ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

           RICORRONO

la Signora Gandelli Debora, nata a Milano il 09.06.1972 e residente a Lucca – Loc. S. Maria a Colle Via Contesora, 1065/G, C.F. GND DBR 72H49 F205J ed il Signor Daraoui Jilali nato a Khouribga (Marocco) il 13.02.1984, C.F. DRA JLL 84B12 Z330K rappresentati e difesi dallĠAvv. Leonardo Lapasin Zorzit ed elettivamente domiciliati in Roma Via Cicerone n. 44 presso e nello studio dell'Avv. Luca Pardini, come da mandato in calce al presente atto

contro

la Prefettura di Lucca – Sportello Unico per l' Immigrazione, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

e contro

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per lĠannullamento e/o revoca

dellĠOrdinanza n. 823/2010 resa dal TAR della Toscana, nella Camera di Consiglio del 1 settembre 2010 e depositata in segreteria il 3 settembre successivo, nel ricorso n. 1347/2010 con la quale  stata respinta lĠistanza di sospensione dellĠesecuzione, in uno con gli atti del relativo procedimento,

-      del decreto PROT: P-LU/L/N/2009/101051 emesso il 21.04.10 e notificato al datore di lavoro in data 07.05.10 (v. doc.1 fascicolo di parte), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lucca ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Sig.ra Gandelli Debora in favore del Sig. Daraoui Jilali in data 21/09/09;

-      della comunicazione inviata all'Avv. Tiziana Pedonese in data 24 giugno 2010, nella quale viene dato atto del mancato accoglimento dell'istanza di riesame e di revoca in via di autotutela del decreto di cui al punto precedente (v. doc. 2, ibidem);

Si chiede lĠannullamento dellĠordinanza di reiezione dellĠistanza cautelare richiesta allĠEcc.mo TAR Toscana e la concessione della sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado con lĠatto di ricorso per i seguenti motivi in

               FATTO

Nell'interesse del Sig. Daraoui, la Sig.ra Gandelli Debora presentava dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi e per gli effetti di cui alla l.102/2009.

Con comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90 del 15.12.2009,  lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lucca, informava il datore di lavoro dell'esistenza di un motivo ostativo all'accoglimento della domanda di emersione, rappresentato da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nel settembre 2002 (v. doc. 3, ib.)

A fronte del ricevimento della comunicazione anzidetta, il datore di lavoro presentava una prima istanza di sospensione del procedimento (v. doc. 4, ib.), alla quale faceva seguito una seconda richiesta maggiormente dettagliata del 19 febbraio 2010 (v. doc. 5, ib.),  in cui veniva dato atto di una domanda di riabilitazione in corso depositata in data 17 febbraio 2010 (v. doc. 6, ib.).

L'ufficio, inizialmente disponeva una proroga sino al 20 marzo 2010 (v. doc. 7, ib.), salvo poi, a pochi giorni di distanza, comunicare un nuovo avvio di procedimento di rigetto  in quanto successiva all'entrata in vigore della legge 189/2002 (v. doc. 8, ib.).

Si  detto che il decreto di rigetto veniva notificato all'interessata in data 7 maggio 2010: ebbene, il procedimento non si era ancora concluso quando l'Avv. Tiziana Pedonese, in data 28 aprile 2010, depositava nelle mani della Dott.ssa Reale decreto di fissazione di udienza camerale dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il 27 maggio successivo (v. doc. 9, ib.).

 Suddetta circostanza, da valutarsi come elemento sopravvenuto per ci˜ che diremo a breve, veniva, al contrario, ritenuta irrilevante ai fini di un'ulteriore sospensione del procedimento in corso, tant' che si procedeva all'emissione e quindi alla notifica del decreto di rigetto.

Peraltro gli scriventi legali depositavano istanza di riesame e revoca in via di autotutela del provvedimento anzidetto (v. doc. 10, ib.), alla luce dell'intervenuta riabilitazione (v. doc. 11, ib.), alla quale l'amministrazione con comunicazione inviata all'attenzione dell'Avv. Tiziana Pedonese riteneva di non dare seguito (v.doc. 2, ib).

