Legislatura 16º - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 29/09/2010


 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010

173ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

GIULIANO 

               

 

            La seduta inizia alle ore 15,45.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 52)  

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

 

      La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dà lettura di uno schema di risoluzione, favorevole con osservazioni, da lei predisposto (vedi allegato), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette in votazione il predetto schema di risoluzione, che risulta approvato.      

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiaretà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 53)  

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

 

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) dà lettura di uno schema di risoluzione favorevole da lui predisposto (vedi allegato) che, nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, messo ai voti, risulta approvato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

           

Ad avviso della senatrice CARLINO (IdV) il disegno di legge rappresenta un  pericoloso attentato alla sicurezza dei lavoratori. In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 12 potrebbe essere fonte di abusi. L'intento di semplificare l'obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro avrebbe potuto essere semmai conseguito attraverso la digitalizzazione: l'annullamento della comunicazione trasforma invece l'infortunio in un fatto puramente amministrativo. Anche la disposizione di cui alla lettera b), lungi dal costituire una semplificazione burocratica, rischia di rendere più lenta e macchinosa la procedura di accertamento delle eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori criticità presenta la disposizione di cui all'articolo 14, che sostanzialmente abolisce tout court il registro degli infortuni.  L'articolo 15, inoltre, aumenta le incombenze a carico del lavoratore, costretto ad attivarsi personalmente per assumere informazioni in ordine alla propria posizione, anche in ragione della circostanza che non tutti hanno familiarità con gli strumenti informatici. Anche l'articolo 17 è fonte di forti perplessità, in particolare per l'abrogazione del libretto personale del lavoratore dello spettacolo, non sostituito da alcun altro documento. L'abrogazione finisce così con l'incidere su un diritto essenziale del lavoratore, quale quello di conoscere direttamente la propria posizione assicurativa, senza doversi rivolgere al proprio ente. Con riferimento all'articolo 36, la senatrice sollecita infine un ripensamento totale sul cosiddetto staff leasing, in particolare in settori delicati, come la cura e l'assistenza alla persona ed il sostegno alla famiglia.

 

            Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (PdL) dà lettura di uno schema di parere, favorevole con osservazioni, da lui stilato tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito (vedi allegato).

 

            Il senatore NEROZZI (PD), pur esprimendo apprezzamento per l'avvenuto recepimento di alcune osservazioni, ritiene che ciò non consenta comunque di superare il dissenso nei confronti dell'impianto generale del provvedimento, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e appalti,  nonché a quelle riguardanti i lavoratori agricoli ed i lavoratori dello spettacolo. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

           

            Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere predisposto dal Presidente relatore.

 

 

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010  

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

 

Introduce l'esame congiunto il presidente relatore GIULIANO (PdL) evidenziando che il disegno di legge comunitaria 2010 reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B. In particolare, evidenzia alcune direttive, tra cui la 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; la 2009/50/CE del Consiglio, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, la citata direttiva 2009/38/CE reca una nuova disciplina comunitaria sul diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. La nuova normativa è intesa a garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione, ad innalzare la percentuale di istituzione di comitati aziendali europei ed a risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, e successive modificazioni.

La direttiva 2009/50/CE è volta ad agevolare l'ingresso ed il soggiorno nell’Unione europea di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere per un periodo superiore a tre mesi lavori altamente qualificati. La direttiva si propone di armonizzare le condizioni dell'ingresso e del soggiorno di tali soggetti nell’Unione europea semplificare le procedure di ammissione e migliorare lo status giuridico dei lavoratori altamente qualificati già presenti sul territorio degli Stati membri.

La direttiva 2009/52/CE formula un divieto generale di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, stabilendo norme minime comuni relative alle sanzioni ed ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violino tale divieto.

In merito alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nel 2009, il Presidente relatore segnala, in particolare, i paragrafi 10.1, 10.2 e 10.4 della Parte seconda, Sezione II, relativi alla partecipazione al processo normativo, nei settori dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e della gioventù; delle politiche per il lavoro; dell'istruzione, della formazione, della cultura e del turismo.

Il paragrafo 10.1 ricorda, tra l'altro, che il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Sotto-Gruppo Indicatori Sociali del Comitato di Protezione Sociale, avente il compito di elaborare indicatori sociali e strumenti di monitoraggio in tre specifici àmbiti delle politiche sociali (pensioni, salute ed inclusione sociale). Il paragrafo menziona altresì tre proposte di direttive comunitarie, concernenti l'applicazione del principio di pari opportunità nella sfera lavorativa, all'elaborazione delle quali ha contribuito il Governo.

Il paragrafo 10.2 rileva che, nell'ambito delle riunioni del Comitato Europeo per l’Occupazione (EMCO), concernenti la crisi economica internazionale tenutesi nel 2009, il Governo italiano ha espresso una posizione in linea con quella degli altri Paesi membri, improntata al principio che la gestione della crisi debba essere affrontata tenendo presente gli obiettivi di lungo termine e i vincoli di finanza pubblica. Il paragrafo ricorda altresì, con riferimento alla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, l’attività svolta per la modifica del Regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). In particolare - osserva il documento -, il nuovo Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepisce la definizione di "esuberi" così come intesa dalla normativa nazionale, superando l’interpretazione più restrittiva precedentemente seguita a livello comunitario.

Il paragrafo 10.4 osserva, tra l'altro, che, negli ultimi anni, nell’ambito dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell’Unione europea, è stata assicurata la partecipazione dell’Italia alle principali sedi negoziali dell’Unione, contribuendo alla predisposizione degli emendamenti ai documenti proposti dalla Commissione europea o dalla Presidenza di turno del Consiglio; molti di questi atti consistono in documenti, risoluzioni e raccomandazioni in materia di apprendimento permanente.

