CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

ÒNorme per la promozione di un programma di lingua e cultura italiana per gli immigratiÓ

 

Onorevoli Colleghi!!

La conoscenza della lingua veicolare rimane per il cittadino e lavoratore straniero il primo necessario veicolo dĠintegrazione nel nuovo paese di soggiorno e di residenza. Lo Stato, in questo caso lo Stato italiano, ha il diritto e il dovere di accompagnare, tramite le istituzioni locali e con il coinvolgimento del volontariato impegnato in questo settore, il cittadino straniero, nel suo cammino di apprendimento della lingua e degli usi e dei costumi del Paese in cui si trova. Sono ancora troppo pochi i cittadini stranieri che partecipano a corsi di lingua e cultura italiana nonostante che la legge 40/98 ÒDisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÓ preveda, allĠarticolo 3, comma 5 che Ònell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umanaÓ.

La presente proposta di legge dˆ la possibilitˆ allo straniero di frequentare corsi di lingua, cultura italiana e di educazione civica e, qualora il cittadino  straniero acquisisca una conoscenza della lingua e della cultura italiana certificata a livello A2 entro tre anni dal suo ingresso in Italia, pu˜ ottenere come incentivo lĠabbreviazione dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anticipandolo a tre anni  rispetto ai 5 previsti.

Inoltre, attraverso lĠaiuto ed il contributo dei mediatori culturali vengono organizzate, in raccordo con le regioni e gli enti locali, che possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nellĠambito delle rispettive competenze,  sessioni gratuite di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanitˆ, dellĠistruzione, dei servizi sociali, del lavoro, degli obblighi fiscali a cui lo straniero partecipa entro i tre mesi successivi al primo rilascio del permesso di soggiorno.

 

EĠ per˜ necessario che, affinch queste possibilitˆ diventino realtˆ, lo Stato organizzi, finanzi e dia la possibilitˆ a chi ne faccia richiesta di poter frequentare tali corsi. Solo cos“ si pu˜ dare una concreta possibilitˆ alle persone immigrate che ne facciano richiesta di poter integrarsi nella nostra societˆ.

Si prevede che al momento della stipula del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso lo sportello unico per lĠimmigrazione, il datore di lavoro, nulla togliendo agli obblighi contrattuali, riconosca fino a 3 ore settimanali di permesso per la partecipazione al corso di apprendimento della lingua italiana.

Viene infine, abrogato lĠarticolo 4 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 modificato dallĠarticolo 1 comma 25 della legge n 94 del 15 luglio 2009 ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ, in quanto prevede lĠespulsione della persona che non superi il test di lingua e cultura italiana. Si Tratta di una misura unica in Europa e che contravviene alla Convenzione dei diritti umani fondamentali dellĠUnione Europea  la quale, con il Trattato di Lisbona ha assunto carattere vincolante per gli stati membri 


 

Art. 1

(Finalitˆ)

 

1.     In attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, al fine di favorire la coesione e lĠinclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ognuno per le proprie competenze promuovono programmi per la diffusione e la conoscenza della lingua e la cultura italiana stanziando le risorse economiche necessarie.

 

Art. 2

 (Ambito di applicazione)

 

1.         La presente proposta di legge si applica allo straniero di etˆ superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dellĠarticolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

 

 

 

Art. 3

(Sostegno pubblico per lĠapprendimento della lingua e della cultura italiana)

 

1.         Lo straniero che per la prima volta presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo, viene informato sulla possibilitˆ di frequentare un corso di lingua a cultura italiana per pervenire ad una conoscenza pari ad un livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio europeo. Tali conoscenze possono essere certificate sia dai responsabili dei corsi a ci˜ accreditati, sia sostenendo un test appositamente dedicato.

2.         Lo Stato, nel suo impegno a sostenere il processo di integrazione dello straniero cos“ come previsto dallĠarticolo 1 della presente legge, in raccordo con le regioni e gli enti locali, che possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al DPCM 30 marzo 2001 e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nellĠambito delle rispettive competenze organizza sessioni gratuite di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanitˆ, dellĠistruzione, dei servizi sociali, del lavoro, degli obblighi fiscali a cui lo straniero partecipa entro i tre mesi successivi al primo rilascio del permesso di soggiorno.

