ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE
GIURISDIZIONALE
ROMA
la Signora Gandelli Debora, nata a Milano il 09.06.1972 e
residente a Lucca – Loc. S. Maria a Colle Via Contesora, 1065/G, C.F. GND
DBR 72H49 F205J ed il Signor Daraoui
Jilali nato a Khouribga (Marocco) il 13.02.1984, C.F. DRA JLL 84B12
Z330K rappresentati e difesi dallĠAvv. Leonardo Lapasin Zorzit ed
elettivamente domiciliati in Roma Via Cicerone n. 44 presso e nello studio
dell'Avv. Luca Pardini, come da mandato in calce al presente atto
contro
la Prefettura di Lucca –
Sportello Unico per l' Immigrazione, in persona del Prefetto pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura
Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
e contro
il Ministero dellĠInterno, in
persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dallĠAvvocatura
Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
per lĠannullamento e/o
revoca
dellĠOrdinanza n. 823/2010 resa dal TAR della
Toscana,
nella Camera di Consiglio del 1 settembre 2010 e depositata in segreteria il 3
settembre successivo, nel ricorso n. 1347/2010 con la quale stata
respinta lĠistanza di sospensione dellĠesecuzione, in uno con gli atti del
relativo procedimento,
- del decreto PROT: P-LU/L/N/2009/101051 emesso il
21.04.10 e notificato al datore di lavoro in data 07.05.10 (v. doc.1 fascicolo
di parte), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di
Lucca ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro
irregolare presentata dalla Sig.ra Gandelli Debora in favore del Sig. Daraoui
Jilali in data 21/09/09;
- della
comunicazione inviata all'Avv. Tiziana Pedonese in data 24 giugno 2010, nella
quale viene dato atto del mancato accoglimento dell'istanza di riesame e di
revoca in via di autotutela del decreto di cui al punto precedente (v. doc. 2, ibidem);
Si chiede lĠannullamento dellĠordinanza di
reiezione dellĠistanza cautelare richiesta allĠEcc.mo TAR Toscana e la
concessione della sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado con lĠatto di
ricorso per i seguenti motivi in
Nell'interesse del Sig. Daraoui, la Sig.ra
Gandelli Debora presentava dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai
sensi e per gli effetti di cui alla l.102/2009.
Con comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90 del 15.12.2009, lo Sportello Unico per l'Immigrazione
della Prefettura di Lucca, informava il datore di lavoro dell'esistenza di un
motivo ostativo all'accoglimento della domanda di emersione, rappresentato da
una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nel settembre 2002 (v.
doc. 3, ib.)
A fronte del ricevimento della comunicazione anzidetta, il datore di
lavoro presentava una prima istanza di sospensione del procedimento (v. doc. 4,
ib.),
alla quale faceva seguito una seconda richiesta maggiormente dettagliata del 19
febbraio 2010 (v. doc. 5, ib.), in cui veniva dato atto di
una domanda di riabilitazione in corso depositata in data 17 febbraio 2010 (v.
doc. 6, ib.).
L'ufficio, inizialmente disponeva una proroga sino al 20 marzo 2010 (v.
doc. 7, ib.), salvo poi, a pochi giorni di distanza, comunicare un nuovo avvio di
procedimento di rigetto in
quanto successiva all'entrata in vigore della legge 189/2002 (v. doc. 8, ib.).
Si detto che il decreto di rigetto veniva notificato all'interessata
in data 7 maggio 2010: ebbene, il procedimento non si era ancora concluso
quando l'Avv. Tiziana Pedonese, in data 28 aprile 2010, depositava nelle mani
della Dott.ssa Reale decreto di fissazione di udienza camerale dinanzi al
Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il 27 maggio successivo (v. doc. 9, ib.).
Suddetta
circostanza, da valutarsi come elemento sopravvenuto per ci che diremo a
breve, veniva, al contrario, ritenuta irrilevante ai fini di un'ulteriore
sospensione del procedimento in corso, tant' che si procedeva all'emissione e
quindi alla notifica del decreto di rigetto.
Peraltro gli scriventi legali depositavano
istanza di riesame e revoca in via di autotutela del provvedimento anzidetto
(v. doc. 10, ib.), alla luce
dell'intervenuta riabilitazione (v. doc. 11, ib.), alla
quale l'amministrazione con comunicazione inviata all'attenzione dell'Avv.
Tiziana Pedonese riteneva di non dare seguito (v.doc. 2, ib).
Lesi
nei propri diritti ed interessi, i ricorrenti proponevano ricorso al TAR Toscana (Ric. N.
1347/2010) facendo contestualmente istanza di sospensione dell'esecuzione di
provvedimenti emessi dalla Prefettura di Lucca.
Veniva
fissata udienza in Camera di Consiglio a seguito della quale il Tribunale
pronunciava lĠordinanza n. 823/2010 con la quale
respingeva la richiesta cautelare ritenendo non condivisibile l'indirizzo
giurisprudenziale sposato dai ricorrenti.
Questi ultimi, in
particolar modo il cittadino straniero, sono stati gravemente danneggiati
dall'ordinanza de quo, da considerarsi illegittima per i motivi gi illustrati
e che a breve illustreremo nuovamente, i quali se analizzati in maniera pi
approfondita, avrebbero potuto condurre all'adozione di ben altra decisione di
natura cautelare.
Per questo, con il
presente ricorso i ricorrenti insistono per la concessione della sospensione
dei provvedimenti impugnati in primo grado per i seguenti motivi in
DIRITTO
1) Violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 1 ter comma 13 della legge n.
102/2009 – Eccesso di potere
per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicit– Eccesso di
potere per carenza della motivazione
LĠart.
1 ter n. 13) della Legge 102/2009 stabilisce che ÒNon possono essere ammessi
alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codice.Ó
Ebbene come gi si avuto modo di esporre sub facto, il rifiuto (v. doc. 1, ib.) stato disposto e
reiterato nella comunicazione del 24 giugno (v. doc. 2, ib.), in virt di una
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 20 settembre 2002
(irrevocabile il 12/03/2003), a seguito dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Si detto altres che il datore di lavoro, una volta venuto a
conoscenza del motivo ostativo al buon esito della procedura di
regolarizzazione, si personalmente attivato per richiedere la sospensione del
procedimento.
Ci al fine di consentire al proprio dipendente di accedere alla
riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed ottenere, ad
abundantiam, una
pronuncia espressa al termine di una valutazione di merito certamente pi
rigorosa rispetto ad un mero effetto estintivo automatico (cos come vedremo
nel prosieguo).
E' ormai pacifico, infatti, che a fronte della modifica dell'art. 179
c.p. ad opera della L. 145/04, con la riduzione da cinque a tre anni del
termine minimo per poter chiedere la riabilitazione, possa esservi interesse ad
ottenere la stessa prima che maturi il termine di cinque anni previsto
dall'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del delitto.
In caso contrario, si creerebbe un'ingiustificata disparit di
trattamento tra situazioni omogenee.
Allo stesso modo, non vi motivo per ritenere inammissibile una
richiesta di riabilitazione una volta trascorsi i cinque anni: tant' che il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel provvedimento in atti (v. doc. 10, ib), ha concesso al ricorrente quanto richiesto.
Ad ogni buon conto, nonostante il deposito, in data 28 aprile 2010 (doc.
17), del
decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale anzidetto per il 27
maggio successivo, la pubblica amministrazione ha ritenuto di concludere il
procedimento notificando il decreto di rifiuto all'interessata in data 7 maggio
2010.
Ma al di l della valutazione della sentenza di riabilitazione quale
elemento sopravvenuto di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98, posto a
fondamento dell'istanza di riesame e revoca ed oggetto del secondo motivo,
preme a questa difesa evidenziare una recente sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (n. 03531/2010 REG.SEN.- v. doc. 12, ib), il quale si
pronunciato in ordine all'automatica estinzione della condanna inflitta in
sede di patteggiamento.
Suddetto giudicante, in realt, si limita a richiamare un condiviso
orientamento giurisprudenziale ( Consiglio di Stato, VI, 24 aprile 2009 n. 2543
– v. doc. 13, ib. – Consiglio di Stato, VI, 8 agosto 2008 n. 3902
– v. doc. 14, ib. – Consiglio di Stato, VI, 31 maggio 2006, n. 3307
– v. doc. 15, ib.) gi espresso in sede di regolarizzazione del 2002
secondo il quale Òalla riabilitazione pu equipararsi l'automatica
estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamentoÓ.
Conclude pertanto in questi termini: ÒRitiene quindi il Collegio
che merita di essere positivamente valutata la circostanza che, risalendo la
condanna subita dal ricorrente all'anno 2004, si era gi verificata, al momento
in cui stata presentata la richiesta di regolarizzazione, la causa estintiva
in oggetto prevista dall'art. 445 c.p.p.Ó.
