DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 , n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  47,  comma  1,  della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante  delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  gli
stranieri,  nel  quale  devono essere riunite e coordinate tra loro e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a  tal  fine  necessarie,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
stranieri   contenute   nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili  con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998,
le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, e quelle
dell'articolo  3,  comma  13,  della  legge  8  agosto  1995  n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  del  Ministro degli affari
esteri,  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro di
grazia  e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro  della  sanita', con il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  e con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                             Art. 1 (25)
                      (Ambito di applicazione)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

  1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma,  della  Costituzione,  si  applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
  2.  (( 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme
di attuazione dell'ordinamento comunitario. ))
  3.  Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente  testo  unico.  Sono  fatte  salve  le disposizioni interne,
comunitarie  e  internazionali  piu'  favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
  4.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni, le
disposizioni   del   presente   testo  unico  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo 117 della Costituzione. Per le
materie  di  competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle
province  autonome,  esse  hanno  il  valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
  6.  Il  regolamento  di  attuazione  del  presente  testo unico, di
seguito  denominato  regolamento  di  attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo
1998, n. 40.
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6  e'  trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni.  Decorso  tale  termine,  il  regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere.

	        
	      
                               Art. 2
                 (Diritti e doveri dello straniero)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
  1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti  fondamentali  della  persona
umana  previsti  dalle  norme  di  diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai  principi  di  diritto  internazionale
generalmente riconosciuti.
  2.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello
Stato gode dei diritti in  materia  civile  attribuiti  al  cittadino
italiano,  salvo  che  le  convenzioni  internazionali  in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei  casi
in  cui  il  presente  testo  unico  o  le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo  i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n.  143  del  24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158,  garantisce  a  tutti  i   lavoratori   stranieri   regolarmente
soggiornanti  nel  suo  territorio  e  alle  loro famiglie parita' di
trattamento e piena uguaglianza di  diritti  rispetto  ai  lavoratori
italiani.
  4.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  partecipa  alla vita
pubblica locale.
  5. Allo straniero e' riconosciuta parita'  di  trattamento  con  il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
  6. Ai fini della comunicazione  allo  straniero  dei  provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola,  con  preferenza  per  quella  indicata
dall'interessato.
  7.  La  protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che  vi  ostino
motivate   e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione  della
giustizia e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza
nazionale,  ogni  straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e  di  essere
in   cio'   agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale  interessato  al
procedimento.  L'autorita'  giudiziaria,  l'autorita'   di   pubblica
sicurezza   e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo  di
informare, nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento  di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese  a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti  in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato,  di  tutela  dei  minori di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero  ospedaliero  urgente  e  hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per  motivi  previsti  dalla  legge.  Non  si  fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali  sia  stato  riconosciuto  lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
  8.  Gli  accordi  internazionali  stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 11, comma 4,  possono  stabilire  situazioni  giuridiche
piu'  favorevoli  per  i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o  limitare  le  immigrazioni
clandestine.
  9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

	        
	      
                           Art. 2-bis (5)
        (( Comitato per il coordinamento e il monitoraggio ))

  ((   1.  E'  istituito  il  Comitato  per  il  coordinamento  e  il
monitoraggio  delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato "Comitato".
  2.  Il  Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del  Consiglio  dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del  Consiglio  dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai  temi  trattati  in  ciascuna  riunione  in numero non inferiore a
quattro  e  da  un  presidente  di  regione  o  di provincia autonoma
designato  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle
province autonome.
  3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito   un   gruppo   tecnico   di  lavoro  presso  il  Ministero
dell'interno,  composto  dai  rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari  regionali,  per  le  pari  opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e   forestali,   per   i   beni   e  le  attivita'  culturali,  delle
comunicazioni,  oltre  che  da un rappresentante del Ministro per gli
italiani  nel  mondo  e  da  tre  esperti  designati dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame,  possono  essere  invitati  anche rappresentanti di ogni altra
pubblica    amministrazione    interessata    all'attuazione    delle
disposizioni  del  presente  testo  unico, nonche' degli enti e delle
associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
  4.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il  Ministro  degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il  Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di  coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri. ))

	        
	      
                               Art. 3
                        Politiche migratorie
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati,  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale, predispone ogni tre anni salva
la  necessita'  di  un  termine piu' breve il documento programmatico
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio  dello  Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento.  Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   del  documento
programmatico.  Il  documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei  pareri  ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro   dell'Interno   presenta   annualmente  al  Parlamento  una
relazione   sui   risultati   raggiunti  attraverso  i  provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
  2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo  Stato  italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione  europea,  con  le  organizzazioni internazionali, con le
istituzioni  comunitarie  e  con  organizzazioni  non governative, si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione  di  accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri  soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
  3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri  generali  per la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari,  l'inserimento  sociale  e  l'integrazione culturale degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita'  culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
  4.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei
criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi
dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri  puo'  provvedere  in  via transitoria, con proprio decreto,
((entro  il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato)).
  5.   Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni  di
bilancio,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di   rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il  pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  con particolare riguardo a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  si provvede
all'istituzione  di  Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  Regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi   nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,  le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi  delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
  6-bis.  Fermi  restando  i  trattamenti  dei  dati  previsti per il
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali, il Ministero
dell'interno  espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  le
attivita'  di  raccolta  di  dati  a  fini  statistici  sul  fenomeno
dell'immigrazione    extracomunitaria    per   tutte   le   pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
  7.   Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo  1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
  8.  Lo  schema  del  documento  programmatico  di cui al comma 7 e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.

	        
	      
                        Art. 4 (5) (16) (28)
                 Ingresso nel territorio dello Stato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e'  consentito  allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del  visto  d'ingresso,  salvi  i casi di esenzione, e puo' avvenire,
salvi  i  casi  di  forza  maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
  2.   Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita'
diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di
visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del
reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera.
  3.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia,  in  armonia  con  gli  obblighi  assunti  con l'adesione a
specifici  accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio
territorio  allo  straniero  che  dimostri  di  essere in possesso di
idonea  documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno,   nonche'   la  disponibilita'  di  mezzi  di  sussistenza
sufficienti  per  la  durata  del  soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese  di  provenienza.  I  mezzi  di  sussistenza  sono definiti con
apposita  direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei
criteri  indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3,  comma  1.  Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali  requisiti  o  che  sia  considerato  una  minaccia per l'ordine
pubblico  o  la  sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia  abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle  frontiere  interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti  condannato,  anche  (( con sentenza non definitiva, compresa
quella  adottata )) a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura
penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare   in   attivita'  illecite.  ((Impedisce  l'ingresso  dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per
uno  dei  reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione  II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela
del  diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.
))  Lo  straniero  per  il  quale  e'  richiesto  il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
  4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere  consentito  con visti per
soggiorni  di  breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni
di  lunga  durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso  di  soggiorno  in  Italia con motivazione identica a quella
menzionata  nel  visto.  Per  soggiorni  inferiori a tre mesi saranno
considerati  validi  anche  i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati  da  autorita'  diplomatiche o consolari di altri Stati in
base  a  specifici  accordi  internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione   alle   competenti   Commissioni   parlamentari,  ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i  cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
  6.  Non  possono  fare  ingresso  nel territorio dello Stato e sono
respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto  di  ingresso,  gli  stranieri  che  debbono essere espulsi e
quelli   segnalati,   anche   in   base   ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non  ammissione  per  gravi  motivi  di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
  7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.

	        
	      
                           Art. 4-bis (28)
                    (( (Accordo di integrazione)

  1.  Ai  fini  di  cui  al  presente  testo  unico,  si  intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini  italiani  e  di  quelli stranieri, nel rispetto dei valori
sanciti  dalla  Costituzione  italiana,  con  il  reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  articolo,  con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23  agosto 1988,n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   sono   stabiliti   i   criteri   e  le  modalita'  per  la
sottoscrizione,   da  parte  dello  straniero,  contestualmente  alla
presentazione  della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi  dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti,   con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi  di
integrazione,  da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno.   La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione  rappresenta
condizione  necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita  integrale  dei  crediti  determina la revoca del permesso di
soggiorno  e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita  dal  questore  secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma  4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso di
soggiorno   per   asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per  protezione
sussidiaria,  per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo, di carta di
soggiorno  per  familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche'  dello  straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
  3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

	        
	      
                    Art. 5 (5) (6) (12) (16) (28)
                        Permesso di soggiorno
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

  1.  Possono  soggiornare  nel  territorio dello Stato gli stranieri
entrati  regolarmente  ai  sensi dell'articolo 4, che siano muniti di
carta  di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso
di  validita',  a  norma  del  presente  testo  unico  o che siano in
possesso  di  permesso  di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla  competente  autorita'  di  uno  Stato  appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
  2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve  essere richiesto, secondo le
modalita'  previste  nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia  in  cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal  suo  ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il  regolamento  di  attuazione  puo' prevedere speciali modalita' di
rilascio  relativamente  ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia,  di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle  funzioni  di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
  2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
  ((  2-ter.  La  richiesta  di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno  e'  sottoposta  al  versamento  di  un  contributo, il cui
importo  e'  fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  dell'interno,  che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento  nonche'  le modalita' di attuazione della disposizione di
cui  all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del
contributo  per  il  rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per  asilo,  per  richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari. ))
  3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro  e' quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti
dal  presente  testo  unico  o  in  attuazione  degli accordi e delle
convenzioni  internazionali  in  vigore.  La durata non puo' comunque
essere:
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
    b) (LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)
    c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per  studio  o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
    d) (LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189)
    e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli
altri  casi  consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
  3-bis.  Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato
a  seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo  5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro  e'  quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non
puo' superare:
    a)  in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
    b)  in  relazione  ad  un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
    c)  in  relazione  ad  un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
  3-ter.  Allo  straniero  che  dimostri  di  essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato,  qualora  si  tratti  di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale,  a  tale  titolo,  fino  a tre annualita', per la durata
temporale  annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei due anni
precedenti  con  un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
e'  rilasciato  ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso  in  cui  lo  straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
  3-quater.  Possono  inoltre  soggiornare nel territorio dello Stato
gli  stranieri  muniti  di  permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato   sulla   base   della   certificazione  della  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti  previsti  dall'articolo  26  del  presente testo unico. Il
permesso  di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
periodo di due anni.
  3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia  il  visto  di  ingresso  per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi  2  e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche  in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma  9
dell'articolo   22   entro   trenta   giorni  dal  ricevimento  della
documentazione.   Uguale   comunicazione   e'   data   al   Ministero
dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di  cui  all'articolo  29  entro  trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
  3-sexies.   Nei   casi  di  ricongiungimento  familiare,  ai  sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni.
  4.  ((  Il  rinnovo  del  permesso  di soggiorno e' richiesto dallo
straniero  al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni  prima  della  scadenza,  ed e' sottoposto alla verifica delle
condizioni  previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse condizioni
previste  dal  presente  testo unico)). Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso  di  soggiorno  e'  rinnovato per una durata non superiore a
quella stabilita con rilascio iniziale.
  4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del  permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
  5.  Il  permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno  nel  territorio  dello  Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi  che  ne  consentano  il  rilascio  e  che  non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento
di  rifiuto  del  rilascio,  di  revoca  o  di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo   29,  si  tiene  anche  conto  della  natura  e  della
effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza
di  legami  familiari  e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per  lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
  5-bis.  Nel  valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico  e  la  sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso  di  soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di
eventuali  condanne (( per i reati previsti dagli articoli 380, commi
1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ))
ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
  ((  5-ter.  Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando
si  accerti  la  violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter. ))
  6.  Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi  esecutivi  in  Italia,  quando  lo  straniero  non  soddisfi le
condizioni  di  soggiorno  applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo   che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di  carattere
umanitario  o  risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
  7.  Gli  stranieri  muniti  del  permesso  di  soggiorno  o  titolo
equipollente  rilasciato  dall'autorita'  di  uno  Stato appartenente
all'Unione  europea,  valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare  la  loro  presenza  al  questore  con  le modalita' e nei
termini  di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta
della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a
lire  600  mila.  Qualora  la  dichiarazione  non venga resa entro 60
giorni  dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta
l'espulsione amministrativa.
  8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno di cui
all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a
tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai  modelli  da  approvare  con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, in
attuazione  del  regolamento  (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno  2002,  riguardante  l'adozione  di  un modello uniforme per i
permessi  di  soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi. Il
permesso   di  soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  rilasciati  in
conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati personali
previsti,   per   la   carta  di  identita'  e  gli  altri  documenti
elettronici,  dall'articolo  36  del  testo  unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
  8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di  ingresso  o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta  di  soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare  il  rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di  soggiorno (( oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati  )),  e'  punito  con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita'  concerne  un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela  di  falso  la  reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
  9.  Il  permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro  venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico  e  dal  regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto  ovvero,  in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

	        
	      
                           Art. 5-bis (5)
         (( Contratto di soggiorno per lavoro subordinato ))

  ((  1.  Il  contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra   un   datore   di   lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante  in  Italia  e un prestatore di lavoro, cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la  garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di
   un  alloggio  per  il  lavoratore che rientri nei parametri minimi
   previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi di edilizia residenziale
   pubblica;
b) l'impegno  al  pagamento da parte del datore di lavoro delle spese
   di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
  2.  Non  costituisce  titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
  3.  Il  contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per
l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale
il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. ))

	        
	      
                           Art. 6 (5)(28)
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
       r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per  le  altre  attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza,  e  previa  stipula  del  contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi   di   lavoro   nell'ambito  delle  quote  stabilite  a  norma
dell'articolo   3,   comma  4,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento di attuazione.
  2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e ricreative a carattere temporaneo ((, per quelli inerenti
all'accesso  alle  prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli  attinenti  alle  prestazioni  scolastiche  obbligatorie )), i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono  essere  esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
  ((  3.  Lo  straniero  che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica   sicurezza,   non  ottempera,  senza  giustificato  motivo,
all'ordine  di  esibizione  del  passaporto  o  di altro documento di
identificazione  e  del  permesso  di  soggiorno o di altro documento
attestante  la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000. ))
  4.  Qualora  vi  sia  motivo  di dubitare della idenlita' personale
dello  straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici.
  5.  Per  le  verifiche  previste  dal  presente  testo  unico o dal
regolamento  di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un  reddito da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
  6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo'
vietare  agli  stranieri  il  soggiorno  in comuni o in localita' che
comunque  interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e'
comunicato  agli  stranieri  per  mezzo  della  autorita'  locale  di
pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
  7.   Le   iscrizioni   e  variazioni  anagrafiche  dello  straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei  cittadini  italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso   un   centro   di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
  8.  Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel  territorio  dello Stato devono comunicare al questore competente
per  territorio,  entro  i  quindici  giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
  9.  Il  documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello   conforme   al  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente    disposto    dalle   convenzioni   o   dagli   accordi
internazionali.
  10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5 e al presente
articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo regionale
competente.

