(Sergio Briguglio 18/3/2010)

 

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO

Corso di specializzazione

"Diritto dell'immigrazione e diritto d'asilo in Italia e in Europa"

Roma 19/3/2010

 

Sommario

 

I Parte

Ingresso e soggiorno per motivi di lavoro

 

            I.      Politica degli ingressi

         II.      Il decreto flussi

      III.      Ingresso per lavoro subordinato

       IV.      Soggiorno per lavoro subordinato

          V.      Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

       VI.      Conversione di altri permessi

    VII.      Ingressi con disciplina speciale

 VIII.      Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

       IX.      Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

          X.      Esercizio di una professione

       XI.      Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

    XII.      Conclusioni

 

 

II Parte

La Legge 94/2009: principali elementi relativi agli stranieri

 

            I.      Immigrazione illegale

         II.      Immigrazione legale

      III.      Comunitari

       IV.      Reati

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-21.html

 

 

 

I Parte

 

I. Politica degli ingressi

 

Diritto o interesse legittimo

 

á        Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

á        Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

á        Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

á        Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

á        Numeri:

o       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008

o       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2009

o       turismo: circa 400.000 per anno

o       affari: circa 130.000 per anno

o       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 95.000 per anno nel 2006-2007

o       richiesta asilo: circa 13.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 20.000 nel 2008 (circa 48% di accoglimenti: rifugiati, protezione sussidiaria)

á        Interferenze tra flussi:

o       requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o       lŐammissione al riconoscimento del diritto dŐasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

 

Ingressi per lavoro: evoluzione storica

 

 

o       1987-1990:

¤        L. 943/1986 (conseguenza della Conv. OIL 143/1975 ratificata con L. 158/1981)

¤        contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤        accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

¤        circa 10.000-15.000 ingressi per anno

 

o       1991-1996:

¤        L. 39/1990 (Legge Martelli)

¤        contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤        accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti iscritti al collocamento (30 gg., non per lavoro domestico)

¤        disponibilita' di alloggio adeguato (decreti di programmazione)

¤        capacita' reddituale del datore di lavoro (dalla seconda meta' degli anni '90): intorno a Ł 90.000.000 annui (circolari)

¤        possibilita' di imporre tetti: utilizzata in connessione concettuale con accertamento di indisponibilita':

-         nessun limite per lavoro domestico

-         0 per altri settori

¤        circa 20.000-25.000 ingressi per anno

 

o       1997-1998:

¤        come fase precedente, ma

-         imposizione di un tetto complessivo (semplice estrapolazione dei dati registrati negli anni precedenti!)

¤        circa 20.000 ingressi per anno

 

o       1999-2001:

¤        L. 40/1998 (Legge Turco-Napolitano; D. Lgs. 286/1998)

¤        contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤        nessun accertamento di indisponibilita'

¤        disponibilita' di alloggio adeguato (per legge)

¤        capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1998): intorno a Ł 90.000.000 annui (circolari)

¤        assenza motivi ostativi (espulsioni pregresse, reati)

¤        tetti (decreto flussi): riproposizione dei valori fissati negli anni precedenti

¤        novita': sponsorizzazione e autosponsorizzazione

¤        circa 20.000-25.000 ingressi per anno (chiamata nominativa) + 15.000 ingressi per anno per sponsorizzazione (2000-2001) + circa 3.500 ingressi per anno per autosponsorizzazione (2000-2001, per albanesi, tunisini, marocchini)

 

o       2002-2005:

¤        L. 189/2002 (Legge Bossi-Fini); D. Lgs. 286/1998

¤        contratto di lavoro preventivo, con condizioni non inferiori a contratto collettivo applicabile

¤        accertamento di indisponibilita' di italiani, comunitari e stranieri  soggiornanti in cerca di occupazione: 20 gg, per tutti i settori, non vincolante

¤        garanzia di alloggio idoneo (per legge): leggi regionali o idoneita' ASL

¤        capacita' reddituale del datore di lavoro (DPR 394/1999); per lavoro domestico: doppio del costo lordo del lavoro (circolari), esclusa assistenza datore di lavoro invalido

¤        impegno alla copertura delle spese di rimpatrio (solo nell'eventualita' di rimpatrio coattivo, da moduli)

¤        assenza motivi ostativi

¤        soppresse sponsorizzazione e autosponsorizzazione

¤        tetti (decreto flussi): sulla base della domanda di lavoro censita per provincia, e su indicazioni fornite da Regioni, parti sociali, Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta', associazioni

¤        crescita: da 10.000-15.000 ingressi per anno (2002-2003) a circa 50.000 per anno (2005)

 

o       2006-2008:

¤        come fase precedente, ma

-         tetti molto piu' alti

-         considerazione domande giacenti (decreto-bis; decreto per anno successivo)

¤        circa 117.000-160.000 per anno con primo decreto; 350.000 con decreto-bis nel 2006; 150.000 giacenti dal dereto 2007 ripescate con decreto 2008 (che pero' non ammette nuove domande)

 

 

 

Dati, diagnosi e conseguenze

 

o       1987: 120.000 (L. 943/1986)

o       1990: 220.000 (Legge Martelli)

o       1996: 250.000 (Decreto Dini)

o       1999: 240.000 (DPCM 16/10/1998 e D. Lgs 113/1999)

o       2002: 650.000 (L. 189/2002 e L. 222/2002)

o       2010: 295.000 (L. 102/2009)

o       19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o       90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