Lesi nei propri diritti ed interessi, i ricorrenti proponevano  ricorso al TAR Toscana (Ric. N. 1347/2010) facendo contestualmente istanza di sospensione dell'esecuzione di provvedimenti emessi dalla Prefettura di Lucca.

Veniva fissata udienza in Camera di Consiglio a seguito della quale il Tribunale pronunciava lĠordinanza n. 823/2010 con la quale respingeva la richiesta cautelare ritenendo non condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale sposato dai ricorrenti.

Questi ultimi, in particolar modo il cittadino straniero, sono stati gravemente danneggiati dall'ordinanza de quo, da considerarsi illegittima per i motivi giˆ illustrati e che a breve illustreremo nuovamente, i quali se analizzati in maniera pi approfondita, avrebbero potuto condurre all'adozione di ben altra decisione di natura cautelare.

Per questo, con il presente ricorso i ricorrenti insistono per la concessione della sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 ter comma 13 della legge n. 102/2009  – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicitˆ– Eccesso di potere per carenza della motivazione

LĠart. 1 ter n. 13) della Legge 102/2009 stabilisce che ÒNon possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.Ó

Ebbene come giˆ si  avuto modo di esporre sub facto, il rifiuto (v. doc. 1, ib.)  stato disposto e reiterato nella comunicazione del 24 giugno (v. doc. 2, ib.), in virt di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 20 settembre 2002 (irrevocabile il 12/03/2003), a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

Si  detto altres“ che il datore di lavoro, una volta venuto a conoscenza del motivo ostativo al buon esito della procedura di regolarizzazione, si  personalmente attivato per richiedere la sospensione del procedimento.

Ci˜ al fine di consentire al proprio dipendente di accedere alla riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed ottenere, ad abundantiam, una pronuncia espressa al termine di una valutazione di merito certamente pi rigorosa rispetto ad un mero effetto estintivo automatico (cos“ come vedremo nel prosieguo).

E' ormai pacifico, infatti, che a fronte della modifica dell'art. 179 c.p. ad opera della L. 145/04, con la riduzione da cinque a tre anni del termine minimo per poter chiedere la riabilitazione, possa esservi interesse ad ottenere la stessa prima che maturi il termine di cinque anni previsto dall'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del delitto.

In caso contrario, si creerebbe un'ingiustificata disparitˆ di trattamento tra situazioni omogenee.

Allo stesso modo, non vi  motivo per ritenere inammissibile una richiesta di riabilitazione una volta trascorsi i cinque anni: tant' che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel provvedimento  in atti  (v. doc. 10, ib), ha concesso al ricorrente quanto richiesto.

Ad ogni buon conto, nonostante il deposito, in data 28 aprile 2010 (doc. 17), del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale anzidetto per il 27 maggio successivo, la pubblica amministrazione ha ritenuto di concludere il procedimento notificando il decreto di rifiuto all'interessata in data 7 maggio 2010.

Ma al di lˆ della valutazione della sentenza di riabilitazione quale elemento sopravvenuto di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98, posto a fondamento dell'istanza di riesame e revoca ed oggetto del secondo motivo, preme a questa difesa evidenziare una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (n. 03531/2010 REG.SEN.- v. doc. 12, ib), il quale si  pronunciato in ordine all'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamento.

Suddetto giudicante, in realtˆ, si limita a richiamare un condiviso orientamento giurisprudenziale ( Consiglio di Stato, VI, 24 aprile 2009 n. 2543 – v. doc. 13, ib.Consiglio di Stato, VI, 8 agosto 2008 n. 3902 – v. doc. 14, ib.Consiglio di Stato, VI, 31 maggio 2006, n. 3307 – v. doc. 15, ib.) giˆ espresso in sede di regolarizzazione del 2002 secondo il quale Òalla riabilitazione pu˜ equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamentoÓ.

Conclude pertanto in questi termini: ÒRitiene quindi il Collegio che merita di essere positivamente valutata la circostanza che, risalendo la condanna subita dal ricorrente all'anno 2004, si era giˆ verificata, al momento in cui  stata presentata la richiesta di regolarizzazione, la causa estintiva in oggetto prevista dall'art. 445 c.p.p.Ó.

