PROROGA DEL TRATTENIMENTO E NECESSITAĠ DEL CONTRADITTORIO

Prima proposta di riflessione a margine della sentenza Cass. I^ sez. civ. n. 4544 del 24/2/2010

 

1. delimitazione dellĠindagine

La Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe indicata (opportunamente pubblicata – in evidenza- sul sito www.asgi.it ), ha cassato un decreto di proroga del trattenimento nel C.I.E. di Roma , emesso inaudita altera parte dal Tribunale capitolino in composizione monocratica il 18/2/2009 ( quindi anteriormente alle modifiche apportate con la legge 94/09).

Ritengo opportuno e urgente proporre ai soci ASGI e a quanti fossero interessati allĠargomento, una breve riflessione che, pur non costituendo unĠanalisi approfondita della sentenza, serva da occasione di confronto teorico e pratico sullĠincidenza della stessa sul meccanismo delle proroghe dei trattenimenti nei C.I.E. , e, conseguentemente, sulle prassi che si stanno ( o non si stanno) instaurando nei vari centri e negli uffici dei giudici di pace.

 

2. la sentenza

Ritiene il Collegio che le disposizioni di cui allĠart. 14 T.U. volte a disciplinare sia il trattenimento Òpre-espulsivoÓ che quello dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, prevedano le garanzie della difesa e del contraddittorio nei seguenti termini: espressamente, al momento iniziale del trattenimento con la celebrazione dellĠudienza di convalida, implicitamente per lĠemissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso.

La decisione prosegue con unĠanalisi dellĠevoluzione normativa in materia, partendo dal 1998, passando attraverso le varie riforme della Bossi – Fini, della legge 106/02, della legge 271/04 (conseguente alla nota sentenza della Consulta n. 222/04), per giungere alla recente L. 94/09 che, come ben sappiamo, ha enfatizzato il meccanismo delle proroghe della permanenza, prevedendone ben tre, per un periodo massimo di sei mesi di trattenimento.

La Cassazione sottolinea come giˆ con la sentenza 222/04 la Corte costituzionale evidenzi˜ – in tema di convalida ex post dellĠaccompagnamento coattivo – la lesione del nucleo insopprimibile del diritto di difesa in materia di libertˆ personale, consistente nellĠessere ascoltato dal giudice con lĠassistenza del difensore, tantĠ che il legislatore corse ai ripari, ricorrendo alla decretazione dĠurgenza, prevedendo lĠudienza di convalida con la partecipazione necessaria di un difensore e la audizione dellĠinteressato, se comparso. Ci˜ per sottolineare che, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di libertˆ personale, la sua limitazione non pu˜ prescindere dallĠinstaurazione del contraddittorio con lĠaudizione dellĠinteressato e lĠassistenza legale: principi, questi, che si ritengono applicabili anche alla proroga del trattenimento, che impinge sulla libertˆ personale.

Viene inoltre citata la giurisprudenza di legittimitˆ relativa allĠobbligo di dare tempestivo avviso al difensore di fiducia – la cui nomina costituisce un diritto del trattenuto – obbligo che non pu˜ essere  aggirato con la presenza in udienza di un difensore officioso, e, soprattutto, la giurisprudenza della stessa Cassazione a mente della quale la violazione delle regole del procedimento deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza e messa a verbale, non potendo essere prospettata per la prima volta in sede di legittimitˆ. Tale ultimo argomento consente alla Corte di argomentare a favore dellĠobbligo di celebrare lĠudienza di proroga del trattenimento: infatti, poichŽ il decreto di  proroga del trattenimento  ricorribile per cassazione, ci˜ presuppone che si sia celebrata unĠudienza nel corso della quale vengano eccepiti gli errores in procedendo ed in judicando, viceversa il giudizio di legittimitˆ si tradurrebbe in un giudizio di merito di tipo oppositorio; mentre, invece, la scelta di sistema Òdi omologare sotto il segno della diretta ricorribilitˆ per cassazione i decreti di convalida (per cui lĠudienza  espressamente prevista) e quelli di proroga ( in ordine ai quali lĠudienza non  espressamente prevista, ma lo  implicitamente) appare eloquente della consapevolezza ( da parte del legislatore) dellĠunicitˆ e normalitˆ del ricorso per cassazioneÓ. Consegue che Òla scelta di una unica modalitˆ impugnatoria ( sia del decreto di convalida che di quello di proroga)  eloquente della scelta di una unica modalitˆ di decisione del provvedimento impugnatoÓ( decreto emesso nel contraddittorio e con le garanzie della difesa).

