DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007 , n. 30
Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29 aprile  2004,  relativa  al diritto dei cittadini
dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo   a   recepire   la  citata  direttiva  2004/38/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  circolazione  e  soggiorno dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia  e  delle  finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto legislativo disciplina:
    a) le  modalita'  d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso  e  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  da  parte  dei
cittadini  dell'Unione  europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    b) il  diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei   cittadini   dell'Unione   europea   e   dei  familiari  di  cui
all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    c) le  limitazioni  ai  diritti  di  cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

	        
	      
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «cittadino   dell'Unione»:   qualsiasi   persona   avente   la
cittadinanza di uno Stato membro;
    b) «familiare»:
      1) il coniuge;
      2)  il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione  registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
      3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
      4)  gli  ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
    c) «Stato  membro  ospitante»:  lo  Stato  membro  nel  quale  il
cittadino  dell'Unione  si  reca  al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.

	        
	      
                               Art. 3.
                           Aventi diritto
  1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione  che  si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello  di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi
dell'articolo 2,  comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo.
  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di   soggiorno   dell'interessato,   lo   Stato   membro   ospitante,
conformemente  alla  sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e
il soggiorno delle seguenti persone:
    a) ogni  altro  familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
definito  all'articolo 2,  comma 1,  lettera b),  se  e'  a  carico o
convive,  nel  paese  di  provenienza,  con  il cittadino dell'Unione
titolare  del  diritto  di  soggiorno  a titolo principale o se gravi
motivi  di  salute  impongono che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
    b) il   partner  con  cui  il  cittadino  dell'Unione  abbia  una
relazione  stabile  debitamente  attestata  dallo Stato del cittadino
dell'Unione.
  3.  Lo  Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione  personale  e  giustifica  l'eventuale  rifiuto  del  loro
ingresso o soggiorno.

	        
	      
                               Art. 4.
       Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto  di  lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell'Unione.
  2.  Per  i  soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero  interdetti  o  inabilitati,  il  diritto  di  circolazione e'
esercitato  secondo  le  modalita' stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.

	        
	      
                             Art. 5. (1)
                         Diritto di ingresso
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma  in  possesso  di  un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale.
  2.  I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati  all'obbligo  del  visto  d'ingresso, nei casi in cui e'
richiesto.  Il  possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo
10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
  3.  I  visti  di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita' rispetto alle altre richieste.
  4.  Nei  casi  in  cui  e'  esibita  la  carta  di soggiorno di cui
all'articolo  10  non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto  del  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea.
  5.  Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di
un  suo  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto  dei  documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire  i  documenti  necessari  ovvero  dimostra con altra idonea
documentazione,  secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.
  ((5-bis.  In  ragione  della  prevista durata del suo soggiorno, il
cittadino  dell'Unione  o  il  suo  familiare  puo' presentarsi ad un
ufficio  di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio
nazionale,  secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
tale  dichiarazione  di  presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.))

	        
	      
                               Art. 6.
                Diritto di soggiorno fino a tre mesi
  1.  I  cittadini  dell'Unione  hanno  il diritto di soggiornare nel
territorio  nazionale  per  un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna  condizione  o  formalita',  salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza.
  2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
  3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali conformi ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i  cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite,   sono   tenuti  ai  medesimi  adempimenti  richiesti  ai
cittadini italiani.

