NEWSLETTER
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE
Progetto
dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) con il supporto
finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie –
ONLUS
Il
progetto promuove un Servizio
ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e
religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a
danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l’
assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie
strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne
ONLUS, l’ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto
anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano
nel settore dell’immigrazione. Per
contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto
anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: walter.citti@asgi.it |
n. 3/
settembre 2010
SOMMARIO
AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL’ASGI
1.
Tribunale
di Milano: E’ discriminatoria l’ordinanza del Comune di Tradate (Varese) che
eroga un assegno di natalità ai soli neonati con entrambi i genitori cittadini
italiani. Vinta la causa promossa da ASGI e altre associazioni.
2.
Tribunale
di Gorizia: L’assegno INPS per le famiglie numerose con almeno tre figli minori
va erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti. Accolto il ricorso presentato da un cittadino del Kosovo
sostenuto dall’ASGI.
3.
Ricorso di
CGIL-CISL e UIL con il supporto dei legali dell’ASGI contro le delibere
anti-immigrati del Comune di Montecchio Maggiore (prov. di Vicenza) che
inaspriscono i criteri per il
rilascio dei certificati di idoneità abitativa.
4.
L’ASGI chiede la costituzione di parte civile
a sostegno delle vittime nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Venezia
contro quattro militanti della
Lega accusati di aver aggredito due stranieri a margine della Festa della Lega a Venezia nel
settembre del 2009.
5.
L’ASGI
segnala all’UNAR e al Garante per la protezione dei dati personali il Piano
provinciale per l’immigrazione della Provincia di Pordenone ritenendo sia
discriminatorio e lesivo della dignità degli immigrati.
GIURISPRUDENZA ITALIANA
Lavoro
1.
Tribunale
di Biella: Gli stranieri possono accedere al pubblico impiego. Accolto il
ricorso di un’infermiera straniera per la partecipazione ad un concorso
pubblico.
Diritti sociali
1.
TAR
Milano: I Comuni non possono limitare ai soli stranieri con carta di soggiorno
l’erogazione dei sussidi assistenziali. Annullato un provvedimento con il quale
il Comune aveva revocato un sussidio di assistenza previsto per gli anziani residenti ad uno
straniero solo perché questi non aveva la carta di soggiorno.
2.
TAR
Milano: non è discriminatorio un requisito di anzianità di residenza
quinquennale sul territorio regionale ai fini dell’accesso alle graduatorie per
gli alloggi di E.R.P. Respinto il ricorso di CGIL e CISL.
Diritto penale
1.
Corte di
Cassazione: Non costituisce ingiuria dare del “razzista” ad un agente di
polizia che limita illegittimamente la libertà personale di cittadini
stranieri.
OSSERVATORIO EUROPEO
1.
Materiali
e documenti sulla condizione dei cittadini di etnia Rom in diversi Paesi
europei.
2.
Il
Parlamento francese adotta la legge che vieta il velo islamico integrale nei
luoghi pubblici.
3.
L’Avvocato
generale della Corte di Giustizia dell’UE chiede che la professione notarile
non sia più riservata ai cittadini nazionali, ma possa essere esercitata anche
dai cittadini di altri Paesi membri dell’UE.
CORSI DI FORMAZIONE
CONFERENZE E CONVEGNI
MATERIALI DI STUDIO E
RIVISTE
LIBRI E PUBBLICAZIONI
INIZIATIVE LOCALI
AZIONI LEGALI
ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI
PROMOSSI DALL’ASGI
Il Tribunale di Milano ordina
al Comune di erogare il bonus bebè ai neonati iscritti all’anagrafe dal 2007 in
poi senza discriminazioni fondate sulla nazionalità. Vinta la causa promossa da
ASGI ed altre associazioni.
L’ordinanza del Tribunale di Milano,
sez. lavoro, dd. 29.09.2010 è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza_29092010_tradate.pdf
Con l'ordinanza depositata il 29 settembre scorso, il
collegio giudicante del Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha respinto il
reclamo opposto dal Comune di Tradate (Varese) avverso l'ordinanza emanata dal
giudice del lavoro di Milano il 21 luglio scorso e ha invece accolto il reclamo
incidentale proposto dalle Associazioni ASGI, Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati
per Niente ONLUS, con ciò ordinando il Comune di Tradate a erogare l'assegno di
natalità per ogni neonato iscritto anagrafe dal 2007 in poi, senza
discriminazioni fondate sulla cittadinanza, fermo restando l'altro requisito
previsto dalla delibera comunale e non oggetto di ricorso che almeno uno
dei genitori sia residente a Tradate da almeno cinque anni.
Con delibera n. 55 del 28.09.2007, il Comune di
Tradate aveva infatti introdotto un beneficio sociale di natalità pari a 500
euro a favore di ciascun neonato iscritto all'anagrafe del comune purchè
entrambi i genitori abbiano la cittadinanza italiana e almeno uno dei genitori
sia residente nel Comune di Tradate da almeno cinque anni. Il Comune di Tradate
aveva addirittura istituito una "festa del bambino" per
celebrare, anche simbolicamente, tale iniziativa discriminatoria.
Contro l'ordinanza del Comune di Tradate, ASGI,
Associazione Farsi Prossimo ONLUS e Avvocati per Niente ONLUS avevano
presentato un'azione anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione. In
primo grado, il giudice del lavoro di Milano ha accolto parzialmente
l'istanza, disponendo la rimozione della parte della delibera che
condiziona l'erogazione del bonus bebè alla cittadinanza italiana di entrambi i
genitori e l'affissione dell'ordinanza nei locali comunali. Tuttavia, le
associazioni promotrici hanno ugualmente presentato reclamo sostenendo che il
giudice di primo grado non aveva pienamente utilizzato le prerogative previste
dall'art. 44 del TU imm. volte a consentirgli di rimuovere completamente gli
effetti della discriminazione, poiché la rimozione completa avrebbe dovuto
prevedere l'erogazione del bonus a tutti i neonati iscritti all'anagrafe dal
2007 in poi, con effetti dunque anche retroattivi.
Il Comune di Tradate aveva invece presentato
reclamo contro l'ordinanza di primo grado, sostenendo che l'iniziativa
dell'amministrazione comunale doveva ritenersi legittima perché non incidente
su un diritto fondamentale e perché rispondente - secondo la memoria di
reclamo- ad un interesse di politica demografica volto a contrastare "la
morte dei popoli europei" e conseguentemente delle rispettive
"culture europee". Considerazioni dunque palesemente razziste per cui
una politica demografica di sostegno alle nascite e alla genitorialità non
dovrebbe rivolgersi all'intera popolazione residente ma solo alla popolazione
etnicamente di maggioranza e autoctona. Il Comune di Tradate aveva
inoltre sostenuto l'illegittimità ad agire delle associazioni promotrici del
ricorso.
Il collegio giudicante di Milano ha respinto tutte le
argomentazioni del Comune di Tradate.
Ha innanzitutto affermato la piena legittimità ad
agire delle associazioni promotrici, trattandosi di un caso di discriminazione
collettiva ove le vittime non sono immediatamente individuabili ed essendo le
associazioni iscritte negli appositi elenchi previsti dalla normativa vigente.
Il collegio giudicante di Milano ha inoltre sostenuto la piena applicabilità
tanto delle norme anti-discriminazione contenute nel T.U. immigrazione, quanto
di quelle della normativa di recepimento della direttiva europea
"razza" (n. 2000/43), ovverosia il d.lgs. n. 215/2003, sebbene
quest'ultima si riferisca esclusivamente alle discriminazioni su base etnica o
razziale, e non su base di cittadinanza. Questo sulla base del principio
di non-regresso previsto dalla stessa direttiva comunitaria, per cui
l'attuazione della normativa comunitaria in materia non può essere motivo di
regresso rispetto alla situazione preesistente in uno Stato membro
(considerando n. 25 alla direttiva). Tale principio è stato recepito
dal d.lgs. n. 215/2003 (art. 2 c. 2: "E' fatta salvo il disposto
dell'art. 43 commi 1 e 2 del T.U. immigrazione", che contempla il divieto
di discriminazioni illegittime su base di nazionalità e quindi a danno degli
stranieri).
Infine il collegio giudicante di Milano ha ritenuto
che la discriminazione operata dal Comune di Tradate non rispondeva ad alcun
criterio di ragionevolezza, ma arbitrariamente mirava ad escludere dal
beneficio gli stranieri in quanto tali, con ciò violando il principio di
eguaglianza costituzionale, secondo i criteri interpretativi proposti dalla
Carta costituzionale con la nota sentenza n. 432/2005.
Il collegio giudicante ha accolto il reclamo
incidentale proposto dall'ASGI e dalle altre associazioni, ritenendo che
le prerogative offerte all'autorità giudiziaria dall'art. 44 del T.U.
immigrazione di rimuovere completamente gli effetti della discriminazione,
richiedevano di ordinare al Comune di Tradate di erogare l'assegno di natalità
a favore di tutti i neonati, neo iscritti all'anagrafe dal 2007 in poi, e
dunque anche retroattivamente, a prescindere dal requisito discriminatorio di
cittadinanza dei genitori, in quanto il Comune di Tradate non aveva previsto la
necessità della presentazione di una domanda ai fini dell'erogazione, ma
questa avveniva automaticamente, dopo un'istruttoria effettuata ex ufficio dal
Comune medesimo.
Il Comune di Tradate è stato inoltre
condannato al pagamento delle spese del procedimento giudiziario.
2.
Tribunale di Gorizia: L’assegno INPS per le
famiglie numerose va erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di
soggiorno CE per lungo soggiornanti
La clausola di cittadinanza italiana o comunitaria va
disapplicata perché in contrasto con la parità di trattamento sancita dalla
direttiva n. 109/2003/CE. Accolto il ricorso sostenuto dall’ASGI.
L’ordinanza del Giudice del Lavoro di Gorizia (n. 351/10
R.G.L.dd. 01.10.2010) è disponibile sul sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_gorizia_lavoro_ordinanza_01102010.pdf
Con ordinanza n. 351/10 dd. 1.10.2010, il giudice del lavoro del
Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino del
Kosovo e dall’ASGI contro il diniego opposto dal Comune di Monfalcone (Gorizia)
all’erogazione dell’assegno INPS destinato ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori e con una situazione reddituale modesta calcolata in base
all’indicatore ISE.
Tale assegno familiare è
previsto dall’art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di
cittadinanza italiana ai fini dell’accesso al beneficio sociale. Successivamente,
l’art. 80 della l. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei
familiari ove il soggetto
richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010,
l’INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di
rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al
suddetto assegno poiché l’art. 27 del Decreto
legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa
all’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha
riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai
esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un
cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti di cui all’art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante l’art. 11 c. 1
della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una
clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di
prestazioni di assistenza sociale e il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il
d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all’applicazione di detto
principio.
Le disposizioni applicative dell’art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che
la domanda per l’erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due
genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o
dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il
quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere
concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato
dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.
Il ricorrente, cittadino del Kosovo, titolare del permesso di soggiorno
CE per lungo soggiornanti e padre di tre figli minori, aveva presentato nel
novembre del 2009 istanza al
Comune di Monfalcone per accedere al beneficio dell’assegno INPS , ma nell’aprile
2010 si era visto notificare un diniego
per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.
Sostenuto dall’ASGI, il cittadino del Kosovo aveva dunque inoltrato
un’azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice del lavoro di Gorizia.
Il giudice del lavoro di Gorizia ha accolto il ricorso sulla base del
principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale
previsto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo soggiornanti,
recepita dal d.lgs. n. 3/2007, senza che quest’ultimo abbia previsto alcuna
deroga specifica in riferimento all’assegno INPS per le famiglie numerose.
Il giudice del lavoro di Gorizia ha dunque ordinato al Comune di
Monfalcone e all’INPS di porre fine al trattamento discriminatorio e di
corrispondere l’assegno per l’anno 2009 inclusi gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria.
INPS e Comune di Monfalcone sono stati condannati anche al pagamento
delle spese legali.