Sovrapponendo al caso de quo l'anzidetta conclusione facile
intuire come si pervenga al medesimo risultato: il lavoratore straniero stato
condannato dal Tribunale di Milano nel settembre 2002 con sentenza emessa ex
art. 444 comma 2 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 12 marzo 2003: al momento della presentazione della
dichiarazione di emersione, ricevuta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
di Lucca in data 21/09/09, si era pertanto gi verificato l'effetto estintivo
prescritto dall'art. 445 comma 2 c.p.p, essendo ampiamente decorso il termine
di 5 anni (12 marzo 2008).
Cos
argomentando non pu che considerarsi inesistente il motivo ostativo all'accoglimento della domanda di
emersione: il decreto impugnato, conseguentemente, non pu che considerarsi
illetittimo e dovr essere annullato.
*
Chi scrive si preoccupato di supportare, in
maniera adeguata e scrupolosa, la conclusione relativa all'effetto estintivo
automatico, facendo ricorso non solo alla giurisprudenza di merito ma
richiamando, altres, la giurisprudenza di questo Ill.mo Consiglio.
Ebbene il TAR Toscana, al contrario,
nell'impugnata ordinanza si limita a liquidare la questione in questi termini: ÒConsiderato
che, secondo l'indirizzo ermeneutico condiviso dal collegio, non appare
condivisibile l'affermazione della ricorrente secondo cui l'effetto estintivo
del reato, sancito dall'art. 445 c.p.p. in dipendenza del decorso del termine
di cinque anni dalla condanna ÒpatteggiataÓ, opererebbe in via di mero
automatismo, occorrendo pur sempre l'intervento di apposita pronuncia
giudizialeÓ.
Quello che dimentica in una motivazione
ÒsconcertanteÓ che parte ricorrente non ha semplicemente fornito una Òpropria
interpretazioneÓ della norma penale ma ha illustrato un orientamento molto
recente della giurisprudenza di merito (Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia Romagna (n. 03531/2010 REG.SEN.- v. doc. 12, ib.).
Ma vi di pi.
La sentenza anzidetta, lo si ripete
perfettamente confacente al caso in esame, richiama un consolidato orientamento
espresso da Questo Ill.mo Consiglio ed addirittura risalente alla
regolarizzazione del 2002.
Se tale
la posizione della pi illuminata giurisprudenza, appare evidente la violazione
della normativa in oggetto e la carenza dei provvedimenti impugnati per i sopra
enunciati motivi di gravame.
2)Violazione e/o falsa applicazione
dellĠart. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 268/1998 e successive modifiche ed integrazioni - Eccesso
di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicit–
Eccesso di potere per carenza della motivazione
La motivazione del decreto verte sostanzialmente sulla presenza di una
sentenza di condanna emessa nel lontano 2002, mentre il provvedimento
successivo, che qui si impugna unitamente al primo, d atto di una sentenza di
riabilitazione intervenuta in epoca successiva alla notifica del medesimo, che
ha estinto la pena principale ed ogni altro effetto penale della condanna.
Questa difesa non pu che reiterare alcune considerazioni gi
sottoposte all'attenzione della pubblica amministrazione.
La legge 102/2009 non contiene la dicitura Òsalvo che sia intervenuta
riabilitazioneÓ (cos come al
contrario l'art. 1 comma 8 lett c) della legge n. 222/02 di conversione del
decreto legge 195/2002 ÒDisposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari") ma ci di assoluta irrilevanza.
L'art. 178 c.p., infatti, parla di estinzione degli effetti penali
della condanna Òsalvo che la legge disponga altrimentiÓ per cui il legislatore
del 2009 avrebbe dovuto inserire una precisa clausola di esclusione della
riabilitazione.
Non essendovi alcun accenno alla riabilitazione, non pu che
applicarsi, di conseguenza, la disciplina generale di cui al codice di rito.
Ove poi si consideri la
natura della procedura di emersione - trattasi di un procedimento complesso nel
quale intervengono diversi uffici -, nonch la ratio della medesima -
finalizzata all'emersione del lavoro nero - anche un provvedimento di
riabilitazione che giunga in epoca successiva alla presentazione della domanda
potrebbe incidere sull'esito del procedimento.
