Allegato 2

 

 

TABELLA A: DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE PRIORITARIA IN BASE ALLĠELEMENTO ÒSTATO DI RESIDENZA DEI FIGLIÓ [1]

 

 

 

1

 

Diritto derivante da lavoro [2]

 

Stato di residenza dei figli

Stato di legislazione prioritaria [3]

Stato di legislazione sussidiaria [4]

nello Stato A

nello Stato B

Stato A

Stato A

Stato B

2

Diritto derivante da pensione[5]

 

 

 

nello Stato A

nello Stato B

Stato A

Stato A

Stato B

3

Diritto derivante da residenza[6]

 

 

 

nello Stato A

nello Stato B

Stato A

Stato A

Stato B[7]

 



[1] A carico dello Stato che applica la propria legislazione in via prioritaria spettano le prestazioni familiari, in misura intera, come se i familiari residenti allĠestero fossero residenti sul territorio dello Stato; quindi lĠistituzione competente di questo Stato, o istituzione prioritaria, attribuisce le prestazioni familiari in misura intera.

[2] Articolo 68, paragrafo 1, lett. b) i) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

[3] La legislazione prioritaria  quella dello Stato di residenza dei figli. LĠistituzione dello Stato la cui legislazione si applica in via prioritaria (o istituzione prioritaria) determina la prestazione spettante come se tutti i familiari fossero residenti sul territorio e la pone in pagamento. Ne consegue che, se la legislazione italiana  prioritaria, lĠIstituto deve accertare il diritto alle prestazioni familiari come se i componenti il nucleo familiare fossero residenti in Italia ed erogare lĠimporto spettante in base alla legislazione italiana.

[4] LĠistituzione dello Stato la cui legislazione si applica in via sussidiaria (o istituzione sussidiaria) determina la prestazione spettante come se tutti i familiari fossero residenti sul territorio e corrisponde lĠeventuale differenza tra la sua prestazione e quella erogata dallĠistituzione prioritaria.

[5] Articolo 68, paragrafo 1, lett. b) ii) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

[6] Articolo 68, paragrafo 1, lettera b) iii) del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

[7] Per i diritti derivanti dalla residenza, lĠintegrazione differenziale in nessun caso  dovuta dallĠistituzione che interviene in via sussidiaria per i figli residenti allĠestero.