L’ASGI esprime apprezzamento per l’ordinanza del Tribunale di Gorizia e
confida che essa possa indurre il Ministero del Lavoro e l’INPS a disapplicare
il requisito discriminatorio di cittadinanza nei confronti delle categorie di
cittadini di paesi terzi protette dal diritto comunitario (titolari del
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori marocchini,
tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola di parità di trattamento in
materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei
stipulati tra CEE e rispettivi paesi).
L’ASGI sosterrà inoltre altre cause pilota relative all’accesso a detto
beneficio di cittadini di altri
paesi terzi residenti in Italia con permessi di soggiorno ordinari,
ritenendo che la loro esclusione non sia in conformità con i principi
costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonchè con il divieto di
discriminazione su basi di nazionalità di cui all’art. 14 della Convenzione
europea dei diritti dell’Uomo.
Il Comune ha inasprito i
criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa per impedire
ricongiungimenti familiari, rinnovi dei permessi di soggiorno e rilasci della
carta di soggiorno.
CGIL-CISL-UIL di Vicenza, rappresentati da
legali soci dell'ASGI hanno presentato, assieme a sei cittadini stranieri
residenti nel comune di Montecchio, al Tribunale di Vicenza
un'azione anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, contro le
delibere del Comune di Montecchio Maggiore (VI) (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n.
347 dd. 8 dicembre 2009) con le quali sono stati rivisti i parametri
utilizzati per il rilascio del certificato di idoneità abitativa ai
cittadini stranieri e i medesimi parametri sono stati resi uniformi ai fini
della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di
rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del
"contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di
lavoro subordinato. La delibera comunale innalza sensibilmente tali parametri
rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal noto
Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero
dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali parametri di
riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.
La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio
Maggiore ha inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi
al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di
dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n.
286/98, disponendo il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il
numero delle persone presenti nell'abitazione verrebbe ad essere superiore a
quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.
Successivamente all'emanazione dell'ordinanza,
l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli a tappeto,
effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze
dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti,
al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare
dunque sanzioni amministrative da 50 a 320 euro.
Nel ricorso, i legali di CGIL-CISL-UIL
sostengono che le delibere esorbitano da un corretto riparto delle competenze
spettanti al Comune in quanto vengono ad incidere arbitrariamente sulla
condizione di ingresso e di soggiorno dello straniero, di esclusiva competenza
statuale, con ciò violando gli art. 10 c. 2 e 117 comma 2 lett. b) e i)
della Costituzione.
Viene inoltre sostenuto che la normativa europea in materia
di ricongiungimento familiare e quella interna in materia di ingresso e
soggiorno dello straniero, certo prevedono il soddisfacimento di determinati
requisiti abitativi ai fini della regolare condizione giuridica dello
straniero, ma questi requisiti debbono essere parametrati secondo le
norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato, in relazione
a quanto previsto per la collettività in generale, non consentendosi dunque
l'imposizione nei confronti degli stranieri di misure vessatorie,
sproporzionate ed arbitrarie volte soltanto a contrastare il loro godimento dei
diritti fondamentali di soggiorno, di accesso all'abitazione, all'attività
lavorativa e alla riunificazione familiare .
L'imposizione del tutto arbitraria di impedimenti
all'ospitalità di connazionali nella propria abitazione costituisce, inoltre,
a detta dei legali di ASGI, CGIL-CISL e UIL, una violazione palese
del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, sancito dalla Carta
Costituzionale e dalla Carta europea dei diritti dell'Uomo.
I legali delle organizzazioni sindacali contestano inoltre
la legittimità di controlli di polizia ed amministrativi fondati esclusivamente
sulla condizione di cittadinanza straniera degli interessati, in quanto in
palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di
non-discriminazione.
Per tali ragioni, CGIL-CISL e UIL hanno richiesto al Tribunale
di Vicenza di accertare la natura discriminatoria delle delibere del Comune di
Montecchio maggiore e di ordinare pertanto la loro abrogazione, nonché
l'annullamento di tutti i verbali di accertamento di violazioni amministrative
che ne sono conseguiti. L'udienza relativa al ricorso è stata fissata per il 5
novembre 2010.
Per il testo della delibera si veda la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=730&l=
Si veda in proposito resoconto da "Il Giornale
di Vicenza" (edizione 24/09/2010) della conferenza stampa di GGIL-CISL e
UIL sul ricorso presentato. (http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Provincia/185890__in_500_perderanno_la_casa/)
Quattro militanti leghisti
della provincia di Bergamo rinviati a giudizio per lesioni e danneggiamento con
l’aggravante dell’odio razziale. L’ASGI chiede di costituirsi parte civile nel
procedimento.
Il 28 settembre scorso si è tenuta presso il Tribunale di
Venezia l'udienza preliminare nel procedimento a carico di 4 militanti della
Lega, originari della provincia di Bergamo, che, secondo l’accusa, a margine della Festa della Lega a
Venezia, il 13 settembre 2009, hanno fatto irruzione in un ristorante di Venezia,
assalendo e picchiando due camerieri e procurando loro lesioni volontarie.
Stando alla richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dalla Procura della
Repubblica di Venezia, l'assalto ai due camerieri sarebbe stato accompagnato da
insulti ed espressioni di stampo razzista: "Albanese di merda, facci
vedere il permesso di soggiorno, stranieri di merda" e per tale
ragione, il Pubblico Ministero ha accusato i quattro indagati dei
reati di lesioni e danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale di cui
all'art. 3 della Legge n. 205/1993 ("legge Mancino").
All'udienza, l'avv. Enrico Varali ha chiesto la costituzione di parte civile
dell'ASGI a sostegno delle parti offese, un cittadino algerino ed uno albanese.
Nuova udienza è stata fissata per il giorno 9 novembre 2010.
Sull’argomento, si veda articolo di
stampa de "Il Gazzettino" di Venezia, edizione del 22.10.2009, sul
sito:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/gazzettino_22102009.pdf
Immigrati destinati a lavori di manutenzione delle strade
sotto la supervisione di caposquadra italiani. Immigrati convocati per colloqui
con psicologi sotto la minaccia della segnalazione in questura. ASGI: si tratta
di discriminazioni e molestie razziali e segnala il caso all'UNAR.