	        
	      
                               Art. 7.
      Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
  1.   Il   cittadino  dell'Unione  ha  diritto  di  soggiornare  nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
    a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
    b) dispone  per  se'  stesso  e per i propri familiari di risorse
economiche   sufficienti,   per  non  diventare  un  onere  a  carico
dell'assistenza  sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
    c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per  seguirvi  come  attivita'  principale  un  corso  di  studi o di
formazione  professionale  e  dispone,  per se' stesso e per i propri
familiari,  di  risorse  economiche sufficienti, per non diventare un
onere  a  carico  dell'assistenza  sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra  idonea  documentazione,  e  di un'assicurazione sanitaria o di
altro   titolo  idoneo  che  copra  tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale;
    d) e'  familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge  un  cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c).
  2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari
non  aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono   nel  territorio  nazionale  il  cittadino  dell'Unione,
purche'   questi   risponda   alle  condizioni  di  cui  al  comma 1,
lettere a), b) o c).
  3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo
sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
    a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
    b) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata  dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un
anno  nel  territorio  nazionale  ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego,  ovvero  ha  reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma  1,  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n.  297,  che  attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa;
    c) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore  ad  un  anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i
primi  dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto
presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui  all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  In  tale caso, l'interessato
conserva  la  qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
    d) segue  un  corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione  involontaria,  la  conservazione  della  qualita'  di
lavoratore  subordinato  presuppone  che  esista  un collegamento tra
l'attivita'  professionale  precedentemente  svolta  e  il  corso  di
formazione seguito.

	        
	      
                               Art. 8.
              Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
                      del diritto di soggiorno
  1.  Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli  articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione
monocratica  del  luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede,
sentito  l'interessato,  nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.

	        
	      
                               Art. 9.
                      Formalita' amministrative
           per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
  1.  Al  cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della  popolazione  residente,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  2.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma 1, l'iscrizione e' comunque
richiesta   trascorsi   tre   mesi  dall'ingresso  ed  e'  rilasciata
immediatamente  una  attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
  3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di  cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
    a) l'attivita'  lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione   e'   richiesta   ai  sensi  dell'articolo 7,  comma 1,
lettera a);
    b) la  disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per  i  propri  familiari,  secondo i criteri di cui all'articolo 29,
comma 3,  lettera b),  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo  comunque  denominato  idoneo  a  coprire  tutti  i rischi nel
territorio   nazionale,   se   l'iscrizione  e'  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
    c) l'iscrizione   presso   un   istituto   pubblico   o   privato
riconosciuto   dalla   vigente   normativa   e   la   titolarita'  di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche  sufficienti  per  se' e per i propri familiari, secondo i
criteri  di  cui  all'articolo 29,  comma 3,  lettera b),  del citato
decreto  legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  4.  Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e
per  i  propri  familiari,  di  risorse  economiche sufficienti a non
gravare  sul  sistema  di  assistenza  pubblica,  anche attraverso la
dichiarazione  di  cui  agli  articoli 46  e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  5.  Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i  cittadini  italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del  cittadino  dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di  soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) un  documento  di  identita'  o  il  passaporto  in  corso  di
validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;
    b) un  documento  che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico;
    c) l'attestato   della   richiesta  d'iscrizione  anagrafica  del
familiare cittadino dell'Unione.
  6.  Salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano.
  7.  Le  richieste  di  iscrizioni  anagrafiche  dei  familiari  del
cittadino  dell'Unione  che  non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro  sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto  legislativo  n.  286  del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.

	        
	      
                              Art. 10.
Carta  di  soggiorno  per  i  familiari del cittadino comunitario non
   aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
  1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza
di  uno  Stato  membro,  di  cui  all'articolo 2,  trascorsi tre mesi
dall'ingresso  nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla questura
competente  per  territorio  di  residenza  la «Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a
quello  stabilito  con  decreto del Ministro dell'interno da emanarsi
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del predetto
decreto,   e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto  dalla
normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al  familiare  del  cittadino  dell'Unione e' rilasciata una ricevuta
secondo  il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1.
  3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno, e' richiesta la
presentazione:
    a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita',
nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
    b) di  un  documento  che  attesti  la  qualita'  di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico;
    c) dell'attestato  della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione;
    d) della  fotografia  dell'interessato,  in  formato  tessera, in
quattro esemplari.
  4.  La  carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
  5.  La  carta  di  soggiorno mantiene la propria validita' anche in
caso  di  assenze  temporanee  del  titolare non superiori a sei mesi
l'anno,  nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi  militari  ovvero  di assenze fino a dodici mesi consecutivi
per  rilevanti  motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave,  studi  o  formazione  professionale  o distacco per motivi di
lavoro  in  un  altro  Stato;  e'  onere  dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita'.
  6.  Il  rilascio  della  carta  di  soggiorno  di cui al comma 1 e'
gratuito,  salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
usato per il documento.

	        
	      
                              Art. 11.
Conservazione  del  diritto  di  soggiorno  dei  familiari in caso di
       decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
  1.  Il  decesso  del  cittadino  dell'Unione  o la sua partenza dal
territorio  nazionale  non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari  aventi  la  cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che  essi  abbiano  acquisito  il  diritto di soggiorno permanente ai
sensi  dell'articolo 14  o  siano  in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7, comma 1.
  2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del
diritto  di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro,  sempre  che  essi  abbiano soggiornato nel territorio
nazionale  per  almeno  un  anno  prima  del  decesso  del  cittadino
dell'Unione  ed  abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di  cui  all'articolo 14  o  dimostrino  di  esercitare  un'attivita'
lavorativa  subordinata  od  autonoma  o  di disporre per se' e per i
familiari  di  risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere
per  il  sistema  di  assistenza  sociale dello Stato durante il loro
soggiorno,  nonche'  di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi  nello  Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito  nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del  soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l'articolo 30,  comma 5,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli  o  del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito  della  cittadinanza,  se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti  in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.

	        
	      
                              Art. 12.
         Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
        in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
  1.  Il  divorzio  e  l'annullamento  del  matrimonio  dei cittadini
dell'Unione  non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano   acquisito   il  diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui
all'articolo 14  o  soddisfino  personalmente  le condizioni previste
all'articolo 7, comma 1.
  2.  Il  divorzio  e  l'annullamento del matrimonio con il cittadino
dell'Unione  non  comportano  la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro  a  condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno  permanente  di  cui all'articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
    a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel  territorio  nazionale,  prima  dell'inizio  del  procedimento di
divorzio o annullamento;
    b) il  coniuge  non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
    c) l'interessato  risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso  o  definito  con  sentenza  di  condanna,  per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare;
    d) il  coniuge  non  avente  la  cittadinanza di uno Stato membro
beneficia,  in  base  ad  un  accordo  tra  i  coniugi  o a decisione
giudiziaria,  di  un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che  l'organo  giurisdizionale  ha  ritenuto  che  le  visite  devono
obbligatoriamente  essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie.
  3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni   di   cui   alle   lettere a), b), c)  e d),  si  applica
l'articolo 30,  comma 5,  del  citato  decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni.
  4.  Nei  casi  di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito  il  diritto  di  soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14,  il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito  che  essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma,  o di disporre per se' e per i familiari di
risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema
di  assistenza  sociale  dello Stato durante il soggiorno, nonche' di
una  assicurazione  sanitaria  che  copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero  di  fare  parte  del  nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato,  di  una  persona  che  soddisfa  tali  condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

	        
	      
                              Art. 13.
                Mantenimento del diritto di soggiorno
  1.  I  cittadini  dell'Unione  ed  i loro familiari beneficiano del
diritto  di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse
economiche  di  cui  all'articolo 9,  comma 3, che gli impediscono di
diventare  un  onere  eccessivo  per il sistema di assistenza sociale
dello  Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  2.  I  cittadini  dell'Unione  e  i  loro familiari beneficiano del
diritto  di  soggiorno  di  cui  agli  articoli 7,  11  e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
  3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di
ordine  e  sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
puo'  essere  adottato  nei  confronti di cittadini dell'Unione o dei
loro familiari, qualora;
    a) i   cittadini   dell'Unione  siano  lavoratori  subordinati  o
autonomi;
    b) i  cittadini  dell'Unione  siano  entrati nel territorio dello
Stato  per  cercare  un  posto  di  lavoro.  In tale caso i cittadini
dell'Unione  e  i  membri  della  loro  famiglia  non  possono essere
allontanati  fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare
di  essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento   dell'attivita'   lavorativa,   di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi  dell'articolo 4  del  medesimo  decreto legislativo n. 297 del
2002.

	        
	      
                              Art. 14.
                   Diritto di soggiorno permanente
  1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa  per  cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno  permanente  non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
  2.  Salve  le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente  la  cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per  cinque  anni  nel  territorio  nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
  3.  La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che
non  superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di
durata  superiore  per  l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza  e  la  maternita',  malattia  grave,  studi  o formazione
professionale  o  distacco  per  motivi  di  lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo.
  4.  Il  diritto  di  soggiorno  permanente  si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.

	        
	      
                              Art. 15.
Deroghe  a  favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita'
          nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
  1.  In  deroga  all'articolo 14  ha diritto di soggiorno permanente
nello  Stato  prima  della  maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
    a) il  lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui   cessa   l'attivita',  ha  raggiunto  l'eta'  prevista  ai  fini
dell'acquisizione  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata
a  seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel  territorio  dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi
dodici  mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni.  Ove  il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge  non  riconosce  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, la
condizione   relativa  all'eta'  e'  considerata  soddisfatta  quando
l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
    b) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo che ha soggiornato in
modo  continuativo  nello  Stato  per  oltre  due  anni  e  cessa  di
esercitare  l'attivita'  professionale  a  causa  di una sopravvenuta
incapacita'  lavorativa  permanente.  Ove  tale incapacita' sia stata
causata  da  un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che  da'  all'interessato  diritto  ad  una prestazione interamente o
parzialmente  a  carico di un'istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
    c) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo  che,  dopo  tre anni
d'attivita'   e  di  soggiorno  continuativi  nello  Stato,  eserciti
un'attivita'  subordinata  o  autonoma  in un altro Stato membro, pur
continuando  a  risiedere  nel  territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
  2.  Ai  fini  dell'acquisizione  dei  diritti previsti nel comma 1,
lettere a)  e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello  Stato  membro  in  cui  esercita un'attivita' sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale.
  3.   I   periodi  di  iscrizione  alle  liste  di  mobilita'  o  di
disoccupazione   involontaria,   cosi'   come  definiti  dal  decreto
legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  o i periodi di sospensione
dell'attivita'   indipendenti   dalla   volonta'  dell'interessato  e
l'assenza  dal  lavoro  o  la cessazione dell'attivita' per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  4.  La  sussistenza  delle  condizioni  relative  alla  durata  del
soggiorno   e   dell'attivita'   di  cui  al  comma 1,  lettera a)  e
lettera b),  non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano,
ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con
il lavoratore dipendente o autonomo.
  5.  I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato   o   autonomo,  che  soggiornano  con  quest'ultimo  nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il  lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1.
  6.  Se  il  lavoratore  subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita'  senza  aver  ancora  acquisito  il  diritto  di  soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il  lavoratore  nel  territorio  acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo,  alla  data  del suo
decesso,   abbia  soggiornato  in  via  continuativa  nel  territorio
nazionale per due anni;
    b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
    c) il  coniuge  superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
  7.   Se  non  rientrano  nelle  condizioni  previste  dal  presente
articolo,    i   familiari   del   cittadino   dell'Unione   di   cui
all'articolo 11,  comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano
le  condizioni  ivi  previste,  acquisiscono  il diritto di soggiorno
permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nello Stato membro ospitante.

	        
	      
                              Art. 16.
                Attestazione di soggiorno permanente
                 per i cittadini dell'Unione europea
  1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino  di  uno  Stato membro dell'Unione europea un attestato che
certifichi  la  sua  condizione  di titolare del diritto di soggiorno
permanente.  L'attestato  e'  rilasciato  entro  trenta  giorni dalla
richiesta   corredata   dalla   documentazione   atta  a  provare  le
condizioni,    rispettivamente    previsti    dall'articolo    14   e
dall'articolo 15.
  2.  L'attestato  di  cui  al  comma 1 puo' essere sostituito da una
istruzione   contenuta   nel   microchip  della  carta  di  identita'
elettronica  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

	        
	      
                              Art. 17.
            Carta di soggiorno permanente per i familiari
           non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
  1.   Ai   familiari   del   cittadino  comunitario  non  aventi  la
cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
«Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
  2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla
Questura  competente  per territorio di residenza prima dello scadere
del   periodo   di   validita'   della  Carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme
a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
  3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato.
  4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni  consecutivi,  non  incidono  sulla  validita'  della  carta  di
soggiorno permanente.

	        
	      
                            Art. 18. (1)
                      Continuita' del soggiorno
  1.  La  continuita'  del  soggiorno,  ai  fini del presente decreto
legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e  16  possono  essere  comprovati  con  le  modalita' previste dalla
legislazione vigente.
  2.  La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento  adottato  nei confronti della persona interessata ((,
che costituisce causa di cancellazione anagrafica)).

	        
	      
                              Art. 19.
             Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
                e al diritto di soggiorno permanente
  1.  I  cittadini  dell'Unione  e  i loro familiari hanno diritto di
esercitare  qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o subordinata,
escluse   le  attivita'  che  la  legge,  conformemente  ai  Trattati
dell'Unione  europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
  2.  Fatte  salve  le disposizioni specifiche espressamente previste
dal  Trattato  CE  e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che  risiede,  in  base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode  di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari  non  aventi  la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente.
  3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita'  esercitata  o  da  altre  disposizioni  di  legge, il
cittadino  dell'Unione  ed  i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni   d'assistenza  sociale  durante  i  primi  tre  mesi  di
soggiorno  o,  comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b),  salvo  che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
  4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto  di  soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

	        
	      