Il Presidente relatore si riserva infine di formulare una bozza di proposta di relazione sul disegno di legge 2322 e di parere sul Doc. LXXXVII, n. 3 alla luce delle osservazioni e delle considerazioni avanzate nel corso del dibattito.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

       La seduta termina alle ore 16,20.

 


 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2010) 379 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(Doc. XVIII, n. 52)

 

 

            La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata  ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale,

premesso che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di creare a livello europeo una base giuridica uniforme in materia di gestione dei flussi migratori legali di lavoratori temporanei stagionali, realizzando al contempo una standardizzazione delle procedure di richiesta e di rilascio del permesso;

considerato che la fattispecie del lavoro stagionale è principalmente svolto da lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, spesso costretti a turni lavorativi ben al sotto degli standard di legge, che ne minacciano la salute e la sicurezza, creando al contempo fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero e caporalato);

valutato che, già nel 2004 con il programma dell'Aia, la Commissione europea aveva individuato tra le priorità dell’Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia una più equilibrata impostazione nella gestione legale dell’immigrazione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,

viste e condivise le osservazioni rese dalle Commissioni 3a e 14a del Senato;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

La previsione del rilascio del permesso di lavoro stagionale in 30 giorni nell'ambito di un'unica procedura potrebbe avere una difficile applicazione, considerata la carenza da parte di alcune amministrazioni pubbliche italiane di strutture adatte alla gestione informatizzata delle procedure. In questi anni, i ritardi e la mancanza di risorse delle amministrazioni competenti hanno spesso reso difficile il reperimento e l'assunzione di lavoratori stranieri stagionali da inquadrare nei canali del lavoro regolare. Pertanto, pur apprezzando la finalità di uno snellimento burocratico nel rilascio dei permessi, la Commissione ritiene che sarebbe opportuna la previsione di un regime transitorio, che permetta di espletare le procedure in un margine di tempo più ampio.

Si fa notare altresì che la durata prevista dal permesso in 6 mesi per anno di calendario potrebbe non coprire le esigenze del settore agricolo, in special modo del comparto zootecnico e florovivaistico, i cui cicli di produzione e gestione hanno una durata di 9 mesi. A tal fine, la Commissione ritiene che, limitatamente al settore agricolo, il permesso debba essere rilasciato per un periodo di 9 mesi, come peraltro attualmente previsto dalla normativa italiana per settori in cui ci sia richiesta di lavoratori stagionali.

 

 

 


RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 378 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(Doc. XVIII, n. 53)

 

           

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata  ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari,

premesso che la proposta di direttiva si colloca nell'ambito delle misure volte a disciplinare l'immigrazione illegale e che il settore dei trasferimenti intrasocietari è disciplinato soltanto in modo parziale dalla legislazione europea vigente;

considerato il lavoratore trasferito (manager o specialista) può prestare il proprio servizio per un periodo massimo di 3 anni e, in applicazione della direttiva 2003/86/CE, può chiedere il permesso di soggiorno anche per i propri familiari a titolo di ricongiungimento;

valutato che i datori di lavoro possono impiegare cittadini di paesi terzi, accertata la effettiva impossibilità di impiegare cittadini dell'Unione, e che gli Stati membri possono stabilire quote massime di ammissione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

 

 

La 11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

rilevato che la semplificazione degli adempimenti amministrativi è un elemento  strategico per il rilancio del sistema Paese;

considerato che l'articolo 12 modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di infortuni sui luoghi di lavoro;

notato che all'articolo 14 al comma 2 è prevista la soppressione dell'obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del registro infortuni a seguito della istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (SINP), prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.           con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, si rileva che le modifiche apportate al Testo Unico succitato prevedono già una semplificazione delle procedure di trasmissione e ricezione via internet delle denunce di infortunio sui luoghi di lavoro, attraverso l'istituzione del SINP, cui le direzioni provinciali del lavoro sono soggetti fruitori delle banche dati da esso elaborate.

Ciò premesso, valuti la Commissione competente di modificare il comma b) come segue:

«b) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.             sostituire il primo comma con il seguente: "1. Le direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio acquisiscono, mediante accesso al Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni.";

2.             al comma 2 sostituire le parole: "dal ricevimento della denuncia" con le seguenti: "dalla presa visione, mediante accesso al SINP, dei dati relativi alle denunce di cui al comma 1.";

 

3.     sempre con riferimento all'articolo 12, contenente "Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale", si osserva che le disposizioni dell'articolo stesso comportano una semplificazione delle procedure limitatamente alle ipotesi di infortunio e non prendono in considerazione le denunce di malattia professionale. Si invitata pertanto la Commissione di merito a sopprimere nella rubrica la dicitura "o malattia professionale";

 

4.     in merito alla formulazione del comma 2 dell'articolo 14, si rileva che l'attuazione del SINP, che garantisce la raccolta e la tenuta di ogni informazione necessaria su tutti gli infortuni ai fini di un migliore espletamento delle attività di prevenzione e vigilanza, è in fase di completamento. Pertanto, l'abrogazione dell'obbligo della tenuta dei registri degli infortuni, se avvenisse prima della completa attuazione del SINP, determinerebbe una lacuna informativa, impedendo una continuità nella registrazione di tali dati. A tal fine, si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 14.

 

 

Conclusivamente, si invita la Commissione di merito a valutare le disposizioni contenute nell'articolo 11, in merito ad una semplificazione delle procedure in materia di appalti, per evitare che una eccessiva liberalizzazione nel settore possa determinare un abbassamento degli standard di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro.