(30/6/2010 a cura di Paolo Bonetti, Alessandro Simoni, Tommaso Vitale)
Bozza di proposta di legge
Norme per la tutela e le pari opportunit
della minoranza dei Rom e dei Sinti
RELAZIONE GENERALE
Gli obiettivi del presente progetto di legge sono 2:
1) Il riconoscimento e la tutela della minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti (presente in Italia dal XV secolo e formata ora da circa 170.000 persone, di cui oltre met italiani e cittadini di altri Paesi membri dellĠunione europea, cittadini extracomunitari, rifugiati ed apolidi) e dei suoi diritti culturali e linguistici ai sensi dellĠarticolo 6 della Costituzione;
2) la promozione di azioni positive volte ad assicurare pari opportunit per rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono agli appartenenti alla minoranza lĠeguaglianza e la partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese ai sensi dellĠart. 3 Cost.
1. NellĠattuale pubblicistica la presenza di Rom e Sinti spesso accostata al tema della sicurezza, cio dei pericoli per la sicurezza di tutti derivanti da fenomeni di illegalit diffusa o di microcriminalit o di occupazione abusiva di immobili.
La sicurezza per nozione ambigua che dovrebbe essere declinata in tutte le sue dimensioni.
CĠ la sicurezza di tutti, quella situazione psicologica in cui si trova chiunque nel godimento dei suoi diritti costituzionalmente garantiti e nei rapporti con i pubblici poteri.
Quando invece una persona non certa del proprio status giuridico, della propria cittadinanza, della propria abitazione, dellĠaccesso ai diritti sociali, quando invece oggetto di discriminazioni, di emarginazione lavorativa, di marginalizzazione da parte degli interventi dei pubblici poteri e di stigmatizzazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa, allora nessuno di coloro che vivono in una societ pu sentirsi sicuro, perch quella societ non ben organizzata, contraddicendo i principi fondamentali personalisti che caratterizzano la sua forma di Stato, perch nessuno pu pi essere ragionevolmente sicuro del futuro proprio e della propria famiglia e pu essere indotto a sopravvivere anche con mezzi illegali.
Una delle principali vie dĠuscita sicure da questa situazione criminogena quella di giungere al pi presto allĠapprovazione di una legge statale che in attuazione dellĠart. 6 Cost. preveda norme specifiche di riconoscimento, di tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e azioni positive di inclusione sociale ai sensi dellĠart. 3 Cost..
2. Circa il metodo di scrivere una legge occorre ricordare sempre che
1) senz'altro una legge per la minoranza dei Rom e dei Sinti deve essere largamente accettabile da tutte le forze politiche e sociali. Ci per comporta che essa deve essere accettabile non soltanto dalla minoranza che vuole essere tutelata ai sensi dell'art. 6 Cost., ma anche dalla maggioranza (che deve approvarla) e dalle altre minoranze linguistiche, sicch deve essere conforme con le norme costituzionali, internazionali e comunitarie o inaccettabile per le altre minoranze o deve evitare ogni possibile conflitto tra la maggioranza e tutte le minoranze.
2) ogni modifica della legge n. 482/1999 deve essere accettabile sia da ognuna delle altre minoranze linguistiche tutelate, sia dalla maggioranza nei rapporti con ognuna di quelle minoranze. Una simile tattica possibile, ma rende molto pi difficile e faticosa l'approvazione di una legge in favore di Rom e Sinti, sicch resta sempre possibile la tattica di una legislazione specifica per disciplinare le specifiche esigenze di tutela necessarie ad una determinata minoranza linguistica, cos come accaduto con la legge a tutela degli sloveni, cio la legge n. 38/2001, che costituisce un esempio positivo per tutti; peraltro giusto iniziare il testo con un articolo che preveda modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per lĠestensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alla minoranza dei Rom e dei Sinti, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione nei confronti degli appartenenti alle minoranze e per lĠapplicazione agli appartenenti alle minoranze linguistiche delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza;
3) resta fermo che gli istituti previsti dalla legge del 1999 non sono quasi mai applicabili ad una minoranza priva di territorio, sicch occorre comunque che la legge di tutela di Rom e Sinti, oltre a quelle poche norme di modifica della legge del 1999, preveda molte altre norme specificamente dedicate a Rom o Sinti.
4) occorre evitare di creare una contraddizione tra l'esigere il riconoscimento di Rom e Sinti come minoranza linguistica. il che comporta una tutela aggiuntiva rispetto ai diritti fondamentali altrui ed un trattamento differenziato e pi favorevole, e quella l'esigere un trattamento identico ad ogni altro cittadino per aspetti che in realt interessano soltanto gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti oppure sono misure di reazione precisa per impedire il riformarsi di quelle prassi amministrative che li hanno discriminati.
3. Circa le idee sul merito della legge si osserva che
1) l'unitariet delle popolazioni roman e del romanes confermata dai linguisti, i quali per rilevano anche la grandissima variet dei dialetti che dovr essere rispettata, fermo restando che in Italia sono presenti non tutti e 5 i gruppi, ma soltanto i due grandi gruppi Rom e Sinti. In altri Paesi la denominazione prevista dalla legge diversa a seconda del gruppo presente. In alcuni non si parla nemmeno di Rom. Perci se in Italia si indicassero soltanto i Rom e non i Sinti quando sepsso i secondi si sentono in parte diversi e culturalmente distinti dai primi i secondi si sentirebbero discriminati e ci non favorirebbe certo n l'approvazione, n l'attuazione della legge.
2) centrale lĠesigenza che legge preveda una robusta serie di norme di tutela linguisitico-culturale e di promozione della partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale, culturale e politica del Paese per dare concreta attuazione alle raccomandazioni degli organismi internazionali che riguardano proprio tali aspetti delle questioni concernenti Rom e Sinti.
3) razionale aggiungere alla norma antidiscriminatoria prevista dall'art. 18-bis della legge n. 482/1999 (introdotto dalla legge del 2001 sulla minoranza slovena) altre norme antidiscriminatorie circa l'appartenenza ad una minoranza linguistica e la disciplina dellĠapolidia e dellĠacquisto della cittadinanza , perch si completa l'attuazione del principio costituzionale di eguaglianza formale senza distinzione di lingua e di razza e la tutela di tutte le minoranze linguistiche , anche se abusi e discriminazioni nell'applicazione delle leggi sono avvenute quasi soltanto nei confronti di Rom e Sinti
4) alcune norme di tutela dellĠeguaglianza devono essere espressamente inserite soltanto nella legge sui Rom e sui Sinti perch pur apparendo ovvie concretizzazioni del principio di eguaglianza senza distinzioni derivanti dallĠappartenenza alla minoranza linguistica in realt sono norme non previste per le altre minoranze ed anzi rigettate da alcune di loro: si pensi al divieto di censimento e di schedatura etnico-lingusitica e di classi separate per gli appartenenti alla minoranza, che sono da sempre aborriti da Rom e Sinti, ma che entrambi sono istituti tipici della tutela giuridica delle minoranze tedesca e ladina dellĠAlto Adige e della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, rivendicati con forza dai loro rappresentanti.
5) sarebbe utile inserire le questioni sociali riguardanti Rom e Sinti nella legislazione ordinaria, ma essi gi oggi sono destinatari di tali norme in quanto cittadini o stranieri e dunque non vi sarebbe alcun bisogno di norme specifiche se invece non vi fossero gravi e precisi problemi di applicazione. Su tali problemi occorre invece intervenire sia con norme precise per evitare specifiche prassi amministrative che creano problemi soltanto agli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, sia per alleviare quelle situazioni di oggettivo svantaggio che meritano una politica di interventi specifici del legislatore volti alle pari opportunit, come prescrive l'art. 3, comma 2 Cost. Le politiche delle pari opportunit sono ormai da anni presenti nella normativa italiana e comunitaria (e sono d'altronde specificamente indicate in favore di Rom e Sinti dalle molte raccomandazioni degli organismi internazionali) e riguardano categorie che pur formalmente trattate in modo uguale spesso ricevono trattamenti deteriori di fatto: donne, invalidi, giovani ecc., sicch si tratta di non essere ideologici, ma molto pragmatici.
6) la particolarit dell'abitare in forme plurali riguarda senz'altro soltanto la minoranza dei Rom e dei Sinti e sicuramente prevedere una modifica del t.u. dell'edilizia del 2001 per chiunque - e non soltanto per gli appartenenti alla minoranza - voglia abitare in unit abitative mobili sul suo terreno senza richiedere permesso di costruire provocherebbe l'opposizione di tutti i Comuni italiani e di tutte le regioni che hanno competentza costituzionale concorrente in materia di gestione del territorio, anche perch priverebbe i Comuni dei proventi necessari a provvedere agli oneri di urbanizzazione, sia perch faciliterebbe l'abusivismo edilizio soprattutto in localit turistiche; infatti oggi chiunque voglia vivere cos pu farlo a condizione che ottenga dal Comune il permesso di costruire poich la legge li considera interventi di nuova costruzione. Si tratta invece di stabilire una modalit differenziata e pi favorevole (anche economicamente) soltanto per gli appartenenti alla minoranza, poich si tratta di una particolarit culturale tipica di molti Rom e Sinti.
Non si tratterebbe peraltro del solo caso, perch gi in virt dellĠautonomia speciale di cui gode la Provincia di Bolzano in quellĠordinamento disciplinato con legge provinciale lĠistituto del maso chiuso, quale modo di abitare tipico delle famiglie contadine, che tipico della tradizione giuridica dei tedeschi del Sud-Tirolo.
4. In primo luogo la legge statale dovrebbe prevedere una specifica tutela degli aspetti tipici del patrimonio linguistico-culturale della minoranza, prevedendo istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482/1999 per tutte le altre minoranze, come il diritto allo studio e allĠuso e allĠinsegnamento della lingua romanes, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa, con previsione di specifici obblighi di diffusione di programmi in lingua romanes da parte dellĠemittente del servizio pubblico radio-televisivo, ma anche negli insegnamenti scolastici, il ripristino di cognomi e nomi in forma originale, lo studio e la diffusione della lingua, della cultura e delle tradizioni storico, letterarie e musicali della minoranza.
Vi poi lĠesigenza di incentivare e tutelare in modo specifico le associazioni composte di Rom e Sinti, ma senza prevedere forme pubblicistiche di rappresentanza che non sembrano conformi alla libert di associazione prevista dallĠart. 18 Cost. Deve applicarsi anche a Rom e Sinti il principio di sussidiariet orizzontale previsto dallĠart. 118 Cost.
Occorre inoltre tutelare il diritto di ogni appartenente alla minoranza di vivere nella condizione liberamente scelta da lui o, se minorenne, dai suoi genitori di sedentariet o di itineranza e il diritto di abitare in alloggi tipici della storia e della cultura rom e sinta, secondo una pluralit di scelte, come a) alloggi in unit mobili in terreni di propriet privata, dotate di tutti i requisiti igienico-sanitari collegati alle reti idriche e fognarie, b) aree di sosta temporanea almeno in ogni Provincia da rendere disponibili a quelle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che tuttora vivono in condizione di itineranza; c) alloggi di edilizia residenziale pubblica che consentano la vicinanza dei componenti della medesima famiglia allargata che lo desiderino; d) microaree di propriet privata che consentano la convivenza degli appartenenti alla medesima famiglia allargata, con incentivi che attuino il favore per la promozione dellĠinvestimento del risparmio popolare nella propriet privata dellĠabitazione ai sensi dellĠart. 47 Cost. .
Tutte queste norme dovrebbero essere formulate in modo da attuare in modo preciso le norme della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.
Questa stessa legge dovrebbe dare specifica applicazione alla popolazione rom e sinta delle inderogabili norme dellĠUnione europea sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini comunitari, e potrebbe anche modificare le norme sulle modalit e le procedure per il riconoscimento dellĠapolidia e della cittadinanza italiana ai fili degli apolidi di fatto nati in Italia.
Occorre infine rafforzare le norme antidiscriminatorie e prevedere misure che prevengano e contrastino discriminazioni, segregazioni, stigmatizzazioni e che impediscano applicazioni deteriori delle norme in vigore in materia penale, civile e amministrativa o che comunque considerino pericolosa una persona soltanto in considerazione della sua appartenenza alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
In secondo luogo questa legge statale dovr prevedere norme di promozione sociale degli appartenenti dalla minoranza che, senza alcun assistenzialismo deresponsabilizzante, attuino sia la citata convenzione –quadro sulle minoranze nazionali, sia le molte raccomandazioni dellĠOSCE, del Consiglio dĠEuropa e delle istituzioni dellĠUnione europea che indicano obiettivi e strumenti per lĠinclusione sociale di Rom e Sinti nei settori dellĠaiuto alle famiglie numerose (art. 31 Cost.), dellĠaccesso del credito alla propriet dellĠabitazione (art. 47 Cost.), dellĠaccesso allĠistruzione anche pi elevata (art. 34 cost.), ai servizi sanitari e ai servizi assistenziali, ma anche nel settore dellĠinserimento lavorativo e della formazione professionale (artt. 35, 36 e 38 Cost.), della promozione e valorizzazione delle espressioni culturali.
5. In base alla ripartizione della potest legislativa tra Stato e Regioni prevista negli artt. 6, 117 e 120 Cost. la legge statale conterr, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie,
a) disposizioni di dettaglio sui diritti linguistici e culturali specifici della minoranza, sui nomi, sui rapporti con le pubbliche amministrazioni, sulle norme generali in materia di istruzione, sulle norme in materia di stranieri e di cittadinanza, sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria, di assistenza sociale e di accesso allĠedilizia residenziale pubblica, sui rapporti di diritto privato, sullĠapplicazione delle norme penali e processuali e sulla sicurezza stradale, sulle questioni di sicurezza concernenti la circolazione e il soggiorno delle persone sul territorio nazionale, sui rapporti con le organizzazioni internazionali;
b) disposizioni di principio, che dovranno essere poi attuate dalle leggi regionali e provinciali, per le parti concernenti la promozione dellĠinserimento lavorativo e delle attivit produttive dei Rom e dei Sinti, la valorizzazione dei beni culturali e la promozione di attivit culturali rom e sinte, la gestione del territorio (inclusa lĠedilizia, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la gestione di eventuali campi sosta), lĠorganizzazione dellĠistruzione e la promozione del diritto allo studio.
6. Proprio perch si tratta di una minoranza diffusa sul territorio la legge statale non potr per essere lasciata soltanto alla spontanea attuazione delle amministrazioni statali, regionali e locali, ma dovr prevedere appositi organismi nazionali e locali di consulenza, anche con lĠapporto di personale appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti, dovr disciplinare la figura del mediatore interculturale rom e sinto, dovr promuovere le attivit delle associazioni di Rom e Sinti e il loro effettivo coinvolgimento prima di ogni decisione pubblica che riguardi la minoranza, dovr prevedere un programma periodico di azioni positive da attuarsi a livello nazionale, regionale e locale, per la cui realizzazione si possono usare i fondi dellĠUnione europea per lĠinclusione sociale e per gli investimenti regionali in favore dellĠabitazione delle categorie svantaggiate.
Una nuova legge statale per assicurare tutela, promozione, inclusione sociale, serenit, sviluppo della personalit, arricchimento delle culture e perci sicurezza per tutte le persone che vivono a fianco nella stessa societ italiana.
