Sentenza n. 33120 del 3 novembre 2010 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il termine di 20 giorni per l'adozione di un provvedimento finale (rinnovo del permesso di soggiorno) può essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 7132 del 2010, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;
contro
Questura di Roma, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, presso la quale per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
DEL SILENZIO RIFIUTO SULL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO SULL’ISTANZA DEL 05.11.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 05.11.2009; la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso nonché il risarcimento del relativo danno subito.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 5 co. 9 del d.lvo n. 286/1998 per la mancata conclusione del procedimento nel termine di legge;
2. Violazione dell’art. 2-bis della legge n. 241/90; l’illegittimità degli ingiusti danni subiti implica il loro risarcimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita solo formalmente in giudizio.
All’udienza camerale del 6 ottobre 2010 la causa è trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti che seguono.
1. L’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente, successivamente alla convocazione dell’interessato per i prescritti accertamenti fotodattiloscopici, risulta in contrasto con il dovere di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento finale entro il termine di 20 gg. previsto dall’art.5 co. 9 del d.lvo n. 286/98.
Orbene, nella fattispecie in esame, detto termine è inutilmente trascorso e l’Amministrazione resistente non ha neppure giustificato lo stato di protratta inerzia, non avendo controdedotto alcuna esigenza istruttoria atta a giustificare l’interruzione o sospensione del termine in contestazione, e non risultando comunque che abbia avanzato all’istante alcuna ulteriore richiesta di integrazione documentale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Roma di concludere il procedimento in parola, adottando una determinazione espressa sulla domanda proposta dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
2. Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, in quanto è proposta, con una formulazione generica senza neppure indicare gli elementi oggettivi della risarcibilità, in particolare con riferimento alla natura ed all’entità del danno.
Anche dopo le modifiche apportate alla legge 241/1990 dall’ art. 7 c) legge 69/2009, che ha introdotto l’art. 2 bis – il quale prevede l’obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’“inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” – per l’esame dell’azione risarcitoria è necessario integrare tutti i presupposti per il relativo riconoscimento.
In difetto di tali allegazioni da parte del ricorrente, la domanda risulta di una tale indeterminatezza da non giustificare nemmeno il rinvio al ruolo ordinario della causa per la valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell0art. 117. comma 6° del Codice di Procedura Amministrativa di cui al d.lgs. n.104/2010.
3. Il conclusione il ricorso, nei limiti di cui al n.1.§., deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della Questura di Roma di concludere il procedimento in parola, adottando una determinazione espressa sulla domanda proposta dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Deve essere respinta per genericità l’istanza risarcitoria.
Le spese di giudizio, onorari e competenze vanno poste a carico dell’Amministrazione che, con la sua protratta inerzia, nelle diverse fasi procedimentali sopra richiamate, ha determinato la controversia e sono liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1.§ Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine all’istanza del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della parte ricorrente.
2.§. Respinge l’istanza risarcitoria.
3.§.Condanna l’Amministrazione ministeriale resistente al pagamento delle spese processuali che vengono comprensivamente liquidate in € 500 in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2010
IL SEGRETARIO
Mercoledì, 3 Novembre 2010