Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana
ricorrono
la Signora Gandelli Debora, nata a Milano il 09.06.1972 e
residente a Lucca – Loc. S. Maria a Colle Via Contesora, 1065/G ed il
Signor Daraoui Jilali nato
a Khouribga (Marocco) il 13.02.1984, rappresentati e difesi dallĠAvv. Tiziana
Pedonese e dall'Avv. Massimo Landi, anche disgiuntamente tra di loro ed
elettivamente domiciliati in Firenze Via Richa n. 56 (studio legale Avv.
Giacomo Cresci), per delega a margine del presente atto
contro
la Prefettura di Lucca –
Sportello Unico per l' Immigrazione, in persona del Prefetto pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4,
e contro
il Ministero dellĠInterno, in
persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ex lege dallĠAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze, in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4,,
per lĠannullamento, previa sospensione,
-
del decreto PROT: P-LU/L/N/2009/101051 emesso il
21.04.10 e notificato al datore di lavoro in data 07.05.10 (doc. 1),
con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lucca ha
disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare
presentata dalla Sig.ra Gandelli Debora in favore del Sig. Daraoui Jilali in
data 21/09/09;
-
della comunicazione inviata all'Avv. Tiziana Pedonese in
data 24 giugno 2010, nella quale viene dato atto del mancato accoglimento
dell'istanza di riesame e di revoca in via di autotutela del decreto di cui al
punto precedente (doc. 2);
-
di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale.
Nell'interesse del Sig.
Daraoui, la Sig.ra Gandelli Debora presentava dichiarazione di emersione dal
lavoro irregolare ai sensi e per gli effetti di cui alla l.102/2009.
Con comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90 del
15.12.2009, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione della Prefettura di Lucca, informava il datore di lavoro
dell'esistenza di un motivo ostativo all'accoglimento della domanda di
emersione, rappresentato da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Milano nel settembre 2002 (doc. 3).
A fronte del ricevimento della comunicazione
anzidetta, il datore di lavoro presentava una prima istanza di sospensione del
procedimento (doc. 4), alla quale faceva seguito una seconda richiesta
maggiormente dettagliata del 19 febbraio 2010 (doc. 5), in cui veniva dato atto di una
domanda di riabilitazione in corso depositata in data 17 febbraio 2010 (doc.
6).
L'ufficio, inizialmente disponeva una proroga sino
al 20 marzo 2010 (doc. 7), salvo poi, a pochi giorni di distanza, comunicare un nuovo avvio
di procedimento di rigetto in
quanto successiva all'entrata in vigore della legge 189/2002 (doc. 8).
Si detto che il decreto di rigetto veniva
notificato all'interessata in data 7 maggio 2010: ebbene, il procedimento non
si era ancora concluso quando l'Avv. Tiziana Pedonese, in data 28 aprile 2010,
depositava nelle mani della Dott.ssa Reale decreto di fissazione di udienza
camerale dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il 27 maggio
successivo (doc. 9).
Suddetta circostanza, da valutarsi come elemento sopravvenuto
per ci che diremo a breve, veniva, al contrario, ritenuta irrilevante ai fini
di un'ulteriore sospensione del procedimento in corso, tant' che si procedeva
all'emissione e quindi alla notifica del decreto di rigetto.
Peraltro gli scriventi legali
depositavano istanza di riesame e revoca in via di autotutela del provvedimento
anzidetto (doc. 10), alla luce dell'intervenuta
riabilitazione (doc. 11), alla quale l'amministrazione con
comunicazione inviata all'attenzione dell'Avv. Tiziana Pedonese riteneva di non
dare seguito (cfr doc. 2).
Il decreto di rigetto e quest'ultimo provvedimento
sono illegittimi,, oltrech ingiusti, per i seguenti motivi di
DIRITTO
1) Violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 1 ter comma
13 della legge n. 102/2009 –
Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per
illogicit– Eccesso di potere per carenza della motivazione
LĠart. 1 ter n. 13) della Legge 102/2009 stabilisce che ÒNon
possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente
articolo i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo
codice.Ó
Ebbene come gi si avuto modo di esporre sub
facto, il
rifiuto (cfr. doc. 1) stato disposto e reiterato nella comunicazione del 24
giugno (cfr doc. 2), in virt di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale
di Milano il 20 settembre 2002 (irrevocabile il 12/03/2003), a seguito
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Si detto altres che il datore di lavoro, una
volta venuto a conoscenza del motivo ostativo al buon esito della procedura di
regolarizzazione, si personalmente attivato per richiedere la sospensione del
procedimento.
