(Sergio Briguglio 28/10/2010)

 

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUL LAVORO STAGIONALE CHE RICHIEDONO MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA

 

 

Art. 9, co. 4

Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di ammissione  stata accettata, nellĠottenimento del visto necessario.

 

Nota: la normativa vigente non prevede alcuna agevolazione.

 

 

Art. 11, co. 1

I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo.

 

Nota: la normativa vigente prevede una durata massima di nove mesi. La disposizione della Direttiva non e' derogabile da disposizioni piu' favorevoli.

 

 

Art. 11, co. 2

Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali sono autorizzati a prolungare il contratto o farsi assumere in qualitˆ di lavoratori stagionali da un altro datore di lavoro.

 

Nota: la normativa vigente non prevede la possibilita' di prolungamento del contratto. Non e' chiaro, pero', cosa significhi questa possibilita', dato che il prolungamento deve avvenire entro il periodo autorizzato, la cui durata e' fissata proprio in base al contratto.

 

 

Art. 14

Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione.

 

Nota: la normativa vigente non prevede questo controllo sull'entita' dell'affitto.

 

Art. 16

Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali hanno diritto:

...

2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne:

...

b) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati allĠarticolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;

...

 

Nota: la normativa vigente esclude, per il lavoratore stagionale, il godimento di assegni familiari e trattamento di disoccupazione inclusi, invece nell'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004.

 

 

Art. 17

Gli Stati membri provvedono affinchŽ i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dellĠapplicazione della presente direttiva.

 

Nota: la normativa vigente non prevede l'intervento di terzi.