                            Art. 20. (1)
        ((Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno))
  ((  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  21,  il  diritto di
ingresso  e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari,
qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito
provvedimento  solo  per:  motivi  di  sicurezza  dello Stato; motivi
imperativi  di  pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.
  2.  I  motivi  di  sicurezza dello Stato sussistono anche quando la
persona  da  allontanare  appartiene  ad  una  delle categorie di cui
all'articolo  18  della  legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato  possa  in  qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita'
terroristiche, anche internazionali.
  3.  I  motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona  da  allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una  minaccia  concreta,  effettiva  e  grave ai diritti fondamentali
della  persona  ovvero  all'incolumita'  pubblica,  rendendo  urgente
l'allontanamento  perche'  la sua ulteriore permanenza sul territorio
e'   incompatibile  con  la  civile  e  sicura  convivenza.  Ai  fini
dell'adozione  del  provvedimento,  si tiene conto anche di eventuali
condanne,  pronunciate  da un giudice italiano o straniero, per uno o
piu'  delitti  non  colposi,  consumati  o  tentati, contro la vita o
l'incolumita'  della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti
alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005,
n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti,  ovvero  dell'appartenenza  a  taluna delle categorie di cui
all'articolo  1  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.
  4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio  di  proporzionalita'  e  non  possono  essere  motivati da
ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti
individuali  dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta
e  attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza
di  condanne  penali  non  giustifica  di  per se' l'adozione di tali
provvedimenti.
  5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della  durata  del  soggiorno  in  Italia dell'interessato, della sua
eta',  della  sua  situazione familiare e economica, del suo stato di
salute,  della  sua  integrazione  sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
  6.   I   titolari  del  diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui
all'articolo  14  possono essere allontanati dal territorio nazionale
solo  per  motivi  di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
pubblica  sicurezza  o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
  7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio  nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per  motivi  imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento
sia  necessario  nell'interesse  stesso  del  minore,  secondo quanto
previsto  dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla  liberta'  di  circolazione  nel  territorio nazionale sono solo
quelle   con  potenziale  epidemico  individuate  dall'Organizzazione
mondiale   della   sanita',   nonche'   altre  malattie  infettive  o
parassitarie  contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione  che  si  applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono  successivamente  all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento.
  9.   Il   Ministro   dell'interno   adotta   i   provvedimenti   di
allontanamento  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza  dei
soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri
casi,  i  provvedimenti  di allontanamento sono adottati dal prefetto
del luogo di residenza o dimora del destinatario.
  10.  I  provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino   motivi   attinenti   alla   sicurezza  dello  Stato.  Se  il
destinatario  non  comprende  la lingua italiana, il provvedimento e'
accompagnato  da  una  traduzione  del  suo contenuto, anche mediante
appositi  formulari,  sufficientemente  dettagliati,  redatti  in una
lingua   a  lui  comprensibile  o,  se  cio'  non  e'  possibile  per
indisponibilita'    di   personale   idoneo   alla   traduzione   del
provvedimento  in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,
inglese,   spagnola   o   tedesca,  secondo  la  preferenza  indicata
dall'interessato.  Il  provvedimento  e' notificato all'interessato e
riporta  le  modalita'  di  impugnazione  e, salvo quanto previsto al
comma  11,  indica  il  termine  stabilito per lasciare il territorio
nazionale  che  non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica  e,  nei  casi  di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a
dieci  giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso  che  non  puo'  essere superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento  per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
  11.  Il  provvedimento  di  allontanamento  per motivi di sicurezza
dello  Stato  e  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza  e'
immediatamente  eseguito  dal questore e si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  13,  comma  5-bis,  del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
  12.   Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  se  il  destinatario  del
provvedimento   di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il  termine
fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento
di  allontanamento  dell'interessato  dal  territorio  nazionale.  Si
applicano,  per  la  convalida  del  provvedimento  del  questore, le
disposizioni del comma 11.
  13.  Il  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  puo'
presentare  domanda  di  revoca  del  divieto di reingresso dopo che,
dall'esecuzione  del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della
durata  del  divieto,  e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono  essere  addotti  gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di  vietarne  il  reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro  sei  mesi  dalla  sua  presentazione, decide con atto motivato
l'autorita'  che  ha  emanato  il  provvedimento  di  allontanamento.
Durante  l'esame  della  domanda  l'interessato  non  ha  diritto  di
ingresso nel territorio nazionale.
  14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel  territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e'
punito   con   la   reclusione  fino  a  due  anni,  nell'ipotesi  di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno,  nelle  altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non e' definitiva.
  15.  Si  applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
in  caso  di  reingresso nel territorio nazionale in violazione della
misura  dell'allontanamento  disposta  ai sensi del comma 14, secondo
periodo.
  16.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  14  e  15  si  procede con rito
direttissimo.  In  caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
sensi  del  comma  14,  secondo  periodo, e' sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11.
  17.  I  provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo
sono  adottati  tenendo  conto  anche delle segnalazioni motivate del
sindaco  del  luogo  di  residenza  o  di dimora del destinatario del
provvedimento.))

	        
	      
                           Art. 20-bis (1)
      ((Procedimento penale pendente a carico del destinatario
                del provvedimento di allontanamento))
  ((  1.  Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
di  cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3,
3-bis,  3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,  del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
  2.  Il  nulla  osta  di  cui  all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta.
  3.  Non  si  da'  luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma
3-quater,  del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si
proceda  per  i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura
penale.
  4.  Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui  all'articolo  380  del  codice  di  procedura  penale,  si  puo'
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
  5.  In  deroga  alle  disposizioni  sul  divieto  di reingresso, il
destinatario  del  provvedimento  di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento  penale  ovvero  parte  offesa nello stesso, puo' essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio
del  diritto  di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza  dell'interessato  possa  procurare  gravi turbative o grave
pericolo    all'ordine    pubblico   o   alla   sicurezza   pubblica,
l'autorizzazione  e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una  rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento,  o del suo
difensore.))

