Giovedì, 14 Ottobre 2010| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Ordinanza n. 738 del 8 ottobre 2010 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Regolarizzazione 2009 - Rifiuto del permesso di soggiorno - Sanatoria 2009 - Le condanne ai sensi dell’art 14, comma 5ter non sono ostative

     

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2010, proposto da:

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calafati n.269;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno Cat.A.11/2010/Imm./n. 68/P.S. emesso dal Questore di Bari in data 25.8.2010 e notificato in data 4.9.2010;

-di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.U.Gazidede;

-considerato che ad un primo esame non pare ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1-ter, d.l. 78 del 2009 conv. con legge n.102/09, la condanna riportata dall’odierno ricorrente per le ragioni di seguito indicate:

a) in primo luogo perchè la fattispecie criminosa di cui all’art.14, comma 5 ter del d.lgs. n.286/1998 non sembra riconducibile agli artt. 380 e 381 c.p.p. non rientrando né tra i casi di arresto obbligatorio ivi individuati nè tra i casi di arresto facoltativo e le relative previsioni devono ritenersi tassative e insuscettibili di estensione analogica in malam partem;

b) in secondo luogo perché anche la specialità della disposizione incriminatrice che viene qui in considerazione -da ricollegarsi a esigenze generali di governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di prevenzione penale - suggerisce di non estendere alla stessa un meccanismo ostativo del tutto inconferente, ove si tenga conto, altresì, del fatto che le domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che –ove già colpiti da un decreto di espulsione- finirebbero per essere discriminati rispetto ad altri immigrati irregolari non ancora individuati dalle Forze dell’Ordine;

c) infine sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica che tenga conto delle altre previsioni del comma 13 dell’art.1 ter del D.L. n.78/09 in questione, alla stregua delle quali il decreto di espulsione è preclusivo della regolarizzazione solo ove sia stata emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di prevenzione del terrorismo;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

accoglie ai fini del riesame. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2011 e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 8 Ottobre 2010

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »