condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi sono  stabiliti  dalle  leggi  di
ordinamento giudiziario.
  2.  Non  si  considerano  attinenti  alla  capacita' del giudice le
disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari  e
alle  sezioni,  sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei
processi a sezioni, collegi e giudici.
  3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice
ne'  al  numero  dei  giudici  necessario  per  costituire   l'organo
giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari  penali  al
tribunale collegiale o monocratico.))

	        
	      
                               Art.  33-bis.  (100) (104) (117) (118)
(127) (135)
            (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).
  1.  Sono  attribuiti  al  tribunale  in  composizione  collegiale i
seguenti reati, consumati o tentati:
    a)  delitti  indicati  nell'articolo  407,  comma  2, lettera a),
numeri  3),  4)  e  5),  sempre  che  per  essi  non sia stabilita la
competenza della corte di assise;
    b)  delitti  previsti  dal  capo I dei titolo II del libro II del
codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo
comma, 332, 334 e 335;
    c)  delitti  previsti  dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420,
terzo  comma,  429,  secondo  comma,  431,  secondo comma, 432, terzo
comma,  433,  terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma,
numero  2,  513-  bis,  564,  da  600-bis  a  600-sexies  puniti  con
reclusione   non  inferiore  nel  massimo  a  cinque  anni,  609-bis,
609-quater e 644 del codice penale;
    (( d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile,
nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati; ))
    e)   delitti   previsti   dall'articolo  1136  del  codice  della
navigazione;
    f)   delitti   previsti   dagli  articoli  6  e  11  della  legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
    g)  delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle
disposizioni  che  ne  estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
    h)  delitti  previsti  dall'articolo 1 del decreto legislativo 14
febbraio  1948,  n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561
in materia di associazioni di carattere militare;
    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
    i-bis)  delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.
    l)  delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
    m)  delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, in materia di associazioni segrete;
    n)  delitto  previsto dall'articolo 29 secondo comma, della legge
13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
    o)  delitto  previsto  dall'articolo  12-quinquies,  comma 1, del
decreto-  legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  in materia di trasferimento
fraudolento di valori;
    p)   delitti   previsti   dall'articolo  6,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge  26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione,
dalla  legge  25  giugno  1993, n. 205, in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa;
    q)  delitti  previsti  dall'articolo  10  della legge 18 novembre
1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
  2.   Sono   attribuiti   altresi'   al  tribunale  in  composizione
collegiale,  salva  la  disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i
delitti  puniti  con la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci  anni,  anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

	        
	      
                               Art. 33-ter. (100) (117) (118)
                 (Attribuzioni    del   tribunale   in   composizione
monocratica).
  1.  Sono  attribuiti  al  tribunale  in  composizione monocratica i
delitti  previsti  dall'articolo  73  del  testo  unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309,
sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80,
(( . . . )), del medesimo testo unico.
  2.  Il  tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in
tutti   i   casi   non  previsti  dall'articolo  33-bis  o  da  altre
disposizioni di legge.

	        
	      
                              Art. 33-quater. (100)
              (( (Effetti della connessione sulla composizione
                 del giudice)
  1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione
del tribunale in  composizione  collegiale  ed  altri  a  quella  del
tribunale in  composizione  monocratica, si applicano le disposizioni
relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono
attribuiti tutti i procedimenti connessi.))

	        
	      
                               Art. 33-quinquies. (100)
       (( (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione
             collegiale o monocratica del tribunale)
  1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione  dei
reati alla cognizione del tribunale in  composizione   collegiale   o
monocratica  e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o
eccepita,  a pena di decadenza, prima della conclusione  dell'udienza
preliminare   o,   se   questa  manca,  entro  il  ter-mine  previsto
dall'articolo 491 comma 1. Entro  quest'ultimo  termine  deve  essere
riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. ))

	        
	      
                               Art. 33-sexies. (100) (117)
       (( (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare)
  1.  Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato
deve  procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi
previsti  dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al
pubblico  ministero  per  l'emissione  del  decreto  di  citazione  a
giudizio a norma dell'articolo 552.
  2.  Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi
2 e 3, 553 e 554. ))

	        
	      
                              Art. 33-septies. (100) (117)
(( (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)
  1.   Nel   dibattimento   di   primo  grado  instaurato  a  seguito
dell'udienza  preliminare,  il  giudice,  se  ritiene  che  il  reato
appartiene  alla  cognizione  del  tribunale in composizione diversa,
trasmette  gli  atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere
sul reato contestato.
  2.  Fuori  dai  casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico
ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone
con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
  3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4. ))

	        
	      
                               Art. 33-octies. (100)
    (( (Inosservanza dichiarata dal giudice  di  appello  o
                 dalla  corte di cassazione)
  1. Il giudice di  appello  o  la  corte  di  cassazione   pronuncia
sentenza di annullamento e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero presso il giudice di primo  grado  quando  ritiene
l'inosservanza   delle   disposizioni sull'attribuzione   dei   reati
alla  cognizione   del   tribunale   in   composizione  collegiale  o
monocratica, purche' la  stessa  sia  stata tempestivamente  eccepita
e  l'eccezione  sia  stata  riproposta nei motivi di impugnazione.
 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel  merito  se  ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica. ))

	        
	      
                            Art. 33-nonies. (100)
                 (( (Validita' delle prove acquisite)
  1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione  collegiale
o monocratica del tribunale non determina  l'invalidita'  degli  atti
del   procedimento   ne'   l'inutilizzabilita'   delle   prove   gia'
acquisite. ))

	        
	      
Art.  34.(12)  (28) (30) (33) (36) (46) (60) (67) (68) (73) (81) (82)
   (89) (97) (98) (100) (110) (115) (117) (118) (132) (146) (171)
                    Incompatibilita' determinata
                  da atti compiuti nel procedimento
  1.  Il  giudice  che  ha  pronunciato  o  ha concorso a pronunciare
sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di
giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione. ((132))
  2.  Non  puo'  partecipare  al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento  conclusivo  dell'udienza  preliminare o ha disposto il
giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso
sull'impugnazione  avverso la sentenza di non luogo a procedere. (12)
(28)  (30)  (33)  (36)  (46)  (60) (67) (68) (73) (81) (82) (89) (97)
(98)(110) (171)
  2-bis.  Il  giudice  che  nel  medesimo  procedimento ha esercitato
funzioni  di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il
decreto   penale  di  condanna,  ne'  tenere  l'udienza  preliminare;
inoltre,  anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,  non puo'
partecipare al giudizio. (115)
  2-ter.  Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice
che  nel  medesimo  procedimento  abbia  adottato  uno  dei  seguenti
provvedimenti:
    a)  le  autorizzazioni  sanitarie previste dall'articolo 11 della
legge 26 luglio 1975, n. 354;
    b)  i  provvedimenti  relativi  ai  permessi  di  colloquio, alla
corrispondenza   telefonica   e   al   visto   di   controllo   sulla
corrispondenza, (( previsti dagli articoli 18 e 18-ter )) della legge
26 luglio 1975, n. 354;
    c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
    d)   il   provvedimento   di  restituzione  nel  termine  di  cui
all'articolo 175;
    e)   il   provvedimento   che   dichiara  la  latitanza  a  norma
dell'articolo 296.
  2-quater.  Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre
al   giudice   che  abbia  provveduto  all'assunzione  dell'incidente
probatorio  o  comunque  adottato  uno dei provvedimenti previsti dal
titolo VII del libro quinto.
  3.  Chi  ha  esercitato  funzioni di pubblico ministero o ha svolto
atti  di  polizia  giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di
procuratore  speciale,  di curatore di una parte ovvero di testimone,
perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o
richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione
a  procedere  non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio
di giudice.
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AGGIORNAMENTO (12)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che  non  possa  partecipare  al  successivo  giudizio  abbreviato il
giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la Pretura che abbia
emesso  l'ordinanza  di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo
codice.
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AGGIORNAMENTO (28)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale dell' art. 34, secondo
comma.
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AGGIORNAMENTO (30)
   La  Corte  costituzionale, con la sentenza 18-30 dicembre 1991, n.
502,(G.  U.  1  s.  s. 8/1/1992 n. 2) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale di questo art. 34, secondo comma :
  -  "  nella  parte  in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso
la  pretura  che  abbia emesso l' ordinanza di cui all' articolo 554,
secondo comma, dello stesso codice ";
  -  "  nella  parte  in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso
il  tribunale  che  abbia  emesso  l' ordinanza di cui all' art. 409,
quinto comma, dello stesso codice ";
  - " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare
al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze
che  dispongono  una  misura coercitiva ai sensi dell' art. 309 dello
stesso codice ".
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AGGIORNAMENTO (33)
   La Corte costituzionale, con la sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124,
(G.U.  1  s.  s.  1/4/1992  n.  14)  ha  dichiarato la illegittimita'
costituzionale di questo art. 34, secondo comma, " nella parte in cui
non   prevede   l'incompatibilita'   a   partecipare   all'   udienza
dibattimentale  del  giudice  per  le  indagini preliminari presso la
pretura  che  abbia  respinto  la  richiesta  di applicazione di pena
concordata   per   la  ritenuta  non  concedibilita'  di  circostanze
attenuanti".
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AGGIORNAMENTO (36)
   La Corte costituzionale, con la sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186
(G.U.  1  s.s.  29/4/1992  n.  18)  ha  dichiarato  la illegittimita'
costituzionale di questo articolo 34, secondo comma, " nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del  giudice  per  le indagini
preliminari  che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata  di  cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
giudizio ".
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AGGIORNAMENTO (46)
  La  Corte costituzionale con la sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399
(G.U.  1  s.s.  4/11/1992,  n.  46)  ha  dichiarato la illegittimita'
costituzionale di questo articolo 34, secondo comma, " nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del
pretore  che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto richiesta
di  applicazione  di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di
un'ipotesi attenuata del reato contestato".
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AGGIORNAMENTO (60)
  La Corte costituzionale, con la sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 439
(in  G.U.  1a s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  di questo articolo 34, secondo comma " nella parte in
cui   non   prevede  l'incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio
abbreviato   del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
rigettato  la  richiesta  di  applicazione  di pena concordata di cui
all'art. 444 dello stesso codice".
---------------------
AGGIORNAMENTO (67)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 15-30 dicembre 1994, n.
453  (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  di questo articolo 34, secondo comma " nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  alla  funzione di giudizio del
giudice  per  le  indagini  preliminari  il  quale,  per  la ritenuta
diversita'  del  fatto,  sulla  base di una valutazione del complesso
delle   indagini   preliminari   ,  abbia  rigettato  la  domanda  di
oblazione".
--------------------
AGGIORNAMENTO (68)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 15-30 dicembre 1994, n.
455  (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  di questo articolo 34, secondo comma " nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  alla  funzione di giudizio del
giudice  che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante
il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la
trasmissione  degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521,
comma 2, del codice di procedura penale".
---------------------
AGGIORNAMENTO (73)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 6-15 settembre 1995, n.
432  (G.U.  1a  s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 34, commma 2, "nella parte in
cui  non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale
il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura
cautelare personale nei confronti dell'imputato."
---------------------
AGGIORNAMENTO (81)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131
(in  G.U.  1a  s.s. 30/4/1996, n. 18) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  del presente articolo 34, secondo comma, "nella parte
in  cui  non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del
giudice  che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod.
proc.  pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura
cautelare  personale  nei  confronti  dell'indagato  o dell'imputato;
l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudizio del giudice che come
componente   del   tribunale  dell'appello  avverso  l'ordinanza  che
provvede  in  ordine  a  una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato  o  dell'imputato  (art.  310  cod.  proc. pen.) si sia
pronunciato  su  aspetti  non  esclusivamente  formali dell'ordinanza
anzidetta."
------------------
AGGIORNAMENTO (82)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155
(in  G.U.  1a  ss.  29/5/1996 n. 155) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo 34 secondo comma nella parte in
cui  non  prevede  che non possa partecipare al giudizio abbreviato e
disporre  l'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti il
giudice  per  le  indagini  preliminari che abbia disposto una misura
cautelare personale. Ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della
legge  n. 87/1953, l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui
non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio abbreviato e
disporre  l'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti il
giudice  per  le indagini preliminari che abbia disposto la modifica,
la  sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero
che   abbia   rigettato  una  richiesta  di  applicazione,  modifica,
sostituzione   o   revoca  di  una  misura  cautelare  personale;  ha
dichiarato  inoltre,  in applicazione dell'articolo 27 della legge n.
87/1953,  l'illegittimita'  costituzionale  nella  parte  in  cui non
prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
giudice  per  le indagini preliminari che abbia disposto la modifica,
la  sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero
che   abbia   rigettato  una  richiesta  di  applicazione,  modifica,
sostituzione   o   revoca  di  una  misura  cautelare  personale;  ha
dichiarato  in  applicazione  dell'articolo 27 della legge n. 87/1953
l'illegittimita'  costituzionale  nella  parte in cui non prevede che
non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti
il  giudice  che,  come  componente del tribunale del riesame, si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale
nei  confronti  dell'indagato o dell'imputato nonche' il giudice che,
come  componente  del  tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede  in  ordine  a  una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato  o  dell'imputato,  si  sia  pronunciato  su apetti non
esclusivamente formali dell'ordinanza predetta."
------------------
AGGIORNAMENTO (89)
  La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza 17 ottobre-2 novembre
1996,   n.   371   (G.U.  1a  s.s.  6/11/1996,  n.  45)  ha  disposto
l'illegittimita'  costituzionale  parziale  del  comma 2 del presente
articolo 34 "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare
al  giudizio  nei  confronti  di  un  imputato  il  giudice che abbia
pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una precedente sentenza nei
confronti  di  altri  soggetti,  nella  quale  la posizione di quello
stesso  imputato  in  ordine alla sua responsabilita' penale sia gia'
stata comunque valutata".
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AGGIORNAMENTO (97)
  La Corte costituzionale, con la sentenza 15-22 ottobre 1997, n. 311
(G.U.  1a  s.s.  29/10/1997  n.  44)  ha  disposto  la illegittimita'
costituzionale  parziale  del comma 2 del presente articolo 34 "nella
parte  in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice
dell'udienza  preliminare  nel  processo  penale a carico di imputati
minorenni  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  si  sia
pronunciato  in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato."
-----------------
AGGIORNAMENTO (98)
 La Corte costituzionale, con la sentenza 13-21 novembre 1997, n. 346
(G.U.  1a  s.s.  26/11/1997  n.  48)  ha  disposto  la illegittimita'
costituzionale  parziale  del comma 2 del presente articolo 34 "nella
parte  in  cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta
di  emissione  del  decreto  penale  di  condanna  il  giudice per le
indagini  reliminari  che  abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt.
409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.".
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AGGIORNAMENTO (110)
 La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 9-17 giugno 1999, n. 241
(G.U.  1a  s.s.  23/6/1999  n.  25)  ha  disposto  la  illegittimita'
costituzionale  parziale  del comma 2 del presente articolo 34 "nella
parte  in  cui  non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
confronti  di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso
a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il
medesimo fatto".
-----------------
AGGIORNAMENTO (115)
 Il  d.l.  24 maggio 1999, n. 145 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  22/7/1999, n. 234 ha disposto che " fino alla data del 2
gennaio 2000, il suddetto articolo non si applica ai procedimenti nei
quali  l'udienza  preliminare  e'  in  corso  alla data di entrata in
vigore  della  suddetta  legge di conversione. Restano comunque salvi
gli atti e le attivita' compiuti dal giudice".
-----------------
AGGIORNAMENTO (132)
 La  Corte  costituzionale  con  la  sentenza 4-6 luglio 2001, n. 224
(G.U.  1  s.s.  11/7/2001,  n.  27)  ha  dichiarato la illegittimita'
costituzionale  di  questo articolo 34, primo comma, " nella parte in
cui   non   prevede   l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudice
dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso
a  pronunciare  sentenza,  poi  annullata, nei confronti del medesimo
imputato e per lo stesso fatto ".
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AGGIORNAMENTO (171)
 La  Corte  costituzionale  con la sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 400
(G.U.  1  s.s.  10/12/2008,  n.  51)  ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  del  secondo  comma,  nella  parte in cui non prevede
l'incompatibilita'  alla  trattazione  dell'udienza  preliminare  del
giudice  che  abbia  ordinato,  all'esito di precedente dibattimento,
riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato,
la  trasmissione  degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art.
521, comma 2, del codice di procedura penale.

	        
	      
                               Art. 35.
              Incompatibilita' per ragioni di parentela,
                         affinita' o coniugio
  1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono  tra  loro  coniugi,  parenti  o
affini fino al secondo grado.

	        
	      
                               Art. 36. (100)
                              Astensione
  1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
   a)  se  ha  interesse  nel  procedimento  o  se alcuna delle parti
private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge  o
dei figli;
   b)  se  e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una
delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di
una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
   c)  se  ha  dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto
del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
   d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e
una delle parti private;
   e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso
o danneggiato dal reato o parte privata;
   f)  se  un  prossimo  congiunto  di  lui o del coniuge svolge o ha
svolto funzioni di pubblico ministero;
   g)  se  si  trova  in  taluna delle situazioni di incompatibilita'
stabilite dagli articoli  34  e  35  e  dalle  leggi  di  ordinamento
giudiziario;
   h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
  2.  I  motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda
ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per  ragioni  di
coniugio  o  affinita',  sussistono  anche  dopo  l'annullamento,  lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della
corte o del tribunale che decide  con  decreto  senza  formalita'  di
procedura.
((4. Sulla dichiarazione di  astensione  del presidente del tribunale
decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente
della  corte  di  appello  decide  il  presidente  della   corte   di
cassazione.))

	        
	      
                               Art. 37. (91) (120)
                             Ricusazione
  1. Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:
   a)  nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c),
d), e), f), g);
   b)  se  nell'esercizio  delle funzioni e prima che sia pronunciata
sentenza,  egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento
sui fatti oggetto dell'imputazione. ((120))
  2.  Il  giudice  ricusato  non  puo'  pronunciare  ne' concorrere a
pronunciare  sentenza  fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (91)
-----------------
AGGIORNAMENTO (91)
    La  Corte  Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 5 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  parziale  del  suddetto
articolo " nella parte in cui qualora sia riproposta la dichiarazione
di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di
pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta la
ricusazione ".
-----------------
AGGIORNAMENTO (120)
    La  Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 37,
comma  1  "  nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato
dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita'
di  un  imputato,  abbia  espresso  in  altro procedimento, anche non
penale,  una  valutazione  di merito sullo stesso fatto nei confronti
del medesimo soggetto".

	        
	      
                               Art. 38.
                           Termini e forme
                 per la dichiarazione di ricusazione
  1.   La   dichiarazione   di   ricusazione  puo'  essere  proposta,
nell'udienza  preliminare,  fino  a  che  non  siano   conclusi   gli
accertamenti  relativi  alla  costituzione delle parti; nel giudizio,
fino a che non sia scaduto  il  termine  previsto  dall'articolo  491
comma  1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte
del giudice.
  2.  Qualora  la  causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota
dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1,  la  dichiarazione
puo'  essere  proposta  entro  tre  giorni. Se la causa e' sorta o e'
divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve
essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
  3.  La  dichiarazione  contenente  l'indicazione dei motivi e delle
prove e' proposta con atto  scritto  ed  e'  presentata,  assieme  ai
documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia
della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio  cui
e' addetto il giudice ricusato.
  4.   La   dichiarazione,   quando   non   e'   fatta  personalmente
dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di  un
procuratore  speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a
pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.

	        
	      
                               Art. 39.
               Concorso di astensione e di ricusazione
  1.  La  dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta
quando  il  giudice,  anche  successivamente  ad  essa,  dichiara  di
astenersi e l'astensione e' accolta.

	        
	      
                               Art. 40. (100)
               Competenza a decidere sulla ricusazione
((1. Sulla  ricusazione  di un giudice del tribunale o della corte di
assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;
su  quella  di  un  giudice della corte di appello decide una sezione
della corte stessa, diversa  da  quella  a  cui appartiene il giudice
ricusato.))
  2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide
una sezione della corte,  diversa  da  quella  a  cui  appartiene  il
giudice ricusato.
  3.  Non  e'  ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere
sulla ricusazione.

	        
	      
                               Art. 41. (100)
             Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
  1.  Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi
non ne aveva il diritto o senza  l'osservanza  dei  termini  o  delle
forme  previsti  dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono
manifestamente infondati, la  corte (( . . . )),  senza  ritardo,  la
dichiara  inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile
ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide  in  camera  di
consiglio a norma dell'articolo 611.
  2.  Fuori  dei  casi  di  inammissibilita'  della  dichiarazione di
ricusazione, la corte ((. . .)) puo' disporre, con ordinanza, che  il
giudice sospenda temporaneamente  ogni  attivita'  processuale  o  si
limiti al compimento degli atti urgenti.
  3.  Sul merito della ricusazione la corte ((. . .)) decide a  norma
dell'articolo  127,  dopo  aver  assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
  4.   L'ordinanza  pronunciata  a  norma  dei  commi  precedenti  e'
comunicata  al  giudice  ricusato  e  al  pubblico  ministero  ed  e'
notificata alle parti private.

	        
	      
                               Art. 42.
                Provvedimenti in caso di accoglimento
           della dichiarazione di astensione o ricusazione
  1.  Se  la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta,
il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.
  2.  Il  provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o
di ricusazione dichiara  se  e  in  quale  parte  gli  atti  compiuti
precedentemente   dal   giudice   astenutosi  o  ricusato  conservano
efficacia.

	        
	      
                               Art. 43.
             Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
  1.   Il  giudice  astenuto  o  ricusato  e'  sostituito  con  altro
magistrato  dello  stesso  ufficio  designato  secondo  le  leggi  di
ordinamento giudiziario.
  2.  Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1,
la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente
competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

	        
	      
                               Art. 44.
                 Sanzioni in caso di inammissibilita'
           o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
  1.   Con  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta  la
dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo'
essere  condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una  somma  da  lire  cinquecentomila  a  lire  tre  milioni,   senza
pregiudizio di ogni azione civile o penale.

	        
	      
                           Art. 45. (138)
                       (( (Casi di rimessione)
1.  In  ogni  stato  e  grado  del  processo  di merito, quando gravi
situazioni  locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti  eliminabili,  pregiudicano la libera determinazione delle
persone   che   partecipano   al   processo  ovvero  la  sicurezza  o
l'incolumita'  pubblica,  o determinano motivi di legittimo sospetto,
la  Corte  di  cassazione,  su  richiesta  motivata  del  procuratore
generale  presso  la corte di appello o del pubblico ministero presso
il  giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro
giudice, designato a norma dell'articolo 11. ))

	        
	      
                               Art. 46.
                       Richiesta di rimessione
  1.   La  richiesta  e'  depositata,  con  i  documenti  che  vi  si
riferiscono, nella cancelleria del giudice  ed  e'  notificata  entro
sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
  2.  La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente
o da un suo procuratore speciale.
  3.  Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
  4.  L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e
2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.

	        
	      
                               Art. 47. (86) (138)
                    (( (Effetti della richiesta)
1.  In  seguito  alla  presentazione della richiesta di rimessione il
giudice  puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino
a  che  non  sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo.
2.  Il  giudice  deve  comunque  sospendere  il  processo prima dello
svolgimento  delle  conclusioni  e  della  discussione  e non possono
essere  pronunciati  il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di
rimessione  e'  stata  assegnata  alle sezioni unite ovvero a sezione
diversa  dall'apposita  sezione  di cui all'articolo 610, comma 1. Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata
su  elementi  nuovi  rispetto  a  quelli  di  altra  gia' rigettata o
dichiarata inammissibile.
3.  La  sospensione  del  processo  ha  effetto  fino  a  che non sia
intervenuta  l'ordinanza  che  rigetta  o  dichiara  inammissibile la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4.  In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice  penale  e,  se  la richiesta e' stata proposta dall'imputato,
sono  sospesi  i  termini  di  cui  all'articolo  303,  comma  1.  La
prescrizione  e  i  termini  di custodia cautelare riprendono il loro
corso  dal  giorno  in  cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile  la  richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal
giorno  in  cui  il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo  stato  in  cui  si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. ))

	        
	      
                           Art. 48. (138)
                           (( (Decisione)
1.  La  Corte  di  cassazione  decide  in camera di consiglio a norma
dell'articolo  127,  dopo  aver  assunto, se necessario, le opportune
informazioni.
2.  Il  Presidente  della  Corte  di  cassazione, se rileva una causa
d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite   o   a   sezione   diversa   dall'apposita   sezione  prevista
dall'articolo  610,  comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice
che procede.
4.  L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo
al  giudice  procedente  e  a quello designato. Il giudice procedente
trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone  che  l'ordinanza  della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5.  Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato
dalla  Corte  di  cassazione  procede  alla  rinnovazione  degli atti
compiuti  anteriormente  al provvedimento che ha accolto la richiesta
di  rimessione,  quando  ne  e' richiesto da una delle parti e non si
tratta  di  atti  di  cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel
processo  davanti  a  tale  giudice,  le  parti esercitano gli stessi
diritti  e  facolta'  che  sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6.  Se  la  Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti   private   queste  con  la  stessa  ordinanza  possono  essere
condannate  al  pagamento  a  favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro. ))

	        
	      
                           Art. 49. (138)
                 (( (Nuova richiesta di rimessione)
1.  Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero
o  l'imputato  puo'  chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di
quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2.  L'ordinanza  che  rigetta  o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza  la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3.  E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione  non  fondata  su  elementi  nuovi  rispetto a quelli gia'
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una  richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o
di un procedimento da esso separato.
4.  La  richiesta  dichiarata  inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta. ))

	        
	      
                               Art. 50.
                            Azione penale
  1.  Il  pubblico  ministero  esercita  l'azione  penale  quando non
sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
  2.  Quando  non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o
l'autorizzazione  a  procedere,  l'azione  penale  e'  esercitata  di
ufficio.
  3.  L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

	        
	      
                Art. 51. (29) (100) (127) (134) (144)
                          (165) (167) (178)
            Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni
            del procuratore della Repubblica distrettuale

  1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
    a)  nelle  indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado
dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
    b)  nei  giudizi  di  impugnazione  dai  magistrati della procura
generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
  2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera
a)  sono  esercitate  dai magistrati della procura generale presso la
corte  di  appello.  Nei  casi  di  avocazione previsti dall'articolo
371-bis,  sono  esercitate  dai  magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
  3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II
  3-bis.  Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati,  di  cui  agli  articoli 416, sesto comma, ((416, realizzato
allo  scopo  di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,
))  416-bis,  600,  601,  602  e 630 del codice penale, per i delitti
commessi  avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis  ovvero  al  fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste  dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23  gennaio  1973,  n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a)
sono   attribuite   all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il
tribunale  del  capoluogo  del  distretto  nel  cui ambito ha sede il
giudice competente.
  3-ter.  Nei  casi  previsti  dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e
3-quinquies,  se  ne  fa  richiesta  il  procuratore distrettuale, il
procuratore   generale   presso   la   corte  di  appello  puo',  per
giustificati  motivi,  disporre che le funzioni di pubblico ministero
per  il  dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
  3-quater.  Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati
o  tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma
1,  lettera  a),  sono  attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso  il  tribunale  del  capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente. (134)
  3-quinquies.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i delitti,
consumati   o   tentati,  di  cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
600-quater,   600-quater.1,   600-quinquies,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,    617-bis,    617-ter,   617-quater,   617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del
codice  penale,  le  funzioni  indicate  nel comma 1, lettera a), del
presente  articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
presso  il  tribunale  del  capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.

-------------------
AGGIORNAMENTO (134)
  Il  D.L.  18 ottobre 2001, n. 374, nel testo introdotto dalla legge
di  conversione  15 dicembre 2001, n. 438 ha disposto che la presente
disposizione    "si    applica    solo   ai   procedimenti   iniziati
successivamente  alla  data  di  entrata in vigore della disposizione
medesima".

	        
	      
                               Art. 52. (100)
                              Astensione
  1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facolta' di astenersi
quando esistono gravi ragioni di convenienza.
  2.  Sulla  dichiarazione  di  astensione  decidono, nell'ambito dei
rispettivi uffici, ((. . .))  il  procuratore della Repubblica presso
il tribunale e il procuratore generale.
((3.   Sulla   dichiarazione  di  astensione  del  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale  e  del procuratore generale presso la
corte di appello decidono, rispettivamente, il  procuratore  generale
presso la corte di appello e il  procuratore generale presso la corte
di cassazione.))
  4. Con  il  provvedimento  che   accoglie   la   dichiarazione   di
astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e'
sostituito   con   un   altro   magistrato   del  pubblico  ministero
appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta  la
dichiarazione  di  astensione  (( . . . ))   del   procuratore  della
Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale  presso  la
corte  di  appello,  puo'  essere  designato  alla sostituzione altro
magistrato   del    pubblico   ministero   appartenente   all'ufficio
ugualmente  competente determinato a norma dell'articolo 11.

	        
	      
                               Art. 53.
            Autonomia del pubblico ministero nell'udienza
                         Casi di sostituzione
  1.  Nell'udienza,  il magistrato del pubblico ministero esercita le
sue funzioni con piena autonomia.
  2.  Il  capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato
nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in
quelli  previsti  dall'articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d) , e).
Negli altri casi il magistrato puo' essere sostituito solo con il suo
consenso.
  3.   Quando   il   capo  dell'ufficio  omette  di  provvedere  alla
sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36  comma
1  lettere a) , b) , d) , e), il procuratore generale presso la corte
di appello designa per l'udienza un magistrato  appartenente  al  suo
ufficio.

	        
	      
                               Art. 54.          (16)
          (( Contrasti negativi tra pubblici ministeri ))
  1.  Il  pubblico  ministero,  se  durante  le  indagini preliminari
ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso
da   quello   presso   cui   egli  esercita  le  funzioni,  trasmette
immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso  il
giudice competente.
  2.  Il  pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che
debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore
generale  presso  la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un
diverso  distretto,  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
cassazione.  Il  procuratore  generale, esaminati gli atti, determina
quale  ufficio  del  pubblico  ministero  deve  procedere  e  ne  da'
comunicazione agli uffici interessati.
  3.   Gli   atti   di  indagine  preliminare  compiuti  prima  della
trasmissione o della designazio
  2  possono  essere  utilizzati  nei  casi e nei modi previsti dalla
legge.
  (( 3-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano in ogni
altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri. ))
PMP010 PMP011 PMT010 PMT011

	        
	      
                               Art. 54-bis.    (29)
((   (Contrasti  positivi  tra  uffici  del  pubblico ministero).  ))
((  -  1.  Quando   il   pubblico   ministero  riceve   notizia   che
presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari  a  carico
della  stessa  persona  e per il medesimo fatto in relazione al quale
egli  procede,  informa   senza  ritardo  il  pubblico  ministero  di
questo   ufficio   richiedendogli  la trasmissione degli atti a norma
dell'articolo 54 comma 1 .
   2. Il pubblico ministero che ha ricevuto  la  richiesta,  ove  non
ritenga  di  aderire, informa il procuratore generale presso la corte
di appello ovvero, qualora appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione. Il procuratore
generale, assunte le necessarie informazioni, determina  con  decreto
motivato,  secondo  le  regole  sulla  competenza  del giudice, quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'  comunicazione
agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato
sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
  3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista  dal  comma  2,  uno  degli  uffici  del  pubblico ministero
provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54  comma
1  .
  4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico  ministero  sono  comunque  utilizzabili nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano  in  ogni  altro
caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.      ))

	        
	      
                               Art. 54-ter.     (29)
(( (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita'
                       organizzata). ))
(( - 1. Quando  il  contrasto  previsto  dagli  articoli  54 e 54-bis
riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis ,  se
la  decisione    spetta  al   procuratore   generale  presso la Corte
di   cassazione,  questi  provvede  sentito  il procuratore nazionale
antimafia; se spetta al  procuratore generale   presso   la  corte di
appello,   questi  informa  il  procuratore  nazionale  antimafia dei
provvedimenti adottati. ))

	        
	      
                               Art. 54-quater. (117)
            (( (Richiesta di trasmissione degli atti a un
                     diverso pubblico ministero)
1.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  che abbia conoscenza del
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  335  o dell'articolo 369 e la
persona  offesa  dal  reato  che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono
che  il  reato  appartenga  alla  competenza di un giudice diverso da
quello  presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le
sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico
ministero   presso  il  giudice  competente  enunciando,  a  pena  di
inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso
giudice ritenuto competente.
  2.  La  richiesta  deve  essere  depositata  nella  segreteria  del
pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto
competente.
  3.   Il   pubblico   ministero  decide  entro  dieci  giorni  dalla
presentazione  della  richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti
del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente,  dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in
tal  senso,  il  richiedente,  entro  i successivi dieci giorni, puo'
chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora
il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione, di determinare
quale  ufficio  del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore
generale,   assunte   le   necessarie   informazioni,  provvede  alla
determinazione,  entro venti giorni dal deposito della richiesta, con
decreto  motivato  dandone  comunicazione  alle  parti ed agli uffici
interessati.  Quando  la richiesta riguarda taluno dei reati indicati
nell'articolo  51,  comma  3-bis,  il  procuratore  generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
  4.   La   richiesta   non   puo'   essere   riproposta  a  pena  di
inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
  5.   Gli   atti   di  indagine  preliminare  compiuti  prima  della
trasmissione  degli  atti o della comunicazione del decreto di cui al
comma  3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla
legge. ))

	        
	      
                               Art. 55.
                  Funzioni della polizia giudiziaria
  1.  La  polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria iniziativa,
prendere  notizia  dei  reati,  impedire  che   vengano   portati   a
conseguenze  ulteriori,  ricercarne  gli  autori,  compiere  gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere  quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale.
  2.   Svolge   ogni   indagine   e  attivita'  disposta  o  delegata
dall'autorita' giudiziaria.
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria.

	        
	      
                               Art. 56.
               Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
  1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria:
   a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
   b)  dalle  sezioni  di  polizia  giudiziaria istituite presso ogni
procura della Repubblica e composte  con  personale  dei  servizi  di
polizia giudiziaria;
   c)   dagli   ufficiali  e  dagli  agenti  di  polizia  giudiziaria
appartenenti agli altri organi cui la legge fa  obbligo  di  compiere
indagini a seguito di una notizia di reato.

	        
	      
                               Art. 57.          (1)
              Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
  1.  Salve  le  disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
   a)  i  dirigenti,  i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e
gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai  quali  l'ordinamento
dell'amministrazione   della   pubblica   sicurezza   riconosce  tale
qualita';
   b)  gli  ufficiali  superiori  e  inferiori  e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del
corpo  forestale  dello  Stato  nonche'  gli  altri appartenenti alle
predette forze di polizia ai  quali  l'ordinamento  delle  rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
   c)  il  sindaco  dei  comuni  ove  non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza.
  2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
   a)  il  personale  della  polizia  di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione  della   pubblica   sicurezza   riconosce   tale
qualita';
   b)  i  carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le  guardie  forestali  e,  nell'ambito  territoriale  dell'ente   di
appartenenza,  le  guardie delle province e dei comuni quando sono in
servizio.
  3.  Sono  altresi'  ufficiali  e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti   del   servizio   cui   sono    destinati     e   secondo  le
rispettive  attribuzioni,  le  persone   alle  quali  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
------------------
AGGIORNAMENTO  (1)
Si riporta il testo relativo al comma 3 a seguito delle modifiche
apportate dall'avviso di rettifica in G.U. 13-12-1988 n. 291:
  3.  Sono  altresi'  ufficiali  e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti   del   servizio   cui   sono  ((destinate ))  e   secondo  le
rispettive  attribuzioni,  le  persone   alle  quali  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

	        
	      
                               Art. 58.
               Disponibilita' della polizia giudiziaria
  1.  Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione;
la procura generale presso la corte di appello dispone  di  tutte  le
sezioni istituite nel distretto.
  2.  Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto
sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente  procura
della Repubblica.
  3.  L'autorita'  giudiziaria  si  avvale direttamente del personale
delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo'  altresi'  avvalersi  di
ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

	        
	      
                           Art. 59. (153)
              Subordinazione della polizia giudiziaria
  1.  Le  sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che
dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
  2.  L'ufficiale  preposto  ai  servizi  di  polizia  giudiziaria e'
responsabile   verso   il  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale   dove  ha  sede  il  servizio  dell'attivita'  di  polizia
giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
  3.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a
eseguire  i  compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui
all'articolo  55,  comma  1  )).  Gli  appartenenti  alle sezioni non
possono  essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non
per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma
1.

	        
	      
                           Art. 60. (117)
                Assunzione della qualita' di imputato
  1.  Assume  la  qualita'  di  imputato  la  persona  alla  quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio
immediato,  di decreto penale di condanna, di applicazione della pena
a  norma  dell'articolo  447  comma  1,  ((  nel decreto di citazione
diretta a giudizio )) e nel giudizio direttissimo.
  2.  La  qualita'  di imputato si conserva in ogni stato e grado del
processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza
di  non  luogo  a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di
proscioglimento  o  di  condanna  o sia divenuto esecutivo il decreto
penale di condanna.
  3.  La  qualita'  di  imputato  si riassume in caso di revoca della
sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione
del processo.

	        
	      
                               Art. 61.
                        Estensione dei diritti
                    e delle garanzie dell'imputato
  1.  I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona
sottoposta alle indagini preliminari.
  2.  Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

	        
	      
                               Art. 62.
                       Divieto di testimonianza
                  sulle dichiarazioni dell'imputato
  1.  Le  dichiarazioni  comunque  rese  nel  corso  del procedimento
dall'imputato o dalla persona sottoposta alle  indagini  non  possono
formare oggetto di testimonianza.

	        
	      
                               Art. 63.
                       Dichiarazioni indizianti
  1.  Se davanti all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria
una persona non imputata  ovvero  una  persona  non  sottoposta  alle
indagini  rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita' a
suo   carico,   l'autorita'   procedente   ne   interrompe   l'esame,
avvertendola  che  a  seguito  di  tali dichiarazioni potranno essere
svolte indagini  nei  suoi  confronti  e  la  invita  a  nominare  un
difensore.  Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese.
  2.  Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualita'
di  imputato  o  di  persona  sottoposta  alle   indagini,   le   sue
dichiarazioni non possono essere utilizzate.

	        
	      
                             Art. 64. (126)
                  Regole generali per l'interrogatorio
     1.  La  persona  sottoposta  alle indagini, anche se in stato di
   custodia  cautelare  o  se  detenuta  per  altra causa, interviene
   libera   all'interrogatorio,   salve  le  cautele  necessarie  per
   prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
     2.  Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della
   persona  interrogata,  metodi  o  tecniche idonei a influire sulla
   liberta'  di  autodeterminazione  o  ad  alterare  la capacita' di
   ricordare e di valutare i fatti.
     ((  3.  Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve
   essere avvertita che:

   a)le  sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi
      confronti;
   b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di
      non  rispondere  ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento
      seguira' il suo corso;
   c) se   rendera'   dichiarazioni   su   fatti  che  concernono  la
      responsabilita'  di  altri,  assumera', in ordine a tali fatti,
      l'ufficio  di  testimone,  salve  le  incompatibilita' previste
      dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

      3-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di cui al comma 3,
   lettere  a)  e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla
   persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma
   3,  lettera  c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona
   interrogata  su  fatti  che concernono la responsabilita' di altri
   non  sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata
   non  potra'  assumere,  in  ordine  a  detti  fatti,  l'ufficio di
   testimone. ))

	        
	      
                               Art. 65.
                      Interrogatorio nel merito
  1.  L'autorita'  giudiziaria  contesta alla persona sottoposta alle
indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito,  le
rende  noti  gli  elementi di prova esistenti contro di lei e, se non
puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
  2.  Invita,  quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per
la sua difesa e le pone direttamente domande.
  3.  Se  la  persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel
verbale. Nel verbale e' fatta anche  menzione,  quando  occorre,  dei
connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
PMP012 GIP008 PMT012 GPT008

	        
	      
                               Art. 66.
           Verifica dell'identita' personale dell'imputato
  1.   Nel   primo  atto  cui  e'  presente  l'imputato,  l'autorita'
giudiziaria  lo  invita  a  dichiarare  le  proprie   generalita'   e
quant'altro   puo'  valere  a  identificarlo,  ammonendolo  circa  le
conseguenze  cui  si  espone  chi  si  rifiuta  di  dare  le  proprie
generalita' o le da' false.
  2.  L'impossibilita'  di  attribuire  all'imputato  le  sue  esatte
generalita' non pregiudica il  compimento  di  alcun  atto  da  parte
dell'autorita'  procedente, quando sia certa l'identita' fisica della
persona.
  3.  Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono rettificate
nelle forme previste dall'articolo 130.
PMT012

	        
	      
                         Art. 66-bis. (153)
       (( Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato ))
  (( 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona  sottoposta  alle  indagini  o l'imputato e' stato segnalato,
anche  sotto  diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di
un  reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il
quale  si  procede,  sono  eseguite  le  comunicazioni  all'autorita'
giudiziaria  competente ai fini dell'applicazione della legge penale.
))

	        
	      
                               Art. 67.
                  Incertezza sull'eta' dell'imputato
  1.  In ogni stato e grado del procedimento, quando vi e' ragione di
ritenere  che  l'imputato  sia  minorenne,  l'autorita'   giudiziaria
trasmette   gli  atti  al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni.
PMP013 GIP009 PMT013 GEN007 GPT009

	        
	      
                               Art. 68.
              Errore sull'identita' fisica dell'imputato
  1.  Se  risulta  l'errore  di  persona,  in  ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero  e  il  difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

	        
	      
                               Art. 69.
                         Morte dell'imputato
  1.  Se  risulta  la  morte dell'imputato, in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero  e  il  difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
  2.  La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora  successivamente
si   accerti   che  la  morte  dell'imputato  e'  stata  erroneamente
dichiarata.

	        
	      
                               Art. 70.    (42)
              Accertamenti sulla capacita' dell'imputato
  1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere  e  vi  e'  ragione  di  ritenere  che,  per
infermita'  mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado
di partecipare coscientemente al processo, il  giudice,  se  occorre,
dispone anche di ufficio, perizia.    (( 42 ))
  2.  Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il
giudice assume, a richiesta  del  difensore,  le  prove  che  possono
condurre  al  proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo
nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
  3.  Se  la  necessita'  di  provvedere  risulta durante le indagini
preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di  parte
con  le  forme  previste  per  l'incidente  probatorio. Nel frattempo
restano sospesi i termini per le indagini preliminari e  il  pubblico
ministero  compie  i  soli  atti che non richiedono la partecipazione
cosciente della  persona  sottoposta  alle  indagini.  Quando  vi  e'
pericolo  nel  ritardo,  possono  essere  assunte  le  prove nei casi
previsti dall'articolo 392.
___________
AGGIORNAMENTO (42)
   La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  7 - 20 luglio 1992,
n.  340,   (G.U.  1   s. s.  29/7/1992, n. 32)  ha   dichiarato    la
illegittimita'  costituzionale   del  primo comma  di questo articolo
"  limitatamente alle parole " sopravvenuta al fatto"  ".
GIP010 GEN008 GPT010

	        
	      
                               Art. 71.
                     Sospensione del procedimento
                    per incapacita' dell'imputato
  1.  Se,  a  seguito  degli  accertamenti previsti dall'articolo 70,
risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale  da  impedirne  la
cosciente  partecipazione  al  procedimento,  il  giudice dispone con
ordinanza che  questo  sia  sospeso,  sempre  che  non  debba  essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
  2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore   speciale,    designando    di    preferenza    l'eventuale
rappresentante legale.
  3.  Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale
nominato all'imputato.
  4.  La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma  2.  A  tale
assunzione   il  giudice  procede  anche  a  richiesta  del  curatore
speciale, che in  ogni  caso  ha  facolta'  di  assistere  agli  atti
disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha
facolta' di assistere.
  5.   Se   la   sospensione  interviene  nel  corso  delle  indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste  dall'articolo  70
comma 3.
  6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
GIP011 GEN009 GPT011

	        
	      
                               Art. 72.
                 Revoca dell'ordinanza di sospensione
  1.  Allo  scadere  del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione  del  procedimento,  o  anche  prima  quando  ne  ravvisi
l'esigenza,  il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo
stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva
scadenza  di  sei  mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il
suo corso.
  2.  La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che
lo   stato   mentale   dell'imputato   ne   consente   la   cosciente
partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo  a
procedere.
GIP012 GEN010 GPT012

	        
	      
                               Art. 73.
                       Provvedimenti cautelari
  1.  In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale
da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico,
il  giudice  informa  con il mezzo piu' rapido l'autorita' competente
per l'adozione delle misure  previste  dalle  leggi  sul  trattamento
sanitario per malattie mentali.
  2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del
servizio  psichiatrico  ospedaliero.  L'ordinanza  perde in ogni caso
efficacia nel momento in cui viene data esecuzione  al  provvedimento
dell'autorita' indicata nel comma 1.
  3.  Quando  e'  stata  o deve essere disposta la custodia cautelare
dell'imputato, il giudice ordina che la  misura  sia  eseguita  nelle
forme previste dall'articolo 286.
  4.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari, il pubblico ministero
provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne  ricorrono  le
condizioni,   chiede   al   giudice   il  provvedimento  di  ricovero
provvisorio previsto dal comma 2.
PMP014 GIP013 PMT014 GEN011 GPT013

	        
	      
                               Art. 74.
                   Legittimazione all'azione civile
  1.  L'azione  civile  per le restituzioni e per il risarcimento del
danno  di  cui  all'articolo  185  del  codice  penale  puo'   essere
esercitata  nel  processo  penale  dal  soggetto al quale il reato ha
recato danno ovvero dai suoi  successori  universali,  nei  confronti
dell'imputato e del responsabile civile.

	        
	      
                               Art. 75. (87)
              Rapporti tra azione civile e azione penale
  1.  L'azione  civile proposta davanti al giudice civile puo' essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile  non  sia
stata  pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio  di  tale  facolta'  comporta  rinuncia  agli  atti   del
giudizio;   il   giudice   penale  provvede  anche  sulle  spese  del
procedimento civile.
  2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel
processo penale o e' stata iniziata quando non  e'  piu'  ammessa  la
costituzione di parte civile.
  3.   Se   l'azione   e'  proposta  in  sede  civile  nei  confronti
dell'imputato dopo la  costituzione  di  parte  civile  nel  processo
penale  o  dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile
e' sospeso  fino  alla  pronuncia  della  sentenza  penale  non  piu'
soggetta  a   impugnazione,  salve  le   eccezioni   previste   dalla
legge. ((87))
----------------
AGGIORNAMENTO (87)
 La Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996,  n. 354
ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   del  comma  3  del
presente  articolo  "nella parte in cui non prevede che la disciplina
ivi   contenuta  non  trovi   applicazione   nel  caso  di  accertato
impedimento  fisico  permanente  che  non  permetta  all'imputato  di
comparire  all'udienza,  ove  questi non consenta che il dibattimento
prosegua in sua assenza".

	        
	      
                               Art. 76.
                     Costituzione di parte civile
  1. L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo
di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
  2.  La  costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni
stato e grado del processo.

	        
	      
                               Art. 77.
               Capacita' processuale della parte civile
  1.  Le  persone  che  non hanno il libero esercizio dei diritti non
possono  costituirsi  parte  civile  se   non   sono   rappresentate,
autorizzate  o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle
azioni civili.
  2.   Se   manca  la  persona  a  cui  spetta  la  rappresentanza  o
l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e'  conflitto  di
interessi  tra  il  danneggiato  e  chi  lo  rappresenta, il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore  speciale.
La  nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere
rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi  congiunti  e,  in
caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
  3.  Il  giudice,  assunte  le  opportune  informazioni e sentite se
possibile le  persone  interessate,  provvede  con  decreto,  che  e'
comunicato  al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre,
i provvedimenti per la costituzione della  normale  rappresentanza  o
assistenza dell'incapace.
  4.  In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del
danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta'  minore  puo'
essere  esercitata  dal  pubblico ministero, finche' subentri a norma
dei commi precedenti  colui  al  quale  spetta  la  rappresentanza  o
l'assistenza ovvero il curatore speciale.
PMP015 PMT015

	        
	      
                           Art. 78. (117)
            Formalita' della costituzione di parte civile
  1.  La  dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata
nella  cancelleria  del giudice che procede o presentata in udienza e
deve contenere, a pena di inammissibilita':
   a)   le  generalita'  della  persona  fisica  o  la  denominazione
dell'associazione  o  dell'ente  che si costituisce parte civile e le
generalita' del suo legale rappresentante;
   b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione  civile  o  le  altre  indicazioni  personali  che valgono a
identificarlo;
   c)  il  nome  e  il  cognome  del  difensore e l'indicazione della
procura;
   d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
   e) la sottoscrizione del difensore.
  2.  Se  e'  presentata  fuori udienza, la dichiarazione deve essere
notificata,  a  cura  della  parte civile, alle altre parti e produce
effetto  per  ciascuna  di  esse  dal giorno nel quale e' eseguita la
notificazione.
  3.  ((  Se  la  procura  non  e' apposta in calce o a margine della
dichiarazione  di  parte  civile,  ed  e' conferita nelle altre forme
previste  dall'articolo  100,  commi  1 e 2, essa e' depositata nella
cancelleria  o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione della parte civile. ))

	        
	      
                               Art. 79.
             Termine per la costituzione di parte civile
  1.  La  costituzione  di  parte  civile puo' avvenire per l'udienza
preliminare e, successivamente, fino a che  non  siano  compiuti  gli
adempimenti previsti dall'articolo 484.
  2.  Il  termine  previsto  dal  comma  1  e'  stabilito  a  pena di
decadenza.
  3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo'  avvalersi  della
facolta'  di  presentare  le liste dei testimoni, periti o consulenti
tecnici.

	        
	      
                               Art. 80.
              Richiesta di esclusione della parte civile
  1.  Il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il responsabile civile
possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
  2.   Nel  caso  di  costituzione  di  parte  civile  per  l'udienza
preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre
il  momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nella udienza preliminare o nel dibattimento.
  3.  Se  la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al
dibattimento o introduttivi dello stesso, la  richiesta  e'  proposta
oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
  4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
  5.   L'esclusione   della   parte   civile   ordinata  nell'udienza
preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che  non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

	        
	      
                               Art. 81.
               Esclusione di ufficio della parte civile
  1.  Fino  a  che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i  requisiti  per
la  costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio,
con ordinanza.
  2.  Il  giudice  provvede  a  norma  del  comma  1  anche quando la
richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

	        
	      
                               Art. 82.
              Revoca della costituzione di parte civile
  1.  La  costituzione  di  parte civile puo' essere revocata in ogni
stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta  personalmente
dalla  parte  o  da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con
atto scritto depositato nella cancelleria del  giudice  e  notificato
alle altre parti.
  2.  La  costituzione  si  intende  revocata  se la parte civile non
presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se  promuove
l'azione davanti al giudice civile.
  3.  Avvenuta  la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2,
il giudice penale non puo' conoscere delle  spese  e  dei  danni  che
l'intervento  della  parte  civile  ha  cagionato  all'imputato  e al
responsabile civile. L'azione relativa puo' essere  proposta  davanti
al giudice civile.
  4.  La  revoca  non preclude il successivo esercizio dell'azione in
sede civile.

	        
	      
                               Art. 83.  (47) (101)
                  Citazione del responsabile civile
  1.  Il  responsabile  civile per il fatto dell'imputato puo' essere
citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso
previsto   dall'articolo   77  comma  4,  a  richiesta  del  pubblico
ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per
il  fatto  dei  coimputati  per il caso in cui venga prosciolto o sia
pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
  2.  La  richiesta  deve  essere  proposta  al  piu'  tardi  per  il
dibattimento.
  3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il
decreto contiene:
   a)  le  generalita'  o  la  denominazione  della parte civile, con
l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile,
se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o
dell'ente chiamato a rispondere  e  le  generalita'  del  suo  legale
rappresentante;
   b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il
responsabile civile;
   c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
   d)  la  data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che
lo assiste.
  4.  Copia  del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al
responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato.  Nel  caso
previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata
al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico  ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato
nella cancelleria del giudice che procede.
  5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o
per  erronea  indicazione   di   qualche   elemento   essenziale   il
responsabile  civile non e' stato posto in condizione di esercitare i
suoi diritti nell'udienza preliminare o  nel  giudizio.  La  nullita'
della notificazione rende nulla la citazione.  (47)
  6.  La  citazione  del  responsabile  civile  perde efficacia se la
costituzione  di  parte  civile  e'  revocata  o   se   e'   ordinata
l'esclusione della parte civile.((101))
-------------------
AGGIORNAMENTO  (47)
   La Corte costituzionale con la sentenza 4-17 novembre 1992, n. 453
(G.U.  1a  s.s. 25/11/1992, n. 49) ha  dichiarato   l' illegittimita'
costituzionale  del  comma  5 di questo articolo " nella parte in cui
non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento
davanti   al  pretore  il  medesimo  termine  assegnato  all'imputato
dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice".
-------------------
AGGIORNAMENTO (101)
  La Corte costituzionale con la sentenza  9-16  aprile 1998,  n. 112
(G.U. 1a ss 22/4/1998, n. 16)   ha  dichiarato   l'illegittimita' del
presente articolo " nella  parte  in cui non prevede  che,  nel  caso
di responsabilita' civile  derivante dall'assicurazione  obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,  l'assicuratore  possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

	        
	      
                               Art. 84.
                 Costituzione del responsabile civile
  1.  Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in ogni
stato e grado del processo, anche a mezzo  di  procuratore  speciale,
con  dichiarazione  depositata  nella  cancelleria  del  giudice  che
procede o presentata in udienza.
  2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita':
   a)   le  generalita'  della  persona  fisica  o  la  denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del
suo legale rappresentante;
   b)  il  nome  e  il  cognome  del  difensore e l'indicazione della
procura;
   c) la sottoscrizione del difensore.
  3.  La  procura  conferita  nelle  forme previste dall'articolo 100
comma 1 e' depositata  nella  cancelleria  o  presentata  in  udienza
unitamente   alla  dichiarazione  di  costituzione  del  responsabile
civile.
  4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo.

	        
	      
                               Art. 85.
            Intervento volontario del responsabile civile
  1.  Quando  vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico
ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma  4,
il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel processo,
anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza  preliminare  e,
successivamente,  fino  a  che  non  siano  compiuti  gli adempimenti
previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione  scritta  a
norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.
  2.  Il  termine  previsto  dal  comma  1  e'  stabilito  a  pena di
decadenza. Se l'intervento  avviene  dopo  la  scadenza  del  termine
previsto  dall'articolo  468 comma 1, il responsabile civile non puo'
avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti
o consulenti tecnici.
  3.  Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione e' notificata,
a cura del responsabile civile, alle altre parti  e  produce  effetto
per   ciascuna   di   esse  dal  giorno  nel  quale  e'  eseguita  la
notificazione.
  4.  L'intervento  del  responsabile  civile  perde  efficacia se la
costituzione  di  parte  civile  e'  revocata  o   se   e'   ordinata
l'esclusione della parte civile.

	        
	      
                               Art. 86.
           Richiesta di esclusione del responsabile civile
  1.  La  richiesta di esclusione del responsabile civile puo' essere
proposta dall'imputato nonche' dalla  parte  civile  e  dal  pubblico
ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
  2.  La  richiesta  puo'  essere  proposta altresi' dal responsabile
civile che non sia  intervenuto  volontariamente  anche  qualora  gli
elementi  di  prova  raccolti  prima  della  citazione possano recare
pregiudizio alla sua difesa in  relazione  a  quanto  previsto  dagli
articoli 651 e 654.
  3.  La  richiesta  deve  essere  motivata ed e' proposta, a pena di
decadenza, non oltre il  momento  degli  accertamenti  relativi  alla
costituzione   delle   parti   nella   udienza   preliminare   o  nel
dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

	        
	      
                               Art. 87.
            Esclusione di ufficio del responsabile civile
  1.  Fino  a  che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i  requisiti  per
la  citazione  o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone
l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
  2.  Il  giudice  provvede  a  norma  del  comma  1  anche quando la
richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
  3. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando
il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

	        
	      
                               Art. 88.
              Effetti dell'ammissione o dell'esclusione
             della parte civile o del responsabile civile
  1.  L'ammissione  della  parte civile o del responsabile civile non
pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
  2.  L'esclusione  della  parte civile o del responsabile civile non
pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni
e  il  risarcimento  del danno. Tuttavia se il responsabile civile e'
stato escluso su  richiesta  della  parte  civile,  questa  non  puo'
esercitare  l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
  3.  Nel  caso  di  esclusione  della parte civile non si applica la
disposizione dell'articolo 75 comma 3.

	        
	      
                               Art. 89.
                  Citazione del civilmente obbligato
                        per la pena pecuniaria
  1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata
per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del  pubblico
ministero o dell'imputato.
  2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica
la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

	        
	      
                               Art. 90.
          Diritti e facolta' della persona offesa dal reato
  1.  La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le
facolta' ad essa espressamente  riconosciuti  dalla  legge,  in  ogni
stato  e  grado  del  procedimento  puo'  presentare  memorie  e, con
esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
  2.  La  persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o
inabilitata esercita le facolta' e i  diritti  a  essa  attribuiti  a
mezzo  dei  soggetti  indicati  negli  articoli  120 e 121 del codice
penale.
  3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato,
le facolta' e i diritti previsti  dalla  legge  sono  esercitati  dai
prossimi congiunti di essa.

	        
	      
                               Art. 91.
          Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni
             rappresentativi di interessi lesi dal reato
  1.  Gli  enti  e  le  associazioni  senza  scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per  cui  si  procede,  sono
state  riconosciute,  in  forza  di  legge, finalita' di tutela degli
interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato  e  grado
del  procedimento,  i  diritti  e le facolta' attribuiti alla persona
offesa dal reato.

	        
	      
                               Art. 92.
                    Consenso della persona offesa
  1.  L'esercizio  dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e
alle associazioni rappresentativi di  interessi  lesi  dal  reato  e'
subordinato al consenso della persona offesa.
  2.  Il  consenso  deve  risultare  da  atto pubblico o da scrittura
privata autenticata e puo' essere prestato a non piu'  di  uno  degli
enti  o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu'
enti o associazioni.
  3.  Il  consenso  puo'  essere revocato in qualsiasi momento con le
forme previste dal comma 2.
  4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo
successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.

	        
	      
                               Art. 93.
              Intervento degli enti o delle associazioni
  1.   Per   l'esercizio   dei  diritti  e  delle  facolta'  previsti
dall'articolo  91  l'ente  o  l'associazione  presenta  all'autorita'
procedente   un   atto   di   intervento   che  contiene  a  pena  di
inammissibilita':
   a)   le   indicazioni  relative  alla  denominazione  dell'ente  o
dell'associazione, alla sede, alle disposizioni  che  riconoscono  le
finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale
rappresentante;
   b) l'indicazione del procedimento;
   c)  il  nome  e  il  cognome  del  difensore e l'indicazione della
procura;
   d)   l'esposizione   sommaria   delle   ragioni  che  giustificano
l'intervento;
   e) la sottoscrizione del difensore.
  2.   Unitamente   all'atto   di   intervento   sono  presentate  la
dichiarazione di consenso  della  persona  offesa  e  la  procura  al
difensore   se   questa  e'  stata  conferita  nelle  forme  previste
dall'articolo 100 comma 1.
  3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere
notificato alle  parti  e  produce  effetto  dal  giorno  dell'ultima
notificazione.
  4.  L'intervento  produce  i suoi effetti in ogni stato e grado del
procedimento.

	        
	      
                               Art. 94.
                       Termine per l'intervento
  1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato possono intervenire nel  procedimento  fino  a  che  non  siano
compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

	        
	      
                               Art. 95.
                      Provvedimenti del giudice
  1.   Entro   tre   giorni  dalla  notificazione  eseguita  a  norma
dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con  dichiarazione
scritta  all'intervento  dell'ente o dell'associazione. L'opposizione
e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione,
il   quale  puo'  presentare  le  sue  deduzioni  nei  cinque  giorni
successivi.
  2.  Se  l'intervento  e'  avvenuto prima dell'esercizio dell'azione
penale,  sull'opposizione  provvede  il  giudice  per   le   indagini
preliminari;  se  e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione
e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto  in
dibattimento,  l'opposizione  e'  proposta  a norma dell'articolo 491
comma 1.
  3.  I  termini  previsti  dai  commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di
decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
  4.  In  ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti
che non esistono i requisiti per  l'esercizio  dei  diritti  e  delle
facolta'  previsti  dall'articolo  91,  dispone anche di ufficio, con
ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

	        
	      
                               Art. 96.
                         Difensore di fiducia
  1.  L'imputato  ha diritto di nominare non piu' di due difensori di
fiducia.
  2.   La  nomina  e'  fatta  con  dichiarazione  resa  all'autorita'
procedente ovvero consegnata alla stessa dal  difensore  o  trasmessa
con raccomandata.
  3.  La  nomina  del  difensore  di  fiducia  della persona fermata,
arrestata o in custodia  cautelare,  finche'  la  stessa  non  vi  ha
provveduto,  puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme
previste dal comma 2.
PMP016 GIP014 GIP015 CAP002 CAP004 PGC002 PMT016 GEN012 GPT014 GPT015

	        
	      
                           Art. 97. (125)
                        Difensore di ufficio
  1.  L'imputato  che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
  ((  2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte
d'appello,  mediante  un'apposito  ufficio  centralizzato, al fine di
garantire  l'effettivita'  della  difesa d'ufficio, predispongono gli
elenchi  dei  difensori  che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o
della  polizia  giudiziaria  sono  indicati  ai  fini della nomina. I
consigli  dell'ordine  fissano  i criteri per la nomina dei difensori
sulla  base  delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede
del procedimento e della reperibilita'.
  3.  Il  giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se
devono  compiere  un  atto  per il quale e' prevista l'assistenza del
difensore  e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono
privi,  danno  avviso  dell'atto  al  difensore  il cui nominativo e'
comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
  4.  Quando  e'  richiesta  la  presenza  del  difensore e quello di
fiducia  o  di  ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato
reperito,  non  e'  comparso  o  ha abbandonato la difesa, il giudice
designa  come  sostituto un altro difensore immediatamente reperibile
per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il
pubblico   ministero   e   la  polizia  giudiziaria,  nelle  medesime
circostanze,  richiedono  un  altro  nominativo all'ufficio di cui al
comma  2,  salva,  nei  casi  di urgenza, la designazione di un altro
difensore   immediatamente   reperibile,   previa   adozione   di  un
provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso
del  giudizio  puo'  essere  nominato  sostituto  solo  un  difensore
iscritto nell'elenco di cui al comma 2. ))
  5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e
puo' essere sostituito solo per giustificato motivo.
  6.  Il  difensore  di  ufficio  cessa  dalle  sue funzioni se viene
nominato un difensore di fiducia.

	        
	      
                               Art. 98.
                     Patrocinio dei non abbienti
  1.  L'imputato,  la  persona  offesa  dal reato, il danneggiato che
intende costituirsi parte civile e  il  responsabile  civile  possono
chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
GIP019 GEN013 GPT019

	        
	      
                               Art. 99.
          Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
  1.  Al  difensore  competono  le  facolta' e i diritti che la legge
riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente
a quest'ultimo.
  2.  L'imputato  puo'  togliere  effetto, con espressa dichiarazione
contraria, all'atto compiuto dal difensore prima  che,  in  relazione
all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

	        
	      
                           Art. 100. (117)
                 Difensore delle altre parti private
  1.  La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata  per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di
un  difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico
o  scrittura  privata autenticata (( dal difensore o da altra persona
abilitata. ))
  2.  La  procura  speciale  puo'  essere  anche apposta in calce o a
margine  della  dichiarazione  di  costituzione  di parte civile, del
decreto  di  citazione  o  della  dichiarazione  di costituzione o di
intervento   del  responsabile  civile  e  della  persona  civilmente
obbligata  per  la  pena  pecuniaria. In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
  3.  La  procura  speciale  si  presume  conferita  soltanto  per un
determinato  grado  del  processo,  quando  nell'atto non e' espressa
volonta' diversa.
  4.  Il  difensore  puo'  compiere  e ricevere, nell'interesse della
parte  rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge
non  sono  a  essa  espressamente  riservati.  In  ogni caso non puo'
compiere  atti  che  importino disposizione del diritto in contesa se
non ne ha ricevuto espressamente il potere.
  5.  Il  domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

	        
	      
                              Art. 101.
                    Difensore della persona offesa
  1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore  nelle  forme
previste dall'articolo 96 comma 2.
  2.  Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che
intervengono a norma dell'articolo 93 si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 100.
PMP023 PMT023 GEN019 GPT015 GIP015

	        
	      
                           Art. 102. (125)
                       Sostituto del difensore
  1.  ((  Il  difensore  di  fiducia e il difensore d'ufficio possono
nominare un sostituto. ))
  2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

	        
	      
                           Art. 103. (122)
                 Garanzie di liberta' del difensore
  1.  Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono
consentite solo:
   a)  quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita'
nello   stesso   ufficio   sono   imputati,   limitatamente  ai  fini
dell'accertamento del reato loro attribuito;
   b)  per  rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per
ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
  2.  (( Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e
incaricati  in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti
tecnici  non  si  puo'  procedere a sequestro )) di carte o documenti
relativi  all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del
reato.
  3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro  nell'ufficio  di  un  difensore, l'autorita' giudiziaria a
pena  di  nullita'  avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo
perche'  il  presidente  o  un  consigliere  da questo delegato possa
assistere  alle  operazioni.  Allo  stesso,  se  interviene  e  ne fa
richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
  4.  Alle  ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici
dei  difensori  procede  personalmente  il  giudice ovvero, nel corso
delle  indagini  preliminari,  il  pubblico  ministero  in  forza  di
motivato decreto di autorizzazione del giudice.
  5.  Non  e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni   dei   difensori,   ((   degli  investigatori  privati
autorizzati  e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,  dei  ))
consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le
persone da loro assistite.
  6.  Sono  vietati  il  sequestro  e  ogni  forma di controllo della
corrispondenza  tra  l'imputato  e  il  proprio  difensore  in quanto
riconoscibile  dalle  prescritte  indicazioni,  salvo che l'autorita'
giudiziaria  abbia  fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo
del reato.
  7.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  e  dall'articolo 271, i
risultati  delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni
di  conversazioni  o  comunicazioni,  eseguiti  in  violazione  delle
disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.
PMP024 GIP020 PMT024 GPT021

	        
	      
                              Art. 104. (72)
                        Colloqui del difensore
                 con l'imputato in custodia cautelare
  1.  L'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare  ha  diritto  di
conferire con il  difensore  fin  dall'inizio  dell'esecuzione  della
misura.
  2.   La   persona   arrestata   in  flagranza  o  fermata  a  norma
dell'articolo 384 ha diritto di conferire  con  il  difensore  subito
dopo l'arresto o il fermo.
  3.   Nel   corso  delle  indagini  preliminari,  quando  sussistono
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta
del  pubblico  ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per
un tempo non superiore a (( cinque )) giorni, l'esercizio del diritto
di conferire con il difensore.
  4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma
3 e' esercitato  dal  pubblico  ministero  fino  al  momento  in  cui
l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.
PMP025 GIP021 PMT025 GPT022

	        
	      
                           Art. 105. (124)
                  Abbandono e rifiuto della difesa
  1.  Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le
sanzioni  disciplinari  relative  all'abbandono  della  difesa  o  al
rifiuto della difesa di ufficio.
  2.   Il   procedimento   disciplinare   e'   autonomo  rispetto  al
procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
  3.  Nei  casi  di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei
diritti  della  difesa,  quando  il  consiglio dell'ordine li ritiene
comunque  giustificati,  la  sanzione  non  e' applicata, anche se la
violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice.
  4.  (( L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i
casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o,
nell'ambito  del  procedimento,  i  casi  di  violazione da parte del
difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui
all'articolo 106, comma 4-bis. ))
  5.   L'abbandono   della   difesa   delle   parti  private  diverse
dall'imputato,  della persona offesa, degli enti e delle associazioni
previsti  dall'articolo  91  non  impedisce in alcun caso l'immediata
continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

	        
	      
                           Art. 106. (124)
           Incompatibilita' della difesa di piu' imputati
                      nello stesso procedimento
  1.  ((  Salva  la disposizione del comma 4-bis )) La difesa di piu'
imputati  puo'  essere  assunta  da  un  difensore comune, purche' le
diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
  2.   L'autorita'   giudiziaria,   se   rileva   una  situazione  di
incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine
per rimuoverla.
  3.  Qualora  l'incompatibilita'  non  sia  rimossa,  il  giudice la
dichiara  con  ordinanza  provvedendo  alle necessarie sostituzioni a
norma dell'articolo 97.
  4.  ((  Se  l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini
preliminari,  il  giudice  su  richiesta  del pubblico ministero o di
taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a
norma del comma 3.
  4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di
piu'   imputati   che   abbiano  reso  dichiarazioni  concernenti  la
responsabilita'  di  altro  imputato  nel  medesimo procedimento o in
procedimento  connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi
dell'articolo  371,  comma  2,  lettera  b).  Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ))

	        
	      
                              Art. 107.
                 Non accettazione, rinuncia o revoca
                            del difensore
  1.  Il  difensore  che  non  accetta  l'incarico  conferitogli o vi
rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi
lo ha nominato.
  2.  La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata
all'autorita' procedente.
  3.  La  rinuncia  non  ha  effetto  finche'  la  parte  non risulti
assistita da un nuovo difensore di  fiducia  o  da  un  difensore  di
ufficio  e  non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma
dell'articolo 108.
  4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

	        
	      
                           Art. 108. (125)
                        Termine per la difesa
  ((  1.  Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel
caso   di  abbandono,  il  nuovo  difensore  dell'imputato  o  quello
designato  d'ufficio  che  ne  fa  richiesta  ha diritto a un termine
congruo,  non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli
atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
   2.  Il  termine  di  cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e'
consenso  dell'imputato  o  del  difensore  o  se  vi sono specifiche
esigenze   processuali   che  possono  determinare  la  scarcerazione
dell'imputato  o  la  prescrizione del reato. In tale caso il termine
non  puo'  comunque  essere  inferiore a ventiquattro ore. Il giudice
provvede con ordinanza. ))

	        
	      
                              Art. 109.
                          Lingua degli atti
  1.  Gli  atti  del  procedimento  penale  sono  compiuti  in lingua
italiana.
  2.  Davanti  all'autorita'  giudiziaria  avente competenza di primo
grado o di appello su un territorio dove e' insediata  una  minoranza
linguistica  riconosciuta,  il  cittadino  italiano  che appartiene a
questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o  esaminato  nella
madrelingua  e  il  relativo verbale e' redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti  del  procedimento  a  lui
indirizzati  successivamente  alla  sua  richiesta. Restano salvi gli
altri  diritti  stabiliti  da  leggi  speciali   e   da   convenzioni
internazionali.
  3.  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  osservano a pena di
nullita'.

	        
	      
                              Art. 110.
                      Sottoscrizione degli atti
  1.  Quando  e'  richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge
non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria  mano,
in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
  2.  Non  e'  valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o
con segni diversi dalla scrittura.
  3.  Se  chi  deve  firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve  l'atto
orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine
dell'atto medesimo.

	        
	      
                              Art. 111.
                           Data degli atti
  1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il
giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto.
L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta.
  2.  Se  l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di
nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non  possa
stabilirsi  con  certezza  in  base  ad  elementi contenuti nell'atto
medesimo o in atti a questo connessi.

	        
	      
                              Art. 112. (100)
            Surrogazione di copie agli originali mancanti
  1.  Salvo  che  la legge disponga altrimenti, quando l'originale di
una sentenza o di un altro atto del procedimento, del  quale  occorre
fare  uso,  e'  per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e
non e'  possibile  recuperarlo,  la  copia  autentica  ha  valore  di
originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
  2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale ((. . .)),
anche di ufficio, ordina con  decreto  a  chi  detiene  la  copia  di
consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere
gratuitamente un'altra copia autentica.

	        
	      
                              Art. 113.
                        Ricostituzione di atti
  1.  Se  non  e'  possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il
giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante  e
stabilisce  con  ordinanza  se  e  in  quale  tenore esso deve essere
ricostituito.
  2.  Se  esiste la minuta dell'atto mancante, questo e' ricostituito
secondo il tenore della  medesima,  quando  alcuno  dei  giudici  che
l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
  3.  Quando  non  si  puo'  provvedere  a  norma dei commi 1 e 2, il
giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante,  se
necessaria  e  possibile,  prescrivendone  il  modo  ed eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

	        
	      
                     Art. 114. (70) (117) (147)
           Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
  1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con
il  mezzo  della  stampa  o con altro mezzo di diffusione, degli atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
  2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu'
coperti  dal  segreto  fino  a  che  non  siano  concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
  3.   Se   si   procede   al  dibattimento,  non  e'  consentita  la
pubblicazione,  anche  parziale,  degli  atti  del  fascicolo  per il
dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado,
e  di  quelli  del  fascicolo  del pubblico ministero, se non dopo la
pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. ((70))
  4.  E'  vietata  la  pubblicazione,  anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo
472  commi  1  e  2.  In tali casi il giudice, sentite le parti, puo'
disporre  il  divieto  di  pubblicazione  anche degli atti o di parte
degli   atti   utilizzati   per   le  contestazioni.  Il  divieto  di
pubblicazione   cessa   comunque  quando  sono  trascorsi  i  termini
stabiliti  dalla  legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il
termine  di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione
e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
  5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
puo'  disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti
quando  la  pubblicazione  di  essi  puo' offendere il buon costume o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di
mantenere  il  segreto  nell'interesse  dello  Stato  ovvero  causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si
applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
  6. E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei
minorenni  testimoni,  persone  offese o danneggiati dal reato fino a
quando  non  sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni,
nell'interesse  esclusivo  del  minorenne,  o  il  minorenne  che  ha
compiuto  i  sedici  anni,  puo'  consentire  la pubblicazione. (( E'
altresi'   vietata   la   pubblicazione   di   elementi   che   anche
indirettamente  possano  comunque  portare  alla  identificazione dei
suddetti minorenni. ))
  6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata
della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta
all'uso  di  manette  ai  polsi  ovvero ad altro mezzo di coercizione
fisica, salvo che la persona vi consenta.
  7.  E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non
coperti dal segreto.
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AGGIORNAMENTO (70)
  La Corte costituzionale, con la sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59
(G.U.  1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato  la illegittimita'
costituzionale   del   terzo   comma   del   presente   articolo  114
"limitatamente  alle  parole  "del fascicolo per il dibattimento , se
non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli.

