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DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

 

 

Progetto dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS

Asgi

 

 

 

 

Il progetto  promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l’ assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l’ASGI intende inoltre promuovere e diffondere  la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell’immigrazione. 

 

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: walter.citti@asgi.it

 

 

 

 

 

 

n. 3/ settembre 2010

 

 

 

 

SOMMARIO

 

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI  PROMOSSI DALL’ASGI

 

1.      Tribunale di Milano: E’ discriminatoria l’ordinanza del Comune di Tradate (Varese) che eroga un assegno di natalità ai soli neonati con entrambi i genitori cittadini italiani. Vinta la causa promossa da ASGI e altre associazioni.

2.      Tribunale di Gorizia: L’assegno INPS per le famiglie numerose con almeno tre figli minori va erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Accolto il ricorso presentato da un cittadino del Kosovo sostenuto dall’ASGI.

3.      Ricorso di CGIL-CISL e UIL con il supporto dei legali dell’ASGI contro le delibere anti-immigrati del Comune di Montecchio Maggiore (prov. di Vicenza) che inaspriscono i  criteri per il rilascio dei certificati di idoneità abitativa.

4.      L’ASGI  chiede la costituzione di parte civile a sostegno delle vittime nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Venezia  contro quattro militanti della Lega accusati di aver aggredito due stranieri a margine  della Festa della Lega a Venezia nel settembre del 2009.

5.      L’ASGI segnala all’UNAR e al Garante per la protezione dei dati personali il Piano provinciale per l’immigrazione della Provincia di Pordenone ritenendo sia discriminatorio e lesivo della dignità degli immigrati.

 

GIURISPRUDENZA ITALIANA

 

Lavoro

 

1.      Tribunale di Biella: Gli stranieri possono accedere al pubblico impiego. Accolto il ricorso di un’infermiera straniera per la partecipazione ad un concorso pubblico.

 

Diritti sociali

 

1.      TAR Milano: I Comuni non possono limitare ai soli stranieri con carta di soggiorno l’erogazione dei sussidi assistenziali. Annullato un provvedimento con il quale il Comune aveva revocato un sussidio di assistenza previsto  per gli anziani residenti ad uno straniero solo perché questi non aveva la carta di soggiorno.

2.      TAR Milano: non è discriminatorio un requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale ai fini dell’accesso alle graduatorie per gli alloggi di E.R.P. Respinto il ricorso di CGIL e CISL.

 

Diritto penale

 

1.      Corte di Cassazione: Non costituisce ingiuria dare del “razzista” ad un agente di polizia che limita illegittimamente la libertà personale di cittadini stranieri.

 

OSSERVATORIO EUROPEO

 

1.      Materiali e documenti sulla condizione dei cittadini di etnia Rom in diversi Paesi europei.

2.      Il Parlamento francese adotta la legge che vieta il velo islamico integrale nei luoghi pubblici.

3.      L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’UE chiede che la professione notarile non sia più riservata ai cittadini nazionali, ma possa essere esercitata anche dai cittadini di altri Paesi membri dell’UE.

 

CORSI DI FORMAZIONE

 

CONFERENZE E CONVEGNI

 

MATERIALI DI STUDIO  E RIVISTE

 

LIBRI E PUBBLICAZIONI

 

INIZIATIVE LOCALI

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI  PROMOSSI DALL’ASGI

 

1. Tribunale di Milano: Il Comune di Tradate (Varese) compie una discriminazione e viola la Costituzione nel concedere un assegno di natalità per i soli neonati i cui genitori siano entrambi cittadini italiani

 Il Tribunale di Milano ordina al Comune di erogare il bonus bebè ai neonati iscritti all’anagrafe dal 2007 in poi senza discriminazioni fondate sulla nazionalità. Vinta la causa promossa da ASGI ed altre associazioni.

 

L’ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 29.09.2010  è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_29092010_tradate.pdf

 

Con l'ordinanza depositata il 29 settembre scorso, il collegio giudicante del Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha  respinto il reclamo opposto dal Comune di Tradate (Varese) avverso l'ordinanza emanata dal giudice del lavoro di Milano il 21 luglio scorso e ha invece accolto il reclamo incidentale proposto dalle Associazioni ASGI, Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati per Niente ONLUS, con ciò ordinando il Comune di Tradate a erogare l'assegno di natalità  per ogni neonato iscritto anagrafe dal 2007 in poi, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, fermo restando l'altro requisito previsto dalla delibera comunale e non oggetto di ricorso che  almeno uno dei genitori sia residente a Tradate da almeno cinque anni.

Con delibera n. 55 del 28.09.2007, il Comune di Tradate aveva infatti introdotto un beneficio sociale di natalità pari a 500 euro a favore di ciascun neonato iscritto all'anagrafe del comune  purchè entrambi i genitori abbiano la cittadinanza italiana e almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Tradate da almeno cinque anni. Il Comune di Tradate aveva addirittura istituito una "festa del bambino"  per celebrare, anche simbolicamente,  tale iniziativa discriminatoria.

Contro l'ordinanza del Comune di Tradate, ASGI, Associazione Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati per Niente ONLUS avevano presentato un'azione anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione. In primo grado,  il giudice del lavoro di Milano ha accolto parzialmente l'istanza, disponendo la rimozione della parte della delibera  che condiziona l'erogazione del bonus bebè alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori e l'affissione dell'ordinanza nei locali comunali. Tuttavia,  le associazioni promotrici hanno ugualmente presentato reclamo sostenendo che il giudice di primo grado non aveva pienamente utilizzato le prerogative previste dall'art. 44 del TU imm. volte a consentirgli di rimuovere completamente gli effetti della discriminazione, poiché la rimozione completa avrebbe dovuto prevedere l'erogazione del bonus a tutti i neonati iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, con effetti dunque anche retroattivi.