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per lĠestensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alla minoranza dei Rom e dei Sinti, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione nei confronti degli appartenenti alle minoranze e per lĠapplicazione agli appartenenti alle minoranze linguistiche delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza
Art. 2 - Riconoscimento e tutela dei Rom e dei Sinti quali minoranza linguistica
Art. 3 - Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parit di trattamento e applicazione di norme pi favorevoli
Art. 4 - Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla minoranza
Art. 5 - Adeguamento della legislazione regionale e provinciale e mantenimento delle norme pi favorevoli
TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI, EGUAGLIANZA E INTEGRAZIONE
Art. 6 - Promozione dellĠeguaglianza effettiva di Rom e Sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiariet
Art. 7 - Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le cultura e le identit dei Rom e dei Sinti e divieto di assimilazione forzata
Art. 8 - Esercizio dei diritti civili fondamentali e della libert religiosa
Art. 9 - Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura
TITOLO III - DIRITTI CIVILI, DELLE FAMIGLIE, DELLE DONNE E DEI MINORI
Art. 10 - Tutela della famiglia
Art. 11 - Pari opportunit delle donne romn e sinte
Art. 12 - Tutela dei minori
Art. 13 – Usi in materia di defunti
TITOLO IV - DIRITTI LINGUISTICI E CULTURALI E PARI OPPORTUNITAĠ NELLĠACCESSO ALLĠISTRUZIONE
Art. 14 - Libert di espressione e uso dei mezzi di informazione. Campagne informative
Art. 15 - Provvidenze per lĠeditoria che usa la lingua roman e per le associazioni dei Rom e dei Sinti
Art. 16 - Tutela anche internazionale delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti
Art. 17 - Accordi internazionali di tutela e cooperazione
Art. 18 - Diritto allĠuso pubblico e privato della lingua roman. Diritto allĠinterprete giudiziario e ad atti amministrativi in lingua roman
Art. 19 - Diritto di usare la lingua roman per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico
Art. 20 - Diritto di apprendere e di insegnare la lingua roman e possibilit di insegnamenti scolastici in lingua roman
Art. 21 - Diritto di stabilire e mantenere contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia della minoranza dei Rom e dei Sinti
Art. 22 - Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua roman
Art. 23 - Promozione delle pari opportunit dei Rom e dei Sinti nellĠaccesso al diritto allĠistruzione e alla formazione professionale
Art. 24 - Mediatori linguistico-culturali
Art. 25 - Studio, tutela e promozione delle lingue, della cultura, della storia, della musica e dello spettacolo propri dei Rom e dei Sinti. Formazione dei pubblici dipendenti
Art. 26 - Studio e ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) e del contributo dei Rom e dei Sinti alla resistenza antifascista
TITOLO V - ESERCIZIO DELLE LIBERTAĠ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
E DEL DIRITTO ALLĠABITAZIONE
Art. 27 - Parit di trattamento e pari opportunit nella circolazione, nel soggiorno e nellĠaccesso allĠabitazione
Art. 28 - Politiche alloggiative
Art. 29 - Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: modalit specifiche
Art. 30 - Alloggio con unit mobili su microaree di propriet privata
Art. 31 - Sosta temporanea
Art. 32 - Agevolazioni per le locazioni, per la ristrutturazione e per lĠacquisto di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unit abitative mobili
TITOLO VI - PARI OPPORTUNITAĠ NELLE ATTIVITAĠ LAVORATIVE ED ECONOMICHE E NELLĠACCESSO AI DIRITTI SOCIALI
Art. 33 - Promozione dellĠaccesso alle attivit lavorative e di impresa
Art. 34 - Promozione della tutela della salute
Art. 35 - Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 36 - Partecipazione e rappresentanza dei Rom e dei Sinti
Art. 37 - Piani dĠazione per lĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti
Art. 38 - Ufficio nazionale, Uffici provinciali e Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti.
Art. 39 - Disposizioni finanziarie
Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Modifiche alla legge 15
dicembre 1999, n. 482, per lĠestensione
delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
alla minoranza dei Rom e dei Sinti , per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione
nei confronti degli appartenenti alle minoranze e per lĠapplicazione delle
norme in materia di apolidia e di cittadinanza
1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni previste dai commi successivi del presente articolo.
2. Al comma 1 dellĠarticolo 2 le parole: Çe croateÈ sono sostituite dalle seguenti: Ç, croate, rom e sinteÈ.
3. Dopo il comma 2 dellĠarticolo 2 aggiunto il seguente:
Ç2-bis. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che sono previste dalla legge, la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate di cui al comma 2, anche quando queste sono diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria tale da non poter fruire della disciplina prevista dalla presente leggeÈ.
4. AllĠarticolo 18-bis, introdotto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono aggiunti alla fine i seguenti commi:
Ò 2. In conformit con gli articoli 4, comma 1, e 6 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1ĵ febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con legge 28 agosto 1997, n. 302, vietata ogni discriminazione fondata sullĠappartenenza di una persona ad una minoranza linguistica. Tale divieto riguarda sia i rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia i rapporti tra i privati, singoli o associati.
3. Tutti i pubblici poteri hanno lĠobbligo di proteggere ogni persona che possa essere vittima di minacce o di atti di discriminazione, di ostilit o di violenza in ragione della loro identit etnica, culturale, linguistica o religiosa per la sua appartenenza ad una minoranza linguistica.
4. Le discriminazioni, le minacce e le violenze nei confronti delle persone appartenenti ad una minoranza linguistica e nei confronti delle cose di cui sono proprietari o di cui hanno lĠuso sono punite con le misure civili, penali ed amministrative che, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie, prevedono forme di tutela contro le diverse forme di discriminazioni, minacce e violenze fondate sullĠappartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o religioso o sullĠodio razziale, etnico o linguistico o sulla sola circostanza che la persona non sia cittadina italiana.
5. Le discriminazioni dirette ed indirette individuate e sanzionate dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parit di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, devono interpretarsi come riferite anche agli atti operati nei confronti di chiunque per la sola condizione di appartenenza, anche supposta, ad una minoranza linguistica, o per le sue condizioni di vita o per la sua situazione, anche temporanea o supposta, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.
6. Le minacce, le violenze e le incitazioni a delinquere previste e punite come reato, in attuazione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ratificata e resa esecutiva con legge 13 ottobre 1975, n. 654, dallĠarticolo 3 della stessa legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, e dalle successive norme legislative, devono interpretarsi come riferite anche alle incitazioni e alle violenze e alle minacce arrecate alle persone e ai beni mobili o immobili, incluso lĠincendio o la distruzione o il sabotaggio di veicoli o di unit abitative mobili, che abbiano come scopo ovvero producano come effetto quello di indurre o di costringere una o pi persone appartenenti ad una minoranza linguistica ad allontanarsi dal luogo in cui dimorano o a mutare la loro condizione di vita liberamente scelta o a non avvalersi delle norme specifiche previste a tutela degli appartenenti a tali minoranze o a rinunciarvi.
7. EĠ nullo e privo di ogni effetto qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo, comunque denominato, che nei confronti di una persona appartenente ad una minoranza linguistica, a causa della sua sola appartenenza alla stessa o della sua sola condizione, liberamente scelta o anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo, comporti a qualsiasi titolo uno dei seguenti effetti:
a) dichiari a qualsiasi titolo che la persona pericolosa socialmente o pericolosa per lĠordine o la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o che punibile o non imputabile o incapace o interdetta o inabilitata o che sospetta di trarre mezzi di sostentamento da attivit illecite;
b) riduca, privi o neghi il concreto godimento di diritti civili o sociali della persona;
c) aggravi o riduca lĠapplicazione di sanzioni civili, penali o amministrative per gli atti commessi dalla persona con dolo o con colpa;
d) disponga che la persona sia allontanata dal territorio in cui legalmente vive o dai familiari con cui liberamente convive o abbia il divieto di soggiornarvi.
8. EĠ nulla e priva di ogni effetto ogni dichiarazione di stato di abbandono di minore che sia fondata soltanto sullĠappartenenza, anche presunta, del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica. Le misure sociali e giudiziarie previste dalle leggi a sostegno delle responsabilit genitoriali o a tutela delle esigenze di protezione del superiore interesse del minore, con particolare riguardo per le esigenze di mantenimento e di educazione familiare, per le condizioni igienico-sanitarie, per lo sviluppo psicofisico e per lĠadempimento dellĠobbligo scolastico, non possono essere rigettate o ritardate o attenuate soltanto in ragione dellĠappartenenza del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o della condizione, anche presunta, di itineranza in cui vivono anche in parte gli appartenenti ad una determinata minoranza.
9. EĠ nulla e priva di ogni effetto qualsiasi tipo di certificazione che ai fini dellĠinserimento scolastico o dellĠottenimento del sostegno scolastico dichiari lĠesistenza di carenze cognitive di un minore, motivandole soltanto con lĠappartenenza del minore o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o con una condizione di vita, liberamente scelta, di nomadismo o di seminomadismo o di itineranza della famiglia appartenente a tale minoranza.
10. LĠUfficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e gli uffici regionali, provinciali e locali che svolgono analoghe funzioni di studio, di tutela e di sensibilizzazione contro le discriminazioni, nellĠambito delle loro competenze predispongono, dĠintesa con le associazioni e gli enti rappresentativi delle minoranze linguistiche, specifiche misure di tutela contro le discriminazioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione, studi e ricerche, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di pregiudizio, di stereotipo, di stigmatizzazione o di odio e di ogni atto di discriminazione delle persone appartenenti a tali minoranze.Ó
5. Dopo lĠarticolo 18-bis aggiunto il seguente:
ÒArticolo 18-ter.
1. Su documentata richiesta scritta presentata dallĠinteressato alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo in cui dimora ovvero, per i minori di et, dal genitore con lui convivente in Italia o dal tutore, lo status di apolide conferito con decreto del Ministro dellĠinterno alla persona appartenente ad una delle minoranze linguistiche indicate nellĠarticolo 2 che si trovi nel territorio dello Stato italiano in una delle seguenti condizioni:
a) non pu ottenere il rilascio o il rinnovo dei documenti di identificazione o di viaggio o comunque lĠeffettiva protezione delle autorit dello Stato, nel cui territorio nato o ha risieduto, anche per lĠeffetto delle norme di quello Stato che regolano lĠacquisto o la perdita della cittadinanza di quello Stato;
b) mancano elementi o documenti idonei a fargli acquisire o dichiarare la cittadinanza di alcuno Stato ovvero tali elementi o documenti non sono stati presi in considerazione o sono stati rigettati dalle autorit di quello Stato;
c) non ha potuto acquisire la cittadinanza di uno Stato o stato privato della cittadinanza di uno Stato per la sua appartenenza, anche supposta, ad uno dei gruppi linguistici o ad una delle minoranze corrispondenti a quelle indicate nellĠarticolo 2.
2. La decisione sulla domanda di apolidia adottata con atto scritto e motivato del Ministro dellĠInterno, notificato allĠinteressato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Contro i provvedimento di diniego ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui dimora la persona a cui la richiesta si riferisce. La sentenza del giudice che annulla la decisione dichiara lo status di apolide del ricorrente che ne abbia i presupposti.
4. Nelle more del procedimento amministrativo sulla domanda o del giudizio sul ricorso giurisdizionale contro il rigetto della domanda allĠinteressato rilasciato un permesso di soggiorno che consente lĠaccesso alle attivit lavorative, allo studio e alle prestazioni socio-assistenziali e lĠiscrizione al servizio sanitario-nazionale, salvo che sia gi titolare di un titolo di soggiorno che preveda condizioni pi favorevoli.
5. Lo status di apolide conferito ai sensi del comma 1 revocato in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro dellĠinterno qualora la documentazione prodotta dallĠinteressato o le circostanze da essa ricavabili si rivelino false o contraffatte.
3. La cittadinanza italiana per nascita nel territorio della Repubblica conferita ai figli di genitori apolidi ai sensi dellĠarticolo 1, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si intende comunque conferita di diritto fin dalla nascita ai figli nati in Italia da genitori entrambi apolidi che si trovino nel territorio dello Stato italiano, ai quali lo status di apolide sia stato conferito ai sensi del comma 1 quale appartenente ad una delle minoranze linguistiche indicate nellĠarticolo 2, anche se il conferimento dello status di apolide sia avvenuto dopo la nascita dei figli nel territorio italiano.Ó
Art. 2
Riconoscimento e tutela di Rom e Sinti quale minoranza linguistica
1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti, comunque denominata, che si trova sul suo territorio, in attuazione dellĠarticolo 6 della Costituzione e in conformit con le norme internazionali e con le norme dellĠUnione europea.
2. Le tutele mirano a garantire ad ogni persona appartenente a tale minoranza la pari dignit sociale, lĠeffettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette e il godimento di specifici diritti linguistici e culturali, e a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto lĠeguaglianza e la partecipazione alla vita sociale.
3. La Repubblica tutela le persone appartenenti a tale minoranza mediante le disposizioni della presente legge e delle sue norme di attuazione e mediante le disposizioni previste nelle leggi e nei regolamenti adottati delle Regioni e delle Province autonome nellĠambito delle loro competenze, in attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonch mediante le misure contenute nei Piani dĠazione per lĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti adottati in attuazione della presente legge.
4. Ai cittadini italiani appartenenti alle minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in quanto applicabili, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione.
Art. 3
Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi.
Parit di trattamento e applicazione di norme pi favorevoli
1. Le norme statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si applicano a coloro che si trovano sul territorio della Repubblica e che sono cittadini italiani, ovvero, salvo che la presente legge disponga diversamente, che sono cittadini di un altro Stato membro dellĠUnione europea o cittadini di Stati non appartenenti allĠUnione europea, inclusi i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero apolidi, nel rispetto delle norme che ne regolano lĠingresso, il soggiorno, il trattamento e lĠallontanamento dal territorio dello Stato.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti riceve il medesimo trattamento previsto dalle norme previste per gli altri cittadini o, se si tratta di non cittadini, per gli stranieri o per gli apolidi, salvo che norme pi favorevoli siano previste dalla presente legge o dalle sue norme di attuazione o dalle leggi regionali o provinciali di attuazione o di integrazione ovvero da altre norme statali, regionali o locali.
3. LĠapplicazione di norme statali, regionali e locali e di provvedimenti che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti non costituisce un onere eccessivo per lĠassistenza sociale idoneo ad impedire o a far cessare il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini degli altri Stati membri dellĠUnione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi.
Art. 4
Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere
se essere trattata anche come appartenente alla minoranza
1. In conformit con lĠart. 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranza nazionali, fatta a Strasburgo il 1ĵ febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva con legge 28 agosto 1997, n. 302, di seguito indicata come ÒConvenzione-quadro per la protezione delle minoranza nazionaliÓ, ogni persona che appartiene alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti che si trova nel territorio della Repubblica ha il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non essere trattata in quanto tale, non pu subire alcuno svantaggio da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi e pu esercitare individualmente ed in comunit con altre persone, i diritti e le libert previsti dalla presente legge che attuano i princpi enunciati dalla stessa Convenzione.
2. Le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si avvalgono, anche in parte, dei diritti specifici previsti dalle disposizioni di tutela della minoranza se ne fanno richiesta e possono rinunciarvi in qualsiasi momento. La richiesta di avvalersi della tutela o di rinunciarvi presentata da ogni persona maggiore di et, mentre per i minorenni presentata da uno dei genitori che esercita la potest genitoriale o dal tutore. Per gli incapaci la richiesta presentata dal tutore. Per le associazioni e le persone giuridiche la richiesta presentata dal legale rappresentante.
3. Ogni pubblica autorit ha il dovere di informare le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti della facolt di avvalersi delle norme specifiche previste a loro tutela dalle norme statali, regionali e locali.
Art. 5
Adeguamento della legislazione regionale e provinciale
e mantenimento delle norme pi favorevoli
1. Le disposizioni della presente legge, escluso lĠarticolo 38, determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dellĠarticolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e costituiscono altres principi fondamentali per tutte le materie di legislazione concorrente tra Stato, Regioni e Province autonome.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali e provinciali che prevedano condizioni pi favorevoli per le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti, e ferma restando lĠosservanza degli Statuti speciali.
3. Le disposizioni di leggi regionali o provinciali riferite a persone nomadi o zingare si applicano agli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti fino allĠadeguamento delle stesse leggi alla presente legge, purch tali disposizioni regionali siano compatibili con la presente legge e prevedano misure di maggiore tutela rispetto a quelle da essa previste.
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI, EGUAGLIANZA E INTEGRAZIONE
Art. 6
Promozione dellĠeguaglianza effettiva di Rom e Sinti .
Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiariet.
1. In conformit con lĠart. 4, comma 2, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nellĠambito delle rispettive competenze, e tutti gli enti e societ da essi promossi, costituiti o partecipati promuovono in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e le altre persone e a tal fine essi devono tenere conto delle specifiche condizioni in cui effettivamente vivono le persone che appartengono a tale minoranza.
2. NellĠattuazione delle norme di tutela si devono altres rispettare lĠidentit e le specificit etniche, storiche, linguistiche e culturali che caratterizzano ogni singolo gruppo appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformit con lĠarticolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992.
4. In applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parit di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la promozione dellĠeguaglianza delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ferme restando le norme sullĠingresso e il soggiorno degli stranieri, si applica a tutte le persone sia del settore pubblico, sia del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia subordinato, sia autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attivit e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonch alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attivit in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonch alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
f) alle prestazioni sociali;
g) all'istruzione;
h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
4. Nella elaborazione, nella promozione e nellĠattuazione di ogni misura finalizzata allĠeguaglianza sostanziale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze favoriscono le autonome iniziative di interesse generale promosse individualmente o in modo associato dalle persone appartenenti a tale minoranza, in conformit con il principio di sussidiariet previsto dallĠarticolo 118 della Costituzione.
Art. 7
Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le cultura e le identit
dei Rom e dei Sinti e divieto di assimilazione forzata
1. In conformit con lĠart. 5 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nellĠambito delle rispettive competenze, e gli enti e societ da loro promossi, costituiti, vigilati o finanziati, promuovono condizioni tali da consentire ad ogni persona che appartiene alla minoranza dei Rom e dei Sinti di conservare e di sviluppare la sua cultura e di preservare gli elementi essenziali della sua identit, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale e, fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, si astengono da ogni politica o prassi che, anche indirettamente, miri ad assimilare le persone appartenenti a tale minoranza contro la loro volont e le proteggono da ogni azione volta a tale assimilazione.
Art. 8
Esercizio dei diritti fondamentali e della libert religiosa
1. In conformit con gli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana e con lĠart. 7 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita i diritti fondamentali secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonch il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni secondo le norme generali vigenti e in osservanza delle norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui appartiene.
2. Lo svolgimento in luogo pubblico, anche allĠinterno di tensostrutture e con la partecipazione di persone viaggianti su unit abitative mobili, di riunioni per motivi religiosi o di culto destinate a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti soggetto soltanto allĠobbligo di preavviso allĠautorit di pubblica sicurezza da parte del ministro di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dalle sue norme di esecuzione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma lĠesenzione prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per lĠoccupazione di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.
Art. 9
Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura
1. EĠ vietato e punito ogni tipo di atto, svolto da pubbliche amministrazioni o da privati, che operi unĠazione di censimento o la schedatura o la profilatura, comunque denominata, o altre forme di raccolta di dati delle persone, sulla base della loro appartenenza, anche presunta, alla minoranza dei Rom e dei Sinti ovvero sulla base della condizione, anche supposta, di itinerante o di nomade, salvo che si tratti di atti previsti dalla presente legge o richiesti dagli interessati con atto scritto o svolti con il loro consenso scritto, sempre revocabile, al fine di avvalersi delle disposizioni di tutela previste per gli appartenenti alla stessa minoranza dalle presente legge o dalle altre norme vigenti.
2. Si applicano le disposizioni concernenti i dati sensibili previste dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. EĠ abrogata la lettera f) del comma 1 dellĠarticolo 73 del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ferme restando le sanzioni civili, penali ed amministrative, il Garante per la protezione dei dati personali svolge ogni utile iniziativa di vigilanza sullĠeffettivo rispetto delle norme previste dal presente articolo, anche con azioni di prevenzione, di rimozione e di sanzione delle violazioni, sulla base di accertamenti svolti dĠufficio o su segnalazione scritta di pubbliche autorit o di singoli individui o enti o associazioni.
TITOLO III
DIRITTI CIVILI, DELLE FAMIGLIE, DELLE DONNE
E DEI MINORI
Art. 9
Tutela della famiglia
1. La Repubblica, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, tutela i diritti delle famiglie dei Rom e dei Sinti, con particolare attenzione per le loro caratteristiche culturali, delle quali devono essere il pi possibile protetti in particolare le famiglie numerose, la libera convivenza di pi generazioni, la libera scelta di vivere molto vicino ai parenti e la libera volont di mantenere in modo particolarmente stretto e costante i rapporti con la famiglia allargata.
2. In conformit delle raccomandazioni n. 38 e n. 46 della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea, i programmi statali, regionali e locali in favore delle famiglie composte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti devono
a) valorizzare i punti di forza della rete di sostegno naturale di tali famiglie,
b) sostenere forme di aiuto complesse che, per garantire lo sviluppo dei bambini, abbiano come obiettivo tutta la famiglia e che offrano un aiuto pratico su misura tenendo conto delle esigenze della famiglia.
3. La libert matrimoniale dei coniugi adulti prima, durante e dopo il matrimonio deve essere sempre garantita.
4. Ogni famiglia appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti gode dei medesimi diritti al mantenimento dellĠunit familiare e alla coabitazione tra i familiari conviventi nella casa familiare che sono garantiti nella medesima circostanza agli altri cittadini o stranieri in base alle norme vigenti e perci allorch si debba reperire una situazione abitativa, anche di emergenza, per i componenti di tale famiglia vietato separare lĠalloggio dei genitori da quello dei figli minori su cui esercitano la potest e separare lĠalloggio comune dei coniugi non legalmente separati.
Art. 10
Pari opportunit delle donne romn e sinte
1. La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit tra donne e uomini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, e le pari opportunit delle donne appartenenti a tale minoranza con le altre donne e vigila affinch sia sempre garantita la parit giuridica e morale con lĠuomo, ai sensi degli articoli 3, 29 e 37 della Costituzione.
2. La Repubblica vigila affinch le donne romn e sinte godano dei loro diritti fondamentali e sia prevenuta ogni violazione dei loro diritti, siano puniti i responsabili di tali atti e siano risarcite le donne romn e sinte che ne sono vittime.
3. La Repubblica, anche attraverso lĠopera delle associazioni e dei mediatori linguistico-culturali, promuove unĠopera di diffusa sensibilizzazione presso le comunit dei Rom e dei Sinti finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei diritti fondamentali delle donne e a facilitarne lĠaccesso ai servizi pubblici e ai meccanismi di applicazione delle leggi.
4. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne Rom nellĠUnione europea (2005/2164 (INI)) del 1 giugno 2007, nellĠambito delle rispettive competenze promuovono e favoriscono:
a) iniziative e attivit che favoriscano soluzioni alternative ai matrimoni in giovane et;
b) iniziative delle istituzioni scolastiche che, progettate e attuate con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali e con la partecipazione attiva delle stesse donne romn e sinte, garantiscano che le donne e le ragazze abbiano accesso, a condizioni di parit, allĠistruzione e, se maggiori di et, anche a forme di alfabetizzazione;
c) iniziative e attivit, anche tramite le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i servizi sociali, con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali, che favoriscano lĠeffettivo accesso di tutte le donne romn e Sinte allĠassistenza sanitaria e una formazione del personale sanitario che prevenga ogni pregiudizio;
d) iniziative specifiche contro la disoccupazione delle donne romn e sinte, che ne favoriscano la formazione professionale.
7. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze favoriscono iniziative ed attivit che contribuiscano ad aumentare le possibilit che i bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti accedano in condizioni di effettiva parit agli asili nido e ad altri servizi per lĠinfanzia, anche nel caso in cui la madre rimanga a casa ad accudire gli altri figli, in attuazione della raccomandazione n. 32 della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea .
8. Il Dipartimento per le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le pari opportunit fra uomo e donna, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parit di trattamento ed uguaglianza di opportunit tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i consiglieri di parit istituti a livello statale e regionale ai sensi del Codice delle pari opportunit tra uomo e donna, emanato con decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nellĠambito dei loro compiti specifici attuano in modo sistematico iniziative di indagine, ispettive, informative e promozionali in favore delle donne romn e sinte e favoriscono iniziative mirate alla partecipazione, alla consapevolezza e al coinvolgimento delle donne romn e sinte nella promozione e difesa dei loro diritti e delle pari opportunit.
9. Le iniziative in favore dellĠavvio e del mantenimento dellĠimprenditorialit delle donne appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono comunque ammissibili al finanziamento disposto in applicazione delle norme sulle azioni positive per lĠimprenditorialit femminile previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dai suoi provvedimenti di attuazione, nonch dalle norme regionali e degli enti locali vertenti sulla medesima materia.
Art. 11
Tutela dei minori
1. La Repubblica, in conformit con gli articoli 29, 30, 31, 33, 34 e 37 della Costituzione e con le convenzioni internazionali in vigore, tutela la vita, i diritti, lĠidentit, la dignit e i legami familiari di ogni bambino appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. In conformit con gli articoli 2, 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 27 maggio 1991 n. 176, di seguito indicata come Òconvenzione internazionale sui diritti del fanciulloÓ, Stato, Regioni ed enti locali adottano tutti i provvedimenti appropriati affinch ogni minore appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale, dalle attivit, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori o dei suoi familiari.
3. In conformit con lĠarticolo 30 della Costituzione e con gli articoli 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, i genitori e la famiglia allargata hanno il diritto e dovere di istruire, educare e mantenere i bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e deve essere sempre tutelato il diritto di ogni minore appartenente a tale minoranza di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la sua religione o di avvalersi della lingua Roman con gli altri appartenenti alla stessa minoranza.
4. La Repubblica rimuove ogni ostacolo nel godimento dei diritti dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, con particolare riguardo allĠeffettiva possibilit di accedere allĠistruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi sociali e sanitari, ad alloggi e strutture abitative adeguate che preservino i minori da rischi di segregazione.
5. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i servizi socio-assistenziali e le associazioni dei Rom e dei Sinti, predispongono e attuano specifiche misure e programmi globali per prevenire lĠesclusione sociale e la discriminazione, tali da consentire ai bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti il pieno godimento dei loro diritti, incluso lĠaccesso allĠistruzione e allĠassistenza sanitaria.
6. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze favoriscono azioni positive destinate ai bambini e agli adolescenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, finalizzate alla frequenza scolastica, al sostegno delle responsabilit genitoriali, al mantenimento dellĠunit familiare, alla prevenzione e repressione di ogni atto di maltrattamento o di abuso o di violenza sui minori e di ogni tipo di sfruttamento da parte degli adulti. Tali azioni possono anche essere inserite nellĠambito delle misure, dei programmi e delle azioni positive previste in generale dalle vigenti norme statali, regionali e locali al fine di sostenere le famiglie o di prevenire o contrastare la tratta delle persone o di favorire lĠinfanzia e lĠadolescenza.
7. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni rappresentative dei gruppi dei Rom e dei Sinti, attuano ogni opportuna azione informativa, educativa e di vigilanza volta a prevenire e contrastare ogni tendenza dei minori e degli adolescenti appartenenti a tale minoranza e delle loro famiglie ad abbandonare precocemente la scuola, al fine di evitare che lĠabbandono precoce ne comprometta l'educazione personale, la loro capacit d'integrazione sociale e le loro opportunit sul mercato del lavoro.
Art. 12
Usi in materia di defunti
1. Gli usi in materia di sepoltura e di celebrazione dei defunti praticati tra le popolazioni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia si osservano nei rapporti tra le persone appartenenti alla minoranza, purch non contrastino con la Costituzione, con le norme internazionali e comunitarie in vigore per lĠItalia e con le altre norme dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO IV
DIRITTI LINGUISTICI E CULTURALI
E PARI OPPORTUNITAĠ NELLĠACCESSO ALLĠISTRUZIONE
Art. 13
Libert di espressione e uso dei mezzi di informazione. Campagne informative
1. In conformit con lĠart. 9 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali il diritto alla libert di espressione di ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti comporta la libert di opinione e la libert di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella lingua Roman, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorit e senza badare a frontiere, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di stampa, di radiotelevisione e di ogni altro mezzo di diffusione.
2. EĠ vietata ogni discriminazione delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nell'accesso ai mezzi d'informazione.
3. La fondazione e l'uso di mezzi di stampa nei quali si faccia uso anche prevalente della lingua roman da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si esercita liberamente nellĠambito delle leggi che regolano la stampa.
4. In analogia con quanto prevede lĠart. 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nella convenzione dello Stato con la societ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti. Le Regioni possono altres stipulare apposite convenzioni con la societ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nella lingua roman, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societ concessionaria; per le stesse finalit le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. La tutela della minoranza dei Rom e dei Sinti nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa di competenza dell'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive concedono alle persone che appartengono alla minoranza dei Rom e dei Sinti, in tutta la misura del possibile, la possibilit di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.
6. I mezzi di comunicazione di massa hanno lĠobbligo di agevolare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale. A tal fine nel riferire le notizie di cronaca prevengono con opportune misure ogni forma di stigmatizzazione su base etnico-linguistica.
7. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le universit, gli ordini professionali, gli organi di stampa e le emittenti radio-televisive e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, svolgono le seguenti iniziative in attuazione delle raccomandazioni n. 36, 37 e 38 del Piano dĠazione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nellĠarea dellĠOSCE:
a) attuano campagne di informazione e di sensibilizzazione per prevenire e per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi negativi dei Rom e dei Sinti;
b) al fine di favorire la libert di espressione, sostengono, anche con apposite borse di studio e di lavoro, la formazione di giornalisti tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro impiego nei mezzi di comunicazione di massa per facilitare un maggiore accesso ad essi da parte dei Rom e dei Sinti;
c) svolgono azioni finalizzate ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a rappresentare gli aspetti positivi e a presentare unĠimmagine obiettiva della vita delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ad evitare stereotipi e a prevenire e contrastare ogni tipo di tensione tra i vari gruppi etnici, anche organizzando incontri tra i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e i rappresentanti della minoranza allo scopo di promuovere tali obiettivi.
Art. 15
Provvidenze per lĠeditoria che usa la lingua Roman
e per le associazioni dei Rom e dei Sinti
1. In analogia con quanto prevede lĠart. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 lo Stato, le Regioni, le Province, le Citt metropolitane e i Comuni in cui siano presenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono determinare, nell'ambito delle proprie disponibilit di bilancio, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua Roman, nonch per le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti e per gli enti ed associazioni che operino a tutela di tale minoranza linguistica.
2. Le provvidenze devono in particolare favorire:
a) iniziative in lingua roman che consistano in giornali quotidiani o periodici di informazione, riviste, pubblicazioni, iniziative telematiche e multimediali, spettacoli, musica, seminari e convegni;
b) iniziative in lingua roman che diffondano tra i Rom e i Sinti presenti in Italia la pi completa conoscenza e lĠinsegnamento della lingua, della cultura, della storia, della musica e della letteratura roman;
c) iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione della documentazione e delle diverse tradizioni culturali, anche orali, dei diversi gruppi e persone dei Rom e dei Sinti presenti in Italia;
d) Corsi di romanes, inclusi quelli per traduttori ed interpreti;
e) Mostre e spettacoli che illustrino a tutta la popolazione la cultura, la musica e lĠidentit culturale roman;
f) Corsi di formazione per insegnanti, mediatori cultuali, operatori o funzionari delle pubbliche amministrazioni che appartengano alla minoranza o che siano a contatto con persone appartenenti alla minoranza;
g) attivit e iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza stessa;
h) Altre iniziative previste o favorite dalla presente legge.
Art. 16
Tutela anche internazionale delle lingue e delle culture
dei Rom e dei Sinti
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nellĠambito delle rispettive competenze e nei modi e nelle forme previsti in apposite convenzioni e intese, anche nellĠambito di organizzazione internazionali, promuovono la tutela delle lingue e delle culture della minoranza dei Rom e dei Sinti diffuse all'estero, nei casi in cui gli appartenenti delle relative comunit che si trovano nel territorio della Repubblica abbiano mantenuto e sviluppato l'identit socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo nellĠambito dellĠanaloga relazione prevista dallĠart. 19 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Art. 17
Accordi internazionali di tutela e cooperazione
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nellĠambito delle loro competenze, possono concludere accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati o con entit territoriali interne ad altri Stati, per assicurare alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, una protezione pi favorevole rispetto a quella prevista dalla presente legge o per favorirne lĠattuazione, e per favorire lĠeventuale cooperazione transfrontaliera necessaria, in attuazione dellĠart. 18 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
2. Gli accordi e le intese stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione del presente articolo e dellĠarticolo 15 della presente legge sono negoziati e stipulati nel rispetto delle procedure previste dallĠart. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 18
Diritto allĠuso pubblico e privato della lingua roman.
Diritto allĠinterprete giudiziario e ad atti amministrativi
in lingua roman
1. In conformit con lĠart. 10 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la lingua roman in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.
2. La Repubblica tutela lĠuso della lingua roman, ne promuove lo studio e la conoscenza della letteratura
3. Il diritto allĠuso della lingua roman e allĠinterprete da parte della persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti garantito nellĠambito dei procedimenti giudiziari che si svolgono su tutto il territorio della Repubblica secondo le norme generali.
4. Le pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione con associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, redigono anche in lingua roman le comunicazioni e gli atti che riguardano prevalentemente persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei sinti. Possono altres prevedere di avvalersi di mediatori linguistico-culturali per lo svolgimento di attivit rivolte nei confronti di tali persone.
5. Le pubbliche amministrazioni che dispongano di uffici che frequentemente sono a contatto con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti o con le associazioni iscritte nel Registro nazionale istituito dallĠart. 15, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua Roman e a tal fine possono attingere anche dalle risorse disponibili nel Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche istituito dalla legge 15 Dicembre 1999, n. 482 presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 19
Diritto di usare la lingua roman per i propri nomi e cognomi
e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico
1. In conformit con lĠart. 11 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti
1) ha il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) e i suoi nomi nella lingua roman e in tal caso ha il diritto al loro riconoscimento ufficiale;
2) ha il diritto di presentare in lingua roman insegne, iscrizioni e altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico. In tal caso allĠinsegna, allĠiscrizione o allĠinformazione redatta nella lingua roman deve affiancarsi sempre quella redatta in lingua italiana.
2. Analogamente a quanto prevede lĠart. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua Roman, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. La domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed presentata al sindaco del Comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente comma, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto pu provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento pu essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro dellĠInterno, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta. Gli uffici dello stato civile dei Comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal Comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 20
Diritto di apprendere e di insegnare la lingua roman
e possibilit di insegnamenti scolastici in lingua roman
1. In conformit con lĠart. 14 della Convenzione-quadro sulle minoranze
nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il
diritto di apprendere la lingua roman.
2. Nelle aree in cui esiste una sufficiente domanda, il ministero dellĠIstruzione, dellĠuniversit e della ricerca, le istituzioni scolastiche e le Regioni, anche avvalendosi di personale docente qualificato fornito nellĠambito di apposite convenzioni con associazioni ed enti specializzati, favoriscono la possibilit che nel quadro del sistema di istruzione e di formazione professionale gli alunni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti apprendano la lingua roman o ricevano un insegnamento in questa lingua, fermo restando l'apprendimento della lingua italiana e l'insegnamento in questa lingua e lĠinsegnamento delle lingue straniere.
3. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di insegnare la lingua roman.
4. NellĠinsegnamento della lingua roman nelle istituzioni scolastiche devono essere privilegiati la formazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e lĠesperienza di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e delle loro organizzazioni, associazioni ed istituzioni culturali.
Art. 21
Diritto di stabilire e mantenere contatti internazionali con persone ed enti
che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia
della minoranza dei Rom e dei Sinti
1. In conformit con lĠart. 17 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trova sul territorio della Repubblica ha il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, contatti con persone che si trovano legalmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali ha in comune un'identit etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale, e ha il diritto di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative di livello nazionale ed internazionale che si occupano della loro condizione, lingua, cultura e storia.
Art. 22
Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua roman
1. In conformit con lĠart. 13 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha il diritto di creare e di gestire istituti privati di insegnamento e di formazione, senza oneri per lo Stato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scuole private e paritarie e in materia di scuole straniere.
2. Nelle scuole private o paritarie istituite in Italia da tale minoranza gli insegnamenti possono anche svolgersi in parte o in via prevalente in lingua roman.
3. NellĠambito delle loro competenze il Ministero dellĠIstruzione, dellĠUniversit e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attivit culturali, le istituzioni scolastiche, le Universit e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali favoriscono lĠistituzione da parte di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di centri culturali per la lingua roman e ne favoriscono le iniziative editoriali, documentarie, di divulgazione e di insegnamento anche in collaborazione e nellĠambito delle attivit di insegnamento e di ricerca svolte dalle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle attivit di tutela e valorizzazione della cultura svolte da istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.
Art. 23
Promozione delle pari opportunit dei Rom e dei Sinti
nellĠaccesso al diritto allĠistruzione e alla formazione professionale
1. La Repubblica promuove le pari opportunit nellĠaccesso al diritto ad ogni grado di istruzione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti , in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione e degli impegni previsti dallĠart. 11 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.
2. NellĠambito delle loro competenze il Ministero dellĠIstruzione, dellĠUniversit e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attivit culturali, le istituzioni scolastiche, le Universit e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali:
a) adottano le opportune misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere presso la popolazione italiana la conoscenza della cultura e della storia dei gruppi Rom e Sinti, delle loro religioni e della lingua roman;
b) favoriscono anche lo studio della lingua italiana da parte delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) Predispongono iniziative di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici degli alunni bisognosi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
d) facilitano i contatti tra alunni e insegnanti appartenenti a comunit differenti rispetto ai Rom e a Sinti;
e) promuovono l'uguaglianza delle opportunit nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
f) Provvedono affinch i testi scolastici adottati contengano informazioni corrette e complete circa la cultura e la storia della minoranza dei Rom e dei Sinti;
g) Promuovono e favoriscono iniziative qualificate di formazione e di aggiornamento svolte nei confronti dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado circa la conoscenza delle lingue e culture dei Rom e dei Sinti e la didattica da svolgersi nei confronti degli alunni appartenenti a tale minoranza.
2. EĠ vietata lĠistituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di classi riservate in tutto o in parte ad alunni appartenenti alle minoranze dei Rom e dei Sinti, in conformit alla raccomandazione numero 73 della decisione n. 3/03 del 2 dicembre 2003 dellĠOSCE recante il Piano dĠazione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nellĠarea dellĠOSCE. Eventuali attivit di sostegno o eventuali attivit didattiche specifiche, anche interculturali, non devono essere riservate ai soli alunni appartenenti a tale minoranza se si svolgono durante il normale orario scolastico.
3. Le disposizioni del regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, emanato con decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, si applicano anche nei riguardi di famiglie e minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovino di fatto nel territorio di un Comune e nei confronti delle autorit di quel medesimo Comune e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede sul suo territorio.
4. Al fine di prevenire ogni eventuale caso di abbandono scolastico o di elusione dellĠobbligo scolastico da parte dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di favorirne il successo scolastico il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, le istituzioni scolastiche, le Regioni e gli enti locali, nellĠambito delle loro competenze e in collaborazione tra di loro e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti:
a) promuovono iniziative per prevenire e contrastare casi di abbandono scolastico e di dispersione scolastica i minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti nellĠambito delle misure generali di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa;
b) attivano, mediante la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire lĠinserimento e il successo scolastico di tali minori;
c) promuovono iniziative di formazione specifiche per il personale docente, per i dirigenti degli istituti scolastici e per gli altri operatori scolastici per una migliore comprensione delle lingue e delle culture dei Rom e dei Sinti e per rendere pi efficace lĠorganizzazione dei percorsi scolastici finalizzata allĠassolvimento dellĠobbligo dellĠistruzione e al completamento dei cicli dĠistruzione;
d) definiscono, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e gli enti locali, previa intesa con gli enti e le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di Rom e di Sinti, interventi di formazione e aggiornamento di docenti, personale educativo e dirigenti scolastici per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture dĠorigine e la scuola e per attivare modalit di documentazione di buone pratiche di integrazione e di interazione della minoranza dei Rom e dei Sinti, anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti;
e) promuovono iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno dellĠUnione europea e di organizzazioni internazionali;
f) svolgono azioni di monitoraggio permanente dei fenomeni dellĠevasione scolastica, dellĠabbandono, del ritardo scolastico e della dispersione scolastica riguardanti alunni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
g) svolgono eventuali iniziative di sensibilizzazione delle comunit dei Rom e dei Sinti qualora sia necessario per la completa scolarizzazione degli adulti e dei minori e forniscono loro informazioni relative allĠassolvimento dellĠobbligo scolastico e formativo, con particolare riguardo per i contatti con i familiari dei minori e per la scolarizzazione sia dei bambini, sia delle bambine;
h) stipulano convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per lĠinserimento e lĠinserimento scolastico dei minori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, tenendo conto delle realt territoriali per le quali transitano o nelle quali si trovano i diversi gruppi della minoranza;
i) elaborano ed attuano iniziative, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e lĠassolvimento dellĠobbligo scolastico e formativo e il successo scolastico dei minori Rom e Sinti;
j) collaborano per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli enti locali, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nellĠambito dei Servizi di Accoglienza.
4. La Repubblica promuove le pari opportunit delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nellĠaccesso allĠistruzione, anche ai gradi pi alti degli studi, e alla formazione e riqualificazione professionale e di sostenerne le responsabilit genitoriali. A tal fine:
a) le istituzioni scolastiche nellĠambito delle loro competenze programmano i corsi di istruzione obbligatoria destinati agli adulti anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze di alfabetizzazione completa degli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti anche in via temporanea sul territorio e ne favoriscono lĠaccesso e la frequenza, anche con modalit di frequenza che tengano conto delle specifiche condizioni di vita delle persone;
b) le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle loro competenze programmano e attuano le iniziative di formazione e riqualificazione professionale anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze lavorative e formative degli appartenenti alla minoranza presenti anche in via temporanea sul loro territorio e ne favoriscono lĠaccesso e lĠinserimento lavorativo al termine della frequenza; in ogni caso deve trattarsi di iniziative di formazione professionale che, pur rivolte a tutta la popolazione, valorizzino le capacit artigianali e artistiche dei Rom e dei Sinti senza che perci diventino lĠunica istanza formativa loro proposta e/o quella loro specificatamente dedicata;
c) il Ministero dellĠIstruzione, dellĠUniversit e della ricerca, le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nellĠambito delle loro competenze, istituiscono e assegnano per concorso borse di studio specificamente destinate agli adulti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia che si trovino in condizioni economiche disagiate, allorch siano regolarmente iscritti e frequentino corsi di istruzione obbligatoria o corsi di formazione e riqualificazione professionale o siano genitori di minori che regolarmente frequentano corsi di istruzione o corsi di formazione e riqualificazione professionale; la commisurazione degli importi delle borse e le modalit per la loro assegnazione ed erogazione devono incentivare la frequenza effettiva dei corsi, il profitto scolastico e il sostegno alle responsabilit genitoriali e devono disincentivare la discontinuit della frequenza o lĠabbandono dei corsi;
d) gli studenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti capaci e meritevoli e sprovvisti di mezzi economici accedono per concorso alle borse di studio e alle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario istituite dalle Universit o dalle amministrazioni statali, regionali o locali nellĠambito delle loro competenze, anche mediante la previsione di apposite quote destinate soltanto ad essi o di una apposita priorit.
Art. 24
Mediatori linguistico-culturali
1. Al fine di favorire il mantenimento e la valorizzazione dellĠidentit culturale e linguistica della minoranza dei Rom e dei Sinti e il loro inserimento scolastico, culturale e lavorativo le pubbliche amministrazioni si avvalgono della collaborazione di mediatori linguistici e culturali, che devono essere individuati anche tra persone appartenenti a tale minoranza, anche mediante convenzioni con associazioni, cooperative o enti e previa adeguata formazione.
2. Ogni mediatore costituisce un tramite dell'azione che si svolge fra due persone o due gruppi di persone, di culture diverse, al fine di farli comunicare fra loro o di sanare gli effetti di precedenti comunicazioni che abbiano prodotto eventuali malintesi o rifiuti o diffidenze o chiusure, favorendo i processi di acculturazione e cercando di eliminare gli elementi di attrito e di scontro, ricercando e valorizzando gli elementi comuni o i momenti di condivisione che la cultura maggioritaria e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti hanno trovato o stanno contrattando insieme, senza intervenire nellĠambito di eventuali elementi o momenti di diversit.
3. Gli obiettivi della mediazione culturale sono il pieno riconoscimento dei diritti della minoranza dei Rom e dei Sinti, l'agevolazione dei contatti e la costruzione di relazioni tra gli individui e le culture per la realizzazione di una cultura della conoscenza, del dialogo, del rispetto e della comprensione fondata sulla acquisizione responsabile di diritti reciproci.
4. La mediazione culturale attuata da due mediatori, di cui uno appartenente alla cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti e uno appartenente alla cultura maggioritaria. Essi devono essere in grado di percorrere entrambe le culture, senza perdere la propria identit, sostenendosi ed elaborando insieme strategie per la risoluzione dei conflitti. Svolgono un duplice processo, di diffusione presso l'altra cultura di quello che fa l'una e di accoglimento presso la prima di quella che fa l'altra e viceversa.