	        
	      
                              Art. 115.
               Violazione del divieto di pubblicazione
  1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del
divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e  329  comma  3
lettera  b)  costituisce  illecito  disciplinare  quando  il fatto e'
commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero  da
persone  esercenti  una  professione  per  la  quale e' richiesta una
speciale abilitazione dello Stato.
  2.  Di  ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero  informa  l'organo
titolare del potere disciplinare.

	        
	      
                           Art. 116. (122)
                    Copie, estratti e certificati
  1.  Durante  il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi
abbia  interesse  puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie,
estratti o certificati di singoli atti.
  2.  Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che
procede  al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la
definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice
che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
  3.  Il  rilascio  non  fa  venire  meno il divieto di pubblicazione
stabilito dall'articolo 114.
((  3-bis.  Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia)).

	        
	      
                        Art. 117. (37) (177)
            Richiesta di copie di atti e di informazioni
                   da parte del pubblico ministero

  1.  Fermo  quanto  disposto dall'articolo 371, quando e' necessario
per  il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo'
ottenere  dall'autorita'  giudiziaria  competente, anche in deroga al
divieto  stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri
procedimenti  penali  e  informazioni  scritte  sul  loro  contenuto.
L'autorita'  giudiziaria  puo' trasmettere le copie e le informazioni
anche di propria iniziativa.
  2.  L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare
la richiesta con decreto motivato.
  2-bis.   Il  procuratore  nazionale  antimafia,  nell'ambito  delle
funzioni  previste  dall'articolo  371-bis,  accede al registro delle
notizie  di  reato ((, ai registri di cui all'articolo 34 della legge
19  marzo  1990, n. 55, )) e alle banche dati istituite appositamente
presso  le  direzioni  distrettuali antimafia realizzando se del caso
collegamenti reciproci.

	        
	      
                              Art. 118.   (37)
             Richiesta di copie di atti e di informazioni
                  da parte del ministro dell'interno
  1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale
di   polizia   giudiziaria   ((  o   del   personale  della Direzione
investigativa antimafia )) appositamente  delegato,   puo'   ottenere
dall'autorita'  giudiziaria  competente,  anche  in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti  penali  e
informazioni  scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per
la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio  l'arresto  in
flagranza.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa.
((  1-bis.  Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare
i  soggetti  indicati  nel comma  1  all'accesso  diretto al registro
previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.))
  2.  L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare
la richiesta con decreto motivato.
  3.  Le  copie  e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono
coperte dal segreto di ufficio.

	        
	      
                         Art. 118-bis (163)
         (( Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri ))

  ((  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri puo' richiedere
all'autorita'  giudiziaria  competente,  anche  in  deroga al divieto
stabilito  dall'articolo  329,  direttamente  o a mezzo del direttore
generale  del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie
di  atti  di  procedimenti  penali  e  informazioni  scritte sul loro
contenuto  ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attivita'
connesse  alle  esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
  3.  L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e le
informazioni  di  cui  al  comma  1  anche  di propria iniziativa. Ai
medesimi  fini  l'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare l'accesso
diretto   di   funzionari   delegati   dal   direttore  generale  del
Dipartimento  delle  informazioni  per la sicurezza al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. ))

	        
	      
                              Art. 119. (112)
              Partecipazione del sordo, muto o sordomuto
                       ad atti del procedimento
  1.  Quando  un  sordo,  un  muto  o  un sordomuto vuole o deve fare
dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto  le  domande,  gli
avvertimenti  e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si
fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli
risponde  per  iscritto;  al  sordomuto si presentano per iscritto le
domande, gli avvertimenti e  le  ammonizioni  ed  egli  risponde  per
iscritto;  al  sordomuto  si  presentano per iscritto le domande, gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.((112))
  2.  Se  il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere,
l'autorita' procedente  nomina  uno  o  piu'  interpreti,  scelti  di
preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
GIP027 GPT028
----------------
AGGIORNAMENTO (112)
 La Corte costituzionale con la sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 ha
disposto  la   illegittimita'    costituzionale del presente art. 119
"nella  parte   in   cui     non prevede che l'imputato sordo, muto o
sordomuto, indipendentemente  dal fatto che sappia o meno   leggere e
scrivere,  ha   diritto   di    farsi assistere   gratuitamente da un
interprete,   scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare
con lui, al fine di   potere   comprendere     l'accusa contro di lui
formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

	        
	      
                              Art. 120.
                  Testimoni ad atti del procedimento
  1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
   a)  i  minori  degli  anni  quattordici  e  le persone palesemente
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza  o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si
presume sino a prova contraria;
   b)  le  persone  sottoposte  a  misure  di sicurezza detentive o a
misure di prevenzione.

	        
	      
                              Art. 121.
                   Memorie e richieste delle parti
  1.  In  ogni  stato e grado del procedimento le parti e i difensori
possono presentare al giudice memorie o richieste  scritte,  mediante
deposito nella cancelleria.
  2.  Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza
ritardo e comunque, salve specifiche  disposizioni  di  legge,  entro
quindici giorni.
PMP085 GEN021

	        
	      
                           Art. 122. (117)
                Procura speciale per determinati atti
  1.  Quando  la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di
un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita',
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla
legge,  la  determinazione  dell'oggetto  per  cui e' conferita e dei
fatti  ai  quali  si  riferisce.  ((  Se la procura e' rilasciata per
scrittura   privata  al  difensore,  la  sottoscrizione  puo'  essere
autenticata dal difensore medesimo. )) La procura e' unita agli atti.
  2.  Per  le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura
sia  sottoscritta  dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in
cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
  3.   Non   e'   ammessa   alcuna   ratifica   degli  atti  compiuti
nell'interesse  altrui  senza procura speciale nei casi in cui questa
e' richiesta dalla legge.

	        
	      
                              Art. 123.
                      Dichiarazioni e richieste
                   di persone detenute o internate
  1.  L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione
di misure  di  sicurezza  ha  facolta'  di  presentare  impugnazioni,
dichiarazioni  e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono
iscritte  in  apposito  registro,  sono   immediatamente   comunicate
all'autorita'  competente  e hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria.
  2.  Quando  l'imputato  e'  in  stato  di  arresto  o di detenzione
domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha  facolta'  di
presentare  impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura  l'immediata
trasmissione    all'autorita'   competente.   Le   impugnazioni,   le
dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria.
  2.  Quando  l'imputato  e'  in  stato  di  arresto  o di detenzione
domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha  facolta'  di
presentare  impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura  l'immediata
trasmissione    all'autorita'   competente.   Le   impugnazioni,   le
dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero  ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria.
  3.   Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle  denunce,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre  parti
private o dalla persona offesa.

	        
	      
                              Art. 124.
            Obbligo di osservanza delle norme processuali
  1.  I  magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice,
gli ufficiali giudiziari, gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria  sono  tenuti a osservare le norme di questo codice anche
quando  l'inosservanza  non  importa  nullita'   o   altra   sanzione
processuale.
  2.  I  dirigenti  degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme
anche ai fini della responsabilita' disciplinare.

	        
	      
                              Art. 125.       (3)
                 Forme dei provvedimenti del giudice
  1. La  legge  stabilisce  i  casi  nei  quali  il provvedimento del
giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
  2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
  3.  Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I
decreti sono motivati, a  pena  di  nullita',  nei  casi  in  cui  la
motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
  4.  Il  giudice  delibera  in camera di consiglio senza la presenza
dell'ausiliario  designato  ad   assisterlo   e   delle   parti.   La
deliberazione e' segreta.
  ((  5.  Nel  caso  di  provvedimenti  collegiali,  se  lo  richiede
un componente  del  collegio   che  non  ha  espresso  voto  conforme
alla    decisione,   e'   compilato   sommario   verbale   contenente
l'indicazione del dissenziente, della  questione  o  delle  questioni
alle quali si riferisce  il  dissenso  e  dei  motivi  dello  stesso,
succintamente  esposti.  Il  verbale,  redatto  dal  meno anziano dei
componenti   togati   del   collegio   e   sottoscritto  da  tutti  i
componenti, e' conservato a cura del presidente  in  plico  sigillato
presso  la   cancelleria  dell'ufficio. ))
  6. Tutti  gli altri provvedimenti sono adottati senza  l'osservanza
di particolari formalita' e,  quando  non  e'  stabilito  altrimenti,
anche oralmente.

	        
	      
                              Art. 126.
                        Assistenza al giudice
  1.  Il  giudice,  in  tutti gli atti ai quali procede, e' assistito
dall'ausiliario a cio' designato  a  norma  dell'ordinamento,  se  la
legge non dispone altrimenti.

	        
	      
                              Art. 127.          (14)
                 Procedimento in camera di consiglio
  1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il
presidente del collegio fissa la  data  dell'udienza  e  ne  fa  dare
avviso  alle  parti,  alle  altre persone interessate e ai difensori.
L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni  prima  della
data  predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato
a quello di ufficio.
  2.   Fino   a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
presentate memorie in cancelleria.
  3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche'
i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o
internato  in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne
fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno  dell'udienza  dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
  4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo impedimento
dell'imputato o del condannato  che  ha  chiesto  di  essere  sentito
personalmente  e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da
quello in cui ha sede il giudice.
  5.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  3 e 4 sono previste a pena di
nullita'.
  6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
  7.  Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti  indicati  nel  comma  1,  che  possono  proporre
ricorso per cassazione.
  8.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il  giudice  che  l'ha  emessa  disponga  diversamente  con   decreto
motivato.
  9.  L'inammissibilita'  dell'atto  introduttivo del procedimento e'
dichiarata dal giudice  con  ordinanza,  anche  senza  formalita'  di
procedura,  salvo  che  sia  altrimenti  stabilito.  Si  applicano le
disposizioni dei commi 7 e 8.
  10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva
a norma dell'articolo 140 comma 2.            (( 14 ))
__________________
AGGIORNAMENTO  (14)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'articolo 127, comma
10,  del codice di procedura penale nella parte in cui dopo la parola
"redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".
GIP022 GIP023 GIP024 GEN022 GEN023 GPT023 GPT024 GPT025

	        
	      
                              Art. 128.
                Deposito dei provvedimenti del giudice
  1.  Salvo  quanto  disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza
preliminare e nel dibattimento, gli originali dei  provvedimenti  del
giudice  sono  depositati  in  cancelleria  entro cinque giorni dalla
deliberazione.  Quando  si  tratta  di   provvedimenti   impugnabili,
l'avviso  di  deposito  contenente  l'indicazione  del dispositivo e'
comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro  cui  la
legge attribuisce il diritto di impugnazione.
GIP025 GEN024 GPT026

	        
	      
                              Art. 129.
                 Obbligo della immediata declaratoria
               di determinate cause di non punibilita'
  1.  In  ogni  stato  e  grado  del  processo,  il giudice, il quale
riconosce che il fatto non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato  e'  estinto  o  che  manca  una
condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza.
  2.  Quando  ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione  o  di
non luogo a procedere con la formula prescritta.

	        
	      
                              Art. 130.
                    Correzione di errori materiali
  1.  La  correzione  delle  sentenze,  delle ordinanze e dei decreti
inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita',  e  la
cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto,
e'  disposta,  anche  di  ufficio,  dal  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento.  Se  questo  e'  impugnato,  e  l'impugnazione  non e'
dichiarata inammissibile,  la  correzione  e'  disposta  dal  giudice
competente a conoscere dell'impugnazione.
  2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo
127.  Dell'ordinanza  che  ha  disposto  la   correzione   e'   fatta
annotazione sull'originale dell'atto.

	        
	      
                              Art. 131.
                    Poteri coercitivi del giudice
  1.  Il  giudice,  nell'esercizio  delle sue funzioni, puo' chiedere
l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della  forza
pubblica,  prescrivendo  tutto  cio'  che  occorre  per  il  sicuro e
ordinato compimento degli atti ai quali procede.

	        
	      
                              Art. 132.
                Accompagnamento coattivo dell'imputato
  1.  L'accompagnamento coattivo e' disposto, nei casi previsti dalla
legge, con decreto motivato,  con  il  quale  il  giudice  ordina  di
condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
  2.  La  persona  sottoposta  ad  accompagnamento  coattivo non puo'
essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e
di  quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della sua
presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le
ventiquattro ore.
PMP082 GIP026 PMT082 GEN029 GPT027

	        
	      
                           Art. 133. (176)
              Accompagnamento coattivo di altre persone

  1.  Se  il  testimone, il perito,(( la persona sottoposta all'esame
del   perito   diversa   dall'imputato,  ))  il  consulente  tecnico,
l'interprete  o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o
convocati,  omettono  senza un legittimo impedimento di comparire nel
luogo,   giorno   e   ora   stabiliti,   il  giudice  puo'  ordinarne
l'accompagnamento   coattivo   e   puo'   altresi'  condannarli,  con
ordinanza,  al  pagamento  di  una  somma da lire centomila a lire un
milione  a  favore  della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
PMP082 GIP026 PMT082 GEN029 GPT027

	        
	      
                              Art. 134.
                     Modalita' di documentazione
  1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
  2.  Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la
stenotipia  o  altro  strumento  meccanico   ovvero,   in   caso   di
impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
  3.  Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata
anche la riproduzione fonografica.
  4.  Quando  le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3
sono ritenute insufficienti, puo'  essere  aggiunta  la  riproduzione
audiovisiva se assolutamente indispensabile.
GIP024 GEN023 GPT025

	        
	      
                              Art. 135.
                        Redazione del verbale
  1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
  2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento
meccanico, il giudice autorizza  l'ausiliario  che  non  possiede  le
necessarie  competenze  a farsi assistere da personale tecnico, anche
esterno all'amministrazione dello Stato.
GIP024 GEN023 GPT025

	        
	      
                              Art. 136.
                        Contenuto del verbale
  1.  Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso,
le  generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle cause,
se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero  dovuti
intervenire,  la  descrizione  di  quanto  l'ausiliario ha fatto o ha
constatato o di  quanto  e'  avvenuto  in  sua  presenza  nonche'  le
dichiarazioni  ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli
assiste.
  2.   Per   ogni   dichiarazione   e'  indicato  se  e'  stata  resa
spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, e' riprodotta  anche
la  domanda;  se la dichiarazione e' stata dettata dal dichiarante, o
se  questi  si  e'  avvalso  dell'autorizzazione  a  consultare  note
scritte, ne e' fatta menzione.
GIP024 GEN023 GPT025

	        
	      
                              Art. 137.
                      Sottoscrizione del verbale
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 483 comma 1, il verbale,
previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute,
anche quando le operazioni non sono esaurite e  vengono  rinviate  ad
altro momento.
  2.  Se  alcuno  degli  intervenuti  non  vuole o non e' in grado di
sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
GIP024 GEN023 GPT025

	        
	      
                              Art. 138.
                       Trascrizione del verbale
                redatto con il mezzo della stenotipia
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  483  comma  2, i nastri
impressi  con  i  caratteri  della  stenotipia  sono  trascritti   in
caratteri  comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono
stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la
trascrizione.
  2.  Se  la persona che ha impresso i nastri e' impedita, il giudice
dispone che la trascrizione  sia  affidata  a  persona  idonea  anche
estranea all'amministrazione dello Stato.

	        
	      
                              Art. 139.
                Riproduzione fonografica o audiovisiva
  1.  La  riproduzione  fonografica  o  audiovisiva  e' effettuata da
personale tecnico, anche estraneo  all'amministrazione  dello  Stato,
sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
  2.  Quando  si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e'
indicato il momento di inizio e di  cessazione  delle  operazioni  di
riproduzione.
  3.  Per  la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi
motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente  intelligibile,  fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
  4.  La  trascrizione  della riproduzione e' effettuata da personale
tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a
persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
  5.  Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non
sia effettuata la trascrizione.
  6.  Le  registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni,
se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

	        
	      
                              Art. 140.
           Modalita' di documentazione in casi particolari
  1.  Il  giudice  dispone  che  si  effettui  soltanto  la redazione
contestuale del verbale in forma riassuntiva quando
  2.  Quando  e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il
giudice  vigila  affinche'  sia  riprodotta  nell'originaria  genuina
espressione   la   parte   essenziale  delle  dichiarazioni,  con  la
descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono
servire a valutarne la credibilita'.

	        
	      
                              Art. 141.
                   Dichiarazioni orali delle parti
  1.  Quando  la  legge non impone la forma scritta, le parti possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore  speciale,  richieste  o
dichiarazioni   orali   attinenti   al   procedimento.  In  tal  caso
l'ausiliario che assiste il giudice  redige  il  verbale  e  cura  la
registrazione  delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti.
Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
  2.  Alla  parte  che  lo  richiede  e' rilasciata, a sue spese, una
certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

	        
	      
                              Art. 141-bis. (72)
              ((Modalita' di documentazione dell'interrogatorio
                      di persona in stato di detenzione
  1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza,  deve  essere
documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita',  con mezzi di
riproduzione  fotografica  o  audiovisiva.  Quando  si  verifica  una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,
si  provvede  con  le  forme  della  perizia, ovvero della consulenza
tecnica.   Dell'interrogatorio  e'  anche  redatto verbale  in  forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione   e' disposta solo se
richiesta dalle parti. ))

	        
	      
                              Art. 142.
                         Nullita' dei verbali
  1.  Salve particolari disposizioni di legge, il verbale e' nullo se
vi e' incertezza assoluta sulle persone intervenute  o  se  manca  la
sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

	        
	      
                              Art. 143.
                        Nomina dell'interprete
  1.  L'imputato  che  non  conosce  la lingua italiana ha diritto di
farsi assistere gratuitamente da un  interprete  al  fine  di  potere
comprendere  l'accusa  contro  di  lui  formulata  e  di  seguire  il
compimento degli atti  cui  partecipa.  La  conoscenza  della  lingua
italiana  e'  presunta  fino  a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
  2.  Oltre  che  nel  caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119,
l'autorita' procedente nomina un interprete quando  occorre  tradurre
uno  scritto  in  lingua  straniera  o  in un dialetto non facilmente
intelligibile ovvero quando la persona che  vuole  o  deve  fare  una
dichiarazione  non  conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo'
anche essere fatta per iscritto  e  in  tale  caso  e'  inserita  nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
  3.  L'interprete  e'  nominato anche quando il giudice, il pubblico
ministero  o  l'ufficiale  di  polizia   giudiziaria   ha   personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
  4. La prestazione dell'ufficio di interprete e' obbligatoria.
PMP026 PMP027 PMP028 GIP027 GIP028 GIP029 PMT026 PMT027 PMT028 GEN025
GEN026 GEN027 GPT028 GPT029 GPT030

	        
	      
                              Art. 144.
            Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete
  1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita':
   a)  il  minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da
infermita' di mente;
   b)  chi  e'  interdetto  anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte;
   c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
   d)  chi  non  puo'  essere assunto come testimone o ha facolta' di
astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a  prestare  ufficio  di
testimone  o  di  perito  ovvero e' stato nominato consulente tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento  connesso.  Nondimeno,
nel  caso  previsto dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo'
essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda,  muta  o
sordomuta.
GPT030 PMT028 PMP028

	        
	      
                              Art. 145.
               Ricusazione e astensione dell'interprete
  1.  L'interprete  puo'  essere  ricusato,  per  i  motivi  indicati
nell'articolo 144, dalle parti  private  e,  in  rapporto  agli  atti
compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
  2.  Quando  esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto,
ovvero se  vi  sono  gravi  ragioni  di  convenienza  per  astenersi,
l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
  3.  La  dichiarazione  di  ricusazione  o di astensione puo' essere
presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalita'   di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti
ovvero  conosciuti  successivamente,  prima  che  l'interprete  abbia
espletato il proprio incarico.
  4.  Sulla  dichiarazione  di  ricusazione o di astensione decide il
giudice con ordinanza.
GPT030 PMT028 PMP028

	        
	      
                              Art. 146.
                      Conferimento dell'incarico
  1. L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli
chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e
145.
  2.  Lo  ammonisce  poi  sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente
l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far  conoscere
la  verita',  e  di  mantenere  il  segreto  su tutti gli atti che si
faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a  prestare
l'ufficio.
PMT028 GPT030 PMP028

	        
	      
                              Art. 147.
                  Termine per le traduzioni scritte
                     Sostituzione dell'interprete
  1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga
durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete  un  termine  che
puo'  essere  prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete
puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione
scritta.
  2.  L'interprete  sostituito,  dopo essere stato citato a comparire
per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice  al  pagamento  a
favore  della  cassa  delle  ammende di una somma da lire centomila a
lire un milione.
PMP029 GIP030 PMT029 GEN028 GPT031 PMP028

	        
	      
                              Art. 148. (16) (130) (134) (145) (153)
                 Organi e forme delle notificazioni
  1.  Le  notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge disponga
altrimenti,  sono  eseguite  dall'ufficiale  giudiziario  o da chi ne
esercita le funzioni.
  ((  2.  Nei  procedimenti  con  detenuti  ed  in  quelli davanti al
tribunale  del  riesame  il  giudice  puo'  disporre  che, in caso di
urgenza,  le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria
del  luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle
norme del presente titolo. ))
  2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o
gli  avvisi  ai  difensori  siano  eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio  che  invia  l'atto  attesta  in  calce  ad  esso  di avere
trasmesso il testo originale.
  (( 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144, CONV. CON
MOD. CON L. 31 LUGLIO 2005, N. 155 ))
  3.  L'atto  e'  notificato  per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti,  di  regola  mediante  consegna  di copia al destinatario
oppure,  se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente
titolo.  Quando  la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie
del  destinatario,  l'ufficiale  giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano  la  copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso  di  notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico  della  notificazione  e  dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto.
  4.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa e' avvenuta.
  5.  La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che  sono  dati  dal  giudice  verbalmente  agli  interessati in loro
presenza   sostituiscono  le  notificazioni,  purche'  ne  sia  fatta
menzione nel verbale.
  ((  5-bis.  Le  comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito   consegnati  non  in  busta  chiusa  a  persona  diversa  dal
destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ))

	        
	      
                           Art. 149. (134)
                        Notificazioni urgenti
                a mezzo del telefono e del telegrafo
  1.  Nei  casi  di  urgenza,  il  giudice  puo'  disporre,  anche su
richiesta  di  parte,  che  le  persone  diverse  dall'imputato siano
avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria ((
. . . )).
  2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte
dalla  persona  che  riceve  la comunicazione, il suo rapporto con il
destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.
  3.  Alla  comunicazione  si  procede chiamando il numero telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa
non  ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario ovvero da persona
che conviva anche temporaneamente col medesimo.
  4.  La  comunicazione  telefonica  ha  valore  di notificazione con
effetto  dal  momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia
data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
  5.  Quando  non  e' possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti,  la  notificazione  e'  eseguita,  per estratto, mediante
telegramma.
PMP030 PMT030

	        
	      
                              Art. 150.
                  Forme particolari di notificazione
                         disposte dal giudice
  1.  Quando  lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo'
prescrivere,  anche  di  ufficio,  con  decreto  motivato  in   calce
all'atto,  che  la  notificazione a persona diversa dall'imputato sia
eseguita mediante l'impiego di  mezzi  tecnici  che  garantiscano  la
conoscenza dell'atto.
  2.  Nel  decreto  sono indicate le modalita' necessarie per portare
l'atto a conoscenza del destinatario.
PMP031 GIP031 GEN032 GPT032 PMT031

	        
	      
                              Art. 151. (16) (153)
           Notificazioni richieste dal pubblico ministero
  ((  1.  Le  notificazioni  di atti del pubblico ministero nel corso
delle  indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,
ovvero  dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti  che  la  stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a
compiere o e' tenuta ad eseguire. ))
  2.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da parte della
segreteria  ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa e' avvenuta.
  3.  La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che  sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in
loro  presenza  sostituiscono  le notificazioni, purche' ne sia fatta
menzione nel verbale.

	        
	      
                              Art. 152.
             Notificazioni richieste dalle parti private
  1.  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  le  notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di
copia   dell'atto   effettuata   dal   difensore   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

	        
	      
                              Art. 153.
         Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
  1.  Le  notificazioni  al  pubblico  ministero sono eseguite, anche
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di  copia
dell'atto  nella  segreteria.  Il  pubblico  ufficiale addetto annota
sull'originale e sulla copia  dell'atto  le  generalita'  di  chi  ha
eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
  2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello  stesso  modo,
salvo   che   il   pubblico   ministero   prenda   visione  dell'atto
sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
GIP033 GEN088 GPT034

	        
	      
                              Art. 154.
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile
   civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
  1.  Le  notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a
norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi
ivi   indicati,   la  notificazione  e'  eseguita  mediante  deposito
dell'atto nella  cancelleria.  Qualora  risulti  dagli  atti  notizia
precisa  del  luogo  di  residenza o di dimora all'estero, la persona
offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento  a
dichiarare  o  eleggere  domicilio nel territorio dello Stato. Se nel
termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non  viene
effettuata  la  dichiarazione  o l'elezione di domicilio ovvero se la
stessa e' insufficiente  o  risulta  inidonea,  la  notificazione  e'
eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.
  2.  La  notificazione  della prima citazione al responsabile civile
elle forme stabilite per il processo civile.
  3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche
o di enti privi di  personalita'  giuridica,  le  notificazioni  sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
  4.  Le  notificazioni  alla  parte civile, al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena  pecuniaria  costituiti
in  giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti,  devono  dichiarare  o  eleggere il proprio domicilio nel
luogo in cui si procede  con  atto  ricevuto  dalla  cancelleria  del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se
la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite
mediante deposito nella cancelleria.
PMP033 PMP034 GIP035 GIP036 PMT033 PMT034 GEN033 GEN034 ORV006 GPT035
GPT036

	        
	      
                              Art. 155.
                  Notificazioni per pubblici annunzi
                         alle persone offese
  1.  Quando  per il numero dei destinatari o per l'impossibilita' di
identificarne alcuni, la notificazione  nelle  forme  ordinarie  alle
persone   offese  risulti  difficile,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
disporre, con  decreto  in  calce  all'atto  da  notificare,  che  la
notificazione  sia  eseguita  mediante  pubblici annunzi. Nel decreto
sono designati, quando occorre, i destinatari nei  cui  confronti  la
notificazione  deve  essere  eseguita  nelle  forme  ordinarie e sono
indicati  i  modi  che  appaiono  opportuni  per  portare  l'atto   a
conoscenza degli altri interessati.
  2.  In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale
del luogo in cui si trova l'autorita' procedente  e  un  estratto  e'
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  3.   La   notificazione  si  ha  per  avvenuta  quando  l'ufficiale
giudiziario deposita una  copia  dell'atto,  con  la  relazione  e  i
documenti  giustificativi  dell'attivita' svolta, nella cancelleria o
segreteria dell'autorita' procedente.
ORV007 ORV008

	        
	      
                              Art. 156.
                 Notificazioni all'imputato detenuto
  1.  Le  notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo
di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
  2.  In  caso  di  rifiuto  della ricezione, se ne fa menzione nella
relazione di notificazione e la  copia  rifiutata  e'  consegnata  al
direttore  dell'istituto  o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si
provvede quando non e' possibile  consegnare  la  copia  direttamente
all'imputato,  perche'  legittimamente  assente.  In  tal caso, della
avvenuta   notificazione   il   direttore    dell'istituto    informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
  3.  Le  notificazioni  all'imputato detenuto in luogo diverso dagli
istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
  4.  Le  disposizioni  che precedono si applicano anche quando dagli
atti risulta  che  l'imputato  e'  detenuto  per  causa  diversa  dal
procedimento  per  il  quale  deve  eseguirsi  la  notificazione o e'
internato in un istituto penitenziario.
  5.   In  nessun  caso  le  notificazioni  all'imputato  detenuto  o
internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
ORV009

	        
	      
                        Art. 157. (145) (150)
            Prima notificazione all'imputato non detenuto
  1.  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  161  e  162, la prima
notificazione all'imputato non detenuto e' eseguita mediante consegna
di  copia  alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente
la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa,
mediante  consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o,
in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
  2.  Qualora  i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la
notificazione  e'  eseguita  nel  luogo dove l'imputato ha temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
  3.  Il  portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive l'originale
dell'atto   notificato  e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento.   Gli  effetti  della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
  4.  La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni
quattordici  o  in  stato  di manifesta incapacita' di intendere o di
volere.
  5.   L'autorita'   giudiziaria   dispone   la   rinnovazione  della
notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa
dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto
effettiva conoscenza dell'atto notificato.
  6.  La  consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa
le veci e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione
e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.
  7.  Se  le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o
si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
  8.  Se  neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione,
l'atto  e'  depositato  nella  casa  del  comune  dove  l'imputato ha
l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita
abitualmente  la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso
e'  affisso  alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero
alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita'
lavorativa.   L'ufficiale   giudiziario   da'  inoltre  comunicazione
all'imputato  dell'avvenuto  deposito a mezzo di lettera raccomandata
con  avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata.
  ((  8-bis.  Le  notificazioni  successive sono eseguite, in caso di
nomina  di  difensore  di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante
consegna  ai  difensori.  Il difensore puo' dichiarare immediatamente
all'autorita'  che  procede di non accettare la notificazione. Per le
modalita'  della  notificazione  si  applicano  anche le disposizioni
previste dall'articolo 148, comma 2-bis. ))

	        
	      
                              Art. 158.
                   Prima notificazione all'imputato
                         in servizio militare
  1.  La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo
il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel  luogo  in  cui  egli
risiede  per  ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se
la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato  presso  l'ufficio
del  comandante  il  quale informa immediatamente l'interessato della
avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.
OVR010

	        
	      
                              Art. 159.          (16)
                      Notificazioni all'imputato
                      in caso di irreperibilita'
  1.  Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dall'articolo   157,  (( l'autorita'  giudiziaria ))  dispone   nuove
ricerche   dell'imputato,   particolarmente  nel  luogo  di  nascita,
dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello  dove
egli  abitualmente  esercita  la  sua  attivita'  lavorativa e presso
l'amministrazione  carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano
esito  positivo,  (( l'autorita'  giudiziaria ))  emette  decreto  di
irreperibilita'  con  il  quale,  dopo  avere  designato un difensore
all'imputato  che  ne  sia  privo,  ordina  che  la notificazione sia
eseguita mediante consegna di copia al difensore.
  2.  Le  notificazioni  in  tal  modo  eseguite  sono  valide a ogni
effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.
PMP035 PMP036 PMP103 GIP037 GIP038 GIP039 PMT035 PMT036 GEN037 GEN038
GEN039 GPT038 GPT039 GPT040

	        
	      
                              Art. 160.          (16)
               Efficacia del decreto di irreperibilita'
  (( 1.  Il  decreto  di  irreperibilita'  emesso  dal  giudice o dal
pubblico  ministero  nel  corso  delle  indagini preliminari cessa di
avere  efficacia  con  la  pronuncia  del provvedimento che definisce
l'udienza  preliminare  ovvero, quando questa manchi, con la chiusura
delle indagini preliminari.
   2.  Il  decreto  di  irreperibilita'  emesso  dal  giudice  per la
notificazione  degli  atti  introduttivi   dell'udienza   preliminare
nonche'  il  decreto  di  irreperibilita'  emesso  dal  giudice o dal
pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone
il  giudizio  cessano  di  avere  efficacia  con  la  pronuncia della
sentenza di primo grado.
   3.  Il  decreto  di  irreperibilita' emesso dal giudice di secondo
grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza.
   4.  Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove
ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159. ))

	        
	      
                              Art. 161.          (16)
              Domicilio dichiarato, eletto o determinato
                         per le notificazioni
  (( 1.  Il giudice, il pubblico ministero o la  polizia giudiziaria,
nel  primo  atto  compiuto  con l'intervento della persona sottoposta
alle indagini o dell'imputato non detenuto ne' internato, lo invitano
a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero
a  eleggere  domicilio  per le notificazioni, avvertendolo che, nella
sua  qualita'  di  persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha
l'obbligo  di  comunicare  ogni  mutamento del domicilio dichiarato o
eletto  e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto
di   dichiarare  o  eleggere  domicilio,  le  notificazioni  verranno
eseguite  mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della
elezione  di  domicilio,  ovvero  del  rifiuto di compierla, e' fatta
menzione nel verbale.
   2.  Fuori  del  caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o
eleggere domicilio e' formulato con l'informazione di garanzia o  con
il primo atto notificato per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
L'imputato e'  avvertito  che  deve  comunicare  ogni  mutamento  del
domicilio  dichiarato  o  eletto  e  che  in  caso  di  mancanza,  di
insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della  elezione,
le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto
e' stato notificato.
   3.  L'imputato  detenuto  che  deve  essere  scarcerato  per causa
diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che  deve  essere
dimesso  da  un  istituto  per  l'esecuzione  di misure di sicurezza,
all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di  fare
la  dichiarazione  o  l'elezione  di  domicilio  con  atto ricevuto a
verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte  a  norma  del
comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e
trasmette immediatamente il verbale all'autorita' che ha disposto  la
scarcerazione o la dimissione.
   4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma
2  diviene  impossibile,  le  notificazioni  sono  eseguite  mediante
consegna  al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di  domicilio
mancano  o  sono  insufficienti  o inidonee. Tuttavia, quando risulta
che, per caso fortuito o forza  maggiore,  l'imputato  non  e'  stato
nella  condizione  di  comunicare il mutamento del luogo dichiarato o
eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159. ))
PMP037 GIP034 PMT037 GEN035 GPT037

	        
	      
                              Art. 162. (100)
                Comunicazione del domicilio dichiarato
                        o del domicilio eletto
  1.  Il  domicilio  dichiarato,  il  domicilio  eletto  e  ogni loro
mutamento sono comunicati dall'imputato  all'autorita'  che  procede,
con  dichiarazione  raccolta  a  verbale ovvero mediante telegramma o
lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da
persona autorizzata o dal difensore.
  2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria ((del
tribunale)) del luogo nel quale l'imputato si trova.
  3.   Nel  caso  previsto  dal  comma  2  il  verbale  e'  trasmesso
immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si
provvede  in  tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una
autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad
altra autorita'.
  4.  Finche'  l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il
verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel
domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
PMP037 GIP034 PMT037 GEN035 GPT037

	        
	      
                              Art. 163.
                   Formalita' per le notificazioni
                  nel domicilio dichiarato o eletto
  1.  Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto
a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 157.

	        
	      
                              Art. 164.
               Durata del domicilio dichiarato o eletto
  1.  La  determinazione  del domicilio dichiarato o eletto e' valida
per ogni stato e grado del procedimento,  salvo  quanto  e'  previsto
dagli articoli 156 e 163 comma 2.

	        
	      
                              Art. 165.
             Notificazioni all'imputato latitante o evaso
  1.  Le  notificazioni  all'imputato latitante o evaso sono eseguite
mediante consegna di copia al difensore.
  2.  Se  l'imputato  e'  privo di difensore, l'autorita' giudiziaria
designa un difensore di ufficio.
  3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal
difensore.
GIP040 GEN040 GPT041

	        
	      
                              Art. 166.
                Notificazioni all'imputato interdetto
                          o infermo di mente
  1.  Se  l'imputato  e'  interdetto,  le notificazioni si eseguono a
norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato  si
trova   nelle  condizioni  previste  dall'articolo  71  comma  1,  le
notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e  presso
il curatore speciale.

	        
	      
                              Art. 167.
                   Notificazioni ad altri soggetti
  1.  Le  notificazioni  a  soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2,
3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

	        
	      
                              Art. 168.
                      Relazione di notificazione
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale
giudiziario  che  procede  alla  notificazione   scrive,   in   calce
all'originale  e  alla  copia  notificata, la relazione in cui indica
l'autorita' o la parte privata richiedente, le  ricerche  effettuate,
le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia,
i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni  o  le  mansioni  da
essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo
la propria sottoscrizione.
  2. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia
consegnata e quella contenuta  nell'originale,  valgono  per  ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
  3.  La  notificazione  produce  effetto per ciascun interessato dal
giorno della sua esecuzione.

	        
	      
                              Art. 169.          (16)
                Notificazioni all'imputato all'estero
  1.  Se  risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o
di  dimora  all'estero  della  persona  nei  cui  confronti  si  deve
procedere,  il  giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione  della  autorita'
che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui e' stato
commesso nonche' l'invito  a  dichiarare  o  eleggere  domicilio  nel
territorio  dello  Stato.  Se  nel  termine  di  trenta  giorni dalla
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione  o
l'elezione  di  domicilio  ovvero  se  la  stessa  e' insufficiente o
risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al
difensore.
  2.  Nello  stesso  modo  si  provvede se la persona risulta essersi
trasferita all'estero successivamente al decreto  di  irreperibilita'
emesso a norma (( dell'articolo 159 )).
  3.   L'invito   previsto  dal  comma  1  e'  redatto  nella  lingua
dell'imputato straniero  quando  dagli  atti  non  risulta  che  egli
conosca la lingua italiana.
  4.  Quando  dagli  atti risulta che la persona nei cui confronti si
deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si  hanno  notizie
sufficienti  per  provvedere  a  norma  del  comma 1, il giudice o il
pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di  irreperibilita',
dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali.
  5.  Le  disposizioni  precedenti si applicano anche nel caso in cui
dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.
PMP035 PMP038 GIP037 GIP041 PMT035 PMT038 GEN036 GEN037 GPT038 GPT042

	        
	      
                              Art. 170.
                 Notificazioni col mezzo della posta
  1.  Le  notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
  2.  E'  valida  la  notificazione anche se eseguita col mezzo di un
ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente  fu  diretto  il
piego.
  3.   Qualora   l'ufficio   postale   restituisca   il   piego   per
irreperibilita' del destinatario,  l'ufficiale  giudiziario  provvede
alle notificazioni nei modi ordinari.

	        
	      
                              Art. 171.          (16)
                     Nullita' delle notificazioni
  1. La notificazione e' nulla:
   a)  se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei
quali la legge consente la notificazione per estratto;
   b)  se  vi  e'  incertezza  assoluta  sull'autorita' o sulla parte
privata richiedente ovvero sul destinatario;
   c)   se   nella   relazione   della   copia  notificata  manca  la
sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
   d)  se  sono  violate  le disposizioni circa la persona a cui deve
essere consegnata la copia;
   e)   se  non  e'  stato  dato  l'avvertimento  nei  casi  previsti
dall'articolo  161 commi  (( 1, ))  2 e 3 e la notificazione e' stata
eseguita mediante consegna al difensore;
   f)  se  e'  stata  omessa  l'affissione  o  non  e'  stata data la
comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
   g)  se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione
della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
   h) se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice
nel decreto previsto dall'articolo 150  e  l'atto  non  e'  giunto  a
conoscenza del destinatario.

	        
	      
                              Art. 172.
                           Regole generali
  1.  I  termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o
ad anni.
  2. I termini si computano secondo il calendario comune.
  3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
  4.  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti, nel termine non si
computa l'ora o il giorno in cui ne e'  iniziata  la  decorrenza;  si
computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
  5.  Quando  e'  stabilito  soltanto il momento finale, le unita' di
tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
  6.  Il  termine  per  fare  dichiarazioni,  depositare  documenti o
compiere altri atti in un ufficio giudiziario  si  considera  scaduto
nel  momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al
pubblico.

	        
	      
                              Art. 173.
              Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
  1.  I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto
nei casi previsti dalla legge.
  2.  I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
  3.  La  parte  a  favore  della  quale e' stabilito un termine puo'
chiederne o consentirne l'abbreviazione  con  dichiarazione  ricevuta
nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.

	        
	      
                              Art. 174.
              Prolungamento dei termini di comparizione
  1.  Se  la  residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il
domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e' fuori  del
comune  nel  quale  ha  sede  l'autorita'  giudiziaria procedente, il
termine per comparire e' prolungato del numero  di  giorni  necessari
per  il  viaggio.  Il  prolungamento e' di un giorno ogni cinquecento
chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso dei mezzi  pubblici
di  trasporto  e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi.
Lo  stesso  prolungamento  ha  luogo  per  gli  imputati  detenuti  o
internati  fuori  del  comune predetto. In ogni caso il prolungamento
del termine non puo' essere superiore a tre  giorni.  Per  l'imputato
residente  all'estero  il  prolungamento  del  termine  e'  stabilito
dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei  mezzi
di comunicazione utilizzabili.
  2.  Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine
stabilito per la presentazione di ogni altra  persona  per  la  quale
l'autorita' procedente emette ordine o invito.

	        
	      
                        Art. 175. (150)(181)
                      Restituzione nel termine
  1.  Il  pubblico  ministero,  le  parti  private e i difensori sono
restituiti  nel  termine stabilito a pena di decadenza, se provano di
non  averlo  potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore.
  2.  Se  e'  stata  pronunciata  sentenza  contumaciale o decreto di
condanna,  l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per
proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto
effettiva  conoscenza  del  procedimento  o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione
od  opposizione.  A  tale  fine  l'autorita'  giudiziaria compie ogni
necessaria verifica. ((181))
  2-bis.  La  richiesta  indicata al comma 2 e' presentata, a pena di
decadenza,  nel  termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato
ha   avuto   effettiva  conoscenza  del  provvedimento.  In  caso  di
estradizione  dall'estero,  il  termine  per  la  presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.
  3.  La  restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per
ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
  4.  Sulla  richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al
tempo   della   presentazione   della  stessa.  Prima  dell'esercizio
dell'azione  penale  provvede il giudice per le indagini preliminari.
Se  sono  stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il
giudice   che   sarebbe   competente   sulla   impugnazione  o  sulla
opposizione.
  5.  L'ordinanza  che  concede  la  restituzione  nel termine per la
proposizione  della  impugnazione  o  della  opposizione  puo' essere
impugnata  solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla
opposizione.
  6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
  7.  Quando  accoglie  la  richiesta di restituzione nel termine per
proporre   impugnazione,   il   giudice,   se   occorre,   ordina  la
scarcerazione  dell'imputato  detenuto e adotta tutti i provvedimenti
necessari  per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del
termine.
  8.  Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2,
non  si  tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo
intercorso  tra  la  notificazione  della sentenza contumaciale o del
decreto  di  condanna  e  la  notificazione alla parte dell'avviso di
deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
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AGGIORNAMENTO (181)
  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  30  novembre  2009  - 04
dicembre  2009,  n.  317  (in  G.U.  1a  s.s.  9/12/2009,  n. 49 ) ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  presente articolo,
comma   2,   nella   parte  in  cui  "non  consente  la  restituzione
dell'imputato,   che   non   abbia  avuto  effettiva  conoscenza  del
procedimento   o   del   provvedimento,   nel  termine  per  proporre
impugnazione  contro  la  sentenza  contumaciale,  nel concorso delle
ulteriori   condizioni   indicate   dalla   legge,   quando   analoga
impugnazione  sia  stata  proposta  in precedenza dal difensore dello
stesso imputato".

	        
	      
                              Art. 176.
                Effetti della restituzione nel termine
  1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli  atti  ai
quali la parte aveva diritto di assistere.
  2.  Se  la  restituzione  nel  termine  e'  concessa dalla corte di
cassazione,  al  compimento  degli  atti  di  cui  e'   disposta   la
rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

	        
	      
                              Art. 177.
                              Tassativa'
  1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  stabilite per gli atti del
procedimento e' causa di nullita' soltanto nei  casi  previsti  dalla
legge.

	        
	      
                              Art. 178.
                     Nullita' di ordine generale
  1.  E'  sempre  prescritta  a  pena  di nullita' l'osservanza delle
disposizioni concernenti:
   a)  le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici
necessario  per  costituire  i  collegi  stabilito  dalle  leggi   di
ordinamento giudiziario;
  b)  l'iniziativa  del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione
penale e la sua partecipazione al procedimento;
   c)  l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e
delle altre parti private nonche'  la  citazione  in  giudizio  della
persona offesa dal reato e del querelante.

	        
	      
                              Art. 179.
                          Nullita' assolute
  1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le  nullita'  previste  dall'articolo  178  comma  1
lettera  a),  quelle  concernenti l'iniziativa del pubblico ministero
nell'esercizio dell'azione penale e  quelle  derivanti  dalla  omessa
citazione  dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in
cui ne e' obbligatoria la presenza.
  2.  Sono  altresi'  insanabili  e  sono rilevate di ufficio in ogni
stato e grado del  procedimento  le  nullita'  definite  assolute  da
specifiche disposizioni di legge.

	        
	      
                              Art. 180.
            Regime delle altre nullita' di ordine generale
  1.  Salvo  quanto  disposto dall'articolo 179, le nullita' previste
dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu'
essere  rilevate  ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di
primo grado ovvero, se si  sono  verificate  nel  giudizio,  dopo  la
deliberazione della sentenza del grado successivo.

	        
	      
                              Art. 181.
                          Nullita' relative
  1.  Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179
comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
  2.  Le  nullita'  concernenti gli atti delle indagini preliminari e
quelli compiuti nell'incidente probatorio e le  nullita'  concernenti
gli  atti  dell'udienza  preliminare devono essere eccepite prima che
sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo  424.  Quando
manchi  l'udienza  preliminare,  le  nullita'  devono essere eccepite
entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
  3.  Le  nullita'  concernenti  il  decreto  che dispone il giudizio
ovvero gli atti preliminari al dibattimento  devono  essere  eccepite
entro  il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso
termine, ovvero con l'impugnazione della  sentenza  di  non  luogo  a
procedere,  devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del
primo periodo del  comma  2,  che  non  siano  state  dichiarate  dal
giudice.
  4. Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con
l'impugnazione della relativa sentenza.

	        
	      
                              Art. 182.
                     Deducibilita' delle nullita'
  1. Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere
eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non  ha
interesse all'osservanza della disposizione violata.
  2.  Quando  la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non  e'  possibile,
immediatamente  dopo.  Negli  altri  casi  la  nullita'  deve  essere
eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3
e 4.
  3.  I  termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a
pena di decadenza.

	        
	      
                              Art. 183.
                  Sanatorie generali delle nullita'
  1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
   a)   se  la  parte  interessata  ha  rinunciato  espressamente  ad
eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
   b)  se  la  parte  si  e'  avvalsa della facolta' al cui esercizio
l'atto omesso o nullo e' preordinato.

	        
	      
                              Art. 184.
        Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi
                        e delle notificazioni
  1.  La  nullita'  di  una  citazione  o  di  un avviso ovvero delle
relative  comunicazioni  e  notificazioni  e'  sanata  se  la   parte
interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire.
  2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata
dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
  3.  Quando  la  nullita'  riguarda  la  citazione  a  comparire  al
dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello  previsto
dall'articolo 429.

	        
	      
                              Art. 185.
               Effetti della dichiarazione di nullita'
  1.  La  nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che
dipendono da quello dichiarato nullo.
  2.  Il  giudice  che  dichiara la nullita' di un atto ne dispone la
rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese  a
carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.
  3.  La  dichiarazione  di  nullita'  comporta  la  regressione  del
procedimento allo stato o al grado in cui e'  stato  compiuto  l'atto
nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
  4.  La  disposizione  del  comma  3  non  si  applica alle nullita'
concernenti le prove.

	        
	      
                              Art. 186.
                   Inosservanza di norme tributarie
  1.  Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile  l'atto
ne'  impedisce  il  suo  compimento,  salve  le  sanzioni finanziarie
previste dalla legge.

	        
	      
                              Art. 187.
                         Oggetto della prova
  1.   Sono   oggetto   di   prova   i   fatti   che  si  riferiscono
all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena  o
della misura di sicurezza.
  2.  Sono  altresi'  oggetto  di  prova  i  fatti  dai quali dipende
l'applicazione di norme processuali.
  3.  Se  vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di
prova i fatti inerenti  alla  responsabilita'  civile  derivante  dal
reato.

	        
	      
                              Art. 188.
                    Liberta' morale della persona
                     nell'assunzione della prova
  1.  Non  possono  essere  utilizzati, neppure con il consenso della
persona interessata,  metodi  o  tecniche  idonei  a  influire  sulla
liberta'   di  autodeterminazione  o  ad  alterare  la  capacita'  di
ricordare e di valutare i fatti.

	        
	      
                              Art. 189.
                  Prove non disciplinate dalla legge
  1.  Quando  e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il
giudice  puo'  assumerla  se  essa  risulta  idonea   ad   assicurare
l'accertamento  dei  fatti  e non pregiudica la liberta' morale della
persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le  parti  sulle
modalita' di assunzione della prova.

	        
	      
                              Art. 190.
                          Diritto alla prova
  1.  Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede
senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e
quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
  2.  La  legge  stabilisce  i  casi  in cui le prove sono ammesse di
ufficio.
  3.  I  provvedimenti  sull'ammissione  della  prova  possono essere
revocati sentite le parti in contraddittorio.

	        
	      
                                 Art. 190-bis. (37) (104) (126) (157)
               Requisiti della prova in casi particolari
1. Nei  procedimenti  per  taluno dei delitti indicati nell' articolo
   51,  comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di
   una  delle  persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia'
   reso   dichiarazioni   in   sede  di  incidente  probatorio  o  in
   dibattimento  nel contraddittorio con la persona nei cui confronti
   le  dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni
   i  cui  verbali  sono  stati  acquisiti a norma dell'articolo 238,
   l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da
   quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice
   o  taluna  delle  parti  lo  ritengono  necessario  sulla  base di
   specifiche esigenze.
1-bis.  La  stessa  disposizione si applica quando si procede per uno
   dei  reati  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
   600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, (( anche
   se   relativi  al  materiale  porno-grafico  di  cui  all'articolo
   600-quater.l,  )) 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se
   l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli anni sedici.

	        
	      
                              Art. 191.
                   Prove illegittimamente acquisite
  1.  Le  prove  acquisite  in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge non possono essere utilizzate.
  2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento.

	        
	      
                              Art. 192.
                       Valutazione della prova
  1.  Il  giudice  valuta  la prova dando conto nella motivazione dei
risultati acquisiti e dei criteri adottati.
  2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno
che questi siano gravi, precisi e concordanti.
  3.  Le  dichiarazioni  rese  dal coimputato del medesimo reato o da
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12
sono  valutate  unitamente  agli  altri  elementi  di  prova  che  ne
confermano l'attendibilita'.
  4.  La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a quello  per  cui  si
procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

	        
	      
                              Art. 193.
             Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
  1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli  che  riguardano  lo  stato  di
famiglia e di cittadinanza.

	        
	      
                              Art. 194.
                 Oggetto e limiti della testimonianza
  1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di
prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo  che  si
tratti  di  fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in
relazione al reato e alla pericolosita' sociale.
  2.  L'esame  puo'  estendersi  anche  ai rapporti di parentela e di
interesse che intercorrono tra  il  testimone  e  le  parti  o  altri
testimoni  nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario
per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a
definire  la  personalita'  della persona offesa dal reato e' ammessa
solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in  relazione
al comportamento di quella persona.
  3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre
sulle  voci  correnti  nel  pubblico  ne'   esprimere   apprezzamenti
personali  salvo  che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui
fatti.
GEN041 GPT043 GIP042

	        
	      
                                    Art. 195. (32) (126) (168)
                           Testimonianza indiretta
        1.  Quando  il  testimone si riferisce, per la conoscenza dei
      fatti,  ad  altre  persone,  il  giudice, a richiesta di parte,
      dispone che queste siano chiamate a deporre.
        2.  Il  giudice  puo' disporre anche di ufficio l'esame delle
      persone indicate nel comma 1.
        3.  L'inosservanza  della  disposizione  del  comma  1  rende
      inutilizzabili  le  dichiarazioni  relative  a  fatti di cui il
      testimone  abbia  avuto  conoscenza da altre persone, salvo che
      l'esame  di  queste risulti impossibile per morte, infermita' o
      irreperibilita'.
   4. Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria non possono
      deporre   sul   contenuto   delle  dichiarazioni  acquisite  da
      testimoni  con  le  modalita'  di  cui agli articoli 351 e 357,
      comma  2,  lettere  a)  e  b). Negli altri casi si applicano le
      disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. (168)
        5.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano anche
      quando  il  testimone  abbia  avuto  comunicazione del fatto in
      forma diversa da quella orale.
        6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque
      appresi  dalle  persone  indicate  negli  articoli 200 e 201 in
      relazione  alle  circostanze  previste  nei  medesimi articoli,
      salvo  che  le  predette  persone  abbiano deposto sugli stessi
      fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
        7.  Non  puo'  essere  utilizzata  la testimonianza di chi si
      rifiuta  o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da
      cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
   -------------
   AGGIORNAMENTO (168)
       La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305
   (G.U.  1  s.s.  6/8/2008  n.  33)  ha dichiarato la illegittimita'
   costituzionale del quarto comma ove interpretato nel senso che gli
   ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere
   chiamati  a  deporre  sul  contenuto  delle dichiarazioni rese dai
   testimoni soltanto se acquisite con le modalita' di cui agli artt.
   351  e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche
   nel  caso  in  cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalita'
   non siano state osservate. .

	        
	      
                              Art. 196.
                      Capacita' di testimoniare
  1. Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.
  2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario  verificarne  l'idoneita'  fisica  o  mentale  a   rendere
testimonianza,   il  giudice  anche  di  ufficio  puo'  ordinare  gli
accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
  3.  I  risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano
stati  disposti  prima   dell'esame   testimoniale   non   precludono
l'assunzione della testimonianza.

	        
	      
                         Art. 197. (122) (126)
              Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
     1. Non possono essere assunti come testimoni:
      ((  a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in
   un  procedimento  connesso  a  norma  dell'articolo  12,  comma 1,
   lettera  a),  salvo  che  nei loro confronti sia stata pronunciata
   sentenza   irrevocabile  di  proscioglimento,  di  condanna  o  di
   applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
      b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c),
   le   persone   imputate   in  un  procedimento  connesso  a  norma
   dell'articolo  12,  comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
   norma  dell'articolo  371, comma 2, lettera b), prima che nei loro
   confronti   sia   stata   pronunciata   sentenza  irrevocabile  di
   proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
   dell'articolo 444. ))
      c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per
   la pena pecuniaria;
      d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto
   la  funzione  di  giudice,  pubblico  ministero  o loro ausiliario
   nonche'  il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione
   difensiva  e  coloro  che  hanno  formato  la documentazione delle
   dichiarazioni  e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo
   391-ter.

	        
	      
                            Art. 197-bis. (126) (162)
            (Persone imputate o giudicare in un procedimento
   connesso o per reato collegato    che    assumono   l'ufficio   di
                              testimone).
      1.   L'imputato   in   un   procedimento   connesso   ai  sensi
   dell'articolo  12  o  di  un reato collegato a norma dell'articolo
   371,  comma  2,  lettera  b),  puo'  essere  sempre  sentito  come
   testimone  quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza
   irrevocabile  di  proscioglimento,  di  condanna o di applicazione
   della  pena  ai  sensi  dell'articolo  444.  2.  L'imputato  in un
   procedimento  connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
   c),  o  di  un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2,
   lettera  b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso
   previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
      3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito
   da  un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato
   un difensore di ufficio. (162)
      4.  Nel  caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere
   obbligato  a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in
   giudizio   sentenza   di  condanna  nei  suoi  confronti,  se  nel
   procedimento  egli  aveva negato la propria responsabilita' ovvero
   non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2
   il  testimone  non  puo'  essere  obbligato a deporre su fatti che
   concernono  la  propria responsabilita' in ordine al reato per cui
   si procede o si e' proceduto nei suoi confronti.
      5.  In  ogni  caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al
   presente  articolo non possono essere utilizzate contro la persona
   che  le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di
   revisione  della  sentenza  di  condanna  ed in qualsiasi giudizio
   civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
   e delle sentenze suddette.
      6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio
   di  testimone  ai  sensi  del  presente  articolo  si  applica  la
   disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. (162)
AGGIORNAMENTO (162)
La Corte  costituzionale,  con  sentenza 8 - 21 novembre 2006, n. 381
   (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita'
   costituzionale  dei  commi  3  e  6  nella parte in cui prevedono,
   rispettivamente,  l'assistenza  di  un  difensore e l'applicazione
   della  disposizione  di  cui  all'art.  192, comma 3, del medesimo
   codice  di  rito  anche  per  le dichiarazioni rese dalle persone,
   indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei
   cui  confronti  sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per
   non aver commesso il fatto" divenuta irrevocabile.

	        
	      
                              Art. 198.
                        Obblighi del testimone
  1.  Il  testimone  ha  l'obbligo  di  presentarsi  al  giudice e di
attenersi  alle  prescrizioni  date  dal  medesimo  per  le  esigenze
processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono
rivolte.
  2.  Il  testimone  non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai
quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.
GEN041 GPT043 GIP042

	        
	      
                              Art. 199.
            Facolta' di astensione dei prossimi congiunti
  1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia,  querela  o
istanza  ovvero  essi  o  un  loro prossimo congiunto sono offesi dal
reato.
  2. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della
facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano anche a chi e'
legato all'imputato da vincolo di  adozione.  Si  applicano  inoltre,
limitatamente  ai  fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante
la convivenza coniugale:
   a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva
o abbia convissuto con esso;
   b) al coniuge separato dell'imputato;
   c)  alla  persona  nei  cui  confronti sia intervenuta sentenza di
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio contratto con l'imputato.

	        
	      
                           Art. 200. (122)
                        Segreto professionale
  1.   Non  possono  essere  obbligati  a  deporre  su  quanto  hanno
conosciuto  per ragione del proprio ministero, ufficio o professione,
salvi  i  casi  in  cui  hanno  l'obbligo  di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
   a)  i  ministri  di  confessioni  religiose,  i  cui  statuti  non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
   ((  b)  gli  avvocati,  gli  investigatoriprivati  autorizzati,  i
consulenti tecnici e i notai ));
   c)  i  medici  e  i  chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni
altro esercente una professione sanitaria;
   d)  gli  esercenti  altri  uffici  o professioni ai quali la legge
riconosce  la  facolta'  di  astenersi  dal  deporre  determinata dal
segreto professionale.
  2.  Il  giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa
da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone
deponga.
  3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2 si applicano ai
giornalisti    professionisti   iscritti   nell'albo   professionale,
relativamente  ai  nomi  delle  persone  dalle quali i medesimi hanno
avuto  notizie  di  carattere  fiduciario  nell'esercizio  della loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della
prova  del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata   solo   attraverso  l'identificazione  della  fonte  della
notizia,  il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle
sue informazioni.

	        
	      
                              Art. 201.
                          Segreto di ufficio
  1.  Salvi  i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria,  i  pubblici  ufficiali,  i  pubblici  impiegati  e  gli
incaricati  di  un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal
deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio  che  devono
rimanere segreti.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

	        
	      
                           Art. 202 (163)
                       (( Segreto di Stato ))

  ((  1.  I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di  un  pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su
fatti coperti dal segreto di Stato.
  2.  Se  il  testimone  oppone  un  segreto  di  Stato,  l'autorita'
giudiziaria  ne  informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
fini  dell'eventuale  conferma,  sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
  3.  Qualora  il  segreto  sia  confermato  e per la definizione del
processo  risulti  essenziale  la  conoscenza  di  quanto coperto dal
segreto  di  Stato,  il  giudice  dichiara  non doversi procedere per
l'esistenza del segreto di Stato.
  4.  Se  entro  trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente  del  Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
  5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, inibisce all'autorita'
giudiziaria  l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto.
  6.  Non  e',  in  ogni  caso, precluso all'autorita' giudiziaria di
procedere  in  base  a  elementi  autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
  7.  Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
  8.  In  nessun  caso  il  segreto di Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. ))

	        
	      
                            Art. 203. (126)
                 Informatori della polizia giudiziaria
                       e dei servizi di sicurezza
     1.  Il  giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di
   polizia  giudiziaria  nonche'  il personale dipendente dai servizi
   per  le  informazioni  e  la  sicurezza  militare  o democratica a
   rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati
   come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere
   acquisite ne' utilizzate.
     (( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal
   dibattimento,  se  gli  informatori  non sono stati interrogati ne
   assunti a sommarie informazioni. ))

	        
	      
                           Art. 204 (163)
                       Esclusione del segreto

  1.  Non  possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli
201,  202  e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti
all'eversione  dell'ordinamento  costituzionale.  Se viene opposto il
segreto,   la  natura  del  reato  e'  definita  dal  giudice.  Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari su richiesta di parte.
  ((  1-bis.  Non  possono  essere oggetto del segreto previsto dagli
articoli  201,  202  e  203 fatti, notizie o documenti concernenti le
condotte  poste  in essere da appartenenti ai servizi di informazione
per  la  sicurezza  in  violazione  della  disciplina  concernente la
speciale   causa   di  giustificazione  prevista  per  attivita'  del
personale   dei   servizi   di  informazione  per  la  sicurezza.  Si
considerano  violazioni  della predetta disciplina le condotte per le
quali,  essendo  stata  esperita  l'apposita procedura prevista dalla
legge,   risulta   esclusa   l'esistenza   della  speciale  causa  di
giustificazione.
  1-ter.  Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad
esclusiva   tutela  della  classifica  di  segretezza  o  in  ragione
esclusiva  della  natura  del  documento,  atto  o cosa oggetto della
classifica.
  1-quater.  In  nessun  caso  il segreto di Stato e' opponibile alla
Corte  costituzionale.  La Corte adotta le necessarie garanzie per la
segretezza del procedimento.
  1-quinquies.  Quando  il  Presidente del Consiglio dei ministri non
ritenga  di  confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di
Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, a declassificare gli atti, i
documenti,  le  cose  o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,
prima  che  siano  messi  a  disposizione  dell'autorita' giudiziaria
competente. ))
  2.  Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

	        
	      
                              Art. 205.
            Assunzione della testimonianza del Presidente
          della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
  1.  La  testimonianza  del  Presidente  della Repubblica e' assunta
nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
  2.  Se  deve  essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti
delle Camere o del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  della
Corte  costituzionale,  questi  possono  chiedere di essere esaminati
nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la
continuita' e la regolarita' della funzione cui sono preposti.
  3.  Si  procede  nelle  forme  ordinarie  quando il giudice ritiene
indispensabile la comparizione di  una  delle  persone  indicate  nel
comma  2  per  eseguire  un atto di ricognizione o di confronto o per
altra necessita'.

	        
	      
                              Art. 206.
                    Assunzione della testimonianza
                        di agenti diplomatici
  1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di
una missione diplomatica all'estero durante la sua  permanenza  fuori
dal  territorio  dello  Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa,
per  mezzo  del  ministero  di  grazia  e  giustizia,   all'autorita'
consolare  del  luogo.  Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei
casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
  2.  Per  ricevere  le deposizioni di agenti diplomatici della Santa
Sede  accreditati  presso  lo  Stato  italiano   ovvero   di   agenti
diplomatici  di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano
o la Santa  Sede  si  osservano  le  convenzioni  e  le  consuetudini
internazionali.

	        
	      
                              Art. 207.
             Testimoni sospettati di falsita' o reticenza
                         Testimoni renitenti
  1.  Se  nel  corso  dell'esame  un  testimone  rende  dichiarazioni
contraddittorie,  incomplete  o  contrastanti  con  le   prove   gia'
acquisite,   il   presidente   o   il   giudice  glielo  fa  rilevare
rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di
deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge  e,  se  il
testimone  persiste  nel  rifiuto,  dispone  l'immediata trasmissione
degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.
  2.  Con  la  decisione  che definisce la fase processuale in cui il
testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se  ravvisa  indizi
del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il
pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

	        
	      
                              Art. 208.
                         Richiesta dell'esame
  1.  Nel  dibattimento,  l'imputato,  la  parte civile che non debba
essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la  persona
civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria sono esaminati se ne
fanno richiesta o vi consentono.

	        
	      
                              Art. 209.
                          Regole per l'esame
  1.  All'esame  delle  parti  si  applicano le disposizioni previste
dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e'  esaminata  una  parte
diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
  2.  Se  la  parte  rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta
menzione nel verbale.

	        
	      
                                 Art. 210. (37) (105) (126)
                       Esame di persona imputata
                      in un procedimento connesso
     1.  Nel  dibattimento,  le  persone  imputate in un procedimento
   connesso  a norma dell'articolo 12, (( comma 1, lettera a), )) nei
   confronti  delle  quali si procede o si e' proceduto separatamente
   ((  e  che  non  possono  assumere l'ufficio di testimone )), sono
   esaminate   a  richiesta  di  parte,  ovvero,  nel  caso  indicato
   nell'articolo 195, anche di ufficio.
     2.  Esse  hanno  obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove
   occorra,  ne  ordina  l'accompagnamento  coattivo. Si osservano le
   norme sulla citazione dei testimoni.
     3.  Le  persone  indicate  nel  comma  1  sono  assistite  da un
   difensore  che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di
   un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.
     4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone
   indicate  nel  comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66
   comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.
     5.   All'esame  si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli
   articoli (( 194, 195 , 498, 499 e 500.
     6.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
   persone   imputate   in   un   procedimento   connesso   ai  sensi
   dell'articolo  12,  comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
   norma  dell'articolo  371, comma 2, lettera b), che non hanno reso
   in   precedenza   dichiarazioni   concernenti  la  responsabilita'
   dell'imputato.  Tuttavia  a  tali  persone  e' dato l'avvertimento
   previsto  dall'articolo  64, comma 3, lettera c), e se esse non si
   avvalgono  della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di
   testimone.  Al  loro  esame  si applicano, in tal caso, oltre alle
   disposizioni  richiamate  dal comma 5, anche quelle previste dagli
   articoli 197-bis e 497. )) (105)
   ------------------
   AGGIORNAMENTO (105)
    La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 26 ottobre-2 novembre
   1998,  n.  361  (G.U.  1a  s.s.  4/11/1998  n.  44)  ha dichiarato
   illegittimita'  costituzionale  di questo art. 210 "nella parte in
   cui   non   ne   e'   prevista   l'applicazione   anche  all'esame
   dell'imputato  nel  medesimo  procedimento su fatti concernenti la
   responsabilita'  di  altri,  gia'  oggetto  delle  sue  precedenti
   dichiarazioni   rese  all'autorita'  giudiziaria  o  alla  polizia
   giudiziaria su delega del pubblico ministero".

	        
	      
                              Art. 211.
                      Presupposti del confronto
  1.   Il  confronto  e'  ammesso  esclusivamente  fra  persone  gia'
esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti  e
circostanze importanti.
PMP039 GIP043 PMT039 GEN042 GPT044

	        
	      
                              Art. 212.
                       Modalita' del confronto
  1.  Il  giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti
tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano
o   le   modificano,   invitandoli,   ove  occorra,  alle  reciproche
contestazioni.
  2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di  quanto
altro e' avvenuto durante il confronto.
PMP039 GIP043 PMT039 GEN042 GPT044

	        
	      
                              Art. 213.
              Ricognizione di persone. Atti preliminari
  1.  Quando  occorre  procedere a ricognizione personale, il giudice
invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando  tutti  i
particolari  che  ricorda;  gli chiede poi se sia stato in precedenza
chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto  per
cui  si  procede,  abbia  visto,  anche se riprodotta in fotografia o
altrimenti, la persona da riconoscere, se la  stessa  gli  sia  stata
indicata  o  descritta  e  se  vi siano altre circostanze che possano
influire sull'attendibilita' del riconoscimento.
  2.  Nel  verbale  e'  fatta menzione degli adempimenti previsti dal
comma 1 e delle dichiarazioni rese.
  3.  L'inosservanza  delle  disposizioni previste dai commi 1 e 2 e'
causa di nullita' della ricognizione.
GIP044 GEN043 GPT045

	        
	      
                              Art. 214.
                    Svolgimento della ricognizione
  1.  Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice
procura  la  presenza  di  almeno  due  persone  il  piu'   possibile
somiglianti,   anche   nell'abbigliamento,   a  quella  sottoposta  a
ricognizione. Invita quindi quest'ultima a  scegliere  il  suo  posto
rispetto  alle altre, curando che si presenti, sin dove e' possibile,
nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona
chiamata  alla  ricognizione.  Nuovamente introdotta quest'ultima, il
giudice le chiede  se  riconosca  taluno  dei  presenti  e,  in  caso
affermativo,  la  invita  a  indicare  chi  abbia  riconosciuto  e  a
precisare se ne sia certa.
  2.  Se  vi  e'  fondata ragione di ritenere che la persona chiamata
alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza  dalla
presenza  di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che
l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
  3.  Nel  verbale  e'  fatta  menzione,  a  pena  di nullita', delle
modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre
che  lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante
rilevazioni  fotografiche  o  cinematografiche   o   mediante   altri
strumenti o procedimenti.
GIP044 GEN043 GPT045

	        
	      
                              Art. 215.
                         Ricognizione di cose
  1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o
di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede  osservando  le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
  2.  Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da
riconoscere,  il  giudice   chiede   alla   persona   chiamata   alla
ricognizione  se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la
invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne  sia
certa.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
GIP045 GIP046 GEN044 GEN045 GPT046 GPT047

	        
	      
                              Art. 216.
                          Altre ricognizioni
  1.  Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro
puo' essere oggetto di  percezione  sensoriale,  il  giudice  procede
osservando  le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

	        
	      
                              Art. 217.
                      Pluralita' di ricognizioni
  1.  Quando  piu'  persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con
atti  separati,  impedendo  ogni comunicazione tra chi ha compiuto la
ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
  2.  Se  una  stessa  persona  deve eseguire la ricognizione di piu'
persone o di piu' oggetti, il giudice provvede,  per  ogni  atto,  in
modo  che  la  persona  o  l'oggetto  sottoposti a ricognizione siano
collocati tra persone od oggetti diversi.
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

	        
	      
                              Art. 218.
               Presupposti dell'esperimento giudiziale
  1.  L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se
un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
  2.   L'esperimento  consiste  nella  riproduzione,  per  quanto  e'
possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o  si  ritiene
essere  avvenuto  e  nella ripetizione delle modalita' di svolgimento
del fatto stesso.
GIP046 GEN045 GPT047

	        
	      
                              Art. 219.
                Modalita' dell'esperimento giudiziale
  1.  L'ordinanza  che  dispone l'esperimento giudiziale contiene una
succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e  l'indicazione  del
giorno,  dell'ora  e  del luogo in cui si procedera' alle operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il  giudice
puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
  2.  Il  giudice  da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento
delle  operazioni,  disponendo  per  le  rilevazioni  fotografiche  o
cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
  3.  Anche  quando  l'esperimento  e'  eseguito  fuori  dell'aula di
udienza,  il  giudice  puo'   adottare   i   provvedimenti   previsti
dall'articolo  471  al  fine  di  assicurare  il  regolare compimento
dell'atto.
  4.  Nel  determinare  le modalita' dell'esperimento, il giudice, se
del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si  svolga  in
modo  da  non  offendere  sentimenti  di coscienza e da non esporre a
pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.

	        
	      
                              Art. 220.
                        Oggetto della perizia
  1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
  2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della
misura  di  sicurezza,  non  sono  ammesse  perizie   per   stabilire
l'abitualita'   o  la  professionalita'  nel  reato,  la  tendenza  a
delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in  genere
le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.
GIP047 GIP049 GEN046 GEN048 GPT048 GPT050

	        
	      
                              Art. 221.
                          Nomina del perito
  1.  Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare  competenza  nella
specifica  disciplina.  Quando  la  perizia  e'  dichiarata nulla, il
giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico  sia  affidato  ad
altro perito.
  2.  Il  giudice  affida l'espletamento della perizia a piu' persone
quando  le  indagini  e  le   valutazioni   risultano   di   notevole
complessita'  ovvero  richiedono  distinte  conoscenze  in differenti
discipline.
  3.  Il  perito  ha  l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che
ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
GIP049 GEN048 GPT050

	        
	      
                              Art. 222.
              Incapacita' e incompatibilita' del perito
  1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':
   a)  il  minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da
infermita' di mente;
   b)  chi  e'  interdetto  anche temporaneamente dai pubblici uffici
ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte;
   c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
   d)  chi  non  puo'  essere assunto come testimone o ha facolta' di
astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a  prestare  ufficio  di
testimone o di interprete;
   e)   chi   e'  stato  nominato  consulente  tecnico  nello  stesso
procedimento o in un procedimento connesso.
GEN048 GPT050

	        
	      
                              Art. 223.
                 Astensione e ricusazione del perito
  1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo.
  2.  Il  perito  puo'  essere ricusato dalle parti nei casi previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma  1  lettera
h) del medesimo articolo.
  3.  La  dichiarazione  di  astensione  o di ricusazione puo' essere
presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalita'   di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti
ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato  il
proprio parere.
  4.  Sulla  dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
  5.  Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione
del giudice.
GPT050 GEN048

	        
	      
                              Art. 224. (84)
                      Provvedimenti del giudice
  1.  Il  giudice  dispone  anche di ufficio la perizia con ordinanza
motivata, contenente la nomina del perito, la  sommaria  enunciazione
dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo fissati per la comparizione del perito.
  2.  Il  giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte  all'esame
del  perito.  Adotta  tutti  gli  altri  provvedimenti che si rendono
necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((84))
----------------
AGGIORNAMENTO (84)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo  224
comma 2, " nella parte in cui  consente  che  il giudice, nell'ambito
delle  operazioni peritali, disponga misure  che  comunque   incidano
sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al
di fuori di quelle specificamente  previste  nei  "casi" e nei "modi"
dalla legge.

	        
	      
                         Art. 224-bis (176)
          (( (Provvedimenti del giudice per le perizie che
 richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta'
                             personale).

  1.  Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato,
per  il  quale  la  legge  stabilisce  la pena dell'ergastolo o della
reclusione  superiore  nel  massimo  a  tre  anni  e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia
e'  necessario  compiere  atti  idonei  ad  incidere  sulla  liberta'
personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo
orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del
DNA  o  accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da
sottoporre  all'esame  del  perito,  il  giudice, anche d'ufficio, ne
dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
  2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al
comma 1 contiene, a pena di nullita':
    a)  le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto
altro valga ad identificarla;
    b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione
sommaria del fatto;
    c)  l'indicazione  specifica  del prelievo o dell'accertamento da
effettuare   e   delle   ragioni   che   lo   rendono   assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti;
    d)  l'avviso  della facolta' di farsi assistere da un difensore o
da persona di fiducia;
    e)  l'avviso  che,  in  caso di mancata comparizione non dovuta a
legittimo   impedimento,  potra'  essere  ordinato  l'accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6;
    f)  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per
il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.
  3.  L'ordinanza  di  cui  al comma I e' notificata all'interessato,
all'imputato  e  al  suo difensore nonche' alla persona offesa almeno
tre   giorni   prima  di  quello  stabilito  per  l'esecuzione  delle
operazioni peritali.
  4.  Non  possono  in  alcun  caso  essere  disposte  operazioni che
contrastano  con  espressi  divieti  posti  dalla legge o che possono
mettere  in  pericolo  la vita, l'integrita' fisica o la salute della
persona  o  del  nascituro,  ovvero  che,  secondo la scienza medica,
possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
  5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
dignita'  e  del  pudore  di  chi  vi  e' sottoposto. In ogni caso, a
parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
  6.  Qualora  la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al
comma  I  non  compare  senza  addurre  un  legittimo impedimento, il
giudice  puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel
luogo,  nel  giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta
di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone
che  siano  eseguiti  coattivamente.  L'uso  di  mezzi di coercizione
fisica  e'  consentito  per  il  solo  tempo  strettamente necessario
all'esecuzione  del  prelievo  o  dell'accertamento.  Si applicano le
disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
  7.  L'atto  e'  nullo  se  la persona sottoposta al prelievo o agli
accertamenti non e' assistita dal difensore nominato )).

	        
	      
                              Art. 225.
                    Nomina del consulente tecnico
  1.  Disposta  la  perizia, il pubblico ministero e le parti private
hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici  in  numero  non
superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
  2.  Le  parti  private,  nei  casi e alle condizioni previste dalla
legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi
assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
  3.  Non  puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c)  ,
d).
PMP040 PMT040

	        
	      
                              Art. 226.
                      Conferimento dell'incarico
  1.  Il  giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se
si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222  e  223,
lo  avverte  degli  obblighi  e  delle responsabilita' previste dalla
legge penale  e  lo  invita  a  rendere  la  seguente  dichiarazione:
"consapevole  della  responsabilita'  morale  e  giuridica che assumo
nello svolgimento dell'incarico,  mi  impegno  ad  adempiere  al  mio
ufficio  senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a
mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".
  2.  Il  giudice  formula  quindi  i  quesiti,  sentiti il perito, i
consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

	        
	      
                              Art. 227.
                          Relazione peritale
  1.  Concluse le formalita' di conferimento dell'incarico, il perito
procede  immediatamente  ai  necessari  accertamenti  e  risponde  ai
quesiti con parere raccolto nel verbale.
  2.  Se,  per  la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di
poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.
  3.  Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa  la  data,  non  oltre
novanta  giorni,  nella  quale  il perito stesso dovra' rispondere ai
quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai
consulenti tecnici.
  4.   Quando   risultano   necessari   accertamenti  di  particolare
complessita', il  termine  puo'  essere  prorogato  dal  giudice,  su
richiesta  motivata  del  perito,  anche  piu'  volte per periodi non
superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per  risposta  ai
quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.
  5.  Qualora  sia  indispensabile  illustrare  con  note  scritte il
parere, il perito puo' chiedere al giudice di  essere  autorizzato  a
presentare,  nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione
scritta.

	        
	      
                              Art. 228.
                         Attivita' del perito
  1.  Il  perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai
quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal  giudice  a  prendere
visione  degli  atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti
dei quali  la  legge  prevede  l'acquisizione  al  fascicolo  per  il
dibattimento.
  2. Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari
di  sua  fiducia  per  lo  svolgimento  di  attivita'  materiali  non
implicanti apprezzamenti e valutazioni.
  3.  Qualora,  ai  fini  dello  svolgimento dell'incarico, il perito
richieda  notizie  all'imputato,  alla  persona  offesa  o  ad  altre
persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati
solo ai fini dell'accertamento peritale.
  4.  Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico,  la  decisione  e'  rimessa al giudice, senza che cio'
importi sospensione delle operazioni stesse.

	        
	      
                              Art. 229.
           Comunicazioni relative alle operazioni peritali
  1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
  2.  Della  eventuale  continuazione  delle  operazioni  peritali il
perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.

	        
	      
                              Art. 230.
                   Attivita' dei consulenti tecnici
  1.   I   consulenti   tecnici  possono  assistere  al  conferimento
dell'incarico  al  perito  e   presentare   al   giudice   richieste,
osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale.
  2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle
quali deve darsi atto nella relazione.
  3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i
consulenti tecnici possono esaminare le  relazioni  e  richiedere  al
giudice  di  essere  autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il
luogo oggetto della perizia.
  4.  La  nomina  dei  consulenti tecnici e lo svolgimento della loro
attivita'  non  puo'  ritardare  l'esecuzione  della  perizia  e   il
compimento delle altre attivita' processuali.

	        
	      
                              Art. 231.
                       Sostituzione del perito
  1.  Il  perito  puo'  essere  sostituito se non fornisce il proprio
parere nel termine fissato o  se  la  richiesta  di  proroga  non  e'
accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
  2.  Il  giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento  sia  dipeso  da
cause  a  lui  non  imputabili.  Copia  dell'ordinanza  e'  trasmessa
all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
  3.  Il  perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per
discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore
della  cassa  delle  ammende di una somma da lire trecentomila a lire
tre milioni.
  4.   Il   perito  e'  altresi'  sostituito  quando  e'  accolta  la
dichiarazione di astensione o di ricusazione.
  5.  Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali
gia' compiute.
GIP050 GEN049 GPT051

	        
	      
                              Art. 232.
                 Liquidazione del compenso al perito
  1.  Il  compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che
ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
PMP042 GIP051 GIP052 GIP053 GIP055 PMT042 GEN030 GEN050 GEN051 GEN054
GPT052 GPT053 GPT054 GPT056

	        
	      
                           Art. 233. (122)
            Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
  1.  Quando  non  e'  stata  disposta  perizia,  ciascuna parte puo'
nominare,  in  numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.
Questi   possono   esporre   al  giudice  il  proprio  parere,  anche
presentando memorie a norma dell'articolo 121.
  ((1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il
consulente  tecnico  di  una  parte  privata  ad  esaminare  le  cose
sequestrate  nel  luogo  in  cui esse si trovano, ad intervenire alle
ispezioni,  ovvero  ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali
il  consulente  non  e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione
penale   l'autorizzazione   e'  disposta  dal  pubblico  ministero  a
richiesta  del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta
il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all'articolo 127 )).
  ((   1-ter.  L'autorita'  giudiziaria  impartisce  le  prescrizioni
necessarie  per  la conservazione dello stato originario delle cose e
dei luoghi e per il rispetto delle persone)).
  2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta   perizia,   ai   consulenti   tecnici  gia'  nominati  sono
riconosciuti  i  diritti  e  le  facolta' previsti dall'articolo 230,
salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
  3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
PMP041 PMT041

	        
	      
                              Art. 234.
                          Prova documentale
  1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti,  persone  o  cose  mediante  la  fotografia,  la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
  2.  Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e'
per  qualsiasi  causa  distrutto,  smarrito  o  sottratto  e  non  e'
possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia.
  3.   E'   vietata   l'acquisizione   di  documenti  che  contengono
informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui
si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei
testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

	        
	      
                              Art. 235.
                Documenti costituenti corpo del reato
  1.  I  documenti  che  costituiscono  corpo del reato devono essere
acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

	        
	      
                              Art. 236.
          Documenti relativi al giudizio sulla personalita'
  1.  E'  consentita  l'acquisizione  dei  certificati del casellario
giudiziale, della documentazione  esistente  presso  gli  uffici  del
servizio   sociale  degli  enti  pubblici  e  presso  gli  uffici  di
sorveglianza nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice
italiano  e  delle  sentenze  straniere  riconosciute,  ai  fini  del
giudizio sulla personalita' dell'imputato o della persona offesa  dal
reato,  se  il  fatto per il quale si procede deve essere valutato in
relazione al comportamento o alle qualita' morali di questa.
  2.  Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario
giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine  di  valutare  la
credibilita' di un testimone.

	        
	      
                              Art. 237.
         Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
  1.  E'  consentita  l'acquisizione,  anche di ufficio, di qualsiasi
documento proveniente  dall'imputato,  anche  se  sequestrato  presso
altri o da altri prodotto.

	        
	      
                                 Art. 238. (37) (96) (105) (126)
              Verbali di prove di altri procedimenti
      1.  E'  ammessa  l'acquisizione  di  verbali  di prove di altro
   procedimento  penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente
   probatorio o nel dibattimento.
     2.  E'  ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un
   giudizio   civile  definito  con  sentenza  che  abbia  acquistato
   autorita' di cosa giudicata.
      ((  2-bis.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1 e 2 i verbali di
   dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto
   se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se
   nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
      3.  E'  comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di
   atti  che  non  sono  ripetibili.  Se la ripetizione dell' atto e'
   divenuta   impossibile   per  fatti  o  circostanze  sopravvenuti,
   l'acquisizione  e'  ammessa  se  si  tratta di fatti o circostanze
   imprevedibili.
      4.  Al  di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i
   verbali   di   dichiarazioni   possono   essere   utilizzati   nel
   dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta;
   in  mancanza  di consenso, detti verbali possono essere utilizzati
   per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. )) (105)
     5.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il
   diritto  delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame
   delle  persone  le  cui dichiarazioni sono state acquisite a norma
   dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.
   ------------------
   AGGIORNAMENTO (105)
    La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 26 ottobre-2 novembre
   1998,  n.  361  (G.U.  1a  s.s.  4/11/1998  n.  44)  ha dichiarato
   illegittimita'  costituzionale  di questo art. 238 "nella parte in
   cui  non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata
   a  norma  dell'art.  210  del  c.p.p. rifiuti o comunque ometta in
   tutto   o   in   parte  di  rispondere  su  fatti  concernenti  la
   responsabilita'   di  altri  gia'  oggetto  delle  sue  precedenti
   dichiarazioni,   in   mancanza   di  consenso  dell'imputato  alla
   utilizzazione  si  applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice
   di procedura penale".

	        
	      
                       Art. 238-bis. (37)
                           (( Sentenze irrevocabili
   1.  Fermo  quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute
irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in
esse  accertato  e  sono  valutate  a norma degli articoli 187 e 192,
comma 3. ))

	        
	      
                              Art. 239.
             Accertamento della provenienza dei documenti
  1.   Se   occorre  verificarne  la  provenienza,  il  documento  e'
sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

	        
	      
                        Art. 240. (161) (174)
Documenti  anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali. 1. I
  documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono
essere   acquisiti   ne'   in   alcun   modo  utilizzati,  salvo  che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
  2.  Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata secretazione e la
custodia  in  luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti  dati  e  contenuti  di  conversazioni  o  comunicazioni,
relativi  a  traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti.   Allo  stesso  modo  provvede  per  i  documenti  formati
attraverso  la  raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato
effettuare   copia  in  qualunque  forma  e  in  qualunque  fase  del
procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.
  3.  Il  pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli
atti  di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per
le indagini preliminari di disporne la distruzione.
  4.  Il  giudice  per  le  indagini  preliminari entro le successive
quarantotto  ore  fissa  l'udienza  da tenersi entro dieci giorni, ai
sensi  dell'articolo  127, dando avviso a tutte le parti interessate,
che  potranno  nominare  un  difensore  di fiducia, almeno tre giorni
prima della data dell'udienza.
  5.   Sentite   le  parti  comparse,  il  giudice  per  le  indagini
preliminari  legge  il  provvedimento  in udienza e, nel caso ritenga
sussistenti  i  presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e
vi  da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e
dei difensori delle parti.
  6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale  si  da'  atto  dell'avvenuta  intercettazione  o  detenzione o
acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al  comma  2  nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei
soggetti  interessati,  senza  alcun  riferimento  al contenuto degli
stessi documenti, supporti e atti.
AGGIORNAMENTO (174)
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La  Corte Costituzionale con Sentenza n. 173 del 22 aprile -11 giugno
2009  Ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dei commi 4 e 5
nella   parte   in   cui   non   prevedono   per  la  disciplina  del
contraddittorio,  l'applicazione  dell'art.  401,  commi 1 e 2, dello
stesso codice;
ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 6, nella
parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto
dei  documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto
dalla   stessa   norma,   le   circostanze  inerenti  l'attivita'  di
formazione,  acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti
e atti;

	        
	      
                              Art. 241.
                           Documenti falsi
  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  537,  il giudice, se
ritiene la falsita' di un documento acquisito al  procedimento,  dopo
la   definizione   di   questo,  ne  informa  il  pubblico  ministero
trasmettendogli copia del documento.

	        
	      
                              Art. 242.
                       Traduzione di documenti
                 Trascrizione di nastri magnetofonici
  1.  Quando  e'  acquisito un documento redatto in lingua diversa da
quella  italiana,  il  giudice  ne  dispone  la  traduzione  a  norma
dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione.
  2.  Quando  e'  acquisito  un  nastro  magnetofonico, il giudice ne
dispone, se necessario, la trascrizione  a  norma  dell'articolo  268
comma 7.

	        
	      
                              Art. 243.
                          Rilascio di copie
  1.  Quando  dispone  l'acquisizione  di  un  documento che non deve
rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia  interesse,
puo'  autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma
dell'articolo 116.

	        
	      
                           Art. 244. (165)
                    Casi e forme delle ispezioni
  1.  L'ispezione  delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta
con  decreto  motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato.
  2.  Se  il  reato  non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se
questi  sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o
rimossi,  l'autorita'  giudiziaria  descrive  lo  stato attuale e, in
quanto  possibile,  verifica  quello  preesistente,  curando anche di
individuare  modo,  tempo  e  cause  delle  eventuali  modificazioni.
L'autorita'    giudiziaria   puo'   disporre   rilievi   segnaletici,
descrittivi  e fotografici e ogni altra operazione tecnica (( , anche
in  relazione  a  sistemi  informatici o telematici, adottando misure
tecniche  dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e
ad impedirne l'alterazione. ))

	        
	      
                              Art. 245.
                         Ispezione personale
  1.  Prima  di  procedere  all'ispezione  personale l'interessato e'
avvertito della facolta' di farsi assistere da  persona  di  fiducia,
purche'   questa   sia   prontamente  reperibile  e  idonea  a  norma
dell'articolo 120.
  2.  L'ispezione  e'  eseguita  nel  rispetto  della dignita' e, nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
  3.  L'ispezione  puo' essere eseguita anche per mezzo di un medico.
In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi  dall'assistere
alle operazioni.
PMP043 GIP056 PMT043 GEN068 GPT057

	        
	      
                              Art. 246.
                    Ispezione di luoghi o di cose
  1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita'
del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto  di
iniziare  le  operazioni  e sempre che essi siano presenti, copia del
decreto che dispone tale accertamento.
  2.  Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria
puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che
taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo'
far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
PMP044 GIP057 PMT044 GEN069 GPT058

	        
	      
                           Art. 247. (165)
                  Casi e forme delle perquisizioni
  1. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla
persona  il  corpo  del reato o cose pertinenti al reato, e' disposta
perquisizione  personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che
tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa
eseguirsi   l'arresto   dell'imputato   o   dell'evaso,  e'  disposta
perquisizione locale.
  ((  1-bis.  Quando  vi  e'  fondato  motivo  di  ritenere che dati,
informazioni,  programmi  informatici o tracce comunque pertinenti al
reato  si  trovino  in un sistema informatico o telematico, ancorche'
protetto  da  misure  di  sicurezza, ne e' disposta la perquisizione,
adottando  misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei
dati originali e ad impedirne l'alterazione. ))
  2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato.
  3.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  procedere  personalmente ovvero
disporre  che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria
delegati con lo stesso decreto.

	        
	      
                           Art. 248. (165)
                        Richiesta di consegna
  1.  Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata,
l'autorita'  giudiziaria  puo'  invitare a consegnarla. Se la cosa e'
presentata,  non  si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga
utile procedervi per la completezza delle indagini.
  2.  Per  rintracciare  le  cose  da  sottoporre  a  sequestro o per
accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita'
giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati
possono  esaminare  (( presso banche atti, documenti e corrispondenza
nonche'  dati,  informazioni  e  programmi informatici. )) In caso di
rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.

	        
	      
                              Art. 249.
                       Perquisizioni personali
  1.  Prima  di  procedere alla perquisizione personale e' consegnata
una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di
farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
  2.  La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
PMT045

	        
	      
                              Art. 250.
                         Perquisizioni locali
  1.  Nell'atto  di  iniziare  le  operazioni,  copia  del decreto di
perquisizione locale e' consegnata all'imputato, se presente, e a chi
abbia l'attuale disponibilita' del luogo, con l'avviso della facolta'
di farsi rappresentare o assistere da  persona  di  fiducia,  purche'
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
  2.  Se  mancano  le  persone  indicate  nel  comma  1,  la copia e'
consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante  o  un
collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
  3.   L'autorita'  giudiziaria,  nel  procedere  alla  perquisizione
locale, puo' disporre con decreto motivato che  siano  perquisite  le
persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano
occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre
ordinare,  enunciando  nel  verbale  i  motivi del provvedimento, che
taluno non si allontani prima che le operazioni  siano  concluse.  Il
trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
PMP046 PMT046

	        
	      
                              Art. 251.
            Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
  1.  La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti
a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo  le  ore
venti.
  2.  Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre
per iscritto che la perquisizione sia  eseguita  fuori  dei  suddetti
limiti temporali.
PMT046

	        
	      
                              Art. 252.
                Sequestro conseguente a perquisizione
  1.  Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte
a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259  e
260.
PMT046

	        
	      
                              Art. 253.
                  Oggetto e formalita' del sequestro
  1.   L'autorita'   giudiziaria  dispone  con  decreto  motivato  il
sequestro del corpo del  reato  e  delle  cose  pertinenti  al  reato
necessarie per l'accertamento dei fatti.
  2.  Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
reato e' stato commesso nonche'  le  cose  che  ne  costituiscono  il
prodotto, il profitto o il prezzo.
  3.  Al  sequestro  procede  personalmente  l'autorita'  giudiziaria
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria  delegato  con  lo  stesso
decreto.
  4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se
presente.
PMP047 PMP048 GIP059 PMT047 PMT048 GEN055 GEN061 GPT060 GPT059

	        
	      
                           Art. 254. (165)
                     Sequestro di corrispondenza
  ((  1.  Presso  coloro che forniscono servizi postali, telegrafici,
telematici   o   di  telecomunicazioni  e'  consentito  procedere  al
sequestro  di  lettere,  pieghi,  pacchi,  valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato  motivo  di ritenere spediti
dall'imputato  o  a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo
di  persona  diversa,  o  che comunque possono avere relazione con il
reato. ))
  2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria,
questi  deve  consegnare  all'autorita'  giudiziaria  gli  oggetti di
corrispondenza  sequestrati,  senza aprirli (( o alterarli )) e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
  3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la   corrispondenza   sequestrabile  sono  immediatamente  restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

	        
	      
                         Art. 254-bis. (165)
    (( Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni ))
  ((  1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso
i    fornitori    di    servizi    informatici,   telematici   o   di
telecomunicazioni,  dei  dati  da questi detenuti, compresi quelli di
traffico  o  di  ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla
regolare  fornitura  dei  medesimi  servizi, che la loro acquisizione
avvenga  mediante  copia  di  essi  su  adeguato  supporto,  con  una
procedura  che  assicuri  la  conformita' dei dati acquisiti a quelli
originali  e  la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque,
ordinato   al  fornitore  dei  servizi  di  conservare  e  proteggere
adeguatamente i dati originali. ))

	        
	      
                              Art. 255.
                       Sequestro presso banche
  1.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  procedere  al  sequestro presso
banche di  documenti,  titoli,  valori,  somme  depositate  in  conto
corrente  e  di  ogni  altra  cosa, anche se contenuti in cassette di
sicurezza,  quando  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che   siano
pertinenti  al  reato, quantunque non appartengano all'imputato o non
siano iscritti al suo nome.
PMT047 GEN055 GPT059

	        
	      
                           Art. 256. (165)
                   Dovere di esibizione e segreti
  1.  Le  persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
immediatamente  all'autorita'  giudiziaria,  che ne faccia richiesta,
gli  atti  e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, ((
nonche'  i  dati,  le  informazioni  e i programmi informatici, anche
mediante  copia  di  essi  su adeguato supporto, )) e ogni altra cosa
esistente  presso  di  esse  per  ragioni del loro ufficio, incarico,
ministero,  professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che
si  tratti  di  segreto  di  Stato ovvero di segreto inerente al loro
ufficio o professione.
  2.  Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto  di  ufficio o
professionale,  l'autorita'  giudiziaria,  se  ha  motivo di dubitare
della  fondatezza  di  essa  e  ritiene di non potere procedere senza
acquisire  gli  atti,  i  documenti  o  le cose indicati nel comma 1,
provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se la dichiarazione risulta
infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
  3.   Quando   la   dichiarazione  concerne  un  segreto  di  Stato,
l'autorita'  giudiziaria  ne  informa il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia
confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo,
il  giudice  dichiara  non  doversi  procedere  per l'esistenza di un
segreto di Stato.
  4.   Qualora,  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione  della
richiesta,  il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma
del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
  5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

	        
	      
                         Art. 256-bis (163)
           (( Acquisizione di documenti, atti o altre cose
         da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi
           dei servizi di informazione per la sicurezza ))

  ((  1.  Quando  deve  disporre  l'acquisizione di documenti, atti o
altre  cose  presso  le  sedi  dei  servizi  di  informazione  per la
sicurezza,  presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per
la  sicurezza  o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle
funzioni   di   informazione   per  la  sicurezza  della  Repubblica,
l'autorita'  giudiziaria  indica  nell'ordine  di esibizione, in modo
quanto  piu'  possibile  specifico,  i  documenti, gli atti e le cose
oggetto della richiesta.
  2. L'autorita' giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame
dei  documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli
strettamente  indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento
di  tale  attivita',  l'autorita'  giudiziaria  puo'  avvalersi della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
  3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le  cose  esibiti  non  siano  quelli  richiesti  o siano incompleti,
l'autorita'  giudiziaria  informa  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti,
atti   o  cose  o,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  a  confermare
l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
  4.  Quando  deve  essere  acquisito,  in  originale  o in copia, un
documento,  un atto o una cosa, originato da un organismo informativo
estero,  trasmesso  con  vincolo  di  non  divulgazione, l'esame e la
consegna  immediata  sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e'
trasmesso  immediatamente  al  Presidente  del Consiglio dei ministri
affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita'
estera  per  le relative determinazioni in ordine all'apposizione del
segreto di Stato.
  5.  Nell'ipotesi  prevista  al comma 4, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  autorizza  l'acquisizione  del  documento, dell'atto o
della  cosa  ovvero  oppone  o  conferma  il  segreto  di Stato entro
sessanta giorni dalla trasmissione.
  6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa. ))

	        
	      
                         Art. 256-ter (163)
        (( Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i
            quali viene eccepito il segreto di Stato. ))

  ((  1.  Quando  devono  essere  acquisiti, in originale o in copia,
documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio
detentore  eccepisce  il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono
sospesi;  il  documento,  l'atto  o  la cosa e' sigillato in appositi
contenitori  e  trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei
ministri.
  2.  Nell'ipotesi  prevista  al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  autorizza  l'acquisizione  del  documento, dell'atto o
della  cosa  ovvero  conferma il segreto di Stato entro trenta giorni
dalla trasmissione.
  3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa. ))

	        
	      
                              Art. 257.
                   Riesame del decreto di sequestro
  1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
a norma dell'articolo 324.
  2.   La   richiesta   di  riesame  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.

	        
	      
                              Art. 258.
                   Copie dei documenti sequestrati
  1.  L'autorita'  giudiziaria  puo' fare estrarre copia degli atti e
dei documenti sequestrati, restituendo gli originali,  e,  quando  il
sequestro  di  questi e' mantenuto, puo' autorizzare la cancelleria o
la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che
li detenevano legittimamente.
  2.  I  pubblici  ufficiali  possono  rilasciare  copie,  estratti o
certificati dei documenti loro restituiti dall'autorita'  giudiziaria
in  originale  o  in  copia,  ma  devono fare menzione in tali copie,
estratti o certificati del sequestro esistente.
  3.  In  ogni  caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il
sequestro  ha  diritto  di  avere  copia  del  verbale  dell'avvenuto
sequestro.
  4.  Se  il  documento  sequestrato  fa  parte  di un volume o di un
registro da cui non possa essere separato e  l'autorita'  giudiziaria
non  ritiene  di  farne  estrarre  copia,  l'intero volume o registro
rimane in deposito giudiziario. Il pubblico  ufficiale  addetto,  con
l'autorizzazione    dell'autorita'    giudiziaria,    rilascia   agli
interessati che li richiedono copie,  estratti  o  certificati  delle
parti  del  volume  o del registro non soggette al sequestro, facendo
menzione del sequestro parziale nelle copie,  negli  estratti  e  nei
certificati.

	        
	      
                           Art. 259. (165)
                   Custodia delle cose sequestrate
  1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o
alla  segreteria.  Quando  cio'  non e' possibile o non e' opportuno,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  che  la  custodia avvenga in luogo
diverso,  determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo
a norma dell'articolo 120.
  2. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di
conservare  e  di  presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita'
giudiziaria  nonche'  delle  pene previste dalla legge penale per chi
trasgredisce ai doveri della custodia. (( Quando la custodia riguarda
dati,  informazioni  o  programmi informatici, il custode e' altresi'
avvertito  dell'obbligo  di  impedirne  l'alterazione  o l'accesso da
parte  di  terzi,  salva,  in quest'ultimo caso, diversa disposizione
dell'autorita'  giudiziaria.  ))  Al  custode puo' essere imposta una
cauzione.  Dell'avvenuta  consegna,  dell'avvertimento  dato  e della
cauzione  imposta  e'  fatta  menzione  nel  verbale.  La cauzione e'
ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

	        
	      
                        Art. 260. (165) (167)
            Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate
       Cose deperibili (( . Distruzione di cose sequestrate ))
  1.  Le  cose  sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio
giudiziario  e  con  le  sottoscrizioni  dell'autorita' giudiziaria e
dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle
cose,  con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico,
idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
  2.  L'autorita'  giudiziaria  fa  estrarre copia dei documenti e fa
eseguire  fotografie  o altre riproduzioni delle cose sequestrate che
possono  alterarsi  o  che sono di difficile custodia, le unisce agli
atti  e  fa  custodire  in cancelleria o segreteria gli originali dei
documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo
259.  Quando  si  tratta  di  dati,  di  informazioni  o di programmi
informatici,  la  copia  deve essere realizzata su adeguati supporti,
mediante   procedura   che   assicuri   la  conformita'  della  copia
all'originale  e  la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia
degli  originali  puo'  essere disposta anche in luoghi diversi dalla
cancelleria o dalla segreteria.
  3.  Se  si  tratta  di  cose  che  possono  alterarsi,  l'autorita'
giudiziaria   ne   ordina,   secondo   i  casi,  l'alienazione  o  la
distruzione.
  ((  3-bis.  L'autorita'  giudiziaria  procede,  altresi',  anche su
richiesta  dell'organo  accertatore,  alla distruzione delle merci di
cui   sono   comunque  vietati  la  fabbricazione,  il  possesso,  la
detenzione   o  la  commercializzazione  quando  le  stesse  sono  di
difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa  o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica
ovvero  quando,  anche  all'esito  di  accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo  360,  risulti  evidente  la  violazione  dei  predetti
divieti.  L'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu'
campioni  con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua. ))
  ((  3-ter.  Nei  casi  di  sequestro  nei  procedimenti a carico di
ignoti,  la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla
data  di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione
delle    merci   contraffatte   sequestrate,   previa   comunicazione
all'autorita'  giudiziaria.  La  distruzione  puo'  avvenire  dopo 15
giorni  dalla  comunicazione  salva  diversa decisione dell'autorita'
giudiziaria.  E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni
da utilizzare a fini giudiziari. ))

	        
	      
                              Art. 261.
                Rimozione e riapposizione dei sigilli
  1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione
dei  sigilli,  ne  verifica  prima  l'identita'  e  l'integrita'  con
l'assistenza  dell'ausiliario.  Compiuto  l'atto  per  cui si e' resa
necessaria  la  rimozione  dei  sigilli,  le  cose  sequestrate  sono
nuovamente   sigillate  dall'ausiliario  in  presenza  dell'autorita'
giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono  presso
il sigillo la data e la sottoscrizione.
PMP052 GIP061 PMT052 GEN058 GPT062

	        
	      
                           Art. 262. (164)
                        Durata del sequestro
                e restituzione delle cose sequestrate
  1. Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova,
le  cose  sequestrate  sono  restituite a chi ne abbia diritto, anche
prima  della  sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive
di  presentare  a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puo'
imporre cauzione.
  2.  Nel  caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata
se  il  giudice  dispone,  a richiesta del pubblico ministero o della
parte   civile,   che  sulle  cose  appartenenti  all'imputato  o  al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell'articolo 316.
  3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai
fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
  ((  3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu'
soggetta  ad  impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne
e'   stata   disposta   la  confisca  e  nessuno  ne  ha  chiesto  la
restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.
))
  4.  Dopo  la  sentenza  non  piu'  soggetta  a impugnazione le cose
sequestrate  sono  restituite  a  chi ne abbia diritto, salvo che sia
disposta la confisca.

	        
	      
                              Art. 263.         (16)
                   Procedimento per la restituzione
                        delle cose sequestrate
  1.  La  restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice
con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza.
  2.  Quando  le  cose  sono  state  sequestrate  presso un terzo, la
restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che  il
terzo  sia  sentito  in  camera  di  consiglio  con le forme previste
dall'articolo 127.
  3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate,
il giudice ne rimette la risoluzione  al  giudice  civile  del  luogo
competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
  4.  (( Nel  corso  delle  indagini  preliminari, sulla restituzione
delle  cose  sequestrate  il  pubblico ministero provvede con decreto
motivato. ))
  5.  Contro  il  decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone  la
restituzione (( o respinge la relativa richiesta )), gli  interessati
possono  proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma
dell'articolo 127.
  6.  Dopo  la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il
giudice dell'esecuzione.
PMP053 GIP064 PMT053 GEN062 GPT065

	        
	      
                           Art. 264. (137)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                           Art. 265. (137)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                              Art. 266. (78) (104) (151) (157)
                      Limiti di ammissibilita'
  1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di  altre  forme  di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti
relativi ai seguenti reati:
   a)   delitti   non  colposi  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4;
   b)  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  per i quali e'
prevista  la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni determinata a norma dell'articolo 4;
   c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
   d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
   e) delitti di contrabbando;
    f)   reati   di  ingiuria,  minaccia,  usura,  abusiva  attivita'
finanziaria  abuso  di  informazioni  privilegiate, manipolazioni del
mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis)  delitti  previsti  dall'articolo  600-ter,  terzo  comma, del
codice penale (( , anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice )).
  2.   Negli   stessi   casi   e'   consentita  l'intercettazione  di
comunicazioni  tra  presenti.  Tuttavia, qualora queste avvengano nei
luoghi    indicati    dall'articolo    614    del    codice   penale,
l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e' fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.

	        
	      
                              Art. 266-bis.  (61)
     (( Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.
  1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati   nell'articolo 266,
nonche' a   quelli   commessi   mediante   l'impiego   di  tecnologie
informatiche o telematiche, e'   consentita   l'intercettazione   del
flusso di comunicazioni   relativo a sistemi informatici o telematici
ovvero intercorrente tra piu' sistemi.))
PMP055 PMP056 PMP057 PMP058 PMP059 GIP069 GIP070 GIP071 PMT055 PMT056
PMT057 PMT058 PMT059 GPT070 GPT071 GPT072

	        
	      
                            Art. 267. (126)
                 Presupposti e forme del provvedimento
     1.  Il  pubblico  ministero  richiede al giudice per le indagini
   preliminari  l'autorizzazione  a  disporre  le operazioni previste
   dall'articolo  266.  L'autorizzazione e' data con decreto motivato
   quando  vi  sono  gravi  indizi  di  reato  e l'intercettazione e'
   assolutamente  indispensabile  ai  fini  della  prosecuzione delle
   indagini.
     (( 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica
   l'articolo 203. ))
     2.  Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere
   che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il
   pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato,
   che   va   comunicato  immediatamente  e  comunque  non  oltre  le
   ventiquattro  ore  al  giudice  indicato  nel comma 1. Il giudice,
   entro  quarantotto  ore  dal provvedimento, decide sulla convalida
   con  decreto  motivato.  Se  il decreto del pubblico ministero non
   viene  convalidato  nel  termine  stabilito, l'intercettazione non
   puo'  essere  proseguita  e i risultati di essa non possono essere
   utilizzati.
     3.    Il    decreto   del   pubblico   ministero   che   dispone
   l'intercettazione   indica   le   modalita'   e  la  durata  delle
   operazioni.  Tale  durata  non puo' superare i quindici giorni, ma
   puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi
   successivi  di  quindici  giorni, qualora permangano i presupposti
   indicati nel comma 1.
     4.  Il  pubblico ministero procede alle operazioni personalmente
   ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
     5.  In  apposito  registro  riservato  tenuto  nell'ufficio  del
   pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i
   decreti  che  dispongono,  autorizzano, convalidano o prorogano le
   intercettazioni  e,  per  ciascuna  intercettazione, l'inizio e il
   termine delle operazioni.
   PARTE  PRIMA  Libro  IV MISURE CAUTELARI TITOLO I MISURE CAUTELARI
   PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

	        
	      
                              Art. 268. (61) (169)
                     Esecuzione delle operazioni
  1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni
e' redatto verbale.
  2.  Nel  verbale  e'  trascritto, anche sommariamente, il contenuto
delle comunicazioni intercettate.
  3.  Le  operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo
degli  impianti  installati nella procura della Repubblica. Tuttavia,
quando  tali  impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono
eccezionali  ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo' disporre,
con  provvedimento  motivato, il compimento delle operazioni mediante
impianti   di   pubblico   servizio   o  in  dotazione  alla  polizia
giudiziaria.
3-bis.   Quando   si   procede  a  intercettazione  di  comunicazioni
informatiche  o  telematiche, il pubblico ministero puo' disporre che
le  operazioni  siano compiute anche mediante impianti appartenenti a
privati.
  4.  I  verbali  e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al
pubblico  ministero.  Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione delle
operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che
hanno     disposto,     autorizzato,    convalidato    o    prorogato
l'intercettazione,  rimanendovi  per  il  tempo  fissato dal pubblico
ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
  5.  Se  dal  deposito  puo'  derivare  un  grave pregiudizio per le
indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6.  Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso che, entro
il  termine  fissato  a  norma  dei  commi  4  e 5, hanno facolta' di
esaminare  gli  atti  e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto   il  termine,  il  giudice  dispone  l'  acquisizione  delle
conversazioni   o   dei   flussi   di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche  indicati  dalle  parti,  che non appaiano manifestamente
irrilevanti,   procedendo   anche  di  ufficio  allo  stralcio  delle
registrazioni  e  dei  verbali  di cui e' vietata l'utilizzazione. Il
pubblico  ministero  e  i difensori hanno diritto di partecipare allo
stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
  7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero  la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute
nei  flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle  perizie.  Le  trascrizioni  o  le  stampe  sono  inserite  nel
fascicolo per il dibattimento.
  8.  I  difensori  possono  estrarre copia delle trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In
caso  di  intercettazione  di  flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche  i  difensori possono richiedere copia su idoneo supporto
dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma
7.
AGGIORNAMENTO (169)
La  Corte  costituzionale  con  sentenza  8-10 ottobre 2008 n. 336 ha
Dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale nella parte in cui non
prevede  che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che
dispone  una  misura cautelare personale, il difensore possa ottenere
la   trasposizione   su   nastro  magnetico  delle  registrazioni  di
conversazioni   o  comunicazioni  intercettate,  utilizzate  ai  fini
dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

	        
	      
                              Art. 269.
                  Conservazione della documentazione
  1.  I  verbali  e  le  registrazioni  sono conservati integralmente
presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
  2.   Salvo   quanto   previsto   dall'articolo   271  comma  3,  le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta  a
impugnazione.  Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non
e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la  distruzione,
a  tutela  della  riservatezza,  al  giudice  che  ha  autorizzato  o
convalidato  l'intercettazione.  Il  giudice  decide  in  camera   di
consiglio a norma dell'articolo 127.
  3.  La  distruzione,  nei  casi  in cui e' prevista, viene eseguita
sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.

	        
	      
                              Art. 270.
                 Utilizzazione in altri procedimenti
  1.  I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
in procedimenti diversi da quelli  nei  quali  sono  stati  disposti,
salvo  che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per
i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
  2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni   delle   intercettazioni   sono   depositati    presso
l'autorita'  competente  per il diverso procedimento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.
  3.  Il  pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresi'
facolta' di esaminare i verbali  e  le  registrazioni  in  precedenza
depositati   nel   procedimento  in  cui  le  intercettazioni  furono
autorizzate.

	        
	      
                         Art. 270-bis (163)
            (( Comunicazioni di servizio di appartenenti
         al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          e ai servizi di informazione per la sicurezza ))

  ((  1.  L'autorita'  giudiziaria,  quando  abbia acquisito, tramite
intercettazioni,   comunicazioni   di  servizio  di  appartenenti  al
Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza o ai servizi di
informazione  per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la
custodia  in  luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti tali comunicazioni.
  2.  Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette
al  Presidente  del Consiglio dei ministri copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare  se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di
Stato.
  3.  Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
le  informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi
e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando
e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione
di  un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni.  Resta ferma la disciplina
concernente   la  speciale  causa  di  giustificazione  prevista  per
attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
  4.  Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  non  oppone  il  segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
  5.  L'opposizione  del  segreto  di  Stato  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
  6.  Non  e'  in  ogni  caso  precluso  all'autorita' giudiziaria di
procedere   in   base  ad  elementi  autonomi  e  indipendenti  dalle
informazioni coperte dal segreto.
  7.  Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non  puo'  acquisire  ne'  utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
  8.  In  nessun  caso  il  segreto di Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. ))

	        
	      
                              Art. 271.
                       Divieti di utilizzazione
  1.  I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora le stesse siano state  eseguite  fuori  dei  casi  consentiti
dalla  legge  o  qualora  non  siano  state osservate le disposizioni
previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
  2.  Non  possono  essere  utilizzate  le intercettazioni relative a
conversazioni o comunicazioni delle  persone  indicate  nell'articolo
200  comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del
loro ministero, ufficio o professione, salvo che  le  stesse  persone
abbiano  deposto  sugli  stessi  fatti  o  li  abbiano  in altro modo
divulgati.
  3.  In  ogni  stato  e grado del processo il giudice dispone che la
documentazione delle intercettazioni previste dai commi  1  e  2  sia
distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

	        
	      
                            Art. 273. (126)
           Condizioni generali di applicabilita' delle misure
     1.  Nessuno  puo'  essere sottoposto a misure cautelari se a suo
   carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
     ((  1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si
   applicano  le  disposizioni  degli articoli 192, commi 3 e 4, 195,
   comma 7, 203 e 271, comma 1. ))
     2.  Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto
   e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di
   non  punibilita'  o  se sussiste una causa di estinzione del reato
   ovvero  una  causa  di  estinzione della pena che si ritiene possa
   essere irrogata.

	        
	      
                              Art. 272.
               Limitazioni alle liberta' della persona
  1.  Le  liberta'  della  persona possono essere limitate con misure
cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
PMP060 GIP072 GIP073 GIP074 GIP075 GIP076 GIP077 GIP078 PMT060 GEN070
GEN071 GEN072 GEN073 GEN074 GEN075 GEN076 GPT073 GPT074 GPT075 GPT076
GPT077 GPT078 GPT079

	        
	      
                              Art. 273.
          Condizioni generali di applicabilita' delle misure
  1.  Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a  misure cautelari se a suo
carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
  2.  Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e'
stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o  di  non
punibilita'  o  se  sussiste una causa di estinzione del reato ovvero
una causa di estinzione  della  pena  che  si  ritiene  possa  essere
irrogata.
GIP072 GIP073 GIP074 GIP075 GIP076 GIP077 GIP078 PMT060 GEN070 GEN071
GEN072 GEN073 GEN074 GEN075 GEN076 GPT073 GPT074 GPT075 GPT076 GPT077
GPT078 GPT079

	        
	      
                              Art. 274. (72)
                          Esigenze cautelari
  1. Le misure cautelari sono disposte:
((  a) quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti
alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in  relazione
a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione  o la
genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile    anche  di
ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo   non  possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione
degli addebiti;  ))
    b)  quando  l'imputato  si  e' dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che
possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
((  c)  quando,  per  specifiche modalita' e  circostanze del fatto e
per  la  personalita' della  persona  sottoposta   alle   indagini  o
dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti  o da    suoi
precedenti penali, sussiste il concreto pericolo  che questi commetta
gravi delitti  con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale
o   diretti   contro   l'ordine   costituzionale   ovvero  delitti di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui   si
peocede. Se il pericolo riguarda  la  commissione  di  delitti  della
stessa specie di quello per  cui si  procede,  le  misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per  i  quali
e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo a
quattro anni.))
GIP074 GIP075 GIP076 GIP077 GIP078 PMT060 GEN070 GEN071
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                               Art.  275. (24)(26)(55)(72)(111) (123)
 (130) (172)
                   Criteri di scelta delle misure
   1.  Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
 idoneita'  di  ciascuna  in  relazione  alla natura e al grado delle
 esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
   1-bis.  Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle
 esigenze  cautelari  e'  condotto tenendo conto anche dell'esito del
 procedimento,   delle   modalita'   del   fatto   e  degli  elementi
 sopravvenuti,   dai  quali  possa  emergere  che,  a  seguito  della
 sentenza,  risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274,
 comma 1, lettere b) e c).
  2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e
alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia
 cautelare  se  il  giudice  ritiene che con la sentenza possa essere
 concessa la sospensione condizionale della pena.
      2-ter.  Nei  casi  di  condanna  di appello le misure cautelari
 personali  sono  sempre  disposte,  contestualmente  alla  sentenza,
 quando,  all'esito  dell'esame  condotto  a  norma  del comma 1-bis,
 risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e
 la  condanna  riguarda  uno  dei delitti previsti dall'articolo 380,
 comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
 anni precedenti per delitti della stessa indole.
    3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto
 quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi
 indizi  di  colpevolezza in ordine ai delitti di cui (( all'articolo
 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli
 articoli  575,  600-bis,  primo  comma,  600-ter,  escluso il quarto
 comma,  e  600-quinquies  del  codice  penale,  ))  e'  applicata la
 custodia  cautelare  in  carcere, salvo che siano acquisiti elementi
 dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
(( Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
 ordine  ai  delitti  previsti  dagli  articoli 609-bis, 609-quater e
 609-octies  del  codice  penale,  salvo che ricorrano le circostanze
 attenuanti dagli stessi contemplate. ))
    4.  Non  puo'  essere  disposta la custodia cautelare in carcere,
 salvo  che  sussistano  esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
 quando  imputata  siano  donna  incinta  o  madre  di  prole di eta'
 inferiore  a  tre  anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
 madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
 alla prole, ovvero persona che ha superato l'eta' di settanta anni .
 . . .
 4-bis.Non  puo'  essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare
 in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o
 da  grave  deficienza  immunitaria  accertate ai sensi dell'articolo
 286-bis,  comma  2,  ovvero da altra malattia particolarmente grave,
 per  effetto  della  quale  le  sue  condizioni  di salute risultano
 incompatibili  con  lo  stato  di  detenzione e comunque tali da non
 consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
  4-ter.  Nell'ipotesi  di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze
 cautelari  di  eccezionale  rilevanza e la custodia cautelare presso
 idonee  strutture  sanitarie  penitenziarie  non  e' possibile senza
 pregiudizio  per  la  salute  dell'imputato  o di quella degli altri
 detenuti,  il  giudice  dispone  la misura degli arresti domiciliari
 presso  un  luogo  di  cura  o  di  assistenza  o di accoglienza. Se
 l'imputato  e'  persona  affetta  da  AIDS  conclamata  o  da  grave
 deficienza  immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono  essere
 disposti   presso   le   unita'   operative  di  malattie  infettive
 ospedaliere    ed    universitarie    o   altre   unita'   operative
 prevalentemente  impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza
 ai  casi  di  AIDS,  ovvero  presso  una residenza collettiva o casa
 alloggio  di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990,
 n. 135.
  4-quater.  Il  giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare
 in  carcere  qualora  il  soggetto  risulti  imputato  o  sia  stato
 sottoposto  ad  altra  misura cautelare per uno dei delitti previsti
 dall'articolo    380,    relativamente   a   fatti   commessi   dopo
 l'applicazione  delle  misure  disposte  ai  sensi dei commi 4-bis e
 4-ter.  In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto
 in   un  istituto  dotato  di  reparto  attrezzato  per  la  cura  e
 l'assistenza necessarie.
  4-quinquies.  La  custodia  cautelare  in carcere non puo' comunque
 essere  disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase
 cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del
 servizio   sanitario   penitenziario   o   esterno,  ai  trattamenti
 disponibili e alle terapie curative.
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MAGGIO 1993, N. 139, CONVERTITO CON L.
  14 LUGLIO 1993, N. 222

	        
	      
                         Art. 275-bis. (123)
              (( Particolari modalita' di controllo)).
  ((  1.  Nel  disporre  la misura degli arresti domiciliari anche in
sostituzione  della  custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo
ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze
cautelari  da  soddisfare  nel  caso concreto, prescrive procedure di
controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti tecnici,
quando  ne  abbia  accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria.   Con   lo   stesso  provvedimento  il  giudice  prevede
l'applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
qualora  l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
strumenti anzidetti.
  2.  L'imputato  accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui
al  comma  1  ovvero  nega  il consenso all'applicazione di essi, con
dichiarazione  espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire  l'ordinanza  che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al pubblico
ministero,  insieme  con il verbale previsto dall'articolo 293, comma
1.
  3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti
di   cui   al  comma  1  e'  tenuto  ad  agevolare  le  procedure  di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ))

	        
	      
                              Art. 276. (111) (123)
               Provvedimenti in caso di trasgressione
                      alle prescrizioni imposte
  1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare,  il  giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con
altra  piu'  grave,  tenuto  conto  dell'entita',  dei motivi e delle
circostanze  della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo'
  disporre   la  sostituzione  o  il  cumulo  anche  con  una  misura
 coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta
misura  diversa  dalla  custodia cautelare in carcere, il giudice, in
caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura
cautelare,  puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto
in   un   istituto  dotato  di  reparto  attrezzato  per  la  cura  e
l'assistenza necessarie.
  ((  1-ter.  In  deroga  a  quanto  previsto nel comma 1, in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il  divieto  di  non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo  di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e
la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere )).

	        
	      
                              Art. 277.
                       Salvaguardia dei diritti
             della persona sottoposta a misure cautelari
  1.  Le  modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i
diritti della persona ad esse sottoposta, il cui  esercizio  non  sia
incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

	        
	      
                               Art. 278. (18) (72) (130)
                      Determinazione della pena
             agli effetti dell'applicazione delle misure
   1.  Agli  effetti  dell'applicazione  delle misure, si ha riguardo
 alla  pena  stabilita  dalla  legge  per  ciascun  reato consumato o
 tentato.  Non  si  tiene conto della continuazione, della recidiva e
 delle  circostanze  del  reato, fatta eccezione (( della circostanza
 aggravante  prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale
 e )) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del
 codice  penale  nonche'  delle circostanze ( . . . ) per le quali la
 legge  stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del
 reato e di quelle ad effetto speciale. (PERIODO ABROGATO DALLA LEGGE
 8 AGOSTO 1995, N. 332).

	        
	      
                              Art. 279.
                          Giudice competente
  1.  Sull'applicazione  e  sulla  revoca  delle misure nonche' sulle
modifiche delle loro modalita' esecutive,  provvede  il  giudice  che
procede.  Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari.

	        
	      
                              Art. 280. (72)
       (( Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive
  1.  Salvo  quanto disposto dai commi  2 e 3 del presente articolo e
dall'articolo 391, le misure previste in  questo  capo possono essere
applicate  solo  quando  si  procede  per  delitti  per  i  quali  la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o  della reclusione superiore
nel massimo a tre anni.
  2. La custodia cautelare in carcere puo'  essere  disposta solo per
delitti, consumati o tentati,  per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
  3. La disposizione di cui al  comma 2 non  si applica nei confronti
di chi abbia trasgredito alle prescrizioni  inerenti  ad  una  misura
cautelare. ))

	        
	      
                              Art. 281. (37) (63)
                         Divieto di espatrio
  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone il divieto di espatrio, il
giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale
senza l'autorizzazione del giudice che procede.
  2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare
l'esecuzione  del  provvedimento,   anche   al   fine   di   impedire
l'utilizzazione  del  passaporto e degli altri documenti di identita'
validi per l'espatrio.
(( COMMA DICHIARATO  ILLEGITTIMO   DALLA   CORTE   COSTITUZIONALE CON
SENTENZA 23-31 MARZO 1994, N. 109 ))
GIP072 GEN070 GPT073

	        
	      
                              Art. 282.
          Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
  1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi
a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
  2.  Il  giudice  fissa  i  giorni e le ore di presentazione tenendo
conto  dell'attivita'  lavorativa   e   del   luogo   di   abitazione
dell'imputato.
GIP073 GEN071 GPT074

	        
	      
                         Art. 282-bis. (131)
              (( (Allontanamento dalla casa familiare).
  1.  Con  il  provvedimento  che dispone l'allontanamento il giudice
prescrive  all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare,
ovvero   di   non   farvi   rientro,   e   di   non  accedervi  senza
l'autorizzazione  del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione
puo' prescrivere determinate modalita' di visita.
  2.    Il   giudice,   qualora   sussistano   esigenze   di   tutela
dell'incolumita'  della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti,
puo'  inoltre  prescrivere  all'imputato  di non avvicinarsi a luoghi
determinati   abitualmente   frequentati  dalla  persona  offesa,  in
particolare  il  luogo  di  lavoro,  il  domicilio  della famiglia di
origine  o  dei  prossimi  congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria  per  motivi  di  lavoro.  In  tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
  3.  Il  giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi'
ingiungere  il  pagamento  periodico  di  un  assegno  a favore delle
persone  conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano  prive  di  mezzi  adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno   tenendo   conto   delle   circostanze  e  dei  redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo'  ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente
al  beneficiario  da  parte  del  datore  di  lavoro  dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo.
  4.  I  provvedimenti  di  cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti
anche  successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi,  anche  se  assunti  successivamente,  perdono  efficacia se e'
revocato  o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1.  Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei
figli,  perde  efficacia,  inoltre,  qualora  sopravvenga l'ordinanza
prevista  dall'articolo  708  del  codice  di procedura civile ovvero
altro   provvedimento  del  giudice  civile  in  ordine  ai  rapporti
economico-patrimoniali  tra  i  coniugi  ovvero  al  mantenimento dei
figli.
  5.  Il  provvedimento  di  cui al comma 3 puo' essere modificato se
mutano  le  condizioni  dell'obbligato  o  del  beneficiario, e viene
revocato se la convivenza riprende.
  6.  Qualora  si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies  e  609-octies del codice penale, commesso in danno dei
prossimi  congiunti  o del convivente, la misura puo' essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. ))

	        
	      
                         Art. 282-ter. (172)
      (( (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
  persona offesa) ))
  ((  1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento
il  giudice  prescrive  all'imputato  di  non  avvicinarsi  a  luoghi
determinati  abitualmente  frequentati dalla persona offesa ovvero di
mantenere  una  determinata  distanza  da tali luoghi o dalla persona
offesa.
  2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo'
prescrivere  all'imputato  di  non  avvicinarsi  a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da  persone  con  questa  conviventi  o  comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
  3.  Il  giudice  puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Quando  la  frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria  per  motivi  di  lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni

	        
	      
                       Art. 282-quater. (172)
                  (( (Obblighi di comunicazione) ))
  ((  1.  I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono
comunicati  all'autorita'  di  pubblica sicurezza competente, ai fini
dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  in  materia  di  armi e
munizioni.  Essi  sono  altresi'  comunicati  alla  parte offesa e ai
servizi socio-assistenziali del territorio. ))

	        
	      
                              Art. 283.
                     Divieto e obbligo di dimora
  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  il  divieto di dimora, il
giudice prescrive all'imputato di  non  dimorare  in  un  determinato
luogo  e  di  non  accedervi  senza  l'autorizzazione del giudice che
procede.
  2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non  allontanarsi,  senza  l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando  il
comune  di  dimora  abituale  non  e' sede di ufficio di polizia, dal
territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un
comune  viciniore  ovvero  di una frazione di quest'ultimo. Se per la
personalita'  del  soggetto  o  per  le  condizioni   ambientali   la
permanenza  in  tali  luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora puo' essere
disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o frazione di esso,
preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della  regione
ove e' ubicato il comune di abituale dimora.
  3.   Quando   dispone   l'obbligo  di  dimora,  il  giudice  indica
l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve  presentarsi  senza
ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione. Il
giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita'  di
polizia  gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare  preventivamente
alla  stessa  autorita'  le  eventuali  variazioni dei luoghi e degli
orari predetti.
  4.  Il  giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in  alcune  ore  del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
  5.  Nel  determinare  i  limiti territoriali delle prescrizioni, il
giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di  alloggio,
di  lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un  programma
terapeutico  di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il
giudice  stabilisce  i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
programma di recupero prosegua.
  6.  Dei  provvedimenti  del  giudice e' data in ogni caso immediata
comunicazione all'autorita' di  polizia  competente,  che  ne  vigila
l'osservanza  e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
GIP074 GPT075

	        
	      
                        Art. 284. (123) (130)
                         Arresti domiciliari
   1.  Con  il  provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
 giudice  prescrive  all'imputato  di  non allontanarsi dalla propria
 abitazione  o  da  altro  luogo di privata dimora ovvero da un luogo
 pubblico di cura o di assistenza.
   2.  Quando  e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla
 facolta'  dell'imputato  di comunicare con persone diverse da quelle
 che con lui coabitano o che lo assistono.
   3.   Se   l'imputato  non  puo'  altrimenti  provvedere  alle  sue
 indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione di
 assoluta  indigenza,  il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel
 corso  della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
 necessario   per   provvedere  alle  suddette  esigenze  ovvero  per
 esercitare una attivita' lavorativa.
   4.  Il  pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria, anche di
 propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza
 delle prescrizioni imposte all'imputato.
   5.  L'imputato  agli  arresti domiciliari si considera in stato di
 custodia cautelare.
 ((  5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli  arresti
 domiciliari  a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
 cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine
 il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie. ))

	        
	      
                              Art. 285.
                    Custodia cautelare in carcere
  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  la custodia cautelare, il
giudice ordina agli ufficiali e agli agenti  di  polizia  giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto
di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita'  giudiziaria.
  2.  Prima  del  trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a
custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non
per  il  tempo  e  con  le modalita' strettamente necessarie alla sua
traduzione.
  3.  Per  determinare  la  pena  da  eseguire, la custodia cautelare
subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando  si  tratti
di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda
di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a  norma
dell'articolo 11 del codice penale.
GIP076 GEN074 GPT077

	        
	      
                              Art. 286.
                 Custodia cautelare in luogo di cura
  1.  Se  la  persona  da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato  di  infermita'  di  mente  che  ne  esclude  o  ne  diminuisce
grandemente  la  capacita'  di  intendere o di volere, il giudice, in
luogo  della  custodia  in  carcere,  puo'   disporre   il   ricovero
provvisorio   in   idonea   struttura   del   servizio   psichiatrico
ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari  per  prevenire  il
pericolo  di  fuga.  Il  ricovero  non  puo'  essere mantenuto quando
risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

	        
	      
                       Art. 286-bis. (55) (74) (111)
                  (Divieto di custodia cautelare).
   1. (( COMMA ABROGATO DALLA L.12 LUGLIO 1999, N. 231 ))
(( 2.Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di  concerto
con  il  Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS
conclamata o di grave deficienza  immunitaria  e  sono  stabilite  le
procedure    diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.))
((111))
 ((3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la
sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma
4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona  che  si
trovi  in  tali  condizioni,  se  tali  esigenze  non  possono essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice  puo'  disporre  il
ricovero  provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio sanitario
nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,   i
provvedimenti  idonei  a  evitare  il  pericolo  di  fuga. Cessate le
esigenze di ricovero,   il   giudice   provvede a norma dell'articolo
275. ))
-----------------
AGGIORNAMENTO (111)
La l.  12 luglio 1999, n. 231   ha disposto che "il decreto di cui al
comma 2 del presente articolo 286-bis,e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

	        
	      
                              Art. 287.
        Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive
  1.  Salvo  quanto  previsto  da disposizioni particolari, le misure
previste in questo capo  possono  essere  applicate  solo  quando  si
procede  per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
GIP077 GEN075 GPT078

	        
	      
                              Art. 288.
        Sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori
  1.  Con  il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio
della  potesta'  dei  genitori,  il  giudice  priva   temporaneamente
l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
  2.  Qualora  si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale,
ovvero per uno dei delitti previsti dagli  articoli  530  e  571  del
codice  penale,  commesso  in  danno di prossimi congiunti, la misura
puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti  di  pena  previsti
dall'articolo 287 comma 1.
GIP077 GEN075 GPT078

	        
	      
                              Art. 289. (94)
          Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
                              o servizio
  1.  Con  il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio
di  un  pubblico   ufficio   o   servizio,   il   giudice   interdice
temporaneamente  all'imputato,  in  tutto  o in parte, le attivita' a
essi inerenti.
  2.   Qualora   si   proceda  per  un  delitto  contro  la  pubblica
amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico
ufficiale  o  dell'incaricato  di  un  pubblico servizio, anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo  287 comma 1.  (( Nel
corso  delle indagini  preliminari, prima di decidere sulla richiesta
del  pubblico   ministero   di   sospensione   dall'esercizio  di  un
pubblico ufficio o servizio, il  giudice  procede  all'interrogatorio
dell'indagato, con  le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. ))
  3.  La  misura  non  si  applica agli uffici elettivi ricoperti per
diretta investitura popolare.

	        
	      
                              Art. 290.
Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita'
                   professionali o imprenditoriali
  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  il  divieto di esercitare
determinate professioni, imprese o  uffici  direttivi  delle  persone
giuridiche  e  delle  imprese,  il  giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.
  2.  Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica
o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio  ovvero  per
alcuno  dei  delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di
societa' e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381  del
codice  penale,  la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
GIP077 GEN075 GPT078

	        
	      
                                Art. 291. (16) (72) (131)
                       Procedimento applicativo
    1.  Le  misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero,
  che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta
  si  fonda,  nonche'  tutti gli elementi a favore dell'imputato e le
  eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
    1-bis. ( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 332 )
    2.  Se  riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il
  giudice,  quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di
  soddisfare  taluna  delle esigenze cautelari previste dall'articolo
  274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il
  quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
  disposizioni dell'articolo 27.
    ((  2-bis.  In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero
  puo'  chiedere  al giudice, nell'interesse della persona offesa, le
  misure  patrimoniali  provvisorie  di  cui all'articolo 282-bis. Il
  provvedimento  perde  efficacia  qualora  la  misura  cautelare sia
  successivamente revocata. ))

	        
	      
                              Art. 292. (24) (72) (122)
                        Ordinanza del giudice
  1.  Sulla  richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con
ordinanza.
2.  L'ordinanza  che  dispone la misura cautelare contiene, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio:
    a)   le   generalita'   dell'imputato  o  quanto  altro  valga  a
identificarlo;
    b)  la  descrizione  sommaria  del  fatto con l'indicazione delle
norme di legge che si assumono violate;
    c)  l'esposizione  delle  specifiche  esigenze  cautelari e degli
indizi   che   giustificano  in  concreto  la  misura  disposta,  con
l'indicazione  degli  elementi  di  fatto  da  cui sono desunti e dei
motivi  per  i  quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del
tempo trascorso dalla commissione del reato;
    c-bis)  l'esposizione  dei motivi per i quali sono stati ritenuti
non  rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere,
l'esposizione  delle  concrete  e  specifiche ragioni per le quali le
esigenze  di  cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con
altre misure;
    d)  la  fissazione  della  data  di  scadenza  della  misura,  in
relazione  alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al
fine  di  garantire  l'esigenza  cautelare di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 274;
    e) la data e la sottoscrizione del giudice.
  2-bis.  L'  ordinanza  contiene  altresi'  la  sottoscrizione dello
ausiliario  che  assiste  il  giudice, il sigillo dell' ufficio e, se
possibile,  l'  indicazione  del  luogo in cui probabilmente si trova
l'imputato.
2-ter.  L'ordinanza  e'  nulla  se  non contiene la valutazione degli
elementi  a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358,
nonche' (( all'articolo 327-bis )).

	        
	      
                              Art. 293. (72) (93)
                        Adempimenti esecutivi
  1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la  custodia
cautelare  consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte
della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di   fiducia;   informa
immediatamente  il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero
quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale
di  tutte  le  operazioni  compiute.  Il  verbale  e'  immediatamente
trasmesso  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  e  al  pubblico
ministero.
  2.  Le  ordinanze  che  dispongono  misure  diverse  dalla custodia
cautelare sono notificate all'imputato.
  3.   Le   ordinanze  previste  dai  commi  1  e  2,  dopo  la  loro
notificazione o esecuzione, sono  depositate  nella  cancelleria  del
giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla  richiesta  del  pubblico
ministero   e  agli  atti   presentati  con  la  stessa.  Avviso  del
deposito e' notificato al difensore. ((93))
  4.  Copia  dell'ordinanza  che  dispone  una misura interdittiva e'
trasmessa   all'organo   eventualmente    competente    a    disporre
l'interdizione in via ordinaria.
------------------
AGGIORNAMENTO (93)
 La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 1997,  n. 192  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3  del  presente
articolo "nella parte in cui non prevede la facolta' per il difensore
di estrarre copia, insieme all'ordinanza  che  ha  disposto la misura
cautelare,  della  richiesta  del  pubblico  ministero  e  degli atti
presentati con la stessa".

	        
	      
                                 Art.  294. (16) (72) (92)(108) (113)
   (126)
                Interrogatorio della persona sottoposta
                      a misura cautelare personale
     1.  Fino  alla  dichiarazione  di  apertura del dibattimento, il
   giudice  che  ha  deciso  in  ordine all'applicazione della misura
   cautelare  se  non  vi  ha  proceduto  nel  corso  dell'udienza di
   convalida  dell'arresto  o  del  fermo  di  indiziato  di delitto,
   procede  all'interrogatorio  della  persona  in  stato di custodia
   cautelare  in  carcere  immediatamente e comunque non oltre cinque
   giorni  dall'inizio  dell'esecuzione della custodia, salvo il caso
   in cui essa sia assolutamente impedita. (92) (108)
     1-bis.  Se  la  persona e' sottoposta ad altra misura cautelare,
   sia  coercitiva  che  interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire
   non  oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della
   sua notificazione.
     1-ter.  L'  interrogatorio  della  persona  in stato di custodia
   cautelare  deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il
   pubblico  ministero  ne  fa  istanza  nella  richiesta di custodia
   cautelare.
     2.  Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con
   decreto   motivato  e  il  termine  per  l'interrogatorio  decorre
   nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della
   cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
   stesso.
     3.  Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le
   condizioni  di applicabilita' e le esigenze cautelari previste, (.
   .  .)  dagli  articoli  273,  274  e  275.  Quando ne ricorrono le
   condizioni,  provvede,  a  norma  dell'articolo 299, alla revoca o
   alla sostituzione della misura disposta.
     ((  4.  Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio
   e'  condotto  dal giudice con le modalita' indicate negli articoli
   64  e  65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di
   intervenire,  e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto.
   ))
   4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di
   assise  o  dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente
   del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
     5.  Per  gli  interrogatori  da assumere nella circoscrizione di
   altro  tribunale,  il giudice, o il presidente, nel caso di organo
   collegiale   qualora   non  ritenga  di  procedere  personalmente,
   richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
     6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
   da    parte    del   pubblico   ministero   non   puo'   precedere
   l'interrogatorio del giudice.
   ------------------
   AGGIORNAMENTO (92)
    La  Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n.
   77  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del
   presente  articolo  "nella parte in cui non prevede che, fino alla
   trasmissione  degli  atti  al giudice del dibattimento, il giudice
   proceda  all'interrogatorio  della  persona  in  stato di custodia
   cautelare  in  carcere  immediatamente e comunque non oltre cinque
   giorni dall'inizio di esecuzione della custodia".
   ------------------
   AGGIORNAMENTO (108)
    La  Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32
   ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 1 del
   presente  articolo  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che fino
   all'apertura     del     dibattimento     il    giudice    proceda
   all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in
   carcere"

	        
	      
                              Art. 295. (37) (134) (159)
                      Verbale di vane ricerche
  1.  Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata   e   non  e'  possibile  procedere  nei  modi  previsti
dall'articolo  293,  l'ufficiale  o  l'agente  redige  ugualmente  il
verbale,  indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette
senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
  2.  Il  giudice,  se  ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei
casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.
  3.  Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con le modalita' previste dagli
articoli  266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano,  ove  possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e
270.
  3-bis.  Fermo  quanto  disposto nel comma 3 del presente articolo e
nel  comma  5  dell'articolo  103, il giudice o il pubblico ministero
puo'  disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando
si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei   delitti   previsti   dall'articolo   51,  comma  3-bis  nonche'
dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.
  ((  3-ter.  Nei  giudizi  davanti  alla  Corte d'assise, ai fini di
quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il
presidente della Corte. ))

	        
	      
                              Art. 296.
                          L a t i t a n z a
  1.  E'  latitante  chi  volontariamente  si  sottrae  alla custodia
cautelare,  agli  arresti  domiciliari,  al  divieto   di   espatrio,
all'obbligo   di  dimora  o  a  un  ordine  con  cui  si  dispone  la
carcerazione.
  2.  Con  il  provvedimento  che  dichiara  la latitanza, il giudice
designa un difensore di ufficio al  latitante  che  ne  sia  privo  e
ordina  che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la
quale e' stata disposta la  misura  rimasta  ineseguita.  Avviso  del
deposito e' notificato al difensore.
  3.  Gli  effetti  processuali  conseguenti  alla  latitanza operano
soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata  dichiarata.
  4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che
vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia
altrimenti  perso  efficacia  ovvero siano estinti il reato o la pena
per cui il provvedimento e' stato emesso.
  5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.
GIP040 GEN040 GPT041

	        
	      
                              Art. 297. (18) (72) (154)
             Computo dei termini di durata delle misure
  1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell'arresto o del fermo.
  2.  Gli  effetti  delle  altre  misure decorrono dal momento in cui
l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293.
3.  Se  nei  confronti  di un imputato sono emesse piu' ordinanze che
dispongono   la   medesima  misura  per  uno  stesso  fatto,  benche'
diversamente  circostanziato  o qualificato, ovvero per fatti diversi
commessi  anteriormente  alla  emissione  della  prima  ordinanza  in
relazione  ai  quali  sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per
eseguire  gli  altri,  i termini decorrono dal giorno in cui e' stata
eseguita  o  notificata  la  prima  ordinanza e sono commisurati all'
imputazione  piu' grave. La disposizione non si applica relativamente
alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a
giudizio  disposto  per il fatto con il quale sussiste connessione ai
sensi del presente comma. (154)
  4.  Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto
dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per
la  deliberazione  della  sentenza  nel giudizio di primo grado o nel
giudizio  sulle  impugnazioni solo ai fini della determinazione della
durata  complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4.
(18)
  5.  Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato per
misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in
cui  e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con
lo  stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla
cessazione  di  questo.  Ai  soli  effetti del computo dei termini di
durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo
stato  di  detenzione  per  esecuzione  di pena o di internamento per
misura di sicurezza.
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  d.l.  1  marzo  1991  n. 60 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  22  aprile 1991, n. 133 ha disposto che " il comma 4 del
presente    articolo    297,   deve   intendersi   nel   senso   che,
indipendentemente  da  una  richiesta  del pubblico ministero e da un
provvedimento  del  giudice,  nel  computo  dei  termini  di custodia
cautelare  stabiliti  in  relazione  alle  fasi del giudizio di primo
grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni
in  cui  si  sono  tenute  le  udienze  e  di quelli impiegati per la
deliberazione  della  sentenza.  Dei  giorni suddetti si tiene invece
conto  nel  computo  dei termini di durata complessiva della custodia
cautelare  stabiliti  nell'articolo  303,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista
dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale."
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
  La  sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 3 novembre 2005,
n.  408  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del comma 3,
nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi,
quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano
gia'   desumibili   dagli  atti  al  momento  della  emissione  della
precedente ordinanza.

	        
	      
                              Art. 298.
               Sospensione dell'esecuzione delle misure
  1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei
confronti di un imputato al quale  sia  stata  applicata  una  misura
cautelare  personale  per  un  altro  reato ne sospende l'esecuzione,
salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con  la
espiazione della pena.
  2.  La sospensione non opera quando la pena e' espiata in regime di
misure alternative alla detenzione.

	        
	      
                              Art. 299.  (16)  (26) (72) (111)
                  Revoca e sostituzione delle misure
  1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate
quando  risultano  mancanti,  anche  per   fatti   sopravvenuti,   le
condizioni  di  applicabilita'  previste  dall'articolo  273  o dalle
disposizioni  relative  alle  singole  misure  ovvero   le   esigenze
cautelari previste dall'articolo 274.
  2. Salvo  quanto  previsto  dall' art.  275,  comma  3,  quando  le
esigenze   cautelari   risultano   attenuate     ovvero   la   misura
applicata  non  appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del   fatto
o  alla  sanzione  che  si  ritiene possa essere irrogata, il giudice
sostituisce la misura con  un'altra  meno  grave  ovvero  ne  dispone
l'applicazione con modalita' meno gravose.
  3.  Il  pubblico  ministero  e l'imputato richiedono la revoca o la
sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza
entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede
anche di ufficio quando  assume  l'interrogatorio  della  persona  in
stato  di  custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del
termine per le indagini preliminari o  dell'assunzione  di  incidente
probatorio   ovvero  quando  procede  all'udienza  preliminare  o  al
giudizio.
  3-bis.  Il  giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o
alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di  ufficio
o  su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se
nei due giorni  successivi  il  pubblico  ministero  non  esprime  il
proprio parere, il giudice procede.
   3-ter. Il giudice, valutati gli elementi  addotti  per  la  revoca
o la sostituzione  delle  misure,  prima  di provvedere puo' assumere
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza
di   revoca   o   di   sostituzione  e' basata  su  elementi  nuovi o
diversi  rispetto  a  quelli  gia' vatutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
  4.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  276, quando le esigenze
cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del  pubblico
ministero,  sostituisce  la  misura applicata con un'altra piu' grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose.
  4-bis.  Dopo   la   chiusura   delle  indagini  preliminari,  se
l'imputato  chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra
meno  grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il
giudice,  se  la  richiesta  non  e'  presentata  in  udienza, ne da'
comunicazione  al  pubblico  ministero,  il  quale,  nei  due  giorni
successivi, formula le proprie richieste.
  4-ter.  In ogni stato e grado del procedimento, quando non e' in
grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di
ufficio e senza formalita', accertamenti sulle condizioni di salute o
su  altre  condizioni  o  qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
accertamenti  sono  eseguiti al piu' presto e comunque entro quindici
giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta al giudice. Durante
tale periodo e' sospeso il termine previsto dal comma 3. ((111))
((4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
286-bis, comma 3)).
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
La l.12 lulgio 1999, n. 231 ha disposto (con l'art. 4) che " al comma
4-ter,  le   parole   "comma 4" sono sostituite dalle seguenti "comma
4-bis".
GIP079 GEN079 GPT080

	        
	      
                              Art. 300.
         Estinzione delle misure per effetto della pronuncia
                       di determinate sentenze
  1.  Le  misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della
medesima  persona,  e' disposta l'archiviazione ovvero e' pronunciata
sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
  2.  Se  l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere  e'  applicata
la   misura  di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico
giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312.
  3. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza
di condanna, le misure perdono  efficacia  se  la  pena  irrogata  e'
dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
  4.  La  custodia  cautelare  perde  altresi'  efficacia  quando  e'
pronunciata   sentenza   di   condanna,   ancorche'   sottoposta    a
impugnazione,  se  la  durata  della  custodia  gia'  subita  non  e'
inferiore all'entita' della pena irrogata.
  5.  Qualora  l'imputato  prosciolto  o  nei confronti del quale sia
stata emessa sentenza di non luogo a  procedere  sia  successivamente
condannato  per  lo  stesso  fatto,  possono essere disposte nei suoi
confronti misure coercitive quando ricorrono  le  esigenze  cautelari
previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

	        
	      
                              Art. 301. (1) (64) (72)
                    Estinzione di misure disposte
                       per esigenze probatorie
  1.   Le   misure   disposte  per  le  esigenze  cautelari  previste
dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia
se  alla  scadenza  del  termine  previsto  dall'articolo 292 comma 2
lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione.
  2.  La  rinnovazione  e'  disposta  dal  giudice  con ordinanza, su
richiesta  del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro
i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. (64)
((  2-bis.  Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d),
quando   si   procede  per  reati  diversi  sia  da  quelli  previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  numeri da 1 a 6, sia da
quelli   per   il  cui  accertamento  sono  richieste  investigazioni
particolarmente  complesse  per  la  molteplicita'  di fatti tra loro
collegati  ovvero  per  l'elevato  numero  di persone sottoposte alle
indagini   o   di  persone  offese,  ovvero  per  reati  per  il  cui
accertamento   e'   richiesto  il  compimento  di  atti  di  indagini
all'estero,   la  custodia  cautelare  in  carcere  disposta  per  il
compimento  delle  indagini  previste  dall'articolo  274,  comma  1,
lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni.
  2-ter.  La  proroga della medesima misura e' disposta, per non piu'
di  due  volte  ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal
giudice  con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero
prima  della  scadenza,  valutate  le  ragioni  che hanno impedito il
compimento  delle  indagini  per  le cui esigenze la misera era stata
disposta e previ interrogatorio dell'imputato. ))
PMP061 GIP080 PMT061 GEN080 GPT081
------------------
AGGIORNAMENTO (64)
  La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s.
s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto la illegittimita' costituzionale del
comma 2 del presente art. 301 "nella parte in cui non prevede che, ai
fini  dell'adozione  del  provvedimento  di rinnovazione della misura
cautelare  personale,  debba  essere previamente sentito il difensore
della persona da assoggettare alla misura".

	        
	      
                              Art. 302. (92) (129)
         Estinzione della custodia per omesso interrogatorio
            della persona in stato di custodia cautelare
  1.   La  custodia  cautelare  disposta  nel  corso  delle  indagini
preliminari  perde immediatamente efficacia se il giudice non procede
all'interrogatorio  entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo
la  liberazione,  la  misura  puo'  essere  nuovamente  disposta  dal
giudice,  su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio,
allorche',  valutati  i risultati di questo, sussistono le condizioni
indicate  negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel  caso  in  cui  la  persona,  senza  giustificato  motivo, non si
presenta  a  rendere  interrogatorio.  Si  osservano  le disposizioni
dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5. (92) ((129))
------------------
AGGIORNAMENTO (92)
 La  Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77
ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del presente articolo
limitatamente   alle   parole  "disposta  nel  corso  delle  indagini
preliminari".
------------------
AGGIORNAMENTO (129)
 La  Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-4 aprile 2001, n. 95
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "
nella  parte  in  cui non prevede che le misure cautelari coercitive,
diverse  dalla  custodia  cautelare,  e  quelle interdittive, perdono
immediatamente efficacia se il giudice non precede all'interrogatorio
entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis ".

	        
	      
                              Art. 303. (18) (26) (118) (123) (152)
         Termini di durata massima della custodia cautelare.
  1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
  a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o
l'ordinanza  con  cui  il  giudice  dispone il giudizio abbreviato ai
sensi  dell'articolo  438,  ovvero senza che sia stata pronunciata la
sentenza  di  applicazione  della pena su richiesta delle parti: ; 1)
tre  mesi,  quando  si  procede  per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
  2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni,
salvo quanto previsto dal numero 3);
  3)  un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o  la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a  venti  anni  ovvero  per  uno dei delitti
indicati  nell'articolo  407,  comma 2, lettera a), sempre che per lo
stesso  la  legge  preveda  la  pena  della  reclusione superiore nel
massimo a sei anni;
  b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla
sopravvenuta  esecuzione  della  custodia  sono  decorsi  i  seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo
grado:
  1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
  2)  un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
  3)  un  anno  e  sei  mesi, quando si procede per un delitto per il
quale  la  legge  stabilisce  la  pena dell'ergastolo o la pena della
reclusione superiore nel massimo a venti anni;
  3-bis)  qualora  si  proceda per i delitti di cui all'articolo 407,
comma  2,  lettera  a),  i  termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono
aumentati  fino  a  sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della
fase  precedente  ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini
di  cui  alla  lettera  d)  per  la  parte  eventualmente residua. In
quest'ultimo   caso   i   termini   di   cui  alla  lettera  d)  sono
proporzionalmente ridotti.
  b-bis)  dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il
giudizio  abbreviato  o  dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
  1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
  2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti
anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
  3)  nove  mesi,  quando  si  procede per un delitto per il quale la
legge  stabilisce  la  pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
  c)  dalla  pronuncia  della  sentenza  di condanna di primo grado o
dalla  sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado
di appello;
  1)  nove  mesi,  se vi e' stata condanna alla pena della reclusione
non superiore a tre anni;
  2)  un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a dieci anni;
  3)  un  anno  e  sei  mesi,  se  vi  e'  stata  condanna  alla pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione superiore a dieci anni; d) dalla
pronuncia  della  sentenza  di  condanna  in grado di appello o dalla
sopravvenuta  esecuzione  della  custodia  sono  decorsi  gli  stessi
termini  previsti  dalla  lettera  c) senza che sia stata pronunciata
sentenza  irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi e' stata condanna
in   primo  grado,  ovvero  se  la  impugnazione  e'  stata  proposta
esclusivamente   dal  pubblico  ministero,  si  applica  soltanto  la
disposizione del comma 4.
  2.  Nel  caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte
della  Corte  di  cassazione  o  per  altra  causa,  il  procedimento
regredisca  a  una  fase  o a un grado di giudizio diversi ovvero sia
rinviato  ad  altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone
il  regresso  o  il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia  cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. (152)
  3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato  sottoposto  a  custodia
cautelare,  i  termini  previsti  dal  comma  1  decorrono  di nuovo,
relativamente  a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento
in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
  4.  La  durata  complessiva  della  custodia cautelare, considerate
anche  le  proroghe  previste  dall'articolo 305, non puo' superare i
seguenti termini:
  a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni;
  b)  quattro  anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
  c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a venti anni. ((123))
  -------------------
  AGGIORNAMENTO (123)
  Il d.l. 21/11/2000, n. 335 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  19/1/2001, n. 3 ha disposto che" all'articolo 303, comma
1, lettera d), primo periodo dopo le parole "sentenza irrevocabile di
condanna"  sono  aggiunte  le seguenti", salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis)".
  -------------------
  AGGIORNAMENTO (152)
  La Corte costituzionale con sentenza n. 299 del 7 - 22 luglio 2005,
  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale del comma 2, nella parte
  in  cui  non  consente  di computare ai fini dei termini massimi di
  fase  determinati  dall'art.  304,  comma 6, dello stesso codice, i
  periodi  di  custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi
  dalla fase o dal grado in cui il procedimento e' regredito.

	        
	      
                           Art. 304. (18) (72) (118) (123)
              Sospensione dei termini di durata massima
                      della custodia cautelare
  1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
    a)   nella  fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui  il
dibattimento  e'  sospeso  o rinviato per impedimento dell'imputato o
del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta  dell'imputato  o  del suo
difensore,  sempre  che  la  sospensione  o il rinvio non siano stati
disposti  per  esigenze  di  acquisizione  della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
   b)   nella   fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui  il
dibattimento   e'   sospeso   o   rinviato   a  causa  della  mancata
presentazione,  dell'allontanamento o della mancata partecipazione di
uno  o  piu'  difensori  che  rendano  privo di assistenza uno o piu'
imputati;
   c)  nella  fase  del  giudizio,  durante  la  pendenza dei termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
  c-bis)  nel  giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza
e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e
b)  e  durante  la  pendenza  dei termini previsti dall'articolo 544,
commi 2 e 3.
  2.  I  termini  previsti  dall'articolo 303 possono essere altresi'
sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo
407,  comma  2,  lettera  a),  nel  caso di dibattimenti o di giudizi
abbreviati  particolarmente  complessi,  durante il tempo in cui sono
tenute  le  udienze  o  si delibera la sentenza nel giudizio di primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni.(18)
  3.  Nei  casi  previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal
giudice,   su   richiesta   del  pubblico  ministero,  con  ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310.
  4.  I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono
sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a  norma dell'articolo 310, se
l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o  rinviata  per taluno dei casi
indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
  5.  Le  disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche
se  riferite  al  giudizio  abbreviato  e  di  cui  al comma 4 non si
applicano  ai  coimputati  ai  quali  i  casi  di  sospensione non si
riferiscono  e  che chiedono che si proceda nei loro confronti previa
separazione dei processi.
  6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il
doppio  dei  termini  previsti  dall'articolo  303, commi 1, 2 e 3 ((
senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303,
comma  1,  lettera  b),  numero 3-bis) )) e i termini aumentati della
meta'   previsti   dall'articolo   303,  comma  4,  ovvero,  se  piu'
favorevole,  i  due  terzi del massimo della pena temporanea prevista
per  il  reato  contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
  7.  Nel  computo  dei  termini  di cui al comma 6, salvo che per il
limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non
si  tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera
b).
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il  d.l.  1  marzo  1991, n. 60 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  22  aprile 1991, n. 133 ha disposto che " il comma 2 del
presnte articolo 304, deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di
sospensione  ivi  prevista,  la  durata  complessiva  della  custodia
cautelare  puo' superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma
4,  del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto
dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice."

	        
	      
                           Art. 305. (118)
                  Proroga della custodia cautelare
  1.  In  ogni  stato  e  grado del procedimento di merito, quando e'
disposta  perizia  sullo  stato  di mente dell'imputato, i termini di
custodia  cautelare  sono prorogati per il periodo di tempo assegnato
per l'espletamento della perizia.La proroga e' disposta con ordinanza
dal   giudice,  su  richiesta  del  pubblico  ministero,  sentito  il
difensore.  L'ordinanza  e'  soggetta  a ricorso per cassazione nelle
forme previste dall'areticolo 311.
  2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo'
altresi'  chiedere  la  proroga dei termini di custodia cautelare che
siano  prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari
che,  in  rapporto  ad accertamenti particolarmente complessi, (( o a
nuove  indagini  disposte  ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ))
rendano  indispensabile  il  protrarsi  della  custodia.  Il giudice,
sentiti  il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza
appellabile  a norma dell'articolo 310. La proroga e' rinnovabile una
sola  volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono
essere comunque superati di oltre la meta'.
PMP062 GIP081 PMT062 GPT082

	        
	      
                              Art. 306.
        Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
  1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le
norme  del  presente  titolo,  il  giudice  dispone   con   ordinanza
l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
  2.  Nei  casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il
giudice  adotta  con  ordinanza  i  provvedimenti  necessari  per  la
immediata cessazione delle misure medesime.
GIP079 GIP082 GIP083 GEN077 GEN078 GEN079 GPT080 GPT083 GPT084

	        
	      
                              Art. 307. (18) (123)
               Provvedimenti in caso di scarcerazione
                     per decorrenza dei termini
  ((  1.  Nei  confronti  dell'imputato scarcerato per decorrenza dei
termini,  il  giudice,  dispone  le  altre  misure  cautelari  di cui
ricorrano  i  presupposti,  solo se sussistono le ragioni che avevano
determinato la custodia cautelare )).
  ((  1-bis.  Qualora  si  proceda  per  taluno  dei  reati  indicati
nell'articolo  407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure
cautelari   indicate   dagli   articoli   281,   282   e   283  anche
cumulativamente )).
  2.   La   custodia   cautelare,  ove  risulti  necessaria  a  norma
dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata:
    a)  se  l'imputato  ha  dolosamente trasgredito alle prescrizioni
inerenti  a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre
che,  in  relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna
delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
    b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di
primo  o  di  secondo  grado,  quando  ricorre  l'esigenza  cautelare
prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).
  3.  Con  il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase
in  cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del
computo  del  termine  previsto  dall'articolo  303 comma 4, si tiene
conto anche della custodia anteriormente subita.
  4.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia giudiziaria possono
procedere  al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni
inerenti  a  una  misura  cautelare disposta a norma del comma 1 (( o
nell'  ipotesi  prevista dal comma 2 lettera b) )), (( stia per darsi
))  alla  fuga.  Del  fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque
entro  le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale  del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  sul  fermo  di  indiziato  di
delitto.  Con  il  provvedimento  di  convalida,  il  giudice  per le
indagini  preliminari,  se  il  pubblico  ministero  ne fa richiesta,
dispone  con  ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura
della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
  5.  La  misura  disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto
se,  entro  venti  giorni  dalla ordinanza, il giudice competente non
provvede a norma del comma 2 lettera a).

	        
	      
                              Art. 308.
                      Termini di durata massima
            delle misure diverse dalla custodia cautelare
  1.  Le  misure  coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono
efficacia quando dall'inizio della  loro  esecuzione  e'  decorso  un
periodo  di  tempo  pari al doppio dei termini previsti dall'articolo
303.
  2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due
mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni  caso,  qualora  esse
siano  state  disposte  per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo'
disporne la rinnovazione anche al di  la'  di  due  mesi  dall'inizio
dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.
  3.  L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri
che la legge attribuisce al  giudice  penale  o  ad  altre  autorita'
nell'applicazione  di pene accessorie o di altre misure interdittive.

	        
	      
                              Art. 309. (72) (80) (90) (100)
                     Riesame delle ordinanze che
                   dispongono una misura coercitiva
  1.   Entro  dieci  giorni  dalla  esecuzione  o  notificazione  del
provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di  riesame,  anche
nel  merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo
che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello  del  pubblico
ministero.
  2.  Per  l'imputato  latitante  il  termine  decorre  dalla data di
notificazione  eseguita  a  norma  dell'articolo  165.  Tuttavia,  se
sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il termine decorre da tale
momento  quando  l'imputato  prova  di  non  aver  avuto   tempestiva
conoscenza del provvedimento.
  3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame
entro  dieci  giorni  dalla  notificazione  dell'avviso  di  deposito
dell'ordinanza che dispone la misura.
  3-bis.  Nei  termini previsti dai  commi 1, 2 e 3 non si  computano
i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio,
a norma dell'articolo 104, comma 3.
  4.  La  richiesta   di  riesame   e'  presentata  nella cancelleria
del  tribunale  indicato nel comma 7. Si osservano le forme  previste
dagli  articoli 582 e 583.
  5. Il   presidente    cura   che    sia    dato   immediato  avviso
all'autorita'  giudiziaria  procedente  la  quale,  entro  il  giorno
successivo, e comunque  non  oltre  il  quinto  giorno, trasmette  al
tribunale  gli  atti  presentati a norma  dell'articolo 291, comma 1,
nonche'  tutti  gli  elementi  sopravvenuti  a  favore  della persona
sottoposta alle indagini.
  6.  Con  la  richiesta  di riesame possono essere enunciati anche i
motivi. Chi  ha  proposto  la  richiesta  ha,  inoltre,  facolta'  di
enunciare  nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare
atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
  7.  Sulla   richiesta   di   riesame  decide  ((,  in  composizione
collegiale,)) il tribunale del luogo nel  quale  ha  sede la corte di
appello o la sezione distaccata della  corte  di  appello  nella  cui
circoscrizione e'  compreso  l'ufficio  del  giudice  che  ha  emesso
l'ordinanza.
  8. Il  procedimento  davanti  al tribunale si svolge in  camera  di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata  per  l'udienza  e'  comunicato,  almeno tre giorni prima, al
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel  comma  7  e,  se
diverso,  a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso
e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed  al
suo  difensore.    Fino  al  giorno  dell'udienza  gli  atti  restano
depositati  in  cancelleria,  con  facolta'  per  il   difensore   di
esaminarli e di estrarne copia.
  8-bis.  Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura puo' partecipare all'udienza in luogo del  pubblico  ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7.
  9.  Entro  dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se
non deve  dichiarare  l'inammissibilita'  della  richiesta,  annulla,
riforma  o  conferma  l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche
sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
Il  tribunale  puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo
in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi  da  quelli
enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per  ragioni  diverse da quelle
indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
  10.  Se  la  trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui
al  comma  5  o se  la  decisione  sulla  richiesta  di  riesame  non
interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza  che  dispone  la
misura coercitiva perde efficacia. (80)
TRI006 TRI007
-----------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La Corte costituzionale  con  la sentenza  7-15 marzo 1996,  n.  71
(in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato   "l' illegittimita'
costituzionale  del presente articolo nella parte in  cui non prevede
la  possibilita'  di  valutare  la   sussistenza  dei  gravi   indizi
di colpevolezza   nell'ipotesi  in  cui  sia  stato emesso il decreto
che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."

	        
	      
                              Art. 310. (72) (80)
                            A p p e l l o
  1.  Fuori  dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo  difensore  possono  proporre  appello
contro  le  ordinanze  in  materia  di  misure  cautelari  personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
  2.  Si  osservano le  disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3,
4  e  7.  Dell 'appello  e'  dato  immediato  avviso   all' autorita'
giudiziaria procedente che, entro  il giorno successivo, trasmette al
tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il  procedimento   davanti  al  tribunale  si  svolge  in  camera  di
consiglio  nelle  forme  previste dall'articolo 127. Fino  al  giorno
dell' udienza  gli   atti   restano   depositati  in  cancelleria con
facolta' per  il  difensore  di  esaminarli  e  di estrarne copia. Il
tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
  3.   L'esecuzione  della  decisione  con  la  quale  il  tribunale,
accogliendo l'appello del  pubblico  ministero,  dispone  una  misura
cautelare  e'  sospesa  fino  a  che  la  decisione  non sia divenuta
definitiva. ((80))
TRI008
-------------------
AGGIORNAMENTO (80)
  La Corte costituzionale  con  la sentenza  7-15 marzo 1996,  n.  71
(in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato   "l' illegittimita'
costituzionale  del presente articolo nella  parte in cui non prevede
la  possibilita'  di  valutare  la   sussistenza  dei  gravi   indizi
di colpevolezza  nell'ipotesi  in  cui  sia  stato emesso il  decreto
che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."

	        
	      
                              Art. 311. (90)
                        Ricorso per cassazione
  (( 1.  Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310,
il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione  della  misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro   dieci   giorni  dalla  comunicazione  o  dalla  notificazione
dell'avviso di deposito del provvedimento.  Il  ricorso  puo'  essere
proposto  anche  dal  pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7 dell'articolo 309. ))
  2.  Entro  i  termini  previsti  dall'articolo  309 commi 1, 2 e 3,
l'imputato e il suo difensore possono proporre  direttamente  ricorso
per  cassazione  per  violazione  di  legge  contro  le ordinanze che
dispongono una misura coercitiva. La proposizione del  ricorso  rende
inammissibile la richiesta di riesame.
  3.  Il  ricorso  e' presentato nella cancelleria del giudice che ha
emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in  quella
del  giudice  che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato
immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che,  entro  il
giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
  4.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, i motivi devono essere
enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di
enunciare  nuovi  motivi  davanti  alla  corte  di  cassazione, prima
dell'inizio della discussione.
  5.  La  Corte  di  cassazione  decide  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo  127.

	        
	      
                              Art. 312.
                     Condizioni di applicabilita'
  1.  Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle
misure di  sicurezza  e'  disposta  dal  giudice,  su  richiesta  del
pubblico  ministero,  in  qualunque  stato  e grado del procedimento,
quando sussistono  gravi  indizi  di  commissione  del  fatto  e  non
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2.
PMT114 PMP118

	        
	      
                              Art. 313.
                             Procedimento
  1.  Il  giudice  provvede  con ordinanza a norma dell'articolo 292,
previo accertamento sulla pericolosita'  sociale  dell'imputato.  Ove
non  sia  stato  possibile procedere all'interrogatorio della persona
sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento,  si
applica la disposizione dell'articolo 294.
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  299  comma  1,  ai fini
dell'articolo 206 comma 2 del codice penale,  il  giudice  procede  a
nuovi  accertamenti  sulla  pericolosita'  sociale  dell'imputato nei
termini indicati nell'articolo 72.
  3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312
e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano  le  norme  sulla
riparazione per l'ingiusta detenzione.

	        
	      
                              Art. 314. (85) (109) (166)
               Presupposti e modalita' della decisione
  1.  Chi  e'  stato  prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il
fatto  non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto
non  costituisce  reato  o non e' previsto dalla legge come reato, ha
diritto  a  un'equa  riparazione  per  la  custodia cautelare subita,
qualora  non  vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa
grave. ((109))
  2.  Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia
cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento  che  ha disposto la misura e' stato emesso o mantenuto
senza  che  sussistessero  le  condizioni  di applicabilita' previste
dagli articoli 273 e 280. ((109))
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano, alle medesime
condizioni,  a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato
provvedimento  di  archiviazione  ovvero  sentenza  di  non  luogo  a
procedere.
  4.  Il  diritto  alla riparazione e' escluso per quella parte della
custodia  cautelare  che  sia  computata ai fini della determinazione
della  misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni
conseguenti  all'applicazione  della  custodia  siano  state sofferte
anche in forza di altro titolo.
  5.  Quando  con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione
e'  stato  affermato  che  il  fatto non e' previsto dalla legge come
reato  per  abrogazione  della  norma incriminatrice, il diritto alla
riparazione   e'  altresi'  escluso  per  quella  parte  di  custodia
cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. (85)
------------------
AGGIORNAMENTO (85)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 314
"nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche
per  la  detenzione  ingiustamente patita a cusa di erroneo ordine di
esecuzione."
------------------
AGGIORNAMENTO (109)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-2aprile 1999, n. 109
ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del presente articolo
314  comma  1  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che chi e' stato
prosciolto  con  sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste,
per  non  avere  commesso  il fatto, perche' il fatto non costituisce
reato  o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa
riparazione  per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza
o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti
per la custodia cautelare";
comma  2  "nella  parte  in cui non prevede che lo stesso diritto nei
medesimi  limiti  spetta  al  prosciolto  per  qualsiasi  causa  o al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto
in  flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione
irrevocabile,  siano  risultate  insussistenti  le  condizioni per la
convalida".
------------------
AGGIORNAMENTO (166)
  La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno 2008, n. 215 ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 314
nella  parte  in  cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta,
condiziona   in   ogni   caso  il  diritto  all'equa  riparazione  al
proscioglimento   nel   merito   dalle  imputazioni,  secondo  quanto
precisato in motivazione.

	        
	      
                              Art. 315. (99) (117)
                   Procedimento per la riparazione
  ((  1.  La  domanda  di riparazione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita',  entro  due  anni  dal giorno in cui la sentenza di
proscioglimento  o  di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza
di  non  luogo  a  procedere  e'  divenuta  inoppugnabile  o e' stata
effettuata  la  notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona  nei  cui  confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3
dell'articolo 314;
  2.  L'entita'  della riparazione non puo' comunque eccedere lire un
miliardo ))
  3.  Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione
dell'errore giudiziario.
--------------
AGGIORNAMENTO (99)
La  Corte  Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale del comma 1 del presente
articolo  315, nella parte in cui prevede che il termine per proporre
la  domanda  di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento
di   archiviazione,   anziche'  dal  giorno  in  cui,  ricorrendo  le
condizioni  previste  dall'articolo 312, comma 3, del presente codice
di  procedura  penale,  e'  stata  effettuata  la  notificazione  del
provvedimento  di  archiviazione alla persona nei cui confronti detto
provvedimento e' stato pronunciato.

	        
	      
                              Art. 316.
               Presupposti ed effetti del provvedimento
  1.  Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o si
disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria,  delle
spese  di  procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del  processo  di
merito,  chiede  il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la
legge ne consente il pignoramento.
  2.  Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o si
disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato,
la  parte  civile  puo'  chiedere  il sequestro conservativo dei beni
dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto  dal
comma 1.
  3.  Il  sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova
anche alla parte civile.
  4.  Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si
considerano  privilegiati,  rispetto  a  ogni   altro   credito   non
privilegiato  di  data  anteriore  e ai crediti sorti posteriormente,
salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia  del  pagamento
dei tributi.
PMP063 PMT063

	        
	      
                              Art. 317.
                 Forma del provvedimento. Competenza
  1.  Il  provvedimento  che  dispone  il  sequestro  conservativo  a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'  emesso  con
ordinanza del giudice che procede.
  2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento
o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro  e'
ordinato,   prima   che   gli   atti   siano   trasmessi  al  giudice
dell'impugnazione, dal giudice che  ha  pronunciato  la  sentenza  e,
successivamente,  dal  giudice  che  deve decidere sull'impugnazione.
Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima  che  gli  atti
siano  trasmessi  al  giudice  competente, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
  3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal  codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  del
sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
  4.  Gli  effetti  del  sequestro  cessano  quando  la  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere non  e'  piu'  soggetta  a
impugnazione.  La  cancellazione  della trascrizione del sequestro di
immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero.  Se  il  pubblico
ministero  non  provvede,  l'interessato  puo'  proporre incidente di
esecuzione.
GIP084 GPT086

	        
	      
                              Art. 318.
           Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo
  1.  Contro  l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia
interesse puo' proporre richiesta di riesame,  anche  nel  merito,  a
norma dell'articolo 324.
  2.   La   richiesta   di  riesame  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.

	        
	      
                              Art. 319.
                         Offerta di cauzione
  1.  Se  l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a
garantire i crediti indicati nell'articolo 316,  il  giudice  dispone
con  decreto  che  non  si  faccia  luogo al sequestro conservativo e
stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere prestata.
  2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice
revoca  il  sequestro  conservativo  quando   ritiene   la   cauzione
proporzionata al valore delle cose sequestrate.
  3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il
responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di
merito, cauzione idonea.

	        
	      
                              Art. 320.
                   Esecuzione sui beni sequestrati
  1.  Il  sequestro  conservativo  si converte in pignoramento quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena
pecuniaria  ovvero  quando diventa esecutiva la sentenza che condanna
l'imputato e il responsabile civile  al  risarcimento  del  danno  in
favore  della parte civile. La conversione non estingue il privilegio
previsto dall'articolo 316 comma 4.
  2.  Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento
delle somme che rimangono ancora  dovute,  l'esecuzione  forzata  sui
beni  sequestrati  ha  luogo  nelle  forme  prescritte  dal codice di
procedura  civile.  Sul  prezzo  ricavato  dalla  vendita  dei   beni
sequestrati  e  sulle  somme  depositate  a  titolo di cauzione e non
devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme
dovute  alla  parte  civile  a  titolo di risarcimento del danno e di
spese processuali, le pene pecuniarie, le  spese  di  procedimento  e
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

	        
	      
                              Art. 321. (16) (128)
                  Oggetto del sequestro preventivo
  1.  Quando  vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa
pertinente  al  reato  possa  aggravare o protrarre le conseguenze di
esso  ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del
pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne
dispone  il  sequestro  con  decreto  motivato.  Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui
e' consentita la confisca.
  ((  2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a delitti
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
il  giudice  dispone  il  sequestro  dei beni di cui e' consentita la
confisca. ))
  3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero  o  dell'interessato  quando  risultano mancanti, anche per
fatti  sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita' previste dal
comma  1.  Nel  corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero  con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto  di  proporre  impugnazione.  Se  vi  e'  richiesta di revoca
dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada
anche  in  parte  respinta,  la  trasmette  al  giudice, cui presenta
richieste  specifiche  nonche'  gli  elementi  sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo
a quello del deposito nella segreteria.
  3-bis.   Nel  corso  delle  indagini  preliminari,  quando  non  e'
possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il provvedimento
del  giudice,  il  sequestro  e'  disposto  con  decreto motivato dal
pubblico  ministero.  Negli  stessi  casi,  prima dell'intervento del
pubblico  ministero,  al  sequestro  procedono  ufficiali  di polizia
giudiziaria,  i  quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono
il  verbale  al  pubblico  ministero del luogo in cui il sequestro e'
stato  eseguito.  Questi,  se  non dispone la restituzione delle cose
sequestrate,  richiede  al  giudice  la  convalida  e l'emissione del
decreto  previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se
disposto  dallo  stesso  pubblico  ministero,  o  dalla ricezione del
verbale,  se  il  sequestro  e'  stato  eseguito  di iniziativa dalla
polizia giudiziaria.
  3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti  dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza
di  convalida  entro  dieci  giorni  dalla ricezione della richiesta.
Copia  dell'ordinanza  e' immediatamente notificata alla persona alla
quale le cose sono state sequestrate.

	        
	      
                              Art. 322.         (16)
             Riesame del decreto di sequestro preventivo
  1.  Contro   il  decreto  di  sequestro  (( emesso  dal  giudice ))
l'imputato  e  il  suo  difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione
possono  proporre  richiesta  di  riesame,  anche nel merito, a norma
dell'articolo 324.
  2.   La   richiesta   di  riesame  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.

	        
	      
                            Art. 322-bis. (16) (90) (100)
                               Appello
  1.  Fuori   dei   casi  previsti  dall'articolo  322,  il  pubblico
ministero,  l'imputato  e  il suo difensore, la persona alla quale le
cose  sono  state  sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia
di  sequestro preventivo e contro il  decreto di revoca del sequestro
emesso dal pubblico ministero.
  1-bis.  Sull'appello decide ((, in  composizione  collegiale,))  il
tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio
che ha emesso il provvedimento.
  2.  L'appello  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento.  Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
310.

	        
	      
                              Art. 323.
            Perdita di efficacia del sequestro preventivo
  1.  Con  la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,
ancorche' soggetta a impugnazione, il  giudice  ordina  che  le  cose
sequestrate  siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve
disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale.  Il
provvedimento e' immediatamente esecutivo.
  2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e
questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo  la
sentenza  di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal
pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un  solo
esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
  3.  Se  e'  pronunciata  sentenza  di  condanna,  gli  effetti  del
sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle  cose
sequestrate.
  4.  La  restituzione  non  e'  ordinata  se  il  giudice dispone, a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose
appartenenti  all'imputato  o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

	        
	      
                              Art. 324.   (16) (100)
                       Procedimento di riesame
  1.  La  richiesta  di  riesame e' presentata, nella cancelleria del
tribunale indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla  data  di
esecuzione  del  provvedimento  che  ha disposto il sequestro o dalla
diversa data in cui l'interessato ha avuto  conoscenza  dell'avvenuto
sequestro.
  2.  La  richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo
582. Se  la  richiesta  e'  proposta  dall'imputato  non detenuto ne'
internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o
non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare
il  domicilio  presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal
comma  6;  in  mancanza,  l'avviso e' notificato mediante consegna al
difensore.  Se  la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa
abbia   omesso  di  dichiarare  il  proprio  domicilio,  l'avviso  e'
notificato mediante deposito in cancelleria.
  3.  La  cancelleria  da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo,  trasmette  al  tribunale
gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
  4.  Con  la  richiesta  di riesame possono essere enunciati anche i
motivi. Chi  ha  proposto  la  richiesta  ha,  inoltre,  facolta'  di
enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare
atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
  5.  Sulla richiesta di  riesame ((, in  composizione  collegiale,))
decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede
l'ufficio  che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni
dalla ricezione degli atti.
  6.  Il  procedimento  davanti  al  tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno  tre  giorni
prima,  l'avviso  della  data  fissata per l'udienza e' comunicato al
pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha  proposto  la
richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
  7.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La
revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo'
essere  disposta  nei  casi  indicati  nell'articolo  240 comma 2 del
codice penale.
  8.  Il  giudice  del  riesame,  nel  caso  di  contestazione  della
proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile,
mantenendo nel frattempo il sequestro.
TRI009 TRI010

	        
	      
                              Art. 325.          (16)
                        Ricorso per cassazione
  1.  Contro le ordinanze emesse a norma  (( degli articoli 322-bis e
324 )),  il  pubblico  ministero,  l'imputato  e il suo difensore, la
persona  alla  quale  le  cose  sono  state  sequestrate e quella che
avrebbe  diritto  alla loro restituzione possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge.
  2.  Entro  il  termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1,
contro il  (( decreto di sequestro emesso dal giudice ))  puo' essere
proposto  direttamente  ricorso  per  cassazione. La proposizione del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.
  4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

	        
	      
                              Art. 326.
                 Finalita' delle indagini preliminari
  1.  Il  pubblico  ministero  e  la  polizia  giudiziaria  svolgono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per
le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

	        
	      
                           Art. 327. (130)
                 Direzione delle indagini preliminari
   1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente
 della  polizia giudiziaria (( che, anche dopo la comunicazione della
 notizia   di   reato,  continua  a  svolgere  attivita'  di  propria
 iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. ))

	        
	      
                         Art. 327-bis. (122)
             (( Attivita' investigativa del difensore ))
  ((  1.  Fin  dal momento dell'incarico professionale, risultante da
atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per
ricercare  ed  individuare  elementi  di  prova  a favore del proprio
assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis
del presente libro.
  2.  La  facolta'  indicata  nel  comma 1 puo' essere attribuita per
l'esercizio  del  diritto  di  difesa,  in  ogni  stato  e  grado del
procedimento,  nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di
revisione.
  3.  Le  attivita'  previste  dal  comma 1 possono essere svolte, su
incarico  del  difensore,  dal  sostituto,  da  investigatori privati
autorizzati  e,  quando  sono  necessarie  specifiche  competenze, da
consulenti tecnici)).

	        
	      
                              Art. 328. (29) (118) (134) (167)
                 Giudice per le indagini preliminari

  1.  Nei  casi  previsti  dalla  legge, sulle richieste del pubblico
ministero,  delle  parti  private  e  della persona offesa dal reato,
provvede il giudice per le indagini preliminari.
  1-bis.  Quando  si  tratta  di  procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51 (( commi 3-bis e 3-quater, )) le funzioni di giudice
per   le  indagini  preliminari  sono  esercitate,  salve  specifiche
disposizioni  di  legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (118)
  ((  1-ter  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 CONV. CON
MOD. DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125. )) ((134))
  ((  1-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i delitti
indicati  nell'articolo  51,comma 3-quinquies, le funzioni di giudice
per  le  indagini  preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare  sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge,
da  un  magistrato  del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente. ))

-------------------
AGGIORNAMENTO (118)
  Il  d.l.  7  aprile 2000, n. 82 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  5  giugno  2000, n. 144 ha disposto che "la disposizione
del  comma  1-bis del presente art. 328, deve essere interpretata nel
senso  che  quando  si  tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo  51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche
le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esecitate da un
magistrato  del  tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente".
-------------------
AGGIORNAMENTO (134)
  Il  D.L.  18 ottobre 2001, n. 374, nel testo introdotto dalla legge
di  conversione  15 dicembre 2001, n. 438 ha disposto che la presente
disposizione    "si    applica    solo   ai   procedimenti   iniziati
successivamente  alla  data  di  entrata in vigore della disposizione
medesima".

	        
	      
                              Art. 329.
                         Obbligo del segreto
  1.  Gli  atti  di  indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato
non  ne  possa  avere  conoscenza  e, comunque, non oltre la chiusura
delle indagini preliminari.
  2.  Quando  e'  necessario  per  la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero puo', in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
114,  consentire,  con  decreto motivato, la pubblicazione di singoli
atti o di parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
  3.  Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in  caso  di  necessita'  per  la
prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato:
    a)  l'obbligo  del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo
consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
    b)  il  divieto  di  pubblicare  il  contenuto  di singoli atti o
notizie specifiche relative a determinate operazioni.

	        
	      
                              Art. 330.
                 Acquisizione delle notizie di reato
  1.  Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia
dei reati di propria  iniziativa  e  ricevono  le  notizie  di  reato
presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

	        
	      
                              Art. 331.
               Denuncia da parte di pubblici ufficiali
                 e incaricati di un pubblico servizio
  1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a  causa
delle  loro  funzioni  o del loro servizio, hanno notizia di un reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia  per  iscritto,  anche
quando  non  sia  individuata  la  persona  alla  quale  il  reato e'
attribuito.
  2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
  3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
  4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si  puo'  configurare  un  reato  perseguibile  di
ufficio,  l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero.

	        
	      
                              Art. 332.
                       Contenuto della denuncia
  1.  La  denuncia  contiene la esposizione degli elementi essenziali
del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia  nonche'
le  fonti  di prova gia' note. Contiene inoltre, quando e' possibile,
le  generalita',   il   domicilio   e   quanto   altro   valga   alla
identificazione  della  persona  alla  quale  il fatto e' attribuito,
della persona offesa e di coloro che siano in grado  di  riferire  su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

	        
	      
                              Art. 333.
                     Denuncia da parte di privati
  1.  Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio
puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia  e'
obbligatoria.
  2.   La   denuncia   e'   presentata   oralmente  o  per  iscritto,
personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  al   pubblico
ministero  o  a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata
per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore
speciale.
  3.  Delle  denunce  anonime  non puo' essere fatto alcun uso, salvo
quanto disposto dall'articolo 240.

	        
	      
                              Art. 334.
                            R e f e r t o
  1.  Chi  ha  l'obbligo  del  referto  deve  farlo  pervenire  entro
quarantotto ore o, se vi e' pericolo nel ritardo,  immediatamente  al
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera  o  assistenza  ovvero,  in
loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino.
  2.  Il  referto  indica  la  persona  alla  quale e' stata prestata
assistenza e, se e' possibile, le sue generalita', il luogo  dove  si
trova  attualmente  e  quanto  altro valga a identificarla nonche' il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento;  da'  inoltre
le  notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi
con i quali e' stato commesso e gli effetti che  ha  causato  o  puo'
causare.
  3. Se piu' persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta' di  redigere
e sottoscrivere un unico atto.

	        
	      
                         Art. 334-bis. (122)
((  Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di
                     investigazione difensiva ))
  (( 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis
non  hanno  obbligo  di  denuncia  neppure relativamente ai reati dei
quali  abbiano  avuto notizia nel corso delle attivita' investigative
da essi svolte )).

	        
	      
                              Art. 335. (72)
                   Registro delle notizie di reato
  1.  Il  pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato  che  gli
perviene   o   che   ha  acquisito  di  propria  iniziativa  nonche',
contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome  della  persona
alla quale il reato stesso e' attribuito.
  2.  Se  nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica   del   fatto   ovvero    questo    risulta    diversamente
circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura  l'aggiornamento delle
iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
  (( 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede  per uno dei delitti
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni  previste
dai commi 1 e 2 sono  comunicate  alla persona alla quale il reato e'
attribuito, alla  persona  offesa e ai  respettivi  difensori, ove ne
facciano richiesta.
  3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla  richiesta,  puo'
disporre, con  decreto  motivato, il segreto  sulle iscrizioni per un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. ))
PMP001 GIP001 PMT001 GEN001 GPT001

	        
	      
                              Art. 336.
                            Q u e r e l a
  1.  La  querela  e'  proposta  mediante  dichiarazione nella quale,
personalmente o a mezzo di  procuratore  speciale,  si  manifesta  la
volonta'  che  si  proceda  in ordine a un fatto previsto dalla legge
come reato.

	        
	      
                              Art. 337.
                       Formalita' della querela
0
  1.  La  dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste
dall'articolo 333 comma 2, alle  autorita'  alle  quali  puo'  essere
presentata  denuncia  ovvero  a un agente consolare all'estero. Essa,
con sottoscrizione autentica, puo'  essere  anche  recapitata  da  un
incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
  2.  Quando  la  dichiarazione  di querela e' proposta oralmente, il
verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o  dal
procuratore speciale.
  3.  La  dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante
di una persona giuridica, di un  ente  o  di  una  associazione  deve
contenere   la  indicazione  specifica  della  fonte  dei  poteri  di
rappresentanza.
  4.  L'autorita'  che  riceve  la  querela provvede all'attestazione
della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della
persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del
pubblico ministero.

	        
	      
                              Art. 338.
                   Curatore speciale per la querela
  1.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  121  del  codice penale, il
termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in  cui
e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
  2.  Alla  nomina  provvede, con decreto motivato, il giudice per le
indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa,  su
richiesta del pubblico ministero.
  3.  La  nomina  puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per
scopo  la  cura,  l'educazione,  la  custodia  o   l'assistenza   dei
minorenni.
  4.  Il  curatore  speciale  ha facolta' di costituirsi parte civile
nell'interesse della persona offesa.
  5.  Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene
dopo la presentazione della  querela,  provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari o il giudice che procede.

	        
	      
                              Art. 339.
                        Rinuncia alla querela
  1.  La  rinuncia  espressa  alla querela e' fatta personalmente o a
mezzo  di  procuratore  speciale,  con  dichiarazione   sottoscritta,
rilasciata   all'interessato   o   a   un   suo   rappresentante.  La
dichiarazione puo' anche essere fatta oralmente  a  un  ufficiale  di
polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identita' del
rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se  non  e'
sottoscritto dal dichiarante.
  2.  La  rinuncia  sottoposta  a  termini o a condizioni non produce
effetti.
  3.  Con  la  stessa  dichiarazione puo' essere fatta rinuncia anche
all'azione civile per le  restituzioni  e  per  il  risarcimento  del
danno.

	        
	      
                           Art. 340. (114)
                      Remissione della querela
  1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o
a   mezzo   di   procuratore  speciale,  con  dichiarazione  ricevuta
dall'autorita'  procedente  o  da un ufficiale di polizia giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.
  2.  La  dichiarazione  di  remissione e quella di accettazione sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
  3.  Il  curatore  speciale  previsto  dall'articolo 155 comma 4 del
codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.
  4.  (( Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo
che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. ))

	        
	      
                              Art. 341.
                       Istanza di procedimento
  1.  L'istanza  di procedimento e' proposta dalla persona offesa con
le forme della querela.

	        
	      
                              Art. 342.
                      Richiesta di procedimento
  1. La richiesta di procedimento e' presentata al pubblico ministero
con atto sottoscritto dall'autorita' competente.

	        
	      
                           Art. 343. (141)
                     Autorizzazione a procedere
  1.  Qualora  sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
  2.  Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto
divieto  di  disporre  il  fermo  o  misure  cautelari  personali nei
confronti   della   persona   rispetto   alla   quale   e'   prevista
l'autorizzazione  medesima  nonche'  di  sottoporla  a  perquisizione
personale  o  domiciliare,  a  ispezione personale, a ricognizione, a
individuazione,  a confronto, a intercettazione di conversazioni o di
comunicazioni.   Si   puo'   procedere   all'interrogatorio  solo  se
l'interessato lo richiede.
 3.  Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della
richiesta  di  autorizzazione,  quando  la  persona  e'  colta  nella
flagranza  di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2.
((  Tuttavia,  quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione
al  compimento  di  determinati  atti sono prescritte da disposizioni
della  Costituzione  o  di  leggi  costituzionali,  si applicano tali
disposizioni,  nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui
agli articoli 344, 345 e 346. ))
  4.  Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2
e 3 non possono essere utilizzati.
  5.  L'autorizzazione  a  procedere,  una  volta  concessa, non puo'
essere revocata.

	        
	      
                              Art. 344. (100)
               Richiesta di autorizzazione a procedere
  1. ((Il  pubblico  ministero  chiede   l'autorizzazione   prima  di
procedere  a  giudizio  direttissimo  o  di  richiedere  il  giudizio
immediato, il rinvio a  giudizio, il decreto penale di condanna o  di
emettere il decreto di citazione a  giudizio.))  La  richiesta  deve,
comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla  iscrizione nel
registro delle notizie di reato del nome della persona  per  la quale
e' necessaria l'autorizzazione.
  2.  Se  la  persona  per la quale e' necessaria l'autorizzazione e'
stata  arrestata  in  flagranza,  il  pubblico   ministero   richiede
l'autorizzazione  a  procedere  immediatamente e comunque prima della
udienza di convalida.
  3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede
senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne  sia  sorta  la
necessita'  dopo  che  si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero
dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte
del  comma  1.  Se  vi  e'  pericolo nel ritardo, il giudice provvede
all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
  4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle
quali soltanto e'  necessaria  l'autorizzazione  e  questa  tarda  ad
essere  concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati
per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.

	        
	      
                              Art. 345.
             Difetto di una condizione di procedibilita'
                 Riproponibilita' dell'azione penale
  1.   Il   provvedimento   di   archiviazione   e   la  sentenza  di
proscioglimento o di  non  luogo  a  procedere,  anche  se  non  piu'
soggetta  a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza
della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a
procedere,  non  impediscono  l'esercizio  dell'azione  penale per il
medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta
la  querela,  l'istanza,  la richiesta o e' concessa l'autorizzazione
ovvero  se  e'  venuta  meno  la  condizione  personale  che  rendeva
necessaria l'autorizzazione.
  2.  La  stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la
mancanza di  una  condizione  di  procedibilita'  diversa  da  quelle
indicate nel comma 1.

	        
	      
                              Art. 346.
             Atti compiuti in mancanza di una condizione
                          di procedibilita'
  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  343, in mancanza di una
condizione di procedibilita' che puo'  ancora  sopravvenire,  possono
essere  compiuti  gli  atti  di  indagine  preliminare  necessari  ad
assicurare le fonti di prova e, quando vi e'  pericolo  nel  ritardo,
possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.

	        
	      
                              Art. 347.     (37)  (72)
               Obbligo di riferire la notizia del reato
  1. Acquisita  la notizia di  reato, la  polizia  giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto,  gli elementi
essenziali  del  fatto  e gli altri elementi sino ad allora raccolti,
indicando le fonti di prova e le attivita'  compiute,   delle   quali
trasmette la relativa documentazione.
  2.  Comunica,  inoltre,  quando  e'  possibile,  le generalita', il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei
cui  confronti  vengono svolte le indagini, della persona offesa e di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
  2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i  quali  e'  prevista
l'assistenza del difensore della persona nei  cui  confronti  vengono
svolte le  indagini,  la  comunicazione   della  notizia  di reato e'
trasmessa al   piu'   tardi   entro  quarantotto  ore  dal compimento
dell'atto,   salve  le  disposizioni  di legge che prevedono  termini
particolari.
  3. Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati nell'articolo
(( 407, comma  2, lettera  a), numeri  da  1  a 6 )) e, in ogni caso,
quando  sussistono  ragioni  di  urgenza,  la   comunicazione   della
notizia  di  reato e' data immediatamente anche anche in forma orale.
Alla comunicazione orale deve seguire  senza ritardo  quella  scritta
 con  le  indicazioni  e  la documentazione previste dai commi 1 e 2.
  4.  Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.

	        
	      
                               Art. 348. (37) (130)
                  Assicurazione delle fonti di prova
   1.  Anche  successivamente  alla  comunicazione  della  notizia di
 reato,  la  polizia  giudiziaria  continua  a  svolgere  le funzioni
 indicate  nell'  articolo  55  raccogliendo  in specie ogni elemento
 utile  alla  ricostruzione  del  fatto  e  alla  individuazione  del
 colpevole. )) 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
     a)  alla  ricerca  delle cose e delle tracce pertinenti al reato
 nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
     b)   alla   ricerca  delle  persone  in  grado  di  riferire  su
 circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
     c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
   ((  3.  Dopo  l'intervento  del  pubblico  ministero,  la  polizia
 giudiziaria  compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma
 dell'articolo  370,  esegue  le  direttive del pubblico ministero ed
 inoltre  svolge  di  propria iniziativa, informandone prontamente il
 pubblico  ministero,  tutte  le  altre  attivita'  di  indagine  per
 accertare  i  reati  ovvero  richieste  da  elementi successivamente
 emersi e assicura le nuove fonti di prova. ))
   4.  La  polizia  giudiziaria,  quando,  di  propria iniziativa o a
 seguito  di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni
 che  richiedono  specifiche  competenze  tecniche, puo' avvalersi di
 persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

	        
	      
                           Art. 349. (153)
           Identificazione della persona nei cui confronti
            vengono svolte le indagini e di altre persone
  1.  La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione  della
persona  nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone
in  grado  di  riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti.
  2.  Alla  identificazione  della  persona nei cui confronti vengono
svolte  le  indagini  puo'  procedersi  anche eseguendo, ove occorra,
rilievi  dattiloscopici,  fotografici  e antropometrici nonche' altri
accertamenti.
  ((  2-bis.  Se  gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il
prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la
polizia  giudiziaria  procede al prelievo coattivo nel rispetto della
dignita'  personale  del  soggetto,  previa  autorizzazione  scritta,
oppure  resa  oralmente  e  confermata  per  iscritto,  del  pubblico
ministero. ))
  3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la polizia giudiziaria
invita  la  persona  nei  cui  confronti vengono svolte le indagini a
dichiarare  o  a  eleggere  il domicilio per le notificazioni a norma
dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
  4.  Se  taluna  delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi
identificare    ovvero    fornisce   generalita'   o   documenti   di
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi
per  ritenerne  la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei
propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario
per  la identificazione e comunque non oltre le dodici ore (( ovvero,
previo  avviso  anche  orale  al  pubblico  ministero,  non  oltre le
ventiquattro    ore,   nel   caso   che   l'identificazione   risulti
particolarmente  complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita'
consolare  o  di  un  interprete  ed  in tal caso con facolta' per il
soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. ))
  5.  Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto
e'  data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene
che  non  ricorrono  le  condizioni  previste  dal comma 4, ordina il
rilascio della persona accompagnata.
  6.  Al  pubblico  ministero  e'  data altresi' notizia del rilascio
della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto.

	        
	      
                              Art. 350.    (22)   (37)
                 Sommarie informazioni dalla persona
             nei cui confronti vengono svolte le indagini
  1.  Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita'
previste  dall'articolo  64,  sommarie  informazioni  utili  per   le
investigazioni  dalla  persona  nei  cui  confronti vengono svolte le
indagini che non si trovi in stato di arresto  o  di  fermo  a  norma
dell'articolo 384.
  2.   Prima   di  assumere  le  sommarie  informazioni,  la  polizia
giudiziaria invita la persona nei cui  confronti  vengono  svolte  le
indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a
norma dell'articolo 97 comma 3.
  3.   Le  sommarie  informazioni  sono  assunte  con  la  necessaria
assistenza  del  difensore,  al  quale  la  polizia  giudiziaria  da'
tempestivo  avviso.  Il  difensore  ha  l'obbligo  di  presenziare al
compimento dell'atto.
  4.  Se  il  difensore  non  e' stato reperito o non e' comparso, la
polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero  di  provvedere  a
norma dell'articolo 97, comma 4.
  5.  Sul  luogo  o  nell'immediatezza  del  fatto,  gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza  del  difensore,
assumere  dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo  384,
notizie  e  indicazioni  utili  ai  fini della immediata prosecuzione
delle indagini.
  6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del
difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5
e' vietata ogni documentazione e utilizzazione.
  (( 7. La polizia giudiziaria  puo'  altresi' ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
ma  di  esse  non e'  consentita  la  utilizzazione nel dibattimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3 )).  (( 37 ))
AGGIORNAMENTO   (22)
   La  Corte costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  l' illegittimita' costituzionale dell' art. 350,  settimo
comma,   limitatamente   all'  inciso    "salvo   quanto    previsto
dall' art. 503  comma 3".

	        
	      
                                 Art. 351. (37) (126)
                      Altre sommarie informazioni
     1.  La  polizia  giudiziaria  assume sommarie informazioni dalle
   persone  che  possono  riferire  circostanze  utili  ai fini delle
   indagini.  ((  Si  applicano  le  disposizioni del secondo e terzo
   periodo del comma 1 dell'articolo 362. ))
     1-bis.  All'assunzione di informazioni da persona imputata in un
   procedimento  connesso  ovvero  da  persona  imputata  di un reato
   collegato   a   quello  per  cui  si  procede  nel  caso  previsto
   dall'articolo  371,  comma  2, lettera b), procede un ufficiale di
   polizia  giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore,
   e'  avvisata  che  e' assistita da un difensore di ufficio, ma che
   puo'   nominarne   uno   di  fiducia.  Il  difensore  deve  essere
   tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

	        
	      
                           Art. 352. (165)
                            Perquisizioni
  1.  Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali
di  polizia  giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale
quando  hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino
occultate  cose  o  tracce  pertinenti  al  reato  che possono essere
cancellate  o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un
determinato  luogo  o  che  ivi  si  trovi la persona sottoposta alle
indagini o l'evaso.
  ((  1-bis.  Nella  flagranza  del  reato, ovvero nei casi di cui al
comma  2  quando  sussistono  i presupposti e le altre condizioni ivi
previsti,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria, adottando misure
tecniche  dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e
ad  impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di
sistemi  informatici  o  telematici,  ancorche' protetti da misure di
sicurezza,  quando  hanno fondato motivo di ritenere che in questi si
trovino  occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce
comunque   pertinenti  al  reato  che  possono  essere  cancellati  o
dispersi. ))
  2.  Quando  si  deve  procedere alla esecuzione di un'ordinanza che
dispone  la  custodia  cautelare  o  di  un  ordine  che  dispone  la
carcerazione  nei  confronti di persona imputata o condannata per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona
indiziata  di  delitto,  gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresi'  procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i
presupposti  indicati  nel comma 1 e sussistono particolari motivi di
urgenza  che  non consentono la emissione di un tempestivo decreto di
perquisizione.
  3.  La  perquisizione  domiciliare puo' essere eseguita anche fuori
dei  limiti  temporali  dell'articolo  251 quando il ritardo potrebbe
pregiudicarne l'esito.
  4.  La  polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non
oltre  le  quarantotto  ore,  al pubblico ministero del luogo dove la
perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute.
Il   pubblico   ministero,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

	        
	      
                           Art. 353. (165)
             Acquisizione di plichi o di corrispondenza
  1.  Quando  vi  e'  necessita'  di  acquisire  plichi  sigillati  o
altrimenti  chiusi,  l'ufficiale  di polizia giudiziaria li trasmette
intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
  2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili  alla  ricerca  e  all'assicurazione  di  fonti  di  prova  che
potrebbero  andare  disperse  a  causa  del  ritardo,  l'ufficiale di
polizia  giudiziaria  informa  col  mezzo  piu'  rapido  il  pubblico
ministero  il  quale  puo'  autorizzarne  l'apertura  immediata  (( e
l'accertamento del contenuto. ))
  3. Se si tratta di (( lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri  oggetti  di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se
inoltrati  per  via  telematica  ))  per  i  quali  e'  consentito il
sequestro  a  norma  dell'articolo  254,  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria,  in  caso  di  urgenza,  ordinano  a  chi e' preposto al
servizio  postale (( , telegrafico, telematico o di telecomunicazione
))  di  sospendere  l'inoltro.  Se  entro quarantotto ore dall'ordine
della  polizia  giudiziaria  il  pubblico  ministero  non  dispone il
sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

	        
	      
                  Art. 354. (130) (153) (165) (176)
             Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
                     e sulle persone. Sequestro

  1.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le
tracce  e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato
dei  luoghi  e  delle cose non venga mutato prima dell'intervento del
pubblico ministero.
  2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma  1  si  alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il
pubblico  ministero  non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non
ha  ancora  assunto  la  direzione  delle  indagini  gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato   dei   luoghi  e  delle  cose.  In  relazione  ai  dati,  alle
informazioni  e  ai  programmi informatici o ai sistemi informatici o
telematici,   gli   ufficiali  della  polizia  giudiziaria  adottano,
altresi',   le   misure   tecniche  o  impartiscono  le  prescrizioni
necessarie   ad   assicurarne   la   conservazione   e  ad  impedirne
l'alterazione  e  l'accesso  e  provvedono,  ove possibile, alla loro
immediata  duplicazione  su adeguati supporti, mediante una procedura
che  assicuri  la  conformita'  della  copia  all'originale  e la sua
immodificabilita'.  Se  del caso, sequestrano il corpo del reato e le
cose a questo pertinenti.
  3.  Se  ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali
di  polizia  giudiziaria  compiono i necessari accertamenti e rilievi
sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )).

	        
	      
                              Art. 355.
                Convalida del sequestro e suo riesame
  1.  Nel  caso  in  cui  abbia  proceduto  a  sequestro,  la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del  provvedimento
e  ne  consegna  copia  alla  persona  alla  quale le cose sono state
sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo,  e  comunque  non
oltre  le  quarantotto  ore,  al pubblico ministero del luogo dove il
sequestro e' stato eseguito.
  2.  Il  pubblico  ministero,  nelle quarantotto ore successive, con
decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti
ovvero  dispone  la  restituzione  delle  cose sequestrate. Copia del
decreto di convalida e' immediatamente notificata alla  persona  alla
quale le cose sono state sequestrate.
  3.  Contro  il  decreto  di convalida, la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla  quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica  del
decreto  ovvero  dalla  diversa  data  in  cui l'interessato ha avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame,  anche  nel
merito, a norma dell'articolo 324.
  4.   La   richiesta   di  riesame  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.
PMP066 PMT066

	        
	      
                              Art. 356.
                       Assistenza del difensore
  1.  Il  difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini  ha  facolta'  di  assistere,  senza   diritto   di   essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354
oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata  dal  pubblico
ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

	        
	      
                              Art. 357.   (37)
                    Documentazione dell'attivita'
                        di polizia giudiziaria
  1.  La  polizia  giudiziaria  annota  secondo le modalita' ritenute
idonee  ai  fini  delle  indagini,  anche  sommariamente,  tutte   le
attivita'  svolte,  comprese quelle dirette alla individuazione delle
fonti di prova.
  2.  Fermo  quanto  disposto  in  relazione  a specifiche attivita',
redige verbale dei seguenti atti:
    a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
    b)  sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
   (( c)   informazioni  assunte,  a  norma dell'articolo   351; ))
    d) perquisizioni e sequestri;
    e)  operazioni  e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e
354;
    f)   atti,  che  descrivono  fatti  e  situazioni,  eventualmente
compiuti sino a  che  il  pubblico  ministero  non  ha  impartito  le
direttive per lo svolgimento delle indagini.
  3.  Il  verbale  e'  redatto  da  ufficiali  o  agenti  di  polizia
giudiziaria nelle forme e con  le  modalita'  previste  dall'articolo
373.
  4. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta
a disposizione del pubblico ministero.
  5.  A  disposizione  del  pubblico ministero sono altresi' poste le
denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i  referti,
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

	        
	      
                              Art. 358.
             Attivita' di indagine del pubblico ministero
  1.  Il  pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini
indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti  e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

	        
	      
                              Art. 359.
              Consulenti tecnici del pubblico ministero
  1.  Il  pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e  ad  ogni  altra  operazione
tecnica  per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare
e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
  2.  Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad
assistere a singoli atti di indagine.
PMP067 PMP068 PMT067 PMT068

	        
	      
                         Art. 359-bis (176)
           (( (Prelievo coattivo di campioni biologici su
                          persone viventi).

  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo 349, comma 2-bis, quando
devono  essere  eseguite  le operazioni di cui all'articolo 224-bis e
non  vi  e'  il  consenso  della  persona  interessata,  il  pubblico
ministero  ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che
le  autorizza  con  ordinanza  quando  ricorrono  le  condizioni  ivi
previste.
  2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal  ritardo  possa  derivare  grave  o irreparabile pregiudizio alle
indagini,   il   pubblico  ministero  dispone  lo  svolgimento  delle
operazioni  con  decreto  motivato  contenente  i  medesimi  elementi
previsti  dal  comma  2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre
l'accompagnamento  coattivo,  qualora  la  persona da sottoporre alle
operazioni  non  si  presenti senza addurre un legittimo impedimento,
ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa
rifiuta  di  sottoporvisi.  Entro  le  quarantotto  ore successive il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la
convalida    del    decreto   e   dell'eventuale   provvedimento   di
accompagnamento  coattivo.  Il giudice provvede con ordinanza al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso
immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
  3.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli
132,  comma  2,  e  224-bis,  commi  2, 4 e 5, si applicano a pena di
nullita'  delle  operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni
cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'
articolo 191 )).

	        
	      
                              Art. 360.   (37)
                 Accertamenti tecnici non ripetibili
  1.  Quando  gli  accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a  modificazione,  il
pubblico  ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle
indagini, la persona offesa dal  reato  e  i  difensori  del  giorno,
dell'ora  e  del  luogo  fissati  per il conferimento dell'incarico e
della facolta' di nominare consulenti tecnici.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
  3.  I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati
hanno  diritto  di  assistere  al  conferimento   dell'incarico,   di
partecipare  agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
  4.  Qualora,  prima  del  conferimento  dell'incarico,  la  persona
sottoposta alle indagini  formuli  riserva  di  promuovere  incidente
probatorio,  il  pubblico  ministero  dispone che non si proceda agli
accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu'  essere
utilmente compiuti.
  5.  Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle  indagini  e  pur  non  sussistendo  le
condizioni  indicate  nell'ultima  parte  del  comma 4, ha ugualmente
disposto di procedere agli accertamenti,  i  relativi  risultati  non
possono essere utilizzati (( nel dibattimento. ))
PMP068 PMP075 PMT068 PMT075

	        
	      
                              Art. 361.
                 Individuazione di persone e di cose
  1.  Quando  e'  necessario  per  la  immediata  prosecuzione  delle
indagini,  il  pubblico  ministero  procede  alla  individuazione  di
persone,  di cose o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione
sensoriale.
  2.  Le  persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero
sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
  3.  Se  ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla
individuazione possa subire intimidazione  o  altra  influenza  dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero
adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2.
PMP076 PMT076

	        
	      
                                 Art. 362. (37) (122) (126)
                       Assunzione di informazioni
     1.  Il  pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
   possono  riferire  circostanze  utili ai fini delle indagini. Alle
   persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono
   essere  chieste  informazioni  sulle  domande  formulate  e  sulle
   risposte date. (( Si applicano le disposizioni degli articoli 197,
   197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. ))

	        
	      
                            Art. 363. (126)
                       Interrogatorio di persona
                  imputata in un procedimento connesso
     1.  Le  persone  imputate  in  un  procedimento connesso a norma
   dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti
   per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2,
   (( 3, 4 e 6. ))
     2.  La  disposizione  del  comma 1 si applica anche alle persone
   imputate  di  un  reato collegato a quello per cui si procede, nel
   caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

	        
	      
                              Art. 364.
                  Nomina e assistenza del difensore
  1.  Il  pubblico  ministero,  se  deve  procedere a interrogatorio,
ovvero a ispezione  o  confronto  cui  deve  partecipare  la  persona
sottoposta   alle   indagini,   la   invita  a  presentarsi  a  norma
dell'articolo 375.
  2.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  priva del difensore e'
altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che
puo' nominarne uno di fiducia.
  3.  Al  difensore  di  ufficio  o a quello di fiducia in precedenza
nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del  compimento
degli  atti  indicati  nel  comma  1 e delle ispezioni a cui non deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini.
  4.  Il  difensore  ha  in  ogni caso diritto di assistere agli atti
indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.
  5.  Nei  casi  di  assoluta urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere  che  il   ritardo   possa   pregiudicare   la   ricerca   o
l'assicurazione  delle  fonti  di  prova,  il pubblico ministero puo'
procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del
termine  fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque
tempestivamente. L'avviso  puo'  essere  omesso  quando  il  pubblico
ministero  procede a ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere che
le tracce o gli altri effetti  materiali  del  reato  possano  essere
alterati.  E'  fatta  salva,  in ogni caso, la facolta' del difensore
d'intervenire.
  6.  Quando  procede  nei  modi  previsti  dal  comma 5, il pubblico
ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i  motivi
della deroga e le modalita' dell'avviso.
  7.  E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste  al  compimento  degli
atti,  il  difensore puo' presentare al pubblico ministero richieste,
osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.
PMP039 PMT039

	        
	      
                              Art. 365.
                Atti ai quali il difensore ha diritto
                      di assistere senza avviso
  1.  Il  pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di
perquisizione  o  sequestro,  chiede  alla  persona  sottoposta  alle
indagini,  che  sia  presente,  se  e'  assistita  da un difensore di
fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore  di  ufficio  a
norma dell'articolo 97 comma 3.
  2.  Il  difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto,
fermo quanto previsto dall'articolo 249.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

	        
	      
                           Art. 366. (122)
                Deposito degli atti cui hanno diritto
                      di assistere i difensori
  1.  Salvo  quanto  previsto  da  specifiche disposizioni, i verbali
degli   atti   compiuti   dal  pubblico  ministero  e  dalla  polizia
giudiziaria  ai  quali  il  difensore  ha  diritto di assistere, sono
depositati  nella  segreteria  del  pubblico ministero entro il terzo
giorno  successivo  al  compimento  dell'atto,  con  facolta'  per il
difensore   di   esaminarli  ed  estrarne  copia  nei  cinque  giorni
successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto,
al  difensore  e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il
termine  decorre dal ricevimento della notificazione. (( Il difensore
ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si
trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia )).
  ((  2.  Il  pubblico ministero con decreto motivato, puo' disporre,
per  gravi  motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e
l'esercizio  della  facolta'  indicata nel terzo periodo dello stesso
comma  siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del
difensore,  per  non  oltre  trenta  giorni.  Contro  il  decreto del
pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore,
possono  proporre  opposizione  al  giudice,  che  provvede  ai sensi
dell'articolo 127 )) .

	        
	      
                              Art. 367.
                  Memorie e richieste dei difensori
  1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facolta'
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

	        
	      
                              Art. 368.
                      Provvedimenti del giudice
                     sulla richiesta di sequestro
  1.  Quando,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  il pubblico
ministero ritiene che non si debba disporre  il  sequestro  richiesto
dall'interessato,  trasmette  la  richiesta  con  il  suo  parere, al
giudice per le indagini preliminari.

	        
	      
                              Art. 369. (72)
                       Informazione di garanzia
  1. ((Solo quando deve compiere un atto al quale  il  difensore  ha
diritto di assistere, il pubblico ministero invia ))  per  posta, in
piego  chiuso  raccomandato  con  ricevuta di  ritorno, alla persona
sottoposta  alle  indagini e alla persona offesa una informazione di
garanzia  con  indicazione  delle  norme  di legge  che  si assumono
violate,  dell a  data  e  del  luogo  del  fatto  e  con  invito  a
esercitare la facolta' di nominare un difensore di fiducia.
  2.  Qualora  ne  ravvisi  la  necessita'  ovvero  l'ufficio postale
restituisca  il  piego  per  irreperibilita'  del  destinatario,   il
pubblico  ministero  puo' disporre che l'informazione di garanzia sia
notificata a norma dell'articolo 151.
PMP078 PMT078

	        
	      
                              Art. 369-bis. (125)
           (( (Informazione della persona sottoposta alle
                   indagini sul diritto di difesa)
  1.  Al  compimento  del primo atto a cui il difensore ha diritto di
assistere  e,  comunque,  prima dell'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio  ai sensi del combinato disposto degli articoli 375,
comma  3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti
successivi,   notifica  alla  persona  sottoposta  alle  indagini  la
comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
   2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
   a)  l'informazione  della obbligatorieta' della difesa tecnica nel
processo  penale,  con  l'indicazione  della  facolta'  e dei diritti
attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
   b)  il  nominativo  del  difensore  d'ufficio e il suo indirizzo e
recapito telefonico;
   c)  l'indicazione  della  facolta'  di  nominare  un  difensore di
fiducia   con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  l'indagato  sara'
assistito da quello nominato d'ufficio;
   d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio
ove  non  sussistano  le  condizioni per accedere al beneficio di cui
alla  lettera  e)  e  l'avvertimento  che,  in caso di insolvenza, si
procedera' ad esecuzione forzata;
   e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. ))

	        
	      
                              Art. 370.   (37) (100)
                     Atti diretti e atti delegati
  1. Il  pubblico  ministero  compie  personalmente ogni attivita' di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il  compimento
di  attivita'  di  indagine  e di atti specificamente  delegati,  ivi
compresi  gli  interrogatori ed i confronti  cui partecipi la persona
sottoposta  alle  indagini  che  si  trovi  in stato di liberta,' con
l'assistenza necessaria del difensore.
  2.  Quando  procede  a  norma  del  comma 1, la polizia giudiziaria
osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.
  3.  Per  singoli  atti  da  assumere  nella circoscrizione di altro
tribunale, il pubblico ministero, qualora non  ritenga  di  procedere
personalmente,  puo'  delegare,  secondo la rispettiva competenza per
materia, il pubblico  ministero  presso  il  tribunale ((. . .))  del
luogo.
  4.  Quando  ricorrono  ragioni  di urgenza o altri gravi motivi, il
pubblico ministero delegato a  norma  del  comma  3  ha  facolta'  di
procedere  di  propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello
svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono  necessari  ai
fini delle indagini.

	        
	      
                                 Art. 371. (29) (126)
           Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
     1.  Gli  uffici  diversi  del pubblico ministero che procedono a
   indagini  collegate,  si  coordinano  tra  loro per la speditezza,
   economia  ed  efficacia  delle  indagini  medesime.  A  tali  fini
   provvedono  allo  scambio  di  atti e di informazioni nonche' alla
   comunicazione   delle  direttive  rispettivamente  impartite  alla
   polizia  giudiziaria.  Possono altresi' procedere, congiuntamente,
   al compimento di specifici atti.
     2.  Le  indagini  di  uffici  diversi  del pubblico ministero si
   considerano collegate:
      a)  se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ((
   . . . ))
       ((  b)  se  si  tratta  di  reati dei quali gli uni sono stati
   commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne
   al  colpevole  o  ad  altri  il profitto, il prezzo, il prodotto o
   l'impunita',  o  che  sono stati commessi da piu' persone in danno
   reciproco  le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di
   una  sua  circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di
   un'altra circostanza. ))
       c)  se  la  prova  di piu' reati deriva, anche in parte, dalla
   stessa fonte.
     3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle
   indagini non ha effetto sulla competenza.

	        
	      
                              Art. 371-bis. (29) (167)
       (Attivita' di coordinamento del procuratore
             nazionale antimafia).
-  1.  Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in
relazione  ai  procedimenti  per  i delitti indicati nell'articolo 51
comma  3-  bis  ((  e  in  relazione  ai  procedimenti di prevenzione
antimafia.  ))  A  tal  fine  dispone  della  direzione investigativa
antimafia  e  dei  servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi.
  2.  Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso
nei  confronti  dei  procuratori  distrettuali  al  fine  di  rendere
effettivo  il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue di-
verse  articolazioni  e  di assicurare la completezza e tempestivita'
delle investigazioni.
  3.  Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il
procuratore nazionale antimafia, in particolare:
    a)  d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura
il  collegamento  investigativo  anche per mezzo dei magistrati della
Direzione nazionale antimafia;
    b)  cura,  mediante  applicazioni temporanee dei magistrati della
Direzione  nazionale  e  delle  direzioni  distrettuali antimafia, la
necessaria  flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
    c)  ai  fini  del coordinamento investigativo e della repressione
dei  reati  provvede  all'acquisizione e all'elaborazione di notizie,
informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata;
    f)  impartisce  ai  procuratori distrettuali specifiche direttive
alle  quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti
le   modalita'   secondo   le   quali   realizzare  il  coordinamento
nell'attivita' di indagine;
    g)  riunisce  i  procuratori  distrettuali interessati al fine di
risolvere   i   contrasti   che,  malgrado  le  direttive  specifiche
impartite,  sono  insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere
effettivo il coordinamento;
    h)  dispone  con  decreto  motivato,  reclamabile  al procuratore
generale  presso  la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini
preliminari  relative  a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51
comma 3- bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine
di  promuovere  o  rendere effettivo il coordinamento e questo non e'
stato possibile a causa della:
    1)   perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella  attivita'  di
indagine;
    2)  ingiustificata  e  reiterata  violazione  dei doveri previsti
dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
 3) (soppresso dalla legge di conversione).
  4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo
aver  assunto  sul  luogo  le necessarie informazioni personalmente o
tramite  un  magistrato  della Direzione nazionale antimafia all'uopo
designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia
o  il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento
degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. ))

	        
	      
                              Art. 372.       (26)     (29)
                      Avocazione delle indagini
  1.  Il  procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto  motivato,  e  assunte,   quando   occorre,   le   necessarie
informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
    a)  in  conseguenza  dell'astensione o della incompatibilita' del
magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua  tempestiva
sostituzione;
    b)  il  capo  dell'ufficio  del  pubblico  ministero ha omesso di
provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato  per
le  indagini  nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a) ,
b), d) , e).
(( 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d' appello, assunte
le necessarie informazioni,  dispone altresi',  con decreto motivato,
l' avocazione   delle   indagini   preliminari  relative  ai  delitti
previsti  dagli  art.  270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416
nei casi in cui e' obbligatorio  l' arresto  in  flagranza  e 422 del
codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non  risulta
effettivo il coordinamento  delle indagini  previste  dall' art. 371,
comma  1, e  non  hanno dato esito le riunioni  per il  coordinamento
disposte o promosse  dal procuratore  generale  anche d' intesa   con
altri procuratori  generali  interessati. ))

	        
	      
                              Art. 373.   (37)
                      Documentazione degli atti
  1.  Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, e' redatto
verbale:
    a)  delle  denunce,  querele e istanze di procedimento presentate
oralmente;
    b)  degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta
alle indagini;
    c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
    d) (( delle  sommarie  informazioni assunte a norma dell'articolo
362;
    d-bis. dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363; ))
    e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.
  2.  Il  verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo
III del libro II.
  3.  Alla  documentazione  delle  attivita' di indagine preliminare,
diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto  mediante
la  redazione  del  verbale  in  forma  riassuntiva ovvero, quando si
tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante
le annotazioni ritenute necessarie.
  4.  Gli  atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero
immediatamente dopo quando  ricorrono  insuperabili  circostanze,  da
indicarsi   specificamente,   che   impediscono   la   documentazione
contestuale.
  5.  L'atto  contenente  la  notizia  di  reato  e la documentazione
relativa alle indagini sono conservati in apposito  fascicolo  presso
l'ufficio  del  pubblico  ministero assieme agli atti trasmessi dalla
polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
  6.   Alla  redazione  del  verbale  e  delle  annotazioni  provvede
l'ufficiale di polizia giudiziaria  o  l'ausiliario  che  assiste  il
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

	        
	      
                              Art. 374.
                       Presentazione spontanea
  1.  Chi  ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha
facolta'  di  presentarsi  al  pubblico  ministero  e  di  rilasciare
dichiarazioni.
  2.  Quando  il  fatto  per  cui  si  procede e' contestato a chi si
presenta  spontaneamente  e  questi  e'  ammesso  a  esporre  le  sue
discolpe,   l'atto   cosi'   compiuto   equivale   per  ogni  effetto
all'interrogatorio. In tale ipotesi,  si  applicano  le  disposizioni
previste dagli articoli 64, 65 e 364.
  3.  La  presentazione  spontanea  non  pregiudica l'applicazione di
misure cautelari.