Argomentando diversamente, solare sarebbe, secondo la cassazione, lĠincostituzionalitˆ della lettura dellĠart. 14, co. 5 T.U. che facesse di essa Òun meccanismo di controllo officioso della richiesta (di proroga) al di fuori delle garanzie della difesa nel regolare contraddittorio e con possibilitˆ di audizione dellĠinteressatoÓ in relazione al parametro di cui allĠart. 24 Cost.; mentre vi sarebbe evidente violazione del principio di eguaglianza Òove si riservasse il pieno contraddittorio e lĠadeguata difesa alla verifica delle condizioni di accesso alla misura (convalida del trattenimento) e si affidasse al mero colloquio cartaceo tra amministrazione e giudice di pace il controllo della permanenza e dellĠaggravamento delle condizioni autorizzanti la protrazione del vincoloÓ ( decreto di proroga).

Infine, a sostegno dellĠevidente necessaria omogeneitˆ dei provvedimenti  chiesti al gdp, si osserva che nel nostro ordinamento, tanto civile che penale, Ònon esistono provvedimenti decisori e definitivi che siano adottati senza contraddittorio É non si scorge alcuna plausibilitˆ nellĠipotizzare che il legislatore del 1998, dopo aver rettamente correlato la prima misura restrittiva al procedimento in contraddittorio, disinvoltamente (fantasiosamente) abbia affidato la seconda e le successive ad una pura invenzione giuridica, quella di un decreto de plano di merito e definitivo sconosciuto tanto al processo civile quanto al processo penaleÓ.

Le citazioni della sentenza evidenziano la chiarezza e al tempo stesso perentorietˆ degli argomenti.

Giova per˜ sottolineare come altrettanto vigore non sia stato speso a proposito della definizione – mai sufficientemente chiara nella prassi dei giudici di pace – dei loro poteri. Si legge , infatti, che Òil ruolo del giudice di pace in sede di convalida non  certo quello di verificare la legittimitˆ di un atto amministrativo bens“, come sempre avviene nei procedimenti di opposizione a ordinanza o misura amministrativa assegnati alla cognizione del giudice ordinario, quello di accertare le condizioni per la limitazione del diritto soggettivo del destinatarioÓ: francamente non si avvertiva la necessitˆ di questa precisazione, restrittiva rispetto alla previsione dellĠart. 14, co. 4 T.U. ( il giudice provvede alla convalida É verificata la sussistenza dei requisiti previsti dallĠart. 13 e dal presente articoloÉ), prima ancora che della lettura portata dalla nota sentenza n. 105/2001 della Corte costituzionale.

Quanto alle scadenze procedurali la cassazione  stata costretta ad inventarli (rectius desumerli dalla norma di sistema), prevedendo che:

1. il termine di inoltro della richiesta di convalida (48 h. dalla adozione del trattenimento) non pu˜, ovviamente, essere esteso alla richiesta di proroga, posto che il trattenimento  giˆ in atto; tale termine dovendosi individuare in relazione al termine di scadenza del trattenimento che si intende prorogare, e nel rispetto del successivo termine di 48 h. per la decisione;

2. consegue che la richiesta di proroga e gli atti che la corredano (precisazione, questa, rilevantissima) debbono pervenire al giudice in tempo utile affinchŽ:

2.1. vengano convocati lĠoriginario (o sostituito) difensore (precisazione importante per quel che si dirˆ nel prosieguo) e lĠinteressato,

2.2. venga tenuta lĠudienza camerale,

2.3. il giudice depositi il decreto entro 48 h. dalla ricezione della richiesta e, comunque, prima del termine di scadenza del trattenimento, giˆ noto dalla convalida o dalla precedente proroga.

Questa, in sintesi, la decisione.

 

3. le conseguenze della sentenza

1. Pare evidente che per le proroghe della permanenza nei centri di detenzione amministrativa, tanto quelle finalizzate allĠespulsione, quanto quelle ( di soli 30 gg. e concedibili una sola volta) finalizzate allĠespletamento della procedura semplificata  dei richiedenti protezione umanitaria, debbano essere precedute dalla celebrazione di unĠudienza davanti al giudice di pace, le prime, e davanti al tribunale in composizione monocratica, le seconde, con la presenza obbligatoria del difensore e dellĠinteressato, se intende presenziare.