	        
	      
                             Art. 7 (5)
           Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  da alloggio ovvero ospita uno
straniero  o  apolide,  anche  se  parente  o affine. o lo assume per
qualsiasi  causa  alle  proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprieta'  o  il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel  territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
  2.   La   comunicazione   comprende,  oltre  alle  generalita'  del
denunciante,  quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi del
passaporto  o  del  documento  di  identificazione che lo riguardano,
l'esatta  ubicazione  dell'immobile  ceduto  o  in  cui la persona e'
alloggiata,  ospitata  o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione e' dovuta.
  ((  2-bis.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di cui al presente
articolo  sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro. ))

	        
	      
                               Art. 8
                     (Disposizioni particolari)
               (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

	        
	      
                   Art. 9 (5) (15) (24) (27) (28)
     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

  1.  Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di
un  reddito  non  inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e,
nel   caso   di  richiesta  relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
sufficiente  secondo  i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera  b)  e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti   dalla   legge   regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  ovvero  che  sia  fornito  dei  requisiti  di
idoneita'  igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale  competente  per  territorio,  puo'  chiedere  al  questore il
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo
periodo,  per  se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
(24) (27)
  2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e'
a  tempo  indeterminato  ed  e' rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
  (( 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di  lungo  periodo  e'  subordinato  al  superamento,  da  parte  del
richiedente,  di  un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita'  di  svolgimento  sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.))
  3.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano  a  titolo  di  protezione  temporanea  o  per  motivi
   umanitari  ovvero  hanno  chiesto  il permesso di soggiorno a tale
   titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello
   status  di  rifugiato  e  sono  ancora  in attesa di una decisione
   definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto
   dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
    e)godono  di  uno  status giuridico previsto dalla convenzione di
   Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
   Vienna  del  1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del
   1969  sulle  missioni  speciali  o dalla convenzione di Vienna del
   1975  sulla  rappresentanza  degli  Stati nelle loro relazioni con
   organizzazioni internazionali di carattere universale.
  4.  Il  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non  puo'  essere  rilasciato  agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle
categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero  di  eventuali  condanne  anche  non  definitive,  per i reati
previsti  dall'articolo  380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice.  Ai  fini  dell'adozione  di  un  provvedimento di diniego di
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al presente comma il
questore   tiene  conto  altresi'  della  durata  del  soggiorno  nel
territorio   nazionale   e   dell'inserimento  sociale,  familiare  e
lavorativo dello straniero.
  5.  Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di cui al comma 1, non si
computano  i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere
d) ed e) del comma 3.
  6.   Le  assenze  dello  straniero  dal  territorio  nazionale  non
interrompono  la  durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse
nel  computo  del  medesimo  periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi   e   non   superano   complessivamente  dieci  mesi  nel
quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita'
di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
  7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando  mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio,
   di cui al comma 4;
d) in  caso  di  assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
   dodici mesi consecutivi;
e) in  caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo
   da  parte  di  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  previa
   comunicazione  da  parte  di  quest'ultimo,  e comunque in caso di
   assenza  dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei
   anni.
  8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno
ai  sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo, con
le  stesse  modalita'  di  cui  al presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
  9.  Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE  per  soggiornanti  di lungo periodo e nei cui confronti non debba
essere  disposta  l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
  10.  Nei  confronti  del  titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei  casi  di  cui  all'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 27
   luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
   luglio 2005, n. 155;
c) quando  lo  straniero  appartiene  ad una delle categorie indicate
   all'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956, n. 1423, ovvero
   all'articolo  1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
   stata  applicata,  anche in via cautelare, una delle misure di cui
   all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
  11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma  10,  si  tiene  conto  anche dell'eta' dell'interessato, della
durata  del  soggiorno  sul  territorio  nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione  per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
  12.   Oltre   a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
a) fare  ingresso  nel  territorio  nazionale in esenzione di visto e
   circolare   liberamente  sul  territorio  nazionale  salvo  quanto
   previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere  nel  territorio  dello  Stato  ogni attivita' lavorativa
   subordinata  o  autonoma  salvo  quelle che la legge espressamente
   riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di
   attivita'  di  lavoro  subordinato non e' richiesta la stipula del
   contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire  delle  prestazioni di assistenza sociale, di previdenza
   sociale,  di  quelle  relative ad erogazioni in materia sanitaria,
   scolastica  e  sociale,  di  quelle  relative all'accesso a beni e
   servizi  a  disposizione  del  pubblico,  compreso  l'accesso alla
   procedura  per  l'ottenimento  di alloggi di edilizia residenziale
   pubblica,  salvo  che  sia  diversamente disposto e sempre che sia
   dimostrata  l'effettiva  residenza  dello straniero sul territorio
   nazionale;
d) partecipare  alla  vita pubblica locale, con le forme e nei limiti
   previsti dalla vigente normativa.
  13.  E'  autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero  espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U.   1a  s.s.  6/8/2008,  n.  33)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale   del   comma  1,  nella  parte  in  cui  esclude  che
l'indennita'  di  accompagnamento,  di  cui all'art. 1 della legge 11
febbraio   1980,  n.  18,  possa  essere  attribuita  agli  stranieri
extracomunitari  soltanto  perche' essi non risultano in possesso dei
requisiti  di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti,  per  effetto  del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status di
cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale del comma 1 del presente
articolo   9,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  la  pensione  di
inabilita',  di  cui  all'art.  12  della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli
stranieri  extracomunitari  soltanto  perche'  essi  non risultano in
possesso  dei  requisiti  di  reddito  gia' stabiliti per la carta di
soggiorno  ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

	        
	      
                           Art. 9-bis (15)
     (( Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
  soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro ))

  ((  1.  Lo  straniero,  titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti  di  lungo  periodo  rilasciato  da  altro  Stato membro
dell'Unione  europea  e  in  corso  di  validita',  puo'  chiedere di
soggiornare  sul  territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
a) esercitare   un'attivita'  economica  in  qualita'  di  lavoratore
   subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22
   e  26.  Le  certificazioni  di cui all'articolo 26 sono rilasciate
   dallo Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare  corsi  di  studio  o  di formazione professionale, ai
   sensi della vigente normativa;
c) soggiornare  per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere
   in  possesso  di  mezzi di sussistenza non occasionali, di importo
   superiore  al  doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per
   l'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria e di una
   assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
  2.  Allo  straniero  di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di
soggiorno  secondo  le  modalita' previste dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione.
  3.  Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  e in possesso di un valido
titolo  di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e'
rilasciato  un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo  30,  commi  2,  3  e  6,  previa dimostrazione di aver
risieduto  in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel  medesimo  Stato  membro e di essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 3.
  4.  Per  soggiorni  inferiori  a tre mesi, allo straniero di cui ai
commi  1  e  3  si  applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del
quarto periodo.
  5.  Agli  stranieri  di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso
nel  territorio  nazionale  in  esenzione di visto e si prescinde dal
requisito  dell'effettiva  residenza  all'estero  per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
  6.  Il  permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e,
se  rilasciato,  e'  revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene  conto  anche  dell'appartenenza  dello  straniero ad una delle
categorie  indicate  nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327,  o  nell'articolo  1  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito  dall'articolo  13  della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero  di  eventuali  condanne,  anche  non  definitive, per i reati
previsti  dall'articolo  380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente  ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice.  Nell'adottare  il  provvedimento  si  tiene  conto dell'eta'
dell'interessato,   della   durata   del   soggiorno  sul  territorio
nazionale,  delle  conseguenze  dell'espulsione per l'interessato e i
suoi  familiari,  dell'esistenza  di  legami  familiari e sociali nel
territorio  nazionale  e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
  7.  Nei  confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il
provvedimento  di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 2,
lettera  b),  e  l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro
dell'Unione  europea  che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel
caso  sussistano  i  presupposti  per l'adozione del provvedimento di
espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 1, e dell'articolo 3,
comma  1,  del  decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'
adottata  sentito  lo  Stato  membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno  e  l'allontanamento  e'  effettuato  fuori  dal territorio
dell'Unione europea.
  8.  Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di  cui  all'articolo  9,  e'  rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta,  un  permesso  di  soggiorno  CE per soggiornanti di lungo
periodo.  Dell'avvenuto  rilascio e' informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo. ))

	        
	      
                             Art. 10 (8)
                            Respingimento
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

  1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai  valichi  di  frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
  2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che  entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
   di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che,   nelle   circostanze   di   cui   al  comma  1,  sono  stati
   temporaneamente  ammessi nel territorio per necessita' di pubblico
   soccorso.
  (( 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei  documenti  di  cui  all'articolo  4,  o che deve essere comunque
respinto  a  norma  del  presente  articolo,  e'  tenuto  a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in  quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso  dello  straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso  e'  negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che  avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo  o  le  autorita'  dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. ))
  4.  Le  disposizioni  dei  commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi  3  e  6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti  che  disciplinano  l'asilo politico, il riconoscimento dello
status  di  rifugiato,  ovvero  l'adozione  di  misure  di protezione
temporanea per motivi umanitari.
  5.  Per  lo  straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
  6.  I  respingimenti  di  cui  al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.

	        
	      
                          Art. 10-bis (28)
       (( (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
                             Stato) )).

((  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero
che  fa  ingresso  ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione  delle  disposizioni  del  presente testo unico nonche' di
quelle  di  cui  all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito  con  l'ammenda  da  5.000  a  10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si applicano allo
straniero  destinatario  del  provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
  3.  Al  procedimento  penale  per  il  reato  di  cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
  4.   Ai   fini   dell'esecuzione  dell'espulsione  dello  straniero
denunciato  ai  sensi  del  comma  1 non e' richiesto il rilascio del
nulla  osta  di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria   competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.  Il
questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento   di   cui  all'articolo  10,  comma  2,  all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o  del  respingimento  ai  sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia
sentenza   di   non  luogo  a  procedere.  Se  lo  straniero  rientra
illegalmente  nel  territorio  dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo  13,  comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale.
  6.   Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di  protezione
internazionale  di  cui  al  decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251,  il  procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la comunicazione del
riconoscimento  della  protezione  internazionale  di  cui al decreto
legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio del
permesso  di  soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,
del  presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere )).

	        
	      
                        Art. 11 (1) (5) (11)
      Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita'  con  i  sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove  necessario,  il
Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le
misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli
sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
  2.   Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi  informativi
automatizzati   e   dei  relativi  contratti  e'  data  comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e  i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima  promuovono  le  misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima e terrestre,
d'intesa  con  i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita'  marittime  e  militari  e  i  responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati,  e  sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
  4.  Il  Ministero  degli  affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono   le   iniziative   occorrenti,   d'intesa   con  i  Paesi
interessati,  al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e  il  rilascio  dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia  dei  provvedimenti  previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina.  A  tale  scopo,  le  intese  di  collaborazione possono
prevedere  la  cessione  a  titolo  gratuito alle autorita' dei Paesi
interessati   di   beni   mobili  ed  apparecchiature  specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite  dal  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone   uno   o   piu'   programmi   pluriennali  di  interventi
straordinari  per  l'acquisizione  degli  impianti  e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature   in   sostituzione   di   quelli   ceduti  ai  Paesi
interessati,   ovvero   per  fornire  l'assistenza  e  altri  servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre  amministrazioni,  i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
  ((  5-bis.  Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi
di  sostegno  alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni  2004  e  2005,  alla  realizzazione,  nel territorio dei Paesi,
interessati,  di  strutture,  utili  ai  fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. ))
  6.   Presso   i  valichi  di  frontiera  sono  previsti  sevizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri  che  intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in  Italia  per  un  soggiorno  di  durata superiore a tre mesi. Tali
servizi  sono  messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.

	        
	      
           Art. 12 (2) (3) (5) (7) (8) (11) (14) (23)(28)
           Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

  (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione  delle  disposizioni  del  presente testo unico, promuove,
dirige,  organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio  dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente  l'ingresso  nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato  del  quale  la  persona  non  e'  cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e'  punito  con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.))
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria  prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
  (( 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione  delle  disposizioni  del  presente testo unico, promuove,
dirige,  organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio  dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente  l'ingresso  nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato  del  quale  la  persona  non  e'  cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui:
    a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
    b)  la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua
vita  o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o la
permanenza illegale;
    c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta a trattamento
inumano  o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la permanenza
illegale;
    d)  il  fatto  e'  commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro   o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto  ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti .
  3-bis.  Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o
piu'  delle  ipotesi  di  cui  alle  lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.
  3-ter.  La  pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai
commi 1 e 3:
    a)  sono  commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione  o  comunque  allo  sfruttamento  sessuale o lavorativo
ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori  da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
   b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.))
  3-quater.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse da quelle previste
dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti  o  prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena
si   operano   sulla   quantita'   di  pena  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
  3-quinquies.  Per  i  delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono  diminuite  fino  alla  meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera   per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze  ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
  3-sexies.  All'articolo  4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26  luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies  del  codice  penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo  12,  commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
  3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146
  ((  4.  Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto
  in Flagranza.
    4-bis.  Quando  sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
  ai  reati  previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare
  in  carcere,  salvo  che siano acquisiti elementi dai quali risulti
  che non sussistono esigenze cautelari.
    4-ter.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la
  confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
  anche  nel  caso  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle
  parti.))
    5.  Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
  fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
  un   ingiusto   profitto  dalla  condizione  di  illegalita'  dello
  straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente
  articolo,  favorisce  la  permanenza di questi nel territorio dello
  Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito
  con  la  reclusione  fino a quattro anni e con la multa fino a lire
  trenta  milioni.  Quando  il fatto e' commesso in concorso da due o
  piu'  persone,  ovvero  riguarda  la  permanenza  di  cinque o piu'
  persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
      5-bis.  ((  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
  chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da'
  alloggio  ovvero  cede,  anche  in  locazione,  un  immobile ad uno
  straniero  che  sia  privo  di titolo di soggiorno al momento della
  stipula  o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la
  reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna con provvedimento
  irrevocabile  ovvero  l'applicazione  della pena su richiesta delle
  parti  a  norma  dell'articolo  444 del codice di procedura penale,
  anche  se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena,
  comporta  la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona
  estranea   al  reato.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
  disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
  confiscati.   Le  somme  di  denaro  ricavate  dalla  vendita,  ove
  disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle
  attivita'  di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in  tema di
  immigrazione clandestina.
    6.   Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre  e'  tenuto  ad
  accertarsi  che  lo  straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei
  documenti  richiesti  per  l'ingresso  nel  territorio dello Stato,
  nonche'   a   riferire   all'organo   di   polizia   di   frontiera
  dell'eventuale  presenza  a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
  di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche
  di  uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
  euro  5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu'
  gravi  e'  disposta  la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o  concessione  rilasciato
  dall'autorita'   amministrativa  italiana,  inerenti  all'attivita'
  professionale  svolta  e  al  mezzo  di  trasporto  utilizzato.  Si
  osservano  le  disposizioni  di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
  689.
    7.  Nel  corso  di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
  delle   immigrazioni   clandestine,   disposte   nell'ambito  delle
  direttive  di  cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti
  di  pubblica  sicurezza  operanti nelle province di confine e nelle
  acque  territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni
  dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti
  a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
  circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono fondati motivi di
  ritenere  che  possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
  dal  presente  articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni
  e'  redatto  processo  verbale in appositi moduli, che e' trasmesso
  entro  quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
  ne   ricorrono   i   presupposti,  lo  convalida  nelle  successive
  quarantotto  ore.  Nelle  medesime  circostanze  gli  ufficiali  di
  polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
  l'osservanza  delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e
  4, del codice di procedura penale.
    8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di  polizia
  finalizzate  alla  prevenzione e repressione dei reati previsti dal
  presente   articolo,   sono   affidati  dall'autorita'  giudiziaria
  procedente  in  custodia  giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze
  processuali,  agli  organi di polizia che ne facciano richiesta per
  l'impiego  in  attivita'  di  polizia  ovvero ad altri organi dello
  Stato  o  ad  altri  enti  pubblici  per finalita' di giustizia, di
  protezione  civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non
  possono  essere  in  alcun  caso  alienati. Si applicano, in quanto
  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo 100, commi 2 e 3, del
  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
  e  sostanze  psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
    8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze di
  affidamento  per  mezzi  di  trasporto sequestrati, si applicano le
  disposizioni  dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
  disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
  Presidente  della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, e successive
  modificazioni.
    8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta dal
  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o dalla autorita' da lui
  delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
    8-quater.  Con  il  provvedimento  che  dispone la distruzione ai
  sensi  del  comma  8-ter  sono  altresi'  fissate  le  modalita' di
  esecuzione.
    8-quinquies.   I   beni   acquisiti  dallo  Stato  a  seguito  di
  provvedimento  definitivo  di confisca sono, a richiesta, assegnati
  all'amministrazione  o  trasferiti  all'ente  che  ne abbiano avuto
  l'uso  ai  sensi  del  comma  8 ovvero sono alienati o distrutti. I
  mezzi  di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di
  cui  al  comma  8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
  applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di gestione e
  destinazione  dei  beni  confiscati.  Ai  fini della determinazione
  dell'eventuale  indennita',  si  applica  il  comma 5 dell'articolo
  301-bis  del  citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente
  della   Repubblica   23   gennaio   1973,   n.   43,  e  successive
  modificazioni.
    9.  Le  somme  di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
  dei  reati  previsti  dal  presente  articolo,  nonche' le somme di
  denaro  ricavate  dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
  sono  destinate  al  potenziamento delle attivita' di prevenzione e
  repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a livello internazionale
  mediante   interventi   finalizzati   alla  collaborazione  e  alla
  assistenza  tecnico-operativa  con  le  forze  di polizia dei Paesi
  interessati.  A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
  dell'entrata  del  bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla
  base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
  previsione   del   Ministero   dell'interno,   rubrica   "Sicurezza
  pubblica".
    9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
  mare  territoriale  o  nella  zona contigua, una nave, di cui si ha
  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia  adibita  o  coinvolta  nel
  trasporto  illecito  di  migranti,  puo'  fermarla,  sottoporla  ad
  ispezione  e,  se  vengono  rinvenuti  elementi  che  confermino il
  coinvolgimento  della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
  conducendo la stessa in un porto dello Stato.
    9-ter.   Le   navi  della  Marina  militare,  ferme  restando  le
  competenze  istituzionali  in  materia di difesa nazionale, possono
  essere  utilizzate  per  concorrere  alle attivita' di cui al comma
  9-bis.
    9-quater.   I  poteri  di  cui  al  comma  9-bis  possono  essere
  esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
  delle  navi  della  Marina  militare,  anche da parte delle navi in
  servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
  internazionale  o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
  batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero
si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina
  militare  nonche'  quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle
  altre  unita'  navali  in  servizio  di  polizia  sono definite con
  decreto  interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
  dell'economia   e  delle  finanze  e  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti.
    9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 9-bis e 9-quater si
  applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
  il traffico aereo.

	        
	      
                     Art. 13 (2) (3) (4) (5) (9)
                 (11) (12) (13) (16) (19) (22) (23)
                      Espulsione amministrativa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

  1.  Per  motivi  di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro  dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
anche  non  residente  nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia  al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
  2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
   frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si  e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato in assenza della
   comunicazione  di  cui  all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver
   richiesto  il  permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo
   che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza maggiore, ovvero quando il
   permesso  di  soggiorno  e'  stato revocato o annullato, ovvero e'
   scaduto  da  piu'  di  sessanta  giorni  e non e' stato chiesto il
   rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
   legge  27  dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
   della  legge  3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge
   31  maggio  1965,  n.  575, come sostituito dall'articolo 13 della
   legge 13 settembre 1982, n. 646.
  2-bis.  Nell'adottare  il  provvedimento di espulsione ai sensi del
comma  2,  lettere  a)  e  b),  nei  confronti dello straniero che ha
esercitato  il  diritto  al  ricongiungimento  familiare  ovvero  del
familiare  ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo  29, si tiene anche
conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
dell'interessato,  della  durata  del  suo  soggiorno  nel territorio
nazionale  nonche'  dell'esistenza  di  legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
  3.  L'espulsione  e'  disposta  in  ogni  caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da  parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto a
procedimento  penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere,  il  questore,  prima  di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla  osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo in
presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato  o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della  persona  offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa  fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle  esigenze  processuali.  Il  questore,  ottenuto il nulla osta,
provvede  all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro  ((  sette )) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In  attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
puo'  adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.
  3-bis.  Nel  caso  di  arresto  in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la  misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni  per  le  quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
  3-ter.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero  sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia stata
revocata  o  dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia  cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti. Il
giudice,  con  lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione  dell'espulsione.  Il  provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
  3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita  la  prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato
emesso  il  provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di  non  luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate  nel  secondo  comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
  3-quinquies.  Se  lo  straniero  espulso  rientra  illegalmente nel
territorio  dello  Stato  prima  del  termine  previsto  dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero  era  stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima  della  custodia  cautelare,  quest'ultima  e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
  3-sexies.   COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  27  LUGLIO  2005,  N.  144,
CONVERTITO CON L. 31 LUGLIO 2005, N. 155
  4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla  frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di
cui al comma 5.
  5.   Nei  confronti  dello  straniero  che  si  e'  trattenuto  nel
territorio  dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di
validita'  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello  Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento  immediato  alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
  5-bis.  Nei  casi  previsti  ai  commi  4  e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al  giudice  di pace territorialmente competente il provvedimento con
il  quale  e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione
del  provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal territorio
nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza
per   la   convalida   si  svolge  in  camera  di  consiglio  con  la
partecipazione  necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato  e'  anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni
di  cui  al  sesto  e  al  settimo  periodo  del  comma  8, in quanto
compatibili.   Il   giudice  provvede  alla  convalida,  con  decreto
motivato,   entro   le   quarantotto   ore   successive,   verificata
l'osservanza  dei  termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente  articolo  e  sentito  l'interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
e'   trattenuto  in  uno  dei  centri  di  permanenza  temporanea  ed
assistenza,  di  cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa
essere  definito  nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento
di  allontanamento  anche  prima  del trasferimento in uno dei centri
disponibili.  Quando  la  convalida  e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
e'  concessa  ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il
provvedimento  del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida  e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non   sospende   l'esecuzione   dell'allontanamento   dal  territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace  deve  provvedere  alla  convalida  decorre  dal  momento  della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria. (9)
  5-ter.  Al  fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di
convalida  dei  provvedimenti  di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo
14,  comma  1,  le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita'
di un locale idoneo.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
  7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo  14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno  e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione  delle  modalita' di impugnazione e ad una traduzione
in  una  lingua  da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
  8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato
unicamente  il  ricorso  al  giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita'  che  ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta
giorni  dalla  data  del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico  provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data  di  deposito  del  ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
puo'  essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche
per  il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel  Paese  di  destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della  persona  interessata,  e'  autenticata  dai  funzionari  delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticita'  e  ne  curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero   e'   ammesso   all'assistenza   legale  da  parte  di  un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti  all'autorita'  consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di
un  difensore,  e'  assistito  da  un difensore designato dal giudice
nell'ambito  dei  soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. (22)
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
  11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.
  12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 19, lo straniero
espulso  e'  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
  13.  Lo  straniero  espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno
a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla  frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma  non  si  applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai
sensi  dell'articolo  13,  comma  2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
  13-bis.   Nel   caso   di   espulsione  disposta  dal  giudice,  il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno  a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato
di  cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale  si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
(13)
  13-ter.  Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio
l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori dei casi di flagranza e
si procede con rito direttissimo.
  14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo'
essere  previsto  un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a
cinque   anni,   tenuto   conto  della  complessiva  condotta  tenuta
dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
  15.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5  non si applicano allo
straniero  che  dimostri  sulla  base di elementi obiettivi di essere
giunto  nel  territorio  dello  Stato  prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
  16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente  articolo e'
valutato  in  lire  4  miliardi  per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in
cui  non  prevede  che  il  giudizio  di convalida debba svolgersi in
contraddittorio    prima   dell'esecuzione   del   provvedimento   di
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466
(in  G.U.  1a  s.s.  4/1/2006,  n.  1) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   del  comma  13-bis,  secondo  periodo  del  presente
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278 (in
G.U.  1a  s.s.  23/7/2008,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui
non  consente  l'utilizzo  del  servizio  postale per la proposizione
diretta,  da  parte  dello  straniero, del ricorso avverso il decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente".

	        
	      
                      Art. 13-bis (2) (5) (11)
                 Partecipazione dell'amministrazione
               nei procedimenti in camera di consiglio

  1.  Se  il  ricorso  di  cui  all'articolo  13  e'  tempestivamente
proposto,  ((  il  giudice  di  pace  )) fissa l'udienza in camera di
consiglio  con  decreto,  steso  in  calce  al  ricorso.  Il  ricorso
presentato  fuori  dei  termini  e'  inammissibile. Il ricorso con in
calce  il  provvedimento  del  giudice  e'  notificato,  a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
  2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in
giudizio   personalmente  o  avvalersi  di  funzionari  appositamente
delegati.  La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento
di cui all'articolo 14, comma 4.
  3.  Gli  atti  del  procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
  4.   La  decisione  non  e'  reclamabile,  ma  e'  impugnabile  per
Cassazione.

	        
	      
                      Art. 14 (5) (10) (11) (28)
                      Esecuzione dell'espulsione
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

    1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
  mediante  accompagnamento  alla  frontiera ovvero il respingimento,
  perche'   occorre   procedere   al  soccorso  dello  straniero,  ad
  accertamenti   supplementari   in   ordine  alla  sua  identita'  o
  nazionalita',  ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
  ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
  idoneo,  il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
  tempo  strettamente  necessario  presso  il  centro  di  permanenza
  temporanea  e  assistenza  piu'  vicino,  tra  quelli individuati o
  costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
  Ministri  per  la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica.
    2.  Lo  straniero  e' trattenuto nel centro con modalita' tali da
  assicurare  la  necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua
  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 2, comma 6, e'
  assicurata  in  ogni  caso  la  liberta'  di  corrispondenza  anche
  telefonica con l'esterno.
    3.  Il  questore  del  luogo  in cui si trova il centro trasmette
  copia  degli  atti  al giudice di pace territorialmente competente,
  per  la  convalida  , senza ritardo e comunque entro le quarantotto
  ore dall'adozione del provvedimento.
    4.  L'udienza  per  la convalida si svolge in camera di consiglio
  con  la  partecipazione  necessaria di un difensore tempestivamente
  avvertito.  L'interessato  e' anch'esso tempestivamente informato e
  condotto  nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano
  in  quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
  periodo  del  comma  8  dell'articolo  13. Il giudice provvede alla
  convalida,   con   decreto   motivato,  entro  le  quarantotto  ore
  successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
  requisiti  previsti  dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
  escluso  il  requisito  della  vicinanza  del  centro di permanenza
  temporanea   ed   assistenza   di  cui  al  comma  1  ,  e  sentito
  l'interessato,  se  comparso.  Il provvedimento cessa di avere ogni
  effetto  qualora  non sia osservato il termine per la decisione. La
  convalida  puo'  essere disposta anche in occasione della convalida
  del  decreto  di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di
  esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
    5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
  di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita'
  e  della  nazionalita',  ovvero  l'acquisizione di documenti per il
  viaggio  presenti  gravi  difficolta', il giudice, su richiesta del
  questore,  puo'  prorogare  il  termine di ulteriori trenta giorni.
  Anche  prima  di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
  respingimento,  dandone  comunicazione  senza ritardo al giudice.((
  Trascorso   tale  termine,  in  caso  di  mancata  cooperazione  al
  rimpatrio  del  cittadino  del Paese terzo interessato o di ritardi
  nell'ottenimento  della  necessaria documentazione dai Paesi terzi,
  il  questore  puo'  chiedere  al  giudice  di  pace  la proroga del
  trattenimento  per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
  non  sia  possibile  procedere all'espulsione in quanto, nonostante
  che  sia  stato  compiuto  ogni  ragionevole  sforzo, persistono le
  condizioni  di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere
  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta giorni. Il periodo
  massimo  complessivo  di  trattenimento non puo' essere superiore a
  centottanta  giorni.  Il  questore,  in  ogni  caso,  puo' eseguire
  l'espulsione  e  il  respingimento  anche  prima della scadenza del
  termine  prorogato,  dandone comunicazione senza ritardo al giudice
  di pace.))
    ((5-bis.  Quando  non sia stato possibile trattenere lo straniero
  presso  un  centro  di  identificazione  ed  espulsione,  ovvero la
  permanenza  in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
  l'accompagnamento    alla    frontiera    dell'espulsione   o   del
  respingimento,  il  questore  ordina  allo straniero di lasciare il
  territorio  dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
  e'  dato  con  provvedimento  scritto,  recante l'indicazione delle
  conseguenze   sanzionatorie   della   permanenza   illegale,  anche
  reiterata,  nel  territorio dello Stato. L'ordine del questore puo'
  essere    accompagnato   dalla   consegna   all'interessato   della
  documentazione   necessaria   per   raggiungere  gli  uffici  della
  rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche se
  onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
  quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza.
    5-ter.   Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  permane
  illegalmente  nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine
  impartito  dal  questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la
  reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento
  sono  stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale
  ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non
  aver  richiesto  il  permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
  propria  presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto
  in  assenza  di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
  permesso  revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione
  da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il
  permesso  di  soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non
  ne e' stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo
  di  soggiorno  e'  stata  rifiutata,  ovvero  se lo straniero si e'
  trattenutonel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1,
  comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che
  lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
  all'adozione   di   un   nuovo   provvedimento  di  espulsione  con
  accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo della forza pubblica per
  violazione  all'ordine  di  allontanamento adottato dal questore ai
  sensi   del  comma  5-bis.  Qualora  non  sia  possibile  procedere
  all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di
  cui  ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonche', ricorrendone
  i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
    5-quater.   Lo   straniero   destinatario  del  provvedimento  di
  espulsione  di  cui  al  comma  5-ter  e  di  un  nuovo  ordine  di
  allontanamento  di  cui  al  comma  5-bis, che continua a permanere
  illegalmente   nel   territorio  dello  Stato,  e'  punito  con  la
  reclusione  da  uno  a  cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le
  disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
    5-quinquies.  Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo,
  e  5-quater  si  procede  con  rito direttissimo ed e' obbligatorio
  l'arresto dell'autore del fatto )) (10)
    6.  Contro  i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
  e'  proponibile  ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non
  sospende l'esecuzione della misura.
    7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
  misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non  si  allontani
  indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
  misura nel caso questa venga violata.
    8.  Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
  possono  essere  stipulate  convenzioni con soggetti che esercitano
  trasporti  di  linea  o  con  organismi  anche  internazionali  che
  svolgono attivita' di assistenza per stranieri.
    9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
  norme  in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta
  i  provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
  presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni   con   altre
  amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari
  o  concessionari  di aree, strutture e altre installazioni, nonche'
  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali  deroghe  alle
  disposizioni  vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono
  adottate  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro del bilancio e
  della  programmazione  economica. Il Ministro dell'interno promuove
  inoltre  le  intese  occorrenti per gli interventi di competenza di
  altri Ministri.
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (10)
    La  Corte  costituzionale,  con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223
  (in  G.U.  1a s.s. 21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
  costituzionale  del  comma 5-quinquies del presente articolo, nella
  parte  in  cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter
  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio l'arresto dell'autore del
  fatto.

	        
	      
                           Art. 14-bis (28)
                          (( (Fondo rimpatri)

    1.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'interno, un Fondo
  rimpatri  finalizzato  a finanziare le spese per il rimpatrio degli
  stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
    2.  Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
  conseguito   attraverso   la  riscossione  del  contributo  di  cui
  all'articolo  5,  comma  2-ter,  nonche' i contributi eventualmente
  disposti  dall'Unione  europea per le finalita' del Fondo medesimo.
  La  quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
  comma  2-ter,  e'  assegnata allo stato di previsione del Ministero
  dell'interno,  per  gli  oneri  connessi alle attivita' istruttorie
  inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. ))

	        
	      
                             Art. 15 (5)
           (( Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
          disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione ))

  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  codice penale, il giudice puo'
ordinare  l'espulsione  dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
  (( 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente
autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di
identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei
requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. ))

	        
	      
                           Art. 16 (5) (28)
              Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
                     o alternativa alla detenzione

    1.  Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
  non  colposo  o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta  ai  sensi
  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura penale nei confronti
  dello  straniero  che  si trovi in taluna delle situazioni indicate
  nell'articolo  13,  comma  2,  quando ritiene di dovere irrogare la
  pena  detentiva  entro  il  limite  di  due anni e non ricorrono le
  condizioni  per  ordinare la sospensione condizionale della pena ai
  sensi dell'articolo 163 del codice penale (( ovvero nel pronunciare
  sentenza  di  condanna  per  il  reato  di cui all'articolo 10-bis,
  qualora  non  ricorrano le cause ostative )) indicate nell'articolo
  14,   comma   1,   del  presente  testo  unico,((  che  impediscono
  l'esecuzione  immediata  dell'espulsione  con  accompagnamento alla
  frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica,))  puo'  sostituire la
  medesima  pena  con  la  misura  dell'espulsione per un periodo non
  inferiore a cinque anni.
    2.  L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
  se  la  sentenza  non  e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui
  all'articolo 13, comma 4.
    3.  L'espulsione  di  cui al comma 1 non puo' essere disposta nei
  casi  in  cui  la  condanna  riguardi  uno  o piu' delitti previsti
  dall'articolo  407,  comma  2,  lettera a), del codice di procedura
  penale,  ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
  con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
    4.   Se  lo  straniero  espulso  a  norma  del  comma  1  rientra
  illegalmente  nel territorio dello Stato prima del termine previsto
  dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal
  giudice competente.
    5.  Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
  trova  in  taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma
  2,  che  deve  scontare  una  pena  detentiva,  anche  residua, non
  superiore  a  due  anni,  e'  disposta  l'espulsione. Essa non puo'
  essere  disposta  nei  casi  in cui la condanna riguarda uno o piu'
  delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
  di  procedura  penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
  unico.
    6.  Competente  a  disporre  l'espulsione di cui al comma 5 e' il
  magistrato  di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
  formalita',  acquisite  le  informazioni  degli  organi  di polizia
  sull'identita'  e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di
  espulsione  e'  comunicato  allo straniero che, entro il termine di
  dieci  giorni,  puo'  proporre  opposizione dinanzi al tribunale di
  sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
    7.  L'esecuzione  del  decreto di espulsione di cui al comma 6 e'
  sospesa  fino  alla  decorrenza dei termini di impugnazione o della
  decisione  del  tribunale  di sorveglianza e, comunque, lo stato di
  detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati acquisiti i
  necessari  documenti  di  viaggio.  L'espulsione  e'  eseguita  dal
  questore  competente per il luogo di detenzione dello straniero con
  la  modalita'  dell'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della
  forza pubblica.
    8.  La  pena  e'  estinta alla scadenza del termine di dieci anni
  dall'esecuzione  dell'espulsione  di  cui al comma 5, sempre che lo
  straniero  non  sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
  Stato.  In  tale  caso,  lo  stato  di detenzione e' ripristinato e
  riprende l'esecuzione della pena.
    9.  L'espulsione  a  titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
  alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

	        
	      
                             Art. 17 (5)
                          Diritto di difesa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

  1. Lo straniero (( parte offesa ovvero )) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario  per  l'esercizio  del  diritto di difesa, al solo fine di
partecipare  al  giudizio  o  al  compimento  di  atti per i quali e'
necessaria  la  sua  presenza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare  su  documentata  richiesta  ((  della  parte  offesa  o ))
dell'imputato o del difensore.

	        
	      
                            Art. 18 (17)
             Soggiorno per motivi di protezione sociale
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

  1.  Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20  febbraio  1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice   di   procedura   penale,  ovvero  nel  corso  di  interventi
assistenziali  dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni  di  violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero  ed  emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto   dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti  di
un'associazione   dedita   ad   uno  dei  predetti  delitti  o  delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio,  il  questore,  anche  su  proposta  del  Procuratore della
Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della  stessa autorita',
rilascia  uno  speciale  permesso  di  soggiorno  per consentire allo
straniero   di   sottrarsi   alla   violenza   e  ai  condizionamenti
dell'organizzazione  criminale  e  di  partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
  2.  Con  la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita'  del  pericolo  ed  alla  rilevanza del contributo offerto
dallo   straniero   per   l'efficace   contrasto  dell'organizzazione
criminale,  ovvero  per  la individuazione o cattura dei responsabili
dei   delitti   indicati   nello   stesso   comma.  Le  modalita'  di
partecipazione  al  programma  di  assistenza ed integrazione sociale
sono comunicate al Sindaco.
  3.  Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti  per  l'affidamento  della  realizzazione  del programma a
soggetti  diversi  da  quelli  istituzionalmente  preposti ai servizi
sociali   dell'ente   locale,   e  per  l'espletamento  dei  relativi
controlli.  Con  lo  stesso  regolamento sono individuati i requisiti
idonei   a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di  favorire
l'assistenza  e  l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del presente
articolo  ha  la  durata  di  sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno,  o  per  il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso  e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile   con   le   finalita'   dello  stesso,  segnalate  dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero   quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne  hanno
giustificato il rilascio.
  5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso   ai   servizi   assistenziali   e   allo  studio,  nonche'
l'iscrizione  nelle  liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato,  fatti  salvi  i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza  del  permesso  di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso  un  rapporto  di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del rapporto medesimo o, se
questo  e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo  di  soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi  di  studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad un corso
regolare di studi.
  6.  Il  permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere  altresi'  rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di  pena,  anche  su  proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice  di  sorveglianza  presso  il tribunale per i minorenni, allo
straniero  che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena detentiva,
inflitta  per  reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta   di   partecipazione   a   un  programma  di  assistenza  e
integrazione sociale.
  ((  6-bis.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto  compatibili,  anche  ai cittadini di Stati membri dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo. ))
  7.  L'onere  derivante  dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi  per  l'anno  1997  e  in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.

	        
	      
                             Art. 19 (28)
              (Divieti di espulsione e di respingimento)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

    1.  In  nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
  verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere oggetto di
  persecuzione   per  motivi  di  razza,  di  sesso,  di  lingua,  di
  cittadinanza,  di  religione,  di opinioni politiche, di condizioni
  personali  o  sociali,  ovvero  possa  rischiare di essere rinviato
  verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
    2.  Non  e'  consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
  dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
    a) degli  stranieri  minori  di anni diciotto, salvo il diritto a
       seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
    b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
       disposto dell'articolo 9;
    c) degli  stranieri  conviventi  con  parenti (( entro il secondo
       grado )) o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
    d) delle  donne  in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
       alla nascita del figlio cui provvedono.

	        
	      
                               Art. 20
    (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
d'intesa  con  i  Ministri  degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarieta'  sociale  e  con  gli   altri   Ministri   eventualmente
interessati,  sono  stabilite,  nei  limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in  deroga  a  disposizioni
del  presente  testo  unico,  per  rilevanti  esigenze umanitarie, in
occasione  di  conflitti,  disastri  naturali  o  altri   eventi   di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione  delle
misure adottate.

	        
	      
                             Art. 21 (5)
                Determinazione dei flussi di ingresso
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
     legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10;
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  per motivi di lavoro
subordinato,   anche   stagionale,  e  di  lavoro  autonomo,  avviene
nell'ambito  delle  quote  di  ingresso  stabilite nei decreti di cui
all'articolo  3,  comma  4.  ((  Nello  stabilire  le quote i decreti
prevedono  restrizioni  numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati
che  non  collaborano  adeguatamente  nel  contrasto all'immigrazione
clandestina  o  nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti  di  rimpatrio.  ))  Con  tali  decreti  sono  altresi'
assegnate  in  via  preferenziale quote riservate (( ai lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado   in   linea  retta  di  ascendenza,  residenti  in  Paesi  non
comunitari,  che  chiedano  di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito   presso   le  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'
))  agli  Stati  non  appartenenti all'Unione europea, con i quali il
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia  concluso  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso  e  delle  procedure  di riammissione. Nell'ambito di tali
intese  possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per  lavoro  stagionale,  con  le  corrispondenti autorita' nazionali
responsabili  delle  politiche  del  mercato  del lavoro dei paesi di
provenienza.
  2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere  la  utilizzazione  in  Italia,  con  contratto  di  lavoro
subordinato,  di  gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro
i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
  3.  Gli  stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
  4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in  modo  articolato  per  qualifiche  o  mansioni, dal Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e
dei  tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche'
sul  numero  dei  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
  ((  4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i  decreti infrannuali devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di  lavoro  suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7. Il
regolamento  di  attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con  altre  strutture  pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
  4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza  e  sulla  condizione  degli  immigrati  extracomunitari nel
territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni previsionali
relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. ))
  5.  Le  intese  o  accordi  bilaterali  di  cui  al comma 1 possono
prevedere  che  i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano  in  apposite  liste,  identificate  dalle medesime intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti  indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono  inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo  inoltro  agli  uffici  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale.
  6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi di cui al presente testo
unico,  il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  puo'  predisporre  progetti
integrati  per  il  reinserimento  di  lavoratori extracomunitari nei
Paesi  di  origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee   garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,  ovvero
l'approvazione  di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
  7.  Il  regolamento  di  attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita'
di  collegamento  con  l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

	        
	      
                       Art. 22 (5) (6) (23) (28)
        Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

    1.  In  ogni  provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio
  territoriale  del  Governo  uno sportello unico per l'immigrazione,
  responsabile  dell'intero  procedimento  relativo all'assunzione di
  lavoratori   subordinati   stranieri   a   tempo   determinato   ed
  indeterminato.
    2.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
  soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
  di  lavoro  subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
  straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
  per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
  cui  ha  sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
  prestazione lavorativa:
  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  b) idonea  documentazione  relativa  alle modalita' di sistemazione
     alloggiativa per il lavoratore straniero;
  c) la  proposta  di contratto di soggiorno con specificazione delle
     relative  condizioni,  comprensiva  dell'impegno al pagamento da
     parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
     straniero nel Paese di provenienza;
  d) dichiarazione   di   impegno   a   comunicare   ogni  variazione
     concernente il rapporto di lavoro.
    3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza diretta dello
  straniero,  il  datore  di lavoro italiano o straniero regolarmente
  soggiornante    in   Italia   puo'   richiedere,   presentando   la
  documentazione  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla
  osta  al  lavoro  di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui
  all'articolo  21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
  regolamento di attuazione.
    4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
  cui  ai  commi  2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4
  del  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, competente in
  relazione  alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
  centro  per  l'impiego  provvede  a  diffondere  le offerte per via
  telematica  agli  altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito
  INTERNET  o  con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
  interventi  previsti  dall'articolo  2  del  decreto legislativo 21
  aprile  2000,  n.  181.  Decorsi  venti  giorni senza che sia stata
  presentata  alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore  nazionale o
  comunitario,  anche  per  via  telematica, il centro trasmette allo
  sportello  unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le
  domande  acquisite  comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove
  tale  termine  sia  decorso senza che il centro per l'impiego abbia
  fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
    5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
  massimo  di  quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a
  condizione  che  siano  state  rispettate le prescrizioni di cui al
  comma  2  e  le  prescrizioni  del  contratto  collettivo di lavoro
  applicabile  alla  fattispecie,  rilascia, in ogni caso, sentito il
  questore,   il   nulla  osta  nel  rispetto  dei  limiti  numerici,
  quantitativi  e  qualitativi  determinati  a norma dell'articolo 3,
  comma  4,  e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
  trasmette  la  documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
  uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
  lavoro  subordinato ha validita' per un periodo non superiore a sei
  mesi dalla data del rilascio.
    6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
  straniero  provvedono,  dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
  il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
  dallo   sportello  unico  per  l'immigrazione.  Entro  otto  giorni
  dall'ingresso,  lo  straniero si reca presso lo sportello unico per
  l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il nulla osta per la firma del
  contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e, a cura di
  quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente
  ed al centro per l'impiego competente.
    7.  Il  datore  di lavoro che omette di comunicare allo sportello
  unico  per  l'immigrazione  qualunque  variazione  del  rapporto di
  lavoro  intervenuto  con  lo  straniero,  e' punito con la sanzione
  amministrativa   da   500   a  2.500  euro.  Per  l'accertamento  e
  l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
    8.  Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
  in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
  essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
  Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
    9.   Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL  ,  tramite
  collegamenti  telematici,  le  informazioni anagrafiche relative ai
  lavoratori  extracomunitari  ai  quali  e'  concesso il permesso di
  soggiorno  per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al
  lavoro,  e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti
  i  familiari  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui al titolo IV;
  l'INPS,  sulla  base  delle  informazioni  ricevute, costituisce un
  "Archivio    anagrafico   dei   lavoratori   extracomunitari",   da
  condividere  con  altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
  informazioni  avviene  in base a convenzione tra le amministrazioni
  interessate.   Le   stesse  informazioni  sono  trasmesse,  in  via
  telematica,   a   cura   delle  questure,  all'ufficio  finanziario
  competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
    10.  Lo  sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
  del  lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
  osta  rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di
  cui all'articolo 3, comma 4.
    11.  La  perdita  del  posto  di lavoro non costituisce motivo di
  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed
  ai  suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero
  in  possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
  perde  il  posto  di  lavoro,  anche  per  dimissioni,  puo' essere
  iscritto  nelle  liste  di  collocamento  per il periodo di residua
  validita'  del  permesso  di  soggiorno,  e  comunque, salvo che si
  tratti  di  permesso  di  soggiorno  per  lavoro stagionale, per un
  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi. Il regolamento di attuazione
  stabilisce  le  modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego,
  anche  ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
  di   collocamento   con   priorita'  rispetto  a  nuovi  lavoratori
  extracomunitari.
    ((  11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato
  o  il  master  universitario  di secondo livello, alla scadenza del
  permesso  di  soggiorno  per motivi di studio, puo' essere iscritto
  nell'elenco  anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
  442,  per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi, ovvero, in
  presenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente testo unico, puo'
  chiedere  la  conversione  in  permesso  di soggiorno per motivi di
  lavoro. ))
    12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle proprie dipendenze
  lavoratori  stranieri  privi del permesso di soggiorno previsto dal
  presente  articolo,  ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
  non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
  annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
  la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato .
    13.   Salvo   quanto   previsto   per   i  lavoratori  stagionali
  dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di rimpatrio il lavoratore
  extracomunitario  conserva  i  diritti previdenziali e di sicurezza
  sociale  maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di
  un  accordo  di  reciprocita'  al verificarsi della maturazione dei
  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente,  al  compimento del
  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga al requisito
  contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge
  8 agosto 1995, n. 335.
    14.  Le  attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
  lavoratori  extracomunitari  che  prestino  regolare  attivita'  di
  lavoro in Italia.
    15.  I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
  riconoscimento  di  titoli  di  formazione  professionale acquisiti
  all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro
  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la commissione centrale per
  l'impiego,  dispone  condizioni e modalita' di riconoscimento delle
  qualifiche  per  singoli  casi. Il lavoratore extracomunitario puo'
  inoltre  partecipare,  a  norma del presente testo unico, a tutti i
  corsi   di   formazione   e  di  riqualificazione  programmati  nel
  territorio della Repubblica.
    16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
  regioni  a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
  Bolzano   ai   sensi  degli  statuti  e  delle  relative  norme  di
  attuazione.

	        
	      
                             Art. 23 (5)
                     (( Titoli di prelazione ))

  ((  1.  Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni  e  delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori  e  datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi
internazionali  finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in  Italia  ed  al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre  anni,  possono  essere  previste  attivita'  di  istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento  lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
   che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento  lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
   che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo   sviluppo   delle  attivita'  produttive  o  imprenditoriali
   autonome nei Paesi di origine.
  3.  Gli  stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma  1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si  riferiscono  ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22,  commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
  4.  Il  regolamento  di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni  di  impiego  per  i  lavoratori  autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. ))

	        
	      
                             Art. 24 (5)
                       (( Lavoro stagionale ))

  ((  1.  Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero regolarmente
soggiornante  in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei
loro  associati,  che  intendano  instaurare in Italia un rapporto di
lavoro  subordinato  a  carattere stagionale con uno straniero devono
presentare    richiesta   nominativa   allo   sportello   unico   per
l'immigrazione  della  provincia  di residenza ai sensi dell'articolo
22.  Nei  casi  in  cui  il  datore  di  lavoro  italiano o straniero
regolarmente  soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo
le  modalita'  previste  dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata  al  centro  per  l'impiego  competente,  che verifica nel
termine  di  cinque  giorni  l'eventuale disponibilita' di lavoratori
italiani  o  comunitari  a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
  2.   Lo   sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia  comunque
l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto di precedenza maturato,
decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
  3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale  ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro  stagionale  richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di  gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
  4.  Il  lavoratore  stagionale,  ove abbia rispettato le condizioni
indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza  alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro
stagionale,  rispetto  ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese che non
abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
  5.  Le  commissioni  regionali  tripartite,  di cui all'articolo 4,
comma  1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro,  con  le  regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette  a  favorire  l'accesso  dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro  stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori  italiani  e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti  per  favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
  6.  Il  datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di  carattere  stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato  o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
))

	        
	      
                             Art. 25 (5)
         Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

  1.  In  considerazione  della durata limitata dei contratti nonche'
della  loro  specificita',  agli  stranieri  titolari  di permesso di
soggiorno  per  lavoro  stagionale  si applicano le seguenti forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie
   professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
  2.  In  sostituzione  dei  contributi  per  l'assegno per il nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria,  il  datore  di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle  modalita'  stabilite  per  questi  ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti
i  requisiti,  gli  ambiti  e le modalita' degli interventi di cui al
comma 2.
  4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 si applicano le
riduzioni  degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
  5.  (( Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento
degli   stessi  all'istituto  o  ente  assicuratore  dello  Stato  di
provenienza. )) E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

	        
	      
                             Art. 26 (5)
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

  1.  L'ingresso  in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  nel territorio dello
Stato  un'attivita'  non  occasionale  di lavoro autonomo puo' essere
consentito  a  condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato  dalla  legge  ai  cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
  2.  In  ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero  costituire  societa'  di  capitali  o di persone o accedere a
cariche  societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate  per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge
italiana  per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al   rilascio   dell'autorizzazione  o  della  licenza  prevista  per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare  di  disporre  di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito  annuo,  proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello   minimo   previsto   dalla   legge   per  l'esenzione  dalla
partecipazione alla spesa sanitaria (( . . . . ))
  4.  Sono  fatte  salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
  5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei  requisiti  indicati  dal  presente articolo ed acquisiti i nulla
osta  del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che
lo  straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  visto di
ingresso    per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa   indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. (( La
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia,  altresi',  allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5,
comma  3-quater,  per  la  concessione  del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. ))
  6.  Le  procedure  di  cui  al  comma  5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato
o  negato  entro  centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda  e  della  relativa  documentazione  e deve essere utilizzato
entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
  (( 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. ))

	        
	      
                       Art. 27 (5) (19) (21)(28)
                Ingresso per lavoro in casi particolari
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
         legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

    1.  Al  di  fuori  degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
  precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
  3,  comma  4,  il  regolamento di attuazione disciplina particolari
  modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
  dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di soggiorno per lavoro
  subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie di lavoratori
  stranieri:
  a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi
     sede  o  filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
     societa'  estere che abbiano la sede principale di attivita' nel
     territorio  di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
     commercio,  ovvero  dirigenti  di  sedi  principali in Italia di
     societa'   italiane   o   di  societa'  di  altro  Stato  membro
     dell'Unione europea;
  b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  c) I  professori  universitari  destinati  a  svolgere in Italia un
     incarico accademico;
  d) traduttori e interpreti;
  e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
     da  almeno  un  anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
     con  cittadini  italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
     europea  residenti  all'estero,  che si trasferiscono in Italia,
     per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  f) persone  che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
     professionale,  svolgano  periodi  temporanei  di  addestramento
     presso  datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni
     che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
  g) lavoratori  alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
     nel    territorio    italiano,    che    siano   stati   ammessi
     temporaneamente,  a  domanda del datore di lavoro, per adempiere
     funzioni   o  compiti  specifici,  per  un  periodo  limitato  o
     determinato,  tenuti  a  lasciare l'Italia quando tali compiti o
     funzioni siano terminati;
  h) lavoratori  marittimi  occupati  nella misura e con le modalita'
     stabilite nel regolamento di attuazione;
  i) lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti  da  datori  di
     lavoro,  persone  fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede
     all'estero  e  da  questi direttamente retribuiti, i quali siano
     temporaneamente  trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
     giuridiche,  italiane  o straniere, residenti in Italia, al fine
     di  effettuare  nel  territorio italiano determinate prestazioni
     oggetto  di  contratto  di  appalto  stipulato  tra  le predette
     persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
     quelle  residenti  o  aventi sede all'estero, nel rispetto delle
     disposizioni  dell'articolo  1655 del codice civile, della legge
     23  ottobre  1960,  n.  1369,  e  delle  norme  internazionali e
     comunitarie;
  l) lavoratori   occupati  presso  circhi  o  spettacoli  viaggianti
     all'estero;
  m) personale  artistico  e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
     concertistici o di balletto;
  n) ballerini,  artisti  e  musicisti  da impiegare presso locali di
     intrattenimento;
  o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
     o  da  imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
     da  enti  pubblici,  nell'ambito  di  manifestazioni culturali o
     folcloristiche;
  p) stranieri  che  siano  destinati  a  svolgere  qualsiasi tipo di
     attivita'  sportiva  professionistica  presso  societa' sportive
     italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
     dipendenti   regolarmente   retribuiti   da   organi  di  stampa
     quotidiani  o  periodici,  ovvero  da  emittenti  radiofoniche o
     televisive straniere;
  r) persone  che,  secondo  le  norme  di  accordi internazionali in
     vigore  per  l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o
     un  lavoro  occasionale  nell'ambito  di  programmi di scambi di
     giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla
     pari";
  r-bis)  infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
     pubbliche e private.
    1-bis.  Nel  caso  in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
  comma  1  siano  dipendenti  regolarmente  retribuiti dai datori di
  lavoro,  persone  fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede in
  uno  Stato  membro  dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'
  sostituito  da  una  comunicazione,  da  parte del committente, del
  contratto  in  base  al  quale  la prestazione di servizi ha luogo,
  unitamente  ad  una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
  nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
  della  loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza
  e  di  lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede
  il  datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
  unico  della  prefettura-ufficio  territoriale del Governo, ai fini
  del rilascio del permesso di soggiorno.
    ((  1-ter.  Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
  comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da
  parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
  per   lavoro   subordinato,   previsto   dall'articolo   5-bis.  La
  comunicazione   e'   presentata  con  modalita'  informatiche  allo
  sportello   unico   per   l'immigrazione  della  prefettura-ufficio
  territoriale   del   Governo.   Lo  sportello  unico  trasmette  la
  comunicazione  al  questore  per la verifica della insussistenza di
  motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo
  31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del
  questore,  la  invia,  con le medesime modalita' informatiche, alla
  rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
  ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si
  reca  presso  lo  sportello unico per l'immigrazione, unitamente al
  datore  di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
  e per la richiesta del permesso di soggiorno.
    1-quater.  Le  disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
  datori   di   lavoro   che  hanno  sottoscritto  con  il  Ministero
  dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
  politiche  sociali,  un  apposito  protocollo  di intesa, con cui i
  medesimi  datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita' economica
  richiesta   e   l'osservanza   delle   prescrizioni  del  contratto
  collettivo di lavoro di categoria. ))
    2.  In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  testo  unico i
  lavoratori  extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti
  alle  dipendenze  dei  datori  di lavoro per esigenze connesse alla
  realizzazione   e   produzione   di   spettacoli   previa  apposita
  autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
  dei  lavoratori  dello  spettacolo  o  sue  sezioni periferiche che
  provvedono,  sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla
  osta  provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo che si tratti di personale
  artistico  ovvero  di  personale  da  utilizzare  per  periodi  non
  superiori  a  tra  mesi,  prima  che il lavoratore extracomunitario
  entri   nel  territorio  nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari
  autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore
  dello  spettacolo  non possono cambiare settore di attivita' ne' la
  qualifica  di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale,  di  concerto  con  le  Autorita' di Governo competenti in
  materia  di  turismo  ed  in  materia  di  spettacolo, determina le
  procedure  e  le  modalita'  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
  prevista dal presenta comma.
    3.  Rimangono  ferme  le  disposizioni  che prevedono il possesso
  della  cittadinanza  italiana  per  lo  svolgimento  di determinate
  attivita'.
    4.  Il  regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme
  per  l'attuazione  delle  convenzioni  ed accordi internazionali in
  vigore   relativamente  all'ingresso  e  soggiorno  dei  lavoratori
  stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
  consolari  o  di  enti  di  diritto  internazionale  aventi sede in
  Italia.
    5.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori frontalieri non
  appartenenti  all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni
  particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
  Stati confinanti.
    5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
  culturali,  su  proposta  del  Comitato olimpico nazionale italiano
  (CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro e delle
  politiche   sociali,  e'  determinato  il  limite  massimo  annuale
  d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva
  a  titolo  professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra
  le  federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata
  dal  CONI  con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
  vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
  di  assegnazione  e  di  tesseramento  per ogni stagione agonistica
  anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

	        
	      
                          Art. 27-bis (20)
             (( Ingresso e soggiorno per volontariato ))

  ((  1.  Con  decreto  del  Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno  e degli affari esteri, da
emanarsi  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno, e' determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi
di volontariato ai sensi del presente testo unico.
  2.  Nell'ambito  del  contingente  di  cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i  20  e  i  30  anni  per  la  partecipazione  ad  un  programma  di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza   dell'organizzazione  promotrice  del  programma  di
   volontariato ad una delle seguenti categorie:
   1)  enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
   20  maggio  1985,  n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in
   base  alle  leggi  di  approvazione  di  intese con le confessioni
   religiose   ai   sensi   dell'articolo   8,   terzo  comma,  della
   Costituzione;
   2)  organizzazioni  non  governative  riconosciute  ai sensi della
   legge 26 febbraio 1987, n. 49;
   3)  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  registro
   nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula    di    apposita   convenzione   fra   lo   straniero   e
   l'organizzazione  promotrice del programma di volontariato, in cui
   siano  specificate  le  funzioni  del volontario, le condizioni di
   inquadramento  di  cui  beneficera'  per  espletare tali funzioni,
   l'orario  cui  sara'  tenuto,  le risorse stanziate per provvedere
   alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole
   spese  per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario,
   l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda
   la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione   da   parte   dell'organizzazione  promotrice  del
   programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
   relative  all'assistenza  sanitaria  e alla responsabilita' civile
   verso  terzi  e  assunzione  della  piena  responsabilita'  per la
   copertura  delle  spese  relative al soggiorno del volontario, per
   l'intero  periodo  di  durata  del  programma, e per il viaggio di
   ingresso   e   ritorno.   La   sottoscrizione   della  polizza  e'
   obbligatoria  anche  per  le  associazioni  di  cui al n. 3) della
   lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi
   dell'articolo  30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a
   quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
  3.  La  domanda  di  nulla  osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice  del  programma  di  volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione  presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente  per  il  luogo  ove  si  svolge  il medesimo programma di
volontariato.  Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza  dei  motivi  ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 1, rilascia il nulla osta.
  4.  Il  nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico  per  l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle  quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi
dal rilascio del nulla osta.
  5.  Il  permesso  di  soggiorno  e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle   disposizioni   vigenti,   per  la  durata  del  programma  di
volontariato  e  di norma per un periodo non superiore ad un anno. In
casi   eccezionali,   specificamente  individuati  nei  programmi  di
volontariato  e valutati sulla base di apposite direttive che saranno
emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata  superiore  e  comunque pari a quella del programma. In nessun
caso   il   permesso   di  soggiorno,  che  non  e'  rinnovabile  ne'
convertibile  in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere
durata superiore a diciotto mesi.
  6.  Il  periodo  di  durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi  della  presente  disposizione  non  e' computabile ai fini del
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  CE  per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis. ))

	        
	      
	
                          Art. 27-ter (21)
                 (( Ingresso e soggiorno per ricerca
                            scientifica))

  ((  1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito
a  favore  di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore,
che  nel  Paese  dove  e' stato conseguito dia accesso a programmi di
dottorato.  Il  cittadino  straniero,  denominato ricercatore ai soli
fini   dell'applicazione   delle   procedure  previste  nel  presente
articolo,   e'   selezionato  da  un  istituto  di  ricerca  iscritto
nell'apposito  elenco  tenuto  dal Ministero dell'universita' e della
ricerca.
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  di cui al comma 1, valida per cinque
anni,  e'  disciplinata  con  decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede:
    a)  l'iscrizione  nell'elenco  da  parte  di istituti, pubblici o
privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  intesa  come  lavoro
creativo  svolto  su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze,  compresa  la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
societa',  e  l'utilizzazione  di  tale  bagaglio  di  conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
    b)   la   determinazione   delle  risorse  finanziarie  minime  a
disposizione   dell'istituto   privato  per  chiedere  l'ingresso  di
ricercatori e il numero consentito;
    c)  l'obbligo  dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale  condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi  relativi  all'espulsione,  per  un periodo di tempo pari a sei
mesi  dalla  cessazione  della  convenzione  di accoglienza di cui al
comma 3;
    d)  le  condizioni  per  la  revoca  dell'iscrizione  nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo.
  3.  Il  ricercatore  e  l'istituto  di  ricerca  di  cui al comma 1
stipulano  una  convenzione  di accoglienza con cui il ricercatore si
impegna  a  realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna
ad  accogliere  il  ricercatore.  Il  progetto di ricerca deve essere
approvato  dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che
valutano   l'oggetto   della   ricerca,  i  titoli  in  possesso  del
ricercatore  rispetto  all'oggetto della ricerca, certificati con una
copia   autenticata   del   titolo   di   studio,   ed  accertano  la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione  stabilisce  il  rapporto  giuridico  e  le condizioni di
lavoro  del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari  ad  almeno  il  doppio  dell'assegno  sociale,  le spese per il
viaggio  di  ritorno,  la  stipula  di  una  polizza assicurativa per
malattia  per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per
l'istituto  di  provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
  4.  La  domanda  di  nulla  osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato  di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica  della  convenzione  di  accoglienza  di cui al comma 3, e'
presentata   dall'istituto   di  ricerca  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione  presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente  per  il  luogo  ove si svolge il programma di ricerca. Lo
Sportello,  acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di
motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio
nazionale, rilascia il nulla osta.
  5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta.
  6.  Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla
data  del  rilascio  del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze  consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione,  ed  e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
  7.  Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e
rilasciato,  ai  sensi  del  presente  testo unico, per la durata del
programma   di  ricerca  e  consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
indicata  nella  convenzione  di  accoglienza  nelle  forme di lavoro
subordinato,  di  lavoro  autonomo  o  borsa  di  addestramento  alla
ricerca.  In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno  e'  rinnovato,  per  una  durata pari alla proroga, previa
presentazione   del   rinnovo   della   convenzione  di  accoglienza.
Nell'attesa  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e' comunque
consentita   l'attivita'   di   ricerca.  Per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  9,  ai  titolari  di  permesso di soggiorno per ricerca
scientifica  rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  previste  per i titolari di
permesso per motivi di studio o formazione professionale.
  8.  Il  ricongiungimento  familiare  e'  consentito al ricercatore,
indipendentemente  dalla  durata  del  suo  permesso di soggiorno, ai
sensi  e  alle  condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e'
rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  di  durata pari a quello del
ricercatore.
  9.  La  procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente  soggiornante  sul territorio nazionale ad altro titolo,
diverso  da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In  tale  caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno
di  cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva  residenza all'estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui al comma 4.
  10.  I  ricercatori  titolari  del  permesso di soggiorno di cui al
comma  7  possono  essere  ammessi,  a  parita'  di  condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto  di  ricerca  oggetto della convenzione e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
  11.  Nel  rispetto  degli  accordi  internazionali  ed  europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente  all'Unione  europea  puo' fare ingresso in Italia senza
necessita'   del  visto  per  proseguire  la  ricerca  gia'  iniziata
nell'altro  Stato.  Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il
permesso  di  soggiorno  ed  il  nulla  osta  di  cui  al  comma 4 e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura
-  ufficio  territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta
l'attivita'  di  ricerca  da parte dello straniero, entro otto giorni
dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un
periodo  di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche'
una  polizza  di  assicurazione  sanitaria  valida  per il periodo di
permanenza  sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori
a   tre   mesi,  il  soggiorno  e'  subordinato  alla  stipula  della
convenzione  di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1
e  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del
rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita'
di ricerca.))

	        
	      
                            Art. 28 (16)
                   (Diritto all'unita' familiare)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

  ((  1.  Il  diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
nei   confronti   dei   familiari  stranieri  e'  riconosciuto,  alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari
di  carta  di  soggiorno  o  di  permesso  di soggiorno di durata non
inferiore  a  un  anno  rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
autonomo,  ovvero  per  asilo, per studio, per motivi religiosi o per
motivi familiari. ))
  2.  Ai  familiari  stranieri  di  cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte  salve  quelle  piu'  favorevoli  della  presente  legge  o del
regolamento di attuazione.
  3.   In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
finalizzati  a  dare  attuazione  al  diritto  all'unita' familiare e
riguardanti  i  minori,  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere   di   priorita'  il  superiore  interesse  del  fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.

	        
	      
                      Art. 29 (5) (16) (26) (28)
                      Ricongiungimento familiare

    1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
  familiari:
  a) coniuge  non  legalmente  separato  e  di  eta' non inferiore ai
     diciotto anni;
  b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
     coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
     abbia dato il suo consenso;
  c) figli  maggiorenni  a  carico, qualora per ragioni oggettive non
     possano  provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
     in  ragione  del  loro  stato di salute che comporti invalidita'
     totale;
  d) genitori  a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
     origine      o      di      provenienza,     ovvero     genitori
     ultrasessantacinquenni,    qualora   gli   altri   figli   siano
     impossibilitati  al  loro  sostentamento  per documentati, gravi
     motivi di salute.
    1-bis.  Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non
  possano  essere  documentati  in  modo certo mediante certificati o
  attestazioni  rilasciati  da  competenti  autorita'  straniere,  in
  ragione  della  mancanza  di  una autorita' riconosciuta o comunque
  quando  sussistano  fondati dubbi sulla autenticita' della predetta
  documentazione,   le   rappresentanze   diplomatiche   o  consolari
  provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
  sulla   base   dell'esame   del  DNA  (acido  desossiribonucleico),
  effettuato a spese degli interessati.
    ((  1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di
  cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
  chiede  il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero
  regolarmente   soggiornante   con   altro  coniuge  nel  territorio
  nazionale. ))
    2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
  eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento della presentazione
  dell'istanza  di  ricongiungimento.  I minori adottati o affidati o
  sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
    3.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che
  richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
  (( a)  di  un  alloggio  conforme  ai  requisiti igienico-sanitari,
     nonche'  di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici
     comunali.  Nel  caso  di  un  figlio di eta' inferiore agli anni
     quattordici  al  seguito  di uno dei genitori, e' sufficiente il
     consenso   del   titolare  dell'alloggio  nel  quale  il  minore
     effettivamente dimorera'));
  b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti  lecite non
     inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della
     meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale per ogni familiare da
     ricongiungere.  Per  il  ricongiungimento di due o piu' figli di
     eta'   inferiore   agli   anni   quattordici   ovvero   per   il
     ricongiungimento  di  due  o  piu'  familiari dei titolari dello
     status  di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un
     reddito  non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno
     sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
     anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con
     il richiedente;
  b-bis)  di  una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a
     garantire   la  copertura  di  tutti  i  rischi  nel  territorio
     nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero
     della  sua  iscrizione  al  Servizio sanitario nazionale, previo
     pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con
     decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
     sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
     finanze,  da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi
     con  cadenza  biennale,  sentita  la Conferenza permanente per i
     rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di
     Trento e di Bolzano.
    4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
  di  carta  di  soggiorno  o  di  un  visto  di  ingresso per lavoro
  subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno,
  o  per  lavoro  autonomo  non  occasionale, ovvero per studio o per
  motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
  ricongiungimento,   a  condizione  che  ricorrano  i  requisiti  di
  disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    ((  5.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  6,  e'
  consentito  l'ingresso  per ricongiungimento al figlio minore, gia'
  regolarmente  soggiornante  in  Italia  con  l'altro  genitore, del
  genitore  naturale  che  dimostri  il  possesso  dei  requisiti  di
  disponibilita'  di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini
  della  sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di
  tali requisiti da parte dell'altro genitore. ))
    6.  Al  familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza
  sul  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo 31, comma 3, e'
  rilasciato,  in  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 5, comma
  3-bis,  un  permesso  per assistenza minore, rinnovabile, di durata
  corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
  permesso  di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma
  non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
    7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare,
  corredata  della  documentazione  relativa  ai  requisiti di cui al
  comma  3,  e'  presentata  allo  sportello unico per l'immigrazione
  presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del governo competente
  per  il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia
  contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
  del  ricevimento.  L'ufficio,  acquisito  dalla  questura il parere
  sulla   insussistenza   dei   motivi  ostativi  all'ingresso  dello
  straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3,
  ultimo  periodo,  e  verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
  comma  3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego
  dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per
  il  quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
  all'effettivo     accertamento    dell'autenticita',    da    parte
  dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante
  i  presupposti  di  parentela,  coniugio,  minore  eta'  o stato di
  salute.
    ((  8.  Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato
  entro centottanta giorni dalla richiesta. ))
    9.  La  richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e'
  accertato  che  il  matrimonio  o l'adozione hanno avuto luogo allo
  scopo   esclusivo   di  consentire  all'interessato  di  entrare  o
  soggiornare nel territorio dello Stato.
   10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
  a) quando  il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
     rifugiato  e  la  sua domanda non e' ancora stata oggetto di una
     decisione definitiva;
  b) agli   stranieri   destinatari   delle   misure   di  protezione
     temporanea,  disposte  ai sensi del decreto legislativo 7 aprile
     2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
  c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

	        
	      
                          Art. 29-bis (16)
           (( Ricongiungimento familiare dei rifugiati ))

  ((  1.  Lo  straniero  al  quale e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato  puo'  richiedere  il  ricongiungimento  familiare  per  le
medesime  categorie  di  familiari  e  con la stessa procedura di cui
all'articolo  29.  Non  si applicano, in tal caso, le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 3.
  2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta
inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,
rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di
certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'
essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare
l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da
documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'
essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
  3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito
l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado. ))

	        
	      
                     Art. 30 (5) (15) (16) (18)
             Permesso di soggiorno per motivi familiari
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

  1.  Fatti  salvi  i  casi  di  rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno,   il   permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  e'
rilasciato:
    a)  allo  straniero  che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al  seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
    b)  agli  stranieri  regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno  un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello
Stato  con  cittadini  italiani  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
    c)  al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei  requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno  Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso  del  familiare  e'  convertito in permesso di soggiorno per
motivi  familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla  data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno originariamente
posseduto  dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde  dal  possesso  di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
    d)  al  genitore  straniero,  anche  naturale, di minore italiano
residente  in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
  1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b),   e'   immediatamente  revocato  qualora  sia  accertato  che  al
matrimonio  non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che dal
matrimonio  sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso  di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a),
e'  rigettata  e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo
di  permettere  all'interessato  di  soggiornare nel territorio dello
Stato.
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai  servizi  assistenziali,  l'iscrizione  a  corsi  di  studio  o di
formazione  professionale,  l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo  svolgimento  di  lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi familiari ha la stessa
durata  del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30 ))
  5.  In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento  e  in  caso di separazione legale o di scioglimento
del  matrimonio  o,  per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno,  al  compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso
di   soggiorno   puo'   essere  convertito  in  permesso  per  lavoro
subordinato,  per  lavoro  autonomo  o  per studio, fermi i requisiti
minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
  6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del  permesso  di  soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto  all'unita'  familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il
quale  provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile.  Il decreto che
accoglie  il  ricorso  puo'  disporre  il rilascio del visto anche in
assenza  del  nulla  osta.  Gli  atti del procedimento sono esenti da
imposta  di  bollo  e  di  registro  e  da  ogni altra tassa. L'onere
derivante  dall'applicazione  del  presente comma e' valutato in lire
150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

	        
	      
                               Art. 31
                 (Disposizioni a favore dei minori)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
  1. Il  figlio  minore  dello  straniero  con  questi  convivente  e
regolarmente  soggiornante  e'  iscritto  nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di  entrambi  i  genitori  fino  al
compimento  del  quattordicesimo  anno  di eta' e segue la condizione
giuridica  del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la   piu'
favorevole  tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi  dell'articolo
4  della  legge  4  maggio  1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno  dello  straniero  al  quale  e'
affidato  e  segue  la  condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal  territorio  dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione.
  2. Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'  al  minore
iscritto  nel  permesso  di  soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido  fino  al  compimento  della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
  3.  Il  Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle  condizioni  di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un  periodo
di  tempo  determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare
i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita'  del
familiare   incompatibili  con  le  esigenze  del  minore  o  con  la
permanenza  in  Italia.  I   provvedimenti   sono   comunicati   alla
rappresentanza   diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.
  4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere  disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

	        
	      
                            Art. 32 (5)(28)
               Disposizioni concernenti minori affidati
                   al compimento della maggiore eta'
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

    1.  Al  compimento  della  maggiore  eta', allo straniero nei cui
  confronti  sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo
  29,  commi  1  e  2, (( e, fermo restando quanto previsto dal comma
  1-bis,  ai minori che sono stati affidati )) ai sensi dell'articolo
  2  della  legge  4  maggio  1983, n. 184, puo' essere rilasciato un
  permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di
  lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
  permesso  di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
  dei requisiti di cui all'articolo 23.
    1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
  rilasciato  per  motivi  di  studio, di accesso al lavoro ovvero di
  lavoro  subordinato  o autonomo, al compimento della maggiore eta',
  sempreche'  non  sia  intervenuta  una decisione del Comitato per i
  minori  stranieri  di  cui all'articolo 33, ai minori stranieri non
  accompagnati  ((  , affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
  maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, )) che siano stati
  ammessi  per  un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
  integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato
  che  abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
  registro  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
  ai   sensi  dell'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
    1-ter.  L'ente  gestore dei progetti deve garantire e provare con
  idonea  documentazione,  al  momento  del compimento della maggiore
  eta'  del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato
  si  trova  sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
  seguito  il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'
  di  un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita'
  lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla
  legge  italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche
  se non ancora iniziato.
    1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
  del  presente  articolo  e'  portato  in  detrazione dalle quote di
  ingresso  definite  annualmente  nei decreti di cui all'articolo 3,
  comma 4.

	        
	      
                             Art. 33 (2)
                  (Comitato per i minori stranieri)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
  1.  Al  fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio dello Stato e di
coordinare   le   attivita'   delle  amministrazioni  interessate  e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti  dei  ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia  e  giustizia,  del  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione   nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  da  un
rappresentante   dell'Unione   province   d'Italia  (UPI)  e  da  due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
  ((  2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  da  lui  delegato,  sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno  e  di  grazia  e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato  di  cui  al  comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,  ratificata  e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
  a)  le  regole  e  le  modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio  dello  Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza  temporanea  promossi  da  enti,  associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
  b)   le   modalita'   di   accoglienza  dei  minori  stranieri  non
accompagnati  presenti  nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita'  dei  servizi  sociali  degli  enti  locali  e i compiti di
impulso  e  di  raccordo  del  Comitato  di  cui  al  comma  1 con le
amministrazioni  interessate  ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito  e  del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.".
  2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio  del  minore straniero non
accompagnato  per  le  finalita'  di  cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello  stesso  minore  un  procedimento  giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. ))
  3.  Il  Comitato  si  avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza,  del  personale  e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli  affari  sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.

	        
	      
                               Art. 34
                    (Assistenza per gli stranieri
              iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
  1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale  e
hanno  parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto  ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene   all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
  a)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti che abbiano in corso
     regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o
     siano iscritti nelle liste di collocamento;
  b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
     rinnovo  del  titolo  di  soggiorno, per lavoro subordinato, per
     lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo  politico,  per
     asilo  umanitario,  per richiesta di asilo, per attesa adozione,
     per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  2. L'assistenza sanitaria spetta altresi'  ai  familiari  a  carico
regolarmente  soggiornanti.  Nelle  more  dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale e'  assicurato  fin  dalla  nascita  il  medesimo
trattamento dei minori iscritti.
  3.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio  e  maternita'  mediante  stipula  di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,   valida   sul   territorio   nazionale,  ovvero  mediante
iscrizione  al  servizio  sanitario  nazionale  valida  anche  per  i
familiari  a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo  di  partecipazione  alle  spese  un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i  cittadini  italiani,  sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e  all'estero.  L'ammontare  del  contributo  e'
determinato  con  decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
  4. L'iscrizione volontaria al  servizio  sanitario  nazionale  puo'
essere altresi' richiesta:
  a)  dagli  stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
     soggiorno per motivi di studio;
  b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati  alla  pari,
     ai  sensi  dell'accordo  europeo  sul  collocamento  alla  pari,
     adottato a Strasburgo il 24 novembre  1969,  ratificato  e  reso
     esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
  5.  I  soggetti  di  cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione  al  servizio   sanitario   nazionale,   a   titolo   di
partecipazione  alla  spesa,  un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui  al  comma
3.
  6.  Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a)
e b) non e' valido per i familiari a carico.
  7. Lo straniero  assicurato  al  servizio  sanitario  nazionale  e'
iscritto  nella  azienda  sanitaria  locale  del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

	        
	      
Art. 35
               (Assistenza sanitaria per gli stranieri
            non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
  1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri  non
iscritti  al  Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento  di  tali  prestazioni,  le  tariffe
determinate  dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni.
  2.  Restano  salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati  e  accordi
internazionali    bilaterali    o   multilaterali   di   reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
  3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno,  sono
assicurate,   nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
  a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
     di  trattamento  con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
     29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del  decreto
     del  Ministro  della  sanita'  6  marzo  1995,  pubblicato nella
     Gazzetta Ufficiale n. 87  del  13  aprile  1995,  a  parita'  di
     trattamento con i cittadini italiani;
  b)   la   tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
     Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
     ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
     n.  176;
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
     di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  d) gli interventi di profilassi internazionale;
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
     eventuale bonifica dei relativi focolai.
  4.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico  dei  richiedenti  qualora   privi   di   risorse   economiche
sufficienti,  fatte  salve  le  quote  di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
  5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero  non
in  regola  con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo
di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui  sia  obbligatorio
il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.
  6.  Fermo  restando  il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico  del  Ministero  dell'interno,
agli  oneri  recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3,  nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse   economiche
sufficienti,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.

	        
	      
                               Art. 36
               (Ingresso e soggiorno per cure mediche)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
  1. Lo straniero che intende  ricevere  cure  mediche  in  Italia  e
l'eventuale  accompagnatore  possono  ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo  permesso  di  soggiorno.  A  tale  fine  gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data  di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono   attestare   l'avvenuto   deposito  di  una  somma  a  titolo
cauzionale, tenendo conto del  costo  presumibile  delle  prestazioni
sanitarie  richieste,  secondo modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di  vitto
e  alloggio  per  l'accompagnatore  e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o  di  rilascio  o
rinnovo  del  permesso puo' anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
  2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso  di
soggiorno  per  cure  mediche  e'  altresi' consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero
degli  affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le aziende
ospedaliere,  tramite  le  regioni,  sono  rimborsate   delle   spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico  ed  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia di profilassi
internazionale.

	        
	      
                               Art. 37
                      (Attivita' professionali)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
  1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in  possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio  delle  professioni,  e'  consentita,  in  deroga  alle
disposizioni che prevedono il requisito della  cittadinanza  italiana
entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o,  nel
caso  di  professioni  sprovviste  di  albi,  l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti,  secondo  quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o  elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della
deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai  corsi
di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
  2.   Le   modalita',  le  condizioni  ed  i  limiti  temporali  per
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   professioni   e   per   il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in  Italia  sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli  saranno  definite  dai
Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   sentiti   gli   Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
  3.  Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono  iscriversi  agli  Ordini,  Collegi  ed
elenchi   speciali   nell'ambito   delle   quote   definite  a  norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali  massime  di  impiego
definite  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal regolamento di
attuazione.
  4. In caso  di  lavoro  subordinato  e'  garantita  la  parita'  di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

	        
	      
                               Art. 38
       (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  sono  soggetti
all'obbligo  scolastico;  ad  essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso  ai  servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
  2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle  Regioni  e  dagli  enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi  corsi  ed  iniziative  per  l'apprendimento  della   lingua
italiana.
  3.  La  comunita'  scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del  rispetto  reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e  favorisce  iniziative  volte  alla  accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla  realizzazione  di  attivita'
interculturali comuni.
  4.  Le  iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla  base  di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e   di   una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
  5.Le istituzioni scolastiche,  nel  quadro  di  una  programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
  a)  l'accoglienza  degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
     mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
     elementari e medie;
  b)  la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per   gli
     stranieri   adulti   regolarmente   soggiornanti  che  intendano
     conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
  c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
     nel Paese di provenienza al fine del  conseguimento  del  titolo
     dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
  d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
  e)  la  realizzazione  di  corsi di formazione, anche nel quadro di
     accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
  6. Le regioni,  anche  attraverso  altri  enti  locali,  promuovono
programmi  culturali  per  i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti  universitari.
Analogamente  a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e per i figli degli emigrati italiani che  tornano  in  Italia,  sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di
origine.
  7.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le  disposizioni  di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
  a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali
     e  locali,  con particolare riferimento all'attivazione di corsi
     intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione  ed
     aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
     scuole  di  ogni  ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
     dei programmi di insegnamento;
  b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio  e  degli
     studi    effettuati   nei   paesi   di   provenienza   ai   fini
     dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei  criteri   e   delle
     modalita'   di   comunicazione  con  le  famiglie  degli  alunni
     stranieri,  anche   con   l'ausilio   di   mediatori   culturali
     qualificati;
  c)  dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
     stranieri provenienti dall'estero,  per  la  ripartizione  degli
     alunni  stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
     attivita' di sostegno linguistico;
  d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e
     5.

	        
	      
                        Art. 39 (5) (11) (20)
                 Accesso ai corsi delle universita'
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

  1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi  per  il  diritto  allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento  tra  lo  straniero e il cittadino italiano, nei limiti e
con le modalita' di cui al presente articolo.
  2.  Le  universita',  nella  loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita'    finanziarie,    assumono    iniziative   volte   al
conseguimento  degli  obiettivi  del  documento  programmatico di cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari  di  cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n.
341,  tenendo  conto  degli  orientamenti  comunitari  in materia, in
particolare   riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di  studenti
universitari  stranieri,  stipulando  apposite  intese con gli atenei
stranieri   per   la   mobilita'  studentesca,  nonche'  organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
  3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli  adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
   visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio
   anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di
   copertura  economica  da  parte  di  enti  o  cittadini italiani o
   stranieri  regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
   luogo  della  dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti
   di sostentamento da parte dello studente straniero;
(( b)  la  rinnovabilita'  del  permesso  di  soggiorno per motivi di
   studio,  anche  ai  fini della prosecuzione del corso di studi con
   l'iscrizione  ad un corso di laurea diverso da quello per il quale
   lo    straniero   ha   fatto   ingresso,   previa   autorizzazione
   dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato
   o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; ))
c) l'erogazione  di  borse  di  studio, sussidi e premi agli studenti
   stranieri,  anche  a partire da anni di corso successivi al primo,
   in  coordinamento  con  la  concessione delle provvidenze previste
   dalla   normativa  vigente  in  materia  di  diritto  allo  studio
   universitario e senza obbligo di reciprocita';
d) i  criteri  per  la  valutazione  della condizione economica dello
   straniero  ai  fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla
   concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
   intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
  4.  In  base  alle  norme  previste  dal  presente  articolo  e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle  universita',  e'  disciplinato  annualmente,  con  decreto del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro  dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi  di  soggiorno  per  l'accesso  all'istruzione universitaria
degli  studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e'  trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere delle
Commissioni   competenti   per  materia  che  si  esprimono  entro  i
successivi trenta giorni.
  ((  4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno
per  studio  rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in  quanto  iscritto  ad  un  corso universitario o ad un istituto di
insegnamento  superiore,  puo'  fare ingresso in Italia per soggiorni
superiori  a  tre  mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi  gia'  iniziati  nell'altro  Stato  o  per  integrarli  con  un
programma  di  studi  ad  esso  connessi,  purche'  abbia i requisiti
richiesti  per  il  soggiorno  ai  sensi  del  presente testo unico e
qualora congiuntamente:
a) partecipi  ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con
   lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per
   motivi  di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per
   almeno due anni;
b) corredi   la   richiesta  di  soggiorno  con  una  documentazione,
   proveniente  dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel
   quale  ha  svolto  il  corso  di  studi,  che attesti che il nuovo
   programma  di  studi  da  svolgere  in  Italia  e'  effettivamente
   complementare al programma di studi gia' svolto.
  4-ter.  Le  condizioni  di  cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste  qualora  il  programma  di  studi  dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. ))
  5.  E'  comunque  consentito l'accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni
con  gli  studenti  italiani,  agli  stranieri  titolari  di carta di
soggiorno,  ovvero  di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per  lavoro  autonomo,  per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo  umanitario,  o  per  motivi  religiosi,  ovvero agli stranieri
regolarmente  soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio  superiore  conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,
ovunque  residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere  o  internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di
normative  speciali  per  il  riconoscimento  dei  titoli di studio e
soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per  l'ingresso  per
studio.

	        
	      
                          Art. 39-bis (20)
                      (( Soggiorno di studenti,
            scambio di alunni, tirocinio professionale ))

  (( 1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo  le  modalita'  stabilite  nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri:
a) maggiori  di  eta'  ammessi  a  frequentare  corsi di studio negli
   istituti  di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione
   e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini
   formativi   nell'ambito  del  contingente  annuale  stabilito  con
   decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i
   Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
   permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
   autonome  di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29
   agosto 1997, n. 281;
c) minori  di  eta'  non  inferiore  a  quindici  anni in presenza di
   adeguate forme di tutela;
d) minori  di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a
   programmi  di  scambio  o  di  iniziative  culturali approvati dal
   Ministero  degli  affari  esteri,  dal  Ministero  della  pubblica
   istruzione,  dal  Ministero dell'universita' e della ricerca o dal
   Ministero  per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di
   corsi  di  studio  presso  istituti  e scuole secondarie nazionali
   statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. ))

	        
	      
                             Art. 40 (5)
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

  1.  Le  regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con   le   associazioni   e   le   organizzazioni   di  volontariato,
predispongono  centri  di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture  ospitanti  cittadini  italiani  o cittadini di altri Paesi
dell'Unione  europea,  stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi  dal  turismo,  che  siano  temporaneamente impossibilitati a
provvedere  autonomamente  alle  proprie  esigenze  alloggiative e di
sussistenza. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
  1-bis.  L'accesso  alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli  stranieri  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione europea che
dimostrino  di  essere  in  regola  con  le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia. ))
  2.   I   centri   di   accoglienza   sono   finalizzati  a  rendere
autosufficienti  gli  stranieri  ivi  ospitati  nel  piu' breve tempo
possibile.  I  centri  di  accoglienza  provvedono, ove possibile, ai
servizi   sociali   e  culturali  idonei  a  favorire  l'autonomia  e
l'inserimento   sociale   degli  ospiti.  Ogni  regione  determina  i
requisiti  gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
  3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che,   anche   gratuitamente,   provvedono  alle  immediate  esigenze
alloggiative  ed  alimentari,  nonche', ove possibile, all'offerta di
occasioni  di  apprendimento  della  lingua  italiana,  di formazione
professionale,  di  scambi  culturali  con la popolazione italiana, e
all'assistenza  socio-sanitaria  degli  stranieri  impossibilitati  a
provvedervi  autonomamente  per  il  tempo strettamente necessario al
raggiungimento  dell'autonomia  personale  per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
  4.  Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali,   collettivi  o  privati,  predisposti,  secondo  i  criteri
previsti  dalle  leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli  stranieri  o  da  associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato  ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato,  aperte  ad  italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una  sistemazione  alloggiativa  dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate,  nell'attesa  del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.
  6.  Gli  stranieri  titolari  di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale   e   che   esercitano  una  regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in
condizioni  di  parita'  con  i  cittadini  italiani, agli alloggi di
edilizia  residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie  sociali  eventualmente  predisposte  da ogni regione o dagli
enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al
credito  agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. ))

	        
	      
                               Art. 41
                        (Assistenza sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
  1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non  inferiore  ad  un  anno,  nonche'  i  minori
iscritti  nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza  sociale,  incluse  quelle  previste  per  coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

	        
	      
                             Art. 42 (2)
                  (Misure di integrazione sociale)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
               legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie  competenze,  anche  in collaborazione con le associazioni di
stranieri  e  con  le  organizzazioni  stabilmente  operanti  in loro
favore,  nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
  a) ((  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti presenti
     nell'organismo   di  cui  al  comma  3  e  rappresentanti  delle
     associazioni     che    svolgono    attivita'    particolarmente
     significative   nel  settore  dell'immigrazione  in  numero  non
     inferiore a dieci; ))
  b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
     degli   stranieri   nella   societa'   italiana  in  particolare
     riguardante   i  loro  diritti  e  i  loro  doveri,  le  diverse
     opportunita'  di integrazione e crescita personale e comunitaria
     offerte  dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
     nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese
     di origine;
  c) la  conoscenza  e la valorizzazione delle espressioni culturali,
     ricreative,  sociali,  economiche  e  religiose  degli stranieri
     regolarmente   soggiornanti  in  Italia  e  ogni  iniziativa  di
     informazione  sulle  cause  dell'immigrazione  e  di prevenzione
     delle   discriminazioni   razziali   o  della  xenofobia,  anche
     attraverso  la  raccolta  presso  le  biblioteche  scolastiche e
     universitarie,  di  libri,  periodici  e  materiale  audiovisivo
     prodotti  nella  lingua  originale  dei  Paesi  di origine degli
     stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
  d) la  realizzazione  di  convenzioni con associazioni regolarmente
     iscritte   nel   registro  di  cui  al  comma  2  per  l'impiego
     all'interno  delle  proprie  strutture di stranieri, titolari di
     carta  di  soggiorno  o  di  permesso di soggiorno di durata non
     inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al
     fine  di  agevolare  i rapporti tra le singole amministrazioni e
     gli  stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
     linguistici e religiosi;
  e) l'organizzazione  di  corsi di formazione, ispirati a criteri di
     convivenza  in  una  societa' multiculturale e di prevenzione di
     comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o  razzisti, destinati
     agli  operatori  degli  organi  e  uffici  pubblici e degli enti
     privati   che  hanno  rapporti  abituali  con  stranieri  o  che
     esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
  2.  Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e'  istituito  presso la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
  3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali,   allo  scopo  di  individuare,  con  la  partecipazione  dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli  che  impediscono  l'effettivo  esercizio  dei diritti e dei
doveri  dello  straniero,  e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia  e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento.
I1  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione di
attivita'  volte  a  favorire  la partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
del presente testo unico.
  4.  Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni   nazionali   maggiormente   attivi   nell'assistenza  e
nell'integrazione  degli  immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e
del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma
6,  nonche'  dell'esame  delle problematiche relative alla condizione
degli  stranieri  immigrati,  e'  istituita  presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati  e  delle  loro  famiglie,  presieduta  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  o  da  un  Ministro  da lui delegato. Della
Consulta  sono  chiamati  a far parte, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
    a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti  presenti
     nell'organismo di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
  b) rappresentanti  ((  degli stranieri )) extracomunitari designati
     dalle  associazioni  piu' rappresentative operanti in Italia, in
     numero non inferiore a sei;
    c)   rappresentanti   designati  dalle  confederazioni  sindacali
     nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
    d)   rappresentanti   designati  dalle  organizzazioni  sindacali
     nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
     numero non inferiore a tre;
    e) (( otto )) esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
     lavoro  e  della  previdenza sociale, della pubblica istruzione,
     dell'interno,  ((  di grazia e giustizia )) degli affari esteri,
     delle  finanze  e  dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e
     delle pari opportunita';
    f)  ((  otto  rappresentanti  delle  autonomie locali, di cui due
     designati  dalle  regioni,  uno  dall'Associazione nazionale dei
     comuni  italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane
     (UPI)  e  quattro  dalla  Conferenza unificata di cui al decreto
     legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ))
    g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
     lavoro (CNEL).
  ((   g-bis)  esperti  dei  problemi dell'immigrazione in numero non
     superiore a dieci. ))
  5.  Per  ogni  membro  effettivo  della  Consulta  e'  nominato  un
supplente.
  6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia
con  quanto  disposto  al  comma  4, lettere a), b), c), d) e g), con
competenza  nelle  materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi  dello  Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
  7.   Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
  8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di  cui  al  presente  articolo  e  dei  supplenti  e'  gratuita, con
esclusione  del  rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro
che  non  siano  dipendenti  della  pubblica  amministrazione  e  non
risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

	        
	      
                               Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
  1. Ai fini del  presente  capo,  costituisce  discriminazione  ogni
comportamento   che,  direttamente  o  indirettamente,  comporti  una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il  colore,  l'ascendenza  o  l'origine  nazionale   o   etnica,   le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di  distruggere  o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parita',  dei  diritti  umani  e  delle
liberta'   fondamentali   in  campo  politico  economico,  sociale  e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
  2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
  a) il pubblico  ufficiale  o  la  persona  incaricata  di  pubblico
     servizio   o  la  persona  esercente  un  servizio  di  pubblica
     necessita' che  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  compia  od
     ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto
     a  causa  della sua condizione di straniero o di appartenente ad
     una determinata  razza,  religione,  etnia  o  nazionalita',  lo
     discriminino ingiustamente;
  b)  chiunque  imponga  condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
     fornire beni o servizi offerti  al  pubblico  ad  uno  straniero
     soltanto  a  causa  della  sua  condizione  di  straniero  o  di
     appartenente  ad  una  determinata  razza,  religione,  etnia  o
     nazionalita';
  c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o
     si  rifiuti  di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
     all'istruzione, alla formazione e ai servizi  sociali  e  socio-
     assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
     soltanto  in  ragione  della  sua  condizione  di straniero o di
     appartenente  ad  una  determinata  razza,  religione,  etnia  o
     nazionalita';
  d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
     un'attivita'   economica   legittimamente   intrapresa   da  uno
     straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia,  soltanto  in
     ragione  della  sua condizione di straniero o di appartenente ad
     una  determinata   razza,   confessione   religiosa,   etnia   o
     nazionalita';
  e)  il  datore  di  lavoro  o  i  suoi  preposti  i quali, ai sensi
     dell'articolo 15 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  come
     modificata  e  integrata  dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e
     dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano  qualsiasi  atto  o
     comportamento    che    produca   un   effetto   pregiudizievole
     discriminando, anche indirettamente,  i  lavoratori  in  ragione
     della  loro  appartenenza  ad  una  razza, ad un gruppo etnico o
     linguistico, ad una confessione religiosa, ad una  cittadinanza.
     Costituisce    discriminazione    indiretta   ogni   trattamento
     pregiudizievole  conseguente   all'adozione   di   criteri   che
     svantaggino  in  modo  proporzionalmente  maggiore  i lavoratori
     appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato  gruppo
     etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o
     ad  una  cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
     svolgimento dell'attivita' lavorativa.
  3. Il presente articolo e l'articolo 44  si  applicano  anche  agli
atti  xenofobi,  razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri  Stati  membri
dell'Unione europea presenti in Italia.

	        
	      
                             Art. 44 (5)
               Azione civile contro la discriminazione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

  1.   Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica
amministrazione  produce  una  discriminazione  per  motivi razziali,
etnici,  nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte,
ordinare  la  cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni  altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
  2.   La   domanda   si   propone   con  ricorso  depositato,  anche
personalmente  dalla  parte,  nella  cancelleria  del (( tribunale in
composizione monocratica )) del luogo di domicilio dell'istante.
  3.  Il  ((  tribunale  in  composizione  monocratica )), sentite le
parti,  omessa  ogni  formalita'  non  essenziale al contraddittorio,
procede  nel  modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili   in   relazione   ai   presupposti   e  ai  fini  del
provvedimento richiesto.
  4.  Il  ((  tribunale  in  composizione monocratica )) provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda,  emette  i  provvedimenti  richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
  5.  Nei casi di urgenza il (( tribunale in composizione monocratica
))  provvede  con  decreto  motivato,  assunte, ove occorra, sommarie
informazioni.  In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione  delle parti davanti a se entro un termine non superiore
a  quindici  giorni assegnando all'istante un termine non superiore a
otto  giorni  per  la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza   il   ((  tribunale  in  composizione  monocratica  )),  con
ordinanza,  conferma,  modifica  o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
  6.   Contro  i  provvedimenti  del  ((  tribunale  in  composizione
monocratica  ))  e'  ammesso  reclamo al tribunale nei termini di cui
all'articolo  739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile.
  7.  Con  la  decisione  che  definisce  il giudizio il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
  8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del (( tribunale in
composizione monocratica )) di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti
del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.
  9.  Il  ricorrente,  al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno  del  comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo  etnico  o  linguistico,  della  provenienza geografica, della
confessione  religiosa  o della cittadinanza puo' dedurre elementi di
fatto  anche  a  carattere  statistico  relativi  alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti,  alla  progressione  in  carriera  e  ai licenziamenti
dell'azienda  interessata.  Il  giudice  valuta  i  fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
  10.  Qualora  il  datore  di  lavoro  ponga  in essere un atto o un
comportamento  discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in  cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto i
lavoratori   lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'  essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentativi  a livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza  che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di  definire,  sentiti  i  predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
  11.  Ogni  accertamento  di  atti o comportamenti discriminatori ai
sensi  dell'articolo  43  posti in essere da imprese alle quali siano
stati  accordati  benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle  regioni,  ovvero  che  abbiano  stipulato contratti di appalto
attinenti   all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o  di
forniture,   e'   immediatamente   comunicato  dal  ((  tribunale  in
composizione  monocratica  )),  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento  di  attuazione,  alle  amministrazioni  pubbliche o enti
pubblici  che  abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le  agevolazioni  finanziarie  o  creditizie,  o  dell'appalto.  Tali
amministrazioni  o enti revocano il beneficio e, nei casi piu' gravi,
dispongono  l'esclusione  del  responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore  concessione  di  agevolazioni  finanziarie  o  creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto.
  12.  Le  regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con  le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione  delle  norme  del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

	        
	      
                               Art. 45
            (Fondo nazionale per le politiche migratorie)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito  il
Fondo   nazionale   per   le   politiche   migratorie,  destinato  al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42  e
46,  inserite  nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni.  La  dotazione  del  Fondo,  al
netto  delle  somme  derivanti  dal  contributo di cui al comma 3, e'
stabilita in lire 12.500 milioni per  l'anno  1997,  in  lire  58.000
milioni  per  l'anno  1998  e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978,
n.   468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Al  Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti  da  contributi  e  donazioni
eventualmente   disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,  anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea,  che  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo.  Il  Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  interessati.
Il   regolamento   di  attuazione  disciplina  le  modalita'  per  la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
  2. Lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni  adottano,  nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con  particolare  riguardo  all'effettiva   e   completa   attuazione
operativa  del  presente testo unico e del regolamento di attuazione,
alle attivita' culturali, formative, informative, di  integrazione  e
di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo
i  criteri  e  le  modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
  3.  Con  effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge 6 marzo 1998, n. 40,  e  comunque  da  data  non
successiva  al  1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti
dal gettito del contributo di cui all'articolo  13,  comma  2,  della
legge  30  dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle
politiche del  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Con  effetto  dal  mese
successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare  delle  predette
somme.   A   tal  fine  le  predette  somme  sono  versate  dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

	        
	      
                             Art. 46 (2)
           (Commissione per le politiche di integrazione)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
  2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai  fini  dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale
sullo  stato  di  attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche  nonche'  di  fornire  risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti  le  politiche  per l'immigrazione, interculturali, e gli
interventi contro il razzismo.
  3.  La  Commissione  e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali (( e del Dipartimento per le pari opportunita'
))  della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli
affari  esteri, dell'interno, (( di grazia e giustizia ))del lavoro e
della  previdenza  sociale, della sanita', della pubblica istruzione,
nonche'  da  un  numero  massimo  di  dieci  esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei
problemi  dell'immigrazione,  nominati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Ministro  per la solidarieta'
sociale.  Il  presidente della commissione e' scelto tra i professori
universitari  di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato
in  posizione  di  fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.  Possono  essere  invitati  a partecipare alle sedute della
commissione  i  rappresentanti  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  della  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di
altre  amministrazioni  pubbliche  interessate  a  singole  questioni
oggetto di esame.
  4.   Con   il   decreto   di   cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  nonche'  i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della  commissione  e  ad  esperti  dei  quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
  5.  Entro  i  limiti  dello  stanziamento  annuale  previsto per il
funzionamento  della  commissione dal decreto di cui all'articolo 45,
comma  1,  la  Commissione  puo'  affidare l'effettuazione di studi e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori  mediante  convenzioni  deliberate  dalla  commissione  e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
  6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo'
avvalersi  della  collaborazione  di  tutte  le amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.

	        
	      
                               Art. 47
                            (Abrogazioni)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo  unico,  sono
abrogati:
  a)  gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
     pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,
     n.  773;
  b)  le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986,  n. 943, ad
     eccezione dell'art. 3;
  c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
  a)  l'articolo  151  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
     sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
  c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
  d)  l'articolo  5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
     30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con  modificazioni,  dalla
     legge 29 febbraio 1980, n 33;
  e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
     416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio
     1990, n.  39;
  f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
  g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo
     16 aprile 1994, n. 297.
  3 All'art. 20, comma 2,  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,
restano soppresse le parole:
  "sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
  multilaterali  di  reciprocita'  tra  la  Repubblica italiana e gli
  Stati  di  origine  degli  studenti,   fatte   salve   le   diverse
  disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi
  in via di sviluppo".
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo unico  sono  abrogate  le  disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo
unico  18  giugno  1941,  n.  773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

	        
	      
                               Art. 48
                       (Copertura finanziaria)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
  1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998  e  1999,
si provvede:
  a)  quanto  a  lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
     milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante  riduzione
     dello  stanziamento  iscritto  ai  fini  del  bilancio triennale
     1997-1999  al  capitolo  6856  dello  stato  di  previsione  del
     Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
     economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente  utilizzando,
     quanto  a  lire  22.500  milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
     milioni per ciascuno degli anni 1998  e  1999,  l'accantonamento
     relativo  al  Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni
     per ciascuno degli anni 1998 e  1999  l'accantonamento  relativo
     alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
     milioni  per  ciascuno  degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
     relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto  a  lire
     5.000   milioni   per   ciascuno   degli   anni   1998  e  1999,
     l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
  b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,  1998
     e  1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
     del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001  dello  stato
     di  previsione  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
     programmazione   economica   per   l'anno   1997,   allo   scopo
     parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
     dell'interno.
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
          Nota all'art. 48:
            - Per l'argomento della legge 6 marzo  1998,  n.  40,  v.
          nelle note dell'art. 1.
           fo on

	        
	      
                             Art. 49 (2)
               (( Disposizioni finali e transitorie ))
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
  1.  Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998,  n.  40,  del  presente  testo  unico  si  provvede a dotare le
questure  che  ancora  non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche  necessarie  per  la  trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie
per   assicurare  il  collegamento  tra  le  questure  e  il  sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
  ((  1-bis.  Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge 6 marzo
1998,  n.  40,  in  possesso  dei  requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione  dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3,  comma  4,  in  attuazione  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con  le  modalita'  e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui   all'articolo  3,  comma  4,  restano  disciplinati  secondo  le
modalita'  ivi  previste.  In  mancanza  dei  requisiti richiesti per
l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  si  applicano  le  misure
previste dal presente testo unico. ))
  2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire  8.000  milioni  per  l'anno  1998,  si  provvede a carico delle
risorse  di  cui  all'articolo  48  e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
  ((    2-bis.   Per   il   perfezionamento   delle   operazioni   di
identificazione  delle  persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria adotta modalita' di effettuazione
dei  rilievi  segnaletici  conformi  a  quelle  gia'  in  atto per le
questure  e  si  avvale  delle  procedure  definite  d'intesa  con il
Dipartimento della pubblica sicurezza. ))
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998
                              SCALFARO
                                    PRODI,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    TURCO,     Ministro     per    la
                                  solidarieta' sociale
                                    DINI,   Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                    NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                    FLICK,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
                                    CIAMPI,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                    BINDI, Ministro della sanita'
                                    BERLINGUER,     Ministro    della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                    BASSANINI,    Ministro   per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
  Visto, il Guardasigilli: FLICK