LIVIA TURCO, MARAN, AMICI, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, BACHELET, TOUADI, DE TORRE, ARGENTIN, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, D'INCECCO, GRASSI, MIOTTO, MURER, PEDOTO, SARUBBI e SBROLLINI.

(3-01306) - (26 ottobre 2009)

 

Al Ministro dell'interno.

 

- Per sapere

 

- premesso che:

l'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede: (...) la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.;

 

il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, giacente presso il Consiglio di Stato, nonostante che il comma 2 dell'articolo 4-bis preveda che tale regolamento dovesse essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma, norma inserita con il comma 25 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94,

lo schema di regolamento prevede la stipula, contestualmente alla presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, con lo Stato di un accordo di integrazione articolato per crediti;

 

se con l'accordo lo straniero si impegna, tra le altre cose, ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata almeno a livello A2, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche italiane, ad acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana, a garantire l'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, da parte sua lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero, assicurando, nell'immediato, la sua partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, la cui mancata partecipazione da parte dello straniero comporta la perdita di 15 crediti sui 16 assegnati all'atto della sottoscrizione;

 

inoltre, al momento della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico avvia una verifica, previa comunicazione con lo straniero, della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, comunicando anche la possibilit di svolgere un test presso lo sportello unico stesso, qualora la documentazione non sia sufficiente a far accertare il livello di conoscenza della lingua italiana;

 

sempre con il regolamento attuativo vengono poi previste agevolazioni connesse alla fruizione di attivit culturali e formative, l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, la collaborazione interistituzionale e altro ancora;

 

viene ribadito sia dal comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, sia dall'articolo 13 dello schema di regolamento che all'attuazione delle disposizioni in oggetto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica -:

quale sia attualmente lo stato dell'iter del regolamento attuativo dell'articolo 4-bis della legge n. 286 del 1988, approvato il 20 maggio 2010 in Consiglio dei ministri, se il Governo non ritenga opportuno, da un lato, riconsiderare la norma relativa alla revoca del permesso di soggiorno o del rifiuto del suo rinnovo e dell'espulsione dello straniero in caso di risoluzione dell'accordo per non raggiungimento dei crediti necessari, norma che non ha precedenti in Europa, e, dall'altro, vista la complessit e le novit introdotte dallo schema di regolamento in oggetto, se non ritenga plausibile e realistico non prevedere nuovi e maggiori oneri per una sua completa attuazione e, laddove ci non fosse possibile, quali e quante risorse intenda investire affinch vi sia una reale integrazione dello straniero e quali iniziative siano gi state avviate affinch, una volta pubblicato il regolamento attuativo, questo possa diventare effettivo, in particolare il programma di lingua e cultura italiana per gli adulti.