Ci al fine di consentire al proprio dipendente di
accedere alla riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed
ottenere, ad abundantiam, una pronuncia espressa al termine di una valutazione di
merito certamente pi rigorosa rispetto ad un mero effetto estintivo automatico
(cos come vedremo nel prosieguo).
E' ormai pacifico, infatti, che a fronte della
modifica dell'art. 179 c.p. ad opera della L. 145/04, con la riduzione da
cinque a tre anni del termine minimo per poter chiedere la riabilitazione,
possa esservi interesse ad ottenere la stessa prima che maturi il termine di
cinque anni previsto dall'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del delitto.
In caso contrario, si creerebbe un'ingiustificata
disparit di trattamento tra situazioni omogenee.
Allo stesso modo, non vi motivo per ritenere
inammissibile una richiesta di riabilitazione una volta trascorsi i cinque
anni: tant' che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel provvedimento in atti (cfr doc. 10), ha concesso al ricorrente quanto richiesto.
Ad ogni buon conto, nonostante il deposito, in data
28 aprile 2010, del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale
anzidetto per il 27 maggio successivo, la pubblica amministrazione ha ritenuto
di concludere il procedimento notificando il decreto di rifiuto all'interessata
in data 7 maggio 2010.
Ma al di l della valutazione della sentenza di
riabilitazione quale elemento sopravvenuto di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs
286/98, posto a fondamento dell'istanza di riesame e revoca ed oggetto del
secondo motivo, preme a questa difesa evidenziare una recente sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (n. 03531/2010
REG.SEN.- doc.12), il quale si pronunciato in ordine all'automatica estinzione
della condanna inflitta in sede di patteggiamento.
Suddetto giudicante, in realt, si limita a
richiamare un condiviso orientamento giurisprudenziale ( Consiglio di Stato,
VI, 24 aprile 2009 n. 2543 – doc. 13 – Consiglio di Stato, VI, 8 agosto
2008 n. 3902 – doc. 14 – Consiglio di Stato, VI, 31 maggio
2006, n. 3307 – doc. 15) gi espresso in sede di regolarizzazione del 2002
secondo il quale Òalla riabilitazione pu equipararsi l'automatica
estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamentoÓ.
Conclude pertanto in questi termini: ÒRitiene
quindi il Collegio che merita di essere positivamente valutata la circostanza
che, risalendo la condanna subita dal ricorrente all'anno 2004, si era gi
verificata, al momento in cui stata presentata la richiesta di
regolarizzazione, la causa estintiva in oggetto prevista dall'art. 445 c.p.p.Ó.
Sovrapponendo al caso de quo l'anzidetta conclusione
facile intuire come si pervenga al medesimo risultato: il lavoratore straniero
stato condannato dal Tribunale di Milano nel settembre 2002 con sentenza emessa
ex art. 444 comma 2 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 12 marzo 2003: al momento della presentazione della
dichiarazione di emersione, ricevuta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
di Lucca in data 21/09/09, si era pertanto gi verificato l'effetto estintivo
prescritto dall'art. 445 comma 2 c.p.p, essendo ampiamente decorso il termine
di 5 anni (12 marzo 2008).
Cos argomentando non pu che considerarsi inesistente il motivo ostativo all'accoglimento
della domanda di emersione: il decreto impugnato, conseguentemente, non pu che
considerarsi illetittimo e dovr essere annullato.
2)Violazione e/o falsa
applicazione dellĠart. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 268/1998 e successive modifiche ed
integrazioni - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere
per illogicit– Eccesso di potere per carenza della motivazione
La motivazione del decreto verte
sostanzialmente sulla presenza di una sentenza di condanna emessa nel lontano
2002, mentre il provvedimento successivo, che qui si impugna unitamente al
primo, d atto di una sentenza di riabilitazione intervenuta in epoca
successiva alla notifica del medesimo, che ha estinto la pena principale ed
ogni altro effetto penale della condanna.
Questa difesa non pu che
reiterare alcune considerazioni gi sottoposte all'attenzione della pubblica
amministrazione.
La legge 102/2009 non
contiene la dicitura Òsalvo che sia intervenuta riabilitazioneÓ (cos come al contrario l'art. 1 comma 8 lett c)
della legge n. 222/02 di conversione del decreto legge 195/2002 ÒDisposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari") ma ci di
assoluta irrilevanza.
L'art. 178 c.p., infatti,
parla di estinzione degli effetti penali della condanna Òsalvo che la legge
disponga altrimentiÓ per cui il legislatore del 2009 avrebbe dovuto inserire
una precisa clausola di esclusione della riabilitazione.
Non essendovi alcun
accenno alla riabilitazione, non pu che applicarsi, di conseguenza, la
disciplina generale di cui al codice di rito.
Ove poi si consideri la
natura della procedura di emersione - trattasi di un procedimento complesso nel
quale intervengono diversi uffici -, nonch la ratio della medesima -
finalizzata all'emersione del lavoro nero - anche un provvedimento di
riabilitazione che giunga in epoca successiva alla presentazione della domanda
potrebbe incidere sull'esito del procedimento.
Ci stante la disposizione
di cui all'art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98 che, in ordine al rifiuto del rilascio
del permesso di soggiorno, fa salvi i nuovi elementi sopravvenuti.
LĠintera materia del
rilascio dei permessi di soggiorno, a tal riguardo, governata – per
costante insegnamento giurisprudenziale – dal principio di carattere
generale che, pertanto, pu trovare applicazione anche nel caso di specie, enunciato
dallĠart. 5 comma 5, D.Lgs. n. 268/1998, il quale:
1) impone all'amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi
sopravvenuti, che comunque consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
(T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 14-03-2008,n.407);
2) rappresenta Òuna clausola di salvaguardia per gli stranieri che,
all'attualit, dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo
del permesso di soggiornoÓ, cosicch Òsi deve ritenere illegittimo il diniego
di rinnovo che si basi su un'istruttoria la quale si sia limitata a scrutinare
il solo periodo antecedente la scadenza del titolo, senza considerare le
sopravvenienze le quali, se valutate, avrebbero consentito il rilascio
dell'atto richiestoÓ (Cons. Stato Sez. VI Sent., 17-10-2008, n. 5049).
Sul punto anche il TAR
Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2007 / 19 settembre 2007, n. 7874 (Pres. Pagano,
est. Raiola) osserva, in totale adesione con
lĠorientamento formulato dal Consiglio di Stato (sent. n.2988/2007), che - in forza della clausola di salvaguardia contenuta
nellĠart., comma 5 D.Lvo. n.268/98 (Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati . . . quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠart.22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio . . .Ó) – la valutazione della
situazione complessiva in cui versa il cittadino extracomunitario istante per
il titolo di soggiorno va compiuta non gi in maniera statica e formale, ma
piuttosto in maniera dinamica e soprattutto allĠattualit con opportuna
ponderazione degli elementi sopravvenuti di segno positivo (quali lĠaver
tenuto in tempi pi recenti e comunque per un congruo periodo una condotta
irreprensibile, lo svolgimento di unĠattivit lavorativa in grado di
assicurare i mezzi di sostentamento minimo, lĠaver costituito un nucleo
familiare eventualmente con figli nati nel nostro Paese e qui scolarizzati,
etc.) idonei ad elidere o svilire eventuali elementi di valutazione di segno
negativo, i quali sia per lĠintervenuto decorso del tempo sia per la loro
intrinseca non gravit non rappresentano pi lĠattuale ÒvissutoÓ del cittadino
extracomunitari.
Ed ancora
il TAR Parma (14/2/2005 n. 87 relativa a questioni di reddito) ed il TAR
Trieste (19/6/2004 n. 338 relativa al diniego di rinnovo di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato per motivi inerenti ad un precedente, e da
tempo superato, permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea), in
ordine all'interpretazione della Òsopravvenienza di nuovi elementi che
consentano il rilascio del permesso di soggiornoÓ, sostengono che essa "va
intesa nel senso di rendere possibile allĠistante di far presente ovvero
allĠAmministrazione di tener conto, ai fini del rinnovo, di fatti sopravvenuti
al verificarsi di circostanze impeditive, i quali permettano di concludere che
i requisiti per il soggiorno, riscontrati mancanti ad un primo esame, risultino
invece posseduti, ancorch successivamente".