Il Comune di Tradate  aveva invece presentato reclamo contro l'ordinanza di primo grado, sostenendo che l'iniziativa dell'amministrazione comunale doveva ritenersi legittima perché non incidente su un diritto fondamentale e perché rispondente - secondo la memoria  di reclamo- ad un interesse di politica demografica volto a contrastare "la morte dei popoli europei" e conseguentemente delle rispettive "culture europee". Considerazioni dunque palesemente razziste per cui una politica demografica di sostegno alle nascite e alla genitorialità non dovrebbe rivolgersi all'intera popolazione residente ma solo alla popolazione etnicamente di maggioranza e autoctona.  Il Comune di Tradate aveva inoltre sostenuto l'illegittimità ad agire delle associazioni promotrici del ricorso.

Il collegio giudicante di Milano ha respinto tutte le argomentazioni del Comune di Tradate.

Ha innanzitutto affermato la piena legittimità ad agire delle associazioni promotrici, trattandosi di un caso di discriminazione collettiva ove le vittime non sono immediatamente individuabili ed essendo le associazioni iscritte negli appositi elenchi previsti dalla normativa vigente. Il collegio giudicante di Milano ha inoltre sostenuto la piena applicabilità tanto delle norme anti-discriminazione contenute nel T.U. immigrazione, quanto di quelle della normativa di recepimento della direttiva europea "razza" (n. 2000/43), ovverosia il d.lgs. n. 215/2003, sebbene  quest'ultima si riferisca esclusivamente alle discriminazioni su base etnica o razziale, e non su base di cittadinanza.  Questo sulla base del principio di non-regresso previsto dalla stessa direttiva comunitaria, per cui l'attuazione della normativa comunitaria in materia non può essere motivo di regresso rispetto alla situazione preesistente in uno Stato membro (considerando n. 25 alla direttiva). Tale  principio è stato recepito  dal d.lgs. n. 215/2003 (art. 2 c. 2: "E' fatta salvo il disposto dell'art. 43 commi 1 e 2 del T.U. immigrazione", che contempla il divieto di discriminazioni illegittime su base di nazionalità e quindi a danno degli stranieri).

Infine il collegio giudicante di Milano ha ritenuto che la discriminazione operata dal Comune di Tradate non rispondeva ad alcun criterio di ragionevolezza, ma arbitrariamente mirava ad escludere dal beneficio gli stranieri in quanto tali, con ciò violando il principio di eguaglianza costituzionale, secondo i criteri interpretativi proposti dalla Carta costituzionale con la nota sentenza n. 432/2005.

Il collegio giudicante ha accolto il reclamo incidentale proposto dall'ASGI e dalle  altre associazioni, ritenendo che le prerogative offerte all'autorità giudiziaria dall'art. 44 del T.U. immigrazione di rimuovere completamente gli effetti della discriminazione, richiedevano di ordinare al Comune di Tradate di erogare l'assegno di natalità a favore di tutti i neonati, neo iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi,  e dunque anche retroattivamente, a prescindere dal requisito discriminatorio di cittadinanza dei genitori, in quanto il Comune di Tradate non aveva previsto la necessità della presentazione di una  domanda ai fini dell'erogazione, ma questa avveniva automaticamente, dopo un'istruttoria effettuata ex ufficio dal Comune medesimo.

Il Comune  di Tradate è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento giudiziario.

 

 

 

2. Tribunale di Gorizia: L’assegno INPS per le famiglie numerose va erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti

La clausola di cittadinanza italiana o comunitaria va disapplicata perché in contrasto con la parità di trattamento sancita dalla direttiva n. 109/2003/CE. Accolto il ricorso sostenuto dall’ASGI.

 

L’ordinanza del Giudice del Lavoro di Gorizia (n. 351/10 R.G.L.dd. 01.10.2010) è disponibile sul sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_gorizia_lavoro_ordinanza_01102010.pdf

 

Con ordinanza n. 351/10 dd. 1.10.2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino del Kosovo e dall’ASGI contro il diniego opposto dal Comune di Monfalcone (Gorizia) all’erogazione dell’assegno INPS destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e con una situazione reddituale modesta calcolata in base all’indicatore ISE.

Tale assegno familiare  è previsto dall’art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell’accesso al beneficio sociale. Successivamente, l’art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove  il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l’INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l’art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del T.U. immigrazione. Questo  nonostante  l’art. 11  c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e  il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto principio.

Le disposizioni applicative dell’art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l’erogazione del beneficio debba essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Il ricorrente, cittadino del Kosovo, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e padre di tre figli minori, aveva presentato nel novembre del 2009  istanza al Comune di Monfalcone per accedere al beneficio dell’assegno INPS , ma nell’aprile 2010 si era visto notificare un diniego  per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Sostenuto dall’ASGI, il cittadino del Kosovo aveva dunque inoltrato un’azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice del lavoro di Gorizia.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso sulla base del principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale previsto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007, senza che quest’ultimo abbia previsto alcuna deroga specifica in riferimento all’assegno INPS per le famiglie numerose.

Il giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Comune di Monfalcone e all’INPS di porre fine al trattamento discriminatorio e di corrispondere l’assegno per l’anno 2009 inclusi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali.

L’ASGI esprime apprezzamento per l’ordinanza del Tribunale di Gorizia e confida che essa possa indurre il Ministero del Lavoro e l’INPS a disapplicare il requisito discriminatorio di cittadinanza nei confronti delle categorie di cittadini di paesi terzi protette dal diritto comunitario (titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori marocchini, tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei stipulati tra CEE e rispettivi paesi).

L’ASGI sosterrà inoltre altre cause pilota relative all’accesso a detto beneficio di cittadini di altri  paesi terzi residenti in Italia con permessi di soggiorno ordinari, ritenendo che la loro esclusione non sia in conformità con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonchè con il divieto di discriminazione su basi di nazionalità di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

 

3. CGIL-CISL-UIL con il supporto dei legali dell’ASGI ricorrono al Tribunale di Vicenza contro le delibere anti-immigrati del Comune di Montecchio maggiore

 Il Comune ha inasprito i criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa per impedire ricongiungimenti familiari, rinnovi dei permessi di soggiorno e rilasci della carta di soggiorno.