 

o       quote troppo limitate

o       ciascuno dei requisiti

 

o       fino al 1997, limiti numerici non utilizzati (almeno per lavoro domestico)

o       analoga accumulazione di irregolarita'

o       file di badanti, piu' che di "badati", quando l'istanza si presentava alle poste

o       anche gli ingressi formalmente "regolari" corrispondono, nei fatti, a regolarizzazioni

o       verosimilmente, l'ampliamento delle quote (es.: 2006: 170.000 + 350.000 non stagionali) altera solo il meccanismo di transizione dall'illegalita' alla legalita'

 

o       variabili:

¤        disponibilita' di alloggio non richiesta fino al 1990

¤        reddito del datore non richiesto fino a meta' degli anni '90

¤        accertamento di indisponibilita' vincolante soppresso dal 1998 (mai attivo sul lavoro domestico)

¤        copertura spese di rimpatrio non richiesta fino al 2002

¤        assenza di motivi ostativi non richiesta fino al 1998

o       permanenti:

¤        contratto conforme al CCNL

¤        residenza all'estero (poche eccezioni: considerazione delle domande di conversione di soggiornanti per altri motivi, incluso turismo: prevista dalla Legge Martelli, ma mai applicata; sponsorizzazione e autosponsorizzazione: utilizzate in misura omeopatica e soppresse da L. 189/2002)

o       plausibile: residenza all'estero => impossibilita' di incontro diretto (necessario per piccole imprese e servizi alla persona) => impossibilita' di accesso al mercato del lavoro => impossibilita' di ingresso legale

o       per provarla occorrerebbe sperimentarne la soppressione (es.: ricerca di lavoro per alcune nazionalita'; alla successiva sanatoria verificare se il loro tasso di irregolarita' si e' abbassato)

o       un esperimento e' stato fatto (OIM): nel 2000, liste per chiamata dall'Albania usate per autosponsorizzazione; 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

o       sanatorie e uso improprio del decreto-flussi corrispondono proprio alla soppressione di fatto del requisito di residenza all'estero, ceteris paribus (manca pero' il dato sull'irregolarita' "dopo l'uso")

 

o       Illegalita' obbligata

o       Repressione (espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)

o       Potenziale abuso della richiesta di asilo: trattenimento dei richiedenti asilo

o       Difficile conciliare la prevenzione dell'abuso con i tre elementi base della procedura d'asilo:

¤        ricorso giurisdizionale (giudice terzo)

¤        ricorso sospensivo (non refoulement)

¤        detenzione a costi (finanziari e umani) limitati

o       Difficile varare una legge organica sull'asilo (era in discussione gia' nel 1997!)

o       Nota: il D. Lgs. 25/2008 e' inefficace a evitare gli abusi:

¤        chi presenti la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno illegale, ma prima che sia stato adottato un provvedimento di espulsione, e' ospitato (non trattenuto) in un CARA

¤        consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne

¤        la permanenza nel centro non e' un obbligo per il richiedente, ma un semplice onere: in caso di allontanamento ingiustificato, si interrompe l'accoglienza e la Commissione territoriale decide sulla base della documentazione in suo possesso (irrilevante per il richiedente abusivo!)

¤        prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. 159/2008, era prevista l'ospitalita' in CARA anche per il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento; la domanda presentata anche a seguito di una prima "sparizione" e' comunque ricevibile, e sulla sua inammissibilita' per mancanza di nuovi elementi decide la Commissione; nel frattempo, il richiedente sarebbe stato ancora ospitato in CARA, potendo cosi' eclissarsi nuovamente

 

á        Nota: nei casi in cui l'accesso al mercato e' stato possibile (sponsorizzazione, lavoro autonomo), la penalizzazione e' venuta dai limiti numerici

 

 

 

II. Il decreto flussi

 

Decreti di programmazione dei flussi

 

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o       1998:

-         anticipazione (20.000 stagionali);

-         DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o       1999:

-         direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o       2000:

-         anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-         DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaŐ, 500 a lavoro autonomo);

-         ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o       2001:

-         DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o       2002:

-         Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allŐingresso nellŐUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-         Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaŐ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-         Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-         Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-         DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o       2003:

-         DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-         DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-         DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-         Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o       2004:

-         DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ŇstandardÓ, percheŐ la programmazione transitoria non puoŐ eccedere la quota complessiva di ingressi nellŐanno solare precedente)

-         DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Ňaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ŇGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-         DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-         Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o       2005:

-         DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-         DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-         Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-         Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o       2006:

-         DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-         DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-         DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-         Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o       2007:

-         DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-         DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-         Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

-         Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o       2008:

-         DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007

-         DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione

o       2009:

-         DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008

 

 

 

III. Ingresso per lavoro subordinato

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

o       eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o       assolvimento dellŐobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni)

o       assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o       registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni)

o       scaricamento del software dal sito del Mininterno

o       compilazione off-line della domanda

o       spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno

o       le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o       le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o       il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o       generalitaŐ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellŐimpresa, la ragione sociale, la sede e lŐindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, e' datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o       generalitaŐ e residenza allŐestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o       trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o       impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o       dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellŐevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente  al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009)[1], mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009), trasmissione via Internet, trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007) o consegna a mano (quale data certa  di comunicazione lŐINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta - da Decreto Minlavoro 30/10/2007 - o, in caso di raccomandata, la data di spedizione - da circ. INPS 17/2/2009)

o       garanzia della disponibilitaŐ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullŐedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaŐ e idoneitaŐ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lŐeventuale partecipazione alle spese per lŐalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellŐalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o       eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o       autocertificazione dellŐiscrizione dellŐimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaŐ per cui lŐiscrizione eŐ richiesta

o       autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaŐ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lŐautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o       proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allŐimporto dellŐassegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia); la proposta di contratto riporta lŐimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lŐalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o       in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

¤        l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

¤        assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

 

Esame della richiesta

 

o       richiede allŐAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o       comunica la richiesta al Centro per lŐimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

¤        il Centro per lŐimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaŐ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

¤        in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lŐimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

¤        in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lŐimpiego ovvero di accertata indisponibilitaŐ (verosimilmente, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

o       convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, presentata al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B)

o       spedisce lŐintera documentazione e il codice fiscale, se cosiŐ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

 

 

Ingresso del lavoratore

 

o       comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o       rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaŐ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eŐ stata trasmessa dŐufficio), entro 30 gg.

o       trasmette lŐinformazione relativa allŐavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Contraffazione e ingresso illegittimo

 

 

 

 

Stipula del contratto di lavoro

 

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o       puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤        abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

¤        abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

¤        sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o       puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤        il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤        ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤        domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o       puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o       puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o       puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallŐobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

Prassi; problemi

 

 

 

 

IV. Soggiorno per lavoro subordinato

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o       < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o       durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o       iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lŐimpiego, nelle liste di mobilitaŐ (anche per corresponsione dellŐindennitaŐ di mobilitaŐ) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o       iscrizione del lavoratore nellŐelenco anagrafico di cui allŐart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lŐimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lŐiscrizione nelle liste di mobilitaŐ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lŐimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allŐattivitaŐ svolta e alla disponibilitaŐ immediata allo svolgimento di nuova attivitaŐ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo)

o       rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellŐeffettiva iscrizione; circ. Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6 mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu' indulgente segnalati da Melting Pot)

o       per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lŐiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allŐart. 8 L. 68/1999 equivale allŐiscrizione nelle liste di mobilitaŐ ovvero alla registrazione nellŐelenco anagrafico

o       specificazione Ňattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaŐ permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o       rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaŐ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaŐ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)

o       in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lŐiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

 

 

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

 

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o       mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dŐufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

o       esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaŐ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lŐedilizia popolare (o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaŐ e idoneitaŐ igienico-sanitaria), salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata

o       la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o       l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o       la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o       una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o       illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o       rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto)

o       si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia)

o       e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009)

o       ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

o       la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co.5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o       se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna)

o       il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto)

o       anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o       per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana)

o       il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

o       puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o       gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o       puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o       puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o       puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o       puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o       puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o       eŐ iscritto obbligatoriamente al SSN

o       accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaŐ con lŐitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaŐ lavorativa subordinata o autonoma

o       eŐ parificato allŐitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in possesso di permesso di durata > un anno

o       accede allo studio a paritaŐ con lŐitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o       puoŐ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lŐingresso di familiari al seguito (se il contratto eŐ di durata > 1 anno)

o       puoŐ svolgere attivitaŐ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o       puoŐ svolgere attivitaŐ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lŐeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allŐestero eŐ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lŐeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eŐ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o       puoŐ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaŐ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o       accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaŐ con lŐitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o       accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

 

V. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o       permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o       diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o       permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o       permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o       permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o       permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 94/2009[4]

o       permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella Sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o       permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000

o       permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o       permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o       permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o       permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o       permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o       permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o       permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o       permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

 

 

 

Obblighi di comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro

 

o       dell'instaurazione del rapporto, almeno un giorno prima (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009)

o       di ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione), entro 5 gg.

 

 

Sanzioni

 

 

o       la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o       il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o       il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o       il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o       il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaŐ lavorative (intra o extra-murarie) non eŐ punibile ai sensi dellŐart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

o       consentite, alle condizioni riportate sopra,

¤        la prosecuzione del rapporto di lavoro e l'instaurazione di un nuovo rapporto, nelle more del rinnovo (e, verosimilmente, nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp)

¤        l'esercizio dell'attivita' lavorativa per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o       si cumula con quelle previste

¤        all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤        per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o       si applica anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico

o       non si applica in caso di scorretta qualificazione di un rapporto debitamente documentato

 

 

La Direttiva 2009/52/CE

 

o       il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o       le sanzioni pecuniarie contro il datore possono essere ridotte se il lavoratore irregolarmente assunto non e' stato sfruttato in modo particolare

o       il datore e' tenuto a pagare anche le spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno

o       deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un procedimento contro il datore di lavoro per il recupero delle retribuzioni dovute

o       della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione del rimpatrio

o       fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia durato almeno tre mesi

o       il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio

o       nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, deve essere consentito, a certe condizioni, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o       il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o       in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o       i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o       l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

o       quando il rapporto di lavoro illegale prosegua nel tempo, o sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento, o riguardi un minore, o molti lavoratori, o, con la consapevolezza del datore, una vittima di tratta, il lavoratore deve poter ottenere a certe condizioni un permesso di soggiorno temporaneo per la durata del procedimento

o       si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla Commissione

o       rispetto a pagamento delle retribuzioni arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o       le attivitaŐ che comportino lŐesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)

o       i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-         dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallŐart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-         con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dŐItalia

-         dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-         dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellŐinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allŐart. 16 L. 56/1987

o       le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lŐelaborazione, la decisione e lŐesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaŐ e di merito

o       contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-         il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤        l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤        l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-         prevalgono infatti

¤        la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤        il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o       a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dŐAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:

-         l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-         l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-         l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-         in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-         si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤        art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤        art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤        artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤        art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤        DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤        D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤        Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤        D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤        sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤        sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)

-         per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o       tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o       il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o       le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o       secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-         sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-         violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-         violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o       sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o       Trib. Milano:

-         l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con Sent. Corte Cost. 454/1998)

-         la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-         attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero

 

 

 

VI. Conversione di altri permessi

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

 

o       extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤        lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

¤        motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaŐ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaŐ per lo svolgimento dellŐattivitaŐ lavorativa); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[7]; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso)

¤        studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaŐ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia e non incide sulle quote - da L. 94/2009[8]; nota: nel modulo "v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento)

¤        affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaŐ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati, sono richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009)[9]

¤        integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaŐ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, citato da Gazzetta del Mezzogiorno 25/9/2003, a chi si trovasse in Italia prima dellŐentrata in vigore della L. 189/02) di

-         avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[10]

-         assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri

-         presenza in Italia da almeno 3 anni

-         inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-         disponibilitaŐ di alloggio

-         svolgimento di attivitaŐ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaŐ di un contratto di soggiorno per lavoro

¤        motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lŐanno successivo, con le modalitaŐ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤        protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤        motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o       entro quote, il titolare di permesso per

¤        formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, negli altri casi; nota: nel modulo "v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); nota: la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

¤        lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; TAR Piemonte: anche extra quote e dalla prima stagione); TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: nel modulo "v" distribuito dai ministeri e' indicato, in caso di conversione con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale (per il 2009, 5.317,65 euro), aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore

¤        motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio)

 

 

 

 

VII. Ingressi con disciplina speciale

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o       dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allŐazienda distaccataria, qualificano lŐattivita' come altamente specialistica) di societaŐ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaŐ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaŐ italiane o di Stato membro dellŐUE:

¤        gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

¤        il trasferimento puoŐ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤        al termine, possibile lŐassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellŐazienda presso cui il trasferimento eŐ stato effettuato

¤        se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009)

o       lettori e professori universitari:

¤        la richiesta da parte dellŐuniversitaŐ (anche privata), per lŐassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤        nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤        nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

¤        se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009)

o       traduttori e interpreti:

¤        necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eŐ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaŐ dellŐente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o       colf alle dipendenze, allŐestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤        deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allŐestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤        utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o       lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤        le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

¤        se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso; in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009)

o       lavoratori marittimi dipendenti da societaŐ straniere appaltatrici dellŐarmatore, chiamati allŐimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lŐequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaŐ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallŐobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellŐautorizzazione al lavoro):

¤        nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lŐautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤        sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤        in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o       lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allŐestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellŐambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellŐart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

¤        nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuŐ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellŐopera o alla prestazione del servizio

¤        in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤        nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤        obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤        note:

-         possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-         il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-         in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-         nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-         nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-         il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

¤        nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o       lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allŐestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤        nulla-osta rilasciato

-         con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro, unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lŐimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallŐUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo; si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)

-         previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-         previo nulla-osta provvisorio dellŐautoritaŐ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico, confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-         prima dellŐingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-         con durata iniziale < 12 mesi

¤        rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lŐimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o       giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤        nulla-osta non richiesto

o       persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lŐItalia, attivitaŐ di ricerca o un lavoro occasionale nellŐambito di programmi di scambio o mobilitaŐ di giovani:

¤        il nulla-osta

-         deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-         ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallŐaccordo

-         in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoŐ essere chiesto successivamente allŐingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o       persone collocate Ňalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lŐItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaŐ di giovani):

¤        il nulla-osta

-         deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-         ha durata < 3 mesi

o       infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Lettera ASGI al Ministero dell'interno: nella prassi, in provincia di Trieste, non piu' di una proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤        lŐassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤        il nulla-osta puoŐ essere chiesto anche da societaŐ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lŐintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

¤        non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤        il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

¤        nota: lŐassunzione nella struttura pubblica eŐ effettuata senza concorso, ai sensi dellŐart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

 

o       lavoratori dello spettacolo

o       marittimi

o       circensi

o       artisti

o       giornalisti corrispondenti

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o       durata del nulla-osta:

¤        pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤        a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o       durata del visto e del permesso:

¤        pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuŐ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤        nei casi in cui il nulla-osta non eŐ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validitaŐ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o       utilizzabilitaŐ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤        di norma non eŐ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eŐ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤        il rinnovo eŐ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellŐobbligo contributivo

¤        disposizioni meno favorevoli: gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤        disposizioni piuŐ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheŐ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eŐ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

o       convertibilitaŐ del permesso: il permesso non eŐ convertibile

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o       con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o       con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o       la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o       il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o       lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o       lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o       ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) e' allegato alla domanda spedita dall'ufficio postale

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o       la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o       l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o       le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o       il rapporto giuridico tra le parti

o       le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale

o       la copertura delle spese di viaggio

o       la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

 

o       copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o       dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

 

 

VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o       la richiesta di nulla-osta puoŐ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009)

o       accertamento di indisponibilitaŐ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lŐimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o       termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lŐimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o       termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o       rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o       istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso, si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente (Circ. Mininterno 9/4/2009)

o       ai fini dellŐaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

 

 

 

IX. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o       dichiarazione da parte dellŐautoritaŐ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lŐassenza dello straniero) al rilascio dellŐeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaŐ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unŐautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o       attestazione, da parte dellŐautoritaŐ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellŐattivitaŐ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaŐ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilitaŐ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellŐimporto mensile dellŐassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaŐ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o       il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eŐ richiesta lŐiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o       il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaŐ professionali, se previsti, conseguiti allŐestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lŐiscrizione nellŐalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaŐ)

o       per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o       per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o       per titolari di contratto per prestazione dŐopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o       per soci, amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

 

 

o       disponibilitaŐ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellŐeventuale attestazione

o       disponibilitaŐ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eŐ prevista lŐesenzione dal ticket (8.300 euro per anno circa), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)

o       idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

 

o       rilevano solo condanne successive allŐentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o       condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009)

o       TAR Abruzzo: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lŐentrata in vigore della L. 189/02

o       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009)

o       TAR Toscana: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o       sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

o       la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, dal momento che lo Stato italiano avrebbe dovuto notificare l'introduzione di una tale "regola tecnica" alla Commissione europea per consentire la verifica della compatibilita' con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Trib. Roma)

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o       assistenza sanitaria

o       edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa

o       assistenza sociale

o       studio

o       ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o       possibilitaŐ di svolgere attivitaŐ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o       possibilitaŐ di svolgere attivitaŐ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellŐelenco anagrafico di cui allŐart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaŐ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'obbligo e' verosimilmente assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009)

o       conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o       formazione e riqualificazione

o       accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o       permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o       diritto di soggiorno o di permesso per uno dei motivi per i quali e' consentito l'accesso ad attivita' di lavoro subordinato, con le seguenti peculiarita':

¤        lo svolgimento di attivitaŐ che richiedano riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri eŐ ammesso extra quota, in caso di titolari di diritto di soggiorno o di permesso CE slp rilasciato dall'Italia (nella prassi, tipicamente, anche per i titolari di altro permesso rilasciato in Italia); verosimilmente, lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato (D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e circ. Mininterno 30/11/2007)

¤        benche' la Direttiva 2004/114/CE preveda anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma e art. 39, co. 3, lettera b T.U. preveda che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma, tale disciplina non e' mai stata mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS) chiarisce pero' che nel limite delle 1040 ore annue, e' consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

¤        e' escluso il caso di permesso per minore eta'

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o       per lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o       per uno dei motivi per cui e' consentito il rilascio di permesso per lavoro subordinato, salve le seguenti peculiarita':

¤        per i titolari di permesso per formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); e' richiesta, in questo caso, l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

¤        dubbia la possibilita' di conversione per i titolari di permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ŇlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

¤        la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo competenza e' dello Sportello Unico

 

 

 

Sanzioni

 

o       si applica anche in caso di rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS)

o       non si applica in caso di

¤        prestazione genuinamente autonoma per la quale non siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)

¤        scorretta qualificazione di un rapporto debitamente documentato

 

 

 

X. Esercizio di una professione

 

Accesso all'esercizio di  professioni

 

o       Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allŐestero

o       iscrizione nellŐalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allŐordine dei medici)

 

Attivita' precluse

 

o       le attivitaŐ che comportino lŐesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellŐinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)

o       i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-         dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallŐart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-         con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dŐItalia

-         dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-         dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellŐinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allŐart. 16 L. 56/1987

o       le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lŐelaborazione, la decisione e lŐesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaŐ e di merito

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o       si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o       sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o       restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellŐaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o       il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallŐordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

o       l'attivita', o lŐinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allŐaccertamento delle specifiche professionalita'

o       i rapporti di lavoro subordinato, se lŐaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o       l'attivita' esercitata con lŐimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o       le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o       la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o       la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o       il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellŐiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellŐuniversita' e della ricerca

o       la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellŐuniversita' e della ricerca

o       il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o       il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellŐinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o       il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o       il Ministero dellŐuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o       il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o       il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o       le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

 

o       procedura:

¤        presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-         certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-         documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-         documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-         dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-         prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤        possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤        iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o       il prestatore e' tenuto a

¤        informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤        comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o       categorie:

¤        riconoscimento sulla base dellŐesperienza professionale:

-         per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-         se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤        riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-         per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-         il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤        regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-         per

Ż     professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż     situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

Ż     professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-         se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)

-         possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o       procedura:

¤        presentazione della richiesta corredata da

-         certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-         copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellŐesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-         attestato relativo alla natura ed alla durata dellŐattivita', rilasciato dallŐautorita' o dallŐorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellŐesperienza professionale)

-         eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤        eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤        indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellŐOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤        decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie

 

o       ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o       presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o       per lŐiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaŐ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaŐ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o       le regioni Calabria (eŐ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lŐistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 27/11/2002 e 18/9/2003)

o       il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allŐalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o       il Minsalute provvede, con le stesse modalitaŐ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaŐ nellŐambito del SSN

o       la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seŐ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eŐ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eŐ consentita lŐiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lŐesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellŐUnione europea

o       note:

¤        il fatto che il conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione appare in contrasto, per quanto riguarda medici, ostetrici, infermieri e farmacisti, con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

¤        per il resto, non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o       iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o       accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

 

 

 

XI. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o       per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allŐart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o       per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellŐart. 18 L. 196/1997, elaborato da uno dei soggetti di cui allŐarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universitaŐ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento noncheŐ centri convenzionati o accreditati; comunitaŐ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

o       per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o       il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o       il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (in particolare, le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di tirocinio o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, vanno comunque effettuate telematicamente al centro per lŐimpiego competente, almeno un giorno prima dell'instaurazione dei rapporti; da L. 296/2006)

á        Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla necessita' che, ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

 

o       Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in  funzione  del  completamento  di  un percorso di formazione professionale

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio e formazione

 

o       al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o       allŐiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lŐassistenza eŐ necessario il pagamento del contributo completo di Ł. 750.000 – da circ. MinsanitaŐ 24/3/2000); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio e formazione, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007)

o       allŐassistenza sociale a paritaŐ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)

 

 

Conversione del permesso per formazione in permesso ad altro titolo

 

o       in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno; nota: nel modulo "v" distribuito dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o       in permesso per lavoro autonomo, a condizione del possesso dei requisiti per lŐingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheŐ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallŐinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

 

 

XII. Conclusioni

 

o       distanza obbligata tra domanda e offerta

o       ostacoli al mantenimento della legalita'

o       compressione della professionalita'

 

o       permettere la ricerca di lavoro legale in Italia:

¤        ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)

¤        conversione turismo-lavoro

o       applicare in modo ampio art. 5, co. 9 T.U. sulla conversione del permesso

o       sostenere la forza contrattuale del lavoratore straniero, consentendo il rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento

o       consentire l'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

 

 

 

II Parte

La Legge 94/2009: principali elementi in materia di diritto dello straniero

 

 

I. Immigrazione illegale

 

Repressione

 

á        Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per ingresso o soggiorno illegali (reato); non si procede in caso di allontanamento gia' eseguito; in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale da parte dell'interessato, il procedimento e' sospeso; in caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un permesso per motivi umanitari, non si procede; il giudice di pace, se l'accompagnamento e' immediatamente eseguibile, puo' sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione con divieto di reingresso per un periodo di durata > 5 anni (L. 94/2009)

¤        l'espulsione sostitutiva e' di fatto impraticabile

¤        obbligo di denuncia:

-         l'introduzione del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)

-         la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)

-         quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)

-         se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)

-         il mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.; la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)

-         agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)

-         agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)

-         non e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, co. 4 c.p.p. - in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990): il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso

¤        Sent. Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli ex artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario

¤        sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 bis T.U. da

-         Giudice di pace di Bologna (su richiesta della Procura), Procura di Agrigento, Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento, Trib. Pesaro, per

Ż      violazione del principio di uguaglianza (vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale)

Ż      violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e' sospeso dalla richiesta)

Ż      limitazione della regolarizzazione a soli colf e badanti

Ż      uso del magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)

Ż      violazione del principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)

Ż      violazione del principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)

Ż      assenza di lesione di un bene giuridico (la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si sanziona uno status)

Ż      assenza di necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa

Ż      disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna (senza che questo dipenda dal comportamento dell'interessato)

Ż      violazione delle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di migranti (per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico)

Ż      elusione del dettato della Direttiva 115/2008

-         Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente)

á        Trattenimento in CIE prorogabile, oltre i 60 gg, per ulteriori 60 + 60 gg da parte del giudice di pace, su richiesta del questore, in caso di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati alle procedure di rimpatrio; la proroga e' applicabile anche agli stranieri gia' trattenuti alla data di entrata in vigore della disposizione (L. 94/2009)

á        L'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg puo' essere impartito anche in caso di respingimento differito (L. 94/2009)

á        Reiterabilita' del procedimento in caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg (L. 94/2009)

á        La pena della reclusione da uno a quattro anni per trasgressione dell'ordine si applica anche quando il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento (L. 94/2009)