Il Servizio ASGI di Supporto Giuridico contro le discriminazioni
etnico-razziali e religiose ha inviato tre distinte segnalazioni
rispettivamente all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), al
Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione europea,
relativamente ad alcuni aspetti del Piano Territoriale Provinciale
per l'Immigrazione Anno 2010-2011, redatto dalla Provincia di Pordenone -
Assessorato all'Immigrazione e Identità Culturale e approvato dalla Giunta
provinciale di Pordenone /Regione FVG (delibera 2010/6 dd.04.03.2010) che
presentano, ad avviso del servizio, profili di contrasto con il
diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo e con alcuni dei principi
generali di protezione dei dati personali.
Il piano territoriale immigrazione della Provincia di
Pordenone prevede, tra l'altro, la costituzione in seno agli ambiti
distrettuali, di appositi sportelli formati da psicologi in quanto
addetti alla progettazione e "facilitatori di integrazione".
Tali sportelli, costituiti presso le anagrafi dei Comuni di
riferimento, hanno lo scopo di formulare progetti "personalizzati" di
"emancipazione legale e responsabile" degli immigrati, a seguito di
un colloquio-intervista volta a definire il "profilo
psico-sociale" della persona mediante la compilazione di una scheda dati ;
profilo, che viene sovrapposto alle risorse ed esigenze del Sistema sociale
territoriale, con la successiva definizione di un progetto di
"emancipazione" personalizzato da realizzarsi entro i successivi sei
mesi.
L'ASGI sez. FVG esprime seria preoccupazione riguardo
alle modalità con le quali gli stranieri immigrati sono stati contattati
per essere coinvolti nel progetto. La lettera di convocazione per il primo
colloquio volto a "definire il profilo della persona" , firmata dal
Vice Presidente e Assessore competente, sig. Eligio Grizzo (Lega Nord) ed
inviata a tutti gli stranieri residenti nei Comuni coinvolti sulla base
dei dati forniti dalle anagrafi, è stata formulata utilizzando un linguaggio
intimidatorio ed ostile, facendo intendere allo straniero una supposta
obbligatorietà nel coinvolgimento nel progetto ("deve
presentarsi"), specificandosi che in caso di mancata presentazione
all'appuntamento, si sarebbe proceduto ad una segnalazione di merito alla
Questura di Pordenone ("per ogni mancato appuntamento senza avviso,
verrà fatta una segnalazione di merito alla Questura di Pordenone").
Il comportamento della Provincia di Pordenone appare dunque
indiscutibilmente arbitrario ed illegittimo in quanto non è certo
ammissibile che una persona venga obbligata, contro la sua volontà, a
partecipare ad un intervento avente finalità in ambito sociale,
oppure possa essere indotta, con un atteggiamento autoritario, intimidatorio e
minaccioso, a parteciparvi.
Per tale ragione, nella segnalazione inviata all'UNAR,
l'ASGI sez. FVG fa presente che nel comportamento della Provincia di
Pordenone potrebbe riscontrarsi la fattispecie delle molestia razziale
intesa secondo la definizione contenuta nella direttiva europea n. 2000/43
quale "ogni comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di
razza o di origine etnica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di
una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo" (art. 2).
Tenuto presente quanto avvenuto, l'ASGI esprime serie
preoccupazioni che la Provincia di Pordenone e l' associazione ad essa
convenzionata, gestiscano un progetto che ha come espressa finalità anche la
raccolta di dati personali e sensibili atti a definire un profilo psico-sociale
delle persone immigrate, incluse informazioni riguardanti la loro salute,
i rapporti intra-familiari, i rapporti con il medico di famiglia e con le
strutture sanitarie. Di conseguenza, l'ASGI ha chiesto al Garante
per la protezione dei dati personali di verificare se nella gestione ed
implementazione effettiva del Piano territoriale provinciale per l'Immigrazione
della Provincia di Pordenone per l'annualità 2009-2010 già trascorsa, siano
stati effettivamente rispettati i principi generali di protezione dei dati personali
previsti dall'apposita normativa.
La seconda segnalazione riguarda la parte del piano che
prevede che le persone immigrate in temporanea difficoltà economica
conseguente ad uno stato di disoccupazione o cassa integrazione vengano
inserite in apposite liste, dalle quali potranno essere selezionate a
cura di un apposito servizio gestito dalla Provincia per
partecipare a dei lavori di manutenzione delle strade provinciali o
comunali, ricevendo in cambio dei voucher per lavoro occasionale.
L'ASGI contesta il fatto che il progetto preveda
squadre di lavoro "miste" composte da sei lavoratori (un italiano e
cinque stranieri), ove però il caposquadra debba necessariamente essere
di nazionalità italiana, mentre i subalterni saranno sempre di nazionalità
straniera (vedi schemi a pag. 24 e pag. 29 e relazione di piano a pp. 25,
26 e 30).
Si ritiene che tale organizzazione del lavoro prefigurata
dal progetto della Provincia di Pordenone sia indiscutibilmente illegittima in
quanto in contrasto con una pluralità di norme di diritto internazionale,
europeo, ed interno, sul divieto di discriminazioni etnico-razziali nell'ambito
dei rapporti di impiego.
Secondo l'ASGI, il piano della Provincia di Pordenone
veicola un'immagine stereotipata e pregiudizievole nei confronti degli
immigrati stranieri residenti, i quali necessariamente e a priori, vengono
ritenuti incapaci di assumere funzioni anche minimali di organizzazione tecnica
del lavoro e di raccordo con altre figure professionali ed istituzionali del territorio
e necessariamente vengono relegati a mere mansioni di manovalanza e a
posizioni di subalternità agli "autoctoni". Sotto questo
profilo, la proposta gerarchizzazione su base "etnica" dei
rapporti di lavoro all'interno del progetto, con una posizione di coatta
subalternità riservata degli immigrati stranieri, viene a ledere il principio
della pari dignità sociale delle persone e appare dunque inconciliabile
con il principio costituzionale di uguaglianza.
L'ASGI sez. FVG - servizio di supporto giuridico contro le
discriminazioni, ha chiesto all'UNAR di svolgere un'inchiesta sulla
compatibilità del piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone
con il diritto anti-discriminatorio, esprimendo eventualmente un proprio parere
e proprie raccomandazioni al riguardo e sollecitando eventualmente il Ministero
del Lavoro e la Regione FVG affinchè i fondi del fondo immigrazione a
disposizione della Regione FVG non vengano stanziati o utilizzati per
promuovere progetti incompatibili con i principi costituzionali di uguaglianza
e di rispetto della pari dignità sociale di ogni persona , anche con
riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali e
sensibili.
Il Piano territoriale per l'immigrazione 2010-2011 della
Provincia di Pordenone è disponibile sul sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/provincia_pordenone_piano_immigrazione.pdf
Il fac-simile della lettera inviata agli immigrati
dall'Assessore all'Immigrazione della Provincia di Pordenone è disponibile sul
sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/provincia_pordenone_piano_immigrazione_lettera.pdf
La segnalazione dell'ASGI all'UNAR
in merito al Piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone
2010-2011 è disponibile sul sito
web:
GIURISPRUDENZA ITALIANA
LAVORO
Accolto il ricorso di
un’infermiera albanese per la partecipazione ad un concorso pubblico (Tribunale
di Biella, ordinanza dd. 23.07.2010 n. 345/2010)
L’ordinanza del Tribunale di
Biella, dd. 23.07.2010 n. 345/2010 è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_biella_23072010.pdf
Il Tribunale di Biella, con ordinanza dd. 23 luglio 2010
(n. 345/2010), ha accolto il ricorso presentato ex art. 44 del T.U. imm.
(azione giudiziaria anti-discriminazione) da un'infermiera albanese contro la
locale Azienda per i Servizi Sanitari, che le aveva negato la partecipazione ad
un concorso pubblico per collaboratori sanitari in quanto priva della
cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.
Il Tribunale di Biella ha ritenuto discriminatoria la
decisione dell'Azienda Sanitaria in quanto in contrasto con il principio di
parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e
lavoratori nazionali imposto dalla legge di ratifica della Convenzione OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975. Secondo il Tribunale di
Biella, l'art. 2 del d.P.R. n.487/94 che prevede la condizione di cittadinanza
italiana o comunitaria per l'accesso alle professioni sanitarie non può
ritenersi ancora in vigore dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 c. 3 del T.U.
immigrazione che fa esplicito riferimento alla Convenzione OIL, essendo la
prima una norma regolamentare di rango inferiore alla norma di legge del testo
unico immigrazione. La tesi fatta propria dalla Cassazione con la nota sentenza
n. 24170/2006, secondo cui la norma del citato d.P.R. n. 487/94 dovrebbe
ritenersi "legificata" per effetto del successivo art. 38 del
d.lgs. 165/2001, non trova concorde il Tribunale di Biella secondo il quale la
norma richiamata della Convenzione OIL, essendo di fonte internazionale
pattizia, costituisce un parametro di valutazione della
costituzionalità delle norme di legge interne difformi, anche successive, per
cui queste ultime hanno certamente un grado di resistenza inferiore rispetto al
principio di parità di trattamento.
Il Tribunale di Biella inoltre ritiene che la limitazione
all'impiego di infermieri stranieri nell'ambito della Pubblica Amministrazione
appare irragionevole tenendo presente il loro già consolidato utilizzo nelle
strutture pubbliche con contratti a termine o attraverso l'assunzione da parte
di agenzie di lavoro somministrato.
Di conseguenza, il Tribunale di Biella ha ordinato
all'Azienda Sanitaria di Biella di ammettere l'infermiera albanese al pubblico
concorso da cui era stata esclusa.
Soddisfazione è stata espressa dai legali della ricorrente, gli avv. Guariso e
Vitale, soci dell'ASGI.
DIRITTI
SOCIALI
Annullato il provvedimento con il
quale il Comune di Milano aveva revocato un sussidio di assistenza agli anziani
stranieri regolarmente residenti ma privi di carta di soggiorno (o permesso CE
lungo soggiornanti)
La sentenza del TAR Lombardia, sez.
Milano, n. 6353/2010 dd. 21.09.2010, è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_sentenza_6353_210910.pdf
Il TAR Lombardia, sez. di Milano, con sentenza n. 6353/2010
datata 21 settembre 2010, ha annullato il provvedimento con il quale i
competenti servizi del Comune di Milano avevano revocato l'erogazione di un
sussidio integrativo al minimo vitale a favore di un anziano straniero
ultrasessantenne per mancanza del requisito del possesso della carta di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti introdotto da una delibera della giunta comunale del
capoluogo lombardo.
Il TAR Lombardia ha respinto le argomentazioni avanzate dal
Comune di Milano, secondo il quale la delibera era legittima alla luce
dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, che ha previsto il requisito della
carta di soggiorno per l'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza
sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione
vigente. Innanzitutto il giudice amministrativo lombardo ha accennato
alla possibile incostituzionalità del provvedimento adottato dal Comune di
Milano alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010 che ha
affermato, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'Uomo, l'illegittimità di una disparità di trattamento tra nazionali e
stranieri rispetto a benefici e provvidenze sociali relative ai bisogni di
sostentamento della persona, come nel caso specifico l'assegno mensile di
invalidità. Il TAR Lombardia, tuttavia, non ha ritenuto necessario fondare il
proprio giudizio su tale pronunciamento costituzionale, ritenendo che la
prestazione sociale oggetto del ricorso non possa essere definita quale
fondante un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 80 c. 19 della legge n.
388/2000, bensì come una prestazione residuale che il Comune elargisce in
base ai compiti assistenziali di natura generale e ricadente dunque entro
l'ambito applicativo dell'art. 41 del T.U. immigrazione che prevede, in materia
assistenziale, la parità di trattamento con i cittadini nazionali degli
stranieri legalmente residenti in Italia con permesso di soggiorno della durata
di almeno un anno.
La sentenza del TAR Lombardia segue all' ordinanza depositata
il 30 luglio scorso dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano sul
medesimo argomento. L'ordinanza del giudice del lavoro aveva
accertato la natura discriminatoria della delibera del Comune di Milano con la
quale era stato posto agli stranieri il requisito del possesso della carta di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per l'erogazione
del sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani
ultrasessantenni.
Accogliendo il ricorso proposto da ASGI e Associazione
Avvocati per Niente ONLUS, il giudice di Milano aveva riconosciuto che la
delibera aveva violato gli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione anche in
relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
Per il testo dell'ordinanza del giudice
del lavoro di Milano dd. 30 luglio scorso si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1118&l=it
2.
TAR Lombardia: Non è discriminatorio il requisito di anzianità di residenza
quinquennale sul territorio regionale ai fini dell’accesso alle graduatorie per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I giudici amministrativi di Milano respingono il
ricorso proposto dai sindacati inquilini di CGIL e CISL sostenendo che, sebbene
la misura sia in grado di colpire maggiormente i cittadini stranieri, non
costituisce una discriminazione indiretta perché risponde a finalità obiettive di
interesse generale e a criteri di proporzionalità.
La sentenza del TAR Lombardia (n. 5988/2010 dd.
15.09.2010) è disponibile sul sito web: http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16930&dpath=document&dfile=28092010194300.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sentenza+n.+5988/2010,+in+tema+di+accesso+alla+edilizia+residenziale+pubblica+subordinato+al+possesso+della+residenza+-+stato+-+documentazione+-+
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 5988/2010, depositata
il 15.09.2010, ha respinto il ricorso proposto dai sindacati inquilini di CGIL
e CISL contro la legge regionale della Lombardia (l.r. n. 7/2005) che prevede
un requisito di anzianità di residenza o di attività lavorativa quinquennale
nel territorio regionale ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché punteggi aggiuntivi per la formazione delle
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli anni di
residenza sul territorio regionale.
Secondo i giudici amministrativi lombardi, il requisito di
anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini dell’accesso agli
alloggi di E.R.P. non viola il principio di libera circolazione e
soggiorno all’interno del
territorio statuale di cui all’art. 16 Cost. e pertanto non viola l’art. 120
Cost. Questo perché la norma regionale non frappone in alcun modo limiti di fatto
o di diritto né alla circolazione né allo stabilimento né all’accesso al lavoro
salariato nella Regione Lombardia e non appare arbitrario perché mira ad
utilizzare le risorse scarse dell’intervento sociale nel settore abitativo
pubblico verso i nuclei familiari stabilmente insediati a livello regionale, in
modo tale da evitare possibili
manovre fraudolente, consentendo regimi di controllo più approfondito
sull’effettività della stabile residenza e dello stato di bisogno. A tale
riguardo, il TAR Lombardia non ritiene la normativa in oggetto sia in conflitto con il divieto di discriminazioni anche indirette o
dissimulate a danno dei cittadini stranieri protetti dal diritto dell’UE
(cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il
diritto alla libera circolazione), poiché il requisito di anzianità di
residenza appare – a detta dei giudici amministrativi – commisurato
allo scopo legittimamente perseguito e rispondente anche a requisiti di
proporzionalità, in quanto il sacrificio arrecato ai principi della libertà di
circolazione appare bilanciato dal perseguimento di obiettivi interessi
generali per una migliore allocazione e programmazione delle risorse e degli
interventi sociali per cui, in un
settore particolare quale quello
abitativo, appare legittimo che le Regioni si rivolgano innanzitutto
verso i nuclei stabilmente insediati sul territorio regionale. I giudici
amministrativi di Milano, peraltro, hanno ritenuto di precisare che a tale giudizio di proporzionalità del requisito di anzianità di residenza
sono giunti anche considerando che prima del decorso del termine quinquennale
di residenza nella regione, le persone possono comunque accedere a forme
concorrenti di intervento assistenziale, anche riferite al settore abitativo.
Il TAR Lombardia pertanto giudica ragionevole che nell’intervento pubblico in materia
di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano essere preferiti i lungo
residenti, un indirizzo che ha suscitato notevoli controversie e giudizi
critici anche in dottrina (in proposito: Mario Gorlani, Accesso al welfare
state e libertà di circolazione: quanto “pesa” la residenza regionale? (in “Le
Regioni” n.
2-3/2006; Francesca Biondi Dal Monte, Immigrazione e Welfare: condizioni di
accesso e principio di non discriminazione, in “Le Regioni”, n. 6/2008; Francesca Biondi Dal
Monte, I diritti sociali degli stranieri tra frammentazione e non
discriminazione. Alcune questioni problematiche, in “Le istituzioni del
Federalismo”, n.
5/2008) .
DIRITTO
PENALE
Secondo la Cassazione, il
reato non sussiste perché l’espressione rientra nel diritto dei cittadini di
sottoporre a critica e a valutazioni negative l’azione illegittima di pubblici
funzionari.
La sentenza della Corte di
Cassazione, sez. V penale, n.
29338 dd. 26 luglio 2010 è
disponibile sul sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_pen_29338_26072010.pdf
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29338 del 26 luglio
2010, ha annullato una sentenza del giudice di pace di Firenze che aveva
condannato un cittadino italiano per il reato di ingiuria aggravata ex art. 61
n. 10 del codice penale, per aver rivolto l'espressione "razzista" a
due agenti di polizia che stavano trattenendo dei cittadini nigeriani fermati
per un controllo.
La Corte di
Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di
pace di Firenze fosse viziata da una presunzione di credibilità
delle dichiarazioni rese dagli agenti di polizia solo in ragione della loro
funzione di pubblica autorità con conseguente giudizio di presuntiva
infondatezza delle dichiarazioni dell'imputato. Pertanto, non
risulterebbe smentito dalla risultanze processuali che l'espressione di critica
usata dall'imputato nei confronti dell'operato degli agenti di polizia
fosse dovuta alla non corretta limitazione della libertà degli stranieri
operati dagli agenti medesimi, con ciò rientrando nel legittimo diritto dei
cittadini a controllare e valutare negativamente l'operato
dei pubblici funzionari. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso per
l'insussistenza del reato.
OSSERVATORIO
EUROPEO
1. Materiali e
documenti sulla condizione dei
cittadini di etnia Rom in diversi paesi europei.
Il comunicato stampa della Commissione europea dd. 29 settembre
2010 sulla valutazione dei recenti avvenimenti in Francia,
sulla condizione dei Rom e l’attuazione della libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea, è disponibile sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1193&l=it
Il testo in lingua francese delle circolari dd. 5 agosto e 13
settembre del Ministero dell’Interno francese sullo smantellamento dei campi
non autorizzati abitati da popolazioni Rom sono disponibili sul sito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1165&l=it
Risoluzione
del Parlamento europeo dd. 09.09.2010 sulla situazione dei Rom e la libertà
di circolazione nell’Unione europea (link: http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20100909IPR81794
)
Pagina web sul sito dell’European Roma Rights Center dedicata alle politiche anti-Roma del governo
francese a partire dal 28 luglio 2010: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3619
Il Rapporto e l’appello di Amnesty International per la
sospensione del rimpatrio delle persone di etnia Rom verso il Kosovo da parte
di alcuni Paesi dell’Unione europea sono disponibili sul sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1177&l=it
2.Adottato dal
Parlamento francese il progetto di legge che vieta di coprire il volto nei
luoghi pubblici, con ciò vietando alle donne di fede islamica di portare il
velo integrale (burqa o niqab). Ora si attende il pronunciamento del Consiglio
Costituzionale.
Il progetto di legge che vieta di coprire il volto nei luoghi
pubblici (projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public) è stato
approvato dal Senato francese il 14 settembre 2010. Il procedimento legislativo
prevede ora che il Conseil constitutionnel si pronunci sulla nuova legge, prima
della sua definitiva promulgazione. Tale pronuncia è attesa per la metà di
ottobre.
La legge stabilisce che chi
costringe una donna a portare un velo integrale (burqa) sarà punito con un anno
di detenzione e una sanzione di 30.000 euro (raddoppiata nel caso in cui la
donna sia minore d'età). Nei confronti delle donne, invece, potrà essere
applicata un'ammenda di 150 euro (contravention de la 2e classe, ai
sensi dell'art. 131-13 del codice penale) oppure uno "stage de
citoyenneté", che in base alla legge 9 marzo 2004 "portant sur
l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité" consiste in
un atto di diversa entità volto a ricordare gli obblighi del cittadino francese
e i valori della République. Il divieto non si applica nel caso in cui l'indumento
che copre il volto sia portato per ragioni di salute, professionali, artistiche
o per la partecipazione a feste o manifestazioni sportive o tradizionali.
Fonte: www.olir.it
Ulteriore documentazione sul sito web : http://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea...
2. L’Avvocato generale della Corte di Giustizia
dell’Unione europea chiede che la professione notarile venga consentita anche
ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e non sia più riservata
unicamente ai cittadini nazionali.
L’opinione dell’Avvocato generale
della Corte di Giustizia nel corso di un procedimento di infrazione del diritto
dell’Unione europea aperto dalla Commissione europea nei confronti di Belgio,
Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia.
Le conclusioni dell’Avvocato
generale della CG UE possono essere scaricate dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/avvocato_generale_cgue_conclusioni_14092010.pdf
In data 14 settembre, l’Avvocato generale
della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha presentato le sue conclusioni sul procedimento
avviato dalla Commissione europea nei confronti di sei Stati membri per
violazione delle norme sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) in
relazione alla clausola di cittadinanza nazionale in vigore nei rispettivi paesi per l’accesso alla
professione notarile.
Secondo l’Avvocato generale della Corte il
ricorso della Commissione europea è fondato e pertanto, l’Avvocato generale
chiede che esso venga accolto e che venga dichiarato che i rispettivi Paesi
hanno violato gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea non
consentendo a cittadini di altri Stati membri, insediatisi nel loro paese, di
esercitare la professione notarile, riservandola unicamente ai propri cittadini
nazionali.
L’Avvocato generale della Corte è giunto a
queste conclusioni pur accertando che la professione notarile implica
l’esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, potrebbe far rientrare la clausola di cittadinanza nazionale
entro la deroga al divieto di discriminazioni su base di nazionalità prevista
dall’art. 51 del T FUE. Ugualmente, l’Avvocato generale della Corte afferma che
“una discriminazione basata sulla cittadinanza costituisce una misura che,
per sua stessa natura, comporta una grave ingerenza nella sfera del cittadino
europeo e, che sarebbe ammissibile, dalla prospettiva degli artt. 43 e 45 primo
comma del TCE, solo dopo un rigoroso esame di proporzionalità, il che implica
la presenza di motivi imperativi d’interesse generale” (para 139). In quest’ottica, secondo l’Avvocato
generale, il grado di intensità con cui l’attività del notaio partecipa all’esercizio di
pubblici poteri non sarebbe tale da giustificare una discriminazione fondata
sulla cittadinanza.
Si ricorda che nel procedimento
dinanzi alla Corte di Giustizia europea, l’Avvocato generale ha il compito di
analizzare nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della
controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la
risposta che reputa si debba fornire al problema posto. La sentenza della Corte di Giustizia europea è attesa nei prossimi mesi.
***
CORSI E FORMAZIONE
CORSI
POST-LAUREA - MASTER
1. Rende ( Reggio Calabria) - Master di primo
livello "Migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Politiche, servizi
sociali e buone pratiche "
Istituito presso l'Università della Calabria, sede di Rende presso la Facoltà
di Scienze Politiche per l'a.a. 2010/2011- iscrizioni entro e non oltre il 29
ottobre 2010.
Info e bando sul sito web:
http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2010-08/migranti.pdf
2. Venezia - Master sull'immigrazione
dell'Università (anno accademico 2010-2011)
Master di primo livello dell'Università Ca Foscari di Venezia - Scadenza dei
termini per le domande di ammissione il 10 dicembre 2010
Info e bando sul sito web del Master:
www.unive.it/masterim
3. Ferrara - Master di primo livello in "Politiche
per l'integrazione economica e sociale"
Master
organizzato dall'Università di Ferrara - Scadenza iscrizioni 13 dicembre 2010
Info e bando sul sito web: http://unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni
4. Bologna - Master di II livello per avvocati
internazionali - a.a. 2010/2011
Il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha riconosciuto il Master ai
fini della pratica legale. L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per un totale di 24 crediti formativi.
Scadenza iscrizioni - 15 dicembre 2010
Bando e info sul sito del CIRDE (Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto Europeo)
dell’Università di Bologna: http://www.cirdce.unibo.it/italiano1.htm
ALTRI CORSI FORMATIVI
1. Firenze - Corso di aggiornamento
"L'Unione europea dopo il trattato di Lisbona"
Università
degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza - 11 e 18 novembre 2010 -
Scadenza presentazione domande - 15 ottobre 2010. Corso accreditato per
studenti ed avvocati
Info e programma: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1182&l=
2. Roma - Corso di formazione sui diritti umani
dei Rom dell'European Roma Rights Center rivolto a giovani attivisti Rom e
Sinti
Previste borse di studio per la partecipazione di giovani attivisti Rom e Sinti
- 8 e 14 novembre 2010 - Candidature entro il 17 ottobre 2010.
Info sul bando per la richiesta di borse di
studio: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3683
3. Padova - Progetto Com-munitas - prendersi cura
delle persone in difficoltà
Corso di formazione e aggiornamento organizzato dall'associazione Avvocato di
strada- sezione di Padova in collaborazione con l'associazione Granello di
Senape-28 ottobre - 19 novembre 2010)
Info e programma: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/avvocato.strada.corso.padova.2010.pdf
CONFERENZE E CONVEGNI
Alessandria - Conferenza
internazionale/ International Conference: La dottrina incontra i
giudici di Strasburgo. Riflessioni sul diritto di libertà
religiosa nel sistema CEDU/Scholars Meet Strasbourg Judges. Comparing
the Right to Religious Freedom in the ECHR System, 22-23
ottobre 2010
Info e programma sul sito web:
***
MATERIALI DI STUDIO E RIVISTE
1. DEVELOPING
ANTI-DISCRIMINATION LAW IN EUROPE IV – THE 27 EU MEMBER STATES COMPARED. Quarta edizione della ricerca comparativa
sulla trasposizione delle Direttive europee n. 2000/43 (direttiva
sull’uguaglianza razziale) e 2000/78 (direttiva sull’uguaglianza nel settore
dell’occupazione) nei 27 Paesi membri dell’Unione europea.
La ricerca è stata condotta e preparata da Isabelle Chopin
e Eirini-Maria Gounari, del Migration Policy Group di Bruxelles, sulla base dei
rapporti annuali dell’European Network of Indipendent Legal Experts in the
non-discrimination field. Il rapporto di ricerca illustra come nei diversi
Stati membri dell’Unione europea le due direttive europee in materia di
anti-discriminazione sono state recepite e quali sono le principali questioni
nella loro attuazione. La quarta edizione della ricerca per la prima volta
include anche l’analisi della situazione in Romania e Bulgaria.
Il rapporto di ricerca in lingua inglese può essere
scaricato dal sito web: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=282
Ne dà notizia l'INPS con la
circolare n. 124 del 17 settembre 2010.
La Guida a cura della Commissione
europea sulla normativa europea in materia di sicurezza sociale –
aggiornamento 2010, può essere
scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/guida_commissione_europea_sicurezza_sociale_2010.pdf
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi
regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in
particolare:
§
il
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
§
il
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
In relazione a tali sviluppi normativi, la Commissione
europea ha predisposto una Guida pratica con l'obiettivo di fornire un
ulteriore strumento conoscitivo a soli fini divulgativi, improntato alla
massima praticità, della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in
materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni
pensionistiche e non, spettanti in particolare ai lavoratori migranti, persone
non attive, studenti e turisti che si spostano nell'ambito dell'Unione europea.
Ne dà notizia l'INPS con la circolare n. 124 dd. 17 settembre 2010 ( scaricabile dal sito
web: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2017-09-2010.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=659
) .
La Commissione europea aveva già pubblicato nei mesi scorsi
una guida pratica denominata "La legislazione applicabile ai
lavoratori nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in
Svizzera" riguardante le procedure e la legislazione applicabile in
materia di "distacco" dei lavoratori nell'UE, nello SEE ed in
Svizzera. Ne aveva dato notizia sempre l'INPS con circolare n. 105 dd. 3 agosto
2010 (in proposito pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1128&l=it
).
SEGNALAZIONI RIVISTE
1. L’azione civile
contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei primi dieci anni, di
Annamaria Casadonte e Alberto Guariso, pubblicato sulla rivista “Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza”, n. 2/2010, Franco angeli editore. Link al sito
della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it
2. Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di
discriminazione, di Giuditta Brunelli, pubblicato sulla rivista
“Diritto, Immigrazione e cittadinanza”, n. 1/2010, Franco Angeli editore. Link
al sito della rivista: http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it
3.
Pacchetto sicurezza e matrimonio concordatario, di
Pierluigi Consorti, pubblicato sulla rivista “Gli stranieri”, n. 2/2010 e sulla
rivista on-line: www.immigrazione.it
.
LIBRI E PUBBLICAZIONI
1. A.G. Chizzoniti e M. Tallacchini (a cura di), Cibo e
religione: diritto e diritti, Libellula Edizioni, 73039 Tricase (Le) -
email: info@libellulaedizioni.com
Il volume è accessibile in
chiaro in formato pdf attraverso il sito web dell’OLIR (Osservatorio sulle
Libertà Religiose): http://www.olir.it/libri/?autore=279&libro=365
INDICE
Parte I. Libertà religiosa e prescrizioni
alimentari
Parte II. Macellazione rituale e benessere
animale: prospettive di tutela.
|
2. Andrea Pin , Laicità
e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo , Cedam,
Padova, 2010, Pag.XII-306, € 29,00.
L’indice del volume è
consultabile sul sito web: http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/pin_indice.pdf
INIZIATIVE LOCALI
Mestre, gli immigrati disegnano la mappa delle
discriminazioni.
Progetto dell’associazione “Casa della Cultura
iraniana”: una brochure in 7 lingue, diffusa in 15 mila copie, con indicazioni
pratiche sulla legislazione vigente e un questionario da compilare. Rashidy:
“Gli immigrati sono i primi a dover combattere”
Info: http://corriereimmigrazione.blogspot.com/2010/09/mestre-gli-immigrati-disegnano-la-mappa.html
Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio
di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose,
Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità
umanitarie – ONLUS.
ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31
– 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: walter.citti@asgi.it
ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152
Torino, tel. – fax: 011 4369158,
www.asgi.it