Ci stante la disposizione
di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98 che, in ordine al rifiuto del rilascio
del permesso di soggiorno, fa salvi i nuovi elementi sopravvenuti.
LĠintera materia del
rilascio dei permessi di soggiorno, a tal riguardo, governata – per
costante insegnamento giurisprudenziale – dal principio di carattere
generale che, pertanto, pu trovare applicazione anche nel caso di specie, enunciato
dallĠart. 5 comma D.Lgs.n.268/1998,che:
1) impone all'amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi
sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
(T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 14-03-2008,n.407);
2) rappresenta Òuna clausola di salvaguardia per gli stranieri che,
all'attualit, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo
del permesso di soggiornoÓ, cosicch Òsi deve ritenere illegittimo il diniego
di rinnovo che si basi su un'istruttoria la quale si sia limitata a scrutinare
il solo periodo antecedente la scadenza del titolo, senza considerare le
sopravvenienze le quali, se valutate, avrebbero consentito il rilascio
dell'atto richiestoÓ (Cons. Stato Sez. VI Sent., 17-10-2008, n. 5049).
Sul punto anche il TAR
Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2007 / 19 settembre 2007, n. 7874 (Pres. Pagano,
est. Raiola) osserva, in totale adesione con
lĠorientamento formulato dal Consiglio di Stato (sent. n.2988/2007), che - in forza della clausola di salvaguardia contenuta
nellĠart., comma 5 D.Lvo. n.268/98 (Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati . . . quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠart.22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio . . .Ó) – la valutazione della
situazione complessiva in cui versa il cittadino extracomunitario istante per
il titolo di soggiorno va compiuta non gi in maniera statica e formale, ma
piuttosto in maniera dinamica e soprattutto allĠattualit con opportuna
ponderazione degli elementi sopravvenuti di segno positivo (quali lĠaver
tenuto in tempi pi recenti e comunque per un congruo periodo una condotta
irreprensibile, lo svolgimento di unĠattivit lavorativa in grado di
assicurare i mezzi di sostentamento minimo, lĠaver costituito un nucleo
familiare eventualmente con figli nati nel nostro Paese e qui scolarizzati,
etc.) idonei ad elidere o svilire eventuali elementi di valutazione di segno
negativo, i quali sia per lĠintervenuto decorso del tempo sia per la loro
intrinseca non gravit non rappresentano pi lĠattuale ÒvissutoÓ del cittadino
extracomunitari.
Ed ancora
il TAR Parma (14/2/2005 n. 87 relativa a questioni di reddito) ed il TAR
Trieste (19/6/2004 n. 338 relativa al diniego di rinnovo di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato per motivi inerenti ad un precedente, e da
tempo superato, permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea), in
ordine all'interpretazione della Òsopravvenienza di nuovi elementi che
consentano il rilascio del permesso di soggiornoÓ, sostengono che essa "va
intesa nel senso di rendere possibile allĠistante di far presente ovvero
allĠAmministrazione di tener conto, ai fini del rinnovo, di fatti sopravvenuti al
verificarsi di circostanze impeditive, i quali permettano di concludere che i
requisiti per il soggiorno, riscontrati mancanti ad un primo esame, risultino
invece posseduti, ancorch successivamente".
Infine, di
recente e sulla stessa linea argomentativa dei precedenti, si espresso nei
seguenti termini il T.A.R. Trento Sez. I 12 febbraio 2010 n. 57: ÒAd avviso del Collegio, tuttavia,
l'art. 5 comma 5, D.Lgs 286/98 deve essere interpretato nel senso che i
requisisti per il rinnovo del permesso di soggiorno, con particolare
riferimento a quello relativo ai mezzi di sussistenza idonei, siano valutati al
momento dell'assunzione della decisione da parte dell'Autorit amministrativa,
ancorch essi non si profilassero alla data di presentazione della domandaÓ.
La pubblica amministrazione resistente aveva avuto notizia della
pendenza del procedimento di riabilitazione: il decreto di fissazione
dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza stato depositato presso i
relativi uffici il 28 aprile, in
epoca sicuramente antecedente all'emissione del decreto de quo nel quale non vi traccia alcuna di questa circostanza,
apparendo lo stesso, pertanto, totalmente carente sul punto.
Solo la comunicazione del 24 giugno menziona la sopravvenuta
riabilitazione ma unicamente per contestarne la tardivit: tale provvedimento
non pu che considerarsi insufficiente essendosi limitato a dar contezza di una
circostanza non contestabile ed avendo completamente omesso ogni valutazione
sulle motivazioni difensive di cui all'istanza di riesame nonch ogni richiamo
alla pregressa conoscenza del procedimento di riabilitazione in corso.
In questi termini la sentenza di riabilitazione pacificamente un
elemento sopravvenuto che elimina l'unico motivo ostativo al buon esito della
procedura di emersione, attualizzando la posizione del richiedente e
rendendo la medesima quantomeno meritevole di nuova valutazione.
*
Quanto sopra pur essendo stato rappresentato al Collegio Giudicante non
stato per tenuto nella dovuta considerazione,
Questo, infatti, ha valutato la riabilitazione come un evento giunto ormai a procedimento concluso e
quindi non leggibile in chiave di elemento sopravvenuto.
Salvo poi dare atto che comunque la pubblica amministrazione non
tenuta ad attendere l'esito della procedura di riabilitazione peraltro
introdotta dall'interessato solo a seguito della comunicazione dei motivi
ostativi ex art. 10 bis della legge 241/90.
Pare persino ovvio sottolineare che l'interessato al buon esito della
procedura non solo il cittadino straniero ma altres il datore di lavoro al
quale, peraltro, unicamente riconducibile la domanda in termini di titolarit
(tant' che le comunicazioni e le notifiche vengono indirizzate a
quest'ultimo).
Non si comprende pertanto la notazione in ordine all'attivazione
successiva al 10 bis: il datore di lavoro solo in quella circostanza venuto a
conoscenza del motivo ostativo e con estrema diligenza si immediatamente
attivato depositando quanto necessario per salvaguardare la propria posizione.
Non si vede come questo possa essere motivo di rimprovero e non si
vede, altres, come questo possa colmare una motivazione estremamente carente e
lacunosa sul punto.
Quanto affermato poi da controparte in ordine alla tardivit
dell'evento riabilitativo non pu essere condiviso.
La pubblica amministrazione era perfettamente aggiornata sullo stato
del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, aveva avuto
notizia sia del deposito del ricorso (doc. 9 fascicolo di parte), sia della
data dell'udienza (cfr. doc. 17).
Ove si consideri che oggi la procedura di emersione ancora aperta
per numerose domande, non si comprende quale sia la ragione che abbia spinto
all'emissione del decreto di rifiuto a breve distanza dalla decisione in ordine
alla riabilitazione del lavoratore.
Sebbene non fosse doverosa e dovuta l'attesa, la discrezionalit ed il
buon senso avrebbero potuto determinare diversamente l'Ufficio.
Ci anche in virt di prassi di altre Prefetture (tra cui Perugia,
come da documentazione gentilmente messa a disposizione dall'Avv. Francesco Di
Pietro del Foro di Perugia – doc. 18) che, in casi identici, hanno
proceduto in maniera opposta, accogliendo le richieste di stranieri in
posizioni speculari rispetto al Sig. Daraoui.
Le date, lo si ripete sono significative:
1)
28
aprile 2010, deposito presso l'ufficio della Dirigente, Dott.ssa Rita Reale
(cfr doc. 17), del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di
Sorveglianza di Firenze (circostanza alla quale la pubblica amministrazione
nelle proprie note – doc. A di cui al fascicolo di controparte - non d
alcuna rilevanza nella ricostruzione della vicenda;
2)
7
maggio 2010, notifica al datore di lavoro del provvedimento di rigetto;
3)
27
maggio 2010, udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza;
4)
29
maggio 2010, deposito provvedimento di concessione della riabilitazione.
Non si comprende, dunque, la ragione per cui la Prefettura
prima ed il Tribunale Amministrativo, poi, non abbiano valutato questo aspetto
riconoscendo valore di elemento sopravvenuto alla riabilitazione che, come tale, avrebbe certamente
fornito agli istruttori una diversa chiave di lettura della domanda di
emersione.
Ci, nell'ottica dell'applicazione dei principi generali
che governano la materia dell'immigrazione e che, lo si ripete, impongono alla
pubblica amministrazione di effettuare una valutazione complessiva e dinamica
della posizione dello straniero,
non ancorata a presupposti esistenti al momento della presentazione di
qualsiasi domanda (sia essa di primo rilascio ovvero di rinnovo) ma incentrata
altres su elementi che possono sopraggiungere nel corso dell'iter
procedimentale.
Iter che spesso, anzi quasi costantemente, si protrae per
un considerevole lasso di tempo nel corso del quale possibile una variazione
della situazione del richiedente.