Infine, di
recente e sulla stessa linea argomentativa dei precedenti, si espresso nei
seguenti termini il T.A.R. Trento Sez. I 12 febbraio 2010 n. 57: ÒAd avviso del Collegio, tuttavia,
l'art. 5 comma 5, D.Lgs 286/98 deve essere interpretato nel senso che i
requisisti per il rinnovo del permesso di soggiorno, con particolare
riferimento a quello relativo ai mezzi di sussistenza idonei, siano valutati al
momento dell'assunzione della decisione da parte dell'Autorit amministrativa,
ancorch essi non si profilassero alla data di presentazione della domandaÓ.
La pubblica
amministrazione resistente aveva avuto notizia della pendenza del procedimento
di riabilitazione: il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale
di Sorveglianza stato depositato presso i relativi uffici il 28 aprile, in epoca sicuramente
antecedente all'emissione del decreto de quo nel quale non vi
traccia alcuna di questa circostanza, apparendo lo stesso, pertanto, totalmente
carente sul punto.
Solo la
comunicazione del 24 giugno menziona la sopravvenuta riabilitazione ma
unicamente per contestarne la tardivit: tale provvedimento non pu che
considerarsi insufficiente essendosi limitato a dar contezza di una circostanza
non contestabile ed avendo completamente omesso ogni valutazione sulle
motivazioni difensive di cui all'istanza di riesame nonch ogni richiamo alla
pregressa conoscenza del procedimento di riabilitazione in corso.
In questi
termini la sentenza di riabilitazione pacificamente un elemento sopravvenuto
che elimina l'unico motivo ostativo al buon esito della procedura di emersione,
attualizzando la posizione del richiedente e rendendo la medesima quantomeno
meritevole di nuova valutazione.
*
Per le considerazioni svolte,
dunque, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno al ricorrente non pu
che considerarsi illegittimo e dovr essere annullato.
P.Q.M.
si chiede lĠannullamento
dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale. Con condanna alle spese e onorari di giudizio.
Si producono i documenti
richiamati nel corpo dellĠatto.
La presente
controversia sottoposta al pagamento del contributo unificato di cui allĠ
art. 13 comma 6 bis D.P.R. 115/2002.
Lido
di Camaiore-Firenze, 02.07.10
Domanda
di Sospensione
Quanto al fumus boni juris le dedotte ragioni di censura
appalesano la fondatezza del presente ricorso.
In ordine al periculum
in mora,
basti considerare che dallĠesecuzione del provvedimento
impugnato deriverebbe lĠobbligo a carico del ricorrente straniero di lasciare
il territorio nazionale, con conseguente perdita di un' importante e rara
opportunit di regolarizzare la propria posizione amministrativa (basti considerare
che questa ÒsanatoriaÓ giunta a distanza di ben nove anni dalla precedente)
grazie ad un datore di lavoro che, oltre a presentare nel suo interesse la
domanda di emersione, ha ribadito nella dichiarazione che si allega (doc. 16
), la
propria attuale volont di assunzione.
In presenza dei presupposti di legge, anche considerati i motivi di
ricorso – motivi che rendono evidente lĠillegittimit della
determinazione assunta dallĠAmministrazione –, si chiede che codesto
Tribunale Voglia procedere alla sospensione dellĠesecuzione di questĠultimo
provvedimento e per l'effetto
ordinare il riesame delle determinazioni assunte dall'amministrazione
procedente, essendo gli istanti in possesso dei requisiti previsti dalla legge
102/09 per l'accoglimento della domanda di emersione.
Lido
di Camaiore-Firenze, 2 luglio 2010
Avv. Tiziana Pedonese
Avv. Massimo Landi
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte
dĠappello di Firenze ho notificato il sopraesteso atto alla Prefettura di
Lucca, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato per legge
dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via
degli Arazzieri, 4
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Assistente UNEP addetto alla Corte dĠappello di Firenze ho notificato il sopraesteso atto al Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato per legge dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri, 4