5. Il mediatore linguistico e culturale nei confronti degli alunni che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti svolge le seguenti funzioni:
a) concorre alle azioni di accoglienza e di inserimento nelle classi della scuola dellĠobbligo degli alunni che vivano in una situazione di disagio o in condizione di itineranza, al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;
b) favorisce il rapporto tra lĠistituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attivit educative e didattiche e al tutorato degli studenti;
c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonch la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;
d) promuove la valorizzazione della lingua roman e della cultura di origine degli studenti e lĠinterazione degli alunni tra di loro, al di l della loro appartenenza etnico-linguistica;
e) propone progetti di educazione interculturale, anche in collaborazione con le associazioni e con gli enti locali;
f) partecipa alle attivit extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere lĠattivit educativa in continuit e in coerenza con lĠazione svolta dallĠistituzione scolastica e dai suoi docenti e in armonia con le normali esigenze familiari;
g) collabora agli scambi culturali ai sensi dellĠarticolo 394 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I mediatori linguistico-culturali coadiuvano le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e privati nella formazione del loro personale ai fini di conoscere eventuali problematiche degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di programmare e attuare i loro rapporti e le loro attivit con le persone che appartenengono.
7. Nel percorso di formazione, di qualificazione e di aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali si prevedono appositi spazi di formazione e qualificazione per i mediatori che interagiscono con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
8. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono temporaneamente esercitare la professione di mediatore linguistico-culturale da svolgersi nei rapporti con altri appartenenti alla stessa minoranza anche in deroga ad eventuali requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti, qualora nella medesima zona in cui si dovrebbe svolgere la professione non siano disponibili altri appartenenti alla stessa minoranza dotati dei requisiti prescritti.
Art. 25
Studio, tutela e promozione
delle lingue, della cultura, della storia, della musica e dello spettacolo
propri dei Rom e dei Sinti. Formazione dei pubblici dipendenti
1. La Repubblica favorisce lo studio, la tutela e la promozione delle lingue, della cultura, della musica e dello spettacolo propri dei Rom e dei Sinti.
2. Il Ministero dellĠIstruzione, dellĠUniversit e della ricerca e il Ministero dei Beni e delle attivit culturali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, nellĠambito delle loro competenze, nonch gli enti da loro istituiti, promossi o vigilati o finanziati, le Universit, le istituzioni di alta cultura, le istituzioni musicali e teatrali, promuovono e sostengono, anche con contributi economici o con lĠuso agevolato di mezzi o strutture a loro disposizione:
a) insegnamenti e ricerca universitaria sulla lingua roman e sulla cultura, sulla storia, sulla musica e sulla letteratura delle popolazioni rom e sinte;
b) iniziative qualificate svolte dalle associazioni ed enti rappresentativi della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia, da istituzioni universitarie, enti di cultura e di ricerca, biblioteche, enti pubblici e privati che con qualsiasi mezzo raccolgono, ricercano, studiano, sviluppano, insegnano e divulgano le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dellĠarte e della musica della stessa minoranza;
c) pubblicazioni, studi, spettacoli, iniziative, rassegne di letteratura, di musica, di teatro e di spettacolo proprie della cultura dei Rom e dei Sinti o promosse da persone appartenenti a tale minoranza;
d) lĠistituzione e lĠassegnazione per concorso di apposite borse di studio da destinarsi a giovani musicisti, attori o artisti che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali siano sprovvisti di mezzi economici sufficienti;
e) la costituzione e il funzionamento di appositi centri studi o centri di ricerca, di biblioteche, di musei e di mostre che raccolgano, ricerchino e divulghino con ogni mezzo le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dellĠarte e della musica della minoranza dei Rom e dei Sinti;
f) iniziative, individuali o collettive, di valorizzazione, di tutela, di incoraggiamento, di promozione delle espressioni artistiche e culturali dei Rom e dei Sinti e di scambio con la societ, con la cultura, con la musica e con la letteratura italiana, in conformit con gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversit delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19.
2. Ogni Regione o Provincia autonoma, anche in collaborazione con universit, associazioni e mediatori linguistico-culturali o centri studi sulle minoranze, nellĠambito delle proprie competenze pu istituire osservatori o enti regionali con il compito di
a) coordinare e collegare gli interventi regionali attivati sul territorio regionale in favore di queste popolazioni;
b) rilevare eventuali conflitti sociali e atteggiamenti discriminatori o razzisti.
c) organizzare e promuovere convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della storia e della cultura del popolo rom e sinto, sulle sue condizioni di vita e sul rapporto che le istituzioni e i non appartenenti alla minoranza intrattengono con queste persone, gruppi e comunit.
3. Il Dipartimento per la funzione pubblica, dĠintesa con i Ministeri e le altre amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono e attuano in modo costante e periodico nellĠambito delle rispettive competenze, anche in collaborazione con associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti e con mediatori linguistico-culturali, corsi, iniziative e strumenti di formazione e di aggiornamento del personale delle diverse amministrazioni pubbliche maggiormente coinvolte nel rapporto costante con persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, i quali devono riguardare:
a) Le lingue, la storia e la cultura della minoranza;
b) i criteri e i metodi pi opportuni e rispettosi delle specifiche condizioni sociali e culturali per instaurare e mantenere un rapporto efficace ed efficiente tra le singole amministrazioni e gli appartenenti alla minoranza;
c) le problematiche degli appartenenti alla minoranza pi significative per lo svolgimento dei compiti delle singole amministrazioni coinvolte;
d) i programmi di inclusione sociale e le azioni positive per la minoranza pi significative per i compiti spettanti alle singole amministrazioni coinvolte.
4. Il Ministero dellĠinterno, in collaborazione con le associazioni nazionali rappresentative dei Rom e dei Sinti, predispone corsi di formazione sulla storia della popolazione roman, sulla cultura roman e sulle buone prassi, rivolti agli assistenti sociali ed ai funzionari delle Prefetture e degli enti locali.
Art. 26
Studio e ricordo
delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti (Porrajmos)
e del contributo dei Rom e dei Sinti alla resistenza antifascista
1. La Repubblica promuove lo studio e il ricordo della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) avvenuti nel periodo fascista, nei campi nazisti e durante la seconda guerra mondiale, nonch lo studio e il ricordo del contributo dato dai cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dai Sinti italiani al movimento delle resistenza al nazifascismo.
2. In occasione del ÒGiorno della memoriaÓ istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 devono essere previste anche iniziative commemorative della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei Rom e dei Sinti (Porrajmos) nei campi nazisti e fascisti.
3. Gli immobili in cui durante il regime fascista ebbero sede i campi di concentramento, in cui furono internate le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, istituiti nei Comuni di Prignano sulla Secchia, Frignano, Boiano, Agnone, Tossicia, Pedrasdefogu, Vinchiaturo, Gonars, sono considerati di diritto beni culturali in considerazione del loro interesse storico e etnoantropologico, indipendentemente dal tipo di propriet del bene, ai sensi e per gli effetti del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dellĠInterno, dĠintesa col Ministero per i beni e le attivit culturali, con lĠAgenzia del demanio, con lĠAgenzia del territorio e con la Regione e il Comune in cui si trovano, sentiti i rappresentanti delle associazioni italiane della minoranza dei Rom e dei Sinti, provvede a fare una ricognizione dei beni immobili, dando atto dello stato dei luoghi, della condizione giuridica dei beni e dellĠeventuale tutela in atto della memoria storica. Analogamente si procede per eventuali altri luoghi che furono adibiti al medesimo uso. Ai sensi dellĠart. 118, comma 3 della Costituzione, i Ministeri dellĠInterno e per i beni e le attivit culturali stipulano con la Regione in cui si trova il bene apposite intese finalizzate alla valorizzazione culturale del bene ai fini delle iniziative di studio e di ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei Rom e dei Sinti.
TITOLO V
ESERCIZIO
DELLE LIBERTAĠ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO
E DEL DIRITTO ALLĠABITAZIONE
Art. 27
Parit di trattamento e pari opportunit
nella circolazione, nel soggiorno e nellĠaccesso allĠabitazione
1. Ogni persona che appartiene alla minoranza dei Rom e dei Sinti esercita la libert di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio della Repubblica secondo le modalit e il progetto di vita liberamente scelto insieme con i suoi familiari conviventi, nel rispetto delle norme generali che disciplinano la circolazione, il soggiorno, lĠingresso e lĠuscita dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi dal territorio della Repubblica.
2. Le persone e le famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti godono del medesimo trattamento previsto per gli altri cittadini o stranieri o apolidi in materia di circolazione, di soggiorno, di ingresso, di espatrio e di accesso allĠabitazione e non pu derivare alcun tipo di svantaggio o di discriminazione, anche indiretta, dallĠeventuale decisione o situazione che di fatto comportino spostamenti frequenti o una condizione di vita, anche apparente, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.
3. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze adottano misure volte a prevenire e contrastare ogni prassi che applichi in modo anche indirettamente discriminatorio nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti le norme generali vigenti in materia di circolazione, soggiorno, residenza, stabilimento, espatrio e ingresso nel territorio della Repubblica.
4. La Repubblica attua apposite misure per assicurare alle persone e alle famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti le pari opportunit nellĠaccesso ad una abitazione avente i requisiti di abitabilit e di idoneit igienico-sanitaria previsti per ogni abitazione ovvero i requisiti analoghi per unit abitative mobili secondo modalit che tengano conto della condizione di vita liberamente scelta e delle forme di abitazione storicamente praticati dagli appartenenti a tale minoranza.
5. EĠ vietato ogni atto di ogni organo pubblico o di ogni soggetto privato che impedisca la circolazione o il soggiorno, anche itinerante, di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e, dei Sinti, anche qualora siano definite o supposte quali itineranti o nomadi o seminomadi, in determinate zone aperte al transito, alla sosta e alla permanenza di qualsiasi persona o di qualsiasi unit abitativa mobile.
6. EĠ vietato apporre su ogni tipo di documenti di viaggio, di identit o di soggiorno o su registri anagrafici o dello stato civile qualsiasi tipo di menzione dellĠappartenenza della persona alla minoranza dei Rom e dei Sinti o della sua condizione di vita, anche supposta, itinerante, nomade o seminomade ovvero ogni tipo di riferimento allĠalloggio della persona nellĠambito di un immobile o centro o campo, comunque denominato, destinato anche a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone in condizione, anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo. Eventuali documenti che rechino tali diciture devono essere rettificati immediatamente dĠufficio, anche su richiesta orale dellĠinteressato. In caso di trasgressione della presente disposizione lĠinteressato ha diritto di comunicare lĠaccaduto al Sindaco, al Prefetto e al Garante per la protezione dei dati personali per lĠimmediata adozione dei provvedimenti di rettifica e degli altri provvedimenti conseguenti di loro competenza e costituisce violazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 28
Politiche alloggiative
1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze promuovono e attuano:
a) la progressiva chiusura del sistema dei campi-nomadi o dei campi-sosta o dei villaggi attrezzati, comunque denominati, intesi come luoghi istituiti, gestiti, vigilati o finanziati da pubbliche autorit e collocati su terreni di propriet pubblica, destinati a dare alloggio insieme nellĠambito di unit abitative mobili o immobili a pi famiglie allargate appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, quale soluzione preferenziale o esclusiva per soddisfare i loro bisogni abitativi; in particolare gli enti locali procedono allĠimmediata chiusura o ristrutturazione o trasformazione in aree residenziali di comunit o in microaree, anche con successivo diritto di superficie in favore degli occupanti, di quei campi i cui alloggi in immobili o in unit abitative mobili siano privi dei requisiti minimi igienico-sanitari o di abitabilit;
b) lĠaccesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che erano alloggiate nei campi-nomadi o nei campi-sosta o nei villaggi attrezzati che sono progressivamente chiusi, ridotti o trasformati o che vivevano in sistemazioni alloggiative improprie o abusive nellĠambito di altri tipi di soluzioni abitative regolari, nelle quali possano vivere in alloggi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conformi alla loro condizione di vita liberamente scelta, curando in ogni modo lĠunit delle famiglie, la frequenza e continuit scolastica ed evitando in ogni caso di privarle anche temporaneamente di una qualche forma di alloggio, anche sulla base di specifiche forme di sostegno familiare per lĠaccesso ad alloggi pubblici o privati con la mediazione sociale dellĠente locale;
c) una politica abitativa privata che agevoli ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti e dei familiari con loro conviventi, secondo la loro libera scelta, nellĠacquisto o nella locazione di un immobile ad uso di abitazione oppure nellĠaccesso a soluzioni abitative con unit mobili su terreni di propriet privata.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti ha diritto di disporre di un alloggio idoneo per s e per i propri familiari conviventi liberamente scelto tra i seguenti:
a) un immobile ad uso di abitazione;
b) unĠunit abitativa mobile collocata in una microarea, di propriet privata dellĠinteressato o di propriet pubblica o privata e da lui presa in regolare locazione; per microarea si deve intendere il piccolo appezzamento di terreno, collocato in aree non marginali rispetto all'abitato e ai principali servizi pubblici, provvisto di aree di sosta per unit mobili e dotate di allacciamenti alle reti dellĠacqua, del gas, dellĠelettricit e delle fognature, destinato ad accogliere una sola famiglia allargata, nel quale ogni singola famiglia dispone di uno spazio privato e di servizi adeguati, da affidarsi alla responsabilit delle persone che la occupano, secondo un regolare contratto di locazione o un contratto d'uso e con contratti per le relative utenze.
3. Ai fini dellĠiscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente di un Comune si considera dimora abituale della persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti anche il suo alloggio legalmente comunicato in una unit abitativa mobile su unĠarea attrezzata o in una microarea, incluse quelle di propriet pubblica, sulla quale abbia la legale disponibilit la persona o il suo familiare convivente.
4. LĠalloggio di una persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti nellĠambito di unĠunit abitativa mobile su unĠarea attrezzata o in una microarea, incluse quelle di propriet pubblica, o nellĠambito di una area residenziale di comunit che sia nella legale disponibilit sua o di un suo familiare costituisce domicilio e in quanto tale gode delle medesime garanzie previste dalla legge per lĠinviolabilit di qualsiasi domicilio.
5. Stranieri e apolidi appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbiano chiesto asilo o protezione alle autorit italiane hanno comunque diritto di accedere alle medesime misure di accoglienza in immobili e di avvio ad abitazioni previste per i richiedenti asilo, gli asilanti e per le persone vulnerabili; costoro, anche se temporaneamente si trovano in centri o aree sosta, hanno diritto di fruire di tali misure con modalit non discriminatorie e che evitino di destinare loro lĠaccoglienza in campi sosta, o campi nomadi comunque denominati, quali centri di prima accoglienza.
Art. 29
Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: modalit specifiche
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i medesimi requisiti e condizioni previste in generale per ogni altro cittadino o straniero dalle leggi e dai regolamenti regionali e locali; le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nellĠambito delle loro competenze, dispongono che ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti pu altres accedere accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche secondo i seguenti criteri e metodi aggiuntivi:
a) accesso nellĠambito delle quote di alloggi riservate in generale ad eventuali situazioni urgenti o di emergenza, allorch si tratti di persone che alloggiavano in campi-nomadi o in campi-sosta che devono essere chiusi o sgomberati;
b) accesso secondo speciali modalit e tipologie di alloggi, definite insieme con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, che tengano conto del desiderio di vivere insieme o di vivere vicino dei componenti di una determinata famiglia allargata, liberamente manifestato dalle persone maggiori di et che la compongono;
c) accesso ad alloggi nellĠambito di microaree o di aree residenziali di comunit, intese quali sistemi di residenze sociali e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunit familiare, identitaria, di affinit, costituite da residenze sociali concesse a costo moderato, da spazi comuni, da attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione sociale e lavorativa;
d) accesso a forme di edilizia sovvenzionata o agevolata per la costruzione di alloggi idonei e conformi alle esigenze e alla cultura dei Rom e dei Sinti.
2. In ogni caso i progetti di alloggi devono evitare ogni forma di concentrazione o di segregazione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
3. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che presentano domanda di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono altres richiedere che nei loro confronti si osservano le seguenti deroghe:
1) si considera sempre abitazione impropria o precaria lĠabitazione in un campo sosta o in un campo nomadi, ancorch abusivo, o lĠalloggio mediante lo stazionamento di unit abitativa mobile in un determinato terreno di propriet privata;
2) non si applicano eventuali requisiti di accesso che comportino un determinato periodo minimo di residenza del richiedente in un determinato territorio, fermi restando i requisiti previsti dalle norme statali in materia di soggiorno degli stranieri e degli apolidi; tuttavia in caso di concorrenza di domande presentate da persone appartenenti alla minoranza dei Rom o dei Sinti si d priorit a quelle presentate da coloro che nel territorio del Comune lavorano regolarmente o frequentano regolarmente corsi di formazione o riqualificazione professionale o hanno figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nelle scuole pubbliche o paritarie;
3) il mero possesso, a qualsiasi titolo, o la propriet di unit alloggiative mobili o la comunicazione di alloggiare su terreni mediante unit abitative mobili non si considera disponibilit di alloggio a qualsiasi titolo e non preclude lĠaccesso agli alloggi.
4. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle loro competenze, e gli altri enti pubblici da loro istituiti promossi o vigilati, hanno altres la facolt di stabilire criteri e modi per concedere a pagamento a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti il diritto di superficie su aree di propriet pubblica, sulle quali installare unit abitative mobili non ancorate al terreno, purch si tratti di aree dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricit e fognature, che rispettino le condizioni igienico sanitarie minime e semprech non si tratti di terreni che siano oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilit o di terreni sui quali sussistano servit o ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici o che facciano parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
5. Le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle loro competenze hanno altres la facolt di istituire aree residenziali di comunit stabilendone la superficie minima e massima in relazione alla numerosit dei componenti della famiglia allargata a cui assegnata l'area. Ogni area residenziale di comunit pu essere assegnata ad una sola famiglia allargata. LĠarea ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione, dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti e si pu stabilire che le unit abitative e le piazzole siano assegnate ai nuclei familiari residenti nella regione o Provincia autonoma da un certo numero di anni. Le unit abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalle norme regionali o locali, purch sia sottoscritta una convenzione che disciplina gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale e il canone da corrispondere al Comune. Ogni nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla Regione o dalla Provincia autonoma o, in mancanza, dal Comune e, qualora vi siano persone in stato di bisogno, ad eventuali progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonch di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.
6. Ogni Comune pu proporre la disponibilit di immobili da assegnare a famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti in alternativa o in aggiunta alla realizzazione dellĠarea residenziale di comunit indicata nel comma 5. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale. Il Comune definisce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito il Comune pu prevedere, con oneri a carico proprio o a carico di altri enti pubblici o privati, gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.
7. Gli istituti previdenziali, ogni Regione e Provincia autonoma ed ogni ente locale e gli enti da essi promossi o finanziati possono stabilire che ai fini dellĠassegnazione a persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata o agevolata o di immobili di propriet pubblica da ristrutturare e da destinare a successiva abitazione di costoro si provveda alla stipula di contratto di locazione con una fondazione o con una associazione senza scopo di lucro con apposita convenzione recante reciproci obblighi e le regole per la successiva assegnazione o revoca degli alloggi, per i pagamenti dei canoni ovvero per lĠeffettuazione della ristrutturazione e per lĠassegnazione degli alloggi ristrutturati.
Art. 30
Alloggio con unit mobili su microaree di propriet privata
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di usare quali abitazioni unit mobili non ancorate al terreno posizionate in terreni di propriet privata, anche ad uso agricolo, a condizione che ne abbiano data comunicazione scritta al Comune nel cui territorio si trova il terreno e che siano aree dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricit e fognature, che siano rispettate le condizioni igienico sanitarie minime indicate dal regolamento di attuazione della presente legge o dalle norme regionali e che non si tratti di terreni che siano oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilit o di terreni sui quali sussistano servit o ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici o che facciano parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La presente disposizione si applica in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle altre norme legislative e regolamentari regionali, provinciali e comunali, incluse quelle in materia di circolazione stradale, di attivit produttive, di commercio, di fiere e mercati, di turismo, di campeggi e di agricampeggio. Ogni Comune nei propri strumenti urbanistici e di governo del territorio pu prevedere limiti massimi alla realizzazione di tali microaree, purch siano previsti pi terreni distinti e in misura che complessivamente non pu essere inferiore allo 0,5 per mille delle aree agricole del Comune.
2. Nella comunicazione al Comune devono essere indicati i dati relativi alla collocazione urbanistica e catastale del terreno, ai nomi e ai documenti di identificazione delle persone familiari destinate ad abitare nellĠunit mobile, inclusa la documentazione attestante il legame di parentela e lĠiscrizione scolastica dei minori soggetti allĠobbligo formativo, nonch, ove si tratti di cittadini comunitari o extracomunitari, i documenti attestanti la regolarit del soggiorno sul territorio della Repubblica. Alla comunicazione devono essere allegate copie autenticate dei contratti registrati che attestino che il presentatore ha in propriet o in locazione o in comodato il fondo e lĠunit mobile, e in questĠultima ipotesi che sussista il consenso scritto del proprietario, e che sul terreno non sussistono servit o ipoteche. La comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di cessione di fabbricato ed immediatamente trasmessa dal Comune anche al Questore e agli istituti scolastici in cui sono iscritti i minori. Se ne fa richiesta la comunicazione costituisce anche richiesta di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente nel Comune.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la ricevuta dellĠavvenuto pagamento al Comune da parte del presentatore di un contributo per le spese pubbliche necessarie per gli allacciamenti alle reti fognarie, idriche ed elettriche e per lo svolgimento delle attivit di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le altre attivit pubbliche sociali e di vigilanza. Il contributo annuale, anche rateizzabile, ed determinato e disciplinato da regolamento comunale e non pu avere importo superiore allĠimporto dovuto in situazione analoga per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o per la tariffa di igiene ambientale. Il regolamento comunale pu stabilire che, anche per periodi temporanei, tali importi siano ridotti ovvero la gratuit allorch sia documentato che si tratti di famiglie numerose o in stato di indigenza. Eventuali nuove condizioni economiche disagiate devono essere comunicate tempestivamente al Comune ai fini della riduzione dellĠimporto della rata del contributo o della gratuit. Il pagamento del contributo pu essere effettuato anche da uno dei familiari indicato nella comunicazione. Il Ministero dellĠInterno provvede a compensare i Comuni interessati dei contributi dovuti per i quali sia stata disposta la riduzione del contributo o la gratuit.
4. La persona che ha presentato la comunicazione e le altre persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti indicate nella stessa comunicazione trascorsi quindici giorni dalla presentazione della comunicazione, salvi provvedimenti scritti e motivati da parte del Comune di richiesta di integrazione o di rigetto per mancanza dei requisiti, hanno il diritto di abitare e di stazionare nellĠunit abitativa mobile collocata sul fondo indicato nella comunicazione ed il diritto di spostare o togliere anche parzialmente le unit abitative mobili o di sostituirle, previa comunicazione di aggiornamento da inviarsi al Comune, o di allontanarle completamente dal fondo per un determinato periodo di tempo, che comunque non pu essere inferiore a novanta giorni in un anno, e hanno lĠobbligo di consentire lĠaccesso al fondo alle autorit sanitarie e di pubblica sicurezza anche per effettuare i controlli sulla permanenza delle condizioni necessarie ai fini dello stazionamento sullĠarea delle unit mobili e delle persone. Ai fini dellĠapplicazione della legge le unit abitative costituiscono domicilio delle persone che vi abitano indicate nella comunicazione.
5. Tali diritti sono a tempo indeterminato, finch perdura la propriet del fondo e dellĠunit mobile, allorch alla comunicazione sia allegata copia autenticata del contratto regolarmente registrato di compravendita del terreno e dellĠunit mobile che attesti che il soggetto che presenta la comunicazione o uno dei suoi familiari conviventi il legale proprietario dellĠunit mobile e del fondo su cui insiste. NellĠipotesi di locazione o usufrutto del terreno alla comunicazione deve essere altres allegata copia del contratto di locazione o di comodato legalmente registrati e il consenso scritto ed autenticato del legale proprietario e in tal caso i diritti cessano alla scadenza del contratto di locazione o di comodato, salvo rinnovo del contratto regolarmente registrato. Il Comune invia al competente ufficio del registro copia della comunicazione affinch sia allegata al contratto di compravendita o di locazione registrati; lĠUfficio del registro comunica immediatamente al Comune ogni variazione o mutamento del contratto registrato; lo stazionamento perdura allorch sia data comunicazione al Comune del consenso, da allegarsi con scritto e autenticato, del nuovo proprietario dellĠarea e del nuovo contratto di locazione o di comodato.
6. La comunicazione non comporta il mutamento della destinazione dĠuso del fondo a cui si riferisce, non consente comunque lĠedificazione di edifici o fabbricati su terreni ad uso agricolo o altri tipi di abusi edilizi, n lo svolgimento sul medesimo fondo di attivit di campeggio, di agriturismo o di attivit industriali o artigianali o commerciali.
7. Nelle procedure di modifica degli strumenti urbanistici e di gestione del territorio le Regioni, le Province e i Comuni favoriscono le eventuali richieste di mutamento di destinazione dĠuso dei terreni di propriet privata su cui legalmente stazionano unit abitative mobili occupate da persone e famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, allorch la richiesta di mutamento della destinazione dĠuso sia stata presentata dal proprietario appartenente alla stessa minoranza e comporti lĠedificazione di immobili ad uso di abitazione in cui devono alloggiare in tutto o in parte le medesime persone che sul fondo fruivano di un alloggio per effetto della comunicazione di stazionamento.
8. LĠospitalit temporanea per pi di 24 ore a persone diverse da quelle indicate nella comunicazione, salve modifiche o nascite tempestivamente comunicate, consentita se nella stessa comunicazione sia stata documentata lĠesistenza nelle unit mobili di appositi spazi alloggiativi aggiuntivi idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Le generalit delle persone ospitate devono essere comunicate entro le successive 24 ore alla competente autorit di pubblica sicurezza.
9. La persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti che abbia regolarmente trasferito il suo alloggio in un immobile ad uso di abitazione ceduto in propriet o in locazione ovvero in un alloggio di edilizia residenziale pubblica legalmente assegnato decade dagli effetti della comunicazione di stazionamento effettuata al medesimo Comune in cui si trova lĠalloggio o di un Comune della stessa Regione, mentre le altre persone indicate nella comunicazione hanno il diritto di restare ad alloggiare sul terreno se vi il consenso scritto del proprietario e un regolare contratto registrato di locazione o di comodato intestato ad una di loro.
10. Qualora vengano meno anche in parte i requisiti igienico-sanitari del terreno o delle unit mobili il Comune, anche su richiesta delle autorit sanitarie, con atto scritto e motivato indica agli occupanti i rimedi necessari e un termine congruo entro il quale effettuarli. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della nuova rata annuale del contributo il Sindaco ingiunge il pagamento indicando il termine entro il quale si deve effettuare il pagamento con gli eventuali interessi di mora o in alternativa si deve comunicare al Comune le eventuali nuove condizioni economiche disagiate.
11. Il divieto di stazionamento disposto dal Comune quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) vengono meno anche in parte i requisiti prescritti; b) trascorso invano il termine prescritto nellĠintimazione del Sindaco per effettuare i rimedi necessari a ripristinare i requisiti igienico-sanitari; c) le unit mobili della famiglia allargata sono state allontanate dal fondo per un periodo superiore a quello massimo consentito; d) trascorso il termine indicato nellĠingiunzione di pagamento del canone senza che esso sia stato pagato o senza che sia pervenuta documentazione attestante le nuove condizioni economiche disagiate. In tali ipotesi il Comune invia allĠinteressato e ai suoi familiari adulti con lui conviventi lĠatto scritto e motivato con cui si comunica lĠavvio del procedimento che pu mirare al divieto di stazionamento e la facolt per gli interessati di produrre al responsabile del procedimento controdeduzioni scritte entro un termine non inferiore a dieci giorni. LĠeventuale provvedimento di divieto di stazionamento nellĠarea precedentemente comunicata adottato dal Comune con atto scritto e motivato che deve essere comunicato agli interessati che vivono nelle unit abitative mobili collocate nellĠarea, ed limitato soltanto a determinate persone, a quella determinata area e ad un tempo limitato, deve tenere conto delle eventuali controdeduzioni prodotte e deve indicare per coloro che sono privi di un alloggio le sistemazioni alloggiative alternative disponibili nel medesimo Comune che conservino lĠunit delle famiglie e la continuit scolastica dei minori e un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per liberare lĠarea dalle unit mobili, scaduto il quale nei confronti delle unit abitative e dei loro occupanti pu essere disposto lo sgombero con lĠuso della forza pubblica.
12. Il divieto di stazionamento altres disposto con atto scritto e motivato dal Questore allorch a carico di tutte le persone adulte che erano state indicate nella comunicazione di stazionamento si debba dare esecuzione immediata a sentenze definitive di condanna a pene detentive o a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione personale ovvero ad un provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero allorch il terreno o le unit mobili siano sottoposti a provvedimenti immediatamente esecutivi di confisca o di sequestro disposti dallĠautorit giudiziaria o a provvedimenti definitivi di requisizione o di espropriazione per pubblica utilit.
Art. 31
Sosta temporanea
1. Aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unit abitative mobili occupate da famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono essere previste da ogni Comune con apposito regolamento. Ogni Regioni e Provincia autonoma ha lĠobbligo di predisporre un piano delle aree attrezzate per la sosta temporanea e pu prevedere vincoli di realizzazione per i Comuni, inclusi contributi ai Comuni, incentivi ed altre misure per garantire che nel territorio di ogni Provincia vi sia almeno unĠarea di transito attrezzata. Le aree di transito attrezzate per la sosta temporanea devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria, di cucina, di servizi igienici, di lavanderia e di docce installati in ciascuna piazzola, di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper e devono essere costruite con modalit che ne consentano lĠuso in forma privata e nella stagione invernale, senza che le persone che vi abitino debbano uscire dallĠunit abitativa, e devono essere dotate di spazi verdi attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani, sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le aree sosta devono essere dotate di aree adibite a parcheggio e di spazi al coperto per favorire la socialit durante la stagione invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita sociale. Il regolamento comunale, fermi restando il rispetto di eventuali principi e nei limiti indicati dalla legge regionale, indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e per la corresponsione al Comune di eventuali contributi economici necessarie per la gestione, la pulizia e la manutenzione dellĠarea.
2. In mancanza di una specifica area transito o qualora essa non abbia posti disponibili sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle medesime condizioni previste per chiunque dalle norme che regolano la circolazione stradale. NellĠambito di aree pubbliche in cui consentita la sosta dei veicoli in ogni caso vietato e privo di ogni effetto ogni tipo di divieto imposto da autorit regionali o locali in via generale e permanente alla sosta temporanea di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti o a persone supposte nomadi o itineranti.
3. Nei regolamenti comunali sugli spettacoli viaggianti adottati in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 ovvero per la disciplina dei mestieri girovaghi sono predisposte aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unit abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che svolgono attivit lavorative tradizionali collegate agli spettacoli viaggianti e ai mestieri girovaghi. Gli stessi regolamenti prevedono proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dellĠanno scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti scolastici in quel luogo.
4. La sosta temporanea con unit abitative mobili altres consentita, nei modi, nei luoghi e con i controlli previsti da regolamento comunale, per un periodo non superiore a 15 giorni nel medesimo Comune alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che esercitino lĠartigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In ogni caso la sosta deve essere autorizzata dal Comune di stazionamento, previa esibizione al Comune da parte del richiedente dellĠiscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro ambulanti, prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonch previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unit abitative mobili.
5. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che legalmente abitino su unit abitative mobili hanno altres il diritto di ritrovarsi temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o familiari o culturali. In applicazione dellĠarticolo 17 della Costituzione il ritrovo su luogo pubblico deve essere preavvisato allĠautorit di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima, la quale per comprovati motivi di sicurezza o incolumit pubblica pu vietarlo o chiederne il differimento. Nel preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonch, se il fondo in locazione o in comodato, il consenso scritto del proprietario al ritrovo nei giorni indicati. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma lĠautorit di pubblica sicurezza pu disporre lo sgombero dal terreno occupato delle persone coinvolte e dispone il sequestro delle eventuali unit abitative mobili presenti e il Questore pu disporre il divieto di stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non possono essere disposti qualora si tratti della celebrazione di una processione o di un funerale o di altri momenti di religione e di culto e il preavviso sia stato presentato da un ministro di culto.
Art. 32
Agevolazioni per le locazioni, per la ristrutturazione e per lĠacquisto
di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unit abitative mobili
1. I contributi e le agevolazioni finanziarie, bancarie e fiscali previsti dalle norme statali, regionali e locali in favore delle locazioni e dellĠacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione si estendono anche ai contratti di locazione e di compravendita di unit abitative mobili e di terreni da adibire a microaree o sui quali edificare immobili ad uso di abitazione o ristrutturare o trasformare ad uso abitativo immobili dismessi, stipulati per s e per la propria famiglia da persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. Le Regioni e gli enti locali, nellĠambito delle proprie competenze, e gli enti da loro promossi, vigilati finanziati possono prevedere agevolazioni e contributi finanziari per la ristrutturazione o il risanamento igienico-sanitario di immobili da adibire ad alloggi in cui possano abitare persone appartenenti a tale minoranza.
3. Qualora la ristrutturazione o il risanamento riguardino immobili di propriet dellĠente pubblico ovvero in tutti i casi in cui lĠente predisponga misure che in generale mirano a facilitare la ristrutturazione o il risanamento di alloggi anche di propriet privata da parte di chiunque, a favorire la funzione sociale della propriet, a mantenere la destinazione dÔuso sociale degli immobili e a prevenire speculazioni edilizie, essi possono promuovere contratti di enfiteusi che prevedano la propriet dei suoli allĠente pubblico e la propriet dei muri alla persona appartenente alla minoranza.
4. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, anche associati, possono avvalersi di agenzie per la casa, appositamente da essi istituite ovvero nellĠambito di altre analoghe agenzie pubbliche o private convenzionate o di apposita societ consortile a responsabilit limitata, al fine di promuovere lĠaccesso di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle locazioni e allĠacquisto di immobili a uso di abitazione, di terreni per microaree e di unit abitative mobili, nonch al fine di favorire la mediazione sociale e i buoni rapporti di vicinato e lĠintegrazione fra politiche abitative e politiche lavorative.
TITOLO VI
PARI OPPORTUNITAĠ NELLE ATTIVITAĠ LAVORATIVE ED ECONOMICHE E NELLĠACCESSO AI DIRITTI SOCIALI
Art. 33
Promozione dellĠaccesso alle attivit lavorative e di impresa
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 4, 35, 36, 37, 41, 44, 46 e 47 della Costituzione, favorisce le pari opportunit delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia nellĠaccesso al lavoro subordinato, autonomo ed imprenditoriale e tutela le attivit economiche e produttive tipiche della tradizione culturale dei Rom e dei Sinti.
2. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze in materia di formazione e riqualificazione professionale, progettano ed attuano, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, apposite iniziative destinate a favorire la formazione professionale dei giovani rom e sinti.
3. I centri per lĠimpiego, anche in collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, elaborano e attuano apposite iniziative destinate allĠincontro della domanda e dellĠofferta di lavoro, con specifica attenzione alle condizioni lavorative e alle qualifiche delle persone appartenenti alla minoranza.
4. Sono considerate cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni anche quelle che esercitano attivit finalizzate al regolare inserimento lavorativo delle persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti; a tal fine tali persone ricevono il medesimo trattamento previsto dalla stessa legge per le persone svantaggiate.
5. Acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 anche le organizzazioni che esercitano attivit di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
6. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le Universit, con le agenzie per lĠimpiego e con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea:
a) predispongono e attuano borse lavoro e altre iniziative che promuovano e motivino il ritorno dei laureati appartenenti alla minoranza dei Rom e Sinti alle rispettive comunit e l'occupazione regolare degli appartenenti a tale minoranza all'interno e nell'interesse delle stesse comunit rom e sinte;
b) favoriscono e incentivano gli imprenditori che ospitano nelle loro imprese stage, tirocini e iniziative formative nel mondo del lavoro e dellĠartigianato destinati a chi non possiede qualifiche, compresi i Rom e i Sinti, e offrono formazione ed opportunit di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro;
c) utilizzano i fondi dell'Unione europea per preservare e proteggere le attivit tradizionali dei Rom e dei Sinti e per favorirne l'accesso ai programmi di formazione professionale;
d) favoriscono iniziative bancarie finalizzate ad offrire microcredito alle attivit lavorative, commerciali, artigianali, culturali e dello spettacolo svolte da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
e) favoriscono l'occupazione delle donne appartenenti a tale minoranza anche tramite sistemi di sostegno sociale che tengano conto delle esigenze occupazionali e tramite adeguati percorsi formativi e professionalizzanti, che consentano di conciliare la vita familiare e quella lavorativa;
f) favoriscono arti e mestieri tradizionali tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che possono contribuire a preservare le specificit culturali della stessa minoranza e a migliorarne le condizioni materiali e il livello di integrazione sociale; nei regolamenti comunali sui mestieri girovaghi nessuna distinzione o condizione restrittiva pu essere posta nei confronti di quei mestieri che sono tradizionalmente svolti da appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
g) favoriscono lĠaccesso al credito agevolato delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti per lo svolgimento delle attivit economiche ed imprenditoriali, incluse quelle di tipo artigianale ed agricolo;
h) promuovono e attuano iniziative di sostegno all'esercizio di attivit artigiane e di supporto allĠautoimprenditoria delle persone appartenenti a tale minoranza, favorendone lĠaccesso a forme di credito e microcredito e lĠacquisizione delle licenze necessarie per lĠesercizio regolare di tali attivit.
7. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze e gli altri enti pubblici favoriscono lĠimpiego di persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti negli uffici pubblici che svolgono compiti e funzioni che riguardano direttamente le comunit sinte e rom, come gli istituti scolastici, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e socio-assistenziali, i servizi demografici, le forze di polizia statali e locali.
8. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stipula accordi con Regioni e Province autonome per progettare e realizzare programmi di interventi in materia di inserimento lavorativo destinato alle comunit rom e sinte presenti in Italia, da attuarsi anche in collaborazione con universit, enti, cooperative sociali ed associazioni, incluse quelle rappresentative della minoranza, mediante i quali:
a) si favorisce lĠapplicazione del principio di parit di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica;
b) si prevengono fenomeni di emarginazione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) si favorisce lĠincontro tra servizi allĠimpiego ed enti ed associazioni che operano per lĠintegrazione sociale dei lavoratori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
d) si valorizzano le potenzialit del lavoro femminile;
e) si incrementano lĠaccesso di ragazze e ragazzi rom e sinte alla formazione professionale;
f) si sostengono e si rinforzano esperienze lavorative gi in corso, quali cooperative avviate o ancora in fase avanzata di costituzione, e lavoratori rom o sinti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
g) si creano nuovi percorsi di inserimento per giovani e donne, anche di tipo autoimprenditoriale, sostenuti da unĠadeguata formazione professionale;
h) si affiancano i servizi di orientamento al lavoro con modalit mirate alle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, per favorire la diffusione di informazioni sulle opportunit sociali e lavorative esistenti;
i) si sensibilizzano gli operatori dei servizi dellĠimpiego e delle associazioni di categoria, al fine di prevenire atteggiamenti di discriminazione nei confronti di Rom e Sinti e garantire loro parit di trattamento.
9. I Comuni nellĠambito delle loro competenze individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento e adottano misure che favoriscano le condizioni necessarie affinch le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attivit produttive, commerciali e dello spettacolo, nonch per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento. Ogni Regione o Provincia autonoma nellĠambito delle sue competenze adotta un proprio piano e altri provvedimenti che, mediante vincoli imposti ai Comuni o incentivi o finanziamenti ai Comuni stessi, garantiscano che in ogni Provincia sia disponibile almeno unĠarea idonea allo svolgimento delle attivit indicate dal presente comma.
10. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle loro competenze, anche su richiesta delle associazioni che promuovo l'integrazione dei gruppi sinti e rom o delle associazioni rappresentative di tale minoranza, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alla stessa minoranza anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro e specifici progetti concernenti iniziative di sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom. La realizzazione degli interventi previsti da questo articolo pu essere effettuata anche sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalit per la concessione e l'erogazione di finanziamenti.
Art. 34
Promozione della tutela della salute
1. La Repubblica, in attuazione dellĠart. 32 della Costituzione, promuove lĠeffettiva tutela del diritto alla salute delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
2. In attuazione delle raccomandazioni nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63 del Piano dĠazione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nellĠarea dellĠOSCE, il Ministero della salute, le Regioni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con le universit, con gli ordini professionali e con le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di Rom e di Sinti, promuovono e adottano nei servizi sanitari e socio-sanitari misure e iniziative finalizzate a:
a) assicurare che le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria;
b) sensibilizzare il personale sanitario circa eventuali specifiche necessit della popolazione appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) prevenire e contrastare eventuali situazioni igienico-sanitarie in cui tra le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti si riscontri una pi elevata incidenza di malattie o la denutrizione;
d) informare appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che non ne siano a conoscenza circa la disponibilit dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati e sul modo di usufruirne;
e) rafforzare la fiducia delle popolazioni appartenenti alla minoranza nei confronti dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari in caso di discriminazione diretta o indiretta subita dai Rom e dai Sinti;
f) prevedere la formazione di personale sanitario che disponga delle conoscenze necessarie per comprendere gli aspetti importanti della cultura dei Rom e dei Sinti;
g) sostenere mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra le comunit dei Rom e dei Sinti e gli operatori dei servizi sanitari pubblici;
h) promuovere e sviluppare programmi destinati a fornire a quei genitori e a quelle donne rom e sinte che eventualmente non ne siano a conoscenza informazioni sullĠassistenza sanitaria, inclusa lĠalimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica;
i) migliorare lĠaccesso alle cure ginecologiche, compresa lĠassistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita, mediante, tra lĠaltro, la diffusione di informazioni e la formazione delle madri romn e sinte e la valorizzazione di mediatrici culturali;
l) tutelare con speciale attenzione la salute dei bambini appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, fornendo appropriate cure pediatriche, tra cui misure preventive, quali le campagne di vaccinazioni presso le aree in cui essi si trovano, qualora ve ne sia la necessit, anche qualora essi alloggino in sistemazioni abitative improprie o abusive.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti accedono comunque ai servizi sanitari pubblici ed accreditati, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o della loro iscrizione al servizio sanitario nazionale, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria dei cittadini dellĠUnione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari. Le persone residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritte dall'ASL competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le procedure fissate dalle norme regionali.
Art. 35
Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali
1. Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali nellĠambito delle rispettive competenze favoriscono lĠeffettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi sociali.
2. I Comuni, in collaborazione permanente con le associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti o su loro richiesta,
a) concertano gli interventi di sostegno eventualmente necessari, definiti sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata con il contributo di tutti i soggetti appartenenti alla popolazione locale dei Rom e dei Sinti;
b) valutano le proposte e i progetti che le persone, singole o associate, propongono di realizzare per provvedere ad eventuali aspetti problematici o svantaggiosi della condizione in cui vive la popolazione locale dei Rom e dei Sinti;
c) si avvalgono dellĠopera di mediatori linguistico-culturali per favorire lo sviluppo di positive relazioni tra la comunit dei Rom e dei Sinti e la restante popolazione, finalizzate alla conoscenza, alla comprensione, alla corretta fruizione dei servizi sociali ed alla interazione con le strutture e le istituzioni presenti sul territorio;
d) favoriscono lĠeffettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti a tutti i servizi sociali predisposti nel Comune e destinati a chiunque.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che si trovano sul territorio comunale accedono comunque ai servizi socio-assistenziali erogabili dalle amministrazioni regionali e locali, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o in deroga al requisito dellĠiscrizione anagrafica, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno dei cittadini dellĠUnione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari.
4. Le misure in favore dellĠinclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti sono parte inderogabile delle risorse economiche destinate a coprire in ogni Regione e in ogni ente locale i costi derivanti dallĠattuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e devono considerarsi incluse anche negli stanziamenti del Fondo sociale nazionale.
5. Ogni persona appartenente alla minoranza dei Rom e dei Sinti fruisce dei servizi sociali operanti sul territorio alle medesime forme e condizioni e nei medesimi luoghi previsti per i servizi e le iniziative erogati agli altri cittadini e stranieri, salva la facolt di attuare in situazioni di particolare disagio specifiche iniziative informative sui servizi sociali disponibili e azioni integrate sulle esigenze di ogni nucleo familiare al fine di promuovere in modo collegato il sostegno reddituale e lĠinserimento lavorativo dei genitori, lĠinserimento, la regolare frequenza e il successo scolastico dei minori, la formazione professionale e lĠavviamento lavorativo delle persone prive di occupazione.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA
E COORDINAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 36
Partecipazione e rappresentanza dei Rom e dei Sinti
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformit con lĠarticolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992.
2. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nel predisporre, attuare e valutare ogni iniziativa concernente la minoranza dei Rom e dei Sinti si attengono ai seguenti principi, in attuazione delle raccomandazioni nn. 88, 89, 90, 91, 92 del Piano dĠazione per migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nellĠarea dellĠOSCE:
a) Qualsiasi iniziativa relativa alla minoranza dei Rom e dei Sinti deve coinvolgere le persone che vi appartengono sin dallĠinizio nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione;
b) I Rom e i Sinti devono essere inclusi nei processi consultivi ufficiali e lĠefficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo di importanti iniziative politiche deve essere garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo;
c) Programmi e proposte devono essere diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni al fine di tenere conto di valide analisi e contributi dei rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti;
d) La partecipazione di appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti al governo dellĠente locale nel cui territorio risiedono essenziale per lĠefficace attuazione delle politiche che li riguardano;
e) I Rom e i Sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nellĠassicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico;
f) Gli organi elettivi a livello statale, regionale e locale devono instaurare strette relazioni di lavoro con le rappresentanze degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti;
g) Tra i rappresentanti della minoranza dei Rom e dei Sinti e le autorit di governo, inclusi gli organi consultivi, devono essere stabiliti meccanismi per assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta;
h) Deve essere facilitata lĠinterazione fra i rappresentanti dei partiti politici e degli organi pubblici a livello locale, regionale e nazionale e i diversi gruppi dei Rom e dei Sinti;
i) Si devono organizzare campagne di sensibilizzazione al fine di accrescere la partecipazione degli elettori appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti alle elezioni europee, statali, regionali e locali.
3. Le norme della presente legge che si riferiscono alle associazioni rappresentative dei Rom e dei Sinti si applicano soltanto alle associazioni iscritte in un apposito Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, tenuto e aggiornato dal Ministero dellĠInterno-Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione.
4. Hanno diritto di iscriversi al Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti quegli enti o associazioni che siano gi iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dellĠart. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano svolto a livello nazionale, regionale e locale iniziative in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e i cui aderenti dichiarino di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti a tale minoranza e di volerle rappresentare.
5. Il legale rappresentante presenta al Ministero dellĠInterno richiesta scritta di iscrizione al registro allegandovi una relazione sulle attivit svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia, la dichiarazione di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e di volerle rappresentare, sottoscritta con firma autenticata dalla maggioranza dei rappresentanti legali delle associazioni od enti o persone giuridiche regolarmente iscritte allĠassociazione e dalla maggioranza delle persone fisiche residenti in Italia regolarmente iscritte allĠassociazione, le copie dello statuto dellĠassociazione e della medesima documentazione necessaria per lĠiscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonch lĠindicazione degli estremi dellĠiscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e della persona delegata dellĠassociazione stessa nelle regioni in cui operativa secondo il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
6. LĠente iscritto nel registro deve comunicare tempestivamente al Ministero dellĠinterno ogni variazione dei suoi legali rappresentanti a livello nazionale, con la copia della relativa delibera, e dei suoi eventuali delegati e deve ogni anno inviare al Ministero dellĠInterno una relazione sulle attivit svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei Rom e dei Sinti.
7. Il Ministero dellĠInterno dispone lĠiscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa della prescritta documentazione ovvero il rigetto della richiesta di iscrizione o la cancellazione dal registro qualora lĠente non abbia o non abbia pi i requisiti o sia stato cancellato dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o abbia omesso di adempiere agli obblighi indicati nel comma 5 o abbia deliberato il proprio scioglimento.
8. LĠiscrizione nel Registro nazionale abilita ogni ente iscritto e i suoi rappresentanti ad operare a livello nazionale, regionale e locale in rappresentanza e in favore degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e di beneficiare delle provvidenze a tal fine previste a livello statale, regionale e locale.
9. Il Ministero dellĠinterno pubblica in via telematica lĠelenco aggiornato degli enti iscritti al Registro, con i nominativi dei legali rappresentanti, i recapiti degli enti e dei delegati in ogni Regione le relazioni annuali presentate.
Art. 37
Piani dĠazione per lĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti
1. Lo Stato, ogni Regione e Provincia autonoma, nonch gli enti locali nel cui territorio si trovano popolazioni appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, nellĠambito delle loro competenze predispongono e attuano a livello statale, regionale e locale piani dĠazione intesi a migliorare la situazione delle persone appartenenti alla minoranza presenti sul rispettivo territorio, che includano misure specifiche per far fronte alla discriminazione in tutti i settori della vita sociale.
2. Il piano dĠazione statale, regionale e locale pu essere pluriennale e deve prevedere le iniziative e le risorse economiche necessarie ad implementare tutte le politiche in favore dellĠinclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti sul rispettivo territorio predisposte in attuazione della presente legge e delle norme internazionali e comunitarie.
3. Ogni Piano dĠazione prevede altres misure per lĠimplementazione delle buone pratiche di interazione e di inclusione sociale della minoranza dei Rom e dei Sinti nelle politiche nazionali individuate dagli organi dellĠUnione europea e dalle organizzazioni internazionali e indica le iniziative finanziabili nellĠambito degli stanziamenti dellĠUnione europea destinati al Fondo sociale europeo, allĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti e nellĠambito degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale destinabili allĠedilizia abitativa in favore delle comunit emarginate.
4. Ogni piano dĠazione statale, regionale e comunale deve essere approvato dopo ampia consultazione con gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e con le loro associazioni rappresentative, deve prevedere il loro coinvolgimento attivo nella realizzazione e nella valutazione degli esiti e deve indicare in modo distinto le problematiche e le misure che si intendono adottare per farvi fronte e per dare attuazione nel territorio statale, regionale e locale ai compiti, alle funzioni e alle azioni specifiche previste dagli articoli 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36 della presente legge.
5. LĠelaborazione del Piano nazionale predisposta dallĠUfficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, sulla base dei criteri e delle direttive indicati dal Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti e con la sua approvazione finale, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
Art. 38
Ufficio nazionale, Uffici provinciali
e Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti.
1. Presso il Ministero dellĠInterno – Dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione istituito lĠUfficio nazionale per la minoranza dei Rom e dei Sinti, di seguito indicato come Ufficio nazionale.
2. LĠUfficio nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) Compie studi ed analisi sulla condizione giuridica ed umana delle popolazioni appartenenti ai gruppi dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e sulle azioni da perseguire circa le loro problematiche anche sulla base delle norme internazionali e comunitarie e mantenendo gli opportuni contatti con gli organismi del Consiglio dĠEuropa, delle altre organizzazioni internazionali e dellĠUnione europea e con analoghi organismi di altri Stati; gli studi, le analisi e le proposte possono essere elaborati anche con la collaborazione di Universit e qualificati centri studi;
b) raccoglie e studia i dati offerti dagli uffici provinciali circa la condizione degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nelle diverse Province e diffonde in tutto il Paese le buone pratiche delle azioni svolte nei loro confronti e con la promozione delle associazioni rappresentative della minoranza;
c) elabora piani dĠazione nei diversi ambiti dĠintervento (culturale, abitativo, lavorativo, sanitario, sociale, scolastico e formativo) anche proponendo al Governo, alle Regioni e agli enti locali le necessarie iniziative di modifica alle norme vigenti e lĠadozione di provvedimenti amministrativi ed in particolare predispone il Piano nazionale per lĠinclusione sociale;
d) coordina e collega gli interventi dei Ministeri, delle Regioni e degli enti locali che comportano iniziative sulle problematiche, collaborando alla definizione di obiettivi e strategie e allĠindividuazione e attuazione a livello nazionale di iniziative ammissibili ai finanziamenti dellĠUnione europea per lĠinclusione sociale dei Rom e segnalando ai compenti organi pubblici, incluso lĠUfficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale ed Etnica (UNAR), eventuali iniziative, ed ogni tipo di disfunzione e di abuso;
e) promuove e collega le azioni degli enti pubblici e privati che si occupano della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia e delle associazioni rappresentative di tali gruppi e ne raccoglie proposte e segnalazioni;
f) individua, coordina e collega le autorit nazionali responsabili per le questioni concernenti la minoranza dei Rom e dei Sinti, al pari di quelle competenti per le altre minoranze linguistiche, per lĠaccesso ai servizi sanitari, per lĠistruzione, per le abitazioni, per lĠattivit antidiscriminazione, la polizia e i mezzi dĠinformazione, al fine di potenziare i loro sforzi volti ad assicurare lĠattuazione degli impegni dellĠOSCE nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e non discriminazione.
3. LĠUfficio nazionale si avvale anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche delle popolazioni rom e sinte presenti in Italia e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
4. EĠ istituito il Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, composto dei seguenti membri:
a) venticinque persone legalmente residenti in Italia appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti designate dalle diverse associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti, rappresentative dei diversi gruppi che compongono la minoranza, di cui almeno quindici provenienti dalle diverse Regioni, e dai diversi enti e associazioni nazionali che li supportano;
b) cinque qualificati esperti delle diverse discipline linguistiche, antropologiche, sociali, giuridiche ed educative, aventi specifiche conoscenze delle questioni riguardanti la minoranza dei Rom e dei Sinti;
c) venti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, dei quali uno ciascuno designato dai Dipartimenti per le pari opportunit, per gli affari regionali e per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministeri dellĠInterno, del Lavoro e delle politiche sociali, della Salute, dellĠIstruzione, dellĠUniversit e della ricerca, della Giustizia, dei Beni e delle attivit culturali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dellĠEconomia e delle finanze, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri e da tre delegati delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da tre delegati dei Comuni designati dalla Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), da un delegato delle Province designato dellĠUnione delle Province italiane.
5. La nomina, la revoca e la modifica dei componenti del Comitato nazionale e del suo Presidente sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dellĠordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge. La segreteria del Comitato assicurata dallĠUfficio nazionale. Le spese per il funzionamento del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro, incluso il rimborso delle documentate spese di viaggio e di soggiorno dei membri non appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dellĠInterno destinati alle minoranze linguistiche. Presidente del Comitato un cittadino italiano nominato tra i componenti appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti. Ognuno degli eventuali gruppi di lavoro del Comitato composto e organizzato tenendo conto delle proporzioni delle diverse componenti del Comitato indicate nel comma 4 e delle effettive competenze e deve essere presieduto da un cittadino italiano designato dai suoi componenti tra gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti.
6. Il Comitato nazionale elabora pareri e proposte indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle Regioni e agli enti locali sulle diverse problematiche delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presenti in Italia, sullĠandamento dellĠapplicazione della presente legge e delle prassi amministrative e sullĠelaborazione, sullĠattuazione e sul finanziamento di provvedimenti generali comunque denominati da adottarsi nei loro confronti, inclusi i Piani di azione elaborati dallĠUfficio nazionale, prima della loro definitiva predisposizione e il Piano nazionale di inclusione sociale prima della sua elaborazione e della sua definitiva approvazione, esaminando anche i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia.
7. Mediante lĠattivit del Comitato gli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia partecipano allĠindividuazione delle problematiche e delle esigenze che li riguardano e alla promozione allĠelaborazione e allĠattuazione dei provvedimenti di tutela, di inclusione sociale e di pari opportunit da adottarsi nei loro confronti a livello statale, regionale e locale.
8. Il Comitato nazionale si riunisce periodicamente e pu articolarsi anche in gruppi di lavoro. La convocazione del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro pu avvenire su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri o del suo Presidente o di ognuno dei suoi membri o del dirigente dellĠUfficio nazionale. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno e le sue deliberazioni possono essere adottate anche con votazioni distinte delle sue diverse componenti indicate nel comma 4.
9. Ognuno dei componenti del Comitato nazionale ha diritto di ricevere, chiedere ed ottenere dallĠUfficio nazionale, dagli uffici provinciali e da ogni altra pubblica amministrazione statale, regionale e locale informazioni e documenti concernenti la condizione generale delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e gli atti di pubblico interesse che li riguardano, esclusi quelli tutelati dal segreto legalmente previsto o dallĠapplicazione delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali.
10. LĠUfficio nazionale e il Comitato nazionale adottano ogni misura utile di collaborazione e di sinergia con le attivit svolte dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonch con le attivit svolte dal Consiglio nazionale per lĠeconomia e per il lavoro.
11. Presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo istituito un Ufficio provinciale per la minoranza dei Rom e dei Sinti che svolge le seguenti funzioni:
a) osserva e raccoglie i bisogni espressi dalle comunit dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della Provincia e dalle istituzioni regionali, provinciali e comunali che vi operano;
b) raccoglie le buone pratiche realizzate nei singoli territori dagli enti pubblici e privati;
c) suggerisce proposte e valuta le iniziative in atto compiute dagli enti del privato sociale, dagli enti locali e dalla Regione;
d) promuove la diffusione della conoscenza delle culture dei Rom e dei Sinti, anche per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con le associazioni dei rom e dei sinti localmente attive e con gli Enti Locali;
e) coordina e collega gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni pubbliche e private che riguardano le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vivono nel territorio della Provincia;
f) segnala alle competenti autorit dello Stato, incluso lĠUfficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale ed Etnica (UNAR), della Regione e degli enti locali eventuali bisogni e problematiche che riguardano nella Provincia persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti che vi abitano o vi sostano;
g) mantiene i necessari contatti con lĠUfficio nazionale e con il Comitato nazionale di collegamento della minoranza dei Rom e dei Sinti presente in Italia e contribuisce a diffonderne nella Provincia le iniziative e le azioni.
h) promuove lĠattuazione nel territorio della Provincia dei Piani di azione elaborati dallĠUfficio nazionale e delle iniziative ammissibili ai finanziamenti dellĠUnione europea per lĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti.
12. LĠistituzione degli Uffici provinciali, o eventualmente, nelle zone in cui la presenza degli appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti minore o nelle zone in cui sussistono rafforzate esigenze di coordinamento unitario, di Uffici regionali disposta con decreto del Ministro dellĠInterno sulla base dellĠordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge in analogia con quanto prevedono i commi precedenti.
13. Presso ogni Prefettura il Prefetto costituisce il comitato provinciale di collegamento per la minoranza dei Rom e dei Sinti se lo richiedono le associazioni rappresentative della minoranza che operano nel territorio della provincia. Il comitato provinciale composto dei rappresentanti della Provincia, del Comune capoluogo e di altri comuni, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle associazioni rappresentative della minoranza ed eventualmente da enti del privato sociale che collaborano con gli appartenenti alla minoranza. Il comitato provinciale svolge a livello provinciale funzioni analoghe a quelle svolte dal Comitato nazionale paritetico e si collega anche con le attivit svolte da questĠultimo.
14. Ogni ufficio provinciale, anche in convenzione con universit o associazioni od enti pubblici e privati, si pu avvalere anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche della minoranza dei Rom e dei Sinti e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti e di mediatori linguistico-culturali.
Art. 39
Disposizioni finanziarie
1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nellĠambito delle rispettive competenze provvedono a coprire le spese derivanti dallĠattuazione della presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie disponibilit di bilancio, nonch mediante il ricorso agli eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguistiche e ai finanziamenti dellĠUnione europea per lĠinclusione sociale dei Rom.
2. Le spese per lĠattuazione della presente legge riguardanti i non cittadini sono coperte altres mediante il ricorso ai fondi, anche di provenienza internazionale o comunitaria, destinati alle politiche migratorie e allĠinclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi.
3. Le spese necessarie a soggetti pubblici e a privati per attuare i piani dĠazione ai fini della realizzazione o della ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazione per le persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti possono essere altres coperte mediante il ricorso agli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sulla base delle norme del regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda lĠammissibilit degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunit emarginate.
Art. 40
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro tre mesi dallĠentrata in vigore della presente legge con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dĠintesa con i Ministri competenti e sentite le associazioni e gli enti rappresentativi a livello nazionale dei diversi gruppi dei Rom e dei Sinti, si provvede allĠistituzione dellĠUfficio nazionale, degli Uffici provinciali e del Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei Rom e dei Sinti, nonch alla nomina dei rispettivi componenti.
2. Il Comitato nazionale paritetico si costituisce entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina e provvede anzitutto ad approvare il suo regolamento interno, ad elaborare lo schema di regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi ai sensi dellĠarticolo 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400, il primo Piano dĠazione nazionale per lĠinclusione sociale dei Rom e dei Sinti e i principi e i criteri utili per la prima elaborazione dei Piani dĠazione delle regioni e degli enti locali.
3. Il Ministro dellĠInterno e il Prefetto di ogni Provincia, sulla base delle prime indicazioni del Comitato nazionale paritetico, provvedono alla nomina di un Ufficio nazionale e di Uffici provinciali provvisori in attesa delle nomine definitive.
4. Su richiesta delle associazioni rappresentative della minoranza dei Rom e dei Sinti presenti nel territorio della provincia il Prefetto costituisce il Comitato provinciale di collegamento al fine di assicurare a livello locale ogni iniziativa necessaria a promuovere e collegare lĠattuazione della presente legge.