 

 CGIL-CISL-UIL di Vicenza, rappresentati da legali soci dell'ASGI hanno presentato, assieme a sei cittadini stranieri residenti nel comune di Montecchio,  al Tribunale di Vicenza un'azione anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, contro le delibere del Comune di Montecchio Maggiore (VI) (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n. 347 dd. 8 dicembre  2009) con le quali sono stati rivisti i parametri utilizzati per il  rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i medesimi parametri sono stati resi uniformi ai fini  della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di lavoro subordinato. La delibera comunale innalza sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi  previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali parametri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.

La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Maggiore ha inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione verrebbe ad essere superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.

Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli a tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dunque  sanzioni amministrative  da 50 a 320 euro.

Nel ricorso, i legali di CGIL-CISL-UIL sostengono che le delibere esorbitano da un corretto riparto delle competenze spettanti al Comune in quanto vengono ad incidere arbitrariamente sulla condizione di ingresso e di soggiorno dello straniero, di esclusiva competenza statuale, con ciò violando gli art. 10 c. 2 e  117 comma 2 lett. b) e i) della Costituzione.

Viene inoltre sostenuto che la normativa europea in materia di ricongiungimento familiare e quella interna in materia di ingresso e soggiorno dello straniero, certo prevedono il soddisfacimento di determinati requisiti abitativi ai fini della regolare condizione giuridica dello straniero, ma questi requisiti  debbono essere parametrati secondo le norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato,  in relazione a quanto previsto per la collettività in generale, non consentendosi dunque l'imposizione nei confronti degli stranieri di misure vessatorie, sproporzionate ed arbitrarie volte soltanto a contrastare il loro godimento dei diritti fondamentali di soggiorno, di accesso all'abitazione, all'attività lavorativa e alla riunificazione familiare .

L'imposizione del tutto arbitraria di impedimenti all'ospitalità di connazionali nella propria abitazione costituisce, inoltre,  a detta dei legali di  ASGI, CGIL-CISL e UIL, una violazione palese del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, sancito dalla Carta Costituzionale e dalla Carta europea dei diritti dell'Uomo.

I legali delle organizzazioni sindacali contestano inoltre la legittimità di controlli di polizia ed amministrativi fondati esclusivamente sulla condizione di cittadinanza straniera degli interessati, in quanto in palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non-discriminazione.

Per tali ragioni, CGIL-CISL e UIL hanno richiesto al Tribunale di Vicenza di accertare la natura discriminatoria delle delibere del Comune di Montecchio maggiore e di ordinare pertanto la loro abrogazione, nonché l'annullamento di tutti i verbali di accertamento di violazioni amministrative che ne sono conseguiti. L'udienza relativa al ricorso è stata fissata per il 5 novembre 2010.

Per il testo della delibera si veda la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=730&l=

Si veda in proposito resoconto da "Il Giornale di Vicenza" (edizione 24/09/2010) della conferenza stampa di GGIL-CISL e UIL sul ricorso presentato. (http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Provincia/185890__in_500_perderanno_la_casa/)

 

4. Tribunale di Venezia: udienza preliminare nel procedimento a carico dei militanti leghisti che aggredirono due camerieri stranieri durante la Festa della Lega a Venezia il 13 settembre 2009

 Quattro militanti leghisti della provincia di Bergamo rinviati a giudizio per lesioni e danneggiamento con l’aggravante dell’odio razziale. L’ASGI chiede di costituirsi parte civile nel procedimento.

 

 Il 28 settembre scorso  si è tenuta presso il Tribunale di Venezia l'udienza preliminare nel procedimento a carico di 4 militanti della Lega, originari della provincia di Bergamo, che, secondo l’accusa,  a margine della Festa della Lega a Venezia, il 13 settembre 2009, hanno fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri e procurando loro lesioni volontarie. Stando alla richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dalla Procura della Repubblica di Venezia, l'assalto ai due camerieri sarebbe stato accompagnato da insulti ed espressioni di stampo razzista: "Albanese di merda, facci vedere il permesso di soggiorno, stranieri di merda" e per tale ragione,  il Pubblico Ministero ha  accusato i quattro indagati dei reati di lesioni e danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale di cui all'art. 3 della Legge  n. 205/1993 ("legge Mancino"). All'udienza, l'avv. Enrico Varali ha chiesto la costituzione di parte civile dell'ASGI a sostegno delle parti offese, un cittadino algerino ed uno albanese. Nuova udienza è stata fissata per il giorno 9 novembre 2010.

 

Sull’argomento, si veda articolo di stampa de "Il Gazzettino" di Venezia, edizione del 22.10.2009, sul sito:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/gazzettino_22102009.pdf

 

 

5. ASGI: Il Piano territoriale per l'immigrazione della Provincia di Pordenone è discriminatorio e lede la dignità degli immigrati

 Immigrati destinati a lavori di manutenzione delle strade sotto la supervisione di caposquadra italiani. Immigrati convocati per colloqui con psicologi sotto la minaccia della segnalazione in questura. ASGI: si tratta di discriminazioni e molestie razziali e segnala il caso all'UNAR.

 

Il Servizio ASGI di Supporto Giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose  ha inviato tre distinte segnalazioni rispettivamente all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), al Garante per la protezione dei dati personali  e alla Commissione europea, relativamente  ad  alcuni aspetti del Piano Territoriale Provinciale per l'Immigrazione Anno 2010-2011, redatto dalla Provincia di Pordenone - Assessorato all'Immigrazione e Identità Culturale e approvato dalla Giunta provinciale di Pordenone /Regione FVG (delibera 2010/6 dd.04.03.2010) che  presentano, ad avviso del servizio,  profili di contrasto con il diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo e con alcuni dei principi generali di protezione dei dati personali.

Il piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone  prevede, tra l'altro,  la costituzione in seno agli ambiti distrettuali, di appositi sportelli  formati da psicologi in quanto addetti alla progettazione e "facilitatori di integrazione".