2. Dalla interpretazione costituzionalmente orientata della cassazione emerge chiaramente la sostanziale illegittimitˆ di tutte le proroghe effettuate sino ad ora de plano, anche se non mi pare possibile farle decadere, non essendo i relativi decreti di proroga stati impugnati.

3. Consegue che lĠinterpretazione dellĠart. 14 T.U. effettuata dalla cassazione valga a partire dalla data del deposito della sentenza – 24.2.2010 – e, dunque, occorre attrezzarsi per il rispetto dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimitˆ in questione.

 

Il che, in concreto, vuol dire che:

1. deve essere dato avviso al difensore del trattenuto della fissazione dellĠudienza di proroga. Quale difensore? Credo che debba essere contrastato qualsiasi tentativo fantasioso di prendere al volo il primo avvocato che capita, ipotesi certamente suggestiva per i gdp e le cancellerie, ma sicuramente illegittima. Infatti, ogni trattenuto deve avere un difensore, di fiducia o di ufficio, nominato per la convalida del trattenimento e quello  il difensore per tutta la durata del trattenimento, quindi anche per le udienze di proroga (salva la facoltˆ del trattenuto di nominarne un altro). Argomentando diversamente, si avrebbe un avvocato dĠufficio per la convalida ed uno diverso per ognuna delle tre proroghe possibili, che, verosimilmente nulla sa del caso specifico e si limiterebbe a scaldare la sedia.

2. anche il trattenuto deve essere posto nelle condizioni di partecipare allĠudienza. Non solo perchŽ lo dice la cassazione, ma anche perchŽ la seconda e la terza proroga, di 60 gg. ciascuna, sono possibili se lo straniero non coopera al suo rimpatrio (nonostante ogni ragionevole sforzo). Se non vogliamo che questa sia una mera formula di stile, occorre che il trattenuto venga a dire in udienza se gli  stato chiesto di collaborare, come, e se ha prestato la sua disponibilitˆ. Diversamente, si darebbe per scontata la mancata cooperazione per il sol fatto che non sono riusciti ad espellerlo.

A proposito della presenza del trattenuto, che non  certo libero di andare in udienza per i fatti suoi – essendo legittimamente impedito dalla misura detentiva in atto – o lĠudienza si celebra nel C.I.E., ovvero se si tiene presso la sede del gdp, lo straniero deve essere ivi condotto. E qui  facilmente immaginabile che vengano addotti problemi pratici relativi a chi lo deve ÒtradurreÓ: il questore deve disporre il trasferimento a mezzo della forza pubblica ai sensi dellĠart. 21, co. 5 D.P.R. 394/99.

Siccome  intuibile tale evenienza non sarebbe gradita, occorre vigilare a che non vengano trasmesse dichiarazioni di rinuncia a comparire espresse da persone che non hanno nemmeno capito di cosa si tratta, ma si sono limitate a sottoscrivere una dichiarazione in lingua italiana. Occorre che la comunicazione di fissazione udienza venga debitamente tradotta, cos“ come occorre che allĠudienza ci sia un interprete. Si ripropongono i consueti problemi relativi allĠassistenza linguistica, in una fase decisiva per la prosecuzione della limitazione della libertˆ personale.

3. non a caso la cassazione, a pag. 14, dice espressamente che la p.a. trasmette al gdp la richiesta di proroga e gli atti che la corredano, ci˜ significa che  onere della p.a. dimostrare di aver fatto tutto il possibile per eseguire lĠespulsione nel termine precedentemente concesso, e la prova di ci˜ deve risultare degli atti posti a sostegno della richiesta di proroga, diversamente la proroga non deve esser concessa. E gli atti devono esser nella disponibilitˆ del difensore prima dellĠudienza.

 

In conclusione di queste brevi riflessioni, mi pare importante vigilare molto attentamente, coinvolgendo anche gli ordini forensi, per evitare che la sentenza 4544 resti sulla carta, e si addivenga ad una gestione burocratica e cartolare dellĠudienza, rispettosa solo formalmente dei diritti costituzionali ivi ribaditi, ma di fatto sostanzialmente inutile.

Sarebbe una beffa, in danno non solo dei trattenuti – ora che i termini sono cos“ significativamente dilatati – ma pure del lavoro e dellĠimpegno che, come associati, spendiamo quotidianamente .

Invito quindi i singoli soci e le sezioni territoriali delle sedi ove esiste un C.I.E. a monitorare quel che accade e a condividere in rete le prassi delle singole realtˆ locali.

Buon lavoro a tutte/i

Guido Savio