Atto Camera

Mozione 1-00361

presentata da

SANDRA ZAMPA

testo di

gioved 29 aprile 2010, seduta n.314


La Camera, premesso che:

la Commissione bicamerale per l'infanzia nell'ottobre del 2008 ha dato avvio ad un'indagine conoscitiva per approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati, ovvero dei minori immigrati nel territorio italiano ed ivi presenti in assenza di familiari e per ricostruire il percorso di questi minori, una volta che abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati, dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla proceduta di espulsione dal territorio italiano. Dall'indagine emersa una situazione di grave allarme sociale; infatti, una larga parte dei minori che vengono rilasciati dai centri di prima accoglienza affrontano un destino incerto, allontanandosi in molti casi senza lasciare traccia dalle comunit alloggio che li ospitano ed esponendosi cos a pericoli di sfruttamento da parte della criminalit organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumit. Le ragioni dell'allontanamento di questi minori dalle comunit ospitanti sono principalmente da ricondurre alla soppressione dei fondi dedicati, ai tagli al Fondo sociale, e alla conseguente insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione degli enti locali su cui insistono i centri di prima accoglienza; ai comuni sono infatti nella grande maggioranza dei casi affidati i minori con il provvedimento di tutela del magistrato, che segue alla prima accoglienza finanziata dal Ministero dell'interno;

l'Italia ha ratificato il 27 maggio 1991 con legge n. 176 la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia che all'articolo 1 definisce bambini gli individui di et inferiore ai 18 anni;

tale Convenzione rappresenta lo strumento normativo internazionale pi importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, tra cui il diritto alla vita (articolo 6), il diritto alla salute e a godere delle prestazioni sanitarie (articolo 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (articolo 12) e ad essere informati (articolo 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonch alla nazionalit (articolo 17), il diritto all'istruzione (articolo 28 e 29), il diritto al gioco (articolo 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (articolo 34);

alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano due protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con legge n. 46 del 9 maggio 2002 il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia dei bambini;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilit. Si tratta dei minori in situazione di emergenza, come i minori rifugiati e i minori nei conflitti armati; dei minori in situazione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, abuso e sfruttamento sessuale; delle vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti di minoranze etniche o popolazioni indigene;

la presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, secondo l'organizzazione non governativa Save the Children data in crescita, con una concentrazione nelle citt con pi di 100.000 abitanti, sebbene negli ultimi anni sia emersa una crescente preferenza dei minori per citt pi piccole (tra i 15.001 e i 100.000 abitanti);

secondo i dati contenuti nel Rapporto ANCI 2009 oggi i minori stranieri provengono soprattutto dall'Afghanistan (+170 per cento in due anni) - e non pi dalla Romania in quanto ora fa parte dell'Unione europea -, preferiscono fermarsi nelle citt medio piccole, che dal 2006 al 2008 hanno registrato un aumento della loro presenza del 200 per cento e fuggono meno dalle strutture di prima accoglienza rispetto a qualche anno fa (il 40 per cento contro il 62 per cento del 2006). Seguono poi l'Albania, l'Egitto e il Marocco. In aumento anche il numero di minori che arrivano dai Paesi africani instabili o in conflitto (Nigeria, Somalia ed Eritrea), e dunque potenziali richiedenti asilo. E per la prima volta fa capolino il Kosovo (non presente fino a oggi nelle statistiche in quanto Stato autonomo solo dal febbraio 2008);

secondo il comitato per i minori stranieri, al 30 settembre 2009, vi erano in Italia 6.587 minori stranieri non accompagnati, tra questi il 77 per cento ricompreso nella fascia d'et che va dai 16 ai 17 anni. Il 90 per cento dei minori di sesso maschile e pi della met ha 17 anni. Il 74 per cento dei minori censiti alloggiato presso una struttura di prima o seconda accoglienza, il 16 per cento presso un privato, mentre 70 si trovano in Istituti penali minorili;

il Comitato per i minori stranieri al 15 novembre 2009 diffondeva i seguenti dati relativi al flusso di minori stranieri non accompagnati:

a) 2.503 minori segnalati per la prima volta nell'anno in corso e ancora minorenni, i quali in larga parte presumibilmente subiranno gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore et;

b) 926 minori segnalati nell'anno in corso e gi divenuti maggiorenni, molti dei quali hanno gi subto o subiranno sicuramente gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore et;

c) 4.559 minori segnalati negli anni precedenti e divenuti maggiorenni nel 2009, i quali potrebbero subire in minima parte gli effetti negativi della legge n. 94 del 2009 in tema di conversione del permesso di soggiorno alla maggiore et;

questi dati forniscono in parte la misura di quanto potr incidere l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 22, lettera v), legge n. 94 del 2009 sulle prospettive di vita di migliaia di minori (sulla base della stima pi di 3.000). Minori che in relazione alle scelte istituzionali e alla gestione delle politiche migratorie, potrebbero utilmente portare avanti un percorso di crescita ed integrazione nel nostro Paese, o che al contrario potrebbero trovarsi al compimento del diciottesimo anno di et in posizione di clandestinit per l'impossibilit di convertire il proprio permesso di soggiorno. Per il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, sono necessarie una serie di condizioni che difficilmente il minore pu soddisfare: il minore non accompagnato, infatti, deve essere sottoposto a tutela o affidamento, deve essere inserito da almeno due anni in un progetto di integrazione, avere la disponibilit di un alloggio, deve essere iscritto a un regolare corso di studio o svolgere un'attivit lavorativa. Le condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;


in caso di interpretazioni restrittive della normativa si calcola che, pi di 3.000 neomaggiorenni diverranno invisibili per le istituzioni, dunque irregolari e clandestini (imputabili del reato di ingresso e soggiorno illegale, assoggettabili a detenzione amministrativa fino a sei mesi e non pi regolarizzabili), e saranno esposti ad un altissimo rischio di essere attratti dal mercato del lavoro irregolare o, ancor peggio, in circuiti criminali;

secondo uno studio condotto da Save The Children, si verifica nel nostro Paese una difformit di prassi in merito all'interpretazione degli articoli 10-bis e 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 61-bis del codice penale in riferimento ai minori stranieri non accompagnati. Il reato di ingresso e soggiorno illegale viene contestato ai minori in alcune citt ed in altre no, cos come l'aggravante dell'irregolarit. Per quanto riguarda la conversione del permesso di soggiorno, alcune questure stanno di fatto applicando un regime transitorio, mentre altre no. In sostanza la condizione giuridica di un minore straniero non accompagnato cambia a seconda della citt dove viene accolto;

il fenomeno descritto presenta altres preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalit organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano, a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento di minori, soprattutto donne;

la gravit sociale dei fenomeni sin qui descritti e l'urgenza di individuare al pi presto gli strumenti per una maggiore tutela di questi minori e per l'affermazione dei loro diritti, accertando tutte le eventuali responsabilit connesse, necessita, da parte del Governo, di porre attenzione ad una politica di accoglienza in sintonia con il 4 o rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare nel citato rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione, soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37, e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia: a) incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale; b) assicuri che la permanenza in questi centri sia pi breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanit siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza; c) adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte; d) assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ci nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo,

 

impegna il Governo:


a predisporre tutte le misure atte a far s che la permanenza dei minori nell'ambito delle strutture di accoglienza che li ospitano, dopo il rilascio dai centri di prima accoglienza, non sia in alcun modo condizionata da valutazioni di convenienza economica delle strutture stesse, le quali potrebbero indurre i minori ad allontanarsi, favorendone lo stato di clandestinit;

a coordinare le opportune iniziative per instaurare una rete di comunit alloggio estesa al territorio nazionale, evitando la concentrazione nella Regione Sicilia, attraverso la quale ospitare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dai centri di prima accoglienza, per ripartire equamente il carico finanziario di tale ospitalit, valutando se porre a carico dello Stato le spese dell'accoglienza a lungo termine di questi minori;

a verificare se i criteri utilizzati per l'adozione dei provvedimenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati siano omogenei su tutto il territorio nazionale.

 

A prevedere il rilascio del permesso di soggiorno anche per quei minori stranieri che abbiano raggiunto la maggiore et e che abbiamo gi intrapreso un percorso documentato di integrazione sociale e civile;

 

 

 

 (1-00361)
Zampa, Livia Turco, Lo Moro, De Torre, Cardinale, Zaccaria, Sbrollini, Touadi, Arturo Mario Luigi Parisi, Farinone, Schirru, Recchia, Siragusa, Bossa, Vannucci, Zucchi, Mattesini, Brandolini, Motta, Lenzi.