Tali sportelli, costituiti presso le anagrafi dei Comuni di riferimento, hanno lo scopo di formulare progetti "personalizzati" di "emancipazione legale e responsabile" degli immigrati, a seguito di un  colloquio-intervista volta a definire il "profilo psico-sociale" della persona mediante la compilazione di una scheda dati ; profilo, che viene sovrapposto alle risorse ed esigenze del Sistema sociale territoriale, con la successiva definizione di un progetto di "emancipazione" personalizzato da realizzarsi entro i successivi sei mesi.

L'ASGI sez. FVG  esprime seria preoccupazione riguardo alle modalità con le quali gli stranieri immigrati  sono stati contattati per essere coinvolti nel progetto. La lettera di convocazione per il primo colloquio volto a "definire il profilo della persona" , firmata dal Vice Presidente e Assessore competente, sig. Eligio Grizzo (Lega Nord) ed  inviata a tutti gli stranieri residenti nei Comuni coinvolti sulla base dei dati forniti dalle anagrafi, è stata formulata utilizzando un linguaggio intimidatorio ed ostile, facendo intendere allo straniero una supposta obbligatorietà nel  coinvolgimento nel progetto ("deve presentarsi"), specificandosi che in caso di mancata presentazione all'appuntamento, si sarebbe proceduto ad una segnalazione di merito alla Questura di Pordenone ("per ogni mancato appuntamento senza avviso, verrà fatta una segnalazione di merito alla Questura di Pordenone").  Il comportamento della Provincia di Pordenone appare dunque  indiscutibilmente arbitrario ed illegittimo in quanto non è certo ammissibile che una persona venga obbligata, contro la sua volontà, a partecipare ad un intervento  avente  finalità in ambito sociale, oppure possa essere indotta, con un atteggiamento autoritario, intimidatorio e minaccioso, a parteciparvi.

Per tale ragione,  nella segnalazione inviata all'UNAR, l'ASGI  sez. FVG fa presente che nel comportamento della Provincia di Pordenone potrebbe riscontrarsi  la fattispecie delle molestia razziale intesa secondo la definizione contenuta nella direttiva europea n. 2000/43 quale "ogni comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di razza o di origine etnica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" (art. 2).

Tenuto presente quanto avvenuto, l'ASGI esprime serie preoccupazioni che la Provincia di Pordenone e l' associazione ad essa convenzionata, gestiscano un progetto che ha come espressa finalità anche la raccolta di dati personali e sensibili atti a definire un profilo psico-sociale delle persone immigrate, incluse informazioni riguardanti la loro salute,  i rapporti intra-familiari, i rapporti con il medico di famiglia e con le strutture sanitarie. Di conseguenza,  l'ASGI ha chiesto  al Garante per la protezione dei dati personali di verificare se nella gestione ed implementazione effettiva del Piano territoriale provinciale per l'Immigrazione della Provincia di Pordenone per l'annualità 2009-2010 già trascorsa, siano stati effettivamente rispettati i principi generali di protezione dei dati personali previsti dall'apposita normativa.

La seconda segnalazione riguarda la parte del piano che  prevede che  le persone immigrate in temporanea difficoltà economica conseguente ad uno stato di disoccupazione o cassa integrazione  vengano inserite in apposite liste, dalle quali potranno  essere selezionate a cura di un  apposito servizio gestito dalla Provincia per partecipare  a dei lavori di manutenzione delle strade provinciali o comunali, ricevendo in cambio dei voucher per lavoro occasionale.

L'ASGI contesta il fatto che il progetto preveda  squadre di lavoro "miste" composte da sei lavoratori (un italiano e cinque stranieri), ove però il  caposquadra debba necessariamente essere di nazionalità italiana, mentre i subalterni saranno sempre di nazionalità straniera (vedi schemi a pag. 24  e pag. 29 e relazione di piano a pp. 25, 26 e 30).

Si ritiene che tale organizzazione del lavoro prefigurata dal progetto della Provincia di Pordenone sia indiscutibilmente illegittima in quanto in contrasto con una pluralità di norme di diritto internazionale, europeo, ed interno, sul divieto di discriminazioni etnico-razziali nell'ambito dei rapporti di impiego.

Secondo l'ASGI, il piano della Provincia di Pordenone veicola un'immagine stereotipata e pregiudizievole nei confronti degli immigrati stranieri residenti, i quali necessariamente e a priori, vengono ritenuti incapaci di assumere funzioni anche minimali di organizzazione tecnica del lavoro e di raccordo con altre figure professionali ed istituzionali del territorio e necessariamente vengono relegati a mere mansioni di manovalanza e a posizioni  di subalternità agli "autoctoni".  Sotto questo profilo, la proposta  gerarchizzazione su base "etnica" dei rapporti di lavoro all'interno del progetto,  con una posizione di coatta subalternità riservata degli immigrati stranieri, viene a ledere il principio della pari dignità  sociale delle persone e appare dunque inconciliabile con il principio costituzionale di uguaglianza.

L'ASGI sez. FVG - servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni, ha chiesto  all'UNAR di svolgere un'inchiesta sulla compatibilità del piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone con il diritto anti-discriminatorio, esprimendo eventualmente un proprio parere e proprie raccomandazioni al riguardo e sollecitando eventualmente il Ministero del Lavoro e la Regione FVG affinchè i fondi  del fondo immigrazione a disposizione della Regione FVG non vengano stanziati o  utilizzati per promuovere progetti incompatibili con i principi costituzionali di uguaglianza e di rispetto della pari dignità sociale di ogni persona , anche con riferimento alla  normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili.

Il  Piano territoriale per l'immigrazione 2010-2011 della Provincia di Pordenone è disponibile sul sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/provincia_pordenone_piano_immigrazione.pdf

 

Il fac-simile della  lettera inviata agli immigrati dall'Assessore all'Immigrazione della Provincia di Pordenone è disponibile sul sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/provincia_pordenone_piano_immigrazione_lettera.pdf

 

La segnalazione dell'ASGI all'UNAR in merito al Piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone 2010-2011  è disponibile sul sito web:  

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/provincia_pordenone_piano_immigrazione_esposto_unar.pdf

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GIURISPRUDENZA ITALIANA

 

LAVORO

1. Tribunale di Biella: Gli stranieri possono accedere al pubblico impiego

 Accolto il ricorso di un’infermiera albanese per la partecipazione ad un concorso pubblico (Tribunale di Biella, ordinanza dd. 23.07.2010 n. 345/2010)

 

L’ordinanza del Tribunale di Biella,  dd. 23.07.2010 n. 345/2010 è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_biella_23072010.pdf

 

Il Tribunale di Biella, con ordinanza dd. 23 luglio 2010 (n. 345/2010), ha accolto il ricorso presentato ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione) da un'infermiera albanese contro la locale Azienda per i Servizi Sanitari, che le aveva negato la partecipazione ad un concorso pubblico per collaboratori sanitari in quanto priva della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.

Il Tribunale di Biella ha ritenuto discriminatoria la decisione dell'Azienda Sanitaria in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali imposto dalla legge di ratifica della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975. Secondo il Tribunale di Biella, l'art. 2 del d.P.R. n.487/94 che prevede la condizione di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle professioni sanitarie non può ritenersi ancora in vigore dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione che fa esplicito riferimento alla Convenzione OIL, essendo la prima una norma regolamentare di rango inferiore alla norma di legge del testo unico immigrazione. La tesi fatta propria dalla Cassazione con la nota sentenza  n. 24170/2006, secondo cui la norma del citato d.P.R. n. 487/94 dovrebbe ritenersi "legificata" per effetto del  successivo art. 38 del d.lgs. 165/2001, non trova concorde il Tribunale di Biella secondo il quale la norma richiamata della Convenzione OIL, essendo di fonte internazionale pattizia,  costituisce un parametro  di valutazione della costituzionalità delle norme di legge interne difformi, anche successive, per cui queste ultime hanno certamente un grado di resistenza inferiore rispetto al principio di parità di trattamento.

Il Tribunale di Biella inoltre ritiene che la limitazione all'impiego di infermieri stranieri nell'ambito della Pubblica Amministrazione appare irragionevole tenendo presente il loro già consolidato utilizzo nelle strutture pubbliche con contratti a termine o attraverso l'assunzione da parte di agenzie di lavoro somministrato.

Di conseguenza, il Tribunale di Biella ha ordinato all'Azienda Sanitaria di Biella di ammettere l'infermiera albanese al pubblico concorso da cui era stata esclusa.
Soddisfazione è stata espressa dai legali della ricorrente, gli avv. Guariso e Vitale, soci dell'ASGI.

 

DIRITTI SOCIALI

1. TAR Milano: I Comuni non possono limitare ai soli stranieri con carta di soggiorno l'erogazione dei sussidi assistenziali

Annullato il provvedimento con il quale il Comune di Milano aveva revocato un sussidio di assistenza agli anziani stranieri regolarmente residenti ma privi di carta di soggiorno (o permesso CE lungo soggiornanti)

 

La sentenza del TAR Lombardia, sez. Milano,  n. 6353/2010 dd. 21.09.2010, è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_sentenza_6353_210910.pdf

 

Il TAR Lombardia, sez. di Milano, con sentenza n. 6353/2010 datata 21 settembre 2010, ha annullato il provvedimento con il quale i competenti servizi del Comune di Milano avevano revocato l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore di un anziano straniero ultrasessantenne per mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti introdotto da una delibera della giunta comunale del capoluogo lombardo.

Il TAR Lombardia ha respinto le argomentazioni avanzate dal Comune di Milano, secondo il quale la delibera era legittima alla luce dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, che ha previsto il requisito della carta di soggiorno per l'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione vigente. Innanzitutto il giudice amministrativo lombardo ha  accennato alla possibile incostituzionalità del provvedimento adottato dal Comune di Milano alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010 che ha affermato, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, l'illegittimità di una disparità di trattamento tra nazionali e stranieri rispetto a benefici e provvidenze sociali relative ai bisogni di sostentamento della persona, come nel caso specifico l'assegno mensile di invalidità. Il TAR Lombardia, tuttavia, non ha ritenuto necessario fondare il proprio giudizio su tale pronunciamento costituzionale, ritenendo che la prestazione sociale oggetto del ricorso non possa essere definita quale fondante un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, bensì come una prestazione  residuale che il Comune elargisce in base ai compiti assistenziali di natura generale e  ricadente dunque entro l'ambito applicativo dell'art. 41 del T.U. immigrazione che prevede, in materia assistenziale, la parità di trattamento con i cittadini nazionali degli stranieri legalmente residenti in Italia con permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

La sentenza del TAR Lombardia segue all' ordinanza depositata il 30 luglio scorso dal giudice del lavoro del Tribunale di  Milano sul medesimo argomento. L'ordinanza del giudice del lavoro   aveva accertato la natura discriminatoria della delibera del Comune di Milano con la quale era stato posto agli stranieri il requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per l'erogazione del  sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultrasessantenni.

Accogliendo il ricorso proposto da ASGI e Associazione Avvocati per Niente ONLUS,  il giudice di Milano aveva riconosciuto che la delibera aveva violato gli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione anche in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Per il testo dell'ordinanza del giudice del lavoro di Milano dd. 30 luglio scorso si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1118&l=it

 

2. TAR Lombardia: Non è discriminatorio il requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale ai fini dell’accesso alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I giudici amministrativi di Milano respingono il ricorso proposto dai sindacati inquilini di CGIL e CISL sostenendo che, sebbene la misura sia in grado di colpire maggiormente i cittadini stranieri, non costituisce una discriminazione indiretta perché risponde a finalità obiettive di interesse generale e a criteri di proporzionalità.

La sentenza del TAR Lombardia (n. 5988/2010 dd. 15.09.2010) è disponibile sul sito web: http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16930&dpath=document&dfile=28092010194300.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sentenza+n.+5988/2010,+in+tema+di+accesso+alla+edilizia+residenziale+pubblica+subordinato+al+possesso+della+residenza+-+stato+-+documentazione+-+

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 5988/2010, depositata il 15.09.2010, ha respinto il ricorso proposto dai sindacati inquilini di CGIL e CISL contro la legge regionale della Lombardia (l.r. n. 7/2005) che prevede un requisito di anzianità di residenza o di attività lavorativa quinquennale nel territorio regionale ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli anni di residenza sul territorio regionale.

Secondo i giudici amministrativi lombardi, il requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini dell’accesso agli alloggi di E.R.P. non viola il principio di libera circolazione e soggiorno  all’interno del territorio statuale di cui all’art. 16 Cost. e pertanto non viola l’art. 120 Cost. Questo perché la norma regionale non frappone in alcun modo limiti di fatto o di diritto né alla circolazione né allo stabilimento né all’accesso al lavoro salariato nella Regione Lombardia e non appare arbitrario perché mira ad utilizzare le risorse scarse dell’intervento sociale nel settore abitativo pubblico verso i nuclei familiari stabilmente insediati a livello regionale, in modo tale da evitare  possibili manovre fraudolente, consentendo regimi di controllo più approfondito sull’effettività della stabile residenza e dello stato di bisogno. A tale riguardo, il TAR Lombardia non ritiene la normativa in oggetto sia in  conflitto  con il divieto di discriminazioni anche indirette o dissimulate a danno dei cittadini stranieri protetti dal diritto dell’UE (cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione), poiché il requisito di anzianità di residenza appare – a detta dei giudici amministrativi – commisurato allo scopo legittimamente perseguito e rispondente anche a requisiti di proporzionalità, in quanto il sacrificio arrecato ai principi della libertà di circolazione appare bilanciato dal perseguimento di obiettivi interessi generali per una migliore allocazione e programmazione delle risorse e degli interventi sociali per cui, in  un settore particolare quale quello  abitativo, appare legittimo che le Regioni si rivolgano innanzitutto verso i nuclei stabilmente insediati sul territorio regionale. I giudici amministrativi di Milano, peraltro, hanno ritenuto di precisare che  a tale giudizio di proporzionalità  del requisito di anzianità di residenza sono giunti anche considerando che prima del decorso del termine quinquennale di residenza nella regione, le persone possono comunque accedere a forme concorrenti di intervento assistenziale, anche riferite al settore abitativo.

Il TAR Lombardia pertanto giudica ragionevole  che nell’intervento pubblico in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano essere preferiti i lungo residenti, un indirizzo che ha suscitato notevoli controversie e giudizi critici anche in dottrina (in proposito: Mario Gorlani, Accesso al welfare state e libertà di circolazione: quanto “pesa” la residenza regionale? (in “Le Regioni” n. 2-3/2006; Francesca Biondi Dal Monte, Immigrazione e Welfare: condizioni di accesso e principio di non discriminazione, in “Le Regioni”, n. 6/2008; Francesca Biondi Dal Monte, I diritti sociali degli stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in “Le istituzioni del Federalismo”, n. 5/2008) .

DIRITTO PENALE

1. Cassazione: Non costituisce ingiuria dare del “razzista” a degli agenti di polizia che illegittimamente limitano la libertà personale di due cittadini stranieri

 Secondo la Cassazione, il reato non sussiste perché l’espressione rientra nel diritto dei cittadini di sottoporre a critica e a valutazioni negative l’azione illegittima di pubblici funzionari.

 

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale,  n. 29338 dd. 26 luglio 2010  è disponibile sul sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_pen_29338_26072010.pdf

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29338 del 26 luglio 2010, ha annullato una sentenza del giudice di pace di Firenze che aveva condannato un cittadino italiano per il reato di ingiuria aggravata ex art. 61 n. 10 del codice penale, per aver rivolto l'espressione "razzista" a due agenti di polizia che stavano trattenendo dei cittadini nigeriani fermati per un controllo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di pace di Firenze fosse viziata da  una presunzione di  credibilità delle dichiarazioni rese dagli agenti di polizia solo in ragione della loro funzione di pubblica autorità con conseguente giudizio di presuntiva infondatezza  delle dichiarazioni dell'imputato.  Pertanto, non risulterebbe smentito dalla risultanze processuali che l'espressione di critica usata dall'imputato nei confronti dell'operato degli agenti di polizia  fosse dovuta alla non corretta limitazione della libertà degli stranieri operati dagli agenti medesimi, con ciò rientrando nel legittimo diritto dei cittadini a controllare e  valutare  negativamente  l'operato dei pubblici funzionari. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso per l'insussistenza del reato.

***

 

OSSERVATORIO EUROPEO

1. Materiali e documenti sulla condizione  dei cittadini di etnia Rom in diversi paesi europei.

Il comunicato stampa della Commissione europea dd. 29 settembre 2010 sulla valutazione dei recenti avvenimenti  in Francia,  sulla condizione dei Rom e l’attuazione della libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1193&l=it

Il testo in lingua francese delle circolari dd. 5 agosto e 13 settembre del Ministero dell’Interno francese sullo smantellamento dei campi non autorizzati abitati da popolazioni Rom  sono disponibili sul sito:   http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1165&l=it

Risoluzione   del   Parlamento   europeo dd.  09.09.2010   sulla   situazione dei Rom e   la   libertà di circolazione nell’Unione europea (link: http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100909IPR81794 )

Pagina web sul sito dell’European Roma  Rights Center dedicata alle politiche anti-Roma del governo francese a partire dal 28 luglio 2010: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3619

Il Rapporto e l’appello di Amnesty International per la sospensione del rimpatrio delle persone di etnia Rom verso il Kosovo da parte di alcuni Paesi dell’Unione europea sono disponibili sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1177&l=it

 

2.Adottato dal Parlamento francese il progetto di legge che vieta di coprire il volto nei luoghi pubblici, con ciò vietando alle donne di fede islamica di portare il velo integrale (burqa o niqab). Ora si attende il pronunciamento del Consiglio Costituzionale.

Il progetto di legge che vieta di coprire il volto nei luoghi pubblici (projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) è stato approvato dal Senato francese il 14 settembre 2010. Il procedimento legislativo prevede ora che il Conseil constitutionnel si pronunci sulla nuova legge, prima della sua definitiva promulgazione. Tale pronuncia è attesa per la metà di ottobre.

La legge stabilisce che chi costringe una donna a portare un velo integrale (burqa) sarà punito con un anno di detenzione e una sanzione di 30.000 euro (raddoppiata nel caso in cui la donna sia minore d'età). Nei confronti delle donne, invece, potrà essere applicata un'ammenda di 150 euro (contravention de la 2e classe, ai sensi dell'art. 131-13 del codice penale) oppure uno "stage de citoyenneté", che in base alla legge 9 marzo 2004 "portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité" consiste in un atto di diversa entità volto a ricordare gli obblighi del cittadino francese e i valori della République. Il divieto non si applica nel caso in cui l'indumento che copre il volto sia portato per ragioni di salute, professionali, artistiche o per la partecipazione a feste o manifestazioni sportive o tradizionali.

Fonte: www.olir.it

Ulteriore  documentazione sul sito web : http://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea...

 

2. L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea chiede che la professione notarile venga consentita anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e non sia più riservata unicamente ai cittadini nazionali.

L’opinione dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia nel corso di un procedimento di infrazione del diritto dell’Unione europea aperto dalla Commissione europea nei confronti di Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia.

 

Le conclusioni dell’Avvocato generale della CG UE possono essere scaricate dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/avvocato_generale_cgue_conclusioni_14092010.pdf

 

In data 14 settembre, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha presentato le  sue conclusioni sul procedimento avviato dalla Commissione europea nei confronti di sei Stati membri per violazione delle norme sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) in relazione alla clausola di cittadinanza nazionale  in vigore nei rispettivi paesi per l’accesso alla professione notarile.

Secondo l’Avvocato generale della Corte il ricorso della Commissione europea è fondato e pertanto, l’Avvocato generale chiede che esso venga accolto e che venga dichiarato che i rispettivi Paesi hanno violato gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea non consentendo a cittadini di altri Stati membri, insediatisi nel loro paese, di esercitare la professione notarile, riservandola unicamente ai propri cittadini nazionali.

L’Avvocato generale della Corte è giunto a queste conclusioni pur accertando che la professione notarile implica l’esercizio di pubblici poteri e che, pertanto,  potrebbe far rientrare la clausola di cittadinanza nazionale entro la deroga al divieto di discriminazioni su base di nazionalità prevista dall’art. 51 del T FUE. Ugualmente, l’Avvocato generale della Corte afferma che “una discriminazione basata sulla cittadinanza costituisce una misura che, per sua stessa natura, comporta una grave ingerenza nella sfera del cittadino europeo e, che sarebbe ammissibile, dalla prospettiva degli artt. 43 e 45 primo comma del TCE, solo dopo un rigoroso esame di proporzionalità, il che implica la presenza di motivi imperativi d’interesse generale” (para 139). In quest’ottica, secondo l’Avvocato generale, il grado di intensità con cui l’attività del  notaio partecipa all’esercizio di pubblici poteri non sarebbe tale da giustificare una discriminazione fondata sulla cittadinanza. Si ricorda che nel procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia europea, l’Avvocato generale ha il compito di analizzare nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la risposta che reputa si debba fornire al problema posto. La sentenza della Corte di Giustizia europea è attesa nei prossimi mesi.

 

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CORSI E FORMAZIONE

 

CORSI POST-LAUREA - MASTER

 

1. Rende ( Reggio Calabria) - Master di primo livello "Migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Politiche, servizi sociali e buone pratiche "
Istituito presso l'Università della Calabria, sede di Rende presso la Facoltà di Scienze Politiche per l'a.a. 2010/2011- iscrizioni entro e non oltre il 29 ottobre 2010.

Info e bando sul sito web: http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2010-08/migranti.pdf

 

2. Venezia - Master sull'immigrazione dell'Università (anno accademico 2010-2011)
Master di primo livello dell'Università Ca Foscari di Venezia - Scadenza dei termini per le domande di ammissione il 10 dicembre 2010

Info e bando sul sito web del Master: www.unive.it/masterim

 

3. Ferrara - Master di primo livello in "Politiche per l'integrazione economica e sociale"
Master organizzato dall'Università di Ferrara - Scadenza iscrizioni 13 dicembre 2010

Info e bando sul sito web:  http://unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni

 

4. Bologna - Master di II livello per avvocati internazionali - a.a. 2010/2011
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha riconosciuto il Master ai fini della pratica legale. L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per un totale di 24 crediti formativi. Scadenza iscrizioni - 15 dicembre 2010

Bando e info sul sito del CIRDE (Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto Europeo) dell’Università di Bologna: http://www.cirdce.unibo.it/italiano1.htm  


 

 ALTRI CORSI FORMATIVI

 

1. Firenze - Corso di aggiornamento "L'Unione europea dopo il trattato di Lisbona"
Università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza - 11 e 18 novembre 2010 - Scadenza presentazione domande - 15 ottobre 2010. Corso accreditato per studenti ed avvocati

Info e programma:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1182&l=

 

2. Roma - Corso di formazione sui diritti umani dei Rom dell'European Roma Rights Center rivolto a giovani attivisti Rom e Sinti
Previste borse di studio per la partecipazione di giovani attivisti Rom e Sinti - 8 e 14 novembre 2010 - Candidature entro il 17 ottobre 2010.

Info sul bando per la richiesta di borse di studio: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3683 

 

3. Padova - Progetto Com-munitas - prendersi cura delle persone in difficoltà
Corso di formazione e aggiornamento organizzato dall'associazione Avvocato di strada- sezione di Padova in collaborazione con l'associazione Granello di Senape-28 ottobre - 19 novembre 2010)

Info e programma: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/avvocato.strada.corso.padova.2010.pdf

 

 

CONFERENZE E CONVEGNI

 

Alessandria - Conferenza internazionale/ International Conference: La dottrina incontra i giudici di Strasburgo. Riflessioni sul diritto di libertà religiosa nel sistema CEDU/Scholars Meet Strasbourg Judges. Comparing the Right to Religious Freedom in the ECHR System, 22-23 ottobre 2010


Info e programma sul sito web:

http://www.olir.it/news.php?notizia=2745&titolo=Alessandria%3A+Conferenza+internazionale+-quot%3BLa+dottrina+incontra+i+giudici+di-nbsp%3BStrasburgo+%2F+... 




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MATERIALI DI STUDIO E RIVISTE

1. DEVELOPING ANTI-DISCRIMINATION LAW IN EUROPE IV – THE 27 EU MEMBER STATES COMPARED. Quarta edizione della ricerca comparativa sulla trasposizione delle Direttive europee n. 2000/43 (direttiva sull’uguaglianza razziale) e 2000/78 (direttiva sull’uguaglianza nel settore dell’occupazione) nei 27 Paesi membri dell’Unione europea.

La ricerca è stata condotta e preparata da Isabelle Chopin e Eirini-Maria Gounari, del Migration Policy Group di Bruxelles, sulla base dei rapporti annuali dell’European Network of Indipendent Legal Experts in the non-discrimination field. Il rapporto di ricerca illustra come nei diversi Stati membri dell’Unione europea le due direttive europee in materia di anti-discriminazione sono state recepite e quali sono le principali questioni nella loro attuazione. La quarta edizione della ricerca per la prima volta include anche l’analisi della situazione in Romania e Bulgaria.

Il rapporto di ricerca in lingua inglese può essere scaricato dal sito web: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=282

 

2. La Commissione europea pubblica una guida sulla normativa europea in materia di sicurezza sociale per i lavoratori che si avvalgono della libertà di circolazione all'interno della UE

 Ne dà notizia l'INPS con la circolare n. 124 del 17 settembre 2010.

 

La Guida a cura della Commissione europea sulla normativa europea in materia di sicurezza sociale – aggiornamento 2010,  può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/guida_commissione_europea_sicurezza_sociale_2010.pdf

 

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

§                     il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

§                     il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In relazione a tali sviluppi normativi, la Commissione europea ha predisposto una Guida pratica con l'obiettivo di fornire un ulteriore strumento conoscitivo a soli fini divulgativi, improntato alla massima praticità, della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare ai lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell'ambito dell'Unione europea.
Ne dà notizia l'INPS con la circolare n. 124 dd. 17 settembre 2010
 ( scaricabile dal sito web: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2017-09-2010.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=659 ) .

La Commissione europea aveva già pubblicato nei mesi scorsi una guida pratica denominata "La legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera" riguardante le procedure e la legislazione applicabile in materia di "distacco" dei lavoratori nell'UE, nello SEE ed in Svizzera. Ne aveva dato notizia sempre l'INPS con circolare n. 105 dd. 3 agosto 2010 (in proposito pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1128&l=it ).

 

SEGNALAZIONI RIVISTE

1.     L’azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei primi dieci anni, di Annamaria Casadonte e Alberto Guariso, pubblicato sulla rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, n. 2/2010, Franco angeli editore. Link al sito della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it

 

2.      Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione, di Giuditta Brunelli, pubblicato sulla rivista “Diritto, Immigrazione e cittadinanza”, n. 1/2010, Franco Angeli editore. Link al sito della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it

 

3.     Pacchetto sicurezza e matrimonio concordatario, di Pierluigi Consorti, pubblicato sulla rivista “Gli stranieri”, n. 2/2010 e sulla rivista on-line: www.immigrazione.it .

 

LIBRI E PUBBLICAZIONI

1. A.G. Chizzoniti e M. Tallacchini (a cura di), Cibo e religione: diritto e diritti, Libellula Edizioni, 73039 Tricase (Le) - email: info@libellulaedizioni.com

Il volume è accessibile in chiaro in formato pdf attraverso il sito web dell’OLIR (Osservatorio sulle Libertà Religiose): http://www.olir.it/libri/?autore=279&libro=365

INDICE 

Presentazione della ricerca……………………………………………………..

5

Introduzione……………………………………………………………………..

7

 

Parte I. Libertà religiosa e prescrizioni alimentari

 

1

Antonio G. Chizzoniti, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione.

19

2

Laura De Gregorio, Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica…………………………………………………………………………

47

3

Lorenzo Ascanio, Le regole alimentari nel diritto musulmano……………

63

4

Stefania Dazzetti, Le regole alimentari nella tradizione ebraica…………

87

5

Maria Rosaria Piccinni, Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa……………………………………………

1

6

Tiziano Rimoldi, Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform…………………………………………………………………………….

12

7

Fernando Leonini, La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa…………………………….

43

8

Anna Gianfreda, La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito…………………………………………………….

55

9

Stella Coglievina, La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna…………………………………………………………………………….

3

 

Parte II. Macellazione rituale e benessere animale: prospettive di tutela.

 

1

Diego Fonda, Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale…………………………………………

225

2

Franco Pezza e Paola Fossati, Le macellazioni rituali nella storia normativa…………………………………………………………………………..

245

3

Paola Fossati, La macellazione rituale, questione etica nella normativa…

261

4

Rossella Bottoni, La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici………………………………………………….

273

5

Mariachiara Tallacchini, Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza……………………..

297

 

 



2. Andrea Pin , Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo ,
Cedam, Padova, 2010, Pag.XII-306, € 29,00.

L’indice del volume è consultabile sul sito web: http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/pin_indice.pdf

 

INIZIATIVE LOCALI

Mestre, gli immigrati disegnano la mappa delle discriminazioni.

Progetto dell’associazione “Casa della Cultura iraniana”: una brochure in 7 lingue, diffusa in 15 mila copie, con indicazioni pratiche sulla legislazione vigente e un questionario da compilare. Rashidy: “Gli immigrati sono i primi a dover combattere”

Info: http://corriereimmigrazione.blogspot.com/2010/09/mestre-gli-immigrati-disegnano-la-mappa.html

 

 

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158,  www.asgi.it