Sovrapponendo al caso de quo l'anzidetta conclusione  facile intuire come si pervenga al medesimo risultato: il lavoratore straniero  stato condannato dal Tribunale di Milano nel settembre 2002 con sentenza emessa ex art. 444 comma 2 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 12 marzo 2003:  al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, ricevuta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lucca in data 21/09/09, si era pertanto giˆ verificato l'effetto estintivo prescritto dall'art. 445 comma 2 c.p.p, essendo ampiamente decorso il termine di 5 anni (12 marzo 2008).

 Cos“ argomentando non pu˜ che considerarsi inesistente  il motivo ostativo all'accoglimento della domanda di emersione: il decreto impugnato, conseguentemente, non pu˜ che considerarsi illetittimo e dovrˆ essere annullato.

*

Chi scrive si  preoccupato di supportare, in maniera adeguata e scrupolosa, la conclusione relativa all'effetto estintivo automatico, facendo ricorso non solo alla giurisprudenza di merito ma richiamando, altres“, la giurisprudenza di questo Ill.mo Consiglio.

Ebbene il TAR Toscana, al contrario, nell'impugnata ordinanza si limita a liquidare la questione in questi termini: ÒConsiderato che, secondo l'indirizzo ermeneutico condiviso dal collegio, non appare condivisibile l'affermazione della ricorrente secondo cui l'effetto estintivo del reato, sancito dall'art. 445 c.p.p. in dipendenza del decorso del termine di cinque anni dalla condanna ÒpatteggiataÓ, opererebbe in via di mero automatismo, occorrendo pur sempre l'intervento di apposita pronuncia giudizialeÓ.

Quello che dimentica in una motivazione ÒsconcertanteÓ  che parte ricorrente non ha semplicemente fornito una Òpropria interpretazioneÓ della norma penale ma ha illustrato un orientamento molto recente della giurisprudenza di merito (Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (n. 03531/2010 REG.SEN.- v. doc. 12, ib.).

Ma vi  di pi.

La sentenza anzidetta, lo si ripete perfettamente confacente al caso in esame, richiama un consolidato orientamento espresso da Questo Ill.mo Consiglio ed addirittura risalente alla regolarizzazione del 2002.

Se tale  la posizione della pi illuminata giurisprudenza, appare evidente la violazione della normativa in oggetto e la carenza dei provvedimenti impugnati per i sopra enunciati motivi di gravame.

2)Violazione e/o falsa applicazione dellĠart. 5 comma 5 del decreto legislativo  n. 268/1998 e successive modifiche ed integrazioni - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicitˆ– Eccesso di potere per carenza della motivazione

La motivazione del decreto verte sostanzialmente sulla presenza di una sentenza di condanna emessa nel lontano 2002, mentre il provvedimento successivo, che qui si impugna unitamente al primo, dˆ atto di una sentenza di riabilitazione intervenuta in epoca successiva alla notifica del medesimo, che ha estinto la pena principale ed ogni altro effetto penale della condanna.

Questa difesa non pu˜ che reiterare alcune considerazioni giˆ sottoposte all'attenzione della pubblica amministrazione.       

La legge 102/2009 non contiene la dicitura Òsalvo che sia intervenuta riabilitazioneÓ (cos“ come  al contrario l'art. 1 comma 8 lett c) della legge n. 222/02 di conversione del decreto legge 195/2002 ÒDisposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari")  ma ci˜  di assoluta irrilevanza.

L'art. 178 c.p., infatti, parla di estinzione degli effetti penali della condanna Òsalvo che la legge disponga altrimentiÓ per cui il legislatore del 2009 avrebbe dovuto inserire una precisa clausola di esclusione della riabilitazione.

Non essendovi alcun accenno alla riabilitazione, non pu˜ che applicarsi, di conseguenza, la disciplina generale di cui al codice di rito.

Ove poi si consideri la natura della procedura di emersione - trattasi di un procedimento complesso nel quale intervengono diversi uffici -, nonchŽ la ratio della medesima -  finalizzata all'emersione del lavoro nero - anche un provvedimento di riabilitazione che giunga in epoca successiva alla presentazione della domanda potrebbe incidere sull'esito del procedimento.

Ci˜ stante la disposizione di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98 che, in ordine al rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, fa salvi i nuovi elementi sopravvenuti.

LĠintera materia del rilascio dei permessi di soggiorno, a tal riguardo,  governata – per costante insegnamento giurisprudenziale – dal principio di carattere generale che, pertanto, pu˜ trovare applicazione anche nel caso di specie, enunciato dallĠart. 5 comma D.Lgs.n.268/1998,che:
1) impone all'amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 14-03-2008,n.407);
2) rappresenta Òuna clausola di salvaguardia per gli stranieri che, all'attualitˆ, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiornoÓ, cosicchŽ Òsi deve ritenere illegittimo il diniego di rinnovo che si basi su un'istruttoria la quale si sia limitata a scrutinare il solo periodo antecedente la scadenza del titolo, senza considerare le sopravvenienze le quali, se valutate, avrebbero consentito il rilascio dell'atto richiestoÓ (Cons. Stato Sez. VI Sent., 17-10-2008, n. 5049
).

Sul punto anche il TAR Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2007 / 19 settembre 2007, n. 7874 (Pres. Pagano, est. Raiola) osserva, in totale adesione con lĠorientamento formulato dal Consiglio di Stato (sent. n.2988/2007), che - in forza della clausola di salvaguardia contenuta nellĠart., comma 5 D.Lvo. n.268/98 (Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati . . . quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠart.22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio . . .Ó) – la valutazione della situazione complessiva in cui versa il cittadino extracomunitario istante per il titolo di soggiorno va compiuta non giˆ in maniera statica e formale, ma piuttosto in maniera dinamica e soprattutto allĠattualitˆ con opportuna ponderazione degli elementi sopravvenuti di segno positivo (quali lĠaver tenuto in tempi pi recenti e comunque per un congruo periodo una condotta irreprensibile, lo svolgimento di unĠattivitˆ lavorativa in grado di  assicurare i mezzi di sostentamento minimo, lĠaver costituito un nucleo familiare eventualmente con figli nati nel nostro Paese e qui scolarizzati, etc.) idonei ad elidere o svilire eventuali elementi di valutazione di segno negativo, i quali sia per lĠintervenuto decorso del tempo sia per la loro intrinseca non gravitˆ non rappresentano pi lĠattuale ÒvissutoÓ del cittadino extracomunitari.

Ed ancora il TAR Parma (14/2/2005 n. 87 relativa a questioni di reddito) ed il TAR Trieste (19/6/2004 n. 338 relativa al diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per motivi inerenti ad un precedente, e da tempo superato, permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea), in ordine all'interpretazione della Òsopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiornoÓ, sostengono che essa "va intesa nel senso di rendere possibile allĠistante di far presente ovvero allĠAmministrazione di tener conto, ai fini del rinnovo, di fatti sopravvenuti al verificarsi di circostanze impeditive, i quali permettano di concludere che i requisiti per il soggiorno, riscontrati mancanti ad un primo esame, risultino invece posseduti, ancorchŽ successivamente".

Infine, di recente e sulla stessa linea argomentativa dei precedenti, si  espresso nei seguenti termini il T.A.R. Trento Sez. I 12 febbraio 2010 n. 57:  ÒAd avviso del Collegio, tuttavia, l'art. 5 comma 5, D.Lgs 286/98 deve essere interpretato nel senso che i requisisti per il rinnovo del permesso di soggiorno, con particolare riferimento a quello relativo ai mezzi di sussistenza idonei, siano valutati al momento dell'assunzione della decisione da parte dell'Autoritˆ amministrativa, ancorchŽ essi non si profilassero alla data di presentazione della domandaÓ.

La pubblica amministrazione resistente aveva avuto notizia della pendenza del procedimento di riabilitazione: il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza  stato depositato presso i relativi uffici  il 28 aprile, in epoca sicuramente antecedente all'emissione del decreto de quo nel quale non vi  traccia alcuna di questa circostanza, apparendo lo stesso, pertanto, totalmente carente sul punto.

Solo la comunicazione del 24 giugno menziona la sopravvenuta riabilitazione ma unicamente per contestarne la tardivitˆ: tale provvedimento non pu˜ che considerarsi insufficiente essendosi limitato a dar contezza di una circostanza non contestabile ed avendo completamente omesso ogni valutazione sulle motivazioni difensive di cui all'istanza di riesame nonchŽ ogni richiamo alla pregressa conoscenza del procedimento di riabilitazione in corso.

In questi termini la sentenza di riabilitazione  pacificamente un elemento sopravvenuto che elimina l'unico motivo ostativo al buon esito della procedura di emersione, attualizzando la posizione del richiedente e rendendo la medesima quantomeno meritevole di nuova valutazione.

*

Quanto sopra pur essendo stato rappresentato al Collegio Giudicante non  stato per˜ tenuto nella dovuta considerazione,

Questo, infatti, ha valutato la riabilitazione come un evento  giunto ormai a procedimento concluso e quindi non leggibile in chiave di elemento sopravvenuto.

Salvo poi dare atto che comunque la pubblica amministrazione non  tenuta ad attendere l'esito della procedura di riabilitazione peraltro introdotta dall'interessato solo a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 241/90.

Pare persino ovvio sottolineare che l'interessato al buon esito della procedura non  solo il cittadino straniero ma altres“ il datore di lavoro al quale, peraltro,  unicamente riconducibile la domanda in termini di titolaritˆ (tant' che le comunicazioni e le notifiche vengono indirizzate a quest'ultimo).

Non si comprende pertanto la notazione in ordine all'attivazione successiva al 10 bis: il datore di lavoro solo in quella circostanza  venuto a conoscenza del motivo ostativo e con estrema diligenza si  immediatamente attivato depositando quanto necessario per salvaguardare la propria posizione.

Non si vede come questo possa essere motivo di rimprovero e non si vede, altres“, come questo possa colmare una motivazione estremamente carente e lacunosa sul punto.

Quanto affermato poi da controparte in ordine alla tardivitˆ dell'evento riabilitativo non pu˜ essere condiviso.

La pubblica amministrazione era perfettamente aggiornata sullo stato del procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, aveva avuto notizia sia del deposito del ricorso (doc. 9 fascicolo di parte), sia della data dell'udienza (cfr. doc. 17).

Ove si consideri che oggi la procedura di emersione  ancora aperta per numerose domande, non si comprende quale sia la ragione che abbia spinto all'emissione del decreto di rifiuto a breve distanza dalla decisione in ordine alla riabilitazione del lavoratore.

Sebbene non fosse doverosa e dovuta l'attesa, la discrezionalitˆ ed il buon senso avrebbero potuto determinare diversamente l'Ufficio.

Ci˜ anche in virt di prassi di altre Prefetture (tra cui Perugia, come da documentazione gentilmente messa a disposizione dall'Avv. Francesco Di Pietro del Foro di Perugia – doc. 18) che, in casi identici, hanno proceduto in maniera opposta, accogliendo le richieste di stranieri in posizioni speculari rispetto al Sig. Daraoui.

Le date, lo si ripete sono significative:

1)         28 aprile 2010, deposito presso l'ufficio della Dirigente, Dott.ssa Rita Reale (cfr doc. 17), del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze (circostanza alla quale la pubblica amministrazione nelle proprie note – doc. A di cui al fascicolo di controparte - non dˆ alcuna rilevanza nella ricostruzione della vicenda;

2)         7 maggio 2010, notifica al datore di lavoro del provvedimento di rigetto;

3)         27 maggio 2010, udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza;

4)         29 maggio 2010, deposito provvedimento di concessione della riabilitazione.

Non si comprende, dunque, la ragione per cui la Prefettura prima ed il Tribunale Amministrativo, poi, non abbiano valutato questo aspetto riconoscendo valore di elemento sopravvenuto alla   riabilitazione che, come tale, avrebbe certamente fornito agli istruttori una diversa chiave di lettura della domanda di emersione.

Ci˜, nell'ottica dell'applicazione dei principi generali che governano la materia dell'immigrazione e che, lo si ripete, impongono alla pubblica amministrazione di effettuare una valutazione complessiva e dinamica della posizione dello straniero,  non ancorata a presupposti esistenti al momento della presentazione di qualsiasi domanda (sia essa di primo rilascio ovvero di rinnovo) ma incentrata altres“ su elementi che possono sopraggiungere nel corso dell'iter procedimentale.

Iter che spesso, anzi quasi costantemente, si protrae per un considerevole lasso di tempo nel corso del quale  possibile una variazione della situazione del richiedente.

Non vĠ dubbio che tale mancata valutazione  giˆ stata ed  tuttĠoggi fonte di grave pregiudizio, in quanto ha posto il richiedente lavoratore nell'impossibilitˆ di accedere ad una regolarizzazione per la quale era in possesso di tutti i requisiti.

Senza considerare l'interesse originario del datore di lavoro che lo aveva spinto a presentare la domanda per far fronte ad una  reale necessitˆ, poi reiterato nella dichiarazione allegata al fascicolo di primo grado (v. doc. 16), nella quale dˆ atto di un interesse persistente ed attuale.

 In questo senso non si comprende a pieno la motivazione in base alla quale il Tribunale toscano abbia respinto la richiesta misura sospensiva cautelare,  prescindendo totalmente dalla sussistenza di un pregiudizio concreto e fondato.

SUL DINIEGO DI SOSPENSIONE

Per quanto riguarda il fumus si  fin qui parlato, sia richiamando le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo sia integrando le medesime con le valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure; in ordine, invece, al periculum preme rilevare come quanto posto in essere si riveli gravemente pregiudizievole per entrambi i ricorrenti, con riferimento alla manifesta illegittimitˆ dellĠatto impugnato di cui si  giˆ sopra argomentato.

In particolare, dallĠesecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe lĠobbligo a carico del ricorrente straniero di lasciare il territorio nazionale, con conseguente perdita di un' importante e rara opportunitˆ di regolarizzare la propria posizione amministrativa (basti considerare che questa ÒsanatoriaÓ  giunta a distanza di ben nove anni dalla precedente) grazie ad un datore di lavoro che, oltre a presentare nel suo interesse la domanda di emersione, ha ribadito nella dichiarazione in atti (v. doc. 16, ib. ), la propria attuale volontˆ di assunzione.

Si chiede pertanto di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

P.Q.M.

Si chiede lĠaccoglimento del presente ricorso e, previo annullamento dellĠOrdinanza n. 823/2010 resa dal TAR della Toscana, nella Camera di Consiglio del 01/09/10, nel ricorso n. 1347/2010, la concessione di provvedimento sospensivo in ordine allĠefficacia di tutti i provvedimenti impugnati in primo grado o, comunque, quantomeno con riferimento al decreto PROT: P-LU/L/N/2009/101051 emesso il 21.04.10 e notificato al datore di lavoro in data 07.05.10 .

Si dichiara, ai fini di cui al D.P.R 115/02 e s.m.i., la presente controversia  esente dal pagamento del contributo unificato.

Viareggio-Roma, 21/09/10               

Gandelli Debora                                   Avv. Leonardo Lapasin Zorzit

 

Daraoui Jilali

 

 

 

 

 

MANDATO

 

I sottoscritti   Gandelli Debora, nata a Milano il 09.06.1972 e residente a Lucca – Loc. S. Maria a Colle Via Contesora, 1065/G, C.F. GND DBR 72H49 F205J ed il Signor Daraoui Jilali nato a Khouribga (Marocco) il 13.02.1984, C.F. DRA JLL 84B12 Z330K delegano lĠavv. Leonardo Lapasin Zorzit a rappresentarli  e difenderli in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni e pi ampia facoltˆ inerente il mandato, comprese quella di nominare sostituti processuali e domiciliatari, di transigere,  conciliare, rinunciare agli atti, proporre appello e chiedere lĠestinzione del procedimento, e compreso il potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre motivi aggiunti. Eleggono domicilio in Roma Via Cicerone n. 44 presso e nello studio dell' Avv. Luca Pardini.

Viareggio, 21 settembre 2010

                                 Gandelli Debora                                                         

 

Daraoui Jilali

 

 

Sono autentiche

Avv. Leonardo Lapasin Zorzit

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA

 

Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte d'Appello di Roma                                                  ho notificato il sopraesteso atto alla Prefettura di Lucca, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato per legge dallĠAvvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

 

 

 

 

 

Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte d'Appello di Roma ho notificato il sopraesteso atto, al Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato per legge dallĠAvvocatura Generale dello Stato , con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12