N. 00596/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00877/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 877 del 2010, proposto da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Porfido, con domicilio eletto presso Alfredo Porfido Avv. in Salerno, via G.Angrisani,2 c/o Avv. di Brita;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Prefettura -Sportello Unico Immigrazione di Avellino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura di Avellino datato 04.05.2010, recante diniego sulla dichiarazione di emersione da lavoro irregolare;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che – ancorchŽ non senza contrasti (v., per esempio, in senso contrario, TAR Perugia, [ord.] 28 aprile 2010, n. 121) – non appare prima facie implausibile lĠassunto, criticamente formulato da parte ricorrente, per cui la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dallĠart. 14 co. 5 ter del d.lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostative allĠemersione dal lavoro irregolare, ai sensi dellĠart. 1 ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (in tali sensi, per esempio, TAR Firenze, [ord.] 21 aprile 2010, n. 300);

 

Ritenuto, invero, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il delitto de quo, pacificamente non ricadente nellĠart. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile, avuto riguardo alla pena edittale, allĠart 381 c.p.p.,  stato sottratto allĠambito operativo della previsione codicistica sullĠarresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere lĠarresto obbligatorio, allĠuopo modificando il co. 5 quinquies del medesimo art. 14 ter mediante lĠart. 1 del D.L. n. 241/04, con il che il prefigurato arresto appare connotato da autonoma ratio e specificitˆ la specialitˆ che ne esclude, prima facie, la riconducibilitˆ alla logica di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione –contenuto nel sopra menzionato art. 1 ter co. 13 lett. c);

 

Ritenuto, con pi lungo discorso, che non si legittimi una ventilata comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali lĠordinamento prevede lĠarresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiaritˆ dei fini perseguiti attraverso lĠinasprimento delle sanzioni penali sancite dallĠart. 14 co. 5 ter e co. 5 quinquies citt., che vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolositˆ dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223);

 

Considerato, sotto distinto profilo, che il periculum in mora  agevolmente presumibile in ragione delle conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che lĠallontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini pi generali, di vita dellĠinteressato;

P.Q.M.

ACCOGLIE lĠarticolata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2010

IL SEGRETARIO