	        
	      
                           Art. 20-ter (1)
         ((Autorita' giudiziaria competente per la convalida
                  dei provvedimenti del questore))
  (( 1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore
ai  sensi  degli  articoli  20  e  20-bis, e' competente il tribunale
ordinario in composizione monocratica.))

	        
	      
                            Art. 21. (1)
  ((Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano
                      il diritto di soggiorno))
  ((  1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati  membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia
la  loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno
dell'interessato  ai  sensi  degli  articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12.
  2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1 e' adottato dal prefetto,
territorialmente   competente  secondo  la  residenza  o  dimora  del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza  o  dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato,  della  sua  eta',  della  sua  salute,  della  sua
integrazione  sociale  e  culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine.  Il  provvedimento  riporta  le  modalita'  di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere  inferiore  ad  un  mese.  Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 10.
  3.  Unitamente  al  provvedimento  di  allontanamento e' consegnata
all'interessato   una   attestazione   di   obbligo   di  adempimento
dell'allontanamento,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
Ministro   dell'interno  e  del  Ministro  degli  affari  esteri,  da
presentare   presso   un  consolato  italiano.  Il  provvedimento  di
allontanamento  di  cui  al  comma 1 non puo' prevedere un divieto di
reingresso sul territorio nazionale.
  4.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
sia  individuato  sul territorio dello Stato oltre il termine fissato
nel  provvedimento  di  allontanamento,  senza  aver  provveduto alla
presentazione  dell'attestazione  di  cui  al  comma 3, e' punito con
l'arresto  da  un  mese  a  sei  mesi  e con l'ammenda da 200 a 2.000
euro.))

	        
	      
                            Art. 22. (1)
        ((Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento))
  ((  1.  Avverso  il  provvedimento  di allontanamento per motivi di
sicurezza  dello  Stato  di  cui  all'articolo 20, commi 1 e 2, e per
motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
  2.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per  motivi  di
pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per
i  motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro
venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale
ordinario  in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che
lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
  3.  I  ricorsi  di  cui  ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato,  possono  essere presentati anche per il tramite di
una  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione   della  sottoscrizione  e  l'inoltro  all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza.   La  procura  speciale  al  patrocinante  legale  e'
rilasciata  avanti  all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento.
  4.  I  ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da
una  istanza  di  sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia  del  provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento  di  allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su
motivi imperativi di pubblica sicurezza.
  5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli
articoli  737,  e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i
tempi  del  procedimento dovessero superare il termine entro il quale
l'interessato  deve  lasciare  il  territorio  nazionale  ed e' stata
presentata  istanza  di  sospensione ai sensi del comma 4, il giudice
decide  con  priorita'  sulla stessa prima della scadenza del termine
fissato per l'allontanamento.
  6.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento   di   allontanamento   sono   consentiti,  a  domanda,
l'ingresso  ed  il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal questore anche per il
tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato.
  7.  Nel  caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.))

	        
	      
                              Art. 23.
        Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza
         italiana che siano familiari di cittadini italiani
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,  se piu'
favorevoli,  si  applicano  ai  familiari  di  cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.

	        
	      
                              Art. 24.
                          Norma finanziaria
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli 2,  3,  7, 11, 14 e 15,
valutati  in  14,5  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si
provvede  a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini    dell'adozione    dei    provvedimenti   correttivi   di   cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi  dell'articolo 7,
secondo  comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente  periodo,  sono  tempestivamente  trasmesse  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

	        
	      
                              Art. 25.
                     Norme finali e abrogazioni
  1.  Le  amministrazioni  competenti  provvederanno,  senza  nuovi o
maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
  2.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono o
restano   abrogati   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54.
  3.  Il  comma 4  dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella