(Sergio Briguglio 28/10/2010)
DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUL LAVORO STAGIONALE CHE RICHIEDONO
MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA
Art. 9, co. 4
Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un
paese terzo la cui domanda di ammissione stata accettata, nellĠottenimento
del visto necessario.
Nota: la normativa vigente non prevede alcuna agevolazione.
Art. 11, co. 1
I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo
massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono
fare ritorno in un paese terzo.
Nota: la normativa vigente prevede una durata massima di nove mesi.
La disposizione della Direttiva non e' derogabile da disposizioni piu'
favorevoli.
Art. 11, co. 2
Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che siano
rispettati i criteri di cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali sono
autorizzati a prolungare il contratto o farsi assumere in qualit di lavoratori stagionali
da un altro datore di lavoro.
Nota: la normativa vigente non prevede la possibilita' di
prolungamento del contratto. Non e' chiaro, pero', cosa significhi questa
possibilita', dato che il prolungamento deve avvenire entro il periodo
autorizzato, la cui durata e' fissata proprio in base al contratto.
Art. 14
Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto
che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un
tenore di vita adeguato. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un
affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro
retribuzione.
Nota: la normativa vigente non prevede questo controllo sull'entita'
dell'affitto.
Art. 16
Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori
stagionali hanno diritto:
...
2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato
membro ospitante, almeno per quanto concerne:
...
b) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di
sicurezza sociale elencati allĠarticolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
...
Nota: la normativa vigente esclude, per
il lavoratore stagionale, il godimento di assegni familiari e trattamento di
disoccupazione inclusi, invece nell'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004.
Art. 17
Gli Stati membri provvedono affinch i terzi aventi, conformemente ai
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse
legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per
conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare
tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dellĠapplicazione
della presente direttiva.
Nota: la normativa vigente non prevede l'intervento di terzi.