Non vĠ dubbio che tale mancata valutazione gi stata ed
tuttĠoggi fonte di grave pregiudizio, in quanto ha posto il richiedente
lavoratore nell'impossibilit di accedere ad una regolarizzazione per la quale
era in possesso di tutti i requisiti.
Senza considerare l'interesse originario del datore di
lavoro che lo aveva spinto a presentare la domanda per far fronte ad una reale necessit, poi reiterato nella
dichiarazione allegata al fascicolo di primo grado (v. doc. 16), nella quale d
atto di un interesse persistente ed attuale.
In questo senso non si
comprende a pieno la motivazione in base alla quale il Tribunale toscano abbia
respinto la richiesta misura sospensiva cautelare, prescindendo totalmente dalla sussistenza di un pregiudizio
concreto e fondato.
SUL
DINIEGO DI SOSPENSIONE
Per
quanto riguarda il fumus si fin qui parlato, sia richiamando le argomentazioni
di cui al ricorso introduttivo sia integrando le medesime con le valutazioni
effettuate dal Giudice di prime cure; in ordine, invece, al periculum
preme
rilevare come quanto posto in essere si riveli gravemente pregiudizievole per
entrambi i ricorrenti, con riferimento alla manifesta illegittimit dellĠatto
impugnato di cui si gi sopra argomentato.
In particolare,
dallĠesecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe lĠobbligo a carico del
ricorrente straniero di lasciare il territorio nazionale, con conseguente
perdita di un' importante e rara opportunit di regolarizzare la propria
posizione amministrativa (basti considerare che questa ÒsanatoriaÓ giunta a
distanza di ben nove anni dalla precedente) grazie ad un datore di lavoro che,
oltre a presentare nel suo interesse la domanda di emersione, ha ribadito nella
dichiarazione in atti (v. doc. 16, ib. ), la propria attuale volont di
assunzione.
Si
chiede pertanto di essere ascoltati in Camera di Consiglio.
P.Q.M.
Si
chiede lĠaccoglimento del presente ricorso e, previo annullamento
dellĠOrdinanza n. 823/2010 resa dal TAR della Toscana, nella Camera di Consiglio
del 01/09/10, nel ricorso n. 1347/2010, la concessione di provvedimento
sospensivo in ordine allĠefficacia di tutti i provvedimenti impugnati in primo
grado o, comunque, quantomeno con riferimento al decreto PROT: P-LU/L/N/2009/101051 emesso il 21.04.10 e
notificato al datore di lavoro in data 07.05.10 .
Si
dichiara, ai fini di cui al D.P.R 115/02 e s.m.i., la presente controversia
esente dal pagamento del contributo unificato.
Viareggio-Roma,
21/09/10
Gandelli Debora Avv.
Leonardo Lapasin Zorzit
Daraoui Jilali
MANDATO
I
sottoscritti Gandelli Debora, nata a Milano il 09.06.1972 e
residente a Lucca – Loc. S. Maria a Colle Via Contesora, 1065/G, C.F. GND
DBR 72H49 F205J ed il Signor Daraoui
Jilali nato a Khouribga (Marocco) il 13.02.1984, C.F. DRA JLL 84B12
Z330K delegano lĠavv. Leonardo Lapasin Zorzit a rappresentarli e difenderli in ogni stato e grado del
presente procedimento, conferendogli ogni e pi ampia facolt inerente il
mandato, comprese quella di nominare sostituti processuali e domiciliatari, di
transigere, conciliare, rinunciare
agli atti, proporre appello e chiedere lĠestinzione del procedimento, e
compreso il potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre motivi aggiunti.
Eleggono domicilio in Roma Via Cicerone n. 44 presso e nello studio dell' Avv. Luca Pardini.
Viareggio, 21 settembre 2010
Gandelli Debora
Daraoui Jilali
Sono
autentiche
Avv.
Leonardo Lapasin Zorzit
RELATA DI NOTIFICA
Io
sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte d'Appello di Roma
ho notificato il sopraesteso atto alla Prefettura di Lucca, in persona
del Prefetto pro tempore, rappresentato per legge dallĠAvvocatura Generale
dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Io
sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte d'Appello di Roma ho notificato
il sopraesteso atto, al Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro
tempore rappresentato per legge dallĠAvvocatura Generale dello Stato , con sede
in Roma, via dei Portoghesi n. 12