á        Pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta per mancata richiesta nei termini del rinnovo del permesso; la stessa pena si applica anche quando il provvedimento di allontanamento era l'espulsione disposta a seguito di permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso ovvero l'espulsione disposta per mancata dichiarazione di presenza in caso di soggiorno breve per turismo, studio o affari, o per prolungamento illegale di tale soggiorno breve; in questi casi non e' obbligatorio l'arresto in flagranza ne' si procede con rito direttissimo (L. 94/2009)

á        Lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, continua a permanere illegalmente in Italia e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009)

á        Reclusione da 1 a 6 anni per chi utilizzi, anche senza averlo prodotto, un documento contraffatto o alterato al fine di determinare il rilascio di un visto, di un permesso o di un contratto di soggiorno (L. 94/2009)

 

Prevenzione

 

á        Arresto < 1 anno e ammenda < 2000 euro per chi non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine degli agenti o degli ufficiali di P.S. di esibizione di passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso o di altro documento che attesti la regolarita' del soggiorno (es.: ricevuta di dichiarazione di soggiorno) (L. 94/2009)

 

Terra bruciata

 

á        Reclusione da 6 mesi e 3 anni (e confisca dell'immobile, salvo che appartenga ad estraneo al reato) per chi, al fine di trarne un ingiusto profitto, ospiti a titolo oneroso lo straniero irregolare o gli ceda un alloggio, anche in locazione; rileva la mancanza di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione (L. 125/2008 e L. 94/2009)

á        Necessaria acquisizione del permesso di soggiorno dell'utente da parte del gestore di money transfer; in mancanza, obbligatoria la segnalazione entro 12 ore al commissariato di P.S., con trasmissione dei dati identificativi del richiedente (L. 94/2009)

á        Ai fini della celebrazione del matrimonio lo straniero (incluso il comunitario) deve presentare anche un documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (L. 94/2009; nota: circ. Mininterno 7/8/2009, elencando i titoli idonei, trascura diverse situazioni: straniero in possesso di ricevuta di richesta di permesso diverso da lavoro subordinato o familiari, detenuto, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.)

á        Esibizione del titolo di soggiorno necessaria anche per i provvedimenti relativi ad atti di stato civile (esclusi, secondo circ. Mininterno 7/8/2009, dichiarazione di nascita e riconoscimento di filiazione) e all'accesso a pubblici servizi, salvo il caso di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie [12] (L. 94/2009)

¤        Note:

-         per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

-         non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

-         l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

-         l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia") e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

-         l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

 

 

II. Immigrazione legale

 

Ricongiungimento

 

á        Soppresso il regime di silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento, sostituito da un termine ordinatorio di 180 gg per il rilascio del nulla-osta (D. Lgs. 160/2008 e L. 94/2009)

á        Per il ricongiungimento familiare dello straniero, richiesta la disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dagli uffici comunali (nota: in assenza di termini per il silenzio-assenso) (L. 94/2009)

¤        altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni

¤        superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi

¤        stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

¤        presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14

¤        stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile

¤        in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone

¤        presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano

¤        temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĄC e i 20ĄC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli

¤        superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente

¤        illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

¤        per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

¤        ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale

¤        aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)

¤        eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli

¤        stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica

¤        assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno

¤        vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno

¤        adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

á        Vietato l'ingresso e il soggiorno (con eventuale revoca del permesso) per ricongiungimento di coniuge o genitore a carico coniugati con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009)

á        Ricongiungimento del genitore naturale con figlio minore consentito se il figlio minore soggiorna regolarmente in Italia con l'altro genitore e se sono soddisfatti da subito i requisiti relativi alla disponibilita' di reddito e alloggio; si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore (L. 94/2009)

á        Inespellibilita' del familiare convivente di cittadino italiano limitata al secondo grado di parentela (L. 94/2009)

 

Accesso al lavoro

 

á        Semplice comunicazione allo Sportello unico, da parte del datore di lavoro che abbia sottoscritto col Mininterno un apposito protocollo di intesa, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano da ammettere in Italia per funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato (L. 94/2009)

 

Stabilita' del soggiorno (misure positive)

 

á        Possibilita' di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per 12 mesi e convertibilita' del permesso per studio in permesso per lavoro dopo il conseguimento in Italia di dottorato o master di II livello (L. 94/2009)

 

Stabilita' del soggiorno (misure negative)

 

á        Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione; il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta perdita di punti; la perdita integrale dei punti comporta espulsione, salvi i casi di titolare di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (l'espulsione puo' colpire, ad es., il titolare di permesso per lavoro o per studio che non abbia dato luogo a ricongiungimento, anche se ha gia' soggiornato per motivi familiari) (L. 94/2009)

á        Termini per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso: 60 gg. prima della scadenza per qualsiasi permesso (L. 94/2009)

á        Contributo da 80 a 200 euro per richiesta di rilascio e rinnovo di permesso, salvi i casi di permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari; gettito destinato al Fondo per i rimpatri e al finanziamento dell'attivita' del Mininterno relative a rilascio e rinnovo dei permessi (L. 94/2009)

á        Rilascio del permesso CE slp subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano (L. 94/2009)

