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Direttiva servizi, cosa cambia

19 marzo 2010Parole chiave:
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La direttiva Servizi propone quattro fondamentali obiettivi per la realizzazione di un mercato interno dei servizi:

  • favorire la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea;
  • rafforzare i diritti degli utenti di tali servizi;
  • promuovere la qualità dei servizi;
  • stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.


La direttiva mira dunque a istituire un quadro giuridico generale favorevole al completo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché alla libera circolazione degli stessi servizi, senza che ciò pregiudichi la qualità del servizio offerto semmai promuovendone il miglioramento.

Lo strumento per il raggiungimento di tali obiettivi è la semplificazione amministrativa che la direttiva impone ai vari Stati membri attraverso:

  • l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività: in tal senso, il decreto legislativo di recepimento ha provveduto a implementare lo sportello unico delle attività produttive già introdotto dal legislatore italiano;
  • l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
  • l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.


Per quanto riguarda la libertà di stabilimento, la direttiva e il decreto legislativo introduce (con norme applicabili anche alle imprese italiane):

  • l'obbligo di rivedere i regimi di autorizzazione esistenti e le relative procedure, alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, eliminando o semplificando quei regimi non giustificati da un effettivo interesse pubblico o eccessivamente restrittivi;
  • il divieto di imporre requisiti giuridici discriminatori, come ad esempio quelli riferiti alla nazionalità.


Relativamente alla libera prestazione temporanea di servizi transfrontalieri, il provvedimento oltre a garantire il libero accesso a un'attività di servizi nonché il libero esercizio sul territorio:

  • estende ogni favorevole disposizione, relativa ai servizi transfrontalieri, anche alle imprese interne;
  • tutela le imprese nazionali rispetto alle possibili distorsioni delle concorrenza che deriverebbero dall'utilizzo di personale alle condizioni contrattuali dello Stato di origine (come nell'ormai noto caso dell'idraulico polacco). Infatti, si prevede che ai lavoratori comunitari distaccati si applichi il livello retributivo dello Stato ospitante. 


Il provvedimento stabilisce il diritto dei destinatari dei servizi ad ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori indipendentemente dal luogo di stabilimento e dai servizi offerti.

La qualità dei servizi è garantita in almeno tre modi:

  • incoraggiando la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità;
  • favorendo l'elaborazione di codici di condotta, in particolare da parte di organismi o associazioni professionali;
  • stabilendo una cooperazione amministrativa effettiva tra Stati membri.


Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri applica puntualemnte la direttiva rispettando l'assetto e le tradizioni nazionali – in materia, ad esempio, di regolamentazione delle professioni e di disciplina del commercio nelle aree pubbliche – che vengono salvaguardate al pari delle competenze delle Regioni e degli enti locali. 

Dipartimento Politiche comunitarie

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