	        
	      
                              Art. 375.         (16)
                         Invito a presentarsi
  1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini
a presentarsi quando deve procedere ad  atti  che  ne  richiedono  la
presenza.
  2. L'invito a presentarsi contiene:
    a)  le generalita' o le altre indicazioni personali che valgono a
identificare la persona sottoposta alle indagini;
    b)  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  della presentazione nonche'
l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
    c) il tipo di atto per il quale l'invito e' predisposto;
    d)  l'avvertimento  che  il  pubblico ministero potra' disporre a
norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
  3.  Quando  la  persona  e'  chiamata  a  rendere l'interrogatorio,
l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del  fatto  quale
risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. (( L'invito puo'
inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma
1,   l'indicazione   degli   elementi   e  delle  fonti  di  prova  e
l'avvertimento  che  potra'  essere  presentata richiesta di giudizio
immediato. ))
  4.  L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima di
quello fissato  per  la  comparizione,  salvo  che,  per  ragioni  di
urgenza,  il  pubblico  ministero  ritenga  di abbreviare il termine,
purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire.
PMP079 PMT079

	        
	      
                              Art. 376.
                       Accompagnamento coattivo
             per procedere a interrogatorio o a confronto
  1.  Quando  si  tratta  di  procedere  ad  atti di interrogatorio o
confronto,  l'accompagnamento  coattivo  e'  disposto  dal   pubblico
ministero su autorizzazione del giudice.
PMP082 PMT082

	        
	      
                              Art. 377.
               Citazioni di persone informate sui fatti
  1.  Il pubblico ministero puo' emettere decreto di citazione quando
deve procedere ad atti  che  richiedono  la  presenza  della  persona
offesa  e  delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai
fini delle indagini.
  2. Il decreto contiene:
    a) le generalita' della persona;
    b)  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  della  comparizione nonche'
l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
    c)  l'avvertimento  che  il  pubblico ministero potra' disporre a
norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
  3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione
del consulente tecnico, dell'interprete  e  del  custode  delle  cose
sequestrate.
PMP082 PMP080 PMT080 PMT082

	        
	      
                              Art. 378.
               Poteri coercitivi del pubblico ministero
  1.  Il  pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i
poteri indicati nell'articolo 131.

	        
	      
                              Art. 379.
                      Determinazione della pena
  1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena e'
determinata a norma dell'articolo 278.

	        
	      
                 Art. 380. (24) (25) (37) (50) (104)
                    (130) (153) (157) (172)(177)
                  Arresto obbligatorio in flagranza

  1.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto  di  chiunque  e'  colto  in  flagranza di un delitto non
colposo,  consumato  o  tentato,  per il quale la legge stabilisce la
pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
  2.  Anche  fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti  di  polizia  giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
o tentati:
    a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo
I  del  libro  II  del codice penale per i quali e' stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni;
    b)  delitto  di  devastazione e saccheggio previsto dall'articolo
419 del codice penale;
    c)  delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione  non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni;
    d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600,
delitto  di  prostituzione  minorile  previsto dall'articolo 600-bis,
primo  comma,  delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter,  commi  primo  e  secondo,  anche  se  relativo al materiale
pornografico   di   cui   all'articolo  600-quater.1,  e  delitto  di
iniziative  turistiche  volte  allo  sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
    d-bis)   delitto  di  violenza  sessuale  previsto  dall'articolo
609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo comma, e delitto di
violenza  sessuale  di  gruppo  previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale.
    ((  e)  delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista  dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri  2),  prima  ipotesi,  3)  e  5), del codice penale, salvo che
ricorra,  in  questi  ultimi  casi,  la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale )). ( 50 )
    e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice
penale,   salvo   che   ricorra  la  circostanza  attenuante  di  cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
    f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
    g)  delitti  di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa  in  vendita,  cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto  al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e
di  esplosivi,  di  armi  clandestine  nonche' di piu' armi comuni da
sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18
aprile 1975 n. 110;
    h)  delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti
a  norma  dell'articolo  73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309 (b), salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
    i)  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine  costituzionale  per  i quali la legge stabilisce la pena
della  reclusione  non  inferiore  nel  minimo  a  quattro anni o nel
massimo a dieci anni;
    l)    delitti    di   promozione,   costituzione,   direzione   e
organizzazione  delle  associazioni  segrete previste dall'articolo 1
della  legge  25  gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere
militare  previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561,
delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei  gruppi  previsti  dagli
articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
    l-bis)   delitti   di  partecipazione,  promozione,  direzione  e
organizzazione   della   associazione   di   tipo   mafioso  prevista
dall'articolo 416-bis del codice penale;
    m)    delitti    di   promozione,   direzione,   costituzione   e
organizzazione    della    associazione   per   delinquere   prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
diretta  alla  commissione  di  piu'  delitti fra quelli previsti dal
comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente
comma.
  3.  Se  si  tratta  di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza  e'  eseguito  se  la  querela  viene  proposta,  anche con
dichiarazione  resa  oralmente  all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria  presente  nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di
rimettere   la   querela,  l'arrestato  e'  posto  immediatamente  in
liberta'.
   ----------------
   AGGIORNAMENTO (50)
  La  Corte  costituzionale con la sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54
(G.U. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
della  lettera  e)  del  secondo  comma del presente art. 380 " nella
parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  in flagranza per il
delitto  di  furto  aggravato  ai  sensi  dell'art. 625, primo comma,
numero  2,  prima  ipotesi,  nel  caso  in cui ricorra la circostanza
attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice".

	        
	      
             Art. 381. (16) (72) (153) (157) (167)(177)
                  Arresto facoltativo in flagranza

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta'
di  arrestare  chiunque  e'  colto  in  flagranza  di  un delitto non
colposo,  consumato  o  tentato,  per il quale la legge stabilisce la
pena  della  reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un
delitto  colposo  per  il  quale  la  legge  stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
  2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi'
facolta'  di  arrestare  chiunque  e'  colto  in flagranza di uno dei
seguenti delitti:
    a)   peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui  previsto
dall'articolo 316 del codice penale;
    b)  corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista
dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
    c)   violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale  prevista
dall'articolo 336 comma 2 .. del codice penale;
    d)  commercio  e  somministrazione  di  medicinali  guasti  e  di
sostanze  alimentari  nocive  previsti  dagli  articoli 443 e 444 del
codice penale;
    e)  corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice
penale;
    f)  lesione  personale  prevista  dall'articolo  582  del  codice
penale;
    ((  f-bis)  violazione  di  domicilio prevista dall'articolo 614,
primo e secondo comma, del codice penale ))
    g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
    h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del
codice penale;
    i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
    l)  appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice
penale;
    l-bis)  offerta,  cessione o detenzione di materiale pornografico
previste  dagli  articoli  600-ter,  quarto  comma,  e 600-quater del
codice  penale,  anche  se  relative al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;
    m)   alterazione   di  armi  e  fabbricazione  di  esplosivi  non
riconosciuti  previste  dagli  articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18
aprile 1975 n. 110.
  m-bis)   fabbricazione,   detenzione   o   uso   di   documento  di
identificazione  falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice
penale.
  m-ter)  falsa  attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla  identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale;
  m-quater)  fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o
l'accertamento  di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter
del codice penale.
  3.  Se  si  tratta  di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza  puo'  essere  eseguito se la querela viene proposta, anche
con  dichiarazione  resa  oralmente  all'ufficiale  o  all'agente  di
polizia  giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara
di  rimettere  la  querela,  l'arrestato  e'  posto immediatamente in
liberta'.
  4.   Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si  procede
all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla
gravita'  del  fatto  ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta
dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
  4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona richiesta di
fornire   informazioni  dalla  polizia  giudiziaria  o  dal  pubblico
ministero  per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il
rifiuto di fornirle.

	        
	      
                              Art. 382.
                          Stato di flagranza
  1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia
giudiziaria,  dalla  persona  offesa  o  da  altre  persone ovvero e'
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima.
  2.  Nel  reato  permanente lo stato di flagranza dura fino a quando
non e' cessata la permanenza.

	        
	      
                              Art. 383.
               Facolta' di arresto da parte dei privati
  1.  Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando  si  tratta  di  delitti
perseguibili di ufficio.
  2.  La  persona  che  ha  eseguito  l'arresto  deve  senza  ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato  alla
polizia  giudiziaria  la  quale redige il verbale della consegna e ne
rilascia copia.

	        
	      
                        Art. 384. (130) (153)
                    Fermo di indiziato di delitto
   1.  Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
 elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare
 l'indiziato  fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico
 ministero  dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un
 delitto  per  il  quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
 della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel
 massimo  a  sei  anni  ovvero  di  un delitto concernente le armi da
 guerra  e gli esplosivi (( o di un delitto commesso per finalita' di
 terrorismo,   anche   internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine
 democratico. ))
   2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero
 abbia  assunto  la  direzione  delle  indagini,  gli ufficiali e gli
 agenti   di  polizia  giudiziaria  procedono  al  fermo  di  propria
 iniziativa.
   3.  La  polizia  giudiziaria  procede  inoltre al fermo di propria
 iniziativa   qualora  sia  successivamente  individuato  l'indiziato
 ovvero  sopravvengano  ((  specifici  elementi, quali il possesso di
 documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia
 per  darsi  alla  fuga  )) e non sia possibile, per la situazione di
 urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

	        
	      
                              Art. 385.
                    Divieto di arresto o di fermo
                      in determinate circostanze
  1.  L'arresto  o  il  fermo  non e' consentito quando, tenuto conto
delle circostanze del fatto, appare  che  questo  e'  stato  compiuto
nell'adempimento  di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una facolta'
legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilita'.
PMT083

	        
	      
                              Art. 386.  (16) (72)
                   Doveri della polizia giudiziaria
                    in caso di arresto o di fermo
  1.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna  l'arrestato,
ne  danno  immediata  notizia  al  pubblico  ministero del luogo dove
l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato
o il fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia.
  2.  Dell'avvenuto  arresto  o  fermo  gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di  fiducia
eventualmente   nominato  ovvero  quello  di  ufficio  designato  dal
pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
  3. Qualora  non  ricorra  l'ipotesi  prevista  dall' articolo  389,
comma  2,  gli  ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato  o  il  fermato  a disposizione del pubblico ministero al
piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o  dal
fermo.  Entro  il  medesimo  termine trasmettono il relativo verbale,
salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore.  Il
verbale   contiene  l'eventuale  nomina  del  difensore  di  fiducia,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o  il
fermo  e'  stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
  4. Gli  ufficiali  e  gli agenti  di  polizia  giudiziaria  pongono
l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione  del  pubblico  ministero
mediante  la  conduzione  nella casa circondariale o mandamentale del
luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito.
  5. Il  pubblico  ministero  puo'  disporre  che  l'arrestato  o  il
fermato  sia  custodito, (( in  uno  dei  luoghi indicati nel comma 1
dell'articolo 284 )) ovvero, se ne possa derivare  grave  pregiudizio
per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
  6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha  disposto,  se
diverso da quello indicato nel comma 1.
  7.  L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3.
PMT083

	        
	      
                              Art. 387.
             Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
  1.  La  polizia  giudiziaria,  con il consenso dell'arrestato o del
fermato, deve senza ritardo dare notizia ai  familiari  dell'avvenuto
arresto o fermo.

	        
	      
                              Art. 388.
             Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
  1.   Il   pubblico   ministero  puo'  procedere  all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al  difensore
di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
  2.   Durante   l'interrogatorio,   osservate   le   forme  previste
dall'articolo 64, il pubblico  ministero  informa  l'arrestato  o  il
fermato  del  fatto  per  cui  si  procede  e delle ragioni che hanno
determinato il provvedimento comunicandogli inoltre  gli  elementi  a
suo  carico  e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, le
fonti.

	        
	      
                              Art. 389.
                    Casi di immediata liberazione
                     dell'arrestato o del fermato
  1.  Se  risulta evidente che l'arresto o il fermo e' stato eseguito
per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o  se  la
misura  dell'arresto o del fermo e' divenuta inefficace a norma degli
articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con
decreto   motivato   che   l'arrestato   o   il   fermato  sia  posto
immediatamente in liberta'.
  2.  La  liberazione  e' altresi' disposta prima dell'intervento del
pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che
ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito.
PMP084 PMP086 PMT084 PMT086

	        
	      
                              Art. 390.          (16)
           Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
  1.  Entro  quarantotto  ore  dall'arresto  o  dal fermo il pubblico
ministero,  qualora  non  debba  ordinare  la  immediata  liberazione
dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le
indagini preliminari competente in relazione al luogo dove  l'arresto
o il fermo e' stato eseguito.
  2.  Il  giudice  fissa  l'udienza  di  convalida  al  piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive  dandone  avviso,  senza
ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
  3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1.
  (( 3-bis.  Se  non  ritiene  di  comparire,  il  pubblico ministero
trasmette al giudice, per l'udienza di  convalida,  le  richieste  in
ordine  alla  liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si
fondano. ))
PMP087 GIP086 PMT087 GPT087

	        
	      
                               Art. 391. (16) (130)
                         Udienza di convalida
   1.  L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la
 partecipazione necessaria del ( ... ) difensore dell'arrestato o del
 fermato.
   2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o
 non  e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma
 4.
   3.   Il   pubblico   ministero,   se  comparso,  indica  i  motivi
 dell'arresto  o  del  fermo  e  illustra le richieste in ordine alla
 liberta'  personale.  Il  giudice  procede quindi all'interrogatorio
 dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si
 sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
   4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente
 eseguito  e  sono  stati osservati i termini previsti dagli articoli
 386  (  comma  3 ) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida
 con  ordinanza.  Contro  l'ordinanza  che decide sulla convalida, il
 pubblico  ministero  e  l'arrestato  o  il  fermato possono proporre
 ricorso per cassazione.
   5.   Se   ricorrono   le  condizioni  di  applicabilita'  previste
 dall'articolo   273  e  taluna  delle  esigenze  cautelari  previste
 dall'articolo  274,  il giudice dispone l'applicazione di una misura
 coercitiva  a  norma dell'articolo 291. (( Quando l'arresto e' stato
 eseguito  per  uno  dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2,
 ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai
 casi  di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al
 di  fuori  dei  limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
 lettera c), e 280. ))
   6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con
 ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
   7.  Le  ordinanze  previste  dai  commi  precedenti,  se  non sono
 pronunciate  in  udienza,  sono comunicate o notificate a coloro che
 hanno  diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in
 udienza   sono   comunicate   al  pubblico  ministero  e  notificate
 all'arrestato   o  al  fermato,  se  non  comparsi.  I  termini  per
 l'impugnazione  decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza
 ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo
 cessa  di  avere  efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
 pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento
 in  cui  l'arrestato  o il fermato e' stato posto a disposizione del
 giudice.

	        
	      
                         Art. 391-bis. (122)
        (( Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione
              di informazioni da parte del difensore)).
((1.  Salve  le incompatibilita' previste dall'articolo 197, comma 1,
lettere  c)  e  d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto,
gli  investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono
conferire  con  le  persone in grado di riferire circostanze utili ai
fini  dell'attivita'  investigativa.  In  questo caso, l'acquisizione
delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2.  Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di  cui  al  comma  1  una  dichiarazione  scritta  ovvero di rendere
informazioni   da   documentare   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 391-ter.
3.  In  ogni  caso,  il  difensore,  il  sostituto, gli investigatori
privati  autorizzati  o  i  consulenti  tecnici  avvertono le persone
indicate nel comma 1:
a) della propria qualita' e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni
o  assumere  informazioni  indicando,  in tal caso, le modalita' e la
forma di documentazione;
c)  dell'obbligo  di  dichiarare  se  sono  sottoposte  ad indagini o
imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per
un reato collegato;
d)   della   facolta'   di   non  rispondere  o  di  non  rendere  la
dichiarazione;
e)  del  divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilita' penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone gia' sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero   non   possono  essere  richieste  notizie  sulle  domande
formulate o sulle risposte date.
5.  Per  conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
una   persona   sottoposta   ad  indagini  o  imputata  nello  stesso
procedimento,  in  un procedimento connesso o per un reato collegato,
e'  dato  avviso,  almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la
cui  presenza  e' necessaria. Se la persona e' priva di difensore, il
giudice,  su richiesta del difensore che procede alle investigazioni,
dispone  la  nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo
97.
6.  Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di  una  delle  disposizioni  di  cui ai commi precedenti non possono
essere  utilizzate.  La  violazione  di tali disposizioni costituisce
illecito  disciplinare  ed  e'  comunicata  dal  giudice  che procede
all'organo titolare del potere disciplinare.
7.  Per  conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona   detenuta,   il   difensore   deve   munirsi   di  specifica
autorizzazione  del  giudice  che procede nei confronti della stessa,
sentiti   il   suo   difensore   ed   il  pubblico  ministero.  Prima
dell'esercizio   dell'azione  penale  l'autorizzazione  e'  data  dal
giudice  per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8.  All'assunzione  di  informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9.   Il   difensore  o  il  sostituto  interrompono  l'assunzione  di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona
non  sottoposta  ad  indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle
quali   emergano  indizi  di  reita'  a  suo  carico.  Le  precedenti
dichiarazioni  non possono essere utilizzate contro la persona che le
ha rese.
10.  Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell'attivita' investigativa abbia esercitato la facolta' di cui alla
lettera  d)  del  comma  3,  il  pubblico ministero, su richiesta del
difensore,  ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla
richiesta  medesima.  Tale  disposizione non si applica nei confronti
delle   persone  sottoposte  ad  indagini  o  imputate  nello  stesso
procedimento  e  nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o
imputate   in   un   diverso   procedimento  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo  210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore
che  per  primo  formula  le  domande.  Anche  con  riferimento  alle
informazioni  richieste  dal  difensore  si applicano le disposizioni
dell'articolo 362.
11.  Il  difensore,  in alternativa all'audizione di cui al comma 10,
puo'  chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la
facolta'  di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1. ))

	        
	      
                         Art. 391-ter. (122)
    (( Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni)).
1.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  391-bis,
sottoscritta  dal  dichiarante,  e' autenticata dal difensore o da un
suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalita' e quelle della persona che ha rilasciato la
dichiarazione;
c)  l'attestazione  di  avere  rivolto  gli avvertimenti previsti dal
comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione e' allegata alla relazione.
3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 391-bis sono
documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi
per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si
osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo,
in quanto applicabili.

	        
	      
                       Art. 391-quater. (122)
             ((Richiesta di documentazione alla pubblica
amministrazione)).
((1.  Ai  fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i
documenti  in  possesso  della pubblica amministrazione e di estrarne
copia a sue spese.
2.  L'istanza  deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente.
3.  In  caso  di  rifiuto  da parte della pubblica amministrazione si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368. ))

	        
	      
                      Art. 391-quinquies. (122)
                ((Potere di segretazione del pubblico
ministero)).
((1.  Se  sussistono  specifiche  esigenze attinenti all'attivita' di
indagine,  il  pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare
alle  persone  sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto
dell'indagine  di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una
durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1
alle  persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle
responsabilita'  penali  conseguenti  all'indebita  rivelazione delle
notizie. ))

	        
	      
                       Art. 391-sexies. (122)
               ((Accesso ai luoghi e documentazione)).
((1.  Quando  effettuano  un accesso per prendere visione dello stato
dei  luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o
per  eseguire  rilievi  tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi,  il  difensore,  il  sostituto  e gli ausiliari indicati
nell'articolo  391-bis  possono  redigere  un  verbale nel quale sono
riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalita' e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d)   l'indicazione   degli   eventuali   rilievi   tecnici,  grafici,
planimetrici,  fotografici  o  audiovisivi  eseguiti, che fanno parte
integrante  dell'atto  e  sono  allegati  al  medesimo. Il verbale e'
sottoscritto dalle persone intervenute.))

	        
	      
                       Art. 391-septies. (122)
             ((Accesso ai luoghi privati o non aperti al
pubblico)).
((  1.  Se  e'  necessario  accedere a luoghi privati o non aperti al
pubblico  e  non  vi  e'  il consenso di chi ne ha la disponibilita',
l'accesso,  su  richiesta  del difensore, e' autorizzato dal giudice,
con decreto motivato che ne specifica le concrete modalita'.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente e' avvertita della
facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia
prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3.  Non  e'  consentito  l'accesso  ai  luoghi  di  abitazione e loro
pertinenze,  salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri
effetti materiali del reato. ))

	        
	      
                       Art. 391-octies. (122)
                    ((Fascicolo del difensore)).
((1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare,
quando  il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della
parte  privata,  il  difensore  puo'  presentargli  direttamente  gli
elementi di prova a favore del proprio assistito.
2.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari  il  difensore che abbia
conoscenza  di  un  procedimento  penale puo' presentare gli elementi
difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga
conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale
non e' previsto l'intervento della parte assistita.
3.  La  documentazione  di  cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il
difensore  ne  richiede  la  restituzione,  in copia, e' inserita nel
fascicolo del difensore, che e' formato e conservato presso l'ufficio
del  giudice  per  le  indagini  preliminari. Della documentazione il
pubblico  ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima che
venga  adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il
loro  intervento.  Dopo  la  chiusura  delle  indagini preliminari il
fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo
433.
4.  Il difensore puo', in ogni caso, presentare al pubblico ministero
gli elementi di prova a favore del proprio assistito.))

	        
	      
                       Art. 391-nonies. (122)
               ((Attivita' investigativa preventiva)).
((  1.  L'attivita' investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con
esclusione  degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento
dell'autorita'  giudiziaria,  puo'  essere svolta anche dal difensore
che  ha  ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che si instauri
un procedimento penale.
2. Il mandato e' rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene
la  nomina  del  difensore  e  l'indicazione  dei  fatti  ai quali si
riferisce. ))

	        
	      
                       Art. 391-decies. (122)
             (( Utilizzazione della documentazione delle
investigazioni difensive)).
((  1.  Delle  dichiarazioni  inserite nel fascicolo del difensore le
parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2.   Fuori  del  caso  in  cui  e'  applicabile  l'articolo  234,  la
documentazione   di   atti   non  ripetibili  compiuti  in  occasione
dell'accesso   ai   luoghi,   presentata  nel  corso  delle  indagini
preliminari  o  nell'udienza  preliminare,  e' inserita nel fascicolo
previsto dall'articolo 431.
3.  Quando  si  tratta  di  accertamenti  tecnici  non ripetibili, il
difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per
l'esercizio   delle   facolta'   previste,   in  quanto  compatibili,
dall'articolo  360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al
comma  2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla
polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi.
4.  Il  verbale  degli  accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e,
quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi,
la  documentazione  degli  atti  compiuti  ai  sensi del comma 2 sono
inseriti  nel  fascicolo  del  difensore e nel fascicolo del pubblico
ministero.  Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma
1, lettera c) )).

	        
	      
                Art. 392. (62) (77) (96) (104) (144)
                          (157) (172) (176)
                               C a s i

  1.  Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
persona  sottoposta  alle indagini possono chiedere al giudice che si
proceda con incidente probatorio:
    a)  all'assunzione  della testimonianza di una persona, quando vi
e'  fondato  motivo  di  ritenere  che  la  stessa  non potra' essere
esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento;
    b)  all'assunzione  di  una  testimonianza  quando,  per elementi
concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona
sia  esposta  a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di
altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso;
    c)  all'esame  della  persona  sottoposta  alle indagini su fatti
concernenti la responsabilita' di altri;
       d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
    e)  al  confronto tra persone che in altro incidente probatorio o
al  pubblico  ministero  hanno reso dichiarazioni discordanti, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
    f)  a  una  perizia  o  a  un esperimento giudiziale, se la prova
riguarda  una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a
modificazione non evitabile;
    g)  a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non
consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
   1-bis.  Nei  procedimenti  per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui  all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale  il  pubblico  ministero,  anche  su  richiesta  della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda  con  incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di  persona  minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
  2.  Il  pubblico  ministero  e  la persona sottoposta alle indagini
possono  altresi'  chiedere  una  perizia  che, se fosse disposta nel
dibattimento,  ne  potrebbe  determinare  una sospensione superiore a
sessanta giorni (( ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o
prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis )). (62)
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AGGIORNAMENTO (62)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994
ha  disposto  la  illegittimita'  costituzionale  parziale  di questo
articolo  392 "nella parte in cui non consente che, nei casi previsti
dal  presente articolo, l'incidente probatorio possa essere richiesto
anche nella fase dell'udienza preliminare".

	        
	      
                              Art. 393. (62) (77)
                          R i c h i e s t a
  1.  La  richiesta  e' presentata entro i termini per la conclusione
delle indagini  preliminari  e  comunque  in  tempo  sufficiente  per
l'assunzione  della prova prima della scadenza dei medesimi termini e
indica:
    a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e
le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
    b)  le  persone  nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto della prova;
    c)  le  circostanze  che,  a  norma dell'articolo 392, rendono la
prova non rinviabile al dibattimento.
  2.  La  richiesta  proposta  dal  pubblico ministero indica anche i
difensori delle persone interessate a norma del comma 1  lettera  b),
la persona offesa e il suo difensore.
(( 2-bis. Con   la  richiesta   di   incidente   probatorio  di   cui
all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico  ministero  deposita tutti
gli atti di indagine compiuti )).
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  osservano  a pena di
inammissibilita'.
  4.  Il  pubblico  ministero  e  la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai
fini  dell'esecuzione  dell'incidente probatorio. Il giudice provvede
con  decreto  motivato,  concedendo   la   proroga   per   il   tempo
indispensabile  all'assunzione  della  prova  quando  risulta  che la
richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
anteriormente.  Nello  stesso  modo il giudice provvede se il termine
per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente
probatorio.  Del  provvedimento e' data in ogni caso comunicazione al
procuratore generale presso la corte di appello. (62)
PMT088 GPT089
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AGGIORNAMENTO (62)
  La   Corte   costituzionale,   con la sentenza 23 febbraio-10 marzo
1994, n. 77 ha disposto la illegittimita' costituzionale  parziale di
questo articolo 393 "nella parte in cui non consente  che,  nei  casi
previsti dall'articolo 392,  l'incidente   probatorio   possa  essere
richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare".

	        
	      
                              Art. 394.
                    Richiesta della persona offesa
  1.  La  persona  offesa  puo'  chiedere  al  pubblico  ministero di
promuovere un incidente probatorio.
  2.  Se  non  accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia
decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
PMT089

	        
	      
                              Art. 395.
            Presentazione e notificazione della richiesta
  1.  La  richiesta  di  incidente  probatorio  e'  depositata  nella
cancelleria del giudice per le  indagini  preliminari,  unitamente  a
eventuali  cose  o  documenti,  ed  e'  notificata a cura di chi l'ha
proposta, secondo i  casi,  al  pubblico  ministero  e  alle  persone
indicate  nell'articolo  393  comma  1  lettera  b).  La  prova della
notificazione e' depositata in cancelleria.

	        
	      
                              Art. 396.
                          D e d u z i o n i
  1.  Entro  due  giorni  dalla  notificazione  della  richiesta,  il
pubblico ministero ovvero la persona sottoposta  alle  indagini  puo'
presentare  deduzioni  sull'ammissibilita'  e  sulla fondatezza della
richiesta, depositare cose, produrre documenti nonche' indicare altri
fatti  che  debbano  costituire  oggetto  della prova e altre persone
interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).
  2.  Copia  delle  deduzioni  e' consegnata dalla persona sottoposta
alle indagini alla segreteria del pubblico  ministero,  che  comunica
senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La
persona sottoposta alle indagini puo' prendere  visione  ed  estrarre
copia delle deduzioni da altri presentate.

	        
	      
                              Art. 397.
                Differimento dell'incidente probatorio
  1.  Il  pubblico ministero puo' chiedere che il giudice disponga il
differimento  dell'incidente  probatorio  richiesto   dalla   persona
sottoposta  alle  indagini  quando la sua esecuzione pregiudicherebbe
uno o piu' atti di  indagine  preliminare.  Il  differimento  non  e'
consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
  2.   La   richiesta   di  differimento  e'  presentata  a  pena  di
inammissibilita' nella  cancelleria  del  giudice  entro  il  termine
previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:
    a)  l'atto  o  gli  atti  di indagine preliminare che l'incidente
probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
    b) il termine del differimento richiesto.
  3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza  con
la  quale  accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di
differimento.  L'ordinanza  di  inammissibilita'  o  di  rigetto   e'
immediatamente comunicata al pubblico ministero.
  4.  Nell'accogliere  la  richiesta di differimento il giudice fissa
l'udienza  per  l'incidente   probatorio   non   oltre   il   termine
strettamente  necessario  al  compimento  dell'atto  o  degli atti di
indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza  e'
immediatamente  comunicata  al  pubblico  ministero  e notificata per
estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera  b).
La  richiesta  di  differimento  e  l'ordinanza  sono depositate alla
udienza.

	        
	      
                              Art.  398.  (77) (96) (103) (104) (144)
(149) (157) (172)
                    Provvedimenti sulla richiesta
                       di incidente probatorio
  1.  Entro  due  giorni  dal  deposito  della prova della notifica e
comunque  dopo  la  scadenza  del  termine previsto dall'articolo 396
comma  1,  il  giudice  pronuncia  ordinanza  con  la quale accoglie,
dichiara   inammissibile   o   rigetta   la  richiesta  di  incidente
probatorio.   L'ordinanza   di   inammissibilita'  o  di  rigetto  e'
immediatamente  comunicata  al  pubblico  ministero e notificata alle
persone interessate.
  2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
    a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle
deduzioni;
    b)  le persone interessate all'assunzione della prova individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni;
    c)   la  data  dell'udienza.  Tra  il  provvedimento  e  la  data
dell'udienza  non  puo'  intercorrere  un  termine  superiore a dieci
giorni.
  3.  Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla  persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del
luogo  in  cui  si deve procedere all'incidente probatorio almeno due
giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni
precedenti  l'udienza  possono  prendere cognizione ed estrarre copia
delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare.
Nello  stesso  termine  l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero.
   3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti  hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis.
  4.  Se  si  deve  procedere  a  piu' incidenti probatori, essi sono
assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
  5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non
puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente,
qurst'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta.
   5-bis.  Nel  caso  di  indagini  che  riguardano  ipotesi di reato
previste  dagli  articoli  600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui  all'articolo  600-quater 1, 609-quater e (( 609-octies e 612-bis
))  del  codice  penale,  il  giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione  della prova (( vi siano minorenni, )) Con l'ordinanza
di  cui  al  comma  2,  stabilisce  il luogo, il tempo e Le modalita'
particolari  attraverso  cui  procedere  all'incidente probatorio, ((
quando  le  esigenze di tutela delle persone )) lo rendono necessario
od  opportuno.  A  tal  fine  l'udienza puo' svolgersi anche in luogo
diverso  dal  tribunale,  avvalendosi  il  giudice,  ove esistano, di
strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza, presso ((
l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. ))
Le    dichiarazioni    testimoniali    debbono   essere   documentate
integralmente  con  mezzi  di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando  si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero
della   consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'  anche  redatto
verbale  in  forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e'
disposta solo se richiesta dalle parti. (103) (149)
--------------
AGGIORNAMENTO (103)
 La  Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno-9 luglio 1998 n. 262
(G.U.  1a  s.s.  15/7/1998,  n.  28)  ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  del comma 5-bis del presente art. 398 "nella parte in
cui  non  prevede  l'ipotesi  di  reato di cui all'art. 609-quinquies
(Corruzione  di  minorenne)  del codice penale fra quelle in presenza
delle  quali,  ove  fra  le  persone interessate all'assunzione della
prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo,
il   tempo  e  le  modalita'  particolari  attraverso  cui  procedere
all'incidente  probatorio,  quando  le esigenze del minore lo rendono
necessario od opportuno".
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 AGGIORNAMENTO (149)
 La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005 n. 63 (G.U.
1a   s.s.   2/2/2005,   n.   5)   ha   dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  del comma 5-bis nella parte in cui non prevede che il
giudice  possa  provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della
prova  ove  fra  le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne
infermo  di  mente, quando le esigenze di questi lo rendano ecessario
od opportuno.

	        
	      
                              Art. 399.
                       Accompagnamento coattivo
                della persona sottoposta alle indagini
  1.  Se  la  persona  sottoposta  alle  indagini, la cui presenza e'
necessaria  per  compiere  un  atto  da  assumere   con   l'incidente
probatorio,  non  compare  senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.

	        
	      
                              Art. 400.
                 Provvedimenti per i casi di urgenza
  1. Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio,  il  giudice  dispone
con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti
siano abbreviati nella misura necessaria.

	        
	      
                              Art. 401.
                            U d i e n z a
  1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico  ministero  e  del  difensore  della  persona
sottoposta  alle  indagini.  Ha  altresi'  diritto di parteciparvi il
difensore della persona offesa.
  2.  In  caso  di  mancata  comparizione del difensore della persona
sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a  norma
dell'articolo 97 comma 4.
  3.  La  persona  sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno
diritto  di  assistere  all'incidente  probatorio  quando   si   deve
esaminare  un  testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono
assistere previa autorizzazione del giudice.
  4.  Non  e'  consentita  la  trattazione  e  la  pronuncia di nuovi
provvedimenti  su  questioni  relative  all'ammissibilita'   e   alla
fondatezza della richiesta.
  5.   Le   prove   sono  assunte  con  le  forme  stabilite  per  il
dibattimento. Il difensore della  persona  offesa  puo'  chiedere  al
giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
  6.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 402, e' vietato estendere
l'assunzione della prova  a  fatti  riguardanti  persone  diverse  da
quelle  i  cui  difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in
ogni  caso  vietato  verbalizzare  dichiarazioni   riguardanti   tali
soggetti.
  7.  Se  l'assunzione  della  prova  non  si conclude nella medesima
udienza, il giudice ne dispone il rinvio  al  giorno  successivo  non
festivo,  salvo  che lo svolgimento delle attivita' di prova richieda
un termine maggiore.
  8.  Il  verbale,  le  cose  e  i documenti acquisiti nell'incidente
probatorio sono trasmessi al pubblico ministero.  I  difensori  hanno
diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

	        
	      
                              Art. 402.
                 Estensione dell'incidente probatorio
  1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta
alle indagini chiede  che  la  prova  si  estenda  ai  fatti  o  alle
dichiarazioni  previsti  dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne
ricorrono i  requisiti,  dispone  le  necessarie  notifiche  a  norma
dell'articolo   398   comma   3  rinviando  l'udienza  per  il  tempo
strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta
non e' accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.

	        
	      
                              Art. 403. (96)
                   Utilizzabilita' nel dibattimento
             delle prove assunte con incidente probatorio
  1.  Nel  dibattimento  le  prove assunte con l'incidente probatorio
sono  utilizzabili  soltanto  nei  confronti  degli  imputati  i  cui
difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
(( 1-bis. Le prove di cui al comma   1   non  sono utilizzabili   nei
confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente  all'incidente
probatorio   da   indizi   di   colpevolezza se il difensore non   ha
partecipato alla loro assunzione,   salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia  divenuta impossibile)).

	        
	      
                              Art. 404.
                 Efficacia dell'incidente probatorio
                   nei confronti della parte civile
  1.  La  sentenza  pronunciata  sulla  base di una prova assunta con
incidente probatorio a cui il danneggiato  dal  reato  non  e'  stato
posto  in  grado  di  partecipare  non  produce  gli effetti previsti
dall'articolo 652, salvo che il danneggiato  stesso  ne  abbia  fatta
accettazione anche tacita.

	        
	      
                              Art. 405. (37) (117) (158) (173)
                      Inizio dell'azione penale
                           Forme e termini
  1.    Il   pubblico   ministero,   quando   non   deve   richiedere
l'archiviazione,  esercita l'azione penale, formulando l'imputazione,
nei  casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con
richiesta di rinvio a giudizio.
  1-bis.  Il  pubblico  ministero, al termine delle indagini, formula
richiesta  di  archiviazione  quando  la  Corte  di  cassazione si e'
pronunciata   in  ordine  alla  insussistenza  dei  gravi  indizi  di
colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta
alle indagini.
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  415-bis  )) il pubblico
ministero  richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in
cui  il  nome  della  persona  alla  quale  e' attribuito il reato e'
iscritto  nel  registro  delle  notizie di reato. Il termine e' di un
anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a).
  3.  Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la richiesta di
procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono
al pubblico ministero.
  4.  Se  e'  necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del
termine  e'  sospeso  dal  momento  della  richiesta  a quello in cui
l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.
AGGIORNAMENTO (173)
La  Corte  Costituzionale  con sentenza n. 121 del 2009 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1-bis.

	        
	      
            Art. 406. (7) (34) (37) (123) (126-bis) (160)
                         Proroga del termine
  1.  Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al
giudice,   per   giusta   causa,  la  proroga  del  termine  previsto
dall'articolo  405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia
di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
  2.   Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal  pubblico
ministero  nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero
di   oggettiva   impossibilita'   di  concluderle  entro  il  termine
prorogato.
  2-bis.  Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi.
  ((  2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,
secondo  comma,  e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di
cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta. ))
  3.  La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice, con
l'avviso  della  facolta'  di  presentare memorie entro cinque giorni
dalla  notificazione,  alla  persona sottoposta alle indagini nonche'
alla  persona  offesa  dal  reato  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente  alla  sua  presentazione, abbia dichiarato di volere
esserne  informata.  Il  giudice  provvede  entro  dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
  4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in  camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei
difensori.
  5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo
periodo,  fissa  la  data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa
notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini  nonche',  nella  ipotesi prevista dal comma 3, alla persona
offesa  dal  reato.  Il  procedimento  si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127.
  5-bis.  Le  disposizioni  dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis
e  nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In tali
casi,  il  giudice  provvede  con  ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione  della  richiesta,  dandone  comunicazione  al pubblico
ministero.
  6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza  con  ordinanza  il  pubblico  ministero  a  proseguire  le
indagini
  7.  Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di  proroga, il
giudice,  se  il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto,
fissa  un  termine  non  superiore a dieci giorni per la formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
  8.  Gli  atti  di  indagine  compiuti  dopo  la presentazione della
richiesta  di  proroga  e prima della comunicazione del provvedimento
del  giudice  sono  comunque  utilizzabili,  sempre  che, nel caso di
provvedimento  negativo,  non  siano successivi alla data di scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini.
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AGGIORNAMENTO (34)
   La  Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174
(G.U.  1  s.s.  22/4/1992  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita
costituzionale di questo articolo , primo e secondo comma:
-  "  nella  parte  in  cui prevede che il giudice possa prorogare il
termine  per  le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del
termine stesso; "
-  "  nella  parte  in  cui  prevede  che  il giudice possa concedere
ulteriori  proroghe  del  termine  per  le  indagini preliminari solo
"prima della scadenza del termine prorogato."

	        
	      
  Art. 407. (37) (72) (117) (123) (126-bis) (127) (134) (144)(177)
                      Termini di durata massima
                     delle indagini preliminari
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.
  2.  La  durata  massima  e'  tuttavia  di  due  anni se le indagini
preliminari riguardano:
    a) i delitti appresso indicati:
      1)  delitti  di  cui  agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del
codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste
dalle  lettere  a),  d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
      2)  delitti  consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
      3)  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo  416-bis  del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
      4)  delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento  costituzionale  per  i quali la legge stabilisce la
pena  della  reclusione  non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo
comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
      5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa  in  vendita,  cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto  al  pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di  esplosivi,  di  armi  clandestine  nonche' di piu' armi comuni da
sparo  escluse  quelle  previste  dall'articolo 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
      6)  delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate  ai  sensi  dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
      7)  delitto  di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi
in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
  7-bis)  dei  delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1,
600-ter,  comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo  609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale (( ,
nonche'  dei  delitti  previsti  dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e
successive modificazioni )).
    b)  notizie  di  reato  cherendono  particolarmente  complesse le
investigazioni  per  la  molteplicita'  di  fatti  tra loro collegati
ovvero  per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese;
    c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
    d)   procedimenti   in   cui   e'   indispensabile  mantenere  il
collegamento   tra   piu'  uffici  del  pubblico  ministero  a  norma
dell'articolo 371.
  3.  Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il pubblico
ministero   non   abbia   esercitato   l'azione  penale  o  richiesto
l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla legge o prorogato dal
giudice,  gli  atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine
non possono essere utilizzati.

	        
	      
                              Art. 408.
                      Richiesta di archiviazione
               per infondatezza della notizia di reato
  1.  Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato e' infondata, presenta  al  giudice
richiesta   di  archiviazione.  Con  la  richiesta  e'  trasmesso  il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione  relativa
alle  indagini  espletate  e i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari.
  2.  L'avviso  della  richiesta  e'  notificato, a cura del pubblico
ministero,  alla  persona  offesa  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente  alla  sua  presentazione, abbia dichiarato di volere
essere informata circa l'eventuale archiviazione.
  3.  Nell'avviso  e'  precisato che, nel termine di dieci giorni, la
persona  offesa  puo'  prendere  visione  degli  atti  e   presentare
opposizione  con  richiesta  motivata  di prosecuzione delle indagini
preliminari.
PMP093 PMT091 PMT092

	        
	      
                        Art. 409. (117) (122)
                      Provvedimenti del giudice
                  sulla richiesta di archiviazione
  1.  Fuori  dei  casi  in  cui  sia  stata  presentata l'opposizione
prevista  dall'articolo  410, il giudice, se accoglie la richiesta di
archiviazione,  pronuncia  decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico  ministero.  Il provvedimento che dispone l'archiviazione e'
notificato  alla  persona  sottoposta  alle indagini se nel corso del
procedimento  e'  stata  applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare.
  2.  Se  non  accoglie  la  richiesta,  il  giudice  fissa  la  data
dell'udienza  in  camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero,  alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e alla persona
offesa  dal  reato.  Il  procedimento  si svolge nelle forme previste
dall'articolo  127.  ((  Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati  in  cancelleria  con  facolta'  del difensore di estrarne
copia )).
  3.   Della   fissazione   dell'udienza   il   giudice  da'  inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
  4.  A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene necessarie
ulteriori  indagini,  le  indica con ordinanza al pubblico ministero,
fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
  5.  Fuori  del  caso  previsto  dal comma 4, il giudice, quando non
accoglie  la  richiesta  di archiviazione, dispone con ordinanza che,
entro  dieci  giorni,  il  pubblico  ministero formuli l'imputazione.
Entro  due  giorni  dalla  formulazione  dell'imputazione, il giudice
fissa  con  decreto  l'udienza  preliminare.  Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
 6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per cassazione solo
  nei casi di nullita' previsti dall'articolo 127 comma 5.

	        
	      
                              Art. 410.
             Opposizione alla richiesta di archiviazione
  1.  Con  l'opposizione  alla  richiesta di archiviazione la persona
offesa dal reato chiede la prosecuzione  delle  indagini  preliminari
indicando, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova.
  2.  Se  l'opposizione  e'  inammissibile  e  la notizia di reato e'
infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato  e
restituisce gli atti al pubblico ministero.
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma,  in  caso  di  piu'  persone
offese, l'avviso per l'udienza e' notificato al solo opponente.
PMT091 GPT096

	        
	      
                              Art. 411.
                     Altri casi di archiviazione
  1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche
quando risulta che manca una condizione di procedibilita', che il
reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come
reato.
PMT091 GPT096

	        
	      
                              Art. 412.
                Avocazione delle indagini preliminari
               per mancato esercizio dell'azione penale
  1.  Il  procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto  motivato  l'avocazione  delle  indagini  preliminari  se  il
pubblico  ministero  non  esercita  l'azione  penale  o  non richiede
l'archiviazione nel termine stabilito dalla  legge  o  prorogato  dal
giudice.  Il  procuratore  generale  svolge  le  indagini preliminari
indispensabili e formula le sue richieste  entro  trenta  giorni  dal
decreto di avocazione.
  2.  Il  procuratore  generale puo' altresi' disporre l'avocazione a
seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

	        
	      
                              Art. 413.
           Richiesta della persona sottoposta alle indagini
                   o della persona offesa dal reato
  1.  La  persona  sottoposta  alle  indagini o la persona offesa dal
reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre  l'avocazione
a norma dell'articolo 412 comma 1.
  2.   Disposta  l'avocazione,  il  procuratore  generale  svolge  le
indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste  entro
trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

	        
	      
                              Art. 414.
                      Riapertura delle indagini
  1.  Dopo  il  provvedimento  di  archiviazione emesso a norma degli
articoli precedenti, il giudice autorizza  con  decreto  motivato  la
riapertura   delle  indagini  su  richiesta  del  pubblico  ministero
motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
  2.  Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico
ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
PMP097 GIP095 PGC007 GPT097

	        
	      
                           Art. 415. (117)
                  Reato commesso da persone ignote
  ((  1.  Quando  e'  ignoto l'autore del reato il pubblico ministero
entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato,
presenta   al   giudice   richiesta   di   archiviazione   ovvero  di
autorizzazione a proseguire le indagini.
  2.   Quando  accoglie  la  richiesta  di  archiviazione  ovvero  di
autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che
il  reato  sia da attribuire a persona gia' individuata ordina che il
nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
  3.  Si  osservano,  in quanto applicabili, le altre disposizioni di
cui al presente titolo.
  4.   Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  107-bis  delle  norme  di
attuazione,   di   coordinamento   e  transitorie,  la  richiesta  di
archiviazione  ed  il  decreto  del giudice che accoglie la richiesta
sono   pronunciati   cumulativamente  con  riferimento  agli  elenchi
trasmessi  dagli  organi di polizia con l'eventuale indicazione delle
denunce  che  il pubblico ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente dalla richiesta o dal decreto. ))

	        
	      
                         Art. 415-bis. (117)
           (( (Avviso all'indagato della conclusione delle
                        indagini preliminari)
  1.   Prima   della  scadenza  del  termine  previsto  dal  comma  2
dell'articolo  405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non
deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408
e  411,  fa  notificare  alla  persona  sottoposta alle indagini e al
difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  2.  L'avviso  contiene  la  sommaria  enunciazione del fatto per il
quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della
data  e  del luogo del fatto con l'avvertimento che la documentazione
relativa  alle  indagini espletate e' depositata presso la segreteria
del  pubblico  ministero  e  che  l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
  3.  L'avviso  contiene  altresi'  l'avvertimento  che l'indagato ha
facolta'  entro  il  termine  di venti giorni, di presentare memorie,
produrre    documenti,    depositare   documentazione   relativa   ad
investigazioni  del  difensore,  chiedere  al  pubblico  ministero il
compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se  l'indagato  chiede  di  essere  sottoposto  ad  interrogatorio il
pubblico ministero deve procedervi.
  4.   Quando  il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle  richieste
dell'indagato,  dispone nuove indagini, queste devono essere compiute
entro  trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il termine
puo'  essere  prorogato  dal  giudice per le indagini preliminari, su
richiesta  dei  pubblico ministero, per una sola volta e per non piu'
di sessanta giorni.
  5.  Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del
medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti
dai  commi  3  e  4,  sono  utilizzabili se compiuti entro il termine
stabilito  dal  comma  4,  ancorche' sia decorso il termine stabilito
dalla  legge  o  prorogato  dal  giudice  per l'esercizio dell'azione
penale o per la richiesta di archiviazione. ))

	        
	      
                              Art. 416. (94) (117) (160)
                    Presentazione della richiesta
                       del pubblico ministero
  1.  La  richiesta  di  rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico
ministero  nella  cancelleria  del  giudice. La richiesta di rinvio a
giudizio   e'   nulla  se  non  e'  preceduta  dall'avviso,  previsto
dall'articolo  415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio  ai  sensi  dell'articolo  375.  comma 3, qualora la
persona  sottoposta  alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta
ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma
3. (94)
  2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di  reato,  la  documentazione  relativa  alle indagini espletate e i
verbali  degli  atti  compiuti  davanti  al  giudice  per le indagini
preliminari.  Il  corpo  del reato e le cose pertinenti al reato sono
allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
  ((  2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo  comma,  del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio
del  pubblico  ministero  deve  essere depositata entro trenta giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari. ))
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AGGIORNAMENTO (94)
  La  legge  16  luglio  1997, n. 234 ha disposto che "il comma 1 del
presente  articolo,  come  modificato  dalla  stessa legge n. 234 del
1997,  non  si applica ai procedimenti penali nei quali, alla data di
entrata  in  vigore della stessa legge n. 234 del 1997, e' gia' stata
depositata  richiesta  di  rinvio  a  giudizio o e' gia' stato emesso
decreto di citazione a giudizio".

	        
	      
                           Art. 417. (117)
                  Requisiti formali della richiesta
                        di rinvio a giudizio
  1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
    a)  le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che  valgono  a  identificarlo  nonche'  le generalita' della persona
offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;
    (( b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze   aggravanti   e   di   quelle   che  possono  comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge ));
    c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
    d)  la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il
giudizio;
    e) la data e la sottoscrizione.

	        
	      
                           Art. 418. (117)
                       Fissazione dell'udienza
  1.  Entro  ((  cinque  ))  giorni  dal deposito della richiesta, il
giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in
camera  di  consiglio,  provvedendo  a  norma dell'articolo 97 quando
l'imputato e' privo di difensore di fiducia.
  2.  Tra  la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza
non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

	        
	      
                        Art. 419. (118) (122)
                          Atti introduttivi
  1.  Il  giudice  fa  notificare all'imputato e alla persona offesa,
della  quale  risulti  agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso
del  giorno,  dell'ora  e del luogo dell'udienza, con la richiesta di
rinvio   a   giudizio   formulata   dal   pubblico  ministero  e  con
l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo sara' giudicato in
contumacia.
  2.   L'avviso  e'  altresi'  comunicato  al  pubblico  ministero  e
notificato   al  difensore  dell'imputato  con  l'avvertimento  della
facolta'  di  prendere  visione  degli  atti e delle cose trasmessi a
norma  dell'articolo  416  comma 2 e di presentare memorie e produrre
documenti.
  3.  L'avviso (( . . . )) contiene inoltre l'invito a trasmettere la
documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la
richiesta di rinvio a giudizio.
  4.  Gli  avvisi  sono  notificati  e comunicati almeno dieci giorni
prima  della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata
la  citazione  del  responsabile  civile  e  della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
  5.  L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere
il  giudizio  immediato  con dichiarazione presentata in cancelleria,
personalmente  o  a  mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni
prima  della  data  dell'udienza. L'atto di rinuncia e' notificato al
pubblico   ministero   e   alla  persona  offesa  dal  reato  a  cura
dell'imputato.
  6.  Nel  caso  previsto  dal  comma 5, il giudice emette decreto di
giudizio immediato.
  7.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  4  sono  previste a pena di
nullita'.
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                              Art. 420. (14) (117)
                    (( (Costituzione delle parti)
  1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
  2.  Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione
delle  parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni,
delle   comunicazioni  e  delle  notificazioni  di  cui  dichiara  la
nullita'.
  3.  Se  il  difensore  dell'imputato  non  e'  presente  il giudice
provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
  4.  Il  verbale  dell'udienza  preliminare  e' redatto di regola in
forma  riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su
richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva
ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. )).

	        
	      
                              Art. 420-bis. (117)
                    (( (Rinnovazione dell'avviso)
  1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso
dell'udienza  preliminare  a norma dell'articolo 419, comma 1, quando
e'  provato  o  appare  probabile  che  l'imputato non ne abbia avuto
effettiva  conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa
e  fuori  dei  casi di notificazione mediante consegna al difensore a
norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
  2.  La  probabilita'  che  l'imputato  non  abbia  avuto conoscenza
dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non
puo'   formare  oggetto  di  discussione  successiva  ne'  motivo  di
impugnazione. ))

	        
	      
                              Art. 420-ter. (117)
           (( (Impedimento a comparire dell'imputato o del
                             difensore)
  1.   Quando   l'imputato,   anche  se  detenuto,  non  si  presenta
all'udienza   e   risulta   che   l'assenza  e'  dovuta  ad  assoluta
impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro
legittimo  impedimento,  il  giudice, con ordinanza, anche d'ufficio,
rinvia  ad  una  nuova  udienza  e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
  2.  Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede
quando  appare  probabile  che  l'assenza dell'imputato sia dovuta ad
assoluta  impossibilita'  di  comparire  per  caso  fortuito  o forza
maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non
puo'   formare  oggetto  di  discussione  successiva  ne'  motivo  di
impugnazione.
  3.  Quando  l'imputato,  anche  se  detenuto,  non si presenta alle
successive  udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1 il
giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data
della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
  4.  In  ogni  caso  la  lettura  dell'ordinanza  che fissa la nuova
udienza  sostituisce  la  citazione e gli avvisi per tutti coloro che
sono o devono considerarsi presenti.
  5.  Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del
difensore,  quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta
impossibilita'   di  comparire  per  legittimo  impedimento,  purche'
prontamente   comunicato.   Tale   disposizione  non  si  applica  se
l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno
dei  medesimi  ovvero  quando  il  difensore impedito ha designato un
sostituto  o  quando  l'imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito. ))

	        
	      
                              Art. 420-quater. (117)
                    (( (Contumacia dell'imputato)
  1.  Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non
ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis
e  420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la
contumacia.
  2. L'imputato quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato
dal suo difensore.
  3.   Se   l'imputato   compare   prima  che  il  giudice  adotti  i
provvedimenti  di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca
l'ordinanza  che  ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato
puo'  rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
ad interrogatorio.
  4.  L'ordinanza  dichiarativa  di contumacia e' nulla se al momento
della  pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta
a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero
ad  assoluta  impossibilita'  di  comparire  per caso fortuito, forza
maggiore od altro legittimo impedimento.
  5.  Se  la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la
pronuncia   dell'ordinanza   prevista  dal  comma  1,  ma  prima  dei
provvedimenti  cui  al  comma  1 dell'articolo 424, il giudice revoca
l'ordinanza  medesima  e, se l'imputato non e' comparso, rinvia anche
d'ufficio  l'udienza.  Restano  comunque  validi gli atti compiuti in
precedenza,  ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova
e'  pervenuta  con  ritardo  senza  sua  colpa,  il  giudice  dispone
l'assunzione  o  la  rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai
fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
  6.  Quando  si  procede  a  carico di piu' imputati si applicano le
disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
  7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' allegata al decreto
che  dispone  il  giudizio.  Nel  decreto e' in ogni caso indicato se
l'imputato e' contumace o assente. ))

	        
	      
                              Art. 420-quinquies. (117)
       (( (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato)
  1.  Le  disposizioni  4  e  gli  articoli  420-bis e 420-ter non si
applicano  quando l'imputato, anche se impedito chiede o consente che
l'udienza  preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta
di   assistervi.   L'imputato  in  tali  casi  e'  rappresentato  dal
difensore.
  2.  L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di
udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. ))

	        
	      
                              Art. 421. (96) (117)
                             Discussione
  1.  Conclusi  gli  accertamenti  relativi  alla  costituzione delle
parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
  2.  Il  pubblico  ministero espone sinteticamente i risultati delle
indagini  preliminari  e  gli  elementi  di prova che giustificano la
richiesta   di   rinvio   a  giudizio.  ((  L'imputato  puo'  rendere
dichiarazioni    spontanee    e   chiedere   di   essere   sottoposto
all'interrogatorio,  per  il quale si applicano le disposizioni degli
articoli  64  e  65. )) Su richiesta di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio  sia  reso nelle forme previste dagli articoli 498 e
499.  Prendono  poi  la  parola, nell'ordine, i difensori della parte
civile,  del  responsabile civile, della persona civilmente obbligata
per  la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese.
Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
  3.  Il  pubblico  ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive  conclusioni  utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo
trasmesso  a  norma  dell'articolo  416  comma 2 nonche' gli atti e i
documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
  4.  Se  il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
dichiara chiusa la discussione.

	        
	      
                              Art. 421-bis. (117)
          (( (Ordinanza per l'integrazione delle indagini).
  1.  Quando  non  provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il
giudice,  se  le  indagini  preliminari  sono  incomplete,  indica le
ulteriori  indagini,  fissando il termine per il loro compimento e la
data  della  nuova  udienza  preliminare.  Del  provvedimento e' data
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
  2.  Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre
con  decreto  motivato  l'avocazione  delle  indagini a seguito della
comunicazione   prevista   dal   comma   1.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1. ))

	        
	      
                           Art. 422. (117)
        (( (Attivita' di integrazione probatoria del giudice)
  1.  Quando  non  provvede  a  norma  del comma 4 dell'articolo 421,
ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice puo' disporre, anche
d'ufficio,  l'assunzione  delle  prove delle quali appare evidente la
decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
  2.  Il  giudice,  se  non  e'  possibile  procedere  immediatamente
all'assunzione  delle  prove,  fissa  la  data  della nuova udienza e
dispone  la  citazione  dei  testimoni,  dei  periti,  dei consulenti
tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati
ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
  3.  L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma
2  sono  condotti  dal  giudice.  Il pubblico ministero e i difensori
possono  porre  domande,  a  mezzo  del giudice, nell'ordine previsto
dall'articolo  421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
  4.  In  ogni  caso  l'imputato  puo'  chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio,  per  il quale si applicano le disposizioni degli
articoli  64  e  65.  Su  richiesta  di parte, il giudice dispone che
l'interrogatorio  sia  reso nelle forme previste dagli articoli 498 e
499. ))

	        
	      
                              Art. 423.
                    Modificazione dell'imputazione
  1.  Se  nel  corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come e'
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato  connesso  a  norma
dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il
pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta  all'imputato
presente.  Se  l'imputato  non  e'  presente,  la modificazione della
imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai
fini della contestazione.
  2.  Se  risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere
di  ufficio,  il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico
ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato.
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                              Art. 424.
                      Provvedimenti del giudice
  1.  Subito  dopo  che e' stata dichiarata chiusa la discussione, il
giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo
a procedere o decreto che dispone il giudizio.
  2.  Il  giudice da' immediata lettura del provvedimento. La lettura
equivale a notificazione per le parti presenti.
  3.  Il  provvedimento  e' immediatamente depositato in cancelleria.
Le parti hanno diritto di ottenere copia.
  4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della sentenza di non luogo a procedere, il  giudice  provvede
non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

	        
	      
                              Art. 425. (49) (53) (117) (118)
                 (Sentenza di non luogo a procedere)
  1.  Se  sussiste  una  causa  che  estingue il reato o per la quale
l'azione  penale  non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve  essere
proseguita  se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero
quando  risulta  che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso  o  che  il  fatto  non costituisce reato o che si tratta di
persona  non  punibile  per  qualsiasi  causa,  il  giudice pronuncia
sentenza   di  non  luogo  a  procedere,  indicandone  la  causa  nel
dispositivo.
  2.  Ai  fini  della  pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il
giudice  tiene  conto  delle  circostanze attenuanti. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
  3.  Il  giudice  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori
o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
  4.  Il  giudice  non  puo'  pronunciare  sentenza  di  non  luogo a
procedere  se  ritiene  che  dal  proscioglimento dovrebbe conseguire
l'applicazione  di  una misura di sicurezza (( diversa dalla confisca
)).
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537".
  2.  All'articolo  579,  comma  1,  e all'articolo 680, comma 2, del
codice  di  procedura penale. le parole: "di proscioglimento o di non
luogo   a   procedere"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "o  di
proscioglimento.

	        
	      
                              Art. 426.
                       Requisiti della sentenza
  1. La sentenza contiene:
    a)  l'intestazione  "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorita' che l'ha pronunciata;
    b)  le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private;
    c) l'imputazione;
    d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui
la decisione e' fondata;
    e)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  degli articoli di legge
applicati;
    f) la data e la sottoscrizione del giudice.
  2.  In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta
dal presidente  del  tribunale  previa  menzione  della  causa  della
sostituzione.
  3.  Oltre  che  nel  caso  previsto  dall'articolo  125 comma 3, la
sentenza e'  nulla  se  manca  o  e'  incompleto  nei  suoi  elementi
essenziali  il  dispositivo  ovvero  se  manca  la sottoscrizione del
giudice.

	        
	      
                              Art. 427.  (54)  (59)
            Condanna del querelante alle spese e ai danni
  1.  Quando  si  tratta  di  reato per il quale si procede a querela
della persona offesa, con  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere
perche'  il  fatto  non  sussiste  o l'imputato non lo ha commesso il
giudice  condanna  il  querelante  al  pagamento  delle   spese   del
procedimento anticipate dallo Stato. (54)  ((59))
  2.  Nei  casi  previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e' fatta
domanda, condanna inoltre il querelante alla  rifusione  delle  spese
sostenute  dall'imputato  e,  se il querelante si e' costituito parte
civile, anche di quelle sostenute dal responsabile  civile  citato  o
intervenuto.  Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere
compensate in tutto o in parte.
  3. Se vi e' colpa grave, il giudice puo' condannare il querelante a
risarcire i danni  all'imputato  e  al  responsabile  civile  che  ne
abbiano fatto domanda.
  4.  Contro  il  capo  della  sentenza  di non luogo a procedere che
decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma
dell'articolo  428,  il  querelante,  l'imputato  e  il  responsabile
civile.
  5.  Se il reato e' estinto per remissione della querela, si applica
la disposizione dell'articolo 340 comma 4.
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AGGIORNAMENTO  (54)
  La  Corte  costituzionale, con la sentenza 2-21 aprile 1993, n. 180
(in G.U.  1a s.s.  28/4/1993, n. 18)  ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in
cui prevede, nel caso di  proscioglimento  dell'imputato per non aver
commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento
delle  spese  anticipate  dallo   Stato   anche   quando  risulti che
l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del
querelante ".
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AGGIORNAMENTO  (59)
  La Corte costituzionale, con  la  sentenza   18 novembre-3 dicembre
1993, n. 423  (in G.U. 1 a s.s. 9/12/1993, n. 50)  ha  dichiarato  la
illegittimita'   costituzionale del primo comma del presente articolo
" nella  parte  in  cui   prevede,   nel   caso   di  proscioglimento
dell'imputato  perche'  il fatto non sussiste o per non aver commesso
il fatto, che il giudice   condanni  il querelante al pagamento delle
spese anticipate dallo Stato anche in   assenza  di qualsiasi colpa a
questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela ".

	        
	      
                           Art. 428. (158)
     (( Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere ))
 (( 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre
  ricorso  per  cassazione:  a)  il procuratore della Repubblica e il
procuratore  generale;  b)  l'imputato, salvo che con la sentenza sia
stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso.  2.  La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione
nei  soli  casi  di  nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La
persona  offesa  costituita  parte  civile  puo' proporre ricorso per
cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la
Corte  di  cassazione  in  camera  di consiglio con le forme previste
dall'articolo 127. ))

	        
	      
                     Art. 429. (117) (118) (160)
                   Decreto che dispone il giudizio
  1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
    a)  le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali
che  valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
    b)  l'indicazione  della persona offesa dal reato qualora risulti
identificata;
    c)  l'enunciazione  ,  in forma chiara e precisa del fatto, delle
circostanze   aggravanti   e   di   quelle   che  possono  comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge;
    d)  l'indicazione  sommaria  delle fonti di prova e dei fatti cui
esse si riferiscono;
    e)  il  dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per
il giudizio;
    f)   l'indicazione   del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della
comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che  non comparendo
sara' giudicato in contumacia;
    g)  la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
  2.  Il  decreto  e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo  ovvero  se  manca  o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
  3.  Tra  la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
  ((  3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo  comma,  del  codice penale, il termine di cui al comma 3 non
puo' essere superiore a sessanta giorni. ))
  4.   Il   decreto  e'  notificato  all'imputato  contumace  nonche'
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura
del  provvedimento  di  cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti
giorni prima della data fissata per il giudizio.

	        
	      
                           Art. 430. (122)
                (( Attivita' integrativa di indagine
             del pubblico ministero e del difensore )).
  ((  1.  Successivamente  all'emissione  del  decreto che dispone il
giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle
proprie  richieste  al  giudice  del dibattimento, compiere attivita'
integrativa  di  indagine,  fatta eccezione degli atti pe ri quali e'
prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2.  La  documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e'
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con
facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia)).

	        
	      
                         Art. 430-bis. (117)
               (( (Divieto di assumere informazioni).
  1.  E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al
difensore  assumere  informazioni  dalla  persona  ammessa  ai  sensi
dell'articolo  507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio
o  ai  sensi  dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista
dall'articolo  468  e  presentata  dalle  altre parti processuali. Le
informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
  2.  Il  divieto  di  cui  al  comma 1 cessa dopo l'assunzione della
testimonianza  e  nei  casi in cui questa non sia ammessa o non abbia
luogo. ))

	        
	      
                              Art. 431. (37) (117) (122)
                    Fascicolo per il dibattimento
  1.  Immediatamente  dopo  l'emissione  del  decreto  che dispone il
giudizio,  il  giudice  provvede nel contraddittorio delle parti alla
formazione  del  fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne
fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine
di  quindici  giorni,  per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo
per il dibattimento sono raccolti:
    a)  gli  atti  relativi  alla procedibilita' dell'azione penale e
all'esercizio dell'azione civile;
    b)  i  verbali  degli  atti non ripetibili compiuti dalla polizia
giudiziaria;
    c)  i  verbali  degli  atti  non ripetibili compiuti dal pubblico
ministero (( e dal difensore ));
    d)   i   documenti   acquisiti   all'estero,  mediante  rogatoria
internazionale  e  i verbali degli atti non ripetibili assunti con le
stesse modalita';
    e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
    f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali
i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facolta' loro consentite dalla legge italiana;
    g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri
documenti indicati nell'articolo 236;
    h)  il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non
debbano essere custoditi altrove.
  2  Le  parti  possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento  di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.

	        
	      
                              Art. 432.
                Trasmissione e custodia del fascicolo
                         per il dibattimento
  1.  Il  decreto che dispone il giudizio e' trasmesso senza ritardo,
con  il  fascicolo  previsto  dall'articolo  431  e  con  l'eventuale
provvedimento  che  abbia  disposto  misure  cautelari  in  corso  di
esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il  giudizio.

	        
	      
                           Art. 433. (122)
                  Fascicolo del pubblico ministero
  1.  Gli  atti  diversi  da  quelli  previsti dall'articolo 431 sono
trasmessi  al  pubblico  ministero con gli atti acquisiti all'udienza
preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
  2.  I  difensori  hanno  facolta'  di  prendere visione ed estrarre
copia,  nella  segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti
nel fascicolo formato a norma del comma 1.
  3.  Nel  fascicolo  del  pubblico  ministero  ((  ed  in quello del
difensore  ))  e'  altresi' inserita la documentazione dell'attivita'
prevista  dall'articolo  430  quando di essa le parti si sono servite
per  la  formulazione  di  richieste  al  giudice  del dibattimento e
quest'ultimo le ha accolte.

	        
	      
                              Art. 434.
                            Casi di revoca
  1.  Se  dopo  la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere
sopravvengono o si scoprono nuove fonti  di  prova  che,  da  sole  o
unitamente  a  quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari,  su  richiesta  del
pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

	        
	      
                              Art. 435.
                         Richiesta di revoca
  1.  Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove
fonti di prova, specifica se queste sono gia' state acquisite o  sono
ancora  da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio
e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
  2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli
atti relativi alle nuove fonti di prova.
  3.  Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa
un  difensore  all'imputato  che  ne  sia  privo,   fissa   la   data
dell'udienza  in  camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico
ministero, all'imputato, al  difensore  e  alla  persona  offesa.  Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

	        
	      
                              Art. 436.
                      Provvedimenti del giudice
  1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
  2.  Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice,
se il pubblico ministero ha  chiesto  il  rinvio  a  giudizio,  fissa
l'udienza  preliminare,  dandone  avviso  agli interessati presenti e
disponendo per gli  altri  la  notificazione;  altrimenti  ordina  la
riapertura delle indagini.
  3.  Con  l'ordinanza  di  riapertura  delle  indagini,  il  giudice
stabilisce per  il  loro  compimento  un  termine  improrogabile  non
superiore a sei mesi.
  4.  Entro  la  scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora
sulla  base  dei  nuovi  atti  di   indagine   non   debba   chiedere
l'archiviazione,  trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta
di rinvio a giudizio.

	        
	      
                           Art. 437. (130)
                        Ricorso per cassazione
   1.  Contro  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile o rigetta la
 richiesta  di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per
 cassazione  ((  solamente  per  i  motivi indicati all'articolo 606,
 comma 1, lettere b), d) ed e). )) .

	        
	      
                              Art. 438.(17) (31) (117) (140)
                 Presupposti del giudizio abbreviato
  1.   L'imputato   puo'   chiedere  che  il  processo  sia  definito
all'udienza  preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni
di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
  2.  La  richiesta  puo'  essere proposta, oralmente o per iscritto,
fino  a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli
421 e 422.
  3.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo
di  procuratore  speciale  e  la  sottoscrizione e' autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  4.  Sulla  richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato.
  5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova
degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare
la  richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione.   Il   giudice   dispone   il   giudizio   abbreviato   se
l'integrazione  probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione  e  compatibile  con  le  finalita' di economia processuale
proprie  del  procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed
utilizzabili.  In  tal  caso  il  pubblico  ministero  puo'  chiedere
l'ammissione   di   prova  contraria.  Resta  salva  l'applicabilita'
dell'articolo 423.
  6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' ssere
riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
     --------------------
     AGGIORNAMENTO (140)
     La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 19-23 maggio 2003 n.
   169  (G.U.  1s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato la illegittimita'
   costituzionale  del sesto comma di questo articolo" nella parte in
   cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio
   abbreviato  subordinata da una integrazione probatoria, l'imputato
   possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura
   del  dibattimento  di  primo  grado e il giudice possa disporre il
   giudizio abbreviato.

	        
	      
                              Art. 439.(17) (31) (117)
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                              Art. 440. (17) (31) (117)
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                           Art. 441. (117)
                 Svolgimento del giudizio abbreviato
  ((  1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili,
le  disposizioni  previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione
per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
  2.  La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza  che  dispone  il  giudizio  abbreviato,  equivale  ad
accettazione del rito abbreviato.
  3.  Il  giudizio  abbreviato  si  svolge in camera di consiglio; il
giudice  dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando
ne fanno richiesta tutti gli imputati.
  4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica
la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
  5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti  assume,  anche  d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della
decisione.  Resta  salva  in tale caso l'applicabilita' dell'articolo
423.
  6.  All'assunzione  delle  prove  di  cui  al  comma 5 del presente
articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle firme previste
dall'articolo 422, comma 2, 3 e 4. ))

	        
	      
                      Art. 441-bis. (118) (123)
Provvedimenti del giudice   a  seguito  di  nuove  contestazioni  sul
                       giudizio abbreviato .
1.  Se,  nei  casi  disciplinati  dagli articoli 438, comma 5, e 441,
comma  5,  il  pubblico ministero procede alle contestazioni previste
dall'articolo   423,   comma  1,  l'imputato  puo'  chiedere  che  il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  2.  La  volonta'  dell'imputato  e'  espressa  nelle forme previste
dall'articolo 438, comma 3.
  3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un
termine  non  superiore  a  dieci  giorni,  per la formulazione della
richiesta  di  cui  ai  commi  1  e 2 ovvero per l'integrazione della
difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  4.  Se  l'imputato  chiede che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie,  il  giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto
il  giudizio  abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la sua
eventuale  prosecuzione.  Gli  atti  compiuti ai sensi degli articoli
438,  comma  5,  e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti
compiuti  ai  sensi  dell'articolo  422.  La  richiesta  di  giudizio
abbreviato   non   puo'   essere   riproposta.  ((  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 303, comma 2 )).
  5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato,
l'imputato  puo'  chiedere  l'ammissione di nuove prove, in relazione
alle  contestazioni  ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti
previsti  dall'articolo  438,  comma 5, ed il pubblico ministero puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria.

	        
	      
                              Art. 442. (17) (21) (31) (117) (123)
                          D e c i s i o n e
  1.  Terminata  la  discussione,  il  giudice provvede a norma degli
articoli 529 e seguenti.
  1-bis.  Ai  fini  della  deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti  nel  fascicolo  di  cui  all'articolo  416,  comma  2,  la
documentazione  di  cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza.
  2.  In  caso  di condanna, la pena che il giudice determina tenendo
conto  di  tutte  le  circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena
dell'ergastolo  e' sostituita quella della reclusione di anni trenta.
((  Alla  pena  dell'ergastolo  con  isolamento  diurno,  nei casi di
concorso  di  reati  e  di  reato  continuato,  e'  sostituita quella
dell'ergastolo )). (21) (117) ((123))
  3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
  4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.(17) (31)
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (17)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
parte  in  cui  non  prevede  che  il  pubblico ministero, in caso di
dissenso,  sia  tenuto  ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non  prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato  la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice.
-------------------
AGGIORNAMENTO (21)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 442, comma 2,
ultimo periodo".
-------------------
AGGIORNAMENTO (31)
   La Corte costituzionale, con la sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23
(G.U.  1  s.  s.  5/2/1992  n.  6  )  ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442
"  nella  parte  in  cui  non  prevede  che il giudice, all'esito del
dibattimento,  ritenendo  che il processo poteva essere definito allo
stato  degli  atti  dal  giudice  per  le indagini preliminari, possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442. secondo comma,
dello stesso codice".
-------------------
AGGIORNAMENTO (117)
   La  L.  16  dicembre  1999,  n.  479 ha disposto che al comma 2 e'
(ri)aggiunto l'ultimo periodo.
--------------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 convertito in legge 19 gennaio 2001,
n.   4   ha  disposto  che"  nel  comma  2  del  presente  art.  442,
l'espressione   "pena   dell'ergastolo"   deve   intendersi  riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno".

	        
	      
                              Art. 443. (23) (117) (158)(180)
                         Limiti all'appello
  1.  L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello
contro le sentenze di proscioglimento.((180))
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 (23)
  3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le
sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il
titolo del reato.
  4.  Il  giudizio  di  appello  si  svolge  con  le  forme  previste
dall'articolo 599.
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (23)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell' art. 443, secondo
comma,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  l'  imputato non puo'
proporre  appello  contro  le  sentenze  di  condanna  a una pena che
comunque non deve essere eseguita.
------------------
AGGIORNAMENTO (180)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274
(in  G.U.  1a  s.s  04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'  art.  443, comma 1, nella parte in cui esclude
che   l'imputato   possa  proporre  appello  contro  le  sentenze  di
assoluzione  per  difetto di imputabilita', derivante da vizio totale
di mente.

	        
	      
                              Art. 444. (8) (10) (117) (143) (157)
                Applicazione della pena su richiesta
  1.  L'imputato  e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva  o  di  una  pena  pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero  di  una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto conto delle
circostanze  e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
  1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per  i  delitti  di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (( i
procedimenti  per  i  delitti  di  cui agli articoli 600-bis, primo e
terzo   comma,   600-ter,  primo,  secondo,  terzo  e  quinto  comma,
600-quater,  secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta
di  produzione  o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
nonche'  609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,
))   nonche'   quelli   contro  coloro  che  siano  stati  dichiarati
delinquenti  abituali,  professionali  e  per tendenza, o recidivi ai
sensi  dell'articolo  99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
  2.  Se  vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma  dell'articolo  129,  il  giudice,  sulla  base  degli atti, se
ritiene    corrette    la   qualificazione   giuridica   del   fatto,
l'applicazione  e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti,  nonche'  congrua  la  pena  indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione   enunciando  nel  dispositivo  che  vi  e'  stata  la
richiesta  delle  parti.  Se  vi  e' costituzione di parte civile, il
giudice  non  decide  sulla  relativa domanda; l'imputato e' tuttavia
condannato  al  pagamento  delle  spese sostenute dalla parte civile,
salvo  che  ricorrano  giusti  motivi  per  la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
  3.   La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,  puo'  subordinarne
l'efficacia  alla  concessione  della  sospensione condizionale della
pena.  In  questo  caso  il  giudice,  se  ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (8)
  La Corte costituzionale, con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444, secondo
comma,  del  codice  di procedura penale 1988, nella parte in cui non
prevede  che,  ai  fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma,
della  Costituzione,  il  giudice  possa valutare la congruita' della
pena  indicata  dalle  parti,  rigettando  la richiesta in ipotesi di
sfavorevole valutazione.
  -------------------
  AGGIORNAMENTO (10)
  La Corte costituzionale, con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444, secondo
comma,  secondo  periodo, del codice di procedura penale, nella parte
in  cui  non  prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
delle  spese  processuali  in  favore  della  parte civile, salvo che
ritenga  di  disporne,  per  giusti motivi, la compensazione totale o
parziale.

	        
	      
                        Art. 445. (128) (143)
          Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
  ((  1.  La  sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la
pena  irrogata  non  superi  i  due  anni  di  pena  detentiva soli o
congiunti  a  pena  pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento
delle  spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e
di  misure  di  sicurezza,  fatta  eccezione  della confisca nei casi
previsti dall'articolo 240 del codice penale.
  1-bis.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  653,  la  sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo
la  chiusura  del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi.  Salve  diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna. ))
  2.  Il  reato  e'  estinto,  ((  ove  sia  stata  irrogata una pena
detentiva   non  superiore  a  due  anni  soli  o  congiunti  a  pena
pecuniaria,  ))  se  nel  termine  di cinque anni, quando la sentenza
concerne  un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne
una  contravvenzione,  l'imputato  non commette un delitto ovvero una
contravvenzione  della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto  penale,  e  se  e' stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

	        
	      
                           Art. 446. (117)
           Richiesta di applicazione della pena e consenso
  ((   1.   Le   parti   possono   formulare  la  richiesta  prevista
dall'articolo,   444,   comma   1,   fino  alla  presentazione  delle
conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino
alla  dichiarazione  di  apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio  direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
immediato,  la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabilite dall'articolo 458, comma 1. ))
  2.   La   richiesta  e  il  consenso  nell'udienza  sono  formulati
oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di
procuratore  speciale  e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme
previste dall'articolo 583 comma 3.
  ((  4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini
previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. ))
  5.  Il  giudice,  se  ritiene opportuno verificare la volontarieta'
della   richiesta   o   del   consenso,   dispone   la   comparizione
dell'imputato.
  6.  Il  pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le
ragioni.
PMT099 PMT100 PMT101 GPT109

	        
	      
                              Art. 447.
                 Richiesta di applicazione della pena
                 nel corso delle indagini preliminari
  1.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e'
presentata una richiesta congiunta o una richiesta  con  il  consenso
scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta,
l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine  al
richiedente  per  la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni
prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e'  depositato
nella cancelleria del giudice.
  2.  Nell'udienza  il pubblico ministero e il difensore sono sentiti
se compaiono.
  3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con
decreto un termine all'altra parte per esprimere  il  consenso  o  il
dissenso  e  dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a
cura del  richiedente.  Prima  della  scadenza  del  termine  non  e'
consentita  la  revoca  o  la  modifica  della richiesta e in caso di
consenso si procede a norma del comma 1.
PMT099 PMT100 PMT101 GPT110

	        
	      
                           Art. 448. (117)
                      Provvedimenti del giudice
  ((   1.   Nell'udienza  prevista  dall'articolo  447,  nell'udienza
preliminare,  nel  giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il
giudice  se  ricorrono  le  condizioni  per  accogliere  la richiesta
prevista   dall'articolo   444,  comma  1,  pronuncia  immediatamente
sentenza.  Nel  caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di
rigetto  della  richiesta  da  parte  del  giudice  per  le  indagini
preliminari,  l'imputato,  prima  della dichiarazione di apertura del
dibattimento  di  primo  grado,  puo'  rinnovare  la  richiesta  e il
giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La
richiesta  non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
Nello   stesso   modo  il  giudice  provvede  dopo  la  chiusura  del
dibattimento  di  primo  grado  o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del  pubblico  ministero  o il
rigetto della richiesta. ))
  2.  In  caso  di  dissenso,  il  pubblico  ministero  puo' proporre
appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile.
  3.  Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione,
il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.
PMT099

	        
	      
                           Art. 449. (167)
                Casi e modi del giudizio direttissimo
  1.  Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato,
il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare
direttamente  l'imputato  in  stato di arresto davanti al giudice del
dibattimento,  per  la  convalida  e  il  contestuale giudizio, entro
quarantotto  ore  dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
  2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti
al  pubblico  ministero.  Il  giudice  procede  tuttavia  a  giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
  3.  Se  l'arresto  e'  convalidato,  si  procede  immediatamente al
giudizio.
  ((  4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato  convalidato,  procede  al  giudizio  direttissimo  presentando
l'imputato  in  udienza  non oltre il trentesimo giorno dall'arresto,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. ))
  5.   ((   Il   pubblico   ministero  procede  inoltre  al  giudizio
direttissimo,  salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti  della  persona  che  nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione. )) L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza
non  successiva  al  ((  trentesimo  ))  giorno  dalla iscrizione nel
registro  delle  notizie  di  reato.  L'imputato in stato di custodia
cautelare  per  il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
entro il medesimo termine.
  6.  Quando  il  reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo
risulta  connesso  con  altri reati per i quali mancano le condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per
gli  altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio'
pregiudichi   gravemente   le   indagini.   Se  la  riunione  risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

	        
	      
                           Art. 450. (167)
               Instaurazione del giudizio direttissimo
  1.  ((  Quando  procede  a  giudizio  direttissimo,  )) il pubblico
ministero  fa  condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato
in flagranza o in stato di custodia cautelare.
  2.  Se  l'imputato  e'  libero,  il  pubblico  ministero  lo cita a
comparire  all'udienza  per  il giudizio direttissimo. Il termine per
comparire non puo' essere inferiore a tre giorni.
  3.  La  citazione  contiene  i requisiti previsti dall'articolo 429
comma  1  lettere  a),  b),  c),  f),  con  l'indicazione del giudice
competente  per  il  giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. Si
applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.
  4.  Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431,
formato  dal  pubblico  ministero,  e' trasmesso alla cancelleria del
giudice competente per il giudizio.
  5.  Al  difensore  e'  notificato senza ritardo a cura del pubblico
ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
  6.  Il  difensore  ha  facolta'  di  prendere visione e di estrarre
copia,  nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione
relativa alle indagini espletate.
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                              Art. 451.
                Svolgimento del giudizio direttissimo
  1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni
degli articoli 470 e seguenti.
  2.  La  persona  offesa  e  i testimoni possono essere citati anche
oralmente da un ufficiale giudiziario  o  da  un  agente  di  polizia
giudiziaria.
  3.  Il  pubblico  ministero,  l'imputato  e la parte civile possono
presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
  4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450
comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
  5.  Il  presidente  avvisa l'imputato della facolta' di chiedere il
giudizio  abbreviato  ovvero  l'applicazione  della  pena   a   norma
dell'articolo 444.
  6.  L'imputato  e'  altresi' avvisato della facolta' di chiedere un
termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.  Quando
l'imputato  si  avvale  di  tale facolta', il dibattimento e' sospeso
fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
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                              Art. 452. (4) (117) (118)
                       Trasformazione del rito
  1.  Se  il  giudizio  direttissimo  risulta promosso fuori dei casi
previsti  dall'articolo  449,  il  giudice  dispone  con ordinanza la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
  2.  Se  l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima
che  sia  dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la
prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. (( Si osservano, in
quanto  applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,
441,  441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma
4,  il  giudice,  revocata  l'ordinanza con cui era ststo disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo )).
(4)
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale, con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 452, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale  del  1988, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
di  trasformazione  del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del  pubblico ministero, possa
applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
442, comma 2, dello stesso codice.
  PMT102 PMT103

	        
	      
                              Art. 453. (16) (167)
                  Casi e modi di giudizio immediato
  1.  Quando  la  prova  appare  evidente, il pubblico ministero puo'
chiedere   il  giudizio  immediato  ((  salvo  che  cio'  pregiudichi
gravemente  le  indagini, il pubblico ministero chiede )) il giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata
sui  fatti  dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito
di  invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate
nell'articolo  375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di
comparire,  sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento
e che non si tratti di persona irreperibile.
  ((  1-bis.  Il  pubblico  ministero richiede il giudizio immediato,
anche  fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro  centottanta  giorni dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato  di  custodia  cautelare,  salvo  che  la richiesta pregiudichi
gravemente  le  indagini.  )) -il=2; (( 1-ter. La richiesta di cui al
comma  1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui
all'articolo   309,  ovvero  dopo  il  decorso  dei  termini  per  la
proposizione della richiesta di riesame. ))
  2.  Quando  il  reato  per  cui  e' richiesto il giudizio immediato
risulta  connesso  con  altri reati per i quali mancano le condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per
gli  altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio'
pregiudichi   gravemente   le   indagini.   Se  la  riunione  risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
  3.   L'imputato   puo'  chiedere  il  giudizio  immediato  a  norma
dell'articolo 419 comma 5.
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                              Art. 454.
         Presentazione della richiesta del pubblico ministero
  1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero  trasmette
la  richiesta  di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per
le indagini preliminari.
  2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa  alle  indagini  espletate  e  i
verbali  degli  atti  compiuti  davanti  al  giudice  per le indagini
preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al  reato,  sono
allegati  al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

	        
	      
                           Art. 455. (167)
           Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
  1.  Il  giudice,  entro  cinque giorni, emette decreto con il quale
dispone  il  giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando
la trasmissione degli atti al pubblico ministero
  (( 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e'  stata  revocata  o  annullata  per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza. ))

	        
	      
                            Art. 456. (126)
                     Decreto di giudizio immediato
     1.  Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
   disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
     2.  Il  decreto  contiene  anche  l'avviso  che  l'imputato puo'
   chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a
   norma dell'articolo 444.
     3.  Il  decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato
   all'imputato  e  alla  persona  offesa  almeno (( trenta )) giorni
   prima della data fissata per il giudizio.
     4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e'
   notificata la richiesta del pubblico ministero.
     5.  Al  difensore  dell'imputato e' notificato avviso della data
   fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
   GPT111

	        
	      
                              Art. 457.
                       Trasmissione degli atti
  1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto
che dispone il giudizio immediato  e'  trasmesso,  con  il  fascicolo
formato  a  norma  dell'articolo  431,  al  giudice competente per il
giudizio.
  2.  Gli  atti  non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono
restituiti  al  pubblico  ministero.  Si  applica   la   disposizione
dell'articolo 433 comma 2.

	        
	      
                              Art.  458.  (17) (31) (117) (118) (126)
(136) (140)
                  Richiesta di giudizio abbreviato
  1.  L'imputato,  a  pena  di  decadenza,  puo' chiedere il giudizio
abbreviato  depositando nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari  la  richiesta,  con  la prova della avvenuta notifica al
pubblico  ministero,  entro  quindici  giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato. . . . . (17) (31) ((136))
  2.  Se  la  richiesta  e'  ammissibile . . . , il giudice fissa con
decreto  l'udienza  dandone  avviso  almeno  cinque  giorni  prima al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
Nel  giudizio  si  osservano,  in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di
cui  all'articolo  441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza
con  cui  era  stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato. (17) (31)
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il
giudizio   immediato   e'   stato  richiesto  dall'imputato  a  norma
dell'articolo 419 comma 5.
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (17)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte  in  cui  non prevede che il
giudice,  quando,  a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso  del  pubblico  ministero,  possa  applicare all'imputato la
riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.  442, stesso comma, dello
stesso codice.
   --------------------
   AGGIORNAMENTO (31)
   La  Corte costituzionale, con la sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23
   (G.U.  1  s.  s.  5/2/1992  n.  6) ha dichiarato la illegittimita'
   costituzionale del primo e secondo comma di questo articolo" nella
   parte   in   cui   non  prevede  che  il  giudice,  all'esito  del
   dibattimento,  ritenendo  che  il  processo poteva essere definito
   allo  stato  degli  atti  dal giudice per le indagini preliminari,
   possa  applicare  la  riduzione  di pena prevista dall' art. 442 ,
   secondo comma, dello stesso codice".
   --------------------
   AGGIORNAMENTO (136)
   La  Corte costituzionale, con la sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120
   (G.U.  1  s.  s.  24/4/2002 n. 17) ha dichiarato la illegittimita'
   costituzionale  del primo comma di questo articolo" nella parte in
   cui  prevede  che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il
   giudizio  abbreviato  decorre  dalla  notificazione del decreto di
   giudizio    immediato,    anziche'    dall'ultima   notificazione,
   all'imputato  o  al  difensore, rispettivamente del decreto ovvero
   dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato".
   --------------------
   AGGIORNAMENTO (140)
   La  Corte costituzionale, con la sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169
   (G.U.  1s.s.  28/5/2003  n.  21)  ha  dichiarato la illegittimita'
   costituzionale  del  secondo comma di questo articolo" nella parte
   in  cui  non  prevede  che  in  caso di rigetto della richiesta di
   giudizio  abbreviato  subordinata  da una integrazione probatoria,
   l'imputato  possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione
   di  apertura  del  dibattimento  di primo grado e il giudice possa
   disporre il giudizio abbreviato.

	        
	      
                              Art. 459. (7) (117)
                  Casi di procedimento per decreto
  ((  1.  Nei  procedimenti  per  reati perseguibili di ufficio ed in
quelli   perseguibili  a  querela  se  questa  e'  stata  validamente
presentata  e  se  il  querelante  non  ha nella stessa dichiarato di
opporvisi,  il  pubblico  ministero,  quando  ritiene  che  si  debba
applicare   soltanto  una  pena  pecuniaria,  anche  se  inflitta  in
sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le
indagini  preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della
persona  alla  quale  il reato e' attribuito e' iscritto nel registro
delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta
motivata  di  emissione  del decreto penale di condanna, indicando la
misura della pena.
  2.  Il  pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena
diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.
  3.  Il  giudice,  quando  non  accoglie  la  richiesta, se non deve
pronunciare  sentenza  di  proscioglimento a norma dell'articolo 129,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
  4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante.
  5.  Il  procedimento  per  decreto non e' ammesso quando risulta la
necessita' di applicare una misura di sicurezza personale. ))
PMT105

	        
	      
                  Art. 460. (117) (118) (121) (125)
                  Requisiti del decreto di condanna
  1. Il decreto di condanna contiene:
    a)  le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che  valgano  a  identificarlo  nonche', quando occorre, quelle della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
    b)   l'enunciazione   del   fatto,   delle  circostanze  e  delle
disposizioni di legge violate;
    c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui
la   decisione   e'   fondata,  comprese  le  ragioni  dell'eventuale
diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
    d) il dispositivo;
    e)  l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni
dalla  notificazione  del  decreto  e  che  l'imputato  puo' chiedere
mediante  l'opposizione  il  giudizio  immediato  ovvero  il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;
    f)   l'avvertimento   all'imputato   e  alla  persona  civilmente
obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione,
il decreto diviene esecutivo;
    g)  l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;
    h)  la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
lo assiste.
  2.  Con  il  decreto  di  condanna il giudice applica la pena nella
misura   richiesta   dal   pubblico   ministero  indicando  l'entita'
dell'eventuale  diminuzione  della pena stessa al di sotto del minimo
edittale;  ordina  la  confisca, nei casi previsti dall'articolo 240,
secondo  comma  del  codice  penale,  o  la  restituzione  delle cose
sequestrate;  concede  la sospensione condizionale della pena . . . .
Nei  casi  previsti  dagli  articoli  196  e  197  del codice penale,
dichiara   altresi'   la  responsabilita'  della  persona  civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
  3.  ((  Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e'
notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al
difensore   di   fiducia   eventualmente  nominato  ed  alla  persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria. ))
  4.   Se   non   e'   possibile   eseguire   la   notificazione  per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di
condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. ((121))
  5.  Il  decreto  penale  di  condanna  non  comporta la condanna al
pagamento  delle  spese  del procedimento, ne' l'applicazione di pene
accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
nel  giudizio  civile  o  amministrativo.  Il reato e' estinto se nel
termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di   due  anni,  quando  il  decreto  concerne  una  contravvenzione,
l'imputato  non  commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa  indole.  In  questo caso si estingue ogni effetto penale e la
condanna  non  e'  comunque  di  ostacolo  alla  concessione  di  una
successiva sospensione condizionale della pena.
----------------
AGGIORNAMENTO (121)
La  Corte costituzionale, con la sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504
ha   dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  4  del
presente  art.  460  "nella  parte  in  cui non prevede la revoca del
decreto  penale  di condanna e la restituzione degli atti al pubblico
ministero  anche  nel  caso in cui non sia possibile la notificazione
nel  domicilio  dichiarato  a  norma  dell'articolo 161 del codice di
procedura penale".

	        
	      
                              Art. 461. (100) (117)
                             Opposizione
  1.  Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto,
l'imputato  e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono
proporre    opposizione   mediante   dichiarazione   ricevuta   nella
cancelleria  del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il
decreto  ovvero  nella  cancelleria del tribunale (( o del giudice di
pace )) del luogo in cui si trova l'opponente.
  2.  La  dichiarazione  di  opposizione  deve  indicare,  a  pena di
inammissibilita',  gli  estremi  del decreto di condanna, la data del
medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto
in  precedenza,  nella  dichiarazione  l'opponente  puo'  nominare un
difensore di fiducia
  3.  Con  l'atto  di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice
che  ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444.
  4.  L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel
comma   2,  quando  e'  proposta  fuori  termine  o  da  persona  non
legittimata.
  5.  Se  non  e'  proposta  opposizione  o  se  questa e' dichiarata
inammissibile,  il  giudice  che  ha emesso il decreto di condanna ne
ordina l'esecuzione.
  6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre
ricorso per cassazione.

	        
	      
                              Art. 462.
                       Restituzione nel termine
                       per proporre opposizione
  1.  L'imputato  e  la  persona  civilmente  obbligata  per  la pena
pecuniaria sono restituiti nel termine  per  proporre  opposizione  a
norma dell'articolo 175.
GIP100 GIP101 GPT116 GPT117

	        
	      
                              Art. 463.
                    Opposizione proposta soltanto
                        da alcuni interessati
  1.  L'esecuzione  del  decreto  di condanna pronunciato a carico di
piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti
di  coloro  che  non  hanno  proposto  opposizione  fino  a quando il
giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non
sia definito con pronuncia irrevocabile.
  2.  Se  l'opposizione  e'  proposta  dal solo imputato o dalla sola
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli  effetti  si
estendono  anche  a  quella  fra  le  dette parti che non ha proposto
opposizione.

	        
	      
                              Art. 464. (17) (31) (117) (118) (140)
                Giudizio conseguente all'opposizione
  1.  Se  l'opponente  ha  chiesto  il giudizio immediato, il giudice
 emette  decreto  a  norma  dell'articolo  456,  comma,  3  e  5.  Se
 l'opponente  ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con
 decreto  l'udienza  dandone  avviso  almeno  cinque  giorni prima al
 pubblico  ministero,  all'imputato,  al  difensore  e  alla  persona
 offesa;  ((  nel  giudizio  si  osservano, in quanto applicabili, le
 disposizioni  degli  articoli  438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e
 443;  nel  caso  di  cui  all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,
 revocata   l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto  il  giudizio
 abbreviato,    fissa   l'udienza   per   il   giudizio   conseguente
 all'opposizione  )).  Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della
 pena  a  norma  dell'articolo  444,  il giudice fissa con decreto un
 termine  entro  il  quale  il  pubblico  ministero deve esprimere il
 consenso,  disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati
 al  pubblico  ministero  a  cura  dell'opponente.  Ove  il  pubblico
 ministero  non  abbia  espresso  il  consenso  nel termine stabilito
 ovvero  l'imputato  non  abbia  formulato  nell' atto di opposizione
 alcuna  richiesta,  il giudice emette decreto di giudizio immediato.
 (17) (31)
  2.  Il  giudice,  se e' presentata domanda di oblazione contestuale
 all'opposizione,  decide  sulla  domanda  stessa prima di emettere i
 provvedimenti a norma del comma 1.
  (( 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo'
 chiedere  il  giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della pena su
 richiesta,  ne'  presentare  domanda  di oblazione. In ogni caso, il
 giudice revoca il decreto penale di condanna. ))
  4.  Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e
 piu'  grave  di  quella fissata nel decreto di condanna e revocare i
 benefici gia' concessi.
  5.  Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non
 sussiste,  non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso
 in  presenza  di  una causa di giustificazione, il giudice revoca il
 decreto  di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso
 reato che non hanno proposto opposizione.
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (17)
   La  Corte  costituzionale,  con la sentenza di cui al sommario, ha
 dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 464, primo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte in cui non
 prevede  che  il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto
 ad  enunciarne  le  ragioni  e nella parte in cui non prevede che il
 giudice,  quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
 dissenso  del  pubblico  ministero,  possa applicare all'imputato la
 riduzione  di  pena  contemplata  dall'art. 442, stesso comma, dello
 stesso codice.
   ------------------
   AGGIORNAMENTO (31)
   La Corte costituzionale, con la sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23
(G.U.   1   s.s.   5/2/1992  n.  6)  ha  dichiarato  la  illegittimit
 costituzionale  del  primo  comma di questo articolo "nella parte in
 cui   non  prevede  che  il  giudice,  all'esito  del  dibattimento,
 ritenendo  che  il  processo poteva essere definito allo stato degli
 atti  dal  giudice  per le indagini preliminari , possa applicare la
 riduzione  di  pena  prevista  dall'art.  442,  secondo comma, dello
 stesso codice".
   --------------------
   AGGIORNAMENTO (140)
   La  Corte costituzionale, con la sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169
    (G.U.  1s.s.  28/5/2003  n.  21)  ha dichiarato la illegittimita'
    costituzionale  del  primo  comma,  secondo  periodo,  di  questo
    articolo"  nella  parte in cui non prevede che in caso di rigetto
    della   richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  da  una
    integrazione  probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta
    prima  della  dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
    grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

	        
	      
                              Art. 465.
                  Atti del presidente del tribunale
                       o della corte di assise
  1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il
decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per  giustificati
motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta.
  2.   Il   provvedimento  e'  comunicato  al  pubblico  ministero  e
notificato alle parti private, alla persona offesa  e  ai  difensori;
nel   caso  di  anticipazione,  fermi  restando  i  termini  previsti
dall'articolo 429 commi 3 e  4,  il  provvedimento  e'  comunicato  e
notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
PRE002 TRI005 GEN082

	        
	      
                              Art. 466.
                        Facolta' dei difensori
  1.  Durante  il  termine per comparire, le parti e i loro difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano,  delle
cose  sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti
raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

	        
	      
                              Art. 467.
                             Atti urgenti
  1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale
o della corte di assise dispone, a richiesta di  parte,  l'assunzione
delle  prove  non  rinviabili,  osservando  le  forme previste per il
dibattimento.
  2.  Del  giorno,  dell'ora  e del luogo stabiliti per il compimento
dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore  prima  al  pubblico
ministero, alla persona offesa e ai difensori.
  3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.

	        
	      
                              Art. 468. (37) (117)
                   Citazione di testimoni, periti
                        e consulenti tecnici
  1.  Le  parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o
consulenti  tecnici  ((  nonche' delle persone indicate nell'articolo
210 )) devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria,
almeno  sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la
lista  con  la  indicazione  delle  circostanze  su  cui deve vertere
l'esame.
  ((  2.  Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando
ne  sia  fatta  richiesta,  autorizza  con  decreto  la citazione dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate
nell'articolo  210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e
quelle  manifestamente  sovrabbondanti.  Il presidente puo' stabilire
che  la  citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche'
delle  persone  indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data
fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle
quali  ne  sia  previsto  l'esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica  la  decisione  sull'ammissibilita'  della  prova  a norma
dell'articolo 495. ))
  3.  I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono
anche essere presentati direttamente al dibattimento.
  4.  In  relazione  alle  circostanze indicate nelle liste, ciascuna
parte  puo'  chiedere  la  citazione  a prova contraria di testimoni,
periti  e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero
presentarli al dibattimento.
  4-bis.  La  parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di
prove  di  altro  procedimento  penale  deve farne espressa richiesta
unitamente  al  deposito  delle  liste.  Se  si  tratta di verbali di
dichiarazioni  di  persone delle quali la stessa o altra parte chiede
la  citazione,  questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in
dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495.
  5.  Il  presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del
perito  nominato  nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392
comma 2.

	        
	      
                              Art. 469.
                Proscioglimento prima del dibattimento
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 129 comma 2, se l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero
se  il  reato  e'  estinto  e  se  per  accertarlo  non e' necessario
procedere al  dibattimento,  il  giudice,  in  camera  di  consiglio,
sentiti  il  pubblico  ministero  e  l'imputato  e  se  questi non si
oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi  procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.

	        
	      
                              Art. 470.
                       Disciplina dell'udienza
  1.  La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono
esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza
la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero.
  2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  indicate  in questo capo, il
presidente o il pubblico ministero  si  avvale,  ove  occorra,  anche
della  forza  pubblica,  che  da'  immediata  esecuzione  ai relativi
provvedimenti.

	        
	      
                              Art. 471.
                       Pubblicita' dell'udienza
  1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'.
  2.  Non  sono  ammessi  nell'aula  di  udienza coloro che non hanno
compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte  a  misure
di  prevenzione  e  quelle  che  appaiono in stato di ubriachezza, di
intossicazione o di squilibrio mentale.
  3.  Se  alcuna  di queste persone deve intervenire all'udienza come
testimone, e' fatta allontanare non appena la  sua  presenza  non  e'
piu' necessaria.
  4.  Non  e'  consentita  la  presenza in udienza di persone armate,
fatta eccezione per gli appartenenti  alla  forza  pubblica,  ne'  di
persone  che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano
il regolare svolgimento dell'udienza  sono  espulse  per  ordine  del
presidente  o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di
assistere alle ulteriori attivita' processuali.
  5.  Per  ragioni  di  ordine,  il presidente puo' disporre, in casi
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a  un
determinato numero di persone.
  6.  I  provvedimenti  menzionati  nel  presente  articolo sono dati
oralmente e senza formalita'.

	        
	      
                              Art. 472. (77) (104) (144)
                Casi in cui si procede a porte chiuse
  1.  Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano  a  porte  chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere al buon
costume  ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente, quando
la  pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da mantenere
segrete nell'interesse dello Stato.
  2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda
a   porte   chiuse   all'assunzione  di  prove  che  possono  causare
pregiudizio  alla  riservatezza  dei  testimoni  ovvero  delle  parti
private   in   ordine   a   fatti   che   non  costituiscono  oggetto
dell'imputazione.  Quando  l'interessato  e'  assente  o  estraneo al
processo, il giudice provvede di ufficio.
  3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di
esso  si  svolgano  a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere
alla   pubblica  igiene,  quando  avvengono  da  parte  del  pubblico
manifestazioni  che  turbano  il  regolare  svolgimento delle udienze
ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o
di imputati.
   3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
((  600, )) 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, (( 601, 602, )) 609-bis,
609-ter  e  609-octies  del  codice  penale si svolge a porte aperte;
tuttavia,  la  persona  offesa  puo'  chiedere che si proceda a porte
chiuse  anche  solo  per una parte di esso. Si procede sempre a porte
chiuse  quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non
sono  ammesse  domande  sulla  vita privata o sulla sessualita' della
persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
  4.  Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei
minorenni.
                            PARTE SECONDA
                              Libro VII
                              GIUDIZIO
                              TITOLO II
                            DIBATTIMENTO
                              Capo III
                      ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

	        
	      
                              Art. 473.
                  Ordine di procedere a porte chiuse
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  472, il giudice, sentite le
parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il
dibattimento  o  alcuni  atti  di  esso  si  svolgano a porte chiuse.
L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono  cessati  i
motivi del provvedimento.
  2.  Quando  si e' ordinato di procedere a porte chiuse, non possono
per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone  diverse
da  quelle  che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi
previsti dall'articolo 472 comma 3, il  giudice  puo'  consentire  la
presenza dei giornalisti.
  3.  I  testimoni,  i  periti  e  i  consulenti tecnici sono assunti
secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli
che  sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per
il tempo strettamente necessario.

	        
	      
                              Art. 474.
                 Assistenza dell'imputato all'udienza
  1.  L'imputato  assiste  all'udienza libero nella persona, anche se
detenuto, salvo che in  questo  caso  siano  necessarie  cautele  per
prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

	        
	      
                              Art. 475.
                Allontanamento coattivo dell'imputato
  1.  L'imputato  che,  dopo  essere  stato  ammonito,  persiste  nel
comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza,
e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
  2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato
dal difensore.
  3.  L'imputato  allontanato  puo'  essere  riammesso  nell'aula  di
udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato  debba
essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa
ordinanza che sia  espulso  dall'aula,  con  divieto  di  partecipare
ulteriormente  al  dibattimento,  se non per rendere le dichiarazioni
previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

	        
	      
                              Art. 476.
                      Reati commessi in udienza
  1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi
consentiti.
  2.  Non  e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati
concernenti il contenuto della deposizione.

	        
	      
                              Art. 477.
                Durata e prosecuzione del dibattimento
  1.  Quando  non e' assolutamente possibile esaurire il dibattimento
in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga  proseguito
nel giorno seguente non festivo.
  2.  Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni
di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate  tutte
le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
  3.  Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario
ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le  citazioni  e
le  notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi
presenti.

	        
	      
                              Art. 478.
                        Questioni incidentali
  1.  Sulle  questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del
dibattimento il giudice decide immediatamente con  ordinanza,  previa
discussione nei modi previsti dall'articolo 491.

	        
	      
                              Art. 479.
                  Questioni civili o amministrative
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  3, qualora la decisione
sull'esistenza  del  reato   dipenda   dalla   risoluzione   di   una
controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per
la quale  sia  gia'  in  corso  un  procedimento  presso  il  giudice
competente,  il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla
prova  della  posizione  soggettiva  controversa,  puo'  disporre  la
sospensione  del  dibattimento, fino a che la questione non sia stata
decisa con sentenza passata in giudicato.
  2.  La  sospensione e' disposta con ordinanza, contro la quale puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il  ricorso  non  ha  effetto
sospensivo.
  3.  Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso
nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio,  puo'  revocare
l'ordinanza di sospensione.

	        
	      
                              Art. 480.
                          Verbale di udienza
  1.  L'ausiliario  che  assiste  il  giudice  redige  il  verbale di
udienza, nel quale sono indicati:
    a)   il   luogo,  la  data,  l'ora  di  apertura  e  di  chiusura
dell'udienza;
    b) i nomi e i cognomi dei giudici;
    c)   il  nome  e  il  cognome  del  rappresentante  del  pubblico
ministero,  le  generalita'  dell'imputato  o  le  altre  indicazioni
personali  che  valgono  a identificarlo nonche' le generalita' delle
altre parti e dei  loro  rappresentanti,  i  nomi  e  i  cognomi  dei
difensori.
  2.  Il  verbale  di  udienza  e'  inserito  nel  fascicolo  per  il
dibattimento.
PRE001 TRI001

	        
	      
                              Art. 481.
                        Contenuto del verbale
  1.  Il  verbale  descrive  le attivita' svolte in udienza e riporta
sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e
dei difensori.
  2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in
modo integrale. I provvedimenti del  giudice  pubblicati  in  udienza
mediante lettura sono allegati al verbale.
PRE001 TRI001

	        
	      
                              Art. 482.
                         Diritto delle parti
                    in ordine alla documentazione
  1.  Le  parti  hanno  diritto di fare inserire nel verbale, entro i
limiti strettamente  necessari,  ogni  dichiarazione  a  cui  abbiano
interesse,  purche'  non  contraria  alla  legge.  Le memorie scritte
presentate  dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie   richieste   e
conclusioni sono allegate al verbale.
  2.  Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario
dia lettura di singole parti del verbale al fine  di  verificarne  la
fedelta'  e  la  completezza.  Sulla  domanda  di rettificazione o di
cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto  dal
comma 1, il presidente decide con ordinanza.
PRE001 TRI001

	        
	      
                              Art. 483.
              Sottoscrizione e trascrizione del verbale
  1.  Subito  dopo  la  conclusione  dell'udienza  o  la chiusura del
dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni  foglio  dal
pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per
l'apposizione del visto.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia sono trascritti in  caratteri  comuni  non
oltre tre giorni dalla loro formazione.
  3.  I  verbali  e  le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il
dibattimento.
PRE001 TRI001

	        
	      
                           Art. 484. (117)
                      Costituzione delle parti
  1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti.
  2.   Qualora  il  difensore  dell'imputato  non  sia  presente,  il
presidente   designa   come   sostituto   altro   difensore  a  norma
dell'articolo 97 comma 4.
  ((  2-bis.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies. ))

	        
	      
                           Art. 485. (117)
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                           Art. 486. (117)
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                           Art. 487. (117)
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                           Art. 488. (117)
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

	        
	      
                              Art. 489. (100)
                     Dichiarazioni del contumace
  1.   L'imputato  gia'  contumace  che  prova  di  non  avere  avuto
conoscenza del procedimento a suo carico, puo' chiedere di rendere le
dichiarazioni  previste  dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di
cassazione le dichiarazioni sono rese  al  giudice  per  le  indagini
preliminari ((presso il tribunale))  del  luogo  in cui l'imputato si
trova.
  2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 puo' nominare un
difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso  del  giorno  e
del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un
difensore di ufficio. Se l'imputato si trova  in  stato  di  custodia
cautelare,  le  dichiarazioni  devono essere assunte entro un termine
non superiore a quindici giorni da quello  in  cui  e'  pervenuta  la
richiesta.
  3.  La  disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del
condannato nel corso del giudizio di revisione  o  nella  fase  della
esecuzione.  In  tal  caso  le dichiarazioni sono assunte nelle forme
previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in  cui
il condannato si trova.
  4.   Il  verbale  delle  dichiarazioni  rese  dall'imputato  o  dal
condannato e' trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla
corte  di  appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione.
Se le dichiarazioni sono  state  rese  dal  condannato  e  non  pende
giudizio di revisione, il relativo verbale e' trasmesso al magistrato
di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.

	        
	      
                              Art. 490.
                       Accompagnamento coattivo
                  dell'imputato assente o contumace
  1.   Il   giudice,   a   norma  dell'articolo  132,  puo'  disporre
l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace,  quando
la  sua  presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa
dall'esame.

	        
	      
                              Art. 491.
                        Questioni preliminari
  1.  Le  questioni  concernenti  la  competenza per territorio o per
connessione, le nullita' indicate nell'articolo 181 commi 2 e  3,  la
costituzione  di  parte  civile,  la  citazione  o  l'intervento  del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la  pena
pecuniaria  e  l'intervento  degli enti e delle associazioni previsti
dall'articolo 91 sono precluse  se  non  sono  proposte  subito  dopo
compiuto  per  la prima volta l'accertamento della costituzione delle
parti e sono decise immediatamente.
  2.  La  disposizione  del  comma  1 si applica anche alle questioni
concernenti il contenuto del  fascicolo  per  il  dibattimento  e  la
riunione  o  la separazione dei giudizi, salvo che la possibilita' di
proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
  3.  Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e
da un difensore per ogni parte privata. La  discussione  deve  essere
contenuta   nei   limiti   di   tempo   strettamente  necessari  alla
illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
  4.  Il  giudice  provvede  in  merito  agli  atti che devono essere
acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da  esso.
  5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

	        
	      
                              Art. 492.
              Dichiarazione di apertura del dibattimento
  1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il
presidente dichiara aperto il dibattimento.
  2.    L'ausiliario    che    assiste   il   giudice   da'   lettura
dell'imputazione.

	        
	      
                           Art. 493. (117)
                       (( (Richieste di prova)
  1.  Il  pubblico  ministero,  i  difensori  della parte civile, del
responsabile  civile,  della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono
provare e chiedono l'ammissione delle prove.
  2.  E'  ammessa  l'acquisizione  di  prove non comprese nella lista
prevista  dall'articolo  468 quando la parte che le richiede dimostra
di non averle potute indicare tempestivamente.
  3.  Le  parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento  di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.
  4.   Il   presidente  impedisce  ogni  divagazione,  ripetizione  e
interruzione  e  ogni  lettura o esposizione del contenuto degli atti
compiuti durante le indagini preliminari. ))

	        
	      
                              Art. 494.
                Dichiarazioni spontanee dell'imputato
  1.  Esaurita  l'esposizione  introduttiva,  il  presidente  informa
l'imputato che  egli  ha  facolta'  di  rendere  in  ogni  stato  del
dibattimento  le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' esse si
riferiscano   all'oggetto   dell'imputazione   e    non    intralcino
l'istruzione   dibattimentale.   Se  nel  corso  delle  dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente
lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
  2.  L'ausiliario  riproduce  integralmente  le dichiarazioni rese a
norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il  verbale  sia
redatto in forma riassuntiva.

	        
	      
                              Art. 495. (37) (122)
           Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
  1.   Il   giudice,   sentite   le  parti,  provvede  con  ordinanza
all'ammissione  delle  prove  a  norma degli articoli 190, comma 1, e
190-bis .
  2.  L'imputato  ha  diritto  all'ammissione  delle prove indicate a
discarico  sui  fatti  costituenti  oggetto  delle prove a carico; lo
stesso  diritto  spetta  al pubblico ministero in ordine alle prove a
carico  dell'imputato  sui  fatti  costituenti  oggetto delle prove a
discarico.
  3.  Prima  che  il  giudice  provveda sulla domanda, le parti hanno
facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.
  4.  Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con
ordinanza  sulle  eccezioni  proposte  dalle  parti  in  ordine  alla
ammissibilita'  delle  prove.  Il  giudice,  sentite  le  parti, puo'
revocare  con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue
o ammettere prove gia' escluse.
((  4-bis.  Nel  corso  dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle
parti   puo'   rinunziare,   con   il   consenso   dell'altra  parte,
all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta. ))

	        
	      
                              Art. 496.
                  Ordine nell'assunzione delle prove
  1.  L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove
richieste dal pubblico  ministero  e  prosegue  con  l'assunzione  di
quelle  richieste  da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo
493 comma 2.
  2.  Le  parti  possono  concordare  un diverso ordine di assunzione
delle prove.

	        
	      
                              Art. 497.
               Atti preliminari all'esame dei testimoni
  1.  I  testimoni  sono  esaminati  l'uno  dopo  l'altro nell'ordine
prescelto dalle parti che li hanno indicati.
  2.  Prima  che  l'esame  abbia  inizio,  il  presidente  avverte il
testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo  che  si  tratti  di
persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi'
il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per  i
testimoni  falsi  o  reticenti  e  lo  invita  a  rendere la seguente
dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e  giuridica
che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita'
e a non nascondere nulla di quanto e' a mia  conoscenza".  Lo  invita
quindi a fornire le proprie generalita'.
  3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena
di nullita'.

	        
	      
                              Art. 498. (95) (104) (144) (149) (172)
              Esame diretto e controesame dei testimoni
  1.  Le  domande  sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o
dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
  2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti
che   non   hanno   chiesto   l'esame,   secondo   l'ordine  indicato
nell'articolo 496.
  3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande.
  4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su
domande   e   contestazioni   proposte  dalle  parti.  Nell'esame  il
presidente  puo'  avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o
di  un  esperto  in  psicologia  infantile. Il presidente, sentite le
parti,  se  ritiene  che l'esame diretto del minore non possa nuocere
alla  serenita'  del  teste, dispone con ordinanza che la deposizione
prosegua  nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo'
essere revocata nel corso dell'esame. (95)
 4-bis.  Si  applicano,  se  una  parte  lo  richiede  ovvero  se  il
presidente  lo  ritiene  necessario, le modalita' di cui all'articolo
398, comma 5-bis.
 4-ter.  Quando  si  procede  per  i  reati di cui agli articoli 600,
600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies,  601,  602,  609-bis,
609-ter,  609-quater  e (( 609-octies e 612-bis )) del codice penale,
l'esame  del  minore  vittima  del  reato  ((  ovvero del maggiorenne
infermo  di mente vittima del reato )) viene effettuato, su richiesta
sua  o  del  suo  difensore,  mediante  l'uso  di  un  vetro specchio
unitamente ad un impianto citofonico. (149)
 ---------------
 AGGIORNAMENTO (95)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 18-30 luglio 1997, n. 283
(in  G.U.  1a  s.s.  6/8/1997, n. 32) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  del  presente  art.  498  "nella  parte  in  cui  non
consente,  nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il
presidente,  sentite  le  parti, ove ritenga che l'esame del teste ad
opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo,
ne  conduca  direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte
dalle parti".
 ---------------
 AGGIORNAMENTO (149)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63
(in  G.U.  1a  s.s.  2/2/2005,  n. 5) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale  del  comma  4-ter  nella parte in cui non prevede che
l'esame  del  maggiorenne  infermo  di  mente  vittima  del reato sia
effettuato,  su  richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di
un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

	        
	      
                           Art. 499. (126)
                   Regole per l'esame testimoniale
  1.  L'esame  testimoniale  si  svolge  mediante  domande  su  fatti
specifici.
  2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere
alla sincerita' delle risposte.
  3.  Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del
testimone  e  da  quella  che  ha un interesse comune sono vietate le
domande che tendono a suggerire le risposte.
  4.  Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza
ledere il rispetto della persona.
  5.   Il   testimone   puo'  essere  autorizzato  dal  presidente  a
consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
  ((  6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene
per  assicurare  la  pertinenza  delle  domande,  la genuinita' delle
risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni,
ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. ))

	        
	      
                              Art. 500. (37) (40) (44) (126)
             (( (Contestazioni nell'esame testimoniale).
  1.  Fermi  i  divieti  di  lettura  e di allegazione, le parti, per
contestare  in  tutto  o  in  parte  il  contenuto della deposizione,
possono   servirsi   delle  dichiarazioni  precedentemente  rese  dal
testimone  e  contenute  nel  fascicolo  del pubblico ministero. Tale
facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze
da contestare il testimone abbia gia' deposto.
   2.  Le  dichiarazioni  lette  per  la contestazione possono essere
valutate ai fini della credibilita' del teste.
   3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di
una   delle  parti,  nei  confronti  di  questa  non  possono  essere
utilizzate,  senza  il  suo  consenso, le dichiarazioni rese ad altra
parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al
dichiarante.
   4.  Quando,  anche  per le circostanze emerse nel dibattimento, vi
sono  elementi  concreti  per  ritenere  che  il  testimone  e' stato
sottoposto  a  violenza,  minaccia, offerta o promessa di denaro o di
altra  utilita',  affinche'  non  deponga ovvero deponga il falso, le
dichiarazioni   contenute   nel   fascicolo  del  pubblico  ministero
precedentemente  rese  dal  testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
   5.  Sull'acquisizione  di  cui  al comma 4 il giudice decide senza
ritardo,   svolgendo  gli  accertamenti  che  ritiene  necessari,  su
richiesta  della  parte,  che  puo' fornire gli elementi concreti per
ritenere  che  il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita'.
   6.  A  richiesta  di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a
norma  dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento
e  sono  valutate  ai  fini della prova nei confronti delle parti che
hanno  partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per
le  contestazioni  previste  dal  presente  articolo.  Fuori dal caso
previsto  dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 4 e 5.
   7.  Fuori  dai  casi  di cui al comma 4, su accordo delle parti le
dichiarazioni   contenute   nel   fascicolo  del  pubblico  ministero
precedentemente  rese  dal  testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento. ))

	        
	      
                              Art. 501.
              Esame dei periti e dei consulenti tecnici
  1.  Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le
disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
  2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di
consultare documenti,  note  scritte  e  pubblicazioni,  che  possono
essere acquisite anche di ufficio.

	        
	      
                              Art. 502.
                   Esame a domicilio di testimoni,
                     periti e consulenti tecnici
  1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito
o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento,  il
giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui
si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del
giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
  2.   L'esame  si  svolge  con  le  forme  previste  dagli  articoli
precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e  le  altre
parti   private  sono  rappresentati  dai  rispettivi  difensori.  Il
giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale
dell'imputato interessato all'esame.

	        
	      
                              Art. 503. (37) (72) (126)
                      Esame delle parti private
  1.  Il  presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto
richiesta  o  che  vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine:
parte  civile,  responsabile civile, persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e imputato.
  2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha
inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha
chiesto  e  prosegue  con  le  domande,  secondo i casi, del pubblico
ministero  e  dei  difensori  della  parte  civile,  del responsabile
civile,  della  persona  civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
del  coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo'
rivolgere nuove domande.
  3.  Fermi  i  divieti  di  lettura  e  di  allegazione, il pubblico
ministero  e  i  difensori,  per  contestare  in  tutto o in parte il
contenuto  della  deposizione,  possono  servirsi delle dichiarazioni
precedentemente  rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo
del  pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se
sui  fatti  e  sulle  circostanze  da  contestare la parte abbia gia'
deposto.
  4. Si applica la disposizione (( dell'articolo 500 comma 2. ))
  5.  Le  dichiarazioni  alle  quali il difensore aveva il diritto di
assistere  assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria
su  delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il
dibattimento,  se sono state utilizzate per le contestazioni previste
dal comma 3.
  6.  La  disposizione  prevista  dal comma 5 si applica anche per le
dichiarazioni  rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391
e 422.

	        
	      
                              Art. 504.
            Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
  1.  Salvo  che  la  legge  disponga diversamente, sulle opposizioni
formulate  nel  corso  dell'esame  dei  testimoni,  dei  periti,  dei
consulenti  tecnici  e  delle  parti  private  il  presidente  decide
immediatamente e senza formalita'.

	        
	      
                              Art. 505.
               Facolta' degli enti e delle associazioni
             rappresentativi di interessi lesi dal reato
  1.  Gli  enti  e  le  associazioni intervenuti nel processo a norma
dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere  domande
ai  testimoni,  ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private
che si sono sottoposte a esame. Possono altresi' chiedere al  giudice
l'ammissione  di  nuovi  mezzi  di  prova  utili all'accertamento dei
fatti.

	        
	      
                           Art. 506. (117)
              Poteri del presidente in ordine all'esame
                 dei testimoni e delle parti private
  1.  Il  presidente,  anche  su  richiesta  di  altro componente del
collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a
iniziativa  delle  parti  o  a seguito delle letture disposte a norma
degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova
nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame.
  ((  2.  Il  presidente,  anche su richiesta di altro componente del
collegio,   puo'  rivolgere  domande  ai  testimoni,  ai  periti,  ai
consulenti  tecnici,  alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle
parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo
il  diritto  delle  parti  di  concludere  l'esame  secondo  l'ordine
indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2. ))

	        
	      
                           Art. 507. (117)
                      Ammissione di nuove prove
  1.  Terminata  l'acquisizione  delle  prove, il giudice, se risulta
assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione
di nuovi mezzi di prove.
  ((  1-bis.  Il  giudice  puo'  disporre  a  norma del comma 1 anche
l'assunzione  di  mezzi  di  prova  relativi  agli  atti acquisiti al
fascicolo  per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e
493, comma 3. ))

	        
	      
                              Art. 508.
               Provvedimenti conseguenti all'ammissione
                    della perizia nel dibattimento
  1.  Se  il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una
perizia, il perito  e'  immediatamente  citato  a  comparire  e  deve
esporre  il  suo  parere  nello  stesso  dibattimento.  Quando non e'
possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con
la  quale, se e' necessario, sospende il dibattimento e fissa la data
della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
  2.  Con  l'ordinanza  il giudice designa un componente del collegio
per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
  3.  Nella  nuova  udienza  il  perito  risponde  ai  quesiti  ed e'
esaminato a norma dell'articolo 501.

	        
	      
                              Art. 509.
                     Sospensione del dibattimento
                       per esigenze istruttorie
  1.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli  495 comma 4, 506 e 507 il
giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza,
sospende  il  dibattimento  per  il  tempo  strettamente  necessario,
fissando la data della nuova udienza.

	        
	      
                              Art. 510.
               Verbale di assunzione dei mezzi di prova
  1.  Nel  verbale  sono  indicate  le generalita' dei testimoni, dei
periti, dei  consulenti  tecnici  e  degli  interpreti  ed  e'  fatta
menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.
  2.  L'ausiliario  che  assiste  il giudice documenta nel verbale lo
svolgimento dell'esame dei  testimoni,  dei  periti,  dei  consulenti
tecnici  e  delle  parti private, riproducendo integralmente in forma
diretta le domande poste dalle parti  o  dal  presidente  nonche'  le
risposte delle persone esaminate.
  3.  Quando  il  giudice  dispone che il verbale sia redatto solo in
forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti  dall'articolo  140
comma 2, sono esercitati dal presidente.

	        
	      
                              Art. 511.
                          Letture consentite
  1.  Il  giudice,  anche  di  ufficio, dispone che sia data lettura,
integrale o parziale, degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  per  il
dibattimento.
  2.  La  lettura  di  verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo
l'esame della persona che le ha rese, a meno che  l'esame  non  abbia
luogo.
  3.  La  lettura  della  relazione  peritale  e'  disposta solo dopo
l'esame del perito.
  4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di
istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della  esistenza
della condizione di procedibilita'.
  5.  In  luogo  della  lettura,  il  giudice, anche di ufficio, puo'
indicare  specificamente  gli  atti  utilizzabili   ai   fini   della
decisione.  L'indicazione  degli  atti equivale alla loro lettura. Il
giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando  si
tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si
tratta di altri atti, il  giudice  e'  vincolato  alla  richiesta  di
lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
  6.  La  facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti,
prevista dai commi 1 e 5,  e'  attribuita  anche  agli  enti  e  alle
associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

	        
	      
                            Art. 511-bis. (37)
            (( Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
  1.  Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei
verbali  degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2
dell'articolo 511. ))

	        
	      
                              Art. 512. (37) (122) (161)
                           Lettura di atti
           per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione
  1.  Il  giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura
degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,
dai  difensori  delle  parti  private  e  dal giudice nel corso della
udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne
e' divenuta impossibile la ripetizione.
  ((  1-bis.  E'  sempre  consentita  la lettura dei verbali relativi
all'acquisizione  ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui
all'articolo 240. ))

	        
	      
                      Art. 512-bis. (37) (117)
 (( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).
  1.  Il  giudice,  a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto
degli  altri  elementi  di  prova acquisiti, che sia data lettura dei
verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a
seguito  di  rogatoria  internazionale se essa, essendo stata citata,
non  e'  comparsa  e  solo  nel  caso in cui non ne sia assolutamente
possibile l'esame dibattimentale. ))

	        
	      
                              Art. 513. (39) (71) (96) (105) (126)
      (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso
      delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ).
  1.  Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta
di  sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data
lettura   dei  verbali  delle  dichiarazioni  rese  dall'imputato  al
pubblico  ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero  o  al  giudice  nel  corso  delle  indagini  preliminari o
nell'udienza  preliminare,  ma  tali dichiarazioni non possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso (( salvo che
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. ))
  2.  Se  le  dichiarazioni  sono  state  rese dalle persone indicate
nell'articolo  210,  ((  comma 1 )) il giudice, a richiesta di parte,
dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o
l'esame  a  domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in
altro  modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio.
Se  non  e'  possibile  ottenere  la presenza del dichiarante, ovvero
procedere   all'esame  in  uno  dei  modi  suddetti,  si  applica  la
disposizione  dell'articolo  512 qualora la impossibilita' dipenda da
fatti  o  circostanze  imprevedibili  al momento delle dichiarazioni.
Qualora  il  dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere,
il  giudice  dispone  la  lettura  dei verbali contenenti le suddette
dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. (105)
  3.  Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono  state  assunte  ai  sensi  dell'articolo  392,  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 511.
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AGGIORNAMENTO (39)
   La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza 18 maggio - 3 giugno
1992,   n.   254   (G.U.   1  s.s.  4/6/1992  n.  24)  ha  dichiarato
illegittimita'  costituzionale  di  questo art. 513, secondo comma, "
nella  parte  in  cui  non  prevede che il giudice, sentite le parti,
dispone  la  lettura  dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo
comma  del  medesimo  articolo  rese dalle persone indicate nell'art.
210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere ".
   ---------------
   AGGIORNAMENTO (71)
  La Corte costituzionale, con la sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60
(G.U.   1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)  ha  disposto  la  illegittimita'
costituzionale  parziale del primo comma del presente art. 513 "nella
parte  in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni,
disponga  che  sia  data  lettura  dei  verbali  delle  dichiarazioni
dell'imputato   assunte  dalla  polizia  giudiziaria  su  delega  del
pubblico ministero"
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AGGIORNAMENTO (105)
 La Corte costituzionale, con la sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998,
n.  361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44) ha disposto la illegittimita'
costituzionale  parziale  del  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del
presente  art.  513  "nella  parte in cui non prevede che, qualora il
dichiarante  rifiuti  o  comunque  ometta  in  tutto  o  in  parte di
rispondere  su  fatti  concernenti  la  responsabilit{  di altri gia'
oggetto  delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo
delle  parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del
codice di procedura penale".

	        
	      
                              Art. 514. (96)
                        (( (Letture vietate ).
 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511,  512, 512-bis e  513,
non puo' essere data  lettura dei verbali delle   dichiarazioni  rese
dall'imputato,   dalle  persone     indicate nell'articolo 210 e  dai
testimoni alla polizia giudiziaria,    al  pubblico  ministero  o  al
 giudice  nel  corso  delle  indagini   preliminari  o nella  udienza
preliminare, a  meno che  nell'udienza  preliminare le  dichiarazioni
siano  state   rese nelle  forme previste dagli  articoli 498  e 499,
alla  presenza dell'imputato  o del  suo difensore.
  2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura
dei  verbali e  degli altri  atti di  documentazione delle  attivita'
compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria esaminato  come testimone  puo' servirsi  di tali  atti a
norma dell'articolo 499, comma 5.))

	        
	      
                              Art. 515.
                   Allegazione di atti al fascicolo
                         per il dibattimento
  1.  I verbali degli atti di cui e' stata data lettura e i documenti
ammessi a  norma  dell'articolo  495  sono  inseriti,  unitamente  al
verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

	        
	      
                         Art. 516. (65) (76) (100) (117) (182)
                     Modifica della imputazione
  1.  Se  nel  corso  dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta
diverso  da  come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e
non  appartiene  alla competenza di un giudice superiore, il pubblico
ministero    modifica   l'imputazione   e   procede   alla   relativa
contestazione. (65) (76)
  1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla
cognizione   del   tribunale   in  composizione  collegiale  anziche'
monocratica,  l'inosservanza delle disposizioni sula composizione del
giudice  e'  rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente
dopo  la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli
519  comma  2  e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto
nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
  1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e'
prevista   l'udienza   preliminare,   e  questa  non  si  e'  tenuta,
l'inosservanza  delle  relative  disposizioni  e' eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis.

                                                              ((182))

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AGGIORNAMENTO (65)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 516 del codice
di  procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell'
imputato  di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di
pena   a   norma  dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale,
relativamente  al  fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento,  quando  la  nuova  contestazione concerne un fatto che
gia'  risultava  dagli  atti  di  indagine al momento dell' esercizio
dell'  azione  penale  ovvero  quando l'imputato ha tempestivamente e
ritualmente  proposto  la richiesta di applicazione di pena in ordine
alle originarie imputazioni.

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AGGIORNAMENTO (76)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 15-29 dicembre 1995, n.
530  (in  G.U.  1a  s.s. 3/1/1996 n. 1) ha disposto la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  516 del codice di procedura penale " nella
parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  dell'imputato di proporre
domanda  di  oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice
penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. "

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AGGIORNAMENTO (182)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333
(in  G.U.  1a  s.s.  23/12/2009,  n. 51) ha disposto "in applicazione
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  516  del codice di procedura penale, nella
parte  in  cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al
giudice  del  dibattimento  il  giudizio  abbreviato relativamente al
fatto   diverso   contestato   in   dibattimento,   quando  la  nuova
contestazione  concerne  un  fatto  che  gia' risultava dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell'azione penale".

	        
	      
                         Art. 517. (65) (76) (100) (117) (182)
                          Reato concorrente
        e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
  1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato
connesso  a  norma  dell'articolo  12  comma  1 lettera b) ovvero una
circostanza  aggravante  e  non  ve  ne  sia menzione nel decreto che
dispone  il  giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il
reato  o  la  circostanza,  purche' la cognizione non appartenga alla
competenza di un giudice superiore. (65) (76)
  1-bis.  Si  applicano  le  disposizioni previste dall'artitolo 516,
commi 1-bis e 1-ter.

                                                              ((182))

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AGGIORNAMENTO (65)
  La  Corte  costituzionale,  con  la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 517 del codice
di  procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell'
imputato  di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di
pena   a   norma  dell'art,  444  del  codice  di  procedura  penale,
relativamente  al  fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento,  quando  la  nuova  contestazione concerne un fatto che
gia'  risultava  dagli  atti  di  indagine al momento dell' esercizio
dell'azione  penale  ovvero  quando  l' imputato ha tempestivamente e
ritualmente  proposto  la richiesta di applicazione di pena in ordine
alle originarie imputazioni.

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AGGIORNAMENTO (76)
  La  Corte  costituzionale,  con la sentenza 15-29 dicembre 1995, n.
530  (in  G.U.  1a  s.s. 3/1/1996 n. 1) ha disposto la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  517 del codice di procedura penale " nella
parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  dell'imputato di proporre
domanda  di  oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice
penale,    relativamente   al   reato   concorrente   contestato   in
dibattimento. "

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AGGIORNAMENTO (182)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333
(in  G.U.  1a  s.s.  23/12/2009,  n. 51) ha disposto l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo "nella parte in cui non prevede
la  facolta'  dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento
il  giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato
in  dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
gia'  risultava  dagli  atti  di  indagine  al  momento  di esercizio
dell'azione penale".

	        
	      
                              Art. 518.
               Fatto nuovo risultante dal dibattimento
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero
procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a
carico  dell'imputato  un  fatto  nuovo non enunciato nel decreto che
dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
  2.  Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia
richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima  udienza,
se  vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio
per la speditezza dei procedimenti.

	        
	      
                              Art. 519. (38)  (69)
                         Diritti delle parti
  1.  Nei  casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo
che la contestazione abbia per oggetto  la  recidiva,  il  presidente
informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa.
  2.  Se  l'imputato  ne  fa  richiesta,  il  presidente  sospende il
dibattimento per un tempo non  inferiore  al  termine  per  comparire
previsto  dall'articolo  429,  ma  comunque  non superiore a quaranta
giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione  di  nuove
prove a norma dell'articolo 507. (38) ((69))
  3.  Il  presidente  dispone  la  citazione  della  persona  offesa,
osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
-------------
AGGIORNAMENTO    (38)
   La  Corte  costituzionale,  con  la sentenza  20 maggio - 3 giugno
1992,  n. 241  (G.U.  1    s.s.  4/6/1992,  n. 24)  ha  dichiarato  l
illegittimita'   costituzionale   di  questo art. 519, secondo comma,
" a) nella parte in cui , nei casi previsti dall' art. 516 del codice
di procedura penale, non consente al pubblico ministero  e alle parti
private   diverse   dall' imputato  di chiedere l'ammissione di nuove
prove;
  b) dell' inciso , "a norma dell'art. 507"  ".
-------------
AGGIORNAMENTO (69)
  La Corte costituzionale , con la sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50
(G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9)   ha   dichiarato    la  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente art. 519 "nella parte in cui,
in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517   del
medesimo codice,   non    consente al pubblico ministero e alle parti
private   diverse  dall'imputato  di   chiedere l'ammissione di nuove
prove".

	        
	      
                              Art. 520.
                         Nuove contestazioni
                   all'imputato contumace o assente
  1.  Quando  intende  contestare  i  fatti o le circostanze indicati
negli articoli  516  e  517  all'imputato  contumace  o  assente,  il
pubblico  ministero  chiede  al  presidente  che la contestazione sia
inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato
per estratto all'imputato.
  2.  In  tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una
nuova udienza per la  prosecuzione,  osservando  i  termini  indicati
nell'articolo 519 commi 2 e 3.

	        
	      
                              Art. 521. (100) (117) (118)
              Correlazione tra l'imputazione contestata
                            e la sentenza
  1.  Nella  sentenza  il  giudice puo' dare al fatto una definizione
giuridica  diversa  da  quella enunciata nell'imputazione, purche' il
reato  non  ecceda  la  sua  competenza  ne'  risulti attribuito alla
congizione   del   tribunale   in  composizione  collegiale  anziche'
monocratica (( . . . )) .
  2.  Il  giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al
pubblico  ministero  se  accerta  che  il  fatto  e'  diverso da come
descritto   nel   decreto   che  dispone  il  giudizio  ovvero  nella
contestazione  effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma
2.
  3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha
effettuato  una  nuova  contestazione  fuori  dei casi previsti dagli
articoli 516, 517 e 518 comma 2.

	        
	      
                              Art. 521-bis. (100) (117)
              Modifiche alla composizione del giudice a
                  seguito di nuove contestazioni
  ((  1.  Se,  in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle
contestazioni  previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517,
comma  1-bis  e  518,  il  reato  risulta  tra quelli attribuiti alla
cognizione  del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e
questa  non  si  e'  tenuta,  il  giudice  dispone  con  ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero. ))
  2.  L'inosservanza  della  disposizione  prevista  dal comma 1 deve
essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

	        
	      
                              Art. 522.
                       Nullita' della sentenza
                     per difetto di contestazione
  1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  previste in questo capo e'
causa di nullita'.
  2.  La  sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un
reato concorrente o per una circostanza aggravante  senza  che  siano
state  osservate  le  disposizioni degli articoli precedenti e' nulla
soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente  o
alla circostanza aggravante.

	        
	      
                           Art. 523. (123)
                    Svolgimento della discussione
  1.  Esaurita  l'assunzione  delle  prove,  il  pubblico ministero e
successivamente  i  difensori  della  parte  civile, del responsabile
civile,  della  persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato  formulano  e  illustrano le rispettive conclusioni ((,
anche  in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis
)).
  2.  La  parte  civile  presenta  conclusioni  scritte,  che  devono
comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare.
  3.   Il   presidente   dirige   la  discussione  e  impedisce  ogni
divagazione, ripetizione e interruzione.
  4.  Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono
replicare;  la  replica  e'  ammessa  una  sola  volta  e deve essere
contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli
argomenti avversari.
  5.  In  ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di
nullita', la parola per ultimi se la domandano.
  6.  La  discussione  non puo' essere interrotta per l'assunzione di
nuove  prove,  se  non  in  caso di assoluta necessita'. Se questa si
verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.

	        
	      
                              Art. 524.
                      Chiusura del dibattimento
  1.  Esaurita  la  discussione,  il  presidente  dichiara  chiuso il
dibattimento.

	        
	      
                              Art. 525.
                   Immediatezza della deliberazione
  1.   La   sentenza  e'  deliberata  subito  dopo  la  chiusura  del
dibattimento.
  2.  Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli
stessi  giudici  che  hanno  partecipato  al  dibattimento.  Se  alla
deliberazione  devono  concorrere i giudici supplenti in sostituzione
dei  titolari  impediti,  i  provvedimenti  gia'  emessi   conservano
efficacia se non sono espressamente revocati.
  3.  Salvo  quanto  previsto dall'articolo 528, la deliberazione non
puo' essere sospesa se non in caso  di  assoluta  impossibilita'.  La
sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza.

	        
	      
                           Art. 526. (126)
           Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
  1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
  ((  1-bis.  La  colpevolezza  dell'imputato non puo' essere provata
sulla  base  di  dichiarazioni  rese da chi, per libera scelta, si e'
sempre  volontariamente  sottratto all'esame da parte dell'imputato o
del suo difensore. ))

	        
	      
                              Art. 527.
                       Deliberazione collegiale
  1.   Il   collegio,  sotto  la  direzione  del  presidente,  decide
separatamente le questioni preliminari  non  ancora  risolte  e  ogni
altra  questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non
risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in  decisione
le  questioni  di  fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se
occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e  delle  misure
di sicurezza nonche' quelle relative alla responsabilita' civile.
  2.  Tutti  i  giudici  enunciano  le  ragioni della loro opinione e
votano su ciascuna questione qualunque sia  stato  il  voto  espresso
sulle  altre.  Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice
con minore anzianita' di servizio e  vota  per  ultimo.  Nei  giudizi
davanti  alla  corte  di  assise votano per primi i giudici popolari,
cominciando dal meno anziano per eta'.
  3.  Se  nella  votazione  sull'entita' della pena o della misura di
sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la
pena  o  la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli per la
pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare
la  maggioranza.  In ogni altro caso, qualora vi sia parita' di voti,
prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato.

	        
	      
                              Art. 528.
              Lettura del verbale in camera di consiglio
  1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto
con la stenotipia ovvero  l'ascolto  o  la  visione  di  riproduzioni
fonografiche  o  audiovisive  di  atti  del  dibattimento, il giudice
sospende la deliberazione e  procede  in  camera  di  consiglio  alle
operazioni    necessarie,   con   l'assistenza   dell'ausiliario   ed
eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

	        
	      
                              Art. 529.
                  Sentenza di non doversi procedere
  1.  Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, il giudice pronuncia sentenza di  non  doversi  procedere
indicandone la causa nel dispositivo.
  2.   Il   giudice  provvede  nello  stesso  modo  quando  la  prova
dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o
contraddittoria.

	        
	      
                              Art. 530.
                       Sentenza di assoluzione
  1.  Se  il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se
il fatto non costituisce reato o non e'  previsto  dalla  legge  come
reato  ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile
o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
  2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che  l'imputato  lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che
il reato e' stato commesso da persona imputabile.
  3.  Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di
una causa  di  giustificazione  o  di  una  causa  personale  di  non
punibilita'  ovvero  vi  e'  dubbio  sull'esistenza  delle stesse, il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
  4.  Con  la  sentenza  di  assoluzione il giudice applica, nei casi
previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

	        
	      
                              Art. 531.
                Dichiarazione di estinzione del reato
  1.  Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se
il reato e' estinto, pronuncia  sentenza  di  non  doversi  procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
  2.  Il  giudice  provvede  nello  stesso  modo  quando vi e' dubbio
sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

	        
	      
                              Art. 532.
                            Provvedimenti
                   sulle misure cautelari personali
  1.  Con  la  sentenza  di  proscioglimento,  il  giudice  ordina la
liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare  e  dichiara
la  cessazione  delle  altre misure cautelari personali eventualmente
disposte.
  2.  La  stessa  disposizione  si  applica  nel  caso di sentenza di
condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

	        
	      
                        Art. 533. (123) (158)
                       Condanna dell'imputato
  ((  1.  Il  giudice  pronuncia  sentenza  di condanna se l'imputato
risulta   colpevole  del  reato  contestatogli  al  di  la'  di  ogni
ragionevole  dubbio.  Con la sentenza il giudice applica la pena e le
eventuali misure di sicurezza. ))
  2.  Se  la  condanna  riguarda piu' reati, il giudice stabilisce la
pena  per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere
applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o
sulla  continuazione.  Nei  casi  previsti  dalla  legge  il  giudice
dichiara  il  condannato  delinquente  o  contravventore  abituale  o
professionale o per tendenza.
  3.  Quando  il  giudice  ritiene  di dover concedere la sospensione
condizionale  della  pena  o  la  non  menzione  della  condanna  nel
certificato  del  casellario giudiziale, provvede in tal senso con la
sentenza di condanna.
  3-bis.  Quando  la  condanna riguarda procedimenti per i delitti di
cui  all'articolo  407,  comma  2,  lettera a) , anche se connessi ad
altri  reati,  il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza,
la  separazione  dei  procedimenti  anche  con riferimentoallo stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia
cautelare  e,  per  la  scadenza  dei  termini e la mancanza di altri
titoli, sarebbe rimesso in liberta'.

	        
	      
                              Art. 534.          (1)
                  Condanna del civilmente obbligato
                        per la pena pecuniaria
  1.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli    205 e 206    del codice
penale  e  nelle  leggi speciali,  il  giudice  condanna  la  persona
civilmente   obbligata   a   pagare,   se  il  condannato  risultera'
insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
------------------
AGGIORNAMENTO  (1)
Si riporta il testo relativo all' art. 534 a seguito delle modifiche
apportate dall'avviso di rettifica in G.U. 13-12-1988 n. 291:
  1.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli (( 196 e 197 )) del codice
penale  e  nelle  leggi speciali,  il  giudice  condanna  la  persona
civilmente   obbligata   a   pagare,   se  il  condannato  risultera'
insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

	        
	      
                           Art. 535.(175)
                         Condanna alle spese
  1.  La  sentenza  di  condanna  pone  a  carico  del  condannato il
pagamento delle spese processuali ((. . . )).
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
  3.  Sono  poste  a  carico  del condannato le spese di mantenimento
durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
  4.  Qualora  il  giudice  non  abbia  provveduto circa le spese, la
sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

	        
	      
                              Art. 536.
                     Pubblicazione della sentenza
                     come effetto della condanna
  1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice
stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata  per
intero  o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve
essere inserita.

	        
	      
                              Art. 537.
                Pronuncia sulla falsita' di documenti
  1. La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza
di condanna, e' dichiarata nel dispositivo.
  2.  Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o
parziale,  secondo  le   circostanze   e,   se   e'   il   caso,   la
ripristinazione,  la  rinnovazione  o  la  riforma  dell'atto  o  del
documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La  cancellazione,  la  ripristinazione, la rinnovazione o la riforma
non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi
non intervenuti come parti nel procedimento.
  3. La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente,
con il mezzo previsto  dalla  legge  per  il  capo  che  contiene  la
decisione sull'imputazione.
  4.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel
caso di sentenza di proscioglimento.

	        
	      
                              Art. 538.
                Condanna per la responsabilita' civile
  1.  Quando  pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla
domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno,  proposta  a
norma degli articoli 74 e seguenti.
  2.  Se  pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno,
il  giudice  provvede  altresi'  alla  liquidazione,  salvo  che  sia
prevista la competenza di altro giudice.
  3.  Se  il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel
giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento  del  danno
e'  pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta
la sua responsabilita'.

	        
	      
                              Art. 539.
              Condanna generica ai danni e provvisionale
  1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione
del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti  al
giudice civile
  2.  A  richiesta  della  parte civile, l'imputato e il responsabile
civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale  nei  limiti
del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova.

	        
	      
                              Art. 540.
           Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
  1.  La  condanna  alle restituzioniu e al risarcimento del danno e'
dichiarata  provvisoriamente  esecutiva,  a  richiesta  della   parte
civile, quando ricorrono giustificati motivi.
  2.  La  condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente
esecutiva.

	        
	      
                              Art. 541.
            Condanna alle spese relative all'azione civile
  1.  Con  la  sentenza  che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento  del  danno,  il  giudice  condanna  l'imputato   e   il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in
favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per  giusti
motivi, la compensazione totale o parziale.
  2.  Con  la  sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o
che  assolve  l'imputato   per   cause   diverse   dal   difetto   di
imputabilita',  il  giudice,  se  ne  e' fatta richiesta, condanna la
parte  civile  alla  rifusione  delle  spese  processuali   sostenute
dall'imputato  e  dal  responsabile  civile  per  effetto dell'azione
civile,  sempre  che  non  ricorrano  giustificati  motivi   per   la
compensazione  totale  o parziale. Se vi e' colpa grave, puo' inoltre
condannarla al risarcimento  dei  danni  causati  all'imputato  o  al
responsabile civile.

	        
	      
                              Art. 542.
            Condanna del querelante alle spese e ai danni
  1.  Nel caso di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile
a  querela,  si  applicano le disposizioni dell'articolo 427 per cio'
che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese  del
procedimento  anticipate  dallo  Stato  nonche'  alla rifusione delle
spese e al risarcimento del  danno  in  favore  dell'imputato  e  del
responsabile civile.
  2.   L'avviso   del   deposito  della  sentenza  e'  notificato  al
querelante.

	        
	      
                              Art. 543.
                Ordine di pubblicazione della sentenza
                      come riparazione del danno
  1.   La   pubblicazione   della   sentenza   di  condanna  a  norma
dell'articolo 186 del  codice  penale  e'  ordinata  dal  giudice  su
richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
  2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso,
anche del responsabile civile, per una o due volte,  per  estratto  o
per intero, in giornali indicati dal giudice.
  3.  Se  l'inserzione  non avviene nel termine stabilito dal giudice
con la sentenza, la parte civile puo'  provvedervi  direttamente  con
diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

	        
	      
                              Art. 544. (18) (123)
                      Redazione della sentenza
  1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il
dispositivo.  Subito  dopo  e'  redatta  una  concisa esposizione dei
motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata.
  2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi   in  camera  di  consiglio,  vi  si  provvede  non  oltre  il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
  3. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa
per  il  numero  delle  parti  o  per  il  numero e la gravita' delle
imputazioni,  il  giudice,  se  ritiene  di  non  poter depositare la
sentenza  nel  termine  previsto  dal  comma  2,  puo'  indicare  nel
dispositivo   un  termine  piu'  lungo,  non  eccedente  comunque  il
novantesimo giorno da quello della pronuncia.
  (( 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice  provvede  alla  stesura  della  motivazione per ciascuno dei
procedimenti  separati,  accordando precedenza alla motivazione della
condanna  degli  imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso
il  termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si e' accordata precedenza )).
PRE003 PRE004 PRE005 TRI002 TRI003 TRI004

	        
	      
                              Art. 545.
                     Pubblicazione della sentenza
  1.  La  sentenza  e'  pubblicata  in udienza dal presidente o da un
giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
  2.  La  lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544
comma 1, segue quella del dispositivo e puo'  essere  sostituita  con
un'esposizione riassuntiva.
  3.  La  pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione
della sentenza per le parti che sono o devono  considerarsi  presenti
all'udienza.
PRE003 PRE004 PRE005 TRI002 TRI003 TRI004

	        
	      
                              Art. 546.
                       Requisiti della sentenza
  1. La sentenza contiene:
    a)  l'intestazione  "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorita' che l'ha pronunciata;
    b)  le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private;
    c) l'imputazione;
    d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
    e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui
la decisione e' fondata, con l'indicazione delle prove poste  a  base
della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il
giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
    f)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  degli articoli di legge
applicati;
    g) la data e la sottoscrizione del giudice.
  2.  La  sentenza  emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal
presidente  e  dal  giudice  estensore.  Se,  per   morte   o   altro
impedimento,    il    presidente   non   puo'   sottoscrivere,   alla
sottoscrizione  provvede,  previa   menzione   dell'impedimento,   il
componente  piu'  anziano  del  collegio;  se  non puo' sottoscrivere
l'estensore, alla sottoscrizione, previa  menzione  dell'impedimento,
provvede il solo presidente.
  3.  Oltre  che  nel  caso  previsto  dall'articolo  125 comma 3, la
sentenza e'  nulla  se  manca  o  e'  incompleto  nei  suoi  elementi
essenziali  il  dispositivo  ovvero  se  manca  la sottoscrizione del
giudice.
PRE003 PRE004 PRE005 TRI002 TRI003 TRI004

	        
	      
                              Art. 547.
                      Correzione della sentenza
  1.  Fuori  dei  casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre
completare  la  motivazione  insufficiente  ovvero  se  manca  o   e'
incompleto  alcuno  degli altri requisiti previsti dall'articolo 546,
si procede anche di ufficio alla correzione della  sentenza  a  norma
dell'articolo 130.

	        
	      
                              Art. 548.
                       Deposito della sentenza
  1.  La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo la
pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi
2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la
data del deposito.
  2.  Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo giorno
o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo
544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero
e  notificato  alle  parti  private  cui   spetta   il   diritto   di
impugnazione.   E'   notificato  altresi'  a  chi  risulta  difensore
dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
  3.  L'avviso  di  deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni
caso notificato all'imputato contumace e  comunicato  al  procuratore
generale presso la corte di appello.

	        
	      
                              Art. 549. (100) (117)
              ((   (Norme  applicabili  al  procedimento  davanti  al
tribunale in composizione monocratica)
  1.   Nel   procedimento   davanti   al  tribunale  in  composizione
monocratica,  per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o
in  altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che
precedono, in quanto applicabili. ))

	        
	      
                              Art. 550. (100) (117) (118)
               (Casi di citazione diretta a giudizio)
 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione
  diretta  a  giudizio  quando si tratta di contravvenzioni ovvero di
delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo
a  quattro  anni,  ((  o con la multa, sola o congiunta alla predetta
pena   detentiva  ))  .  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della
pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
  2  La  disposizione  del comma 1 si applica anche quando si procede
per uno dei seguenti reati:
    a)   violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale  prevista
dall'articolo 336 del codice penale;
    b)  resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337
del codice penale;
    c)  oltraggio  a  un  magistrato  in  udienza  aggravato  a norma
dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
    d)  violazione  di  sigilli  aggravata a norma dell'articolo 349,
secondo comma, del codice penale;
    e)  rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
    f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
    g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
  3.  Se  il  pubblico  ministero  ha  esercitato l'azione penale con
citazione  diretta  per  un  reato per il quale e' prevista l'udienza
preliminare  e  la  relativa  eccezione  e' proposta entro il termine
indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza
la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

	        
	      
                           Art. 551. (117)
                     (( (Procedimenti connessi)
  1.  Nel  caso  di  procedimenti connessi, se la citazione diretta a
giudizio  e'  ammessa  solo per alcuni di essi, il pubblico ministero
presenta  per  tutti  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  a norma
dell'articolo 416. ))

	        
	      
                        Art. 552. (117) (160)
                  (Decreto di citazione a giudizio)
  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
    a)  le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che  valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti
private, con indicazione dei difensori;
    b)   l'indicazione   della   persona   offesa,   qualora  risulti
identificata;
    c)  l'enunciazione  del  fatto,  in forma chiara e precisa, delle
circostanze   aggravanti   e   di   quelle   che  possono  comportare
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con l'identificazione dei
relativi articoli di legge;
    d)  l'indicazione  del giudice competente per il giudizio nonche'
del   luogo,   del   giorno   e   dell'ora  della  comparizione,  con
l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo sara' giudicato in
contumacia;
    e)  l'avviso  che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore
di  fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara' assistito dal difensore di
ufficio;
    f)  l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
prima  della  dichiarazione  di'  apertura  del dibattimento di primo
grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444
ovvero presentare domanda di oblazione;
    g)  l'avviso  che il fascicolo relativo alle indagini preliminari
e'  depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti
e  i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne
copia;
    h)   la  data  e  la  sottoscrizione  del  pubblico  ministero  e
dell'ausiliario che lo assiste.
  ((  1-bis.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati  previsti
dall'articolo  590,  terzo  comma,  del  codice penale, il decreto di
citazione  a  giudizio  deve  essere emesso entro trenta giorni dalla
chiusura delle indagini preliminari. ))
  ((  1-ter.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati  previsti
dall'articolo  590,  terzo  comma,  del  codice  penale,  la  data di
comparizione  di  cui  al  comma  1, lettera d), e' fissata non oltre
novanta giorni dalla emissione del decreto. ))
  2.  Il  decreto  e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo  ovvero  se  manca  o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti  previsti  dalle  lettere  c), d), e) ed f) del comma 1. Il
decreto  e'  altresi'  nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo  415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio  ai  sensi  dell'articolo  375,  comma 3, qualora la
persona  sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine
di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
  3.  Il  decreto  di  citazione  e'  notificato all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data
fissata  per  l'udienza  di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui
deve  essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque
giorni.
  4.  Il  decreto  di  citazione e' depositato dal pubblico ministero
nella    segreteria    unitamente    al   fascicolo   contenente   la
documentazione,  gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma
2.

	        
	      
                              Art. 553. (7) (34) (117)
           ((  (Trasmissione  degli  atti  al giudice dell'udienza di
comparizione in dibattimento)
  1.  Il  pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e
lo  trasmette  al  giudice con il decreto di citazione immediatamente
dopo la notificazione. ))

	        
	      
                              Art. 554. (11) (117)
                          (( (Atti urgenti)
  1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere
gli  atti  urgenti  a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure
cautelari  fino  a  quando il decreto, unitamente al fascicolo per il
dibattimento,  non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553,
comma 1. ))

	        
	      
                              Art. 555. (1) (94) (100) (117)
        (( (Udienza di comparizione a seguito della citazione
                              diretta)
  1.  Almeno  sette  giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare
in  cancelleria  le  liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonche'  delle  persone  indicate  nell'articolo 210 di cui intendono
chiedere l'esame.
  2.   Prima   della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento,
l'imputato  o  il  pubblico  ministero  puo'  presentare la richiesta
prevista  dall'articolo  444,  comma  1;  l'imputato,  inoltre,  puo'
richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
  3.  Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica
se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad
accettare la remissione.
  4.  Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione
di  apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare
e  chiedono  l'ammissione  delle  prove;  inoltre,  le  parti possono
concordare  l'acquisizione  al  fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti   nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  nonche'  della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
  5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le
disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili. ))

	        
	      
                        Art. 556. (117) (118)
          (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su
  richiesta)
  1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su
richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I
e II del libro sesto, in quanto applicabili.
  2.  Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le
disposizioni  degli  articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. (( Si
osserva    altresi',   in   quanto   applicabile,   la   disposizione
dell'articolo  441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo,
il  giuduce,  revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio )).

	        
	      
                           Art. 557. (117)
                    (( (Procedimento per decreto)
  1.  Con  l'atto  di  opposizione  l'imputato  chiede  al giudice di
emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato  o  l'applicazione  della pena a norma dell'articolo 444 o
presenta domanda di oblazione.
  2.  Nel  giudizio  conseguente all'opposizione, l'imputato non puo'
chiedere  il  giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della  pena su
richiesta,  ne'  presentare  domanda  di  oblazione. In ogni caso, il
giudice revoca il decreto penale di condanna.
  3.  Si  osservano  le disposizioni del titolo V del libro sesto, in
quanto applicabili. ))

	        
	      
                              Art. 558. (100) (117)
          (( (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)
  1.  Gli  ufficiali  o  gli  agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito  l'arresto  in  flagranza  o  che  hanno  avuto  in consegna
l'arrestato   lo   conducono  direttamente  davanti  al  giudice  del
dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio,
sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal
caso  citano  anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i testimoni e
avvisano  il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di
ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
  2.  Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in  consegna  l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano
l'arrestato  all'udienza  che  il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto.  Non  si applica la disposizione prevista dall'articolo
386, comma 4.
  3.  Il  giudice  al  quale  viene  presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e
quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
  4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia
posto   a  sua  disposizione  a  norma  dell'articolo  386,  lo  puo'
presentare  direttamente  all'udienza,  in  stato  di arresto, per la
convalida   e   il   contestuale   giudizio,  entro  quarantotto  ore
dall'arresto.  Se  il  giudice non tiene udienza la fissa a richiesta
del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive
quarantotto   ore.   Si   applicano   al  giudizio  di  convalida  le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
  5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti
al  pubblico  ministero.  Il  giudice  procede  tuttavia  a  giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
  6.  Se  l'arresto  e'  convalidato a norma dei commi precedenti, si
procede immediatamente' al giudizio.
  7.  L'imputato  ha facolta' di chiedere un termine per preparare la
difesa  non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale   facolta',   il   dibattimento   e'  sospeso  fino  all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
  8.  Subito  dopo  l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta.  In  tal  caso  il  giudizio si svolge davanti allo stesso
giudice  del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
  9.  Il  pubblico  ministero  puo',  altresi', procedere al giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5. ))

	        
	      
                              Art. 559. (100) (117)
                          (( (Dibattimento)
  1.  Il  dibattimento  si  svolge  secondo le norme stabilite per il
procedimento  davanti al tribunale in composizione collegiale, quanto
applicabili.
  2.  Anche  fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di
udienza  e'  redatto  soltanto  in  forma  riassuntiva se le parti vi
consentono  e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma
integrale.
  3.  L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti  tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle
parti  private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su
concorde   richiesta   delle  parti,  l'esame  puo'  essere  condotto
direttamente,  dal  giudice  sulla base delle domande e contestazioni
proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
  4.  In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta
dal  presidente  del  tribunale  previa  menzione  della  causa della
sostituzione. ))

	        
	      
                           Art. 560. (117)
                         Giudizio abbreviato
  1.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari  ovvero nel termine di
quindici  giorni  dalla notifica del decreto di citazione a giudizio,
l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato.
  2.  Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari,
il  pubblico  ministero  provvede entro cinque giorni e, se presta il
consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti
al giudice per le indagini preliminari.
  3.  Il  decreto  di  citazione  a  giudizio contiene le indicazioni
previste  dall'articolo  555 comma 1 lettere a) , b) , c) , f) , g) ,
h),  nonche'  l'indicazione  del  giudice per le indagini preliminari
competente  per  il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione.
  4.  Il  decreto  di  citazione  e'  notificato  all'imputato e alla
persona  offesa  almeno  cinque  giorni  prima della data fissata per
l'udienza.  Entro  il  medesimo  termine,  e' notificato al difensore
dell'imputato avviso della data dell'udienza.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                           Art. 561. (117)
                 Udienza per il giudizio abbreviato
  1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo
420.
  2.  Il  giudice  sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi.
Successivamente  il  pubblico  ministero  e  i  difensori formulano e
illustrano  le  rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti
nel fascicolo depositato a norma dell'articolo 554 comma 4.
  3.  Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti,
provvede  a  norma  dell'articolo 442. Contro la sentenza puo' essere
proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 562. (100) (117)
                       Trasformazione del rito
  1.  Nel  corso  dell'udienza,  il giudice, se ritiene di non potere
decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero,
il   quale  contestualmente  emette  altro  decreto  di  citazione  a
giudizio,  fissando l'udienza davanti al ((giudice del dibattimento))
per   una  data  non  successiva  a  venti  giorni  da  quella  della
restituzione degli atti.
  2.  Il  decreto  di  citazione non contiene le indicazioni previste
dall'articolo 555 comma 1 lettere e) , f) e g).
  3.  La  lettura  del  decreto equivale a notificazione per le parti
presenti.  Il  decreto  e'  notificato alle parti non presenti almeno
cinque giorni prima della data dell'udienza.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 563. (100) (117)
                Applicazione della pena su richiesta
 ((1.  Si  osservano  le  disposizioni del titolo II del libro VI, in
quanto applicabili.))
  2.   Se   la  richiesta  e'  formulata  nel  corso  delle  indagini
preliminari,  il  pubblico  ministero,  entro  cinque giorni, esprime
consenso  o  dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e
trasmette  gli  atti al giudice per le indagini preliminari, fissando
la  data  dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza
e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa
almeno cinque giorni prima.
  3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su
richiesta,  il  giudice  e  il  pubblico ministero provvedono a norma
dell'articolo 562.
  4.  Se  la  richiesta  e'  formulata  dopo  la scadenza del termine
previsto  dall'articolo  555  comma  1  lettera  e),  e' competente a
decidere il ((giudice)) del dibattimento.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                           Art. 564. (117)
                     Tentativo di conciliazione
  1.  In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero,
anche  prima di compiere atti di indagine preliminare, puo' citare il
querelante  e  il  querelato  a  comparire  davanti  a se' al fine di
verificare  se  il querelante e' disposto a rimettere la querela e il
querelato  ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi
assistere dai difensori.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 565. (100) (117)
                      Procedimento per decreto
  ((1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.))
  2.  Con  l'atto  di  opposizione  l'imputato  chiede  al giudice di
emettere  decreto  che  dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 566. (20) (35) (100) (117)
           Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
  1.  Gli  ufficiali  o  gli  agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito  l'arresto  in  flagranza  o  che  hanno  avuto  in consegna
l'arrestato  lo  conducono  direttamente  davanti  al  ((giudice  del
dibattimento))   per  la  convalida  dell'arresto  e  il  contestuale
giudizio,   sulla  base  della  imputazione  formulata  dal  pubblico
ministero.  In  tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni  e  avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
  2.  Quando  il  ((giudice))  non tiene udienza, gli ufficiali o gli
agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno eseguito l'arresto o che
hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e
presentano  l'arrestato  all'udienza  che  il ((giudice)) fissa entro
quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 386 comma 4.
  3.  Il  ((giudice)) al quale viene presentato l'arrestato autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e
quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
  4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia
posto   a  sua  disposizione  a  norma  dell'articolo  386,  lo  puo'
presentare  direttamente  all'udienza,  in  stato  di arresto, per la
convalida   e   il   contestuale   giudizio,  entro  quarantotto  ore
dall'arresto.  Se  il  ((giudice))  non  tiene  udienza,  la fissa, a
richiesta  del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le
successive  quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
  5.  Se l'arresto non e' convalidato, il ((giudice)) restituisce gli
atti  al  pubblico  ministero.  Il  ((giudice))  procede  tuttavia  a
giudizio  direttissimo  quando  l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
  6.  Se  l'arresto  e'  convalidato a norma dei commi precedenti, si
precede immediatamente al giudizio.
  7.  L'imputato  ha facolta' di chiedere un termine per preparare la
difesa  non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale   facolta',   il   dibattimento   e'  sospeso  fino  all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
  8.  Subito  dopo  l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare
richiesta  di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a
norma  dell'articolo 444. In tal caso, se vi e' consenso del pubblico
ministero,  il giudizio si svolge davanti allo stesso ((giudice)) del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452 comma 2.
  9.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti, il pubblico
ministero procede a norma del titolo II del presente libro. (20) (35)
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
  La  Corte  costituzionale,  con  la sentenza di cui al sommario, ha
dichiarato  la  illegittimita' costituzionale dell'articolo 566, nono
comma,  del  codice  di  procedura penale, nella parte in cui esclude
l'applicabilita'   dell'articolo  449,  quinto  comma,  dello  stesso
codice.
  ------------------
  AGGIORNAMENTO (35)
  La  Corte  costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 175
(G.U.   1  s.s.  22/4/1992  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimit
costituzionale del nono comma di questo articolo " nella parte in cui
esclude  l'  applicabilita'  al rito pretorile dell' art. 449, quarto
comma, dello stesso codice".
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 567. (100) (117)
                            Dibattimento
  1. Il dibattimento si svolge secondo le norme ((previste dai titoli
II e III del libro VII)), in quanto applicabili.
  2.  Le  liste  dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le
parti  intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a
pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due
giorni prima della data fissata per il dibattimento.
  3.  Anche  fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di
udienza  e'  redatto  soltanto  in  forma  riassuntiva se le parti vi
consentono.
  4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei
consulenti  tecnici  e  delle  parti private puo' essere condotto dal
((giudice))  sulla  base  delle  domande e contestazioni proposte dal
pubblico ministero e dai difensori.
  5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il
((giudice))  redige  anche  la  motivazione,  a  meno  che questa non
risulti di particolare complessita'.
  6.   In  caso  di  impedimento  del  ((giudice)),  la  sentenza  e'
sottoscritta  dal  presidente del tribunale ((. . .)) previa menzione
della causa della sostituzione.
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  AGGIORNAMENTO (117)
  ((  ARTICOLO  NON  ESISTENTE  NELLA  NUOVA  VERSIONE DEL LIBRO VIII
INTRODOTTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1999, N. 479. ))

	        
	      
                              Art. 568.
                           Regole generali
  1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice
sono soggetti a impugnazione e determina il  mezzo  con  cui  possono
essere impugnati.
  2.  Sono  sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono
altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide
sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza
che  possono  dare  luogo  a  un  conflitto  di  giurisdizione  o  di
competenza a norma dell'articolo 28.
  3.  Il  diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la
legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue  tra  le
diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
  4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse.
  5.    L'impugnazione   e'   ammissibile   indipendentemente   dalla
qualificazione  a  essa  data  dalla  parte  che  l'ha  proposta.  Se
l'impugnazione   e'   proposta  a  un  giudice  incompetente,  questi
trasmette gli atti al giudice competente.

	        
	      
                              Art. 569.
                   Ricorso immediato per cassazione
  1.  La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado
puo' proporre direttamente ricorso per cassazione.
  2. Se la sentenza e' appellata da una delle altre parti, si applica
la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non  si  applica
se,  entro  quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti
che hanno  proposto  appello  dichiarano  tutte  di  rinunciarvi  per
proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello
si converte in ricorso e le parti devono  presentare  entro  quindici
giorni  dalla  dichiarazione  suddetta  nuovi  motivi,  se  l'atto di
appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
  3.  La  disposizione  del  comma 1 non si applica nei casi previsti
dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il  ricorso
eventualmente proposto si converte in appello.
  4.  Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta
annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione,  quando
pronuncia  l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma
del comma  1,  dispone  che  gli  atti  siano  trasmessi  al  giudice
competente per l'appello.

	        
	      
                              Art. 570. (100)
                 Impugnazione del pubblico ministero
  1. Il ((. . .)) procuratore della Repubblica presso il tribunale  e
il procuratore generale presso  la  corte di appello possono proporre
impugnazione,  nei  casi stabiliti dalla legge, quali che siano state
le  conclusioni  del  rappresentante  del   pubblico   ministero.  Il
procuratore   generale   puo'   proporre   impugnazione    nonostante
l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico   ministero   presso  il
giudice  che  ha  emesso  il provvedimento.
  2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del
pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
  3.  Il  rappresentante  del pubblico ministero che ha presentato le
conclusioni  e  che  ne  fa  richiesta  nell'atto  di  appello   puo'
partecipare  al  successivo  grado  di  giudizio  quale sostituto del
procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e'
disposta  dal procuratore generale presso la corte di appello qualora
lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale.
PMP111 PMT107

	        
	      
                           Art. 571. (117)
                     Impugnazione dell'imputato
  1.  L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo
di  un  procuratore speciale nominato anche prima della emissione del
provvedimento.
  2.  Il  tutore  per  l'imputato  soggetto alla tutela e il curatore
speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha
tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
  3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al
momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a
tal fine. (( . . . )).
  4.  L'imputato,  nei  modi  previsti per la rinuncia, puo' togliere
effetto  all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia
della  dichiarazione  nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il
consenso del tutore o del curatore speciale.

	        
	      
                              Art. 572.
                     Richiesta della parte civile
                        o della persona offesa
  1.  La  parte  civile,  la  persona offesa, anche se non costituita
parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma  degli
articoli  93  e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico
ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
  2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede
con decreto motivato da notificare al richiedente.

	        
	      
                              Art. 573.
               Impugnazione per i soli interessi civili
  1. L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata
e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
  2.   L'impugnazione  per  i  soli  interessi  civili  non  sospende
l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

	        
	      
                              Art. 574.
                      Impugnazione dell'imputato
                       per gli interessi civili
  1.  L'imputato  puo'  proporre  impugnazione  contro  i  capi della
sentenza che riguardano  la  sua  condanna  alle  restituzioni  e  al
risarcimento  del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle
spese processuali.
  2.   L'imputato  puo'  altresi'  proporre  impugnazione  contro  le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle  domande  da
lui  proposte  per il risarcimento del danno e per la rifusione delle
spese processuali.
  3.   L'impugnazione   e'   proposta   col  mezzo  previsto  per  le
disposizioni penali della sentenza.
  4.  L'impugnazione  dell'imputato  contro  la pronuncia di condanna
penale o di assoluzione estende i  suoi  effetti  alla  pronuncia  di
condanna   alle  restituzioni,  al  risarcimento  dei  danni  e  alla
rifusione delle spese processuali, se questa  pronuncia  dipende  dal
capo o dal punto impugnato.

	        
	      
                              Art. 575.
         Impugnazione del responsabile civile e della persona
             civilmente obbligata per la pena pecuniaria
  1.  Il  responsabile  civile  puo'  proporre impugnazione contro le
disposizioni   della   sentenza   riguardanti   la    responsabilita'
dell'imputato  e contro quelle relative alla condanna di questi e del
responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento  del  danno  e
alla  rifusione  delle  spese processuali. L'impugnazione e' proposta
col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
  2.  Lo  stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
  3.  Il  responsabile  civile  puo'  altresi'  proporre impugnazione
contro le disposizioni della sentenza di  assoluzione  relative  alle
domande  proposte  per  il  risarcimento del danno e per la rifusione
delle spese processuali.

	        
	      
                           Art. 576. (158)
                   Impugnazione della parte civile
                          e del querelante
  1.  La  parte  civile  puo'  proporre  impugnazione (( . . . . . ))
contro  i  capi  della  sentenza  di condanna che riguardano l'azione
civile  e,  ai  soli  effetti della responsabilita' civile, contro la
sentenza  di  proscioglimento  pronunciata  nel giudizio. (( La parte
civile  puo'  altresi  ))  proporre  impugnazione  contro la sentenza
pronunciata  a  norma  dell'articolo  442,  quando ha consentito alla
abbreviazione del rito.
  2.  Lo  stesso  diritto  compete  al  querelante condannato a norma
dell'articolo 542.

	        
	      
                           Art. 577. (158)
                  Impugnazione della persona offesa
               per i reati di ingiuria e diffamazione
  (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46 ))

	        
	      
                              Art. 578.
        Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione
              del reato per amnistia o per prescrizione
  1.   Quando   nei  confronti  dell'imputato  e'  stata  pronunciata
condanna, anche generica, alle restituzioni  o  al  risarcimento  dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per
amnistia  o  per  prescrizione,  decidono  sull'impugnazione  ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza  che  concernono
gli interessi civili.

	        
	      
                           Art. 579. (117)
                      Impugnazione di sentenze
                 che dispongono misure di sicurezza
  1. Contro le sentenze di condanna, (( di proscioglimento )) e' data
impugnazione  anche  per cio' che concerne le misure di sicurezza, se
l'impugnazione  e'  proposta per un altro capo della sentenza che non
riguardi esclusivamente gli interessi civili.
  2.  L'impugnazione  contro  le sole disposizioni della sentenza che
riguardano  le  misure di sicurezza e' proposta a norma dell'articolo
680 comma 2.
  3.  L'impugnazione  contro  la  sola  disposizione  che riguarda la
confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

	        
	      
                           Art. 580. (158)
              (( Conversione del ricorso in appello ))
  ((  1.  Quando  contro  la  stessa  sentenza sono proposti mezzi di
impugnazione  diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui
all'articolo  12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
))

	        
	      
                              Art. 581.
                       Forma dell'impugnazione
  1.  L'impugnazione  si  propone  con  atto  scritto  nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice
che lo ha emesso, e sono enunciati:
    a)  i  capi  o  i  punti  della  decisione  ai quali si riferisce
l'impugnazione;
    b) le richieste;
    c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

	        
	      
                              Art. 582. (100) (117)
                   Presentazione dell'impugnazione
  1.  Salvo  che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione
e'  presentato  personalmente  ovvero  a  mezzo  di  incaricato nella
cancelleria  del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il
pubblico  ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui
riceve  l'atto  e  della  persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo
unisce   agli   atti  del  procedimento  e  rilascia,  se  richiesto,
attestazione della ricezione.
  2.  Le  parti  private  e  i difensori possono presentare l'atto di
impugnazione  anche  nella cancelleria del tribunale (( o del giudice
di  pace  )) del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da
quello  in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente
consolare  all'estero.  In  tali  casi,  l'atto  viene immediatamente
trasmesso  alla  cancelleria  del  giudice che emise il provvedimento
impugnato.

	        
	      
                              Art. 583.
                 Spedizione dell'atto di impugnazione
  1.  Le  parti  e  i  difensori  possono proporre l'impugnazione con
telegramma ovvero con atto da trasmettersi a  mezzo  di  raccomandata
alla  cancelleria  indicata  nell'articolo  582  comma 1. Il pubblico
ufficiale addetto allega agli atti  la  busta  contenente  l'atto  di
impugnazione  e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della
ricezione e la propria sottoscrizione.
  2.  L'impugnazione  si  considera proposta nella data di spedizione
della raccomandata o del telegramma.
  3.  Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve
essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata  o  dal
difensore.

	        
	      
                              Art. 584.
                   Notificazione della impugnazione
  1.   A  cura  della  cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato, l'atto  di  impugnazione  e'  comunicato  al
pubblico  ministero  presso il medesimo giudice ed e' notificato alle
parti private senza ritardo.

	        
	      
                              Art. 585.
                      Termini per l'impugnazione
  1.  Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti,
e':
    a)  di  quindici  giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo
544 comma 1;
    b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
    c)  di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544
comma 3.
  2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
    a)  dalla  notificazione  o comunicazione dell'avviso di deposito
del provvedimento emesso in  seguito  a  procedimento  in  camera  di
consiglio;
    b)  dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta
anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono
considerarsi  presenti  nel giudizio, anche se non sono presenti alla
lettura;
    c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato
dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso  previsto
dall'articolo  548  comma  2,  dal giorno in cui e' stata eseguita la
notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
    d)  dal  giorno  in  cui  e' stata eseguita la notificazione o la
comunicazione   dell'avviso   di   deposito   con   l'estratto    del
provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale
presso la corte  di  appello  rispetto  ai  provvedimenti  emessi  in
udienza  da  qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla
corte di appello.
  3.  Quando  la  decorrenza  e'  diversa per l'imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
  4.  Fino  a  quindici  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
presentati nella cancelleria del giudice  della  impugnazione  motivi
nuovi   nel   numero   di   copie  necessarie  per  tutte  le  parti.
L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
  5.  I  termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena
di decadenza.

	        
	      
                              Art. 586.
          Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
  1. Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione
contro le ordinanze emesse nel corso degli  atti  preliminari  ovvero
nel  dibattimento  puo'  essere proposta, a pena di inammissibilita',
soltanto con l'impugnazione contro  la  sentenza.  L'impugnazione  e'
tuttavia  ammissibile  anche se la sentenza e' impugnata soltanto per
connessione con l'ordinanza.
  2.  L'impugnazione  dell'ordinanza  e'  giudicata  congiuntamente a
quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
  3.  Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e' ammessa
l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione  contro
la sentenza.

	        
	      
                              Art. 587.
                     Estensione dell'impugnazione
  1.  Nel  caso  di  concorso  di  piu'  persone in uno stesso reato,
l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purche' non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
  2.  Nel  caso  di  riunione  di  procedimenti  per  reati  diversi,
l'impugnazione proposta da  un  imputato  giova  a  tutti  gli  altri
imputati  soltanto  se  i  motivi  riguardano  violazioni della legge
processuale e non sono esclusivamente personali.
  3.   L'impugnazione   proposta   dall'imputato   giova   anche   al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per  la  pena
pecuniaria.
  4.  L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato  anche
agli effetti penali, purche' non sia fondata su motivi esclusivamente
personali.

	        
	      
                              Art. 588.
                     Sospensione della esecuzione
  1.  Dal  momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e
fino  all'esito  del  giudizio  di  impugnazione,  l'esecuzione   del
provvedimento  impugnato  e'  sospesa,  salvo  che  la legge disponga
altrimenti.
  2.  Le  impugnazioni  contro i provvedimenti in materia di liberta'
personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

	        
	      
                              Art. 589.
                      Rinuncia all'impugnazione
  1.  Il  pubblico  ministero presso il giudice che ha pronunciato il
provvedimento impugnato puo'  rinunciare  alla  impugnazione  da  lui
proposta  fino  all'apertura  del  dibattimento.  Successivamente  la
dichiarazione di rinuncia puo' essere  effettuata  prima  dell'inizio
della  discussione  dal  pubblico  ministero  presso il giudice della
impugnazione, anche se l'impugnazione stessa  e'  stata  proposta  da
altro pubblico ministero.
  2.  Le  parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per
mezzo di procuratore speciale.
  3.  La  dichiarazione  di rinuncia e' presentata a uno degli organi
competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi  previsti
dagli  articoli  581,  582  e  583  ovvero,  in  dibattimento,  prima
dell'inizio della discussione.
  4.  Quando  l'impugnazione  e'  trattata  e  decisa  in  camera  di
consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima
dell'udienza,  dal  pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione
e,  successivamente,  dal  pubblico  ministero  presso   il   giudice
dell'impugnazione,  anche  se  la  stessa  e' stata proposta da altro
pubblico ministero.

	        
	      
                              Art. 590.
                         Trasmissione di atti
                     in seguito all'impugnazione
  1.  Al  giudice  della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il
provvedimento impugnato,  l'atto  di  impugnazione  e  gli  atti  del
procedimento.

	        
	      
                              Art. 591.
                  Inammissibilita' dell'impugnazione
  1. L'impugnazione e' inammissibile:
    a)  quando  e'  proposta  da  chi  non  e'  legittimato  o non ha
interesse;
    b) quando il provvedimento non e' impugnabile;
    c)  quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581,
582, 583, 585 e 586;
    d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.
  2.  Il  giudice  dell'impugnazione,  anche di ufficio, dichiara con
ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
  3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e'
soggetta  a  ricorso  per  cassazione.  Se  l'impugnazione  e'  stata
proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche
al difensore.
  4.  L'inammissibilita',  quando  non  e' stata rilevata a norma del
comma  2,  puo'  essere  dichiarata  in  ogni  stato  e   grado   del
procedimento.
CAP016 ASA001

	        
	      
                              Art. 592.
                         Condanna alle spese
                     nei giudizi di impugnazione
  1.  Con  il  provvedimento  che  rigetta  o  dichiara inammissibile
l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle
spese del procedimento.
  2.   I  coimputati  che  hanno  partecipato  al  giudizio  a  norma
dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato
che ha proposto l'impugnazione.
  3.  L'imputato  che  nel  giudizio di impugnazione riporta condanna
penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche  se  in
questi sia stato prosciolto.
  4.  Nei  giudizi  di  impugnazione  per i soli interessi civili, la
parte privata soccombente e' condannata alle spese.
CAP016 ASA001

	        
	      
                     Art. 593. (116) (130) (158)
                        (( Casi di appello ))
  (( 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma
2,  579  e  680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare
contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero
possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi
di  cui  all'articolo  603,  comma  2, se la nuova prova e' decisiva.
Qualora  il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione
dell'istruttoria     dibattimentale     dichiara     con    ordinanza
l'inammissibilita'  dell'appello.  Entro  quarantacinque giorni dalla
notifica  del  provvedimento  le  parti  possono proporre ricorso per
cassazione   anche  contro  la  sentenza  di  primo  grado.  3.  Sono
inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata
la sola pena dell'ammenda. ))

	        
	      
                              Art. 594. (100)
                    Appello del pubblico ministero
  ((NORMA ABROGATA DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))

	        
	      
                              Art. 595.
                         Appello incidentale
  1.  La parte che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello
incidentale entro quindici giorni da quello in  cui  ha  ricevuto  la
comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584.
  2.  L'appello  incidentale  e'  proposto, presentato e notificato a
norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
  3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti
previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti  nei
confronti  del  coimputato  non  appellante che non ha partecipato al
giudizio  di  appello.  Si   osservano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 587.
  4.    L'appello    incidentale   perde   efficacia   in   caso   di
inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

	        
	      
                              Art. 596. (100)
                          Giudice competente
((1.  Sull'appello  proposto  contro  le  sentenze  pronunciate   dal
tribunale decide la corte di appello.))
  2.  Sull'appello  proposto contro le sentenze della corte di assise
decide la corte di assise di appello.
  3.  Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le
sentenze  pronunciate  dal  giudice  per  le   indagini   preliminari
((. . .)), decidono, rispettivamente, la corte di appello e la  corte
di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di  competenza
del tribunale o della corte di assise.

	        
	      
                              Art. 597.
                  Cognizione del giudice di appello
  1.  L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione
del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai  quali  si
riferiscono i motivi proposti.
  2. Quando appellante e' il pubblico ministero:
    a)  se  l'appello  riguarda  una sentenza di condanna, il giudice
puo', entro i limiti della competenza del  giudice  di  primo  grado,
dare  al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la specie
o aumentare la quantita' della pena,  revocare  benefici,  applicare,
quando   occorre,   misure   di   sicurezza  e  adottare  ogni  altro
provvedimento imposto o consentito dalla legge;
    b)  se  l'appello  riguarda  una  sentenza di proscioglimento, il
giudice  puo'  pronunciare  condanna  ed  emettere  i   provvedimenti
indicati  nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa
da quella enunciata nella sentenza appellata;
  c)  se  conferma  la  sentenza  di  primo  grado,  il  giudice puo'
applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla  legge,
le pene accessorie e le misure di sicurezza.
  3.  Quando  appellante  e'  il  solo  imputato, il giudice non puo'
irrogare una pena piu' grave per specie o  quantita',  applicare  una
misura  di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato per
una  causa  meno  favorevole  di  quella  enunciata  nella   sentenza
appellata  ne'  revocare  benefici, salva la facolta', entro i limiti
indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu'
grave,  purche' non venga superata la competenza del giudice di primo
grado.
  4.  In  ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato relativo a
circostanze  o  a  reati  concorrenti,  anche  se  unificati  per  la
continuazione,  la  pena  complessiva irrogata e' corrispondentemente
diminuita.
  5.  Con  la  sentenza  possono essere applicate anche di ufficio la
sospensione condizionale della pena, la non menzione  della  condanna
nel  certificato  del  casellario giudiziale e una o piu' circostanze
attenuanti; puo'  essere  altresi'  effettuato,  quando  occorre,  il
giudizio  di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

	        
	      
                              Art. 598.
          Estensione delle norme sul giudizio di primo grado
                        al giudizio di appello
  1.  In  grado  di  appello  si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni relative  al  giudizio  di  primo  grado,  salvo  quanto
previsto dagli articoli seguenti.

	        
	      
                              Art. 599. (9) (107) (167)
                  Decisioni in camera di consiglio
  1.  Quando  l'appello  ha esclusivamente per oggetto la specie o la
misura  della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione
fra  circostanze,  o  l'applicabilita'  delle  circostanze attenuanti
generiche,  di  sanzioni  sostitutive, della sospensione condizionale
della  pena  o  della non menzione della condanna nel certificato del
casellario  giudiziale,  la corte provvede in camera di consiglio con
le forme previste dall'articolo 127.
  2.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo impedimento
dell'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire.
  3.  Nel  caso  di  rinnovazione  dell'istruzione dibattimentale, il
giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo
603,  con  la  necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei
difensori.  Se  questi  non  sono  presenti  quando  e'  disposta  la
rinnovazione,  il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia
del  provvedimento  sia comunicata al pubblico ministero e notificata
ai difensori.
  ((  4.  COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONV. CON MOD.
DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125 ))
  ((  5.  COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONV. CON MOD.
DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125 ))

AGGIORNAMENTO (9)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 599, quarto e
quinto  comma,  e 602, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella  parte  in  cui  consentono la definizione del procedimento nei
modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma
dello stesso art. 599.

	        
	      
                              Art. 600. (66)
                Provvedimenti in ordine all'esecuzione
                        delle condanne civili
  1.  Se  il  giudice  di  primo grado ha omesso di pronunciare sulla
richiesta di provvisoria esecuzione proposta  a  norma  dell'articolo
540  comma  1  ovvero l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla
mediante impugnazione della sentenza di primo  grado  al  giudice  di
appello  il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in
camera di consiglio.
  2.  Il  responsabile  civile  e  l'imputato possono chiedere con le
stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
  3.  Su  richiesta  delle  stesse  parti, il giudice di appello puo'
disporre, con  le  forme  previste  dal  comma  1,  che  sia  sospesa
l'esecuzione  della  condanna al pagamento della provvisionale quando
possa derivarne grave e irreparabile danno. ((66))
--------------
AGGIORNAMENTO (66)
  La corte costituzionale con la sentenza 19-27 luglio 1994,   n. 353
(in G.U.  1a  s.s.  3/8/1994, n. 32)  ha   disposto la illegittimita'
costituzionale  del comma terzo del presente articolo "nella parte in
cui prevede  che   il giudice  d'appello puo' disporre la sospensione
dell'esecuzione   della   condanna al   pagamento della provvisionale
"quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando
ricorrono gravi motivi" ".

	        
	      
                              Art. 601.
                     Atti preliminari al giudizio
  1.  Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina
senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina  altresi'
la  citazione  dell'imputato  non  appellante  se  vi  e' appello del
pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo
587 o se l'appello e' proposto per i soli interessi civili.
  2.  Quando  si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo
599, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione.
  3.  Il  decreto  di citazione per il giudizio di appello contiene i
requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a)  ,  f)  ,  g)
nonche'   l'indicazione   del  giudice  competente.  Il  termine  per
comparire non puo' essere inferiore a venti giorni.
  4.  E'  ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la  pena  pecuniaria  e  della
parte  civile;  questa  e'  citata  anche quando ha appellato il solo
imputato contro una sentenza di proscioglimento.
  5.  Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di
appello, e' notificato avviso ai difensori.
  6.   Il  decreto  di  citazione  e'  nullo  se  l'imputato  non  e'
identificato in  modo  certo  ovvero  se  manca  o  e'  insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1
lettera f).

	        
	      
                              Art. 602.(9) (107) (167)
                       Dibattimento di appello
  1.  Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa
la relazione della causa.
((  2.  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONV. CON MOD.
DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125 ))

AGGIORNAMENTO (9)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 599, quarto e
quinto  comma,  e 602, secondo comma, del codice di procedura penale,
nella  parte  in  cui  consentono la definizione del procedimento nei
modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma
dello stesso art. 599.

	        
	      
                              Art. 603.
             Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
  1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a
norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di  prove
gia'  acquisite  nel  dibattimento  di  primo grado o l'assunzione di
nuove prove, il giudice,  se  ritiene  di  non  essere  in  grado  di
decidere   allo   stato   degli   atti,   dispone   la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale.
  2.  Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio
di primo grado, il giudice dispone  la  rinnovazione  dell'istruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.
  3.  La  rinnovazione  dell'istruzione dibattimentale e' disposta di
ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
  4.  Il  giudice  dispone, altresi', la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale quando l'imputato, contumace in  primo  grado,  ne  fa
richiesta  e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o
forza maggiore o per  non  avere  avuto  conoscenza  del  decreto  di
citazione,  sempre  che  in  tal  caso  il fatto non sia dovuto a sua
colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il  giudizio  di  primo
grado  e'  stato  notificato  mediante consegna al difensore nei casi
previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia  sottratto
volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
  5.  Il  giudice  provvede  con ordinanza, nel contraddittorio delle
parti.
  6.  Alla  rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale, disposta a
norma dei commi precedenti, si procede  immediatamente.  In  caso  di
impossibilita',  il  dibattimento  e'  sospeso  per  un  termine  non
superiore a dieci giorni.
CAP017 ASA002

	        
	      
                              Art. 604. (100)
                        Questioni di nullita'
  1.  Il  giudice  di  appello,  nei casi previsti dall'articolo 522,
dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza  appellata  e
dispone  la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando
vi e' stata condanna per un  fatto  diverso  o  applicazione  di  una
circostanza  aggravante  per la quale la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato  o  di  una  circostanza
aggravante  ad  effetto  speciale,  sempre  che  non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
  2.  Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze
attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti  diverse  da
quelle  previste  dal  comma  1,  il  giudice  di  appello esclude le
circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un  nuovo  giudizio  di
comparazione e ridetermina la pena.
  3.  Quando  vi  e' stata condanna per un reato concorrente o per un
fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo  il  relativo  capo
della  sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del
provvedimento sia data notizia  al  pubblico  ministero  per  le  sue
determinazioni.
  4.  Il  giudice  di appello, se accerta una delle nullita' indicate
nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita' del  provvedimento
che  dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara
con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si  e'
verificata  la  nullita'.  Nello  stesso  modo il giudice provvede se
accerta una delle nullita' indicate nell'articolo  180  che  non  sia
stata  sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
  5.  Se  si  tratta  di altre nullita' che non sono state sanate, il
giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti  nulli  o
anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca
che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
  6.  Quando  il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e'
estinto  o  che  l'azione  penale  non  poteva  essere   iniziata   o
proseguita,   il  giudice  di  appello,  se  riconosce  erronea  tale
dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e
decide nel merito.
  7.  Quando  il  giudice  di  primo  grado ha respinto la domanda di
oblazione,  il  giudice  di  appello,  se  riconosce   erronea   tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un
termine massimo non superiore a dieci giorni per il  pagamento  delle
somme  dovute.  Se  il  pagamento  avviene nel termine, il giudice di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
((8. Nei  casi  previsti  dal  comma 1, se annulla una sentenza della
corte  di  assise  o  del tribunale collegiale, il giudice di appello
dispone  la  trasmissione  degli  atti  ad altra sezione della stessa
corte  o  dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al
tribunale  piu'  vicini.  Se  annulla  una  sentenza  del   tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari,  dispone  la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale;  tuttavia  il  giudice
deve  essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  la  sentenza
annullata.))

	        
	      
                              Art. 605.
                               Sentenza
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello
pronuncia sentenza con  la  quale  conferma  o  riforma  la  sentenza
appellata.
  2.  Le  pronunce  del  giudice  di  appello sull'azione civile sono
immediatamente esecutive.
  3.  Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento,
e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al  giudice  di
primo  grado,  quando  questi e' competente per l'esecuzione e non e'
stato proposto ricorso per cassazione.

	        
	      
                           Art. 606. (158)
                           Casi di ricorso
  1.  Il  ricorso  per cassazione puo' essere proposto per i seguenti
motivi:
    a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla
legge  a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri;
    b)  inosservanza  o  erronea applicazione della legge penale o di
altre  norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione
della legge penale;
    c)  inosservanza  delle  norme  processuali  stabilite  a pena di
nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza;
    ((  d)  mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte
ne  ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale
limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; ))
    ((  e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della
motivazione,  quando  il  vizio  risulta  dal testo del provvedimento
impugnato  ovvero  da altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame. ))
  2.  Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da
particolari  disposizioni,  puo'  essere  proposto contro le sentenze
pronunciate in grado di appello o inappellabili.
  3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da
quelli  consentiti  dalla  legge  o  manifestamente infondati ovvero,
fuori  dei  casi  previsti  dagli  articoli  569  e  609 comma 2, per
violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

	        
	      
                              Art. 607.
                        Ricorso dell'imputato
  1.  L'imputato  puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di
condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile
di non luogo a procedere.
  2.  Puo',  inoltre,  ricorrere  contro  le  sole disposizioni della
sentenza che riguardano le spese processuali.

	        
	      
                              Art. 608. (100)
                    Ricorso del pubblico ministero
  1.  Il  procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
ricorrere per cassazione  contro  ogni  sentenza  di  condanna  o  di
proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  puo'
ricorrere per  cassazione  contro  ogni  sentenza  inappellabile,  di
condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal
tribunale o  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
tribunale.
  3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso
il tribunale possono  anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo
569 e da altre disposizioni di legge.))

	        
	      
                              Art. 609.
                 Cognizione della corte di cassazione
  1.  Il  ricorso  attribuisce alla corte di cassazione la cognizione
del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
  2.  La  corte decide altresi' le questioni rilevabili di ufficio in
ogni stato e grado del  processo  e  quelle  che  non  sarebbe  stato
possibile dedurre in grado di appello.

	        
	      
                           Art. 610. (130)
                          Atti preliminari
  ((  1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa
di  inammissibilita'  dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente  della sezione fissa la data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e
della  data  dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine  di  cui  al  comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della
causa   di   inammissibilita'   rilevata.   Si  applica  il  comma  1
dell'articolo  611.  Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli
atti sono rimessi al presidente della corte.
   1-bis.   Il   presidente   della   corte  di  cassazione  provvede
all'assegnazione  dei  ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri
stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. ))
  2.  Il  presidente,  su  richiesta  del  procuratore  generale, dei
difensori  delle  parti  o  anche di ufficio, assegna il ricorso alle
sezioni   unite   quando  le  questioni  proposte  sono  di  speciale
importanza  o  quando  occorre  dirimere  contrasti  insorti  tra  le
decisioni delle singole sezioni.
  3.  Il  presidente  della  corte, se si tratta delle sezioni unite,
ovvero  il  presidente della sezione fissa la data per la trattazione
del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il
relatore.  Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei
casi  previsti  dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando
giovi alla speditezza della decisione.
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 ))
  5.   Almeno   trenta  giorni  prima  della  data  dell'udienza,  la
cancelleria  ne  da'  avviso  al procuratore generale e ai difensori,
indicando  se  il  ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica
ovvero in camera di consiglio. (( . . . ))

	        
	      
                           Art. 611. (130)
                 Procedimento in camera di consiglio
  1.  Oltre  che  nei  casi  particolarmente previsti dalla legge, la
corte  procede  in  camera  di consiglio quando deve decidere su ogni
ricorso  contro  provvedimenti  non  emessi  nel  dibattimento, fatta
eccezione  delle  sentenze  pronunciate a norma dell'articolo 442. Se
non   e'  diversamente  stabilito  e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  127,  la corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore   generale  e  sulle  memorie  delle  altre  parti  senza
intervento  dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza,
tutte  le  parti  possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a
cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 ))

	        
	      
                              Art. 612.
                     Sospensione dell'esecuzione
                        della condanna civile
  1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di
cassazione puo' sospendere, in  pendenza  del  ricorso,  l'esecuzione
della  condanna  civile,  quando  puo' derivarne grave e irreparabile
danno. La decisione sulla richiesta  di  sospensione  della  condanna
civile  e' adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera
di consiglio.

	        
	      
                              Art. 613.
                              Difensori
  1.  Salvo  che  la  parte  non vi provveda personalmente, l'atto di
ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono  essere  sottoscritti,  a
pena  di  inammissibilita',  da difensori iscritti nell'albo speciale
della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti  sono
rappresentate dai difensori.
  2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla
corte, il domicilio delle parti e'  presso  i  rispettivi  difensori,
salvo  quanto  previsto  dal comma 4. Il difensore e' nominato per la
proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina  il
difensore  e'  quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio,
purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1.
  3.  Se  l'imputato e' privo del difensore di fiducia, il presidente
del collegio provvede a norma dell'articolo 97.
  4.  Gli  avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati
anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
  5.  Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente,
se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul
patrocinio dei non abbienti.

	        
	      
                              Art. 614.
                             Dibattimento
  1.  Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e la disciplina
delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e
di  secondo  grado  si osservano davanti alla corte di cassazione, in
quanto siano applicabili.
  2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
  3.  Nell'udienza  stabilita,  il  presidente  procede alla verifica
della costituzione delle parti  e  della  regolarita'  degli  avvisi,
dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui
delegato fa la relazione della causa.
  4.  Dopo  la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della
parte civile,  del  responsabile  civile,  della  persona  civilmente
obbligata   per   la   pena   pecuniaria  e  dell'imputato  espongono
nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

	        
	      
                              Art. 615.
                    Deliberazione e pubblicazione
  1.  La  corte  di  cassazione  delibera  la  sentenza  in camera di
consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la
molteplicita'  o  per  l'importanza  delle  questioni da decidere, il
presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra
udienza   prossima.   Si   osservano,   in   quanto  applicabili,  le
disposizioni degli articoli 527 e 546.
  2.  Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
  3.   La   sentenza   e'   pubblicata  in  udienza  subito  dopo  la
deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal  presidente
o da un consigliere da lui delegato.
  4.   Prima  della  lettura,  il  dispositivo  e'  sottoscritto  dal
presidente.

	        
	      
                           Art. 616. (119)
                     Spese e sanzione pecuniaria
        in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso
  1.  Con  il  provvedimento  che dichiara inammissibile o rigetta il
ricorso,  la  parte  privata  che  lo  ha  proposto  e' condannata al
pagamento  delle  spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato
inammissibile,  la  parte privata e' inoltre condannata con lo stesso
provvedimento  al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma  da  lire  cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso
modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato. ((119))
--------------
AGGIORNAMENTO (119)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186,
ha  dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 616
"nella  parte  in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso
di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in
favore  della  cassa  delle ammende, a carico della parte privata che
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilita' ".

	        
	      
                              Art. 617.
                        Motivazione e deposito
  1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui
designato  redige  la  motivazione.  Si  osservano  le   disposizioni
concernenti  la  sentenza  nel  giudizio  di  primo  grado, in quanto
applicabili.
  2.  La  sentenza,  sottoscritta dal presidente e dall'estensore, e'
depositata in  cancelleria  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
deliberazione.
  3.  Qualora  il  presidente  lo  disponga,  la corte si riunisce in
camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del  testo  della
motivazione.    Sulle   proposte   di   rettifica,   integrazione   o
cancellazione la corte delibera senza formalita'.

	        
	      
                              Art. 618.
                    Decisioni delle sezioni unite
  1.  Se  una  sezione della corte rileva che la questione di diritto
sottoposta al suo esame ha  dato  luogo,  o  puo'  dar  luogo,  a  un
contrasto  giurisprudenziale,  su richiesta delle parti o di ufficio,
puo' con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

	        
	      
                              Art. 619.
                       Rettificazione di errori
                    non determinanti annullamento
  1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni
di  testi  di  legge  non  producono  l'annullamento  della  sentenza
impugnata,  se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La
corte  tuttavia  specifica   nella   sentenza   le   censure   e   le
rettificazioni occorrenti.
  2.  Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la
specie o la quantita' della pena per errore  di  denominazione  o  di
computo,  la  corte  di  cassazione  vi  provvede  senza  pronunciare
annullamento.
  3.  Nello stesso modo si provvede nei casi di legge piu' favorevole
all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso,
qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

	        
	      
                              Art. 620.
                      Annullamento senza rinvio
  1.  Oltre  che  nei  casi  particolarmente previsti dalla legge, la
corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
    a)  se  il  fatto  non  e' previsto dalla legge come reato, se il
reato e' estinto o se l'azione penale non doveva  essere  iniziata  o
proseguita;
    b)  se  il  reato  non  appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario;
    c)  se  il  provvedimento  impugnato  contiene  disposizioni  che
eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
    d)  se  la  decisione  impugnata consiste in un provvedimento non
consentito dalla legge;
    e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522
in relazione a un reato concorrente;
    f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522
in relazione a un fatto nuovo;
    g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
    h)  se  vi  e'  contraddizione  fra  la  sentenza  o  l'ordinanza
impugnata e un'altra anteriore concernente la  stessa  persona  e  il
medesimo  oggetto,  pronunciata  dallo  stesso  o da un altro giudice
penale;
    i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia
per la quale non e' ammesso l'appello;
    l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio
ovvero puo' essa medesima procedere alla determinazione della pena  o
dare i provvedimenti necessari.

	        
	      
                              Art. 621.
                Effetti dell'annullamento senza rinvio
  1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte
dispone che gli atti siano trasmessi  all'autorita'  competente,  che
essa  designa;  in  quello  previsto  dalla  lettera  e)  e in quello
previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia
data  notizia  al  pubblico  ministero  per le sue determinazioni; in
quello previsto dalla lettera h),  ordina  l'esecuzione  della  prima
sentenza  o  ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna,
ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la  condanna  meno
grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla
lettera i), ritiene  il  giudizio  qualificando  l'impugnazione  come
ricorso;   in   quello   previsto  dalla  lettera  l),  procede  alla
determinazione della pena o da' i provvedimenti che occorrono.

	        
	      
                              Art. 622.
                     Annullamento della sentenza
                        ai soli effetti civili
  1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione,
se ne annulla solamente le  disposizioni  o  i  capi  che  riguardano
l'azione  civile  ovvero  se  accoglie  il ricorso della parte civile
contro la sentenza di proscioglimento  dell'imputato,  rinvia  quando
occorre  al giudice civile competente per valore in grado di appello,
anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

	        
	      
                              Art. 623. (100)
                       Annullamento con rinvio
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
    a)  se  e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al  giudice  che  l'ha  pronunciata,  il
quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
    b)  se  e'  annullata  una sentenza di condanna nei casi previsti
dall'articolo 604 comma 1, la corte di  cassazione  dispone  che  gli
atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
    c)  se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello
o di una corte di appello ovvero di una  corte  di  assise  o  di  un
tribunale ((in composizione collegiale)),  il  giudizio  e'  rinviato
rispettivamente a un'altra sezione  della stessa corte o dello stesso
tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini;
  ((d)  se  e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di
un giudice per  le  indagini  preliminari,  la  corte  di  cassazione
dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia,
il  giudice  deve  essere  diverso  da  quello  che ha pronunciato la
sentenza annullata.))

	        
	      
                              Art. 624.
                        Annullamento parziale
  1.  Se  l'annullamento non e' pronunciato per tutte le disposizioni
della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che
non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
  2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo
quali parti della sentenza  diventano  irrevocabili.  L'omissione  di
tale  dichiarazione  e'  riparata  dalla  corte  stessa  in camera di
consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine  o  in  fine
della  sentenza  e  di  ogni copia di essa posteriormente rilasciata.
L'ordinanza puo' essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda  del
giudice  competente  per  il rinvio, del pubblico ministero presso il
medesimo giudice o della parte privata  interessata.  La  domanda  si
propone senza formalita'.
  3.  La  corte  di  cassazione provvede in camera di consiglio senza
l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

	        
	      
                         Art. 624-bis. (130)
               (( (Cessazione delle misure cautelari).
  1.  La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza
d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. ))

	        
	      
                              Art. 625.
               Provvedimenti conseguenti alla sentenza
  1.  In  caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte
di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del  processo  con  la
copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
  2.  In  caso  di rigetto o di dichiarazione di inammissibilita' del
ricorso, la cancelleria trasmette  gli  atti  e  la  copia  del  solo
dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
  3.  In  caso  di  annullamento senza rinvio o di rettificazione, la
cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti  e  la
copia della sentenza.
  4.  In  ogni  caso  la  cancelleria  del  giudice  che ha emesso la
decisione  impugnata  esegue  annotazione,  in  margine  o  in   fine
dell'originale, della decisione della corte.

	        
	      
                         Art. 625-bis (130)
         (( (Ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto).
1.  E'  ammessa,  a  favore  del  condannato,  la  richiesta  per  la
correzione   dell'errore   materiale   o   di   fatto  contenuto  nei
provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
   2.  La  richiesta  e'  proposta  dal  procuratore  generale  o dal
condannato,  con  ricorso  presentato  alla corte di cassazione entro
centottanta  giorni  dal deposito del provvedimento. La presentazione
del  ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi
di  eccezionale  gravita',  la  corte  provvede,  con ordinanza, alla
sospensione.
   3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla
corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
   4.  Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al
comma  1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,
fuori  del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente
infondata,  la  corte,  anche  d'ufficio,  ne  dichiara con ordinanza
l'inammissibilita';  altrimenti  procede  in  camera  di consiglio, a
norma  dell'articolo  127  e,  se  accoglie  la  richiesta,  adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore. ))

	        
	      
                              Art. 626.
                        Effetti della sentenza
            sui provvedimenti di natura personale o reale
  1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve
cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una  misura
di   sicurezza,   la   cancelleria   ne  comunica  immediatamente  il
dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima  perche'
dia i provvedimenti occorrenti.

	        
	      
                              Art. 627.
                 Giudizio di rinvio dopo annullamento
  1.  Nel  giudizio  di  rinvio  non  e'  ammessa  discussione  sulla
competenza attribuita con la sentenza di annullamento,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 25.
  2.  Il  giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il
giudice la cui sentenza e'  stata  annullata,  salve  le  limitazioni
stabilite  dalla  legge. Se e' annullata una sentenza di appello e le
parti  ne  fanno  richiesta,  il  giudice  dispone  la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti
per la decisione.
  3.  Il  giudice  di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di
cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto  con  essa
decisa.
  4.  Non  possono  rilevarsi  nel giudizio di rinvio nullita', anche
assolute, o inammissibilita', verificatesi nei precedenti  giudizi  o
nel corso delle indagini preliminari.
  5.  Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata,
non aveva proposto ricorso, l'annullamento  pronunciato  rispetto  al
ricorrente  giova  anche  al  non  ricorrente,  salvo  che  il motivo
dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato  che  puo'
giovarsi  di  tale effetto estensivo deve essere citato e ha facolta'
di intervenire nel giudizio di rinvio.

	        
	      
                              Art. 628.
                    Impugnabilita' della sentenza
                        del giudice di rinvio
  1.  La  sentenza  del  giudice  di rinvio puo' essere impugnata con
ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo
previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
  2.  In  ogni  caso  la  sentenza  del giudice di rinvio puo' essere
impugnata soltanto per motivi non riguardanti  i  punti  gia'  decisi
dalla  corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione
dell'articolo 627 comma 3.

	        
	      
                           Art. 629. (143)
                    Condanne soggette a revisione
  1.  E'  ammessa  in  ogni  tempo  a favore dei condannati, nei casi
determinati  dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o
delle  sentenze  emesse  ai sensi dell'articolo 444, comma 2 )) o dei
decreti  penali  di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena
e' gia' stata eseguita o e' estinta.

	        
	      
                              Art. 630.
                          Casi di revisione
   a)  se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non possono conciliarsi con  quelli  stabiliti  in
un'altra  sentenza  penale irrevocabile del giudice ordinario o di un
giudice speciale;
    b)  se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto
la sussistenza del reato a carico del condannato  in  conseguenza  di
una  sentenza  del  giudice  civile o amministrativo, successivamente
revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste
dall'articolo  3  ovvero  una  delle questioni previste dall'articolo
479;
    c)  se  dopo  la  condanna  sono sopravvenute o si scoprono nuove
prove che, sole o unite a quelle gia'  valutate,  dimostrano  che  il
condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
    d)  se  e'  dimostrato  che  la  condanna  venne  pronunciata  in
conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o  di  un  altro  fatto
previsto dalla legge come reato.

	        
	      
                              Art. 631.
                        Limiti della revisione
  1.  Gli  elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a
pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare,  se
accertati,  che  il  condannato  deve essere prosciolto a norma degli
articoli 529, 530 o 531.

	        
	      
                              Art. 632.
                 Soggetti legittimati alla richiesta
  1. Possono chiedere la revisione:
    a)  il  condannato  o un suo prossimo congiunto ovvero la persona
che ha sul condannato l'autorita' tutoria  e,  se  il  condannato  e'
morto, l'erede o un prossimo congiunto;
    b)  il  procuratore  generale  presso la corte di appello nel cui
distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate
nella  lettera  a)  possono  unire  la propria richiesta a quella del
procuratore generale.

	        
	      
                              Art. 633. (106)
                        Forma della richiesta
  ((1.  La richiesta di   revisione e' proposta personalmente o   per
mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere   l'indicazione
specifica  delle  ragioni  e  delle  prove che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente a eventuali  atti  e  documenti,  nella
cancelleria  della  corte  di  appello  individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 11 )).
  2.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b),
alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze
o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
  3.  Nel  caso  previsto  dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla
richiesta  deve  essere  unita   copia   autentica   della   sentenza
irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

	        
	      
                              Art. 634. (106)
                   Declaratoria d'inammissibilita'
  1.  Quando  la  richiesta  e' proposta fuori delle ipotesi previste
dagli articoli 629 e 630  o  senza  l'osservanza  delle  disposizioni
previste   dagli   articoli   631,   632,  633,  641  ovvero  risulta
manifestamente infondata,  la  corte  di  appello  anche  di  ufficio
dichiara  con  ordinanza  l'inammissibilita'  e  puo'  condannare  il
privato che ha proposto la richiesta  al  pagamento  a  favore  della
cassa  delle  ammende  di  una  somma  da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
  2.  L'ordinanza  e'  notificata  al  condannato  e  a  colui che ha
proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per  cassazione.
((In caso di  accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia
il giudizio  di   revisione    ad altra  corte di appello individuata
secondo i criteri di cui all'articolo 11 )).

	        
	      
                              Art. 635.
                     Sospensione dell'esecuzione
  1.  La  corte  di  appello  puo' in qualunque momento disporre, con
ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o  della  misura
di  sicurezza,  applicando,  se del caso, una delle misure coercitive
previste dagli articoli  281,  282,  283  e  284.  In  ogni  caso  di
inosservanza  della  misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e
dispone che riprenda  l'esecuzione  della  pena  o  della  misura  di
sicurezza.
  2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione,
sull'applicazione delle misure coercitive  e  sulla  revoca,  possono
ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

	        
	      
                              Art. 636.
                        Giudizio di revisione
  1.  Il  presidente  della  corte  di  appello  emette il decreto di
citazione a norma dell'articolo 601.
  2.  Si  osservano  le disposizioni del titolo I e del titolo II del
libro VII in quanto siano applicabili  e  nei  limiti  delle  ragioni
indicate nella richiesta di revisione.

	        
	      
                              Art. 637.
                               Sentenza
  1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli
525, 526, 527 e 528.
  2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice
revoca la sentenza di condanna o il  decreto  penale  di  condanna  e
pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
  3.   Il   giudice   non   puo'   pronunciare   il   proscioglimento
esclusivamente sulla base di  una  diversa  valutazione  delle  prove
assunte nel precedente giudizio.
  4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte
privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e,  se
e'  stata  disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione
della pena o della misura di sicurezza.

	        
	      
                              Art. 638.
              Revisione a favore del condannato defunto
  1.  In  caso  di  morte  del condannato dopo la presentazione della
richiesta di revisione, il presidente della corte di  appello  nomina
un  curatore,  il  quale  esercita  i  diritti  che  nel  processo di
revisione sarebbero spettati al condannato.

	        
	      
                              Art. 639.
            Provvedimenti in accoglimento della richiesta
  1.   La   corte   di   appello,   quando   pronuncia   sentenza  di
proscioglimento  a  seguito  di  accoglimento  della   richiesta   di
revisione,  anche  nel  caso  previsto  dall'articolo  638, ordina la
restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna  per  le
pene  pecuniarie,  per  le  misure  di sicurezza patrimoniali, per le
spese processuali e di mantenimento in carcere e per il  risarcimento
dei  danni  a  favore  della  parte  civile citata per il giudizio di
revisione. Ordina altresi' la restituzione delle cose che sono  state
confiscate,  a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2
n. 2 del codice penale.

	        
	      
                              Art. 640.
                    Impugnabilita' della sentenza
  1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione e' soggetta al
ricorso per cassazione.

	        
	      
                              Art. 641.
             Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto
  1.  L'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  la  richiesta  o  la
sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di  presentare  una
nuova richiesta fondata su elementi diversi.

	        
	      
                              Art. 642.
                     Pubblicazione della sentenza
                   di accoglimento della richiesta
  1.  La  sentenza  di accoglimento, a richiesta dell'interessato, e'
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui  la
sentenza  di  condanna  era stata pronunciata e in quello dell'ultima
residenza  del  condannato.  L'ufficiale  giudiziario   deposita   in
cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
  2.  Su  richiesta  dell'interessato,  il  presidente della corte di
appello dispone con  ordinanza  che  l'estratto  della  sentenza  sia
pubblicato  a  cura  della cancelleria in un giornale, indicato nella
richiesta; le spese della pubblicazione sono  a  carico  della  cassa
delle ammende.

	        
	      
                              Art. 643.
                 Riparazione dell'errore giudiziario
  1.  Chi  e'  stato  prosciolto in sede di revisione, se non ha dato
causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una
riparazione  commisurata  alla durata dell'eventuale espiazione della
pena  o  internamento  e  alle  conseguenze  personali  e   familiari
derivanti dalla condanna.
  2.  La  riparazione  si  attua  mediante  pagamento di una somma di
denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni  dell'avente  diritto  e
della  natura  del  danno,  mediante  la  costituzione di una rendita
vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, puo' essere  accolto  in
un istituto, a spese dello Stato.
  3.  Il  diritto  alla riparazione e' escluso per quella parte della
pena detentiva che sia computata nella determinazione della  pena  da
espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.

	        
	      
                              Art. 644.
                     Riparazione in caso di morte
  1.  Se  il  condannato  muore,  anche  prima  del  procedimento  di
revisione,  il  diritto  alla  riparazione  spetta  al  coniuge,   ai
discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il
primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione  con  quella
deceduta.
  2.  A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di
riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata  liquidata
al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle
conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
  3.  Il  diritto  alla  riparazione  non  spetta alle persone che si
trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del
codice civile.

	        
	      
                              Art. 645.
                        Domanda di riparazione
  1.   La   domanda   di   riparazione   e'   proposta,   a  pena  di
inammissibilita', entro due anni dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  di  revisione  ed e' presentata per iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili, personalmente o per  mezzo  di  procuratore
speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato
la sentenza.
  2.  Le  persone  indicate  nell'articolo  644 possono presentare la
domanda nello stesso termine, anche per mezzo del  curatore  indicato
nell'articolo  638  ovvero  giovarsi  della  domanda gia' proposta da
altri. Se la domanda e' presentata soltanto da alcuna delle  predette
persone,   questa  deve  fornire  l'indicazione  degli  altri  aventi
diritto.

	        
	      
                              Art. 646.
                       Procedimento e decisione
  1.  Sulla  domanda  di  riparazione  la  corte di appello decide in
camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.
  2.  La  domanda,  con  il  provvedimento  che  fissa  l'udienza, e'
comunicata al pubblico ministero  ed  e'  notificata,  a  cura  della
cancelleria,  al  ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato
che ha sede nel distretto della corte  e  a  tutti  gli  interessati,
compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
  3.   L'ordinanza   che  decide  sulla  domanda  di  riparazione  e'
comunicata  al  pubblico  ministero  e   notificata   a   tutti   gli
interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
  4.  Gli  interessati  che,  dopo  aver  ricevuto  la  notificazione
prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei  termini
e  nelle  forme  previsti  dall'articolo  127  comma  2, decadono dal
diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente  alla
chiusura del procedimento stesso.
  5.   Il  giudice,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,  assegna
all'interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.

	        
	      
                              Art. 647.
                 Risarcimento del danno e riparazione
  1.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  630  comma 1 lettera d), lo
Stato, se ha  corrisposto  la  riparazione,  si  surroga,  fino  alla
concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni
contro il responsabile.

	        
	      
                              Art. 648.
                    Irrevocabilita' delle sentenze
                         e dei decreti penali
  1.  Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le
quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
  2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando
e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per
cassazione,  la  sentenza  e'  irrevocabile  dal  giorno  in  cui  e'
pronunciata  l'ordinanza  o  la sentenza che dichiara inammissibile o
rigetta il ricorso.
  3.  Il  decreto  penale  di  condanna  e'  irrevocabile  quando  e'
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello  per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

	        
	      
                              Art. 649.
                    Divieto di un secondo giudizio
  1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti  irrevocabili  non  puo'  essere  di  nuovo   sottoposto   a
procedimento  penale  per  il medesimo fatto, neppure se questo viene
diversamente considerato per  il  titolo,  per  il  grado  o  per  le
circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
  2.  Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale,
il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel
dispositivo.

	        
	      
                              Art. 650.
                     Esecutivita' delle sentenze
                         e dei decreti penali
  1.  Salvo  che  sia  diversamente disposto, le sentenze e i decreti
penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
  2.  Le  sentenze  di  non  luogo  a procedere hanno forza esecutiva
quando non sono piu' soggette a impugnazione.

	        
	      
                              Art. 651.
             Efficacia della sentenza penale di condanna
            nel giudizio civile o amministrativo di danno
  1.  La  sentenza  penale  irrevocabile  di  condanna pronunciata in
seguito  a   dibattimento   ha   efficacia   di   giudicato,   quanto
all'accertamento  della  sussistenza  del fatto, della sua illiceita'
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio
civile  o  amministrativo  per  le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile
che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
  2.  La  stessa  efficacia  ha  la sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che  vi  si  opponga  la
parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

	        
	      
                           Art. 652. (128)
           Efficacia della sentenza penale di assoluzione
nel giudizio civile o amministrativo di danno
  1.  La  sentenza  penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in
seguito   a   dibattimento   ha   efficacia   di   giudicato,  quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso  o  che  il  fatto  e' stato compiuto nell'adempimento di un
dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'  legittima, nel giudizio
civile  o  amministrativo  per  le restituzioni e il risarcimento del
danno  ((  promosso  dal  danneggiato  o nell'interesse dello stesso,
sempre  che  il  danneggiato  si  sia costituito o sia stato posto in
condizione  di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal
reato  abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo
75, comma 2. ))
  2.  La  stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione
pronunciata  a  norma  dell'articolo  442,  se  la  parte  civile  ha
accettato il rito abbreviato.

	        
	      
                           Art. 653. (128)
                   Efficacia della sentenza penale
                (( . . . )) nel giudizio disciplinare
  1.  La  sentenza  penale irrevocabile di assoluzione (( . . . )) ha
efficacia  di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare
davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto
non  sussiste  o  ((  non  costituisce  illecito penale ovvero )) che
l'imputato non lo ha commesso.
  ((  1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia
di  giudicato  nel  giudizio per responsabilita' disciplinare davanti
alle  pubbliche  autorita'  quanto all'accertamento della sussistenza
del  fatto,  della  sua  illiceita'  penale  e  all'affermazione  che
l'imputato lo ha commesso. ))

	        
	      
                              Art. 654.
             Efficacia della sentenza penale di condanna
      o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
  1.   Nei   confronti   dell'imputato,  della  parte  civile  e  del
responsabile civile che si sia costituito o che sia  intervenuto  nel
processo  penale,  la  sentenza  penale irrevocabile di condanna o di
assoluzione pronunciata in seguito a  dibattimento  ha  efficacia  di
giudicato  nel  giudizio civile o amministrativo, quando in questo si
controverte intorno a un diritto o a un interesse  legittimo  il  cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale,  purche'  i  fatti  accertati
siano  stati  ritenuti  rilevanti  ai  fini  della decisione penale e
purche' la legge  civile  non  ponga  limitazioni  alla  prova  della
posizione soggettiva controversa.

	        
	      
                              Art. 655.
                   Funzioni del pubblico ministero
  1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  il pubblico ministero
presso  il  giudice  indicato  nell'articolo  665  cura  di   ufficio
l'esecuzione dei provvedimenti.
  2.  Il  pubblico  ministero  propone  le  sue  richieste al giudice
competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
  3.   Quando   occorre,  il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  il
compimento di singoli atti a un ufficio  del  pubblico  ministero  di
altra sede.
  4.   Se   per   l'esecuzione  di  un  provvedimento  e'  necessaria
l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita'
competente;  l'esecuzione  e'  sospesa fino a quando l'autorizzazione
non e' concessa. Allo stesso modo si  procede  quando  la  necessita'
dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione.
  5.  I  provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta
nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a
pena  di  nullita',  entro  trenta  giorni  dalla  loro emissione, al
difensore  nominato  dall'interessato  o,  in  mancanza,   a   quello
designato  dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che
cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.