á        Durata minima di 2 anni della residenza legale in Italia successiva al matrimonio ai fini dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio; dimezzamento della durata minima richiesta per i periodi successivi al matrimonio in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; anche in assenza di motivi ostativi, l'acquisto non consegue automaticamente alla maturazione dei requisiti; la condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dellŐadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (L. 94/2009)

¤        la richiesta di acquisto della cittadinanza puo' essere avanzata anche dal coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente alla data del matrimonio, sempre che al momento della presentazione della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma (circ. Mininterno 7/10/2009); nota: verosimilmente, i requisiti di durata sono valutati a partire dalla data del matrimonio, non dell'acquisto di cittadinanza

¤        disciplina applicabile alle istanze per matrimonio (circ. Mininterno 6/8/2009):

-         istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:

Ż      istanze per le quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione

Ż      altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009)

-         istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

Ż      regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

Ż      certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

Ż      eventuale stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi

-         per tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:

Ż      occorre presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ. Mininterno 7/10/2009) atto integrale di matrimonio e certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)

Ż      quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto

á        Tassa di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (L. 94/2009)

á        Ai fini dellŐelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allŐistanza o dichiarazione dellŐinteressato deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti (L. 94/2009)

á        Conversione del permesso ai 18 anni per minori non accompagnati condizionata al fatto che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela e al soddisfacimento dei requisiti di soggiorno pregresso > 3 anni e di partecipazione a un progetto di inserimento > 2 anni (L. 94/2009)

á        La cancellazione dall'anagrafe dello straniero, in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, e' effettuata dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso, previo avviso e invito a provvedere nei successivi 30 giorni (L. 94/2009)

 

 

III. Comunitari

 

Rimpatrio di minori non accompagnati

 

á        Rimpatrio assistito del minore comunitario non accompagnato che eserciti la prostituzione, se nel suo interesse, secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (L. 94/2009)

 

Reati e soggiorno

 

á        Soppressa l'aggravante di soggiorno illegale per il comunitario (L. 94/2009, a seguito delle censure della Commissione UE)

á        Soppresse le disposizioni che prevedevano l'allontanamento con accompagnamento immediato quale misura di sicurezza per il comunitario condannato a > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 94/2009, a seguito delle censure della Commissione UE)

 

 

Iscrizione anagrafica

 

á        Iscrizione e richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile (L. 94/2009)

á        Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica del senza fissa dimora, questi, al momento della richiesta e' tenuto a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (L. 94/2009)

á        Istituito presso il Mininterno un apposito registro delle persone senza fissa dimora (L. 94/2009)

 

 

IV. Reati

 

Reati in materia di immigrazione

 

á        Ridefinizione delle pene per molti dei reati di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (L. 94/2009)

á        Riduzione delle pene, in caso di collaborazione significativa con l'autorita' giudiziaria o di polizia, per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu', tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi e per quello di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di uno di questi delitti (L. 94/2009)

 

Reati e soggiorno

 

á        Espulsione con accompagnamento immediato o allontanamento quale misura di sicurezza per lo straniero o, rispettivamente, per il comunitario condannati a > 2 anni di reclusione o per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008 e L. 94/2009)

á        Condanne per reati di cui all'art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) rilevanti per la valutazione della pericolosita' del soggetto per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen ai fini della revoca del permesso per motivi familiari (L. 94/2009)

á        Condanne ostative a ingresso e soggiorno rilevanti anche se ancora non definitive (L. 94/2009)

á        Condanne per reati di cui all'art. 26, co. 7 D. Lgs. 286/1998 ostative a ingresso e soggiorno (L. 94/2009)

á        Anche il giudice di pace puo' sostituire la pena inferiore a due ani di reclusione con l'espulsione quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 (L. 94/2009)

 

Reati tipici: sfruttamento di minori

 

á        Reclusione < 3 anni per chi si avvale per mendicare di una persona di eta' < 14 anni e per chi, avendola in custodia o sottoposta alla sua autorita', permette che mendichi o che un terzo se ne avvalga per mendicare (L. 94/2009)

 

Controllo del territorio

 

á        Possibile per i sindaci avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati (con precedenza per quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato) per la segnalazione alla polizia locale o di Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica da parte del comitato provinciale per lŐordine e la sicurezza pubblica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; per associazioni diverse da quelle costituite da personale in congedo di Corpi dello Stato, iscrizione incompatibile con la fruizione di risorse economiche pubbliche (L. 94/2009)

¤        le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)

¤        gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario"

¤        sono esclusi i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)

¤        sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d)

¤        gli ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)

¤        gli osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b) e una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b)

¤        quando sia necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4)

¤        il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2, co. 5)



[1] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[2] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro., collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione.

[3] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.

[4] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á        Giurisprudenza:

o       orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o       orientamenti assolutamente minoritari:

¤        TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤        Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á        Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[5] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[6] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[7] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[7] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á        Giurisprudenza:

o       orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o       orientamenti assolutamente minoritari:

¤        TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤        Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á        Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[8] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[9] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á        Giurisprudenza:

o       orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o       orientamenti assolutamente minoritari:

¤        TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤        Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á        Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[10] In precedenza, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á        Giurisprudenza:

o       orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o       orientamenti assolutamente minoritari:

¤        TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤        Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á        Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[11] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[12] Modifica del testo di art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/199:

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui allŐarticolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.