3.         Le sessioni gratuite di cui al comma 2 sono svolte sia in lingua italiana che in lingua inglese, francese, spagnola, araba e cinese, con la collaborazione dei mediatori interculturali di cui allĠarticolo 42, comma 1, lettera d), del D.Lgs 286/98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.4

(Modifica al decreto legislativo n. 286/98 in materia di durata temporale del permesso di soggiorno)

 

1.         AllĠarticolo 5, del D.Lgs. 286/Ġ98, dopo il comma 3 sexies,  aggiunto il seguente comma: Ò3 septies - Allo straniero che, entro tre anni dal primo rilascio del permesso di soggiorno, risulti in possesso delle conoscenze della lingua italiana a livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue emanato dal Consiglio europeo  e, abbia frequentato le sessioni di formazione di cui allĠarticolo3 comma 2 e abbia i requisiti previsti, viene automaticamente rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo."

 

 

 

Art.5

(Organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana)

1.     Il Ministro dellĠinterno di concerto con il Ministro dellĠIstruzione, dellĠUniversitˆ e della ricerca scientifica, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dallĠentrata in vigore della presente legge disciplina con proprio decreto lĠorganizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana .

2.     NellĠorganizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana, per raggiungere le finalitˆ di cui alla presente legge, in vista del superamento del test di conoscenza della lingua italiana per ottenere il prolungamento della validitˆ del permesso di soggiorno il Ministro dellĠinterno si avvale oltre che dei centri territoriali permanenti per lĠeducazione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 anche di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici, privati nonchŽ con associazioni attive nellĠambito del sostegno delle persone immigrate.

 

 

 

Art. 6

(Frequentazione dei corsi d lingua e cultura italiana da parte dei lavoratori stranieri)

1.     Al momento della stipula del contratto di assunzione del lavoratore straniero presso lo sportello unico per l'immigrazione cos“ come previsto dellĠarticolo 18 della legge  30 luglio 2002, n. 189 ÒModifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloÓ, il datore di lavoro  tenuto a riconoscere al lavoratore le ore di permesso nella misura massima di 3 a settimana, necessarie alla frequentazione del corso di lingua e cultura italiana presso i centri territoriali permanenti per lĠeducazione degli adulti di cui allĠarticolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o presso i centri pubblici o privati convenzionati a norma dellĠarticolo 2 della presente legge.

2.     Con decreto del ministro dellĠinterno di concerto con il Ministro dellĠistruzione, della ricerca e dellĠUniversitˆ, entro tre mesi dallĠentrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalitˆ di fruizione dei permessi di cui al comma 1. 

 

 

 

 

 

 

Art.7

(Ruolo dei consigli territoriali per lĠimmigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

1.         I consigli territoriali per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui allĠarticolo 42, comma 4 del medesimo testo,  individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dallĠattuazione del presente regolamento e lo analizzano nellĠambito del pi generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.  

 

 

Art. 8

 

(Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 Testo Unico in materia delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  e successive modificazioni

 

 

1.         LĠarticolo 4 bis della decreto legislativo n, 286 del 1998 cos“ come introdotto dallĠarticolo 1, comma 25 Ò(Accordo di integrazione), della legge 15 luglio 2009, n. 94 ÒDisposizioni in materia di sicurezza pubblicaÓ   abrogato.

 

 

Art. 9.

(Fondo nazionale per lĠinserimento e lĠintegrazione dei migranti)

 

    1. AllĠarticolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 1  sostituito dai seguenti:

    Ç1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  istituito il Fondo nazionale per lĠinserimento e lĠintegrazione dei migranti (FNIIM) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Al FNIIM affluiscono le somme derivanti:

        a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allĠarticolo 3, comma 4;

        b) dai contributi dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, di cui allĠarticolo 5-bis;

        c) dai contributi dei lavoratori autonomi di cui allĠarticolo 26, comma 2-bis;

        d) dai contributi pensionistici di cui allĠarticolo 22, comma 13-bis, non riscossi dai lavoratori stranieri;
        e) dallĠammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 22, comma 12;

        f) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

    1-bis. Il FNIIM  annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui allĠarticolo 46.È;
        b) la rubrica  sostituita dalla seguente: ÇFondo nazionale per lĠinserimento e lĠintegrazione dei migrantiÈ.

 

 

 

Art. 10

(Copertura finanziaria)

 

1.     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di a partire dallĠanno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unitˆ previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010