Allegato 2
TABELLA A: DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PRIORITARIA IN BASE ALLĠELEMENTO ÒSTATO DI RESIDENZA DEI FIGLIÓ [1]
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Diritto derivante da lavoro [2]
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Stato di residenza dei figli |
Stato di legislazione prioritaria [3] |
Stato di legislazione sussidiaria [4] |
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nello Stato A |
nello Stato B |
Stato A |
Stato A |
Stato B |
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2 |
Diritto derivante da pensione[5] |
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nello Stato A |
nello Stato B |
Stato A |
Stato A |
Stato B |
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3 |
Diritto derivante da residenza[6] |
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nello Stato A |
nello Stato B |
Stato A |
Stato A |
Stato B[7] |
[1] A carico dello Stato che applica la propria legislazione in via prioritaria spettano le prestazioni familiari, in misura intera, come se i familiari residenti allĠestero fossero residenti sul territorio dello Stato; quindi lĠistituzione competente di questo Stato, o istituzione prioritaria, attribuisce le prestazioni familiari in misura intera.
[2] Articolo 68, paragrafo 1, lett. b) i) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.
[3] La legislazione prioritaria quella dello Stato di residenza dei figli. LĠistituzione dello Stato la cui legislazione si applica in via prioritaria (o istituzione prioritaria) determina la prestazione spettante come se tutti i familiari fossero residenti sul territorio e la pone in pagamento. Ne consegue che, se la legislazione italiana prioritaria, lĠIstituto deve accertare il diritto alle prestazioni familiari come se i componenti il nucleo familiare fossero residenti in Italia ed erogare lĠimporto spettante in base alla legislazione italiana.
[4] LĠistituzione dello Stato la cui legislazione si applica in via sussidiaria (o istituzione sussidiaria) determina la prestazione spettante come se tutti i familiari fossero residenti sul territorio e corrisponde lĠeventuale differenza tra la sua prestazione e quella erogata dallĠistituzione prioritaria.
[5] Articolo 68, paragrafo 1, lett. b) ii) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.
[6] Articolo 68, paragrafo 1, lettera b) iii) del regolamento (CE) n. 883/2004.
[7] Per i diritti derivanti dalla residenza, lĠintegrazione differenziale in nessun caso dovuta dallĠistituzione che interviene in via sussidiaria per i figli residenti allĠestero.