	        
	      
                              Art. 656. (102) (123) (155) (156) (167)
                   Esecuzione delle pene detentive
1.  Quando  deve  essere  eseguita  una  sentenza  di condanna a pena
detentiva,  il  pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il
quale,  se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione.
Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.
  2.  Se  il  condannato  e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e'
comunicato   al   Ministro   di   grazia  e  giustizia  e  notificato
all'interessato.
  3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei
cui   confronti   deve   essere   eseguito   e  quant'altro  valga  a
identificarla,  l'imputazione,  il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni  necessarie  all'esecuzione.  L'ordine  e' notificato al
difensore del condannato.
  4.  L'ordine  che  dispone  la  carcerazione e' eseguito secondo le
modalita' previste dall'articolo 277.
  5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena,  non  e'  superiore  a tre anni o sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
il  pubblico  ministero,  salvo  quanto  previsto dai commi 7 e 9, ne
sospende  l'esecuzione.  L'ordine  di  esecuzione  e  il  decreto  di
sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per
la  fase  dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore  che lo ha
assistito  nella  fase  del  giudizio,  con l'avviso che entro trenta
giorni  puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e
dalla  documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di
una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,
47-ter  e  50,  comma  1,  della  legge  26  luglio  1975,  n. 354, e
successive  modificazioni,  ((  nonche' di cui agli articoli 423-bis,
624,  quando  ricorrono  due  o  piu' circostanze tra quelle indicate
dall'articolo  625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui
ricorre  l'aggravante  di  cui  all'articolo  61, primo comma, numero
11-bis),  del  medesimo codice, )) e di cui all'articolo 94 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  ovvero la Sospensione
dell'esecuzione  della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo
unico.   L'avviso  informa  altresi'  che,  ove  non  sia  presentata
l'istanza  o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti  del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato.
  6.  L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore
di  cui  al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero,
il  quale  la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale
di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo in cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione  ((  utile questa, salvi i casi di inammissibilita' ))
puo'   essere   depositata   nella   cancelleria   del  tribunale  di
sorveglianza  fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma
dell'art.  666,  comma  3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del
tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta
di  documenti  o  di  informazioni, o all'assunzione di prove a norma
dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
  7.  La  sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo'
essere  disposta  piu' di una volta, anche se il condannato ripropone
nuova  istanza  sia  in  ordine  a diversa misura alternativa, sia in
ordine  alla  medesima,  diversamente  motivata,  sia  in ordine alla
sospensione  dell'esecuzione  della  pena  di cui all'articolo 90 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente   presentata,  o  il  tribunale  di  sorveglianza  la
dichiari  inammissibile  o  la respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero   provvede  analogamente  quando  l'istanza  presentata  e'
inammissibile  ai  sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione
del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui
all'articolo  94  del medesimo testo unico non risulta iniziato entro
cinque  giorni  dalla  data di presentazione della relativa istanza o
risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere
l'istanza   al  tribunale  di  sorveglianza,  dispone  gli  opportuni
accertamenti.
  8-bis.  Quando  e' provato o appare probabile che il condannato non
abbia  avuto  effettiva  conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il
pubblico  ministero  puo'  assumere,  anche  presso  il difensore, le
opportune  informazioni,  all'esito  delle  quali  puo'  disporre  la
rinnovazione della notifica.
  9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere
disposta:  a)  nei  confronti  dei  condannati  per  i delitti di cui
all'articolo  4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti
domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni;  b)  nei  confronti  di coloro che, per il
fatto  oggetto  della  condanna  da  eseguire, si trovano in stato di
custodia  cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;  c)  nei  confronti  dei  condannati  ai  quali sia stata
applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale.
  10.  Nella  situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire,  il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione  e  trasmette  gli  atti  senza  ritardo al tribunale di
sorveglianza  perche'  provveda,  alla  eventuale applicazione di una
delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale   di   sorveglianza,  il  condannato  permane  nello  stato
detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato
come  pena  espiata  a  tutti  gli effetti. Agli adempimenti previsti
dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

	        
	      
                              Art. 657.
                   Computo della custodia cautelare
                  e delle pene espiate senza titolo
  1.  Il  pubblico  ministero,  nel  determinare la pena detentiva da
eseguire, computa il periodo di  custodia  cautelare  subita  per  lo
stesso  o  per  altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso.
Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria  di  una
misura  di  sicurezza  detentiva,  se  questa  non e' stata applicata
definitivamente.
  2.  Il  pubblico  ministero  computa  altresi'  il  periodo di pena
detentiva espiata per un reato diverso, quando la  relativa  condanna
e'  stata  revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o
quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
  3.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo' chiedere
al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e  di  pena
detentiva  espiata,  operato  il  ragguaglio,  siano computati per la
determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva  da
eseguire;  nei  casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che
le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle  sanzioni
sostitutive da eseguire per altro reato.
  4.  In  ogni  caso  sono  computate  soltanto la custodia cautelare
subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per  il  quale
deve essere determinata la pena da eseguire.
  5.  Il  pubblico  ministero  provvede  con decreto, che deve essere
notificato al condannato e al suo difensore.
PMT112 PMT113 PMP116 PMP117

	        
	      
                              Art. 658.
                       Esecuzione delle misure
                  di sicurezza ordinate con sentenza
  1.  Quando  deve  essere  eseguita una misura di sicurezza, diversa
dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico  ministero  presso
il  giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico
ministero presso il  magistrato  di  sorveglianza  competente  per  i
provvedimenti  previsti  dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di
cui  sia  stata   ordinata   l'applicazione   provvisoria   a   norma
dell'articolo  312  sono  eseguite  dal  pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento, il  quale  provvede  a  norma
dell'articolo 659 comma 2.
PMT114 PMT115 PMP118 PMP119

	        
	      
                              Art. 659.
                     Esecuzione di provvedimenti
                     del giudice di sorveglianza
  1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza
deve  essere  disposta  la  carcerazione  o  la   scarcerazione   del
condannato,   il  pubblico  ministero  che  cura  l'esecuzione  della
sentenza di condanna emette ordine di  esecuzione  con  le  modalita'
previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il
pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha  adottato
il  provvedimento  puo' emettere ordine provvisorio di esecuzione che
ha  effetto  fino  a  quando  non  provvede  il  pubblico   ministero
competente.
  2.  I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso  il  giudice  di
sorveglianza  che  li  ha adottati. Il pubblico ministero comunica in
copia il provvedimento all'autorita' di pubblica sicurezza e,  quando
ne  e'  il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la
consegna o la liberazione dell'interessato.
PMT116 PMT117 PMT118 PMT119 PMT122 PMP120 PMP121 PMP122 PMP123 PMP126

	        
	      
                        Art. 660. (137) (142)
                  Esecuzione delle pene pecuniarie
  1.  Le  condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti
 dalle leggi e dai regolamenti.
  2.  Quando  e'  accertata  la impossibilita' di esazione della pena
 pecuniaria  o  di  una rata di essa, il pubblico ministero trasmette
 gli   atti   al   magistrato   di  sorveglianza  competente  per  la
 conversione,  il  quale  provvede previo accertamento dell'effettiva
 insolvibilita'  del  condannato  e,  se ne e' il caso, della persona
 civilmente  obbligata  per  la  pena pecuniaria. Se la pena e' stata
 rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata.
  3.  In  presenza  di  situazioni  di  insolvenza,  il magistrato di
 sorveglianza  puo'  disporre  la  rateizzazione  della  pena a norma
 dell'articolo  133-ter  del  codice  penale,  se  essa  non e' stata
 disposta  con  la  sentenza  di  condanna  ovvero  puo' differire la
 conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del
 termine  fissato,  se lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un
 nuovo  differimento,  altrimenti e' ordinata la conversione. Ai fini
 della  estinzione  della  pena  per  decorso del tempo, non si tiene
 conto del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita.
  4.  Con  l'ordinanza  che  dispone la conversione, il magistrato di
 sorveglianza  determina  le  modalita' delle sanzioni conseguenti in
 osservanza delle norme vigenti.
  5.  Il  ricorso  contro  l'ordinanza  di  conversione  ne  sospende
 l'esecuzione.
  AGGIORNAMENTO (142)
  -------------------
  La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 212, ha
   dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  299 del
   D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313 nella parte in cui abroga l'art. 660
   c.p.p.

	        
	      
                              Art. 661.
                Esecuzione delle sanzioni sostitutive
  1.   Per   l'esecuzione   della  semidetenzione  e  della  liberta'
controllata,  il  pubblico  ministero  trasmette   l'estratto   della
sentenza  di  condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente
competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
  2.  La  pena  pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a
norma dell'articolo 660.
PMT121 PMP125

	        
	      
                              Art. 662.
                   Esecuzione delle pene accessorie
  1.  Per  l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e  34  del  codice  penale,
trasmette  l'estratto  della  sentenza  di condanna agli organi della
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri
organi  interessati,  indicando  le  pene accessorie da eseguire. Nei
casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale,  il  pubblico
ministero  trasmette  l'estratto  della  sentenza  al  giudice civile
competente.
  2.  Quando  alla  sentenza  di  condanna  consegue  una  delle pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e  34  del  codice
penale,  per  la  determinazione  della relativa durata si computa la
misura  interdittiva  di   contenuto   corrispondente   eventualmente
disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

	        
	      
                              Art. 663.
                    Esecuzione di pene concorrenti
  1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o
decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina  la
pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
  2.  Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede
il pubblico ministero presso il giudice  indicato  nell'articolo  665
comma 4.
  3.  Il  provvedimento  del  pubblico  ministero  e'  notificato  al
condannato e al suo difensore.
PMT123 PMT124 PMP127 PMP128

	        
	      
                           Art. 664. (137)
               Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
  1.  Le  somme  dovute  per  sanzioni  disciplinari pecuniarie o per
condanna   alla   perdita  della  cauzione  o  in  conseguenza  della
dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono
devolute   alla  cassa  delle  ammende  anche  quando  cio'  non  sia
espressamente stabilito.
  2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su
richiesta  dell'interessato  o  del  pubblico  ministero, prima della
conclusione  della  fase  del  procedimento  nella  quale  sono stati
adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
  4.   Per  l'esecuzione  delle  sanzioni  conseguenti  a  violazioni
amministrative  accertate  nel processo penale, il pubblico ministero
trasmette   l'estratto   della   sentenza   esecutiva   all'autorita'
amministrativa competente.

	        
	      
                              Art. 665. (100)
                          Giudice competente
  1.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge, competente a conoscere
dell'esecuzione  di  un  provvedimento  e'  il  giudice  che  lo   ha
deliberato.
  2.  Quando  e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena,  alle  misure
di  sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di
primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
  3.  Quando  vi  e'  stato  ricorso per cassazione e questo e' stato
dichiarato inammissibile  o  rigettato  ovvero  quando  la  corte  ha
annullato  senza  rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il
giudice  di  primo  grado,  se  il   ricorso   fu   proposto   contro
provvedimento  inappellabile  ovvero  a norma dell'articolo 569, e il
giudice indicato nel comma  2  negli  altri  casi.  Quando  e'  stato
pronunciato  l'annullamento  con  rinvio, e' competente il giudice di
rinvio.
((4. Se  l'esecuzione  concerne  piu' porvvedimenti emessi da giudici
diversi,  e'  competente  il  giudice che  ha emesso il provvedimento
divenuto  irrevocabile  per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono
stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in
ogni casi il giudice ordinario.
  4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti  emessi dal
tribunale in composizione  monocratica  e collegiale, l'esecuzione e'
attribuita in ogni caso al collegio.))

	        
	      
                              Art. 666.          (14)
                      Procedimento di esecuzione
  1.  Il  giudice  dell'esecuzione  procede  a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato o del difensore.
  2.  Se  la  richiesta  appare  manifestamente infondata per difetto
delle condizioni di legge ovvero costituisce mera  riproposizione  di
una  richiesta  gia'  rigettata,  basata  sui  medesimi  elementi, il
giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico  ministero,
la  dichiara  inammissibile  con  decreto motivato, che e' notificato
entro cinque giorni all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere
proposto ricorso per cassazione.
  3.  Salvo  quanto  previsto dal comma 2, il giudice o il presidente
del collegio, designato il difensore di ufficio  all'interessato  che
ne  sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso  e'  comunicato  o
notificato  almeno  dieci  giorni  prima  della data predetta. Fino a
cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria.
  4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta
e'  sentito  personalmente;  tuttavia,  se e' detenuto o internato in
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito  prima
del  giorno  dell'udienza  dal  magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
  5.  Il  giudice  puo'  chiedere  alle  autorita' competenti tutti i
documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere
prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
  6.  Il  giudice  decide  con  ordinanza.  Questa  e'  comunicata  o
notificata senza ritardo alle  parti  e  ai  difensori,  che  possono
proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni sulle  impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in
camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
  7.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
  8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di mente, l'avviso previsto dal
comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato
ne  e'  privo,  il  giudice  o  il  presidente del collegio nomina un
curatore provvisorio. Al tutore e al curatore  competono  gli  stessi
diritti dell'interessato.
  9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma dell'articolo 140 comma 2.            (( 14 ))
__________________
AGGIORNAMENTO  (14)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'articolo 666, comma
9,  del  codice di procedura penale nella parte in cui dopo la parola
"redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".
GEN084 GEN085 GEN086 GEN087

	        
	      
                              Art. 667.          (16)
                     Dubbio sull'identita' fisica
                        della persona detenuta
  1.  (( Se  vi  e'  ragione di dubitare dell'identita' della persona
arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava  una
condanna,  il  giudice  dell'esecuzione  la  interroga  e compie ogni
indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo  della  polizia
giudiziaria. ))
  2.  Quando  riconosce  che  non  si  tratta  della  persona nei cui
confronti deve compiersi l'esecuzione, ne  ordina  immediatamente  la
liberazione.  Se  l'identita'  rimane  incerta, ordina la sospensione
dell'esecuzione, dispone la liberazione  del  detenuto  e  invita  il
pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
  3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e'
possibile provvedere tempestivamente a norma dei  commi  1  e  2,  la
liberazione  puo'  essere  ordinata  in  via  provvisoria con decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si  trova.
Il  provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non
provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente
trasmessi.
  4.  (( Il  giudice  dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso senza
formalita'  con  ordinanza  comunicata  al   pubblico   ministero   e
notificata   all'interessato.  Contro  l'ordinanza  possono  proporre
opposizione  davanti  allo  stesso  giudice  il  pubblico  ministero,
l'interessato  e  il  difensore;  in  tal  caso  si  procede  a norma
dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a  pena  di  decadenza,
entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla notificazione
dell'ordinanza. ))
  5.  Se  la  persona detenuta deve essere giudicata per altri reati,
l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.

	        
	      
                              Art. 668.
                Persona condannata per errore di nome
  1.  Se  una  persona  e'  stata condannata in luogo di un'altra per
errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede  alla  correzione
nelle  forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro
cui si doveva procedere e' stata citata  come  imputato  anche  sotto
altro   nome   per  il  giudizio;  altrimenti  si  provvede  a  norma
dell'articolo 630 comma 1  lettera  c).  In  ogni  caso  l'esecuzione
contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.

	        
	      
                              Art. 669.
             Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto
                       contro la stessa persona
  1.  Se  piu'  sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state
pronunciate contro la  stessa  persona  per  il  medesimo  fatto,  il
giudice  ordina  l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la
condanna meno grave, revocando le altre.
  2.  Quando  le  pene  irrogate  sono  diverse,  l'interessato  puo'
indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se  l'interessato  non
si  avvale  di  tale  facolta'  prima  della  decisione  del  giudice
dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
  3.  Se  si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la
pena pecuniaria. Se si tratta  di  pene  detentive  o  pecuniarie  di
specie  diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene sono
di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto  o  l'ammenda.
Se  si  tratta  di  pena  detentiva  o  pecuniaria  e  della sanzione
sostitutiva della semidetenzione o  della  liberta'  controllata,  si
esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso
di pena pecuniaria, quest'ultima.
  4.  Quando  le  pene  principali  sono uguali, si tiene conto della
eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza  e
degli  altri  effetti  penali.  Quando le condanne sono identiche, si
esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
  5.  Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita,
l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza  rimasta  in
vigore.
  6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti
penali o di sentenze e  di  decreti  ovvero  se  il  fatto  e'  stato
giudicato  in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un
reato continuato, premessa, ove necessaria, la  determinazione  della
pena corrispondente.
  7.  Se  piu'  sentenze  di non luogo a procedere o piu' sentenze di
proscioglimento sono state pronunciate  nei  confronti  della  stessa
persona  per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il
termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che  deve  essere
eseguita,   ordina   l'esecuzione  della  sentenza  piu'  favorevole,
revocando le altre.
  8.  Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si
tratta di una sentenza  di  proscioglimento  e  di  una  sentenza  di
condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della
sentenza di  proscioglimento  revocando  la  decisione  di  condanna.
Tuttavia,  se  il proscioglimento e' stato pronunciato per estinzione
del reato verificatasi successivamente alla data in cui  e'  divenuta
irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.
  9.  Se  si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una
sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale,  il  giudice
ordina  l'esecuzione  della  sentenza  pronunciata  in giudizio o del
decreto.

	        
	      
                              Art. 670.
                    Questioni sul titolo esecutivo
  1.  Quando  il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento
manca  o  non  e'  divenuto  esecutivo,  valutata  anche  nel  merito
l'osservanza  delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del
condannato,  lo  dichiara  con  ordinanza  e  sospende  l'esecuzione,
disponendo,   se   occorre,  la  liberazione  dell'interessato  e  la
rinnovazione della notificazione non  validamente  eseguita.  In  tal
caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
  2.  Quando  e'  proposta  impugnazione  od  opposizione, il giudice
dell'esecuzione,    dopo    aver    provveduto    sulla     richiesta
dell'interessato,   trasmette  gli  atti  al  giudice  di  cognizione
competente. La decisione del giudice dell'esecuzione  non  pregiudica
quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se
ritiene ammissibile il gravame, sospende con  ordinanza  l'esecuzione
che non sia gia' stata sospesa.
  3.  Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata
la  non  esecutivita'  del  provvedimento,  eccepisce  che   comunque
sussistono  i  presupposti  e  le  condizioni per la restituzione nel
termine a norma dell'articolo 175, e la  relativa  richiesta  non  e'
gia'   stata   proposta  al  giudice  dell'impugnazione,  il  giudice
dell'esecuzione, se non  deve  dichiarare  la  non  esecutivita'  del
provvedimento,  decide  sulla restituzione. In tal caso, la richiesta
di restituzione nel termine non puo'  essere  riproposta  al  giudice
dell'impugnazione.  Si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 175
commi 7 e 8.

	        
	      
                        Art. 671. (155) (156)
         Applicazione della disciplina del concorso formale
                       e del reato continuato
  1.  Nel  caso  di  piu'  sentenze  o  decreti  penali  irrevocabili
pronunciati  in  procedimenti  distinti  contro la stessa persona, il
condannato  o  il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al giudice
dell'esecuzione  l'applicazione della disciplina del concorso formale
o  del  reato  continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa
dal  giudice  della  cognizione.  ((  Fra  gli  elementi che incidono
sull'applicazione  della  disciplina  del  reato  continuato vi e' la
consumazione   di   piu'   reati   in   relazione   allo   stato   di
tossicodipendenza. ))
  2.  Il  giudice  dell'esecuzione  provvede  determinando la pena in
misura  non  superiore  alla  somma  di  quelle inflitte con ciascuna
sentenza o ciascun decreto.
  2-bis.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma del codice penale.
  3.   Il   giudice   dell'esecuzione   puo'  concedere  altresi'  la
sospensione  condizionale della pena e la non menzione della condanna
nel  certificato  del  casellario giudiziale, quando cio' consegue al
riconoscimento  del  concorso  formale  o della continuazione. Adotta
infine ogni altro provvedimento conseguente.

	        
	      
                              Art. 672.          (16)
              Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
  1.   (( Per  l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice
dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. ))
  2.   Quando,   in  conseguenza  dell'applicazione  dell'amnistia  o
dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di  sicurezza
a   norma   dell'articolo   210   del   codice   penale,  il  giudice
dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al  magistrato  di
sorveglianza.
  3.  Il  pubblico  ministero che cura l'esecuzione della sentenza di
condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato
detenuto  ovvero  la  cessazione  delle  sanzioni sostitutive e delle
misure alternative, prima che essa sia definitivamente  ordinata  con
il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
  4.  L'amnistia  e  l'indulto  devono  essere  applicati, qualora il
condannato ne faccia richiesta, anche se  e'  terminata  l'esecuzione
della pena.
  5.  L'amnistia  e  l'indulto  condizionati  hanno  per  effetto  di
sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla
scadenza  del  termine stabilito nel decreto di concessione o, se non
fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese  dal  giorno
della  pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati
si applicano  definitivamente  se,  alla  scadenza  del  termine,  e'
dimostrato  l'adempimento  delle condizioni o degli obblighi ai quali
la concessione del beneficio e' subordinata.
PMT125 PMP129

	        
	      
                              Art. 673.
            Revoca della sentenza per abolizione del reato
  1.  Nel  caso  di  abrogazione o di dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.
  2.  Allo  stesso  modo  provvede quando e' stata emessa sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o
per mancanza di imputabilita'.

	        
	      
                           Art. 674. (130)
                    Revoca di altri provvedimenti
  1.  La  revoca  della  sospensione  condizionale  della pena, della
grazia  o  dell'amnistia  o  dell'indulto  condizionati  e  della non
menzione  della condanna nel certificato del casellario giudiziale e'
disposta  dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta
con la sentenza di condanna per altro reato.
  ((  1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca
della  sospensione  condizionale della pena quando rileva l'esistenza
delle  condizioni  di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice
penale. ))

	        
	      
                              Art. 675.
                        Falsita' di documenti
  1.  Se  la falsita' di un atto o di un documento, accertata a norma
dell'articolo 537, non e'  stata  dichiarata  nel  dispositivo  della
sentenza  e  non e' stata proposta impugnazione per questo capo, ogni
interessato puo' chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.
  2.  La  cancellazione  totale  del  documento, disposta dal giudice
della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante  annotazione
della  sentenza  o  dell'ordinanza  a  margine di ciascuna pagina del
medesimo e attestazione di  tale  adempimento  nel  verbale,  con  la
dichiarazione   che   il  documento  non  puo'  avere  alcun  effetto
giuridico. Il documento rimane allegato al verbale  e  una  copia  di
questo  e'  rilasciata  in sostituzione del documento stesso a chi lo
possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata  richiesta
per un legittimo interesse.
  3.  Negli  altri  casi,  il  testo  del documento, quale risulta in
seguito  alla  cancellazione   parziale   o   alla   ripristinazione,
rinnovazione  o  riforma,  e'  inserito per intero nel verbale. Se il
documento era in deposito  pubblico,  e'  restituito  al  depositario
unitamente  a  una  copia  autentica  del verbale a cui deve rimanere
allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria
lo  conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa e'
richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come  originale
per ogni effetto giuridico.
  4.  Per  l'osservanza  dei  predetti  adempimenti,  il giudice o il
presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti  nel  relativo
verbale.

	        
	      
                              Art. 676. (16) (164) (170)
                          Altre competenze
  1.  Il  giudice  dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
 all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena
 quando  la  stessa  non  consegue  alla  liberazione  condizionale o
 all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene
  accessorie,   alla   confisca   o   alla  restituzione  delle  cose
 sequestrate. (( . . . . . ))

  In   questi   casi  il  giudice  dell'esecuzione  procede  a  norma
 dell'articolo 667 comma 4.
  2.   Qualora   sorga   controversia  sulla  proprieta'  delle  cose
 confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
  3.  Quando  accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice
 dell'esecuzione   la   dichiara   anche   di   ufficio  adottando  i
 provvedimenti conseguenti.

	        
	      
                           Art. 677. (134)
                      Competenza per territorio
  1.   La   competenza   a   conoscere  le  materie  attribuite  alla
magistratura  di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato
di  sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione
o  di  pena  in  cui si trova l'interessato all'atto della richiesta,
della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
  2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza,
se  la  legge  non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al
magistrato  di  sorveglianza  che  ha  giurisdizione sul luogo in cui
l'interessato  ha  la  residenza o il domicilio. Se la competenza non
puo'  essere  determinata  secondo  il  criterio sopra indicato, essa
appartiene  al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in
cui  fu  pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non  luogo a procedere, e, nel caso di piu' sentenze di condanna o di
proscioglimento,  al  tribunale  o  al magistrato di sorveglianza del
luogo  in  cui  fu  pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per
ultima.
  ((  2-bis.  Il  condannato,  non  detenuto, ha l'obbligo, a pena di
inammissibilita',  di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio
con  la  domanda  con  la  quale  chiede  una misura alternativa alla
detenzione   o   altro  provvedimento  attribuito  dalla  legge  alla
magistratura   di  sorveglianza.  Il  condannato,  non  detenuto,  ha
altresi'   l'obbligo  di  comunicare  ogni  mutamento  del  domicilio
dichiarato   o  eletto.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste dall'articolo 161. ))

	        
	      
                              Art. 678.
                     Procedimento di sorveglianza
  1.  Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e
il  magistrato  di  sorveglianza   nelle   materie   attinenti   alla
rateizzazione   e   alla  conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla
remissione del debito, ai ricoveri  previsti  dall'articolo  148  del
codice  penale,  alle  misure  di  sicurezza,  alla  esecuzione della
semidetenzione e della liberta' controllata e alla  dichiarazione  di
abitualita'  o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere,
procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato,  del
difensore  o di ufficio, a norma dell'articolo 666.  Tuttavia, quando
vi e' motivo di dubitare  della  identita'  fisica  di  una  persona,
procedono a norma dell'articolo 667.
  2.  Quando  si  procede  nei  confronti  di  persona  sottoposta  a
osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la
relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei
tecnici del trattamento.
  3.  Le  funzioni  di pubblico ministero sono esercitate, davanti al
tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso  la  corte
di  appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore
della Repubblica presso  il  tribunale  della  sede  dell'ufficio  di
sorveglianza.

	        
	      
                              Art. 679.
                         Misure di sicurezza
  1.  Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata,
fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con  sentenza,  o
deve  essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza,
su  richiesta  del  pubblico  ministero  o  di  ufficio,  accerta  se
l'interessato   e'   persona   socialmente   pericolosa  e  adotta  i
provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di
abitualita'  o  professionalita'  nel  reato.  Provvede  altresi', su
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore
o  di  ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della
dichiarazione di tendenza a delinquere.
  2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali.

	        
	      
                           Art. 680. (117)
                    Impugnazione di provvedimenti
                  relativi alle misure di sicurezza
  1.   Contro   i   provvedimenti   del  magistrato  di  sorveglianza
concernenti  le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualita'
o  professionalita'  nel  reato  o  di tendenza a delinquere, possono
proporre  appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero,
l'interessato e il difensore.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  579  commi 1 e 3, il
tribunale  di  sorveglianza  giudica  anche sulle impugnazioni contro
sentenze  di  condanna,  ((  di  proscioglimento  ))  concernenti  le
disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
  3.  Si  osservano  le  disposizioni generali sulle impugnazioni, ma
l'appello  non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga
altrimenti.

	        
	      
                              Art. 681.
                  Provvedimenti relativi alla grazia
  1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, e'
sottoscritta dal condannato o da un  suo  prossimo  congiunto  o  dal
convivente  o  dal  tutore  o  dal  curatore  ovvero da un avvocato o
procuratore  legale  ed  e'  presentata  al  ministro  di  grazia   e
giustizia.
  2. Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale,  acquisiti  tutti
gli  elementi  di  giudizio  utili  e le osservazioni del procuratore
generale presso la corte di appello del  distretto  ove  ha  sede  il
giudice  indicato  nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il
proprio  parere  motivato.  Se  il  condannato  non  e'  detenuto   o
internato,  la domanda puo' essere presentata al predetto procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette
al ministro con le proprie osservazioni.
  3.  La  proposta  di  grazia  e'  sottoscritta  dal  presidente del
consiglio  di  disciplina  ed  e'   presentata   al   magistrato   di
sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
  4.  La  grazia  puo'  essere concessa anche in assenza di domanda o
proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico  ministero  presso
il   giudice   indicato  nell'articolo  665  ne  cura  la  esecuzione
ordinando, quando  e'  il  caso,  la  liberazione  del  condannato  e
adottando i provvedimenti conseguenti.
  5.  In  caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma
dell'articolo 672 comma 5.

	        
	      
                              Art. 682.
                       Liberazione condizionale
  1.  Il  tribunale  di sorveglianza decide sulla concessione e sulla
revoca della liberazione condizionale.
  2.  Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito del
ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano
decorsi  sei  mesi  dal  giorno  in  cui  e' divenuto irrevocabile il
provvedimento di rigetto.

	        
	      
                              Art. 683.
                            Riabilitazione
  1.  Il  tribunale  di  sorveglianza, su richiesta dell'interessato,
decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate
da  giudici  speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide
altresi' sulla revoca, qualora essa non sia  stata  disposta  con  la
sentenza di condanna per altro reato.
  2.  Nella  richiesta  sono  indicati  gli  elementi  dai quali puo'
desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo  179
del   codice   penale.  Il  tribunale  acquisisce  la  documentazione
necessaria.
  3.  Se  la  richiesta  e'  respinta per difetto del requisito della
buona condotta, essa non  puo'  essere  riproposta  prima  che  siano
decorsi  due  anni  dal  giorno  in  cui  e' divenuto irrevocabile il
provvedimento di rigetto.

	        
	      
                              Art. 684.          (6)
                        Rinvio dell'esecuzione
  1.  Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento
dell'esecuzione delle pene detentive  e  delle  sanzioni  sostitutive
della  semidetenzione  e della liberta' controllata nei casi previsti
dagli articoli 146 e 147 del codice  penale,  salvo  quello  previsto
dall'articolo  147  comma  1  numero  1  del codice penale, nel quale
provvede il ministro di grazia  e  giustizia.  Il  tribunale  ordina,
quando  occorre,  la  liberazione  del  detenuto  e  adotta gli altri
provvedimenti conseguenti.          (6)
  2.  Quando  vi  e'  fondato  motivo  per  ritenere che sussistono i
presupposti perche' il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di
sorveglianza  puo'  ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la
protrazione della detenzione  puo'  cagionare  grave  pregiudizio  al
condannato,  la  liberazione  del detenuto. Il provvedimento conserva
effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato  di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
__________________
AGGIORNAMENTO  (6)
La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  di cui al sommario, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 684 del codice
di  procedura  penale  del  1988  nella  parte  in cui attribuisce al
Ministro  di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di
provvedere  al  differimento della pena ai sensi dell'art. 147, comma
1, n. 1, del codice penale.

	        
	      
                           Art. 685. (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                        Art. 686. (16) (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DA L D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                        Art. 687. (16) (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DA L D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                           Art. 688. (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                     Art. 689. (16) (117) (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                        Art. 690. (100) (139)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ))

	        
	      
                           Art. 691. (137)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                           Art. 692. (137)
                   Spese della custodia cautelare
  1.  Quando  l'imputato  e' condannato a pena detentiva per il reato
per  il  quale  fu  sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo
carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
  2.  Se  la  custodia  cautelare  supera  la durata della pena, sono
detratte le spese relative alla maggiore durata.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                           Art. 693. (137)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                           Art. 694. (137)
                     Spese per la pubblicazione
                 di sentenze e obbligo di inserzione
  1.  Il  direttore  o  vice  direttore responsabile di un giornale o
periodico  deve  pubblicare,  senza  diritto  ad  anticipazione  o  a
rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello
in   cui   ne   ha  ricevuto  ordine  dall'autorita'  competente  per
l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro
di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
  2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale
in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore
responsabile  del  giornale  o  periodico designato deve eseguirla, a
richiesta   del  pubblico  ministero  o  della  persona  obbligata  o
autorizzata  a  provvedervi.(( ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.
115 ))
  3.  La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero
puo'  essere  eseguita  anche  in  foglio di supplemento dello stesso
formato,  corpo  e  carattere  della  parte principale del giornale o
periodico,  da  unirsi  a  ciascuna  copia  di  questo  e in un unico
contesto esattamente riprodotto.
  4.  Se  il  direttore o il vice direttore responsabile contravviene
alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e
con  il  proprietario  della  tipografia  al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

	        
	      
                           Art. 695. (137)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

	        
	      
                           Art. 696. (133)
                    Prevalenza delle convenzioni
                e del diritto internazionale generale
  ((  1.  Le  estradizioni,  le rogatorie internazionali, gli effetti
delle   sentenze  penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle
sentenze  penali  italiane  e  gli  altri  rapporti  con le autorita'
straniere,  relativi  all'amministrazione  della giustizia in materia
penale,  sono  disciplinati  dalle norme della Convenzione europea di
assistenza  giudiziaria  in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile
1959  e  dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore
per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. ))
  2.  Se  tali  norme  mancano  o  non  dispongono  diversamente,  si
applicano le norme che seguono.

	        
	      
                              Art. 697.
                        Estradizione e poteri
                  del ministro di grazia e giustizia
  1.  La  consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione
di una sentenza straniera di condanna a pena  detentiva  o  di  altro
provvedimento  restrittivo  della  liberta' personale puo' aver luogo
soltanto mediante estradizione.
  2.  Nel  concorso  di  piu' domande di estradizione, il ministro di
grazia e giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A  tal  fine
egli  tiene  conto  di tutte le circostanze del caso e in particolare
della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo  di
commissione  del  reato  o  dei  reati,  della  nazionalita'  e della
residenza  della  persona  richiesta  e  della  possibilita'  di  una
riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

	        
	      
                              Art. 698. (83)
                            Reati politici
            Tutela dei diritti fondamentali della persona
  1.  Non  puo'  essere concessa l'estradizione per un reato politico
ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o  il  condannato
verra'  sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di
razza, di  religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di
opinioni  politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
  2.  Se  per  il  fatto  per il quale e' domandata l'estradizione e'
prevista  la  pena  di  morte  dalla  legge   dello   Stato   estero,
l'estradizione  puo'  essere  concessa  solo se il medesimo stato da'
assicurazioni, ritenute sufficienti  sia  dall'autorita'  giudiziaria
sia  dal  ministro  di  grazia  e  giustizia, che tale pena non sara'
inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita. ((83))
-----------------
AGGIORNAMENTO (83)
 La Corte costituzionale, con  sentenza  25-27  giugno 1996 n. 223 ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale  del  secondo  comma  del
presente articolo.

	        
	      
                              Art. 699.
                       Principio di specialita'
  1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione
gia' concessa  e  la  riestradizione  sono  sempre  subordinate  alla
condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione  e'  stata  concessa  o  estesa
ovvero  da  quello  per il quale la riestradizione e' stata concessa,
l'estradato  non  venga  sottoposto  a  restrizione  della   liberta'
personale  in  esecuzione  di  una  pena  o  misura  di sicurezza ne'
assoggettato ad altra misura restrittiva della liberta' personale ne'
consegnato ad altro stato.
  2.  La  disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato,
avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il  territorio  dello
stato  al  quale  e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero,  avendolo  lasciato,  vi  ha
fatto volontariamente ritorno.
  3.   Il   ministro   puo'   inoltre   subordinare   la  concessione
dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
  4.   Il   ministro   verifica   l'osservanza  della  condizione  di
specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.

	        
	      
                              Art. 700.
                  Documenti a sostegno della domanda
  1.  L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una domanda
alla quale sia allegata copia  del  provvedimento  restrittivo  della
liberta'  personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che
ha dato luogo alla domanda stessa.
  2. Alla domanda devono essere allegati:
    a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e'
domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo  di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
    b)   il  testo  delle  disposizioni  di  legge  applicabili,  con
l'indicazione se per il fatto per cui e' domandata l'estradizione  e'
prevista  dalla  legge  dello stato estero la pena di morte e, in tal
caso, quali assicurazioni lo stato  richiedente   fornisce  che  tale
pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita;
    c)  i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a
determinare l'identita' e la nazionalita' della persona  della  quale
e' domandata l'estradizione.

	        
	      
                              Art. 701.
                       Garanzia giurisdizionale
  1.  L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non
puo' essere concessa senza la decisione  favorevole  della  corte  di
appello.
  2.  Tuttavia,  non  si  fa luogo al giudizio della corte di appello
quando   l'imputato   o   il   condannato    all'estero    acconsente
all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso
alla presenza del difensore e di esso e' fatta menzione nel  verbale.
  3.  La  decisione  favorevole  della corte di appello e il consenso
della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
  4.  La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di
appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza,
la   dimora  o  il  domicilio  nel  momento  in  cui  la  domanda  di
estradizione perviene al ministro di grazia e giustizia  ovvero  alla
corte  di  appello  che  ha  ordinato  l'arresto provvisorio previsto
dall'articolo 715 o alla  corte  di  appello  il  cui  presidente  ha
provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se
la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e'
competente la corte di appello di Roma.

	        
	      
                              Art. 702.
                  Intervento dello stato richiedente
  1.  A  condizione  di  reciprocita',  lo  stato  richiedente  ha la
facolta' di  intervenire  nel  procedimento  davanti  alla  corte  di
appello  e  alla  corte  di  cassazione facendosi rappresentare da un
avvocato abilitato al patrocinio  davanti  all'autorita'  giudiziaria
italiana.

	        
	      
                              Art. 703.
                Accertamenti del procuratore generale
  1.  Quando  riceve da uno stato estero una domanda di estradizione,
il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi
sono  allegati  al  procuratore  generale  presso la corte di appello
competente a norma dell'articolo 701 comma 4, salvo che  ritenga  che
essa vada respinta.
  2.  Salvo  che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il
procuratore generale, ricevuta la domanda,  dispone  la  comparizione
davanti    a   se'   dell'interessato   per   provvedere   alla   sua
identificazione    e    per    raccogliere    l'eventuale    consenso
all'estradizione.  L'interessato  e'  avvisato che e' assistito da un
difensore di ufficio, ma  che  puo'  nominarne  uno  di  fiducia.  Il
difensore  ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli e'
dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
  3.  Il  procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per
mezzo del ministro di grazia e  giustizia,  la  documentazione  e  le
informazioni che ritiene necessarie.
  4.  Il  procuratore  generale,  entro tre mesi dalla data in cui la
domanda di estradizione gli e'  pervenuta,  presenta  alla  corte  di
appello la requisitoria.
  5.  La  requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di
appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria
cura  la  notificazione  dell'avviso  del deposito alla persona della
quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore  e  all'eventuale
rappresentante  dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni,
hanno  facolta'  di  prendere  visione  e  di  estrarre  copia  della
requisitoria  e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e
di presentare memorie.
CAP001 PGC002 PGC004 PGC005

	        
	      
                              Art. 704.
              Procedimento davanti alla corte di appello
  1.  Scaduto  il  termine  previsto  dall'articolo  703  comma 5, il
presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con  decreto
da  comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona
della  quale  e'  richiesta  l'estradizione,  al  suo   difensore   e
all'eventuale  rappresentante  dello  stato richiedente, almeno dieci
giorni prima, a pena di nullita'. Provvede  inoltre  a  designare  un
difensore  di  ufficio  alla  persona che ne sia priva. Fino a cinque
giorni  prima  dell'udienza  possono  essere  presentate  memorie  in
cancelleria.
  2.   La   corte   decide   con  sentenza  in  camera  di  consiglio
sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della  domanda  di
estradizione,  dopo  aver  assunto  le  informazioni  e  disposto gli
accertamenti ritenuti necessari  e  dopo  aver  sentito  il  pubblico
ministero,  il  difensore  e, se compaiono, la persona della quale e'
richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
  3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se
vi e' richiesta del  ministro  di  grazia  e  giustizia,  dispone  la
custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi
in liberta' e provvede al sequestro del corpo del reato e delle  cose
pertinenti  al  reato,  stabilendo quali documenti e cose sequestrate
possono essere consegnati allo stato richiedente.
  4.  Quando  la  decisione  e'  contraria all'estradizione, la corte
revoca le  misure  cautelari  applicate  e  dispone  in  ordine  alla
restituzione delle cose sequestrate.
CAP005 CAP006tfe

	        
	      
                              Art. 705.
                     Condizioni per la decisione
  1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente,
la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza
irrevocabile di condanna e se, per lo  stesso  fatto,  nei  confronti
della  persona  della  quale  e'  domandata l'estradizione, non e' in
corso  procedimento  penale  ne'  e'   stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile nello Stato.
  2.  La  corte  di  appello  pronuncia  comunque  sentenza contraria
all'estradizione:
    a)  se,  per  il  reato  per  il  quale  l'estradizione  e' stata
domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a  un  procedimento
che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
    b)  se  la  sentenza  per  la  cui  esecuzione e' stata domandata
l'estradizione   contiene   disposizioni   contrarie   ai    principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    c)  se  vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta
agli atti, alle pene o  ai  trattamenti  indicati  nell'articolo  698
comma 1.

	        
	      
                              Art. 706.
                        Ricorso per cassazione
  1.  Contro  la sentenza della corte di appello puo' essere proposto
ricorso  per  cassazione,  anche  per  il   merito,   dalla   persona
interessata,  dal  suo  difensore,  dal  procuratore  generale  e dal
rappresentante dello stato richiedente.
  2.  Nel  giudizio  davanti alla corte di cassazione si applicano le
disposizioni dell'articolo 704.

	        
	      
                              Art. 707.
                Rinnovo della domanda di estradizione
  1.  La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di
una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore  domanda
presentata  per  i  medesimi  fatti  dallo stesso stato, salvo che la
domanda sia fondata su elementi che non  siano  gia'  stati  valutati
dall'autorita' giudiziaria.

	        
	      
                              Art. 708.
               Provvedimento di estradizione. Consegna
  1.   Il   ministro   di   grazia   e  giustizia  decide  in  merito
all'estradizione entro  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  del
verbale  che  da'  atto  del  consenso  all'estradizione ovvero dalla
notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal  deposito
della sentenza della corte di cassazione.
  2.  Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del
ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione,  se
detenuta, e' posta in liberta'.
  3.  La  persona  medesima  e' altresi' posta in liberta' in caso di
diniego dell'estradizione.
  4.  Il  ministro  di grazia e giustizia comunica senza indugio allo
stato richiedente la decisione e, se questa  e'  positiva,  il  luogo
della  consegna  e  la  data  a  partire  dalla quale sara' possibile
procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa  le  limitazioni
alla    liberta'    personale    subite   dall'estradando   ai   fini
dell'estradizione.
  5.  Il  termine  per  la  consegna e' di quindici giorni dalla data
stabilita a norma del comma 4  e,  a  domanda  motivata  dello  stato
richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni.
  6.   Il   provvedimento   di  concessione  dell'estradizione  perde
efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non  provvede
a  prendere  in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene
posto in liberta'.

	        
	      
                              Art. 709.
                      Sospensione della consegna
              Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
  1.  L'esecuzione  dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve
essere giudicato nel territorio dello Stato o vi  deve  scontare  una
pena   per   reati   commessi  prima  o  dopo  quello  per  il  quale
l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il ministro  di  grazia  e
giustizia,   sentita   l'autorita'   giudiziaria  competente  per  il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo'
procedere  alla  consegna  temporanea  allo  stato  richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'.
  2.  Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II
del titolo IV, convenire che la pena  da  scontare  abbia  esecuzione
nello stato richiedente.

	        
	      
                              Art. 710.
                Estensione dell'estradizione concessa
  1.  In  caso  di  nuova domanda di estradizione, presentata dopo la
consegna dell'estradato e avente a oggetto un  fatto  anteriore  alla
consegna  diverso da quello per il quale l'estradizione e' gia' stata
concessa, si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni  del
presente  capo.  Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni
della persona interessata, rese davanti  a  un  giudice  dello  stato
richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.
  2.   La   corte   di  appello  procede  in  assenza  della  persona
interessata.
  3.  Non  si  fa  luogo al giudizio davanti alla corte di appello se
l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito
all'estensione richiesta.

	        
	      
                              Art. 711.
                            Riestradizione
  1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in
cui lo stato al quale la  persona  e'  stata  consegnata  domanda  il
consenso  alla  riestradizione  della  stessa  persona verso un altro
stato.

	        
	      
                              Art. 712.
                               Transito
  1.  Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona
estradata da uno  ad  altro  stato  e'  autorizzato,  su  domanda  di
quest'ultimo,  dal  ministro  di  grazia  e  giustizia,  salvo che il
transito  non  comprometta  la  sovranita',  la  sicurezza  o   altri
interessi essenziali dello Stato.
  2. Il transito non puo' essere autorizzato:
    a)  se  l'estradizione  e'  stata concessa per fatti non previsti
come reati dalla legge italiana;
    b)  se  ricorre  taluna  delle ipotesi previste dall'articolo 698
comma 1 ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello  stesso  articolo
se  lo  stato  richiedente non dia assicurazione che la pena di morte
non sia inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita;
    c)  se  si  tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione
allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
  3.  Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito
con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello  stato
che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non puo' essere data
senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal  fine  il
ministro  di  grazia  e  giustizia trasmette la domanda e i documenti
allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte
procede  in camera di consiglio in assenza della persona interessata,
applicando le disposizioni previste dall'articolo 704 commi 1 e 2. Si
applicano  altresi'  le disposizioni previste dall'articolo 706 comma
1. La competenza a decidere appartiene in ogni  caso  alla  corte  di
appello di Roma.
  4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per
via aerea e non e' previsto lo  scalo  nel  territorio  dello  Stato.
Tuttavia,   se   lo  scalo  si  verifica,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei  commi  precedenti  e  quelle  della
sezione II del presente capo.

	        
	      
                              Art. 713.
             Misure di sicurezza applicate all'estradato
  1.  Le  misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato
nello Stato,  che  successivamente  venga  estradato,  sono  eseguite
quando  lo  stesso  ritorna  per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.

	        
	      
                              Art. 714.          (16)
                    Misure coercitive e sequestro
  1. In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione
puo'  essere  sottoposta,  a  richiesta  del  ministro  di  grazia  e
giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere
disposto,  a  richiesta  del  ministro  di  grazia  e  giustizia,  il
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il
quale e' domandata l'estradizione.
  2.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione  di
quelle  degli  articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del
titolo III del libro III. Nell'applicazione delle  misure  coercitive
si  tiene  conto  in  particolare  dell'esigenza  di garantire che la
persona della quale e'  domandata  l'estradizione  non  si  sottragga
all'eventuale consegna.
  3.  Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere
disposti se vi sono  ragioni  per  ritenere  che  non  sussistono  le
condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
  4.  (( Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro
esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di  appello  abbia
pronunciato  la  sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso
di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno  e  sei  mesi
senza  che  sia  stato esaurito il procedimento davanti all'autorita'
giudiziaria. A richiesta  del  procuratore  generale,  detti  termini
possono   essere   prorogati,   anche  piu'  volte,  per  un  periodo
complessivamente non superiore  a  tre  mesi,  quando  e'  necessario
procedere ad accertamenti di particolare complessita'. ))
  5.  La  competenza  a  provvedere  a  norma  dei  commi  precedenti
appartiene alla corte  di  appello  o,  nel  corso  del  procedimento
davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.
CAP007 CAP008

	        
	      
                              Art. 715.
             Applicazione provvisoria di misure cautelari
  1.  Su  domanda  dello  stato  estero  e  a  richiesta motivata del
ministro di grazia e giustizia, la corte di appello puo' disporre, in
via  provvisoria,  una  misura  coercitiva  prima  che  la domanda di
estradizione sia pervenuta.
  2. La misura puo' essere disposta se:
   a)  lo  stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona
e' stato emesso provvedimento restrittivo  della  liberta'  personale
ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare
domanda di estradizione;
    b)  lo  stato  estero  ha  fornito  la  descrizione dei fatti, la
specificazione del reato e  gli  elementi  sufficienti  per  l'esatta
identificazione della persona;
    c) vi e' pericolo di fuga.
  3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla
corte di appello nel cui distretto la persona  ha  la  residenza,  la
dimora  o  il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in
cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere
determinata  nei  modi  cosi'  indicati,  e'  competente  la corte di
appello di Roma.
  4.  La  corte  di  appello  puo' altresi' disporre il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
  5.  Il  ministro  di grazia e giustizia da' immediata comunicazione
allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria  della  misura
coercitiva e dell'eventuale sequestro.
  6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero  degli  affari
esteri  o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e
i documenti previsti dall'articolo 700.
CAP007 CAP008

	        
	      
                              Art. 716.
              Arresto da parte della polizia giudiziaria
  1.  Nei  casi  di  urgenza,  la  polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto  della  persona  nei  confronti  della  quale  sia  stata
presentata  domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni
previste  dall'articolo  715  comma  2.  Essa  provvede  altresi'  al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
  2.   L'autorita'   che   ha   proceduto   all'arresto   ne  informa
immediatamente il ministro di grazia e giustizia e al piu' presto,  e
comunque  non  oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione
del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto  e'
avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
  3.  Quando  non  deve  disporre  la  liberazione dell'arrestato, il
presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto,
lo  convalida  con  ordinanza disponendo l'applicazione di una misura
coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro
di grazia e giustizia.
  4.  La  misura  coercitiva  e'  revocata se il ministro di grazia e
giustizia non ne chiede il  mantenimento  entro  dieci  giorni  dalla
convalida.
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

	        
	      
                              Art. 717.
                  Audizione della persona sottoposta
                       a una misura coercitiva
  1.  Quando  e'  stata applicata una misura coercitiva a norma degli
articoli 714, 715 e 716, il presidente della  corte  di  appello,  al
piu'  presto  e  comunque  entro cinque giorni dalla esecuzione della
misura ovvero dalla convalida prevista  dall'articolo  716,  provvede
all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
all'estradizione facendone menzione nel verbale.
  2.  Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il
presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare  un
difensore  di  fiducia  designando,  in  difetto  di  tale nomina, un
difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.  Il  difensore
deve  essere  avvisato,  almeno  ventiquattro  ore  prima, della data
fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
CAP004 CAP009 CAP011

	        
	      
                              Art. 718.
                  Revoca e sostituzione delle misure
  1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli
precedenti sono disposte  in  camera  di  consiglio  dalla  corte  di
appello   o,  nel  corso  del  procedimento  davanti  alla  corte  di
cassazione, dalla corte medesima.
  2.  La  revoca  e'  sempre  disposta  se  il  ministro  di grazia e
giustizia ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015

	        
	      
                              Art. 719.
                    Impugnazione dei provvedimenti
                    relativi alle misure cautelari
  1.  Copia  dei  provvedimenti  emessi dal presidente della corte di
appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e'
comunicata  e  notificata,  dopo  la  loro esecuzione, al procuratore
generale presso la corte di appello, alla persona  interessata  e  al
suo  difensore,  i  quali possono proporre ricorso per cassazione per
violazione di legge.

	        
	      
                              Art. 720.
                       Domanda di estradizione
  1.  Il  ministro  di grazia e giustizia e' competente a domandare a
uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei
cui  confronti  debba  essere  eseguito  un provvedimento restrittivo
della liberta' personale. A tal fine il procuratore  generale  presso
la  corte  di  appello  nel  cui  distretto  si  procede  o  e' stata
pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta  al  ministro  di
grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
  2.  L'estradizione  puo' essere domandata di propria iniziativa dal
ministro di grazia e giustizia.
  3.  Il  ministro  di  grazia  e  giustizia  puo'  decidere  di  non
presentare  la  domanda  di   estradizione   o   di   differirne   la
presentazione   dandone   comunicazione   all'autorita'   giudiziaria
richiedente.
  4.  Il  ministro  di grazia e giustizia e' competente a decidere in
ordine all'accettazione delle condizioni  eventualmente  poste  dallo
stato  estero  per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti
con i  principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  italiano.
L'autorita'  giudiziaria  e'  vincolata  al rispetto delle condizioni
accettate.
  5.  Il  ministro  di  grazia  e giustizia puo' disporre, al fine di
estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e
domandarne l'arresto provvisorio.

	        
	      
                              Art. 721.
                       Principio di specialita'
  1.  La  persona  estradata non puo' essere sottoposta a restrizione
della liberta' personale in  esecuzione  di  una  pena  o  misura  di
sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta'
personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello  per
il   quale  l'estradizione  e'  stata  concessa,  salvo  che  vi  sia
l'espresso consenso dello stato estero o  che  l'estradato,  avendone
avuta  la  possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato
trascorsi quarantacinque  giorni  dalla  sua  definitiva  liberazione
ovvero  che,  dopo  averlo  lasciato,  vi abbia fatto volontariamente
ritorno.

	        
	      
                              Art. 722. (2) (37) (148)
                    Custodia cautelare all'estero
1.  La  custodia  cautelare  subita  all'estero in conseguenza di una
domanda  di  estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli
effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma
4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.
AGGIORNAMENTO
La  Corte  costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  nella  parte in cui non
prevede  che  la  custodia cautelare all'estero in conseguenza di una
domanda  di  estradizione  presentata dallo Stato sia computata anche
agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

	        
	      
                              Art. 723.
              Poteri del ministro di grazia e giustizia
  1.  Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla
rogatoria di un'autorita' straniera per comunicazioni,  notificazioni
e per attivita' di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli
atti richiesti compromettano la  sovranita',  la  sicurezza  o  altri
interessi essenziali dello Stato.
  2. Il ministro non da' corso alla rogatoria quando risulta evidente
che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o  sono
contrari   ai   principi   fondamentali   dell'ordinamento  giuridico
italiano. Il ministro non da' altresi' corso alla rogatoria quando vi
sono  fondate  ragioni  per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni  politiche  o  alle  condizioni  personali o sociali possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo  e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria.
  3.  Nei  casi  in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone, di un  perito  o  di  un  imputato  davanti  all'autorita'
giudiziaria  straniera,  il  ministro  di  grazia e giustizia non da'
corso alla rogatoria quando lo stato  richiedente  non  offre  idonea
garanzia in ordine all'immunita' della persona citata.
  4. Il ministro ha inoltre facolta' di non dare corso alla rogatoria
quando lo stato richiedente non dia idonee garanzie di  reciprocita'.

	        
	      
                              Art. 724. (57) (133)
                Procedimento in sede giurisdizionale
  1.  (( Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter )), non
si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza
previa  decisione  favorevole della corte di appello del luogo in cui
deve procedersi agli atti richiesti.
  ((  1-bis.  Quando  la  domanda  di  assistenza  giudiziaria ha per
oggetto  atti  che  devono essere eseguiti in piu' distretti di corte
d'appello,   la  stessa  e'  trasmessa,  direttamente  dall'autorita'
straniera,  o  tramite il Ministero della giustizia o altra autorita'
giudiziaria  italiana  eventualmente adita, alla Corte di cassazione,
che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e
127,  in  quanto  compatibili,  la corte d'appello competente, tenuto
conto  anche  del  numero  di  atti  da svolgere e della tipologia ed
importanza  degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi
giudiziarie  interessate.  L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,
e'  comunicato  soltanto  al  procuratore generale presso la Corte di
cassazione.  La  Corte  di  cassazione  trasmette gli atti alla corte
d'appello  designata,  comunicando  la  decisione  al Ministero della
giustizia )).
  2.  Il  procuratore  generale,  ricevuti  gli  atti dal ministro di
grazia  e  giustizia,  presenta la propria requisitoria alla corte di
appello  ((  e  trasmette  senza  ritardo  al  procuratore  nazionale
antimafia  copia  delle  rogatorie  dell'autorita'  straniera  che si
riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis )) .
  3.  Il  presidente  della corte fissa la data dell'udienza e ne da'
comunicazione al procuratore generale.
  4. La corte da' esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
  5. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari
a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    b)  se  il  fatto  per  cui  procede l'autorita' straniera non e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
    c)  se  vi  sono  fondate ragioni per ritenere che considerazioni
relative  alla  razza,  alla  religione, al sesso, alla nazionalita',
alla  lingua,  alle  opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali  possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo
e  non  risulta  che  l'imputato  abbia  liberamente  espresso il suo
consenso alla rogatoria.
5-bis.   L'esecuzione   della  rogatoria  e'  sospesa  se  essa  puo'
pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato .

	        
	      
                              Art. 725.
                      Esecuzione delle rogatorie
  1.  Nell'ordinare  l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno
dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del
luogo in cui gli atti devono compiersi.
  2.  Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di
questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste
dall'autorita'  giudiziaria  straniera  che  non  siano  contrarie ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

	        
	      
                              Art. 726.
                        Citazione di testimoni
                 a richiesta dell'autorita' straniera
  1.  La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio
dello Stato, richiesta da una  autorita'  giudiziaria  straniera,  e'
trasmessa  al  procuratore  della  Repubblica  del  luogo in cui deve
essere eseguita, il quale  provvede  per  la  notificazione  a  norma
dell'articolo 167.

	        
	      
                         Art. 726-bis. (133)
                ((Notifica diretta all'interessato)).
  (( 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono
la  notificazione  diretta all'interessato a mezzo posta e questa non
viene  utilizzata,  anche  la  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria
straniera  di  notificazione  all'imputato  residente o dimorante nel
territorio  dello  Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica
del   luogo  in  cui  deve  essere  eseguita,  che  provvede  per  la
notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. ))

	        
	      
                         Art. 726-ter. (133)
         ((Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa
straniera)).
  ((  1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di
assistenza  giudiziaria  in  un procedimento concernente un reato sia
presentata  anche  da  un'autorita'  amministrativa  straniera,  alla
rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il
giudice  per  le  indagini preliminari del luogo in cui devono essere
eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e
5-bis, e 725, comma 2. ))

	        
	      
                           Art. 727. (133)
          Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere
  1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero
dirette,  nell'ambito  delle  rispettive attribuzioni, alle autorita'
straniere   per  comunicazioni,  notificazioni  e  per  attivita'  di
acquisizione  probatoria,  sono  trasmesse  al  ministro  di grazia e
giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.
  2.  Il  ministro  dispone  con  decreto,  entro trenta giorni dalla
ricezione  della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora
ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi
essenziali dello Stato.
  3.  Il  ministro  comunica all'autorita' giudiziaria richiedente la
data   di  ricezione  della  richiesta  e  l'avvenuto  inoltro  della
rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
  4.  Quando  la  rogatoria non e' stata inoltrata dal ministro entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  e  non  sia stato emesso il decreto
previsto   dal  comma  2,  l'autorita'  giudiziaria  puo'  provvedere
all'inoltro  diretto  all'agente  diplomatico  o  consolare italiano,
informandone il ministro di grazia e giustizia.
  5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette la rogatoria
a  norma  del  comma  4  dopo che copia di essa e' stata ricevuta dal
ministro  di  grazia  e  giustizia.  Resta salva l'applicazione della
disposizione  del  comma  2  sino al momento della trasmissione della
rogatoria,    da   parte   dell'agente   diplomatico   o   consolare,
all'autorita' straniera.
((  5-bis.  Quando,  a norma di accordi internazionali, la domanda di
assistenza   giudiziaria   puo'  essere  eseguita  secondo  modalita'
previste  dall'ordinamento  dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel
formulare  la  domanda  di  assistenza,  ne  specifica  le  modalita'
indicando  gli  elementi  necessari  per  l'utilizzazione processuale
degli atti richiesti. ))
((  5-ter.  In  ogni  caso,  copia delle rogatorie dei magistrati del
pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai
delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis, e' trasmessa senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia )).

	        
	      
                              Art. 728.
              Immunita' temporanea della persona citata
  1.  Nei  casi  in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un
testimone, di un  perito  o  di  un  imputato  davanti  all'autorita'
giudiziaria  italiana,  la  persona citata, qualora compaia, non puo'
essere  sottoposta  a  restrizione  della   liberta'   personale   in
esecuzione  di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata
ad altre  misure  restrittive  della  liberta'  personale  per  fatti
anteriori alla notifica della citazione.
  2.  L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il
perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha  lasciato
il  territorio  dello  Stato trascorsi quindici giorni dal momento in
cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita'  giudiziaria
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

	        
	      
                           Art. 729. (133)
          Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria
  ((1.  La  violazione  delle norme di cui all'articolo 696, comma 1,
riguardanti  l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi   di   prova   a   seguito  di  rogatoria  all'estero  comporta
l'inutilizzabilita'  dei  documenti  o dei mezzi di prova acquisiti o
trasmessi.   Qualora   lo   Stato   estero   abbia  posto  condizioni
all'utilizzabilita'  degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e'
vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita'
diverse  da  quelle  indicate  dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi
dell'articolo  727,  comma  5-bis,  gli  atti compiuti dall'autorita'
straniera sono inutilizzabili.
1-ter.  Non  possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni,
da   chiunque  rese,  aventi  ad  oggetto  il  contenuto  degli  atti
inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis )).
  2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

	        
	      
                        Art. 730. (133) (139)
           Riconoscimento delle sentenze penali straniere
             per gli effetti previsti dal codice penale
  1.  Il  ministro  di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza
penale  di  condanna  o di proscioglimento pronunciata all'estero nei
confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti
nello  Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello
Stato,  trasmette  senza  ritardo  al  procuratore generale presso la
corte  di  appello,  nel  distretto della quale ha sede l'ufficio del
casellario  ((  locale  del  luogo  di  nascita  della persona cui e'
riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di
appello  di  Roma  )),  una  copia  della  sentenza,  unitamente alla
traduzione  in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e
con  le  informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre
l'eventuale  richiesta  indicata  nell'articolo 12 comma 2 del codice
penale.
  2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla
sentenza  straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1
numeri  1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento
con  richiesta  alla  corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo
del  ministero  di  grazia  e giustizia, puo' chiedere alle autorita'
estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
  2-bis.  Quando  il procuratore generale e' informato dall'autorita'
straniera,  anche  per  il  tramite  del  Ministero  della giustizia,
dell'esistenza   di  una  sentenza  penale  di  condanna  pronunciata
all'estero,  ne  richiede la trasmissione all'autorita' straniera con
rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.
  3.  La  richiesta  alla corte di appello contiene la specificazione
degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.

	        
	      
                              Art. 731. (57) (139)
           Riconoscimento delle sentenze penali straniere
                  a norma di accordi internazionali
  1.  Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un
accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza
penale  pronunciata  all'estero  o  comunque che a essa devono venire
attribuiti  altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento.
A  tale  scopo  trasmette  al procuratore generale presso la corte di
appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario ((
locale  del  luogo  di  nascita  della  persona  cui  e'  riferito il
provvedimento  giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di
Roma  )),  una  copia  della  sentenza, unitamente alla traduzione in
lingua  italiana,  con  gli  atti  che  vi  siano  allegati, e con la
documentazione  e  le  informazioni  disponibili.  Trasmette  inoltre
l'eventuale  domanda  di  esecuzione nello Stato da parte dello stato
estero ovvero l'atto con cui questo stato acconsente all'esecuzione.
1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  si applicano anche quando si
tratta  dell'esecuzione  di una confisca ed il relativo provvedimento
e'  stato  adottato  dall'autorita'  giudiziaria  straniera  con atto
diverso dalla sentenza di condanna.
  2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla  corte  di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che
il   riconoscimento   sia  deliberato  anche  agli  effetti  previsti
dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

	        
	      
                           Art. 732. (139)
           Riconoscimento delle sentenze penali straniere
                       per gli effetti civili
  1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali
di  una  sentenza  straniera  per  conseguire  le  restituzioni  o il
risarcimento  del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il
riconoscimento  della  sentenza  alla  corte di appello nel distretto
della  quale  ha sede l'ufficio del casellario (( locale del luogo di
nascita  della  persona  cui e' riferito il provvedimento giudiziario
straniero, o alla Corte di appello di Roma )).

	        
	      
                              Art. 733. (57)
                    Presupposti del riconoscimento
  1. La sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se:
    a)  la  sentenza  non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello
stato in cui e' stata pronunciata;
    b)  la  sentenza  contiene  disposizioni  contrarie  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    c)   la   sentenza   non  e'  stata  pronunciata  da  un  giudice
indipendente e imparziale ovvero l'imputato non  e'  stato  citato  a
comparire  in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli
e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a
lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
    d)  vi  sono  fondate  ragioni  per  ritenere  che considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla  lingua,  alle  opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
    e)  il  fatto per il quale e' stata pronuciata la sentenza non e'
previsto come reato dalla legge italiana;
    f)  per  lo  stesso fatto e nei confronti della stessa persona e'
stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
    g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in
corso nello Stato procedimento penale.
(( 1-bis. Salvo quanto previsto  nell'articolo 735-bis,  la  sentenza
straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una
confisca se questa ha per oggetto  beni la  cui  confisca non sarebbe
possibile secondo la legge italiana qualora per lo  stesso  fatto  si
procedesse nello Stato )).

	        
	      
                              Art. 734.
                 Deliberazione della corte di appello
  1.  La  corte  di  appello  delibera  in  ordine al riconoscimento,
osservate le forme previste dall'articolo 127,  con  sentenza,  nella
quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
  2.  La  sentenza  e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del
procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

	        
	      
                              Art. 735.
           Determinazione della pena ed ordine di confisca
  1.  La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini
dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve
essere eseguita nello Stato.
  2.  A  tal  fine  essa  converte  la  pena stabilita nella sentenza
straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla  legge
italiana.  Tale  pena,  per  quanto possibile, deve corrispondere per
natura a quella inflitta con  la  sentenza  straniera.  La  quantita'
della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di
ragguaglio previsti  dalla  legge  italiana,  sulla  base  di  quella
fissata  nella  sentenza  straniera; tuttavia tale quantita' non puo'
eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto  dalla  legge
italiana.  Quando  la  quantita'  della  pena  non e' stabilita nella
sentenza straniera, la corte la  determina  sulla  base  dei  criteri
indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.
  3.  In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave
di quella stabilita nella sentenza straniera.
  4.  Se  nello  stato  estero  nel  quale fu pronunciata la sentenza
l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa,  la  corte
dispone  inoltre,  con  la sentenza di riconoscimento, la sospensione
condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto  stato
il   condannato   e'   stato  liberato  sotto  condizione,  la  corte
sostituisce alla misura straniera la liberazione  condizionale  e  il
magistrato  di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative
alla  liberta'  vigilata,   non   puo'   aggravare   il   trattamento
sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
  5.  Per  determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella
sentenza straniera e' convertito nel pari valore in lire italiane  al
cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato.
  6.   Quando   la   corte   pronuncia   il  riconoscimento  ai  fini
dell'esecuzione di una confisca, questa e'  ordinata  con  la  stessa
sentenza di riconoscimento.

	        
	      
                              Art. 735-bis. (57)
       (( Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una
                                somma di denaro.
  1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca
consistente nella imposizione del pagamento di  una somma  di  denaro
corrispondente  al  valore del prezzo, del prodotto o del profitto di
un reato, si applicano le  disposizioni  sull'esecuzione  delle  pene
pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite
massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 )).

	        
	      
                              Art. 736.
                          Misure coercitive
  1.  Su  richiesta  del  procuratore  generale,  la corte di appello
competente per il riconoscimento di una sentenza  straniera  ai  fini
dell'esecuzione  di  una  pena  restrittiva della liberta' personale,
puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato  che
si trovi nel territorio dello Stato.
  2.  Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo
I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta  eccezione  di
quelle dell'articolo 273.
  3.  Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque
entro  cinque  giorni  dalla  esecuzione  della  misura   coercitiva,
provvede   alla   identificazione   della   persona.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 717 comma 2.
  4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e'
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei  mesi
senza   che  la  corte  di  appello  abbia  pronunciato  sentenza  di
riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale
sentenza,  dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile
di riconoscimento.
  5.  La  revoca  e  la  sostituzione  della  misura  coercitiva sono
disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
  6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi  dalla  corte e' comunicata e
notificata, dopo la loro esecuzione, al  procuratore  generale,  alla
persona  interessata  e  al  suo  difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.

	        
	      
                              Art. 737. (57)
                              Sequestro
  1.  Su  richiesta  del  procuratore  generale,  la corte di appello
competente per il riconoscimento di una sentenza  straniera  ai  fini
dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose
assoggettabili a confisca.
  2.  Se  la  corte  non  accoglie  la  richiesta, contro la relativa
ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione  da  parte  del
procuratore  generale.  Contro  l'ordinanza  che dispone il sequestro
puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione  di  legge
da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  (( 3.  Si osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  che
regolano l'esecuzione del sequestro preventivo )).

	        
	      
                              Art. 737-bis.  (57)
           ((  (Indagini e sequestro a fini di confisca)
  1. Nei  casi  previsti   da accordi internazionali, il Ministro  di
grazia e  giustizia  dispone  che  si  dia   corso  alla richiesta di
un'autorita' straniera di procedere ad indagini su  beni  che possono
divenire oggetto di una successiva   richiesta di esecuzione  di  una
confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
  2. A  tal  fine  il  Ministro di  grazia  e giustizia trasmette  la
richiesta,  unitamente  agli   atti allegati, al procuratore generale
presso   la  corte  d'appello   competente   per  il   riconoscimento
della  sentenza  straniera  ai fini della successiva esecuzione della
confisca. Il procuratore  generale fa richiesta alla corte d'appello,
che  decide  con  ordinanza osservate le forme previste dall'articolo
724.
  3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro  e' negata:
   a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento
giuridico  dello  Stato,  o  sono   vietati dalla legge, ovvero se si
tratta  di  atti che   non sarebbero consentiti qualora si procedesse
nello Stato per gli stessi fatti;
   b) se vi  sono  ragioni   per   ritenere  che   non  sussistono le
condizioni  per la successiva esecuzione della confisca.
  4. Per   l'esecuzione  di  indagini  si   osservano le disposizioni
dell'articolo 725.
  5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni
dell'articolo 737, commi 2 e 3.
  6. Il  sequestro  ordinato  ai   sensi  di   questo articolo  perde
efficacia  e  la corte  d'appello  ordina  la restituzione delle cose
sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in
cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione
della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per
un  periodo  massimo  di  due  anni; sulla  richiesta decide la corte
d'appello che ha ordinato il sequestro )).

	        
	      
                              Art. 738.
               Esecuzione conseguente al riconoscimento
  1.  Nei  casi  di  riconoscimento  ai  fini  dell'esecuzione  della
sentenza  straniera,  le  pene   e   la   confisca   conseguenti   al
riconoscimento  sono  eseguite  secondo  la  legge  italiana. La pena
espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione.
  2.  All'esecuzione  provvede  di  ufficio  il  procuratore generale
presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.  Tale
corte  e'  equiparata,  a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato
sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

	        
	      
                              Art. 739.
                       Divieto di estradizione
                       e di nuovo procedimento
  1.  Nei  casi  di  riconoscimento  ai  fini  dell'esecuzione  della
sentenza straniera,  salvo  che  si  tratti  dell'esecuzione  di  una
confisca,  il  condannato non puo' essere estradato ne' sottoposto di
nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto,  neppure
se  questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado
o per le circostanze.

	        
	      
                              Art. 740.
                   Esecuzione della pena pecuniaria
                   e devoluzione di cose confiscate
  1.  La  somma  ricavata  dall'esecuzione  della  pena pecuniaria e'
versata alla cassa delle ammende; e' invece  versata  allo  stato  di
condanna,  a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime
circostanze  provvederebbe  al  versamento  a  favore   dello   Stato
italiano.
  2.  Le  cose  confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece
devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata  pronunciata
la  sentenza  riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime
circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

	        
	      
                          Art. 740-bis(179)
     (( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).

  1.  Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo
Stato,  le  cose  confiscate  con  sentenza  definitiva  o  con altro
provvedimento  irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale
e'  stata  pronunciata  la  sentenza  ovvero  e'  stato  adottato  il
provvedimento di confisca.
  2.  La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i
seguenti presupposti:
    a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b)  la  sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati
riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.))

	        
	      
                          Art. 740-ter(179)
                     (( (Ordine di devoluzione).

  1.  La  Corte  di  appello,  nel deliberare il riconoscimento della
sentenza  straniera  o  del  provvedimento  di  confisca,  ordina  la
devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
  2.  Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro
della  giustizia,  che concorda le modalita' della devoluzione con lo
Stato richiedente. ))

	        
	      
                              Art. 741.
               Procedimento relativo al riconoscimento
        delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
  1.  A  domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la
stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere  dichiarate
efficaci  le  disposizioni  civili della sentenza penale straniera di
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
  2.  Negli altri casi, la domanda e' proposta da chi ne ha interesse
alla corte di appello  nel  distretto  della  quale  le  disposizioni
civili  della  sentenza  penale  straniera  dovrebbero  essere  fatte
valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

	        
	      
                              Art. 742.
              Poteri del ministro di grazia e giustizia
               e presupposti dell'esecuzione all'estero
  1.  Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709
comma 2, il ministro  di  grazia  e  giustizia  domanda  l'esecuzione
all'estero  delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e'
richiesta dallo stato estero.
  2.  L'esecuzione  all'estero  di  una sentenza penale di condanna a
pena restrittiva della liberta' personale  puo'  essere  domandata  o
concessa  solo  se  il  condannato, reso edotto delle conseguenze, ha
liberamente dichiarato di acconsentirvi e  l'esecuzione  nello  stato
estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
  3.  L'esecuzione  all'estero  di  una sentenza penale di condanna a
pena restrittiva della liberta' personale e'  ammissibile,  anche  se
non   ricorrono  le  condizioni  previste  dal  comma  2,  quando  il
condannato  si  trova  nel  territorio  dello   stato   richiesto   e
l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.

	        
	      
                              Art. 743.
                 Deliberazione della corte di appello
  1.  La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna
a pena restrittiva della liberta'  personale  non  e'  ammessa  senza
previa  deliberazione  favorevole  della  corte  di  appello  nel cui
distretto fu pronunciata la condanna. A tale  scopo  il  ministro  di
grazia  e  giustizia  trasmette  gli  atti  al  procuratore  generale
affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
  2.  La  corte  delibera  con  sentenza, osservate le forme previste
dall'articolo 127.
  3.  Qualora  sia  necessario  il consenso del condannato, esso deve
essere prestato davanti all'autorita'  giudiziaria  italiana.  Se  il
condannato  si  trova  all'estero,  il  consenso puo' essere prestato
davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita'
giudiziaria dello stato estero.
  4.  La  sentenza  e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del
procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

	        
	      
                              Art. 744.
           Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
  1.  In nessun caso il ministro di grazia e giustizia puo' domandare
l'esecuzione all'estero di una sentenza penale  di  condanna  a  pena
restrittiva  della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che
il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o  discriminatori
per  motivi  di  razza,  di  religione, di sesso, di nazionalita', di
lingua, di opinioni politiche o di  condizioni  personali  o  sociali
ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

	        
	      
                              Art. 745.   (57)
               Richiesta di misure cautelari all'estero
  1.  Se  e'  domandata  l'esecuzione  di  una pena restrittiva della
liberta' personale e il condannato si trova all'estero,  il  ministro
di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.
  2.  Nel  domandare  l'esecuzione  di  una  confisca, il ministro ha
facolta' di richiedere il sequestro.
(( 2-bis.  Il  Ministro  ha  altresi' facolta', nei casi  previsti da
accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini  per
l'identificazione  e  la ricerca  di beni che si trovano all'estero e
che  possono  divenire  oggetto  di  una  domanda  di  esecuzione  di
confisca, nonche' di richiedere il loro  sequestro )).

	        
	      
                              Art. 746.
                 Effetti sull'esecuzione nello Stato
  1.  L'esecuzione  della  pena nello Stato e' sospesa dal momento in
cui ha inizio l'esecuzione nello  stato  richiesto  e  per  tutta  la
durata della medesima.
  2.  La  pena  non  puo'  piu'  essere  eseguita nello Stato quando,
secondo le leggi dello stato richiesto,  essa  e'  stata  interamente
espiata.
               Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
                               VASSALLI